Parte II -
CONTRATTI PUBBLICI RELATIVI A LAVORI SERVIZI E FORNITURE NEI SETTORI
ORDINARI
Titolo
I - CONTRATTI DI RILEVANZA COMUNITARIA
Capo
I - (...)
Art. 28.
Importi delle soglie dei contratti pubblici di rilevanza comunitaria
(artt. 7, 8, 56, 78, dir. 2004/18; regolamento CE n.
1874/2004; regolamento CE n. 2083/2005)
1. Fatto salvo quanto previsto per
gli appalti di forniture del Ministero della difesa dall'articolo
196, per i contratti pubblici di rilevanza comunitaria il valore
stimato al netto dell'imposta sul valore aggiunto (i.v.a.) è pari o
superiore alle soglie seguenti:
a) 137.000 euro, per gli appalti
pubblici di forniture e di servizi diversi da quelli di cui alla
lettera b.2), aggiudicati dalle amministrazioni aggiudicatrici che
sono autorità governative centrali indicate nell'allegato IV;
b) 211.000 euro,
b.1) per gli appalti pubblici di
forniture e di servizi aggiudicati da stazioni appaltanti
diverse da quelle indicate nell'allegato IV;
b.2) per gli appalti pubblici di servizi, aggiudicati da una
qualsivoglia stazione appaltante, aventi per oggetto servizi
della categoria 8 dell'allegato II A, servizi di
telecomunicazioni della categoria 5 dell'allegato II A, le cui
voci nel CPV corrispondono ai numeri di riferimento CPC 7524,
7525 e 7526, servizi elencati nell'allegato II B;
c) 5.278.000 euro per gli appalti
di lavori pubblici e per le concessioni di lavori pubblici.
Art. 29. Metodi
di calcolo del valore stimato dei contratti pubblici
(artt. 9 e 56, dir. 2004/18; art. 17, dir. 2004/17; art. 2,
d.lgs. n. 358/1992; art. 4, d.lgs. n. 157/1995; art. 9, d.lgs. n.
158/1995)
1. Il calcolo del valore stimato
degli appalti pubblici e delle concessioni di lavori o servizi
pubblici è basato sull'importo totale pagabile al netto dell'IVA,
valutato dalle stazioni appaltanti. Questo calcolo tiene conto
dell'importo massimo stimato, ivi compresa qualsiasi forma di
opzione o rinnovo del contratto.
2. Quando le stazioni appaltanti
prevedono premi o pagamenti per i candidati o gli offerenti, ne
tengono conto nel calcolo del valore stimato dell'appalto.
3. La stima deve essere valida al
momento dell'invio del bando di gara, quale previsto all'articolo
66, comma 1, o, nei casi in cui siffatto bando non è richiesto,
al momento in cui la stazione appaltante avvia la procedura di
affidamento del contratto.
4. Nessun progetto d'opera né alcun
progetto di acquisto volto ad ottenere un certo quantitativo di
forniture o di servizi può essere frazionato al fine di escluderlo
dall'osservanza delle norme che troverebbero applicazione se il
frazionamento non vi fosse stato.
5. Per gli appalti pubblici di
lavori e per le concessioni di lavori pubblici il calcolo del valore
stimato tiene conto dell'importo dei lavori stessi nonché del
valore complessivo stimato delle forniture e dei servizi necessari
all'esecuzione dei lavori, messe a disposizione dell'imprenditore da
parte delle stazioni appaltanti.
6. Il valore delle forniture o dei
servizi non necessari all'esecuzione di uno specifico appalto di
lavori non può essere aggiunto al valore dell'appalto di lavori in
modo da sottrarre l'acquisto di tali forniture o servizi
dall'applicazione delle disposizioni specifiche contenute nel
presente codice.
7. Per i contratti relativi a
lavori, opere, servizi:
a) quando un'opera prevista o un
progetto di acquisto di servizi può dare luogo ad appalti
aggiudicati contemporaneamente per lotti distinti, è computato il
valore complessivo stimato della totalità di tali lotti;
b) quando il valore cumulato dei lotti è pari o superiore alle
soglie di cui all'articolo 28, le norme dettate
per i contratti di rilevanza comunitaria si applicano
all'aggiudicazione di ciascun lotto;
c) le stazioni appaltanti possono tuttavia derogare a tale
applicazione per i lotti il cui valore stimato al netto dell'IVA
sia inferiore a 80.000 euro per i servizi o a un milione di euro
per i lavori, purché il valore cumulato di tali lotti non superi
il 20% del valore complessivo di tutti i lotti.
8. Per gli appalti di forniture:
a) quando un progetto volto ad
ottenere forniture omogenee può dar luogo ad appalti aggiudicati
contemporaneamente per lotti separati, per l'applicazione delle
soglie previste per i contratti di rilevanza comunitaria si tiene
conto del valore stimato della totalità di tali lotti;
b) quando il valore cumulato dei lotti è pari o superiore alle
soglie di cui all'articolo 28, le norme dettate
per i contratti di rilevanza comunitaria si applicano
all'aggiudicazione di ciascun lotto;
c) le stazioni appaltanti possono tuttavia derogare a tale
applicazione per i lotti il cui valore stimato al netto dell'IVA
sia inferiore a 80.000 euro e purché il valore cumulato di tali
lotti non superi il 20% del valore complessivo della totalità dei
lotti.
9. Per gli appalti pubblici di
forniture aventi per oggetto la locazione finanziaria, la locazione
o l'acquisto a riscatto di prodotti, il valore da assumere come base
per il calcolo del valore stimato dell'appalto è il seguente:
a) se trattasi di appalto pubblico
di durata determinata pari o inferiore a dodici mesi, il valore
complessivo stimato per la durata dell'appalto o, se la durata
supera i dodici mesi, il valore complessivo, ivi compreso
l'importo stimato del valore residuo;
b) se trattasi di appalto pubblico di durata indeterminata o che
non può essere definita, il valore mensile moltiplicato per
quarantotto.
10. Se gli appalti pubblici di
forniture o di servizi presentano carattere di regolarità o sono
destinati ad essere rinnovati entro un determinato periodo, è
assunto come base per il calcolo del valore stimato dell'appalto:
a) il valore reale complessivo dei
contratti analoghi successivamente conclusi nel corso dei dodici
mesi precedenti o dell'esercizio precedente, rettificato, se
possibile, al fine di tener conto dei cambiamenti in termini di
quantità o di valore che potrebbero sopravvenire nei dodici mesi
successivi al contratto iniziale;
oppure
b) il valore stimato complessivo dei contratti successivi conclusi
nel corso dei dodici mesi successivi alla prima consegna o nel
corso dell'esercizio se questo è superiore a dodici mesi.
11. La scelta del metodo per il
calcolo del valore stimato di un appalto pubblico non può essere
fatta con l'intenzione di escluderlo dal campo di applicazione delle
norme dettate per gli appalti di rilevanza comunitaria.
12. Per gli appalti pubblici di
servizi il valore da assumere come base di calcolo del valore
stimato dell'appalto è, a seconda dei casi, il seguente:
a) per i tipi di servizi seguenti:
a.1) servizi assicurativi: il
premio da pagare e altre forme di remunerazione;
a.2) servizi bancari e altri servizi finanziari: gli onorari, le
commissioni, gli interessi e altre forme di remunerazione;
a.3) appalti riguardanti la progettazione: gli onorari, le
commissioni da pagare e altre forme di remunerazione;
b) per gli appalti di servizi che
non fissano un prezzo complessivo:
b.1) se trattasi di appalti di
durata determinata pari o inferiore a quarantotto mesi, il
valore complessivo stimato per l'intera loro durata;
b.2) se trattasi di appalti di durata indeterminata o superiore
a quarantotto mesi, il valore mensile moltiplicato per
quarantotto.
13. Per gli accordi quadro e per i
sistemi dinamici di acquisizione, il valore da prendere in
considerazione è il valore massimo stimato al netto dell'IVA del
complesso degli appalti previsti durante l'intera durata degli
accordi quadro o del sistema dinamico di acquisizione.
14. Il calcolo del valore stimato di
un appalto misto di servizi e forniture si fonda sul valore totale
dei servizi e delle forniture, prescindendo dalle rispettive quote.
Tale calcolo comprende il valore delle operazioni di posa e di
installazione.
Art. 30.
Concessione di servizi
(artt. 3 e 17, dir. 2004/18; art. 3, co. 8 legge n. 415/1998)
1. Salvo quanto disposto nel
presente articolo, le disposizioni del codice non si applicano alle
concessioni di servizi.
2. Nella concessione di servizi la
controprestazione a favore del concessionario consiste unicamente
nel diritto di gestire funzionalmente e di sfruttare economicamente
il servizio. Il soggetto concedente stabilisce in sede di gara anche
un prezzo, qualora al concessionario venga imposto di praticare nei
confronti degli utenti prezzi inferiori a quelli corrispondenti alla
somma del costo del servizio e dell'ordinario utile di impresa,
ovvero qualora sia necessario assicurare al concessionario il
perseguimento dell'equilibrio economico-finanziario degli
investimenti e della connessa gestione in relazione alla qualità
del servizio da prestare.
3. La scelta del concessionario deve
avvenire nel rispetto dei principi desumibili dal Trattato e dei
principi generali relativi ai contratti pubblici e, in particolare,
dei principi di trasparenza, adeguata pubblicità, non
discriminazione, parità di trattamento, mutuo riconoscimento,
proporzionalità, previa gara informale a cui sono invitati almeno
cinque concorrenti, se sussistono in tale numero soggetti
qualificati in relazione all'oggetto della concessione, e con
predeterminazione dei criteri selettivi.
4. Sono fatte salve discipline
specifiche che prevedono forme più ampie di tutela della
concorrenza.
5. Restano ferme, purché conformi
ai principi dell'ordinamento comunitario le discipline specifiche
che prevedono, in luogo delle concessione di servizi a terzi,
l'affidamento di servizi a soggetti che sono a loro volta
amministrazioni aggiudicatrici.
6. Se un'amministrazione
aggiudicatrice concede ad un soggetto che non è un'amministrazione
aggiudicatrice diritti speciali o esclusivi di esercitare un'attività
di servizio pubblico, l'atto di concessione prevede che, per gli
appalti di forniture conclusi con terzi nell'ambito di tale attività,
detto soggetto rispetti il principio di non discriminazione in base
alla nazionalità.
7. Si applicano le disposizioni
della parte IV. Si applica, inoltre, in
quanto compatibile l'articolo 143, comma 7.
Art. 31.
Contratti nei settori del gas, energia termica, elettricità, acqua,
trasporti, servizi postali, sfruttamento di area geografica
(artt. 12 e 57, dir. 2004/18)
1. Fatto salvo quanto disposto
dall'articolo 32 (Amministrazioni aggiudicatrici e altri soggetti
aggiudicatori), le disposizioni contenute nella parte II non si
applicano ai contratti di cui alla parte III (settori del gas,
energia termica, elettricità, acqua, trasporti, servizi postali,
sfruttamento di area geografica), che le stazioni appaltanti che
esercitano una o più delle attività di cui agli articoli
da 208 a 214 aggiudicano per tali attività.
Art. 32.
Amministrazioni aggiudicatrici e altri soggetti aggiudicatori
(artt. 1 e 8, dir. 2004/18; art. 2, legge n. 109/1994; art. 1,
d.lgs. n. 358/1992; artt. 2 e 3, co. 5, d.lgs. n. 157/1995)
1. Salvo quanto dispongono il comma
2 e il comma 3, le norme del presente titolo, nonché quelle della parte
I, IV e V, si applicano in relazione ai
seguenti contratti, di importo pari o superiore alle soglie di cui
all'articolo 28:
a) lavori, servizi, forniture,
affidati dalle amministrazioni aggiudicatrici;
b) appalti di lavori pubblici affidati dai concessionari di lavori
pubblici che non sono amministrazioni aggiudicatrici, nei limiti
stabiliti dall'articolo 142;
c) lavori, servizi, forniture affidati dalle società con capitale
pubblico, anche non maggioritario, che non sono organismi di
diritto pubblico, che hanno ad oggetto della loro attività la
realizzazione di lavori o opere, ovvero la produzione di beni o
servizi, non destinati ad essere collocati sul mercato in regime
di libera concorrenza, ivi comprese le società di cui agli articoli
113, 113-bis, 115 e 116 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n.
267, testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti
locali;
(lettera da coordinare con l'articolo
13 della legge n. 248 del 2006 - n.d.r.)
d) lavori, affidati da soggetti privati, di cui all'allegato I,
nonché lavori di edilizia relativi ad ospedali, impianti
sportivi, ricreativi e per il tempo libero, edifici scolastici e
universitari, edifici destinati a funzioni pubbliche
amministrative, di importo superiore a un milione di euro, per la
cui realizzazione sia previsto, da parte dei soggetti di cui alla
lettera a), un contributo diretto e specifico, in conto interessi
o in conto capitale che, attualizzato, superi il 50 per cento
dell'importo dei lavori;
e) appalti di servizi, affidati da soggetti privati, relativamente
ai servizi il cui valore stimato, al netto dell'i.v.a., sia pari o
superiore a 211.000 euro, allorché tali appalti sono connessi ad
un appalto di lavori di cui alla lettera d) del presente comma, e
per i quali sia previsto, da parte dei soggetti di cui alla
lettera a), un contributo diretto e specifico, in conto interessi
o in conto capitale che, attualizzato, superi il 50 per cento
dell'importo dei servizi;
f) lavori pubblici affidati dai concessionari di servizi, quando
essi sono strettamente strumentali alla gestione del servizio e le
opere pubbliche diventano di proprietà dell'amministrazione
aggiudicatrice;
g) lavori pubblici da realizzarsi da parte dei soggetti privati,
titolari di permesso di costruire, che assumono in via diretta
l'esecuzione delle opere di urbanizzazione a scomputo totale o
parziale del contribuito previsto per il rilascio del permesso, ai
sensi dell'articolo
16, comma 2, d.P.R. 6 giugno 2001, n. 380 e dell'articolo
28, comma 5 della legge 17 agosto 1942, n. 1150.
