Titolo II
LUOGHI DI LAVORO |
CAPO I
DISPOSIZIONI GENERALI |
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1. Ferme restando le disposizioni di cui al
titolo I, si intendono per luoghi di lavoro, unicamente ai fini
della applicazione del presente titolo, i luoghi destinati a ospitare posti di lavoro, ubicati all’interno
dell’azienda o dell’unità produttiva, nonché ogni altro luogo di pertinenza dell’azienda o dell’unità
produttiva accessibile al lavoratore nell’ambito del proprio lavoro. |
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2. Le disposizioni di cui al presente titolo non si applicano: |
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a) ai mezzi di trasporto |
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b) ai cantieri temporanei o mobili |
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c) alle industrie estrattive |
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d) ai pescherecci. |
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d-bis): ai campi, ai boschi e agli altri terreni facenti parte di un’azienda agricola o forestale.
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Art. 63.
Requisiti di salute e di sicurezza |
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1.
I luoghi di lavoro devono essere conformi ai requisiti indicati nell’allegato
IV. |
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2.
I luoghi di lavoro devono essere strutturati tenendo conto, se del caso, dei lavoratori disabili. |
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3.
L’obbligo di cui al comma 2 vige in particolare per le porte, le vie di circolazione, gli ascensori e le
relative pulsantiere, le scale e gli accessi alle medesime, le docce, i gabinetti ed i posi di lavoro
utilizzati da lavoratori disabili. |
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4.
La disposizione di cui al comma 2 non si applica ai luoghi di lavoro già utilizzati prima del 1° gennaio
1993 in ogni caso devono essere adottate misure idonee a consentire la mobilità e l’utilizzazione dei
servizi sanitari e di igiene personale. |
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5.
Ove vincoli urbanistici o architettonici ostino agli adempimenti di cui al comma 1 il datore di lavoro,
previa consultazione del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza e previa autorizzazione
dell’organo di vigilanza territorialmente competente, adotta le misure alternative che garantiscono un
livello di sicurezza equivalente. |
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1. Il datore di lavoro provvede affinché: |
Sanzione:
arresto da due a
quattro mesi o con l’ammenda da 1.000 a 4.800 euro |
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a) i luoghi di lavoro siano conformi ai requisiti di cui all’articolo 63, commi
1, 2 e 3 |
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b) le vie di circolazione interne o all’aperto che conducono a uscite o ad uscite di emergenza e le uscite
di emergenza siano sgombre allo scopo di consentirne l’utilizzazione in ogni evenienza
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c)
i luoghi di lavoro, gli impianti e i dispositivi vengano sottoposti a regolare manutenzione tecnica e
vengano eliminati, quanto più rapidamente possibile, i difetti rilevati che possano pregiudicare la
sicurezza e la salute dei lavoratori
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d)
i luoghi di lavoro, gli impianti e i dispositivi vengano sottoposti a regolare pulitura, onde assicurare
condizioni igieniche adeguate |
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e) gli impianti e i dispositivi di sicurezza, destinati alla prevenzione o all’eliminazione dei pericoli,
vengano sottoposti a regolare manutenzione e al controllo del loro funzionamento.
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Art. 65.
Locali sotterranei o semisotterranei
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1.
È vietato destinare al lavoro locali chiusi sotterranei o semisotterranei. |
Sanzione:
arresto da due a
quattro mesi o con l’ammenda da 1.000 a 4.800 euro |
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2.
In deroga alle disposizioni di cui al comma 1, possono essere destinati al lavoro locali chiusi sotterranei o
semisotterranei, quando ricorrano particolari esigenze tecniche. In tali casi il datore di lavoro provvede ad
assicurare idonee condizioni di aerazione, di illuminazione e di microclima. |
Sanzione:
arresto da due a
quattro mesi o con l’ammenda da 1.000 a 4.800 euro |
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3.
L’organo di vigilanza può consentire l’uso dei locali chiusi sotterranei o semisotterranei anche per altre
lavorazioni per le quali non ricorrono le esigenze tecniche, quando dette lavorazioni non diano luogo ad
emissioni di agenti nocivi, sempre che siano rispettate le norme del presente decreto legislativo e si sia
provveduto ad assicurare le condizioni di cui al comma 2. |
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Art. 66.
Lavori in ambienti sospetti di inquinamento
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1.
È vietato consentire l’accesso dei lavoratori in pozzi neri, fogne, camini, fosse, gallerie e in generale in
ambienti e recipienti, condutture, caldaie e simili, ove sia possibile il rilascio di gas deleteri, senza che sia
stata previamente accertata l’assenza di pericolo per la vita e l’integrità fisica dei lavoratori medesimi,
ovvero senza previo risanamento dell’atmosfera mediante ventilazione o altri mezzi idonei. Quando possa
esservi dubbio sulla pericolosità dell’atmosfera, i lavoratori devono essere legati con cintura di sicurezza,
vigilati per tutta la durata del lavoro e, ove occorra, forniti di apparecchi di protezione.
L’apertura di accesso a detti luoghi deve avere dimensioni tali da poter consentire l’agevole recupero di
un lavoratore privo di sensi.
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Sanzione:
arresto da tre a sei mesi o con l’ammenda da 2.500 a 6.400 euro |
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Art. 67.
Notifiche all’organo di vigilanza competente per territorio
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1.
La costruzione e la realizzazione di edifici o locali da adibire a lavorazioni industriali, nonché gli
ampliamenti e le ristrutturazioni di quelli esistenti, devono essere eseguiti nel rispetto della normativa di
settore ed essere notificati all’organo di vigilanza competente per territorio. |
Sanzione:
sanzione amministrativa pecuniaria da 500 a 1.800 euro
per il datore di lavoro
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2.
