D.lgs 81/08
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DECRETO LEGISLATIVO
9 aprile2008, n. 81
Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di
tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro. (GU
n. 101 del 30-4-2008
- Suppl. Ordinario n.108)
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Testo coordinato Con le modifiche apportate dal Decreto
Legislativo 3 agosto 2009 , n. 106 - (106/09)
(GU
n. 180 del 5-8-2009
- Suppl. Ordinario n.142) |
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da art. 88 ad art. 104
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Titolo IV CANTIERI TEMPORANEI O MOBILI
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Capo I - Misure per la salute e sicurezza nei cantieri temporanei o mobili
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Art. 88.
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Campo di applicazione |
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1.
Il presente capo contiene disposizioni specifiche relative alle
misure per la tutela della salute e per la sicurezza dei lavoratori
nei cantieri temporanei o mobili quali definiti all'articolo
89,
comma 1, lettera a).
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2.
Le disposizioni del presente capo non si applicano:
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a)
ai lavori di prospezione, ricerca e coltivazione delle
sostanze minerali;
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b)
ai lavori svolti negli impianti connessi alle attivita'
minerarie esistenti entro il perimetro dei permessi di ricerca, delle
concessioni o delle autorizzazioni;
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c)
ai lavori svolti negli impianti che costituiscono pertinenze
della miniera: gli impianti fissi interni o esterni, i pozzi, le
gallerie, nonche' i macchinari, gli apparecchi e utensili destinati
alla coltivazione della miniera, le opere e gli impianti destinati
all'arricchimento dei minerali, anche se ubicati fuori del perimetro
delle concessioni;
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d)
ai lavori di frantumazione, vagliatura, squadratura e
trasporto dei prodotti delle cave ed alle operazioni di caricamento
di tali prodotti dai piazzali;
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e)
alle attivita' di prospezione, ricerca, coltivazione e
stoccaggio degli idrocarburi liquidi e gassosi nel territorio
nazionale, nel mare territoriale e nella piattaforma continentale e
nelle altre aree sottomarine comunque soggette ai poteri dello Stato;
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f)
ai lavori svolti in mare;
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g)
alle attivita' svolte in studi teatrali, cinematografici,
televisivi o in altri luoghi in cui si effettuino riprese, purche'
tali attivita' non implichino l'allestimento di un cantiere
temporaneo o mobile.
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g-bis)
ai lavori relativi a impianti elettrici, reti informatiche, gas, acqua, condizionamento e riscaldamento
che non comportino lavori edili o di ingegneria civile di cui
all’allegato X.
(punto
aggiunto dall'art 57 del D.lgs 106/09)
g-ter), alle attività di cui
al decreto legislativo 27 luglio 1999, n. 272, che non comportino lavori edili o di ingegneria civile
di cui all’allegato X.”.
(punto
aggiunto dall'art 57 del D.lgs 106/09)
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Allegato X: |
1. I lavori di costruzione, manutenzione, riparazione, demolizione, conservazione, risanamento,
ristrutturazione o equipaggiamento, la trasformazione, il rinnovamento o lo smantellamento di
opere fisse, permanenti o temporanee, in muratura, in cemento armato, in metallo, in legno o in
altri materiali, comprese le parti strutturali delle linee elettriche e le parti strutturali degli
impianti elettrici, le opere stradali, ferroviarie, idrauliche, marittime, idroelettriche e, solo per la
parte che comporta lavori edili o di ingegneria civile, le opere di bonifica, di sistemazione
forestale e di sterro.
2. Sono, inoltre, lavori di costruzione edile o di ingegneria civile gli scavi, ed il montaggio e lo
smontaggio di elementi prefabbricati utilizzati per la realizzazione di lavori edili o di ingegneria
civile. |
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Art. 89. |
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Definizioni |
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1.
Agli effetti delle disposizioni di cui al presente capo si
intendono per:
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a) cantiere temporaneo o mobile, di seguito denominato:
«cantiere»: qualunque luogo in cui si effettuano lavori edili o di
ingegneria civile il cui elenco e' riportato nell'allegato X. |
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b) committente:
il soggetto per conto del quale l'intera opera
viene realizzata, indipendentemente da eventuali frazionamenti della
sua realizzazione. Nel caso di appalto di opera pubblica, il
committente e' il soggetto titolare del potere decisionale e di spesa
relativo alla gestione dell'appalto; |
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c)
responsabile dei lavori: soggetto che può essere incaricato
dal committente per svolgere i compiti ad esso attribuiti dal
presente decreto; nel campo di applicazione del decreto
legislativo
12 aprile 2006, n.
163, (Nuovo codice appalti)
e successive modificazioni, il responsabile dei lavori è il
responsabile del procedimento.” (punto
sostituito dall'art 58 del D.lgs 106/09) |
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punto prima della modifica: |
c) responsabile dei lavori:
soggetto incaricato, dal committente,
della progettazione o del controllo dell'esecuzione dell'opera; tale
soggetto coincide con il progettista per la fase di progettazione
dell'opera e con il direttore dei lavori per la fase di esecuzione
dell'opera. Nel campo di applicazione del decreto legislativo
12 aprile 2006, n.
