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   Obblighi del datore di lavoro
Il datore di lavoro, nel Documento sulla valutazione dei rischi, deve inserire anche una relazione sulla valutazione del rischio gravidanza, cosi come previsto all'art. 28 del D.Lgs 81/08

Art. 28 D.Lgs 81/08
valutazione dei rischi
1. La valutazione dei rischi .............deve riguardare tutti i rischi per la sicurezza e la salute dei lavoratori, ivi compresi quelli riguardanti ........... le lavoratrici in stato di gravidanza, secondo quanto previsto dal decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151.

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   Cosa dice il decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151.  
  
(che chiameremo in seguito "testo unico")
Decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151
("Testo unico delle disposizioni legislative in materia di tutela e sostegno della maternita' e della paternita', a norma dell'articolo 15 della legge 8 marzo 2000, n. 53")

riassumendo dice quanto segue:

Il datore di lavoro

Identifica preventivamente le lavorazioni oggetto di valutazione o le lavorazioni vietate per le lavoratrici in gravidanza, secondo quanto stabilito dal testo unico stesso.

Se sono presenti lavorazioni a rischio o vietate:
informa tutte le lavoratrici e il rappresentante dei lavoratori delle risultanze della valutazione effettuata.

Le lavoratrici avranno l'obbligo di comunicare lo stato di gravidanza

A seguito di comunicazione di gravidanza:
Il datore di lavoro verifica se esiste lo stato di pericolo per le lavorazioni oggetto di valutazione

Se esiste il pericolo:
modifica le condizioni e/o gli orari di lavoro.

Se non θ possibile quanto sopra e in ogni caso per le lavorazioni vietate:
il datore di lavoro sposta le lavoratrici ad un'altra mansione e
informa contestualmente il servizio ispettivo del Ministero del lavoro competente per territorio.

Se non θ possibile spostare la lavoratrice ad altra mansione
comunica agli organi competenti affinchθ dispongano l'interdizione dal lavoro della lavoratrice.

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   quali sono i lavori vietati?

quelle indicati all'art. 7 del testo unico e cioθ:

1. E' vietato adibire le lavoratrici al trasporto e al sollevamento di pesi, nonche' ai lavori pericolosi, faticosi ed insalubri. I lavori pericolosi, faticosi ed insalubri sono, riportati nell'allegato A del testo unico. Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con i Ministri della sanita' e per la solidarieta' sociale, sentite le parti sociali, provvede ad aggiornare l'elenco di cui all'allegato A.

2. Tra i lavori pericolosi, faticosi ed insalubri sono inclusi quelli che comportano il rischio di esposizione agli agenti ed alle condizioni di lavoro, indicati nell'elenco di cui all'allegato B.

Allegato A 

Il divieto di cui all'art. 7, primo comma, del testo unico si intende riferito al trasporto, sia a braccia e a spalle, sia con carretti a ruote su strada o su guida, e al sollevamento dei pesi, compreso il carico e scarico e ogni altra operazione connessa.I lavori faticosi, pericolosi ed insalubri, vietati ai sensi dello stesso articolo, sono i seguenti:

A) quelli previsti dal decreto legislativo 4 agosto 1999, n. 345 e dal decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 262;
B) quelli indicati nella tabella allegata al decreto del Presidente della Repubblica 19 marzo 1956, n. 303, per i quali vige l'obbligo delle visite mediche preventive e periodiche: durante la gestazione e per 7 mesi dopo il parto;
C) quelli che espongono alla silicosi e all'asbestosi, nonche' alle altre malattie professionali di cui agli allegati 4 e 5 al decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124, e successive modificazioni: durante la gestazione e fino a 7 mesi dopo il parto;
D) i lavori che comportano l'esposizione alle radiazioni ionizzanti: durante la gestazione e per 7 mesi dopo il parto;
E) i lavori su scale ed impalcature mobili e fisse: durante la gestazione e fino al termine del periodo di interdizione dal lavoro;
F) i lavori di manovalanza pesante: durante la gestazione e fino al termine del periodo di interdizione dal lavoro;
G) i lavori che comportano una stazione in piedi per piu' di meta' dell'orario o che obbligano ad una posizione particolarmente affaticante, durante la gestazione e fino al termine del periodo di interdizione dal lavoro;
H) i lavori con macchina mossa a pedale, o comandata a pedale, quando il ritmo del movimento sia frequente, o esiga un notevole sforzo: durante la gestazione e fino al termine del periodo di interdizione dal lavoro;
I) i lavori con macchine scuotenti o con utensili che trasmettono intense vibrazioni: durante la gestazione e fino al termine del periodo di interdizione dal lavoro;
L) i lavori di assistenza e cura degli infermi nei sanatori e nei reparti per malattie infettive e per malattie nervose e mentali: durante la gestazione e per 7 mesi dopo il parto;
M) i lavori agricoli che implicano la manipolazione e l'uso di sostanze tossiche o altrimenti nocive nella concimazione del terreno e nella cura del bestiame: durante la gestazione e per 7 mesi dopo il parto;
N) i lavori di monda e trapianto del riso: durante la gestazione e fino al termine del periodo di interdizione dal lavoro;
O) i lavori a bordo delle navi, degli aerei, dei treni, dei pullman e di ogni altro mezzo di comunicazione in moto: durante la gestazione e fino al termine del periodo di interdizione dal lavoro. 
 

