Parte I
- PRINCIPI E DISPOSIZIONI COMUNI E CONTRATTI ESCLUSI IN TUTTO O IN
PARTE DALL'AMBITO DI APPLICAZIONE DEL CODICE
Titolo
I - PRINCIPI E DISPOSIZIONI COMUNI
Art. 1. Oggetto
1. Il presente codice disciplina i
contratti delle stazioni appaltanti, degli enti aggiudicatori e dei
soggetti aggiudicatori, aventi per oggetto l'acquisizione di
servizi, prodotti, lavori e opere.
2. Nei casi in cui le norme vigenti
consentono la costituzione di società miste per la realizzazione
e/o gestione di un'opera pubblica o di un servizio, la scelta del
socio privato avviene con procedure di evidenza pubblica.
Art. 2.
Principi
(art. 2, dir. 2004/18; art. 10, dir. 2004/17; art. 1, legge
n. 241/1990; art. 1, co. 1, legge n. 109/1994; Corte di giustizia, 7
dicembre 2000, C - 324/1998; Corte di giustizia CE, 3 dicembre 2001,
C. 59/2000)
1. L'affidamento e l'esecuzione di
opere e lavori pubblici, servizi e forniture, ai sensi del presente
codice, deve garantire la qualità delle prestazioni e svolgersi nel
rispetto dei principi di economicità, efficacia, tempestività e
correttezza; l'affidamento deve altresì rispettare i principi di
libera concorrenza, parità di trattamento, non discriminazione,
trasparenza, proporzionalità, nonché quello di pubblicità con le
modalità indicate nel presente codice.
2. Il principio di economicità può
essere subordinato, entro i limiti in cui sia espressamente
consentito dalle norme vigenti e dal presente codice, ai criteri,
previsti dal bando, ispirati a esigenze sociali, nonché alla tutela
della salute e dell'ambiente e alla promozione dello sviluppo
sostenibile.
3. Per quanto non espressamente
previsto nel presente codice, le procedure di affidamento e le altre
attività amministrative in materia di contratti pubblici si
espletano nel rispetto delle disposizioni sul procedimento
amministrativo di cui alla legge
7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni e
integrazioni.
4. Per quanto non espressamente
previsto nel presente codice, l'attività contrattuale dei soggetti
di cui all'articolo 1 si svolge nel rispetto, altresì, delle
disposizioni stabilite dal codice civile.
Art. 3.
Definizioni
(art. 1, dir. 2004/18; artt. 1, 2.1., dir. 2004/17; artt. 2, 19,
legge n. 109/1994; artt. 1, 2, 9, d.lgs. n. 358/1992; artt. 2, 3, 6,
d.lgs. n. 157/1995; artt. 2, 7, 12, d.lgs. n. 158/1995; art. 19, co.
4, d.lgs. n. 402/1998; art. 24, legge n. 62/2004)
1. Ai fini del presente codice si
applicano le definizioni che seguono.
2. Il «codice» è il presente
codice dei contratti pubblici di lavori, servizi, forniture.
3. I «contratti» o i «contratti
pubblici» sono i contratti di appalto o di concessione aventi per
oggetto l'acquisizione di servizi, o di forniture, ovvero
l'esecuzione di opere o lavori, posti in essere dalle stazioni
appaltanti, dagli enti aggiudicatori, dai soggetti aggiudicatori.
4. I «settori ordinari» dei
contratti pubblici sono i settori diversi da quelli del gas, energia
termica, elettricità, acqua, trasporti, servizi postali,
sfruttamento di area geografica, come definiti dalla parte
III del presente codice, in cui operano le stazioni appaltanti
come definite dal presente articolo.
5. I «settori speciali» dei
contratti pubblici sono i settori del gas, energia termica,
elettricità, acqua, trasporti, servizi postali, sfruttamento di
area geografica, come definiti dalla parte III
del presente codice.
6. Gli «appalti pubblici» sono i
contratti a titolo oneroso, stipulati per iscritto tra una stazione
appaltante o un ente aggiudicatore e uno o più operatori economici,
aventi per oggetto l'esecuzione di lavori, la fornitura di prodotti,
la prestazione di servizi come definiti dal presente codice.
7. Gli «appalti pubblici di lavori»
sono appalti pubblici aventi per oggetto l'esecuzione o,
congiuntamente, la progettazione esecutiva e l'esecuzione, ovvero,
previa acquisizione in sede di offerta del progetto definitivo, la
progettazione esecutiva e l'esecuzione, relativamente a lavori o
opere rientranti nell'allegato I, oppure, limitatamente alle ipotesi
di cui alla parte
II, titolo III, capo IV, l'esecuzione, con qualsiasi mezzo, di un'opera
rispondente alle esigenze specificate dalla stazione appaltante o
dall'ente aggiudicatore, sulla base del progetto preliminare posto a
base di gara. (comma
modificato dall'art.2, comma 1, lettera a), del d.lgs. n. 113 del
2007)
8. I «lavori» di cui all'allegato
1 comprendono le
attività di costruzione, demolizione, recupero, ristrutturazione,
restauro, manutenzione, di opere. Per «opera» si intende il
risultato di un insieme di lavori, che di per sé esplichi una
funzione economica o tecnica. Le opere comprendono sia quelle che
sono il risultato di un insieme di lavori edilizi o di genio civile, sia quelle di presidio e difesa ambientale e
di ingegneria naturalistica. (comma
modificato dall'art.1, comma 1, lettera a), del d.lgs.n.152 del
2008)
9. Gli «appalti pubblici di
forniture» sono appalti pubblici diversi da quelli di lavori o di
servizi, aventi per oggetto l'acquisto, la locazione finanziaria, la
locazione o l'acquisto a riscatto, con o senza opzione per
l'acquisto, di prodotti.
10. Gli «appalti pubblici di
servizi» sono appalti pubblici diversi dagli appalti pubblici di
lavori o di forniture, aventi per oggetto la prestazione dei servizi
di cui all'allegato II.
11. Le «concessioni di lavori
pubblici» sono contratti a titolo oneroso, conclusi in forma
scritta, aventi ad oggetto, in conformità al presente codice,
l'esecuzione, ovvero la progettazione esecutiva e l'esecuzione,
ovvero la progettazione definitiva, la progettazione esecutiva e
l'esecuzione di lavori pubblici o di pubblica utilità, e di lavori
ad essi strutturalmente e direttamente collegati, nonché la loro
gestione funzionale ed economica, che presentano le stesse
caratteristiche di un appalto pubblico di lavori, ad eccezione del
fatto che il corrispettivo dei lavori consiste unicamente nel
diritto di gestire l'opera o in tale diritto accompagnato da un
prezzo, in conformità al presente codice.
12. La «concessione di servizi» è
un contratto che presenta le stesse caratteristiche di un appalto
pubblico di servizi, ad eccezione del fatto che il corrispettivo
della fornitura di servizi consiste unicamente nel diritto di
gestire i servizi o in tale diritto accompagnato da un prezzo, in
conformità all'articolo 30.
13. L'«accordo quadro» è un
accordo concluso tra una o più stazioni appaltanti e uno o più
operatori economici e il cui scopo è quello di stabilire le
clausole relative agli appalti da aggiudicare durante un dato
periodo, in particolare per quanto riguarda i prezzi e, se del caso,
le quantità previste.
14. Il «sistema dinamico di
acquisizione» è un processo di acquisizione interamente
elettronico, per acquisti di uso corrente, le cui caratteristiche
generalmente disponibili sul mercato soddisfano le esigenze di una
stazione appaltante, limitato nel tempo e aperto per tutta la sua
durata a qualsivoglia operatore economico che soddisfi i criteri di
selezione e che abbia presentato un'offerta indicativa conforme al
capitolato d'oneri.
15. L'«asta elettronica» è un
processo per fasi successive basato su un dispositivo elettronico di
presentazione di nuovi prezzi, modificati al ribasso, o di nuovi
valori riguardanti taluni elementi delle offerte, che interviene
dopo una prima valutazione completa delle offerte permettendo che la
loro classificazione possa essere effettuata sulla base di un
trattamento automatico. Gli appalti di servizi e di lavori che hanno
per oggetto prestazioni intellettuali, come la progettazione di
lavori, non possono essere oggetto di aste elettroniche.
15-bis. La «locazione finanziaria
di opere pubbliche o di pubblica utilità» è il contratto avente
ad oggetto la prestazione di servizi finanziari e l’esecuzione di
lavori.
(comma
introdotto dall'art. 2, comma 1, lettera a), d.lgs. n. 152 del 2008)
15-ter. Ai fini del presente
codice, i «contratti di partenariato pubblico privato» sono
contratti aventi per oggetto una o più prestazioni quali la
progettazione, la costruzione, la gestione o la manutenzione di
un’opera pubblica o di pubblica utilità, oppure la fornitura di
un servizio, compreso in ogni caso il finanziamento totale o
parziale a carico di privati, anche in forme diverse, di tali
prestazioni, con allocazione dei rischi ai sensi delle prescrizioni
e degli indirizzi comunitari vigenti. Rientrano, a titolo
esemplificativo, tra i contratti di partenariato pubblico privato la
concessione di lavori, la concessione di servizi, la locazione
finanziaria, l’affidamento di lavori mediante finanza di progetto,
le società miste. Possono rientrare altresì tra le operazioni di
partenariato pubblico privato l’affidamento a contraente generale
ove il corrispettivo per la realizzazione dell’opera sia in tutto
o in parte posticipato e collegato alla disponibilità dell’opera
per il committente o per utenti terzi. Fatti salvi gli obblighi di
comunicazione previsti dall’articolo 44, comma 1-bis del
decreto-legge 31 dicembre 2007, n. 248, convertito, con
modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2008, n. 31, alle operazioni
di partenariato pubblico privato si applicano i contenuti delle
decisioni Eurostat.
(comma
introdotto dall'art. 2, comma 1, lettera a), d.lgs. n. 152 del 2008)
16. I contratti «di rilevanza
comunitaria» sono i contratti pubblici il cui valore stimato al
netto dell'imposta sul valore aggiunto (i.v.a.) è pari o superiore
alle soglie di cui agli articoli 28,
32,
comma 1, lettera e), 91,
99,
196,
215,
235,
e che non rientrino nel novero dei contratti esclusi.
17. I contratti «sotto soglia»
sono i contratti pubblici il cui valore stimato al netto
dell'imposta sul valore aggiunto (i.v.a.) è inferiore alle soglie
di cui agli articoli 28, 32, comma
1, lettera e), 91, 99, 196,
215, 235, e che non rientrino
nel novero dei contratti esclusi.
18. I «contratti esclusi» sono i
contratti pubblici di cui alla parte I,
titolo II, sottratti in tutto o in parte alla disciplina del
presente codice, e quelli non contemplati dal presente codice.
19. I termini «imprenditore», «fornitore»
e «prestatore di servizi» designano una persona fisica, o una
persona giuridica, o un ente senza personalità giuridica, ivi
compreso il gruppo europeo di interesse economico (GEIE) costituito
ai sensi del decreto legislativo 23 luglio 1991, n. 240, che offra
sul mercato, rispettivamente, la realizzazione di lavori o opere, la
fornitura di prodotti, la prestazione di servizi.
