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D.lgs 81/08

DECRETO LEGISLATIVO 9 aprile2008, n. 81
Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro. (GU n. 101 del 30-4-2008 - Suppl. Ordinario n.108)
Testo coordinato Con le modifiche apportate dal Decreto Legislativo 3 agosto 2009 , n. 106 - (106/09)
(GU n. 180 del 5-8-2009 - Suppl. Ordinario n.142)
da art. 1 ad art. 14

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 

Visti gli articoli 76, 87 e 117 della Costituzione; 

Vista la legge 3 agosto 2007, n. 123, recante: misure in tema di tutela della salute e della sicurezza sul lavoro  e delega al Governo per il riassetto e la riforma della normativa in materia;

Visto il decreto del Presidente  della Repubblica 27 aprile 1955, n. 547, recante: norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro; 

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 7 gennaio 1956, n. 164, recante: norme per la prevenzione  degli infortuni sul lavoro nelle costruzioni; 

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 19 marzo 1956, n. 303, recante norme generali per l’igiene  del lavoro; 

Visto il decreto legislativo 15 agosto 1991, n. 277, recante:  attuazione delle direttive n. 80/1107/CEE, n. 82/605/CEE, n. 83/477/CEE, n. 86/188/CEE e n. 88/642/CEE,  in materia di protezione dei lavoratori contro i rischi derivanti da esposizione ad agenti chimici, fisici e  biologici durante il lavoro, a norma dell’articolo 7 della legge 30 luglio 1990, n. 212; 

Visto il decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626, recante: attuazione delle direttive 89/391/CEE,  89/654/CEE, 89/655/CEE, 89/656/CEE, 90/269/CEE, 90/270/CEE, 90/394/CEE, 90/679/CEE, 493/88/CEE,  95/63/CE, 97/42/CE, 98/24/CE, 99/38/CE, 99/92/CE, 2001/45/CE, 2003/10/CE, 2003/18/CE e 2004/40/CE  riguardanti il miglioramento della sicurezza e della salute dei lavoratori durante il lavoro; 

Visto il decreto legislativo 19 dicembre 1994, n. 758, recante: modificazioni alla disciplina sanzionatoria in  materia di lavoro; 

Visto il decreto legislativo 14 agosto 1996, n. 493, recante attuazione della direttiva 92/58/CEE concernente  le prescrizioni minime per la segnaletica di sicurezza e/o di salute sul luogo di lavoro;

Visto il decreto  legislativo 14 agosto 1996, n. 494, recante attuazione della direttiva 92/57/CEE concernente le prescrizioni  minime di sicurezza e di salute da attuare nei cantieri temporanei o mobili; 

Visto il decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, recante disciplina della responsabilità amministrativa delle  persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica, a norma  dell’articolo 11 della legge 29 settembre 2000, n. 300; 

Visto il decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, recante attuazione delle deleghe in materia di  occupazione e mercato del lavoro, di cui alla legge 14 febbraio 2003, n. 30; 

Vista la direttiva 2004/40/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, sulle prescrizioni  minime di sicurezza e salute relative all’esposizione dei lavoratori ai rischi derivanti dagli agenti fisici  (campi elettromagnetici); 

Visto il decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 187, recante attuazione della direttiva 2002/44/CE sulle  prescrizioni minime di sicurezza e di salute relative all’esposizione dei lavoratori ai rischi derivanti da  vibrazioni meccaniche; 

Vista la direttiva 2006/25/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 aprile 2006, concernente le  prescrizioni minime di sicurezza e salute relative all’esposizione dei lavoratori ai rischi derivanti dagli agenti  fisici (radiazioni ottiche); 

Vista la legge comunitaria 2006 del 6 febbraio 2007, n. 13 recante disposizioni per l’adempimento di  obblighi derivanti dall’appartenenza dell’Italia alle Comunità europee; 

Visto il decreto legislativo 19 novembre 2007, n. 257, recante attuazione della direttiva 2004/40/CE sulle  prescrizioni minime di sicurezza e di salute relative all’esposizione dei lavoratori ai rischi derivanti dagli  agenti fisici (campi elettromagnetici); 

Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 6 marzo 2008;  Sentite le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative dei lavoratori e dei datori di lavoro; 

Acquisito il parere del Garante per la protezione dei dati personali; 

Acquisito il parere della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome  di Trento e di Bolzano, espresso nella riunione del 12 marzo 2008; 

Acquisiti i pareri delle competenti Commissioni parlamentari della Camera dei deputati e del Senato della  Repubblica; 

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 1° aprile 2008;  

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e dei Ministri del lavoro e della previdenza sociale,  della salute, delle infrastrutture, dello sviluppo economico, di concerto con i Ministri per le politiche  europee, della giustizia, delle politiche agricole alimentari e forestali, dell’interno, della difesa, della  pubblica istruzione, della solidarietà sociale, dell’università e della ricerca, per gli affari regionali e le  autonomie locali e dell’economia e delle finanze; 

Emana il seguente decreto legislativo:   
   
Titolo I  PRINCIPI COMUNI  
Capo I  Disposizioni generali
Art. 1.  Finalità
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1.  Le disposizioni contenute nel presente decreto legislativo costituiscono attuazione dell’articolo 1 della  legge 3 agosto 2007, n. 123, per il riassetto e la riforma delle norme vigenti in materia di salute e  sicurezza delle lavoratrici e dei lavoratori nei luoghi di lavoro, mediante il riordino e il coordinamento  delle medesime in un unico testo normativo. Il presente decreto legislativo persegue le finalità di cui al  presente comma nel rispetto delle normative comunitarie e delle convenzioni internazionali in materia,  nonché in conformità all’articolo 117 della Costituzione e agli statuti delle regioni a statuto speciale e  delle province autonome di Trento e di Bolzano, e alle relative norme di attuazione, garantendo  l’uniformità della tutela delle lavoratrici e dei lavoratori sul territorio nazionale attraverso il rispetto dei  livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali, anche con riguardo alle differenze di  genere, di età e alla condizione delle lavoratrici e dei lavoratori immigrati.   
2.  In relazione a quanto disposto dall’articolo 117, quinto comma, della Costituzione e dall’articolo 16,  comma 3, della legge 4 febbraio 2005, n. 11, le disposizioni del presente decreto legislativo, riguardanti  ambiti di competenza legislativa delle regioni e province autonome, si applicano, nell’esercizio del potere  sostitutivo dello Stato e con carattere di cedevolezza, nelle regioni e nelle province autonome nelle quali  ancora non sia stata adottata la normativa regionale e provinciale e perdono comunque efficacia dalla data  di entrata in vigore di quest’ultima, fermi restando i principi fondamentali ai sensi dell’articolo 117, terzo  comma , della Costituzione   
3.  Gli atti, i provvedimenti e gli adempimenti attuativi del presente decreto sono effettuati nel rispetto dei  principi del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196.   
      
Art. 2.  Definizioni 
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1. Ai fini ed agli effetti delle disposizioni di cui al presente decreto legislativo si intende per:      
a)  lavoratore: persona che, indipendentemente dalla tipologia contrattuale, svolge un’attività lavorativa  nell’ambito dell’organizzazione di un datore di lavoro pubblico o privato, con o senza retribuzione,  anche al solo fine di apprendere un mestiere, un’arte o una professione, esclusi gli addetti ai servizi  domestici e familiari.  Al lavoratore così definito é equiparato:  

- socio lavoratore di cooperativa o di società, anche di fatto, che presta la sua attività per conto delle  società e dell’ente stesso;  

-l’associato in partecipazione di cui all’articolo 2549, e seguenti del codice civile;  

-il soggetto beneficiario delle iniziative di tirocini formativi e di orientamento di cui all’articolo 18  della legge 24 giugno 1997, n. 196, e di cui a specifiche disposizioni delle leggi regionali promosse  al fine di realizzare momenti di alternanza tra studio e lavoro o di agevolare le scelte professionali  mediante la conoscenza diretta del mondo del lavoro;  

-l’allievo degli istituti di istruzione ed universitari e il partecipante ai corsi di formazione  professionale nei quali si faccia uso di laboratori, attrezzature di lavoro in genere, agenti chimici,  fisici e biologici, ivi comprese le apparecchiature fornite di videoterminali limitatamente ai periodi  in cui l’allievo sia effettivamente applicato alla strumentazioni o ai laboratori in questione;  

-i volontari del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e della protezione civile; 

 -il lavoratore di cui al decreto legislativo 1° dicembre 1997, n. 468, e successive modificazioni;