Allegato B
ELENCO NON ESAURIENTE DI AGENTI E CONDIZIONI DI LAVORO DI CUI ALL'ART. 7

A. Lavoratrici gestanti di cui all'art. 6 del testo unico.

1. Agenti:
a) agenti fisici: lavoro in atmosfera di sovrapressione elevata, ad esempio in camere sotto pressione, immersione subacquea;
b) agenti biologici: toxoplasma;
virus della rosolia, a meno che sussista la prova che la lavoratrice e' sufficientemente protetta contro questi agenti dal suo stato di immunizzazione;
c) agenti chimici: piombo e suoi derivati, nella misura in cui questi agenti possono essere assorbiti dall'organismo umano.

2. Condizioni di lavoro: lavori sotterranei di carattere minerario.

B. Lavoratrici in periodo successivo al parto di cui all'art. 6 del testo unico.

1. Agenti:a) agenti chimici: piombo e suoi derivati, nella misura in cui tali agenti possono essere assorbiti dall'organismo umano.

2. Condizioni di lavoro: lavori sotterranei di carattere minerario. 

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   quali sono le lavorazioni oggetto di valutazione?:

quelle riportate all'art. 11 del testo unico:
1. Fermo restando quanto stabilito dall'articolo 7, commi 1 e 2, il datore di lavoro valuta i rischi per la sicurezza e la salute delle lavoratrici, in particolare i rischi di esposizione ad agenti fisici, chimici o biologici, processi o condizioni di lavoro di cui all'allegato C, individuando le misure di prevenzione e protezione da adottare.

2. il datore di lavoro θ obbligato a informare le lavoratrici ed i loro rappresentati per la sicurezza sui risultati della valutazione e sulle conseguenti misure di protezione e di prevenzione adottate. 

Allegato C
ELENCO NON ESAURIENTE DI AGENTI PROCESSI E CONDIZIONI DI LAVORO DI CUI ALL'ART. 11 

A. Agenti.

1. Agenti fisici, 
allorche' vengono considerati come agenti che comportano lesioni del feto e/o rischiano di provocare il distacco della placenta, in particolare:
a) colpi, vibrazioni meccaniche o movimenti;
b) movimentazione manuale di carichi pesanti che comportano rischi, soprattutto dorsolombari;
c) rumore;
d) radiazioni ionizzanti;
e) radiazioni non ionizzanti;
f) sollecitazioni termiche;
g) movimenti e posizioni di lavoro, spostamenti, sia all'interno sia all'esterno dello stabilimento, fatica mentale e fisica e altri disagi fisici connessi all'attivita' svolta dalle lavoratrici di cui all'art. 1.

2. Agenti biologici.
Agenti biologici dei gruppi di rischio da 2 a 4 ai sensi dell'art. 75 del decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626, e successive modificazioni ed integrazioni, nella misura in cui sia noto che tali agenti o le terapie che essi rendono necessarie mettono in pericolo la salute delle gestanti e del nascituro, sempreche' non figurino ancora nell'allegato II.

3. Agenti chimici.
Gli agenti chimici seguenti, nella misura in cui sia noto che mettono in pericolo la salute delle gestanti e del nascituro, sempreche' non figurino ancora nell'allegato II:
a) sostanze etichettate R 40; R 45; R 46 e R 47 ai sensi della direttiva n. 67/548/CEE, purche' non figurino ancora nell'allegato II;
b) agenti chimici che figurano nell'allegato VIII del decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626, e successive modificazioni ed integrazioni;
c) mercurio e suoi derivati;
d) medicamenti antimitotici;
e) monossido di carbonio;
f) agenti chimici pericolosi di comprovato assorbimento cutaneo.