20. Il termine «raggruppamento
temporaneo» designa un insieme di imprenditori, o fornitori, o
prestatori di servizi, costituito, anche mediante scrittura privata,
allo scopo di partecipare alla procedura di affidamento di uno
specifico contratto pubblico, mediante presentazione di una unica
offerta.
21. Il termine «consorzio» si
riferisce ai consorzi previsti dall'ordinamento, con o senza
personalità giuridica.
22. Il termine «operatore economico»
comprende l'imprenditore, il fornitore e il prestatore di servizi o
un raggruppamento o consorzio di essi.
23. L'«offerente» è l'operatore
economico che ha presentato un'offerta.
24. Il «candidato» è l'operatore
economico che ha chiesto di partecipare a una procedura ristretta o
negoziata o a un dialogo competitivo.
25. Le «amministrazioni
aggiudicatrici» sono: le amministrazioni dello Stato; gli enti
pubblici territoriali; gli altri enti pubblici non economici; gli
organismi di diritto pubblico; le associazioni, unioni, consorzi,
comunque denominati, costituiti da detti soggetti.
26. L'«organismo di diritto
pubblico» è qualsiasi organismo, anche in forma societaria:
- istituito per soddisfare
specificatamente esigenze di interesse generale, aventi carattere
non industriale o commerciale;
- dotato di personalità giuridica;
- la cui attività sia finanziata in modo maggioritario dallo
Stato, dagli enti pubblici territoriali o da altri organismi di
diritto pubblico oppure la cui gestione sia soggetta al controllo
di questi ultimi oppure il cui organo d'amministrazione, di
direzione o di vigilanza sia costituito da membri dei quali più
della metà è designata dallo Stato, dagli enti pubblici
territoriali o da altri organismi di diritto pubblico.
27. Gli elenchi, non tassativi,
degli organismi e delle categorie di organismi di diritto pubblico
che soddisfano detti requisiti figurano nell'allegato III, al fine
dell'applicazione delle disposizioni delle parti
I, II,
IV e
V.
28. Le «imprese pubbliche» sono le
imprese su cui le amministrazioni aggiudicatrici possono esercitare,
direttamente o indirettamente, un'influenza dominante o perché ne
sono proprietarie, o perché vi hanno una partecipazione
finanziaria, o in virtù delle norme che disciplinano dette imprese.
L'influenza dominante è presunta quando le amministrazioni
aggiudicatrici, direttamente o indirettamente, riguardo all'impresa,
alternativamente o cumulativamente:
a) detengono la maggioranza del
capitale sottoscritto;
b) controllano la maggioranza dei voti cui danno diritto le azioni
emesse dall'impresa;
c) hanno il diritto di nominare più della metà dei membri del
consiglio di amministrazione, di direzione o di vigilanza
dell'impresa.
29. Gli «enti aggiudicatori» al
fine dell'applicazione delle disposizioni delleparti
I, II, IV e V comprendono le amministrazioni aggiudicatrici, le imprese pubbliche,
e i soggetti che, non essendo amministrazioni aggiudicatrici o
imprese pubbliche, operano in virtù di diritti speciali o esclusivi
concessi loro dall'autorità competente secondo le norme vigenti.
30. Gli elenchi, non limitativi,
degli enti aggiudicatori ai fini dell'applicazione della parte
III, figurano nell'allegato VI.
31. Gli «altri soggetti
aggiudicatori», ai fini della parte II,
sono i soggetti privati tenuti all'osservanza delle disposizioni del
presente codice.
32. I «soggetti aggiudicatori», ai
soli fini della parte II,
titolo III, capo IV (lavori relativi a infrastrutture
strategiche e insediamenti produttivi), comprendono le
amministrazioni aggiudicatrici di cui al comma 25, gli enti
aggiudicatori di cui al comma 29 nonché i diversi soggetti pubblici
o privati assegnatari dei fondi, di cui al citato capo
IV.
33. L'espressione «stazione
appaltante» (...) comprende le amministrazioni aggiudicatrici e gli
altri soggetti di cui all'articolo 32.
34. La «centrale di committenza»
è un'amministrazione aggiudicatrice che:
- acquista forniture o servizi
destinati ad amministrazioni aggiudicatrici o altri enti
aggiudicatori,
o
- aggiudica appalti pubblici o conclude accordi quadro di lavori,
forniture o servizi destinati ad amministrazioni aggiudicatrici o
altri enti aggiudicatori.
35. Il «profilo di committente» è
il sito informatico di una stazione appaltante, su cui sono
pubblicati gli atti e le informazioni previsti dal presente codice,
nonché dall'allegato X, punto 2. Per i soggetti pubblici tenuti
all'osservanza del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 e del
decreto legislativo 28 febbraio 2005, n. 42, il profilo di
committente è istituito nel rispetto delle previsioni di tali atti
legislativi e successive modificazioni, e delle relative norme di
attuazione ed esecuzione. (comma modificato
dall'articolo 3 del d.lgs. n. 6 del 2007)
36. Le «procedure di affidamento»
e l'«affidamento» comprendono sia l'affidamento di lavori,
servizi, o forniture, o incarichi di progettazione, mediante
appalto, sia l'affidamento di lavori o servizi mediante concessione,
sia l'affidamento di concorsi di progettazione e di concorsi di
idee.
37. Le «procedure aperte» sono le
procedure in cui ogni operatore economico interessato può
presentare un'offerta.
38. Le «procedure ristrette» sono
le procedure alle quali ogni operatore economico può chiedere di
partecipare e in cui possono presentare un'offerta soltanto gli
operatori economici invitati dalle stazioni appaltanti, con le
modalità stabilite dal presente codice.
39. Il «dialogo competitivo» è
una procedura nella quale la stazione appaltante, in caso di appalti
particolarmente complessi, avvia un dialogo con i candidati ammessi
a tale procedura, al fine di elaborare una o più soluzioni atte a
soddisfare le sue necessità e sulla base della quale o delle quali
i candidati selezionati saranno invitati a presentare le offerte; a
tale procedura qualsiasi operatore economico può chiedere di
partecipare.
40. Le «procedure negoziate» sono
le procedure in cui le stazioni appaltanti consultano gli operatori
economici da loro scelti e negoziano con uno o più di essi le
condizioni dell'appalto. Il cottimo fiduciario costituisce procedura
negoziata.
41. I «concorsi di progettazione»
sono le procedure intese a fornire alla stazione appaltante,
soprattutto nel settore della pianificazione territoriale,
dell'urbanistica, dell'architettura, dell'ingegneria o
dell'elaborazione di dati, un piano o un progetto, selezionato da
una commissione giudicatrice in base ad una gara, con o senza
assegnazione di premi.
42. I termini «scritto» o «per
iscritto» designano un insieme di parole o cifre che può essere
letto, riprodotto e poi comunicato. Tale insieme può includere
informazioni formate, trasmesse e archiviate con mezzi elettronici.
43. Un «mezzo elettronico» è un
mezzo che utilizza apparecchiature elettroniche di elaborazione
(compresa la compressione numerica) e di archiviazione dei dati e
che utilizza la diffusione, la trasmissione e la ricezione via filo,
via radio, attraverso mezzi ottici o altri mezzi elettromagnetici.
44. L'«Autorità» è l'Autorità
per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e
forniture, di cui all'articolo 6.
45. L'«Osservatorio» è
l'Osservatorio dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi
forniture di cui all'articolo 7.
46. L'«Accordo» è l'accordo sugli
appalti pubblici stipulato nel quadro dei negoziati multilaterali
dell'Uruguay Round.
47. Il «regolamento» è il
regolamento di esecuzione e attuazione del presente codice, di cui
all'articolo 5.
48. La «Commissione» è la
Commissione della Comunità europea.
49. Il «Vocabolario comune per gli
appalti», in appresso CPV («Common Procurement Vocabulary»),
designa la nomenclatura di riferimento per gli appalti pubblici
adottata dal regolamento (CE) n. 2195/2002, assicurando nel contempo
la corrispondenza con le altre nomenclature esistenti.
50. Nel caso di interpretazioni
divergenti riguardo al campo di applicazione del presente codice
derivanti da eventuali discrepanze tra la nomenclatura CPV e la
nomenclatura NACE di cui all'allegato I o tra la nomenclatura CPV e
la nomenclatura CPC (versione provvisoria) di cui all'allegato II,
avrà la prevalenza rispettivamente la nomenclatura NACE o la
nomenclatura CPC.
51. Ai fini dell'articolo
22 e dell'articolo 100 valgono le seguenti
definizioni:
a) «rete pubblica di
telecomunicazioni» è l'infrastruttura pubblica di
telecomunicazioni che consente la trasmissione di segnali tra
punti terminali definiti della rete per mezzo di fili, onde
hertziane, mezzi ottici o altri mezzi elettromagnetici;
b) «punto terminale della rete» è l'insieme dei collegamenti
fisici e delle specifiche tecniche di accesso che fanno parte
della rete pubblica di telecomunicazioni e sono necessari per
avere accesso a tale rete pubblica e comunicare efficacemente per
mezzo di essa;
c) «servizi pubblici di telecomunicazioni» sono i servizi di
telecomunicazioni della cui offerta gli Stati membri hanno
specificatamente affidato l'offerta, in particolare ad uno o più
enti di telecomunicazioni;
d) «servizi di telecomunicazioni» sono i servizi che consistono,
totalmente o parzialmente, nella trasmissione e nell'instradamento
di segnali su una rete pubblica di telecomunicazioni mediante
procedimenti di telecomunicazioni, ad eccezione della
radiodiffusione e della televisione.
Art. 4.
Competenze legislative di Stato, regioni e province autonome
(artt. 1, 3, legge n. 109/1994)
1. Le regioni e le province autonome
di Trento e di Bolzano esercitano la potestà normativa nelle
materie oggetto del presente codice nel rispetto dei vincoli
derivanti dall'ordinamento comunitario e delle disposizioni relative
a materie di competenza esclusiva dello Stato.
2. Relativamente alle materie
oggetto di competenza concorrente, le regioni e le province autonome
di Trento e di Bolzano esercitano la potestà normativa nel rispetto
dei principi fondamentali contenuti nelle norme del presente codice,
in particolare, in tema di programmazione di lavori pubblici,
approvazione dei progetti ai fini urbanistici ed espropriativi,
organizzazione amministrativa, compiti e requisiti del responsabile
del procedimento, sicurezza del lavoro.
3. Le regioni, nel rispetto dell'articolo
117, comma secondo, della Costituzione, non possono prevedere
una disciplina diversa da quella del presente codice in relazione:
alla qualificazione e selezione
dei concorrenti;
alle procedure di affidamento, esclusi i profili di organizzazione
amministrativa;
ai criteri di aggiudicazione;
al subappalto;
ai poteri di vigilanza sul mercato degli appalti affidati
all'Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori,
servizi e forniture;
alle attività di progettazione e ai piani di sicurezza;
alla stipulazione e all'esecuzione dei contratti, ivi compresi
direzione dell'esecuzione, direzione dei lavori, contabilità e
collaudo, ad eccezione dei profili di organizzazione e contabilità
amministrative;
al contenzioso.
Resta ferma la competenza esclusiva
dello Stato a disciplinare i contratti relativi alla tutela dei beni
culturali, i contratti nel settore della difesa, i contratti
segretati o che esigono particolari misure di sicurezza relativi a
lavori, servizi, forniture.
