D.lgs 81/08
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DECRETO LEGISLATIVO
9 aprile2008, n. 81
Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di
tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro. (GU
n. 101 del 30-4-2008
- Suppl. Ordinario n.108)
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Testo coordinato Con le modifiche apportate dal Decreto
Legislativo 3 agosto 2009 , n. 106 - (106/09)
(GU
n. 180 del 5-8-2009
- Suppl. Ordinario n.142) |
da art. 105 ad art.
156 |
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Titolo IV CANTIERI TEMPORANEI O MOBILI
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Capo II
Norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro nelle
costruzioni e nei lavori in quota
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Sezione I
- Campo di applicazione
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1. Le norme del presente capo si applicano alle attivita' che, da
chiunque esercitate e alle quali siano addetti lavoratori
subordinati o autonomi, concernono la esecuzione dei lavori di
costruzione, manutenzione, riparazione, demolizione, conservazione,
risanamento, ristrutturazione o equipaggiamento, la trasformazione,
il rinnovamento o lo smantellamento di opere fisse, permanenti o
temporanee, in muratura, in cemento armato, in metallo, in legno o
in altri materiali, comprese le linee e gli impianti elettrici, le
opere stradali, ferroviarie, idrauliche, marittime, idroelettriche,
di bonifica, sistemazione forestale e di sterro. Costituiscono,
inoltre, lavori di costruzione edile o di ingegneria civile gli
scavi, ed il montaggio e lo smontaggio di elementi prefabbricati
utilizzati per la realizzazione di lavori edili o di ingegneria
civile. Le norme del presente capo si applicano ai lavori in quota
di cui al presente capo e ad in ogni altra attivita' lavorativa. |
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1. Le disposizioni del presente capo,
ad esclusione delle sole
disposizioni relative ai lavori in quota, non si applicano: |
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a) ai lavori di prospezione, ricerca e coltivazione delle sostanze
minerali; |
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b) alle attivita' di prospezione, ricerca, coltivazione e stoccaggio
degli idrocarburi liquidi e gassosi nel territorio nazionale, nel
mare territoriale e nella piattaforma continentale e nelle altre
aree sottomarine comunque soggette ai poteri dello Stato; |
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c) ai lavori svolti in mare. |
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(comma
cosi modificato
dall'art 69 del D.lgs 106/09) |
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1. Agli effetti delle disposizioni di cui al presente capo si
intende per lavoro in quota: attivita' lavorativa che espone il
lavoratore al rischio di caduta da una quota posta ad altezza
superiore a 2 m rispetto ad un piano stabile. |
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Sezione II
- Disposizioni di carattere generale
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1. Fermo restando quanto
previsto al punto 1 dell’allegato
XVIII, durante i lavori deve essere assicurata nei cantieri la
viabilità delle persone e dei veicoli.
(comma
cosi modificato
dall'art 70 del D.lgs 106/09)
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1. Il cantiere, in relazione al tipo di lavori effettuati, deve
essere dotato di recinzione avente caratteristiche idonee ad
impedire l'accesso agli estranei alle lavorazioni.
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1. Il transito sotto ponti sospesi, ponti a sbalzo, scale aeree e
simili deve essere impedito con barriere o protetto con l'adozione
di misure o cautele adeguate.
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Art. 111.
Obblighi del datore di lavoro nell'uso di attrezzature per lavori in
quota |
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1. Il datore di lavoro, nei casi in cui i lavori temporanei in
quota non possono essere eseguiti in condizioni di sicurezza e in
condizioni ergonomiche adeguate a partire da un luogo adatto allo
scopo, sceglie le attrezzature di lavoro piu' idonee a garantire e
mantenere condizioni di lavoro sicure, in conformita' ai seguenti
criteri: |
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a) priorita' alle misure di protezione collettiva rispetto alle
misure di protezione individuale; |
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b) dimensioni delle attrezzature di lavoro confacenti alla natura
dei lavori da eseguire, alle sollecitazioni prevedibili e ad una
circolazione priva di rischi. |
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2. Il datore di lavoro sceglie il tipo piu' idoneo di sistema di
accesso ai posti di lavoro temporanei in quota in rapporto alla
frequenza di circolazione, al dislivello e alla durata dell'impiego. |
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Il sistema di accesso adottato deve consentire l'evacuazione in caso
di pericolo imminente. Il passaggio da un sistema di accesso a
piattaforme, impalcati, passerelle e viceversa non deve comportare
rischi ulteriori di caduta.
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3. Il datore di lavoro dispone affinche' sia utilizzata una scala a
pioli quale posto di lavoro in quota solo nei casi in cui l'uso di
altre attrezzature di lavoro considerate piu' sicure non e'
giustificato a causa del limitato livello di rischio e della breve
durata di impiego oppure delle caratteristiche esistenti dei siti
che non puo' modificare. |
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4. Il datore di lavoro dispone affinche' siano impiegati sistemi di
accesso e di posizionamento mediante funi alle quali il lavoratore
e' direttamente sostenuto, soltanto in circostanze in cui, a seguito
della valutazione dei rischi, risulta che il lavoro puo' essere
effettuato in condizioni di sicurezza e l'impiego di un'altra
attrezzatura di lavoro considerata piu' sicura non e' giustificato a
causa della breve durata di impiego e delle caratteristiche
esistenti dei siti che non puo' modificare. Lo stesso datore di
lavoro prevede l'impiego di un sedile munito di appositi accessori
in funzione dell'esito della valutazione dei rischi ed, in
particolare, della durata dei lavori e dei vincoli di carattere
ergonomico. |
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5. Il datore di lavoro, in relazione al tipo di attrezzature di
lavoro adottate in base ai commi precedenti, individua le misure
atte a minimizzare i rischi per i lavoratori, insiti nelle
attrezzature in questione, prevedendo, ove necessario,
l'installazione di dispositivi di protezione contro le cadute. I
predetti dispositivi devono presentare una configurazione ed una
resistenza tali da evitare o da arrestare le cadute da luoghi di
lavoro in quota e da prevenire, per quanto possibile, eventuali
lesioni dei lavoratori. I dispositivi di protezione collettiva
contro le cadute possono presentare interruzioni soltanto nei punti
in cui sono presenti scale a pioli o a gradini. |
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6. Il datore di lavoro nel caso in cui l'esecuzione di un lavoro di
natura particolare richiede l'eliminazione temporanea di un
dispositivo di protezione collettiva contro le cadute, adotta misure
di sicurezza equivalenti ed efficaci. Il lavoro e' eseguito previa
adozione di tali misure. Una volta terminato definitivamente o
temporaneamente detto lavoro di natura particolare, i dispositivi di
protezione collettiva contro le cadute devono essere ripristinati. |
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7. Il datore di lavoro effettua i lavori temporanei in quota
soltanto se le condizioni meteorologiche non mettono in pericolo la
sicurezza e la salute dei lavoratori. |
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8. Il datore di lavoro dispone affinche' sia vietato assumere e
somministrare bevande alcoliche e superalcoliche ai lavoratori
addetti ai lavori in quota cantieri temporanei e mobili e ai lavori in quota.