B. Processi.
Processi industriali che figurano nell'allegato VIII del decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626, e successive modificazioni ed integrazioni.C. Condizioni di lavoro.Lavori sotterranei di carattere minerario.

   per quanto tempo devono essere applicate le norme sulla sicurezza?
La tutela della sicurezza e salute si applica alle lavoratrici durante il periodo di gravidanza e fino a sette mesi di eta' del figlio, che hanno informato il datore di lavoro del proprio stato, e anche alle lavoratrici che hanno ricevuto bambini in adozione o in affidamento, fino al compimento dei sette mesi di eta'.
(Art. 7 testo unico)

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altre informazioni:

Relazione precompilata del rischio gravidanza

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   Sostituzione di lavoratrici e lavoratori in congedo (art. 4 testo unico)
In sostituzione delle lavoratrici e dei lavoratori assenti per congedo di maternitΰ o paternitΰ, il datore di lavoro puo' assumere personale con contratto a tempo determinato o temporaneo.

L'assunzione di personale puo' avvenire anche con anticipo fino ad un mese rispetto al periodo di inizio del congedo, salvo periodi superiori previsti dalla contrattazione collettiva.

Nelle aziende con meno di venti dipendenti, per i contributi a carico del datore di lavoro che assume personale per i motivi anzidetti, e' concesso uno sgravio contributivo del 50 per cento fino al compimento di un anno di eta' del figlio della lavoratrice o del lavoratore in congedo o per un anno dall'accoglienza del minore adottato o in affidamento.

Nelle aziende in cui operano lavoratrici autonome di cui al Capo XI del testo unico, e' possibile procedere, in caso di maternita' delle suddette lavoratrici, e comunque entro il primo anno di eta' del bambino o nel primo anno di accoglienza del minore adottato o in affidamento, all'assunzione di personale a tempo determinato e di personale temporaneo, per un periodo massimo di dodici mesi, con le medesime agevolazioni per i contributi a carico del datore di lavoro.. 

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   Controlli prenatali ( art. 14 testo unico)
1. Le lavoratrici gestanti hanno diritto a permessi retribuiti per l'effettuazione di esami prenatali, accertamenti clinici ovvero visite mediche specialistiche, nel caso in cui questi debbono essere eseguiti durante l'orario di lavoro.
   Divieto di adibire al lavoro le donne (art. 16 testo unico)
1. E' vietato adibire al lavoro le donne:

a) durante i due mesi precedenti la data presunta del parto, salvo quanto previsto all'articolo 20;

b) ove il parto avvenga oltre tale data, per il periodo intercorrente tra la data presunta e la data effettiva del parto;

c) durante i tre mesi dopo il parto;

d) durante gli ulteriori giorni non goduti prima del parto, qualora il parto avvenga in data anticipata rispetto a quella presunta. Tali giorni sono aggiunti al periodo di congedo di maternita' dopo il parto. 

   Estensione del divieto (art. 17 testo unico)
1. Il divieto puς essere anticipato quando si presentano situazioni gravosi o pregiudizievoli per le lavoratrici, cosi come indicato all’art. 17 del testo unico.

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   Interruzione della gravidanza (art. 19 testo unico)
1. L'interruzione della gravidanza, spontanea o volontaria, nei casi previsti dagli articoli 4, 5 e 6 della legge 22 maggio 1978, n. 194, e' considerata a tutti gli effetti come malattia.
   Flessibilita' del congedo di maternita' (art. 20 testo unico)
1. Ferma restando la durata complessiva del congedo di maternita', le lavoratrici hanno la facolta' di astenersi dal lavoro a partire dal mese precedente la data presunta del parto e nei quattro mesi successivi al parto,