163, (Nuovo codice appalti)
e successive modificazioni, il responsabile
dei lavori e' il responsabile unico del procedimento; |
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d) lavoratore autonomo: persona fisica la cui attivita'
professionale contribuisce alla realizzazione dell'opera senza
vincolo di subordinazione; |
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e) coordinatore in materia di sicurezza e di salute durante la
progettazione dell'opera, di seguito denominato coordinatore per la
progettazione: soggetto incaricato, dal committente o dal
responsabile dei lavori, dell'esecuzione dei compiti di cui
all'articolo 91; |
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f)
coordinatore in materia di sicurezza e di salute durante la
realizzazione dell'opera, di seguito denominato coordinatore per
l'esecuzione dei lavori: soggetto incaricato, dal committente o dal
responsabile dei lavori, dell'esecuzione dei compiti di cui
all'articolo 92, che non puo' essere il datore di lavoro delle
imprese esecutrici o un suo dipendente o il responsabile del servizio
di prevenzione e protezione (RSPP) da lui designato;
Le incompatibilità di cui al precedente periodo
non operano in caso di coincidenza fra committente e impresa esecutrice
(periodo
aggiunto dall'art 58 del D.lgs 106/09) |
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g) uomini-giorno: entita' presunta del cantiere rappresentata
dalla somma delle giornate lavorative prestate dai lavoratori, anche
autonomi, previste per la realizzazione dell'opera; |
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h) piano operativo di
sicurezza: il documento che il datore di
lavoro dell'impresa esecutrice redige, in riferimento al singolo
cantiere interessato, ai sensi dell'articolo 17 comma 1, lettera a), *
i cui contenuti sono riportati nell'allegato XV; |
*Art. 17.
Obblighi del datore di lavoro non delegabili 1. Il datore di lavoro non puo' delegare le seguenti attivita':
a) la valutazione di tutti i rischi con la conseguente elaborazione del
documento previsto dall'articolo 28;
(oggetto della valutazione dei rischi) |
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i) impresa affidataria:
impresa
titolare del contratto di appalto
con il committente che, nell'esecuzione dell'opera appaltata, puo'
avvalersi di imprese subappaltatrici o di lavoratori autonomi;
Nel caso in cui titolare del contratto di
appalto sia un consorzio tra imprese che svolga la funzione di promuovere la partecipazione delle
imprese aderenti agli appalti pubblici o privati, anche privo di personale deputato alla esecuzione
dei lavori, l’impresa affidataria è l’impresa consorziata assegnataria dei lavori oggetto del
contratto di appalto individuata dal consorzio nell’atto di assegnazione dei lavori comunicato al
committente o, in caso di pluralità di imprese consorziate assegnatarie di lavori, quella indicata
nell’atto di assegnazione dei lavori come affidataria, sempre che abbia espressamente accettato
tale individuazione
(periodo
aggiunto dall'art 58 del D.lgs 106/09) |
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i-bis)
impresa esecutrice: impresa che esegue un’opera o parte di essa impegnando proprie risorse umane e materiali
(punto
aggiunto dall'art 58 del D.lgs 106/09) |
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l) idoneita'
tecnico-professionale: possesso di capacita'
organizzative, nonche' disponibilita' di forza lavoro, di macchine e
di attrezzature, in riferimento alla realizzazione dell'opera.
ai lavori da realizzare.
(punto modificato
dall'art 58 del D.lgs 106/09)
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Art. 90. |
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Obblighi del committente o del responsabile dei lavori |
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1. Il committente
o il responsabile dei
lavori, nelle fasi di
progettazione dell’opera, si attiene ai principi e alle misure generali di tutela di cui
all’articolo 15.,
in particolare:
a) al momento delle scelte architettoniche, tecniche ed organizzative, onde
pianificare i vari lavori o fasi di lavoro che si svolgeranno simultaneamente o successivamente;
b)
all'atto della previsione della durata di realizzazione di questi vari lavori o fasi di lavoro.”;
(comma così sostituito dall'art 59 del D.lgs 106/09) |
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Comma prima della
modifica: |
1.
Il committente o il responsabile dei
lavori, nella fase di
progettazione dell'opera, ed in particolare al momento delle scelte
tecniche, nell'esecuzione del progetto e nell'organizzazione delle
operazioni di cantiere, si attiene ai principi e alle misure generali
di tutela di cui all'articolo 15.
Al fine di permettere
la pianificazione dell'esecuzione in condizioni di sicurezza dei lavori
o delle fasi di lavoro che si devono svolgere simultaneamente o
successivamente tra loro, il committente o il responsabile dei lavori
prevede nel progetto la durata di tali lavori o fasi di lavoro.
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1-bis. Per i lavori pubblici l’attuazione di quanto
previsto al comma 1 avviene nel rispetto dei compiti attribuiti al responsabile del procedimento e al
progettista. (comma
aggiunto dall'art 59 del D.lgs 106/09) |
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2. Il committente o il responsabile dei lavori, nella fase della
progettazione dell'opera, valuta prende in considerazione
i documenti di cui all'articolo 91,
comma 1, lettere a) e b). (comma
modificato dall'art 59 del D.lgs 106/09) |
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3. Nei cantieri in cui e' prevista la presenza di piu'
imprese esecutrici,
anche non contemporanea, il committente, anche nei casi di
coincidenza con l'impresa esecutrice, o il responsabile dei lavori,
contestualmente all'affidamento dell'incarico di progettazione,
designa il coordinatore per la progettazione.
(comma
modificato dall'art 59 del D.lgs 106/09) |
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4. Nel caso di cui al comma
3 Nei cantieri
in cui è prevista la presenza di più imprese esecutrici, anche non contemporanea,
il committente o il responsabile dei lavori, prima dell'affidamento dei lavori, designa il coordinatore
per l'esecuzione dei lavori, in possesso dei requisiti di cui
all'articolo 98.