4. Nelle materie di competenza
normativa regionale, concorrente o esclusiva, le disposizioni del
presente codice si applicano alle regioni nelle quali non sia ancora
in vigore la normativa di attuazione e perdono comunque efficacia a
decorrere dalla data di entrata in vigore della normativa di
attuazione adottata da ciascuna regione.
5. Le regioni a statuto speciale e
le province autonome di Trento e Bolzano adeguano la propria
legislazione secondo le disposizioni contenute negli statuti e nelle
relative norme di attuazione.
Art. 5.
Regolamento e capitolati
(art. 3, legge n. 109/1994; art. 6, co. 9, legge n. 537/1993)
1. Lo Stato detta con regolamento la
disciplina esecutiva e attuativa del presente codice in relazione ai
contratti pubblici di lavori, servizi e forniture di amministrazioni
ed enti statali e, limitatamente agli aspetti di cui all'articolo 4,
comma 3, in relazione ai contratti di ogni altra amministrazione o
soggetto equiparato.
2. Il regolamento indica quali
disposizioni, esecutive o attuative di disposizioni rientranti ai
sensi dell'articolo 4, comma 3, in ambiti di legislazione statale
esclusiva, siano applicabili anche alle regioni e province autonome.(comma
dichiarato costituzionalmente illegittimo da Corte Cost. con
sentenza n. 401 del 2007, limitatamente alle parole sottolineate)
3. Fatto salvo il disposto dell'articolo
196 quanto al regolamento per i contratti del Ministero della
difesa, il
regolamento di cui al comma 1 è adottato con decreto del Presidente
della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei ministri,
sentito il Consiglio di Stato, ai sensi dell'articolo 17, comma 1,
della legge 23 agosto 1988, n. 400. (comma
modificato dall'articolo 2 del d.lgs. n. 6 del 2007)
4. Il regolamento è adottato su
proposta del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di
concerto con i Ministri delle politiche comunitarie, dell'ambiente,
per i beni culturali e ambientali, delle attività produttive,
dell'economia e delle finanze, sentiti i Ministri interessati, e
previo parere del Consiglio superiore dei lavori pubblici. Sullo
schema di regolamento il Consiglio di Stato esprime parere entro
quarantacinque giorni dalla data di trasmissione, decorsi i quali il
regolamento può essere emanato. Con la procedura di cui al presente
comma si provvede altresì alle successive modificazioni e
integrazioni del regolamento.
5. Il regolamento, oltre alle
materie per le quali è di volta in volta richiamato, detta le
disposizioni di attuazione ed esecuzione del presente codice, quanto
a:
a) programmazione dei lavori
pubblici;
b) rapporti funzionali tra i soggetti che concorrono alla
realizzazione dei lavori, dei servizi e delle forniture, e
relative competenze;
c) competenze del responsabile del procedimento e sanzioni
previste a suo carico;
d) progettazione dei lavori, servizi e forniture, con le annesse
normative tecniche;
e) forme di pubblicità e di conoscibilità degli atti
procedimentali, nonché procedure di accesso a tali atti;
f) modalità di istituzione e gestione del sito informatico presso
l'Osservatorio;
g) requisiti soggettivi compresa la regolarità contributiva
attestata dal documento unico, di cui all'articolo 2, comma 2, del
decreto-legge 25 settembre 2002, n. 210, convertito, con
modificazioni, dalla legge 22 novembre 2002, n. 266,
certificazioni di qualità, nonché qualificazione degli operatori
economici, secondo i criteri stabiliti dal presente codice, anche
prevedendo misure incentivanti stabilite dalla legislazione
vigente volte ad attenuare i costi della qualificazione per le
piccole e medie imprese;
(lettera
modificata dall'art. 2, comma 1, lettera b), e dall'art. 3, comma
1, lettera a), d.lgs. n. 113 del 2007)
h) procedure di affidamento dei contratti, ivi compresi gli
incarichi di progettazione, i concorsi di progettazione e di idee,
gli affidamenti in economia, i requisiti e le modalità di
funzionamento delle commissioni giudicatrici;
i) direzione dei lavori, servizi e forniture e attività di
supporto tecnico-amministrativo;
l) procedure di esame delle proposte di variante;
m) ammontare delle penali, secondo l'importo dei contratti e cause
che le determinano, nonché modalità applicative;
n) quota subappaltabile dei lavori appartenenti alla categoria
prevalente ai sensi dell'articolo 118;
o) norme riguardanti le attività necessarie per l'avvio
dell'esecuzione dei contratti, e le sospensioni disposte dal
direttore dell'esecuzione o dal responsabile del procedimento;
p) modalità di corresponsione ai soggetti che eseguono il
contratto di acconti in relazione allo stato di avanzamento della
esecuzione;
q) tenuta dei documenti contabili;
r) intervento sostitutivo della stazione appaltante in caso di
inadempienza retributiva e contributiva dell'appaltatore;
(lettera
sostituita dall'art. 3, comma 1, lettera b), d.lgs. n. 113 del
2007)
s) collaudo e attività di supporto tecnico-amministrativo, ivi
comprese le ipotesi di collaudo semplificato sulla base di
apposite certificazioni di qualità, le ipotesi di collaudo in
corso d'opera, i termini per il collaudo, le condizioni di
incompatibilità dei collaudatori, i criteri di rotazione negli
incarichi, i relativi compensi, i requisiti professionali secondo
le caratteristiche dei lavori;
s-bis) tutela dei diritti dei
lavoratori, secondo quanto già previsto ai sensi del regolamento
recante capitolato generale di appalto dei lavori pubblici,
approvato con decreto del Ministro dei lavori pubblici 19 aprile
2000, n. 145.
(lettera
aggiunta dall'art. 3, comma 1, lettera b), d.lgs. n. 113 del 2007)
6. Per assicurare la compatibilità
con gli ordinamenti esteri delle procedure di affidamento ed
esecuzione dei lavori, servizi e forniture, eseguiti sul territorio
dei rispettivi Stati esteri, nell'ambito di attuazione della legge
26 febbraio 1987, n. 49, sulla cooperazione allo sviluppo,nonché
per lavori su immobili all'estero ad uso dell'amministrazione del
Ministero degli affari esteri, il
regolamento, sentito il Ministero degli affari esteri, tiene conto
della specialità delle condizioni per la realizzazione di lavori,
servizi e forniture, e delle procedure applicate in materia dalle
organizzazioni internazionali e dalla Unione europea. (comma
modificato dall'art. 2, comma 1, lettera b), d.lgs. n. 152 del 2008)
7. Le stazioni appaltanti possono
adottare capitolati, contenenti la disciplina di dettaglio e tecnica
della generalità dei propri contratti o di specifici contratti, nel
rispetto del presente codice e del regolamento di cui al comma 1. I
capitolati menzionati nel bando o nell'invito costituiscono parte
integrante del contratto.
8. Per gli appalti di lavori delle
amministrazioni aggiudicatrici statali è adottato il capitolato
generale, con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei
trasporti, sentito il parere del Consiglio superiore dei lavori
pubblici, nel rispetto del presente codice e del regolamento di cui
al comma 1. Tale capitolato, menzionato nel bando o nell'invito,
costituisce parte integrante del contratto.
9. Il capitolato generale dei lavori
pubblici di cui al comma 8 può essere richiamato nei bandi o negli
inviti da parte delle stazioni appaltanti diverse dalle
amministrazioni aggiudicatrici statali.(comma
così modificato dall'art. 2, comma 1, lettera b), d.lgs. n. 113 del
2007)
Art. 6. Autorità
per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e
forniture
(art. 81.2, dir. 2004/18; art. 72.2, dir. 2004/17; art. 4,
legge n. 109/1994; art. 25, co. 1, lettera c), legge n. 62/2005)
1. L'Autorità per la vigilanza sui
lavori pubblici, con sede in Roma, istituita dall'articolo 4 della
legge 11 febbraio 1994, n. 109, assume la denominazione di Autorità
per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e
forniture.
2. L'Autorità è organo collegiale
costituito da sette membri nominati con determinazione adottata
d'intesa dai Presidenti della Camera dei deputati e del Senato della
Repubblica. I membri dell'Autorità, al fine di garantire la
pluralità delle esperienze e delle conoscenze, sono scelti tra
personalità che operano in settori tecnici, economici e giuridici
con riconosciuta professionalità. L'Autorità sceglie il presidente
tra i propri componenti e stabilisce le norme sul proprio
funzionamento. (comma
modificato dall'art. 2, comma 1, lettera c), d.lgs. n. 113 del 2007)
3. I membri dell'Autorità durano in
carica sette anni fino all’approvazione della legge di riordino
delle autorità indipendenti e non possono essere confermati. Essi non possono
esercitare, a pena di decadenza, alcuna attività professionale o di
consulenza, non possono essere amministratori o dipendenti di enti
pubblici o privati né ricoprire altri uffici pubblici di qualsiasi
natura o rivestire cariche pubbliche elettive o cariche nei partiti
politici. I dipendenti pubblici, secondo gli ordinamenti di
appartenenza, sono collocati fuori ruolo o in aspettativa per
l'intera durata del mandato. Con decreto del Presidente del
Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'economia e
delle finanze, è determinato il trattamento economico spettante ai
membri dell'Autorità. (comma
modificato dall'art. 2, comma 1, lettera c), d.lgs. n. 152 del 2008)
4. L'Autorità è connotata da
indipendenza funzionale, di giudizio e di valutazione e da autonomia
organizzativa.
5. L'Autorità vigila sui contratti
pubblici, anche di interesse regionale, di lavori, servizi e
forniture nei settori ordinari e nei settori speciali, nonché, nei
limiti stabiliti dal presente codice, sui contratti pubblici di
lavori, servizi e forniture esclusi dall'ambito di applicazione del
presente codice, al fine di garantire l'osservanza dei principi di
cui all'articolo 2 e, segnatamente, il rispetto
dei principi di correttezza e trasparenza delle procedure di scelta
del contraente, e di economica ed efficiente esecuzione dei
contratti, nonché il rispetto delle regole della concorrenza nelle
singole procedure di gara.
6. Sono fatte salve le competenze
delle altre Autorità amministrative indipendenti.
