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D.lgs 81/08

DECRETO LEGISLATIVO 9 aprile2008, n. 81
Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro. (GU n. 101 del 30-4-2008 - Suppl. Ordinario n.108)
Testo coordinato Con le modifiche apportate dal Decreto Legislativo 3 agosto 2009 , n. 106 - (106/09)
(GU n. 180 del 5-8-2009 - Suppl. Ordinario n.142)
da art.161 ad art.220
Titolo V SEGNALETICA DI SALUTE E SICUREZZA SUL LAVORO
Capo I Disposizioni generali
Art. 161. Campo di applicazione
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1. Il presente titolo stabilisce le prescrizioni per la segnaletica di sicurezza e di salute sul luogo di lavoro.   
2. Le disposizioni del presente decreto non si applicano alla segnaletica impiegata per regolare il traffico stradale, ferroviario, fluviale, marittimo ed aereo.   
2 bis. Entro dodici mesi dalla entrata in vigore del presente decreto legislativo, con decreto dei Ministeri del lavoro, della salute e delle politiche sociali e delle infrastrutture e dei trasporti, acquisito il parere della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sentite le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative sul piano nazionale, è emanato il regolamento per l’individuazione delle procedure di revisione, integrazione e apposizione della segnaletica stradale destinata alle attività lavorative che si svolgano in presenza di traffico veicolare. In grassetto le parti integrate dal Dlgs 106/09
     
Art. 162. Definizioni
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1. Ai fini del presente titolo si intende per:   
a) segnaletica di sicurezza e di salute sul luogo di lavoro, di seguito indicata segnaletica di sicurezza: una segnaletica che, riferita ad un oggetto, ad una attività o ad una situazione determinata, fornisce una indicazione o una prescrizione concernente la sicurezza o la salute sul luogo di lavoro, e che utilizza, a seconda dei casi, un cartello, un colore, un segnale luminoso o acustico, una comunicazione verbale o un segnale gestuale;   
b) segnale di divieto: un segnale che vieta un comportamento che potrebbe far correre o causare un pericolo;   
c) segnale di avvertimento: un segnale che avverte di un rischio o pericolo;  
d) segnale di prescrizione: un segnale che prescrive un determinato comportamento;  
e) segnale di salvataggio o di soccorso: un segnale che fornisce indicazioni relative alle uscite di sicurezza o ai mezzi di soccorso o di salvataggio;  
f) segnale di informazione: un segnale che fornisce indicazioni diverse da quelle specificate alle lettere da b)ad e);  
g) cartello: un segnale che, mediante combinazione di una forma geometrica, di colori e di un simbolo o pittogramma, fornisce una indicazione determinata, la cui visibilità é garantita da una illuminazione di intensità sufficiente;  
h) cartello supplementare: un cartello impiegato assieme ad un cartello del tipo indicato alla lettera g) e che fornisce indicazioni complementari;  
i) colore di sicurezza: un colore al quale é assegnato un significato determinato;  
l) simbolo o pittogramma: un’immagine che rappresenta una situazione o che prescrive un determinato comportamento, impiegata su un cartello o su una superficie luminosa;  
m) segnale luminoso: un segnale emesso da un dispositivo costituito da materiale trasparente o semitrasparente, che é illuminato dall’interno o dal retro in modo da apparire esso stesso come una superficie luminosa;  
n) segnale acustico: un segnale sonoro in codice emesso e diffuso da un apposito dispositivo, senza impiego di voce umana o di sintesi vocale;  
o) comunicazione verbale: un messaggio verbale predeterminato, con impiego di voce umana o di sintesi vocale;  
p) segnale gestuale: un movimento o posizione delle braccia o delle mani in forma convenzionale per guidare persone che effettuano manovre implicanti un rischio o un pericolo attuale per i lavoratori.  
   
1. Quando, anche a seguito della valutazione effettuata in conformità all’articolo 28, risultano rischi che non possono essere evitati o sufficientemente limitati con misure, metodi, ovvero sistemi di organizzazione del lavoro, o con mezzi tecnici di protezione collettiva, il datore di lavoro fa ricorso alla segnaletica di sicurezza, conformemente alle prescrizioni di cui agli allegati da XXIV a XXXII.
Sanzione:
arresto da tre a sei mesi o con l’ammenda da 2.500 a 6.400 euro valida per tutto l'art.
2. Qualora sia necessario fornire mediante la segnaletica di sicurezza indicazioni relative a situazioni di rischio non considerate negli allegati da XXIV a XXXII, il datore di lavoro, anche in riferimento alle norme di buona tecnica, adotta le misure necessarie, secondo le particolarità del lavoro, l’esperienza e la tecnica.  
3. Il datore di lavoro, per regolare il traffico all’interno dell’impresa o dell’unità produttiva, fa ricorso, se del caso, alla segnaletica prevista dalla legislazione vigente relativa al traffico stradale, ferroviario, fluviale, marittimo o aereo, fatto salvo quanto previsto nell’allegato XXVIII.  
   
Art. 164. Informazione e formazione
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1. Il datore di lavoro provvede affinché:
a) il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza e i lavoratori siano informati di tutte le misure da adottare riguardo alla segnaletica di sicurezza impiegata all’interno dell’impresa ovvero dell’unità produttiva;
Sanzione:
arresto da due a quattro mesi o con l’ammenda da 750 a 4.000 euro valida per tutto l'art.
b) i lavoratori ricevano una formazione adeguata, in particolare sotto forma di istruzioni precise, che deve avere per oggetto specialmente il significato della segnaletica di sicurezza, soprattutto quando questa implica l’uso di gesti o di parole, nonché i comportamenti generali e specifici da seguire.  
   
CAPO II SANZIONI
Art. 165. Sanzioni a carico del datore di lavoro e del dirigente
In rosso le parti integrate dal Dlgs 106/09
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1. Il datore di lavoro ed il dirigente sono puniti: In grassetto le parti integrate dal Dlgs 106/09
a) con l’arresto da tre a sei mesi o con l’ammenda da 2.500 a 6.400 euro per la violazione dell’articolo 163; In grassetto le parti integrate dal Dlgs 106/09
b) con l’arresto da due a quattro mesi o con l’ammenda da 750 a 4.000 euro per la violazione dell’articolo 164. In grassetto le parti integrate dal Dlgs 106/09
2. La violazione di più precetti riconducibili alla categoria omogenea di requisiti di sicurezza relativi alla segnaletica di sicurezza di cui agli allegati XXIV, punti 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 e 12, XXV, punti 1, 2 e 3, XXVI, per l’intero, XXVII, per l’intero, XXVIII, punti 1 e 2, XXIX, punti 1 e 2, XXX, punti 1 e 2, XXXI, punti 1 e 2, e XXXII, punti 1, 2 e 3 è considerata una unica violazione ed è punita con la pena prevista dal comma 1, lettera a). L’organo di vigilanza è tenuto a precisare in ogni caso, in sede di contestazione, i diversi precetti violati. In grassetto le parti integrate dal Dlgs 106/09
   
Art.166. Sanzioni a carico del preposto
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Articolo abrogato  
   
Titolo VI MOVIMENTAZIONE MANUALE DEI CARICHI
Capo I Disposizioni generali
Art. 167. Campo di applicazione
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1. Le norme del presente titolo si applicano alle attività lavorative di movimentazione manuale dei carichi che comportano per i lavoratori rischi di patologie da sovraccarico biomeccanico, in particolare dorso- lombari.  
2. Ai fini del presente titolo, s’intendono:  
a) movimentazione manuale dei carichi: le operazioni di trasporto o di sostegno di un carico ad opera di uno o più lavoratori, comprese le azioni del sollevare, deporre, spingere, tirare, portare o spostare un carico, che, per le loro caratteristiche o in conseguenza delle condizioni ergonomiche sfavorevoli, comportano rischi di patologie da sovraccarico biomeccanico, in particolare dorso-lombari;  
b) patologie da sovraccarico biomeccanico: patologie delle strutture osteoarticolari, muscolo-tendinee e nervovascolari.  
   
1. Il datore di lavoro adotta le misure organizzative necessarie e ricorre ai mezzi appropriati, in particolare attrezzature meccaniche, per evitare la necessità di una movimentazione manuale dei carichi da parte dei lavoratori.
Sanzione:
arresto da tre a sei mesi o con l’ammenda da 2.500 fino a 6.400 euro
2. Qualora non sia possibile evitare la movimentazione manuale dei carichi ad opera dei lavoratori, il datore di lavoro adotta le misure organizzative necessarie, ricorre ai mezzi appropriati e fornisce ai lavoratori stessi i mezzi adeguati, allo scopo di ridurre il rischio che comporta la movimentazione manuale di detti carichi, tenendo conto dell’allegato XXXIII, ed in particolare:
Sanzione:
arresto da tre a sei mesi o con l’ammenda da 2.500 fino a 6.400 euro
a) organizza i posti di lavoro in modo che detta movimentazione assicuri condizioni di sicurezza e salute;  
b) valuta, se possibile anche in fase di progettazione, le condizioni di sicurezza e di salute connesse al lavoro in questione tenendo conto dell’allegato XXXIII;  
c) evita o riduce i rischi, particolarmente di patologie dorso-lombari, adottando le misure adeguate, tenendo conto in particolare dei fattori individuali di rischio, delle caratteristiche dell’ambiente di lavoro e delle esigenze che tale attività comporta, in base all’allegato XXXIII;  
d) sottopone i lavoratori alla sorveglianza sanitaria di cui all’articolo 41, sulla base della valutazione del rischio e dei fattori individuali di rischio di cui all’allegato XXXIII.  
3. Le norme tecniche costituiscono criteri di riferimento per le finalità del presente articolo e dell’allegato XXXIII, ove applicabili. Negli altri casi si può fare riferimento alle buone prassi e alle linee guida.  
   
