Titolo
X ESPOSIZIONE AD AGENTI BIOLOGICI
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Capo I |
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1.
Le norme del presente titolo si applicano a tutte le attività lavorative nelle quali vi é rischio di esposizione
ad agenti biologici. |
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2.
Restano ferme le disposizioni particolari di recepimento delle norme comunitarie sull’impiego confinato
di microrganismi geneticamente modificati e sull’emissione deliberata nell’ambiente di organismi
geneticamente modificati. |
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1.
Ai sensi del presente titolo s’intende per: |
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a) agente biologico: qualsiasi microrganismo anche se geneticamente modificato, coltura cellulare ed
endoparassita umano che potrebbe provocare infezioni, allergie o intossicazioni; |
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b) microrganismo: qualsiasi entità microbiologica, cellulare o meno, in grado di riprodursi o trasferire
materiale genetico; |
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c) coltura cellulare: il risultato della crescita in vitro di cellule derivate da organismi pluricellulari.
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Art. 268.
Classificazione degli agenti biologici |
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1.
Gli agenti biologici sono ripartiti nei seguenti quattro gruppi a seconda del rischio di infezione: |
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a) agente biologico del gruppo 1: un agente che presenta poche probabilità di causare malattie in
soggetti umani; |
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b) agente biologico del gruppo 2: un agente che può causare malattie in soggetti umani e costituire un
rischio per i lavoratori; é poco probabile che si propaga nella comunità; sono di norma disponibili
efficaci misure profilattiche o terapeutiche; |
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c)
agente biologico del gruppo 3: un agente che può causare malattie gravi in soggetti umani e
costituisce un serio rischio per i lavoratori; l’agente biologico può propagarsi nella comunità, ma di
norma sono disponibili efficaci misure profilattiche o terapeutiche;
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d) agente biologico del gruppo 4: un agente biologico che può provocare malattie gravi in soggetti
umani e costituisce un serio rischio per i lavoratori e può presentare un elevato rischio di
propagazione nella comunità; non sono disponibili, di norma, efficaci misure profilattiche o
terapeutiche.
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2.
Nel caso in cui l’agente biologico oggetto di classificazione non può essere attribuito in modo
inequivocabile ad uno fra i due gruppi sopraindicati, esso va classificato nel gruppo di rischio più elevato
tra le due possibilità. |
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3.
L’allegato XLVI riporta l’elenco degli agenti biologici classificati nei gruppi 2, 3 e 4.
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1.
Il datore di lavoro che intende esercitare attività che comportano uso di agenti biologici dei gruppi 2 o 3,
comunica all’organo di vigilanza territorialmente competente le seguenti informazioni, almeno trenta
giorni prima dell’inizio dei lavori: |
Sanzione:
arresto fino a tre mesi o con l’ammenda da 800 a 2.000 euro |
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a) il nome e l’indirizzo dell’azienda e il suo titolare; |
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b) il documento di cui all’articolo 271, comma
5.
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2.
Il datore di lavoro che é stato autorizzato all’esercizio di attività che comporta l’utilizzazione di un agente
biologico del gruppo 4 é tenuto alla comunicazione di cui al comma 1. |
Sanzione:
arresto fino a tre mesi o con l’ammenda da 800 a 2.000 euro |
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3.
Il datore di lavoro invia una nuova comunicazione ogni qualvolta si verificano nelle lavorazioni
mutamenti che comportano una variazione significativa del rischio per la salute sul posto di lavoro, o,
comunque, ogni qualvolta si intende utilizzare un nuovo agente classificato dal datore di lavoro in via
provvisoria.
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Sanzione:
arresto fino a tre mesi o con l’ammenda da 800 a 2.000 euro |
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4.
Il rappresentante per la sicurezza ha accesso alle informazioni di cui al comma 1. |
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5.
Ove le attività di cui al comma 1 comportano la presenza di microrganismi geneticamente modificati, ai
quali si applicano i livelli di contenimento 2, 3 e 4 individuati all’allegato IV del decreto legislativo 12
aprile 2001, n. 206, il documento di cui al comma 1, lettera b), é sostituito da copia della documentazione
prevista per i singoli casi di specie dal predetto decreto. |
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6.
I laboratori che forniscono un servizio diagnostico sono tenuti alla comunicazione di cui al comma 1
anche per quanto riguarda gli agenti biologici del gruppo 4.
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1.
Il datore di lavoro che intende utilizzare, nell’esercizio della propria attività, un agente biologico del
gruppo 4 deve munirsi di autorizzazione del Ministero della salute. |
Sanzione:
arresto da tre a sei mesi o con l’ammenda da 2.500 a 6.400 euro |
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2.
La richiesta di autorizzazione é corredata da: |
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a) le informazioni di cui all’articolo 269, comma
1; |
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b) l’elenco degli agenti che si intende utilizzare. |
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3.
L’autorizzazione é rilasciata dai competenti uffici del Ministero della salute sentito il parere dell’Istituto
superiore di sanità. Essa ha la durata di 5 anni ed é rinnovabile.
L’accertamento del venir meno di una delle condizioni previste per l’autorizzazione ne comporta la
revoca. |
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4.
Il datore di lavoro in possesso dell’autorizzazione di cui al comma 1 informa il Ministero della salute di
ogni nuovo agente biologico del gruppo 4 utilizzato, nonché di ogni avvenuta cessazione di impiego di un
agente biologico del gruppo 4. |
Sanzione:
arresto da tre a sei mesi o con l’ammenda da 2.500 a 6.400 euro |
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5.
I laboratori che forniscono un servizio diagnostico sono esentati dagli adempimenti di cui al comma 4. |
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6.
Il Ministero della salute comunica all’organo di vigilanza competente per territorio le autorizzazioni
concesse e le variazioni sopravvenute nell’utilizzazione di agenti biologici del gruppo 4. Il Ministero
della salute istituisce ed aggiorna un elenco di tutti gli agenti biologici del gruppo 4 dei quali é stata
comunicata l’utilizzazione sulla base delle previsioni di cui ai commi 1 e 4.
