D.lgs 81/08
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DECRETO LEGISLATIVO
9 aprile2008, n. 81
Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di
tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro. (GU
n. 101 del 30-4-2008
- Suppl. Ordinario n.108)
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Testo coordinato Con le modifiche apportate dal Decreto
Legislativo 3 agosto 2009 , n. 106 - (106/09)
(GU
n. 180 del 5-8-2009
- Suppl. Ordinario n.142) |
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da art. 1 ad art. 14
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visti gli articoli 76, 87 e 117 della
Costituzione;
Vista la legge 3 agosto 2007, n. 123, recante: misure in tema di tutela della
salute e della sicurezza sul lavoro
e delega al Governo per il riassetto e la riforma della normativa in materia;
Visto il decreto del Presidente
della Repubblica 27 aprile 1955, n. 547, recante: norme per la prevenzione degli
infortuni sul lavoro;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 7 gennaio 1956, n. 164,
recante: norme per la prevenzione
degli infortuni sul lavoro nelle costruzioni;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 19 marzo 1956, n. 303, recante
norme generali per l’igiene
del lavoro;
Visto il decreto legislativo 15 agosto 1991, n. 277, recante:
attuazione delle direttive n. 80/1107/CEE, n. 82/605/CEE, n. 83/477/CEE, n.
86/188/CEE e n. 88/642/CEE,
in materia di protezione dei lavoratori contro i rischi derivanti da esposizione
ad agenti chimici, fisici e
biologici durante il lavoro, a norma dell’articolo 7 della legge 30 luglio
1990, n. 212;
Visto il decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626, recante: attuazione
delle direttive 89/391/CEE,
89/654/CEE, 89/655/CEE, 89/656/CEE, 90/269/CEE, 90/270/CEE, 90/394/CEE,
90/679/CEE, 493/88/CEE,
95/63/CE, 97/42/CE, 98/24/CE, 99/38/CE, 99/92/CE, 2001/45/CE, 2003/10/CE,
2003/18/CE e 2004/40/CE
riguardanti il miglioramento della sicurezza e della salute dei lavoratori
durante il lavoro;
Visto il decreto legislativo 19 dicembre 1994, n. 758, recante: modificazioni
alla disciplina sanzionatoria in
materia di lavoro;
Visto il decreto legislativo 14 agosto 1996, n. 493, recante attuazione della
direttiva 92/58/CEE concernente
le prescrizioni minime per la segnaletica di sicurezza e/o di salute sul luogo
di lavoro;
Visto il decreto
legislativo 14 agosto 1996, n. 494, recante attuazione della direttiva 92/57/CEE
concernente le prescrizioni
minime di sicurezza e di salute da attuare nei cantieri temporanei o
mobili;
Visto il decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, recante disciplina della
responsabilità amministrativa delle
persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di
personalità giuridica, a norma
dell’articolo 11 della legge 29 settembre 2000, n. 300;
Visto il decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, recante attuazione delle
deleghe in materia di
occupazione e mercato del lavoro, di cui alla legge 14 febbraio 2003, n.
30;
Vista la direttiva 2004/40/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29
aprile 2004, sulle prescrizioni
minime di sicurezza e salute relative all’esposizione dei lavoratori ai rischi
derivanti dagli agenti fisici
(campi elettromagnetici);
Visto il decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 187, recante attuazione della
direttiva 2002/44/CE sulle
prescrizioni minime di sicurezza e di salute relative all’esposizione dei
lavoratori ai rischi derivanti da
vibrazioni meccaniche;
Vista la direttiva 2006/25/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5
aprile 2006, concernente le
prescrizioni minime di sicurezza e salute relative all’esposizione dei
lavoratori ai rischi derivanti dagli agenti
fisici (radiazioni ottiche);
Vista la legge comunitaria 2006 del 6 febbraio 2007, n. 13 recante disposizioni
per l’adempimento di
obblighi derivanti dall’appartenenza dell’Italia alle Comunità
europee;
Visto il decreto legislativo 19 novembre 2007, n. 257, recante attuazione della
direttiva 2004/40/CE sulle
prescrizioni minime di sicurezza e di salute relative all’esposizione dei
lavoratori ai rischi derivanti dagli
agenti fisici (campi elettromagnetici);
Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella
riunione del 6 marzo 2008;
Sentite le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative dei lavoratori
e dei datori di lavoro;
Acquisito il parere del Garante per la protezione dei dati personali;
Acquisito il parere della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le
regioni e le province autonome
di Trento e di Bolzano, espresso nella riunione del 12 marzo 2008;
Acquisiti i pareri delle competenti Commissioni parlamentari della Camera dei
deputati e del Senato della
Repubblica;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del
1° aprile 2008;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e dei Ministri del
lavoro e della previdenza sociale,
della salute, delle infrastrutture, dello sviluppo economico, di concerto con i
Ministri per le politiche
europee, della giustizia, delle politiche agricole alimentari e forestali, dell’interno,
della difesa, della
pubblica istruzione, della solidarietà sociale, dell’università e della
ricerca, per gli affari regionali e le
autonomie locali e dell’economia e delle finanze;
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Emana il seguente decreto legislativo:
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Titolo I
PRINCIPI COMUNI |
Capo I
Disposizioni generali |
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1.
Le disposizioni contenute nel presente decreto legislativo costituiscono attuazione dell’articolo
1 della
legge 3 agosto 2007, n. 123, per il riassetto e la riforma delle norme vigenti in materia di salute e
sicurezza delle lavoratrici e dei lavoratori nei luoghi di lavoro, mediante il riordino e il coordinamento
delle medesime in un unico testo normativo. Il presente decreto legislativo persegue le finalità di cui al
presente comma nel rispetto delle normative comunitarie e delle convenzioni internazionali in materia,
nonché in conformità all’articolo 117 della Costituzione e agli statuti delle regioni a statuto speciale e
delle province autonome di Trento e di Bolzano, e alle relative norme di attuazione, garantendo
l’uniformità della tutela delle lavoratrici e dei lavoratori sul territorio nazionale attraverso il rispetto dei
livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali, anche con riguardo alle differenze di
genere, di età e alla condizione delle lavoratrici e dei lavoratori immigrati. |
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2.
In relazione a quanto disposto dall’articolo 117, quinto comma, della Costituzione e dall’articolo 16,
comma 3, della legge 4 febbraio 2005, n. 11, le disposizioni del presente decreto legislativo, riguardanti
ambiti di competenza legislativa delle regioni e province autonome, si applicano, nell’esercizio del potere
sostitutivo dello Stato e con carattere di cedevolezza, nelle regioni e nelle province autonome nelle quali
ancora non sia stata adottata la normativa regionale e provinciale e perdono comunque efficacia dalla data
di entrata in vigore di quest’ultima, fermi restando i principi fondamentali ai sensi dell’articolo 117, terzo
comma , della Costituzione |
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3.
Gli atti, i provvedimenti e gli adempimenti attuativi del presente decreto sono effettuati nel rispetto dei
principi del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196. |
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1. Ai fini ed agli effetti delle disposizioni di cui al presente decreto legislativo si intende per: |
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a) lavoratore: persona che, indipendentemente dalla tipologia contrattuale, svolge un’attività lavorativa
nell’ambito dell’organizzazione di un datore di lavoro pubblico o privato, con o senza retribuzione,
anche al solo fine di apprendere un mestiere, un’arte o una professione, esclusi gli addetti ai servizi
domestici e familiari.
Al lavoratore così definito é equiparato:
- socio lavoratore di cooperativa o di società, anche di fatto, che presta la sua attività per conto delle
società e dell’ente stesso;
-l’associato
in partecipazione di cui all’articolo 2549, e seguenti del codice civile;
-il soggetto beneficiario delle iniziative di tirocini formativi e di orientamento di cui all’articolo 18
della legge 24 giugno 1997, n. 196, e di cui a specifiche disposizioni delle leggi regionali promosse
al fine di realizzare momenti di alternanza tra studio e lavoro o di agevolare le scelte professionali
mediante la conoscenza diretta del mondo del lavoro;
-l’allievo degli istituti di istruzione ed universitari e il partecipante ai corsi di formazione
professionale nei quali si faccia uso di laboratori, attrezzature di lavoro in genere, agenti chimici,
fisici e biologici, ivi comprese le apparecchiature fornite di videoterminali limitatamente ai periodi
in cui l’allievo sia effettivamente applicato alla strumentazioni o ai laboratori in questione;
-i volontari del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e della protezione civile;
-il lavoratore di cui al
decreto legislativo 1° dicembre 1997, n.
