D.lgs 81/08
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DECRETO LEGISLATIVO
9 aprile2008, n. 81
Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di
tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro. (GU
n. 101 del 30-4-2008
- Suppl. Ordinario n.108)
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Testo coordinato Con le modifiche apportate dal Decreto
Legislativo 3 agosto 2009 , n. 106 - (106/09)
(GU
n. 180 del 5-8-2009
- Suppl. Ordinario n.142) |
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da art. 105 ad art.
156 |
Titolo IV CANTIERI TEMPORANEI O MOBILI
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Capo III - Sanzioni
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Le
seguenti sanzioni, riguardano le infrazione relative ai
cantieri temporanei o mobili, oltre a queste ci sono anche
quelle relative ai criteri che bisogna adottare in merito
all'azienda (visite mediche, corsi professionali ecc:) |
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Testo
della legge |
indicazioni |
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1. Il committente o il responsabile dei lavori
sono puniti: |
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a)
con l’arresto da tre a sei mesi o con l’ammenda da 2.500 a 6.400 euro per la violazione
dell’articolo 90, commi 3, 4 e 5;
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-- Se non designano il coordinatore per la progettazione e il
coordinatore
per l'esecuzione dei lavori nei cantieri dove è prevista la
presenza di piu imprese. |
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b) con l’arresto da due a quattro mesi o con l’ammenda da 1.000 a 4.800 euro per la violazione
degli articoli 90, comma 9, lettera
a), 93, comma
2, e 100, comma
6-bis;
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--
Se
non verificano l'idoneita' tecnico-professionale, di tutte le
imprese presenti in cantiere, con le modalità di cui all'allegato
XVII
-- se non corrispondono alle
imprese subappaltatrici quanto previsto dalla Legge.
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c) con la sanzione amministrativa pecuniaria da 500 a 1.800 euro per la violazione degli articoli
90, commi 7 e 9, lettera c), 101, comma 1, primo periodo.
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Art.
90 comma 7 : Il
committente o il responsabile dei lavori comunica alle
imprese affidatarie, alle imprese esecutrici e ai
lavoratori autonomi il nominativo del coordinatore per la
progettazione e quello del coordinatore per l'esecuzione dei
lavori. Tali nominativi sono indicati nel cartello di
cantiere.
Art. 90 comma 9 let. C :
Il committente o il responsabile dei lavori, anche nel caso di
affidamento dei lavori ad un'unica impresa o
ad un lavoratore autonomo:
c) trasmette all’amministrazione concedente, prima
dell’inizio dei lavori oggetto del permesso di costruire o
della denuncia di inizio attività, copia della notifica
preliminare di cui all’articolo 99, il documento unico di
regolarità contributiva delle imprese e dei lavoratori
autonomi, fatto salvo quanto previsto dall’articolo 16- bis,
comma 10, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185,
convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n.
2, e una dichiarazione attestante l’avvenuta verifica della
ulteriore documentazione di cui alle lettere a) e b). (punto
sostituito dall'art 59 del D.lgs 106/09)
art.
101, comma 1, primo periodo.: . Il committente
o il responsabile dei
lavori trasmette il piano di
sicurezza e di coordinamento a tutte le imprese invitate a
presentare offerte per l'esecuzione dei lavori.
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d) con la sanzione amministrativa pecuniaria da 2.000 a 6.000
euro per la violazione dell'articolo 90, comma 9, lettera
c).
Lettera
abrogata dal D.lgs 106/09
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Art. 158.
Sanzioni per i coordinatori
(Articolo tutto sostituito dall'art. 87 del D.lgs
106/09) |
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Testo
della legge |
indicazioni |
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1. Il coordinatore per la progettazione è punito con l’arresto da tre a sei mesi o con l’ammenda da
2.500 a 6.400 euro per la violazione dell’articolo 91, comma 1; |
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--
Se non redige il piano di sicurezza e di coordinamento.