(comma
modificato dall'art 59 del D.lgs 106/09) |
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5. La disposizione di cui al comma 4 si applica anche nel caso in
cui, dopo l'affidamento dei lavori a un'unica impresa, l'esecuzione
dei lavori o di parte di essi sia affidata a una o piu' imprese. |
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6. Il committente o il responsabile dei lavori, qualora in possesso
dei requisiti di cui all'articolo 98, ha facolta' di svolgere le
funzioni sia di coordinatore per la progettazione sia di coordinatore
per l'esecuzione dei lavori. |
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7. Il committente o il responsabile dei lavori comunica
alle imprese
affidatarie, alle imprese esecutrici e ai lavoratori autonomi il nominativo del
coordinatore per la progettazione e quello del coordinatore per
l'esecuzione dei lavori. Tali nominativi sono indicati nel cartello
di cantiere. (comma
modificato dall'art 59 del D.lgs 106/09) |
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8. Il committente o il responsabile dei lavori ha facolta' di
sostituire in qualsiasi momento, anche personalmente, se in possesso
dei requisiti di cui all'articolo 98, i soggetti designati in
attuazione dei commi 3 e 4. |
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9. Il committente o il responsabile dei lavori, anche nel caso di
affidamento dei lavori ad un'unica impresa o ad un
lavoratore autonomo: (comma
modificato dall'art 59 del D.lgs 106/09) |
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a) verifica l'idoneita' tecnico-professionale
dell'impresa
affidataria delle
imprese affidatarie, delle imprese esecutrici e dei lavoratori autonomi in
relazione alle funzioni o ai lavori da affidare, con le modalita' di
cui all'allegato
XVII. Nei casi di cui al
comma 11
Nei cantieri la cui entità presunta è inferiore a 200 uomini-giorno e i cui lavori
non comportano rischi particolari di cui all’allegato XI
, il requisito di
cui al periodo che precede si considera soddisfatto mediante
presentazione da parte delle imprese e dei lavoratori autonomi
del certificato di iscrizione
alla Camera di commercio, industria e artigianato e del documento
unico di regolarita' contributiva, corredato da autocertificazione in
ordine al possesso degli altri requisiti previsti dall'allegato
XVII.; (comma
modificato dall'art 59 del D.lgs 106/09) |
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b) chiede alle imprese esecutrici una dichiarazione dell'organico
medio annuo, distinto per qualifica, corredata dagli estremi delle
denunce dei lavoratori effettuate all'Istituto nazionale della
previdenza sociale (INPS), all'Istituto nazionale assicurazione
infortuni sul lavoro (INAIL) e alle casse edili, nonche' una
dichiarazione relativa al contratto collettivo stipulato dalle
organizzazioni sindacali comparativamente piu' rappresentative,
applicato ai lavoratori dipendenti.
Nei casi di cui al
comma 11
Nei cantieri la cui entità presunta è inferiore a 200 uomini-giorno e i cui lavori
non comportano rischi particolari di cui all’allegato XI
, il
requisito di cui al periodo che precede si considera soddisfatto
mediante presentazione da parte delle imprese del documento unico di
regolarita' contributiva fatto salvo quanto previsto dall’articolo 16-bis,
comma 10, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185*, convertito, con modificazioni, dalla legge
28 gennaio 2009, n. 2, e dell'autocertificazione relativa al
contratto collettivo applicato; (comma
modificato dall'art 59 del D.lgs 106/09) |
*articolo 16-bis,
comma 10, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185:
10. In attuazione dei principi stabiliti dall'articolo 18, comma 2, della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni, e dall'articolo 43, comma 5, del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445,
le stazioni appaltanti pubbliche acquisiscono d'ufficio, anche attraverso strumenti informatici, il documento
unico di regolarita' contributiva (DURC) dagli istituti o dagli enti abilitati al rilascio in tutti i casi in cui e' richiesto dalla legge. |
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c) trasmette all’amministrazione
concedente, prima dell’inizio dei lavori oggetto del permesso di costruire o della denuncia di inizio
attività, copia della notifica preliminare di cui all’articolo 99, il documento unico di regolarità
contributiva delle imprese e dei lavoratori autonomi, fatto salvo quanto previsto dall’articolo 16-
bis, comma 10, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla
legge 28 gennaio 2009, n. 2, e una dichiarazione attestante l’avvenuta verifica della ulteriore
documentazione di cui alle lettere a) e b).
(punto sostituito
dall'art 59 del D.lgs 106/09) |
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punto prima della modifica: |
c) trasmette all'amministrazione competente, prima dell'inizio
dei lavori oggetto del permesso di costruire o della denuncia di
inizio attivita', il nominativo delle imprese esecutrici dei lavori
unitamente alla documentazione di cui alle lettere a) e b). L'obbligo
di cui al periodo che precede sussiste anche in caso di lavori
eseguiti in economia mediante affidamento delle singole lavorazioni a
lavoratori autonomi, ovvero di lavori realizzati direttamente con
proprio personale dipendente senza ricorso all'appalto. In assenza
del documento unico di regolarita' contributiva, anche in caso di
variazione dell'impresa esecutrice dei lavori, l'efficacia del titolo
abilitativo e' sospesa.
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10. In assenza del piano di sicurezza e di coordinamento di cui
all'articolo 100 o del fascicolo di cui
all'articolo 91, comma 1,
lettera b), quando previsti, oppure in assenza di notifica di cui
all'articolo 99, quando prevista oppure in assenza del
documento unico di regolarità contributiva delle imprese o dei lavoratori autonomi,
e' sospesa l'efficacia del titolo
abilitativo. L'organo di vigilanza comunica l'inadempienza
all'amministrazione concedente. (comma
modificato dall'art 59 del D.lgs 106/09) |
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11.