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CAPO II
OBBLIGHI DEL datore di lavoro
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1. Il datore di lavoro, nella valutazione del rischio di cui all’articolo 17, comma
1, tiene conto di tutte le
informazioni disponibili relative alle caratteristiche dell’agente biologico e delle modalità lavorative, ed
in particolare: |
Sanzione:
arresto da tre a sei mesi o con l’ammenda da 2.500 a 6.400 euro |
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a) della classificazione degli agenti biologici che presentano o possono presentare un pericolo per la
salute umana quale risultante dall’allegato XLVI
o, in assenza, di quella effettuata dal datore di
lavoro stesso sulla base delle conoscenze disponibili e seguendo i criteri di cui all’articolo 268,
commi 1 e 2; |
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b) dell’informazione sulle malattie che possono essere contratte; |
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c) dei potenziali effetti allergici e tossici; |
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d) della conoscenza di una patologia della quale é affetto un lavoratore, che é da porre in correlazione
diretta all’attività lavorativa svolta; |
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e) delle eventuali ulteriori situazioni rese note dall’autorità sanitaria competente che possono influire
sul rischio; |
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f) del sinergismo dei diversi gruppi di agenti biologici utilizzati.
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2.
Il datore di lavoro applica i principi di buona prassi microbiologica, ed adotta, in relazione ai rischi
accertati, le misure protettive e preventive di cui al presente titolo, adattandole alle particolarità delle
situazioni lavorative. |
Sanzione:
arresto da tre a sei mesi o con l’ammenda da 2.500 a 6.400 euro
per il datore di lavoro e i dirigenti.
Arresto fino a due
mesi o con l’ammenda da 400 a 1.600 euro per il preposto.
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3.
Il datore di lavoro effettua nuovamente la valutazione di cui al comma 1 in occasione di modifiche
dell’attività lavorativa significative ai fini della sicurezza e della salute sul lavoro e, in ogni caso, trascorsi
tre anni dall’ultima valutazione effettuata.
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Sanzione:
arresto da tre a sei mesi o con l’ammenda da 2.500 a 6.400 euro |
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4.
Nelle attività, quali quelle riportate a titolo esemplificativo nell’allegato
XLIV, che, pur non comportando
la deliberata intenzione di operare con agenti biologici, possono implicare il rischio di esposizioni dei
lavoratori agli stessi, il datore di lavoro può prescindere dall’applicazione delle disposizioni di cui agli
articoli 273, 274, commi 1 e 2, 275, comma
3, e 279, qualora i risultati della valutazione dimostrano che
l’attuazione di tali misure non é necessaria. |
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5.
Il documento di cui all’articolo 17 é integrato dai seguenti dati: |
Sanzione:
arresto da tre a sei mesi o con l’ammenda da 2.500 a 6.400 euro |
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a) le fasi del procedimento lavorativo che comportano il rischio di esposizione ad agenti biologici; |
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b) il numero dei lavoratori addetti alle fasi di cui alla lettera a); |
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c) le generalità del responsabile del servizio di prevenzione e protezione dai rischi; |
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d) i metodi e le procedure lavorative adottate, nonché le misure preventive e protettive applicate; |
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e) il programma di emergenza per la protezione dei lavoratori contro i rischi di esposizione ad un
agente biologico del gruppo 3 o del gruppo 4, nel caso di un difetto nel contenimento fisico.
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6.
Il rappresentante per la sicurezza é consultato prima dell’effettuazione della valutazione di cui al comma
1 ed ha accesso anche ai dati di cui al comma 5.
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Art. 272.
Misure tecniche, organizzative, procedurali |
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1.
In tutte le attività per le quali la valutazione di cui all’articolo 271 evidenzia rischi per la salute dei
lavoratori il datore di lavoro attua misure tecniche, organizzative e procedurali, per evitare ogni
esposizione degli stessi ad agenti biologici. |
Sanzione:
arresto da tre a sei mesi o con l’ammenda da 2.500 a 6.400 euro
valida per tutto l'art. per il datore di lavoro e i dirigenti.
arresto fino a due
mesi o con l’ammenda da 400 a 1.600 euro per il preposto.
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2. In particolare, il datore di lavoro: |
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a) evita l’utilizzazione di agenti biologici nocivi, se il tipo di attività lavorativa lo consente; |
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b) limita al minimo i lavoratori esposti, o potenzialmente esposti, al rischio di agenti biologici; |
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c) progetta adeguatamente i processi lavorativi,
anche attraverso l’uso di dispositivi di sicurezza atti
a proteggere dall’esposizione accidentale ad agenti biologici; |
In grassetto le parti integrate dal Dlgs
106/09 |
d) adotta misure collettive di protezione ovvero misure di protezione individuali qualora non sia
possibile evitare altrimenti l’esposizione; |
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e) adotta misure igieniche per prevenire e ridurre al minimo la propagazione accidentale di un agente
biologico fuori dal luogo di lavoro; |
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f) usa il segnale di rischio biologico, rappresentato nell’allegato
XLV, e altri segnali di avvertimento
appropriati; |
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g) elabora idonee procedure per prelevare, manipolare e trattare campioni di origine umana ed
animale; |
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h) definisce procedure di emergenza per affrontare incidenti; |
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i) verifica la presenza di agenti biologici sul luogo di lavoro al di fuori del contenimento fisico
primario, se necessario o tecnicamente realizzabile; |
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l) predispone i mezzi necessari per la raccolta, l’immagazzinamento e lo smaltimento dei rifiuti in
condizioni di sicurezza, mediante l’impiego di contenitori adeguati ed identificabili eventualmente
dopo idoneo trattamento dei rifiuti stessi;
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m) concorda
procedure per la manipolazione ed il trasporto in condizioni di sicurezza di agenti
biologici all’interno e all’esterno del luogo di lavoro. |
In grassetto le parti integrate dal Dlgs
106/09 |
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1.