Art. 169. Informazione, formazione e addestramento
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1. Tenendo conto dell’allegato XXXIII, il datore di lavoro:
Sanzione:
arresto da due a quattro mesi o con l’ammenda da 750 a 4.000 euro 
a) fornisce ai lavoratori le informazioni adeguate relativamente al peso ed alle altre caratteristiche del carico movimentato;   
b) assicura ad essi la formazione adeguata in relazione ai rischi lavorativi ed alle modalità di corretta esecuzione delle attività.   
2. Il datore di lavoro fornisce ai lavoratori l’addestramento adeguato in merito alle corrette manovre e procedure da adottare nella movimentazione manuale dei carichi.   
    
CAPO II SANZIONI
Art. 170. Sanzioni a carico del datore di lavoro e del dirigente
In rosso le parti integrate dal Dlgs 106/09
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1. Il datore di lavoro ed il dirigente sono puniti: In grassetto le parti integrate dal Dlgs 106/09
a) con l’arresto da tre a sei mesi o con l’ammenda da 2.500 fino a 6.400 euro per la violazione dell’articolo 168, commi 1 e 2. In grassetto le parti integrate dal Dlgs 106/09
b) con l’arresto da due a quattro mesi o con l’ammenda da 750 a 4.000 euro per la violazione dell’articolo 169, comma 1. In grassetto le parti integrate dal Dlgs 106/09
   
Abrogato  
    
Titolo VII ATTREZZATURE MUNITE DI VIDEOTERMINALI
Capo I Disposizioni generali
Art. 172. Campo di applicazione
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1. Le norme del presente titolo si applicano alle attività lavorative che comportano l’uso di attrezzature munite di videoterminali.  
2. Le norme del presente titolo non si applicano ai lavoratori addetti:  
a) ai posti di guida di veicoli o macchine;  
b) ai sistemi informatici montati a bordo di un mezzo di trasporto;  
c) ai sistemi informatici destinati in modo prioritario all’utilizzazione da parte del pubblico;  
d) alle macchine calcolatrici, ai registratori di cassa e a tutte le attrezzature munite di un piccolo dispositivo di visualizzazione dei dati o delle misure, necessario all’uso diretto di tale attrezzatura;  
e) alle macchine di videoscrittura senza schermo separato.  
   
Art. 173. Definizioni
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1. Ai fini del presente decreto legislativo si intende per:  
a) videoterminale: uno schermo alfanumerico o grafico a prescindere dal tipo di procedimento di visualizzazione utilizzato;  
b) posto di lavoro: l’insieme che comprende le attrezzature munite di videoterminale, eventualmente con tastiera ovvero altro sistema di immissione dati, incluso il mouse, il software per l’interfaccia uomo-macchina, gli accessori opzionali, le apparecchiature connesse, comprendenti l’unità a dischi, il telefono, il modem, la stampante, il supporto per i documenti, la sedia, il piano di lavoro, nonché l’ambiente di lavoro immediatamente circostante;  
c) lavoratore: il lavoratore che utilizza un’attrezzatura munita di videoterminali, in modo sistematico o abituale, per venti ore settimanali, dedotte le interruzioni di cui all’articolo 175.  
   
CAPO II OBBLIGHI DEL datore di lavoro, DEI DIRIGENTI E DEI PREPOSTI
1. Il datore di lavoro, all’atto della valutazione del rischio di cui all’articolo 28, analizza i posti di lavoro con particolare riguardo:  
a) ai rischi per la vista e per gli occhi;  
b) ai problemi legati alla postura ed all’affaticamento fisico o mentale;  
c) alle condizioni ergonomiche e di igiene ambientale.  
2. Il datore di lavoro adotta le misure appropriate per ovviare ai rischi riscontrati in base alle valutazioni di cui al comma 1, tenendo conto della somma ovvero della combinazione della incidenza dei rischi riscontrati.
Sanzione:
arresto da tre a sei mesi o con l’ammenda da 2.500 fino a 6.400 euro
3. Il datore di lavoro organizza e predispone i posti di lavoro di cui all'articolo 173, in conformità ai requisiti minimi di cui all'allegato xxxIv.
Sanzione:
arresto da tre a sei mesi o con l’ammenda da 2.500 fino a 6.400 euro
   
Art. 175. Svolgimento quotidiano del lavoro
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1. Il lavoratore, ha diritto ad una interruzione della sua attività mediante pause ovvero cambiamento di attività.
Sanzione:
arresto da tre a sei mesi o con l’ammenda da 2.500 fino a 6.400 euro
2. Le modalità di tali interruzioni sono stabilite dalla contrattazione collettiva anche aziendale.   
3. In assenza di una disposizione contrattuale riguardante l’interruzione di cui al comma 1, il lavoratore comunque ha diritto ad una pausa di quindici minuti ogni centoventi minuti di applicazione continuativa al videoterminale.
Sanzione:
arresto da tre a sei mesi o con l’ammenda da 2.500 fino a 6.400 euro
4. Le modalità e la durata delle interruzioni possono essere stabilite temporaneamente a livello individuale ove il medico competente ne evidenzi la necessità.  
5. È comunque esclusa la cumulabilità delle interruzioni all’inizio ed al termine dell’orario di lavoro.  
6. Nel computo dei tempi di interruzione non sono compresi i tempi di attesa della risposta da parte del sistema elettronico, che sono considerati, a tutti gli effetti, tempo di lavoro, ove il lavoratore non possa abbandonare il posto di lavoro.  
7. La pausa é considerata a tutti gli effetti parte integrante dell’orario di lavoro e, come tale, non é riassorbibile all’interno di accordi che prevedono la riduzione dell’orario complessivo di lavoro.  
   
Art. 176. Sorveglianza sanitaria
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1. I lavoratori sono sottoposti alla sorveglianza sanitaria di cui all’articolo 41, con particolare riferimento:
Sanzione:
arresto da tre a sei mesi o con l’ammenda da 2.500 fino a 6.400 euro
a) ai rischi per la vista e per gli occhi;  
b) ai rischi per l’apparato muscolo-scheletrico.  
2. Sulla base delle risultanze degli accertamenti di cui al comma 1 i lavoratori vengono classificati ai sensi dell’articolo 41, comma 6.  
3. Salvi i casi particolari che richiedono una frequenza diversa stabilita dal medico competente, la periodicità delle visite di controllo é biennale per i lavoratori classificati come idonei con prescrizioni o limitazioni e per i lavoratori che abbiano compiuto il cinquantesimo anno di età; quinquennale negli altri casi.
Sanzione:
arresto da tre a sei mesi o con l’ammenda da 2.500 fino a 6.400 euro
4. Per i casi di inidoneità temporanea il medico competente stabilisce il termine per la successiva visita di idoneità.   
5. Il lavoratore é sottoposto a visita di controllo per i rischi di cui al comma 1 a sua richiesta, secondo le modalità previste all’articolo 41, comma 2, lettera c).
Sanzione:
arresto da tre a sei mesi o con l’ammenda da 2.500 fino a 6.400 euro
6. Il datore di lavoro fornisce a sue spese ai lavoratori i dispositivi speciali di correzione visiva, in funzione dell’attività svolta, quando l’esito delle visite di cui ai commi 1, 3 e 4 ne evidenzi la necessità e non sia possibile utilizzare i dispositivi normali di correzione.
Sanzione:
arresto da due a quattro mesi o con l’ammenda da 750 a 4.000 euro 
   
Art. 177. Informazione e formazione
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1. In ottemperanza a quanto previsto in via generale dall’articolo 18, comma 1, lettera l), il datore di lavoro:
Sanzione:
arresto da due a quattro mesi o con l’ammenda da 750 a 4.000 euro 
a) fornisce ai lavoratori informazioni, in particolare per quanto riguarda: 1) le misure applicabili al posto di lavoro, in base all’analisi dello stesso di cui all’articolo 174; 2) le modalità di svolgimento dell’attività; 3) la protezione degli occhi e della vista;  
b) assicura ai lavoratori una formazione adeguata in particolare in ordine a quanto indicato al comma 1, lettera a).  
   
CAPO III SANZIONI
Art. 178. Sanzioni a carico del datore di lavoro e del dirigente
In rosso le parti integrate dal Dlgs 106/09
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1. Il datore di lavoro ed il dirigente sono puniti: In grassetto le parti integrate dal Dlgs 106/09
a) con l’arresto da tre a sei mesi o con l’ammenda da 2.500 fino a 6.400 euro per la violazione degli articoli 174, comma 2 e 3, 175, commi 1 e 3 e 176, commi 1, 3, 5; In grassetto le parti integrate dal Dlgs 106/09
b) con l’arresto da due a quattro mesi o con l’ammenda da 750 a 4.000 euro per la violazione degli articoli 176, comma 6, e 177. In grassetto le parti integrate dal Dlgs 106/09
2. La violazione di più precetti riconducibili alla categoria omogenea di requisiti di sicurezza relativi alle attrezzature munite di videoterminale di cui all’allegato XXXIV, punti 1, 2 e 3 è considerata una unica violazione ed è punita con la pena prevista dal comma 1, lettera a). L’organo di vigilanza è tenuto a precisare in ogni caso, in sede di contestazione, i diversi precetti violati. In grassetto le parti integrate dal Dlgs 106/09
   
Abrogato  
    
Titolo VIII AGENTI FISICI
Capo I Disposizioni generali
Art. 180. Definizioni e campo di applicazione
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1. Ai fini del presente decreto legislativo per agenti fisici si intendono il rumore, gli ultrasuoni, gli infrasuoni, le vibrazioni meccaniche, i campi elettromagnetici, le radiazioni ottiche, di origine artificiale, il microclima e le atmosfere iperbariche che possono comportare rischi per la salute e la sicurezza dei lavoratori.  
2. Fermo restando quanto previsto dal presente capo, per le attività comportanti esposizione a rumore si applica il capo II, per quelle comportanti esposizione a vibrazioni si applica il capo III, per quelle comportanti esposizione a campi elettromagnetici si applica il capo IV, per quelle comportanti esposizione a radiazioni ottiche artificiali si applica il capo V.  
3. La protezione dei lavoratori dalle radiazioni ionizzanti é disciplinata unicamente dal decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 230, e sue successive modificazioni.  
   
