Titolo IX
SOSTANZE PERICOLOSE
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Capo I
Protezione da agenti chimici
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1.
Il presente capo determina i requisiti minimi per la protezione dei lavoratori contro i rischi per la salute e
la sicurezza che derivano, o possono derivare, dagli effetti di agenti chimici presenti sul luogo di lavoro o
come risultato di ogni attività lavorativa che comporti la presenza di agenti chimici. |
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2.
I requisiti individuati dal presente capo si applicano a tutti gli agenti chimici pericolosi che sono presenti
sul luogo di lavoro, fatte salve le disposizioni relative agli agenti chimici per i quali valgono
provvedimenti di protezione radiologica regolamentati dal decreto legislativo del 17 marzo 1995, n.
230,
e successive modificazioni. |
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3.
Le disposizioni del presente capo si applicano altresì al trasporto di agenti chimici pericolosi, fatte salve
le disposizioni specifiche contenute nei decreti ministeriali 4 settembre
1996, 15 maggio 1997, 28
settembre 1999 e nel decreto legislativo 13 gennaio 1999, n.
41, nelle disposizioni del codice IMDG del
codice IBC e nel codice IGC, quali definite dall’articolo 2 della direttiva 93/75/CEE, del Consiglio, del
13 settembre 1993, nelle disposizioni dell’accordo europeo relativo al trasporto internazionale di merci
pericolose per vie navigabili interne (ADN) e del regolamento per il trasporto delle sostanze pericolose
sul Reno (ADNR), quali incorporate nella normativa comunitaria e nelle istruzioni tecniche per il
trasporto sicuro di merci pericolose emanate alla data del 25 maggio 1998. |
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4.
Le disposizioni del presente capo non si applicano alle attività comportanti esposizione ad amianto che
restano disciplinate dalle norme contenute al capo III del presente titolo. |
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1. Ai fini del presente capo si intende per: |
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a) agenti chimici: tutti gli elementi o composti chimici, sia da soli sia nei loro miscugli, allo stato
naturale o ottenuti, utilizzati o smaltiti, compreso lo smaltimento come rifiuti, mediante qualsiasi
attività lavorativa, siano essi prodotti intenzionalmente o no e siano immessi o no sul mercato; |
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b) agenti chimici pericolosi:
1) agenti chimici classificati come sostanze pericolose ai sensi del decreto legislativo 3 febbraio
1997, n. 52, e successive modificazioni, nonché gli agenti che corrispondono ai criteri di
classificazione come sostanze pericolose di cui al predetto decreto. Sono escluse le sostanze
pericolose solo per l’ambiente;
2) agenti chimici classificati come preparati pericolosi ai sensi del decreto legislativo 14 marzo
2003, n. 65, e successive modificazioni, nonché gli agenti che rispondono ai criteri di
classificazione come preparati pericolosi di cui al predetto decreto. Sono esclusi i preparati
pericolosi solo per l’ambiente;
3) agenti chimici che, pur non essendo classificabili come pericolosi, in base ai numeri 1) e 2),
possono comportare un rischio per la sicurezza e la salute dei lavoratori a causa di loro proprietà
chimico-fisiche, chimiche o tossicologiche e del modo in cui sono utilizzati o presenti sul luogo
di lavoro, compresi gli agenti chimici cui é stato assegnato un valore limite di esposizione
professionale; |
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c) attività che comporta la presenza di agenti chimici: ogni attività lavorativa in cui sono utilizzati agenti
chimici, o se ne prevede l’utilizzo, in ogni tipo di procedimento, compresi la produzione, la
manipolazione, l’immagazzinamento, il trasporto o l’eliminazione e il trattamento dei rifiuti, o che
risultino da tale attività lavorativa; |
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d) valore limite di esposizione professionale: se non diversamente specificato, il limite della
concentrazione media ponderata nel tempo di un agente chimico nell’aria all’interno della zona di
respirazione di un lavoratore in relazione ad un determinato periodo di riferimento; un primo elenco di
tali valori é riportato nell’allegato
XXXVIII; |
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e) valore limite biologico: il limite della concentrazione del relativo agente, di un suo metabolita, o di un
indicatore di effetto, nell’appropriato mezzo biologico; un primo elenco di tali valori é riportato
nell’allegato
XXXIX; |
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f) sorveglianza sanitaria: la valutazione dello stato di salute del singolo lavoratore in funzione
dell’esposizione ad agenti chimici sul luogo di lavoro; |
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g) pericolo: la proprietà intrinseca di un agente chimico di poter produrre effetti nocivi; |
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h) rischio: la probabilità che si raggiunga il potenziale nocivo nelle condizioni di utilizzazione o
esposizione. |
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1. Nella valutazione di cui all’articolo
28, il datore di lavoro determina, preliminarmente l’eventuale
presenza di agenti chimici pericolosi sul luogo di lavoro e valuta anche i rischi per la sicurezza e la salute
dei lavoratori derivanti dalla presenza di tali agenti, prendendo in considerazione in particolare: |
Sanzione:
arresto da tre a sei mesi o con l’ammenda da 2.500 a 6.400 euro |
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a) le loro proprietà pericolose; |
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b) le informazioni sulla salute e sicurezza comunicate dal responsabile dell’immissione sul mercato
tramite la relativa scheda di sicurezza predisposta ai sensi dei decreti legislativi 3 febbraio 1997, n.
52, e 14 marzo 2003, n. 65, e successive modifiche; |
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c) il livello, il modo e la durata della esposizione; |
In grassetto le parti integrate dal Dlgs
106/09 |
d) le circostanze in cui viene svolto il lavoro in presenza di tali agenti tenuto conto della quantità
delle sostanze e dei preparati che li contengono o li possono generare; |
In grassetto le parti integrate dal Dlgs
106/09 |
e) i valori limite di esposizione professionale o i valori limite biologici; di cui un primo elenco é
riportato negli allegati XXXVIII e
XXXIX; |
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f) gli effetti delle misure preventive e protettive adottate o da adottare; |
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g) se disponibili, le conclusioni tratte da eventuali azioni di sorveglianza sanitaria già intraprese. |
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2.
Nella valutazione dei rischi il datore di lavoro indica quali misure sono state adottate ai sensi dell’articolo
224 e, ove applicabile, dell’articolo 225. Nella valutazione medesima devono essere incluse le attività, ivi
compresa la manutenzione e la pulizia, per le quali é prevedibile la possibilità di notevole esposizione o
che, per altri motivi, possono provocare effetti nocivi per la salute e la sicurezza, anche dopo l’adozione
di tutte le misure tecniche. |
Sanzione:
arresto da tre a sei mesi o con l’ammenda da 2.500 a 6.400 euro |
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3.
Nel caso di attività lavorative che comportano l’esposizione a più agenti chimici pericolosi, i rischi sono
valutati in base al rischio che comporta la combinazione di tutti i suddetti agenti chimici. |
Sanzione:
arresto da tre a sei mesi o con l’ammenda da 2.500 a 6.400 euro |
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4.
Fermo restando quanto previsto dai decreti legislativi 3 febbraio 1997, n. 52, e 14 marzo 2003, n. 65, e
successive modificazioni, il responsabile dell’immissione sul mercato di agenti chimici pericolosi é
tenuto a fornire al datore di lavoro acquirente tutte le ulteriori informazioni necessarie per la completa
valutazione del rischio. |
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5. La valutazione del rischio può includere la giustificazione che la natura e l’entità dei rischi connessi con
gli agenti chimici pericolosi rendono non necessaria un’ulteriore valutazione maggiormente dettagliata dei
rischi. |
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6. Nel caso di un’attività nuova che comporti la presenza di agenti chimici pericolosi, la valutazione dei
rischi che essa presenta e l’attuazione delle misure di prevenzione sono predisposte preventivamente. Tale
attività comincia solo dopo che si sia proceduto alla valutazione dei rischi che essa presenta e
all’attuazione delle misure di prevenzione.
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Sanzione:
arresto fino a sei mesi o con l’ammenda da 2.000 a 4.000 euro |
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7.
Il datore
di lavoro aggiorna periodicamente la valutazione e, comunque, in occasione di notevoli
mutamenti che potrebbero averla resa superata ovvero quando i risultati della sorveglianza medica ne
mostrino la necessità. |
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Art. 224.
Misure e principi generali per la prevenzione dei rischi
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1.
Fermo restando quanto previsto dall’articolo
15, i rischi derivanti da agenti chimici pericolosi devono
essere eliminati o ridotti al minimo mediante le seguenti misure: |
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a) progettazione e organizzazione dei sistemi di lavorazione sul luogo di lavoro; |
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b) fornitura di attrezzature idonee per il lavoro specifico e relative procedure di manutenzione adeguate;
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c)
riduzione al minimo del numero di lavoratori che sono o potrebbero essere esposti;
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d) riduzione al minimo della durata e dell’intensità dell’esposizione; |
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e)
misure igieniche adeguate; |
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f)
riduzione al minimo della quantità di agenti presenti sul luogo di lavoro in funzione delle necessità
della lavorazione;
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g) metodi
di lavoro appropriati comprese le disposizioni che garantiscono la sicurezza nella
manipolazione, nell’immagazzinamento e nel trasporto sul luogo di lavoro di agenti chimici
pericolosi nonché dei rifiuti che contengono detti agenti chimici. |
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2. Se i risultati della valutazione dei rischi dimostrano che, in relazione al tipo e alle quantità di un agente
chimico pericoloso e alle modalità e frequenza di esposizione a tale agente presente sul luogo di lavoro, vi
é solo un rischio basso per la sicurezza e irrilevante per la salute dei lavoratori e che le misure di cui al
comma 1 sono sufficienti a ridurre il rischio, non si applicano le disposizioni degli
articoli 225, 226, 229,
230. |
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Art. 225.
Misure specifiche di protezione e di prevenzione
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1.
Il datore di lavoro, sulla base dell’attività e della valutazione dei rischi di cui all’articolo
223, provvede
affinché il rischio sia eliminato o ridotto mediante la sostituzione, qualora la natura dell’attività lo
consenta, con altri agenti o processi che, nelle condizioni di uso, non sono o sono meno pericolosi per la
salute dei lavoratori. Quando la natura dell’attività non consente di eliminare il rischio attraverso la
sostituzione il datore di lavoro garantisce che il rischio sia ridotto mediante l’applicazione delle seguenti
misure da adottarsi nel seguente ordine di priorità: |
Sanzione:
arresto da tre a sei mesi o con l’ammenda da 2.500 a 6.400 euro.
Per il preposto arresto sino
a 2 mesi o ammenda da 400 a 1600 euro.