In tutte le attività nelle quali la valutazione di cui all’articolo 271 evidenzia rischi per la salute dei
lavoratori, il datore di lavoro assicura che: |
Sanzione:
arresto da tre a sei mesi o con l’ammenda da 2.500 a 6.400 euro |
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a) i lavoratori dispongano dei servizi sanitari adeguati provvisti di docce con acqua calda e fredda,
nonché, se del caso, di lavaggi oculari e antisettici per la pelle; |
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b) i lavoratori abbiano in dotazione indumenti protettivi od altri indumenti idonei, da riporre in posti
separati dagli abiti civili; |
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c) i dispositivi di protezione individuale ove non siano mono
uso, siano controllati, disinfettati e puliti
dopo ogni utilizzazione, provvedendo altresì a far riparare o sostituire quelli difettosi prima
dell’utilizzazione successiva; |
In grassetto le parti integrate dal Dlgs
106/09 |
d) gli indumenti di lavoro e protettivi che possono essere contaminati da agenti biologici vengano tolti
quando il lavoratore lascia la zona di lavoro, conservati separatamente dagli altri indumenti,
disinfettati, puliti e, se necessario, distrutti.
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2.
Nelle aree di lavoro in cui c’é rischio di esposizione é vietato assumere cibi e bevande, fumare,
conservare cibi destinati al consumo umano, usare pipette a bocca e applicare cosmetici. |
Sanzione:
sanzione
amministrativa pecuniaria da 100 a 450 euro.
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Art. 274.
Misure specifiche per strutture sanitarie e veterinarie |
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1.
Il datore di lavoro, nelle strutture sanitarie e veterinarie, in sede di valutazione dei rischi, presta
particolare attenzione alla possibile presenza di agenti biologici nell’organismo dei pazienti o degli
animali e nei relativi campioni e residui e al rischio che tale presenza comporta in relazione al tipo di
attività svolta. |
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2.
In relazione ai risultati della valutazione, il datore di lavoro definisce e provvede a che siano applicate
procedure che consentono di manipolare, decontaminare ed eliminare senza rischi per l’operatore e per la
comunità, i materiali ed i rifiuti contaminati. |
Sanzione:
arresto da tre a sei mesi o con l’ammenda da 2.500 a 6.400 euro
per il datore di lavoro e i dirigenti.
arresto fino a due
mesi o con l’ammenda da 400 a 1.600 euro per il preposto.
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3.
Nelle strutture di isolamento che ospitano pazienti od animali che sono, o potrebbero essere,
contaminati da agenti biologici del gruppo 2, 3 o 4, le misure di contenimento da attuare per
ridurre al minimo il rischio di infezione sono scelte tra quelle indicate nell'
ALLEGATO XLVII
in
funzione delle modalità di trasmissione dell’agente biologico.
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In grassetto le parti integrate dal Dlgs
106/09
Sanzione:
arresto da tre a sei mesi o con l’ammenda da 2.500 a 6.400 euro
per il datore di lavoro e i dirigenti.
arresto fino a due
mesi o con l’ammenda da 400 a 1.600 euro per il preposto.
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Art. 275.
Misure specifiche per i laboratori e gli stabulari |
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1.
Fatto salvo quanto specificatamente previsto all’allegato
XLVI, punto 6, nei laboratori comportanti l’uso
di agenti biologici dei gruppi 2, 3 o 4 a fini di ricerca, didattici o diagnostici, e nei locali destinati ad
animali da laboratorio deliberatamente contaminati con tali agenti, il datore di lavoro adotta idonee
misure di contenimento in conformità all’allegato
XLVII. |
Sanzione:
arresto da tre a sei mesi o con l’ammenda da 2.500 a 6.400 euro
valida per tutto l'art. per il datore di lavoro e i dirigenti.
arresto fino a due
mesi o con l’ammenda da 400 a 1.600 euro per il preposto.
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2.
Il datore di lavoro assicura che l’uso di agenti biologici sia eseguito: |
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a) in aree di lavoro corrispondenti almeno al secondo livello di contenimento, se l’agente appartiene al
gruppo 2; |
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b) in aree di lavoro corrispondenti almeno al terzo livello di contenimento, se l’agente appartiene al
gruppo 3; |
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c) in aree di lavoro corrispondenti almeno al quarto livello di contenimento, se l’agente appartiene al
gruppo 4. |
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3.
Nei laboratori comportanti l’uso di materiali con possibile contaminazione da agenti biologici patogeni
per l’uomo e nei locali destinati ad animali da esperimento, possibili portatori di tali agenti, il datore di
lavoro adotta misure corrispondenti almeno a quelle del secondo livello di contenimento. |
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4.
Nei luoghi di cui ai commi 1 e 3 in cui si fa uso di agenti biologici non ancora classificati, ma il cui uso
può far sorgere un rischio grave per la salute dei lavoratori, il datore di lavoro adotta misure
corrispondenti almeno a quelle del terzo livello di contenimento. |
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5.
Per i luoghi di lavoro di cui ai commi 3 e 4, il Ministero della salute, sentito l’Istituto superiore di sanità,
può individuare misure di contenimento più elevate.
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Art. 276.
Misure specifiche per i processi industriali |
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1.
Fatto salvo quanto specificatamente previsto all’allegato XLVII, punto 6, nei processi industriali
comportanti l’uso di agenti biologici dei gruppi 2, 3 e 4, il datore di lavoro adotta misure opportunamente
scelte tra quelle elencate nell’allegato XLVIII, tenendo anche conto dei criteri di cui all’articolo 275. |
Sanzione:
arresto da tre a sei mesi o con l’ammenda da 2.500 a 6.400 euro
valida per tutto l'art. per il datore di lavoro e i dirigenti.
arresto fino a due
mesi o con l’ammenda da 400 a 1.600 euro per il preposto.
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2.
Nel caso di agenti biologici non ancora classificati, il cui uso può far sorgere un rischio grave per la salute
dei lavoratori, il datore di lavoro adotta misure corrispondenti almeno a quelle del terzo livello di
contenimento. |
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1.