1. Nell’ambito della valutazione di cui all’articolo 28, il datore di lavoro valuta tutti i rischi derivanti da esposizione ad agenti fisici in modo da identificare e adottare le opportune misure di prevenzione e protezione con particolare riferimento alle norme di buona tecnica ed alle buone prassi.  
2. La valutazione dei rischi derivanti da esposizioni ad agenti fisici é programmata ed effettuata, con cadenza almeno quadriennale, da personale qualificato nell’ambito del servizio di prevenzione e protezione in possesso di specifiche conoscenze in materia. La valutazione dei rischi é aggiornata ogni qual volta si verifichino mutamenti che potrebbero renderla obsoleta, ovvero, quando i risultati della sorveglianza sanitaria rendano necessaria la sua revisione. I dati ottenuti dalla valutazione, misurazione e calcolo dei livelli di esposizione costituiscono parte integrante del documento di valutazione del rischio.
Sanzione:
arresto da tre a sei mesi o con l’ammenda da 2.500 a 6.400 euro 
3. Il datore di lavoro nella valutazione dei rischi precisa quali misure di prevenzione e protezione devono essere adottate. La valutazione dei rischi é riportata sul documento di valutazione di cui all’articolo 28, essa può includere una giustificazione del datore di lavoro secondo cui la natura e l’entità dei rischi non rendono necessaria una valutazione dei rischi più dettagliata.  
   
Art. 182. Disposizioni miranti ad eliminare o ridurre i rischi
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1. Tenuto conto del progresso tecnico e della disponibilità di misure per controllare il rischio alla fonte, i rischi derivanti dall’esposizione agli agenti fisici sono eliminati alla fonte o ridotti al minimo. La riduzione dei rischi derivanti dall’esposizione agli agenti fisici si basa sui principi generali di prevenzione contenuti nel presente decreto.  
2. In nessun caso i lavoratori devono essere esposti a valori superiori ai valori limite di esposizione definiti nei capi II, III, IV e V. Allorché, nonostante i provvedimenti presi dal datore di lavoro in applicazione del presente capo i valori limite di esposizione risultino superati, il datore di lavoro adotta misure immediate per riportare l’esposizione al di sotto dei valori limite di esposizione, individua le cause del superamento dei valori limite di esposizione e adegua di conseguenza le misure di protezione e prevenzione per evitare un nuovo superamento.
Sanzione:
arresto da tre a sei mesi o con l’ammenda da 2.000 a 4.000 euro 
   
Art. 183. Lavoratori particolarmente sensibili
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1. Il datore di lavoro adatta le misure di cui all’articolo 182 alle esigenze dei lavoratori appartenenti a gruppi particolarmente sensibili al rischio, incluse le donne in stato di gravidanza ed i minori.  
   
Art. 184. Informazione e formazione dei lavoratori
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1. Nell’ambito degli obblighi di cui agli articoli 36 e 37, il datore di lavoro provvede affinché i lavoratori esposti a rischi derivanti da agenti fisici sul luogo di lavoro e i loro rappresentanti vengano informati e formati in relazione al risultato della valutazione dei rischi con particolare riguardo:
Sanzione:
 arresto da due a quattro mesi o con l’ammenda da euro 750 a euro 4.000 per tutto l'art.
a) alle misure adottate in applicazione del presente titolo;  
b) all’entità e al significato dei valori limite di esposizione e dei valori di azione definiti nei Capi II, III, IV e V, nonché ai potenziali rischi associati;  
c) ai risultati della valutazione, misurazione o calcolo dei livelli di esposizione ai singoli agenti fisici;  
d) alle modalità per individuare e segnalare gli effetti negativi dell’esposizione per la salute;  
e) alle circostanze nelle quali i lavoratori hanno diritto a una sorveglianza sanitaria e agli obiettivi della stessa;  
f) alle procedure di lavoro sicure per ridurre al minimo i rischi derivanti dall’esposizione;  
g) all’uso corretto di adeguati dispositivi di protezione individuale e alle relative indicazioni e controindicazioni sanitarie all’uso.  
   
Art. 185. Sorveglianza sanitaria
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1. La sorveglianza sanitaria dei lavoratori esposti agli agenti fisici viene svolta secondo i principi generali di cui all’articolo 41, ed é effettuata dal medico competente nelle modalità e nei casi previsti ai rispettivi capi del presente titolo sulla base dei risultati della valutazione del rischio che gli sono trasmessi dal datore di lavoro per il tramite del servizio di prevenzione e protezione.
Sanzione:
arresto da tre a sei mesi o con l’ammenda da 2.000 a 4.000 euro per tutto l'articolo per il datore di lavoro.

punibile con l’arresto fino tre mesi o con l’ammenda da 400 a 1.600 euro per tutto l'articolo per il medico competente.

2. Nel caso in cui la sorveglianza sanitaria riveli in un lavoratore un’alterazione apprezzabile dello stato di salute correlata ai rischi lavorativi il medico competente ne informa il lavoratore e, nel rispetto del segreto professionale, il datore di lavoro, che provvede a:  
a) sottoporre a revisione la valutazione dei rischi;  
b) sottoporre a revisione le misure predisposte per eliminare o ridurre i rischi;  
c) tenere conto del parere del medico competente nell’attuazione delle misure necessarie per eliminare o ridurre il rischio.  
   
Art. 186. Cartella sanitaria e di rischio
indice decreto sezione sicurezza MOS - Manuale operativo torna indietro
1. Nella cartella di cui all’articolo 25, comma 1, lettera c), il medico competente riporta i dati della sorveglianza sanitaria, ivi compresi i valori di esposizione individuali, ove previsti negli specifici capi del presente titolo, comunicati dal datore di lavoro per il tramite del servizio di prevenzione e protezione.
Sanzione:
 arresto fino tre mesi o con l’ammenda da 400 a 1.600 euro per tutto l'articolo per il medico competente.
   
CAPO II PROTEZIONE DEI LAVORATORI CONTRO I RISCHI DI ESPOSIZIONE AL RUMORE DURANTE IL LAVORO
Art. 187. Campo di applicazione
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1. Il presente capo determina i requisiti minimi per la protezione dei lavoratori contro i rischi per la salute e la sicurezza derivanti dall’esposizione al rumore durante il lavoro e in particolare per l’udito.  
   
Art. 188. Definizioni
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1. Ai fini del presente capo si intende per:  
a) pressione acustica di picco (ppeak): valore massimo della pressione acustica istantanea ponderata in frequenza «C»;  
b) livello di esposizione giornaliera al rumore (LEX,8h): [dB(A) riferito a 20 mPa]: valore medio, ponderato in funzione del tempo, dei livelli di esposizione al rumore per una giornata lavorativa nominale di otto ore, definito dalla norma internazionale ISO 1999: 1990 punto 3.6. Si riferisce a tutti i rumori sul lavoro, incluso il rumore impulsivo;  
c) livello di esposizione settimanale al rumore (LEX,w): valore medio, ponderato in funzione del tempo, dei livelli di esposizione giornaliera al rumore per una settimana nominale di cinque giornate lavorative di otto ore, definito dalla norma internazionale ISO 1999: 1990 punto 3.6, nota 2.  
   
Art. 189. Valori limite di esposizione e valori di azione
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1. I valori limite di esposizione e i valori di azione, in relazione al livello di esposizione giornaliera al rumore e alla pressione acustica di picco, sono fissati a:  
a) valori limite di esposizione rispettivamente LEX = 87 dB(A) e ppeak = 200 Pa (140 dB(C) riferito a 20 mPa);  
b) valori superiori di azione: rispettivamente LEX = 85 dB(A) e ppeak = 140 Pa (137 dB(C) riferito a 20 mPa);  
c) valori inferiori di azione: rispettivamente LEX = 80 dB(A) e ppeak = 112 Pa (135 dB(C) riferito a 20 mPa).  
2. Laddove a causa delle caratteristiche intrinseche della attività lavorativa l’esposizione giornaliera al rumore varia significativamente, da una giornata di lavoro all’altra, é possibile sostituire, ai fini dell’applicazione dei valori limite di esposizione e dei valori di azione, il livello di esposizione giornaliera al rumore con il livello di esposizione settimanale a condizione che:  
a) il livello di esposizione settimanale al rumore, come dimostrato da un controllo idoneo, non ecceda il valore limite di esposizione di 87 dB(A);  
b) siano adottate le adeguate misure per ridurre al minimo i rischi associati a tali attività.  
3. Nel caso di variabilità del livello di esposizione settimanale va considerato il livello settimanale massimo ricorrente.  
   