La notifica di cui al comma 1 deve indicare gli aspetti considerati nella valutazione e relativi: |
Sanzione:
sanzione amministrativa pecuniaria da 500 a 1.800 euro
per il datore di lavoro
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a) alla descrizione dell’oggetto delle lavorazioni e delle principali modalità di esecuzione delle stesse |
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b) alla descrizione delle caratteristiche dei locali e degli impianti.
Entro trenta giorni dalla data di notifica l’organo di vigilanza territorialmente competente può
chiedere ulteriori dati e prescrivere modificazioni in relazione ai dati notificati.
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3.
La notifica di cui al presente articolo si applica ai luoghi di lavoro ove é prevista la presenza di più di tre
lavoratori. |
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4.
La notifica di cui al presente articolo é valida ai fini delle eliminazioni e delle semplificazioni di cui
all’articolo 53, comma
5.
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CAPO II SANZIONI |
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1. Il datore di lavoro e il dirigente sono puniti: |
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a) con l’arresto da tre a sei mesi o con l’ammenda da 2.500 a 6.400 euro per la violazione
dell’articolo 66 |
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b) con l’arresto da due a quattro mesi o con l’ammenda da 1.000 a 4.800 euro per la violazione
dell’articolo 64, comma 1, e 65, commi 1 e
2 |
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c)
con la sanzione amministrativa pecuniaria da 500 a 1.800 euro per la violazione dell’articolo
67, commi 1 e 2.
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2. La violazione di più precetti riconducibili alla categoria omogenea di requisiti di sicurezza relativi ai
luoghi di lavoro di cui all’allegato
IV, punti 1.1, 1.2, 1.3, 1.4, 1.5, 1.6, 1.7, 1.8, 1.9, 1.10, 1.11, 1.12, 1.13,
1.14, 2.1, 2.2, 3, 4, 6.1, 6.2, 6.3, 6.4, 6.5, e 6.6, è considerata una unica violazione ed è punita con la pena
prevista dal comma 1, lettera b). L’organo di vigilanza è tenuto a precisare in ogni caso, in sede di
contestazione, i diversi precetti violati.
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Titolo III
USO DELLE ATTREZZATURE DI LAVORO
E DEI DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE
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Capo I
Uso delle attrezzature di lavoro
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1. Agli effetti delle disposizioni di cui al presente titolo si intende per: |
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a) attrezzatura di lavoro: qualsiasi macchina, apparecchio, utensile o impianto,
inteso come il
complesso di macchine, attrezzature e componenti necessari all’attuazione di un processo
produttivo, destinato ad essere usato durante il lavoro |
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b) uso di una attrezzatura di lavoro: qualsiasi operazione lavorativa connessa ad una attrezzatura di
lavoro, quale la messa in servizio o fuori servizio, l’impiego, il trasporto, la riparazione, la
trasformazione, la manutenzione, la pulizia, il montaggio, lo smontaggio |
|
c) zona pericolosa: qualsiasi zona all’interno ovvero in prossimità di una attrezzatura di lavoro nella
quale la presenza di un lavoratore costituisce un rischio per la salute o la sicurezza dello stesso |
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d) lavoratore esposto: qualsiasi lavoratore che si trovi interamente o in parte in una zona pericolosa |
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e) operatore: il lavoratore incaricato dell’uso di una attrezzatura di lavoro.
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1.
Salvo quanto previsto al comma 2, le attrezzature di lavoro messe a disposizione dei lavoratori devono
essere conformi alle specifiche disposizioni legislative e regolamentari di recepimento delle direttive
comunitarie di prodotto. |
Sanzione:
arresto da tre a sei mesi o con
l’ammenda da 2.500 a 6.400 euro. |
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2.
Le attrezzature di lavoro costruite in assenza di disposizioni legislative e regolamentari di cui al comma 1,
e quelle messe a disposizione dei lavoratori antecedentemente all’emanazione di norme legislative e
regolamentari di recepimento delle direttive comunitarie di prodotto, devono essere conformi ai requisiti
generali di sicurezza di cui all’allegato
V.
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Sanzione:
arresto da tre a sei mesi o con
l’ammenda da 2.500 a 6.400 euro, limitatamente ai punti 3.2.1, 5.6.1, 5.6.6, 5.6.7, 5.9.1, 5.9.2, 5.13.8 e
5.13.9 dell’allegato
V, parte II
arresto da due a quattro mesi o con
l’ammenda da 1.000 a 4.800 euro limitatamente ai punti 2.10, 3.1.8, 3.1.11, 3.3.1, 5.1.3, 5.1.4, 5.5.3,
5.5.7, 5.7.1, 5.7.3, 5.12.1, 5.15.2, 5.16.2, 5.16.4, dell’allegato
V, parte
II
sanzione amministrativa pecuniaria da euro 500 a
euro 1.800 limitatamente ai punti dell’allegato
V, parte II, diversi da quelli
indicati alla lettera a) del comma 3 e alla lettera b) del comma 2
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3.
Si considerano conformi alle disposizioni di cui al comma 2 le attrezzature di lavoro costruite secondo le
prescrizioni dei decreti ministeriali adottati ai sensi dell’articolo 395 del decreto Presidente della
Repubblica 27 aprile 1955, n. 547, ovvero dell’articolo 28 del decreto legislativo 19 settembre 1994, n.