Se si verificano incidenti che possono provocare la dispersione nell’ambiente di un agente biologico
appartenente ai gruppi 2, 3 o 4, i lavoratori devono abbandonare immediatamente la zona interessata, cui
possono accedere soltanto quelli addetti ai necessari interventi, con l’obbligo di usare gli idonei mezzi di
protezione. |
Sanzione:
arresto fino a quindici giorni o con l'ammenda da 100 a 400 euro
per i lavoratori. |
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2.
Il datore di lavoro informa al più presto l’organo di vigilanza territorialmente competente, nonché i
lavoratori ed il rappresentante per la sicurezza, dell’evento, delle cause che lo hanno determinato e delle
misure che intende adottare, o che ha già adottato, per porre rimedio alla situazione creatasi. |
Sanzione:
arresto fino a tre mesi o con l’ammenda da 800 a 2.000 euro |
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3.
I lavoratori segnalano immediatamente al datore di lavoro o al dirigente o al preposto, qualsiasi infortunio
o incidente relativo all’uso di agenti biologici. |
Sanzione:
arresto fino a un mese o con l'ammenda da 300 a 800 euro
per i lavoratori. |
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1.
Nelle attività per le quali la valutazione di cui all’articolo 271 evidenzia rischi per la salute dei lavoratori,
il datore di lavoro fornisce ai lavoratori, sulla base delle conoscenze disponibili, informazioni ed
istruzioni, in particolare per quanto riguarda: |
Sanzione:
arresto da tre a sei mesi o con l’ammenda da 2.500 a 6.400 euro
valida per tutto l'art. per il datore di lavoro e i dirigenti.
Arresto fino a due
mesi o con l’ammenda da 400 a 1.600 euro per il preposto.
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a) i rischi per la salute dovuti agli agenti biologici utilizzati; |
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b) le precauzioni da prendere per evitare l’esposizione; |
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c) le misure igieniche da osservare; |
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d) la funzione degli indumenti di lavoro e protettivi e dei dispositivi di protezione individuale ed il loro
corretto impiego; |
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e) le procedure da seguire per la manipolazione di agenti biologici del gruppo 4; |
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f) il modo di prevenire il verificarsi di infortuni e le misure da adottare per ridurne al minimo le
conseguenze. |
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2.
Il datore di lavoro assicura ai lavoratori una formazione adeguata in particolare in ordine a quanto
indicato al comma 1. |
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3.
L’informazione e la formazione di cui ai commi 1 e 2 sono fornite prima che i lavoratori siano adibiti alle
attività in questione, e ripetute, con frequenza almeno quinquennale, e comunque ogni qualvolta si
verificano nelle lavorazioni cambiamenti che influiscono sulla natura e sul grado dei rischi. |
Sanzione:
arresto fino a due
mesi o con l’ammenda da 400 a 1.600 euro per il preposto. |
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4.
Nel luogo di lavoro sono apposti in posizione ben visibile cartelli su cui sono riportate le procedure da
seguire in caso di infortunio od incidente.
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CAPO III SORVEGLIANZA SANITARIA |
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1.
Qualora l’esito della valutazione del rischio ne rilevi la necessità i lavoratori esposti ad agenti
biologici sono sottoposti alla sorveglianza sanitaria di cui all’articolo
41. |
In grassetto le parti integrate dal Dlgs
106/09
Sanzione:
arresto da tre a sei mesi o con l’ammenda da 2.500 a 6.400 euro
per il datore di lavoro e i dirigenti. |
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2.
Il datore di lavoro, su conforme parere del medico competente, adotta misure protettive particolari per
quei lavoratori per i quali, anche per motivi sanitari individuali, si richiedono misure speciali di
protezione, fra le quali: |
Sanzione:
arresto da tre a sei mesi o con l’ammenda da 2.500 a 6.400 euro
per il datore di lavoro e i dirigenti. |
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a) la messa a disposizione di vaccini efficaci per quei lavoratori che non sono già immuni all’agente
biologico presente nella lavorazione, da somministrare a cura del medico competente; |
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b) l’allontanamento temporaneo del lavoratore secondo le procedure dell’articolo
42.
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3.
Ove gli accertamenti sanitari abbiano evidenziato, nei lavoratori esposti in modo analogo ad uno stesso
agente, l’esistenza di anomalia imputabile a tale esposizione, il medico competente ne informa il datore di
lavoro. |
Sanzione:
arresto fino a due mesi o con l'ammenda da 300 a 1.200 euro
per il medico competente. |
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4.
A seguito dell’informazione di cui al comma 3 il datore di lavoro effettua una nuova valutazione del
rischio in conformità all’articolo 271. |
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5.
Il medico competente fornisce ai lavoratori adeguate informazioni sul controllo sanitario cui sono
sottoposti e sulla necessità di sottoporsi ad accertamenti sanitari anche dopo la cessazione dell’attività che
comporta rischio di esposizione a particolari agenti biologici individuati nell’allegato XLVI nonché sui
vantaggi ed inconvenienti della vaccinazione e della non vaccinazione.
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Art. 280.
Registri degli esposti e degli eventi accidentali |
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1.
I lavoratori addetti ad attività comportanti uso di agenti del gruppo 3 ovvero 4 sono iscritti in un registro
in cui sono riportati, per ciascuno di essi, l’attività svolta, l’agente utilizzato e gli eventuali casi di
esposizione individuale. |
Sanzione:
arresto da tre a sei mesi o con l’ammenda da 2.500 a 6.400 euro
per il datore di lavoro e i dirigenti. |
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2.