-- Se non predispone il fascicolo di cui all'allegato
XVI, |
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2. Il coordinatore per l’esecuzione dei lavori è punito:
a) con l’arresto da tre a sei mesi o con l’ammenda da 2.500 a 6.400 euro per la violazione
dell’articolo 92, commi
1, lettere a), b), c), e) ed f), e 2;
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--
Se non verifica l'applicazione delle disposizioni contenute
nei piani di sicurezza e di coordinamento (fare verbali di
ispezione)
-- se non verifica il POS delle imprese assicurandone la
coerenza con il con il Psc e il fascicolo di cui all'allegato
XVI valutando le proposte delle imprese. ( fare verbale
di accettazione dei POS)
-- se non organizza riunioni per la cooperazione tra i
lavoratori autonomi e i datori di lavoro. (fare verbali di
riunione)
-- se non segnala al committente o al responsabile dei lavori,
eventuali inosservanze delle disposizioni di sicurezza previa contestazione scritta alle imprese
e, nel caso in cui il committente o il Responsabile dei lavori
non adotto nessun provvedimento se non comunica il tutto agli
organi competenti. |
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--
Se,
nel caso in cui, dopo l'inizio dei lavori affidati ad una sola
impresa, intervengono altre imprese e il coordinatore non
realizza il Piano di sicurezza e di coordinamento e il
fascicolo di cui all'allegato
XVI, |
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b) con l’arresto da due a quattro mesi o con l’ammenda da 1.000 a 4.800 euro per la violazione
dell’articolo 92, comma
1, lettera d).
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--
Se
non verifica l'attuazione di quanto previsto negli accordi tra
le parti sociali al fine di realizzare il coordinamento tra i
rappresentanti della sicurezza finalizzato al miglioramento
della sicurezza in cantiere; |
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Art. 159.
Sanzioni per i datori di lavoro, i dirigenti e i preposti
Sanzioni per i datori di lavoro e i dirigenti
(articolo tutto dall'art. 88 del D.lgs 106/09)
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Testo
della legge |
indicazioni |
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1. Il datore di lavoro è punito con l’arresto da tre a sei mesi o con l’ammenda da 2.500 a 6.400
euro per la violazione dell’articolo 96, comma 1, lettera
g); si applica la pena dell’arresto da 4 a 8
mesi o l’ammenda da 2.000 a 8.000 euro se la violazione è commessa in cantieri temporanei o
mobili in cui l’impresa svolga lavorazioni in presenza di rischi particolari, individuati in base
all’allegato
XI; si applica la pena dell’ammenda da 2.000 a 4.000 euro se il piano operativo di
sicurezza è redatto in assenza di uno o più degli elementi di cui all’allegato
XV.
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Art.
96 comma 1 lett. G :I datori di lavoro delle imprese
affidatarie e delle imprese esecutrici, anche nel caso in
cui nel cantiere operi una unica impresa, anche familiare o
con meno di dieci addetti: g)
redigono il piano operativo di sicurezza di cui all'articolo
89, comma 1, lettera h).
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2. Il datore di lavoro e il dirigente sono puniti:
a) con l’arresto fino a sei mesi o con l’ammenda da 2.500 a 6.400 euro per la violazione degli
articoli
97, comma
1,
100, comma
3,
111, commi 1, lettera
a), e 6,
114, comma
1,
117,
118,
121,
122,
126,
128, comma 1,
145, commi 1 e 2 e
148;
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Art.
97 comma 1: Il datore di lavoro dell'impresa
affidataria vigila sulla verifica
le condizioni di sicurezza dei lavori affidati e
sull'applicazione e
l’applicazione delle disposizioni e delle
prescrizioni del piano di sicurezza e coordinamento.
art. 100 comma 3: I
datori di lavoro delle imprese esecutrici e i lavoratori
autonomi sono tenuti ad attuare quanto previsto nel piano di
cui al comma 1 ( PSC) e nel piano operativo di sicurezza.
Art. 111 comma 1 lett.
A: Obblighi del datore di lavoro nell'uso di
attrezzature per lavori in quota
1. Il datore di lavoro, nei casi in cui i lavori temporanei in
quota non possono essere eseguiti in condizioni di sicurezza e
in condizioni ergonomiche adeguate a partire da un luogo
adatto allo scopo, sceglie le attrezzature di lavoro piu'
idonee a garantire e mantenere condizioni di lavoro sicure, in
conformita' ai seguenti criteri:
a) priorita' alle misure di protezione collettiva rispetto
alle misure di protezione individuale;
Art. 111 comma 6:
Il datore di lavoro nel caso in cui l'esecuzione di un lavoro
di natura particolare richiede l'eliminazione temporanea di un
dispositivo di protezione collettiva contro le cadute, adotta
misure di sicurezza equivalenti ed efficaci. Il lavoro e'
eseguito previa adozione di tali misure. Una volta terminato
definitivamente o temporaneamente detto lavoro di natura
particolare, i dispositivi di protezione collettiva contro le
cadute devono essere ripristinati.
art. 114 comma 1: Quando
nelle immediate vicinanze dei ponteggi o del posto di
caricamento e sollevamento dei materiali vengono impastati
calcestruzzi e malte o eseguite altre operazioni a carattere
continuativo il posto di lavoro deve essere protetto da un
solido impalcato sovrastante, contro la caduta di materiali.