626. |
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4. Qualora gli organi di vigilanza, nell’espletamento delle loro funzioni ispettive in materia di salute e
sicurezza sul lavoro, constatino che un’attrezzatura di lavoro, messa a disposizione dei lavoratori
dopo essere stata immessa sul mercato o messa in servizio conformemente alla legislazione
nazionale di recepimento delle direttive comunitarie ad essa applicabili ed utilizzata
conformemente alle indicazioni del fabbricante, presenti una situazione di rischio riconducibile al
mancato rispetto di uno o più requisiti essenziali di sicurezza previsti dalle disposizioni legislative e
regolamentari di cui al comma 1, ne informano immediatamente l’autorità nazionale di
sorveglianza del mercato competente per tipo di prodotto. In tale caso le procedure previste dagli
articoli 20 e 21 del decreto legislativo 19 dicembre 1994, n. 758, vengono espletate: |
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a) dall'organo di vigilanza che ha accertato in sede di utilizzo la situazione di rischio, nei
confronti del datore di lavoro utilizzatore dell'esemplare di attrezzatura, mediante apposita
prescrizione a rimuovere tale situazione nel caso in cui sia stata accertata una contravvenzione,
oppure mediante idonea disposizione in ordine alle modalità di uso in sicurezza
dell’attrezzatura di lavoro ove non sia stata accertata una contravvenzione |
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b) dall'organo di vigilanza territorialmente competente rispettivamente, nei confronti del
fabbricante ovvero dei soggetti della catena della distribuzione, qualora, alla conclusione
dell'accertamento tecnico effettuato dall'autorità nazionale per la sorveglianza del mercato,
risulti la non conformità dell’attrezzatura ad uno o più requisiti essenziali di sicurezza previsti
dalle disposizioni legislative e regolamentari di cui al comma 1 dell’articolo
70. |
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1.
Il datore di lavoro mette a disposizione dei lavoratori attrezzature conformi ai requisiti di cui all’articolo
precedente, idonee ai fini della salute e sicurezza e adeguate al lavoro da svolgere o adattate a tali scopi
che devono essere utilizzate conformemente alle disposizioni legislative di recepimento delle direttive
comunitarie. |
Sanzione:
arresto da tre a sei mesi o con
l’ammenda da 2.500 a 6.400 euro |
|
2.
All’atto della scelta delle attrezzature di lavoro, il datore di lavoro prende in considerazione: |
Sanzione:
arresto da tre a sei mesi o con
l’ammenda da 2.500 a 6.400 euro |
|
a) le condizioni e le caratteristiche specifiche del lavoro da svolgere |
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b) i rischi presenti nell’ambiente di lavoro |
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c) i rischi derivanti dall’impiego delle attrezzature stesse |
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d) i rischi derivanti da interferenze con le altre attrezzature già in uso. |
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3.
Il datore di lavoro, al fine di ridurre al minimo i rischi connessi all’uso delle attrezzature di lavoro e per
impedire che dette attrezzature possano essere utilizzate per operazioni e secondo condizioni per le quali
non sono adatte, adotta adeguate misure tecniche ed organizzative, tra le quali quelle dell’allegato
VI. |
Sanzione:
arresto da due a quattro mesi o con
l’ammenda da 1.000 a 4.800 euro limitatamente ai punti 3.1.3, 3.1.4, 3.1.5, 3.1.6, 3.1.7, 3.2.1
dell’allegato
V I
sanzione amministrativa pecuniaria da euro 500 a
euro 1.800 limitatamente ai punti dell’allegato VI diversi da quelli indicati alla
lettera b) del comma 2, e commi 6, 9, 10 e 11
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4. Il datore di lavoro prende le misure necessarie affinché: |
Sanzione:
arresto da tre a sei mesi o con
l’ammenda da 2.500 a 6.400 euro |
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a) le attrezzature di lavoro siano:
1) installate ed utilizzate in conformità alle istruzioni d’uso
2) oggetto di idonea manutenzione al fine di garantire nel tempo la permanenza dei requisiti di
sicurezza di cui all’articolo 70 e siano corredate, ove necessario, da apposite istruzioni d’uso e
libretto di manutenzione
3) assoggettate alle misure di aggiornamento dei requisiti minimi di sicurezza stabilite con specifico
provvedimento regolamentare adottato in relazione alle prescrizioni di cui all’articolo 18, comma
1, lettera z)
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Sanzione:
sanzione amministrativa pecuniaria da euro 500 a
euro 1.800 |
|
b) siano curati la tenuta e l’aggiornamento del registro di controllo delle attrezzature di lavoro per cui lo
stesso é previsto.
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5.
Le modifiche apportate alle macchine quali definite all’articolo 1, comma 2, del decreto del Presidente
della Repubblica 24 luglio 1996, n. 459, per migliorarne le condizioni di sicurezza
in rapporto alle
previsioni del comma 1, ovvero del comma 4, lettera a), numero 3 non configurano immissione sul
mercato ai sensi dell’articolo 1, comma 3, secondo periodo, sempre che non comportino modifiche delle
modalità di utilizzo e delle prestazioni previste dal costruttore.
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6.
Il datore di lavoro prende le misure necessarie affinché il posto di lavoro e la posizione dei lavoratori
durante l’uso delle attrezzature presentino requisiti di sicurezza e rispondano ai principi dell’ergonomia.
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7.
Qualora le attrezzature richiedano per il loro impiego conoscenze o responsabilità particolari in relazione
ai loro rischi specifici, il datore di lavoro prende le misure necessarie affinché: |
Sanzione:
arresto da tre a sei mesi o con
l’ammenda da 2.500 a 6.400 euro |
|
a) l’uso dell’attrezzatura di lavoro sia riservato ai lavoratori allo scopo incaricati che abbiano ricevuto
una informazione, formazione ed addestramento adeguati |
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b) in caso di riparazione, di trasformazione o manutenzione, i lavoratori interessati siano qualificati in
maniera specifica per svolgere detti compiti. |
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8.