Il datore di lavoro istituisce ed aggiorna il registro di cui al comma 1 e ne cura la tenuta tramite il
responsabile del servizio di prevenzione e protezione .Il medico competente e il rappresentante per
la sicurezza hanno accesso a detto registro. |
In grassetto le parti integrate dal Dlgs
106/09
Sanzione:
arresto da tre a sei mesi o con l’ammenda da 2.500 a 6.400 euro
per i datori di lavoro e i dirigenti. |
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3. Il datore di lavoro: |
In grassetto le parti integrate dal Dlgs
106/09
Sanzione:
sanzione amministrativa pecuniaria da 500 a 1.800 euro |
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a) consegna copia del registro di cui al comma 1 all’ISPESL e all’organo di vigilanza competente
per territorio,comunicando ad essi ogni tre anni e comunque ogni qualvolta questi ne facciano
richiesta,le variazioni intervenute; |
In grassetto le parti integrate dal Dlgs
106/09 |
b) comunica all’ISPESL e all’organo di vigilanza competente per territorio la cessazione del
rapporto di lavoro,dei lavoratori di cui al comma 1, fornendo al contempo l’aggiornamento dei
dati che li riguardano e consegna al medesimo Istituto per tramite del medico competente le
relative cartelle sanitarie e di rischio; |
In grassetto le parti integrate dal Dlgs
106/09 |
c) in caso di cessazione di attività dell'azienda, consegna all'Istituto superiore di sanità e
all'organo di vigilanza competente per territorio copia del registro di cui al comma 1 ed
all'ISPESL copia del medesimo registro nonché per il tramite del medico competente le cartelle
sanitarie e di rischio; |
In grassetto le parti integrate dal Dlgs
106/09 |
d) in caso di assunzione di lavoratori che hanno esercitato attività che comportano rischio di
esposizione allo stesso agente richiede all'ISPESL copia delle annotazioni individuali contenute
nel registro di cui al comma 1, nonché copia della cartella sanitaria e di rischio;
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In grassetto le parti integrate dal Dlgs
106/09 |
4.
Le annotazioni individuali contenute nel registro di cui al comma 1 e le cartelle sanitarie e di rischio sono
conservate dal datore di lavoro fino a risoluzione del rapporto di lavoro e dall’ISPESL fino a dieci anni
dalla cessazione di ogni attività che espone ad agenti biologici. Nel caso di agenti per i quali é noto che
possono provocare infezioni consistenti o latenti o che danno luogo a malattie con recrudescenza
periodica per lungo tempo o che possono avere gravi sequele a lungo termine tale periodo é di quaranta
anni. |
Sanzione:
sanzione amministrativa pecuniaria da 500 a 1.800 euro |
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5.
La documentazione di cui ai precedenti commi é custodita e trasmessa con salvaguardia del segreto
professionale. |
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6.
I modelli e le modalità di tenuta del registro di cui al comma 1 e delle cartelle sanitarie e di rischio sono
determinati con decreto del Ministro della salute e del lavoro e della previdenza sociale sentita la
Commissione consultiva permanente. |
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7.
L’ISPESL trasmette annualmente al Ministero della salute dati di sintesi relativi alle risultanze del
registro di cui al comma 1. |
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Art. 281.
Registro dei casi di malattia e di decesso |
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1.
Presso l’ISPESL é tenuto un registro dei casi di malattia ovvero di decesso dovuti all’esposizione ad
agenti biologici. |
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2.
I medici, nonché le strutture sanitarie, pubbliche o private, che refertano i casi di malattia, ovvero di
decesso di cui al comma 1, trasmettono all’ISPESL copia della relativa documentazione clinica. |
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3.
Con decreto dei Ministri della salute e del lavoro e della previdenza sociale, sentita la Commissione
consultiva, sono determinati il modello e le modalità di tenuta del registro di cui al comma 1, nonché le
modalità di trasmissione della documentazione di cui al comma 2. |
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4.
Il Ministero della salute fornisce alla Commissione CE, su richiesta, informazioni su l’utilizzazione dei
dati del registro di cui al comma 1. |
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CAPO IV SANZIONI
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Art. 282.
Sanzioni a carico dei datori di lavoro e dei dirigenti
In
rosso le parti integrate dal Dlgs
106/09 |
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1. Il datore di lavoro è punito con l’arresto da tre a sei mesi o con l’ammenda da 2.500 a 6.400 euro per
la violazione dell’articolo 271, commi 1, 3 e 5; |
In grassetto le parti integrate dal Dlgs
106/09 |
2. Il datore di lavoro e i dirigenti sono puniti: |
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a)
con l’arresto da tre a sei mesi o con l’ammenda da 2.500 a 6.400 euro per la violazione degli
articoli 270, commi 1 e 4, 271, comma 2,
272, 273, comma 1, 274, commi 2 e
3, 275; 276, 278,
279, commi 1, 2, e 280, commi 1 e 2; |
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b)
con l’arresto fino a tre mesi o con l’ammenda da 800 a 2.000 euro per la violazione degli
articoli 269, commi 1, 2 e 3, e 277, comma 2; |
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c) con la sanzione amministrativa pecuniaria da 500 a 1.800 euro per la violazione dell’articolo
280, commi 3 e 4. |
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Art. 283.
Sanzioni a carico dei preposti
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1. Con riferimento alle previsioni di cui al presente Titolo, il preposto è punito con l’arresto fino a due
mesi o con l’ammenda da 400 a 1.600 euro per la violazione degli articoli 271, comma
2, 272, 274,
commi 2 e 3, 275, 276, e
278, commi 1 e 3. |
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1. Il medico competente è punito con l'arresto fino a due mesi o con l'ammenda da 300 a 1.200 euro
per la violazione dell’articolo 279, comma 3. |
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Art. 285.
Sanzioni a carico dei lavoratori
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1. I lavoratori sono puniti: |
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a) con l'arresto fino a un mese o con l'ammenda da 300 a 800 euro per la violazione dell’articolo
277, comma 3; |
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b)
con l'arresto fino a quindici giorni o con l'ammenda da 100 a 400 euro per la violazione
dell’articolo 277, comma 1. |
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Art. 286.
Sanzioni concernenti il divieto di assunzione in luoghi esposti
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1. Chiunque viola le disposizioni di cui all’articolo 273, comma
2, è punito con la sanzione
amministrativa pecuniaria da 100 a 450 euro.
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Titolo XI
PROTEZIONE DA ATMOSFERE ESPLOSIVE |
Capo I
Disposizioni generali |
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1. Il presente titolo prescrive le misure per la tutela della sicurezza e della salute dei lavoratori che possono
essere esposti al rischio di atmosfere esplosive come definite all’articolo 288. |
|
2.