(punto
cosi modificato
dall'art 71 del D.lgs 106/09) |
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Art. 112.
Idoneita' delle opere provvisionali |
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1. Le opere provvisionali devono essere allestite con buon
materiale ed a regola d'arte, proporzionate ed idonee allo scopo;
esse devono essere conservate in efficienza per la intera durata del
lavoro. |
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2. Prima di reimpiegare elementi di ponteggi di qualsiasi tipo si
deve provvedere alla loro verifica per eliminare quelli non ritenuti
piu' idonei ai sensi dell'allegato
XIX. |
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1. Le scale fisse a gradini, destinate al normale accesso agli
ambienti di lavoro, devono essere costruite e mantenute in modo da
resistere ai carichi massimi derivanti da affollamento per
situazioni di emergenza. I gradini devono avere pedata e alzata
dimensionate a regola d'arte e larghezza adeguata alle esigenze del
transito. Dette scale ed i relativi pianerottoli devono essere
provvisti, sui lati aperti, di parapetto normale o di altra difesa
equivalente. Le rampe delimitate da due pareti devono essere munite
di almeno un corrimano. |
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2. Le scale a pioli di altezza superiore a m 5, fissate su pareti o
incastellature verticali o aventi una inclinazione superiore a 75
gradi, devono essere provviste, a partire da m 2,50 dal pavimento o
dai ripiani, di una solida gabbia metallica di protezione avente
maglie o aperture di ampiezza tale da impedire la caduta accidentale
della persona verso l'esterno. La parete della gabbia opposta al
piano dei pioli non deve distare da questi piu' di cm 60. I pioli
devono distare almeno 15 centimetri dalla parete alla quale sono
applicati o alla quale la scala e' fissata. Quando l'applicazione
della gabbia alle scale costituisca intralcio all'esercizio o
presenti notevoli difficolta' costruttive, devono essere adottate,
in luogo della gabbia, altre misure di sicurezza atte ad evitare la
caduta delle persone per un tratto superiore ad un metro. |
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3. Le scale semplici portatili (a mano) devono essere costruite con
materiale adatto alle condizioni di impiego, devono essere
sufficientemente resistenti nell'insieme e nei singoli elementi e
devono avere dimensioni appropriate al loro uso. Dette scale, se di
legno, devono avere i pioli fissati ai montanti mediante incastro. I
pioli devono essere privi di nodi. Tali pioli devono essere
trattenuti con tiranti in ferro applicati sotto i due pioli estremi;
nelle scale lunghe piu' di 4 metri deve essere applicato anche un
tirante intermedio. E' vietato l'uso di scale che presentino
listelli di legno chiodati sui montanti al posto dei pioli rotti.
Esse devono inoltre essere provviste di:
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a) dispositivi antisdrucciolevoli alle estremita' inferiori dei due
montanti;
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b) ganci di trattenuta o appoggi antisdrucciolevoli alle estremita'
superiori, quando sia necessario per assicurare la stabilita' della
scala. |
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4. Per le scale provviste alle estremita' superiori di dispositivi
di trattenuta, anche scorrevoli su guide, non sono richieste le
misure di sicurezza indicate nelle lettere a) e b) del comma 3. Le
scale a mano usate per l'accesso ai vari piani dei ponteggi e delle
impalcature non devono essere poste l'una in prosecuzione
dell'altra.
Le scale che servono a collegare stabilmente due ponti, quando sono
sistemate verso la parte esterna del ponte, devono essere provviste
sul lato esterno di un corrimano parapetto. |
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5. Quando l'uso delle scale, per la loro altezza o per altre cause,
comporti pericolo di sbandamento, esse devono essere adeguatamente
assicurate o trattenute al piede da altra persona.
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6. Il datore di lavoro assicura che le scale a pioli siano sistemate
in modo da garantire la loro stabilita' durante l'impiego e secondo
i seguenti criteri: |
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a) le scale a pioli portatili devono poggiare su un supporto
stabile, resistente, di dimensioni adeguate e immobile, in modo da
garantire la posizione orizzontale dei pioli; |
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b) le scale a pioli sospese devono essere agganciate in modo sicuro
e, ad eccezione delle scale a funi, in maniera tale da evitare
spostamenti e qualsiasi movimento di oscillazione; |
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c) lo scivolamento del piede delle scale a pioli portatili, durante
il loro uso, deve essere impedito con fissaggio della parte
superiore o inferiore dei montanti, o con qualsiasi dispositivo
antiscivolo, o ricorrendo a qualsiasi altra soluzione di efficacia
equivalente; |
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d) le scale a pioli usate per l'accesso devono essere tali da
sporgere a sufficienza oltre il livello di accesso, a meno che altri
dispositivi garantiscono una presa sicura; |
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e) le scale a pioli composte da piu' elementi innestabili o a sfilo
devono essere utilizzate in modo da assicurare il fermo reciproco
dei vari elementi; |
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f) le scale a pioli mobili devono essere fissate stabilmente prima
di accedervi. |
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7. Il datore di lavoro assicura che le scale a pioli siano
utilizzate in modo da consentire ai lavoratori di disporre in
qualsiasi momento di un appoggio e di una presa sicuri. In
particolare il trasporto a mano di pesi su una scala a pioli non
deve precludere una presa sicura. |
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8. Per l'uso delle scale portatili composte di due o piu' elementi
innestati (tipo all'italiana o simili), oltre quanto prescritto nel
comma 3, si devono osservare le seguenti disposizioni: |
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a) la lunghezza della scala in opera non deve superare i 15 metri,
salvo particolari esigenze, nel qual caso le estremita' superiori
dei montanti devono essere assicurate a parti fisse; |
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b) le scale in opera lunghe piu' di 8 metri devono essere munite di
rompitratta per ridurre la freccia di inflessione; |
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c) nessun lavoratore deve trovarsi sulla scala quando se ne effettua
lo spostamento laterale; |
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d) durante l'esecuzione dei lavori, una persona deve esercitare da
terra una continua vigilanza della scala. |
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9. Le scale doppie non devono superare l'altezza di m 5 e devono
essere provviste di catena di adeguata resistenza o di altro
dispositivo che impedisca l'apertura della scala oltre il limite
prestabilito di sicurezza. |
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10. E' ammessa la deroga alle disposizioni di carattere costruttivo
di cui ai commi 3, 8 e 9 per le scale portatili conformi all'allegato
XX. |
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1. Quando nelle immediate vicinanze dei ponteggi o del posto di
caricamento e sollevamento dei materiali vengono impastati
calcestruzzi e malte o eseguite altre operazioni a carattere
continuativo il posto di lavoro deve essere protetto da un solido
impalcato sovrastante, contro la caduta di materiali. |
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2. Il posto di carico e di manovra degli argani a terra deve essere
delimitato con barriera per impedire la permanenza ed il transito
sotto i carichi. |
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3. Nei lavori che possono dar luogo a proiezione di schegge, come
quelli di spaccatura o scalpellatura di blocchi o pietre e simili,
devono essere predisposti efficaci mezzi di protezione a difesa sia
delle persone direttamente addette a tali lavori sia di coloro che
sostano o transitano in vicinanza. Tali misure non sono richieste
per i lavori di normale adattamento di pietrame nella costruzione di
muratura comune.