  
b)  datore di lavoro: il soggetto titolare del rapporto di lavoro con il lavoratore o, comunque, il soggetto  che, secondo il tipo e l’assetto dell’organizzazione nel cui ambito il lavoratore presta la propria attività,  ha la responsabilità dell’organizzazione stessa o dell’unità produttiva in quanto esercita i poteri  decisionali e di spesa. Nelle pubbliche amministrazioni di cui all’articolo 1, comma 2, del decreto  legislativo 30 marzo 2001, n. 165, per datore di lavoro si intende il dirigente al quale spettano i poteri di  gestione, ovvero il funzionario non avente qualifica dirigenziale, nei soli casi in cui quest’ultimo sia  preposto ad un ufficio avente autonomia gestionale, individuato dall’organo di vertice delle singole  amministrazioni tenendo conto dell’ubicazione e dell’ambito funzionale degli uffici nei quali viene  svolta l’attività, e dotato di autonomi poteri decisionali e di spesa. In caso di omessa individuazione, o  di individuazione non conforme ai criteri sopra indicati, il datore di lavoro coincide con l’organo di  vertice medesimo;    
c)  azienda: il complesso della struttura organizzata dal datore di lavoro pubblico o privato;   
d)  dirigente: persona che, in ragione delle competenze professionali e di poteri gerarchici e funzionali  adeguati alla natura dell’incarico conferitogli, attua le direttive del datore di lavoro organizzando  l’attività lavorativa e vigilando su di essa;    
e)  preposto: persona che, in ragione delle competenze professionali e nei limiti di poteri gerarchici e  funzionali adeguati alla natura dell’incarico conferitogli, sovrintende alla attività lavorativa e garantisce  l’attuazione delle direttive ricevute, controllandone la corretta esecuzione da parte dei lavoratori ed  esercitando un funzionale potere di iniziativa;    
f)  responsabile del servizio di prevenzione e protezione: persona in possesso delle capacità e dei requisiti  professionali di cui all’articolo 32 designata dal datore di lavoro, a cui risponde, per coordinare il  servizio di prevenzione e protezione dai rischi   
g)  addetto al servizio di prevenzione e protezione: persona in possesso delle capacità e dei requisiti  professionali di cui all’articolo 32, facente parte del servizio di cui alla lettera l);     
h)  medico competente: medico in possesso di uno dei titoli e dei requisiti formativi e professionali di cui  all’articolo 38, che collabora, secondo quanto previsto all’articolo 29, comma 1, con il datore di lavoro  ai fini della valutazione dei rischi ed é nominato dallo stesso per effettuare la sorveglianza sanitaria e  per tutti gli altri compiti di cui al presente decreto;     
i)  rappresentante dei lavoratori per la sicurezza: persona eletta o designata per rappresentare i lavoratori  per quanto concerne gli aspetti della salute e della sicurezza durante il lavoro;    
l) servizio di prevenzione e protezione dai rischi: insieme delle persone, sistemi e mezzi esterni o interni  all’azienda finalizzati all’attività di prevenzione e protezione dai rischi professionali per i lavoratori;    
m)  sorveglianza sanitaria: insieme degli atti medici, finalizzati alla tutela dello stato di salute e sicurezza  dei lavoratori, in relazione all’ambiente di lavoro, ai fattori di rischio professionali e alle modalità di  svolgimento dell’attività lavorativa;    
n)  prevenzione: il complesso delle disposizioni o misure necessarie anche secondo la particolarità del  lavoro, l’esperienza e la tecnica, per evitare o diminuire i rischi professionali nel rispetto della salute  della popolazione e dell’integrità dell’ambiente esterno;    
o)  salute: stato di completo benessere fisico, mentale e sociale, non consistente solo in un’assenza di  malattia o d’infermità;    
p)  sistema di promozione della salute e sicurezza: complesso dei soggetti istituzionali che concorrono, con  la partecipazione delle parti sociali, alla realizzazione dei programmi di intervento finalizzati a  migliorare le condizioni di salute e sicurezza dei lavoratori;    
q)  valutazione dei rischi: valutazione globale e documentata di tutti i rischi per la salute e sicurezza dei  lavoratori presenti nell’ambito dell’organizzazione in cui essi prestano la propria attività, finalizzata ad  individuare le adeguate misure di prevenzione e di protezione e ad elaborare il programma delle misure  atte a garantire il miglioramento nel tempo dei livelli di salute e sicurezza;    
r)  pericolo: proprietà o qualità intrinseca di un determinato fattore avente il potenziale di causare danni;    
s)  rischio: probabilità di raggiungimento del livello potenziale di danno nelle condizioni di impiego o di  esposizione ad un determinato fattore o agente oppure alla loro combinazione;    
t)  unità produttiva: stabilimento o struttura finalizzati alla produzione di beni o all’erogazione di servizi,  dotati di autonomia finanziaria e tecnico funzionale;    
u)  norma tecnica: specifica tecnica, approvata e pubblicata da un’organizzazione internazionale, da un  organismo europeo o da un organismo nazionale di normalizzazione, la cui osservanza non sia  obbligatoria;     
v)  buone prassi: soluzioni organizzative o procedurali coerenti con la normativa vigente e con le norme di  buona tecnica, adottate volontariamente e finalizzate a promuovere la salute e sicurezza sui luoghi di  lavoro attraverso la riduzione dei rischi e il miglioramento delle condizioni di lavoro, elaborate e  raccolte dalle regioni, dall’Istituto superiore per la prevenzione e la sicurezza del lavoro (ISPESL),  dall’Istituto nazionale per l’assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL) e dagli organismi  paritetici di cui all’articolo 51, validate dalla Commissione consultiva permanente di cui all’articolo 6,  previa istruttoria tecnica dell’ISPESL, che provvede a assicurarne la più ampia diffusione;     
z)  linee guida: atti di indirizzo e coordinamento per l’applicazione della normativa in materia di salute e  sicurezza predisposti dai Ministeri, dalle regioni, dall’ISPESL e dall’INAIL e approvati in sede di  Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di  Bolzano;    
aa)  formazione: processo educativo attraverso il quale trasferire ai lavoratori ed agli altri soggetti del  sistema di prevenzione e protezione aziendale conoscenze e procedure utili alla acquisizione di  competenze per lo svolgimento in sicurezza dei rispettivi compiti in azienda e alla identificazione, alla  riduzione e alla gestione dei rischi;    
bb) informazione: complesso delle attività dirette a fornire conoscenze utili alla identificazione, alla  riduzione e alla gestione dei rischi in ambiente di lavoro;    
cc)  addestramento: complesso delle attività dirette a fare apprendere ai lavoratori l’uso corretto di  attrezzature, macchine, impianti, sostanze, dispositivi, anche di protezione individuale, e le procedure di  lavoro;    
dd)  modello di organizzazione e di gestione: modello organizzativo e gestionale per la definizione e  l’attuazione di una politica aziendale per la salute e sicurezza, ai sensi dell’articolo 6, comma 1, lettera  a), del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, idoneo a prevenire i reati di cui agli articoli 589 e 590,  terzo comma, del codice penale, commessi con violazione delle norme antinfortunistiche e sulla tutela  della salute sul lavoro;    
ee) organismi paritetici: organismi costituiti a iniziativa di una o più associazioni dei datori e dei prestatori  di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale, quali sedi privilegiate per:  -la programmazione di attività formative e l’elaborazione e la raccolta di buone prassi a fini  prevenzionistici;  -lo sviluppo di azioni inerenti alla salute e alla sicurezza sul lavoro;  -l’assistenza alle imprese finalizzata all’attuazione degli adempimenti in materia;  -ogni altra attività o funzione assegnata loro dalla legge o dai contratti collettivi di riferimento;    
ff)  responsabilità sociale delle imprese: integrazione volontaria delle preoccupazioni sociali ed ecologiche  delle aziende e organizzazioni nelle loro attività commerciali e nei loro rapporti con le parti interessate.    
    
Art. 3.  Campo di applicazione 
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1.  Il presente decreto legislativo si applica a tutti i settori di attività, privati e pubblici, e a tutte le tipologie  di rischio.    
2.  Nei riguardi delle Forze armate e di Polizia, del Dipartimento dei vigili del fuoco, del soccorso pubblico e  della difesa civile, dei servizi di protezione civile, nonché nell’ambito delle strutture giudiziarie,  penitenziarie, di quelle destinate per finalità istituzionali alle attività degli organi con compiti in materia  di ordine e sicurezza pubblica, delle università, degli istituti di istruzione universitaria, delle istituzioni  dell’alta formazione artistica e coreutica, degli istituti di istruzione ed educazione di ogni ordine e grado,  degli uffici all’estero di cui all’articolo 30 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio  1967, n. 18, e dei mezzi di trasporto aerei e marittimi, le disposizioni del presente decreto legislativo sono  applicate tenendo conto delle effettive particolari esigenze connesse al servizio espletato o alle  peculiarità organizzative ivi comprese quelle per la tutela della salute e sicurezza del personale nel  corso di operazioni ed attività condotte dalla Forze armate, compresa l’Arma dei Carabinieri,  nonché dalle altre Forze di polizia e dal Corpo dei Vigili del fuoco, nonché dal Dipartimento della  protezione civile fuori dal territorio nazionale, individuate entro e non oltre ventiquattro mesi dalla  data di entrata in vigore del presente decreto legislativo con decreti emanati, ai sensi dell’articolo  17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, dai Ministri competenti di concerto con i Ministri del  lavoro e della previdenza sociale, della salute e per le riforme e le innovazioni nella pubblica  amministrazione, acquisito il parere della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le  province autonome di Trento e di Bolzano, sentite le organizzazioni sindacali comparativamente più  rappresentative sul piano nazionale nonché, relativamente agli schemi di decreti di interesse delle Forze  armate, compresa l’Arma dei carabinieri ed il Corpo della Guardia di finanza, gli organismi a livello  nazionale rappresentativi del personale militare; analogamente si provvede per quanto riguarda gli  archivi, le biblioteche e i musei solo nel caso siano sottoposti a particolari vincoli di tutela dei beni  artistici storici e culturali. Con i successivi decreti, da emanare entro quarantotto mesi* dalla data di  entrata in vigore del presente decreto, ai sensi dell’articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n.  400, su proposta dei Ministri competenti, di concerto con i Ministri del lavoro e della previdenza sociale e  della salute, acquisito il parere della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le  province autonome di Trento e di Bolzano, si provvede a dettare le disposizioni necessarie a consentire il  coordinamento con la disciplina recata dal presente decreto della normativa relativa alle attività lavorative  a bordo delle navi, di cui al decreto legislativo 27 luglio 1999, n. 271, in ambito portuale, di cui al decreto  legislativo 27 luglio 1999, n. 272, e per il settore delle navi da pesca, di cui al decreto legislativo 17  agosto 1999, n. 298, e l’armonizzazione delle disposizioni tecniche di cui ai titoli dal II al XII del  medesimo decreto con la disciplina in tema di trasporto ferroviario contenuta nella legge 26 aprile 1974,  n. 191, e relativi decreti di attuazione. 

In grassetto le parti integrate dal Dlgs 106/09 

* prima erano ventiquattro mesi, poi il periodo è stato modificato dal decreto milleproroghe del 2010 in 36 mesi e successivamente è stato di nuovo modificato in 48 mesi.

LEGGE 26 febbraio 2011, n. 10:

art. 2 comma 51: All'articolo 3, comma 2, secondo periodo, del decreto
legislativo 9 aprile 2008, n. 81, e successive modificazioni, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro, le parole: «entro trentasei mesi» sono sostituite dalle seguenti: «entro quarantotto mesi».

