D.lgs 81/08
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DECRETO LEGISLATIVO
9 aprile2008, n. 81
Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di
tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro. (GU
n. 101 del 30-4-2008
- Suppl. Ordinario n.108)
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Testo coordinato Con le modifiche apportate dal Decreto
Legislativo 3 agosto 2009 , n. 106 - (106/09)
(GU
n. 180 del 5-8-2009
- Suppl. Ordinario n.142) |
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da art.
304 ad art. 306 |
Titolo XIII
- NORME TRANSITORIE E FINALI
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Testo
della legge |
indicazioni |
Art. 304. Abrogazioni |
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Comma 1. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 3, comma 3,* e
dall'articolo 306, comma 2*, dalla data di entrata in vigore del
presente decreto legislativo sono abrogati: |
*art.3 comma
3: Fino alla
scadenza del termine di cui al comma 2 (30/04/2009), sono fatte salve le
disposizioni attuative dell'articolo 1, comma 2, del decreto
legislativo 19 settembre 1994, n. 626 (riguardano le
forze
armate, servizi di protezione civile, strutture giudiziarie,
università, istituti d'istruzione, archivi, biblioteche,
musei, consolati ecc.), nonche' le disposizioni
di cui al decreto legislativo 27 luglio 1999, n.
271(sicurezza e salute dei
lavoratori marittimi a bordo delle navi) ,
al
decreto legislativo 27 luglio 1999, n. 272 (sicurezza
dei lavoratori nell'espletamento di operazioni e servizi
portuali), al decreto
legislativo 17 agosto 1999, n. 298 (sicurezza
e di salute per il lavoro a bordo delle navi da pesca), e le disposizioni tecniche
del decreto
del Presidente della Repubblica 27 aprile 1955, n. 547,(Norme per la prevenzione degli infortuni sul
lavoro), e del decreto del Presidente della Repubblica 7 gennaio 1956, n.
164, (Norme per la prevenzione degli infortuni sul
lavoro nelle costruzioni) , richiamate dalla legge
26 aprile 1974, n. 191 (Prevenzione
degli infortuni sul lavoro nei servizi e negli impianti
gestiti dalla Azienda autonoma delle Ferrovie dello Stato), e
dai relativi decreti di attuazione; decorso inutilmente tale
termine, trovano applicazione le disposizioni di cui al
presente decreto.
*art. 306 comma 2: Le disposizioni di cui
agli articoli 17, comma 1, lettera a), (Obblighi del datore di lavoro non delegabili)
e 28 (Oggetto della valutazione dei rischi), nonche' le altre
disposizioni in tema di valutazione dei rischi che ad esse
rinviano, ivi comprese le relative disposizioni sanzionatorie,
previste dal presente decreto, diventano efficaci decorsi
novanta giorni (29 giugno 2008)
dalla data di pubblicazione del presente
decreto nella Gazzetta Ufficiale; fino a tale data continuano
a trovare applicazione le disposizioni previgenti.
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lettera
a) |
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il decreto
del Presidente della Repubblica 27 aprile 1955, n. 547,* |
*Norme per la prevenzione degli infortuni sul
lavoro. |
il decreto del Presidente della Repubblica 7 gennaio 1956, n.
164, * |
*Norme per la prevenzione degli infortuni sul
lavoro nelle costruzioni |
il decreto del Presidente della Repubblica 19 marzo 1956, n.
303,* fatta eccezione per l'articolo 64,* |
*Norme generali per l'igiene del lavoro
*resta in vigore l'articolo 64:
64. Ispezioni.
Gli ispettori del lavoro hanno facoltà di visitare, in
qualsiasi momento ed in ogni parte, i luoghi di
lavoro e le relative dipendenze, di sottoporre a visita medica
il personale occupato, di prelevare
campioni di materiali o prodotti ritenuti nocivi, e altresì
di chiedere al datore di lavoro, ai dirigenti, ai
preposti ed ai lavoratori le informazioni che ritengano
necessarie per l'adempimento del loro compito,
in esse comprese quelle sui processi di lavorazione.
Gli ispettori del lavoro hanno facoltà di prendere visione,
presso gli ospedali ed eventualmente di
chiedere copia, della documentazione clinica dei lavoratori
per malattie dovute a cause lavorative o
presunte tali.