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Art. 115.
Sistemi di protezione contro le cadute dall'alto |
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1. Nei lavori in quota qualora non siano state attuate misure di
protezione collettiva come previsto all'articolo 111, comma 1,
lettera a), e' necessario che i lavoratori utilizzino idonei sistemi
di protezione idonei per l’uso specifico
composti da diversi elementi, non necessariamente
presenti contemporaneamente conformi alle norme
tecniche, quali i seguenti:
(punto
cosi modificato
dall'art 72 del D.lgs 106/09) |
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a) assorbitori di energia; |
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b) connettori; |
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c) dispositivo di ancoraggio; |
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d) cordini; |
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e) dispositivi retrattili; |
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f) guide o linee vita flessibili; |
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g) guide o linee vita rigide; |
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h) imbracature. |
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2. Il sistema di protezione, certificato per l'uso specifico, deve
permettere una caduta libera non superiore a 1,5 m o, in presenza di
dissipatore di energia a 4 metri.
(comma
abrogato dall'art 71 del D.lgs 106/09)
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3. Il cordino Il sistema di protezione
deve essere assicurato, direttamente o mediante
connettore lungo una guida o linea vita, a parti stabili delle opere
fisse o provvisionali.
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4. Nei lavori su pali il lavoratore deve essere munito di ramponi o
mezzi equivalenti e di idoneo dispositivo anticaduta.
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Art. 116.
Obblighi dei datori di lavoro concernenti l'impiego di sistemi di
accesso e di posizionamento mediante funi |
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1. Il datore di lavoro impiega sistemi di accesso e di
posizionamento mediante funi in conformita' ai seguenti requisiti:
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a) sistema comprendente almeno due funi ancorate separatamente, una
per l'accesso, la discesa e il sostegno, detta fune di lavoro, e
l'altra con funzione di dispositivo ausiliario, detta fune di
sicurezza. E' ammesso l'uso di una fune in circostanze eccezionali
in cui l'uso di una seconda fune rende il lavoro piu' pericoloso e
se sono adottate misure adeguate per garantire la sicurezza; |
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b) lavoratori dotati di un'adeguata imbracatura di sostegno
collegata alla fune di sicurezza; |
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c) fune di lavoro munita di meccanismi sicuri di ascesa e discesa e
dotata di un sistema autobloccante volto a evitare la caduta nel
caso in cui l'utilizzatore perda il controllo dei propri movimenti.
La fune di sicurezza deve essere munita di un dispositivo mobile
contro le cadute che segue gli spostamenti del lavoratore; |
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d) attrezzi ed altri accessori utilizzati dai lavoratori, agganciati
alla loro imbracatura di sostegno o al sedile o ad altro strumento
idoneo; |
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e) lavori programmati e sorvegliati in modo adeguato, anche al fine
di poter immediatamente soccorrere il lavoratore in caso di
necessita'. Il programma dei lavori definisce un piano di emergenza,
le tipologie operative, i dispositivi di protezione individuale, le
tecniche e le procedure operative, gli ancoraggi, il posizionamento
degli operatori, i metodi di accesso, le squadre di lavoro e gli
attrezzi di lavoro;
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f) il programma di lavoro deve essere disponibile presso i luoghi di
lavoro ai fini della verifica da parte dell'organo di vigilanza
competente per territorio di compatibilita' ai criteri di cui all'articolo 111, commi 1 e 2. |
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2. Il datore di lavoro fornisce ai lavoratori interessati una
formazione adeguata e mirata alle operazioni previste, in
particolare in materia di procedure di salvataggio. |
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3. La formazione di cui al comma 2 ha carattere teorico-pratico e
deve riguardare: |
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a) l'apprendimento delle tecniche operative e dell'uso dei
dispositivi necessari; |
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b) l'addestramento specifico sia su strutture naturali, sia su
manufatti; |
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c) l'utilizzo dei dispositivi di protezione individuale, loro
caratteristiche tecniche, manutenzione, durata e conservazione; |
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d) gli elementi di primo soccorso; |
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e) i rischi oggettivi e le misure di prevenzione e protezione; |
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f) le procedure di salvataggio. |
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4. I soggetti formatori, la durata, gli indirizzi ed i requisiti
minimi di validita' dei corsi sono riportati nell'allegato
XXI. |
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Art. 117.
Lavori in prossimita' di parti attive |
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1. Quando occorre effettuare
Ferme restando le disposizioni di cui all’articolo
83, quando occorre effettuare
lavori in prossimita' di linee
elettriche o di impianti elettrici con parti attive non protette o
che per circostanze particolari si debbano ritenere non
sufficientemente protette, ferme restando le norme di buona tecnica,
si deve rispettare almeno una delle seguenti precauzioni:
(comma
cosi modificato
dall'art 73 del D.lgs 106/09) |
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a) mettere fuori tensione ed in sicurezza le parti attive per tutta
la durata dei lavori; |
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b) posizionare ostacoli rigidi che impediscano l'avvicinamento alle
parti attive; |
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c) tenere in permanenza, persone, macchine operatrici, apparecchi di
sollevamento, ponteggi ed ogni altra attrezzatura a distanza di
sicurezza. |
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2. La distanza di sicurezza deve essere tale che non possano
avvenire contatti diretti o scariche pericolose per le persone
tenendo conto del tipo di lavoro, delle attrezzature usate e delle
tensioni presenti e comunque la distanza di sicurezza non deve essere inferiore ai limiti di cui
all’allegato IX o a quelli risultanti dall’applicazione delle pertinenti norme tecniche.
(comma
cosi modificato
dall'art 73 del D.lgs 106/09) |
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Sezione III
- Scavi e fondazioni
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1. Nei lavori di splateamento o sbancamento
eseguiti senza
l'impiego di escavatori meccanici se previsto l’accesso di lavoratori,
le pareti delle fronti di attacco
devono avere una inclinazione o un tracciato tali, in relazione alla
natura del terreno, da impedire franamenti. Quando la parete del
fronte di attacco supera l'altezza di m 1,50, e' vietato il sistema
di scavo manuale per scalzamento alla base e conseguente franamento
della parete.