468, e successive modificazioni;
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b) datore di lavoro: il soggetto titolare del rapporto di lavoro con il lavoratore o, comunque, il soggetto
che, secondo il tipo e l’assetto dell’organizzazione nel cui ambito il lavoratore presta la propria attività,
ha la responsabilità dell’organizzazione stessa o dell’unità produttiva in quanto esercita i poteri
decisionali e di spesa. Nelle pubbliche amministrazioni di cui all’articolo 1, comma 2, del decreto
legislativo 30 marzo 2001, n. 165, per datore di lavoro si intende il dirigente al quale spettano i poteri di
gestione, ovvero il funzionario non avente qualifica dirigenziale, nei soli casi in cui quest’ultimo sia
preposto ad un ufficio avente autonomia gestionale, individuato dall’organo di vertice delle singole
amministrazioni tenendo conto dell’ubicazione e dell’ambito funzionale degli uffici nei quali viene
svolta l’attività, e dotato di autonomi poteri decisionali e di spesa. In caso di omessa individuazione, o
di individuazione non conforme ai criteri sopra indicati, il datore di lavoro coincide con l’organo di
vertice medesimo; |
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c) azienda: il complesso della struttura organizzata dal datore di lavoro pubblico o privato; |
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d) dirigente: persona che, in ragione delle competenze professionali e di poteri gerarchici e funzionali
adeguati alla natura dell’incarico conferitogli, attua le direttive del datore di lavoro organizzando
l’attività lavorativa e vigilando su di essa; |
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e) preposto: persona che, in ragione delle competenze professionali e nei limiti di poteri gerarchici e
funzionali adeguati alla natura dell’incarico conferitogli, sovrintende alla attività lavorativa e garantisce
l’attuazione delle direttive ricevute, controllandone la corretta esecuzione da parte dei lavoratori ed
esercitando un funzionale potere di iniziativa; |
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f) responsabile del servizio di prevenzione e protezione: persona in possesso delle capacità e dei requisiti
professionali di cui all’articolo 32 designata dal datore di lavoro, a cui risponde, per coordinare il
servizio di prevenzione e protezione dai rischi; |
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g) addetto al servizio di prevenzione e protezione: persona in possesso delle capacità e dei requisiti
professionali di cui all’articolo
32, facente parte del servizio di cui alla lettera l); |
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h) medico competente: medico in possesso di uno dei titoli e dei requisiti formativi e professionali di cui
all’articolo 38, che collabora, secondo quanto previsto all’articolo
29, comma 1, con il datore di lavoro
ai fini della valutazione dei rischi ed é nominato dallo stesso per effettuare la sorveglianza sanitaria e
per tutti gli altri compiti di cui al presente decreto; |
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i) rappresentante dei lavoratori per la sicurezza: persona eletta o designata per rappresentare i lavoratori
per quanto concerne gli aspetti della salute e della sicurezza durante il lavoro; |
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l) servizio di prevenzione e protezione dai rischi: insieme delle persone, sistemi e mezzi esterni o interni
all’azienda finalizzati all’attività di prevenzione e protezione dai rischi professionali per i lavoratori; |
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m) sorveglianza sanitaria: insieme degli atti medici, finalizzati alla tutela dello stato di salute e sicurezza
dei lavoratori, in relazione all’ambiente di lavoro, ai fattori di rischio professionali e alle modalità di
svolgimento dell’attività lavorativa; |
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n) prevenzione: il complesso delle disposizioni o misure necessarie anche secondo la particolarità del
lavoro, l’esperienza e la tecnica, per evitare o diminuire i rischi professionali nel rispetto della salute
della popolazione e dell’integrità dell’ambiente esterno; |
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o)
salute: stato di completo benessere fisico, mentale e sociale, non consistente solo in un’assenza di
malattia o d’infermità; |
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p) sistema di promozione della salute e sicurezza: complesso dei soggetti istituzionali che concorrono, con
la partecipazione delle parti sociali, alla realizzazione dei programmi di intervento finalizzati a
migliorare le condizioni di salute e sicurezza dei lavoratori; |
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q) valutazione dei rischi: valutazione globale e documentata di tutti i rischi per la salute e sicurezza dei
lavoratori presenti nell’ambito dell’organizzazione in cui essi prestano la propria attività, finalizzata ad
individuare le adeguate misure di prevenzione e di protezione e ad elaborare il programma delle misure
atte a garantire il miglioramento nel tempo dei livelli di salute e sicurezza; |
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r) pericolo: proprietà o qualità intrinseca di un determinato fattore avente il potenziale di causare danni;
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s)
rischio: probabilità di raggiungimento del livello potenziale di danno nelle condizioni di impiego o di
esposizione ad un determinato fattore o agente oppure alla loro combinazione; |
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t) unità produttiva: stabilimento o struttura finalizzati alla produzione di beni o all’erogazione di servizi,
dotati di autonomia finanziaria e tecnico funzionale;
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u) norma tecnica: specifica tecnica, approvata e pubblicata da un’organizzazione internazionale, da un
organismo europeo o da un organismo nazionale di normalizzazione, la cui osservanza non sia
obbligatoria;
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v) buone prassi: soluzioni organizzative o procedurali coerenti con la normativa vigente e con le norme di
buona tecnica, adottate volontariamente e finalizzate a promuovere la salute e sicurezza sui luoghi di
lavoro attraverso la riduzione dei rischi e il miglioramento delle condizioni di lavoro, elaborate e
raccolte dalle regioni, dall’Istituto superiore per la prevenzione e la sicurezza del lavoro (ISPESL),
dall’Istituto nazionale per l’assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL) e dagli organismi
paritetici di cui all’articolo
51, validate dalla Commissione consultiva permanente di cui all’articolo
6,
previa istruttoria tecnica dell’ISPESL, che provvede a assicurarne la più ampia diffusione;
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z) linee guida: atti di indirizzo e coordinamento per l’applicazione della normativa in materia di salute e
sicurezza predisposti dai Ministeri, dalle regioni, dall’ISPESL e dall’INAIL e approvati in sede di
Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di
Bolzano; |
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aa) formazione: processo educativo attraverso il quale trasferire ai lavoratori ed agli altri soggetti del
sistema di prevenzione e protezione aziendale conoscenze e procedure utili alla acquisizione di
competenze per lo svolgimento in sicurezza dei rispettivi compiti in azienda e alla identificazione, alla
riduzione e alla gestione dei rischi;
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bb) informazione: complesso delle attività dirette a fornire conoscenze utili alla identificazione, alla
riduzione e alla gestione dei rischi in ambiente di lavoro; |
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cc) addestramento:
complesso delle attività dirette a fare apprendere ai lavoratori l’uso corretto di
attrezzature, macchine, impianti, sostanze, dispositivi, anche di protezione individuale, e le procedure di
lavoro; |
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dd) modello di organizzazione e di gestione: modello organizzativo e gestionale per la definizione e
l’attuazione di una politica aziendale per la salute e sicurezza, ai sensi dell’articolo 6, comma 1, lettera
a), del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, idoneo a prevenire i reati di cui agli
articoli 589 e
590,
terzo comma, del codice penale, commessi con violazione delle norme antinfortunistiche e sulla tutela
della salute sul lavoro;
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ee) organismi paritetici: organismi costituiti a iniziativa di una o più associazioni dei datori e dei prestatori
di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale, quali sedi privilegiate per:
-la programmazione di attività formative e l’elaborazione e la raccolta di buone prassi a fini
prevenzionistici;
-lo sviluppo di azioni inerenti alla salute e alla sicurezza sul lavoro;
-l’assistenza alle imprese finalizzata all’attuazione degli adempimenti in materia;
-ogni altra attività o funzione assegnata loro dalla legge o dai contratti collettivi di riferimento;
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ff) responsabilità sociale delle imprese: integrazione volontaria delle preoccupazioni sociali ed ecologiche
delle aziende e organizzazioni nelle loro attività commerciali e nei loro rapporti con le parti interessate.
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1. Il presente decreto legislativo si applica a tutti i settori di attività, privati e pubblici, e a tutte le tipologie
di rischio. |
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2.
Nei riguardi delle Forze armate e di Polizia, del Dipartimento dei vigili del fuoco, del soccorso pubblico e
della difesa civile, dei servizi di protezione civile, nonché nell’ambito delle strutture giudiziarie,
penitenziarie, di quelle destinate per finalità istituzionali alle attività degli organi con compiti in materia
di ordine e sicurezza pubblica, delle università, degli istituti di istruzione universitaria, delle istituzioni
dell’alta formazione artistica e coreutica, degli istituti di istruzione ed educazione di ogni ordine e grado,
degli uffici all’estero di cui all’articolo 30 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio
1967, n. 18, e dei mezzi di trasporto aerei e marittimi, le disposizioni del presente decreto legislativo sono
applicate tenendo conto delle effettive particolari esigenze connesse al servizio espletato o alle
peculiarità organizzative ivi comprese quelle per la tutela della salute e sicurezza del personale nel
corso di operazioni ed attività condotte dalla Forze armate, compresa l’Arma dei Carabinieri,
nonché dalle altre Forze di polizia e dal Corpo dei Vigili del fuoco, nonché dal Dipartimento della
protezione civile fuori dal territorio nazionale, individuate entro e non oltre ventiquattro mesi dalla
data di entrata in vigore del presente decreto legislativo con decreti emanati, ai sensi dell’articolo
17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, dai Ministri competenti di concerto con i Ministri del
lavoro e della previdenza sociale, della salute e per le riforme e le innovazioni nella pubblica
amministrazione, acquisito il parere della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le
province autonome di Trento e di Bolzano, sentite le organizzazioni sindacali comparativamente più
rappresentative sul piano nazionale nonché, relativamente agli schemi di decreti di interesse delle Forze
armate, compresa l’Arma dei carabinieri ed il Corpo della Guardia di finanza, gli organismi a livello
nazionale rappresentativi del personale militare; analogamente si provvede per quanto riguarda gli
archivi, le biblioteche e i musei solo nel caso siano sottoposti a particolari vincoli di tutela dei beni
artistici storici e culturali. Con i successivi decreti, da emanare entro quarantotto mesi* dalla data di
entrata in vigore del presente decreto, ai sensi dell’articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n.
400, su proposta dei Ministri competenti, di concerto con i Ministri del lavoro e della previdenza sociale e
della salute, acquisito il parere della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le
province autonome di Trento e di Bolzano, si provvede a dettare le disposizioni necessarie a consentire il
coordinamento con la disciplina recata dal presente decreto della normativa relativa alle attività lavorative
a bordo delle navi, di cui al decreto legislativo 27 luglio 1999, n.
271, in ambito portuale, di cui al decreto
legislativo 27 luglio 1999, n. 272, e per il settore delle navi da pesca, di cui al
decreto legislativo 17
agosto 1999, n. 298, e l’armonizzazione delle disposizioni tecniche di cui ai titoli dal II al XII del
medesimo decreto con la disciplina in tema di trasporto ferroviario contenuta nella legge 26 aprile 1974,
n. 191, e relativi decreti di attuazione. |
3. Fino alla scadenza del termine di cui al comma 2 Fino all'emanazione dei decreti di
cui al comma 2, sono fatte salve le disposizioni attuative dell’articolo 1,
comma 2, del decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626, nonché le disposizioni di cui al decreto
legislativo 27 luglio 1999, n. 271, al decreto legislativo 27 luglio 1999, n. 272, al decreto legislativo 17
agosto 1999, n. 298, e le disposizioni tecniche del decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1955,
n. 547, e del decreto del Presidente della Repubblica 7 gennaio 1956, n.
164, richiamate dalla legge 26
aprile 1974, n. 191, e dai relativi decreti di attuazione; decorso inutilmente tale termine, trovano
applicazione le disposizioni di cui al presente decreto. |
comma modificato dal D.L. 12 maggio 2012 , n. 57 |
3-bis. Nei riguardi delle cooperative sociali di cui alla
legge 8 novembre 1991, n.
381, e delle
organizzazioni di volontariato della protezione civile, ivi compresi i volontari della Croce Rossa
Italiana e del Corpo Nazionale soccorso alpino e speleologico, e i volontari dei vigili del fuoco, le
disposizioni del presente decreto legislativo sono applicate tenendo conto delle particolari modalità
di svolgimento delle rispettive attività, individuate entro il 31 dicembre 2010 con decreto del
Ministero del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Dipartimento della protezione civile
e il Ministero dell’interno, sentita la Commissione consultiva permanente per la salute e sicurezza
sul lavoro |
In grassetto le parti integrate dal Dlgs 106/09 |
4.