Art. 190. Valutazione del rischio
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1. Nell’ambito di quanto previsto dall’articolo 181, il datore di lavoro valuta l’esposizione dei lavoratori al rumore durante il lavoro prendendo in considerazione in particolare:
Sanzione:
arresto da tre a sei mesi o con l’ammenda da 2.500 a 6.400 euro 
a) il livello, il tipo e la durata dell’esposizione, ivi inclusa ogni esposizione a rumore impulsivo;  
b) i valori limite di esposizione e i valori di azione di cui all’articolo 189;   
c) tutti gli effetti sulla salute e sulla sicurezza dei lavoratori particolarmente sensibili al rumore, con particolare riferimento alle donne in gravidanza e i minori;  
d) per quanto possibile a livello tecnico, tutti gli effetti sulla salute e sicurezza dei lavoratori derivanti da interazioni fra rumore e sostanze ototossiche connesse con l’attività svolta e fra rumore e vibrazioni;  
e) tutti gli effetti indiretti sulla salute e sulla sicurezza dei lavoratori risultanti da interazioni fra rumore e segnali di avvertimento o altri suoni che vanno osservati al fine di ridurre il rischio di infortuni;  
f) le informazioni sull’emissione di rumore fornite dai costruttori dell’attrezzatura di lavoro in conformità alle vigenti disposizioni in materia;  
g) l’esistenza di attrezzature di lavoro alternative progettate per ridurre l’emissione di rumore;  
h) il prolungamento del periodo di esposizione al rumore oltre l’orario di lavoro normale, in locali di cui é responsabile;  
i) le informazioni raccolte dalla sorveglianza sanitaria, comprese, per quanto possibile, quelle reperibili nella letteratura scientifica;    
l) la disponibilità di dispositivi di protezione dell’udito con adeguate caratteristiche di attenuazione.  
2. Se, a seguito della valutazione di cui al comma 1, può fondatamente ritenersi che i valori inferiori di azione possono essere superati, il datore di lavoro misura i livelli di rumore cui i lavoratori sono esposti, i cui risultati sono riportati nel documento di valutazione.
Sanzione:
arresto da tre a sei mesi o con l’ammenda da 2.000 a 4.000 euro 
3. I metodi e le strumentazioni utilizzati devono essere adeguati alle caratteristiche del rumore da misurare, alla durata dell’esposizione e ai fattori ambientali secondo le indicazioni delle norme tecniche. I metodi utilizzati possono includere la campionatura, purché sia rappresentativa dell’esposizione del lavoratore.
Sanzione:
arresto da tre a sei mesi o con l’ammenda da 2.000 a 4.000 euro 
4. Nell’applicare quanto previsto nel presente articolo, il datore di lavoro tiene conto dell’incertezza delle misure determinate secondo la prassi metrologica.  
5. La valutazione di cui al comma 1 individua le misure di prevenzione e protezione necessarie ai sensi degli articoli 192, 193, 194, 195 e 196 ed é documentata in conformità all’articolo 28, comma 2.
Sanzione:
arresto da tre a sei mesi o con l’ammenda da 2.500 a 6.400 euro 
5-bis. L’emissione sonora di attrezzature di lavoro, macchine e impianti può essere stimata in fase preventiva facendo riferimento a livelli di rumore standard individuati da studi e misurazioni la cui validità è riconosciuta dalla Commissione consultiva permanente di cui all’articolo 6, riportando la fonte documentale cui si è fatto riferimento. In grassetto le parti integrate dal Dlgs 106/09
   
Art. 191. Valutazione di attività a livello di esposizione molto variabile
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1. Fatto salvo il divieto al superamento dei valori limite di esposizione, per attività che comportano un’elevata fluttuazione dei livelli di esposizione personale dei lavoratori, il datore di lavoro può attribuire a detti lavoratori un’esposizione al rumore al di sopra dei valori superiori di azione, garantendo loro le misure di prevenzione e protezione conseguenti e in particolare:  
a) la disponibilità dei dispositivi di protezione individuale dell’udito;  
b) l’informazione e la formazione;  
c) il controllo sanitario. In questo caso la misurazione associata alla valutazione si limita a determinare il livello di rumore prodotto dalle attrezzature nei posti operatore ai fini dell’identificazione delle misure di prevenzione e protezione e per formulare il programma delle misure tecniche e organizzative di cui all’articolo 192, comma 2.  
   
Art. 192. Misure di prevenzione e protezione
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1. Fermo restando quanto previsto dall’articolo 182, il datore di lavoro elimina i rischi alla fonte o li riduce al minimo mediante le seguenti misure:  
a) adozione di altri metodi di lavoro che implicano una minore esposizione al rumore;  
b) scelta di attrezzature di lavoro adeguate, tenuto conto del lavoro da svolgere, che emettano il minor rumore possibile, inclusa l’eventualità di rendere disponibili ai lavoratori attrezzature di lavoro conformi ai requisiti di cui al titolo III, il cui obiettivo o effetto é di limitare l’esposizione al rumore;  
c) progettazione della struttura dei luoghi e dei posti di lavoro;   
d) adeguata informazione e formazione sull’uso corretto delle attrezzature di lavoro in modo da ridurre al minimo la loro esposizione al rumore;  
e) adozione di misure tecniche per il contenimento: 1) del rumore trasmesso per via aerea, quali schermature, involucri o rivestimenti realizzati con materiali fonoassorbenti; 2) del rumore strutturale, quali sistemi di smorzamento o di isolamento;  
f) opportuni programmi di manutenzione delle attrezzature di lavoro, del luogo di lavoro e dei sistemi sul posto di lavoro;  
g) riduzione del rumore mediante una migliore organizzazione del lavoro attraverso la limitazione della durata e dell’intensità dell’esposizione e l’adozione di orari di lavoro appropriati, con sufficienti periodi di riposo.  
2. Se a seguito della valutazione dei rischi di cui all’articolo 190 risulta che i valori inferiori superiori di azione sono superati, il datore di lavoro elabora ed applica un programma di misure tecniche e organizzative volte a ridurre l’esposizione al rumore, considerando in particolare le misure di cui al comma 1.
Sanzione:
arresto da tre a sei mesi o con l’ammenda da 2.000 a 4.000 euro 
3. I luoghi di lavoro dove i lavoratori possono essere esposti ad un rumore al di sopra dei valori superiori di azione sono indicati da appositi segnali. Dette aree sono inoltre delimitate e l’accesso alle stesse é limitato, ove ciò sia tecnicamente possibile e giustificato dal rischio di esposizione.
Sanzione:
 arresto da due a quattro mesi o con l’ammenda da euro 750 a euro 4.000 primo periodo.
4. Nel caso in cui, data la natura dell’attività, il lavoratore benefici dell’utilizzo di locali di riposo messi a disposizione dal datore di lavoro, il rumore in questi locali é ridotto a un livello compatibile con il loro scopo e le loro condizioni di utilizzo.  
   
Art. 193. Uso dei dispositivi di protezione individuali
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1. In ottemperanza a quanto disposto dall’articolo 18, comma 1, lettera c), il datore di lavoro, nei casi in cui i rischi derivanti dal rumore non possono essere evitati con le misure di prevenzione e protezione di cui all’articolo 192, fornisce i dispositivi di protezione individuali per l’udito conformi alle disposizioni contenute nel titolo III, capo II, e alle seguenti condizioni:
Sanzione:
arresto da tre a sei mesi o con l’ammenda da 2.000 a 4.000 euro 
a) nel caso in cui l’esposizione al rumore superi i valori inferiori di azione il datore di lavoro mette a disposizione dei lavoratori dispositivi di protezione individuale dell’udito;  
b) nel caso in cui l’esposizione al rumore sia pari o al di sopra dei valori superiori di azione esige che i lavoratori utilizzino i dispositivi di protezione individuale dell’udito;  
c) sceglie dispositivi di protezione individuale dell’udito che consentono di eliminare il rischio per l’udito o di ridurlo al minimo, previa consultazione dei lavoratori o dei loro rappresentanti;  
d) verifica l’efficacia dei dispositivi di protezione individuale dell’udito.  
2. Il datore di lavoro tiene conto dell’attenuazione prodotta dai dispositivi di protezione individuale dell’udito indossati dal lavoratore solo ai fini di valutare l’efficienza dei DPI uditivi e il rispetto del valore limite di esposizione. I mezzi individuali di protezione dell’udito sono considerati adeguati ai fini delle presenti norme se, correttamente usati, e comunque rispettano le prestazioni richieste dalle normative tecniche. In grassetto le parti integrate dal Dlgs 106/09
   
Art. 194. Misure per la limitazione dell’esposizione
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1. Fermo restando l’obbligo del non superamento dei valori limite di esposizione, se, nonostante l’adozione delle misure prese in applicazione del presente capo, si individuano esposizioni superiori a detti valori, il datore di lavoro:  
a) adotta misure immediate per riportare l’esposizione al di sotto dei valori limite di esposizione;  
b) individua le cause dell’esposizione eccessiva;  
c) modifica le misure di protezione e di prevenzione per evitare che la situazione si ripeta.  
   