Art.
117. Lavori in prossimita' di parti attive
Art.
118. Splateamento e sbancamento
Art.
121. Presenza di gas negli scavi
Art.
122. Ponteggi ed opere provvisionali
Art.
126. Parapetti
Art.
128. Sottoponti
Art.
145. Disarmo delle armature
Art.
148. Lavori speciali |
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b) con l’arresto da due a quattro mesi o con l’ammenda da 1.000 a 4.800 euro per la violazione
degli articoli
108,
112,
119,
123,
125, commi 1, 2 e 3,
127,
129, comma 1,
136, commi 1, 2, 3, 4, 5 e
6,
140, comma 3,
147, comma 1,
151, comma 1,
152, commi 1 e 2 e
154;
|
Art.
108. Viabilita'
nei cantieri
Art.
112. Idoneita'
delle opere provvisionali
Art.
119. Pozzi,
scavi e cunicoli
Art.
123. Montaggio e
smontaggio delle opere provvisionali
Art.
125.
Disposizione dei montanti
Art.
127. Ponti a
sbalzo
Art.
129. Impalcature
nelle costruzioni in conglomerato cementizio
Art.
136. Montaggio e
smontaggio (ponteggi fissi)
Art.
140. Ponti su
ruote a torre
Art.
147. Scale in
muratura
Art.
151. Ordine
delle demolizioni
Art.
152. Misure di
sicurezza
Art.
154. Sbarramento
della zona di demolizione |
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c) con l’arresto sino a due mesi o con l’ammenda da 500 a 2.000 euro per la violazione degli
articoli
96, comma 1, lettere. a), b), c), d), e) ed f),
e
97, commi 3 e 3-ter,
nonché per la violazione
delle disposizioni del capo II del presente titolo non altrimenti sanzionate;
|
art.
96, comma 1, lettere. a), b), c), d), e) ed f), |
Obblighi
dei datori
di lavoro, dei dirigenti
e dei preposti |
1. I datori
di lavoro delle imprese
affidatarie e delle imprese esecutrici, anche nel
caso in cui nel cantiere operi una unica impresa, anche
familiare o con meno di dieci addetti: |
a)
adottano le misure conformi alle prescrizioni di cui
all'allegato
XIII; |
b)
predispongono l'accesso e la recinzione del cantiere con
modalita' chiaramente visibili e individuabili; |
c)
curano la disposizione o l'accatastamento di materiali o
attrezzature in modo da evitarne il crollo o il
ribaltamento; |
d)
curano la protezione dei lavoratori contro le influenze
atmosferiche che possono compromettere la loro sicurezza
e la loro salute; |
e)
curano le condizioni di rimozione dei materiali
pericolosi, previo, se del caso, coordinamento con il committente
o il responsabile dei
lavori; |
f)
curano che lo stoccaggio e l'evacuazione dei detriti e
delle macerie avvengano correttamente; |
art. 97, commi 3 e 3-ter, |
3-bis. In
relazione ai lavori affidati in subappalto, ove gli apprestamenti, gli
impianti e le altre attività di cui al punto 4 dell’allegato
XV siano effettuati dalle imprese esecutrici, l’impresa affidataria
corrisponde ad esse senza alcun ribasso i relativi oneri della sicurezza. |
3-ter)
Per lo svolgimento delle attività di cui al presente articolo,
il datore di lavoro dell’impresa affidataria, i dirigenti e i
preposti devono essere in possesso di adeguata formazione. (commi
aggiunti dall'art i aggiunti dall'art 65 del
D.lgs 106/09) |
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d) con la sanzione amministrativa pecuniaria da 500 a 1.800 euro per la violazione degli articoli
100, comma 4, e
101, commi 2 e 3.
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art.