Gli ispettori del lavoro devono mantenere il segreto sopra i
processi di lavorazione e sulle notizie e
documenti dei quali vengono a conoscenza per ragioni di
ufficio.
|
il
decreto legislativo 15 agosto 1991, n. 277,* |
*protezione dei lavoratori contro i rischi
derivanti da esposizione ad agenti chimici, fisici e biologici
durante il lavoro, a norma dell'art. 7 della legge 30 luglio
1990, n. 21
|
il decreto legislativo 19 settembre 1994, n.
626,* |
*ex testo unico sulla sicurezza. Norme
riguardanti
il miglioramento della sicurezza e della salute dei lavoratori
sul luogo di lavoro. |
il decreto legislativo 14 agosto 1996, n. 493* |
*
Attuazione della direttiva 92/58/CEE concernente le
prescrizioni minime per la segnaletica di sicurezza e/o di
salute sul luogo di lavoro
|
il decreto
legislativo 14 agosto 1996, n. 494* |
prescrizioni minime di sicurezza e di salute da
attuare nei cantieri temporanei o mobili.
Sostituito con il titolo IV del presente decreto |
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lettera
b) l'articolo 36-bis,* commi 1* e 2* del decreto-legge 4 luglio
2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto
2006, n. 248; |
*Art. 36-bis. Misure urgenti per il contrasto
del lavoro nero e per la promozione della sicurezza nei luoghi
di lavoro (il decreto 233 sarebbe il famoso decreto bersani - tesserino di
cantiere ecc) *il comma 1 riguarda il potere di sospendere i
cantieri non in regola ( adesso inserito nel presente decreto)
mentre *il comma 2 riguarda Le condizioni per la revoca del
provvedimento di sospensione. Restano valide le disposizioni
dei successivi commi. |
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lettera
c) gli articoli: 2, 3, 5, 6 e 7 della legge 3 agosto 2007, n.
123;* |
*
Legge 123/2007.
Misure in tema di
tutela della salute e della sicurezza sul lavoro e delega al
Governo per il riassetto e la riforma della normativa in
materia. ( si tratta della legge che ha dato delega al governo
di realizzare il presente decreto)
Gli articoli abrogati
sono:
Art. 2. abrogato (Notizia all'INAIL, in taluni casi di esercizio dell'azione penale)
Art. 3. abrogato (Modifiche al decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626)
Art. 5. abrogato (Disposizioni per il contrasto del lavoro irregolare e per la tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori)
Art. 6. abrogato (Tessera di riconoscimento per il personale delle imprese appaltatrici e subappaltatrici)
Art. 7. abrogato (Poteri degli organismi paritetici)
Gli articoli ancora in
vigore sono:
Art. l. (Delega al Governo per il riassetto e la riforma della normativa in materia di tutela della salute e della sicurezza sul lavoro)
Art. 4. (Disposizioni in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro)
Art. 8. (Modifiche all'articolo 86 del codice di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163)
Art. 9. (Modifica del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231)
Art. 10. (Credito d'imposta)
Art. 11. (Modifica dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296)
Art. 12. (Assunzione di ispettori del lavoro) |
lettera d) ogni altra disposizione legislativa e regolamentare nella
materia disciplinata dal decreto legislativo medesimo incompatibili
con lo stesso. |
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d-bis) la lettera c) dell’articolo 3, della legge 22 luglio 1961, n. 628; |
In grassetto le parti integrate dal Dlgs
106/09 |
d-ter) gli articoli 42 e 43 del decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 1956, n. 320 |
In grassetto le parti integrate dal Dlgs
106/09 |
d-quater: il decreto del Presidente della Repubblica 3 luglio 2003, n. 222.
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In grassetto le parti integrate dal Dlgs
106/09 |
1-bis. Le funzioni attribuite all’ispettorato medico centrale dal decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 230, e successive modifiche ed integrazioni, sono svolte dalla struttura di livello dirigenziale generale del Ministero del Lavoro, della Salute e delle Politiche Sociali, individuata in sede regolamentare
nell’ambito del complessivo processo di riorganizzazione dello stesso Dicastero, in attuazione dell’articolo 74 del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito dalla legge 6 agosto 2008, n. 133.