L'amministrazione che rilascia il permesso di costruire può
prevedere che, in relazione alla realizzazione delle opere di
urbanizzazione, il titolare l’avente
diritto a richiedere il permesso di costruire assuma
la veste di promotore, presentando all'amministrazione medesima,
entro novanta giorni dal rilascio del permesso di costruire, la
progettazione preliminare delle opere. All'esito della gara
bandita ed effettuata dal promotore sulla base della progettazione
presentata, il promotore può esercitare, purché espressamente
previsto nel bando di gara, diritto di prelazione nei confronti
dell'aggiudicatario, entro quindici giorni dalla aggiudicazione,
corrispondendo all'aggiudicatario il 3% del valore dell'appalto
aggiudicato;presenti all'amministrazione stessa, in
sede di richiesta del permesso di costruire, un progetto
preliminare delle opere da eseguire, con l’indicazione del tempo
massimo in cui devono essere completate, allegando lo schema del
relativo contratto di appalto. L'amministrazione, sulla base del
progetto preliminare, indice una gara con le modalità previste
dall’articolo 55. Oggetto del contratto, previa acquisizione del
progetto definitivo in sede di offerta, sono la progettazione
esecutiva e le esecuzioni di lavori. L’offerta relativa al
prezzo indica distintamente il corrispettivo richiesto per la
progettazione definitiva ed esecutiva, per l’esecuzione dei
lavori e per gli oneri di sicurezza;
(lettera
modificata dall'art. 1, comma 1, lettera f), d.lgs. n. 152 del
2008)
h) lavori, servizi forniture affidati dagli enti aggiudicatori di
cui all'articolo 207, qualora, ai sensi dell'articolo
214, devono trovare applicazione le disposizioni della parte
II anziché quelle della parte III
del presente codice.
2. Ai soggetti di cui al comma 1,
lettere d), e), f), g) non si applicano gli articoli
63; 78, comma 2; 90, comma 6;
92; 128; in relazione alla fase di esecuzione
del contratto si applicano solo le norme che disciplinano il
collaudo. Ai soggetti di cui al comma 1, lettere c) ed h), non si
applicano gli articoli 78, comma 2; 90,
comma 6; 92; 128; in relazione alla fase di
esecuzione del contratto si applicano solo le norme che disciplinano
il collaudo.
3. Le società di cui al comma 1,
lettera c) non sono tenute ad applicare le disposizioni del presente
codice limitatamente alla realizzazione dell'opera pubblica o alla
gestione del servizio per i quali sono state specificamente
costituite, se ricorrono le seguenti condizioni:
(comma da coordinare con l'articolo
13 della legge n. 248 del 2006 - n.d.r.)
1) la scelta del socio privato è
avvenuta nel rispetto di procedure di evidenza pubblica;
2) il socio privato ha i requisiti di qualificazione previsti dal
presente codice in relazione alla prestazione per cui la società
è stata costituita;
3) la società provvede in via diretta alla realizzazione
dell'opera o del servizio, in misura superiore al 70% del relativo
importo.
4. Il provvedimento che concede il
contributo di cui alle lettere d) ed e) del comma 1 deve porre come
condizione il rispetto, da parte del soggetto beneficiario, delle
norme del presente codice. Fatto salvo quanto previsto dalle
eventuali leggi che prevedono le sovvenzioni, il cinquanta per cento
delle stesse può essere erogato solo dopo l'avvenuto affidamento
dell'appalto, previa verifica, da parte del sovvenzionatore, che la
procedura di affidamento si è svolta nel rispetto del presente
codice. Il mancato rispetto del presente codice costituisce causa di
decadenza dal contributo.
Art. 33.
Appalti pubblici e accordi quadro stipulati da centrali di
committenza
(art. 11, dir. 2004/18; art. 29, dir. 2004/17; art. 19 co. 3,
legge n. 109/1994)
1. Le stazioni appaltanti e gli enti
aggiudicatori possono acquisire lavori, servizi e forniture facendo
ricorso a centrali di committenza, anche associandosi o
consorziandosi.
2. Le centrali di committenza sono
tenute all'osservanza del presente codice.
3. Le amministrazioni aggiudicatrici
e i soggetti di cui all'articolo 32, comma 1, lettere
b), c), f), non possono affidare a soggetti pubblici o privati
l'espletamento delle funzioni e delle attività di stazione
appaltante di lavori pubblici. Tuttavia le amministrazioni
aggiudicatrici possono affidare le funzioni di stazione appaltante
di lavori pubblici ai servizi integrati infrastrutture e trasporti (SIIT)
o alle amministrazioni provinciali, sulla base di apposito
disciplinare che prevede altresì il rimborso dei costi sostenuti
dagli stessi per le attività espletate, nonché a centrali di
committenza.
Capo
II - Requisiti dei partecipanti alle procedure di affidamento
Art. 34.
Soggetti a cui possono essere affidati i contratti pubblici
(artt. 4 e 5 dir. 2004/18; artt. 11 e 12 dir. 2004/17; art. 10,
legge n. 109/1994; art. 10 d.lgs. n. 398/1992; art. 11, d.lgs. n.
157/1995; art. 23, d.lgs. n. 158/1995)
1. Sono ammessi a partecipare alle
procedure di affidamento dei contratti pubblici i seguenti soggetti,
salvo i limiti espressamente indicati:
a) gli imprenditori individuali,
anche artigiani, le società commerciali, le società cooperative;
b) i consorzi fra società cooperative di produzione e lavoro
costituiti a norma della legge 25 giugno 1909, n. 422, e del
decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 14 dicembre
1947, n. 1577, e successive modificazioni, e
successive modificazioni, e i consorzi tra imprese artigiane di
cui alla legge 8 agosto 1985, n. 443; (lettera
così modificata dall'art. 2, comma 1, lettera g), d.lgs. n. 113
del 2007)
c) i consorzi stabili, costituiti anche in forma di società
consortili ai sensi dell'articolo
2615-ter del codice civile, tra imprenditori individuali,
anche artigiani, società commerciali, società cooperative di
produzione e lavoro, secondo le disposizioni di cui all'articolo
36;
d) i raggruppamenti temporanei di concorrenti, costituiti dai
soggetti di cui alle lettere a), b) e c), i quali, prima della
presentazione dell'offerta, abbiano conferito mandato collettivo
speciale con rappresentanza ad uno di essi, qualificato
mandatario, il quale esprime l'offerta in nome e per conto proprio
e dei mandanti; si applicano al riguardo le disposizioni dell'articolo
37;
e) i consorzi ordinari di concorrenti di cui all'articolo
2602 del codice civile, costituiti tra i soggetti di cui alle
lettere a), b) e c) del presente comma, anche in forma di società
ai sensi dell'articolo
2615-ter del codice civile; si applicano al riguardo le
disposizioni dell'articolo 37;
f) i soggetti che abbiano stipulato il contratto di gruppo europeo
di interesse economico (GEIE) ai sensi del decreto legislativo 23
luglio 1991, n. 240; si applicano al riguardo le disposizioni
dell'articolo 37.
f-bis) operatori economici, ai
sensi dell’articolo 3, comma
22, stabiliti in altri Stati
membri, costituiti conformemente alla legislazione vigente nei
rispettivi Paesi.
(lettera
aggiunta dall'art. 1, comma 1, lettera g), d.lgs. n. 152 del 2008)
2. Non possono partecipare alla
medesima gara concorrenti che si trovino fra di loro in una delle
situazioni di controllo di cui all'articolo
2359 del codice civile. Le stazioni appaltanti escludono altresì
dalla gara i concorrenti per i quali accertano che le relative
offerte sono imputabili ad un unico centro decisionale, sulla base
di univoci elementi.(abrogato
dall'articolo 3, comma 3, decreto-legge n. 135 del 2009) .(Corte
di giustizia delle C.E., sez. IV, 19 maggio 2009, C-538/07: salvo
che il concorrente dimostri che il rapporto di controllo o di
collegamento non ha influito sul rispettivo comportamento
nell’ambito della gara)
Art. 35.
Requisiti per la partecipazione dei consorzi alle gare
(art. 11, legge n. 109/1994)
1. I requisiti di idoneità tecnica
e finanziaria per l'ammissione alle procedure di affidamento dei
soggetti di cui all'articolo 34, comma 1, lettere b) e c), devono
essere posseduti e comprovati dagli stessi, secondo quanto previsto
dal regolamento, salvo che per quelli relativi alla disponibilità
delle attrezzature e dei mezzi d'opera, nonché all'organico medio
annuo, che sono computati cumulativamente in capo al consorzio
ancorché posseduti dalle singole imprese consorziate.
Art. 36.
Consorzi stabili
(art. 12, legge n. 109/1994)
1. Si intendono per consorzi stabili
quelli, in possesso, a norma dell'articolo 35, dei requisiti
previsti dall'articolo 40, formati da non meno di
tre consorziati che, con decisione assunta dai rispettivi organi
deliberativi, abbiano stabilito di operare in modo congiunto nel
settore dei contratti pubblici di lavori, servizi, forniture, per un
periodo di tempo non inferiore a cinque anni, istituendo a tal fine
una comune struttura di impresa.
2. Il regolamento stabilisce le
condizioni e i limiti alla facoltà del consorzio di eseguire le
prestazioni anche tramite affidamento ai consorziati, fatta salva la
responsabilità solidale degli stessi nei confronti del soggetto
appaltante o concedente; stabilisce inoltre i criteri di
attribuzione ai consorziati dei requisiti economico-finanziari e
tecnico-organizzativi maturati a favore del consorzio in caso di
scioglimento dello stesso, purché ciò avvenga non oltre sei anni
dalla data di costituzione.
3. Il regolamento detta le norme per
l'applicazione del sistema di qualificazione ai consorzi stabili e
ai partecipanti ai consorzi medesimi.(comma
soppresso dall'art. 2, comma 1, lettera h), d.lgs. n. 113 del 2007)
4. Ai consorzi stabili si applicano,
in quanto compatibili, le disposizioni di cui al capo II del titolo
X del libro quinto del codice civile, nonché l'articolo
118.
5. E' vietata la partecipazione alla
medesima procedura di affidamento del consorzio stabile e dei
consorziati; in caso di inosservanza di tale divieto si applica l'articolo
353 del codice penale. E' vietata la partecipazione a più di un
consorzio stabile .I consorzi stabili sono tenuti ad
indicare in sede di offerta per quali consorziati il consorzio
concorre; a questi ultimi è fatto divieto di partecipare, in
qualsiasi altra forma, alla medesima gara; in caso di violazione
sono esclusi dalla gara sia il consorzio sia il consorziato; in caso
di inosservanza di tale divieto si applica l’articolo 353 del
codice penale. È vietata la partecipazione a più di un consorzio
stabile.
(comma
così sostituito dall'art. 2, comma 1, lettera f), d.lgs. n. 152 del
2008, poi così modificato con l'abrogazione del terzo periodo,
dall'articolo 17 della legge n. 69 del 2009)
6. Ai fini della partecipazione del
consorzio stabile alle gare per l'affidamento di lavori, la somma
delle cifre d'affari in lavori realizzate da ciascuna impresa
consorziata, nel quinquennio antecedente la data di pubblicazione
del bando di gara, è incrementata di una percentuale della somma
stessa. Tale percentuale è pari al 20 per cento nel primo anno; al
15 per cento nel secondo anno; al 10 per cento nel terzo anno fino
al compimento del quinquennio.
7. Il consorzio stabile si qualifica
sulla base delle qualificazioni possedute dalle singole imprese
consorziate. Per i lavori la qualificazione è acquisita con riferimento ad una
determinata categoria di opere generali o specialistiche per la
classifica corrispondente alla somma di quelle possedute dalle
imprese consorziate. Per la qualificazione alla classifica di
importo illimitato, è in ogni caso necessario che almeno una tra le
imprese consorziate già possieda tale qualificazione ovvero che tra
le imprese consorziate ve ne siano almeno una con qualificazione per
classifica VII e almeno due con classifica V o superiore, ovvero che
tra le imprese consorziate ve ne siano almeno tre con qualificazione
per classifica VI. Per la qualificazione per prestazioni di
progettazione e costruzione, nonché per la fruizione dei meccanismi
premiali di cui all'articolo 40, comma 7, è in
ogni caso sufficiente che i corrispondenti requisiti siano posseduti
da almeno una delle imprese consorziate. Qualora la somma delle
classifiche delle imprese consorziate non coincida con una delle
classifiche di cui al regolamento, la qualificazione è acquisita
nella classifica immediatamente inferiore o in quella immediatamente
superiore alla somma delle classifiche possedute dalle imprese
consorziate, a seconda che tale somma si collochi rispettivamente al
di sotto, ovvero al di sopra o alla pari della metà dell'intervallo
tra le due classifiche.
(comma così modificato dall'art. 2, comma 1, lettera h), d.lgs.
n. 113 del 2007)
Art. 37.
Raggruppamenti temporanei e consorzi ordinari di concorrenti
(art. 13, legge n. 109/1994; art. 11 d.lgs. n. 157/1995; art. 10,
d.lgs. n. 358/1995; art. 23, d.lgs. n. 158/1995; art. 19, commi 3 e
4, legge n. 55/1990)
1. Nel caso di lavori, per
raggruppamento temporaneo di tipo verticale si intende una riunione
di concorrenti nell'ambito della quale uno di essi realizza i lavori
della categoria prevalente; per lavori scorporabili si intendono
lavori non appartenenti alla categoria prevalente e così definiti
nel bando di gara, assumibili da uno dei mandanti; per
raggruppamento di tipo orizzontale si intende una riunione di
concorrenti finalizzata a realizzare i lavori della stessa
categoria.
2. Nel caso di forniture o servizi,
per raggruppamento di tipo verticale si intende un raggruppamento di
concorrenti in cui il mandatario esegua le prestazioni di servizi o
di forniture indicati come principali anche in termini economici, i
mandanti quelle indicate come secondarie; per raggruppamento
orizzontale quello in cui gli operatori economici eseguono il
medesimo tipo di prestazione; le stazioni appaltanti indicano nel
bando di gara la prestazione principale e quelle secondarie.
3. Nel caso di lavori, i
raggruppamenti temporanei e i consorzi ordinari di concorrenti sono
ammessi se gli imprenditori partecipanti al raggruppamento ovvero
gli imprenditori consorziati abbiano i requisiti indicati nel
regolamento.