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a) progettazione di appropriati processi lavorativi e controlli tecnici, nonché uso di attrezzature e
materiali adeguati; |
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b) appropriate misure organizzative e di protezione collettive alla fonte del rischio;
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c)
misure di protezione individuali, compresi i dispositivi di protezione individuali, qualora non si
riesca a prevenire con altri mezzi l’esposizione;
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d) sorveglianza sanitaria dei lavoratori a norma degli
articoli 229 e 230. |
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2.
Salvo che possa dimostrare con altri mezzi il conseguimento di un adeguato livello di prevenzione e di
protezione, il datore di lavoro, periodicamente ed ogni qualvolta sono modificate le condizioni che
possono influire sull’esposizione, provvede ad effettuare la misurazione degli agenti che possono
presentare un rischio per la salute, con metodiche standardizzate di cui é riportato un elenco meramente
indicativo nell’allegato XLI o in loro assenza, con metodiche appropriate e con particolare riferimento ai
valori limite di esposizione professionale e per periodi rappresentativi dell’esposizione in termini spazio
temporali. |
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3.
Quando sia stato superato un valore limite di esposizione professionale stabilito dalla normativa vigente il
datore di lavoro identifica e rimuove le cause che hanno cagionato tale superamento dell’evento,
adottando immediatamente le misure appropriate di prevenzione e protezione. |
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4. I risultati delle misurazioni di cui al comma 2 sono allegati ai documenti di valutazione dei rischi e resi
noti ai rappresentanti per la sicurezza dei lavoratori. Il datore di lavoro tiene conto delle misurazioni
effettuate ai sensi del comma 2 per l’adempimento degli obblighi conseguenti alla valutazione dei rischi di
cui all’articolo 223. Sulla base della valutazione dei rischi e dei principi generali di prevenzione e
protezione, il datore di lavoro adotta le misure tecniche e organizzative adeguate alla natura delle
operazioni, compresi l’immagazzinamento, la manipolazione e l’isolamento di agenti chimici
incompatibili fra di loro; in particolare, il datore di lavoro previene sul luogo di lavoro la presenza di
concentrazioni pericolose di sostanze infiammabili o quantità pericolose di sostanze chimicamente
instabili. |
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5.
Laddove la natura dell’attività lavorativa non consenta di prevenire sul luogo di lavoro la presenza di
concentrazioni pericolose di sostanze infiammabili o quantità pericolose di sostanze chimicamente
instabili, il datore di lavoro deve in particolare: |
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a) evitare
la presenza di fonti di accensione che potrebbero dar luogo a incendi ed esplosioni, o
l’esistenza di condizioni avverse che potrebbero provocare effetti fisici dannosi ad opera di sostanze
o miscele di sostanze chimicamente instabili; |
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b) limitare, anche attraverso misure procedurali ed organizzative previste dalla normativa vigente, gli
effetti pregiudizievoli sulla salute e la sicurezza dei lavoratori in caso di incendio o di esplosione
dovuti all’accensione di sostanze infiammabili, o gli effetti dannosi derivanti da sostanze o miscele
di sostanze chimicamente instabili. |
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6.
Il datore di lavoro mette a disposizione attrezzature di lavoro ed adotta sistemi di protezione collettiva ed
individuale conformi alle disposizioni legislative e regolamentari pertinenti, in particolare per quanto
riguarda l’uso dei suddetti mezzi in atmosfere potenzialmente esplosive. |
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7.
Il datore di lavoro adotta misure per assicurare un sufficiente controllo degli impianti, apparecchi e
macchinari, anche mettendo a disposizione sistemi e dispositivi finalizzati alla limitazione del rischio di
esplosione o dispositivi per limitare la pressione delle esplosioni. |
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8.
Il datore di lavoro informa i lavoratori del superamento dei valori limite di esposizione professionale,
delle cause dell’evento e delle misure di prevenzione e protezione adottate e ne dà comunicazione, senza
indugio, all’organo di vigilanza.
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Art. 226.
Disposizioni in caso di incidenti o di emergenze
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1.
Ferme restando le disposizioni di cui agli articoli 43 e
44, nonché quelle previste dal decreto del Ministro
dell’interno in data 10 marzo 1998, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 81 del
7 aprile 1998, il datore di lavoro, al fine di proteggere la salute e la sicurezza dei lavoratori dalle
conseguenze di incidenti o di emergenze derivanti dalla presenza di agenti chimici pericolosi sul luogo di
lavoro, predispone procedure di intervento adeguate da attuarsi al verificarsi di tali eventi. Tali misure
comprendono esercitazioni di sicurezza da effettuarsi a intervalli connessi alla tipologia di lavorazione e
la messa a disposizione di appropriati mezzi di pronto soccorso.
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Sanzione:
arresto da tre a sei mesi o con l’ammenda da 2.500 a 6.400 euro.
Arresto sino a due mesi o con l’ammenda da 400 a 1.600 euro
per il preposto
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2.
Nel caso di incidenti o di emergenza, il datore di lavoro adotta immediate misure dirette ad attenuarne gli
effetti ed in particolare, di assistenza, di evacuazione e di soccorso e ne informa i lavoratori. Il datore di
lavoro adotta inoltre misure adeguate per porre rimedio alla situazione quanto prima. |
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3.
Ai lavoratori cui é consentito operare nell’area colpita o ai lavoratori indispensabili all’effettuazione delle
riparazioni e delle attività necessarie, sono forniti indumenti protettivi, dispositivi di protezione
individuale ed idonee attrezzature di intervento che devono essere utilizzate sino a quando persiste la
situazione anomala. |
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4.
Il datore di lavoro adotta le misure necessarie per approntare sistemi d’allarme e altri sistemi di
comunicazione necessari per segnalare tempestivamente l’incidente o l’emergenza. |
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5. Le misure di emergenza devono essere contenute nel piano previsto dal decreto di cui al comma 1. In
particolare nel piano vanno inserite: |
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a) informazioni preliminari sulle attività pericolose, sugli agenti chimici pericolosi, sulle misure per
l’identificazione dei rischi, sulle precauzioni e sulle procedure, in modo tale che servizi competenti
per le situazioni di emergenza possano mettere a punto le proprie procedure e misure precauzionali;
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b) qualunque altra informazione disponibile sui rischi specifici derivanti o che possano derivare dal
verificarsi di incidenti o situazioni di emergenza, comprese le informazioni sulle procedure elaborate
in base al presente articolo. |
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6.
Nel caso di incidenti o di emergenza i soggetti non protetti devono immediatamente abbandonare la zona
interessata. |
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Art. 227.
Informazione e formazione per i lavoratori
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1. Fermo restando quanto previsto agli
articoli 36 e 37, il datore di lavoro garantisce che i lavoratori o i loro
rappresentanti dispongano di: |
Sanzione:
arresto fino a sei mesi o con l’ammenda da 2.000 a 4.000 euro |
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a) dati ottenuti attraverso la valutazione del rischio e ulteriori informazioni ogni qualvolta modifiche
importanti sul luogo di lavoro determinino un cambiamento di tali dati; |
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b) informazioni sugli agenti chimici pericolosi presenti sul luogo di lavoro, quali l’identità degli agenti,
i rischi per la sicurezza e la salute, i relativi valori limite di esposizione professionale e altre
disposizioni normative relative agli agenti; |
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c) formazione ed informazioni su precauzioni ed azioni adeguate da intraprendere per proteggere loro
stessi ed altri lavoratori sul luogo di lavoro; |
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d) accesso ad ogni scheda dei dati di sicurezza messa a disposizione dal responsabile dell’immissione
sul mercato ai sensi dei decreti legislativi 3 febbraio 1997, n. 52, e 14 marzo 2003, n. 65, e
successive modificazioni. |
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2. Il datore di lavoro assicura che le informazioni siano: |
Sanzione:
arresto fino a sei mesi o con l’ammenda da 2.000 a 4.000 euro |
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a) fornite in modo adeguato al risultato della valutazione del rischio di cui all’articolo 223. Tali
informazioni possono essere costituite da comunicazioni orali o dalla formazione e
dall’addestramento individuali con il supporto di informazioni scritte, a seconda della natura e del
grado di rischio rivelato dalla valutazione del rischio; |
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b) aggiornate per tener conto del cambiamento delle circostanze.
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3.
Laddove i contenitori e le condutture per gli agenti chimici pericolosi utilizzati durante il lavoro non siano
contrassegnati da segnali di sicurezza in base a quanto disposto dal titolo V, il datore di lavoro provvede
affinché la natura del contenuto dei contenitori e delle condutture e gli eventuali rischi connessi siano
chiaramente identificabili. |
Sanzione:
arresto fino a sei mesi o con l’ammenda da 2.000 a 4.000 euro |
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4.
Il responsabile dell’immissione sul mercato devono trasmettere ai datori di lavoro tutte le informazioni
concernenti gli agenti chimici pericolosi prodotti o forniti secondo quanto stabilito dai decreti legislativi 3
febbraio 1997, n. 52, e 14 marzo 2003, n. 65, e successive modificazioni. |
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1.
Sono vietate la produzione, la lavorazione e l’impiego degli agenti chimici sul lavoro e le attività indicate
all’allegato XL. |
Sanzione:
arresto da tre a sei mesi o con l’ammenda da 2.500 a 6.400 euro
per il datore di lavoro.
Arresto sino a due mesi o con l’ammenda da 400 a 1.600 euro
per il preposto
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2. Il divieto non si applica se un agente é presente in un preparato, o quale componente di rifiuti, purché la
concentrazione individuale sia inferiore al limite indicato nell’allegato stesso. |
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3. In deroga al divieto di cui al comma 1, possono essere effettuate, previa autorizzazione da rilasciarsi ai
sensi del comma 5, le seguenti attività: |
Sanzione:
arresto da tre a sei mesi o con l’ammenda da 2.500 a 6.400 euro
per il datore di lavoro.
Arresto sino a due mesi o con l’ammenda da 400 a 1.600 euro
per il preposto
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a) attività a fini esclusivi di ricerca e sperimentazione scientifica, ivi comprese le analisi; |
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b) attività volte ad eliminare gli agenti chimici che sono presenti sotto forma di sottoprodotto o di rifiuti; |
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c) produzione degli agenti chimici destinati ad essere usati come intermedi. |
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4.
Ferme restando le disposizioni di cui al presente capo, nei casi di cui al comma 3, lettera c), il datore di
lavoro evita l’esposizione dei lavoratori, stabilendo che la produzione e l’uso più rapido possibile degli
agenti come prodotti intermedi avvenga in un sistema chiuso dal quale gli stessi possono essere rimossi
soltanto nella misura necessaria per il controllo del processo o per la manutenzione del sistema. |
Sanzione:
arresto da tre a sei mesi o con l’ammenda da 2.500 a 6.400 euro
per il datore di lavoro.