7. Oltre a svolgere i compiti
espressamente previsti da altre norme, l'Autorità:
a) vigila sull'osservanza della
disciplina legislativa e regolamentare vigente, verificando, anche
con indagini campionarie, la regolarità delle procedure di
affidamento;
b) vigila sui contratti di lavori, servizi, forniture, esclusi in
tutto o in parte dall'ambito di applicazione del presente codice,
verificando, con riferimento alle concrete fattispecie
contrattuali, la legittimità della sottrazione al presente codice
e il rispetto dei principi relativi ai contratti esclusi; non sono
soggetti a obblighi di comunicazione all'Osservatorio né a
vigilanza dell'Autorità i contratti di cui agli articoli
16, 17, 18;
c) vigila affinché sia assicurata l'economicità di esecuzione
dei contratti pubblici;
d) accerta che dall'esecuzione dei contratti non sia derivato
pregiudizio per il pubblico erario;
e) segnala al Governo e al Parlamento, con apposita comunicazione,
fenomeni particolarmente gravi di inosservanza o di applicazione
distorta della normativa sui contratti pubblici;
f) formula al Governo proposte in ordine alle modifiche occorrenti
in relazione alla legislazione che disciplina i contratti pubblici
di lavori, servizi, forniture;
g) formula al Ministro delle infrastrutture e dei trasporti
proposte per la revisione del regolamento;
h) predispone e invia al Governo e al Parlamento una relazione
annuale nella quale si evidenziano le disfunzioni riscontrate nel
settore dei contratti pubblici con particolare riferimento:
h.1) alla frequenza del ricorso
a procedure non concorsuali;
h.2) alla inadeguatezza della pubblicità degli atti;
h.3) allo scostamento dai costi standardizzati di cui
all'articolo 7;
h.4) alla frequenza del ricorso a sospensioni dell'esecuzione o
a varianti in corso di esecuzione;
h.5) al mancato o tardivo adempimento degli obblighi nei
confronti dei concessionari e degli appaltatori;
h.6) allo sviluppo anomalo del contenzioso;
i) sovrintende all'attività
dell'Osservatorio di cui all'articolo 7;
l) esercita i poteri sanzionatori ad essa attribuiti;
m) vigila sul sistema di qualificazione, con le modalità
stabilite dal regolamento di cui all'articolo 5;
nell'esercizio di tale vigilanza l'Autorità può annullare, in
caso di constatata inerzia degli organismi di attestazione, le
attestazioni rilasciate in difetto dei presupposti stabiliti dalle
norme vigenti, nonché sospendere, in via cautelare, dette
attestazioni;
n) su iniziativa della stazione appaltante e di una o più delle
altre parti, esprime parere non vincolante relativamente a
questioni insorte durante lo svolgimento delle procedure di gara,
eventualmente formulando una ipotesi di soluzione; si applica l'articolo
1, comma 67, terzo periodo, della legge 23 dicembre 2005, n. 266;
o) svolge i compiti previsti dall'articolo
1, comma 67, legge 23 dicembre 2005, n. 266.
8. Quando all'Autorità è
attribuita la competenza ad irrogare sanzioni pecuniarie, le stesse,
nei limiti edittali, sono commisurate al valore del contratto
pubblico cui le violazioni si riferiscono. Sono fatte salve le
diverse sanzioni previste dalle norme vigenti. I provvedimenti
dell'Autorità devono prevedere il termine di pagamento della
sanzione. La riscossione della sanzione avviene mediante iscrizione
a ruolo.
9. Nell'ambito della propria attività
l'Autorità può:
a) richiedere alle stazioni
appaltanti, agli operatori economici esecutori dei contratti,alle
SOA, nonché ad ogni altra pubblica amministrazione e ad ogni ente,
anche regionale, operatore economico o persona fisica che ne sia
in possesso, documenti, informazioni e chiarimenti relativamente
ai lavori, servizi e forniture pubblici, in corso o da iniziare,
al conferimento di incarichi di progettazione, agli affidamenti;(lettera
modificata dall'art. 2, comma 1, lettera c), d.lgs. n. 152 del
2008)
b) disporre ispezioni, anche su richiesta motivata di chiunque ne
abbia interesse, avvalendosi anche della collaborazione di altri
organi dello Stato;
c) disporre perizie e analisi economiche e statistiche nonché la
consultazione di esperti in ordine a qualsiasi elemento rilevante
ai fini dell'istruttoria;
d) avvalersi del Corpo della Guardia di Finanza, che esegue le
verifiche e gli accertamenti richiesti agendo con i poteri di
indagine ad esso attribuiti ai fini degli accertamenti relativi
all'imposta sul valore aggiunto e alle imposte sui redditi. Tutte
le notizie, le informazioni e i dati acquisiti dalla Guardia di
Finanza nello svolgimento di tali attività sono comunicati
all'Autorità.
10. Tutte le notizie, le
informazioni o i dati riguardanti gli operatori economici oggetto di
istruttoria da parte dell'Autorità sono tutelati, sino alla
conclusione dell'istruttoria medesima, dal segreto di ufficio anche
nei riguardi delle pubbliche amministrazioni. I funzionari
dell'Autorità, nell'esercizio delle loro funzioni, sono pubblici
ufficiali. Essi sono vincolati dal segreto d'ufficio.
11. Con provvedimento dell'Autorità,
i soggetti ai quali è richiesto di fornire gli elementi di cui al
comma 9 sono sottoposti alla sanzione amministrativa pecuniaria fino
a euro 25.822 se rifiutano od omettono, senza giustificato motivo,
di fornire le informazioni o di esibire i documenti, ovvero alla
sanzione amministrativa pecuniaria fino a euro 51.545 se forniscono
informazioni od esibiscono documenti non veritieri. Le stesse
sanzioni si applicano agli operatori economici che non ottemperano
alla richiesta della stazione appaltante o dell'ente aggiudicatore
di comprovare il possesso dei requisiti di partecipazione alla
procedura di affidamento, nonché agli operatori economici che
forniscono dati o documenti non veritieri, circa il possesso dei
requisiti di qualificazione, alle stazioni appaltanti o agli enti
aggiudicatori o agli organismi di attestazione.
12. Qualora i soggetti ai quali è
richiesto di fornire gli elementi di cui al comma 9 appartengano
alle pubbliche amministrazioni, si applicano le sanzioni
disciplinari previste dai rispettivi ordinamenti. Il procedimento
disciplinare è instaurato dall'amministrazione competente su
segnalazione dell'Autorità e il relativo esito va comunicato
all'Autorità medesima.
13. Qualora accerti l'esistenza di
irregolarità, l'Autorità trasmette gli atti e i propri rilievi
agli organi di controllo e, se le irregolarità hanno rilevanza
penale, agli organi giurisdizionali competenti. Qualora l'Autorità
accerti che dalla esecuzione dei contratti pubblici derivi
pregiudizio per il pubblico erario, gli atti e i rilievi sono
trasmessi anche ai soggetti interessati e alla procura generale
della Corte dei conti.
Art. 7.
Osservatorio dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e
forniture
(art. 6, commi 5 - 8, legge n. 537/1993; Art. 4, legge n.
109/1994; art. 13, d.P.R. n. 573/1994)
1. Nell'ambito dell'Autorità opera
l'Osservatorio dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e
forniture, composto da una sezione centrale e da sezioni regionali
aventi sede presso le regioni e le province autonome. I modi e i
protocolli della articolazione regionale sono definiti dall'Autorità
di concerto con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo
Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano.
2. Sono fatte salve le competenze
del Nucleo tecnico di valutazione e verifica degli investimenti
pubblici di cui all'articolo 3, comma 5, del decreto legislativo 5
dicembre 1997, n. 430.
3. L'Osservatorio, in collaborazione
con il CNIPA, opera mediante procedure informatiche, sulla base di
apposite convenzioni, anche attraverso collegamento con gli analoghi
sistemi della Ragioneria generale dello Stato, del Ministero del
lavoro e della previdenza sociale e degli altri Ministeri
interessati, dell'Istituto nazionale di statistica (ISTAT),
dell'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS),
dell'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul
lavoro (INAIL), delle regioni, dell'Unione province d'Italia (UPI),
dell'Associazione nazionale comuni italiani (ANCI), delle camere di
commercio, industria, artigianato e agricoltura e delle casse edili,
della CONSIP. (comma
modificato dall'art. 3, comma 1, lettera c), d.lgs. n. 113 del 2007)
4. La sezione centrale
dell'Osservatorio si avvale delle sezioni regionali competenti
per
territorio, per l'acquisizione delle informazioni necessarie allo
svolgimento dei seguenti compiti, oltre a quelli previsti
da altre norme:
a) provvede alla raccolta e alla
elaborazione dei dati informativi concernenti i contratti pubblici
su tutto il territorio nazionale e, in particolare, di quelli
concernenti i bandi e gli avvisi di gara, le aggiudicazioni e gli
affidamenti, le imprese partecipanti, l'impiego della mano d'opera
e le relative norme di sicurezza, i costi e gli scostamenti
rispetto a quelli preventivati, i tempi di esecuzione e le modalità
di attuazione degli interventi, i ritardi e le disfunzioni;
b) determina annualmente costi standardizzati per tipo di lavoro
in relazione a specifiche aree territoriali, facendone oggetto di
una specifica pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale;
c) determina annualmente costi standardizzati per tipo di servizio
e fornitura in relazione a specifiche aree territoriali, facendone
oggetto di una specifica pubblicazione, avvalendosi dei dati
forniti dall'ISTAT, e tenendo conto dei parametri qualità prezzo
di cui alle convenzioni stipulate dalla CONSIP, ai sensi dell'articolo
26, legge 23 dicembre 1999, n. 488;
d) pubblica annualmente per estremi i programmi triennali dei lavori
pubblici predisposti dalle amministrazioni aggiudicatrici, nonché
l'elenco dei contratti pubblici affidati; (lettera
modificata dall'art. 2, comma 1, lettera d), d.lgs. n. 152 del
2008)
e) promuove la realizzazione di un collegamento informatico con le
stazioni appaltanti, nonché con le regioni, al fine di acquisire
informazioni in tempo reale sui contratti pubblici;
f) garantisce l'accesso generalizzato, anche per via informatica,
ai dati raccolti e alle relative elaborazioni;
g) adempie agli oneri di pubblicità e di conoscibilità richiesti
dall'Autorità;
h) favorisce la formazione di archivi di settore, in particolare
in materia contrattuale, e la formulazione di tipologie unitarie
da mettere a disposizione dei soggetti interessati;
i) gestisce il proprio sito informatico;
l) cura l'elaborazione dei prospetti statistici di cui all'articolo
250 (contenuto del prospetto statistico per i contratti
pubblici di lavori, forniture e servizi di rilevanza comunitaria)
e di cui all'articolo 251 (contenuto del
prospetto statistico per i contratti pubblici di lavori, forniture
e servizi nei settori di gas, energia termica, elettricità,
acqua, trasporti, servizi postali, sfruttamento di area
geografica).
5. Al fine della determinazione dei
costi standardizzati di cui al comma 4, lettera c), l'ISTAT,
avvalendosi, ove necessario, delle Camere di commercio, cura la
rilevazione e la elaborazione dei prezzi di mercato dei principali
beni e servizi acquisiti dalle amministrazioni aggiudicatrici,
provvedendo alla comparazione, su base statistica, tra questi ultimi
e i prezzi di mercato. Gli elenchi dei prezzi rilevati sono
pubblicati nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, con
cadenza almeno semestrale, entro il 30 giugno e il 31 dicembre. Per
i prodotti e servizi informatici, laddove la natura delle
prestazioni consenta la rilevazione di prezzi di mercato, dette
rilevazioni sono operate dall'ISTAT di concerto con il Centro
nazionale per l'informatica nella pubblica amministrazione di cui al
decreto legislativo 12 febbraio 1993, n. 39.
5-bis. Nella determinazione dei
costi standardizzati, di cui al comma 4, lettere b) e c), si tiene
conto del costo del lavoro determinato dal Ministero del lavoro e
della previdenza sociale, secondo quanto previsto dall'articolo 87,
comma 2, lettera g).