Fermo restando quanto disposto al comma 4, il datore di lavoro, secondo le indicazioni fornite dai
fabbricanti ovvero, in assenza di queste, dalle pertinenti norme tecniche o dalle buone prassi o da
linee guida, provvede affinché: |
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Sanzione:
arresto da tre a sei mesi o con
l’ammenda da 2.500 a 6.400 euro |
|
a) le attrezzature di lavoro la cui sicurezza dipende dalle condizioni di installazione siano sottoposte a un
controllo iniziale (dopo l’installazione e prima della messa in esercizio) e ad un controllo dopo ogni
montaggio in un nuovo cantiere o in una nuova località di impianto, al fine di assicurarne l’installazione
corretta e il buon funzionamento |
|
b) le attrezzature soggette a influssi che possono provocare deterioramenti suscettibili di dare origine a
situazioni pericolose siano sottoposte:
1. ad interventi di controllo periodici, secondo frequenze stabilite in base alle indicazioni fornite
dai fabbricanti, ovvero dalle norme di buona tecnica, o in assenza di queste ultime, desumibili dai
codici di buona prassi
2. ad interventi di controllo straordinari al fine di garantire il mantenimento di buone condizioni di
sicurezza, ogni volta che intervengano eventi eccezionali che possano avere conseguenze
pregiudizievoli per la sicurezza delle attrezzature di lavoro, quali riparazioni, trasformazioni,
incidenti, fenomeni naturali o periodi prolungati di inattività |
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c) gli interventi di controllo di cui alle lettere a) e b) sono volti ad assicurare il buono stato di
conservazione e l’efficienza a fini di sicurezza delle attrezzature di lavoro e devono essere effettuati da
persona competente. |
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9.
I risultati dei controlli di cui al comma 8 devono essere riportati per iscritto e, almeno quelli relativi agli
ultimi tre anni, devono essere conservati e tenuti a disposizione degli organi di vigilanza. |
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10.Qualora le attrezzature di lavoro di cui al comma 8 siano usate al di fuori della sede dell’unità produttiva
devono essere accompagnate da un documento attestante l’esecuzione dell’ultimo controllo con esito
positivo. |
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11.Oltre a quanto previsto dal comma 8, il datore di lavoro sottopone le attrezzature di lavoro riportate in
allegato VII a verifiche periodiche volte a valutarne l’effettivo stato di conservazione e di efficienza ai
fini di sicurezza, con la frequenza indicata nel medesimo allegato. La prima di tali verifiche è
effettuata dall’ISPESL che vi provvede nel termine di sessanta giorni dalla richiesta, decorso
inutilmente il quale il datore di lavoro può avvalersi delle ASL e o di soggetti pubblici o privati
abilitati con le modalità di cui al comma 13. Le successive verifiche sono effettuate dai soggetti di
cui al precedente periodo, che vi provvedono nel termine di trenta giorni dalla richiesta, decorso
inutilmente il quale il datore di lavoro può avvalersi di soggetti pubblici o privati abilitati, con le
modalità di cui al comma 13.
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12.Per l’effettuazione delle verifiche di cui al comma 11, le ASL e l’ISPESL possono avvalersi del supporto
di soggetti pubblici o privati abilitati. I soggetti privati abilitati acquistano la qualifica di incaricati di
pubblico servizio e rispondono direttamente alla struttura pubblica titolare della funzione.
|
|
13.Le modalità di effettuazione delle verifiche periodiche di cui all’allegato
VII, nonché i criteri per
l’abilitazione dei soggetti pubblici o privati di cui al comma precedente sono stabiliti con decreto del
Ministro del lavoro e della previdenza sociale e del Ministro della salute,
di concerto con il Ministro
dello sviluppo economico, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra Stato, le regioni e le
province autonome di Trento e di Bolzano, da adottarsi entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore
del presente decreto.
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14.Con
decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro dello
sviluppo economico, d’intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra Stato, Regioni e province
autonome di Trento e di Bolzano e sentita la Commissione consultiva di cui all’articolo
6, vengono
apportate le modifiche all’allegato VII relativamente all’elenco delle attrezzature di lavoro da sottoporre
alle verifiche di cui al comma 11. |
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Art. 72.
Obblighi dei noleggiatori e dei concedenti in uso
|
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1.
Chiunque venda, noleggi o conceda in uso o locazione finanziaria macchine, apparecchi o utensili
costruiti o messi in servizio al di fuori della disciplina di cui all'articolo 70, comma
1, attesta, sotto
la propria responsabilita', che le stesse siano conformi, al momento della consegna a chi acquisti,
riceva in uso, noleggio o locazione finanziaria, ai requisiti di sicurezza di cui all’allegato
V. |
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Sanzione:
sanzione amministrativa
pecuniaria da 750 a 2.700 euro valida per tutto l'art.
|
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2.
Chiunque noleggi o conceda in uso ad un datore di lavoro attrezzature di lavoro senza conduttore
operatore deve, al momento della cessione, attestarne il buono stato di conservazione, manutenzione ed
efficienza a fini di sicurezza. Dovrà altresì acquisire e conservare agli atti per tutta la durata del noleggio
o della concessione dell’attrezzatura una dichiarazione del datore di lavoro che riporti l’indicazione del
lavoratore o dei lavoratori incaricati del loro uso, i quali devono risultare formati conformemente alle
disposizioni del presente titolo e, ove si tratti di attrezzature di cui all’articolo 73, comma
5, siano in
possesso della specifica abilitazione ivi prevista. |
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Art. 73.
Informazione, formazione e addestramento
In rosso le parti
integrate dal Dlgs 106/09
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1.
Nell’ambito degli obblighi di cui agli articoli 36 e
37 il datore di lavoro provvede, affinché per ogni
attrezzatura di lavoro messa a disposizione, i lavoratori incaricati dell’uso dispongano di ogni necessaria
informazione e istruzione e ricevano una formazione e un addestramento adeguati, in rapporto alla
sicurezza relativamente: |
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a) alle condizioni di impiego delle attrezzature |
|
b) alle situazioni anormali prevedibili. |
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2.