Arresto sino a due mesi o con l’ammenda da 400 a 1.600 euro
per il preposto
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5.
Il datore di lavoro che intende effettuare le attività di cui al comma 3 deve inviare una richiesta di
autorizzazione al Ministero del lavoro e della previdenza sociale che la rilascia sentito il Ministero della
salute e la regione interessata. La richiesta di autorizzazione é corredata dalle seguenti informazioni: |
Sanzione:
arresto da tre a sei mesi o con l’ammenda da 2.500 a 6.400 euro
per il datore di lavoro.
Arresto sino a due mesi o con l’ammenda da 400 a 1.600 euro
per il preposto
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a) i motivi della richiesta di deroga; |
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b) i quantitativi dell’agente da utilizzare annualmente; |
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c) il numero dei lavoratori addetti; |
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d) descrizione delle attività e delle reazioni o processi; |
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e) misure previste per la tutela della salute e sicurezza e per prevenire l’esposizione dei lavoratori.
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1.
Fatto salvo quanto previsto dall’articolo 224, comma
2, sono sottoposti alla sorveglianza sanitaria di cui
all’articolo 41 i lavoratori esposti agli agenti chimici pericolosi per la salute che rispondono ai criteri per
la classificazione come molto tossici, tossici, nocivi, sensibilizzanti, corrosivi, irritanti, tossici per il ciclo
riproduttivo, cancerogeni e mutageni di categoria 3. |
Sanzione:
arresto fino a sei mesi o con l’ammenda da 2.000 a 4.000 euro
per il datore di lavoro.
Arresto fino a un mese o con l’ammenda da 250 a 1000 euro
per il preposto
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2. La sorveglianza sanitaria viene effettuata: |
Sanzione:
arresto fino a sei mesi o con l’ammenda da 2.000 a 4.000 euro
per il datore di lavoro.
Arresto fino a un mese o con l’ammenda da 250 a 1000 euro
per il preposto
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a) prima di adibire il lavoratore alla mansione che comporta l’esposizione; |
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b) periodicamente, di norma una volta l’anno o con periodicità diversa decisa dal medico competente
con adeguata motivazione riportata nel documento di valutazione dei rischi e resa nota ai
rappresentanti per la sicurezza dei lavoratori, in funzione della valutazione del rischio e dei risultati
della sorveglianza sanitaria;
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c)
all’atto della cessazione del rapporto di lavoro. In tale occasione il medico competente deve fornire
al lavoratore le eventuali indicazioni relative alle prescrizioni mediche da osservare. |
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3.
Il monitoraggio biologico é obbligatorio per i lavoratori esposti agli agenti per i quali é stato fissato un
valore limite biologico. Dei risultati di tale monitoraggio viene informato il lavoratore interessato. I
risultati di tale monitoraggio, in forma anonima, vengono allegati al documento di valutazione dei rischi e
comunicati ai rappresentanti per la sicurezza dei lavoratori. |
Sanzione:
arresto fino a sei mesi o con l’ammenda da 2.000 a 4.000 euro
per il datore di lavoro.
Arresto fino a un mese o con l’ammenda da 250 a 1000 euro
per il preposto
Arresto fino a 2 mesi o con
l'ammenda da 300 a 1200 euro per il primo periodo per il medico
competente.
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4.
Gli accertamenti sanitari devono essere a basso rischio per il lavoratore. |
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5.
Il datore di lavoro, su parere conforme del medico competente, adotta misure preventive e protettive
particolari per i singoli lavoratori sulla base delle risultanze degli esami clinici e biologici effettuati. Le
misure possono comprendere l’allontanamento del lavoratore secondo le procedure dell’articolo
42. |
Sanzione:
arresto fino a sei mesi o con l’ammenda da 2.000 a 4.000 euro
per il datore di lavoro.
Arresto fino a un mese o con l’ammenda da 250 a 1000 euro
per il preposto
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6.
Nel caso in cui all’atto della sorveglianza sanitaria si evidenzi, in un lavoratore o in un gruppo di
lavoratori esposti in maniera analoga ad uno stesso agente, l’esistenza di effetti pregiudizievoli per la
salute imputabili a tale esposizione o il superamento di un valore limite biologico, il medico competente
informa individualmente i lavoratori interessati ed il datore di lavoro. |
Sanzione:
arresto fino a due mesi o con l’ammenda da 300 a 1.200 euro
per il medico competente. |
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7.
Nei casi di cui al comma 6, il datore di lavoro deve: |
Sanzione:
arresto da tre a sei mesi o con l’ammenda da 2.500 a 6.400 euro |
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a) sottoporre a revisione la valutazione dei rischi effettuata a norma dell’articolo
223; |
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b) sottoporre a revisione le misure predisposte per eliminare o ridurre i rischi; |
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c) tenere conto del parere del medico competente nell’attuazione delle misure necessarie per eliminare
o ridurre il rischio; |
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d) prendere le misure affinché sia effettuata una visita medica straordinaria per tutti gli altri lavoratori
che hanno subito un’esposizione simile.
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8.
L’organo di vigilanza, con provvedimento motivato, può disporre contenuti e periodicità della
sorveglianza sanitaria diversi rispetto a quelli definiti dal medico competente. |
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1.
Il medico competente, per ciascuno dei lavoratori di cui all’articolo 229 istituisce ed aggiorna la cartella
sanitaria secondo quanto previsto dall’articolo 25, comma
1, lettera c), e fornisce al lavoratore interessato
tutte le informazioni previste dalle lettere g) ed h) del comma 1 del medesimo articolo. Nella cartella di
rischio sono, tra l’altro, indicati i livelli di esposizione professionale individuali forniti dal Servizio di
prevenzione e protezione. |
Sanzione:
arresto fino a due mesi o con l’ammenda da 300 a 1.200 euro
per il medico competente. |
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2.
Su richiesta, é fornita agli organi di vigilanza copia dei documenti di cui al comma 1.
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Art. 231.
Consultazione e partecipazione dei lavoratori
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1.
La consultazione e partecipazione dei lavoratori o dei loro rappresentanti sono attuate ai sensi delle
disposizioni di cui all’articolo 50. |
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1.
Con decreto dei Ministri del lavoro e della previdenza sociale e della salute, d’intesa con la Conferenza
permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, é istituito
senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, un comitato consultivo per la determinazione e
l’aggiornamento dei valori limite di esposizione professionale e dei valori limite biologici relativi agli
agenti chimici. Il Comitato é composto da nove membri esperti nazionali di chiara fama in materia
tossicologica e sanitaria di cui tre in rappresentanza del Ministero della salute, su proposta dell’Istituto
superiore di sanità, dell’ISPESL e della Commissione tossicologica nazionale, tre in rappresentanza della
Conferenza dei Presidenti delle regioni e tre in rappresentanza del Ministero del lavoro e della previdenza
sociale. Il Comitato si avvale del supporto organizzativo e logistico della Direzione generale della tutela
delle condizioni di lavoro del Ministero del lavoro e della previdenza sociale. |
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2.
Con uno o più decreti dei Ministri del lavoro e della previdenza sociale e della salute d’intesa con la
Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome, sentiti il Ministro
dello sviluppo economico, il Comitato di cui al comma 1 e le parti sociali, sono recepiti i valori di
esposizione professionale e biologici obbligatori predisposti dalla Commissione europea, sono altresì
stabiliti i valori limite nazionali anche tenuto conto dei valori limite indicativi predisposti dalla
Commissione medesima e sono aggiornati gli allegati XXXVIII,
XXXIX,
XL e
XLI in funzione del
progresso tecnico, dell’evoluzione di normative e specifiche comunitarie o internazionali e delle
conoscenze nel settore degli agenti chimici pericolosi. |
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3.
Con i decreti di cui al comma 2 é inoltre determinato il rischio basso per la sicurezza e irrilevante per la
salute dei lavoratori di cui all’articolo 224, comma
2, in relazione al tipo, alle quantità ed alla esposizione
di agenti chimici, anche tenuto conto dei valori limite indicativi fissati dalla Unione europea e dei
parametri di sicurezza. |
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4.
Nelle more dell’adozione dei decreti di cui al comma 2, con uno o più decreti dei Ministri del lavoro e
della previdenza sociale e della salute, d’intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato,
le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, possono essere stabiliti, entro quarantacinque
giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, i parametri per l’individuazione del rischio
basso per la sicurezza e irrilevante per la salute dei lavoratori di cui all’articolo 224, comma
2, sulla base
di proposte delle associazioni di categoria dei datori di lavoro interessate comparativamente
rappresentative, sentite le associazioni dei prestatori di lavoro interessate comparativamente
rappresentative. Scaduto inutilmente il termine di cui al presente articolo, la valutazione del rischio basso
per la sicurezza e irrilevante per la salute dei lavoratori é comunque effettuata dal datore di lavoro.
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CAPO II PROTEZIONE DA AGENTI CANCEROGENI E MUTAGENI
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Sezione I Disposizioni generali
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1.
Fatto salvo quanto previsto per le attività disciplinate dal capo III e per i lavoratori esposti esclusivamente
alle radiazioni previste dal trattato che istituisce la Comunità europea dell’energia atomica, le norme del
presente titolo si applicano a tutte le attività nelle quali i lavoratori sono o possono essere esposti ad
agenti cancerogeni o mutageni a causa della loro attività lavorativa.
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1. Agli effetti del presente decreto si intende per: |
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a) agente cancerogeno:
1) una sostanza che risponde ai criteri relativi alla classificazione quali categorie cancerogene 1 o 2,
stabiliti ai sensi del decreto legislativo 3 febbraio 1997, n. 52, e successive modificazioni;
2) un preparato contenente una o più sostanze di cui al numero 1), quando la concentrazione di una o
più delle singole sostanze risponde ai requisiti relativi ai limiti di concentrazione per la
classificazione di un preparato nelle categorie cancerogene 1 o 2 in base ai criteri stabiliti dai
decreti legislativi 3 febbraio 1997, n. 52, e 14 marzo 2003, n. 65 e successive modificazioni;
3) una sostanza, un preparato o un processo di cui all’allegato XLII, nonché una sostanza od un
preparato emessi durante un processo previsto dall’allegato XLII; |
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b) agente mutageno:
1) una sostanza che risponde ai criteri relativi alla classificazione nelle categorie mutagene 1 o 2,
stabiliti dal decreto legislativo 3 febbraio 1997, n. 52, e successive modificazioni;
2) un preparato contenente una o più sostanze di cui al punto 1), quando la concentrazione di una o
più delle singole sostanze risponde ai requisiti relativi ai limiti di concentrazione per la
classificazione di un preparato nelle categorie mutagene 1 o 2 in base ai criteri stabiliti dai decreti
legislativi 3 febbraio 1997, n. 52, e 14 marzo 2003, n. 65, e successive modificazioni; |
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c)
valore limite: se non altrimenti specificato, il limite della concentrazione media, ponderata in
funzione del tempo, di un agente cancerogeno o mutageno nell’aria, rilevabile entro la zona di
respirazione di un lavoratore, in relazione ad un periodo di riferimento determinato stabilito
nell’allegato XLIII. |
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Sezione II Obblighi del datore di lavoro
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1.