Il presente titolo si applica anche nei lavori in sotterraneo ove é presente un’area con atmosfere esplosive,
oppure é prevedibile, sulla base di indagini geologiche, che tale area si possa formare nell’ambiente. |
|
3.
Il presente titolo non si applica: |
|
a) alle aree utilizzate direttamente per le cure mediche dei pazienti, nel corso di esse; |
|
b) all’uso di apparecchi a gas di cui al decreto del Presidente della Repubblica 15 novembre 1996, n.
661; |
|
c)
alla produzione, alla manipolazione, all’uso, allo stoccaggio ed al trasporto di esplosivi o di sostanze
chimicamente instabili; |
|
d) alle industrie estrattive a cui si applica il decreto legislativo 25 novembre 1996, n. 624;
|
|
e)
all’impiego di mezzi di trasporto terrestre, marittimo, fluviale e aereo per i quali si applicano le
pertinenti disposizioni di accordi internazionali tra i quali il Regolamento per il trasporto delle
sostanze pericolose sul Reno (ADNR), l’Accordo europeo relativo al trasporto internazionale di
merci pericolose per vie navigabili interne (ADN), l’Organizzazione per l’Aviazione civile
internazionale (ICAO), l’Organizzazione marittima internazionale (IMO), nonché la normativa
comunitaria che incorpora i predetti accordi. Il presente titolo si applica invece ai veicoli destinati ad
essere utilizzati in atmosfera potenzialmente esplosiva. |
|
|
|
|
1.
Ai fini del presente titolo, si intende per: atmosfera esplosiva una miscela con l’aria, a condizioni
atmosferiche, di sostanze infiammabili allo stato di gas, vapori, nebbie o polveri
in cui, dopo
accensione, la combustione si propaga nell’insieme della miscela incombusta.
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1-bis Per condizioni atmosferiche si intendono condizioni nelle quali la concentrazione di ossigeno
nell’atmosfera è approssimativamente del 21 per cento e che includono variazioni di pressione e
temperatura al di sopra e al di sotto dei livelli di riferimento, denominate condizioni atmosferiche
normali (pressione pari a 101325 Pa, temperatura pari a 293 K), purché tali variazioni abbiano un
effetto trascurabile sulle proprietà esplosive della sostanza infiammabile o combustibile.
|
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CAPO II OBBLIGHI DEL datore di lavoro |
Art. 289.
Prevenzione e protezione contro le esplosioni |
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|
1.
Ai fini della prevenzione e della protezione contro le esplosioni, sulla base della valutazione dei rischi e
dei principi generali di tutela di cui all’articolo
15, il datore di lavoro adotta le misure tecniche e
organizzative adeguate alla natura dell’attività; in particolare il datore di lavoro previene la formazione di
atmosfere esplosive. |
|
2.
Se la natura dell’attività non consente di prevenire la formazione di atmosfere esplosive, il datore di
lavoro deve: |
Sanzione:
arresto da tre a sei
mesi o con l'ammenda da 2.500 a 6.400 euro |
|
a)
evitare l’accensione di atmosfere esplosive; |
|
b) attenuare gli effetti pregiudizievoli di un’esplosione in modo da garantire la salute e la sicurezza dei
lavoratori. |
|
3.
Se necessario, le misure di cui ai commi 1 e 2 sono combinate e integrate con altre contro la propagazione
delle esplosioni e sono riesaminate periodicamente e, in ogni caso, ogniqualvolta si verifichino
cambiamenti rilevanti. |
|
|
|
|
1.
Nell’assolvere gli obblighi stabiliti dall’articolo 17, comma
1, il datore di lavoro valuta i rischi specifici
derivanti da atmosfere esplosive, tenendo conto almeno dei seguenti elementi: |
Sanzione:
arresto da tre a sei mesi o con l’ammenda da 2.500 a 6.400 euro
valida per tutto l'art. |
|
a) probabilità e durata della presenza di atmosfere esplosive; |
|
b) probabilità che le fonti di accensione, comprese le scariche elettrostatiche, siano presenti e divengano
attive ed efficaci; |
|
c) caratteristiche dell’impianto, sostanze utilizzate, processi e loro possibili interazioni; |
|
d) entità degli effetti prevedibili.
|
|
2.
I rischi di esplosione sono valutati complessivamente. |
|
3.
Nella valutazione dei rischi di esplosione vanno presi in considerazione i luoghi che sono o possono
essere in collegamento, tramite aperture, con quelli in cui possono formarsi atmosfere esplosive. |
|
|
|
|
1.
Al fine di salvaguardare la sicurezza e la salute dei lavoratori, e secondo i principi fondamentali della
valutazione dei rischi e quelli di cui all’articolo
289, il datore di lavoro prende i provvedimenti necessari
affinché: |
Sanzione:
arresto da tre a sei
mesi o con l'ammenda da 2.500 a 6.400 euro |
|
a) dove possono svilupparsi atmosfere esplosive in quantità tale da mettere in pericolo la sicurezza e la
salute dei lavoratori o di altri, gli ambienti di lavoro siano strutturati in modo da permettere di
svolgere il lavoro in condizioni di sicurezza; |
|
b) negli ambienti di lavoro in cui possono svilupparsi atmosfere esplosive in quantità tale da mettere in
pericolo la sicurezza e la salute dei lavoratori, sia garantito un adeguato controllo durante la presenza
dei lavoratori, in funzione della valutazione del rischio, mediante l’utilizzo di mezzi tecnici adeguati. |
|
|
|
|
1.
Ferma restando quanto previsto dal Titolo IV
per i cantieri temporanei e mobili, qualora nello stesso
luogo di lavoro operino lavoratori di più imprese, ciascun datore di lavoro é responsabile per le questioni
soggette al suo controllo. |
|
2.
Fermo restando la responsabilità individuale di ciascun datore di lavoro e quanto previsto dall’articolo
26,
il datore di lavoro che é responsabile del luogo di lavoro, coordina l’attuazione di tutte le misure
riguardanti la salute e la sicurezza dei lavoratori e specifica nel documento sulla protezione contro le
esplosioni, di cui all’articolo 294, l’obiettivo, le misure e le modalità di attuazione di detto
coordinamento. |
Sanzione:
arresto da tre a sei
mesi o con l'ammenda da 2.500 a 6.400 euro |
|
|
|
Art. 293.