4. Nel caso di forniture o servizi
nell'offerta devono essere specificate le parti del servizio o della
fornitura che saranno eseguite dai singoli operatori economici
riuniti o consorziati.
5. L'offerta dei concorrenti
raggruppati o dei consorziati determina la loro responsabilità
solidale nei confronti della stazione appaltante, nonché nei
confronti del subappaltatore e dei fornitori. Per gli assuntori di
lavori scorporabili e, nel caso di servizi e forniture, per gli
assuntori di prestazioni secondarie, la responsabilità è limitata
all'esecuzione delle prestazioni di rispettiva competenza, ferma
restando la responsabilità solidale del mandatario.
6. Nel caso di lavori, per i
raggruppamenti temporanei di tipo verticale i requisiti di cui all'articolo
40, sempre che siano frazionabili, devono essere posseduti dal
mandatario per i lavori della categoria prevalente e per il relativo
importo; per i lavori scorporati ciascun mandante deve possedere i
requisiti previsti per l'importo della categoria dei lavori che
intende assumere e nella misura indicata per il concorrente singolo.
I lavori riconducibili alla categoria prevalente ovvero alle
categorie scorporate possono essere assunti anche da imprenditori
riuniti in raggruppamento temporaneo di tipo orizzontale.
7. E' fatto divieto ai concorrenti
di partecipare alla gara in più di un raggruppamento temporaneo o
consorzio ordinario di concorrenti, ovvero di partecipare alla gara
anche in forma individuale qualora abbia partecipato alla gara
medesima in raggruppamento o consorzio ordinario di concorrenti. I
consorzi di cui all'articolo 34, comma 1, lettere b)
e c), sono tenuti ad indicare, in sede di offerta, per quali
consorziati il consorzio concorre; a questi ultimi è fatto divieto
di partecipare, in qualsiasi altra forma, alla medesima gara; in
caso di violazione sono esclusi dalla gara sia il consorzio sia il
consorziato; in caso di inosservanza di tale divieto si applica
l'articolo 353 del codice penale. (comma
così sostituito dall'art. 2, comma 1, d.lgs. n. 113 del 2007, poi
così modificato dall'art. 2, comma 1, d.lgs. n. 152 del 2008, poi
così modificato con l'abrogazione del terzo periodo, dall'articolo
17 della legge n. 69 del 2009)
8. E' consentita la presentazione di
offerte da parte dei soggetti di cui all'articolo 34,
comma 1, lettere d) ed e), anche se non ancora costituiti. In
tal caso l'offerta deve essere sottoscritta da tutti gli operatori
economici che costituiranno i raggruppamenti temporanei o i consorzi
ordinari di concorrenti e contenere l'impegno che, in caso di
aggiudicazione della gara, gli stessi operatori conferiranno mandato
collettivo speciale con rappresentanza ad uno di essi, da indicare
in sede di offerta e qualificata come mandatario, il quale stipulerà
il contratto in nome e per conto proprio e dei mandanti.
9. E' vietata l'associazione in
partecipazione. Salvo quanto disposto ai commi 18 e 19, è vietata
qualsiasi modificazione alla composizione dei raggruppamenti
temporanei e dei consorzi ordinari di concorrenti rispetto a quella
risultante dall'impegno presentato in sede di offerta.
10. L'inosservanza dei divieti di
cui al precedente comma comporta l'annullamento dell'aggiudicazione
o la nullità del contratto, nonché l'esclusione dei concorrenti
riuniti in associazione raggruppamento o consorzio ordinario di concorrenti,
concomitanti o successivi alle procedure di affidamento relative al
medesimo appalto. (comma
modificato dall'articolo 3 del d.lgs. n. 6 del 2007)
11. Qualora nell'oggetto
dell'appalto o della concessione di lavori rientrino, oltre ai
lavori prevalenti, opere per le quali sono necessari lavori o
componenti di notevole contenuto tecnologico o di rilevante
complessità tecnica, quali strutture, impianti e opere speciali, e
qualora una o più di tali opere superi altresì in valore il 15 per
cento dell'importo totale dei lavori, esse non possono essere
affidate in subappalto e sono eseguite esclusivamente dai soggetti
affidatari. In tali casi, i soggetti che non siano in grado di
realizzare le predette componenti sono tenuti a costituire, ai sensi
del presente articolo, raggruppamenti temporanei di tipo verticale,
disciplinate dal regolamento che definisce altresì l'elenco delle
opere di cui al presente comma. Per le medesime speciali categorie
di lavori, che siano indicate nel bando di gara, il subappalto, ove
consentito, non può essere artificiosamente suddiviso in più
contratti. se i soggetti affidatari non siano in grado
di realizzare le predette componenti, possono utilizzare il
subappalto con i limiti dettati dall’articolo 118, comma 2, terzo
periodo; il regolamento definisce l'elenco delle opere di cui al
presente comma, nonché i requisiti di specializzazione richiesti
per la loro esecuzione, che possono essere periodicamente
revisionati con il regolamento stesso. L’eventuale subappalto non
può essere, senza ragioni obiettive, suddiviso. In caso di
subappalto la stazione appaltante provvede alla corresponsione
diretta al subappaltatore dell’importo delle prestazioni eseguite
dallo stesso, nei limiti del contratto di subappalto; si applica
l’articolo 118, comma 3, ultimo periodo.
(comma così
sostituito dall'articolo 1, comma 1, lettera h), d.lgs. n. 152 del
2008)
12. In caso di procedure ristrette o
negoziate, ovvero di dialogo competitivo, l'operatore economico invitato individualmente,
o il candidato ammesso individualmente nella procedura di dialogo
competitivo, ha la
facoltà di presentare offerta o di trattare per sé o quale
mandatario di operatori riuniti. (comma
sostituito dall'art. 2, comma 1, lettera i), d.lgs. n. 113 del 2007)
13. I concorrenti riuniti in
raggruppamento temporaneo devono eseguire le prestazioni nella
percentuale corrispondente alla quota di partecipazione al
raggruppamento.
14. Ai fini della costituzione del
raggruppamento temporaneo, gli operatori economici devono conferire,
con un unico atto, mandato collettivo speciale con rappresentanza ad
uno di esse, detto mandatario.
15. Il mandato deve risultare da
scrittura privata autenticata. La relativa procura è conferita al
legale rappresentante dell'operatore economico mandatario. Il
mandato è gratuito e irrevocabile e la sua revoca per giusta causa
non ha effetto nei confronti della stazione appaltante.
16. Al mandatario spetta la
rappresentanza esclusiva, anche processuale, dei mandanti nei
confronti della stazione appaltante per tutte le operazioni e gli
atti di qualsiasi natura dipendenti dall'appalto, anche dopo il
collaudo, o atto equivalente, fino alla estinzione di ogni rapporto.
La stazione appaltante, tuttavia, può far valere direttamente le
responsabilità facenti capo ai mandanti.
17. Il rapporto di mandato non
determina di per sé organizzazione o associazione degli operatori
economici riuniti, ognuno dei quali conserva la propria autonomia ai
fini della gestione, degli adempimenti fiscali e degli oneri
sociali.
18. In caso di fallimento del
mandatario ovvero, qualora si tratti di imprenditore individuale, in
caso di morte, interdizione, inabilitazione o fallimento del
medesimo ovvero nei casi previsti dalla normativa antimafia, la stazione appaltante può proseguire il rapporto di
appalto con altro operatore economico che sia costituito mandatario
nei modi previsti dal presente codice purché abbia i requisiti di
qualificazione adeguati ai lavori o servizi o forniture ancora da
eseguire; non sussistendo tali condizioni la stazione appaltante può
recedere dall'appalto.
(comma modificato dall'art. 2, comma 1, lettera i), d.lgs. n. 113
del 2007)
19. In caso di fallimento di uno dei
mandanti ovvero, qualora si tratti di imprenditore individuale, in
caso di morte, interdizione, inabilitazione o fallimento del
medesimo ovvero nei casi previsti dalla normativa antimafia, il mandatario, ove non indichi altro operatore economico
subentrante che sia in possesso dei prescritti requisiti di idoneità,
è tenuto alla esecuzione, direttamente o a mezzo degli altri
mandanti, purché questi abbiano i requisiti di qualificazione
adeguati ai lavori o servizi o forniture ancora da eseguire. (comma
così modificato dall'art. 2, comma 1, lettera i), d.lgs. n. 113 del
2007)
Art. 38.
Requisiti di ordine generale
(art. 45, dir. 2004/18; art. 75, d.P.R. n. 554/1999; art. 17,
d.P.R. n. 34/2000)
1. Sono esclusi dalla partecipazione
alle procedure di affidamento delle concessioni e degli appalti di
lavori, forniture e servizi, né possono essere affidatari di
subappalti, e non possono stipulare i relativi contratti i soggetti:
a) che si trovano in stato di
fallimento, di liquidazione coatta, di concordato preventivo, o
nei cui riguardi sia in corso un procedimento per la dichiarazione
di una di tali situazioni;
b) nei cui confronti è pendente procedimento per l'applicazione
di una delle misure di prevenzione di cui all'articolo 3 della
legge 27 dicembre 1956, n. 1423 o di una delle cause ostative
previste dall'articolo 10 della legge 31 maggio 1965, n. 575;
l'esclusione e il divieto operano se la pendenza del procedimento
riguarda il titolare o il direttore tecnico, se si tratta di
impresa individuale; il socio i soci o il direttore tecnico se si tratta
di società in nome collettivo, i soci accomandatari o il
direttore tecnico se si tratta di società in accomandita
semplice, gli amministratori muniti di poteri di rappresentanza o
il direttore tecnico o il socio unico persona fisica, ovvero il socio di maggioranza in caso di società con meno di quattro soci, se si tratta di altro tipo di società; (lettera modifica dall'art. 4, comma 2, lettera b, Legge 12 luglio 2011, n. 106)
c) nei cui confronti è stata pronunciata sentenza di condanna
passata in giudicato, o emesso decreto penale di condanna divenuto
irrevocabile, oppure sentenza di applicazione della pena su
richiesta, ai sensi dell'articolo
444 del codice di procedura penale, per reati gravi in danno
dello Stato o della Comunità che incidono sulla moralità
professionale; è comunque causa di esclusione la condanna, con
sentenza passata in giudicato, per uno o più reati di
partecipazione a un'organizzazione criminale, corruzione, frode,
riciclaggio, quali definiti dagli atti comunitari citati all'articolo
45, paragrafo 1, direttiva Ce 2004/18; l'esclusione e il
divieto operano se la sentenza o il decreto sono stati emessi nei
confronti: del titolare o del direttore tecnico se si tratta di
impresa individuale; del socio dei soci o del direttore tecnico, se si
tratta di società in nome collettivo; dei soci accomandatari o
del direttore tecnico se si tratta di società in accomandita
semplice; degli amministratori muniti di potere di rappresentanza
o del direttore tecnico o del socio unico persona fisica, ovvero del socio di maggioranza in caso di società con meno di quattro soci, se si tratta di altro tipo di società o
consorzio. In ogni caso l'esclusione e il divieto operano anche
nei confronti dei soggetti cessati dalla carica nel triennio cessati dalla carica nell'anno
antecedente la data di pubblicazione del bando di gara, qualora
l'impresa non dimostri di aver adottato atti o misure di completa
dissociazioneche vi sia stata completa ed effettiva dissociazione della condotta penalmente sanzionata; resta salva in
ogni caso l'applicazione dell'articolo
178 del codice penale e dell'articolo
445, comma 2, del codice di procedura penalel'esclusione e il divieto in ogni caso non operano quando il reato è stato depenalizzato ovvero quando è intervenuta la riabilitazione ovvero quando il reato è stato dichiarato estinto dopo la condanna ovvero in caso di revoca della condanna medesima;
(lettera modifica dall'art. 4, comma 2, lettera b, Legge 12 luglio 2011, n. 106)
d) che hanno violato il divieto di intestazione fiduciaria posto
all'articolo
17 della legge 19 marzo 1990, n. 55;
e) che hanno commesso gravi infrazioni debitamente accertate alle
norme in materia di sicurezza e a ogni altro obbligo derivante dai
rapporti di lavoro, risultanti dai dati in possesso
dell'Osservatorio;
f) che, secondo motivata valutazione della stazione appaltante,
hanno commesso grave negligenza o malafede nell'esecuzione delle
prestazioni affidate dalla stazione appaltante che bandisce la
gara; o che hanno commesso un errore grave nell'esercizio della
loro attività professionale, accertato con qualsiasi mezzo di
prova da parte della stazione appaltante;
g) che hanno commesso violazioni, definitivamente accertate,
rispetto agli obblighi relativi al pagamento delle imposte e
tasse, secondo la legislazione italiana o quella dello Stato in
cui sono stabiliti;
h) che nell'anno antecedente la data di pubblicazione del bando di
gara hanno reso false dichiarazioni in merito ai requisiti e alle
condizioni rilevanti per la partecipazione alle procedure di gara e
per l'affidamento dei subappalti, risultanti dai dati in possesso dell'Osservatorio;
(lettera
così modificata dall'art. 2, comma 1, lett. h), d.lgs. n. 152 del
2008)
i) che hanno commesso violazioni gravi, definitivamente accertate,
alle norme in materia di contributi previdenziali e assistenziali,
secondo la legislazione italiana o dello Stato in cui sono
stabiliti;
l) che non presentino la certificazione di cui all'articolo
17 della legge 12 marzo 1999, n. 68, salvo il disposto del
comma 2;
m) nei cui confronti è stata applicata la sanzione interdittiva
di cui all'articolo
9, comma 2, lettera c), del decreto legislativo dell'8 giugno 2001
n. 231 o altra sanzione che comporta il divieto di contrarre
con la pubblica amministrazione compresi i provvedimenti
interdittivi di cui all'articolo 36-bis, comma 1, del
decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con
modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248;
(lettera
così modificata dall'art. 3, comma 1, lettera e), d.lgs. n. 113
del 2007)
m-bis) nei cui confronti
sia stata applicata la sospensione o la decadenza
dell'attestazione SOA per aver prodotto falsa documentazione o
dichiarazioni mendaci, risultanti dal casellario informatico.