Il datore di lavoro evita o riduce l’utilizzazione di un agente cancerogeno o mutageno sul luogo di lavoro
in particolare sostituendolo, se tecnicamente possibile, con una sostanza o un preparato o un
procedimento che nelle condizioni in cui viene utilizzato non risulta nocivo o risulta meno nocivo per la
salute e la sicurezza dei lavoratori. |
Sanzione:
arresto da tre a sei mesi o con l’ammenda da 2.500 a 6.400 euro
per il datore di lavoro.
Arresto sino a due mesi o con l’ammenda da 400 a 1.600 euro
per il preposto
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2.
Se non é tecnicamente possibile sostituire l’agente cancerogeno o mutageno il datore di lavoro provvede
affinché la produzione o l’utilizzazione dell’agente cancerogeno o mutageno avvenga in un sistema
chiuso purché tecnicamente possibile. |
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3.
Se il ricorso ad un sistema chiuso non é tecnicamente possibile il datore di lavoro provvede affinché il
livello di esposizione dei lavoratori sia ridotto al più basso valore tecnicamente possibile.
L’esposizione non deve comunque superare il valore limite dell’agente stabilito nell’allegato
XLIII. |
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1.
Fatto salvo quanto previsto all’articolo 235, il datore di lavoro effettua una valutazione dell’esposizione a
agenti cancerogeni o mutageni, i risultati della quale sono riportati nel documento di cui all’articolo
17. |
Sanzione:
arresto da tre a sei mesi o con l’ammenda da 2.500 a 6.400 euro |
|
2.
Detta valutazione tiene conto, in particolare, delle caratteristiche delle lavorazioni, della loro durata e
della loro frequenza, dei quantitativi di agenti cancerogeni o mutageni prodotti ovvero utilizzati, della
loro concentrazione, della capacità degli stessi di penetrare nell’organismo per le diverse vie di
assorbimento, anche in relazione al loro stato di aggregazione e, qualora allo stato solido, se in massa
compatta o in scaglie o in forma polverulenta e se o meno contenuti in una matrice solida che ne riduce o
ne impedisce la fuoriuscita. La valutazione deve tener conto di tutti i possibili modi di esposizione,
compreso quello in cui vi é assorbimento cutaneo.
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Sanzione:
arresto da tre a sei mesi o con l’ammenda da 2.500 a 6.400 euro |
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3.
Il datore di lavoro, in relazione ai risultati della valutazione di cui al comma 1, adotta le misure preventive
e protettive del presente capo, adattandole alle particolarità delle situazioni lavorative. |
Sanzione:
arresto da tre a sei mesi o con l’ammenda da 2.500 a 6.400 euro
per il datore di lavoro.
Arresto sino a due mesi o con l’ammenda da 400 a 1.600 euro
per il preposto
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4. Il documento di cui all’articolo 28, comma
2, o l’autocertificazione dell’effettuazione della valutazione
dei rischi di cui all’articolo 29, comma
5, sono integrati con i seguenti dati: |
Sanzione:
arresto da tre a sei mesi o con l’ammenda da 2.500 a 6.400 euro |
|
a) le attività lavorative che comportano la presenza di sostanze o preparati cancerogeni o mutageni o di
processi industriali di cui all’allegato XLII, con l’indicazione dei motivi per i quali sono impiegati
agenti cancerogeni; |
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b) i quantitativi di sostanze ovvero preparati cancerogeni o mutageni prodotti ovvero utilizzati, ovvero
presenti come impurità o sottoprodotti; |
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c) il numero dei lavoratori esposti ovvero potenzialmente esposti ad agenti cancerogeni o mutageni; |
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d) l’esposizione dei suddetti lavoratori, ove nota e il grado della stessa; |
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e) le misure preventive e protettive applicate ed il tipo dei dispositivi di protezione individuale
utilizzati; |
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f) le indagini svolte per la possibile sostituzione degli agenti cancerogeni e le sostanze e i preparati
eventualmente utilizzati come sostituti.
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5.
Il datore di lavoro effettua nuovamente la valutazione di cui al comma 1 in occasione di modifiche del
processo produttivo significative ai fini della sicurezza e della salute sul lavoro e, in ogni caso, trascorsi
tre anni dall’ultima valutazione effettuata. |
Sanzione:
arresto da tre a sei mesi o con l’ammenda da 2.500 a 6.400 euro |
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6.
Il rappresentante per la sicurezza può richiedere i dati di cui al comma 4, fermo restando l’obbligo di cui
all’articolo 50, comma
6. |
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Art. 237.
Misure tecniche, organizzative, procedurali
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1. Il datore di lavoro: |
Sanzione:
arresto da tre a sei mesi o con l’ammenda da 2.500 a 6.400 euro |
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a) assicura, applicando metodi e procedure di lavoro adeguati, che nelle varie operazioni lavorative sono
impiegati quantitativi di agenti cancerogeni o mutageni non superiori alle necessità delle lavorazioni e
che gli agenti cancerogeni o mutageni in attesa di impiego, in forma fisica tale da causare rischio di
introduzione, non sono accumulati sul luogo di lavoro in quantitativi superiori alle necessità predette; |
|
b) limita al minimo possibile il numero dei lavoratori esposti o che possono essere esposti ad agenti
cancerogeni o mutageni, anche isolando le lavorazioni in aree predeterminate provviste di adeguati
segnali di avvertimento e di sicurezza, compresi i segnali «vietato fumare», ed accessibili soltanto ai
lavoratori che debbono recarvisi per motivi connessi con la loro mansione o con la loro funzione. In
dette aree é fatto divieto di fumare; |
|
c) progetta, programma e sorveglia le lavorazioni in modo che non vi é emissione di agenti cancerogeni o
mutageni nell’aria. Se ciò non é tecnicamente possibile, l’eliminazione degli agenti cancerogeni o
mutageni deve avvenire il più vicino possibile al punto di emissione mediante aspirazione localizzata,
nel rispetto dell’articolo 18, comma
1, lettera q). L’ambiente di lavoro deve comunque essere dotato di
un adeguato sistema di ventilazione generale; |
|
d) provvede alla misurazione di agenti cancerogeni o mutageni per verificare l’efficacia delle misure di
cui alla lettera c) e per individuare precocemente le esposizioni anomale causate da un evento non
prevedibile o da un incidente, con metodi di campionatura e di misurazione conformi alle indicazioni
dell’allegato XLI del presente decreto legislativo; |
|
e) provvede alla regolare e sistematica pulitura dei locali, delle attrezzature e degli impianti; |
|
f) elabora procedure per i casi di emergenza che possono comportare esposizioni elevate; |
|
g) assicura che gli agenti cancerogeni o mutageni sono conservati, manipolati, trasportati in condizioni di
sicurezza; |
|
h) assicura che la raccolta e l’immagazzinamento, ai fini dello smaltimento degli scarti e dei residui delle
lavorazioni contenenti agenti cancerogeni, avvengano in condizioni di sicurezza, in particolare
utilizzando contenitori ermetici etichettati in modo chiaro, netto, visibile; |
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i)
dispone, su conforme parere del medico competente, misure protettive particolari con quelle categorie
di lavoratori per i quali l’esposizione a taluni agenti cancerogeni o mutageni presenta rischi
particolarmente elevati. |
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1.
Il datore di lavoro: |
Sanzione:
arresto da tre a sei mesi o con l’ammenda da 2.500 a 6.400 euro |
|
a) assicura che i lavoratori dispongano di servizi igienici appropriati ed adeguati; |
|
b) dispone che i lavoratori abbiano in dotazione idonei indumenti protettivi da riporre in posti separati
dagli abiti civili; |
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c) provvede
affinché i dispositivi di protezione individuale siano custoditi in luoghi determinati,
controllati e puliti dopo ogni utilizzazione, provvedendo altresì a far riparare o sostituire quelli
difettosi o deteriorati, prima di ogni nuova utilizzazione.
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2.
Nelle zone di lavoro di cui all’articolo 237, comma 1, lettera b), é vietato assumere cibi e bevande,
fumare, conservare cibi destinati al consumo umano, usare pipette a bocca e applicare cosmetici. |
Sanzione:
sanzione
amministrativa pecuniaria da 100 a 450 euro.
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1.
Il datore di lavoro fornisce ai lavoratori, sulla base delle conoscenze disponibili, informazioni ed
istruzioni, in particolare per quanto riguarda: |
Sanzione:
arresto fino a sei mesi o con l’ammenda da 2.000 a 4.000 euro
per il datore di lavoro.
Arresto fino a un mese o con l’ammenda da 250 a 1000 euro
per il preposto
|
|
a) gli agenti cancerogeni o mutageni presenti nei cicli lavorativi, la loro dislocazione, i rischi per la
salute connessi al loro impiego, ivi compresi i rischi supplementari dovuti al fumare; |
|
b) le precauzioni da prendere per evitare l’esposizione; |
|
c) le misure igieniche da osservare; |
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d) la necessità di indossare e impiegare indumenti di lavoro e protettivi e dispositivi individuali di
protezione ed il loro corretto impiego; |
|
e) il modo di prevenire il verificarsi di incidenti e le misure da adottare per ridurre al minimo le
conseguenze. |
|
2.
Il datore di lavoro assicura ai lavoratori una formazione adeguata in particolare in ordine a quanto
indicato al comma 1. |
Sanzione:
arresto fino a sei mesi o con l’ammenda da 2.000 a 4.000 euro
per il datore di lavoro.
Arresto fino a un mese o con l’ammenda da 250 a 1000 euro
per il preposto
|
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3.
L’informazione e la formazione di cui ai commi 1 e 2 sono fornite prima che i lavoratori siano adibiti alle
attività in questione e vengono ripetute, con frequenza almeno quinquennale, e comunque ogni qualvolta
si verificano nelle lavorazioni cambiamenti che influiscono sulla natura e sul grado dei rischi. |
|
4.