Il datore di lavoro provvede altresì a informare i lavoratori sui rischi cui sono esposti durante l’uso delle
attrezzature di lavoro, sulle attrezzature di lavoro presenti nell’ambiente immediatamente circostante,
anche se da essi non usate direttamente, nonché sui cambiamenti di tali attrezzature. |
|
3.
Le informazioni e le istruzioni d’uso devono risultare comprensibili ai lavoratori interessati. |
|
4.
Il datore di lavoro provvede affinché i lavoratori incaricati dell’uso delle attrezzature che richiedono
conoscenze e responsabilità particolari di cui all’articolo 71, comma
7, ricevano una formazione,
informazione ed addestramento adeguati e specifici, tali da consentire l’utilizzo
delle attrezzature in
modo idoneo e sicuro, anche in relazione ai rischi che possano essere causati ad altre persone. |
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5.
In sede di Conferenza permanente per i rapporti tra Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di
Bolzano sono individuate le attrezzature di lavoro per le quali é richiesta una specifica abilitazione degli
operatori nonché le modalità per il riconoscimento di tale abilitazione, i soggetti formatori, la durata, gli
indirizzi ed i requisiti minimi di validità della formazione.
|
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CAPO II USO DEI DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE |
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1.
Si intende per dispositivo di protezione individuale, di seguito denominato DPI, qualsiasi attrezzatura
destinata ad essere indossata e tenuta dal lavoratore allo scopo di proteggerlo contro uno o più rischi
suscettibili di minacciarne la sicurezza o la salute durante il lavoro, nonché ogni complemento o
accessorio destinato a tale scopo. |
|
2.
Non costituiscono DPI: |
|
a) gli indumenti di lavoro ordinari e le uniformi non specificamente destinati a proteggere la sicurezza e
la salute del lavoratore |
|
b) le attrezzature dei servizi di soccorso e di salvataggio |
|
c) le attrezzature di protezione individuale delle forze armate, delle forze di polizia e del personale del
servizio per il mantenimento dell’ordine pubblico |
|
d) le attrezzature di protezione individuale proprie dei mezzi di trasporto stradali |
|
e) i materiali sportivi quando utilizzati a fini specificamente sportivi e non per attività lavorative |
|
f) i materiali per l’autodifesa o per la dissuasione |
|
g) gli apparecchi portatili per individuare e segnalare rischi e fattori nocivi.
|
|
|
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|
1.
I DPI devono essere impiegati quando i rischi non possono essere evitati o sufficientemente ridotti da
misure tecniche di prevenzione, da mezzi di protezione collettiva, da misure, metodi o procedimenti di
riorganizzazione del lavoro.
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Sanzione:
arresto da tre a sei mesi o con
l’ammenda da 2.500 a 6.400 euro |
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|
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|
1.
I DPI devono essere conformi alle norme di cui al decreto legislativo 4 dicembre 1992, n.
475, e sue
successive modificazioni. |
|
2.
I DPI di cui al comma 1 devono inoltre: |
|
a) essere adeguati ai rischi da prevenire, senza comportare di per sè un rischio maggiore |
|
b) essere adeguati alle condizioni esistenti sul luogo di lavoro |
|
c) tenere conto delle esigenze ergonomiche o di salute del lavoratore |
|
d) poter essere adattati all’utilizzatore secondo le sue necessità. |
|
3.
In caso di rischi multipli che richiedono l’uso simultaneo di più DPI, questi devono essere tra loro
compatibili e tali da mantenere, anche nell’uso simultaneo, la propria efficacia nei confronti del rischio e
dei rischi corrispondenti. |
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1.
Il datore di lavoro ai fini della scelta dei DPI: |
|
a) effettua l’analisi e la valutazione dei rischi che non possono essere evitati con altri mezzi |
|
b) individua le caratteristiche dei DPI necessarie affinché questi siano adeguati ai rischi di cui alla lettera
a), tenendo conto delle eventuali ulteriori fonti di rischio rappresentate dagli stessi DPI |
|
) valuta, sulla base delle informazioni e delle norme d’uso fornite dal fabbricante a corredo dei
DPI, le
caratteristiche dei DPI disponibili sul mercato e le raffronta con quelle individuate alla lettera b) |
|
d) aggiorna la scelta ogni qualvolta intervenga una variazione significativa negli elementi di valutazione.
|
|
2.
Il datore di lavoro, anche sulla base delle norme d’uso fornite dal fabbricante, individua le condizioni in
cui un DPI deve essere usato, specie per quanto riguarda la durata dell’uso, in funzione di: |
|
a) entità del rischio |
|
b) frequenza dell’esposizione al rischio |
|
c) caratteristiche del posto di lavoro di ciascun lavoratore |
|
d) prestazioni del DPI. |
|
3.
Il datore di lavoro, sulla base delle indicazioni del decreto di cui all’articolo 79, comma
2, fornisce ai
lavoratori DPI conformi ai requisiti previsti dall’articolo
76. |
Sanzione:
arresto da tre a sei mesi o con
l’ammenda da 2.500 a 6.400 euro |
|
4.