3.  Fino alla scadenza del termine di cui al comma 2 Fino all'emanazione dei decreti di cui al comma 2, sono fatte salve le disposizioni attuative dell’articolo 1,  comma 2, del decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626, nonché le disposizioni di cui al decreto  legislativo 27 luglio 1999, n. 271, al decreto legislativo 27 luglio 1999, n. 272, al decreto legislativo 17  agosto 1999, n. 298, e le disposizioni tecniche del decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1955,  n. 547, e del decreto del Presidente della Repubblica 7 gennaio 1956, n. 164, richiamate dalla legge 26  aprile 1974, n. 191, e dai relativi decreti di attuazione; decorso inutilmente tale termine, trovano  applicazione le disposizioni di cui al presente decreto.   comma modificato dal D.L. 12 maggio 2012 , n. 57 
3-bis. Nei riguardi delle cooperative sociali di cui alla legge 8 novembre 1991, n. 381, e delle  organizzazioni di volontariato della protezione civile, ivi compresi i volontari della Croce Rossa  Italiana e del Corpo Nazionale soccorso alpino e speleologico, e i volontari dei vigili del fuoco, le  disposizioni del presente decreto legislativo sono applicate tenendo conto delle particolari modalità  di svolgimento delle rispettive attività, individuate entro il 31 dicembre 2010 con decreto del  Ministero del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Dipartimento della protezione civile  e il Ministero dell’interno, sentita la Commissione consultiva permanente per la salute e sicurezza  sul lavoro  In grassetto le parti integrate dal Dlgs 106/09 
4.  Il presente decreto legislativo si applica a tutti i lavoratori e lavoratrici, subordinati e autonomi, nonché ai  soggetti ad essi equiparati, fermo restando quanto previsto dai commi successivi del presente articolo.    
5.  Nell’ipotesi di prestatori di lavoro nell’ambito di un contratto di somministrazione di lavoro di cui agli  articoli 20, e seguenti, del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, e successive modificazioni,  fermo restando quanto specificamente previsto dal comma 5 dell’articolo 23 del citato decreto legislativo  n. 276 del 2003, tutti gli obblighi di prevenzione e protezione di cui al presente decreto sono a carico  dell’utilizzatore.    comma abrogato dall'art. 55, comma 1, del d.lgs. n. 81 del 2015
6.  Nell’ipotesi di distacco del lavoratore di cui all’articolo 30 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n.  276, e successive modificazioni, tutti gli obblighi di prevenzione e protezione sono a carico del  distaccatario, fatto salvo l’obbligo a carico del distaccante di informare e formare il lavoratore sui rischi  tipici generalmente connessi allo svolgimento delle mansioni per le quali egli viene distaccato. Per il  personale delle pubbliche amministrazioni di cui all’articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo  2001, n. 165, che presta servizio con rapporto di dipendenza funzionale presso altre amministrazioni  pubbliche, organi o autorità nazionali, gli obblighi di cui al presente decreto sono a carico del datore di  lavoro designato dall’amministrazione, organo o autorità ospitante.    
7.  Nei confronti dei lavoratori a progetto di cui agli articoli 61, e seguenti, del decreto legislativo 10  settembre 2003, n. 276, e successive modificazioni, e dei collaboratori coordinati e continuativi di cui  all’articolo 409, primo comma, n. 3, del codice di procedura civile, le disposizioni di cui al presente  decreto si applicano ove la prestazione lavorativa si svolga nei luoghi di lavoro del committente.    
8.  Nei confronti dei lavoratori che effettuano prestazioni occasionali di tipo accessorio, ai sensi dell’articolo  70 e seguenti del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, e successive modificazioni e integrazioni,  il presente decreto legislativo e tutte le altre norme speciali vigenti in materia di sicurezza e tutela della  salute si applicano con esclusione dei piccoli lavori domestici a carattere straordinario, compresi  l’insegnamento privato supplementare e l’assistenza domiciliare ai bambini, agli anziani, agli ammalati e  ai disabili.    
9.  Fermo restando quanto previsto dalla legge 18 dicembre 1973, n. 877, ai lavoratori a domicilio ed ai  lavoratori che rientrano nel campo di applicazione del contratto collettivo dei proprietari di fabbricati  trovano applicazione gli obblighi di informazione e formazione di cui agli articoli 36 e 37. Ad essi  devono inoltre essere forniti i necessari dispositivi di protezione individuali in relazione alle effettive  mansioni assegnate. Nell’ipotesi in cui il datore di lavoro fornisca attrezzature proprie, o per il tramite di  terzi, tali attrezzature devono essere conformi alle disposizioni di cui al titolo III. In grassetto le parti integrate dal Dlgs 106/09 
10.A tutti i lavoratori subordinati che effettuano una prestazione continuativa di lavoro a distanza, mediante  collegamento informatico e telematico, compresi quelli di cui al decreto del Presidente della Repubblica 8  marzo 1999, n. 70, e di cui all’accordo-quadro europeo sul telelavoro concluso il 16 luglio 2002, si  applicano le disposizioni di cui al titolo VII, indipendentemente dall’ambito in cui si svolge la prestazione  stessa. Nell’ipotesi in cui il datore di lavoro fornisca attrezzature proprie, o per il tramite di terzi, tali  attrezzature devono essere conformi alle disposizioni di cui al titolo III. I lavoratori a distanza sono  informati dal datore di lavoro circa le politiche aziendali in materia di salute e sicurezza sul lavoro, in  particolare in ordine alle esigenze relative ai videoterminali ed applicano correttamente le direttive  aziendali di sicurezza. Al fine di verificare la corretta attuazione della normativa in materia di tutela della  salute e sicurezza da parte del lavoratore a distanza, il datore di lavoro, le rappresentanze dei lavoratori e  le autorità competenti hanno accesso al luogo in cui viene svolto il lavoro nei limiti della normativa  nazionale e dei contratti collettivi, dovendo tale accesso essere subordinato al preavviso e al consenso del  lavoratore qualora la prestazione sia svolta presso il suo domicilio. Il lavoratore a distanza può chiedere  ispezioni. Il datore di lavoro garantisce l’adozione di misure dirette a prevenire l’isolamento del  lavoratore a distanza rispetto agli altri lavoratori interni all’azienda, permettendogli di incontrarsi con i  colleghi e di accedere alle informazioni dell’azienda, nel rispetto di regolamenti o accordi aziendali.    
11.Nei confronti dei lavoratori autonomi di cui all’articolo 2222 del codice civile si applicano le disposizioni  di cui agli articoli 21 e 26   
12.Nei confronti dei componenti dell’impresa familiare di cui all’articolo 230-bis del codice civiledei  coltivatori diretti del fondo, degli artigiani e dei piccoli commercianti e dei soci delle società semplici  operanti nel settore agricolo si applicano le disposizioni di cui all’articolo 21. In grassetto le parti integrate dal Dlgs 106/09 
12-bis. Nei confronti dei volontari di cui alla legge 1° agosto 1991, n. 266, dei volontari che effettuano servizio civile, dei soggetti che prestano la propria attività, spontaneamente e a titolo gratuito o con mero rimborso di spese, in favore delle associazioni di promozione sociale di cui alla legge 7 dicembre 2000, n. 383, e delle associazioni sportive dilettantistiche di cui alla legge 16 dicembre 1991, n. 398, e all’articolo 90 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, e successive modificazioni, nonché nei confronti di tutti i soggetti di cui all’articolo 67, comma 1, lettera m), del testo unico di cui al d.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 21 del  presente decreto. Con accordi tra i soggetti e le associazioni o gli enti di servizio civile possono essere individuate le modalità di attuazione della tutela di cui al primo periodo. Ove uno dei soggetti di cui al primo periodo svolga la sua prestazione nell’ambito di un’organizzazione di un datore di lavoro, questi è tenuto a fornire al soggetto dettagliate informazioni sui rischi specifici esistenti negli ambienti nei quali è chiamato ad operare e sulle misure di prevenzione e di emergenza adottate in relazione alla sua attività. Egli è altresì tenuto ad adottare le misure utili a eliminare o, ove ciò non sia possibile, a ridurre al minimo i rischi da interferenze tra la prestazione del soggetto e altre attività che si svolgano nell’ambito della medesima organizzazione. 

comma aggiunto dall'art. 3 del d.lgs. n. 106 del 2009,

poi così sostituito dall'art. 35, comma 1, lettera 0a), legge n. 98 del 2013 

13.In considerazione della specificità dell’attività esercitata dalle imprese medie e piccole operanti nel  settore agricolo, il Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con i Ministri della salute e  delle politiche agricole, alimentari e forestali, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del  presente decreto, nel rispetto dei livelli generali di tutela di cui alla normativa in materia di sicurezza e  salute nei luoghi di lavoro, e limitatamente alle imprese che impiegano lavoratori stagionali ciascuno dei  quali non superi le cinquanta giornate lavorative e per un numero complessivo di lavoratori compatibile  con gli ordinamenti colturali aziendali, provvede ad emanare disposizioni per semplificare gli  adempimenti relativi all’informazione, formazione e sorveglianza sanitaria previsti dal presente decreto,  sentite le organizzazioni sindacali e datoriali comparativamente più rappresentative del settore sul piano  nazionale. I contratti collettivi stipulati dalle predette organizzazioni definiscono specifiche modalità di  attuazione delle previsioni del presente decreto legislativo concernenti il rappresentante dei lavoratori per  la sicurezza nel caso le imprese utilizzino esclusivamente la tipologia di lavoratori stagionali di cui al  precedente periodo.    
13bis. In considerazione della specificità dell’attività esercitata dalle imprese medie e piccole operanti nel  settore agricolo, il Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con i Ministri della salute e  delle politiche agricole, alimentari e forestali, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del  presente decreto, nel rispetto dei livelli generali di tutela di cui alla normativa in materia di sicurezza e  salute nei luoghi di lavoro, e limitatamente alle imprese che impiegano lavoratori stagionali ciascuno dei  quali non superi le cinquanta giornate lavorative e per un numero complessivo di lavoratori compatibile  con gli ordinamenti colturali aziendali, provvede ad emanare disposizioni per semplificare gli  adempimenti relativi all’informazione, formazione e sorveglianza sanitaria previsti dal presente decreto,  sentite le organizzazioni sindacali e datoriali comparativamente più rappresentative del settore sul piano  nazionale. I contratti collettivi stipulati dalle predette organizzazioni definiscono specifiche modalità di  attuazione delle previsioni del presente decreto legislativo concernenti il rappresentante dei lavoratori per  la sicurezza nel caso le imprese utilizzino esclusivamente la tipologia di lavoratori stagionali di cui al  precedente periodo.  comma aggiunto dall'art. 35, comma 1, legge n. 98 del 2013
13ter. Con un ulteriore decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali e del Ministro della salute, adottato di concerto con il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, sentite le Commissioni parlamentari competenti per materia e la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, nel rispetto dei livelli generali di tutela di cui alla normativa in materia di salute e sicurezza sul lavoro, sono definite misure di semplificazione degli adempimenti relativi all’informazione, formazione, valutazione dei rischi e sorveglianza sanitaria per le imprese agricole, con particolare riferimento a lavoratori a tempo determinato e stagionali, e per le imprese di piccole dimensioni. comma aggiunto dall'art. 35, comma 1, legge n. 98 del 2013
    