Il datore di lavoro provvede inoltre affinché gli impianti, i contenitori, gli imballaggi contenenti agenti
cancerogeni o mutageni siano etichettati in maniera chiaramente leggibile e comprensibile. I contrassegni
utilizzati e le altre indicazioni devono essere conformi al disposto dei decreti legislativi 3 febbraio 1997,
n. 52, e 14 marzo 2003, n. 65, e successive modificazioni. |
Sanzione:
arresto fino a sei mesi o con l’ammenda da 2.000 a 4.000 euro
per il datore di lavoro.
Arresto fino a un mese o con l’ammenda da 250 a 1000 euro
per il preposto
|
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1.
Qualora si verifichino eventi non prevedibili o incidenti che possono comportare un’esposizione anomala
dei lavoratori ad agenti cancerogeni o mutageni, il datore di lavoro adotta quanto prima misure
appropriate per identificare e rimuovere la causa dell’evento e ne informa i lavoratori e il rappresentante
per la sicurezza. |
Sanzione:
arresto da tre a sei mesi o con l’ammenda da 2.500 a 6.400 euro
per il datore di lavoro.
arresto sino a due mesi o con l’ammenda da 400 a 1.600 euro
per il preposto
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2.
I lavoratori devono abbandonare immediatamente l’area interessata, cui possono accedere soltanto gli
addetti agli interventi di riparazione ed ad altre operazioni necessarie, indossando idonei indumenti
protettivi e dispositivi di protezione delle vie respiratorie, messi a loro disposizione dal datore di lavoro.
In ogni caso l’uso dei dispositivi di protezione non può essere permanente e la sua durata, per ogni
lavoratore, é limitata al tempo strettamente necessario. |
Sanzione:
arresto da tre a sei mesi o con l’ammenda da 2.500 a 6.400 euro
per il datore di lavoro.
Arresto sino a due mesi o con l’ammenda da 400 a 1.600 euro
per il preposto
|
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3.
Il datore di lavoro comunica senza indugio all’organo di vigilanza il verificarsi degli eventi di cui al
comma 1 indicando analiticamente le misure adottate per ridurre al minimo le conseguenze dannose o
pericolose. |
Sanzione:
arresto fino a sei mesi o con l’ammenda da 2.000 a 4.000 euro |
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1.
Per le operazioni lavorative, quale quella di manutenzione, per le quali é prevedibile, nonostante
l’adozione di tutte le misure di prevenzione tecnicamente applicabili, un’esposizione rilevante dei
lavoratori addetti ad agenti cancerogeni o mutageni, il datore di lavoro previa consultazione del
rappresentante per la sicurezza: |
Sanzione:
arresto da tre a sei mesi o con l’ammenda da 2.500 a 6.400 euro
per il datore di lavoro.
Arresto sino a due mesi o con l’ammenda da 400 a 1.600 euro
per il preposto
|
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a) dispone che soltanto tali lavoratori hanno accesso alle suddette aree anche provvedendo, ove
tecnicamente possibile, all’isolamento delle stesse ed alla loro identificazione mediante appositi
contrassegni; |
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b) fornisce ai lavoratori speciali indumenti e dispositivi di protezione individuale che devono essere
indossati dai lavoratori adibiti alle suddette operazioni. |
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2.
La presenza nelle aree di cui al comma 1 dei lavoratori addetti é in ogni caso ridotta al tempo strettamente
necessario con riferimento alle lavorazioni da espletare. |
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Sezione III Sorveglianza sanitaria |
Art. 242.
Accertamenti sanitari e norme preventive e protettive specifiche
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1.
I lavoratori per i quali la valutazione di cui all’articolo 236 ha evidenziato un rischio per la salute sono
sottoposti a sorveglianza sanitaria. |
Sanzione:
arresto da tre a sei mesi o con l’ammenda da 2.500 a 6.400 euro
per il datore di lavoro.
Arresto sino a due mesi o con l’ammenda da 400 a 1.600 euro
per il preposto
|
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2.
Il datore di lavoro, su conforme parere del medico competente, adotta misure preventive e protettive per i
singoli lavoratori sulla base delle risultanze degli esami clinici e biologici effettuati. |
Sanzione:
arresto da tre a sei mesi o con l’ammenda da 2.500 a 6.400 euro
per il datore di lavoro.
Arresto sino a due mesi o con l’ammenda da 400 a 1.600 euro
per il preposto
|
|
3.
Le misure di cui al comma 2 possono comprendere l’allontanamento del lavoratore secondo le procedure
dell’articolo 42. |
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4.
Ove gli accertamenti sanitari abbiano evidenziato, nei lavoratori esposti in modo analogo ad uno stesso
agente, l’esistenza di una anomalia imputabile a tale esposizione, il medico competente ne informa il
datore di lavoro. |
Sanzione:
arresto fino a due mesi o con l’ammenda da 300 a 1.200 euro
per il medico competente. |
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5.
A seguito dell’informazione di cui al comma 4 il datore di lavoro effettua: |
|
a) una nuova valutazione del rischio in conformità all’articolo
236; |
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b) ove sia tecnicamente possibile, una misurazione della concentrazione dell’agente in aria
e comunque
dell’esposizione all’agente, considerando tutte le circostanze e le vie di esposizione
possibilmente rilevanti per verificare l’efficacia delle misure adottate. |
In grassetto le parti integrate dal Dlgs
106/09
Sanzione:
arresto da tre a sei mesi o con l’ammenda da 2.500 a 6.400 euro |
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6.
Il medico competente fornisce ai lavoratori adeguate informazioni sulla sorveglianza sanitaria cui sono
sottoposti, con particolare riguardo all’opportunità di sottoporsi ad accertamenti sanitari anche dopo la
cessazione dell’attività lavorativa. |
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Art. 243.
Registro di esposizione e cartelle sanitarie
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1.
I lavoratori di cui all’articolo 242 sono iscritti in un registro nel quale é riportata, per ciascuno di essi,
l’attività svolta, l’agente cancerogeno o mutageno utilizzato e, ove noto, il valore dell’esposizione a tale
agente. Detto registro é istituito ed aggiornato dal datore di lavoro che ne cura la tenuta per il tramite del
medico competente. Il responsabile del servizio di prevenzione ed i rappresentanti per la sicurezza hanno
accesso a detto registro. |
|
2.
Il medico competente, per ciascuno dei lavoratori di cui all’articolo 242, provvede ad istituire e
aggiornare una cartella sanitaria e di rischio secondo quanto previsto dall’articolo 25, comma
1, lettera c). |
Sanzione:
arresto fino a un mese o con l’ammenda da 200 a 800 euro |
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3.
Il datore di lavoro comunica ai lavoratori interessati, su richiesta, le relative annotazioni individuali
contenute nel registro di cui al comma 1 e, tramite il medico competente, i dati della cartella sanitaria e di
rischio. |
Sanzione:
sanzione amministrativa pecuniaria da 500 a 1.800 euro
|
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4.
In caso di cessazione del rapporto di lavoro, il datore di lavoro invia all’ISPESL, per il tramite del
medico competente, la cartella sanitaria e di rischio del lavoratore interessato unitamente alle
annotazioni individuali contenute nel registro e, secondo le previsioni dell’articolo 25 del presente
decreto, ne consegna copia al lavoratore stesso. |
In grassetto le parti integrate dal Dlgs
106/09
Sanzione:
sanzione amministrativa pecuniaria da 500 a 1.800 euro
|
|
5.
In caso di cessazione di attività dell’azienda, il datore di lavoro consegna il registro di cui al comma 1 e le
cartelle sanitarie e di rischio all’ISPESL. |
Sanzione:
sanzione amministrativa pecuniaria da 500 a 1.800 euro
|
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6.
Le annotazioni individuali contenute nel registro di cui al comma 1 e le cartelle sanitarie e di rischio sono
conservate dal datore di lavoro almeno fino a risoluzione del rapporto di lavoro e dall’ISPESL fino a
quarant’anni dalla cessazione di ogni attività che espone ad agenti cangerogeni o mutageni. |
Sanzione:
sanzione amministrativa pecuniaria da 500 a 1.800 euro
|
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7.
I registri di esposizione, le annotazioni individuali e le cartelle sanitarie e di rischio sono custoditi e
trasmessi con salvaguardia del segreto professionale e del trattamento dei dati personali e nel rispetto del
decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e successive modificazioni. |
|
8.
Il datore di lavoro, in caso di esposizione del lavoratore ad agenti cancerogeni, oltre a quanto previsto ai
commi da 1 a 7: |
Sanzione:
sanzione amministrativa pecuniaria da 500 a 1.800 euro
|
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a)
consegna copia del registro di cui al comma 1 all’ISPESL ed all’organo di vigilanza competente per
territorio, e comunica loro ogni tre anni, e comunque ogni qualvolta i medesimi ne facciano richiesta,
le variazioni intervenute; |
|
b) consegna, a richiesta, all’Istituto superiore di sanità copia del registro di cui al comma 1; |
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c) in caso di cessazione di attività dell’azienda, consegna copia del registro di cui al comma 1
all’organo di vigilanza competente per territorio; |
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d) in caso di assunzione di lavoratori che hanno in precedenza esercitato attività con esposizione ad
agenti cancerogeni, il datore di lavoro chiede all’ISPESL copia delle annotazioni individuali
contenute nel registro di cui al comma 1, nonché copia della cartella sanitaria e di rischio, qualora il
lavoratore non ne sia in possesso ai sensi del comma 4. |
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9.
I modelli e le modalità di tenuta del registro e delle cartelle sanitarie e di rischio sono determinati dal
decreto del Ministro della salute 12 luglio 2007, n. 155, ed aggiornati con decreto dello stesso Ministro,
adottato di concerto con il Ministro del lavoro e della previdenza sociale e con il Ministro per le riforme e
le innovazioni nella pubblica amministrazione, sentita la commissione consultiva permanente. |
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10.L’ISPESL trasmette annualmente al Ministero della salute dati di sintesi relativi al contenuto dei registri
di cui al comma 1 ed a richiesta li rende disponibili alle regioni. |
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1.