Il datore di lavoro: |
|
a) mantiene in efficienza i DPI e ne assicura le condizioni d’igiene, mediante la manutenzione, le
riparazioni e le sostituzioni necessarie e secondo le eventuali indicazioni fornite dal fabbricante |
Sanzione:
arresto da tre a sei mesi o con
l’ammenda da 2.500 a 6.400 euro |
|
b) provvede a che i DPI siano utilizzati soltanto per gli usi previsti, salvo casi specifici ed eccezionali,
conformemente alle informazioni del fabbricante |
Sanzione:
arresto da tre a sei mesi o con
l’ammenda da 2.500 a 6.400 euro |
|
c) fornisce istruzioni comprensibili per i lavoratori |
Sanzione:
sanzione amministrativa pecuniaria da euro 500 a
euro 1.800 |
|
d) destina ogni DPI ad un uso personale e, qualora le circostanze richiedano l’uso di uno stesso DPI da
parte di più persone, prende misure adeguate affinché tale uso non ponga alcun problema sanitario e
igienico ai vari utilizzatori |
Sanzione:
arresto da tre a sei mesi o con
l’ammenda da 2.500 a 6.400 euro |
|
e) informa preliminarmente il lavoratore dei rischi dai quali il DPI lo protegge |
Sanzione:
arresto da due a quattro mesi o con
l’ammenda da 1.000 a 4.800 euro |
|
f) rende disponibile nell’azienda ovvero unità produttiva informazioni adeguate su ogni
DPI |
Sanzione:
arresto da due a quattro mesi o con
l’ammenda da 1.000 a 4.800 euro |
|
g) stabilisce le procedure aziendali da seguire, al termine dell’utilizzo, per la riconsegna e il deposito dei
DPI |
Sanzione:
sanzione amministrativa pecuniaria da euro 500 a
euro 1.800 |
|
h) assicura una formazione adeguata e organizza, se necessario, uno specifico addestramento circa l’uso
corretto e l’utilizzo pratico dei DPI.
|
Sanzione:
arresto da due a quattro mesi o con
l’ammenda da 1.000 a 4.800 euro |
|
5.
In ogni caso l’addestramento é indispensabile: |
Sanzione:
arresto da tre a sei mesi o con
l’ammenda da 2.500 a 6.400 euro |
|
a) per ogni DPI che, ai sensi del decreto legislativo 4 dicembre 1992, n. 475, appartenga alla terza
categoria |
|
b) per i dispositivi di protezione dell’udito.
|
|
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1.
In ottemperanza a quanto previsto dall’articolo 20, comma
2, lettera h), i lavoratori si sottopongono al
programma di formazione e addestramento organizzato dal datore di lavoro nei casi ritenuti necessari ai
sensi dell’articolo 77 commi 4, lettera h), e 5. |
|
2.
In ottemperanza a quanto previsto dall’articolo 20, comma
2, lettera d), i lavoratori utilizzano i DPI messi
a loro disposizione conformemente all’informazione e alla formazione ricevute e all’addestramento
eventualmente organizzato ed espletato. |
|
3.
I lavoratori: |
|
a) provvedono alla cura dei DPI messi a loro disposizione |
|
b) non vi apportano modifiche di propria iniziativa. |
|
4.
Al termine dell’utilizzo i lavoratori seguono le procedure aziendali in materia di riconsegna dei
DPI. |
|
5.
I lavoratori segnalano immediatamente al datore di lavoro o al dirigente o al preposto qualsiasi difetto o
inconveniente da essi rilevato nei DPI messi a loro disposizione. |
|
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Art. 79.
Criteri per l’individuazione e l’uso |
|
|
1.
Il contenuto dell’allegato VIII, costituisce elemento di riferimento per l’applicazione di quanto previsto
all’articolo 77, commi 1 e 4. |
|
2.
Con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro dello sviluppo
economico, sentita la Commissione consultiva permanente di cui all’articolo
6, tenendo conto della
natura, dell’attività e dei fattori specifici di rischio sono indicati: |
|
a) i criteri per l’individuazione e l’uso dei DPI |
|
b) le circostanze e le situazioni in cui, ferme restando le priorità delle misure di protezione collettiva,
si rende necessario l’impiego dei DPI. |
|
2-bis. Fino alla adozione del decreto di cui al comma 2 restano ferme le disposizioni di cui al decreto 2
maggio 2001 del Ministro del lavoro e della previdenza sociale. |
In grassetto le parti integrate dal Dlgs 106/09 |
|
|
CAPO III IMPIANTI E APPARECCHIATURE ELETTRICHE |
|
1.
Il datore di lavoro prende le misure necessarie affinché i lavoratori siano salvaguardati dai tutti i
rischi di natura elettrica connessi all’impiego dei materiali, delle apparecchiature e degli impianti
elettrici messi a loro disposizione ed, in particolare, da quelli derivanti da: |
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a) contatti elettrici diretti |
|
b) contatti elettrici indiretti |
|
c) innesco e propagazione di incendi e di ustioni dovuti a sovratemperature pericolose, archi elettrici e
radiazioni |
|
d) innesco di esplosioni |
|
e) fulminazione diretta ed indiretta |
|
f) sovratensioni |
|
g) altre condizioni di guasto ragionevolmente prevedibili.
|
|
2.
A tale fine il datore di lavoro esegue una valutazione dei rischi di cui al precedente comma 1, tenendo in
considerazione: |
Sanzione:
arresto da tre a sei mesi o con l’ammenda da 2.500 a
6.400 euro |
|
a) le condizioni e le caratteristiche specifiche del lavoro, ivi comprese eventuali interferenze |
|
b) i rischi presenti nell’ambiente di lavoro |
|
c) tutte le condizioni di esercizio prevedibili. |
|
3.