In caso di lavori privati, la disposizione di cui al
comma 3
non si applica ai lavori non soggetti a permesso di costruire. Si
applica in ogni caso quanto disposto dall'articolo 92, comma 2.
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Art. 91. |
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Obblighi del coordinatore per la progettazione |
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1. Durante la progettazione dell'opera e comunque prima della
richiesta di presentazione delle offerte, il coordinatore per la
progettazione:
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a) redige il piano di sicurezza e di coordinamento di cui
all'articolo 100, comma 1, i cui contenuti sono dettagliatamente
specificati nell'allegato XV |
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b) predispone un
fascicolo adattato alle caratteristiche dell’opera, i cui contenuti sono definiti
all'allegato
XVI, contenente le informazioni utili ai fini della
prevenzione e della protezione dai rischi cui sono esposti i
lavoratori, tenendo conto delle specifiche norme di buona tecnica e
dell'allegato II al documento UE 26 maggio 1993. Il fascicolo non e'
predisposto nel caso di lavori di manutenzione ordinaria di cui
all'articolo 3, comma 1, lettera a)* del testo unico delle
disposizioni legislative e regolamentari in materia di edilizia, di
cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380. (comma
modificato dall'art 60 del D.lgs 106/09) |
*«Art. 3 (Definizioni degli interventi edilizi). (Legge
5 agosto 1978, n. 457, art. 31). - 1. Ai fini del presente
testo unico si intendono per:
a) «interventi di manutenzione ordinaria», gli
interventi edilizi che riguardano le opere di riparazione,
rinnovamento e sostituzione delle finiture degli edifici e
quelle necessarie ad integrare o mantenere in efficienza
gli impianti tecnologici esistenti;». |
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2. Il fascicolo di cui al comma 1, lettera b), e' preso in
considerazione all'atto di eventuali lavori successivi sull'opera.
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Art. 92. |
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Obblighi del coordinatore per l'esecuzione dei lavori |
1. Durante la realizzazione dell'opera, il
coordinatore per
l'esecuzione dei lavori:
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a) verifica, con opportune azioni di coordinamento e controllo,
l'applicazione, da parte delle imprese esecutrici e dei lavoratori
autonomi, delle disposizioni loro pertinenti contenute nel piano di
sicurezza e di coordinamento di cui all'articolo 100
ove previsto e la corretta
applicazione delle relative procedure di lavoro; (punto
cosi modificato dall'art 61 del D.lgs 106/09) |
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b) verifica l'idoneita' del
piano operativo di sicurezza, da
considerare come piano complementare di dettaglio del piano di
sicurezza e coordinamento di cui all'articolo 100, assicurandone la
coerenza con quest'ultimo ove previsto, adegua il piano di sicurezza e di
coordinamento di cui all'articolo 100 ove previsto
e il fascicolo di cui
all'articolo 91, comma 1, lettera b), in relazione all'evoluzione dei
lavori ed alle eventuali modifiche intervenute, valutando le proposte
delle imprese esecutrici dirette a migliorare la sicurezza in
cantiere, verifica che le imprese esecutrici adeguino, se necessario,
i rispettivi piani operativi di sicurezza;
(punto
cosi modificato dall'art 61 del D.lgs 106/09) |
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c) organizza tra i datori di lavoro, ivi compresi i lavoratori
autonomi, la cooperazione ed il coordinamento delle attivita' nonche'
la loro reciproca informazione; |
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d) verifica l'attuazione di quanto previsto negli accordi tra le
parti sociali al fine di realizzare il coordinamento tra i
rappresentanti della sicurezza finalizzato al miglioramento della
sicurezza in cantiere; |
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e) segnala al committente
e o al
responsabile dei lavori, previa
contestazione scritta alle imprese e ai lavoratori autonomi
interessati, le inosservanze alle disposizioni degli articoli
94, 95
e 96 96 e 97, comma
1, e alle prescrizioni del piano di cui all'articolo
100 ove previsto, e propone
la sospensione dei lavori, l'allontanamento delle imprese o dei
lavoratori autonomi dal cantiere, o la risoluzione del contratto. Nel
caso in cui il committente o il responsabile dei lavori non adotti
alcun provvedimento in merito alla segnalazione, senza fornire idonea
motivazione, il coordinatore per l'esecuzione da' comunicazione
dell'inadempienza alla azienda unita' sanitaria locale e alla
direzione provinciale del lavoro territorialmente competenti;
(punto
cosi modificato dall'art 61 del D.lgs 106/09) |
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f) sospende, in caso di pericolo grave e imminente, direttamente
riscontrato, le singole lavorazioni fino alla verifica degli avvenuti
adeguamenti effettuati dalle imprese interessate. |
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2. Nei casi di cui all'articolo 90, comma
5, il coordinatore per
l'esecuzione, oltre a svolgere i compiti di cui al comma
1, redige il
piano di sicurezza e di coordinamento e predispone il fascicolo, di
cui all'articolo 91, comma 1, lettere a) e b) ,
fermo
restando quanto previsto al secondo periodo della medesima lettera b).
(comma cosi
modificato dall'art 61 del D.lgs 106/09)
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Art.
93 |
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Responsabilita' dei committenti
e dei responsabili dei lavori |
1. Il committente e' esonerato dalle responsabilita' connesse
all'adempimento degli obblighi limitatamente all'incarico conferito
al responsabile dei lavori.
