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Testo Unico sicurezza
DECRETO LEGISLATIVO 9 aprile 2008, n. 81
Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro. (GU n. 101 del 30-4-2008  - Suppl. Ordinario n.108
Art. 5.
Comitato per l'indirizzo e la valutazione delle politiche attive e
per il coordinamento nazionale delle attivita' di vigilanza in
materia di salute e sicurezza sul lavoro


1. Presso il Ministero della salute, il Comitato per l'indirizzo e
la valutazione delle politiche attive e per il coordinamento
nazionale delle attivita' di vigilanza in materia di salute e
sicurezza sul lavoro. Il Comitato e' presieduto dal Ministro della
salute ed e' composto da:
a) due rappresentanti del Ministero della salute;
b) due rappresentanti del Ministero del lavoro e della previdenza
sociale;
c) un rappresentante del Ministero dell'interno;
d) cinque rappresentanti delle regioni e province autonome di
Trento e di Bolzano.

2. Al Comitato partecipano, con funzione consultiva, un
rappresentante dell'INAIL, uno dell'ISPESL e uno dell'Istituto di
previdenza per il settore marittimo (IPSEMA).

3. Il Comitato di cui al comma 1, al fine di garantire la piu'
completa attuazione del principio di leale collaborazione tra Stato e
regioni, ha il compito di:
a) stabilire le linee comuni delle politiche nazionali in materia
di salute e sicurezza sul lavoro;
b) individuare obiettivi e programmi dell'azione pubblica di
miglioramento delle condizioni di salute e sicurezza dei lavoratori;
c) definire la programmazione annuale in ordine ai settori
prioritari di intervento dell'azione di vigilanza, i piani di
attivita' e i progetti operativi a livello nazionale, tenendo conto
delle indicazioni provenienti dai comitati regionali di coordinamento
e dai programmi di azione individuati in sede comunitaria;
d) programmare il coordinamento della vigilanza a livello
nazionale in materia di salute e sicurezza sul lavoro;
e) garantire lo scambio di informazioni tra i soggetti
istituzionali al fine di promuovere l'uniformita' dell'applicazione
della normativa vigente;
f) individuare le priorita' della ricerca in tema di prevenzione
dei rischi per la salute e sicurezza dei lavoratori.

4. Ai fini delle definizioni degli obbiettivi di cui al comma 2,
lettere a), b), e), f), le parti sociali sono consultate
preventivamente. Sull'attuazione delle azioni intraprese e'
effettuata una verifica con cadenza almeno annuale.

5. Le modalita' di funzionamento del comitato sono fissate con
regolamento interno da adottarsi a maggioranza qualificata rispetto
al numero dei componenti; le funzioni di segreteria sono svolte da
personale del Ministero della salute appositamente assegnato.

6. Ai componenti del Comitato ed ai soggetti invitati a partecipare
ai sensi del comma 1, non spetta alcun compenso, rimborso spese o
indennita' di missione.

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TESTO UNICO SICUREZZA

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