(comma
cosi modificato
dall'art 74 del D.lgs 106/09) |
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2. Quando per la particolare natura del terreno o per causa di
piogge, di infiltrazione, di gelo o disgelo, o per altri motivi,
siano da temere frane o scoscendimenti, deve essere provveduto
all'armatura o al consolidamento del terreno. |
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3. Nei lavori di escavazione con mezzi meccanici deve essere vietata
la presenza degli operai nel campo di azione dell'escavatore e sul
ciglio del fronte di attacco. |
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4. Il posto di manovra dell'addetto all'escavatore, quando questo
non sia munito di cabina metallica, deve essere protetto con solido
riparo. |
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5. Ai lavoratori deve essere fatto esplicito divieto di avvicinarsi
alla base della parete di attacco e, in quanto necessario in
relazione all'altezza dello scavo o alle condizioni di
accessibilita' del ciglio della platea superiore, la zona superiore
di pericolo deve essere almeno delimitata mediante opportune
segnalazioni spostabili col proseguire dello scavo. |
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1. Nello scavo di pozzi e di trincee profondi piu' di m 1,50,
quando la consistenza del terreno non dia sufficiente garanzia di
stabilita', anche in relazione alla pendenza delle pareti, si deve
provvedere, man mano che procede lo scavo, alla applicazione delle
necessarie armature di sostegno. |
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2. Le tavole di rivestimento delle pareti devono sporgere dai bordi
degli scavi di almeno 30 centimetri. |
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3. Nello scavo dei cunicoli, a meno che si tratti di roccia che non
presenti pericolo di distacchi, devono predisporsi idonee armature
per evitare franamenti della volta e delle pareti. Dette armature
devono essere applicate man mano che procede il lavoro di
avanzamento; la loro rimozione puo' essere effettuata in relazione
al progredire del rivestimento in muratura. |
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4. Idonee armature e precauzioni devono essere adottate nelle
sottomurazioni e quando in vicinanza dei relativi scavi vi siano
fabbriche o manufatti le cui fondazioni possano essere scoperte o
indebolite dagli scavi. |
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5. Nella
infissione di pali di fondazione devono essere adottate misure e
precauzioni per evitare che gli scuotimenti del terreno producano
lesioni o danni alle opere vicine con pericolo per i lavoratori. |
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6. Nei lavori in pozzi di fondazione profondi oltre 3 metri deve
essere disposto, a protezione degli operai addetti allo scavo ed
all'asportazione del materiale scavato, un robusto impalcato con
apertura per il passaggio della benna. |
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7. Nei pozzi e nei cunicoli deve essere prevista una adeguata
assistenza all'esterno e le loro dimensioni devono essere tali da
permettere il recupero di un lavoratore infortunato privo di sensi.
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7-bis. Il sollevamento di materiale dagli scavi deve essere effettuato conformemente al punto 3.4. dell’Allegato
XVIII.
(comma
inserito dall'art 75 del D.lgs 106/09) |
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Art. 120.
Deposito di materiali in prossimita' degli scavi |
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1. E' vietato costituire depositi di materiali presso il ciglio
degli scavi. Qualora tali depositi siano necessari per le condizioni
del lavoro, si deve provvedere alle necessarie puntellature. |
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1. Quando si eseguono lavori entro pozzi, fogne, cunicoli, camini
e fosse in genere, devono essere adottate idonee misure contro i
pericoli derivanti dalla presenza di gas o vapori tossici,
asfissianti, infiammabili o esplosivi, specie in rapporto alla
natura geologica del terreno o alla vicinanza di fabbriche,
depositi, raffinerie, stazioni di compressione e di decompressione,
metanodotti e condutture di gas, che possono dar luogo ad
infiltrazione di sostanze pericolose. |
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2. Quando sia accertata o sia da temere la presenza di gas tossici,
asfissianti o la irrespirabilita' dell'aria ambiente e non sia
possibile assicurare una efficiente aerazione ed una completa
bonifica, i lavoratori devono essere provvisti di idonei dispositivi
di protezione individuale delle vie respiratore, ed essere muniti di
idonei dispositivi di protezione individuale collegati ad un idoneo
sistema di salvataggio, che deve essere tenuto all'esterno dal
personale addetto alla sorveglianza. Questo deve mantenersi in
continuo collegamento con gli operai all'interno ed essere in grado
di sollevare prontamente all'esterno il lavoratore colpito dai gas.
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3. Possono essere adoperate le maschere respiratorie, in luogo di
autorespiratori, solo quando, accertate la natura e la
concentrazione dei gas o vapori nocivi o asfissianti, esse offrano
garanzia di sicurezza e sempreche' sia assicurata una efficace e
continua aerazione. |
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4. Quando si sia accertata la presenza di gas infiammabili o
esplosivi, deve provvedersi alla bonifica dell'ambiente mediante
idonea ventilazione; deve inoltre vietarsi, anche dopo la bonifica,
se siano da temere emanazioni di gas pericolosi, l'uso di apparecchi
a fiamma, di corpi incandescenti e di apparecchi comunque
suscettibili di provocare fiamme o surriscaldamenti atti ad
incendiare il gas. |
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5. Nei casi previsti dai commi 2, 3 e 4, i lavoratori devono essere
abbinati nell'esecuzione dei lavori. |
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Sezione IV
Ponteggi e impalcature in legname
Ponteggi in legname
e altre opere provvisionali.
modificato
dall'art 76 del D.lgs 106/09
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1. Nei lavori che sono eseguiti ad un'altezza superiore ai m
2, Nei lavori in quota
devono essere adottate, seguendo lo sviluppo dei lavori stessi,
adeguate impalcature o ponteggi o idonee opere provvisionali o
comunque precauzioni atte ad eliminare i pericoli di caduta di
persone e di cose conformemente al punto 2 ai punti 2, 3.1, 3.2 e 3.3
dell'allegato
XVIII.
(comma
cosi modificato dall'art 77 del D.lgs 106/09) |
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Art. 123.
Montaggio e smontaggio delle opere provvisionali |
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1. Il montaggio e lo smontaggio delle opere provvisionali devono
essere eseguiti sotto la diretta sorveglianza di un preposto ai
lavori. |
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Art. 124.