100 comma 4. I datori di lavoro
delle imprese esecutrici mettono a disposizione dei rappresentanti
per la sicurezza copia del piano di sicurezza e di
coordinamento e del piano
operativo di sicurezza almeno dieci giorni prima
dell'inizio dei lavori.
art. 101 comma 2.
Prima dell'inizio dei lavori l'impresa
affidataria trasmette il piano di cui al comma 1
alle imprese esecutrici e ai lavoratori
autonomi. |
art. 101 comma 3.
Prima dell'inizio dei rispettivi lavori ciascuna impresa
esecutrice trasmette il proprio piano operativo di
sicurezza all'impresa affidataria, la quale, previa
verifica della congruenza rispetto al proprio, lo
trasmette al coordinatore per l'esecuzione. I lavori
hanno inizio dopo l'esito positivo delle suddette
verifiche che sono effettuate tempestivamente e comunque
non oltre 15 giorni dall'avvenuta ricezione. |
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3. La violazione di più precetti riconducibili alla categoria omogenea di requisiti di sicurezza relativi ai
luoghi di lavoro di cui all’allegato
XIII, nella parte relativa alle “Prescrizioni per i servizi
igienico assistenziali a disposizione dei lavoratori nei cantieri”, punti 1, 2, 3, 4, 5 e 6, e nella parte relativa alle
“Prescrizioni per i posti di lavoro nei cantieri” per i punti 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 e 8, è considerata una unica
violazione ed è punita con la pena prevista dal comma 2, lettera c). L’organo di vigilanza è tenuto a
precisare in ogni caso, in sede di contestazione, i diversi precetti violati.
».
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comma 2 lett.
c) con l’arresto sino a due mesi o con l’ammenda da 500 a 2.000 euro per la violazione degli
articoli |
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Art. 160.
Sanzioni per i lavoratori
Sanzioni per i lavoratori
autonomi
(articolo tutto
sostituito dall'art. 88 del D.lgs 106/09)
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Testo
della legge |
indicazioni |
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1.
I lavoratori autonomi
sono puniti: |
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a) con l’arresto fino a tre mesi o con l’ammenda da 400 a 1.600 euro per la violazione
dell’articolo 100, comma 3;
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--
se non applicano quanto previsto nel PSC e nel POS;
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b)
con l’arresto fino a un mese o con l’ammenda da 300 a 800 euro per la violazione
dell’articolo
94;
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--
se non si adeguano alle indicazioni fornite dal coordinatore
per l'esecuzione dei lavori, ai fini della sicurezza. |
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c)
con l’arresto fino a un mese o con l’ammenda da 200 a 600 euro per la violazione degli
articoli
124,
138, commi 3 e 4, e
152, comma 2.
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Art.
124: Deposito di materiali sulle impalcature
1. Sopra
i ponti di servizio e sulle impalcature in genere e' vietato
qualsiasi deposito, eccettuato quello temporaneo dei materiali
ed attrezzi necessari ai lavori.
2. Il peso dei materiali e delle persone deve essere sempre
inferiore a quello che e' consentito dalla resistenza
strutturale del ponteggio; lo spazio occupato dai materiali
deve consentire i movimenti e le manovre necessarie per
l'andamento del lavoro.
Art. 138 comma 3:
E' fatto divieto di gettare dall'alto gli elementi del
ponteggio.
art. 138 comma 4: E' fatto divieto di salire e scendere
lungo i montanti.
art. 152 comma 2:
: E' vietato lavorare e fare lavorare gli operai sui muri in
demolizione.
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comma 2.
abrogato dal D.lgs 106/09 |
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Pagine
correlate: |
Indice
decreto 81/08 |
Indice
sezione sicurezza |
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Titoli
della Legge: |
1 |
principi comuni |
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2 |
luoghi di lavoro |
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3 |
uso delle attrezzature di
lavoro e dei dispositivi di protezione individuale |
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4 |
cantieri temporanei o mobili |
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5 |
segnaletica di salute e sicurezza sul lavoro |
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|
6 |
movimentazione manuale dei carichi |
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7 |
attrezzature munite di videoterminali |
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8 |
agenti fisici |
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9 |
sostanze pericolose |
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10 |
esposizione ad agenti biologici |
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11 |
protezione da atmosfere esplosive |
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|
12 |
disposizioni in materia penale e di procedura penale |
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13 |
norme transitorie e finali |
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ALLEGATI |
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