(comma
introdotto dall'art. 3, comma 1, lettera d), d.lgs. n. 113 del 2007)
6. Il Ministro dell'economia e delle
finanze, di intesa con quello per la funzione pubblica, assicura lo
svolgimento delle attività di cui al comma 5, definendo modalità,
tempi e responsabilità per la loro realizzazione. Il Ministro
dell'economia e delle finanze vigila sul rispetto da parte delle
amministrazioni aggiudicatrici degli obblighi, dei criteri e dei
tempi per la rilevazione dei prezzi corrisposti e, in sede di
concerto per la presentazione al Parlamento del disegno di legge
recante il bilancio di previsione dello Stato, può proporre
riduzioni da apportare agli stanziamenti di bilancio delle
amministrazioni inadempienti.
7. In relazione alle attività, agli
aspetti e alle componenti peculiari dei lavori, servizi e forniture
concernenti i beni sottoposti alle disposizioni della parte
seconda del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, i
compiti di cui alle lettere a), b) e c) del comma 4 sono svolti
dalla sezione centrale dell'Osservatorio, su comunicazione del
soprintendente per i beni ambientali e architettonici avente sede
nel capoluogo di regione, da effettuare per il tramite della sezione
regionale dell'Osservatorio.
8. Le stazioni appaltanti e gli enti
aggiudicatori sono tenuti a comunicare all'Osservatorio, per
contratti di importo superiore a 150.000 euro:
a) entro trenta giorni dalla data
dell'aggiudicazione definitiva o di definizione della procedura negoziata, i
dati concernenti il contenuto dei bandi, dei verbali di gara, i
soggetti invitati, l'importo di aggiudicazione, il nominativo
dell'affidatario e del progettista; (lettera
modificata dall'art. 2, comma 1, lettera d), d.lgs. n. 113 del
2007)
b) limitatamente ai settori ordinari, entro sessanta giorni dalla
data del loro compimento ed effettuazione, l'inizio, gli stati di
avanzamento e l'ultimazione dei lavori, servizi, forniture,
l'effettuazione del collaudo, l'importo finale. Per gli appalti di
importo inferiore a 500.000 euro non è necessaria la
comunicazione dell'emissione degli stati di avanzamento. Le norme
del presente comma non si applicano ai contratti di cui agli articoli
19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, per i quali le stazioni
appaltanti e gli enti aggiudicatori trasmettono all'Autorità,
entro il 31 gennaio di ciascun anno, una relazione contenente il
numero e i dati essenziali relativi a detti contratti affidati
nell'anno precedente. Il soggetto che ometta, senza giustificato
motivo, di fornire i dati richiesti è sottoposto, con
provvedimento dell'Autorità, alla sanzione amministrativa del
pagamento di una somma fino a euro 25.822. La sanzione è elevata
fino a euro 51.545 se sono forniti dati non veritieri.
9. I dati di cui al comma 8,
relativi ai lavori di interesse regionale, provinciale e comunale,
sono comunicati alle sezioni regionali dell'Osservatorio che li
trasmettono alla sezione centrale.
10.É istituito il casellario
informatico dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture
presso l’Osservatorio. Il regolamento di cui all'articolo
5 disciplina il casellario informatico dei contratti pubblici
di lavori, servizi e forniture, nonché le modalità di funzionamento del sito informatico
presso l'Osservatorio, prevedendo archivi differenziati per i bandi,
gli avvisi e gli estremi dei programmi non ancora scaduti e per atti
scaduti, stabilendo altresì il termine massimo di conservazione
degli atti nell'archivio degli atti scaduti, nonché un archivio per
la pubblicazione di massime tratte da decisioni giurisdizionali e
lodi arbitrali. (comma
modificato dall'art. 2, comma 1, lettera d), d.lgs. n. 152 del 2008)
Art. 8.
Disposizioni in materia di organizzazione e di personale
dell'Autorità e norme finanziarie
(art. 5, legge n. 109/1994; artt. da 3 a 6, d.P.R. n. 554/1999)
1. L'Autorità si dota, nei modi
previsti dal proprio ordinamento, di forme e metodi di
organizzazione e di analisi dell'impatto della normazione per
l'emanazione di atti di competenza e, in particolare, di atti
amministrativi generali, di programmazione o pianificazione. Al fine
di migliorare la qualità dei propri atti, l'Autorità utilizza
metodi di consultazione preventiva, consistenti nel dare
preventivamente notizia del progetto di atto e nel consentire agli
interessati di far pervenire le proprie osservazioni, da valutare
motivatamente.
2. L'Autorità, nell'ambito della
sua autonomia organizzativa, disciplina con uno o più regolamenti
la propria organizzazione e il proprio funzionamento, i bilanci, i
rendiconti e la gestione delle spese nei limiti delle proprie
risorse, anche in deroga alle disposizioni sulla contabilità
generale dello Stato, l'accesso ai documenti amministrativi, le
modalità di esercizio della vigilanza e i procedimenti sanzionatori
di sua competenza.
3. Il regolamento dell'Autorità,
nella disciplina dell'esercizio della funzione di vigilanza prevede:
a) il termine congruo entro cui i
destinatari di una richiesta dell'Autorità devono inviare i dati
richiesti;
b) la possibilità che l'Autorità invii propri funzionari nella
sede di amministrazioni e soggetti aggiudicatori, e operatori
economici, al fine di acquisire dati, notizie, documenti,
chiarimenti;
c) la possibilità che l'Autorità convochi, con preavviso e
indicazione specifica dell'oggetto, i rappresentanti di
amministrazioni e soggetti aggiudicatori, operatori economici, SOA,
o altri soggetti che ritenga necessario o opportuno sentire;
d) le modalità di svolgimento dell'istruttoria nel rispetto dei
principi di cui alla legge
7 agosto 1990, n. 241;
e) le forme di comunicazione degli atti, idonee a garantire la
data certa della piena conoscenza.
4. Il regolamento dell'Autorità
disciplina l'esercizio del potere sanzionatorio da parte
dell'Autorità nel rispetto dei principi della tempestiva
comunicazione dell'apertura dell'istruttoria, della contestazione
degli addebiti, del termine a difesa, del contraddittorio, della
motivazione, proporzionalità e adeguatezza della sanzione, della
comunicazione tempestiva con forme idonee ad assicurare la data
certa della piena conoscenza del provvedimento, del rispetto degli
obblighi di riservatezza previsti dalle norme vigenti.
5. Le delibere dell'Autorità, ove
riguardino questioni di interesse generale o la soluzione di
questioni di massima, sono pubblicate sulla Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana e sul sito informatico dell'Autorità.
6. Con decreto del Presidente del
Consiglio dei ministri, su proposta dell'Autorità, è istituito un
apposito ruolo del personale dipendente dall'Autorità, determinato
tenendo conto delle funzioni assegnate all'Autorità e delle risorse
disponibili.
7. Il regolamento del personale reca
anche la pianta organica, con distribuzione del personale in ruolo
tra i vari servizi.
8. Al personale dell'Autorità,
tenuto conto dei principi di autonomia organizzativa di cui al comma
2, si applica il decreto
legislativo 30 marzo 2001, n. 165.
9. Al personale dell'Autorità è
fatto divieto di assumere altro impiego od incarico, nonché di
esercitare attività professionale, commerciale e industriale.
10. L'Autorità può avvalersi,
senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, di
personale proveniente da altre amministrazioni in posizione di
comando, distacco, fuori ruolo ove previsto dagli ordinamenti di
appartenenza.
11. La gestione finanziaria si
svolge in base al bilancio di previsione approvato dall'Autorità
entro il 31 dicembre dell'anno precedente a quello cui il bilancio
si riferisce. Il contenuto e la struttura del bilancio di
previsione, il quale deve comunque contenere le spese indicate entro
i limiti delle entrate previste, sono stabiliti dal regolamento di
cui al comma 2, che disciplina anche le modalità per le eventuali
variazioni. Il rendiconto della gestione finanziaria, approvato
entro il 30 aprile dell'anno successivo, è soggetto al controllo
della Corte dei conti. Il bilancio preventivo e il rendiconto della
gestione finanziaria sono pubblicati nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana.
12. All'attuazione dei nuovi compiti
previsti dagli articoli 6, 7, e 8, l'Autorità fa fronte senza nuovi
e maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato, ai sensi dell'articolo
1, comma 67, della legge 23 dicembre 2005, n. 266.
Art. 9.
Sportello dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e
forniture
(art. 27, dir. 2004/18; art. 39, dir. 2004/17)
1. Le stazioni appaltanti possono
istituire un ufficio, denominato «sportello dei contratti pubblici
relativi a lavori, servizi, forniture», con il compito di:
a) fornire ai candidati e agli
offerenti, e ai soggetti che intendono presentare una candidatura
o un'offerta, informazioni relative alle norme vigenti nel luogo
di affidamento e di esecuzione del contratto, inerenti agli
obblighi fiscali, alla tutela dell'ambiente, alle disposizioni in
materia di sicurezza e condizioni di lavoro, nonché a tutte le
altre norme che devono essere rispettate nell'esecuzione del
contratto;
b) fornire ai candidati la documentazione utile per la
presentazione delle candidature e delle offerte, in conformità
alle norme del presente codice.
2. Le informazioni possono essere
fornite anche per via telematica in conformità alle norme vigenti
che disciplinano l'uso delle tecnologie informatiche da parte delle
amministrazioni aggiudicatrici. Per i soggetti pubblici tenuti
all'osservanza del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 (codice
dell'amministrazione digitale) e del decreto legislativo 28 febbraio
2005, n. 42 (istituzione del sistema pubblico di connettività e
della rete internazionale della pubblica amministrazione, a norma
dell'articolo 10, della legge 29 luglio 2003, n. 229), il
funzionamento telematico dello sportello è disciplinato nel
rispetto delle previsioni di tali atti legislativi e successive
modificazioni, e delle relative norme di attuazione ed esecuzione. (comma
modificato dall'articolo 3 del d.lgs. n. 6 del 2007)
3. L'istituzione di detto sportello
avviene senza oneri aggiuntivi per il bilancio delle amministrazioni
aggiudicatrici e degli enti aggiudicatori che sono soggetti
pubblici.
4. I compiti dello sportello possono
anche essere affidati ad un ufficio già esistente, sempre nel
rispetto del comma 2.
5. Le informazioni di cui al comma 1
vengono fornite verso un corrispettivo destinato a coprire il costo
del servizio fornito dallo sportello, e che viene fissato dai
soggetti che istituiscono lo sportello medesimo.
6. Le stazioni appaltanti che
abbiano istituito lo sportello di cui al comma 1 o ne abbiano
attribuito i compiti ad un ufficio già esistente indicano nel bando
o nel capitolato lo sportello o l'ufficio a cui possono essere
chieste le informazioni di cui al comma 1, precisando altresì il
costo del servizio.
Art. 10.
Responsabile delle procedure di affidamento e di esecuzione dei
contratti pubblici di lavori, servizi e forniture.
(artt. 4, 5, 6, legge n. 241/1990; art. 6, co. 12, legge n.
537/1993; art. 7, legge n. 109/1994; art. 7, d.P.R. n. 554/1999)
1. Per ogni singolo intervento da
realizzarsi mediante un contratto pubblico, le amministrazioni
aggiudicatrici nominano, ai sensi della legge
7 agosto 1990, n. 241, un responsabile del procedimento, unico
per le fasi della progettazione, dell'affidamento, dell'esecuzione.