L’ISPESL, tramite una rete completa di Centri operativi regionali (COR) e nei limiti delle ordinarie
risorse di bilancio, realizza sistemi di monitoraggio dei rischi occupazionali da esposizione ad agenti
chimici cancerogeni e dei danni alla salute che ne conseguono, anche in applicazione di direttive e
regolamenti comunitari. A tale scopo raccoglie, registra, elabora ed analizza i dati, anche a carattere
nominativo, derivanti dai flussi informativi di cui all’articolo 8 e dai sistemi di registrazione delle
esposizioni occupazionali e delle patologie comunque attivi sul territorio nazionale, nonché i dati di
carattere occupazionale rilevati, nell’ambito delle rispettive attività istituzionali, dall’Istituto nazionale
della previdenza sociale, dall’Istituto nazionale di statistica, dall’Istituto nazionale contro gli infortuni sul
lavoro, e da altre amministrazioni pubbliche. I sistemi di monitoraggio di cui al presente comma altresì
integrano i flussi informativi di cui all’articolo 8. |
|
2.
I medici e le strutture sanitarie pubbliche e private, nonché gli istituti previdenziali ed assicurativi
pubblici o privati, che identificano casi di neoplasie da loro ritenute attribuibili ad esposizioni lavorative
ad agenti cancerogeni, ne danno segnalazione all’ISPESL, tramite i Centri operativi regionali (COR) di
cui al comma 1, trasmettendo le informazioni di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri
10 dicembre 2002, n. 308, che regola le modalità di tenuta del registro, di raccolta e trasmissione delle
informazioni. |
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3.
Presso l’ISPESL é costituito il registro nazionale dei casi di neoplasia di sospetta origine professionale,
con sezioni rispettivamente dedicate: |
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a) ai casi di mesotelioma, sotto la denominazione di Registro nazionale dei mesoteliomi (ReNaM); |
|
b) ai casi di neoplasie delle cavità nasali e dei seni paranasali, sotto la denominazione di Registro
nazionale dei tumori nasali e sinusali (ReNaTuNS);
|
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c)
ai casi di neoplasie a più bassa frazione eziologia riguardo alle quali, tuttavia, sulla base dei sistemi
di elaborazione ed analisi dei dati di cui al comma 1, siano stati identificati cluster di casi
possibilmente rilevanti ovvero eccessi di incidenza ovvero di mortalità di possibile significatività
epidemiologica in rapporto a rischi occupazionali.
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4.
L’ISPESL rende disponibili al Ministero della salute, al Ministero del lavoro e della previdenza sociale,
all’INAIL ed alle regioni e province autonome i risultati del monitoraggio con periodicità annual |
|
5.
I contenuti, le modalità di tenuta, raccolta e trasmissione delle informazioni e di realizzazione
complessiva dei sistemi di monitoraggio di cui ai commi 1 e 3 sono determinati dal Ministero della
salute, d’intesa con le regioni e province autonome.
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1.
La Commissione consultiva tossicologica nazionale individua periodicamente le sostanze cancerogene,
mutagene e tossiche per la riproduzione che, pur non essendo classificate ai sensi del decreto legislativo
3 febbraio 1997, n. 52, rispondono ai criteri di classificazione ivi stabiliti e fornisce consulenza ai
Ministeri del lavoro e della previdenza sociale e della salute, su richiesta, in tema di classificazione di
agenti chimici pericolosi. |
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2. Con decreto dei Ministri del lavoro e della previdenza sociale e della salute, sentita la commissione
consultiva permanente e la Commissione consultiva tossicologica nazionale: |
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a) sono aggiornati gli allegati XLII e XLIII in funzione del progresso tecnico, dell’evoluzione di
normative e specifiche comunitarie o internazionali e delle conoscenze nel settore degli agenti
cancerogeni o mutageni; |
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b) é pubblicato l’elenco delle sostanze in funzione dell’individuazione effettuata ai sensi del comma 1. |
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CAPO III PROTEZIONE DAI RISCHI CONNESSI ALL’ESPOSIZIONE ALL’AMIANTO |
Sezione I Disposizioni generali |
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1.
Fermo restando quanto previsto dalla legge 27 marzo 1992, n. 257, le norme del presente decreto si
applicano a tutte le rimanenti attività lavorative che possono comportare, per i lavoratori,
un’esposizione ad amianto, quali manutenzione, rimozione dell’amianto o dei materiali contenenti
amianto, smaltimento e trattamento dei relativi rifiuti, nonché bonifica delle aree interessate.
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In grassetto le parti integrate dal Dlgs
106/09 |
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1.
Ai fini del presente capo il termine amianto designa i seguenti silicati fibrosi: |
|
a) l’actinolite d’amianto, n. CAS 77536-66-4; |
|
b) la grunerite d’amianto (amosite), n. CAS 12172-73-5; |
|
c) l’antofillite d’amianto, n. CAS 77536-67-5; |
|
d) il crisotilo, n. CAS 12001-29-5; |
|
e) la crocidolite, n. CAS 12001-28-4; |
|
f) la tremolite d’amianto, n. CAS 77536-68-6. |
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Sezione II Obblighi del datore di lavoro |
Art. 248.
Individuazione della presenza di amianto
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1.
Prima di intraprendere lavori di demolizione o di manutenzione, il datore di lavoro adotta, anche
chiedendo informazioni ai proprietari dei locali, ogni misura necessaria volta ad individuare la presenza
di materiali a potenziale contenuto d’amianto. |
Sanzione:
arresto da tre a sei mesi o con l’ammenda da 2.500 a 6.400 euro
per il datore di lavoro.
Arresto sino a due mesi o con l’ammenda da 400 a 1.600 euro
per il preposto
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2.
Se vi é il minimo dubbio sulla presenza di amianto in un materiale o in una costruzione, si applicano le
disposizioni previste dal presente capo. |
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1.
Nella valutazione di cui all’articolo
28, il datore di lavoro valuta i rischi dovuti alla polvere proveniente
dall’amianto e dai materiali contenenti amianto, al fine di stabilire la natura e il grado dell’esposizione e
le misure preventive e protettive da attuare. |
Sanzione:
arresto da tre a sei mesi o con l’ammenda da 2.500 a 6.400 euro |
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2.
Nei casi di esposizioni sporadiche e di debole intensità e a condizione che risulti chiaramente dalla
valutazione dei rischi di cui al comma 1 che il valore limite di esposizione all’amianto non é superato
nell’aria dell’ambiente di lavoro, non si applicano gli articoli
250,
251, comma 1. 259 e
260, comma 1,
nelle seguenti attività: |
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a) brevi attività non continuative di manutenzione durante le quali il lavoro viene effettuato solo su
materiali non friabili; |
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b) rimozione senza deterioramento di materiali non degradati in cui le fibre di amianto sono
fermamente legate ad una matrice; |
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c) incapsulamento e confinamento di materiali contenenti amianto che si trovano in buono stato;
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d) sorveglianza e controllo dell’aria e prelievo dei campioni ai fini dell’individuazione della presenza di
amianto in un determinato materiale. |
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3.
Il datore di lavoro effettua nuovamente la valutazione ogni qualvolta si verifichino modifiche che possono
comportare un mutamento significativo dell’esposizione dei lavoratori alla polvere proveniente
dall’amianto o dai materiali contenenti amianto. |
Sanzione:
arresto da tre a sei mesi o con l’ammenda da 2.500 a 6.400 euro |
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4.
La Commissione consultiva permanente di cui all’articolo 6 provvede a definire orientamenti pratici per
la determinazione delle esposizioni sporadiche e di debole intensità, di cui al comma 2. |
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1.
Prima dell’inizio dei lavori di cui all’articolo
246, il datore di lavoro presenta una notifica all’organo di
vigilanza competente per territorio. |
Sanzione:
arresto da tre a sei mesi o con l’ammenda da 2.500 a 6.400 euro |
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2.
La notifica di cui al comma l comprende almeno una descrizione sintetica dei seguenti elementi: |
Sanzione:
arresto fino a tre mesi o con l’ammenda da 800 a 2.000 euro |
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a) ubicazione del cantiere; |
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b) tipi e quantitativi di amianto manipolati; |
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c) attività e procedimenti applicati; |
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d) numero di lavoratori interessati; |
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e) data di inizio dei lavori e relativa durata; |
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f) misure adottate per limitare l’esposizione dei lavoratori all’amianto. |
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3.
Il datore di lavoro provvede affinché i lavoratori o i loro rappresentanti abbiano accesso, a richiesta, alla
documentazione oggetto della notifica di cui ai commi l e 2. |
Sanzione:
arresto fino a tre mesi o con l’ammenda da 800 a 2.000 euro |
|
4.
Il datore di lavoro, ogni qualvolta una modifica delle condizioni di lavoro possa comportare un aumento
significativo dell’esposizione alla polvere proveniente dall’amianto o da materiali contenenti amianto,
effettua una nuova notifica.
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Sanzione:
arresto da tre a sei mesi o con l’ammenda da 2.500 a 6.400 euro |
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1.
In tutte le attività di cui all’articolo 246, la concentrazione nell’aria della
polvere proveniente
dall’amianto o dai materiali contenenti amianto nel luogo di lavoro deve essere ridotta al minimo e, in
ogni caso, al di sotto del valore limite fissato nell’articolo
254, in particolare mediante le seguenti misure: |
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Sanzione:
arresto da tre a sei mesi o con l’ammenda da 2.500 a 6.400 euro |
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a) il numero dei lavoratori esposti o che possono essere esposti alla polvere proveniente dall’amianto o
da materiali contenenti amianto deve essere limitato al numero più basso possibile; |
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b) i lavoratori esposti devono sempre utilizzare dispositivi di protezione individuale (DPI) delle vie
respiratorie con fattore di protezione operativo adeguato alla concentrazione di amianto
nell’aria. La protezione deve essere tale da garantire all’utilizzatore in ogni caso che la stima
della concentrazione di amianto nell’aria filtrata, ottenuta dividendo la concentrazione misurata
nell’aria ambiente per il fattore di protezione operativo, sia non superiore ad un decimo del
valore limite indicato all’articolo 254; |
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c) l’utilizzo dei DPI deve essere intervallato da periodo di riposo adeguati all’impegno fisico richiesto
dal lavoro, l’accesso alle aree di riposo deve essere preceduto da idonea decontaminazione di cui
all’articolo 256, comma 4, lettera d); |
|
d) per la protezione dei lavoratori addetti alle lavorazioni previste dall’articolo 249, comma
3, si applica
quanto previsto al comma 1, lettera b), del presente articolo; |
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e) i processi lavorativi devono essere concepiti in modo tale da evitare di produrre polvere di amianto o,
se ciò non é possibile, da evitare emissione di polvere di amianto nell’aria; |
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f) tutti i locali e le attrezzature per il trattamento dell’amianto devono poter essere sottoposti a regolare
pulizia e manutenzione; |
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g) l’amianto o i materiali che rilasciano polvere di amianto o che contengono amianto devono essere
stoccati e trasportati in appositi imballaggi chiusi;
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h) i rifiuti devono essere raccolti e rimossi dal luogo di lavoro il più presto possibile in appropriati
imballaggi chiusi su cui sarà apposta un’etichettatura indicante che contengono amianto. Detti rifiuti
devono essere successivamente trattati in conformità alla vigente normativa in materia di rifiuti
pericolosi.