(lettera
aggiunta dall'art. 3, comma 1, lett. e), d.lgs. n. 113 del 2007,
poi modificata dall'art. 2, comma 1, lett. h), d.lgs. n. 152 del
2008)
m-ter) di cui alla precedente
lettera b) che, anche in assenza nei loro confronti di un
procedimento per l’applicazione di una misura di prevenzione o
di una causa ostativa ivi previste, pur essendo stati vittime dei
reati previsti e puniti dagli articoli 317 e 629 del codice penale
aggravati ai sensi dell’articolo 7 del decreto-legge 13 maggio
1991, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio
1991, n. 203, non risultino aver denunciato i fatti all’autorità
giudiziaria, salvo che ricorrano i casi previsti dall’articolo
4, primo comma, della legge 24 novembre 1981, n. 689. La
circostanza di cui al primo periodo deve emergere dagli indizi a
base della richiesta di rinvio a giudizio formulata nei confronti
dell’imputato nei tre anni antecedenti alla pubblicazione del
bando e deve essere comunicata, unitamente alle generalità del
soggetto che ha omesso la predetta denuncia, dal procuratore della
Repubblica procedente all’Autorità di cui all’articolo
6, la
quale cura la pubblicazione della comunicazione sul sito
dell’Osservatorio;
(lettera aggiunta dall'art. 2, comma 19, legge n. 94 del
2009)
m-quater) che si trovino,
rispetto ad un altro partecipante alla medesima procedura di
affidamento, in una situazione di controllo di cui all'articolo
2359 del codice civile o in una qualsiasi relazione, anche di
fatto, se la situazione di controllo o la relazione comporti che
le offerte sono imputabili ad un unico centro decisionale.
(lettera
aggiunta dall'art. 3, comma 1, decreto-legge n. 135 del 2009)
1-bis. I casi di esclusione
previsti dal presente articolo non si applicano alle aziende o
società sottoposte a sequestro o confisca ai sensi
dell’articolo 12-sexies del decreto-legge 8 giugno 1992, n. 306,
convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 1992, n. 356,
o della legge 31 maggio 1965, n. 575, ed affidate ad un custode o
amministratore giudiziario o finanziario.
(comma introdotto dall'art. 2, comma 19, legge n. 94 del
2009)
2. Il candidato o il concorrente
attesta il possesso dei requisiti mediante dichiarazione sostitutiva
in conformità alle disposizioni del d.P.R.
28 dicembre 2000, n. 445, in cui indica anche le eventuali
condanne per le quali abbia beneficiato della non menzione. Ai
fini del comma 1, lettera m-quater), i concorrenti allegano,
alternativamente:
(comma
così modificato dall'art. 3, comma 2, decreto-legge n. 135 del
2009)
a)
la dichiarazione di non essere in una situazione di controllo di cui
all'articolo 2359 del codice civile
con nessun partecipante alla medesima procedura;
b) la dichiarazione di essere in una situazione di controllo di cui
all'articolo 2359 del codice civile
e di aver formulato autonomamente l'offerta, con indicazione del
concorrente con cui sussiste tale situazione; tale dichiarazione è
corredata dai documenti utili a dimostrare che la situazione di
controllo non ha influito sulla formulazione dell'offerta, inseriti
in separata busta chiusa. La stazione appaltante esclude i
concorrenti per i quali accerta che le relative offerte sono
imputabili ad un unico centro decisionale, sulla base di univoci
elementi. La verifica e l'eventuale esclusione sono disposte dopo
l'apertura delle buste contenenti l'offerta economica
3. Ai fini degli accertamenti
relativi alle cause di esclusione di cui al presente articolo, si
applica l'articolo
43 del d.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445; resta fermo, per l'affidatario,
l'obbligo di presentare la certificazione di regolarità
contributiva di cui all'articolo 2, del decreto-legge 25 settembre
2002, n. 210, convertito dalla legge 22 novembre 2002, n. 266 e di
cui all'articolo
3, comma 8, del decreto legislativo 14 agosto 1996, n. 494(ora
articolo 90, comma 9, del decreto legislativo n. 81 del 2008)
e
successive modificazioni e integrazioni. In sede di verifica delle
dichiarazioni di cui ai commi 1 e 2 le stazioni appaltanti chiedono
al competente ufficio del casellario giudiziale, relativamente ai
candidati o ai concorrenti, i certificati del casellario giudiziale
di cui all'articolo
21 del d.P.R. 14 novembre 2002, n. 313, oppure le visure di cui
all'articolo
33, comma 1, del medesimo decreto n. 313 del 2002.
4. Ai fini degli accertamenti
relativi alle cause di esclusione di cui al presente articolo, nei
confronti di candidati o concorrenti non stabiliti in Italia, le
stazioni appaltanti chiedono se del caso ai candidati o ai
concorrenti di fornire i necessari documenti probatori, e possono
altresì chiedere la cooperazione delle autorità competenti.
5. Se nessun documento o certificato
è rilasciato da altro Stato dell'Unione europea, costituisce prova
sufficiente una dichiarazione giurata, ovvero, negli Stati membri in
cui non esiste siffatta dichiarazione, una dichiarazione resa
dall'interessato innanzi a un'autorità giudiziaria o amministrativa
competente, a un notaio o a un organismo professionale qualificato a
riceverla del Paese di origine o di provenienza.
Art. 39.
Requisiti di idoneità professionale
(art. 46, dir. 2004/18; art. 15, d.lgs. n. 157/1995; art. 12,
d.lgs. n. 358/1992)
1. I concorrenti alle gare, se
cittadini italiani o di altro Stato membro residenti in Italia,
possono essere invitati a provare la loro iscrizione nel registro
della camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura o
nel registro delle commissioni provinciali per l'artigianato, o
presso i competenti ordini professionali. Si applica la disposizione
dell'articolo 38, comma 3.
2. Se si tratta di un cittadino di
altro Stato membro non residente in Italia, può essergli richiesto
di provare la sua iscrizione, secondo le modalità vigenti nello
Stato di residenza, in uno dei registri professionali o commerciali
di cui all'allegato XI A per gli appalti pubblici di lavori,
all'allegato XI B per gli appalti pubblici di forniture e
all'allegato XI C per gli appalti pubblici di servizi, mediante
dichiarazione giurata o secondo le modalità vigenti nello Stato
membro nel quale è stabilito.
3. I fornitori appartenenti a Stati
membri che non figurano nei citati allegati attestano, sotto la
propria responsabilità, che il certificato prodotto è stato
rilasciato da uno dei registri professionali o commerciali istituiti
nel Paese in cui sono residenti.
4. Nelle procedure di aggiudicazione
degli appalti pubblici di servizi, se i candidati o gli offerenti
devono essere in possesso di una particolare autorizzazione ovvero
appartenere a una particolare organizzazione per poter prestare nel
proprio paese d'origine il servizio in questione, la stazione
appaltante può chiedere loro di provare il possesso di tale
autorizzazione ovvero l'appartenenza all'organizzazione di cui
trattasi.
Art. 40.
Qualificazione per eseguire lavori pubblici
(artt. 47-49, dir. 2004/18; artt. 8 e 9, legge n. 109/1994)
1. I soggetti esecutori a qualsiasi
titolo di lavori pubblici devono essere qualificati e improntare la
loro attività ai principi della qualità, della professionalità e
della correttezza. Allo stesso fine i prodotti, i processi, i
servizi e i sistemi di qualità aziendali impiegati dai medesimi
soggetti sono sottoposti a certificazione, ai sensi della normativa
vigente.
2. Con il regolamento previsto dall'articolo
5, viene disciplinato il sistema di qualificazione, unico per
tutti gli esecutori a qualsiasi titolo di lavori pubblici, di
importo superiore a 150.000 euro, articolato in rapporto alle
tipologie e all'importo dei lavori stessi. Con il regolamento di
cui all'articolo 5 possono essere altresì periodicamente
revisionate le categorie di qualificazione con la possibilità di
prevedere eventuali nuove categorie.
(comma
modificato dall'art. 2, comma 1, lettera l), d.lgs. n. 113 del 2007)
3. Il sistema di qualificazione è
attuato da organismi di diritto privato di attestazione,
appositamente autorizzati dall'Autorità, sentita un'apposita
commissione consultiva istituita presso l'Autorità medesima. Alle
spese di finanziamento della commissione consultiva si provvede a
carico del bilancio dell'Autorità, nei limiti delle risorse
disponibili. L'attività di attestazione è esercitata nel rispetto
del principio di indipendenza di giudizio, garantendo l"assenza
di qualunque interesse commerciale o finanziario che possa
determinare comportamenti non imparziali o discriminatori. L'attività
di attestazione è esercitata nel rispetto del principio di
indipendenza di giudizio, garantendo l'assenza di qualunque
interesse commerciale o finanziario che possa determinare
comportamenti non imparziali o discriminatori. Le SOA nell'esercizio
dell'attività di attestazione per gli esecutori di lavori pubblici
svolgono funzioni di natura pubblicistica, anche agli effetti
dell'articolo 1 della legge 14 gennaio 1994, n. 20. In caso di false
attestazioni dalle stesse rilasciate si applicano gli articoli 476 e
479 del codice penale. Prima del rilascio delle attestazioni, le SOA
verificano tutti i requisiti dell'impresa richiedente. Agli
organismi di attestazione è demandato il compito di attestare
l'esistenza nei soggetti qualificati di: (alinea
così modificato dall'art. 3, comma 1, lett. f), d.lgs. n. 113 del
2007, poi dall'art. 2, comma 1, lett. i), d.lgs. n. 152 del 2008)
a) certificazione di sistema di
qualità conforme alle norme europee della serie UNI EN ISO 9000 e
alla vigente normativa nazionale, rilasciata da soggetti
accreditati ai sensi delle norme europee della serie UNI CEI EN
45000 e della serie UNI CEI EN ISO/IEC 17000;
b) requisiti di ordine generale nonché tecnico-organizzativi ed
economico-finanziari conformi alle disposizioni comunitarie in
materia di qualificazione. Tra i requisiti tecnico organizzativi
rientrano i certificati rilasciati alle imprese esecutrici dei
lavori pubblici da parte delle stazioni appaltanti. Gli organismi
di attestazione acquisiscono detti certificati unicamente
dall'Osservatorio, cui sono trasmessi, in copia, dalle stazioni
appaltanti.
4. Il regolamento definisce in
particolare:
a) il numero e le modalità di
nomina dei componenti la commissione consultiva di cui al comma 3,
che deve essere composta da rappresentanti delle amministrazioni
interessate dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, della
Conferenza dei presidenti delle regioni e delle province autonome,
delle organizzazioni imprenditoriali firmatarie di contratti
collettivi nazionali di lavoro di settore e degli organismi di
rappresentanza dei lavoratori interessati;
(lettera soppressa dall'art. 2, comma 1, lett. i), d.lgs. n.
152 del 2008)
b) le modalità e i criteri di autorizzazione e di eventuale
revoca decadenza nei confronti degli organismi di attestazione, nonché i
requisiti soggettivi, organizzativi, finanziari e tecnici che i
predetti organismi devono possedere;
(lettera modificata dall'art. 2, comma 1, lett. i), d.lgs. n.
152 del 2008)
c) le modalità di attestazione dell'esistenza nei soggetti
qualificati della certificazione del sistema di qualità, di cui
al comma 3, lettera a), e dei requisiti di cui al comma 3, lettera
b), nonché le modalità
per l'eventuale verifica annuale dei predetti requisiti
relativamente ai dati di bilancio; (lettera
modificata dall'art. 2, comma 1, lettera l), d.lgs. n. 113 del
2007)
d) i requisiti di ordine generale in conformità all'articolo
38, e i requisiti tecnico-organizzativi ed
economico-finanziari di cui al comma 3, lettera b), con le
relative misure in rapporto all'entità e alla tipologia dei
lavori. Vanno definiti, tra i suddetti requisiti, anche quelli
relativi alla regolarità contributiva e contrattuale, ivi
compresi i versamenti alle casse edili. Tra i requisiti di capacità
tecnica e professionale il regolamento comprende, nei casi
appropriati, le misure di gestione ambientale;
e) i criteri per la determinazione delle tariffe applicabili
all'attività di qualificazione;
f) le modalità di verifica della qualificazione; la durata
dell'efficacia della qualificazione è di cinque anni, con
verifica entro il terzo anno del mantenimento dei requisiti di
ordine generale nonché dei requisiti di capacità strutturale da
indicare nel regolamento;il periodo di durata della validità
delle categorie generali e speciali oggetto della revisione di cui
al comma 2; la verifica di mantenimento sarà
tariffata proporzionalmente alla tariffa di attestazione in misura
non superiore ai tre quinti della stessa; (lettera
modificata dall'art. 2, comma 1, lettera l), d.lgs. n. 113 del
2007)
f-bis)
le modalità per il coordinamento delle competenze in materia di
vigilanza sull’attività degli organismi di attestazione
avvalendosi delle strutture e delle risorse già a disposizione
per tale finalità e senza nuovi o maggiori oneri a carico della
finanza pubblica;
(lettera
introdotta dall'articolo 2 del d.lgs. n. 6 del 2007)
g) la previsione di sanzioni pecuniarie e interdittive, fino alla revoca
decadenza dell'autorizzazione, per le irregolarità, le illegittimità
e le illegalità commesse dalle SOA nel rilascio delle
attestazioni nonché in caso di inerzia delle stesse a seguito
di richiesta di informazioni ed atti attinenti all'esercizio della
funzione di vigilanza da parte dell'Autorità , secondo un criterio di proporzionalità e nel
rispetto del principio del contraddittorio; (lettera
modificata dall'art. 3, comma 1, lett. f), d.lgs. n. 113 del 2007
poi dall'art. 2, comma 1, lett. i), d.lgs. n. 152 del 2008)
g-bis) la previsione delle
sanzioni pecuniarie di cui all’articolo 6, comma 11, e di
sanzioni interdittive, fino alla decadenza dell’attestazione di
qualificazione, nei confronti degli operatori economici che non
rispondono a richieste di informazioni e atti formulate
dall’Autorità nell’esercizio del potere di vigilanza sul
sistema di qualificazione, ovvero forniscono informazioni o atti
non veritieri;
(lettera
aggiunta dall'art. 2, comma 1, lett. i), d.lgs. n. 152 del 2008)
h) la formazione di elenchi, su base regionale, dei soggetti che
hanno conseguito la qualificazione di cui al comma 3; tali elenchi
sono redatti e conservati presso l'Autorità, che ne assicura la
pubblicità per il tramite dell'Osservatorio.