2. Il responsabile del procedimento
svolge tutti i compiti relativi alle procedure di affidamento
previste dal presente codice, ivi compresi gli affidamenti in
economia, e alla vigilanza sulla corretta esecuzione dei contratti,
che non siano specificamente attribuiti ad altri organi o soggetti.
3. In particolare, il responsabile
del procedimento, oltre ai compiti specificamente previsti da altre
disposizioni del presente codice:
a) formula proposte e fornisce
dati e informazioni al fine della predisposizione del programma
triennale dei lavori pubblici e dei relativi aggiornamenti
annuali, nonché al fine della predisposizione di ogni altro atto
di programmazione di contratti pubblici di servizi e di forniture,
e della predisposizione dell'avviso di preinformazione;
b) cura, in ciascuna fase di attuazione degli interventi, il
controllo sui livelli di prestazione, di qualità e di prezzo
determinati in coerenza alla copertura finanziaria e ai tempi di
realizzazione dei programmi;
c) cura il corretto e razionale svolgimento delle procedure;
d) segnala eventuali disfunzioni, impedimenti, ritardi
nell'attuazione degli interventi;
e) accerta la libera disponibilità di aree e immobili necessari;
f) fornisce all'amministrazione aggiudicatrice i dati e le
informazioni relativi alle principali fasi di svolgimento
dell'attuazione dell'intervento, necessari per l'attività di
coordinamento, indirizzo e controllo di sua competenza;
g) propone all'amministrazione aggiudicatrice la conclusione di un
accordo di programma, ai sensi delle norme vigenti, quando si
rende necessaria l'azione integrata e coordinata di diverse
amministrazioni;
h) propone l'indizione, o, ove competente, indice la conferenza di
servizi, ai sensi della legge
7 agosto 1990, n. 241, quando sia necessario o utile per
l'acquisizione di intese, pareri, concessioni, autorizzazioni,
permessi, licenze, nulla osta, assensi, comunque denominati.
4. Il regolamento individua gli
eventuali altri compiti del responsabile del procedimento,
coordinando con essi i compiti del direttore dell'esecuzione del
contratto e del direttore dei lavori, nonché dei coordinatori in
materia di salute e di sicurezza durante la progettazione e durante
l'esecuzione, previsti dal decreto
legislativo 14 agosto 1996, n. 494(ora
decreto
legislativo n. 81 del 2008)
e dalle altre norme vigenti.
5. Il responsabile del procedimento
deve possedere titolo di studio e competenza adeguati in relazione
ai compiti per cui è nominato. Per i lavori e i servizi attinenti
all'ingegneria e all'architettura deve essere un tecnico. Per le
amministrazioni aggiudicatrici deve essere un dipendente di ruolo.
In caso di
accertata carenza
di dipendenti di ruolo in possesso di professionalità adeguate, le
amministrazioni aggiudicatrici nominano il responsabile del
procedimento tra i propri dipendenti in servizio.
6. Il regolamento determina i
requisiti di professionalità richiesti al responsabile del
procedimento; per i lavori determina l'importo massimo e la
tipologia, per i quali il responsabile del procedimento può
coincidere con il progettista. Le ipotesi di coincidenza tra
responsabile del procedimento e direttore dell'esecuzione del
contratto sono stabilite dal regolamento, in conformità all'articolo
119.
7. Nel caso in cui l'organico delle
amministrazioni aggiudicatrici presenti carenze accertate o in esso
non sia compreso nessun soggetto in possesso della specifica
professionalità necessaria per lo svolgimento dei compiti propri
del responsabile del procedimento, secondo quanto attestato dal
dirigente competente, i compiti di supporto all'attività del
responsabile del procedimento possono essere affidati, con le
procedure previste dal presente codice per l'affidamento di
incarichi di servizi, ai soggetti aventi le specifiche competenze di
carattere tecnico, economico finanziario, amministrativo,
organizzativo, e legale, che abbiano stipulato adeguata polizza
assicurativa a copertura dei rischi professionali.
8. Il nominativo del responsabile
del procedimento è indicato nel bando o avviso con cui si indice la
gara per l'affidamento del contratto di lavori, servizi, forniture,
ovvero, nelle procedure in cui non vi sia bando o avviso con cui si
indice la gara, nell'invito a presentare un'offerta.
9. Le stazioni appaltanti che non
sono pubbliche amministrazioni e enti pubblici, in conformità ai
principi della legge
7 agosto 1990, n. 241, individuano, secondo i propri
ordinamenti, uno o più soggetti cui affidare i compiti propri del
responsabile del procedimento, limitatamente al rispetto delle norme
del presente codice alla cui osservanza sono tenuti.
Art. 11. Fasi
delle procedure di affidamento
(artt. 16, 17, 19, r.d. n. 2440/1923; Art. 109, d. P.R. n.
554/1999)
1. Le procedure di affidamento dei
contratti pubblici hanno luogo nel rispetto degli atti di
programmazione delle amministrazioni aggiudicatrici, se previsti dal
presente codice o dalle norme vigenti.
2. Prima dell'avvio delle procedure
di affidamento dei contratti pubblici, le amministrazioni
aggiudicatrici decretano o determinano di contrarre, in conformità
ai propri ordinamenti, individuando gli elementi essenziali del
contratto e i criteri di selezione degli operatori economici e delle
offerte.
3. La selezione dei partecipanti
avviene mediante uno dei sistemi previsti dal presente codice per
l'individuazione dei soggetti offerenti.
4. Le procedure di affidamento
selezionano la migliore offerta, mediante uno dei criteri previsti
dal presente codice. Al termine della procedura è dichiarata
l'aggiudicazione provvisoria a favore del miglior offerente.
5. La stazione appaltante, previa
verifica dell'aggiudicazione provvisoria ai sensi dell'articolo
12, comma 1, provvede all'aggiudicazione definitiva.
6. Ciascun concorrente non può
presentare più di un'offerta. L'offerta è vincolante per il
periodo indicato nel bando o nell'invito e, in caso di mancata
indicazione, per centottanta giorni dalla scadenza del termine per
la sua presentazione. La stazione appaltante può chiedere agli
offerenti il differimento di detto termine.
7. L'aggiudicazione definitiva non
equivale ad accettazione dell'offerta. L'offerta dell'aggiudicatario
è irrevocabile fino al termine stabilito nel comma 9.
8. L'aggiudicazione definitiva
diventa efficace dopo la verifica del possesso dei prescritti
requisiti.
9. Divenuta efficace
l'aggiudicazione definitiva, e fatto salvo l'esercizio dei poteri di
autotutela nei casi consentiti dalle norme vigenti, la stipulazione
del contratto di appalto o di concessione ha luogo entro il termine
di sessanta giorni, salvo diverso termine previsto nel bando o
nell'invito ad offrire, ovvero l'ipotesi di differimento
espressamente concordata con l'aggiudicatario. Se la stipulazione
del contratto non avviene nel termine fissato, ovvero il controllo
di cui all'articolo 12, comma 3, non avviene nel
termine ivi previsto, l'aggiudicatario può, mediante atto
notificato alla stazione appaltante, sciogliersi da ogni vincolo o
recedere dal contratto. All'aggiudicatario non spetta alcun
indennizzo, salvo il rimborso delle spese contrattuali documentate.
Nel caso di lavori, se è intervenuta la consegna dei lavori in via
di urgenza, l'aggiudicatario ha diritto al rimborso delle spese
sostenute per l'esecuzione dei lavori ordinati dal direttore dei
lavori, ivi comprese quelle per opere provvisionali. Nel caso di
servizi e forniture, se si è dato avvio all'esecuzione del
contratto in via d'urgenza, l'aggiudicatario ha diritto al rimborso
delle spese sostenute per le prestazioni espletate su ordine del
direttore dell'esecuzione.
(comma
modificato dall'art. 2, comma 1, lettera e), d.lgs. n. 113 del 2007)
10. Il contratto non può comunque
essere stipulato prima di trenta giorni dalla comunicazione ai
controinteressati del provvedimento di aggiudicazione, ai sensi
dell'articolo 79, salvo motivate ragioni di
particolare urgenza che non consentono all'amministrazione di
attendere il decorso del predetto termine. La deroga di cui al
periodo precedente non si applica ai contratti relativi a
infrastrutture strategiche e insediamenti produttivi, di cui alla parte
II, titolo III, capo IV.
11. Il contratto è sottoposto alla
condizione sospensiva dell'esito positivo dell'eventuale
approvazione e degli altri controlli previsti dalle norme proprie
delle stazioni appaltanti o degli enti aggiudicatori.
12. L'esecuzione del contratto può
avere inizio solo dopo che lo stesso è divenuto efficace, salvo
che, in casi di urgenza, la stazione appaltante o l'ente
aggiudicatore ne chieda l'esecuzione anticipata, nei modi e alle
condizioni previste dal regolamento.
13. Il contratto è stipulato
mediante atto pubblico notarile, o mediante forma pubblica
amministrativa a cura dell'ufficiale rogante dell'amministrazione
aggiudicatrice, ovvero mediante scrittura privata, nonché in forma
elettronica secondo le norme vigenti per ciascuna stazione
appaltante.
Art. 12.
Controlli sugli atti delle procedure di affidamento
(art. 3, co. 1, lett. g), e co. 2, legge n. 20/1994; art. 7,
co. 15, legge n. 109/1994)
1. L'aggiudicazione provvisoria è
soggetta ad approvazione dell'organo competente secondo
l'ordinamento delle amministrazioni aggiudicatrici e degli enti
aggiudicatori, ovvero degli altri soggetti aggiudicatori, nel
rispetto dei termini previsti dai singoli ordinamenti, decorrenti
dal ricevimento dell'aggiudicazione provvisoria da parte dell'organo
competente. In mancanza, il termine è pari a trenta giorni. Il
termine è interrotto dalla richiesta di chiarimenti o documenti, e
inizia nuovamente a decorrere da quando i chiarimenti o documenti
pervengono all'organo richiedente. Decorsi i termini previsti dai
singoli ordinamenti o, in mancanza, quello di trenta giorni,
l'aggiudicazione si intende approvata.
2. Il contratto stipulato è
soggetto all'eventuale approvazione dell'organo competente secondo
l'ordinamento delle amministrazioni aggiudicatrici e degli enti
aggiudicatori, ovvero degli altri soggetti aggiudicatori, nel
rispetto dei termini previsti dai singoli ordinamenti, decorrenti
dal ricevimento del contratto da parte dell'organo competente. In
mancanza, il termine è pari a trenta giorni. Il termine è
interrotto dalla richiesta di chiarimenti o documenti, e inizia
nuovamente a decorrere da quando i chiarimenti o documenti
pervengono all'organo richiedente. Decorsi i termini previsti dai
singoli ordinamenti o, in mancanza, quello di trenta giorni, il
contratto si intende approvato.
3. L'approvazione del contratto di
cui al comma 2 è sottoposta agli eventuali controlli previsti dagli
ordinamenti delle amministrazioni aggiudicatrici, degli enti
aggiudicatori, o degli altri soggetti aggiudicatori, nel rispetto
dei termini previsti dai singoli ordinamenti, decorrenti dal
ricevimento del contratto approvato da parte dell'organo di
controllo. In mancanza, il termine è pari a trenta giorni. Il
termine può essere interrotto, per non più di due volte, dalla
richiesta di chiarimenti o documenti, e inizia nuovamente a
decorrere da quando i chiarimenti o documenti pervengono all'organo
richiedente. L'organo di controllo si pronuncia entro trenta giorni
dal ricevimento dei chiarimenti. Decorsi i termini previsti dai
singoli ordinamenti o, in mancanza, quello di trenta giorni, il
contratto diventa efficace.
