Art. 2.
Definizioni |
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1. Ai fini ed agli effetti delle disposizioni di cui al presente
decreto legislativo si intende per: |
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a)
«lavoratore»: persona che, indipendentemente dalla tipologia
contrattuale, svolge un'attivita' lavorativa nell'ambito
dell'organizzazione di un datore di lavoro pubblico o privato, con o
senza retribuzione, anche al solo fine di apprendere un mestiere,
un'arte o una professione, esclusi gli addetti ai servizi domestici e
familiari.
Al lavoratore cosi' definito e' equiparato: il socio
lavoratore di cooperativa o di societa', anche di fatto, che presta
la sua attivita' per conto delle societa' e dell'ente stesso;
l'associato in partecipazione di cui all'articolo 2549, e seguenti
del codice civile; il soggetto beneficiario delle iniziative di
tirocini formativi e di orientamento di cui all'articolo 18 della
legge 24 giugno 1997, n. 196, e di cui a specifiche disposizioni
delle leggi regionali promosse al fine di realizzare momenti di
alternanza tra studio e lavoro o di agevolare le scelte professionali
mediante la conoscenza diretta del mondo del lavoro; l'allievo degli
istituti di istruzione ed universitari e il partecipante ai corsi di
formazione professionale nei quali si faccia uso di laboratori,
attrezzature di lavoro in genere, agenti chimici, fisici e biologici,
ivi comprese le apparecchiature fornite di videoterminali
limitatamente ai periodi in cui l'allievo sia effettivamente
applicato alla strumentazioni o ai laboratori in questione; il
volontario, come definito dalla legge 1° agosto 1991, n. 266; i
volontari del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e della protezione
civile; il volontario che effettua il servizio civile; il lavoratore
di cui al decreto legislativo 1° dicembre 1997, n. 468, e successive
modificazioni; |
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b)
«datore di lavoro»: il soggetto titolare del rapporto di
lavoro con il lavoratore o, comunque, il soggetto che, secondo il
tipo e l'assetto dell'organizzazione nel cui ambito il lavoratore
presta la propria attivita', ha la responsabilita'
dell'organizzazione stessa o dell'unita' produttiva in quanto
esercita i poteri decisionali e di spesa. Nelle pubbliche
amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto
legislativo 30 marzo 2001, n. 165, per datore di lavoro si intende il
dirigente al quale spettano i poteri di gestione, ovvero il
funzionario non avente qualifica dirigenziale, nei soli casi in cui
quest'ultimo sia preposto ad un ufficio avente autonomia gestionale,
individuato dall'organo di vertice delle singole amministrazioni
tenendo conto dell'ubicazione e dell'ambito funzionale degli uffici
nei quali viene svolta l'attivita', e dotato di autonomi poteri
decisionali e di spesa. In caso di omessa individuazione, o di
individuazione non conforme ai criteri sopra indicati, il datore di
lavoro coincide con l'organo di vertice medesimo; |
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c)
«azienda»: il complesso della struttura organizzata dal datore
di lavoro pubblico o privato; |
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d)
«dirigente»: persona che, in ragione delle competenze
professionali e di poteri gerarchici e funzionali adeguati alla
natura dell'incarico conferitogli, attua le direttive del datore di
lavoro organizzando l'attivita' lavorativa e vigilando su di essa; |
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e)
«preposto»: persona che, in ragione delle competenze
professionali e nei limiti di poteri gerarchici e funzionali adeguati
alla natura dell'incarico conferitogli, sovrintende alla attivita'
lavorativa e garantisce l'attuazione delle direttive ricevute,
controllandone la corretta esecuzione da parte dei lavoratori ed
esercitando un funzionale potere di iniziativa; |
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f)
«responsabile del servizio di prevenzione e
protezione»:
persona in possesso delle capacita' e dei requisiti professionali di
cui all'articolo 32 designata dal datore di lavoro, a cui risponde,
per coordinare il servizio di prevenzione e protezione dai rischi; |
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g)
«addetto al servizio di prevenzione e
protezione»: persona in
possesso delle capacita' e dei requisiti professionali di cui
all'articolo 32, facente parte del servizio di cui alla lettera l); |
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h)
«medico competente»: medico in possesso di uno dei titoli e
dei requisiti formativi e professionali di cui all'articolo 38, che
collabora, secondo quanto previsto all'articolo 29, comma 1, con il
datore di lavoro ai fini della valutazione dei rischi ed e' nominato
dallo stesso per effettuare la sorveglianza sanitaria e per tutti gli
altri compiti di cui al presente decreto; |
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i)
«rappresentante dei lavoratori per la
sicurezza»: persona
eletta o designata per rappresentare i lavoratori per quanto concerne
gli aspetti della salute e della sicurezza durante il lavoro; |
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l)
«servizio di prevenzione e protezione dai
rischi»: insieme
delle persone, sistemi e mezzi esterni o interni all'azienda
finalizzati all'attivita' di prevenzione e protezione dai rischi
professionali per i lavoratori; |
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m)
«sorveglianza sanitaria»: insieme degli atti medici,
finalizzati alla tutela dello stato di salute e sicurezza dei
lavoratori, in relazione all'ambiente di lavoro, ai fattori di
rischio professionali e alle modalita' di svolgimento dell'attivita'