In ogni caso il conferimento
dell'incarico al responsabile dei lavori non esonera il committente
dalle responsabilita' connesse alla verifica degli adempimenti degli
obblighi di cui agli articoli 90, 92, comma 1, lettera
e), e 99.
(comma cosi
modificato dall'art 61 del D.lgs 106/09)
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2. La designazione del coordinatore per la
progettazione e del
coordinatore per
l'esecuzione dei lavori,
non esonera il committente o il responsabile dei lavori
dalle responsabilita' connesse alla verifica dell'adempimento degli
obblighi di cui agli articoli 91, comma 1, e
92, comma 1,
lettere a), b), c) e d) lettere a), b), c) d) ed e).
(comma cosi
modificato dall'art 62 del D.lgs 106/09)
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Art. 94. |
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Obblighi dei lavoratori autonomi |
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1. I lavoratori autonomi che esercitano la propria attivita' nei
cantieri, fermo restando gli obblighi di cui al presente decreto
legislativo, si adeguano alle indicazioni fornite dal coordinatore
per l'esecuzione dei lavori, ai fini della sicurezza.
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Sanzione:
arresto fino a un mese o con l’ammenda da 300 a 800 euro |
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Art. 95. |
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Misure generali di tutela |
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1. I datori di lavoro delle imprese esecutrici, durante
l'esecuzione dell'opera osservano le misure generali di tutela di cui
all'articolo 15 e curano, ciascuno per la parte di competenza, in particolare:
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(art.15 misure
generali di tutela)
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a) il mantenimento del cantiere in condizioni ordinate e di
soddisfacente salubrita'; |
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b) la scelta dell'ubicazione di posti di lavoro tenendo conto
delle condizioni di accesso a tali posti, definendo vie o zone di
spostamento o di circolazione; |
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c) le condizioni di movimentazione dei vari materiali; |
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d) la manutenzione, il controllo prima dell'entrata in servizio e
il controllo periodico degli apprestamenti, delle attrezzature di lavoro
degli impianti e dei dispositivi al fine di
eliminare i difetti che possono pregiudicare la sicurezza e la salute
dei lavoratori;
(punto cosi
modificato dall'art 63 del D.lgs 106/09)
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e) la delimitazione e l'allestimento delle zone di stoccaggio e
di deposito dei vari materiali, in particolare quando si tratta di
materie e di sostanze pericolose; |
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f) l'adeguamento, in funzione dell'evoluzione del cantiere, della
durata effettiva da attribuire ai vari tipi di lavoro o fasi di
lavoro; |
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g) la cooperazione e il coordinamento
tra datori di lavoro e lavoratori autonomi;
(punto cosi
modificato dall'art 63 del D.lgs 106/09)
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h) le interazioni con le attivita' che avvengono sul luogo,
all'interno o in prossimita' del cantiere.
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Art. 96.
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Obblighi dei datori di
lavoro, dei dirigenti e dei
preposti
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1. I datori di lavoro delle imprese affidatarie e delle
imprese esecutrici, anche nel caso in cui nel cantiere operi una unica
impresa, anche familiare o con meno di dieci addetti:
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a) adottano le misure conformi alle prescrizioni di cui
all'allegato
XIII; |
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b) predispongono l'accesso e la recinzione del cantiere con
modalita' chiaramente visibili e individuabili; |
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c) curano la disposizione o l'accatastamento di materiali o
attrezzature in modo da evitarne il crollo o il ribaltamento; |
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d) curano la protezione dei lavoratori contro le influenze
atmosferiche che possono compromettere la loro sicurezza e la loro
salute; |
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e) curano le condizioni di rimozione dei materiali pericolosi,
previo, se del caso, coordinamento con il committente o il
responsabile dei lavori; |
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f) curano che lo stoccaggio e l'evacuazione dei detriti e delle
macerie avvengano correttamente; |
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g) redigono il piano operativo di sicurezza di cui
all'articolo 89, comma 1, lettera
h). |
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1-bis. La previsione di cui al comma 1, lettera g), non si
applica alle mere forniture di materiali o attrezzature. In tali casi trovano comunque applicazione
le disposizioni di cui all’articolo 26.
(comma aggiunto
dall'art 64 del D.lgs 106/09) |
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per le mere
forniture di materiali o attrezzature non si deve redigere il POS,
bisogna però valutare il rischio interferenze (DUVRI)
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2. L'accettazione da parte di ciascun datore di lavoro delle
imprese del piano di sicurezza e di coordinamento di cui all'articolo 100, nonché la redazione del
piano operativo di sicurezza
costituiscono, limitatamente al singolo cantiere interessato,
adempimento alle disposizioni di cui all'articolo 17 comma 1, lettera a), all’articolo 26, commi 1,
lettera b), 2, 3, e 5, e all’articolo 29, comma 3.
(comma sostituito
dall'art 64
del D.lgs 106/09)64
del D.lgs 106/09) |
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Articolo prima della modifica: |
2. L'accettazione da parte di ciascun datore di lavoro delle
imprese esecutrici del piano di sicurezza e di coordinamento di cui
all'articolo 100 e la redazione del piano operativo di sicurezza
costituiscono, limitatamente al singolo cantiere interessato,
adempimento alle disposizioni di cui all'articolo 17 comma 1,
lettera a), all'articolo 18, comma 1, lettera z), e all'articolo 26,
commi 1, lettera b), e 3.