4. Restano ferme le norme vigenti
che contemplano controlli sui contratti pubblici al fine di
prevenzione di illeciti penali.
Art. 13.
Accesso agli atti e divieti di divulgazione
(art. 6 dir. 2004/18; art. 13, dir. 2004/17, art. 22, legge n.
109/1994; art. 10, d.P.R. n. 554/1999; legge n. 241/1990)
1. Salvo quanto espressamente
previsto nel presente codice, il diritto di accesso agli atti delle
procedure di affidamento e di esecuzione dei contratti pubblici, ivi
comprese le candidature e le offerte, è disciplinato dalla legge 7
agosto 1990, n. 241 e successive modificazioni.
2. Fatta salva la disciplina
prevista dal presente codice per gli appalti segretati o la cui
esecuzione richiede speciali misure di sicurezza, il diritto di
accesso è differito:
a) nelle procedure aperte, in
relazione all'elenco dei soggetti che hanno presentato offerte,
fino alla scadenza del termine per la presentazione delle
medesime;
b) nelle procedure ristrette e negoziate, e in ogni ipotesi di
gara informale, in relazione all'elenco dei soggetti che hanno
fatto richiesta di invito o che hanno segnalato il loro interesse,
e in relazione all'elenco dei soggetti che sono stati invitati a
presentare offerte e all'elenco dei soggetti che hanno presentato
offerte, fino alla scadenza del termine per la presentazione delle
offerte medesime; ai soggetti la cui richiesta di invito sia stata
respinta, è consentito l'accesso all'elenco dei soggetti che
hanno fatto richiesta di invito o che hanno segnalato il loro
interesse, dopo la comunicazione ufficiale, da parte delle
stazioni appaltanti, dei nominativi dei candidati da invitare;
c) in relazione alle offerte, fino all'approvazione
dell'aggiudicazione.
c-bis) in relazione al
procedimento di verifica della anomalia dell'offerta, fino
all'aggiudicazione definitiva.
(lettera
aggiunta dall'art. 2, comma 1, lettera e), d.lgs. n. 152 del 2008)
3. Gli atti di cui al comma 2, fino
ai termini ivi previsti, non possono essere comunicati a terzi o
resi in qualsiasi altro modo noti.
4. L'inosservanza del comma 2 e del
comma 3 comporta per i pubblici ufficiali o per gli incaricati di
pubblici servizi l'applicazione dell'articolo
326 del codice penale.
5. Fatta salva la disciplina
prevista dal presente codice per gli appalti segretati o la cui
esecuzione richiede speciali misure di sicurezza, sono esclusi il
diritto di accesso e ogni forma di divulgazione in relazione:
a) alle informazioni fornite dagli
offerenti nell'ambito delle offerte ovvero a giustificazione delle
medesime, che costituiscano, secondo motivata e comprovata
dichiarazione dell'offerente, segreti tecnici o commerciali;
b) a eventuali ulteriori aspetti riservati delle offerte, da
individuarsi in sede di regolamento;
c) ai pareri legali acquisiti dai soggetti tenuti all'applicazione
del presente codice, per la soluzione di liti, potenziali o in
atto, relative ai contratti pubblici;
d) alle relazioni riservate del direttore dei lavori e dell'organo
di collaudo sulle domande e sulle riserve del soggetto esecutore
del contratto.
6. In relazione all'ipotesi di cui
al comma 5, lettere a) e b), è comunque consentito l'accesso al
concorrente che lo chieda in vista della difesa in giudizio dei
propri interessi in relazione alla procedura di affidamento del
contratto nell'ambito della quale viene formulata la richiesta di
accesso.
7. Limitatamente ai contratti nei
settori speciali soggetti alla disciplina della parte
III, all'atto della trasmissione delle specifiche tecniche agli
operatori economici interessati, della qualificazione e della
selezione degli operatori economici e dell'affidamento dei
contratti, gli enti aggiudicatori possono imporre requisiti per
tutelare la riservatezza delle informazioni che trasmettono.
7-bis. Gli enti aggiudicatori
mettono a disposizione degli operatori economici interessati e che
ne fanno domanda le specifiche tecniche regolarmente previste nei
loro appalti di forniture, di lavori o di servizi, o le specifiche
tecniche alle quali intendono riferirsi per gli appalti che sono
oggetto di avvisi periodici indicativi. Quando le specifiche
tecniche sono basate su documenti accessibili agli operatori
economici interessati, si considera sufficiente l'indicazione del
riferimento a tali documenti.
(comma
aggiunto dall'art. 1, comma 1, lettera b), d.lgs. n. 152 del 2008)
Art. 14.
Contratti misti
(art. 1, dir. 2004/18; art. 1, dir. 2004/17; art. 2, co. 1,
legge n. 109/1994, come modificato dall'art. 24, legge n. 62/2005;
art. 3, commi 3 e 4, d.lgs. n. 157/1995; art. 3, d.lgs. n. 30/2004)
1. I contratti misti sono contratti
pubblici aventi per oggetto: lavori e forniture; lavori e servizi;
lavori, servizi e forniture; servizi e forniture.
2. I contratti misti sono
considerati appalti pubblici di lavori, o di servizi, o di
forniture, o concessioni di lavori, secondo le disposizioni che
seguono:
a) un contratto pubblico avente
per oggetto la fornitura di prodotti e, a titolo accessorio,
lavori di posa in opera e di installazione è considerato un «appalto
pubblico di forniture»;
b) un contratto pubblico avente per oggetto prodotti e servizi di
cui all'allegato II è considerato un «appalto pubblico di
servizi» quando il valore dei servizi supera quello dei prodotti
oggetto dell'appalto;
c) un contratto pubblico avente per oggetto dei servizi di cui
all'allegato II e che preveda attività ai sensi dell'allegato I
solo a titolo accessorio rispetto all'oggetto principale del
contratto è considerato un «appalto pubblico di servizi»;
3. Ai fini dell'applicazione del
comma 2, l'oggetto principale del contratto è costituito dai lavori
se l'importo dei lavori assume rilievo superiore al cinquanta per
cento, salvo che, secondo le caratteristiche specifiche
dell'appalto, i lavori abbiano carattere meramente accessorio
rispetto ai servizi o alle forniture, che costituiscano l'oggetto
principale del contratto.
4. L'affidamento di un contratto
misto secondo il presente articolo non deve avere come conseguenza
di limitare o escludere l'applicazione delle pertinenti norme
comunitarie relative all'aggiudicazione di lavori, servizi o
forniture, anche se non costituiscono l'oggetto principale del
contratto, ovvero di limitare o distorcere la concorrenza.
Art. 15.
Qualificazione nei contratti misti
(art. 8, co. 11-septies, legge n. 109/1994)
1. L'operatore economico che
concorre alla procedura di affidamento di un contratto misto, deve
possedere i requisiti di qualificazione e capacità prescritti dal
presente codice per ciascuna prestazione di lavori, servizi,
forniture prevista dal contratto.
Titolo
II - CONTRATTI ESCLUSI IN TUTTO O IN PARTE DALL'AMBITO DI
APPLICAZIONE DEL CODICE
Art. 16.
Contratti relativi alla produzione e al commercio di armi, munizioni
e materiale bellico
(art. 10, dir. 2004/18; art. 4 d.lgs. n. 358/1992)
1. Nel rispetto dell'articolo 296
del Trattato che istituisce la Comunità europea, sono sottratti
all'applicazione del presente codice i contratti, nel settore della
difesa, relativi alla produzione o al commercio di armi, munizioni e
materiale bellico, di cui all'elenco deliberato dal Consiglio della
Comunità europea, che siano destinati a fini specificamente
militari.
2. Restano ferme le disposizioni
vigenti, anche derivanti da accordi internazionali, o da regolamenti
del Ministero della difesa.
Art. 17.
Contratti segretati o che esigono particolari misure di sicurezza
(artt. 14 e 57, dir. 2004/18; art. 21, dir. 2004/17; art. 4,
d.lgs. n. 358/1992; art. 33, legge n. 109/1994; art. 82, d.P.R. n.
554/1999; art. 5, d.lgs. n. 157/1995; art. 8, d.lgs. n. 158/1995;
art. 122, d.P.R. n. 170/2005; art. 24, co. 6, legge n. 109/1994,
art. 24, co. 7, legge n. 289/2002)
1. Le opere, i servizi e le
forniture destinati ad attività della Banca d'Italia, delle forze
armate o dei corpi di polizia per la difesa della Nazione o per i
compiti di istituto nonche' dell'amministrazione della giustizia
e dell'amministrazione finanziaria relativamente alla gestione
del sistema informativo della fiscalità o ad attività degli enti aggiudicatori di cui
alla parte III, nei casi in cui sono
richieste misure speciali di sicurezza o di segretezza in conformità
a disposizioni legislative, regolamentari e amministrative vigenti o
quando lo esiga la protezione degli interessi essenziali della
sicurezza dello Stato, possono essere eseguiti in deroga alle
disposizioni relative alla pubblicità delle procedure di
affidamento dei contratti pubblici, nel rispetto delle previsioni
del presente articolo. (comma
così modificato dall'art. 1, comma 1, lettera b), d.lgs. n. 113 del
2007, poi dall'articolo 4, comma 4-bis, legge n. 102 del 2009)
2. Le amministrazioni e gli enti
usuari dichiarano con provvedimento motivato, le opere, servizi e
forniture da considerarsi «segreti» ai sensi del regio decreto 11
luglio 1941, n. 1161 e della legge 24 ottobre 1977, n. 801 o di
altre norme vigenti, oppure «eseguibili con speciali misure di
sicurezza».
3. I contratti sono eseguiti da
operatori economici in possesso, oltre che dei requisiti previsti
dal presente codice, dell'abilitazione di sicurezza.
4. L'affidamento dei contratti
dichiarati segreti o eseguibili con speciali misure di sicurezza
avviene previo esperimento di gara informale a cui sono invitati
almeno cinque operatori economici, se sussistono in tale numero
soggetti qualificati in relazione all'oggetto del contratto e sempre
che la negoziazione con più di un operatore economico sia
compatibile con le esigenze di segretezza.
5. L'operatore economico invitato può
richiedere di essere autorizzato a presentare offerta quale
mandatario di un raggruppamento temporaneo, del quale deve indicare
i componenti. La stazione appaltante o l'ente aggiudicatore entro i
successivi dieci giorni è tenuto a pronunziarsi sull'istanza; la
mancata risposta nel termine equivale a diniego di autorizzazione.
6. Gli incaricati della
progettazione, della direzione dell'esecuzione e del collaudo,
qualora esterni all'amministrazione, devono essere in possesso
dell'abilitazione di sicurezza.
7. I contratti di cui al presente
articolo posti in essere da amministrazioni statali sono sottoposti
esclusivamente al controllo successivo della Corte dei conti, la
quale si pronuncia altresì sulla regolarità, sulla correttezza e
sull'efficacia della gestione. Dell'attività di cui al presente
comma è dato conto entro il 30 giugno di ciascun anno in una
relazione al Parlamento.