Il presente decreto legislativo si applica a tutti i lavoratori e lavoratrici, subordinati e autonomi, nonché ai
soggetti ad essi equiparati, fermo restando quanto previsto dai commi successivi del presente articolo. |
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5.
Nell’ipotesi di prestatori di lavoro nell’ambito di un contratto di somministrazione di lavoro di cui agli
articoli 20, e seguenti, del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, e successive modificazioni,
fermo restando quanto specificamente previsto dal comma 5 dell’articolo 23 del citato decreto legislativo
n. 276 del 2003, tutti gli obblighi di prevenzione e protezione di cui al presente decreto sono a carico
dell’utilizzatore. |
comma abrogato dall'art. 55, comma 1, del d.lgs. n. 81 del 2015 |
6.
Nell’ipotesi di distacco del lavoratore di cui all’articolo 30 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n.
276, e successive modificazioni, tutti gli obblighi di prevenzione e protezione sono a carico del
distaccatario, fatto salvo l’obbligo a carico del distaccante di informare e formare il lavoratore sui rischi
tipici generalmente connessi allo svolgimento delle mansioni per le quali egli viene distaccato. Per il
personale delle pubbliche amministrazioni di cui all’articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo
2001, n. 165, che presta servizio con rapporto di dipendenza funzionale presso altre amministrazioni
pubbliche, organi o autorità nazionali, gli obblighi di cui al presente decreto sono a carico del datore di
lavoro designato dall’amministrazione, organo o autorità ospitante. |
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7.
Nei confronti dei lavoratori a progetto di cui agli articoli 61, e seguenti, del
decreto legislativo 10
settembre 2003, n. 276, e successive modificazioni, e dei collaboratori coordinati e continuativi di cui
all’articolo 409, primo comma, n. 3, del codice di procedura
civile, le disposizioni di cui al presente
decreto si applicano ove la prestazione lavorativa si svolga nei luoghi di lavoro del committente. |
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8.
Nei confronti dei lavoratori che effettuano prestazioni occasionali di tipo accessorio, ai sensi dell’articolo
70 e seguenti del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, e successive modificazioni e integrazioni,
il presente decreto legislativo e tutte le altre norme speciali vigenti in materia di sicurezza e tutela della
salute si applicano con esclusione dei piccoli lavori domestici a carattere straordinario, compresi
l’insegnamento privato supplementare e l’assistenza domiciliare ai bambini, agli anziani, agli ammalati e
ai disabili. |
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9.
Fermo restando quanto previsto dalla legge 18 dicembre 1973, n.
877, ai lavoratori a domicilio ed ai
lavoratori che rientrano nel campo di applicazione del contratto collettivo dei proprietari di fabbricati
trovano applicazione gli obblighi di informazione e formazione di cui agli articoli
36 e 37. Ad essi
devono inoltre essere forniti i necessari dispositivi di protezione individuali in relazione alle effettive
mansioni assegnate. Nell’ipotesi in cui il datore di lavoro fornisca attrezzature proprie, o per il tramite di
terzi, tali attrezzature devono essere conformi alle disposizioni di cui al
titolo III. |
In grassetto le parti integrate dal Dlgs 106/09 |
10.A tutti i lavoratori subordinati che effettuano una prestazione continuativa di lavoro a distanza, mediante
collegamento informatico e telematico, compresi quelli di cui al decreto del Presidente della Repubblica 8
marzo 1999, n. 70, e di cui all’accordo-quadro europeo sul telelavoro concluso il 16 luglio 2002, si
applicano le disposizioni di cui al titolo VII, indipendentemente dall’ambito in cui si svolge la prestazione
stessa. Nell’ipotesi in cui il datore di lavoro fornisca attrezzature proprie, o per il tramite di terzi, tali
attrezzature devono essere conformi alle disposizioni di cui al titolo III. I lavoratori a distanza sono
informati dal datore di lavoro circa le politiche aziendali in materia di salute e sicurezza sul lavoro, in
particolare in ordine alle esigenze relative ai videoterminali ed applicano correttamente le direttive
aziendali di sicurezza. Al fine di verificare la corretta attuazione della normativa in materia di tutela della
salute e sicurezza da parte del lavoratore a distanza, il datore di lavoro, le rappresentanze dei lavoratori e
le autorità competenti hanno accesso al luogo in cui viene svolto il lavoro nei limiti della normativa
nazionale e dei contratti collettivi, dovendo tale accesso essere subordinato al preavviso e al consenso del
lavoratore qualora la prestazione sia svolta presso il suo domicilio. Il lavoratore a distanza può chiedere
ispezioni. Il datore di lavoro garantisce l’adozione di misure dirette a prevenire l’isolamento del
lavoratore a distanza rispetto agli altri lavoratori interni all’azienda, permettendogli di incontrarsi con i
colleghi e di accedere alle informazioni dell’azienda, nel rispetto di regolamenti o accordi aziendali.
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11.Nei confronti dei lavoratori autonomi di cui all’articolo 2222 del codice civile si applicano le disposizioni
di cui agli articoli 21 e
26. |
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12.Nei confronti dei componenti dell’impresa familiare di cui all’articolo 230-bis del codice
civile,
dei
coltivatori diretti del fondo, degli artigiani e dei piccoli commercianti e dei soci delle società semplici
operanti nel settore agricolo si applicano le disposizioni di cui all’articolo
21. |
In grassetto le parti integrate dal Dlgs 106/09 |
12-bis. Nei confronti dei volontari di cui alla
legge 1° agosto 1991, n. 266, dei volontari che effettuano servizio civile, dei soggetti che prestano la propria attività, spontaneamente e a titolo gratuito o con mero rimborso di spese, in favore delle associazioni di promozione sociale di cui alla legge 7 dicembre 2000, n. 383, e delle associazioni sportive dilettantistiche di cui alla legge 16 dicembre 1991, n. 398, e all’articolo 90 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, e successive modificazioni, nonché nei confronti di tutti i soggetti di cui all’articolo 67, comma 1, lettera m), del testo unico di cui al d.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 21 del
presente decreto. Con accordi tra i soggetti e le associazioni o gli enti di servizio civile possono essere individuate le modalità di attuazione della tutela di cui al primo periodo. Ove uno dei soggetti di cui al primo periodo svolga la sua prestazione nell’ambito di un’organizzazione di un datore di lavoro, questi è tenuto a fornire al soggetto dettagliate informazioni sui rischi specifici esistenti negli ambienti nei quali è chiamato ad operare e sulle misure di prevenzione e di emergenza adottate in relazione alla sua attività. Egli è altresì tenuto ad adottare le misure utili a eliminare o, ove ciò non sia possibile, a ridurre al minimo i rischi da interferenze tra la prestazione del soggetto e altre attività che si svolgano nell’ambito della medesima organizzazione. |
comma aggiunto dall'art. 3 del d.lgs. n. 106 del 2009,
poi così sostituito dall'art. 35, comma 1, lettera 0a), legge n. 98 del 2013 |
13.In considerazione della specificità dell’attività esercitata dalle imprese medie e piccole operanti nel
settore agricolo, il Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con i Ministri della salute e
delle politiche agricole, alimentari e forestali, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del
presente decreto, nel rispetto dei livelli generali di tutela di cui alla normativa in materia di sicurezza e
salute nei luoghi di lavoro, e limitatamente alle imprese che impiegano lavoratori stagionali ciascuno dei
quali non superi le cinquanta giornate lavorative e per un numero complessivo di lavoratori compatibile
con gli ordinamenti colturali aziendali, provvede ad emanare disposizioni per semplificare gli
adempimenti relativi all’informazione, formazione e sorveglianza sanitaria previsti dal presente decreto,
sentite le organizzazioni sindacali e datoriali comparativamente più rappresentative del settore sul piano
nazionale. I contratti collettivi stipulati dalle predette organizzazioni definiscono specifiche modalità di
attuazione delle previsioni del presente decreto legislativo concernenti il rappresentante dei lavoratori per
la sicurezza nel caso le imprese utilizzino esclusivamente la tipologia di lavoratori stagionali di cui al
precedente periodo. |
|
13bis. In considerazione della specificità dell’attività esercitata dalle imprese medie e piccole operanti nel
settore agricolo, il Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con i Ministri della salute e
delle politiche agricole, alimentari e forestali, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del
presente decreto, nel rispetto dei livelli generali di tutela di cui alla normativa in materia di sicurezza e
salute nei luoghi di lavoro, e limitatamente alle imprese che impiegano lavoratori stagionali ciascuno dei
quali non superi le cinquanta giornate lavorative e per un numero complessivo di lavoratori compatibile
con gli ordinamenti colturali aziendali, provvede ad emanare disposizioni per semplificare gli
adempimenti relativi all’informazione, formazione e sorveglianza sanitaria previsti dal presente decreto,
sentite le organizzazioni sindacali e datoriali comparativamente più rappresentative del settore sul piano
nazionale. I contratti collettivi stipulati dalle predette organizzazioni definiscono specifiche modalità di
attuazione delle previsioni del presente decreto legislativo concernenti il rappresentante dei lavoratori per
la sicurezza nel caso le imprese utilizzino esclusivamente la tipologia di lavoratori stagionali di cui al
precedente periodo. |
comma aggiunto dall'art. 35, comma 1, legge n. 98 del 2013 |
13ter. Con un ulteriore decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali e del Ministro della salute, adottato di concerto con il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, sentite le Commissioni parlamentari competenti per materia e la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, nel rispetto dei livelli generali di tutela di cui alla normativa in materia di salute e sicurezza sul lavoro, sono definite misure di semplificazione degli adempimenti relativi all’informazione, formazione, valutazione dei rischi e sorveglianza sanitaria per le imprese agricole, con particolare riferimento a lavoratori a tempo determinato e stagionali, e per le imprese di piccole dimensioni. |
comma aggiunto dall'art. 35, comma 1, legge n. 98 del 2013 |
|
|
|
1. Ai fini della determinazione del numero di lavoratori dal quale il presente decreto legislativo fa discendere
particolari obblighi non sono computati: |
|
a) i collaboratori familiari di cui all’articolo 230-bis del codice
civile; |
|
b) i soggetti beneficiari delle iniziative di tirocini formativi e di orientamento; |
|
c) gli allievi degli istituti di istruzione e universitari e i partecipanti ai corsi di formazione professionale
nei quali si faccia uso di laboratori, attrezzature di lavoro in genere, agenti chimici, fisici e biologici,
ivi comprese le attrezzature munite di videoterminali; |
|
d) i lavoratori assunti con contratto di lavoro a tempo determinato, ai sensi dell’articolo 1 del decreto
legislativo 6 settembre 2001, n. 368, in sostituzione di altri prestatori di lavoro assenti con diritto alla
conservazione del posto di lavoro; |
|
e) i lavoratori che svolgono prestazioni occasionali di tipo accessorio ai sensi degli articoli 70, e
seguenti, del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, e successive modificazioni, nonché
prestazioni che esulano dal mercato del lavoro ai sensi dell’articolo 74 del medesimo decreto. |
|
f) i lavoratori di cui alla legge 18 dicembre 1973, n. 877, ove la loro attività non sia svolta in forma
esclusiva a favore del datore di lavoro committente; |
|
g) i volontari, come definiti dalla legge 11 agosto 1991, n. 266, i volontari del Corpo nazionale dei
vigili del fuoco e della protezione civile e i volontari che effettuano il servizio civile; |
|
h) i lavoratori utilizzati nei lavori socialmente utili di cui al
decreto legislativo 1° dicembre 1997, n.