Art. 4.  Computo dei lavoratori 
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1. Ai fini della determinazione del numero di lavoratori dal quale il presente decreto legislativo fa discendere  particolari obblighi non sono computati:    
a) i collaboratori familiari di cui all’articolo 230-bis del codice civile   
b) i soggetti beneficiari delle iniziative di tirocini formativi e di orientamento;    
c) gli allievi degli istituti di istruzione e universitari e i partecipanti ai corsi di formazione professionale  nei quali si faccia uso di laboratori, attrezzature di lavoro in genere, agenti chimici, fisici e biologici,  ivi comprese le attrezzature munite di videoterminali;    
d) i lavoratori assunti con contratto di lavoro a tempo determinato, ai sensi dell’articolo 1 del decreto  legislativo 6 settembre 2001, n. 368, in sostituzione di altri prestatori di lavoro assenti con diritto alla  conservazione del posto di lavoro;    
e) i lavoratori che svolgono prestazioni occasionali di tipo accessorio ai sensi degli articoli 70, e  seguenti, del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, e successive modificazioni, nonché  prestazioni che esulano dal mercato del lavoro ai sensi dell’articolo 74 del medesimo decreto.    
f) i lavoratori di cui alla legge 18 dicembre 1973, n. 877, ove la loro attività non sia svolta in forma  esclusiva a favore del datore di lavoro committente;    
g) i volontari, come definiti dalla legge 11 agosto 1991, n. 266, i volontari del Corpo nazionale dei  vigili del fuoco e della protezione civile e i volontari che effettuano il servizio civile;    
h) i lavoratori utilizzati nei lavori socialmente utili di cui al decreto legislativo 1° dicembre 1997, n.  468, e successive modificazioni;   
i) i lavoratori autonomi di cui all’articolo 2222 del codice civile, fatto salvo quanto previsto dalla  successiva lettera l);    
l)  i collaboratori coordinati e continuativi di cui all’articolo 409, primo comma, n. 3, del codice di  procedura civile, nonché i lavoratori a progetto di cui agli articoli 61 e seguenti del decreto  legislativo 10 settembre 2003, n. 276, e successive modificazioni, ove la loro attività non sia svolta  in forma esclusiva a favore del committente.    
l-bis)  i lavoratori in prova. In grassetto le parti integrate dal Dlgs 106/09
2.  I lavoratori utilizzati mediante somministrazione di lavoro ai sensi degli articoli 20, e seguenti, del  decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, e successive modificazioni, e i lavoratori assunti a tempo  parziale ai sensi del decreto legislativo 25 febbraio 2000, n. 61, e successive modificazioni, si computano  sulla base del numero di ore di lavoro effettivamente prestato nell’arco di un semestre.    
3.  Fatto salvo quanto previsto dal comma 4, nell’ambito delle attività stagionali definite dal decreto del  Presidente della Repubblica 7 ottobre 1963, n. 1525 e successive modificazioni, nonché di quelle  individuate dai contratti collettivi nazionali stipulati dalle organizzazioni dei lavoratori e dei datori di  lavoro comparativamente più rappresentative, il personale in forza si computa a prescindere dalla durata  del contratto e dall’orario di lavoro effettuato.    
4.  Il numero degli operai impiegati a tempo determinato, anche stagionali, nel settore agricolo si  computa per frazioni di unità lavorative anno (ULA) come individuate sulla base della normativa  comunitaria.  In grassetto le parti integrate dal Dlgs 106/09 
    
Art. 5  Comitato per l’indirizzo e la valutazione delle politiche attive e per il coordinamento nazionale delle attività  di vigilanza in materia di salute e sicurezza sul lavoro 
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1.  Presso il Ministero della salute è istituito il Comitato per l’indirizzo e la valutazione delle politiche attive e per il coordinamento nazionale delle attività di vigilanza in materia di salute e sicurezza sul lavoro. Il Comitato è presieduto dal Ministro della salute ed è composto da::    val al sito del comitato
a) il Direttore Generale della competente Direzione Generale e i Direttori dei competenti uffici del Ministero della salute;   
b) due Direttori Generali delle competenti Direzioni Generali del Ministero del lavoro e delle politiche sociali;  
c) il Direttore Centrale per la Prevenzione e la sicurezza tecnica del Dipartimento dei Vigili del fuoco e del soccorso pubblico del Ministero dell’interno;   
d) Il Direttore Generale della competente Direzione Generale del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti;   
e) il Coordinatore della Commissione Salute della Conferenza delle Regioni e delle Province autonome;  
f) quattro rappresentanti delle regioni e province autonome di Trento e di Bolzano individuati per un quinquennio in sede di Conferenza delle regioni e delle province autonome.  
2.  Al Comitato partecipano, con funzione consultiva, un rappresentante dell’INAIL, uno dell’ISPESL e uno  dell’Istituto di previdenza per il settore marittimo (IPSEMA).     
3.  Il Comitato di cui al comma 1, al fine di garantire la più completa attuazione del principio di leale  collaborazione tra Stato e regioni, ha il compito di:    
a) stabilire le linee comuni delle politiche nazionali in materia di salute e sicurezza sul lavoro;   
b) individuare obiettivi e programmi dell’azione pubblica di miglioramento delle condizioni di salute e  sicurezza dei lavoratori;   
c) definire la programmazione annuale in ordine ai settori prioritari di intervento dell’azione di vigilanza,  i piani di attività e i progetti operativi a livello nazionale, tenendo conto delle indicazioni provenienti  dai comitati regionali di coordinamento e dai programmi di azione individuati in sede comunitaria;    
d) programmare il coordinamento della vigilanza a livello nazionale in materia di salute e sicurezza sul  lavoro;    
e) garantire lo scambio di informazioni tra i soggetti istituzionali al fine di promuovere l’uniformità  dell’applicazione della normativa vigente;    
f) individuare le priorità della ricerca in tema di prevenzione dei rischi per la salute e sicurezza dei  lavoratori.    
4.  Ai fini delle definizioni degli obiettivi di cui al comma 3, lettere a), b), e), f), le parti sociali sono  consultate preventivamente. Sull’attuazione delle azioni intraprese é effettuata una verifica con cadenza  almeno annuale.   
5. Le riunioni del Comitato si svolgono presso la sede del Ministero della salute, con cadenza temporale e modalità di funzionamento fissate con regolamento interno, da adottare a maggioranza qualificata. Le funzioni di segreteria sono svolte da personale del Ministero della salute.    
6.  Ai componenti del Comitato ed ai soggetti invitati a partecipare ai sensi del comma 1, non spetta alcun  compenso, rimborso spese o indennità di missione.    
    
Art. 6.  Commissione consultiva permanente per la salute e sicurezza sul lavoro 
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1.  Presso il Ministero del lavoro e della previdenza sociale é istituita la Commissione consultiva permanente  per la salute e sicurezza sul lavoro. La Commissione é composta da:    
a)  un rappresentante del Ministero del lavoro e delle politiche sociali con funzioni di presidente;   
b)  un rappresentante del Ministero della salute;    
c)  un rappresentante del Ministero dello sviluppo economico;    
d)  un rappresentante del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti;     
e)  un rappresentante del Ministero dell’interno;  
f) un rappresentante del Ministero della difesa, un rappresentante del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, un rappresentante del Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca o un rappresentante della Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della funzione pubblica quando il Presidente della Commissione, ravvisando profili di specifica competenza, ne disponga la convocazione;   
g) sei rappresentanti delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano, designati dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano;   
h)  sei esperti designati delle organizzazioni sindacali dei lavoratori comparativamente più rappresentative a livello nazionale;   
i) sei esperti designati dalle organizzazioni sindacali dei datori di lavoro comparativamente più rappresentative a livello nazionale;    
l)  tre esperti in medicina del lavoro, igiene industriale e impiantistica industriale;   
m) un rappresentante dell’ANMIL.   
2.  Per ciascun componente può essere nominato un supplente, il quale interviene unicamente in caso di  assenza del titolare. Ai lavori della Commissione possono altresì partecipare rappresentanti di altre  amministrazioni centrali dello Stato in ragione di specifiche tematiche inerenti le relative competenze,  con particolare riferimento a quelle relative alla materia dell’istruzione per le problematiche di cui  all’articolo 11, comma 1, lettera c).     
3.  All’inizio di ogni mandato la Commissione può istituire comitati speciali permanenti, dei quali  determina la composizione e la funzione.    
4.  La Commissione si avvale della consulenza degli istituti pubblici con competenze in materia di salute e  sicurezza sul lavoro e può richiedere la partecipazione di esperti nei diversi settori di interesse.    
5.  I componenti della Commissione e i segretari sono nominati con decreto del Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali, su designazione degli organismi competenti e durano in carica cinque anni. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, da adottare entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore del la presente disposizione, sono individuati le modalità e i termini per la designazione e l’individuazione dei componenti di cui al comma 1, lettere g), h), i) e l);   
6.  Le modalità di funzionamento della commissione sono fissate con regolamento interno da adottarsi a  maggioranza qualificata rispetto al numero dei componenti; le funzioni di segreteria sono svolte da  personale del Ministero del lavoro e della previdenza sociale appositamente assegnato.   
7.  Ai componenti del Comitato ed ai soggetti invitati a partecipare ai sensi del comma 1, non spetta alcun  compenso, rimborso spese o indennità di missione.    
8. La Commissione consultiva permanente per la salute e sicurezza sul lavoro ha il compito di:    
a) esaminare i problemi applicativi della normativa di salute e sicurezza sul lavoro e formulare proposte  per lo sviluppo e il perfezionamento della legislazione vigente;    
b) esprimere pareri sui piani annuali elaborati dal Comitato di cui all’articolo 5   
c) definire le attività di promozione e le azioni di prevenzione di cui all’articolo 11   
d) validare le buone prassi in materia di salute e sicurezza sul lavoro;    
e) redigere annualmente, sulla base dei dati forniti dal sistema informativo di cui all’articolo 8, una  relazione sullo stato di applicazione della normativa di salute e sicurezza e sul suo possibile  sviluppo, da trasmettere alle commissioni parlamentari competenti e ai presidenti delle regioni;    
f) elaborare, entro e non oltre il 31 dicembre 2010, le procedure standardizzate di effettuazione della  valutazione dei rischi di cui all’articolo 29, comma 5,tenendo conto dei profili di rischio e degli indici infortunistici di settore. Tali procedure vengono recepite con decreto dei Ministeri del lavoro, della salute e delle politiche sociali, e dell’interno acquisito il parere della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e Province autonome di Trento e di Bolzano. La Commissione procede al monitoraggio dell’applicazione delle suddette procedure al fine di un’eventuale rielaborazione delle medesime;   
g) elaborare i criteri finalizzati alla definizione del sistema di qualificazione delle imprese e dei lavoratori autonomi di cui all’articolo 27. Il sistema di qualificazione delle imprese è disciplinato con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, acquisito il parere della Conferenza per i rapporti permanenti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, da emanarsi entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto;   
h) valorizzare sia gli accordi sindacali sia i codici di condotta ed etici, adottati su base volontaria, che,  in considerazione delle specificità dei settori produttivi di riferimento, orientino i comportamenti dei  datori di lavoro, anche secondo i principi della responsabilità sociale, dei lavoratori e di tutti i  soggetti interessati, ai fini del miglioramento dei livelli di tutela definiti legislativamente;     
i)  valutare le problematiche connesse all’attuazione delle direttive comunitarie e delle convenzioni  internazionali stipulate in materia di salute e sicurezza del lavoro;    
i-bis) redigere ogni cinque anni una relazione sull'attuazione pratica della direttiva 89/391/CEE del Consiglio e delle altre direttive dell'Unione europea in materia di salute e sicurezza sul lavoro, comprese le direttive del Consiglio 83/477/CEE, 91/383/CEE, 92/29/CEE e 94/33/CE, con le modalità previste dall'articolo 17- bis della direttiva 89/391/CEE del Consiglio; comma inserito dall’art.1 comma 1) del decreto legislativo 13 marzo 2013, n. 32:
l) promuovere la considerazione della differenza di genere in relazione alla valutazione dei rischi e alla  predisposizione delle misure di prevenzione;    
m) indicare modelli di organizzazione e gestione aziendale ai fini di cui all’articolo 30. La Commissione monitora ed eventualmente rielabora le suddette procedure, entro 24 mesi dall'entrata in vigore del decreto con il quale sono stati recepiti i modelli semplificati per l'adozione ed efficace attuazione dei modelli di organizzazione e gestione della sicurezza nelle piccole e medie imprese;  
m-bis) elaborare criteri di qualificazione della figura del formatore per la salute e sicurezza sul  lavoro, anche tenendo conto delle peculiarità dei settori di riferimento;  In grassetto le parti integrate dal Dlgs 106/09
m-ter) elaborare le procedure standardizzate per la redazione del documento di valutazione dei  rischi di cui all’articolo 26, comma 3, anche previa individuazione di tipologie di attività per le quali l’obbligo in parola non operi in quanto l’interferenza delle lavorazioni in tali ambiti risulti irrilevante; In grassetto le parti integrate dal Dlgs 106/09
m-quater) elaborare le indicazioni necessarie alla valutazione del rischio da stress lavoro-correlato. La Commissione monitora l’applicazione delle suddette indicazioni metodologiche al fine di verificare l'efficacia della metodologia individuata, anche per eventuali integrazioni alla medesima. In grassetto le parti integrate dal Dlgs 106/09
n) indicare modelli di organizzazione e gestione aziendale ai fini di cui all’articolo 30   
    