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Art. 97. |
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Obblighi del datore di lavoro dell'impresa affidataria |
1. Il datore di lavoro dell'impresa affidataria
vigila sulla verifica le condizioni di
sicurezza dei lavori affidati e sull'applicazione e
l’applicazione delle disposizioni
e delle prescrizioni del piano di sicurezza e coordinamento.
(comma modificato
dall'art 65 del D.lgs 106/09) |
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2. Gli obblighi derivanti
dall'articolo 26, fatte salve le
disposizioni di cui all'articolo 96, comma 2, sono riferiti anche al
datore di lavoro dell'impresa affidataria. Per la verifica
dell'idoneita' tecnico professionale si fa riferimento alle modalita'
di cui all'allegato
XVII. |
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3. Il datore di lavoro dell'impresa affidataria deve, inoltre: |
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a) coordinare gli interventi di cui agli articoli
95 e 96; |
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b) verificare la congruenza dei piani operativi di sicurezza
(POS) delle imprese esecutrici rispetto al proprio, prima della
trasmissione dei suddetti piani operativi di sicurezza al
coordinatore per l'esecuzione.
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3-bis.
In relazione ai lavori affidati in subappalto, ove gli apprestamenti, gli impianti e le altre
attività di cui al punto 4 dell’allegato XV
siano effettuati dalle imprese esecutrici, l’impresa
affidataria corrisponde ad esse senza alcun ribasso i relativi oneri della sicurezza.
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3-ter) Per lo svolgimento delle attività di cui al presente articolo, il datore di lavoro dell’impresa
affidataria, i dirigenti e i preposti devono essere in possesso di adeguata formazione.
(commi aggiunti
dall'art i aggiunti
dall'art 65 del D.lgs 106/09)
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Art. 98. |
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Requisiti professionali del coordinatore per la progettazione del
coordinatore per l'esecuzione dei lavori |
1.
Il coordinatore per la progettazione e il coordinatore per
l'esecuzione dei lavori devono essere in possesso di uno
dei seguenti
requisiti:
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a) laurea magistrale conseguita in una delle seguenti classi:
LM-4, da LM-20 a LM-35, LM-69, LM-73, LM-74, di cui al decreto del
Ministro dell'universita' e della ricerca in data 16 marzo 2007,
pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 157
del 9 luglio 2007, ovvero laurea specialistica conseguita nelle
seguenti classi: 4/S, da 25/S a 38/S, 77/S, 74/S, 86/S, di cui al
decreto del Ministro dell'universita' e della ricerca scientifica e
tecnologica in data 4 agosto 2000, pubblicato nel supplemento
ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 245 del 19 ottobre 2000 in data 28 novembre
2000, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 18 del 23 gennaio 2001,
ovvero corrispondente diploma di laurea ai sensi del decreto del Ministro
dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca in data 5 maggio
2004, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 196 del 21 agosto 2004,
nonche' attestazione, da parte di datori di lavoro o committenti,
comprovante l'espletamento di attivita' lavorativa nel settore delle
costruzioni per almeno un anno; (punto
cosi modificato dall'art 66 del D.lgs 106/09) |
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b) laurea conseguita nelle seguenti classi L7, L8, L9, L17, L23,
di cui al predetto decreto ministeriale in data 16 marzo 2007, ovvero
laurea conseguita nelle classi 8, 9, 10, 4, di cui al citato decreto
ministeriale in data 4 agosto 2000 decreto del Ministro dell’università
e della ricerca scientifica e tecnologica in data 4
agosto 2000, pubblicato nel supplemento ordinario alla
Gazzetta Ufficiale n. 245 del 19 ottobre 2000, nonche' attestazione, da parte di
datori di lavoro o committenti, comprovante l'espletamento di
attivita' lavorative nel settore delle costruzioni per almeno due anni;
(punto
cosi modificato
dall'art 66 del D.lgs 106/09) |
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c) diploma di geometra o perito industriale o perito agrario o
agrotecnico, nonche' attestazione, da parte di datori di lavoro o
committenti, comprovante l'espletamento di attivita' lavorativa nel
settore delle costruzioni per almeno tre anni. |
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2. I soggetti di cui al comma 1, devono essere, altresi', in
possesso di attestato di frequenza, con verifica dell'apprendimento
finale, a specifico corso in materia di sicurezza organizzato dalle
regioni, mediante le strutture tecniche operanti nel settore della
prevenzione e della formazione professionale, o, in via alternativa,
dall'ISPESL, dall'INAIL, dall'Istituto italiano di medicina sociale,
dai rispettivi ordini o collegi professionali dagli ordini o collegi professionali,
dalle universita', dalle associazioni sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori o
dagli organismi paritetici istituiti nel settore dell'edilizia.
Fermo restando l’obbligo di aggiornamento di cui all’allegato XIV, sono fatti
salvi gli attestati rilasciati nel rispetto della previgente normativa a conclusione di corsi avviati
prima della data di entrata in vigore del presente decreto.
(punto
cosi modificato
dall'art 66 del D.lgs 106/09) |
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3. I contenuti, le modalita' e la durata dei corsi di cui al
comma 2 devono rispettare almeno le prescrizioni di cui all'allegato
XIV. |
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4. L'attestato di cui al comma 2 non e' richiesto per coloro che,
non piu' in servizio, abbiano svolto attivita' tecnica in materia di
sicurezza nelle costruzioni, per almeno cinque anni, in qualita' di
pubblici ufficiali o di incaricati di pubblico servizio e per coloro
che producano un certificato universitario attestante il superamento
di un esame relativo ad uno specifico insegnamento del corso di
laurea nel cui programma siano presenti i contenuti minimi di cui
all'allegato XIV, o l'attestato di partecipazione ad un corso di
perfezionamento universitario con i medesimi contenuti
minimi
i cui programmi e le relative modalità di svolgimento siano conformi
all’allegato XIV .