5. E' vietata, per l'affidamento di
lavori pubblici, l'utilizzazione degli elenchi predisposti dai
soggetti di cui all'articolo 32, salvo quanto
disposto per la procedura ristretta semplificata e per gli
affidamenti in economia.
6. Il regolamento stabilisce gli
specifici requisiti economico-finanziari e tecnico-organizzativi che
devono possedere i candidati ad una concessione di lavori pubblici
che non intendano eseguire i lavori con la propria organizzazione di
impresa.
7. Le imprese alle quali venga
rilasciata da organismi accreditati, ai sensi delle norme europee
della serie UNI CEI EN 45000 e della serie UNI CEI EN ISO/IEC 17000,
la certificazione di sistema di qualità conforme alle norme europee
della serie UNI CEI ISO 9000 ovvero la dichiarazione della presenza
di elementi significativi e tra loro correlati di tale
sistema,
usufruiscono del beneficio che la cauzione e la garanzia
fideiussoria, previste rispettivamente dall'articolo
75 e dall'articolo 113, comma 1, sono
ridotte, per le imprese certificate, del 50 per cento. (comma
modificato dall'art. 2, comma 1, lettera l), d.lgs. n. 113 del 2007)
8. Il regolamento stabilisce quali
requisiti economico-finanziari e tecnico-organizzativi devono
possedere le imprese per essere affidatarie di lavori pubblici di
importo fino a 150.000 euro, ferma restando la necessità del
possesso dei requisiti di ordine generale di cui all'articolo
38.
9. Le attestazioni rilasciate dalle
SOA devono indicare espressamente le referenze che hanno permesso il
rilascio dell'attestazione e i dati da esse risultanti non possono
essere contestati immotivatamente.
9-bis. Le SOA sono responsabili
della conservazione della documentazione e degli atti utilizzati per
il rilascio delle attestazioni anche dopo la cessazione dell'attività
di attestazione. Le SOA sono altresì tenute a rendere disponibile
la documentazione e gli atti ai soggetti indicati nel regolamento,
anche in caso di sospensione o decadenza dell'autorizzazione
all'esercizio dell'attività di attestazione; in caso di
inadempimento, si applicano le sanzioni amministrative pecuniarie
previste dall'articolo 6, comma
11. In ogni caso le SOA restano
tenute alla conservazione della documentazione e degli atti di cui
al primo periodo per dieci anni o nel diverso termine indicato con
il regolamento di cui all'articolo 5.
(comma
aggiunto dall'art. 3, comma 1, lettera g), d.lgs. n. 113 del 2007,
poi così modificato dall'art. 2, comma 1, lett. i), d.lgs. n. 152
del 2008)
9-ter. Le SOA hanno l’obbligo
di comunicare all’Autorità l’avvio del procedimento di
accertamento del possesso dei requisiti nei confronti delle imprese
nonché il relativo esito. Le SOA hanno l'obbligo di dichiarare la
decadenza dell’attestazione di qualificazione qualora accertino
che la stessa sia stata rilasciata in carenza dei requisiti
prescritti dal regolamento, ovvero che sia venuto meno il possesso
dei predetti requisiti; in caso di inadempienza l'Autorità procede
a dichiarare la decadenza dell’autorizzazione alla SOA
all'esercizio dell'attività di attestazione.
(comma
introdotto dall'art. 3, comma 1, lettera g), d.lgs. n. 113 del 2007,
poi modificato dall'art. 2, comma 1, lett. i), d.lgs. n. 152 del
2008)
Art. 41.
Capacità economica e finanziaria dei fornitori e dei prestatori di
servizi
(art. 47, dir. 2004/18; art. 1,3 d.lgs. n. 157/1995; art. 13,
d.lgs. n. 358/1995)
1. Negli appalti di forniture o
servizi, la dimostrazione della capacità finanziaria ed economica
delle imprese concorrenti può essere fornita mediante uno o più
dei seguenti documenti:
a) idonee dichiarazioni
bancarie;dichiarazione di almeno due istituti bancari
o intermediari autorizzati ai sensi del decreto legislativo 1
settembre 1993, n. 385;
b) bilanci o estratti dei bilanci dell'impresa;ovvero
dichiarazione sottoscritta in conformità alle disposizioni del
d.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445;
c) dichiarazione, sottoscritta in conformità alle disposizioni
del d.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445, concernente il fatturato globale d'impresa e
l'importo relativo ai servizi o forniture nel settore oggetto
della gara, realizzati negli ultimi tre esercizi.(comma
così sostituito dall'art. 2, comma 1, lett. l), d.lgs. n. 152 del
2008)
2. Le amministrazioni precisano nel
bando di gara i requisiti che devono essere posseduti dal
concorrente, nonché gli altri eventuali che ritengono di
richiedere. I documenti di cui al comma 1, lettera b), non possono
essere richiesti a prestatori di servizi o di forniture stabiliti in
Stati membri che non prevedono la pubblicazione del bilancio.
3. Se il concorrente non è in
grado, per giustificati motivi, ivi compreso quello concernente la
costituzione o l'inizio dell'attività da meno di tre anni, di
presentare le referenze richieste, può provare la propria capacità
economica e finanziaria mediante qualsiasi altro documento
considerato idoneo dalla stazione appaltante.
4. Il concorrente attesta il
possesso dei requisiti previsto nelle lettere b) e c) mediante
dichiarazione sottoscritta in conformità alle disposizioni del d.P.R.
28 dicembre 2000 n. 445; al concorrente aggiudicatario è
richiesta la documentazione probatoria, a conferma di quanto
dichiarato in sede di gara. Il requisito di cui al comma 1, lettera
a) è comprovato con dichiarazione di almeno due istituti bancari o
intermediari autorizzati ai sensi della 1° settembre 1993 n. 385.
La dichiarazione di cui al comma 1, lettera a), è presentata già
in sede di offerta. Il concorrente aggiudicatario è tenuto ad
esibire la documentazione probatoria a conferma delle dichiarazioni
di cui al comma 1, lettere b) e c).
(comma
sostituito dall'art. 2, comma 1, lett. l), d.lgs. n. 152 del 2008)
Art. 42.
Capacità tecnica e professionale dei fornitori e dei prestatori di
servizi
(art. 48, dir. 2004/18; art. 14, d.lgs. n. 158/1995; art. 14,
d.lgs. n. 358/1995)
1. Negli appalti di servizi e
forniture la dimostrazione delle capacità tecniche dei concorrenti
può essere fornita in uno o più dei seguenti modi, a seconda della
natura, della quantità o dell'importanza e dell'uso delle forniture
o dei servizi:
a) presentazione dell'elenco dei
principali servizi o delle principali forniture prestati negli
ultimi tre anni con l'indicazione degli importi, delle date e dei
destinatari, pubblici o privati, dei servizi o forniture stessi;
se trattasi di servizi e forniture prestati a favore di
amministrazioni o enti pubblici, esse sono provate da certificati
rilasciati e vistati dalle amministrazioni o dagli enti medesimi;
se trattasi di servizi e forniture prestati a privati,
l'effettuazione effettiva della prestazione è dichiarata da
questi o, in mancanza, dallo stesso concorrente;
b) indicazione dei tecnici e degli organi tecnici, facenti
direttamente capo, o meno, al concorrente e, in particolare, di
quelli incaricati dei controlli di qualità;
c) descrizione delle attrezzature tecniche tale da consentire una
loro precisa individuazione e rintracciabilità, delle misure
adottate dal fornitore o dal prestatore del servizio per garantire
la qualità, nonché degli strumenti di studio o di ricerca di cui
dispone;
d) controllo, effettuato dalla stazione appaltante o, nel caso di
concorrente non stabilito in Italia, per incarico della stazione
appaltante, da un organismo ufficiale competente del Paese in cui
è stabilito il concorrente, purché tale organismo acconsenta,
allorché i prodotti da fornire o il servizio da prestare siano
complessi o debbano rispondere, eccezionalmente, a uno scopo
determinato; il controllo verte sulla capacità di produzione e,
se necessario, di studio e di ricerca del concorrente e sulle
misure utilizzate da quest'ultimo per il controllo della qualità;
e) indicazione dei titoli di studio e professionali dei prestatori
di servizi o dei dirigenti dell'impresa concorrente e, in
particolare, dei soggetti concretamente responsabili della
prestazione di servizi;
f) indicazione, per gli appalti di servizi e unicamente nei casi
appropriati, stabiliti dal regolamento, delle misure di gestione
ambientale che l'operatore potrà applicare durante la
realizzazione dell'appalto;
g) per gli appalti di servizi, indicazione del numero medio annuo
di dipendenti del concorrente e il numero di dirigenti impiegati
negli ultimi tre anni;
h) per gli appalti di servizi, dichiarazione indicante
l'attrezzatura, il materiale e l'equipaggiamento tecnico di cui il
prestatore di servizi disporrà per eseguire l'appalto;
i) indicazione della quota di appalto che il concorrente intenda,
eventualmente, subappaltare;
l) nel caso di forniture, produzione di campioni, descrizioni o
fotografie dei beni da fornire, la cui autenticità sia
certificata a richiesta della stazione appaltante;
m) nel caso di forniture, produzione di certificato rilasciato
dagli istituti o servizi ufficiali incaricati del controllo qualità,
di riconosciuta competenza, i quali attestino la conformità dei
beni con riferimento a determinati requisiti o norme.
2. La stazione appaltante precisa
nel bando di gara o nella lettera d'invito, quali dei suindicati
documenti e requisiti devono essere presentati o dimostrati.
3. Le informazioni richieste non
possono eccedere l'oggetto dell'appalto; l'amministrazione deve,
comunque, tener conto dell'esigenza di protezione dei segreti
tecnici e commerciali.
4. I requisiti previsti nel comma 1
del presente articolo possono essere provati in sede di gara
mediante dichiarazione sottoscritta in conformità alle disposizione
del d.P.R.
del 28 dicembre 2000 n. 445; al concorrente aggiudicatario è
richiesta la documentazione probatoria, a conferma di quanto
dichiarato in sede di gara.
4-bis. Al fine di assicurare la
massima estensione dei principi comunitari e delle regole di
concorrenza negli appalti di servizi o di servizi pubblici locali,
la stazione appaltante considera, in ogni caso, rispettati i
requisiti tecnici prescritti anche ove la disponibilità dei mezzi
tecnici necessari ed idonei all'espletamento del servizio sia
assicurata mediante contratti di locazione finanziaria con soggetti
terzi.
(comma
aggiunto dall'art. 2, comma 1, lettera m), d.lgs. n. 113 del 2007)
Art. 43. Norme
di garanzia della qualità
(art. 49, dir. 2004/18; art. 39, d.lgs. n. 157/1995)
1. Qualora richiedano la
presentazione di certificati rilasciati da organismi indipendenti
per attestare l'ottemperanza dell'operatore economico a determinate
norme in materia di garanzia della qualità, le stazioni appaltanti
fanno riferimento ai sistemi di assicurazione della qualità basati
sulle serie di norme europee in materia e certificati da organismi
conformi alle serie delle norme europee relative alla
certificazione. Le stazioni appaltanti riconoscono i certificati
equivalenti rilasciati da organismi stabiliti in altri Stati membri.
Esse ammettono parimenti altre prove relative all'impiego di misure
equivalenti di garanzia della qualità prodotte dagli operatori
economici.
Art. 44. Norme
di gestione ambientale
(art. 50, dir. 2004/18)
1. Qualora, per gli appalti di
lavori e di servizi, e unicamente nei casi appropriati, le stazioni
appaltanti chiedano l'indicazione delle misure di gestione
ambientale che l'operatore economico potrà applicare durante
l'esecuzione del contratto, e allo scopo richiedano la presentazione
di certificati rilasciati da organismi indipendenti per attestare il
rispetto da parte dell'operatore economico di determinate norme di
gestione ambientale, esse fanno riferimento al sistema comunitario
di ecogestione e audit (EMAS) o a norme di gestione ambientale
basate sulle pertinenti norme europee o internazionali certificate
da organismi conformi alla legislazione comunitaria o alle norme
europee o internazionali relative alla certificazione. Le stazioni
appaltanti riconoscono i certificati equivalenti in materia
rilasciati da organismi stabiliti in altri Stati membri. Esse
accettano parimenti altre prove relative a misure equivalenti in
materia di gestione ambientale, prodotte dagli operatori economici.
Art. 45.
Elenchi ufficiali di fornitori o prestatori di servizi
(art. 52, dir. 2004/18; art. 17, d.lgs. n. 157/1995; art. 18,
d.lgs. n. 358/1992; art. 11, legge n. 128/1998)
1. I concorrenti iscritti in elenchi
ufficiali di prestatori di servizi o di fornitori possono presentare
alla stazione appaltante, per ogni appalto, un certificato
d'iscrizione indicante le referenze che hanno permesso l'iscrizione
stessa e la relativa classificazione.
1-bis. Per gli operatori
economici facenti parte di un gruppo che dispongono di mezzi forniti
da altre società del gruppo, l'iscrizione negli elenchi indica
specificamente i mezzi di cui si avvalgono, la proprietà degli
stessi e le condizioni contrattuali dell'avvalimento.
(comma
aggiunto dall'art. 1, comma 1, lettera i), d.lgs. n. 152 del 2008)
2. L'iscrizione di un prestatore di
servizi o di un fornitore in uno degli elenchi di cui al comma 1,
certificata dall'Autorità, ovvero, per gli operatori degli altri
Stati membri certificata da parte dell'autorità o dell'organismo di
certificazione dello Stato dove sono stabiliti, costituisce, per le
stazioni appaltanti, presunzione d'idoneità alla prestazione,
corrispondente alla classificazione del concorrente iscritto,
limitatamente a quanto previsto:
- dall'articolo 38,
comma 1, lettere a), c), f), secondo periodo;
- dall'articolo 39;
- dall'articolo 41, comma 1, lettere b) e c);
- dall'articolo 42, comma 1, lettere a), b), c), d);
- limitatamente ai servizi, dall'articolo 42, comma
1, lettere e), f), g), h), i);
- limitatamente alle forniture, dall'articolo 42,
comma 1, lettere l), m).