Art. 7.  Comitati regionali di coordinamento 
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1. Al fine di realizzare una programmazione coordinata di interventi, nonché uniformità degli stessi ed il  necessario raccordo con il Comitato di cui all’articolo 5 e con la Commissione di cui all’articolo 6, presso  ogni regione e provincia autonoma opera il comitato regionale di coordinamento di cui al decreto del  Presidente del Consiglio dei Ministri in data 21 dicembre 2007, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 31  del 6 febbraio 2008.     
    
Art. 8.  Sistema informativo nazionale per la prevenzione nei luoghi di lavoro 
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1.  È istituito il Sistema informativo nazionale per la prevenzione (SINP) nei luoghi di lavoro al fine di  fornire dati utili per orientare, programmare, pianificare e valutare l’efficacia della attività di prevenzione  degli infortuni e delle malattie professionali, relativamente ai lavoratori iscritti e non iscritti agli enti  assicurativi pubblici, e per indirizzare le attività di vigilanza, attraverso l’utilizzo integrato delle  informazioni disponibili negli attuali sistemi informativi, anche tramite l’integrazione di specifici archivi  e la creazione di banche dati unificate.   
2.  Il Sistema informativo di cui al comma 1 é costituito dal Ministero del lavoro e della previdenza sociale,  dal Ministero della salute, dal Ministero dell’interno, dalle regioni e dalle province autonome di Trento e  di Bolzano, dall’INAIL, dall’IPSEMA e dall’ISPESL, con il contributo del Consiglio nazionale  dell’economia e del lavoro (CNEL). Allo sviluppo del medesimo concorrono gli organismi paritetici e gli  istituti di settore a carattere scientifico, ivi compresi quelli che si occupano della salute delle donne.    
3.  L’INAIL garantisce la gestione tecnica ed informatica del SINP e, a tale fine, é titolare del trattamento dei  dati, secondo quanto previsto dal decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196.    
4.  Con decreto dei Ministri del lavoro e della previdenza sociale e della salute, di concerto con il Ministro  per le riforme e le innovazioni nella pubblica amministrazione, acquisito il parere della Conferenza  permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, da  adottarsi entro 180 giorni dalla data dell’entrata in vigore del presente decreto legislativo, vengono  definite le regole tecniche per la realizzazione ed il funzionamento del SINP, nonché le regole per il  trattamento dei dati. Tali regole sono definite nel rispetto di quanto previsto dal decreto legislativo 7  marzo 2005, n. 82, così come modificato ed integrato dal decreto legislativo 4 aprile 2006, n. 159, e dei  contenuti del Protocollo di intesa sul Sistema informativo nazionale integrato per la prevenzione nei  luoghi di lavoro. Con il medesimo decreto sono disciplinate le speciali modalità con le quali le forze  armate e le forze di polizia partecipano al sistema informativo relativamente alle attività operative e  addestrative. Per tale finalità é acquisita l’intesa dei Ministri della difesa, dell’interno e dell’economia e  delle finanze.    
5.  La partecipazione delle parti sociali al Sistema informativo avviene attraverso la periodica consultazione  in ordine ai flussi informativi di cui alle lettere a), b), c) e d) del comma 6.    
6.  I contenuti dei flussi informativi devono almeno riguardare:    
a) il quadro produttivo ed occupazionale;    
b) il quadro dei rischi anche in un’ottica di genere;  In grassetto le parti integrate dal Dlgs 106/09
c) il quadro di salute e sicurezza dei lavoratori e delle lavoratrici;  In grassetto le parti integrate dal Dlgs 106/09
d) il quadro degli interventi di prevenzione delle istituzioni preposte;    
e) il quadro degli interventi di vigilanza delle istituzioni preposte.    
e-bis) i dati degli infortuni sotto la soglia indennizzabile dall’INAIL . In grassetto le parti integrate dal Dlgs 106/09
7.  La diffusione delle informazioni specifiche é finalizzata al raggiungimento di obiettivi di conoscenza utili  per le attività dei soggetti destinatari e degli enti utilizzatori. I dati sono resi disponibili ai diversi  destinatari e resi pubblici nel rispetto della normativa di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196.    
8.  Le attività di cui al presente articolo sono realizzate dalle amministrazioni di cui al comma 2 utilizzando  le ordinarie risorse personali, economiche e strumentali in dotazione.    
    
Art. 9.  Enti pubblici aventi compiti in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro
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1.  L’ISPESL, l’INAIL e l’IPSEMA sono enti pubblici nazionali con competenze in materia di salute e  sicurezza sul lavoro che esercitano le proprie attività, anche di consulenza, in una logica di sistema con il  Ministero della salute, il Ministero del lavoro e della previdenza sociale, le regioni e le province  autonome di Trento e di Bolzano.    

2.  L’ISPESL,* l’INAIL e l’IPSEMA *operano in funzione delle attribuzioni loro assegnate dalla normativa  vigente, svolgendo in forma coordinata, per una maggiore sinergia e complementarietà, le seguenti  attività:

  *Enti soppressi dalle funzioni di questo articolo, dal art. 7 comma 1 del DL 78/2010.

1. Con effetto dalla data di entrata in vigore del presente decreto-legge, al fine di assicurare la piena integrazione delle funzioni assicurative e di ricerca connesse alla materia della tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori sui luoghi di lavoro e il coordinamento stabile delle attivita' previste dall'articolo 9, comma 2, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, ottimizzando le risorse ed evitando duplicazioni di attivita', l'IPSEMA e l'ISPESL sono soppressi e le relative funzioni sono attribuite all'INAIL, sottoposto alla vigilanza del Ministero del lavoro e delle politiche sociali e del Ministero della salute; l'INAIL succede in tutti i rapporti attivi e passivi.

