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Testo
Unico sicurezza |
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DECRETO LEGISLATIVO 9 aprile 2008, n. 81
Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di
tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro. (GU
n. 101 del 30-4-2008
- Suppl. Ordinario n.108)
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Art. 11. Attivita' promozionali
1. Nell'ambito della Commissione consultiva di cui all'articolo 6
sono definite, in coerenza con gli indirizzi individuati dal Comitato
di cui all'articolo 5, le attivita' promozionali della cultura e
delle azioni di prevenzione con riguardo in particolare a:
a) finanziamento di progetti di investimento in materia di salute
e sicurezza sul lavoro da parte delle piccole, medie e micro imprese;
per l'accesso a tali finanziamenti deve essere garantita la
semplicita' delle procedure;
b) finanziamento di progetti formativi specificamente dedicati
alle piccole, medie e micro imprese, ivi compresi quelli di cui
all'articolo 52, comma 1, lettera b);
c) finanziamento delle attivita' degli istituti scolastici,
universitari e di formazione professionale finalizzata
all'inserimento in ogni attivita' scolastica ed universitaria, nelle
istituzioni dell'alta formazione artistica e coreutica e nei percorsi
di istruzione e formazione professionale di specifici percorsi
formativi interdisciplinari alle diverse materie scolastiche volti a
favorire la conoscenza delle tematiche della salute e della sicurezza
nel rispetto delle autonomie didattiche. |
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2.
Ai finanziamenti di cui al comma 1 si provvede con oneri a
carico delle risorse di cui all'articolo 1, comma 7-bis, della legge
3 agosto 2007, n. 123, come introdotto dall'articolo 2, comma 533,
della legge 24 dicembre 2007, n. 244. Con decreto del Ministro del
lavoro e della previdenza sociale, di concerto con i Ministri
dell'economia e delle finanze, dell'istruzione e dell'universita' e
della ricerca, acquisito il parere della Conferenza permanente per i
rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e
di Bolzano, si provvede al riparto annuale delle risorse tra le
attivita' di cui alle lettere a), b) e c) del comma 1 e
dell'articolo 52, comma 2, lettera d). |
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3.
Le amministrazioni centrali e le regioni e province autonome di
Trento e di Bolzano, nel rispetto delle proprie competenze,
concorrono alla programmazione e realizzazione di progetti formativi
in materia di salute e sicurezza sul lavoro, attraverso modalita'
operative da definirsi in sede di Conferenza permanente per i
rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e
di Bolzano, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore del
presente decreto legislativo. Alla realizzazione e allo sviluppo di
quanto previsto nel periodo precedente possono altresi' concorrere le
parti sociali, anche mediante i fondi interprofessionali. |
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4.
Ai fini della promozione e divulgazione della cultura della
salute e sicurezza sul lavoro e' facolta' degli istituti scolastici,
universitari e di formazione professionale inserire in ogni attivita'
scolastica ed universitaria nelle istituzioni dell'alta formazione
artistica e coreutica e nei percorsi di istruzione e formazione
professionale, percorsi formativi interdisciplinari alle diverse
materie scolastiche ulteriori rispetto a quelli disciplinati dal
comma 1, lettera c) e volti alle medesime finalita'. Tale attivita'
e' svolta nell'ambito e nei limiti delle risorse disponibili degli
istituti.
5. Nell'ambito e nei limiti delle risorse di cui al comma 2
trasferite dal Ministero del lavoro e della previdenza sociale,
l'INAIL finanzia progetti di investimento e formazione in materia di
salute e sicurezza sul lavoro rivolti in particolare alle piccole,
medie e micro imprese e progetti volti a sperimentare soluzioni
innovative e strumenti di natura organizzativa e gestionale ispirati
ai principi di responsabilita' sociale delle imprese. Costituisce
criterio di priorita' per l'accesso al finanziamento l'adozione da
parte delle imprese delle buone passi di cui all'articolo 2, comma 1,
lettera v).
6. Nell'ambito dei rispettivi compiti istituzionali, le
amministrazioni pubbliche promuovono attivita' specificamente
destinate ai lavoratori immigrati o alle lavoratrici, finalizzate a
migliorare i livelli di tutela dei medesimi negli ambienti di lavoro.
7. In sede di prima applicazione, per il primo anno dall'entrata in
vigore del presente decreto, le risorse di cui all'articolo 1,
comma 7-bis, della legge 3 agosto 2007, n. 123, come introdotto
dall'articolo 2, comma 533, della legge 24 dicembre 2007, n. 244,
sono utilizzate, secondo le priorita', ivi compresa una campagna
straordinaria di formazione, stabilite, entro sei mesi dall'entrata
in vigore del presente decreto, con accordo adottato, previa
consultazione delle parti sociali, in sede di Conferenza permanente
per i rapporti tra lo Stato, le regioni e la province autonome di
Trento e di Bolzano.
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