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In grassetto le parti integrate dal Dlgs
106/09 |
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Comma
2. Con uno o piu' decreti integrativi attuativi della delega
prevista dall'articolo 1, comma 6, della legge 3 agosto 2007, n. 123,*
si provvede all'armonizzazione delle disposizioni del presente
decreto con quelle contenute in leggi o regolamenti che dispongono
rinvii a norme del decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626, e
successive modificazioni, ovvero ad altre disposizioni abrogate dal
comma 1. |
*
legge 3 agosto 2007: delega al Governo per il riassetto della normativa sulla sicurezza.
Articolo 1, comma 6:: Entro dodici mesi dalla data di
entrata in vigore dei decreti di cui al comma 1, (sarebbe
il presente decreto 81/08) nel rispetto dei principi e
criteri direttivi fissati dal presente articolo, il Governo
puo' adottare, attraverso la procedura di cui ai commi 4 e 5,
disposizioni integrative e correttive dei decreti medesimi. |
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Comunicato
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Art.
305. Clausola finanziaria |
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1.
Fatto salvo quanto disposto dall'articolo
11*, commi 1 e 2, dall'esecuzione del presente decreto,
ivi compreso quanto disposto dagli articoli 5*
e 6*,
non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della
finanza pubblica. Le amministrazioni competenti provvedono
agli adempimenti derivanti dal presente decreto attraverso una
diversa allocazione delle ordinarie risorse, umane,
strumentali ed economiche, allo stato in dotazione alle
medesime amministrazioni. |
*Art. 11. Attivita' promozionali
*Art. 5. Comitato per l'indirizzo e la valutazione delle politiche attive e
per il coordinamento nazionale delle attivita' di vigilanza in
materia di salute e sicurezza sul lavoro
*Art. 6. Commissione consultiva permanente per la salute e sicurezza sul
lavoro |
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Art. 306.
Disposizioni finali |
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1. Le disposizioni contenute nel
decreto del Presidente della
Repubblica 19 marzo 1956, n. 302,* costituiscono integrazione di
quelle contenute nel presente decreto legislativo. |
*
riguardano le norme sull'uso degli esplosivi. |
2. Le disposizioni di cui agli articoli
17, comma 1, lettera
a), e 28,* nonche' le altre disposizioni in tema di valutazione dei rischi
che ad esse rinviano, ivi comprese le relative disposizioni
sanzionatorie, previste dal presente decreto, diventano efficaci
(decorsi novanta giorni dalla
data di pubblicazione del presente decreto nella Gazzetta
Ufficiale) a decorrere dal 1° gennaio
2009; fino a tale data continuano a trovare applicazione
le disposizioni previgenti.
|
*
art.17 comma 1 lett.a: Obblighi del datore di lavoro non delegabili
art.28: Oggetto della valutazione dei rischi |
3.
Le disposizioni di cui al titolo VIII, capo IV entrano in vigore alla data fissata dal primo comma dell’articolo 13, paragrafo 1, della direttiva 2004/40/CE; le disposizioni di cui al capo V del medesimo titolo VIII entrano in vigore il 26 aprile 2010. In caso di attrezzature di lavoro messe a disposizione dei lavoratori anteriormente al 6 luglio 2007 e che non permettono il rispetto dei valori limite di esposizione tenuto conto del progresso tecnico e delle misure organizzative messe in atto, l'obbligo del rispetto dei valori limite di esposizione di cui all'articolo 201 entra in vigore il 6 luglio 2010. Per il settore agricolo e forestale l'obbligo del rispetto dei valori limite di esposizione di cui all'articolo 201, ferme restando le condizioni di cui al precedente periodo, entra in vigore il 6 luglio 2014. Per il settore della navigazione aerea e marittima, l'obbligo del rispetto dei valori limite di esposizione
al rumore di cui all’articolo 189 entra in vigore il 15 febbraio 2011. |
In grassetto le parti integrate dal Dlgs
106/09 |
4.
Con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza
sociale, di concerto con i Ministri della salute e dello
sviluppo economico, sentita la commissione consultiva
permanente di cui all'articolo 6, si da' attuazione alle
direttive in materia di sicurezza e salute dei lavoratori sul
luogo di lavoro dell'Unione europea per le parti in cui le
stesse modificano modalita' esecutive e caratteristiche di
ordine tecnico previste dagli allegati al presente decreto,
nonche' da altre direttive gia' recepite nell'ordinamento
nazionale.