468, e successive modificazioni; |
|
i) i lavoratori autonomi di cui all’articolo 2222 del codice
civile, fatto salvo quanto previsto dalla
successiva lettera l); |
|
l)
i collaboratori coordinati e continuativi di cui all’articolo 409, primo comma, n. 3, del codice di
procedura civile, nonché i lavoratori a progetto di cui agli articoli 61 e seguenti del decreto
legislativo 10 settembre 2003, n. 276, e successive modificazioni, ove la loro attività non sia svolta
in forma esclusiva a favore del committente.
|
|
l-bis) i lavoratori in prova. |
In grassetto le parti integrate dal Dlgs 106/09 |
2.
I lavoratori utilizzati mediante somministrazione di lavoro ai sensi degli articoli 20, e seguenti, del
decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, e successive modificazioni, e i lavoratori assunti a tempo
parziale ai sensi del decreto legislativo 25 febbraio 2000, n.
61, e successive modificazioni, si computano
sulla base del numero di ore di lavoro effettivamente prestato nell’arco di un semestre. |
|
3.
Fatto salvo quanto previsto dal comma 4, nell’ambito delle attività stagionali definite dal
decreto del
Presidente della Repubblica 7 ottobre 1963, n. 1525 e successive modificazioni, nonché di quelle
individuate dai contratti collettivi nazionali stipulati dalle organizzazioni dei lavoratori e dei datori di
lavoro comparativamente più rappresentative, il personale in forza si computa a prescindere dalla durata
del contratto e dall’orario di lavoro effettuato. |
|
4.
Il numero degli operai impiegati a tempo determinato, anche stagionali, nel settore agricolo si
computa per frazioni di unità lavorative anno (ULA) come individuate sulla base della normativa
comunitaria. |
In grassetto le parti integrate dal Dlgs 106/09 |
|
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Art. 5
Comitato per l’indirizzo e la valutazione delle politiche attive e per il coordinamento nazionale delle attività
di vigilanza in materia di salute e sicurezza sul lavoro
|
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1.
Presso il Ministero della salute è istituito il Comitato per l’indirizzo e la valutazione delle politiche attive e per il
coordinamento nazionale delle attività di vigilanza in materia di salute e sicurezza sul lavoro. Il Comitato è
presieduto dal Ministro della salute ed è composto da:: |
|
a) il Direttore Generale della competente Direzione Generale e i Direttori dei competenti uffici del Ministero della
salute; |
|
b) due Direttori Generali delle competenti Direzioni Generali del Ministero del lavoro e delle politiche sociali; |
|
c) il Direttore Centrale per la Prevenzione e la sicurezza tecnica del Dipartimento dei Vigili del fuoco e del soccorso pubblico del Ministero dell’interno; |
|
d) Il Direttore Generale della competente Direzione Generale del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti;
|
|
e) il Coordinatore della Commissione Salute della Conferenza delle Regioni e delle Province autonome; |
|
f) quattro rappresentanti delle regioni e province autonome di Trento e di Bolzano individuati per un quinquennio in sede di Conferenza delle regioni e delle province autonome. |
|
2.
Al Comitato partecipano, con funzione consultiva, un rappresentante dell’INAIL, uno dell’ISPESL e uno
dell’Istituto di previdenza per il settore marittimo (IPSEMA). |
|
3.
Il Comitato di cui al comma 1, al fine di garantire la più completa attuazione del principio di leale
collaborazione tra Stato e regioni, ha il compito di: |
|
a) stabilire le linee comuni delle politiche nazionali in materia di salute e sicurezza sul lavoro;
|
|
b) individuare obiettivi e programmi dell’azione pubblica di miglioramento delle condizioni di salute e
sicurezza dei lavoratori; |
|
c) definire la programmazione annuale in ordine ai settori prioritari di intervento dell’azione di vigilanza,
i piani di attività e i progetti operativi a livello nazionale, tenendo conto delle indicazioni provenienti
dai comitati regionali di coordinamento e dai programmi di azione individuati in sede comunitaria;
|
|
d) programmare il coordinamento della vigilanza a livello nazionale in materia di salute e sicurezza sul
lavoro; |
|
e) garantire lo scambio di informazioni tra i soggetti istituzionali al fine di promuovere l’uniformità
dell’applicazione della normativa vigente; |
|
f) individuare le priorità della ricerca in tema di prevenzione dei rischi per la salute e sicurezza dei
lavoratori.
|
|
4.
Ai fini delle definizioni degli obiettivi di cui al comma 3, lettere a), b), e), f), le parti sociali sono
consultate preventivamente. Sull’attuazione delle azioni intraprese é effettuata una verifica con cadenza
almeno annuale. |
5. Le riunioni del Comitato si svolgono presso la sede del Ministero della salute, con cadenza temporale e modalità di funzionamento fissate con regolamento interno, da adottare a maggioranza qualificata. Le funzioni di segreteria sono svolte da personale del Ministero della salute. |
|
6.
Ai componenti del Comitato ed ai soggetti invitati a partecipare ai sensi del comma 1, non spetta alcun
compenso, rimborso spese o indennità di missione. |
|
|
|
Art. 6.
Commissione consultiva permanente per la salute e sicurezza sul lavoro
|
|
|
1. Presso il Ministero del lavoro e della previdenza sociale é istituita la Commissione consultiva permanente
per la salute e sicurezza sul lavoro. La Commissione é composta da: |
|
a)
un rappresentante del Ministero del lavoro e delle politiche sociali con funzioni di presidente; |
|
b)
un rappresentante del Ministero della salute;
|
|
c)
un rappresentante del Ministero dello sviluppo economico;
|
|
d)
un rappresentante del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti; |
|
e)
un rappresentante del Ministero dell’interno; |
|
f) un rappresentante del Ministero della difesa, un rappresentante del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, un rappresentante del Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca o un rappresentante della Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della funzione pubblica quando il Presidente della Commissione, ravvisando profili di specifica competenza, ne disponga la convocazione;
|
|
g) sei rappresentanti delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano, designati dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano;
|
|
h)
sei esperti designati delle organizzazioni sindacali dei lavoratori comparativamente più rappresentative a livello nazionale; |
|
i) sei esperti designati dalle organizzazioni sindacali dei datori di lavoro comparativamente più rappresentative a livello nazionale; |
|
l)
tre esperti in medicina del lavoro, igiene industriale e impiantistica industriale;
|
|
m) un rappresentante dell’ANMIL. |
|
2.
Per ciascun componente può essere nominato un supplente, il quale interviene unicamente in caso di
assenza del titolare. Ai lavori della Commissione possono altresì partecipare rappresentanti di altre
amministrazioni centrali dello Stato in ragione di specifiche tematiche inerenti le relative competenze,
con particolare riferimento a quelle relative alla materia dell’istruzione per le problematiche di cui
all’articolo 11, comma 1, lettera c). |
|
3. All’inizio di ogni mandato la Commissione può istituire comitati speciali permanenti, dei quali
determina la composizione e la funzione. |
|
4. La Commissione si avvale della consulenza degli istituti pubblici con competenze in materia di salute e
sicurezza sul lavoro e può richiedere la partecipazione di esperti nei diversi settori di interesse. |
|
5. I componenti della Commissione e i segretari sono nominati con decreto del Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali, su designazione degli organismi competenti e durano in carica cinque anni. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, da adottare entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore del la presente disposizione, sono individuati le modalità e i termini per la designazione e l’individuazione dei componenti di cui al comma 1, lettere g), h), i) e l); |
|
6.
Le modalità di funzionamento della commissione sono fissate con regolamento interno da adottarsi a
maggioranza qualificata rispetto al numero dei componenti; le funzioni di segreteria sono svolte da
personale del Ministero del lavoro e della previdenza sociale appositamente assegnato. |
|
7.