Deposito di materiali sulle impalcature |
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1. Sopra i ponti di servizio e sulle impalcature in genere e'
vietato qualsiasi deposito, eccettuato quello temporaneo dei
materiali ed attrezzi necessari ai lavori. |
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2. Il peso dei materiali e delle persone deve essere sempre
inferiore a quello che e' consentito dalla resistenza strutturale
del ponteggio; lo spazio occupato dai materiali deve consentire i
movimenti e le manovre necessarie per l'andamento del lavoro. |
Sanzione:
arresto fino a un mese o con l’ammenda da 200 a 600 euro
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1. I montanti devono essere costituiti con elementi accoppiati, i
cui punti di sovrapposizione devono risultare sfalsati di almeno un
metro; devono altresi' essere verticali o leggermente inclinati
verso la costruzione. |
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2. Per le impalcature fino ad 8 metri di altezza sono ammessi
montanti singoli in un sol pezzo; per impalcature di altezza
superiore, soltanto per gli ultimi 7 metri i montanti possono essere
ad elementi singoli.
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3. Il piede dei montanti deve essere solidamente assicurato alla
base di appoggio o di infissione in modo che sia impedito ogni
cedimento in senso verticale ed orizzontale. |
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4. L’altezza dei montanti
deve superare di almeno m 1,20 l’ultimo impalcato; dalla parte interna dei montanti devono essere
applicati correnti e tavola fermapiede a protezione esclusivamente dei lavoratori che operano
sull’ultimo impalcato.
(comma
così sostituito dall'art 78 del D.lgs 106/09) |
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5. La distanza tra due montanti consecutivi non deve essere
superiore a m 3,60; puo' essere consentita una maggiore distanza
quando cio' sia richiesto da evidenti motivi di esercizio del
cantiere, purche', in tale caso, la sicurezza del ponteggio risulti
da un progetto redatto da un ingegnere o architetto corredato dai
relativi calcoli di stabilita'. |
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6. Il ponteggio deve essere efficacemente ancorato alla costruzione
almeno in corrispondenza ad ogni due piani di ponteggio e ad ogni
due montanti, con disposizione di ancoraggi a rombo o di pari
efficacia. |
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1. Gli impalcati e ponti di servizio, le passerelle, le andatoie,
che siano posti ad un'altezza maggiore di 2 metri, devono essere
provvisti su tutti i lati verso il vuoto di robusto parapetto e in
buono stato di conservazione. |
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1. Nei casi in cui particolari esigenze non permettono l'impiego
di ponti normali, possono essere consentiti ponti a sbalzo purche'
la loro costruzione risponda a idonei procedimenti di calcolo e ne
garantisca la solidita' e la stabilita'. |
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1. Gli impalcati e ponti di servizio devono avere un sottoponte
di sicurezza, costruito come il ponte, a distanza non superiore a m
2,50. |
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2. La costruzione del sottoponte puo' essere omessa per i ponti
sospesi per le torri di
carico, per i ponti a sbalzo e quando vengano eseguiti lavori di
manutenzione e di riparazione di durata non superiore a cinque
giorni.
(comma
così modificato dall'art 79 del D.lgs 106/09) |
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Art. 129.
Impalcature nelle costruzioni in conglomerato cementizio |
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1. Nella esecuzione di opere a struttura in conglomerato
cementizio, quando non si provveda alla costruzione da terra di una
normale impalcatura con montanti, prima di iniziare la erezione
delle casseforme per il getto dei pilastri perimetrali, deve essere
sistemato, in corrispondenza al piano raggiunto, un regolare ponte
di sicurezza a sbalzo, avente larghezza utile di almeno m 1,20. |
|
2. Le armature di sostegno del cassero per il getto della successiva
soletta o della trave perimetrale, non devono essere lasciate
sporgere dal filo del fabbricato piu' di 40 centimetri per
l'affrancamento della sponda esterna del cassero medesimo. Come
sotto ponte puo' servire l'impalcato o ponte a sbalzo costruito in
corrispondenza al piano sottostante.
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3. In corrispondenza ai luoghi di transito o stazionamento deve
essere sistemato, all'altezza del solaio di copertura del piano
terreno, un impalcato di sicurezza (mantovana) a protezione contro
la caduta di materiali dall'alto. Tale protezione puo' essere
sostituita con una chiusura continua in graticci sul fronte del
ponteggio, qualora presenti le stesse garanzie di sicurezza, o con
la segregazione dell'area sottostante.
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1. Le andatoie devono avere larghezza non minore di m 0,60,
quando siano destinate soltanto al passaggio di lavoratori e di m
1,20, se destinate al trasporto di materiali. La loro pendenza non
deve essere maggiore del 50 per cento. |
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2. Le andatoie lunghe devono essere interrotte da pianerottoli di
riposo ad opportuni intervalli; sulle tavole delle andatoie devono
essere fissati listelli trasversali a distanza non maggiore del
passo di un uomo carico. |
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Sezione V
-
Ponteggi fissi
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Art. 131. Autorizzazione alla costruzione ed all'impiego |
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1. La costruzione e l'impiego dei ponteggi realizzati con
elementi portanti prefabbricati, metallici o non, sono disciplinati
dalle norme della presente sezione. |
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2. Per ciascun tipo di ponteggio, il fabbricante chiede al Ministero
del lavoro e della previdenza sociale l'autorizzazione alla
costruzione ed all'impiego, corredando la domanda di una relazione
nella quale devono essere specificati gli elementi di cui
all'articolo seguente. |
|
3. Il Ministero del lavoro e della previdenza sociale, in aggiunta
all'autorizzazione di cui al comma 2 attesta, a richiesta e a
seguito di esame della documentazione tecnica, la rispondenza del
ponteggio gia' autorizzato anche alle norme UNI EN 12810 e UNI EN
12811 o per i giunti alla norma UNI EN 74. |
|
4. Possono essere autorizzati alla costruzione ed all'impiego
ponteggi aventi interasse qualsiasi tra i montanti della stessa fila
a condizione che i risultati adeguatamente verificati delle prove di
carico condotte su prototipi significativi degli schemi funzionali
garantiscano la sussistenza dei gradi di sicurezza previsti dalle
norme di buona tecnica. |
|
5. L'autorizzazione e' soggetta a rinnovo ogni dieci anni per
verificare l'adeguatezza del ponteggio all'evoluzione del progresso
tecnico. |
|
6. Chiunque intende impiegare ponteggi deve farsi rilasciare dal
fabbricante copia della autorizzazione di cui al comma 2 e delle
istruzioni e schemi elencati al comma 1, lettere d), e), f) e g)
dell'articolo 132. |
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7. Il Ministero del lavoro e della previdenza sociale si avvale
anche dell'ISPESL per il controllo delle caratteristiche tecniche
dei ponteggi dichiarate dal titolare dell'autorizzazione, attraverso
controlli a campione presso le sedi di produzione. |
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1. La relazione di cui all'articolo 131 deve contenere: |
|
a) descrizione degli elementi che costituiscono il ponteggio, loro
dimensioni con le tolleranze ammissibili e schema dell'insieme; |
|
b) caratteristiche di resistenza dei materiali impiegati e
coefficienti di sicurezza adottati per i singoli materiali; |
|
c) indicazione delle prove di carico, a cui sono stati sottoposti i
vari elementi; |
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d) calcolo del ponteggio secondo varie condizioni di impiego; |
|
e) istruzioni per le prove di carico del ponteggio; |
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f) istruzioni per il montaggio, impiego e smontaggio del ponteggio;
|
|
g) schemi-tipo di ponteggio con l'indicazione dei massimi ammessi di
sovraccarico, di altezza dei ponteggi e di larghezza degli impalcati
per i quali non sussiste l'obbligo del calcolo per ogni singola
applicazione.