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4-bis. Le ammende previste con riferimento alle contravvenzioni in materia di igiene, salute e sicurezza sul lavoro e le sanzioni amministrative pecuniarie previste dal presente decreto nonché da
atti aventi forza di legge vengono rivalutate ogni cinque anni a far data dall’entrata in vigore del presente decreto in misura pari all’indice ISTAT dei prezzi al consumo per il corrispondente periodo, previo arrotondamento delle cifre al decimale superiore.
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In grassetto le parti integrate dal Dlgs
106/09 |
Il presente decreto,
munito del sigillo dello Stato, sara' inserito nella Raccolta
ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E'
fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo
osservare.
Dato Roma, addi' 9
aprile 2008
NAPOLITANO
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Pagine
correlate: |
Indice
decreto 81/08 |
Indice
sezione sicurezza |
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Titoli
della Legge: |
1 |
principi comuni |
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2 |
luoghi di lavoro |
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3 |
uso delle attrezzature di
lavoro e dei dispositivi di protezione individuale |
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4 |
cantieri temporanei o mobili |
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5 |
segnaletica di salute e sicurezza sul lavoro |
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|
6 |
movimentazione manuale dei carichi |
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7 |
attrezzature munite di videoterminali |
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8 |
agenti fisici |
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9 |
sostanze pericolose |
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10 |
esposizione ad agenti biologici |
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11 |
protezione da atmosfere esplosive |
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12 |
disposizioni in materia penale e di procedura penale |
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13 |
norme transitorie e finali |
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ALLEGATI |
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Elenco
normative dopo la pubblicazione del D.Lgs 81/08 |
Quelle
in rosso sono state abrogate |
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DECRETO
LEGISLATIVO 9 aprile 2008, n. 81 (81/08)
Scaricabile in formato pdf |
testo
unico in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di
lavoro. |
Titolo
IV D.Lgs 81/08 (cantieri temporanei o mobili) |
ex 494/96 |
DECRETO - 22 gennaio 2008, n. 37 -
Regolamento installazione degli impianti all'interno degli edifici. |
sostituisce
la 46/90 |
|
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D.Lgs. 19 novembre 2007, n. 257 - Campi
elettromagnetici |
Campi
elettromagnetici (modifiche alla 626) abrogato
- sostituito con il
titolo VIII, capo IV del testo unico: |
L. 3 agosto 2007 n. 123 - Salute e
sicurezza sul lavoro |
Abrogato in
parte, restano gli articoli 1 - 4
- 8 - 9 - 10 - 11 - 12 |
Circ. 3 novembre 2006 n. 1733 -
Lavoro nero |
riguarda l'art. 36 bis del
D.Lgs 223/06 abrogato in parte |
Comunicato
Autority LL.PP. 23 ottobre 2006 -
Implementazione del Casellario informatico |
Sicurezza nei cantieri di lavori pubblici
Implementazione del Casellario informatico |
Determinazione 26 luglio 2006 n. 4/2006 -
Sicurezza nei cantieri temporanei o mobili |
Chiarimenti in base alla stima dei costi della
sicurezza |
D. Lgs. 25 luglio 2006 n. 257 -
Attuazione
dir. 2003/18/CE |
(modifiche al D.lgs 626/94 in merito
all'amianto) - Abrogato - (capo 3 art. 246 D.lgs 81/08) |
Art.
36 bis Decr. Legge 4 luglio 2006 n. 223 |
Legge Bersani: le novità sulla sicurezza.
abrogato in parte dal D.Lgs 81/08 |
Art.
131 D. Lgs 12 aprile 2006 n. 163 |
nuovo
codice appalti: l'articolo riguardante i piani di sicurezza |
D. Lgs. 10 aprile 2006 n. 195 -
Attuazione
dir. 2003/10/CE |
(modifiche al D.lgs 626/94 in merito al
rumore) - Abrogato - (titolo 8 capo 1 art. 180 D.lgs 81/08) |
D. Lgs. 19 agosto 2005 n. 192 -
Attuazione
della direttiva 2002/91/CE |
rendimento
energetico dell'edilizia |
Circ.