Ai componenti del Comitato ed ai soggetti invitati a partecipare ai sensi del comma 1, non spetta alcun
compenso, rimborso spese o indennità di missione. |
|
8. La Commissione consultiva permanente per la salute e sicurezza sul lavoro ha il compito di: |
|
a) esaminare i problemi applicativi della normativa di salute e sicurezza sul lavoro e formulare proposte
per lo sviluppo e il perfezionamento della legislazione vigente; |
|
b) esprimere pareri sui piani annuali elaborati dal Comitato di cui all’articolo
5; |
|
c) definire le attività di promozione e le azioni di prevenzione di cui all’articolo
11; |
|
d) validare le buone prassi in materia di salute e sicurezza sul lavoro; |
|
e) redigere annualmente, sulla base dei dati forniti dal sistema informativo di cui all’articolo 8, una
relazione sullo stato di applicazione della normativa di salute e sicurezza e sul suo possibile
sviluppo, da trasmettere alle commissioni parlamentari competenti e ai presidenti delle regioni; |
|
f) elaborare, entro e non oltre il 31 dicembre 2010, le procedure standardizzate di effettuazione della
valutazione dei rischi di cui all’articolo 29, comma
5,tenendo conto dei profili di rischio e degli indici infortunistici di settore. Tali procedure vengono recepite con decreto dei Ministeri del lavoro, della salute e delle politiche sociali, e dell’interno acquisito il parere della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e Province autonome di Trento e di Bolzano. La Commissione procede al monitoraggio dell’applicazione delle suddette procedure al fine di un’eventuale rielaborazione delle medesime; |
|
g) elaborare i criteri finalizzati alla definizione del sistema di qualificazione delle imprese e dei lavoratori autonomi di cui all’articolo
27. Il sistema di qualificazione delle imprese è disciplinato con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, acquisito il parere della Conferenza per i rapporti permanenti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, da emanarsi entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto; |
|
h) valorizzare sia gli accordi sindacali sia i codici di condotta ed etici, adottati su base volontaria, che,
in considerazione delle specificità dei settori produttivi di riferimento, orientino i comportamenti dei
datori di lavoro, anche secondo i principi della responsabilità sociale, dei lavoratori e di tutti i
soggetti interessati, ai fini del miglioramento dei livelli di tutela definiti legislativamente; |
|
i)
valutare le problematiche connesse all’attuazione delle direttive comunitarie e delle convenzioni
internazionali stipulate in materia di salute e sicurezza del lavoro; |
|
i-bis) redigere ogni cinque anni una relazione sull'attuazione pratica della direttiva 89/391/CEE del Consiglio e delle altre direttive dell'Unione europea in materia di salute e sicurezza sul lavoro, comprese le direttive del Consiglio 83/477/CEE, 91/383/CEE, 92/29/CEE e 94/33/CE, con le modalità previste dall'articolo 17- bis della direttiva 89/391/CEE del Consiglio; |
l) promuovere la considerazione della differenza di genere in relazione alla valutazione dei rischi e alla
predisposizione delle misure di prevenzione; |
|
m) indicare modelli di organizzazione e gestione aziendale ai fini di cui all’articolo 30. La Commissione monitora ed eventualmente rielabora le suddette procedure, entro 24 mesi dall'entrata in vigore del decreto con il quale sono stati recepiti i modelli semplificati per l'adozione ed efficace attuazione dei modelli di organizzazione e gestione della sicurezza nelle piccole e medie imprese; |
|
m-bis) elaborare criteri di qualificazione della figura del formatore per la salute e sicurezza sul
lavoro, anche tenendo conto delle peculiarità dei settori di riferimento;
|
In grassetto le parti integrate dal Dlgs 106/09 |
m-ter) elaborare le procedure standardizzate per la redazione del documento di valutazione dei
rischi di cui all’articolo 26, comma
3, anche previa individuazione di tipologie di attività per le quali l’obbligo in parola non operi in quanto l’interferenza delle lavorazioni in tali ambiti risulti irrilevante; |
In grassetto le parti integrate dal Dlgs 106/09 |
m-quater) elaborare le indicazioni necessarie alla valutazione del rischio da stress lavoro-correlato. La Commissione monitora l’applicazione delle suddette indicazioni metodologiche al fine di verificare l'efficacia della metodologia individuata, anche per eventuali integrazioni alla medesima. |
In grassetto le parti integrate dal Dlgs 106/09 |
n) indicare modelli di organizzazione e gestione aziendale ai fini di cui all’articolo
30.
|
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Art. 7.
Comitati regionali di coordinamento
|
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1. Al fine di realizzare una programmazione coordinata di interventi, nonché uniformità degli stessi ed il
necessario raccordo con il Comitato di cui all’articolo 5 e con la Commissione di cui all’articolo
6, presso
ogni regione e provincia autonoma opera il comitato regionale di coordinamento di cui al
decreto del
Presidente del Consiglio dei Ministri in data 21 dicembre 2007, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 31
del 6 febbraio 2008. |
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|
Art. 8.
Sistema informativo nazionale per la prevenzione nei luoghi di lavoro
|
|
|
1. È istituito il Sistema informativo nazionale per la prevenzione (SINP) nei luoghi di lavoro al fine di
fornire dati utili per orientare, programmare, pianificare e valutare l’efficacia della attività di prevenzione
degli infortuni e delle malattie professionali, relativamente ai lavoratori iscritti e non iscritti agli enti
assicurativi pubblici, e per indirizzare le attività di vigilanza, attraverso l’utilizzo integrato delle
informazioni disponibili negli attuali sistemi informativi, anche tramite l’integrazione di specifici archivi
e la creazione di banche dati unificate. |
|
2. Il Sistema informativo di cui al comma 1 é costituito dal Ministero del lavoro e della previdenza sociale,
dal Ministero della salute, dal Ministero dell’interno, dalle regioni e dalle province autonome di Trento e
di Bolzano, dall’INAIL, dall’IPSEMA e dall’ISPESL, con il contributo del Consiglio nazionale
dell’economia e del lavoro (CNEL). Allo sviluppo del medesimo concorrono gli organismi paritetici e gli
istituti di settore a carattere scientifico, ivi compresi quelli che si occupano della salute delle donne. |
|
3. L’INAIL garantisce la gestione tecnica ed informatica del SINP e, a tale fine, é titolare del trattamento dei
dati, secondo quanto previsto dal decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196. |
|
4. Con decreto dei Ministri del lavoro e della previdenza sociale e della salute, di concerto con il Ministro
per le riforme e le innovazioni nella pubblica amministrazione, acquisito il parere della Conferenza
permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, da
adottarsi entro 180 giorni dalla data dell’entrata in vigore del presente decreto legislativo, vengono
definite le regole tecniche per la realizzazione ed il funzionamento del SINP, nonché le regole per il
trattamento dei dati. Tali regole sono definite nel rispetto di quanto previsto dal
decreto legislativo 7
marzo 2005, n. 82, così come modificato ed integrato dal decreto legislativo 4 aprile 2006, n.
159, e dei
contenuti del Protocollo di intesa sul Sistema informativo nazionale integrato per la prevenzione nei
luoghi di lavoro. Con il medesimo decreto sono disciplinate le speciali modalità con le quali le forze
armate e le forze di polizia partecipano al sistema informativo relativamente alle attività operative e
addestrative. Per tale finalità é acquisita l’intesa dei Ministri della difesa, dell’interno e dell’economia e
delle finanze. |
|
5. La partecipazione delle parti sociali al Sistema informativo avviene attraverso la periodica consultazione
in ordine ai flussi informativi di cui alle lettere a), b), c) e d) del comma 6. |
|
6.
I contenuti dei flussi informativi devono almeno riguardare: |
|
a) il quadro produttivo ed occupazionale; |
|
b) il quadro dei rischi anche in un’ottica di genere; |
In grassetto le parti integrate dal Dlgs 106/09 |
c) il quadro di salute e sicurezza dei lavoratori e delle lavoratrici; |
In grassetto le parti integrate dal Dlgs 106/09 |
d) il quadro degli interventi di prevenzione delle istituzioni preposte; |
|
e) il quadro degli interventi di vigilanza delle istituzioni preposte. |
|
e-bis) i dati degli infortuni sotto la soglia indennizzabile dall’INAIL
. |
In grassetto le parti integrate dal Dlgs 106/09 |
7.
La diffusione delle informazioni specifiche é finalizzata al raggiungimento di obiettivi di conoscenza utili
per le attività dei soggetti destinatari e degli enti utilizzatori. I dati sono resi disponibili ai diversi
destinatari e resi pubblici nel rispetto della normativa di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196. |
|
8.
Le attività di cui al presente articolo sono realizzate dalle amministrazioni di cui al comma 2 utilizzando
le ordinarie risorse personali, economiche e strumentali in dotazione. |
|
|
|
Art. 9.
Enti pubblici aventi compiti in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro |
|
|
1. L’ISPESL, l’INAIL e l’IPSEMA sono enti pubblici nazionali con competenze in materia di salute e
sicurezza sul lavoro che esercitano le proprie attività, anche di consulenza, in una logica di sistema con il
Ministero della salute, il Ministero del lavoro e della previdenza sociale, le regioni e le province
autonome di Trento e di Bolzano. |
|
2. L’ISPESL,* l’INAIL e l’IPSEMA *operano in funzione delle attribuzioni loro assegnate dalla normativa
vigente, svolgendo in forma coordinata, per una maggiore sinergia e complementarietà, le seguenti
attività: |
a) elaborazione e applicazione dei rispettivi piani triennali di attività; |
|
b) interazione, per i rispettivi ruoli e competenze, in logiche di conferenza permanente di servizio, per
assicurare apporti conoscitivi al sistema di sostegno ai programmi di intervento in materia di
sicurezza e salute sul lavoro di cui all’articolo 2, comma
1, lettera p), per verificare l’adeguatezza dei
sistemi di prevenzione e assicurativi e per studiare e proporre soluzioni normative e tecniche atte a
ridurre il fenomeno degli infortuni e delle malattie professionali;
|
|
c)
consulenza alle aziende, in particolare alle medie, piccole e micro imprese, anche attraverso forme di
sostegno tecnico e specialistico finalizzate sia al suggerimento dei più adatti mezzi, strumenti e
metodi operativi, efficaci alla riduzione dei livelli di rischiosità in materia di salute e sicurezza sul
lavoro, sia all’individuazione degli elementi di innovazione tecnologica in materia con finalità
prevenzionali, raccordandosi con le altre istituzioni pubbliche operanti nel settore e con le parti
sociali; |
|
d) progettazione ed erogazione di percorsi formativi in materia di salute e sicurezza sul lavoro tenuto
conto ed in conformità ai criteri e alle modalità elaborati ai sensi degli
articoli 6 e 11; |
|
e) formazione
per i responsabili e gli addetti ai servizi di prevenzione e protezione di cui all’articolo
32;
|
|
f)
promozione e divulgazione, della cultura della salute e della sicurezza del lavoro nei percorsi
formativi scolastici, universitari e delle istituzioni dell’alta formazione artistica, musicale e coreutica,
previa stipula di apposite convenzioni con le istituzioni interessate;
|
|
g) partecipazione, con funzioni consultive, al Comitato per l’indirizzo e la valutazione delle politiche
attive e per il coordinamento nazionale delle attività di vigilanza in materia di salute e sicurezza del
lavoro di cui all’articolo 5;
|
|
h) consulenza alla Commissione consultiva permanente per la salute e sicurezza del lavoro di cui
all’articolo 6; |
|
i)
elaborazione, raccolta e diffusione delle buone prassi di cui all’articolo 2, comma
1, lettera v); l)
predisposizione delle linee guida di cui all’articolo 2, comma
1, lettera z);
|
|
m) contributo al Sistema informativo nazionale per la prevenzione nei luoghi di lavoro secondo quanto
previsto dall’articolo 8. |
|
3.