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   Indice del testo unico (decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151.)
Capo I  DISPOSIZIONI GENERALI 
Art. 1. Oggetto
Art. 2. Definizioni
Art. 3. Divieto di discriminazione 
Art. 4. Sostituzione di lavoratrici e lavoratori in congedo
Art. 5. Anticipazione del trattamento di fine rapporto
Capo II TUTELA DELLA SALUTE DELLA LAVORATRICE 
Art. 6. Tutela della sicurezza e della salute
Art. 7. Lavori vietati
Art. 8. Esposizione a radiazioni ionizzanti
Art. 9. Polizia di Stato, penitenziaria e municipale
Art. 10. Personale militare femminile
Art. 11. Valutazione dei rischi
Art. 12. Conseguenze della valutazione
Art. 13. Adeguamento alla disciplina comunitaria
Art. 14. Controlli prenatali
Art. 15. Disposizioni applicabili
Capo III  CONGEDO DI MATERNITA'  
Art. 16. Divieto di adibire al lavoro le donne
Art. 17. Estensione del divieto
Art. 18. Sanzioni
Art. 19. Interruzione della gravidanza
Art. 20. Flessibilita' del congedo di maternita'
Art. 21. Documentazione
Art. 22. Trattamento economico e normativo
Art. 23. Calcolo dell'indennita'
Art. 24. Prolungamento del diritto alla corresponsione del trattamento economico
Art. 25. Trattamento previdenziale
Art. 26. Adozioni e affidamenti
Art. 27. Adozioni e affidamenti preadottivi internazionali
Capo IV  CONGEDO DI PATERNITA' 
Art. 28. Congedo di paternita'
Art. 29. Trattamento economico e normativo
Art. 30. Trattamento previdenziale 
Art. 31. Adozioni e affidamenti 
Capo V  CONGEDO PARENTALE  
Art. 32. Congedo parentale
Art. 33. Prolungamento del congedo
Art. 34. Trattamento economico e normativo
Art. 35. Trattamento previdenziale
Art. 36. Adozioni e affidamenti
Art. 37 Adozioni e affidamenti preadottivi internazionali
Art. 38. Sanzioni
Capo VI  RIPOSI E PERMESSI  
Art. 39. Riposi giornalieri della madre
Art. 40. Riposi giornalieri del padre
Art. 41. Riposi per parti plurimi
Art. 42. Riposi e permessi per i figli con handicap grave
Art. 43. Trattamento economico e normativo
Art. 44. Trattamento previdenziale
Art. 45. Adozioni e affidamenti
Art. 46. Sanzioni
Capo VII  CONGEDI PER LA MALATTIA DEL FIGLIO  
Art. 47. Congedo per la malattia del figlio
Art. 48. Trattamento economico e normativo
Art. 49. Trattamento previdenziale
Art. 50. Adozioni e affidamenti
Art. 51. Documentazione
Art. 52. Sanzioni
Capo VIII  LAVORO NOTTURNO 
Art. 53. Lavoro notturno
Capo IX  DIVIETO DI LICENZIAMENTO, DIMISSIONI, DIRITTO AL RIENTRO  
Art. 54. Divieto di licenziamento
Art. 55. Dimissioni
Art. 56. Diritto al rientro e alla conservazione del posto
Capo X  DISPOSIZIONI SPECIALI  
Art. 57. Rapporti di lavoro a termine nelle pubbliche amministrazioni
Art. 58. Personale militare
Art. 59. Lavoro stagionale
Art. 60. Lavoro a tempo parziale
Art. 61. Lavoro a domicilio
Art. 62. Lavoro domestico 
Art. 63. Lavoro in agricoltura
Art. 64. Collaborazioni coordinate e continuative 
Art. 65. Attivita' socialmente utili
Capo XI  LAVORATRICI AUTONOME  
Art. 66. Indennita' di maternita' per le lavoratrici autonome e le imprenditrici agricole 
Art. 67. Modalita' di erogazione 
Art. 68. Misura dell'indennita'
Art. 69. Congedo parentale 
Capo XII  LIBERE PROFESSIONISTE  
Art. 70. Indennita' di maternita' per le libere professioniste
Art. 71. Termini e modalita' della domanda 
Art. 72. Adozioni e affidamenti 
Art. 73. Indennita' in caso di interruzione della gravidanza
Capo XIII  SOSTEGNO ALLA MATERNITA' E ALLA PATERNITA'  
Art. 74. Assegno di maternita' di base 
Art. 75. Assegno di maternita' per lavori atipici e discontinui
Capo XIV  VIGILANZA  
Art. 76. Documentazione 
Art. 77. Vigilanza 
Capo XV  DISPOSIZIONI IN MATERIA DI ONERI CONTRIBUTIVI  
Art. 78. Riduzione degli oneri di maternita' 
Art. 79. Oneri contributivi nel lavoro subordinato privato
Art. 80. Oneri derivanti dall'assegno di maternita' di base
Art. 81. Oneri derivanti dall'assegno di maternita' per lavori atipici e discontinui
Art. 82. Oneri derivanti dal trattamento di maternita' delle lavoratrici autonome
Art. 83. Oneri derivanti dal trattamento di maternita' delle libere professioniste
Art. 84. Oneri derivanti dal trattamento di maternita' delle collaboratrici coordinate e continuative
Capo XVI  DISPOSIZIONI FINALI  
Art. 85. Disposizioni in vigore 
Allegato A ELENCO DEI LAVORI FATICOSI, PERICOLOSI E INSALUBRI DI CUI ALL'ART. 7 
Allegato B ELENCO NON ESAURIENTE DI AGENTI E CONDIZIONI DI LAVORO DI CUI ALL'ART. 7 
Allegato C ELENCO NON ESAURIENTE DI AGENTI PROCESSI E CONDIZIONI DI LAVORO DI CUI ALL'ART. 11 
Allegato D ELENCO DELLE CASSE DI PREVIDENZA E ASSISTENZA PER I LIBERI PROFESSIONISTI DI CUI ALL'ART. 70

 

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