Art. 195. Informazione e formazione dei lavoratori
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1. Fermo restando quanto previsto dall’articolo 184 nell’ambito degli obblighi di cui agli articoli 36 e 37, il datore di lavoro garantisce che i lavoratori esposti a valori uguali o superiori ai valori inferiori di azione vengano informati e formati in relazione ai rischi provenienti dall’esposizione al rumore.
Sanzione:
arresto da tre a sei mesi o con l’ammenda da 2.000 a 4.000 euro 
   
Art. 196. Sorveglianza sanitaria
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1. Il datore di lavoro sottopone a sorveglianza sanitaria i lavoratori la cui esposizione al rumore eccede i valori superiori di azione. La sorveglianza viene effettuata periodicamente, di norma una volta l’anno o con periodicità diversa decisa dal medico competente, con adeguata motivazione riportata nel documento di valutazione dei rischi e resa nota ai rappresentanti per la sicurezza di lavoratori in funzione della valutazione del rischio. L’organo di vigilanza, con provvedimento motivato, può disporre contenuti e periodicità della sorveglianza diversi rispetto a quelli forniti dal medico competente.
Sanzione:
arresto da tre a sei mesi o con l’ammenda da 2.000 a 4.000 euro 
2. La sorveglianza sanitaria di cui al comma 1 é estesa ai lavoratori esposti a livelli superiori ai valori inferiori di azione, su loro richiesta e qualora il medico competente ne confermi l’opportunità. punibile con arresto da tre a sei mesi o con l’ammenda da 2.000 a 4.000
   
Art. 197. Deroghe
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1. Il datore di lavoro può richiedere deroghe all’uso dei dispositivi di protezione individuale e al rispetto del valore limite di esposizione, quando, per la natura del lavoro, l’utilizzazione di tali dispositivi potrebbe comportare rischi per la salute e sicurezza dei lavoratori maggiori rispetto a quanto accadrebbe senza la loro utilizzazione.  
2. Le deroghe di cui al comma 1 sono concesse, sentite le parti sociali, per un periodo massimo di quattro anni dall’organo di vigilanza territorialmente competente che provvede anche a darne comunicazione, specificando le ragioni e le circostanze che hanno consentito la concessione delle stesse, al Ministero del lavoro e della previdenza sociale. Le circostanze che giustificano le deroghe di cui al comma 1 sono riesaminate ogni quattro anni e, in caso di venire meno dei relativi presupposti, riprende immediata applicazione la disciplina regolare.  
3. La concessione delle deroghe di cui al comma 2 é condizionata dall’intensificazione della sorveglianza sanitaria e da condizioni che garantiscano, tenuto conto delle particolari circostanze, che i rischi derivanti siano ridotti al minimo. Il datore di lavoro assicura l’intensificazione della sorveglianza sanitaria ed il rispetto delle condizioni indicate nelle deroghe.
Sanzione:
arresto da tre a sei mesi o con l’ammenda da 2.000 a 4.000 euro per il secondo periodo.
4. Il Ministero del lavoro e della previdenza sociale trasmette ogni quattro anni alla Commissione della Unione europea un prospetto globale e motivato delle deroghe concesse ai sensi del presente articolo.  
   
Art. 198. Linee Guida per i settori della musica delle attività ricreative e dei call center
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1. Su proposta della Commissione permanente per la prevenzione degli infortuni e l’igiene del lavoro di cui all’articolo 6, sentite le parti sociali, entro due anni dalla data di entrata in vigore del presente capo, la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano definisce le linee guida per l’applicazione del presente capo nei settori della musica, delle attività ricreative e dei call center. In grassetto le parti integrate dal Dlgs 106/09
   
CAPO III PROTEZIONE DEI LAVORATORI DAI RISCHI DI ESPOSIZIONE A VIBRAZIONI
Art. 199. Campo di applicazione
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1. Il presente capo prescrive le misure per la tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori che sono esposti o possono essere esposti a rischi derivanti da vibrazioni meccaniche. Nei riguardi dei soggetti indicati all’articolo 3, comma 2, del presente decreto legislativo le disposizioni del presente capo sono applicate tenuto conto delle particolari esigenze connesse al servizio espletato, quali individuate dai decreti ivi previsti.  
   
Art. 200. Definizioni
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1. Ai fini del presente capo, si intende per:  
a) vibrazioni trasmesse al sistema mano-braccio: le vibrazioni meccaniche che, se trasmesse al sistema mano-braccio nell’uomo, comportano un rischio per la salute e la sicurezza dei lavoratori, in particolare disturbi vascolari, osteoarticolari, neurologici o muscolari;  
b) vibrazioni trasmesse al corpo intero: le vibrazioni meccaniche che, se trasmesse al corpo intero, comportano rischi per la salute e la sicurezza dei lavoratori, in particolare lombalgie e traumi del rachide;  
c) esposizione giornaliera a vibrazioni trasmesse al sistema mano-braccio A(8): [ms-2]: valore mediato nel tempo, ponderato in frequenza, delle accelerazioni misurate per una giornata lavorativa nominale di otto ore;  
d) esposizione giornaliera a vibrazioni trasmesse al corpo intero A(8): [ms-2]: valore mediato nel tempo, ponderato, delle accelerazioni misurate per una giornata lavorativa nominale di otto ore.  
   
Art. 201. Valori limite di esposizione e valori d’azione
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1. Ai fini del presente capo, si definiscono i seguenti valori limite di esposizione e valori di azione.  
a) per le vibrazioni trasmesse al sistema mano-braccio: 1) il valore limite di esposizione giornaliero, normalizzato a un periodo di riferimento di 8 ore, é fissato a 5 m/s2; mentre su periodi brevi é pari a 20 m/s2; 2) il valore d’azione giornaliero, normalizzato a un periodo di riferimento di 8 ore, che fa scattare l’azione, é fissato a 2,5 m/s2.  
b) per le vibrazioni trasmesse al corpo intero: 1) il valore limite di esposizione giornaliero, normalizzato a un periodo di riferimento di 8 ore, é fissato a 1,0 m/s2; mentre su periodi brevi é pari a 1,5 m/s2; 2) il valore d’azione giornaliero, normalizzato a un periodo di riferimento di 8 ore, é fissato a 0,5 m/s2.  
2. Nel caso di variabilità del livello di esposizione giornaliero va considerato il livello giornaliero massimo ricorrente.  
   
1. Nell’ambito di quanto previsto dall’articolo 181, il datore di lavoro valuta e, quando necessario, misura, i livelli di vibrazioni meccaniche cui i lavoratori sono esposti. punibile con l'arresto da tre a sei mesi o con l’ammenda da 2.500 a 6.400,.
2. Il livello di esposizione alle vibrazioni meccaniche può essere valutato mediante l’osservazione delle condizioni di lavoro specifiche e il riferimento ad appropriate informazioni sulla probabile entità delle vibrazioni per le attrezzature o i tipi di attrezzature nelle particolari condizioni di uso reperibili presso banche dati dell’ISPESL o delle regioni o, in loro assenza, dalle informazioni fornite in materia dal costruttore delle attrezzature. Questa operazione va distinta dalla misurazione, che richiede l’impiego di attrezzature specifiche e di una metodologia appropriata e che resta comunque il metodo di riferimento.  
3. L’esposizione dei lavoratori alle vibrazioni trasmesse al sistema mano-braccio é valutata o misurata in base alle disposizioni di cui all’allegato XXXV, parte A.
Sanzione:
arresto da tre a sei mesi o con l’ammenda da 2.000 a 4.000 euro 
4. L’esposizione dei lavoratori alle vibrazioni trasmesse al corpo intero é valutata o misurata in base alle disposizioni di cui all’allegato XXXV, parte B.
Sanzione:
arresto da tre a sei mesi o con l’ammenda da 2.000 a 4.000 euro 
5. Ai fini della valutazione di cui al comma 1, il datore di lavoro tiene conto, in particolare, dei seguenti elementi: punibile con l'arresto da tre a sei mesi o con l’ammenda da 2.500 a 6.400,.
a) il livello, il tipo e la durata dell’esposizione, ivi inclusa ogni esposizione a vibrazioni intermittenti o a urti ripetuti;  
b) i valori limite di esposizione e i valori d’azione specificati nell’articolo 201;  
c) gli eventuali effetti sulla salute e sulla sicurezza dei lavoratori particolarmente sensibili al rischio con particolare riferimento alle donne in gravidanza e ai minori;  
d) gli eventuali effetti indiretti sulla sicurezza e salute dei lavoratori risultanti da interazioni tra le vibrazioni meccaniche, il rumore e l’ambiente di lavoro o altre attrezzature;  
e) le informazioni fornite dal costruttore dell’attrezzatura di lavoro;  
f) l’esistenza di attrezzature alternative progettate per ridurre i livelli di esposizione alle vibrazioni meccaniche;  
g) il prolungamento del periodo di esposizione a vibrazioni trasmesse al corpo intero al di là delle ore lavorative, in locali di cui é responsabile;  
h) condizioni di lavoro particolari, come le basse temperature, il bagnato, l’elevata umidità o il sovraccarico biomeccanico degli arti superiori e del rachide;  
i) informazioni raccolte dalla sorveglianza sanitaria, comprese, per quanto possibile, quelle reperibili nella letteratura scientifica.  
   