3. I dati risultanti dall'iscrizione
in uno degli elenchi di cui al comma 1 per i quali opera la
presunzione di idoneità di cui al comma 2, non possono essere
contestati immotivatamente.
4. L'iscrizione in elenchi ufficiali
di fornitori o prestatori di servizi non può essere imposta agli
operatori economici in vista della partecipazione ad un pubblico
appalto.
5. Gli elenchi sono soggetti a
pubblicazione sul profilo di committente e sul casellario
informatico dell'Autorità.
6. Gli operatori economici di altri
Stati membri possono essere iscritti negli elenchi ufficiali di cui
al comma 1 alle stesse condizioni stabilite gli operatori italiani;
a tal fine, non possono, comunque, essere richieste prove o
dichiarazioni diverse da quelle previste dagli articoli
38, 39, 41, 42, 43, 44.
7. Le amministrazioni o gli enti che
gestiscono tali elenchi comunicano alla Presidenza del Consiglio dei
Ministri - Dipartimento per il coordinamento delle politiche
comunitarie, nei tre mesi decorrenti dalla data di entrata in vigore
del presente codice ovvero dall'istituzione di nuovi elenchi o albi,
il nome e l'indirizzo dei gestori degli stessi presso cui possono
essere presentate le domande d'iscrizione; le stesse amministrazioni
o enti provvedono all'aggiornamento dei dati comunicati. Nei trenta
giorni successivi al loro ricevimento il Dipartimento per il
coordinamento delle politiche comunitarie cura la trasmissione di
tali dati agli altri Stati membri.
8. Gli operatori economici possono
chiedere in qualsiasi momento la loro iscrizione in uno degli
elenchi di cui al comma 1. Essi devono essere informati entro un
termine ragionevolmente breve, fissato ai sensi dell'articolo
2 della legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modificazioni,
della decisione dell'amministrazione o ente che istituisce l'elenco.
Art. 46.
Documenti e informazioni complementari
(art. 43, dir. 2004/18; art. 16, d.lgs. n. 157/1995; art. 15,
d.lgs. n. 358/1992)
1. Nei limiti previsti dagli articoli
da 38 a 45, le stazioni appaltanti invitano, se necessario, i
concorrenti a completare o a fornire chiarimenti in ordine al
contenuto dei certificati, documenti e dichiarazioni presentati.
Art. 47.
Imprese stabilite in Stati diversi dall'Italia
(art. 20-septies, d.lgs. n. 190/2002)
1. Alle imprese stabilite
Agli operatori economici stabiliti negli
altri Stati aderenti all'Unione Europea, nonché a quelle stabilite
nei Paesi firmatari dell'accordo sugli appalti pubblici che figura
nell'allegato 4 dell'accordo che istituisce l'Organizzazione
mondiale del commercio, o in Paesi che, in base ad altre norme di
diritto internazionale, o in base ad accordi bilaterali siglati con
l'Unione Europea o con l'Italia che consentano la partecipazione ad
appalti pubblici a condizioni di reciprocità, la qualificazione è
consentita alle medesime condizioni richieste alle imprese italiane.
2. Per le imprese
Per gli operatori economici di cui al comma 1,
la qualificazione di cui al presente codice non è condizione
obbligatoria per la partecipazione alla gara. Esse si qualificano
alla singola gara producendo documentazione conforme alle normative
vigenti nei rispettivi Paesi, idonea a dimostrare il possesso di
tutti i requisiti prescritti per la qualificazione e la
partecipazione delle imprese italiane alle gare. E' salvo il
disposto dell'articolo 38, comma 5. (articolo
modificato dall'articolo 1, comma 1, lettera l), d.lgs. n. 152 del
2008)
Art. 48.
Controlli sul possesso dei requisiti
(art. 10, legge n. 109/1994)
1. Le stazioni appaltanti prima di
procedere all'apertura delle buste delle offerte presentate,
richiedono ad un numero di offerenti non inferiore al 10 per cento
delle offerte presentate, arrotondato all'unità superiore, scelti
con sorteggio pubblico, di comprovare, entro dieci giorni dalla data
della richiesta medesima, il possesso dei requisiti di capacità
economico-finanziaria e tecnico-organizzativa, eventualmente
richiesti nel bando di gara, presentando la documentazione indicata
in detto bando o nella lettera di invito. Quando tale prova non sia
fornita, ovvero non confermi le dichiarazioni contenute nella
domanda di partecipazione o nell'offerta, le stazioni appaltanti
procedono all'esclusione del concorrente dalla gara, all'escussione
della relativa cauzione provvisoria e alla segnalazione del fatto
all'Autorità per i provvedimenti di cui all'articolo
6 comma 11. L'Autorità dispone altresì la sospensione da uno a
dodici mesi dalla partecipazione alle procedure di affidamento.
1-bis.
Quando le stazioni appaltanti si avvalgono della facoltà di
limitare il numero di candidati da invitare, ai sensi dell'articolo
62, comma 1, richiedono ai soggetti invitati di comprovare il
possesso dei requisiti di capacità economico-finanziaria e
tecnico-organizzativa, eventualmente richiesti nel bando di gara,
presentando, in sede di offerta, la documentazione indicata in detto
bando o nella lettera di invito in originale o copia conforme ai
sensi del d.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445. Non si applica il comma
1, primo periodo.
(comma
aggiunto dall'articolo 1, comma 1, lettera m, d.lgs. n. 152 del
2008)
2. La richiesta di cui al comma 1 è,
altresì, inoltrata, entro dieci giorni dalla conclusione delle
operazioni di gara, anche all'aggiudicatario e al concorrente che
segue in graduatoria, qualora gli stessi non siano compresi fra i
concorrenti sorteggiati, e nel caso in cui essi non forniscano la
prova o non confermino le loro dichiarazioni si applicano le
suddette sanzioni e si procede alla determinazione della nuova
soglia di anomalia dell'offerta e alla conseguente eventuale nuova
aggiudicazione.
Art. 49.
Avvalimento
(artt. 47 e 48, dir. 2004/18; Art. 54, dir. 2004/17).
1. Il concorrente, singolo o
consorziato o raggruppato ai sensi dell'articolo 34,
in relazione ad una specifica gara di lavori, servizi, forniture può
soddisfare la richiesta relativa al possesso dei requisiti di
carattere economico, finanziario, tecnico, organizzativo, ovvero di
attestazione della certificazione SOA avvalendosi dei requisiti di
un altro soggetto o dell'attestazione SOA di altro soggetto.
2. Ai fini di quanto previsto nel
comma 1 il concorrente allega, oltre all'eventuale attestazione SOA
propria e dell'impresa ausiliaria:
a) una sua dichiarazione
verificabile ai sensi dell'articolo 48,
attestante l'avvalimento dei requisiti necessari per la
partecipazione alla gara, con specifica indicazione dei requisiti
stessi e dell'impresa ausiliaria;
b) una sua dichiarazione circa il possesso da parte del
concorrente medesimo dei requisiti generali di cui all'articolo
38;
c) una dichiarazione sottoscritta da parte dell'impresa ausiliaria
attestante il possesso da parte di quest'ultima dei requisiti
generali di cui all'articolo 38;
d) una dichiarazione sottoscritta dall'impresa ausiliaria con cui
quest'ultima si obbliga verso il concorrente e verso la stazione
appaltante a mettere a disposizione per tutta la durata
dell'appalto le risorse necessarie di cui è carente il
concorrente;
e) una dichiarazione sottoscritta dall'impresa ausiliaria con cui
questa attesta che non partecipa alla gara in proprio o associata
o consorziata ai sensi dell'articolo 34 né si
trova in una situazione di controllo di cui all'articolo
34, comma 2 con una delle altre imprese che partecipano alla
gara;(lettera
modificata dall'articolo 3, comma 4, decreto-legge n. 135 del
2009)
f) in originale o copia autentica il contratto in virtù del quale
l'impresa ausiliaria si obbliga nei confronti del concorrente a
fornire i requisiti e a mettere a disposizione le risorse
necessarie per tutta la durata dell'appalto;
g) nel caso di avvalimento nei confronti di un'impresa che
appartiene al medesimo gruppo in luogo del contratto di cui alla
lettera f) l'impresa concorrente può presentare una dichiarazione
sostitutiva attestante il legame giuridico ed economico esistente
nel gruppo, dal quale discendono i medesimi obblighi previsti dal
comma 5.
3. Nel caso di dichiarazioni
mendaci, ferma restando l'applicazione dell'articolo
38, lettera h) nei confronti dei sottoscrittori, la stazione
appaltante esclude il concorrente e escute la garanzia. Trasmette
inoltre gli atti all'Autorità per le sanzioni di cui all'articolo
6, comma 11.
4. Il concorrente e l'impresa
ausiliaria sono responsabili in solido nei confronti della stazione
appaltante in relazione alle prestazioni oggetto del contratto.
5. Gli obblighi previsti dalla
normativa antimafia a carico del concorrente si applicano anche nei
confronti del soggetto ausiliario, in ragione dell'importo
dell'appalto posto a base di gara.
6. Il concorrente può avvalersi di
una sola impresa ausiliaria per ciascun requisito o categoria. Il
bando di gara può ammettere l'avvalimento di più imprese
ausiliarie in ragione dell'importo dell'appalto o della peculiarità
delle prestazioni; ma in tale ipotesi, per i lavori non è comunque
ammesso il cumulo tra attestazioni di qualificazione SOA relative
alla stessa categoria. Per i lavori, il
concorrente può avvalersi di una sola impresa ausiliaria per
ciascuna categoria di qualificazione. Il bando di gara può
ammettere l’avvalimento di più imprese ausiliarie in ragione
dell’importo dell’appalto o della peculiarità delle
prestazioni, fermo restando il divieto di utilizzo frazionato per il
concorrente dei singoli requisiti economico-finanziari e
tecnico-organizzativi di cui all’articolo 40, comma 3, lettera
b),
che hanno consentito il rilascio dell’attestazione in quella
categoria.
(comma
sostituito dall'articolo 1, comma 1, lettera n), d.lgs. n. 152 del
2008)
7. Il bando di gara può prevedere
che, in relazione alla natura o all'importo dell'appalto, le imprese
partecipanti possano avvalersi solo dei requisiti economici o dei
requisiti tecnici, ovvero che l'avvalimento possa integrare un
preesistente requisito tecnico o economico già posseduto
dall'impresa avvalente in misura o percentuale indicata nel bando
stesso. (comma
abrogato dall'articolo 1, comma 1, lettera n), d.lgs. n. 152 del
2008)
8. In relazione a ciascuna gara non
è consentito, a pena di esclusione, che della stessa impresa
ausiliaria si avvalga più di un concorrente, e che partecipino sia
l'impresa ausiliaria che quella che si avvale dei requisiti.
9. Il bando può prevedere che, in
relazione alla natura dell'appalto, qualora sussistano requisiti
tecnici connessi con il possesso di particolari attrezzature
possedute da un ristrettissimo ambito di imprese operanti sul
mercato, queste possano prestare l'avvalimento nei confronti di più
di un concorrente, sino ad un massimo indicato nel bando stesso,
impegnandosi a fornire la particolare attrezzatura tecnica, alle
medesime condizioni, all'aggiudicatario.
10. Il contratto è in ogni caso
eseguito dall'impresa che partecipa alla gara, alla quale è
rilasciato il certificato di esecuzione, e l’impresa
ausiliaria può assumere il ruolo di subappaltatore nei limiti dei
requisiti prestati.; (comma
modificato dall'articolo 2 del d.lgs. n. 6 del 2007)
11. In relazione a ciascuna gara, la
stazione appaltante trasmette all'Autorità tutte le dichiarazioni
di avvalimento, indicando altresì l'aggiudicatario, per l'esercizio
della vigilanza, e per la pubblicità sul sito informatico presso
l'Osservatorio.
Art. 50.
Avvalimento nel caso di operatività di sistemi di attestazione o di
sistemi di qualificazione
(art. 52, dir. 2004/18; art. 53, dir. 2004/17)
1. Per i lavori, il regolamento
disciplina la possibilità di conseguire l'attestazione SOA nel
rispetto delle disposizioni previste dall'articolo 49, sempreché
compatibili con i seguenti principi:
a) tra l'impresa che si avvale dei
requisiti e l'impresa ausiliaria deve esistere un rapporto di
controllo ai sensi dell'articolo
2359, commi 1 e 2 codice civile; oppure entrambe le imprese
devono essere controllate da una stessa impresa ai sensi dell'articolo
2359, commi 1 e 2 codice civile;
b) l'impresa ausiliaria deve rilasciare una dichiarazione con la
quale assume l'obbligo, anche nei confronti delle stazioni
appaltanti, di mettere a disposizione le risorse oggetto di
avvalimento in favore dell'impresa ausiliata per tutto il periodo
di validità della attestazione SOA;
c) l'impresa ausiliata e l'impresa ausiliaria hanno l'obbligo di
comunicare le circostanze che fanno venire meno la messa a
disposizione delle risorse;
d) in relazione a ciascuna gara si osservano comunque i commi 8 e
9 dell'articolo 49.
2. L'omessa o non veritiera
comunicazione delle circostanze di cui alla lettera c) del comma 1,
comporta l'applicazione delle sanzioni di cui all'articolo
6, comma 11, nonché la sospensione dell'attestazione SOA, da
parte dell'Autorità, sia nei confronti della impresa ausiliaria sia
dell'impresa ausiliata, per un periodo da sei mesi a tre anni.
3. L'attestazione di qualificazione
SOA mediante avvalimento determina la responsabilità solidale della
impresa concorrente e dell'impresa ausiliaria verso la stazione
appaltante.
4. Le disposizioni del presente
articolo si applicano, in quanto compatibili, ai sistemi legali
vigenti di attestazione o di qualificazione nei diversi
servizi e forniture. (comma
modificato dall'articolo 1, comma 1, lettera o), d.lgs. n. 152 del
2008)
Art. 51.