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1. Fermo restando quanto previsto dall’articolo 249, comma
2, per tutte le attività di cui all’articolo
246, il
datore di lavoro adotta le misure appropriate affinché: |
Sanzione:
arresto da tre a sei mesi o con l’ammenda da 2.500 a 6.400 euro |
|
a) i luoghi in cui si svolgono tali attività siano:
1) chiaramente delimitati e contrassegnati da appositi cartelli;
2) accessibili esclusivamente ai lavoratori che vi debbano accedere a motivo del loro lavoro o della
loro funzione;
3) oggetto del divieto di fumare; |
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b) siano predisposte aree speciali che consentano ai lavoratori di mangiare e bere senza rischio di
contaminazione da polvere di amianto; |
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c) siano messi a disposizione dei lavoratori adeguati indumenti di lavoro o adeguati dispositivi di
protezione individuale; |
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d) detti indumenti di lavoro o protettivi restino all’interno dell’impresa. Essi possono essere trasportati
all’esterno solo per il lavaggio in lavanderie attrezzate per questo tipo di operazioni, in contenitori
chiusi, qualora l’impresa stessa non vi provveda o in caso di utilizzazione di indumenti monouso per
lo smaltimento secondo le vigenti disposizioni; |
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e) gli indumenti di lavoro o protettivi siano riposti in un luogo separato da quello destinato agli abiti
civili; |
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f) i lavoratori possano disporre di impianti sanitari adeguati, provvisti di docce, in caso di operazioni in
ambienti polverosi;
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g) l’equipaggiamento protettivo sia custodito in locali a tale scopo destinati e controllato e pulito dopo
ogni utilizzazione: siano prese misure per riparare o sostituire l’equipaggiamento difettoso o
deteriorato prima di ogni utilizzazione. |
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1.
Al fine di garantire il rispetto del valore limite fissato all’articolo 254 e in funzione dei risultati della
valutazione iniziale dei rischi, il datore di lavoro effettua periodicamente la misurazione della
concentrazione di fibre di amianto nell’aria del luogo di lavoro tranne nei casi in cui ricorrano le
condizioni previste dal comma 2 dell’articolo
249. I risultati delle misure sono riportati nel documento di
valutazione dei rischi. |
Sanzione:
arresto da tre a sei mesi o con l’ammenda da 2.500 a 6.400 euro |
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2.
Il campionamento deve essere rappresentativo della concentrazione nell’aria della
polvere proveniente
dall’amianto o dai materiali contenenti amianto. |
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3.
I campionamenti sono effettuati previa consultazione dei lavoratori ovvero dei loro rappresentanti. |
Sanzione:
sanzione amministrativa pecuniaria da 500 a 1.800 euro
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4.
Il prelievo dei campioni deve essere effettuato da personale in possesso di idonee qualifiche nell’ambito
del servizio di cui all’articolo 31. I campioni prelevati sono successivamente analizzati da laboratori
qualificati ai sensi del decreto del Ministro della sanità in data 14 maggio 1996, pubblicato nel
supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 178 del 25 ottobre 1996. |
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5.
La durata dei campionamenti deve essere tale da consentire di stabilire un’esposizione rappresentativa,
per un periodo di riferimento di otto ore tramite misurazioni o calcoli ponderati nel tempo. |
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6.
Il conteggio delle fibre di amianto é effettuato di preferenza tramite microscopia a contrasto di fase,
applicando il metodo raccomandato dall’Organizzazione mondiale della sanità (OMS) nel 1997 o
qualsiasi altro metodo che offra risultati equivalenti. |
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7.
Ai fini della misurazione dell’amianto nell’aria, di cui al comma l, si prendono in considerazione
unicamente le fibre che abbiano una lunghezza superiore a cinque micrometri e una larghezza inferiore a
tre micrometri e il cui rapporto lunghezza/larghezza sia superiore a 3:1. |
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1.
Il valore limite di esposizione per l’amianto é fissato a 0,1 fibre per centimetro cubo di aria, misurato
come media ponderata nel tempo di riferimento di otto ore. I datori di lavoro provvedono affinché nessun
lavoratore sia esposto a una concentrazione di amianto nell’aria superiore al valore limite. |
Sanzione:
arresto da tre a sei mesi o con l’ammenda da 2.500 a 6.400 euro
valida per tutto l'art. per il datore di lavoro.
Arresto sino a due mesi o con l’ammenda da 400 a 1.600 euro
per il preposto
|
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2.
Quando il valore limite fissato al comma l viene superato, il datore di lavoro individua le cause del
superamento e adotta il più presto possibile le misure appropriate per ovviare alla situazione.
Il lavoro può proseguire nella zona interessata solo se vengono prese misure adeguate per la protezione
dei lavoratori interessati. |
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3.
Per verificare l’efficacia delle misure di cui al comma 2, il datore di lavoro procede immediatamente ad
una nuova determinazione della concentrazione di fibre di amianto nell’aria. |
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4.
In ogni caso, se l’esposizione non può essere ridotta con altri mezzi
e per rispettare il valore limite é
necessario l’uso di un dispositivo di protezione individuale delle vie respiratorie con fattore di protezione
operativo tale da garantire tutte le condizioni previste dall’articolo 251, comma
1, lettera b); l’utilizzo dei
DPI deve essere intervallato da periodi di riposo adeguati all’impegno fisico richiesto dal lavoro;
l’accesso alle aree di riposo deve essere preceduto da idonea decontaminazione di cui all’articolo 256,
comma 4, lettera d). |
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5.
Nell’ipotesi di cui al comma 4, il datore di lavoro, previa consultazione con i lavoratori o i loro
rappresentanti, assicura i periodi di riposo necessari, in funzione dell’impegno fisico e delle condizioni
climatiche. |
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1. Nel caso di determinate operazioni lavorative in cui, nonostante l’adozione di misure tecniche preventive
per limitare la concentrazione di amianto nell’aria, é prevedibile che questa superi il valore limite di cui
all’articolo 254, il datore di lavoro adotta adeguate misure per la protezione dei lavoratori addetti, ed in
particolare: |
Sanzione:
arresto da tre a sei mesi o con l’ammenda da 2.500 a 6.400 euro |
|
a) fornisce ai lavoratori un adeguato dispositivo di protezione delle vie respiratorie e altri dispositivi di
protezione individuali tali da garantire le condizioni previste dall’articolo 251, comma
1, lettera b); |
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b) provvede all’affissione di cartelli per segnalare che si prevede il superamento del valore limite di
esposizione; |
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c) adotta le misure necessarie per impedire la dispersione della polvere al di fuori dei locali o luoghi di
lavoro; |
|
d) consulta i lavoratori o i loro rappresentanti di cui all’articolo 46 sulle misure da adottare prima di
procedere a tali attività. |
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Art. 256.
Lavori di demolizione o rimozione dell’amianto
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1.
I lavori di demolizione o di rimozione dell’amianto possono essere effettuati solo da imprese rispondenti
ai requisiti di cui all’articolo 212 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152. |
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Sanzione:
arresto da tre a sei mesi o con l’ammenda da 2.500 a 6.400 euro |
|
2.
Il datore di lavoro, prima dell’inizio di lavori di demolizione o di rimozione dell’amianto o di materiali
contenenti amianto da edifici, strutture, apparecchi e impianti, nonché dai mezzi di trasporto, predispone
un piano di lavoro. |
Sanzione:
arresto da tre a sei mesi o con l’ammenda da 2.500 a 6.400 euro |
|
3.
Il piano di cui al comma 2 prevede le misure necessarie per garantire la sicurezza e la salute dei
lavoratori sul luogo di lavoro e la protezione dell’ambiente esterno. |
Sanzione:
arresto da tre a sei mesi o con l’ammenda da 2.500 a 6.400 euro |
|
4.
Il piano, in particolare, prevede e contiene informazioni sui seguenti punti: |
Sanzione:
arresto da tre a sei mesi o con l’ammenda da 2.500 a 6.400 euro |
|
a)
rimozione dell’amianto o dei materiali contenenti amianto prima dell’applicazione delle tecniche di
demolizione, a meno che tale rimozione non possa costituire per i lavoratori un rischio maggiore di
quello rappresentato dal fatto che l’amianto o i materiali contenenti amianto vengano lasciati sul
posto; |
|
b) fornitura ai lavoratori di idonei dispositivi di protezione individuale; |
|
c) verifica dell’assenza di rischi dovuti all’esposizione all’amianto sul luogo di lavoro, al termine dei
lavori di demolizione o di rimozione dell’amianto; |
|
d) adeguate misure per la protezione e la decontaminazione del personale incaricato dei lavori; |
|
e) adeguate misure per la protezione dei terzi e per la raccolta e lo smaltimento dei materiali; |
|
f) adozione, nel caso in cui sia previsto il superamento dei valori limite di cui all’articolo
254, delle
misure di cui all’articolo 255, adattandole alle particolari esigenze del lavoro specifico; |
|
g) natura dei lavori, data di inizio e loro durata presumibile; |
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106/09 |
h) luogo ove i lavori verranno effettuati; |
|
i) tecniche lavorative adottate per la rimozione dell’amianto; |
|
l) caratteristiche delle attrezzature o dispositivi che si intendono utilizzare per attuare quanto previsto
dalle lettere d) ed e). |
|
5.
Copia del piano di lavoro é inviata all’organo di vigilanza, almeno 30 giorni prima dell’inizio dei lavori.
Se entro il periodo di cui al precedente capoverso l’organo di vigilanza non formula motivata
richiesta di integrazione o modifica del piano di lavoro e non rilascia prescrizione operativa, il
datore di lavoro può eseguire i lavori. L’obbligo del preavviso di trenta giorni prima dell’inizio dei
lavori non si applica nei casi di urgenza. In tale ultima ipotesi, oltre alla data di inizio, deve essere
fornita dal datore di lavoro indicazione dell’orario di inizio delle attività. |
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Sanzione:
arresto fino a tre mesi o con l’ammenda da 800 a 2.000 euro |
|
6. L’invio della documentazione di cui al comma 5 sostituisce gli adempimenti
di cui
all’articolo 250. |
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7.
Il datore di lavoro provvede affinché i lavoratori o i loro rappresentanti abbiano accesso alla
documentazione di cui al comma 4.