Art. 203. Misure di prevenzione e protezione
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1. Fermo restando quanto previsto nell’articolo 182, in base alla valutazione dei rischi di cui all’articolo 202, quando sono superati i valori d’azione, il datore di lavoro elabora e applica un programma di misure tecniche o organizzative, volte a ridurre al minimo l’esposizione e i rischi che ne conseguono, considerando in particolare quanto segue:
Sanzione:
arresto da tre a sei mesi o con l’ammenda da 2.000 a 4.000 euro per tutto l'art.
a) altri metodi di lavoro che richiedono una minore esposizione a vibrazioni meccaniche;  
b) la scelta di attrezzature di lavoro adeguate concepite nel rispetto dei principi ergonomici e che producono, tenuto conto del lavoro da svolgere, il minor livello possibile di vibrazioni;  
c) la fornitura di attrezzature accessorie per ridurre i rischi di lesioni provocate dalle vibrazioni, quali sedili che attenuano efficacemente le vibrazioni trasmesse al corpo intero e maniglie o guanti che attenuano la vibrazione trasmessa al sistema mano-braccio;   
d) adeguati programmi di manutenzione delle attrezzature di lavoro, del luogo di lavoro, dei sistemi sul luogo di lavoro e dei DPI;   
e) la progettazione e l’organizzazione dei luoghi e dei posti di lavoro;  
f) l’adeguata informazione e formazione dei lavoratori sull’uso corretto e sicuro delle attrezzature di lavoro e dei DPI, in modo da ridurre al minimo la loro esposizione a vibrazioni meccaniche;  
g) la limitazione della durata e dell’intensità dell’esposizione;  
h) l’organizzazione di orari di lavoro appropriati, con adeguati periodi di riposo;  
i) la fornitura, ai lavoratori esposti, di indumenti per la protezione dal freddo e dall’umidità.  
2. Se, nonostante le misure adottate, il valore limite di esposizione é stato superato, il datore di lavoro prende misure immediate per riportare l’esposizione al di sotto di tale valore, individua le cause del superamento e adatta, di conseguenza, le misure di prevenzione e protezione per evitare un nuovo superamento.  
    
Art. 204. Sorveglianza sanitaria
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1. I lavoratori esposti a livelli di vibrazioni superiori ai valori d’azione sono sottoposti alla sorveglianza sanitaria. La sorveglianza viene effettuata periodicamente, di norma una volta l’anno o con periodicità diversa decisa dal medico competente con adeguata motivazione riportata nel documento di valutazione dei rischi e resa nota ai rappresentanti per la sicurezza dei lavoratori in funzione della valutazione del rischio. L’organo di vigilanza, con provvedimento motivato, può disporre contenuti e periodicità della sorveglianza diversi rispetto a quelli forniti dal medico competente.  
2. I lavoratori esposti a vibrazioni sono altresì sottoposti alla sorveglianza sanitaria quando, secondo il medico competente, si verificano una o più delle seguenti condizioni: l’esposizione dei lavoratori alle vibrazioni é tale da rendere possibile l’individuazione di un nesso tra l’esposizione in questione e una malattia identificabile o ad effetti nocivi per la salute ed é probabile che la malattia o gli effetti sopraggiungano nelle particolari condizioni di lavoro del lavoratore ed esistono tecniche sperimentate che consentono di individuare la malattia o gli effetti nocivi per la salute.  
   
Art. 205. Deroghe
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1. Nei settori della navigazione marittima e aerea, il datore di lavoro, in circostanze debitamente giustificate, può richiedere la deroga, limitatamente al rispetto dei valori limite di esposizione per il corpo intero qualora, tenuto conto della tecnica e delle caratteristiche specifiche dei luoghi di lavoro, non sia possibile rispettare tale valore limite nonostante le misure tecniche e organizzative messe in atto.  
2. Nel caso di attività lavorative in cui l’esposizione di un lavoratore a vibrazioni meccaniche é abitualmente inferiore ai valori di azione, ma può occasionalmente superare il valore limite di esposizione, il datore di lavoro può richiedere la deroga al rispetto dei valori limite a condizione che il valore medio dell’esposizione calcolata su un periodo di 40 ore sia inferiore al valore limite di esposizione e dimostri, con elementi probanti, che i rischi derivanti dal tipo di esposizione cui é sottoposto il lavoratore sono inferiori a quelli derivanti dal livello di esposizione corrispondente al valore limite.  
3. Le deroghe di cui ai commi 1 e 2 sono concesse, per un periodo massimo di quattro anni, dall’organo di vigilanza territorialmente competente che provvede anche a darne comunicazione, specificando le ragioni e le circostanze che hanno consentito la concessione delle stesse, al Ministero del lavoro e della previdenza sociale. Le deroghe sono rinnovabili e possono essere revocate quando vengono meno le circostanze che le hanno giustificate.  
4. La concessione delle deroghe di cui ai commi 1 e 2 é condizionata all’intensificazione della sorveglianza sanitaria e da condizioni che garantiscano, tenuto conto delle particolari circostanze, che i rischi derivanti siano ridotti al minimo. Il datore di lavoro assicura l’intensificazione della sorveglianza sanitaria ed il rispetto delle condizioni indicate nelle deroghe.
Sanzione:
arresto da tre a sei mesi o con l’ammenda da 2.000 a 4.000 euro per il secondo periodo.
5. Il Ministero del lavoro e della previdenza sociale trasmette ogni quattro anni alla Commissione della Unione europea un prospetto dal quale emergano circostanze e motivi delle deroghe concesse ai sensi del presente articolo.  
   
CAPO IV PROTEZIONE DEI LAVORATORI DAI RISCHI DI ESPOSIZIONE A CAMPI ELETTROMAGNETICI
Art. 206. Campo di applicazione
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1. Il presente capo determina i requisiti minimi per la protezione dei lavoratori contro i rischi per la salute e la sicurezza derivanti dall’esposizione ai campi elettromagnetici (da 0 Hz a 300 GHz), come definiti dall’articolo 207, durante il lavoro. Le disposizioni riguardano la protezione dai rischi per la salute e la sicurezza dei lavoratori dovuti agli effetti nocivi a breve termine conosciuti nel corpo umano derivanti dalla circolazione di correnti indotte e dall’assorbimento di energia, e da correnti di contatto.  
2. Il presente capo non riguarda la protezione da eventuali effetti a lungo termine e i rischi risultanti dal contatto con i conduttori in tensione.  
   
Art. 207. Definizioni
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1. Agli effetti delle disposizioni del presente capo si intendono per:  
a) campi elettromagnetici: campi magnetici statici e campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici variabili nel tempo di frequenza inferiore o pari a 300 GHz;  
b) valori limite di esposizione: limiti all’esposizione a campi elettromagnetici che sono basati direttamente sugli effetti sulla salute accertati e su considerazioni biologiche. Il rispetto di questi limiti garantisce che i lavoratori esposti ai campi elettromagnetici sono protetti contro tutti gli effetti nocivi a breve termine per la salute conosciuti;  
c) valori di azione: l’entità dei parametri direttamente misurabili, espressi in termini di intensità di campo elettrico (E), intensità di campo magnetico (H), induzione magnetica (B), corrente indotta attraverso gli arti (IL) e densità di potenza (S), che determina l’obbligo di adottare una o più delle misure specificate nel presente capo. Il rispetto di questi valori assicura il rispetto dei pertinenti valori limite di esposizione. In grassetto le parti integrate dal Dlgs 106/09
   
Art. 208. Valori limite di esposizione e valori d’azione
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1. I valori limite di esposizione sono riportati nell’allegato XXXVI, lettera A, tabella 1.  
2. I valori di azione sono riportati nell’allegato XXXVI, lettera B, tabella 2.  
   
Art. 209. Identificazione dell’esposizione e valutazione dei rischi
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1. Nell’ambito della valutazione dei rischi di cui all’articolo 181, il datore di lavoro valuta e, quando necessario, misura o calcola i livelli dei campi elettromagnetici ai quali sono esposti i lavoratori. La valutazione, la misurazione e il calcolo devono essere effettuati in conformità alle norme europee standardizzate del Comitato europeo di normalizzazione elettrotecnica (CENELEC). Finché le citate norme non avranno contemplato tutte le pertinenti situazioni per quanto riguarda la valutazione, misurazione e calcolo dell’esposizione dei lavoratori ai campi elettromagnetici, il datore di lavoro adotta le specifiche buone prassi individuate od emanate dalla Commissione consultiva permanente per la prevenzione degli infortuni e per l’igiene del lavoro, o, in alternativa, quelle del Comitato Elettrotecnico Italiano (CEI), tenendo conto, se necessario, dei livelli di emissione indicati dai fabbricanti delle attrezzature. In grassetto le parti integrate dal Dlgs 106/09

 

Sanzione:
arresto da tre a sei mesi o con l’ammenda da 2.500 a 6.400 euro 
2. A seguito della valutazione dei livelli dei campi elettromagnetici effettuata in conformità al comma 1, qualora risulti che siano superati i valori di azione di cui all’articolo 208, il datore di lavoro valuta e, quando necessario, calcola se i valori limite di esposizione sono stati superati.
Sanzione:
arresto da tre a sei mesi o con l’ammenda da 2.000 a 4.000 euro 
3. La valutazione, la misurazione e il calcolo di cui ai commi 1 e 2 non devono necessariamente essere effettuati in luoghi di lavoro accessibili al pubblico, purché si sia già proceduto ad una valutazione conformemente alle disposizioni relative alla limitazione dell’esposizione della popolazione ai campi elettromagnetici da 0 Hz a 300 GHz e risultino rispettate per i lavoratori le restrizioni previste dalla raccomandazione 1999/519/CE del Consiglio, del 12 luglio 1999, e siano esclusi rischi relativi alla sicurezza.  
4. Nell’ambito della valutazione del rischio di cui all’articolo 181, il datore di lavoro presta particolare attenzione ai seguenti elementi:
Sanzione:
arresto da tre a sei mesi o con l’ammenda da 2.000 a 4.000 euro 
a) il livello, lo spettro di frequenza, la durata e il tipo dell’esposizione;  
b) i valori limite di esposizione e i valori di azione di cui all’articolo 208;  
c) tutti gli effetti sulla salute e sulla sicurezza dei lavoratori particolarmente sensibili al rischio;  
d) qualsiasi effetto indiretto quale: 1) interferenza con attrezzature e dispositivi medici elettronici (compresi stimolatori cardiaci e altri dispositivi impiantati); 2) rischio propulsivo di oggetti ferromagnetici in campi magnetici statici con induzione magnetica superiore a 3 mT; 3) innesco di dispositivi elettro-esplosivi (detonatori); 4) incendi ed esplosioni dovuti all’accensione di materiali infiammabili provocata da scintille prodotte da campi indotti, correnti di contatto o scariche elettriche;  
e) l’esistenza di attrezzature di lavoro alternative progettate per ridurre i livelli di esposizione ai campi elettromagnetici;  
f) la disponibilità di azioni di risanamento volte a minimizzare i livelli di esposizione ai campi elettromagnetici;  
g) per quanto possibile, informazioni adeguate raccolte nel corso della sorveglianza sanitaria, comprese le informazioni reperibili in pubblicazioni scientifiche;  
h) sorgenti multiple di esposizione;  
i) esposizione simultanea a campi di frequenze diverse.  
5. Il datore di lavoro nel documento di valutazione del rischio di cui all’articolo 28 precisa le misure adottate, previste dall’articolo 210.
Sanzione:
arresto da tre a sei mesi o con l’ammenda da 2.500 a 6.400 euro 
   