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1. I ponteggi di altezza superiore a 20 metri e quelli per i
quali nella relazione di calcolo non sono disponibili le specifiche
configurazioni strutturali utilizzate con i relativi schemi di
impiego, nonche' le altre opere provvisionali, costituite da
elementi metallici o non, oppure di notevole importanza e
complessita' in rapporto alle loro dimensioni ed ai sovraccarichi,
devono essere eretti in base ad un progetto comprendente: |
|
a) calcolo di resistenza e stabilita' eseguito secondo le istruzioni
approvate nell'autorizzazione ministeriale; |
|
b) disegno esecutivo. |
|
2. Dal progetto, che deve essere firmato da un ingegnere o
architetto abilitato a norma di legge all'esercizio della
professione, deve risultare quanto occorre per definire il ponteggio
nei riguardi dei carichi, delle sollecitazioni e dell'esecuzione. |
|
3. Copia dell'autorizzazione ministeriale di cui all'articolo 131 e
copia del progetto e dei disegni esecutivi devono essere tenute ed
esibite, a richiesta degli organi di vigilanza, nei cantieri in cui
vengono usati i ponteggi e le opere provvisionali di cui al comma 1. |
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1. Nei cantieri in cui vengono usati ponteggi deve essere tenuta
ed esibita, a richiesta degli organi di vigilanza, copia della
documentazione di cui al comma 6 dell'articolo 131 e copia del piano
di montaggio, uso e smontaggio (Pi.M.U.S.), in caso di lavori in
quota, i cui contenuti sono riportati nell'allegato XXII del
presente Titolo. |
Pacchetto
PiMUS
schema
precompilato in word del PiMUS,
|
2. Le eventuali modifiche al ponteggio, che devono essere subito
riportate sul disegno, devono restare nell'ambito dello schema-tipo
che ha giustificato l'esenzione dall'obbligo del calcolo. |
|
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1. Gli elementi dei ponteggi devono portare impressi, a rilievo o
ad incisione, e comunque in modo visibile ed indelebile il marchio
del fabbricante. |
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1. Nei lavori in quota il datore di lavoro provvede a redigere a
mezzo di persona competente un piano di montaggio, uso e smontaggio
(Pi.M.U.S.), in funzione della complessita' del ponteggio scelto,
con la valutazione delle condizioni di sicurezza realizzate
attraverso l'adozione degli specifici sistemi utilizzati nella
particolare realizzazione e in ciascuna fase di lavoro prevista.
Tale piano puo' assumere la forma di un piano di applicazione
generalizzata integrato da istruzioni e progetti particolareggiati
per gli schemi speciali costituenti il ponteggio, ed e' messo a
disposizione del preposto addetto alla sorveglianza e dei lavoratori
interessati. |
|
2. Nel serraggio di piu' aste concorrenti in un nodo i giunti devono
essere collocati strettamente l'uno vicino all'altro. |
|
3. Per ogni piano di ponte devono essere applicati due correnti, di
cui uno puo' fare parte del parapetto. |
|
4. Il datore di lavoro assicura che: |
|
a) lo scivolamento degli elementi di appoggio di un ponteggio e'
impedito tramite fissaggio su una superficie di appoggio, o con un
dispositivo antiscivolo, oppure con qualsiasi altra soluzione di
efficacia equivalente; |
|
b) i piani di posa dei predetti elementi di appoggio hanno una
capacita' portante sufficiente; |
|
c) il ponteggio e' stabile; |
|
d) dispositivi appropriati impediscono lo spostamento involontario
dei ponteggi su ruote durante l'esecuzione dei lavori in quota;
(Lettera
soppressa dall'art. 80 del D.lgs 81/08) |
|
e) le dimensioni, la forma e la disposizione degli impalcati di un
ponteggio sono idonee alla natura del lavoro da eseguire, adeguate
ai carichi da sopportare e tali da consentire un'esecuzione dei
lavori e una circolazione sicure; |
|
f) il montaggio degli impalcati dei ponteggi e' tale da impedire lo
spostamento degli elementi componenti durante l'uso, nonche' la
presenza di spazi vuoti pericolosi fra gli elementi che
costituiscono gli impalcati e i dispositivi verticali di protezione
collettiva contro le cadute. |
|
5. Il datore di lavoro provvede ad evidenziare le parti di ponteggio
non pronte per l'uso, in particolare durante le operazioni di
montaggio, smontaggio o trasformazione, mediante segnaletica di
avvertimento di pericolo generico e delimitandole con elementi
materiali che impediscono l'accesso alla zona di pericolo, ai sensi
del titolo V. |
|
6. Il datore di lavoro assicura che i ponteggi siano montati,
smontati o trasformati sotto la diretta sorveglianza di un preposto,
a regola d'arte e conformemente al Pi.M.U.S., ad opera di lavoratori
che hanno ricevuto una formazione adeguata e mirata alle operazioni
previste. |
|
7. La formazione di cui al comma 6 ha carattere teorico-pratico e
deve riguardare: |
|
a) la comprensione del piano di montaggio, smontaggio o
trasformazione del ponteggio; |
|
b) la sicurezza durante le operazioni di montaggio, smontaggio o
trasformazione del ponteggio con riferimento alla legislazione
vigente; |
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c) le misure di prevenzione dei rischi di caduta di persone o di
oggetti; |
|
d) le misure di sicurezza in caso di cambiamento delle condizioni
meteorologiche pregiudizievoli alla sicurezza del ponteggio; |
|
e) le condizioni di carico ammissibile; |
|
f) qualsiasi altro rischio che le suddette operazioni di montaggio,
smontaggio o trasformazione possono comportare. |
|
8. I soggetti formatori, la durata, gli indirizzi ed i requisiti
minimi di validita' dei corsi sono riportati nell'allegato
XXI. |
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|
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1. Il responsabile del
cantiere Il preposto, ad intervalli periodici o dopo
violente perturbazioni atmosferiche o prolungata interruzione di
lavoro deve assicurarsi della verticalita' dei montanti, del giusto
serraggio dei giunti, della efficienza degli ancoraggi e dei
controventi, curando l'eventuale sostituzione o il rinforzo di
elementi inefficienti.
