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Testo Unico sicurezza
DECRETO LEGISLATIVO 9 aprile 2008, n. 81
Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro. (GU n. 101 del 30-4-2008  - Suppl. Ordinario n.108
Art. 6.
Commissione consultiva permanente per la salute e sicurezza sul lavoro

1. Presso il Ministero del lavoro e della previdenza sociale e'
istituita la Commissione consultiva permanente per la salute e
sicurezza sul lavoro. La Commissione e' composta da:
a) un rappresentante del Ministero del lavoro e della previdenza
sociale che la presiede;
b) un rappresentante del Ministero della salute;
c) un rappresentante del Ministero dello sviluppo economico;
d) un rappresentante del Ministero dell'interno;
e) un rappresentante del Ministero della difesa;
f) un rappresentante del Ministero delle infrastrutture;
g) un rappresentante del Ministero dei trasporti;
h) un rappresentante del Ministero delle politiche agricole
alimentari e forestali;
i) un rappresentante del Ministero della solidarieta' sociale;
l) un rappresentante della Presidenza del Consiglio dei Ministri
- Dipartimento della funzione pubblica;
m) dieci rappresentanti delle regioni e delle province autonome
di Trento e di Bolzano, designati dalla Conferenza permanente per i
rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e
di Bolzano;
n) dieci esperti designati delle organizzazioni sindacali dei
lavoratori comparativamente piu' rappresentative a livello nazionale;
o) dieci esperti designati delle organizzazioni sindacali dei
datori di lavoro, anche dell'artigianato e della piccola e media
impresa, comparativamente piu' rappresentative a livello nazionale.
2. Per ciascun componente puo' essere nominato un supplente, il
quale interviene unicamente in caso di assenza del titolare. Ai
lavori della Commissione possono altresi' partecipare rappresentanti
di altre amministrazioni centrali dello Stato in ragione di
specifiche tematiche inerenti le relative competenze, con particolare
riferimento a quelle relative alla materia dell'istruzione per le
problematiche di cui all'articolo 11, comma 1, lettera c).
3. All'inizio di ogni mandato la Commissione puo' istituire
comitati speciali permanenti, dei quali determina la composizione e
la funzione.
4. La Commissione si avvale della consulenza degli istituti
pubblici con competenze in materia di salute e sicurezza sul lavoro e
puo' richiedere la partecipazione di esperti nei diversi settori di
interesse.
5. I componenti della Commissione e i segretari sono nominati con
decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, su
designazione degli organismi competenti e durano in carica cinque
anni.
6. Le modalita' di funzionamento della commissione sono fissate con
regolamento interno da adottarsi a maggioranza qualificata rispetto
al numero dei componenti; le funzioni di segreteria sono svolte da
personale del Ministero del lavoro e della previdenza sociale
appositamente assegnato.
7. Ai componenti del Comitato ed ai soggetti invitati a partecipare
ai sensi del comma 1, non spetta alcun compenso, rimborso spese o
indennita' di missione.
8. La Commissione consultiva permanente per la salute e sicurezza
sul lavoro ha il compito di:
a) esaminare i problemi applicativi della normativa di salute e
sicurezza sul lavoro e formulare proposte per lo sviluppo e il
perfezionamento della legislazione vigente;
b) esprimere pareri sui piani annuali elaborati dal Comitato di
cui all'articolo 5;
c) definire le attivita' di promozione e le azioni di prevenzione
di cui all'articolo 11;
d) validare le buone prassi in materia di salute e sicurezza sul
lavoro;
e) redigere annualmente, sulla base dei dati forniti dal sistema
informativo di cui all'articolo 8, una relazione sullo stato di
applicazione della normativa di salute e sicurezza e sul suo
possibile sviluppo, da trasmettere alle commissioni parlamentari
competenti e ai presidenti delle regioni;
f) elaborare, entro e non oltre il 31 dicembre 2010, le procedure
standardizzate di effettuazione della valutazione dei rischi di cui
all'articolo 29, comma 5, tenendo conto dei profili di rischio e
degli indici infortunistici di settore. Tali procedure vengono
recepite con decreto dei Ministeri del lavoro e della previdenza
sociale, della salute e dell'interno acquisito il parere della
Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e
province autonome di Trento e di Bolzano;
g) definire criteri finalizzati alla definizione del sistema di
qualificazione delle imprese e dei lavoratori autonomi di cui
all'articolo 27. Il sistema di qualificazione delle imprese e'
disciplinato con decreto del Presidente della Repubblica, acquisito
il parere della Conferenza per i rapporti permanenti tra lo Stato, le
regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, da emanarsi
entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore del presente
decreto;
h) valorizzare sia gli accordi sindacali sia i codici di condotta
ed etici, adottati su base volontaria, che, in considerazione delle
specificita' dei settori produttivi di riferimento, orientino i
comportamenti dei datori di lavoro, anche secondo i principi della
responsabilita' sociale, dei lavoratori e di tutti i soggetti
interessati, ai fini del miglioramento dei livelli di tutela definiti
legislativamente;
i) valutare le problematiche connesse all'attuazione delle
direttive comunitarie e delle convenzioni internazionali stipulate in
materia di salute e sicurezza del lavoro;
l) promuovere la considerazione della differenza di genere in
relazione alla valutazione dei rischi e alla predisposizione delle
misure di prevenzione;
m) indicare modelli di organizzazione e gestione aziendale ai
fini di cui all'articolo 30.

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TESTO UNICO SICUREZZA

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