Vicende soggettive del candidato dell'offerente e
dell'aggiudicatario
1. Qualora i candidati o i
concorrenti, singoli, associati o consorziati, cedano, affittino
l'azienda o un ramo d'azienda, ovvero procedano alla trasformazione,
fusione o scissione della società, il cessionario, l'affittuario,
ovvero il soggetto risultante dall'avvenuta trasformazione, fusione
o scissione, sono ammessi alla gara, all'aggiudicazione, alla
stipulazione, previo accertamento sia dei requisiti di ordine
generale, sia di ordine speciale, nonché dei requisiti necessari in
base agli eventuali criteri selettivi utilizzati dalla stazione
appaltante ai sensi dell'articolo 62, anche in
ragione della cessione, della locazione, della fusione, della
scissione e della trasformazione previsti dal presente codice.
Art. 52.
Appalti riservati
(art. 19, dir. 2004/18; art. 28, dir. 2004/17)
1. Fatte salve le norme vigenti
sulle cooperative sociali e sulle imprese sociali, le stazioni
appaltanti possono riservare la partecipazione alle procedure di
aggiudicazione degli appalti pubblici, in relazione a singoli
appalti, o in considerazione dell'oggetto di determinati appalti, a
laboratori protetti nel rispetto della normativa vigente, o
riservarne l'esecuzione nel contesto di programmi di lavoro protetti
quando la maggioranza dei lavoratori interessati è composta di
disabili i quali, in ragione della natura o della gravità del loro
handicap, non possono esercitare un'attività professionale in
condizioni normali. Il bando di gara menziona la presente
disposizione.
Capo
III - Oggetto del contratto, procedure di scelta del contraente
e selezione delle offerte
Sezione
I - Oggetto del contratto e procedure di scelta del contraente
Art. 53.
Tipologia e oggetto dei contratti pubblici di lavori, servizi e
forniture
(art. 1, dir. 2004/18; art. 19, art. 20, co. 2, legge n.
109/1994; art. 83, d.P.R. n. 554/1999; artt. 326 e 329, legge n.
2248/1865, all. F)
1. Fatti salvi i contratti di
sponsorizzazione e i lavori eseguiti in economia, i lavori pubblici
possono essere realizzati esclusivamente mediante contratti di
appalto o di concessione, come definiti all'articolo
3.
2. Negli appalti relativi a lavori,
il decreto o la determina a contrarre stabilisce, motivando, nelle
ipotesi di cui alle lettere b) e c) del presente comma, in ordine
alle esigenze tecniche, organizzative ed economiche, se il contratto
ha ad oggetto:
a) la sola esecuzione;
b) la progettazione esecutiva e l'esecuzione di lavori sulla base
del progetto definitivo dell'amministrazione aggiudicatrice;
c) previa acquisizione del progetto definitivo in sede di offerta,
la progettazione esecutiva e l'esecuzione di lavori sulla base del
progetto preliminare dell'amministrazione aggiudicatrice. Lo
svolgimento della gara è effettuato sulla base di un progetto
preliminare, nonché di un capitolato prestazionale corredato
dall'indicazione delle prescrizioni, delle condizioni e dei
requisiti tecnici inderogabili. L'offerta ha ad oggetto il
progetto definitivo e il prezzo. Per le stazioni appaltanti
diverse dalle pubbliche amministrazioni l'oggetto del contratto è
stabilito nel bando di gara. L'offerta relativa al prezzo
indica distintamente
il corrispettivo richiesto per la progettazione definitiva, per la
progettazione esecutiva e per l'esecuzione dei lavori. (lettera
così modificata dall'articolo 1, comma 1, lettera c), d.lgs. n.
113 del 2007, poi dall'articolo 2, comma 1, lettera m), d.lgs. n.
152 del 2008) . Per
le stazioni appaltanti diverse dalle pubbliche amministrazioni
l'oggetto del contratto è stabilito nel bando di gara.
Ai fini
della
valutazione del progetto, il regolamento disciplina i fattori
ponderali da assegnare ai "pesi" o "punteggi"
in modo da valorizzare
la qualita', il pregio tecnico, le caratteristiche estetiche e
funzionali e le caratteristiche ambientali. (comma
modificato dall'articolo 2, comma 1, lettera m), d.lgs. n. 152 del
2008)
3. Quando il contratto ha per
oggetto anche la progettazione, ai sensi del comma 2, gli operatori
economici devono possedere i requisiti prescritti per i progettisti,
ovvero avvalersi di progettisti qualificati, da indicare
nell'offerta, o partecipare in raggruppamento con soggetti
qualificati per la progettazione. Il bando indica i requisiti
richiesti per i progettisti, secondo quanto previsto dal capo
IV del presente titolo (progettazione e concorsi di
progettazione), e l'ammontare delle spese di progettazione comprese
nell'importo a base del contratto. Per i contratti di cui al comma
2, lettere b) e c), l'ammontare delle spese di progettazione
esecutiva non è soggetto a ribasso d'asta. (Il
divieto di ribasso d’asta sull’ammontare delle spese di
progettazione di cui all’ultimo periodo deve intendersi soppresso
dall’articolo
2, comma 1, lettera a), legge n. 248 del 2006 - n.d.r.)
3-bis. Per i contratti di cui al
comma 2, lettere b) e c), nel caso
in cui, ai sensi del comma 3, l'appaltatore si avvale di uno o piu'
soggetti qualificati alla realizzazione del progetto, la stazione
appaltante puo' indicare nel bando di gara le modalita' per la
corresponsione diretta al progettista della quota del compenso
corrispondente agli oneri di progettazione, al netto del ribasso
d'asta, previa approvazione del progetto e previa presentazione dei
relativi documenti fiscali del progettista."; (comma
introdotto dall'articolo 1, comma 1, lettera d), d.lgs. n. 113 del
2007)
4. Il decreto o la determina a
contrarre stabilisce, sulla base delle esigenze dell'amministrazione
aggiudicatrice, se il contratto sarà stipulato a corpo o a misura,
o parte a corpo e parte a misura, con le modalità da stabilirsi con
il regolamento. Per le stazioni appaltanti diverse dalle
amministrazioni aggiudicatrici detti elementi sono stabiliti nel
bando di gara. Per le prestazioni a corpo, il prezzo convenuto non
può essere modificato sulla base della verifica della quantità o
della qualità della prestazione. Per le prestazioni a misura, il
prezzo convenuto può variare, in aumento o in diminuzione, secondo
la quantità effettiva della prestazione. Per l'esecuzione di
prestazioni a misura, il capitolato fissa i prezzi invariabili per
unità di misura e per ogni tipologia di prestazione. In un medesimo
contratto possono essere comprese prestazioni da eseguire a corpo e
a misura.
5. Quando il contratto ha per
oggetto anche la progettazione, l'esecuzione può iniziare solo dopo
l'approvazione, da parte della stazione appaltante, del progetto
esecutivo.
6. In sostituzione totale o parziale
delle somme di denaro costituenti il corrispettivo del contratto, il
bando di gara può prevedere il trasferimento all'affidatario della
proprietà di beni immobili appartenenti all'amministrazione
aggiudicatrice, già indicati nel programma di cui all'articolo
128 per i lavori, o nell'avviso di preinformazione per i servizi
e le forniture, e che non assolvono più a funzioni di interesse
pubblico. Possono formare oggetto di trasferimento ai sensi del
presente comma anche i beni immobili già inclusi in programmi di
dismissione del patrimonio pubblico, purché non sia stato già
pubblicato il bando o avviso per l'alienazione, ovvero se la
procedura di dismissione ha avuto esito negativo.
7. Nell'ipotesi di cui al comma 6,
il bando di gara può prevedere che l'immissione in possesso
dell'immobile avvenga in un momento anteriore a quello del
trasferimento della proprietà, trasferimento che può essere
disposto solo dopo l'approvazione del certificato di collaudo.
8. Nell'ipotesi di cui al comma 6,
le offerte specificano:
a) se l'offerente ha interesse a
conseguire la proprietà dell'immobile, e il prezzo che in tal
caso viene offerto per l'immobile, nonché il differenziale di
prezzo eventualmente necessario, per l'esecuzione del contratto;
b) se l'offerente non ha interesse a conseguire la proprietà
dell'immobile, il prezzo richiesto per l'esecuzione del contratto.
9. Nell'ipotesi di cui al comma 6 la
selezione della migliore offerta avviene utilizzando il criterio del
prezzo più basso o dell'offerta economicamente più vantaggiosa,
valutando congiuntamente le componenti dell'offerta di cui al comma
8.
10. Nella sola ipotesi in cui
l'amministrazione aggiudicatrice non abbia stanziato mezzi
finanziari diversi dal prezzo per il trasferimento dell'immobile,
quale corrispettivo del contratto, il bando specifica che la gara
deve intendersi deserta se non sono presentate offerte per
l'acquisizione del bene.
11. Il regolamento disciplina i
criteri di stima degli immobili e le modalità di articolazione
delle offerte e di selezione della migliore offerta.
12. L'inserimento nel programma
triennale di cui all'articolo 128, dei beni
appartenenti al patrimonio indisponibile delle amministrazioni
aggiudicatrici, al fine del loro trasferimento ai sensi del comma 6,
determina il venir meno del vincolo di destinazione.
Art. 54.
Procedure per l'individuazione degli offerenti
(art. 28, dir. 2004/18)
1. Per l'individuazione degli
operatori economici che possono presentare offerte per l'affidamento
di un contratto pubblico, le stazioni appaltanti utilizzano le
procedure aperte, ristrette, negoziate, ovvero il dialogo
competitivo, di cui al presente codice.
2. Esse aggiudicano i contratti
mediante procedura aperta o mediante procedura ristretta.
3. Alle condizioni specifiche
espressamente previste, le stazioni appaltanti possono aggiudicare i
contratti pubblici mediante il dialogo competitivo.
4. Nei casi e alle condizioni
specifiche espressamente previste, le stazioni appaltanti possono
affidare aggiudicare i contratti pubblici mediante una procedura negoziata, con
o senza pubblicazione del bando di gara. (comma
modificato dall'articolo 3 del d.lgs. n. 6 del 2007)
Art. 55.
Procedure aperte e ristrette
(artt. 3 e 28, dir. 2004/18; artt. 19, 20, 23, legge n. 109/1994;
art. 9, d.lgs. n. 358/1992; art. 6, d.lgs. n. 157/1995; art. 76,
d.P.R. n. 554/1999)
1. Il decreto o la determina a
contrarre, ai sensi dell'articolo 11, indica se
si seguirà una procedura aperta o una procedura ristretta, come
definite all'articolo 3.
2. Le stazioni appaltanti utilizzano
di preferenza le procedure ristrette quando il contratto non ha per
oggetto la sola esecuzione, o quando il criterio di aggiudicazione
è quello dell'offerta economicamente più vantaggiosa.
3. Il bando di gara indica il tipo
di procedura e l'oggetto del contratto, e fa menzione del decreto o
della determina a contrarre.
4. Il bando di gara può prevedere
che non si procederà ad aggiudicazione nel caso di una sola offerta
valida, ovvero nel caso di due sole offerte valide, che non verranno
aperte. Quando il bando non contiene tale previsione, resta comunque
ferma la disciplina di cui all'articolo 81, comma 3.
5. Nelle procedure aperte gli
operatori economici presentano le proprie offerte nel rispetto delle
modalità e dei termini fissati dal bando di gara.
6. Nelle procedure ristrette gli
operatori economici presentano la richiesta di invito nel rispetto
delle modalità e dei termini fissati dal bando di gara e,
successivamente, le proprie offerte nel rispetto delle modalità e
dei termini fissati nella lettera invito. Alle procedure ristrette
per l'affidamento di lavori pubblici, sono invitati tutti i soggetti
che ne abbiano fatto richiesta e che siano in possesso dei requisiti
di qualificazione previsti dal bando, salvo quanto previsto dall'articolo
62 e dall'articolo 177. (comma
così modificato dall'art. 2, comma 1, lettera o), d.lgs. n. 113 del
2007)
Art. 56.
Procedura negoziata previa pubblicazione di un bando di gara
(art. 30, dir. 2004/18; art. 24, legge n. 109/1994; art. 9,
d.lgs. n. 358/1992; art. 7, d.lgs. n. 157/1995)
1. Le stazioni appaltanti possono
aggiudicare i contratti pubblici mediante procedura negoziata,
previa pubblicazione di un bando di gara, nelle seguenti ipotesi:
a) quando, in esito
all'esperimento di una procedura aperta o ristretta o di un
dialogo competitivo, tutte le offerte presentate sono irregolari
ovvero inammissibili, in ordine a quanto disposto dal presente
codice in relazione ai requisiti degli offerenti e delle offerte.
Nella procedura negoziata non possono essere modificate in modo
sostanziale le condizioni iniziali del contratto. Le stazioni
appaltanti possono omettere la pubblicazione del bando di gara se
invitano alla procedura negoziata tutti i concorrenti in possesso
dei requisiti di cui agli articoli da 34 a 45
che, nella procedura precedente, hanno presentato offerte
rispondenti ai requisiti formali della procedura medesima. Le
disposizioni di cui alla presente lettera si applicano ai lavori
di importo inferiore a un milione di euro;
le
lettere b) e c) sono state soppresse dal d.Lgs
31 Luglio 2007, n. 113
d) nel caso di appalti pubblici di lavori, per lavori realizzati
unicamente a scopo di ricerca, sperimentazione o messa a punto, e
non per assicurare una redditività o il recupero dei costi di
ricerca e sviluppo.
2. Nei casi di cui al comma 1, le
stazioni appaltanti negoziano con gli offerenti le offerte
presentate, per adeguarle alle esigenze indicate nel bando di gara,
nel capitolato d'oneri e negli eventuali documenti complementari, e
per individuare l'offerta migliore con i criteri di selezione di cui
agli articoli 82 e 83.
3. Nel corso della negoziazione le
stazioni appaltanti garantiscono la parità di trattamento tra tutti
gli offerenti, e non forniscono in maniera discriminatoria
informazioni che possano avvantaggiare determinati offerenti
rispetto ad altri.
4. Le stazioni appaltanti possono
prevedere che la procedura negoziata si svolga in fasi successive
per ridurre il numero di offerte da negoziare applicando i criteri
di aggiudicazione indicati nel bando di gara o nel capitolato
d'oneri. Il ricorso a tale facoltà è indicato nel bando di gara o
nel capitolato d'oneri.