Art. 210. Misure di prevenzione e protezione
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1. A seguito della valutazione dei rischi, qualora risulti che i valori di azione di cui all’articolo 208 sono superati, il datore di lavoro, a meno che la valutazione effettuata a norma dell’articolo 209, comma 2, dimostri che i valori limite di esposizione non sono superati e che possono essere esclusi rischi relativi alla sicurezza, elabora ed applica un programma d’azione che comprenda misure tecniche e organizzative intese a prevenire esposizioni superiori ai valori limite di esposizione, tenendo conto in particolare:
Sanzione:
arresto da tre a sei mesi o con l’ammenda da 2.000 a 4.000 euro 
a) di altri metodi di lavoro che implicano una minore esposizione ai campi elettromagnetici;  
b) della scelta di attrezzature che emettano campi elettromagnetici di intensità inferiore, tenuto conto del lavoro da svolgere;  
c) delle misure tecniche per ridurre l’emissione dei campi elettromagnetici, incluso se necessario l’uso di dispositivi di sicurezza, schermature o di analoghi meccanismi di protezione della salute;  
d) degli appropriati programmi di manutenzione delle attrezzature di lavoro, dei luoghi e delle postazioni di lavoro;   
e) della progettazione e della struttura dei luoghi e delle postazioni di lavoro;  
f) della limitazione della durata e dell’intensità dell’esposizione;  
g) della disponibilità di adeguati dispositivi di protezione individuale.  
2. I luoghi di lavoro dove i lavoratori possono essere esposti a campi elettromagnetici che superano i valori di azione devono essere indicati con un’apposita segnaletica. Tale obbligo non sussiste nel caso che dalla valutazione effettuata a norma dell’articolo 209, comma 2, il datore di lavoro dimostri che i valori limite di esposizione non sono superati e che possono essere esclusi rischi relativi alla sicurezza. Dette aree sono inoltre identificate e l’accesso alle stesse é limitato laddove ciò sia tecnicamente possibile e sussista il rischio di un superamento dei valori limite di esposizione.
Sanzione:
 arresto da due a quattro mesi o con l’ammenda da euro 750 a euro 4.000
3. In nessun caso i lavoratori devono essere esposti a valori superiori ai valori limite di esposizione. Allorché, nonostante i provvedimenti presi dal datore di lavoro in applicazione del presente capo, i valori limite di esposizione risultino superati, il datore di lavoro adotta misure immediate per riportare l’esposizione al di sotto dei valori limite di esposizione, individua le cause del superamento dei valori limite di esposizione e adegua di conseguenza le misure di protezione e prevenzione per evitare un nuovo superamento.
Sanzione:
 arresto da due a quattro mesi o con l’ammenda da euro 750 a euro 4.000
4. A norma dell’articolo 209, comma 4, lettera c), il datore di lavoro adatta le misure di cui al presente articolo alle esigenze dei lavoratori esposti particolarmente sensibili al rischio.  
   
Art. 211. Sorveglianza sanitaria
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1. La sorveglianza sanitaria viene effettuata periodicamente, di norma una volta l’anno o con periodicità inferiore decisa dal medico competente con particolare riguardo ai lavoratori particolarmente sensibili al rischio di cui all’articolo 183, tenuto conto dei risultati della valutazione dei rischi trasmessi dal datore di lavoro. L’organo di vigilanza, con provvedimento motivato, può disporre contenuti e periodicità diversi da quelli forniti dal medico competente.  
2. Fermo restando il rispetto di quanto stabilito dall’articolo 182, sono tempestivamente sottoposti a controllo medico i lavoratori per i quali é stata rilevata un’esposizione superiore ai valori di azione di cui all’articolo 208, comma 2 a meno che la valutazione effettuata a norma dell'articolo 209, comma 2, dimostri che i valori limite di esposizione non sono superati e che possono essere esclusi rischi relativi alla sicurezza. In grassetto le parti integrate dal Dlgs 106/09
   
Art. 212. Linee guida
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1. Il Ministero della salute, avvalendosi degli organi tecnico-scientifici del Servizio sanitario nazionale, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, entro due anni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, elabora le linee guida per l’applicazione del presente capo nello specifico settore dell’utilizzo in ambito sanitario delle attrezzature di risonanza magnetica.  
   
CAPO V PROTEZIONE DEI LAVORATORI DAI RISCHI DI ESPOSIZIONE A RADIAZIONI OTTICHE ARTIFICIALI
Art. 213. Campo di applicazione
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1. Il presente capo stabilisce prescrizioni minime di protezione dei lavoratori contro i rischi per la salute e la sicurezza che possono derivare, dall’esposizione alle radiazioni ottiche artificiali durante il lavoro con particolare riguardo ai rischi dovuti agli effetti nocivi sugli occhi e sulla cute.  
   
Art. 214. Definizioni
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1. Agli effetti delle disposizioni del presente capo si intendono per:  
a) radiazioni ottiche: tutte le radiazioni elettromagnetiche nella gamma di lunghezza d’onda compresa tra 100 nm e 1 mm. Lo spettro delle radiazioni ottiche si suddivide in radiazioni ultraviolette, radiazioni visibili e radiazioni infrarosse: 1) radiazioni ultraviolette: radiazioni ottiche a lunghezza d'onda compresa tra 100 e 400 nm. La banda degli ultravioletti è suddivisa in UVA (315-400 nm), UVB (280-315 nm) e UVC (100-280 nm); 2) radiazioni visibili : radiazioni ottiche a lunghezza d'onda compresa tra 380 e 780 nm; 3) radiazioni infrarosse: radiazioni ottiche a lunghezza d'onda compresa tra 780 nm e 1 mm. La regione degli infrarossi è suddivisa in IRA (780-1400 nm), IRB (1400-3000 nm) e IRC (3000 nm-1 mm); In grassetto le parti integrate dal Dlgs 106/09
b) laser (amplificazione di luce mediante emissione stimolata di radiazione): qualsiasi dispositivo al quale si possa far produrre o amplificare le radiazioni elettromagnetiche nella gamma di lunghezze d’onda delle radiazioni ottiche, soprattutto mediante il processo di emissione stimolata controllata;  
c) radiazione laser: radiazione ottica prodotta da un laser;  
d) radiazione non coerente: qualsiasi radiazione ottica diversa dalla radiazione laser;  
e) valori limite di esposizione: limiti di esposizione alle radiazioni ottiche che sono basati direttamente sugli effetti sulla salute accertati e su considerazioni biologiche. Il rispetto di questi limiti garantisce che i lavoratori esposti a sorgenti artificiali di radiazioni ottiche siano protetti contro tutti gli effetti nocivi sugli occhi e sulla cute conosciuti;  
f) irradianza (E) o densità di potenza: la potenza radiante incidente per unità di area su una superficie espressa in watt su metro quadrato (W m-2);  
g) esposizione radiante (H): integrale nel tempo dell’irradianza espresso in joule su metro quadrato (J m2);  
h) radianza (L): il flusso radiante o la potenza per unità d’angolo solido per unità di superficie, espressa in watt su metro quadrato su steradiante (W m-2 sr-1);  
i) livello: la combinazione di irradianza, esposizione radiante e radianza alle quali é esposto un lavoratore.  
   
Art. 215. Valori limite di esposizione
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1. I valori limite di esposizione per le radiazioni incoerenti sono riportati nell’allegato XXXVII, parte I.  
2. I valori limite di esposizione per le radiazioni laser sono riportati nell’allegato XXXVII, parte II.  
   