ISPESL 28 dicembre 2004, n. 13 - Impianti di
terra e scariche atmosferiche |
Linee Guida per le verifiche a campione degli impianti
di terra e scariche atmosferiche |
D.Lgs. 8 luglio 2003, n, 235 -
Attuazione
della direttiva 2001/45/CE |
(modifiche al D.lgs 626/94 in merito
alle attrezzature di lavoro - Abrogato
- (titolo 3 - D.lgs
81/08)) |
D.P.R. 3 luglio 2003, n. 222 - Cantieri
temporanei o mobili |
abrogato - contenuti minimi
dei piani di sicurezza - sostituito con l'allegato 15 del D.Lgs 81/08 |
D.Lgs. 4 settembre 2002, n. 262 - Emissione
acustica macchine all'aperto |
Emissione
acustica macchine all'aperto |
Circ. ISPESL 2 aprile 2002, n. 17 -
Scariche
atmosferiche e impianti elettrici |
Regolamento di semplificazione del procedimento per la
denuncia di installazioni e dispositivi di protezione contro le scariche
atmosferiche, di dispositivi di messa a terra e di impianti elettrici
pericolosi |
D.P.R. 22 ottobre 2001, n. 462 - Scariche
atmosferiche e impianti elettrici |
regolamento su Scariche
atmosferiche e impianti elettrici |
L. 7 novembre 2000, n. 327 -
Gare di
appalto |
abrogata dall'art. 256,
comma 1, D.Lgs. 12 aprile 2006, n. 163. |
D.Lgs. 19 novembre 1999, n. 528 - Cantieri
temporanei o mobili |
modifiche alla 494 -
abrogata |
D.Lgs. 4 agosto 1999, n. 359 -
Uso
attrezzature di lavoro |
(modifiche al D.lgs 626/94 in merito
alle attrezzature di lavoro - Abrogato - (titolo 3 - D.lgs
81/08)) |
D.Lgs. 2 gennaio 1997, n. 10 -
Dispositivi
protezione individuale |
modifiche al D.Lgs 475 in merito ai Dispositivi
protezione individuale |
D.Lgs. 14 agosto 1996, n. 493 -
Segnaletica
di sicurezza |
abrogato dal' D.Lgs 81/08 |
D.Lgs. 14 agosto 1996, n. 494 - Cantieri
temporanei o mobili |
abrogato dal' D.Lgs 81/08 |
Circ. 6 marzo 1995, n. 3476 -
Impianti da
terra e scariche atmosferiche |
circolare dell'ISPESL |
D.Lgs. 19 settembre 1994, n. 626 - Legge
quadro sicurezza |
abrogato dal' D.Lgs 81/08 |
Circ.
ISPESL 2 novembre 1993, n. 16089 - Reti di
sicurezza |
Reti di
sicurezza in edilizia |
D.P.R. 21 aprile 1993, n. 246 - Prodotti da
costruzione |
in merito alla marcatura CE ecc. |
D.Lgs. 4 dicembre 1992, n. 475 -
Dispositivi protezione individuale |
procedure di certificazione CE |
D.Lgs. 15 agosto 1991, n. 277 - Esposizione
agenti chimici, fisici e biologici |
abrogato dal' D.Lgs 81/08 |
D.M. 28 novembre 1987, n. 592 -
Attrezzature e macchine per cantieri edili |
abrogato dall'art. 17, comma 1,
D.Lgs. 4 settembre 2002, n. 262. |
D.M. 28 novembre 1987, n. 588 -
Rumorosità
di macchinari in cantieri edili |
abrogato dall'art. 17, comma 1,
D.Lgs. 4 settembre 2002, n. 262. |
D.M. 2 settembre 1968 -
Ponteggi metallici
fissi |
modifiche al
D.P.R. 7 gennaio 1956, n. 164
- abrogato |
D.P.R. 19 marzo 1956, n. 303 -
Igiene del
lavoro |
Abrogato in
parte, resta solo l'art.64 (Ispezioni) |
D.P.R. 27 aprile 1955, n 547 - Prevenzione
degli infortuni |
abrogato dal' D.Lgs 81/08 |
D.P.R. 7 gennaio 1956, n. 164 - Infortuni
sul lavoro nelle costruzioni |
abrogato dal' D.Lgs 81/08 |
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