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DECRETO LEGISLATIVO 9 aprile 2008, n. 81 Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro. (GU n. 101 del 30-4-2008 - Suppl. Ordinario n.108) |
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Art. 28. Oggetto della valutazione dei rischi 1. La valutazione di cui all'articolo 17, comma 1, lettera a), anche nella scelta delle attrezzature di lavoro e delle sostanze o dei preparati chimici impiegati, nonche' nella sistemazione dei luoghi di lavoro, deve riguardare tutti i rischi per la sicurezza e la salute dei lavoratori, ivi compresi quelli riguardanti gruppi di lavoratori esposti a rischi particolari, tra cui anche quelli collegati allo stress lavoro-correlato, secondo i contenuti dell'accordo europeo dell'8 ottobre 2004, e quelli riguardanti le lavoratrici in stato di gravidanza, secondo quanto previsto dal decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, nonche' quelli connessi alle differenze di genere, all'eta', alla provenienza da altri Paesi. 2. Il documento di cui all'articolo 17, comma 1, lettera a), a) una relazione sulla valutazione di tutti i rischi per la b) l'indicazione delle misure di prevenzione e di protezione c) il programma delle misure ritenute opportune per garantire il d) l'individuazione delle procedure per l'attuazione delle misure e) l'indicazione del nominativo del responsabile del servizio di f) l'individuazione delle mansioni che eventualmente espongono i 3. Il contenuto del documento di cui al comma 2 deve altresi' |
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