lavorativa; |
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n)
«prevenzione»: il complesso delle disposizioni o misure
necessarie anche secondo la particolarita' del lavoro, l'esperienza e
la tecnica, per evitare o diminuire i rischi professionali nel
rispetto della salute della popolazione e dell'integrita'
dell'ambiente esterno; |
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o)
«salute»: stato di completo benessere fisico, mentale e
sociale, non consistente solo in un'assenza di malattia o
d'infermita'; |
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p)
«sistema di promozione della salute e
sicurezza»: complesso
dei soggetti istituzionali che concorrono, con la partecipazione
delle parti sociali, alla realizzazione dei programmi di intervento
finalizzati a migliorare le condizioni di salute e sicurezza dei
lavoratori; |
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q)
«valutazione dei rischi»: valutazione globale e documentata di
tutti i rischi per la salute e sicurezza dei lavoratori presenti
nell'ambito dell'organizzazione in cui essi prestano la propria
attivita', finalizzata ad individuare le adeguate misure di
prevenzione e di protezione e ad elaborare il programma delle misure
atte a garantire il miglioramento nel tempo dei livelli di salute e
sicurezza; |
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r)
«pericolo»: proprieta' o qualita' intrinseca di un determinato
fattore avente il potenziale di causare danni; |
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s)
«rischio»: probabilita' di raggiungimento del livello
potenziale di danno nelle condizioni di impiego o di esposizione ad
un determinato fattore o agente oppure alla loro combinazione; |
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t) «unita'
produttiva»: stabilimento o struttura finalizzati alla
produzione di beni o all'erogazione di servizi, dotati di autonomia
finanziaria e tecnico funzionale; |
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u)
«norma tecnica»: specifica tecnica, approvata e pubblicata da
un'organizzazione internazionale, da un organismo europeo o da un
organismo nazionale di normalizzazione, la cui osservanza non sia
obbligatoria; |
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v)
«buone prassi»: soluzioni organizzative o procedurali coerenti
con la normativa vigente e con le norme di buona tecnica, adottate
volontariamente e finalizzate a promuovere la salute e sicurezza sui
luoghi di lavoro attraverso la riduzione dei rischi e il
miglioramento delle condizioni di lavoro, elaborate e raccolte dalle
regioni, dall'Istituto superiore per la prevenzione e la sicurezza
del lavoro (ISPESL), dall'Istituto nazionale per l'assicurazione
contro gli infortuni sul lavoro (INAIL) e dagli organismi paritetici
di cui all'articolo 51, validate dalla Commissione consultiva
permanente di cui all'articolo 6, previa istruttoria tecnica
dell'ISPESL, che provvede a assicurarne la piu' ampia diffusione; |
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z)
«linee guida»: atti di indirizzo e coordinamento per
l'applicazione della normativa in materia di salute e sicurezza
predisposti dai Ministeri, dalle regioni, dall'ISPESL e dall'INAIL e
approvati in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo
Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano; |
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aa) «formazione»: processo educativo attraverso il quale
trasferire ai lavoratori ed agli altri soggetti del sistema di
prevenzione e protezione aziendale conoscenze e procedure utili alla
acquisizione di competenze per lo svolgimento in sicurezza dei
rispettivi compiti in azienda e alla identificazione, alla riduzione
e alla gestione dei rischi; |
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bb) «informazione»: complesso delle attivita' dirette a fornire
conoscenze utili alla identificazione, alla riduzione e alla gestione
dei rischi in ambiente di lavoro; |
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cc) «addestramento»: complesso delle attivita' dirette a fare
apprendere ai lavoratori l'uso corretto di attrezzature, macchine,
impianti, sostanze, dispositivi, anche di protezione individuale, e
le procedure di lavoro; |
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dd) «modello di organizzazione e di
gestione»: modello
organizzativo e gestionale per la definizione e l'attuazione di una
politica aziendale per la salute e sicurezza, ai sensi
dell'articolo 6, comma 1, lettera a), del decreto legislativo
8 giugno 2001, n. 231, idoneo a prevenire i reati di cui agli
articoli 589 e 590, terzo comma, del codice penale, commessi con
violazione delle norme antinfortunistiche e sulla tutela della salute
sul lavoro; |
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ee) «organismi
paritetici»: organismi costituiti a iniziativa di
una o piu' associazioni dei datori e dei prestatori di lavoro
comparativamente piu' rappresentative sul piano nazionale, quali sedi
privilegiate per: la programmazione di attivita' formative e
l'elaborazione e la raccolta di buone prassi a fini
prevenzionistici;
lo sviluppo di azioni inerenti alla salute e alla sicurezza sul
lavoro; l'assistenza alle imprese finalizzata all'attuazione degli
adempimenti in materia; ogni altra attivita' o funzione assegnata
loro dalla legge o dai contratti collettivi di riferimento; |
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ff) «responsabilita' sociale delle
imprese»: integrazione
volontaria delle preoccupazioni sociali ed ecologiche delle aziende e
organizzazioni nelle loro attivita' commerciali e nei loro rapporti
con le parti interessate. |
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