L’attività di consulenza di cui alla lettera c) del comma 2, non può essere svolta dai funzionari degli
istituti di cui al presente articolo che svolgono attività di controllo e verifica degli obblighi nelle materie
di competenza degli istituti medesimi. I soggetti che prestano tale attività non possono, per un periodo di
tre anni dalla cessazione dell’incarico, esercitare attività di controllo e verifica degli obblighi nelle
materie di competenza degli istituti medesimi. Nell’esercizio dell’attività di consulenza non vi é l’obbligo
di denuncia di cui all’articolo 331 del codice di procedura penale o di comunicazione ad altre Autorità
competenti delle contravvenzioni rilevate ove si riscontrino violazioni alla normativa in materia di salute
e sicurezza sul lavoro; in ogni caso, l’esercizio dell’attività di consulenza non esclude o limita la
possibilità per l’ente di svolgere l’attività di controllo e verifica degli obblighi nelle materie di
competenza degli istituti medesimi. Con successivo decreto del Ministro del lavoro e della previdenza
sociale, di concerto con il Ministro della salute per la parte concernente i funzionari dell’ISPESL, é
disciplinato lo svolgimento dell’attività di consulenza e dei relativi proventi, fermo restando che i
compensi percepiti per lo svolgimento dell’attività di consulenza sono devoluti in ragione della metà
all’ente di appartenenza e nel resto al Fondo di cui all’articolo 52, comma
1. |
|
4. L’INAIL fermo restando quanto previsto dall’articolo 12 della legge 11 marzo 1988, n.
67, dall’articolo
2, comma 6, della legge 28 dicembre 1995, n. 549, e dall’articolo 2, comma 130, della legge 23 dicembre
1996, n. 662, nonché da ogni altra disposizione previgente, svolge, con la finalità di ridurre il fenomeno
infortunistico e ad integrazione delle proprie competenze quale gestore dell’assicurazione obbligatoria
contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, i seguenti compiti oltre a quanto previsto negli
altri articoli del presente decreto: |
|
a) raccoglie e registra, a fini statistici e informativi, i dati relativi agli infortuni sul lavoro che
comportino un’assenza dal lavoro di almeno un giorno, escluso quello dell’evento; |
|
b) concorre alla realizzazione di studi e ricerche sugli infortuni e sulle malattie correlate al lavoro,
coordinandosi con il Ministero della salute e con l’ISPESL; |
|
c) partecipa alla elaborazione, formulando pareri e proposte, della normazione tecnica in materia; |
|
d) eroga, previo trasferimento delle necessarie risorse da parte del Ministero del lavoro e della
previdenza sociale, le prestazioni del Fondo di cui all’articolo 1, comma 1187, della legge 27
dicembre 2006, n. 296. In sede di prima applicazione, le relative prestazioni sono fornite con
riferimento agli infortuni verificatisi a fare data dal 1° gennaio 2007. Le somme eventualmente
riversate all’entrata del bilancio dello Stato a seguito di economie di gestione realizzatesi
nell’esercizio finanziario sono riassegnate al pertinente capitolo dello stato di previsione del
Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali. |
In grassetto le parti integrate dal Dlgs 106/09 |
d-bis) può erogare prestazioni di assistenza sanitaria riabilitativa non ospedaliera, previo accordo
quadro stipulato in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le
province autonome di Trento e di Bolzano, su proposta del Ministero del lavoro, della salute e
delle politiche sociali, di concerto con il Ministero dell’economia e delle finanze, sentito
l’INAIL, che definisca le modalità di erogazione delle prestazioni da parte dell’INAIL, senza
oneri aggiuntivi per la finanza pubblica. |
In grassetto le parti integrate dal Dlgs 106/09 |
5. L’Istituto superiore per la prevenzione e la sicurezza del lavoro -ISPESL é ente di diritto pubblico, nel
settore della ricerca, dotato di autonomia scientifica, organizzativa, patrimoniale, gestionale e tecnica.
L’ISPESL é organo tecnico-scientifico del Servizio sanitario nazionale di ricerca, sperimentazione,
controllo, consulenza, assistenza, alta formazione, informazione e documentazione in materia di
prevenzione degli infortuni e delle malattie professionali, sicurezza sul lavoro e di promozione e tutela
della salute negli ambienti di vita e di lavoro, del quale si avvalgono gli organi centrali dello Stato
preposti ai settori della salute, dell’ambiente, del lavoro e della produzione e le regioni e le province
autonome di Trento e di Bolzano. |
|
6. L’ISPESL, nell’ambito delle sue attribuzioni istituzionali, opera avvalendosi delle proprie strutture
centrali e territoriali, garantendo unitarietà della azione di prevenzione nei suoi aspetti interdisciplinari e
svolge le seguenti attività: |
|
a) svolge e promuove programmi di studio e ricerca scientifica e programmi di interesse nazionale nel
campo della prevenzione degli infortuni, e delle malattie professionali, della sicurezza sul lavoro e
della promozione e tutela della salute negli ambienti di vita e di lavoro; |
|
b) interviene nelle materie di competenza dell’Istituto, su richiesta degli organi centrali dello Stato e
delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano, nell’ambito dei controlli che
richiedono un’elevata competenza scientifica. Ai fini della presente lettera, esegue, accedendo nei
luoghi di lavoro, accertamenti e indagini in materia di salute e sicurezza del lavoro; |
|
c) é organo tecnico-scientifico delle Autorità nazionali preposte alla sorveglianza del mercato ai fini del
controllo della conformità ai requisiti di sicurezza e salute di prodotti messi a disposizione dei
lavoratori; |
|
d) svolge attività di organismo notificato per attestazioni di conformità relative alle Direttive per le
quali non svolge compiti relativi alla sorveglianza del mercato; |
|
e) è titolare di prime verifiche e verifiche di primo impianto di attrezzature di lavoro sottoposte a tale
regime; |
|
f) fornisce consulenza al Ministero della salute, agli altri Ministeri e alle regioni e alle province
autonome in materia salute e sicurezza del lavoro; |
|
g) fornisce assistenza al Ministero della salute e alle regioni e alle province autonome per
l’elaborazione del Piano sanitario nazionale, dei piani sanitari regionali e dei piani nazionali e
regionali della prevenzione, per il monitoraggio delle azioni poste in essere nel campo salute e
sicurezza del lavoro e per la verifica del raggiungimento dei livelli essenziali di assistenza in
materia; |
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h) supporta il Servizio sanitario nazionale, fornendo informazioni, formazione, consulenza e assistenza
alle strutture operative per la promozione della salute, prevenzione e sicurezza negli ambienti di
lavoro; |
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i) può svolgere, congiuntamente ai servizi di prevenzione e sicurezza nei luoghi di lavoro delle ASL,
l’attività di vigilanza sulle strutture sanitarie del Servizio sanitario nazionale; |
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l) effettua il raccordo e la divulgazione dei risultati derivanti dalle attività di prevenzione nei luoghi di
lavoro svolte dalle strutture del Servizio sanitario nazionale; |
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m) partecipa alla elaborazione di norme di carattere generale e formula, pareri e proposte circa la
congruità della norma tecnica non armonizzata ai requisiti di sicurezza previsti dalla legislazione
nazionale vigente; |
|
n) assicura la standardizzazione tecnico-scientifica delle metodiche e delle procedure per la valutazione
e la gestione dei rischi e per l’accertamento dello stato di salute dei lavoratori in relazione a
specifiche condizioni di rischio e contribuisce alla definizione dei limiti di esposizione; |
|
o) diffonde, previa istruttoria tecnica, le buone prassi di cui all’articolo 2, comma
1, lettera v); |
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p) coordina il network nazionale in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro, in qualità di focal
point italiano nel network informativo dell’Agenzia europea per la salute e sicurezza nei luoghi di
lavoro; |
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q) supporta l’attività di monitoraggio del Ministero della salute sulla applicazione dei livelli essenziali
di assistenza relativi alla sicurezza nei luoghi di lavoro.
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7. L’IPSEMA svolge, con la finalità di ridurre il fenomeno infortunistico ed ad integrazione delle proprie
competenze quale gestore dell’assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie
professionali del settore marittimo, i seguenti compiti oltre a quanto previsto negli altri articoli del
presente decreto: |
|
a) raccoglie e registra, a fini statistici ed informativi, i dati relativi agli infortuni sul lavoro che
comportino un’assenza dal lavoro di almeno un giorno, escluso quello dell’evento; |
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b) concorre alla realizzazione di studi e ricerche sugli infortuni e sulle malattie correlate al lavoro,
raccordandosi con il Ministero della salute e con l’ISPESL; |
|
c) finanzia, nell’ambito e nei limiti delle proprie spese istituzionali, progetti di investimento e
formazione in materia di salute e sicurezza sul lavoro; |
|
d) supporta, in raccordo con le amministrazioni competenti in materia di salute per il settore marittimo,
anche mediante convenzioni con l’INAIL, le prestazioni di assistenza sanitaria riabilitativa per i
lavoratori marittimi anche al fine di assicurare il loro reinserimento lavorativo; |
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e)
eroga, previo trasferimento delle necessarie risorse da parte del Ministero del lavoro e della
previdenza sociale, le prestazioni del Fondo di cui all’articolo 1, comma 1187, della legge 27
dicembre 2006, n. 296, con riferimento agli infortuni del settore marittimo. Le somme
eventualmente riversate all’entrata del bilancio dello Stato a seguito di economie di gestione
realizzatesi nell’esercizio finanziario sono riassegnate al pertinente capitolo dello stato di
previsione del Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali.
In sede di prima applicazione, le relative prestazioni sono fornite con riferimento agli infortuni verificatisi a
fare data dal 1° gennaio 2007.
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In grassetto le parti integrate dal Dlgs 106/09 |
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Art. 10.
Informazione e assistenza in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro |
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1.
Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, tramite le AA.SS.LL. del SSN, il Ministero
dell’interno tramite le strutture del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, l’Istituto superiore per la
prevenzione e la sicurezza sul lavoro (ISPESL), il Ministero del lavoro e della previdenza sociale, il
Ministero dello sviluppo economico per il settore estrattivo, l’Istituto nazionale per l’assicurazione contro
gli infortuni sul lavoro (INAIL), l’Istituto di previdenza per il settore marittimo (IPSEMA), gli organismi
paritetici e gli enti di patronato svolgono, anche mediante convenzioni, attività di informazione,
assistenza, consulenza, formazione, promozione in materia di sicurezza e salute nei luoghi di lavoro, in
particolare nei confronti delle imprese artigiane, delle imprese agricole e delle piccole e medie imprese e
delle rispettive associazioni dei datori di lavoro. |
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1. Nell’ambito della Commissione consultiva di cui all’articolo 6
sono definite, in coerenza con gli indirizzi
individuati dal Comitato di cui all’articolo 5, le attività promozionali della cultura e delle azioni di
prevenzione con riguardo in particolare a: |
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a) finanziamento, da parte dell’INAIL e previo trasferimento delle necessarie risorse da parte del
Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali, di progetti di investimento in materia di
salute e sicurezza sul lavoro da parte delle piccole, medie e micro imprese; per l’accesso a tali
finanziamenti deve essere garantita la semplicità delle procedure; |
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b) finanziamento, da parte dell’INAIL e delle Regioni, previo trasferimento delle necessarie risorse
da parte del Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali, di progetti formativi
specificamente dedicati alle piccole, medie e micro imprese, ivi compresi quelli di cui all’articolo
52,
comma 1, lettera b); |
In grassetto le parti integrate dal Dlgs 106/09 |
c) finanziamento, da parte del Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca., previo
trasferimento delle necessarie risorse da parte del Ministero del lavoro, della salute e delle
politiche sociali, delle attività degli istituti scolastici, universitari e di formazione professionale
finalizzata all’inserimento in ogni attività scolastica ed universitaria, nelle istituzioni dell’alta
formazione artistica e coreutica e nei percorsi di istruzione e formazione professionale di specifici
percorsi formativi interdisciplinari alle diverse materie scolastiche volti a favorire la conoscenza delle
tematiche della salute e della sicurezza nel rispetto delle autonomie didattiche. |
In grassetto le parti integrate dal Dlgs 106/09 |
2.
Ai finanziamenti di cui al comma 1 si provvede con oneri a carico delle risorse di cui all’articolo 1,
comma 7-bis, della legge 3 agosto 2007, n. 123, come introdotto dall’articolo 2, comma 533, della legge
24 dicembre 2007, n. 244. Con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con
i Ministri dell’economia e delle finanze, dell’istruzione e dell’università e della ricerca, acquisito il parere
della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di
Bolzano, si provvede al riparto annuale delle risorse tra le attività di cui alle lettere a), b) e c) del comma
1 e dell’articolo 52, comma
2, lettera d). |
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3.
Le amministrazioni centrali e le regioni e province autonome di Trento e di Bolzano, nel rispetto delle
proprie competenze, concorrono alla programmazione e realizzazione di progetti formativi in materia di
salute e sicurezza sul lavoro, attraverso modalità operative da definirsi in sede di Conferenza permanente
per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, entro dodici mesi
dalla data di entrata in vigore del presente decreto legislativo. Alla realizzazione e allo sviluppo di quanto
previsto nel periodo precedente possono altresì concorrere le parti sociali, anche mediante i fondi
interprofessionali. |
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3-bis. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, nel rispetto delle proprie competenze e
con l’utilizzo appropriato di risorse già disponibili, finanziano progetti diretti a favorire la
diffusione di soluzioni tecnologiche o organizzative avanzate in materia di salute e sicurezza sul
lavoro, sulla base di specifici protocolli di intesa tra le parti sociali, o gli enti bilaterali, e l’INAIL.
Ai fini della riduzione del tasso dei premi per l’assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le
malattie professionali di cui all’articolo 3, del decreto legislativo 23 febbraio 2000, n. 38, ferma
restando la verifica dei criteri di cui al comma 1 del predetto articolo 3, si tiene anche conto
dell’adozione , da parte delle imprese, delle soluzioni tecnologiche o organizzative di cui al
precedente periodo, verificate dall’INAIL.
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4. Ai fini della promozione e divulgazione della cultura della salute e sicurezza sul lavoro é facoltà degli
istituti scolastici, universitari e di formazione professionale inserire in ogni attività scolastica ed
universitaria nelle istituzioni dell’alta formazione artistica e coreutica e nei percorsi di istruzione e
formazione professionale, percorsi formativi interdisciplinari alle diverse materie scolastiche ulteriori
rispetto a quelli disciplinati dal comma 1, lettera c) e volti alle medesime finalità. Tale attività é svolta
nell’ambito e nei limiti delle risorse disponibili degli istituti. |
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5.
L’INAIL finanzia con risorse proprie, anche nell’ambito della bilateralità e di protocolli con le parti
sociali e le associazioni nazionali di tutela degli invalidi del lavoro, progetti di investimento e
formazione in materia di salute e sicurezza sul lavoro rivolti in particolare alle piccole, medie e micro
imprese e progetti volti a sperimentare soluzioni innovative e strumenti di natura organizzativa e
gestionale ispirati ai principi di responsabilità sociale delle imprese. Costituisce criterio di priorità per
l’accesso al finanziamento l’adozione da parte delle imprese delle buone passi di cui all’articolo 2,
comma 1, lettera v). L’INAIL svolge tali compiti con le risorse umane, strumentali e finanziarie
disponibili a legislazione vigente. |
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5-bis. Al fine di garantire il diritto degli infortunati e tecnopatici a tutte le cure necessarie ai sensi del
decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124, e successive modificazioni,
l’INAIL può provvedere utilizzando servizi pubblici e privati, d’intesa con le regioni interessate.
L’INAIL svolge tali compiti con le risorse finanziarie disponibili a legislazione vigente e senza
incremento di oneri per le imprese
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6.
Nell’ambito dei rispettivi compiti istituzionali, le amministrazioni pubbliche promuovono attività
specificamente destinate ai lavoratori immigrati o alle lavoratrici, finalizzate a migliorare i livelli di tutela
dei medesimi negli ambienti di lavoro. |
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7.
In sede di prima applicazione, per il primo anno dall’entrata in vigore del presente decreto, le risorse di
cui all’articolo 1, comma 7-bis, della legge 3 agosto 2007, n.
123, come introdotto dall’articolo 2, comma
533, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, sono utilizzate, secondo le priorità, ivi compresa una
campagna straordinaria di formazione, stabilite, entro sei mesi dall’entrata in vigore del presente decreto,
con accordo adottato, previa consultazione delle parti sociali, in sede di Conferenza permanente per i
rapporti tra lo Stato, le regioni e la province autonome di Trento e di Bolzano. |
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1. Gli organismi associativi a rilevanza nazionale degli enti territoriali e gli enti pubblici nazionali, nonché,
di propria iniziativa o su segnalazione dei propri iscritti, le organizzazioni sindacali dei datori di lavoro e
dei lavoratori comparativamente più rappresentative sul piano nazionale e i consigli nazionali degli ordini
o collegi professionali, possono inoltrare alla Commissione per gli interpelli di cui al comma 2,
esclusivamente tramite posta elettronica, quesiti di ordine generale sull’applicazione della normativa in
materia di salute e sicurezza del lavoro. |
|
2.
Presso il Ministero del lavoro e della previdenza sociale é istituita, senza nuovi o maggiori oneri per la
finanza pubblica, la Commissione per gli interpelli composta da due rappresentanti del Ministero del
lavoro e previdenza sociale, da due rappresentanti del Ministero della salute e da quattro rappresentanti
delle regioni e delle province autonome. Qualora la materia oggetto di interpello investa competenze di
altre amministrazioni pubbliche la Commissione é integrata con rappresentanti delle stesse. Ai
componenti della Commissione non spetta alcun compenso, rimborso spese o indennità di missione. |
|
3.
Le indicazioni fornite nelle risposte ai quesiti di cui al comma 1 costituiscono criteri interpretativi e
direttivi per l’esercizio delle attività di vigilanza. |
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1.
La vigilanza sull’applicazione della legislazione in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro é
svolta dalla azienda sanitaria locale competente per territorio e, per quanto di specifica competenza, dal
Corpo nazionale dei vigili del fuoco, nonché per il settore minerario, fino all’effettiva attuazione del
trasferimento di competenze da adottarsi ai sensi del decreto legislativo 30 luglio 1999, n.
300, e
successive modificazioni, dal Ministero dello sviluppo economico, e per le industrie estrattive di seconda
categoria e le acque minerali e termali dalle regioni e province autonome di Trento e di Bolzano. Le
province autonome di Trento e di Bolzano provvedono alle finalità del presente articolo, nell’ambito delle
proprie competenze, secondo quanto previsto dai rispettivi ordinamenti. |
|
1-bis. Nei luoghi di lavoro delle Forze armate, delle Forze di polizia e dei vigili del fuoco la vigilanza
sulla applicazione della legislazione in materia di salute e sicurezza sul lavoro è svolta
esclusivamente dai servizi sanitari e tecnici istituiti presso le predette amministrazioni. |
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2. Ferme restando le competenze in materia di vigilanza attribuite dalla legislazione vigente al personale
ispettivo del Ministero del lavoro e della previdenza sociale, ivi compresa quella in materia di salute e
sicurezza dei lavoratori di cui all’articolo 35 della legge 26 aprile 1974, n.
191, lo stesso personale
esercita l’attività di vigilanza sull’applicazione della legislazione in materia di salute e sicurezza nei
luoghi di lavoro nelle seguenti attività, nel quadro del coordinamento territoriale di cui all’articolo 7
del decreto: |
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a) attività nel settore delle costruzioni edili o di genio civile e più in particolare lavori di costruzione,
manutenzione, riparazione, demolizione, conservazione e risanamento di opere fisse, permanenti o
temporanee, in muratura e in cemento armato, opere stradali, ferroviarie, idrauliche, scavi, montaggio
e smontaggio di elementi prefabbricati; lavori in sotterraneo e gallerie, anche comportanti l’impiego di
esplosivi; |
|
b) lavori mediante cassoni in aria compressa e lavori subacquei; |
|
c) ulteriori attività lavorative comportanti rischi particolarmente elevati, individuate con decreto del
Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta dei Ministri del lavoro e della previdenza sociale, e
della salute, adottato sentito il comitato di cui all’articolo 5 e previa intesa con la Conferenza
permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, in
relazione alle quali il personale ispettivo del Ministero del lavoro e della previdenza sociale svolge
attività di vigilanza sull’applicazione della legislazione in materia di salute e sicurezza nei luoghi di
lavoro, informandone preventivamente il servizio di prevenzione e sicurezza dell’Azienda sanitaria
locale competente per territorio. |
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3.