a) elaborazione e applicazione dei rispettivi piani triennali di attività;    
b) interazione, per i rispettivi ruoli e competenze, in logiche di conferenza permanente di servizio, per  assicurare apporti conoscitivi al sistema di sostegno ai programmi di intervento in materia di  sicurezza e salute sul lavoro di cui all’articolo 2, comma 1, lettera p), per verificare l’adeguatezza dei  sistemi di prevenzione e assicurativi e per studiare e proporre soluzioni normative e tecniche atte a  ridurre il fenomeno degli infortuni e delle malattie professionali;    
c)  consulenza alle aziende, in particolare alle medie, piccole e micro imprese, anche attraverso forme di  sostegno tecnico e specialistico finalizzate sia al suggerimento dei più adatti mezzi, strumenti e  metodi operativi, efficaci alla riduzione dei livelli di rischiosità in materia di salute e sicurezza sul  lavoro, sia all’individuazione degli elementi di innovazione tecnologica in materia con finalità  prevenzionali, raccordandosi con le altre istituzioni pubbliche operanti nel settore e con le parti  sociali;     
d) progettazione ed erogazione di percorsi formativi in materia di salute e sicurezza sul lavoro tenuto  conto ed in conformità ai criteri e alle modalità elaborati ai sensi degli articoli 6 e 11;   
e) formazione  per i responsabili e gli addetti ai servizi di prevenzione e protezione di cui all’articolo 32  
f)  promozione e divulgazione, della cultura della salute e della sicurezza del lavoro nei percorsi  formativi scolastici, universitari e delle istituzioni dell’alta formazione artistica, musicale e coreutica,  previa stipula di apposite convenzioni con le istituzioni interessate;    
g) partecipazione, con funzioni consultive, al Comitato per l’indirizzo e la valutazione delle politiche  attive e per il coordinamento nazionale delle attività di vigilanza in materia di salute e sicurezza del  lavoro di cui all’articolo 5   
h) consulenza alla Commissione consultiva permanente per la salute e sicurezza del lavoro di cui  all’articolo 6;   
i)  elaborazione, raccolta e diffusione delle buone prassi di cui all’articolo 2, comma 1, lettera v); l)  predisposizione delle linee guida di cui all’articolo 2, comma 1, lettera z);    
m) contributo al Sistema informativo nazionale per la prevenzione nei luoghi di lavoro secondo quanto  previsto dall’articolo 8    
3.  L’attività di consulenza di cui alla lettera c) del comma 2, non può essere svolta dai funzionari degli  istituti di cui al presente articolo che svolgono attività di controllo e verifica degli obblighi nelle materie  di competenza degli istituti medesimi. I soggetti che prestano tale attività non possono, per un periodo di  tre anni dalla cessazione dell’incarico, esercitare attività di controllo e verifica degli obblighi nelle  materie di competenza degli istituti medesimi. Nell’esercizio dell’attività di consulenza non vi é l’obbligo  di denuncia di cui all’articolo 331 del codice di procedura penale o di comunicazione ad altre Autorità  competenti delle contravvenzioni rilevate ove si riscontrino violazioni alla normativa in materia di salute  e sicurezza sul lavoro; in ogni caso, l’esercizio dell’attività di consulenza non esclude o limita la  possibilità per l’ente di svolgere l’attività di controllo e verifica degli obblighi nelle materie di  competenza degli istituti medesimi. Con successivo decreto del Ministro del lavoro e della previdenza  sociale, di concerto con il Ministro della salute per la parte concernente i funzionari dell’ISPESL, é  disciplinato lo svolgimento dell’attività di consulenza e dei relativi proventi, fermo restando che i  compensi percepiti per lo svolgimento dell’attività di consulenza sono devoluti in ragione della metà  all’ente di appartenenza e nel resto al Fondo di cui all’articolo 52, comma 1   
4. L’INAIL fermo restando quanto previsto dall’articolo 12 della legge 11 marzo 1988, n. 67, dall’articolo  2, comma 6, della legge 28 dicembre 1995, n. 549, e dall’articolo 2, comma 130, della legge 23 dicembre  1996, n. 662, nonché da ogni altra disposizione previgente, svolge, con la finalità di ridurre il fenomeno  infortunistico e ad integrazione delle proprie competenze quale gestore dell’assicurazione obbligatoria  contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, i seguenti compiti oltre a quanto previsto negli  altri articoli del presente decreto:    
a) raccoglie e registra, a fini statistici e informativi, i dati relativi agli infortuni sul lavoro che  comportino un’assenza dal lavoro di almeno un giorno, escluso quello dell’evento;    
b) concorre alla realizzazione di studi e ricerche sugli infortuni e sulle malattie correlate al lavoro,  coordinandosi con il Ministero della salute e con l’ISPESL;    
c) partecipa alla elaborazione, formulando pareri e proposte, della normazione tecnica in materia;     
d) eroga, previo trasferimento delle necessarie risorse da parte del Ministero del lavoro e della  previdenza sociale, le prestazioni del Fondo di cui all’articolo 1, comma 1187, della legge 27  dicembre 2006, n. 296. In sede di prima applicazione, le relative prestazioni sono fornite con  riferimento agli infortuni verificatisi a fare data dal 1° gennaio 2007. Le somme eventualmente  riversate all’entrata del bilancio dello Stato a seguito di economie di gestione realizzatesi  nell’esercizio finanziario sono riassegnate al pertinente capitolo dello stato di previsione del  Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali.  In grassetto le parti integrate dal Dlgs 106/09
d-bis) può erogare prestazioni di assistenza sanitaria riabilitativa non ospedaliera, previo accordo  quadro stipulato in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le  province autonome di Trento e di Bolzano, su proposta del Ministero del lavoro, della salute e  delle politiche sociali, di concerto con il Ministero dell’economia e delle finanze, sentito  l’INAIL, che definisca le modalità di erogazione delle prestazioni da parte dell’INAIL, senza  oneri aggiuntivi per la finanza pubblica.  In grassetto le parti integrate dal Dlgs 106/09
5.  L’Istituto superiore per la prevenzione e la sicurezza del lavoro -ISPESL é ente di diritto pubblico, nel  settore della ricerca, dotato di autonomia scientifica, organizzativa, patrimoniale, gestionale e tecnica.  L’ISPESL é organo tecnico-scientifico del Servizio sanitario nazionale di ricerca, sperimentazione,  controllo, consulenza, assistenza, alta formazione, informazione e documentazione in materia di  prevenzione degli infortuni e delle malattie professionali, sicurezza sul lavoro e di promozione e tutela  della salute negli ambienti di vita e di lavoro, del quale si avvalgono gli organi centrali dello Stato  preposti ai settori della salute, dell’ambiente, del lavoro e della produzione e le regioni e le province  autonome di Trento e di Bolzano.    
6. L’ISPESL, nell’ambito delle sue attribuzioni istituzionali, opera avvalendosi delle proprie strutture  centrali e territoriali, garantendo unitarietà della azione di prevenzione nei suoi aspetti interdisciplinari e  svolge le seguenti attività:    
a) svolge e promuove programmi di studio e ricerca scientifica e programmi di interesse nazionale nel  campo della prevenzione degli infortuni, e delle malattie professionali, della sicurezza sul lavoro e  della promozione e tutela della salute negli ambienti di vita e di lavoro;    
b) interviene nelle materie di competenza dell’Istituto, su richiesta degli organi centrali dello Stato e  delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano, nell’ambito dei controlli che  richiedono un’elevata competenza scientifica. Ai fini della presente lettera, esegue, accedendo nei  luoghi di lavoro, accertamenti e indagini in materia di salute e sicurezza del lavoro;   
c) é organo tecnico-scientifico delle Autorità nazionali preposte alla sorveglianza del mercato ai fini del  controllo della conformità ai requisiti di sicurezza e salute di prodotti messi a disposizione dei  lavoratori;    
d) svolge attività di organismo notificato per attestazioni di conformità relative alle Direttive per le  quali non svolge compiti relativi alla sorveglianza del mercato;   
e) è titolare di prime verifiche e verifiche di primo impianto di attrezzature di lavoro sottoposte a tale  regime;    
f) fornisce consulenza al Ministero della salute, agli altri Ministeri e alle regioni e alle province  autonome in materia salute e sicurezza del lavoro;    
g) fornisce assistenza al Ministero della salute e alle regioni e alle province autonome per  l’elaborazione del Piano sanitario nazionale, dei piani sanitari regionali e dei piani nazionali e  regionali della prevenzione, per il monitoraggio delle azioni poste in essere nel campo salute e  sicurezza del lavoro e per la verifica del raggiungimento dei livelli essenziali di assistenza in  materia;    
h) supporta il Servizio sanitario nazionale, fornendo informazioni, formazione, consulenza e assistenza  alle strutture operative per la promozione della salute, prevenzione e sicurezza negli ambienti di  lavoro;   
i) può svolgere, congiuntamente ai servizi di prevenzione e sicurezza nei luoghi di lavoro delle ASL,  l’attività di vigilanza sulle strutture sanitarie del Servizio sanitario nazionale;  In grassetto le parti integrate dal Dlgs 106/09
l) effettua il raccordo e la divulgazione dei risultati derivanti dalle attività di prevenzione nei luoghi di  lavoro svolte dalle strutture del Servizio sanitario nazionale;    
m) partecipa alla elaborazione di norme di carattere generale e formula, pareri e proposte circa la  congruità della norma tecnica non armonizzata ai requisiti di sicurezza previsti dalla legislazione  nazionale vigente;    
n) assicura la standardizzazione tecnico-scientifica delle metodiche e delle procedure per la valutazione  e la gestione dei rischi e per l’accertamento dello stato di salute dei lavoratori in relazione a  specifiche condizioni di rischio e contribuisce alla definizione dei limiti di esposizione;    
o) diffonde, previa istruttoria tecnica, le buone prassi di cui all’articolo 2, comma 1, lettera v);    
p) coordina il network nazionale in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro, in qualità di focal  point italiano nel network informativo dell’Agenzia europea per la salute e sicurezza nei luoghi di  lavoro;    
q) supporta l’attività di monitoraggio del Ministero della salute sulla applicazione dei livelli essenziali  di assistenza relativi alla sicurezza nei luoghi di lavoro.    
7. L’IPSEMA svolge, con la finalità di ridurre il fenomeno infortunistico ed ad integrazione delle proprie  competenze quale gestore dell’assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie  professionali del settore marittimo, i seguenti compiti oltre a quanto previsto negli altri articoli del  presente decreto:    
a) raccoglie e registra, a fini statistici ed informativi, i dati relativi agli infortuni sul lavoro che  comportino un’assenza dal lavoro di almeno un giorno, escluso quello dell’evento;    
b) concorre alla realizzazione di studi e ricerche sugli infortuni e sulle malattie correlate al lavoro,  raccordandosi con il Ministero della salute e con l’ISPESL;    
c) finanzia, nell’ambito e nei limiti delle proprie spese istituzionali, progetti di investimento e  formazione in materia di salute e sicurezza sul lavoro;   
d) supporta, in raccordo con le amministrazioni competenti in materia di salute per il settore marittimo,  anche mediante convenzioni con l’INAIL, le prestazioni di assistenza sanitaria riabilitativa per i  lavoratori marittimi anche al fine di assicurare il loro reinserimento lavorativo;    
e)  eroga, previo trasferimento delle necessarie risorse da parte del Ministero del lavoro e della  previdenza sociale, le prestazioni del Fondo di cui all’articolo 1, comma 1187, della legge 27  dicembre 2006, n. 296, con riferimento agli infortuni del settore marittimo. Le somme  eventualmente riversate all’entrata del bilancio dello Stato a seguito di economie di gestione  realizzatesi nell’esercizio finanziario sono riassegnate al pertinente capitolo dello stato di  previsione del Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali.  In sede di prima applicazione, le relative prestazioni sono fornite con riferimento agli infortuni verificatisi a  fare data dal 1° gennaio 2007.  In grassetto le parti integrate dal Dlgs 106/09
    
Art. 10.  Informazione e assistenza in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro 
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1.  Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, tramite le AA.SS.LL. del SSN, il Ministero  dell’interno tramite le strutture del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, l’Istituto superiore per la  prevenzione e la sicurezza sul lavoro (ISPESL), il Ministero del lavoro e della previdenza sociale, il  Ministero dello sviluppo economico per il settore estrattivo, l’Istituto nazionale per l’assicurazione contro  gli infortuni sul lavoro (INAIL), l’Istituto di previdenza per il settore marittimo (IPSEMA), gli organismi  paritetici e gli enti di patronato svolgono, anche mediante convenzioni, attività di informazione,  assistenza, consulenza, formazione, promozione in materia di sicurezza e salute nei luoghi di lavoro, in  particolare nei confronti delle imprese artigiane, delle imprese agricole e delle piccole e medie imprese e  delle rispettive associazioni dei datori di lavoro.    
    