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Sanzione:
arresto fino a tre mesi o con l’ammenda da 800 a 2.000 euro |
|
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1. Fermo restando quanto previsto dall’articolo
36, il datore di lavoro fornisce ai lavoratori, prima che essi
siano adibiti ad attività comportanti esposizione ad amianto, nonché ai loro rappresentanti, informazioni
su: |
Sanzione:
arresto da tre a sei mesi o con l’ammenda da 2.500 a 6.400 euro
valida per tutto l'art. |
|
a) i rischi per la salute dovuti all’esposizione alla polvere proveniente dall’amianto o dai materiali
contenenti amianto; |
|
b) le specifiche norme igieniche da osservare, ivi compresa la necessità di non fumare; |
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c) le modalità di pulitura e di uso degli indumenti protettivi e dei dispositivi di protezione individuale; |
|
d) le misure di precauzione particolari da prendere nel ridurre al minimo l’esposizione; |
|
e) l’esistenza del valore limite di cui all’articolo 254 e la necessità del monitoraggio ambientale.
|
|
2.
Oltre a quanto previsto al comma l, qualora dai risultati delle misurazioni della concentrazione di
amianto nell’aria emergano valori superiori al valore limite fissato dall’articolo
254, il datore di lavoro
informa il più presto possibile i lavoratori interessati e i loro rappresentanti del superamento e delle cause
dello stesso e li consulta sulle misure da adottare o, nel caso in cui ragioni di urgenza non rendano
possibile la consultazione preventiva, il datore di lavoro informa tempestivamente i lavoratori interessati
e i loro rappresentanti delle misure adottate. |
|
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1.
Fermo restando quanto previsto dall’articolo
37, il datore di lavoro assicura che tutti i lavoratori esposti
o potenzialmente esposti a polveri contenenti amianto ricevano una formazione sufficiente ed adeguata,
ad intervalli regolari. |
Sanzione:
arresto da tre a sei mesi o con l’ammenda da 2.500 a 6.400 euro
valida per tutto l'art. |
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2.
Il contenuto della formazione deve essere facilmente comprensibile per i lavoratori e deve consentire
loro di acquisire le conoscenze e le competenze necessarie in materia di prevenzione e di sicurezza, in
particolare per quanto riguarda:
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a) le proprietà dell’amianto e i suoi effetti sulla salute, incluso l’effetto sinergico del tabagismo; |
|
b) i tipi di prodotti o materiali che possono contenere amianto; |
|
c) le operazioni che possono comportare un’esposizione all’amianto e l’importanza dei controlli
preventivi per ridurre al minimo tale esposizione; |
|
e) le procedure di lavoro sicure, i controlli e le attrezzature di protezione;
|
|
f) la funzione, la scelta, la selezione, i limiti e la corretta utilizzazione dei dispositivi di protezione
delle vie respiratorie; |
|
g) le procedure di emergenza; |
|
h) le procedure di decontaminazione; |
|
i) l’eliminazione dei rifiuti; |
|
l) la necessità della sorveglianza medica. |
|
3.
Possono essere addetti alla rimozione, smaltimento dell’amianto e alla bonifica delle aree interessate i
lavoratori che abbiano frequentato i corsi di formazione professionale di cui all’articolo 10, comma 2,
lettera h), della legge 27 marzo 1992, n. 257. |
|
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1.
I lavoratori addetti alle opere di manutenzione, rimozione dell’amianto o dei materiali contenenti
amianto, smaltimento e trattamento dei relativi rifiuti, nonché bonifica delle aree interessate di cui
all’articolo 246, prima di essere adibiti allo svolgimento dei suddetti lavori e periodicamente, almeno una
volta ogni tre anni, o con periodicità fissata dal medico competente, sono sottoposti a sorveglianza
sanitaria finalizzata anche a verificare la possibilità di indossare dispositivi di protezione respiratoria
durante il lavoro. |
Sanzione:
arresto da tre a sei mesi o con l’ammenda da 2.500 a 6.400 euro |
|
2.
I lavoratori che durante la loro attività sono stati iscritti anche una sola volta nel registro degli esposti di
cui all’articolo 243, comma 1, sono sottoposti ad una visita medica all’atto della cessazione del rapporto
di lavoro; in tale occasione il medico competente deve fornire al lavoratore le indicazioni relative alle
prescrizioni mediche da osservare ed all’opportunità di sottoporsi a successivi accertamenti sanitari. |
Sanzione:
arresto da tre a sei mesi o con l’ammenda da 2.500 a 6.400 euro |
|
3.
Gli accertamenti sanitari devono comprendere almeno l’anamnesi individuale, l’esame clinico generale
ed in particolare del torace, nonché esami della funzione respiratoria. |
Sanzione:
arresto da tre a sei mesi o con l’ammenda da 2.500 a 6.400 euro |
|
4.
Il medico competente, sulla base dell’evoluzione delle conoscenze scientifiche e dello stato di salute del
lavoratore, valuta l’opportunità di effettuare altri esami quali la citologia dell’espettorato, l’esame
radiografico del torace o la tomodensitometria. Ai fini della valutazione di cui al precedente
capoverso il medico competente privilegia gli esami non invasivi e quelli per i quali è documentata
l’efficacia diagnostica. |
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106/09 |
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Art. 260.
Registro di esposizione e cartelle sanitarie e di rischio
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1.
Il datore di lavoro, per i lavoratori di cui all’articolo
246, che nonostante le misure di contenimento della
dispersione di fibre nell’ambiente e l’uso di idonei DPI, nella valutazione dell’esposizione accerta che
l’esposizione é stata superiore a quella prevista dall’articolo 251, comma
1, lettera b), e qualora si siano
trovati nelle condizioni di cui all’articolo 240, li iscrive nel registro di cui all’articolo 243, comma
1, e ne
invia copia agli organi di vigilanza ed all’ISPESL. L’iscrizione nel registro deve intendersi come
temporanea dovendosi perseguire l’obiettivo della non permanente condizione di esposizione superiore a
quanto indicato all’articolo 251, comma 1, lettera b). |
Sanzione:
arresto da tre a sei mesi o con l’ammenda da 2.500 a 6.400 euro |
|
2.
Il datore di lavoro, su richiesta, fornisce agli organi di vigilanza e all’ISPESL copia dei documenti di cui
al comma l. |
Sanzione:
sanzione amministrativa pecuniaria da 500 a 1.800 euro
|
|
3.
Il datore di lavoro, in caso di cessazione del rapporto di lavoro, trasmette all’ISPESL
per il tramite del
medico competente, la cartella sanitaria e di rischio del lavoratore interessato, unitamente alle
annotazioni individuali contenute nel registro di cui al comma 1. |
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106/09
Sanzione:
sanzione amministrativa pecuniaria da 500 a 1.800 euro
|
|
4.
L’ISPESL provvede a conservare i documenti di cui al comma 3 per un periodo di quaranta anni dalla
cessazione dell’esposizione. |
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1. Nei
casi accertati di mesotelioma, trovano applicazione le disposizioni contenute nell’articolo 244,
comma 3. |
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CAPO IV SANZIONI |
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1. Il datore di lavoro è punito: |
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106/09 |
a) con l’arresto da tre a sei mesi o con l’ammenda da 2.500 a 6.400 euro per la violazione degli
articoli 223, commi 1, 2 e 3, 236, commi 1, 2, 3, 4 e
5, e 249, commi 1 e 3; |
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106/09 |
b)
con l’arresto fino a sei mesi o con l’ammenda da 2.000 a 4.000 euro per la violazione
dell’articolo 223, comma 6. |
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106/09 |
2. Il datore di lavoro e il dirigente sono puniti: |
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106/09 |
a)
con l’arresto da tre a sei mesi o con l’ammenda da 2.500 a 6.400 euro per la violazione degli
articoli 225, 226, 228, commi 1, 3, 4 e
5, 229, comma 7, 235,
237, 238, comma 1, 240, commi 1 e
2, 241, 242, commi 1, 2 e
5, lettera b), 248, comma 1, 250, commi 1 e
4, 251, 252, 253, comma
1, 254, 255, 256, commi 1, 2, 3 e 4,
257, 258, 259, commi 1, 2 e
3, e 260, comma 1;
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In grassetto le parti integrate dal Dlgs
106/09 |
b)
con l’arresto fino a sei mesi o con l’ammenda da 2.000 a 4.000 euro per la violazione degli
articoli 227, commi 1, 2 e 3, 229, commi 1, 2, 3 e
5, 239, commi 1, 2 e 4, e 240, comma 3; |
In grassetto le parti integrate dal Dlgs
106/09 |
c) con l’arresto fino a tre mesi o con l’ammenda da 800 a 2.000 euro per la violazione degli
articoli 250, commi 2 e 3, e 256, commi 5 e 7; |
In grassetto le parti integrate dal Dlgs
106/09 |
d) con la sanzione amministrativa pecuniaria da 500 a 1.800 euro per la violazione degli
articoli
243, commi 3, 4, 5, 6 e 8, 253, comma 3, e
260, commi 2 e 3.
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In grassetto le parti integrate dal Dlgs
106/09 |
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1. Con riferimento alle previsioni di cui al presente Titolo, il preposto è punito: |
In grassetto le parti integrate dal Dlgs
106/09 |
a)
con l’arresto sino a due mesi o con l’ammenda da 400 a 1.600 euro per la violazione degli
articoli 225, 226, 228, commi 1, 3, 4 e
5, 235, 236, comma
3, 240, commi 1 e 2, 241,
242, commi 1
e 2, 248, comma 1, e 254; |
In grassetto le parti integrate dal Dlgs
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b)
con l’arresto fino a un mese o con l’ammenda da 250 a 1000 euro per la violazione degli
articoli
229, commi 1, 2, 3 e 5, e 239, commi 1, 2e 4. |
In grassetto le parti integrate dal Dlgs
106/09 |
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1. Il medico competente è punito: |
In grassetto le parti integrate dal Dlgs
106/09 |
a) con l’arresto fino a due mesi o con l’ammenda da 300 a 1.200 euro per la violazione degli
articoli 229, commi 3, primo periodo, e 6,
230, e 242, comma 4; |
In grassetto le parti integrate dal Dlgs
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b)
con l’arresto fino a un mese o con l’ammenda da 200 a 800 euro per la violazione dell’articolo
243, comma 2. |
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Art. 264-bis.
Sanzioni concernenti il divieto di assunzione in luoghi esposti
In rosso le parti integrate dal Dlgs
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1. Chiunque viola le disposizioni di cui all’articolo 238, comma 2, è punito con la sanzione
amministrativa pecuniaria da 100 a 450 euro.
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In grassetto le parti integrate dal Dlgs
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Abrogato
dal D.lgs 106/09 |
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