In attesa del complessivo riordino delle competenze in tema di vigilanza sull’applicazione della
legislazione in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro, restano ferme le competenze in materia
di salute e sicurezza dei lavoratori attribuite alle autorità marittime a bordo delle navi ed in ambito
portuale, agli uffici di sanità aerea e marittima, alle autorità portuali ed aeroportuali, per quanto riguarda
la sicurezza dei lavoratori a bordo di navi e di aeromobili ed in ambito portuale ed aeroportuale nonché ai
servizi sanitari e tecnici istituiti per le Forze armate e per le Forze di polizia e per i Vigili del fuoco; i
predetti servizi sono competenti altresì per le aree riservate o operative e per quelle che presentano
analoghe esigenze da individuarsi, anche per quel che riguarda le modalità di attuazione, con decreto del
Ministro competente, di concerto con i Ministri del lavoro e della previdenza sociale e della salute.
L’Amministrazione della giustizia può avvalersi dei servizi istituiti per le Forze armate e di polizia, anche
mediante convenzione con i rispettivi Ministeri, nonché dei servizi istituiti con riferimento alle strutture
penitenziarie. |
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4.
La vigilanza di cui al presente articolo é esercitata nel rispetto del coordinamento di cui agli
articoli 5 e 7. |
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5.
Il personale delle pubbliche amministrazioni, assegnato agli uffici che svolgono attività di vigilanza, non
può prestare, ad alcun titolo e in alcuna parte del territorio nazionale, attività di consulenza. |
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6.
L’importo delle somme che l’ASL, in qualità di organo di vigilanza, ammette a pagare in sede
amministrativa ai sensi dell’articolo 21, comma 2, primo periodo, del decreto legislativo 19 dicembre
1994, n. 758, integra l’apposito capitolo regionale per finanziare l’attività di prevenzione nei luoghi di
lavoro svolta dai dipartimenti di prevenzione delle AA.SS.LL.
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7.
È fatto salvo quanto previsto dall’articolo 64 del decreto del Presidente della Repubblica 19 marzo 1956,
n. 303, con riferimento agli organi di vigilanza competenti, come individuati dal presente decreto.
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Art. 14.
Disposizioni per il contrasto del lavoro irregolare e per la tutela della salute e sicurezza dei lavoratori
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1.
Al fine di far cessare il pericolo per la tutela della salute e la sicurezza dei lavoratori, nonché di
contrastare il fenomeno del lavoro sommerso e irregolare, ferme restando le attribuzioni del
coordinatore per l’esecuzione dei lavori di cui all’articolo
92, comma 1, lettera e), gli organi di
vigilanza del Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali, anche su segnalazione delle
amministrazioni pubbliche secondo le rispettive competenze, possono adottare provvedimenti di
sospensione in relazione alla parte dell’attività imprenditoriale interessata dalle violazioni quando
riscontrano l’impiego di personale non risultante dalla documentazione obbligatoria in misura pari
o superiore al 20 per cento del totale dei lavoratori presenti sul luogo di lavoro, nonché in caso di
gravi e reiterate violazioni in materia di tutela della salute e della sicurezza sul lavoro individuate
con decreto del Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali, adottato sentito il
Ministero dell’interno e la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le
province autonome di Trento e di Bolzano. In attesa della adozione del citato decreto, le violazioni
in materia di tutela della salute e della sicurezza sul lavoro che costituiscono il presupposto per
l’adozione del provvedimento di sospensione dell’attività imprenditoriale sono quelle individuate
nell’Allegato
I. Si ha reiterazione quando, nei cinque anni successivi alla commissione di una
violazione oggetto di prescrizione dell’organo di vigilanza ottemperata dal contravventore o di una
violazione accertata con sentenza definitiva, lo stesso soggetto commette più violazioni della stessa
indole. Si considerano della stessa indole le violazioni della medesima disposizione e quelle di
disposizioni diverse individuate, in attesa della adozione del decreto di cui al
precedente periodo,
nell’Allegato I . L’adozione del provvedimento di sospensione è comunicata all’Autorità per la
vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture di cui all’articolo 6 del decreto
legislativo 12 aprile 2006, n. 163, ed al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, per gli aspetti
di rispettiva competenza, al fine dell’emanazione, da parte del Ministero delle infrastrutture e dei
trasporti, di un provvedimento interdittivo alla contrattazione con le pubbliche amministrazioni ed
alla partecipazione a gare pubbliche. La durata del provvedimento è pari alla citata sospensione
nel caso in cui la percentuale dei lavoratori irregolari sia inferiore al 50 per cento del totale dei
lavoratori presenti sul luogo di lavoro; nel caso in cui la percentuale dei lavoratori irregolari sia
pari o superiore al 50 per cento del totale dei lavoratori presenti sul luogo di lavoro, ovvero nei casi
di gravi e reiterate violazioni in materia di tutela della salute e della sicurezza sul lavoro, ovvero nei
casi di reiterazione la durata è incrementata di un ulteriore periodo di tempo pari al doppio della
durata della sospensione e comunque non superiore a due anni; nel caso di reiterazione la
decorrenza del periodo di interdizione è successiva al termine del precedente periodo di
interdizione; nel caso di non intervenuta revoca del provvedimento di sospensione entro quattro
mesi dalla data della sua emissione, la durata del provvedimento è pari a due anni, fatta salva
l’adozione di eventuali successivi provvedimenti di rideterminazione della durata dell’interdizione
a seguito dell’acquisizione della revoca della sospensione. Le disposizioni del presente
comma si
applicano anche con riferimento ai lavori nell’ambito dei cantieri edili. Ai provvedimenti del
presente articolo non si applicano le disposizioni di cui alla legge 7 agosto 1990, n. 241.
Limitatamente alla sospensione dell’attività di impresa, all’accertamento delle violazioni in materia
di prevenzione incendi, indicate all’Allegato I del presente decreto, provvede il comando provinciale
dei vigili del fuoco territorialmente competente. Ove gli organi di vigilanza o le altre
amministrazioni pubbliche rilevino possibili violazioni in materia di prevenzione incendi, ne danno
segnalazione al competente Comando provinciale dei Vigili del Fuoco, il quale procede ai sensi delle
disposizioni del decreto legislativo 8 marzo 2006, n.
139, e di cui al comma 2 del presente articolo. |
In grassetto le parti integrate dal Dlgs 106/09 |
2.
I poteri e gli obblighi di cui al comma 1 spettano anche agli organi di vigilanza delle aziende sanitarie
locali, con riferimento all’accertamento della reiterazione delle violazioni della disciplina in materia di
tutela della salute e della sicurezza sul lavoro di cui al comma 1. In materia di prevenzione incendi in
ragione della competenza esclusiva del Corpo nazionale dei vigili del fuoco di cui all’articolo 46 del
presente decreto trovano applicazione le disposizioni di cui agli articoli 16, 19 e 20 del decreto
legislativo 8 marzo 2006, n. 139. |
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3.
Il provvedimento di sospensione può essere revocato da parte dell’organo di vigilanza che lo ha adottato. |
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4. È condizione per la revoca del provvedimento da parte dell’organo di vigilanza del Ministero del lavoro e
della previdenza sociale di cui al comma 1: |
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a) la regolarizzazione dei lavoratori non risultanti dalle scritture o da altra documentazione obbligatoria; |
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b) l’accertamento del ripristino delle regolari condizioni di lavoro nelle ipotesi di gravi e reiterate
violazioni della disciplina in materia di tutela della salute e della sicurezza sul lavoro; |
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c) il pagamento di una somma aggiuntiva rispetto a quelle di cui al comma 6 pari a 1.500 euro nelle
ipotesi di sospensione per lavoro irregolare e a 2.500 euro nelle ipotesi di sospensione per gravi e
reiterate violazioni in materia di tutela della salute e della sicurezza sul lavoro. |
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5.
È condizione per la revoca del provvedimento da parte dell’organo di vigilanza delle aziende sanitarie
locali di cui al comma 2: |
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a) l’accertamento del ripristino delle regolari condizioni di lavoro nelle ipotesi di gravi e reiterate
violazioni delle disciplina in materia di tutela della salute e della sicurezza sul lavoro; |
|
b) il pagamento di una somma aggiuntiva unica pari a Euro 2500 rispetto a quelle di cui al comma 6. |
|
6.
È comunque fatta salva l’applicazione delle sanzioni penali, civili e amministrative vigenti. |
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7.
L’importo delle somme aggiuntive di cui al comma 4, lettera c), integra la dotazione del Fondo per
l’occupazione di cui all’articolo 1, comma 7, del decreto-legge 20 maggio 1993, n.
148, convertito, con
modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n.
236, ed é destinato al finanziamento degli interventi di
contrasto al lavoro sommerso ed irregolare individuati con decreto del Ministro del lavoro e della
previdenza sociale di cui all’articolo 1, comma 1156, lettera g), della legge 27 dicembre 2006, n.
296. |
|
8.
L’importo delle somme aggiuntive di cui al comma 5, lettera b), integra l’apposito capitolo regionale per
finanziare l’attività di prevenzione nei luoghi di lavoro. |
|
9.
Avverso i provvedimenti di sospensione di cui ai commi 1 e 2 é ammesso ricorso, entro 30 giorni,
rispettivamente, alla Direzione regionale del lavoro territorialmente competente e al presidente della
Giunta regionale, i quali si pronunciano nel termine di 15 giorni dalla notifica del ricorso. Decorso
inutilmente tale ultimo termine il provvedimento di sospensione perde efficacia. |
|
10.Il datore di lavoro che non ottempera al provvedimento di sospensione di cui al presente articolo è
punito con l’arresto fino a sei mesi nelle ipotesi di sospensione per gravi e reiterate violazioni in
materia di tutela della salute e della sicurezza sul lavoro e con l’arresto da tre a sei mesi o con
l’ammenda da 2.500 a 6.400 euro nelle ipotesi di sospensione per lavoro irregolare. |
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11.Nelle ipotesi delle violazioni in materia di salute e sicurezza sul lavoro di cui al comma 1, le disposizioni
del presente articolo si applicano nel rispetto delle competenze in tema di vigilanza in materia. |
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11-bis. Il provvedimento di sospensione nelle ipotesi di lavoro irregolare non si applica nel caso in cui il
lavoratore irregolare risulti l’unico occupato dall’impresa. In ogni caso di sospensione nelle ipotesi
di lavoro irregolare gli effetti della sospensione possono essere fatti decorrere dalle ore dodici del
giorno lavorativo successivo ovvero dalla cessazione dell’attività lavorativa in corso che non può
essere interrotta, salvo che non si riscontrino situazioni di pericolo imminente o di grave rischio per
la salute dei lavoratori o dei terzi. |
In grassetto le parti integrate dal Dlgs 106/09 |
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