Aree in cui possono formarsi atmosfere esplosive |
|
|
1.
Il datore di lavoro ripartisce in zone, a norma dell’allegato XLIX, le aree in cui possono formarsi
atmosfere esplosive. |
Sanzione:
arresto da tre a sei
mesi o con l'ammenda da 2.500 a 6.400 euro |
|
2.
Il datore di lavoro assicura che per le aree di cui al comma 1 siano applicate le prescrizioni minime di cui
all’allegato
L. |
Sanzione:
arresto da tre a sei
mesi o con l'ammenda da 2.500 a 6.400 euro |
|
3.
Se necessario, le aree in cui possono formarsi atmosfere esplosive in quantità tali da mettere in pericolo la
sicurezza e la salute dei lavoratori sono segnalate nei punti di accesso a norma dell’allegato LI
e
provviste di allarmi ottico/acustici che segnalino l’avvio e la fermata dell’impianto, sia durante il
normale ciclo sia nell’eventualità di un’emergenza in atto.
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Art. 294.
Documento sulla protezione contro le esplosioni |
|
|
1.
Nell’assolvere gli obblighi stabiliti dall’articolo 290 il datore di lavoro provvede a elaborare e a tenere
aggiornato un documento, denominato: documento sulla protezione contro le esplosioni. |
Sanzione:
arresto da tre a sei
mesi o con l'ammenda da 2.500 a 6.400 euro |
|
2.
Il documento di cui al comma 1, in particolare, deve precisare: |
Sanzione:
arresto da tre a sei
mesi o con l'ammenda da 2.500 a 6.400 euro |
|
a) che i rischi di esplosione sono stati individuati e valutati; |
|
b) che saranno prese misure adeguate per raggiungere gli obiettivi del presente titolo; |
|
c) quali sono i luoghi che sono stati classificati nelle zone di cui all’allegato
XLIX; |
|
d) quali sono i luoghi in cui si applicano le prescrizioni minime di cui all’allegato
L; |
|
e) che i luoghi e le attrezzature di lavoro, compresi i dispositivi di allarme, sono concepiti, impiegati e
mantenuti in efficienza tenendo nel debito conto la sicurezza; |
|
f)
che, ai sensi del titolo III, sono stati adottati gli accorgimenti per l’impiego sicuro di attrezzature di
lavoro.
|
|
3.
Il documento di cui al comma 1 deve essere compilato prima dell’inizio del lavoro ed essere riveduto
qualora i luoghi di lavoro, le attrezzature o l’organizzazione del lavoro abbiano subito modifiche,
ampliamenti o trasformazioni rilevanti. |
Sanzione:
arresto da tre a sei
mesi o con l'ammenda da 2.500 a 6.400 euro |
|
4.
Il documento di cui al comma 1 é parte integrante del documento di valutazione dei rischi di cui
all’articolo 17, comma
1. |
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Art. 294-bis.
Informazione e formazione dei lavoratori
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1. Nell’ambito degli obblighi di cui agli
articoli 36 e 37, il datore di lavoro provvede affinché i
lavoratori esposti al rischio di esplosione e i loro rappresentanti vengano informati e formati in
relazione al risultato della valutazione dei rischi, con particolare riguardo: |
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Sanzione:
arresto da tre a sei
mesi o con l'ammenda da 2.500 a 6.400 euro |
|
a) alle misure adottate in applicazione del presente titolo; |
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b) alla classificazione delle zone; |
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c) alle modalità operative necessarie a minimizzare la presenza e l’efficacia delle sorgenti di
accensione; |
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d) ai rischi connessi alla presenza di sistemi di protezione dell’impianto;
|
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e) ai rischi connessi alla manipolazione ed al travaso di liquidi infiammabili e/o polveri
combustibili; |
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f) al significato della segnaletica di sicurezza e degli allarmi ottico/acustici;
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g) agli eventuali rischi connessi alla presenza di sistemi di prevenzione delle atmosfere esplosive,
con particolare riferimento all’asfissia; |
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h) all’uso corretto di adeguati dispositivi di protezione individuale e alle relative indicazioni e
controindicazioni all’uso.
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1.
Le attrezzature da utilizzare nelle aree in cui possono formarsi atmosfere esplosive, già utilizzate o a
disposizione dell’impresa o dello stabilimento per la prima volta prima del 30 giugno 2003, devono
soddisfare, a decorrere da tale data, i requisiti minimi di cui all’allegato
L, parte A, fatte salve le altre
disposizioni che le disciplinano. |
|
2.
Le attrezzature da utilizzare nelle aree in cui possono formarsi atmosfere esplosive, che sono a
disposizione dell’impresa o dello stabilimento per la prima volta dopo il 30 giugno 2003, devono
soddisfare i requisiti minimi di cui all’allegato
L, parti A e B. |
|
3.
I luoghi di lavoro che comprendono aree in cui possono formarsi atmosfere esplosive devono soddisfare
le prescrizioni minime stabilite dal presente titolo.
|
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|
1.
Il datore di lavoro provvede affinché le installazioni elettriche nelle aree classificate come zone 0, 1, 20 o
21 ai sensi dell’allegato XLIX siano sottoposte alle verifiche di cui ai capi III e IV del decreto del
Presidente della Repubblica 22 ottobre 2001, n.462.
|
Sanzione:
arresto da tre a sei
mesi o con l'ammenda da 2.500 a 6.400 euro |
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Capo III
Sanzioni |
Art. 297.
Sanzioni a carico dei datori di lavoro e dei dirigenti
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1. Il datore di lavoro è punito con l’arresto da tre a sei mesi o con l’ammenda da 2.500 a 6.400 euro per
la violazione dell’articolo 290. |
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2. Il datore di lavoro e i dirigenti sono puniti con l'arresto da tre a sei mesi o con l'ammenda da 2.500 a
6.400 euro per la violazione degli articoli 289, comma
2, 291, 292, comma
2, 293, commi 1 e 2, 294,
commi 1, 2 e 3, 294-bis e 296. |
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Titolo XII
DISPOSIZIONI IN MATERIA PENALE E DI PROCEDURA PENALE
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1.