Art. 11.  Attività promozionali 
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1. Nell’ambito della Commissione consultiva di cui all’articolo 6 sono definite, in coerenza con gli indirizzi  individuati dal Comitato di cui all’articolo 5, le attività promozionali della cultura e delle azioni di  prevenzione con riguardo in particolare a:   
a) finanziamento, da parte dell’INAIL e previo trasferimento delle necessarie risorse da parte del  Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali, di progetti di investimento in materia di  salute e sicurezza sul lavoro da parte delle piccole, medie e micro imprese; per l’accesso a tali  finanziamenti deve essere garantita la semplicità delle procedure;  In grassetto le parti integrate dal Dlgs 106/09
b) finanziamento, da parte dell’INAIL e delle Regioni, previo trasferimento delle necessarie risorse  da parte del Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali, di progetti formativi  specificamente dedicati alle piccole, medie e micro imprese, ivi compresi quelli di cui all’articolo 52,  comma 1, lettera b);  In grassetto le parti integrate dal Dlgs 106/09
c) finanziamento, da parte del Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca., previo  trasferimento delle necessarie risorse da parte del Ministero del lavoro, della salute e delle  politiche sociali, delle attività degli istituti scolastici, universitari e di formazione professionale  finalizzata all’inserimento in ogni attività scolastica ed universitaria, nelle istituzioni dell’alta  formazione artistica e coreutica e nei percorsi di istruzione e formazione professionale di specifici  percorsi formativi interdisciplinari alle diverse materie scolastiche volti a favorire la conoscenza delle tematiche della salute e della sicurezza nel rispetto delle autonomie didattiche.  In grassetto le parti integrate dal Dlgs 106/09
2.  Ai finanziamenti di cui al comma 1 si provvede con oneri a carico delle risorse di cui all’articolo 1,  comma 7-bis, della legge 3 agosto 2007, n. 123, come introdotto dall’articolo 2, comma 533, della legge  24 dicembre 2007, n. 244. Con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con  i Ministri dell’economia e delle finanze, dell’istruzione e dell’università e della ricerca, acquisito il parere  della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di  Bolzano, si provvede al riparto annuale delle risorse tra le attività di cui alle lettere a), b) e c) del comma  1 e dell’articolo 52, comma 2, lettera d).    
3.  Le amministrazioni centrali e le regioni e province autonome di Trento e di Bolzano, nel rispetto delle  proprie competenze, concorrono alla programmazione e realizzazione di progetti formativi in materia di  salute e sicurezza sul lavoro, attraverso modalità operative da definirsi in sede di Conferenza permanente  per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, entro dodici mesi  dalla data di entrata in vigore del presente decreto legislativo. Alla realizzazione e allo sviluppo di quanto  previsto nel periodo precedente possono altresì concorrere le parti sociali, anche mediante i fondi  interprofessionali.     
3-bis. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, nel rispetto delle proprie competenze e  con l’utilizzo appropriato di risorse già disponibili, finanziano progetti diretti a favorire la  diffusione di soluzioni tecnologiche o organizzative avanzate in materia di salute e sicurezza sul  lavoro, sulla base di specifici protocolli di intesa tra le parti sociali, o gli enti bilaterali, e l’INAIL.  Ai fini della riduzione del tasso dei premi per l’assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le  malattie professionali di cui all’articolo 3, del decreto legislativo 23 febbraio 2000, n. 38, ferma  restando la verifica dei criteri di cui al comma 1 del predetto articolo 3, si tiene anche conto  dell’adozione , da parte delle imprese, delle soluzioni tecnologiche o organizzative di cui al  precedente periodo, verificate dall’INAIL.  In grassetto le parti integrate dal Dlgs 106/09
4.  Ai fini della promozione e divulgazione della cultura della salute e sicurezza sul lavoro é facoltà degli  istituti scolastici, universitari e di formazione professionale inserire in ogni attività scolastica ed  universitaria nelle istituzioni dell’alta formazione artistica e coreutica e nei percorsi di istruzione e  formazione professionale, percorsi formativi interdisciplinari alle diverse materie scolastiche ulteriori  rispetto a quelli disciplinati dal comma 1, lettera c) e volti alle medesime finalità. Tale attività é svolta  nell’ambito e nei limiti delle risorse disponibili degli istituti.    
5.  L’INAIL finanzia con risorse proprie, anche nell’ambito della bilateralità e di protocolli con le parti  sociali e le associazioni nazionali di tutela degli invalidi del lavoro, progetti di investimento e  formazione in materia di salute e sicurezza sul lavoro rivolti in particolare alle piccole, medie e micro  imprese e progetti volti a sperimentare soluzioni innovative e strumenti di natura organizzativa e  gestionale ispirati ai principi di responsabilità sociale delle imprese. Costituisce criterio di priorità per  l’accesso al finanziamento l’adozione da parte delle imprese delle buone passi di cui all’articolo 2,  comma 1, lettera v). L’INAIL svolge tali compiti con le risorse umane, strumentali e finanziarie  disponibili a legislazione vigente.  In grassetto le parti integrate dal Dlgs 106/09
5-bis. Al fine di garantire il diritto degli infortunati e tecnopatici a tutte le cure necessarie ai sensi del  decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124, e successive modificazioni,  l’INAIL può provvedere utilizzando servizi pubblici e privati, d’intesa con le regioni interessate.  L’INAIL svolge tali compiti con le risorse finanziarie disponibili a legislazione vigente e senza  incremento di oneri per le imprese  In grassetto le parti integrate dal Dlgs 106/09
6.  Nell’ambito dei rispettivi compiti istituzionali, le amministrazioni pubbliche promuovono attività  specificamente destinate ai lavoratori immigrati o alle lavoratrici, finalizzate a migliorare i livelli di tutela  dei medesimi negli ambienti di lavoro.    
7.  In sede di prima applicazione, per il primo anno dall’entrata in vigore del presente decreto, le risorse di  cui all’articolo 1, comma 7-bis, della legge 3 agosto 2007, n. 123, come introdotto dall’articolo 2, comma  533, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, sono utilizzate, secondo le priorità, ivi compresa una  campagna straordinaria di formazione, stabilite, entro sei mesi dall’entrata in vigore del presente decreto,  con accordo adottato, previa consultazione delle parti sociali, in sede di Conferenza permanente per i  rapporti tra lo Stato, le regioni e la province autonome di Trento e di Bolzano.    
    
Art. 12.  Interpello 
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1.  Gli organismi associativi a rilevanza nazionale degli enti territoriali e gli enti pubblici nazionali, nonché,  di propria iniziativa o su segnalazione dei propri iscritti, le organizzazioni sindacali dei datori di lavoro e  dei lavoratori comparativamente più rappresentative sul piano nazionale e i consigli nazionali degli ordini  o collegi professionali, possono inoltrare alla Commissione per gli interpelli di cui al comma 2,  esclusivamente tramite posta elettronica, quesiti di ordine generale sull’applicazione della normativa in  materia di salute e sicurezza del lavoro.    
2.  Presso il Ministero del lavoro e della previdenza sociale é istituita, senza nuovi o maggiori oneri per la  finanza pubblica, la Commissione per gli interpelli composta da due rappresentanti del Ministero del  lavoro e previdenza sociale, da due rappresentanti del Ministero della salute e da quattro rappresentanti  delle regioni e delle province autonome. Qualora la materia oggetto di interpello investa competenze di  altre amministrazioni pubbliche la Commissione é integrata con rappresentanti delle stesse. Ai  componenti della Commissione non spetta alcun compenso, rimborso spese o indennità di missione.    
3.  Le indicazioni fornite nelle risposte ai quesiti di cui al comma 1 costituiscono criteri interpretativi e  direttivi per l’esercizio delle attività di vigilanza.    
    
Art. 13.  Vigilanza
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1.  La vigilanza sull’applicazione della legislazione in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro é  svolta dalla azienda sanitaria locale competente per territorio e, per quanto di specifica competenza, dal  Corpo nazionale dei vigili del fuoco, nonché per il settore minerario, fino all’effettiva attuazione del  trasferimento di competenze da adottarsi ai sensi del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, e  successive modificazioni, dal Ministero dello sviluppo economico, e per le industrie estrattive di seconda  categoria e le acque minerali e termali dalle regioni e province autonome di Trento e di Bolzano. Le  province autonome di Trento e di Bolzano provvedono alle finalità del presente articolo, nell’ambito delle  proprie competenze, secondo quanto previsto dai rispettivi ordinamenti.  
1-bis. Nei luoghi di lavoro delle Forze armate, delle Forze di polizia e dei vigili del fuoco la vigilanza  sulla applicazione della legislazione in materia di salute e sicurezza sul lavoro è svolta  esclusivamente dai servizi sanitari e tecnici istituiti presso le predette amministrazioni. In grassetto le parti integrate dal Dlgs 106/09
2. Ferme restando le competenze in materia di vigilanza attribuite dalla legislazione vigente al personale  ispettivo del Ministero del lavoro e della previdenza sociale, ivi compresa quella in materia di salute e  sicurezza dei lavoratori di cui all’articolo 35 della legge 26 aprile 1974, n. 191, lo stesso personale  esercita l’attività di vigilanza sull’applicazione della legislazione in materia di salute e sicurezza nei  luoghi di lavoro nelle seguenti attività, nel quadro del coordinamento territoriale di cui all’articolo 7  del decreto:  In grassetto le parti integrate dal Dlgs 106/09
a) attività nel settore delle costruzioni edili o di genio civile e più in particolare lavori di costruzione,  manutenzione, riparazione, demolizione, conservazione e risanamento di opere fisse, permanenti o  temporanee, in muratura e in cemento armato, opere stradali, ferroviarie, idrauliche, scavi, montaggio  e smontaggio di elementi prefabbricati; lavori in sotterraneo e gallerie, anche comportanti l’impiego di  esplosivi;   
b) lavori mediante cassoni in aria compressa e lavori subacquei;   
c) ulteriori attività lavorative comportanti rischi particolarmente elevati, individuate con decreto del  Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta dei Ministri del lavoro e della previdenza sociale, e  della salute, adottato sentito il comitato di cui all’articolo 5 e previa intesa con la Conferenza  permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, in  relazione alle quali il personale ispettivo del Ministero del lavoro e della previdenza sociale svolge  attività di vigilanza sull’applicazione della legislazione in materia di salute e sicurezza nei luoghi di  lavoro, informandone preventivamente il servizio di prevenzione e sicurezza dell’Azienda sanitaria  locale competente per territorio.   
3.  In attesa del complessivo riordino delle competenze in tema di vigilanza sull’applicazione della  legislazione in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro, restano ferme le competenze in materia  di salute e sicurezza dei lavoratori attribuite alle autorità marittime a bordo delle navi ed in ambito  portuale, agli uffici di sanità aerea e marittima, alle autorità portuali ed aeroportuali, per quanto riguarda  la sicurezza dei lavoratori a bordo di navi e di aeromobili ed in ambito portuale ed aeroportuale nonché ai  servizi sanitari e tecnici istituiti per le Forze armate e per le Forze di polizia e per i Vigili del fuoco; i  predetti servizi sono competenti altresì per le aree riservate o operative e per quelle che presentano  analoghe esigenze da individuarsi, anche per quel che riguarda le modalità di attuazione, con decreto del  Ministro competente, di concerto con i Ministri del lavoro e della previdenza sociale e della salute.  L’Amministrazione della giustizia può avvalersi dei servizi istituiti per le Forze armate e di polizia, anche  mediante convenzione con i rispettivi Ministeri, nonché dei servizi istituiti con riferimento alle strutture  penitenziarie.   
4.  La vigilanza di cui al presente articolo é esercitata nel rispetto del coordinamento di cui agli articoli 5 e 7  
5.  Il personale delle pubbliche amministrazioni, assegnato agli uffici che svolgono attività di vigilanza, non  può prestare, ad alcun titolo e in alcuna parte del territorio nazionale, attività di consulenza.  
6.  L’importo delle somme che l’ASL, in qualità di organo di vigilanza, ammette a pagare in sede  amministrativa ai sensi dell’articolo 21, comma 2, primo periodo, del decreto legislativo 19 dicembre  1994, n. 758, integra l’apposito capitolo regionale per finanziare l’attività di prevenzione nei luoghi di  lavoro svolta dai dipartimenti di prevenzione delle AA.SS.LL.   
7.  È fatto salvo quanto previsto dall’articolo 64 del decreto del Presidente della Repubblica 19 marzo 1956,  n. 303, con riferimento agli organi di vigilanza competenti, come individuati dal presente decreto.   
    