Art. 216. Identificazione dell’esposizione e valutazione dei rischi
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1. Nell’ambito della valutazione dei rischi di cui all’articolo 181, il datore di lavoro valuta e, quando necessario, misura e/o calcola i livelli delle radiazioni ottiche a cui possono essere esposti i lavoratori. La metodologia seguita nella valutazione, nella misurazione e/o nel calcolo rispetta le norme della Commissione elettrotecnica internazionale (IEC), per quanto riguarda le radiazioni laser, le raccomandazioni della Commissione internazionale per l’illuminazione (CIE) e del Comitato europeo di normazione (CEN) per quanto riguarda le radiazioni incoerenti. Nelle situazioni di esposizione che esulano dalle suddette norme e raccomandazioni, fino a quando non saranno disponibili norme e raccomandazioni adeguate dell’Unione europea, il datore di lavoro adotta le buone prassi individuate od emanate dalla Commissione consultiva permanente per la prevenzione degli infortuni e per l’igiene del lavoro o, in subordine, linee guida nazionali o internazionali scientificamente fondate. In tutti i casi di esposizione, la valutazione tiene conto dei dati indicati dai fabbricanti delle attrezzature, se contemplate da pertinenti direttive comunitarie di prodotto. In grassetto le parti integrate dal Dlgs 106/09
Sanzione:
arresto da tre a sei mesi o con l’ammenda da 2.500 a 6.400 euro 

 

2. Il datore di lavoro, in occasione della valutazione dei rischi, presta particolare attenzione ai seguenti elementi:  
a) il livello, la gamma di lunghezze d’onda e la durata dell’esposizione a sorgenti artificiali di radiazioni ottiche;  
b) i valori limite di esposizione di cui all’articolo 215;  
c) qualsiasi effetto sulla salute e sulla sicurezza dei lavoratori appartenenti a gruppi particolarmente sensibili al rischio;  
d) qualsiasi eventuale effetto sulla salute e sulla sicurezza dei lavoratori risultante dalle interazioni sul posto di lavoro tra le radiazioni ottiche e le sostanze chimiche foto-sensibilizzanti;  
e) qualsiasi effetto indiretto come l’accecamento temporaneo, le esplosioni o il fuoco;  
f) l’esistenza di attrezzature di lavoro alternative progettate per ridurre i livelli di esposizione alle radiazioni ottiche artificiali;  
g) la disponibilità di azioni di risanamento volte a minimizzare i livelli di esposizione alle radiazioni ottiche;  
h) per quanto possibile, informazioni adeguate raccolte nel corso della sorveglianza sanitaria, comprese le informazioni pubblicate;  
i) sorgenti multiple di esposizione alle radiazioni ottiche artificiali;  
l) una classificazione dei laser stabilita conformemente alla pertinente norma IEC e, in relazione a tutte le sorgenti artificiali che possono arrecare danni simili a quelli di un laser della classe 3B o 4, tutte le classificazioni analoghe;  
m) le informazioni fornite dai fabbricanti delle sorgenti di radiazioni ottiche e delle relative attrezzature di lavoro in conformità delle pertinenti direttive comunitarie.  
3. Il datore di lavoro nel documento di valutazione dei rischi deve precisare le misure adottate previste dagli articoli 217 e 218.  
   
Art. 217. Disposizioni miranti ad eliminare o a ridurre i rischi
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1. Se la valutazione dei rischi di cui all’articolo 17, comma 1, lettera a), mette in evidenza che i valori limite d’esposizione possono essere superati, il datore di lavoro definisce e attua un programma d’azione che comprende misure tecniche e/o organizzative destinate ad evitare che l’esposizione superi i valori limite, tenendo conto in particolare:
Sanzione:
arresto da tre a sei mesi o con l’ammenda da 2.000 a 4.000 euro 
a) di altri metodi di lavoro che comportano una minore esposizione alle radiazioni ottiche;  
b) della scelta di attrezzature che emettano meno radiazioni ottiche, tenuto conto del lavoro da svolgere;  
c) delle misure tecniche per ridurre l’emissione delle radiazioni ottiche, incluso, quando necessario, l’uso di dispositivi di sicurezza, schermatura o analoghi meccanismi di protezione della salute;  
d) degli opportuni programmi di manutenzione delle attrezzature di lavoro, dei luoghi e delle postazioni di lavoro;  
e) della progettazione e della struttura dei luoghi e delle postazioni di lavoro;  
f) della limitazione della durata e del livello dell’esposizione;  
g) della disponibilità di adeguati dispositivi di protezione individuale;  
h) delle istruzioni del fabbricante delle attrezzature.  
2. In base alla valutazione dei rischi di cui all’articolo 216, i luoghi di lavoro in cui i lavoratori potrebbero essere esposti a livelli di radiazioni ottiche che superino i valori limite di esposizione devono essere indicati con un’apposita segnaletica. Dette aree sono inoltre identificate e l’accesso alle stesse é limitato, laddove ciò sia tecnicamente possibile. In grassetto le parti integrate dal Dlgs 106/09
Sanzione:
 arresto da due a quattro mesi o con l’ammenda da euro 750 a euro 4.000
3. Il datore di lavoro adatta le misure di cui al presente articolo alle esigenze dei lavoratori appartenenti a gruppi particolarmente sensibili al rischio.
Sanzione:
 arresto da due a quattro mesi o con l’ammenda da euro 750 a euro 4.000
   
Art. 218. Sorveglianza sanitaria
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1. La sorveglianza sanitaria viene effettuata periodicamente, di norma una volta l’anno o con periodicità inferiore decisa dal medico competente con particolare riguardo ai lavoratori particolarmente sensibili al rischio, tenuto conto dei risultati della valutazione dei rischi trasmessi dal datore di lavoro. La sorveglianza sanitaria é effettuata con l’obiettivo di prevenire e scoprire tempestivamente effetti negativi per la salute, nonché prevenire effetti a lungo termine negativi per la salute e rischi di malattie croniche derivanti dall’esposizione a radiazioni ottiche.  
2. Fermo restando il rispetto di quanto stabilito dall’articolo 182 e di quanto previsto al comma 1, sono tempestivamente sottoposti a controllo medico i lavoratori per i quali é stata rilevata un’esposizione superiore ai valori limite di cui all’articolo 215.  
3. Laddove i valori limite sono superati, oppure sono identificati effetti nocivi sulla salute:  
a) il medico o altra persona debitamente qualificata comunica al lavoratore i risultati che lo riguardano. Il lavoratore riceve in particolare le informazioni e i pareri relativi al controllo sanitario cui dovrebbe sottoporsi dopo la fine dell’esposizione;  
b) il datore di lavoro é informato di tutti i dati significativi emersi dalla sorveglianza sanitaria tenendo conto del segreto professionale.  
   
CAPO VI SANZIONI
Art. 219. Sanzioni a carico del datore di lavoro e del dirigente
In rosso le parti integrate dal Dlgs 106/09
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1. Il datore di lavoro è punito: In grassetto le parti integrate dal Dlgs 106/09
a) con l’arresto da tre a sei mesi o con l’ammenda da 2.500 a 6.400 euro per la violazione dagli articoli 181, comma 2, 190, commi 1 e 5, 202, commi 1 e 5, 209, commi 1 e 5, e 216; In grassetto le parti integrate dal Dlgs 106/09

Art. 181 c. 2: e art. 190: se non effettuano la valutazione dei rischi, se non viene aggiornata ogni 4 anni o se non viene aggiornata quando si verificano mutamenti che potrebbero renderla obsoleta.

 

b) con l’arresto da tre a sei mesi o con l’ammenda da 2.000 a 4.000 euro per la violazione degli articoli 190, commi 2 e 3, 202, commi 3 e 4, e 209, commi 2 e 4. In grassetto le parti integrate dal Dlgs 106/09

art. 192 c.2 e 3: Se, a seguito della valutazione del rumore , può fondatamente ritenersi che i valori inferiori di azione possono essere superati, il datore di lavoro NON misura i livelli di rumore cui i lavoratori sono esposti,E NON RIPORTA I risultati  nel documento di valutazione.

art. 202 c.3 e 4: Se non valuta l'esposizione alle vibrazioni secondo le disposizioni dell'allegato XXXV

art. 209 c.2 e 4: se non effettua la valutazione dei campi elettromagnetici secondo quanto indicato nell'art. suddetto.

2. Il datore di lavoro e il dirigente sono puniti: In grassetto le parti integrate dal Dlgs 106/09
a) con arresto da tre a sei mesi o con l’ammenda da 2.000 a 4.000 euro per la violazione degli articoli 182, comma 2, 185, 192, comma 2, 193, comma 1, 195, 196, 197, comma 3, secondo periodo, 203, 205, comma 4, secondo periodo, 210, comma 1, e 217, comma 1; In grassetto le parti integrate dal Dlgs 106/09

Se permette l'esposizione dei lavoratori a valori superiori rispetto ai valori minimi.

se non viene effettuato un programma per ridurre l'esposizione sotto i valori minimi.

se non consegna i DPI

se non effettua la formazione informazione

se non organizza la sorveglianza sanitaria quando prevista.

 

 

b) con l’arresto da due a quattro mesi o con l’ammenda da euro 750 a euro 4.000 per la violazione degli articoli 184, 192, comma 3, primo periodo, 210, commi 2 e 3, e 217, commi 2 e 3. In grassetto le parti integrate dal Dlgs 106/09

se non applica quanto stabilito in ordine di formazione e informazione. 

se non colloca appositi segnali nei luoghi a rischio esposizione ad agenti fisici.

Art. 220. Sanzioni a carico del medico competente
In rosso le parti integrate dal Dlgs 106/09
indice decreto sezione sicurezza MOS - Manuale operativo torna indietro
1. Il medico competente è punito con l’arresto fino tre mesi o con l’ammenda da 400 a 1.600 euro per la violazione degli articoli 185 e 186. In grassetto le parti integrate dal Dlgs 106/09

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Pagine correlate:

Indice decreto 81/08
Indice sezione sicurezza
Titoli della Legge:
1 principi comuni
2 luoghi di lavoro
3 uso delle attrezzature di lavoro e dei dispositivi di protezione individuale
4 cantieri temporanei o mobili
5 segnaletica di salute e sicurezza sul lavoro 
6 movimentazione manuale dei carichi 
7 attrezzature munite di videoterminali 
8 agenti fisici 
9 sostanze pericolose 
10 esposizione ad agenti biologici
11 protezione da atmosfere esplosive 
12 disposizioni in materia penale e di procedura penale 
13 norme transitorie e finali 
ALLEGATI