L'attestato di cui al comma 2 non e' richiesto per coloro che sono in
possesso della laurea magistrale LM-26.
(punto
cosi modificato
dall'art 66 del D.lgs 106/09) |
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5. Le spese connesse all'espletamento dei corsi di cui al comma 2
sono a totale carico dei partecipanti. |
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6.
Le regioni determinano la misura degli oneri per il
funzionamento dei corsi di cui al comma 2, da esse organizzati, da
porsi a carico dei partecipanti.
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Art. 99.
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Notifica preliminare
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1.
Il committente o il responsabile dei lavori, prima dell'inizio
dei lavori, trasmette all'azienda unita' sanitaria locale e alla
direzione provinciale del lavoro territorialmente competenti la
notifica preliminare elaborata conformemente all'allegato
XII,
nonche' gli eventuali aggiornamenti nei seguenti casi:
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ALLEGATO XII
Contenuto della notifica preliminare di cui all'articolo 99
1. Data della comunicazione.
2. Indirizzo del cantiere.
3. Committente (i) (nome (i), cognome (i), codice fiscale e indirizzo (i)).
4. Natura dell'opera.
5. Responsabile (i) dei lavori (nome (i), cognome (i), codice fiscale e indirizzo (i)).
6. Coordinatore (i) per quanto riguarda la sicurezza e la salute durante la progettazione dell'opera
(nome (i), cognome (i), codice fiscale e indirizzo (i)).
7. Coordinatore (i) per quanto riguarda la sicurezza e la salute durante la realizzazione dell'opera
(nome (i), cognome (i), codice fiscale e indirizzo (i)).
8. Data presunta d'inizio dei lavori in cantiere.
9. Durata presunta dei lavori in cantiere.
10. Numero massimo presunto dei lavoratori sul cantiere.
11. Numero previsto di imprese e di lavoratori autonomi sul cantiere.
12. Identificazione, codice fiscale o partita IVA, delle imprese già selezionate.
13. Ammontare complessivo presunto dei lavori (€). |
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a) cantieri di cui all'articolo 90, comma
3; |
b) cantieri che, inizialmente non soggetti all'obbligo di
notifica, ricadono nelle categorie di cui alla lettera a) per effetto
di varianti sopravvenute in corso d'opera; |
c) cantieri in cui opera un'unica impresa la cui entita' presunta
di lavoro non sia inferiore a duecento uomini-giorno. |
2. Copia della notifica deve essere affissa in maniera visibile
presso il cantiere e custodita a disposizione dell'organo di
vigilanza territorialmente competente. |
3.
Gli organismi paritetici istituiti nel settore delle costruzioni
in attuazione dell'articolo 51 possono chiedere copia dei dati
relativi alle notifiche preliminari presso gli organi di vigilanza.
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Art. 100. |
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Piano di sicurezza e di coordinamento |
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1.
Il piano e' costituito da una relazione tecnica e prescrizioni
correlate alla complessita' dell'opera da realizzare ed alle
eventuali fasi critiche del processo di costruzione, atte a prevenire
o ridurre i rischi per la sicurezza e la salute dei lavoratori, ivi
compresi i rischi particolari di cui all'allegato XI, nonche' la
stima dei costi di cui al punto 4 dell'allegato XV. Il piano di
sicurezza e coordinamento (PSC) e' corredato da tavole esplicative di
progetto, relative agli aspetti della sicurezza, comprendenti almeno
una planimetria sull'organizzazione del cantiere e, ove la
particolarita' dell'opera lo richieda, una tavola tecnica sugli
scavi. I contenuti minimi del piano di sicurezza e di coordinamento e
l'indicazione della stima dei costi della sicurezza sono definiti
all'allegato XV.
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2. Il piano di sicurezza e coordinamento e' parte integrante del
contratto di appalto. |
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3. I datori di lavoro delle
imprese esecutrici e i lavoratori
autonomi sono tenuti ad attuare quanto previsto nel piano di cui al
comma 1 e nel piano operativo di sicurezza. |
Sanzione:
arresto fino a tre mesi o con l’ammenda da 400 a 1.600 euro |
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4. I datori di lavoro delle imprese esecutrici mettono a
disposizione dei rappresentanti per la sicurezza copia del piano di
sicurezza e di coordinamento e del piano operativo di sicurezza
almeno dieci giorni prima dell'inizio dei lavori. |
|
5. L'impresa che si aggiudica i lavori ha facolta' di presentare al
coordinatore per l'esecuzione proposte di integrazione al piano di
sicurezza e di coordinamento, ove ritenga di poter meglio garantire
la sicurezza nel cantiere sulla base della propria esperienza. In
nessun caso le eventuali integrazioni possono giustificare modifiche
o adeguamento dei prezzi pattuiti. |
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6. Le disposizioni del presente articolo non si applicano ai lavori
la cui esecuzione immediata e' necessaria per prevenire incidenti
imminenti o per organizzare urgenti misure di salvataggio o per garantire
la continuità in condizioni di emergenza nell'erogazione di servizi essenziali per la popolazione
quali corrente elettrica, acqua, gas, reti di comunicazione.
(comma
cosi modificato
dall'art 67 del D.lgs 106/09) |
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D-lgs 12 aprile
n.163: Codice dei contratti pubblici.