Art. 14.  Disposizioni per il contrasto del lavoro irregolare e per la tutela della salute e sicurezza dei lavoratori 
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1.  Al fine di far cessare il pericolo per la tutela della salute e la sicurezza dei lavoratori, nonché di  contrastare il fenomeno del lavoro sommerso e irregolare, ferme restando le attribuzioni del  coordinatore per l’esecuzione dei lavori di cui all’articolo 92, comma 1, lettera e), gli organi di  vigilanza del Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali, anche su segnalazione delle  amministrazioni pubbliche secondo le rispettive competenze, possono adottare provvedimenti di  sospensione in relazione alla parte dell’attività imprenditoriale interessata dalle violazioni quando  riscontrano l’impiego di personale non risultante dalla documentazione obbligatoria in misura pari  o superiore al 20 per cento del totale dei lavoratori presenti sul luogo di lavoro, nonché in caso di  gravi e reiterate violazioni in materia di tutela della salute e della sicurezza sul lavoro individuate  con decreto del Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali, adottato sentito il  Ministero dell’interno e la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le  province autonome di Trento e di Bolzano. In attesa della adozione del citato decreto, le violazioni  in materia di tutela della salute e della sicurezza sul lavoro che costituiscono il presupposto per  l’adozione del provvedimento di sospensione dell’attività imprenditoriale sono quelle individuate  nell’Allegato I. Si ha reiterazione quando, nei cinque anni successivi alla commissione di una  violazione oggetto di prescrizione dell’organo di vigilanza ottemperata dal contravventore o di una  violazione accertata con sentenza definitiva, lo stesso soggetto commette più violazioni della stessa  indole. Si considerano della stessa indole le violazioni della medesima disposizione e quelle di  disposizioni diverse individuate, in attesa della adozione del decreto di cui al precedente periodo,  nell’Allegato I . L’adozione del provvedimento di sospensione è comunicata all’Autorità per la  vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture di cui all’articolo 6 del decreto  legislativo 12 aprile 2006, n. 163, ed al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, per gli aspetti  di rispettiva competenza, al fine dell’emanazione, da parte del Ministero delle infrastrutture e dei  trasporti, di un provvedimento interdittivo alla contrattazione con le pubbliche amministrazioni ed  alla partecipazione a gare pubbliche. La durata del provvedimento è pari alla citata sospensione  nel caso in cui la percentuale dei lavoratori irregolari sia inferiore al 50 per cento del totale dei  lavoratori presenti sul luogo di lavoro; nel caso in cui la percentuale dei lavoratori irregolari sia  pari o superiore al 50 per cento del totale dei lavoratori presenti sul luogo di lavoro, ovvero nei casi  di gravi e reiterate violazioni in materia di tutela della salute e della sicurezza sul lavoro, ovvero nei  casi di reiterazione la durata è incrementata di un ulteriore periodo di tempo pari al doppio della  durata della sospensione e comunque non superiore a due anni; nel caso di reiterazione la  decorrenza del periodo di interdizione è successiva al termine del precedente periodo di  interdizione; nel caso di non intervenuta revoca del provvedimento di sospensione entro quattro  mesi dalla data della sua emissione, la durata del provvedimento è pari a due anni, fatta salva  l’adozione di eventuali successivi provvedimenti di rideterminazione della durata dell’interdizione  a seguito dell’acquisizione della revoca della sospensione. Le disposizioni del presente comma si  applicano anche con riferimento ai lavori nell’ambito dei cantieri edili. Ai provvedimenti del  presente articolo non si applicano le disposizioni di cui alla legge 7 agosto 1990, n. 241.  Limitatamente alla sospensione dell’attività di impresa, all’accertamento delle violazioni in materia  di prevenzione incendi, indicate all’Allegato I del presente decreto, provvede il comando provinciale  dei vigili del fuoco territorialmente competente. Ove gli organi di vigilanza o le altre  amministrazioni pubbliche rilevino possibili violazioni in materia di prevenzione incendi, ne danno  segnalazione al competente Comando provinciale dei Vigili del Fuoco, il quale procede ai sensi delle  disposizioni del decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139, e di cui al comma 2 del presente articolo. In grassetto le parti integrate dal Dlgs 106/09
2.  I poteri e gli obblighi di cui al comma 1 spettano anche agli organi di vigilanza delle aziende sanitarie  locali, con riferimento all’accertamento della reiterazione delle violazioni della disciplina in materia di  tutela della salute e della sicurezza sul lavoro di cui al comma 1. In materia di prevenzione incendi in  ragione della competenza esclusiva del Corpo nazionale dei vigili del fuoco di cui all’articolo 46 del  presente decreto trovano applicazione le disposizioni di cui agli articoli 16, 19 e 20 del decreto  legislativo 8 marzo 2006, n. 139.  In grassetto le parti integrate dal Dlgs 106/09
3.  Il provvedimento di sospensione può essere revocato da parte dell’organo di vigilanza che lo ha adottato.  
4. È condizione per la revoca del provvedimento da parte dell’organo di vigilanza del Ministero del lavoro e  della previdenza sociale di cui al comma 1:  
a) la regolarizzazione dei lavoratori non risultanti dalle scritture o da altra documentazione obbligatoria;   
b) l’accertamento del ripristino delle regolari condizioni di lavoro nelle ipotesi di gravi e reiterate  violazioni della disciplina in materia di tutela della salute e della sicurezza sul lavoro;   
c) il pagamento di una somma aggiuntiva rispetto a quelle di cui al comma 6 pari a 1.500 euro nelle  ipotesi di sospensione per lavoro irregolare e a 2.500 euro nelle ipotesi di sospensione per gravi e  reiterate violazioni in materia di tutela della salute e della sicurezza sul lavoro.  In grassetto le parti integrate dal Dlgs 106/09
5.  È condizione per la revoca del provvedimento da parte dell’organo di vigilanza delle aziende sanitarie  locali di cui al comma 2:    
a) l’accertamento del ripristino delle regolari condizioni di lavoro nelle ipotesi di gravi e reiterate  violazioni delle disciplina in materia di tutela della salute e della sicurezza sul lavoro;    
b) il pagamento di una somma aggiuntiva unica pari a Euro 2500 rispetto a quelle di cui al comma 6.   
6.  È comunque fatta salva l’applicazione delle sanzioni penali, civili e amministrative vigenti.   
7.  L’importo delle somme aggiuntive di cui al comma 4, lettera c), integra la dotazione del Fondo per  l’occupazione di cui all’articolo 1, comma 7, del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con  modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236, ed é destinato al finanziamento degli interventi di  contrasto al lavoro sommerso ed irregolare individuati con decreto del Ministro del lavoro e della  previdenza sociale di cui all’articolo 1, comma 1156, lettera g), della legge 27 dicembre 2006, n. 296    
8.  L’importo delle somme aggiuntive di cui al comma 5, lettera b), integra l’apposito capitolo regionale per  finanziare l’attività di prevenzione nei luoghi di lavoro.    
9.  Avverso i provvedimenti di sospensione di cui ai commi 1 e 2 é ammesso ricorso, entro 30 giorni,  rispettivamente, alla Direzione regionale del lavoro territorialmente competente e al presidente della  Giunta regionale, i quali si pronunciano nel termine di 15 giorni dalla notifica del ricorso. Decorso  inutilmente tale ultimo termine il provvedimento di sospensione perde efficacia.   
10.Il datore di lavoro che non ottempera al provvedimento di sospensione di cui al presente articolo è  punito con l’arresto fino a sei mesi nelle ipotesi di sospensione per gravi e reiterate violazioni in  materia di tutela della salute e della sicurezza sul lavoro e con l’arresto da tre a sei mesi o con  l’ammenda da 2.500 a 6.400 euro nelle ipotesi di sospensione per lavoro irregolare. In grassetto le parti integrate dal Dlgs 106/09
11.Nelle ipotesi delle violazioni in materia di salute e sicurezza sul lavoro di cui al comma 1, le disposizioni  del presente articolo si applicano nel rispetto delle competenze in tema di vigilanza in materia.    
11-bis. Il provvedimento di sospensione nelle ipotesi di lavoro irregolare non si applica nel caso in cui il  lavoratore irregolare risulti l’unico occupato dall’impresa. In ogni caso di sospensione nelle ipotesi  di lavoro irregolare gli effetti della sospensione possono essere fatti decorrere dalle ore dodici del  giorno lavorativo successivo ovvero dalla cessazione dell’attività lavorativa in corso che non può  essere interrotta, salvo che non si riscontrino situazioni di pericolo imminente o di grave rischio per  la salute dei lavoratori o dei terzi.  In grassetto le parti integrate dal Dlgs 106/09

Pagine correlate:

Indice decreto 81/08
Indice sezione sicurezza
Titoli della Legge:
1 principi comuni
2 luoghi di lavoro
3 uso delle attrezzature di lavoro e dei dispositivi di protezione individuale
4 cantieri temporanei o mobili
5 segnaletica di salute e sicurezza sul lavoro 
6 movimentazione manuale dei carichi 
7 attrezzature munite di videoterminali 
8 agenti fisici 
9 sostanze pericolose 
10 esposizione ad agenti biologici
11 protezione da atmosfere esplosive 
12 disposizioni in materia penale e di procedura penale 
13 norme transitorie e finali 
ALLEGATI