(comma
così modificato
dall'art 81 del D.lgs 106/09) |
|
2. I vari elementi metallici devono essere difesi dagli agenti
nocivi esterni con idonei sistemi di protezione. |
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1. Le tavole che costituiscono l'impalcato devono essere fissate
in modo che non possano scivolare sui traversi metallici. |
|
2. E' consentito un distacco delle tavole del piano di calpestio
dalla muratura non superiore a 30 20
centimetri.
(comma
così modificato
dall'art 82 del D.lgs 106/09) |
|
3. E' fatto divieto di gettare dall'alto gli elementi del ponteggio. |
Sanzione per i lavoratori:
arresto fino a un mese o con l’ammenda da 219,20 a 657,60 euro
|
|
4. E' fatto divieto di salire e scendere lungo i montanti. |
Sanzione per i lavoratori:
arresto fino a un mese o con l’ammenda da 219,20 a 657,60 euro |
|
5. Per i ponteggi di cui alla presente sezione valgono, in quanto
applicabili, le disposizioni relative ai ponteggi in legno. Sono
ammesse deroghe: |
|
a) alla disposizione di cui all'articolo 125, comma 4, a condizione
che l'altezza dei montanti superi di almeno 1 metro l'ultimo
impalcato o il piano di gronda;
(lettera
cosi modificata dall'art 82 del D.lgs 106/09) |
|
b) alla disposizione di cui all'articolo 126, comma
1, a condizione
che l'altezza del parapetto sia non inferiore a 95 cm rispetto al
piano di calpestio; |
|
c) alla disposizione di cui all'articolo 126, comma
1, a condizione
che l'altezza del fermapiede sia non inferiore a 15 cm rispetto al
piano di calpestio; |
|
d) alla disposizione di cui all'articolo 128, comma 1, nel caso di
ponteggi di cui all'articolo 131, commi 2 e 3, che prevedano
specifici schemi-tipo senza sottoponte di sicurezza.
(lettera
soppressa dall'art 81 del D.lgs 106/09) |
|
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Sezione VI
- Ponteggi movibili
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1. I ponti su cavalletti non devono aver altezza superiore a
metri 2 e non devono essere montati sugli impalcati dei ponteggi.
I ponti su cavalletti devono essere conformi ai requisiti specifici
indicati nel punto 2.2.2.
dell'allegato
XVIII.
(periodo
aggiunto dall'art. 83 del D.lgs106/09)
|
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1. I ponti su ruote devono avere base ampia in modo da resistere,
con largo margine di sicurezza, ai carichi ed alle oscillazioni cui
possono essere sottoposti durante gli spostamenti o per colpi di
vento e in modo che non possano essere ribaltati. |
|
2. Il piano di scorrimento delle ruote deve risultare livellato; il
carico del ponte sul terreno deve essere opportunamente ripartito
con tavoloni o altro mezzo equivalente. |
|
3. Le ruote del ponte in opera devono essere saldamente bloccate con
cunei dalle due parti o sistemi equivalenti. |
|
3. Le ruote del ponte in opera
devono essere saldamente bloccate con cunei dalle due parti o con sistemi equivalenti. In ogni caso
dispositivi appropriati devono impedire lo spostamento involontario dei ponti su ruote durante
l’esecuzione dei lavori in quota.
Comma
sostituito dall'art. 84 del D.lgs 106/09 |
|
4. I ponti su ruote devono essere ancorati alla costruzione almeno
ogni due piani; e' ammessa deroga a tale obbligo per i ponti su
ruote a torre conformi all'allegato
XXIII. |
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5. La verticalita' dei ponti su ruote deve essere controllata con
livello o con pendolino. |
|
6. I ponti, esclusi quelli usati nei lavori per le linee elettriche
di contatto, non devono essere spostati quando su di essi si trovano
lavoratori o carichi. |
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Sezione VII
- Costruzioni edilizie
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1. Durante la costruzione o il consolidamento di cornicioni di
gronda e di opere sporgenti dai muri, devono essere adottate
precauzioni per impedirne la caduta, ponendo armature provvisorie
atte a sostenerle fino a che la stabilita' dell'opera sia
completamente assicurata. |
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Art. 142.
Costruzioni di archi, volte e simili |
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|
1. Le armature provvisorie per la esecuzione di manufatti, quali
archi, volte, architravi, piattabande, solai, scale e di qualsiasi
altra opera sporgente dal muro, in cemento armato o in muratura di
ogni genere, devono essere costruite in modo da assicurare, in ogni
fase del lavoro, la necessaria solidita' e con modalita' tali da
consentire, a getto o costruzione ultimata, il loro progressivo
abbassamento e disarmo. |
|
2. Le armature provvisorie per grandi opere, come centine per ponti
ad arco, per coperture ad ampia luce e simili, che non rientrino
negli schemi di uso corrente, devono essere eseguite su progetto
redatto da un ingegnere o architetto, corredato dai relativi calcoli
di stabilita'.
|
|
3. I disegni esecutivi, firmati dal progettista di cui al comma
precedente, devono essere esibiti sul posto di lavoro a richiesta
degli organi di vigilanza. |
|
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Art. 143.
Posa delle armature e delle centine |
|
|
1. Prima della posa delle armature e delle centine di sostegno
delle opere di cui all'articolo precedente, e' fatto obbligo di
assicurarsi della resistenza del terreno o delle strutture sulle
quali esse debbono poggiare, in modo da prevenire cedimenti delle
armature stesse o delle strutture sottostanti, con particolare
riguardo a possibili degradazioni per presenza d'acqua. |
|
|
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|
1. Le armature devono sopportare con sicurezza, oltre il peso
delle strutture, anche quello delle persone e dei sovraccarichi
eventuali, nonche' le sollecitazioni dinamiche che possano dar luogo
a vibrazioni durante l'esecuzione dei lavori e quelle prodotte dalla
spinta del vento e dell'acqua. |
|
2. Il carico gravante al piede dei puntelli di sostegno deve essere
opportunamente distribuito. |
|
|
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|
1. Il disarmo delle armature provvisorie
di cui al comma 2 dell'articolo 142 deve essere effettuato con
cautela dai lavoratori che hanno ricevuto una formazione adeguata e
mirata alle operazioni previste sotto la diretta sorveglianza del
capo cantiere e sempre dopo che il direttore dei lavori ne abbia
data l'autorizzazione. |
|
2. E' fatto divieto di disarmare qualsiasi
tipo di armatura di sostegno quando sulle strutture insistano
carichi accidentali e temporanei. |
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3. Nel disarmo delle armature delle opere
in calcestruzzo devono essere adottate le misure precauzionali
previste dalle norme per la esecuzione delle opere in conglomerato
cementizio. |
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1. Le aperture lasciate nei solai o nelle piattaforme di lavoro
devono essere circondate da normale parapetto e da tavola fermapiede
oppure devono essere coperte con tavolato solidamente fissato e di
resistenza non inferiore a quella del piano di calpestio dei ponti
di servizio. |
|
2. Qualora le aperture vengano usate per il passaggio di materiali o
di persone, un lato del parapetto puo' essere costituito da una
barriera mobile non asportabile, che deve essere aperta soltanto per
il tempo necessario al passaggio. |
|
3. Le aperture nei muri prospicienti il vuoto o vani che abbiano una
profondita' superiore a m 0,50 devono essere munite di normale
parapetto e tavole fermapiede oppure essere convenientemente
sbarrate in modo da impedire la caduta di persone. |
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|
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|
1. Lungo le rampe ed i pianerottoli delle scale fisse in
costruzione, fino alla posa in opera delle ringhiere, devono essere
tenuti parapetti normali con tavole fermapiede fissati rigidamente a
strutture resistenti. |
|
2. Il vano-scala deve essere coperto con una robusta impalcatura
posta all'altezza del pavimento del primo piano a difesa delle
persone transitanti al piano terreno contro la caduta dei materiali. |
|
3. Sulle rampe delle scale in costruzione ancora mancanti di
gradini, qualora non siano sbarrate per impedirvi il transito,
devono essere fissati intavolati larghi almeno 60 centimetri, sui
quali devono essere applicati trasversalmente listelli di legno
posti a distanza non superiore a 40 centimetri. |
|
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1. Prima di procedere alla
esecuzione di lavori su lucernari, tetti, coperture e simili, fermo restando l’obbligo di predisporre
misure di protezione collettiva, deve essere accertato che questi abbiano resistenza sufficiente per
sostenere il peso degli operai e dei materiali di impiego.