Quando uno stesso fatto é punito da una disposizione prevista dal titolo I e da una o più disposizioni
previste negli altri titoli, si applica la disposizione speciale.
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Art. 299.
Esercizio di fatto di poteri direttivi
|
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1.
Le posizioni di garanzia relative ai soggetti di cui all’articolo 2, comma
1, lettere b), d) ed e), gravano
altresì su colui il quale, pur sprovvisto di regolare investitura, eserciti in concreto i poteri giuridici riferiti
a ciascuno dei soggetti ivi definiti. |
|
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Art. 300.
Modifiche al decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231
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|
1.
L’articolo 25-septies del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, é sostituito dal seguente: «Art. 25septies
(Omicidio colposo o lesioni gravi o gravissime commesse con violazione delle norme sulla tutela
della salute e sicurezza sul lavoro). -1. In relazione al delitto di cui all’articolo 589 del codice penale,
commesso con violazione dell’articolo 55, comma 2, del decreto legislativo attuativo della delega di cui
alla legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di salute e sicurezza sul lavoro, si applica una sanzione
pecuniaria in misura pari a 1.000 quote. Nel caso di condanna per il delitto di cui al precedente periodo si
applicano le sanzioni interdittive di cui all’articolo 9, comma 2, per una durata non inferiore a tre mesi e
non superiore ad un anno. |
|
2.
Salvo quanto previsto dal comma 1, in relazione al delitto di cui all’articolo 589 del codice penale,
commesso con violazione delle norme sulla tutela della salute e sicurezza sul lavoro, si applica una
sanzione pecuniaria in misura non inferiore a 250 quote e non superiore a 500 quote. Nel caso di
condanna per il delitto di cui al precedente periodo si applicano le sanzioni interdittive di cui all’articolo
9, comma 2, per una durata non inferiore a tre mesi e non superiore ad un anno. |
|
3.
In relazione al delitto di cui all’articolo 590, terzo comma, del codice penale, commesso con violazione
delle norme sulla tutela della salute e sicurezza sul lavoro, si applica una sanzione pecuniaria in misura
non superiore a 250 quote. Nel caso di condanna per il delitto di cui al precedente periodo si applicano le
sanzioni interdittive di cui all’articolo 9, comma
2, per una durata non superiore a sei mesi..
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Art. 301.
Applicabilità delle disposizioni di cui agli articoli 20 e seguenti del decreto legislativo 19 dicembre 1994, n.
758 |
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1.
Alle contravvenzioni in materia di igiene, salute e sicurezza sul lavoro previste dal presente decreto
nonché da altre disposizioni aventi forza di legge, per le quali sia prevista la pena alternativa dell’arresto
o dell’ammenda ovvero la pena della sola ammenda, si applicano le disposizioni in materia di
prescrizione ed estinzione del reato di cui agli articoli 20, e seguenti, del decreto legislativo 19 dicembre
1994, n. 758.
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Art. 301-bis.
Estinzione agevolata degli illeciti amministrativi a seguito di
regolarizzazione
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1. In tutti i casi di inosservanza degli obblighi puniti con sanzione pecuniaria amministrativa il
trasgressore, al fine di estinguere l’illecito amministrativo, è ammesso al pagamento di una somma
pari alla misura minima prevista dalla legge qualora provveda a regolarizzare la propria posizione
non oltre il termine assegnato dall’organo di vigilanza mediante verbale di primo accesso ispettivo.
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Art. 302.
Definizione delle contravvenzioni punite con la sola pena dell’arresto
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1. Per le contravvenzioni punite con la sola pena dell’arresto, il giudice può, su richiesta dell’imputato,
sostituire la pena irrogata nel limite di dodici mesi con il pagamento di una somma determinata
secondo i criteri di ragguaglio di cui all’articolo 135 del codice penale. La sostituzione può avvenire
solo quando siano state eliminate tutte le fonti di rischio e le conseguenze dannose del reato. La
somma non può essere comunque inferiore a euro 2.000. |
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2. La sostituzione di cui al comma 1 non è consentita quando la violazione ha avuto un contributo
causale nel verificarsi di un infortunio sul lavoro da cui sia derivata la morte ovvero una lesione
personale che abbia comportato l’incapacità di attendere alle ordinarie occupazioni per un periodo
superiore ai quaranta giorni. |
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3.
Decorso un periodo di tre anni dal passaggio in giudicato della sentenza che ha operato la
sostituzione di cui al comma 1 senza che l’imputato abbia commesso ulteriori reati tra quelli
previsti dal presente testo unico, ovvero i reati di cui all’articolo 589, comma 2 e
590, comma 3, del
codice penale, limitatamente all’ipotesi di violazione delle norme relative alla prevenzione degli
infortuni sul lavoro, il reato si estingue.
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Art. 302-bis.
Potere di disposizione
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1.
Gli organi di vigilanza impartiscono disposizioni esecutive ai fini dell’applicazione delle norme
tecniche e delle buone prassi, laddove volontariamente adottate dal datore di lavoro e da questi
espressamente richiamate in sede ispettiva, qualora ne riscontrino la non corretta adozione, e salvo
che il fatto non costituisca reato. |
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2.
Avverso le disposizioni di cui al comma 1 è ammesso ricorso, entro trenta giorni, con eventuale
richiesta di sospensione dell’esecutività dei provvedimenti, all’autorità gerarchicamente
sovraordinata nell’ambito dei rispettivi organi di vigilanza, che decide il ricorso entro quindici
giorni. Decorso inutilmente il termine previsto per la decisione il ricorso si intende respinto. Con
riferimento ai provvedimenti adottati dagli organi di vigilanza del Ministero del lavoro, della salute
e delle politiche sociali, la autorità gerarchicamente sovraordinata è il dirigente della Direzione
Provinciale del Lavoro territorialmente competente. |
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(Articolo
abrogato dal D.lgs 106/09) |
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