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Art. 101.
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Obblighi di trasmissione
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1. Il committente o il responsabile dei lavori trasmette il
piano
di sicurezza e di coordinamento a tutte le imprese invitate a
presentare offerte per l'esecuzione dei lavori. In caso di appalto di
opera pubblica si considera trasmissione la messa a disposizione del
piano a tutti i concorrenti alla gara di appalto.
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2. Prima dell'inizio dei lavori
l'impresa affidataria trasmette il
piano di cui al comma 1 alle imprese esecutrici e ai lavoratori
autonomi. |
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3. Prima dell'inizio dei rispettivi lavori ciascuna impresa
esecutrice trasmette il proprio piano operativo di sicurezza
all'impresa affidataria, la quale, previa verifica della congruenza
rispetto al proprio, lo trasmette al coordinatore per l'esecuzione. I
lavori hanno inizio dopo l'esito positivo delle suddette verifiche
che sono effettuate tempestivamente e comunque non oltre 15 giorni
dall'avvenuta ricezione.
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Art. 102. |
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Consultazione dei rappresentanti per la sicurezza |
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1.
Prima dell'accettazione del piano di sicurezza e di
coordinamento di cui all'articolo 100 e delle modifiche significative
apportate allo stesso, il datore di lavoro di ciascuna impresa
esecutrice consulta il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza
e gli fornisce eventuali chiarimenti sul contenuto del piano. Il
rappresentante dei lavoratori per la sicurezza ha facolta' di
formulare proposte al riguardo.
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Art. 103.
Abrogato
dall'art 68 del D.lgs
106/09 |
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Modalita' di previsione dei livelli di emissione sonora
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1. L'emissione sonora di attrezzature di lavoro, macchine e
impianti puo' essere stimata in fase preventiva facendo riferimento a
livelli di rumore standard individuati da studi e misurazioni la cui
validita' e' riconosciuta dalla Commissione consultiva permanente di
cui all'articolo 6, riportando la fonte documentale cui si e' fatto
riferimento.
(articolo
abrogato dall'art 68 del D.lgs 106/09)
|
L'articolo è stato integrato nel comma 5bis
dell'art. 190 - in pratica non cambia niente, solo che la
facoltà di avvalersi di banche dati esterne è stata ampliata a
tutte le attività. |
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Art. 104. |
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Modalita' attuative di particolari obblighi |
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1.
Nei cantieri la cui durata presunta dei lavori e' inferiore ai
duecento giorni lavorativi, l'adempimento di quanto previsto
dall'articolo 102 costituisce assolvimento dell'obbligo di riunione
di cui all'articolo 35, salvo motivata richiesta del rappresentante
dei lavoratori per la sicurezza.
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2. Nei cantieri la cui durata presunta dei lavori e' inferiore ai
200 giorni lavorativi, e ove sia prevista la sorveglianza sanitaria
di cui all'articolo 41, la visita del
medico competente agli ambienti
di lavoro in cantieri aventi caratteristiche analoghe a quelli gia'
visitati dallo stesso medico competente e gestiti dalle stesse
imprese, e' sostituita o integrata, a giudizio del medico competente,
con l'esame di piani di sicurezza relativi ai cantieri in cui
svolgono la loro attivita' i lavoratori soggetti alla sua
sorveglianza. Il medico competente visita almeno una volta all'anno
l'ambiente di lavoro in cui svolgono la loro attivita' i lavoratori
soggetti alla sua sorveglianza. |
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3. Fermo restando quanto previsto
dall'articolo 37, i criteri e i
contenuti per la formazione dei lavoratori e dei loro rappresentanti
possono essere definiti dalle parti sociali in sede di contrattazione
nazionale di categoria. |
Art.
37. Formazione dei lavoratori e dei
loro rappresentanti |
4. I datori di
lavoro, quando e' previsto nei contratti di
affidamento dei lavori che il committente o il responsabile dei
lavori organizzi apposito servizio di pronto soccorso, antincendio ed
evacuazione dei lavoratori, sono esonerati da quanto previsto
dall'articolo 18, comma 1, lettera b).* |
articolo 18, comma 1, lettera b).
Art. 18. Obblighi del datore di lavoro e del dirigente
Comma 1. Il datore di lavoro, che esercita le attivita' di cui
all'articolo 3, e i dirigenti, che organizzano e dirigono le stesse
attivita' secondo le attribuzioni e competenze ad essi conferite,
devono:
lettera b) designare preventivamente i lavoratori incaricati
dell'attuazione delle misure di prevenzione incendi e lotta
antincendio, di evacuazione dei luoghi di lavoro in caso di pericolo
grave e immediato, di salvataggio, di primo soccorso e, comunque, di
gestione dell'emergenza; |
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Pagine
correlate: |
Indice
decreto 81/08 |
Indice
sezione sicurezza |
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Titoli
della Legge: |
1 |
principi comuni |
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2 |
luoghi di lavoro |
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3 |
uso delle attrezzature di
lavoro e dei dispositivi di protezione individuale |
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4 |
cantieri temporanei o mobili |
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5 |
segnaletica di salute e sicurezza sul lavoro |
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6 |
movimentazione manuale dei carichi |
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7 |
attrezzature munite di videoterminali |
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8 |
agenti fisici |
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9 |
sostanze pericolose |
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10 |
esposizione ad agenti biologici |
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11 |
protezione da atmosfere esplosive |
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12 |
disposizioni in materia penale e di procedura penale |
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13 |
norme transitorie e finali |
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ALLEGATI |
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