A seguito della valutazione del rischio elettrico il datore di lavoro adotta le misure tecniche ed
organizzative necessarie ad eliminare o ridurre al minimo i rischi presenti, ad individuare i dispositivi di
protezione collettivi ed individuali necessari alla conduzione in sicurezza del lavoro ed a predisporre le
procedure di uso e manutenzione atte a garantire nel tempo la permanenza del livello di sicurezza
raggiunto con l’adozione delle misure di cui al comma 1. |
Sanzione:
arresto da due a quattro mesi o con
l’ammenda da 1.000 a 4.800 euro |
|
3-bis. Il datore di lavoro prende, altresì, le misure necessarie affinché le procedure di uso e
manutenzione di cui al comma 3 siano predisposte ed attuate tenendo conto delle disposizioni
legislative vigenti, delle indicazioni contenute nei manuali d'uso e manutenzione delle
apparecchiature ricadenti nelle direttive specifiche di prodotto e di quelle indicate nelle pertinenti
norme tecniche. |
In grassetto le parti integrate dal Dlgs 106/09 |
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1.
Tutti i materiali, i macchinari e le apparecchiature, nonché le installazioni e gli impianti elettrici ed
elettronici devono essere progettati, realizzati e costruiti a regola d’arte. |
|
2.
Ferme restando le disposizioni legislative e regolamentari di recepimento delle direttive comunitarie di
prodotto, i materiali, i macchinari, le apparecchiature, le installazioni e gli impianti di cui al comma
precedente, si considerano costruiti a regola d’arte se sono realizzati secondo le
pertinenti norme
tecniche. |
In grassetto le parti integrate dal Dlgs 106/09 |
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|
|
1. È vietato eseguire lavori sotto tensione. Tali lavori sono tuttavia consentiti nei casi in cui le tensioni su
cui si opera sono di sicurezza, secondo quanto previsto dallo stato della tecnica o quando i lavori sono
eseguiti nel rispetto delle seguenti condizioni: |
Sanzione:
arresto da tre a sei mesi o con
l’ammenda da 2.500 a 6.400 euro |
|
a) le procedure adottate e le attrezzature utilizzate sono conformi ai criteri definiti nelle norme
tecniche |
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b) per sistemi di categoria 0 e I purché l'esecuzione di lavori su parti in tensione sia affidata a
lavoratori riconosciuti dal datore di lavoro come idonei per tale attività secondo le indicazioni
della pertinente normativa tecnica |
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c) per sistemi di II e III categoria purchè:
1) i lavori su parti in tensione siano effettuati da aziende autorizzate, con specifico
provvedimento del Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali, ad operare sotto
tensione
2) l'esecuzione di lavori su parti in tensione sia affidata a lavoratori abilitati dal datore di
lavoro ai sensi della pertinente normativa tecnica riconosciuti idonei per tale attività. |
In grassetto le parti integrate dal Dlgs 106/09 |
2.
Con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, da adottarsi entro dodici mesi dalla data di
entrata in vigore del presente decreto legislativo, sono definiti i criteri per il rilascio delle autorizzazioni
di cui al comma 1, lettera c), numero 1). |
|
3.
Hanno diritto al riconoscimento di cui al comma 2 le aziende già autorizzate ai sensi della legislazione
vigente. |
|
|
|
Art. 83.
Lavori in prossimità di parti attive
|
|
|
1.
Non possono essere eseguiti lavori non elettrici in vicinanza di linee elettriche
o di impianti elettrici
con parti attive non protette, o che per circostanze particolari si debbano ritenere non sufficientemente
protette, e comunque a distanze inferiori ai limiti di cui alla tabella 1 dell’allegato
IX, salvo che vengano
adottate disposizioni organizzative e procedurali idonee a proteggere i lavoratori dai conseguenti rischi. |
In grassetto le parti integrate dal Dlgs 106/09
Sanzione:
arresto da tre a sei mesi o con
l’ammenda da 2.500 a 6.400 euro |
|
2.
Si considerano idonee ai fini di cui al comma 1 le disposizioni contenute nelle pertinenti norme
tecniche. |
In grassetto le parti integrate dal Dlgs 106/09 |
|
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|
1.
Il datore di lavoro provvede affinché gli edifici, gli impianti, le strutture, le attrezzature, siano protetti
dagli effetti dei fulmini realizzati secondo le norme tecniche. |
In grassetto le parti integrate dal Dlgs 106/09 |
|
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Art. 85.
Protezione di edifici, impianti strutture ed attrezzature |
|
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1.
Il datore di lavoro provvede affinché gli edifici, gli impianti, le strutture, le attrezzature, siano protetti dai
pericoli determinati dall’innesco elettrico di atmosfere potenzialmente esplosive per la presenza o
sviluppo di gas, vapori, nebbie infiammabili o polveri combustibili infiammabili, o in caso di
fabbricazione, manipolazione o deposito di materiali esplosivi. |
In grassetto le parti integrate dal Dlgs 106/09
Sanzione:
arresto da tre a sei mesi o con
l’ammenda da 2.500 a 6.400 euro |
|
2.
Le protezioni di cui al comma 1 si realizzano utilizzando le specifiche disposizioni di cui al presente
decreto legislativo e le pertinenti norme tecniche di cui all’allegato
IX.
|
In grassetto le parti integrate dal Dlgs 106/09 |
|
|
Art. 86.
Verifiche e controlli
In rosso le parti integrate dal Dlgs 106/09 |
|
|
1.
Ferme restando le disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica 22 ottobre 2001, n. 462,
in materia di verifiche periodiche, il datore di lavoro provvede affinché gli impianti elettrici e gli
impianti di protezione dai fulmini siano periodicamente sottoposti a controllo secondo le
indicazioni delle norme di buona tecnica e la normativa vigente per verificarne lo stato di
conservazione e di efficienza ai fini della sicurezza. |
In grassetto le parti integrate dal Dlgs 106/09
Sanzione:
sanzione amministrativa pecuniaria da euro 500 a
euro 1.800 |
|
2.