8. Entro un anno dalla data di
entrata in vigore del presente codice, con decreto del Presidente
del Consiglio dei Ministri, su proposta del Comitato
interministeriale per i servizi di informazione e sicurezza, previa
intesa con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il
Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, sentito il Consiglio
di Stato che si pronuncia entro quarantacinque giorni dalla
richiesta, è adottato apposito regolamento, nel rispetto delle
previsioni del presente articolo, per l'acquisizione di beni,
servizi, lavori e opere in economia ovvero a trattativa privata, da
parte degli organismi di cui agli articoli 3, 4 e 6, della legge 24
ottobre 1977, n. 801.
Art. 18.
Contratti aggiudicati in base a norme internazionali
(artt. 15 e 57, dir. 2004/18; art. 22, dir. 2004/17; art. 4,
d.lgs. n. 358/1992; art. 5, d.lgs. n. 157/1995; art. 8, d.lgs. n.
158/1995)
1. Il presente codice non si applica
ai contratti pubblici disciplinati da norme procedurali differenti e
aggiudicati in base:
a) ad un accordo internazionale,
concluso in conformità del trattato, tra l'Italia e uno o più
Paesi terzi e riguardante forniture o lavori destinati alla
realizzazione o allo sfruttamento congiunti di un'opera da parte
degli Stati firmatari o concernente servizi destinati alla
realizzazione comune o alla gestione comune di un progetto da
parte degli Stati firmatari; ogni accordo è comunicato a cura del
Ministero degli affari esteri alla Commissione, che può
consultare il comitato consultivo per gli appalti pubblici di cui
all'articolo
77 della direttiva 2004/18 del 31 marzo 2004 e di cui
all'articolo 68 della direttiva 2004/17;
b) ad un accordo internazionale concluso in relazione alla
presenza di truppe di stanza e concernente imprese dello Stato
italiano o di un Paese terzo;
c) alla particolare procedura di un'organizzazione internazionale.
1-bis. In sede di
aggiudicazione degli appalti da parte degli enti aggiudicatori,
gli stessi applicano condizioni favorevoli quanto quelle che sono
concesse dai paesi terzi agli operatori economici italiani in
applicazione dell'accordo che istituisce l’Organizzazione
mondiale del commercio.
(comma
aggiunto dall'art. 1, comma 1, lettera c), d.lgs. n. 152 del 2008)
Art. 19.
Contratti di servizi esclusi
(artt. 16 e 18, dir. 2004/18; artt. 24 e 25, dir. 2004/17;
art. 5, d.lgs. n. 157/1995; art. 8, d.lgs. n. 158/1995).
1. Il presente codice non si applica
ai contratti pubblici:
a) aventi per oggetto l'acquisto o
la locazione, quali che siano le relative modalità finanziarie,
di terreni, fabbricati esistenti o altri beni immobili o
riguardanti diritti su tali beni; tuttavia, i contratti di servizi
finanziari conclusi anteriormente, contestualmente o
successivamente al contratto di acquisto o di locazione rientrano,
a prescindere dalla loro forma, nel campo di applicazione del
presente codice;
b) aventi per oggetto l'acquisto, lo sviluppo, la produzione o
coproduzione di programmi destinati alla trasmissione da parte di
emittenti radiotelevisive e appalti concernenti il tempo di
trasmissione;
c) concernenti i servizi d'arbitrato e di conciliazione;
d) concernenti servizi finanziari relativi all'emissione,
all'acquisto, alla vendita e al trasferimento di titoli o di altri
strumenti finanziari, in particolare le operazioni di
approvvigionamento in denaro o capitale delle stazioni appaltanti,
nonché i servizi forniti dalla Banca d'Italia;
e) concernenti contratti di lavoro;
f) concernenti servizi di ricerca e sviluppo diversi da quelli i
cui risultati appartengono esclusivamente alla stazione
appaltante, perché li usi nell'esercizio della sua attività, a
condizione che la prestazione del servizio sia interamente
retribuita da tale amministrazione.
2. Il presente codice non si applica
agli appalti pubblici di servizi aggiudicati da un'amministrazione
aggiudicatrice o da un ente aggiudicatore ad un'altra
amministrazione aggiudicatrice o ad un'associazione o consorzio di
amministrazioni aggiudicatrici, in base ad un diritto esclusivo di
cui esse beneficiano in virtù di disposizioni legislative,
regolamentari o amministrative pubblicate, purché tali disposizioni
siano compatibili con il trattato.
Art. 20.
Appalti di servizi elencati nell'allegato II B
(art. 20 e 21 dir. 2004/18; artt. 31 e 32 dir. 2004/17; art.
3, co. 2, d.lgs. n. 157/1995; art. 7, co. 3, d.lgs. n. 158/1995)
1. L'aggiudicazione degli appalti
aventi per oggetto i servizi elencati nell'allegato II B è
disciplinata esclusivamente dall'articolo 68
(specifiche tecniche), dall'articolo 65 (avviso
sui risultati della procedura di affidamento), dall'articolo
225 (avvisi relativi agli appalti aggiudicati).
2. Gli appalti di servizi elencati
nell'allegato II A sono soggetti alle disposizioni del presente
codice.
Art. 21.
Appalti aventi ad oggetto sia servizi elencati nell'allegato II A
sia servizi elencati nell'allegato II B
(art. 22, dir. 2004/18; art. 33, dir. 2004/17; art. 3, co. 2,
d.lgs. n. 157/1995; art. 7, co. 3, d.lgs. n. 158/1995)
1. Gli appalti aventi per oggetto
sia servizi elencati nell'allegato II A che servizi elencati
nell'allegato II B sono aggiudicati conformemente all'articolo
20, comma 1, se il valore dei servizi che
precede se il valore dei servizi elencati nell'allegato II B sia
superiore al valore dei servizi elencati nell'allegato II A.(comma
modificato dall'art. 1, comma 1, lettera d), d.lgs. n. 152 del 2008)
Art. 22.
Contratti esclusi nel settore delle telecomunicazioni
(artt. 13 e 57, dir. 2004/18)
1. Il presente codice non si applica
ai contratti pubblici principalmente finalizzati a permettere alle
amministrazioni aggiudicatrici la messa a disposizione o la gestione
di reti pubbliche di telecomunicazioni o la prestazione al pubblico
di uno o più servizi di telecomunicazioni.
Art. 23.
Contratti relativi a servizi al pubblico di autotrasporto mediante
autobus
(art. 12, dir. 2004/18; art. 5.2, dir. 2004/17)
1. Il presente codice non si applica
agli appalti delle stazioni appaltanti relativi alla prestazione di
un servizio al pubblico di autotrasporto mediante autobus, già
esclusi dal campo di applicazione della direttiva 93/38/CEE in virtù
dell'articolo 2, paragrafo 4, della stessa.
Art. 24.
Appalti aggiudicati a scopo di rivendita o di locazione a terzi
(art. 12, dir. 2004/18; art. 19, dir. 2004/17; art. 4,
lettera b), d.lgs. n. 358/1992; art. 8, co. 1, lettera b), d. lgs.
n. 158/1995)
1. Il presente codice non si applica
agli appalti nei settori di cui alla parte III aggiudicati a scopo di rivendita o di locazione a
terzi, quando la stazione appaltante l’ente
aggiudicatore non gode di alcun diritto
speciale o esclusivo per la vendita o la locazione dell'oggetto di
tali appalti e quando altri enti possono liberamente venderlo o
darlo in locazione alle stesse condizioni.
2. Le stazioni appaltanti
Gli enti aggiudicatori comunicano
alla Commissione, su sua richiesta, tutte le categorie di prodotti o
attività che considerano escluse in virtù del comma 1, entro il
termine stabilito dalla Commissione medesima. Nelle comunicazioni
possono indicare quali informazioni hanno carattere commerciale
sensibile. (articolo
sostituito dall'art. 1, comma 1, lettera e), d.lgs. n. 152 del 2008)
Art. 25.
Appalti aggiudicati per l'acquisto di acqua e per la fornitura di
energia o di combustibili destinati alla produzione di energia.
(art. 12, dir. 2004/18; art. 26, dir. 2004/17; art. 8, co. 1,
lettera f), d.lgs. n. 158/1995)
1. Il presente codice non si
applica:
a) agli appalti per l'acquisto di
acqua, se aggiudicati da amministrazioni aggiudicatrici o enti
aggiudicatori che esercitano le attività di cui all'articolo
209, comma 1 (acqua);
b) agli appalti per la fornitura di energia o di combustibili
destinati alla produzione di energia, se aggiudicati da
amministrazioni aggiudicatrici o enti aggiudicatori che esercitano
un'attività di cui ai commi 1 e 3 dell'articolo
208 (gas, energia termica ed elettricità) e all'articolo
212 (prospezione ed estrazione di petrolio, gas, carbone e
altri combustibili solidi).
Art. 26.
Contratti di sponsorizzazione
(art. 2, co. 6, legge n. 109/1994; art. 43, legge n.
449/1997; art. 119, d.lgs. n. 267/2000; art. 2, d.lgs. n. 30/2004)
1. Ai contratti di sponsorizzazione
e ai contratti a questi assimilabili, di cui siano parte
un'amministrazione aggiudicatrice o altro ente aggiudicatore e uno
sponsor che non sia un'amministrazione aggiudicatrice o altro ente
aggiudicatore, aventi ad oggetto i lavori di cui all'allegato I,
nonché gli interventi di restauro e manutenzione di beni mobili e
delle superfici decorate di beni architettonici sottoposti a tutela
ai sensi del decreto
legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, ovvero i servizi di cui
all'allegato II, ovvero le forniture disciplinate dal presente
codice, quando i lavori, i servizi, le forniture sono acquisiti o
realizzati a cura e a spese dello sponsor, si applicano i principi
del Trattato per la scelta dello sponsor nonché le disposizioni in
materia di requisiti soggettivi di
qualificazione dei progettisti e degli esecutori
del contratto. (comma
così modificato dall'articolo 3 del d.lgs. n. 6 del 2007)
2. L'amministrazione aggiudicatrice
o altro ente aggiudicatore beneficiario delle opere, dei lavori, dei
servizi, delle forniture, impartisce le prescrizioni opportune in
ordine alla progettazione, nonché alla direzione ed esecuzione del
contratto.
Art. 27.
Principi relativi ai contratti esclusi
1. L'affidamento dei contratti
pubblici aventi ad oggetto lavori, servizi forniture, esclusi, in
tutto o in parte, dall'applicazione del presente codice dall'ambito di applicazione oggettiva del presente codice, avviene nel
rispetto dei principi di economicità, efficacia, imparzialità,
parità di trattamento, trasparenza, proporzionalità. L'affidamento
deve essere preceduto da invito ad almeno cinque concorrenti, se
compatibile con l'oggetto del contratto. (articolo
sostituito dall'art. 4, comma 2, lettera a), Legge 12 luglio 2011, n. 106
)
2. Si applica altresì l'articolo
2, commi 2, 3 e 4.
3. Le amministrazioni aggiudicatrici
stabiliscono se è ammesso o meno il subappalto, e, in caso
affermativo, le relative condizioni di ammissibilità. Se le
amministrazioni aggiudicatrici consentono il subappalto, si applica
l'articolo 118.
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