(comma
sostituito dall'art. 85 del D.lgs 106/09) |
|
2. Nel caso in cui sia dubbia tale resistenza, devono essere
adottati i necessari apprestamenti atti a garantire la incolumita'
delle persone addette, disponendo, a seconda dei casi, tavole sopra
le orditure, sottopalchi e facendo uso di idonei dispositivi di
protezione individuale anticaduta. |
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|
1. Paratoie e cassoni devono essere: |
|
a) ben costruiti, con materiali appropriati e solidi dotati di
resistenza sufficiente; |
|
b) provvisti dell'attrezzatura adeguata per consentire ai lavoratori
di ripararsi in caso di irruzione d'acqua e di materiali. |
|
2. La costruzione, la sistemazione, la trasformazione o lo
smantellamento di una paratoia o di un cassone devono essere
effettuati soltanto sotto la diretta sorveglianza di un preposto. |
|
3. Il datore di lavoro assicura che le paratoie e i cassoni vengano
ispezionati ad intervalli regolari. |
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Sezione VIII
- Demolizioni |
|
1. Prima dell'inizio di lavori di demolizione e' fatto obbligo di
procedere alla verifica delle condizioni di conservazione e di
stabilita' delle varie strutture da demolire. |
|
2. In relazione al risultato di tale verifica devono essere eseguite
le opere di rafforzamento e di puntellamento necessarie ad evitare
che, durante la demolizione, si verifichino crolli intempestivi. |
|
|
|
|
1. I lavori di demolizione devono procedere con cautela e con
ordine, devono essere eseguiti sotto la sorveglianza di un preposto
e condotti in maniera da non pregiudicare la stabilita' delle
strutture portanti o di collegamento e di quelle eventuali
adiacenti. |
|
2. La successione dei lavori deve risultare da apposito programma
contenuto nel POS, tenendo conto di quanto indicato nel PSC, ove
previsto, che deve essere tenuto a disposizione degli organi di
vigilanza. |
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|
1. La demolizione dei muri effettuata con
attrezzature manuali
deve essere fatta servendosi di ponti di servizio indipendenti
dall'opera in demolizione. |
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2. E' vietato lavorare e fare lavorare gli operai sui muri in
demolizione. |
|
3. Gli obblighi di cui ai commi 1 e 2 non sussistono quando trattasi
di muri di altezza inferiore ai due metri. |
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Art. 153.
Convogliamento del materiale di demolizione |
|
|
1. Il materiale di demolizione non deve essere gettato dall'alto,
ma deve essere trasportato oppure convogliato in appositi canali, il
cui estremo inferiore non deve risultare ad altezza maggiore di due
metri dal livello del piano di raccolta. |
|
2. I canali suddetti devono essere costruiti in modo che ogni tronco
imbocchi nel tronco successivo; gli eventuali raccordi devono essere
adeguatamente rinforzati. |
|
3. L'imboccatura superiore del canale deve essere realizzata in modo
che non possano cadervi accidentalmente persone. |
|
4. Ove sia costituito da elementi pesanti od ingombranti, il
materiale di demolizione deve essere calato a terra con mezzi
idonei. |
|
5. Durante i lavori di demolizione si deve provvedere a ridurre il
sollevamento della polvere, irrorando con acqua le murature ed i
materiali di risulta. |
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Art. 154.
Sbarramento della zona di demolizione |
|
|
1. Nella zona sottostante la demolizione deve essere vietata la
sosta ed il transito, delimitando la zona stessa con appositi
sbarramenti. |
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2. L'accesso allo sbocco dei canali di scarico per il caricamento ed
il trasporto del materiale accumulato deve essere consentito
soltanto dopo che sia stato sospeso lo scarico dall'alto. |
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1. Salvo l'osservanza delle leggi e dei regolamenti speciali e
locali, la demolizione di parti di strutture aventi altezza sul
terreno non superiore a 5 metri puo' essere effettuata mediante
rovesciamento per trazione o per spinta. |
|
2. La trazione o la spinta deve essere esercitata in modo graduale e
senza strappi e deve essere eseguita soltanto su elementi di
struttura opportunamente isolati dal resto del fabbricato in
demolizione in modo da non determinare crolli intempestivi o non
previsti di altre parti. |
|
3. Devono inoltre essere adottate le precauzioni necessarie per la
sicurezza del lavoro quali: trazione da distanza non minore di una
volta e mezzo l'altezza del muro o della struttura da abbattere e
allontanamento degli operai dalla zona interessata. |
|
4. Il rovesciamento per spinta puo' essere effettuato con martinetti
solo per opere di altezza non superiore a 3 metri, con l'ausilio di
puntelli sussidiari contro il ritorno degli elementi smossi. |
|
5. Deve essere evitato in ogni caso che per lo scuotimento del
terreno in seguito alla caduta delle strutture o di grossi blocchi
possano derivare danni o lesioni agli edifici vicini o ad opere
adiacenti pericolose per i lavoratori addetti. |
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1. Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale, sentita la
Commissione consultiva permanente, puo' stabilire l'obbligo di
sottoporre a verifiche ponteggi e attrezzature per costruzioni,
stabilendo le modalita' e l'organo tecnico incaricato.
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