Con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro del lavoro, della
salute e delle politiche sociali, adottato sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo
Stato, le Regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sono stabilite le modalità ed i
criteri per l’effettuazione delle verifiche e dei controlli di cui al comma 1. |
In grassetto le parti integrate dal Dlgs 106/09 |
3.L’esito dei controlli di cui al comma 1 è verbalizzato e tenuto a disposizione dell’autorità di vigilanza. |
In grassetto le parti integrate dal Dlgs 106/09
Sanzione:
sanzione amministrativa pecuniaria da euro 500 a
euro 1.800 |
|
|
|
|
1. Il datore di lavoro è punito con la pena dell’arresto da tre a sei mesi o con l’ammenda da 2.500 a
6.400 euro per la violazione dell’articolo 80, comma
2. |
In grassetto le parti integrate dal Dlgs 106/09 |
2.
Il datore di [lavoro] e il dirigente sono puniti con la pena dell’arresto da tre a sei mesi o con
l’ammenda da 2.500 a 6.400 euro per la violazione: |
In grassetto le parti integrate dal Dlgs 106/09 |
a) dell’articolo 70, comma 1 |
In grassetto le parti integrate dal Dlgs 106/09 |
b) dell’articolo 70, comma
2, limitatamente ai punti 3.2.1, 5.6.1, 5.6.6, 5.6.7, 5.9.1, 5.9.2, 5.13.8 e
5.13.9 dell’allegato
V, parte II |
In grassetto le parti integrate dal Dlgs 106/09 |
c) dell’articolo 71, commi 1, 2, 4, 7 e 8 |
In grassetto le parti integrate dal Dlgs 106/09 |
d) degli
articoli 75 e 77, commi 3, 4, lettere a), b) e d), e
5 |
In grassetto le parti integrate dal Dlgs 106/09 |
e) degli
articoli [80, comma 2,] 82, comma
1, 83, comma 1, e 85, comma
1.
|
In grassetto le parti integrate dal Dlgs 106/09 |
3. Il datore di lavoro e il dirigente sono puniti con la pena dell’arresto da due a quattro mesi o con
l’ammenda da 1.000 a 4.800 euro per la violazione: |
In grassetto le parti integrate dal Dlgs 106/09 |
a) dell’articolo 70, comma
2, limitatamente ai punti 2.10, 3.1.8, 3.1.11, 3.3.1, 5.1.3, 5.1.4, 5.5.3,
5.5.7, 5.7.1, 5.7.3, 5.12.1, 5.15.2, 5.16.2, 5.16.4, dell’allegato
V, parte
II |
In grassetto le parti integrate dal Dlgs 106/09 |
b) dell’articolo 71, comma
3, limitatamente ai punti 3.1.3, 3.1.4, 3.1.5, 3.1.6, 3.1.7, 3.2.1
dell’allegato VI |
In grassetto le parti integrate dal Dlgs 106/09 |
c) dell’articolo 77, comma
4, lettere e), f) ed h) |
In grassetto le parti integrate dal Dlgs 106/09 |
d) dell’articolo 80, commi 3 e 4.
|
In grassetto le parti integrate dal Dlgs 106/09 |
4. Il datore di lavoro e il dirigente sono puniti con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 500 a
euro 1.800 per la violazione: |
In grassetto le parti integrate dal Dlgs 106/09 |
a) dell’articolo 70, comma
2, limitatamente ai punti dell’allegato
V, parte
II, diversi da quelli
indicati alla lettera a) del comma 3 e alla lettera b) del comma 2 |
In grassetto le parti integrate dal Dlgs 106/09 |
b) dell’articolo 71, comma
3, limitatamente ai punti dell’allegato VI diversi da quelli indicati alla
lettera b) del comma 2, e commi 6, 9, 10 e 11 |
In grassetto le parti integrate dal Dlgs 106/09 |
c) dell’articolo 77, comma
4, lettere c) e g) |
In grassetto le parti integrate dal Dlgs 106/09 |
d) dell’articolo 86, commi 1 e 3.
|
In grassetto le parti integrate dal Dlgs 106/09 |
5. La violazione di più precetti riconducibili alla categoria omogenea di requisiti di sicurezza relativi ai
luoghi di lavoro di cui all’allegato V, parte II, punti 1, 2, 3.1, 3.2, 3.3, 3.4, 4.1, 4.2, 4.3, 4.4, 4.5, 5.1,
5.2, 5.3, 5.4, 5.5, 5.6, 5.7, 5.8, 5.9, 5.10, 5.11, 5.12, 5.13, 5.14, 5.15 e 5.16 è considerata una unica
violazione, penale o amministrativa a seconda della natura dell’illecito, ed è punita con la pena o la
sanzione amministrativa pecuniaria rispettivamente previste dai precedenti commi. L’organo di
vigilanza è tenuto a precisare in ogni caso, in sede di contestazione, i diversi precetti violati. |
In grassetto le parti integrate dal Dlgs 106/09 |
6. La violazione di più precetti riconducibili alla categoria omogenea di requisiti di sicurezza relativi ai
luoghi di lavoro di cui all’allegato VI, punti 1.1, 1.2, 1.3, 1.4, 1.5, 1.6, 1.7, 1.8, 1.9, 2, 3.1, 3.2, 4, 5, 6,
7, 8, 9 e 10 è considerata una unica violazione ed è punita con la pena prevista dal comma 2, lettera
b). L’organo di vigilanza è tenuto a precisare in ogni caso, in sede di contestazione, i diversi precetti
violati. |
In grassetto le parti integrate dal Dlgs 106/09 |
7.
Il venditore, il noleggiatore o il concedente in uso è punito con la sanzione amministrativa
pecuniaria da 750 a 2.700 euro per la violazione dell’articolo 72.
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In grassetto le parti integrate dal Dlgs 106/09 |
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