Art. 57.
Procedura negoziata senza previa pubblicazione di un bando di gara
(art. 31, dir. 2004/18; art. 9, d.lgs. n. 358/1992; art. 6, co.
2, legge n. 537/1993; art. 24, legge n. 109/1994; art. 7, d.lgs. n.
157/1995)
1. Le stazioni appaltanti possono
aggiudicare contratti pubblici mediante procedura negoziata senza
previa pubblicazione di un bando di gara nelle ipotesi seguenti,
dandone conto con adeguata motivazione nella delibera o determina a
contrarre.
2. Nei contratti pubblici relativi a
lavori, forniture, servizi, la procedura è consentita:
a) qualora, in esito
all'esperimento di una procedura aperta o ristretta, non sia stata
presentata nessuna offerta, o nessuna offerta appropriata, o
nessuna candidatura. Nella procedura negoziata non possono essere
modificate in modo sostanziale le condizioni iniziali del
contratto. Alla Commissione, su sua richiesta, va trasmessa una
relazione sulle ragioni della mancata aggiudicazione a seguito di
procedura aperta o ristretta e sulla opportunità della procedura
negoziata. Le disposizioni contenute nella presente lettera si
applicano ai lavori di importo inferiore a un milione di euro;
b) qualora, per ragioni di natura tecnica o artistica ovvero
attinenti alla tutela di diritti esclusivi, il contratto possa
essere affidato unicamente ad un operatore economico determinato;
c) nella misura strettamente necessaria, quando l'estrema urgenza,
risultante da eventi imprevedibili per le stazioni appaltanti, non
è compatibile con i termini imposti dalle procedure aperte,
ristrette, o negoziate previa pubblicazione di un bando di gara.
Le circostanze invocate a giustificazione della estrema urgenza
non devono essere imputabili alle stazioni appaltanti.
3. Nei contratti pubblici relativi a
forniture, la procedura del presente articolo è, inoltre,
consentita:
a) qualora i prodotti oggetto del
contratto siano fabbricati esclusivamente a scopo di
sperimentazione, di studio o di sviluppo, a meno che non si tratti
di produzione in quantità sufficiente ad accertare la redditività
del prodotto o a coprire i costi di ricerca e messa a punto;
b) nel caso di consegne complementari effettuate dal fornitore
originario e destinate al rinnovo parziale di forniture o di
impianti di uso corrente o all'ampliamento di forniture o impianti
esistenti, qualora il cambiamento di fornitore obbligherebbe la
stazione appaltante ad acquistare materiali con caratteristiche
tecniche differenti, il cui impiego o la cui manutenzione
comporterebbero incompatibilità o difficoltà tecniche
sproporzionate; la durata di tali contratti e dei contratti
rinnovabili non può comunque di regola superare i tre anni;
c) per forniture quotate e acquistate in una borsa di materie
prime;
d) per l'acquisto di forniture a condizioni particolarmente
vantaggiose, da un fornitore che cessa definitivamente l'attività
commerciale oppure dal curatore o liquidatore di un fallimento, di
un concordato preventivo, di una liquidazione coatta
amministrativa, di un'amministrazione straordinaria di grandi
imprese.
4. Nei contratti pubblici relativi a
servizi, la procedura del presente articolo è, inoltre, consentita
qualora il contratto faccia seguito ad un concorso di progettazione
e debba, in base alle norme applicabili, essere aggiudicato al
vincitore o a uno dei vincitori del concorso; in quest'ultimo caso
tutti i vincitori devono essere invitati a partecipare ai negoziati.
5. Nei contratti pubblici relativi a
lavori e negli appalti pubblici relativi a servizi, la procedura del
presente articolo è, inoltre, consentita:
a) per i lavori o i servizi
complementari, non compresi nel progetto iniziale né nel
contratto iniziale, che, a seguito di una circostanza imprevista,
sono divenuti necessari all'esecuzione dell'opera o del servizio
oggetto del progetto o del contratto iniziale, purché aggiudicati
all'operatore economico che presta tale servizio o esegue tale
opera, nel rispetto delle seguenti condizioni:
a.1) tali lavori o servizi
complementari non possono essere separati, sotto il profilo
tecnico o economico, dal contratto iniziale, senza recare gravi
inconvenienti alla stazione appaltante, ovvero pur essendo
separabili dall'esecuzione del contratto iniziale, sono
strettamente necessari al suo perfezionamento;
a.2) il valore complessivo stimato dei contratti aggiudicati per
lavori o servizi complementari non supera il cinquanta per cento
dell'importo del contratto iniziale;
b) per nuovi servizi
consistenti nella ripetizione di
servizi analoghi gia' affidati all'operatore economico
aggiudicatario
del contratto iniziale dalla medesima stazione appaltante, a
condizione che tali servizi siano conformi a un progetto di base e
che tale progetto sia stato oggetto di un primo contratto
aggiudicato
secondo una procedura aperta o ristretta; in questa ipotesi la
possibilita' del ricorso alla procedura negoziata senza bando e'
consentita solo nei tre anni successivi alla stipulazione del
contratto iniziale e deve essere indicata nel bando del contratto
originario; l'importo complessivo stimato dei servizi successivi
e'
computato per la determinazione del valore globale del contratto,
ai
fini delle soglie di cui all'articolo
28.
Il paragrafo
soprastante è stato modificato dal d.Lgs 31 Luglio 2007,
n. 113
6. Ove possibile, la stazione
appaltante individua gli operatori economici da consultare sulla
base di informazioni riguardanti le caratteristiche di
qualificazione economico finanziaria e tecnico organizzativa desunte
dal mercato, nel rispetto dei principi di trasparenza, concorrenza,
rotazione, e seleziona almeno tre operatori economici, se sussistono
in tale numero soggetti idonei. Gli operatori economici selezionati
vengono contemporaneamente invitati a presentare le offerte oggetto
della negoziazione, con lettera contenente gli elementi essenziali
della prestazione richiesta. La stazione appaltante sceglie
l'operatore economico che ha offerto le condizioni più vantaggiose,
secondo il criterio del prezzo più basso o dell'offerta
economicamente più vantaggiosa, previa verifica del possesso dei
requisiti di qualificazione previsti per l'affidamento di contratti
di uguale importo mediante procedura aperta, ristretta, o negoziata
previo bando.
7. E' in ogni caso vietato il
rinnovo tacito dei contratti aventi ad oggetto forniture, servizi,
lavori, e i contratti rinnovati tacitamente sono nulli.
Art. 58.
Dialogo competitivo
(art. 29, dir. 2004/18)
1. Nel caso di appalti
particolarmente complessi, qualora ritengano che il ricorso alla
procedura aperta o ristretta non permetta l'aggiudicazione
dell'appalto, le stazioni appaltanti possono avvalersi del dialogo
competitivo conformemente al presente articolo.
Il ricorso al dialogo competitivo per lavori e'
consentito previo parere del Consiglio superiore dei lavori
pubblici,
e comunque ad esclusione dei lavori di cui alla parte II, titolo III,
capo IV. Per i lavori di cui alla parte II, titolo IV, capo II, e'
altresi' richiesto il parere del Consiglio Superiore dei beni
culturali. I citati pareri sono resi entro 30 giorni dalla
richiesta.
Decorso tale termine, l'amministrazione puo' comunque procedere.
(comma modificato
dall'articolo 1, comma 1, lettera g), d.lgs. n. 113 del 2007)
2. Ai fini del ricorso al dialogo
competitivo un appalto pubblico è considerato «particolarmente
complesso» quando la stazione appaltante:
- non è oggettivamente in grado
di definire, conformemente all'articolo 68, comma
3, lettere b), c) o d), i mezzi tecnici atti a soddisfare le
sue necessità o i suoi obiettivi,
o
- non è oggettivamente in grado di specificare l'impostazione
giuridica o finanziaria di un progetto.
Possono, secondo le circostanze
concrete, essere considerati particolarmente complessi gli appalti
per i quali la stazione appaltante non dispone, a causa di fattori
oggettivi ad essa non imputabili, di studi in merito alla
identificazione e quantificazione dei propri bisogni o
all'individuazione dei mezzi strumentali al soddisfacimento dei
predetti bisogni, alle caratteristiche funzionali, tecniche,
gestionali ed economico-finanziarie degli stessi e all'analisi dello
stato di fatto e di diritto di ogni intervento nelle sue eventuali
componenti storico-artistiche, architettoniche, paesaggistiche,
nonché sulle componenti di sostenibilità ambientale,
socio-economiche, amministrative e tecniche.
3. Il provvedimento con cui la
stazione appaltante decide di ricorrere al dialogo competitivo deve
contenere specifica motivazione in merito alla sussistenza dei
presupposti previsti dal comma 2.
4. L'unico criterio per
l'aggiudicazione dell'appalto pubblico è quello dell'offerta
economicamente più vantaggiosa.
5. Le stazioni appaltanti pubblicano
un bando di gara conformemente all'articolo 64 in
cui rendono noti le loro necessità o obiettivi, che definiscono nel
bando stesso o in un documento descrittivo che costituisce parte
integrante del bando, nei quali sono altresì indicati i requisiti
di ammissione al dialogo competitivo, individuati tra quelli
pertinenti previsti dagli articoli da 34 a 46, i
criteri di valutazione delle offerte di cui all'articolo
83, comma 2 e il termine entro il quale gli interessati possono
presentare istanza di partecipazione alla procedura.
6. Le stazioni appaltanti avviano
con i candidati ammessi conformemente ai requisiti di cui al comma 5
un dialogo finalizzato all'individuazione e alla definizione dei
mezzi più idonei a soddisfare le loro necessità o obiettivi. Nella
fase del dialogo esse possono discutere con i candidati ammessi
tutti gli aspetti dell'appalto.
7. Durante il dialogo le stazioni
appaltanti garantiscono la parità di trattamento di tutti i
partecipanti, in particolare non forniscono, in modo
discriminatorio, informazioni che possano favorire alcuni
partecipanti rispetto ad altri.
8. Le stazioni appaltanti non
possono rivelare agli altri partecipanti le soluzioni proposte né
altre informazioni riservate comunicate dal candidato partecipante
al dialogo senza l'accordo di quest'ultimo.
9. Le stazioni appaltanti possono
prevedere che la procedura si svolga in fasi successive in modo da
ridurre il numero di soluzioni da discutere durante la fase del
dialogo applicando i criteri di aggiudicazione precisati nel bando
di gara o nel documento descrittivo. Il ricorso a tale facoltà è
indicato nel bando di gara e nel documento descrittivo.
10. Le stazioni appaltanti
proseguono il dialogo finché non sono in grado di individuare, se
del caso dopo averle confrontate, la soluzione o le soluzioni che
possano soddisfare le loro necessità o obiettivi.
11. Le stazioni appaltanti possono
motivatamente ritenere che nessuna delle soluzioni proposte soddisfi
le proprie necessità o obiettivi. In tal caso informano
immediatamente i partecipanti, ai quali non spetta alcun indennizzo
o risarcimento, salvo quanto previsto dal comma 17.
12. Negli altri casi, dopo aver
dichiarato concluso il dialogo e averne informato i partecipanti, le
stazioni appaltanti li invitano a presentare le loro offerte finali
in base alla o alle soluzioni presentate e specificate nella fase
del dialogo. Tali offerte devono contenere tutti gli elementi
richiesti e necessari per l'esecuzione del progetto.
13. Prima della presentazione delle
offerte, nel rispetto del principi di concorrenza e non
discriminazione, le stazioni appaltanti specificano i criteri di
valutazione di cui all'articolo 83, comma 2,
indicati nel bando o nel documento descrittivo in relazione alle
peculiarità della soluzione o delle soluzioni individuate ai sensi
del comma 10.(
Il comma è stato abrogato dall'articolo 1, comma 1, lettera p),
d.lgs. n. 152 del 2008)
14. Su richiesta delle stazioni
appaltanti le offerte possono essere chiarite, precisate e
perfezionate. Tuttavia tali precisazioni, chiarimenti,
perfezionamenti o complementi non possono avere l'effetto di
modificare gli elementi fondamentali dell'offerta o dell'appalto
quale posto in gara la cui variazione rischi di falsare la
concorrenza o di avere un effetto discriminatorio.
15. Le stazioni appaltanti valutano
le offerte ricevute sulla base dei criteri di aggiudicazione fissati
nel bando di gara o nel documento descrittivo e di quelli fissati ai
sensi del comma 13, individuando l'offerta economicamente più
vantaggiosa conformemente all'articolo 83. Per
i lavori, la procedura si può concludere con l’affidamento di una
concessione di cui all’articolo 143.
(il comma è
stato modificato dall'articolo 1, comma 1, lettera p), e
dall'articolo 2, comma 1, lettera n), d.lgs. n. 152 del 2008)
16. L'offerente che risulta aver
presentato l'offerta economicamente più vantaggiosa può essere
invitato a precisare gli aspetti della sua offerta o a confermare
gli impegni in essa figuranti, a condizione che ciò non abbia
l'effetto di modificare elementi fondamentali dell'offerta o
dell'appalto quale posto in gara, falsare la concorrenza o
comportare discriminazioni.
17. Le stazioni appaltanti possono
prevedere premi o incentivi per partecipanti al dialogo, anche
nell'ipotesi in cui al comma 11.
18. Le stazioni appaltanti non
possono ricorrere al dialogo competitivo in modo abusivo o in modo
da ostacolare, limitare o distorcere la concorrenza.
Art. 59.
Accordi quadro
(art. 32, dir. 2004/18)
1. Le stazioni appaltanti possono concludere accordi quadro.
Per i lavori,
gli accordi quadro sono ammessi esclusivamente in relazione ai
lavori
di manutenzione. Gli accordi quadro non sono ammessi per la
progettazione e per gli altri servizi di natura intellettuale.
Il paragrafo
soprastante è stato modificato dal d.Lgs 31 Luglio 2007,
n. 113
2. Ai fini della conclusione di un
accordo quadro, le stazioni appaltanti seguono le regole di
procedura previste dalla presente parte in tutte le fasi fino
all'aggiudicazione degli appalti basati su tale accordo quadro. Le
parti dell'accordo quadro sono scelte applicando i criteri di
aggiudicazione definiti ai sensi degli articoli 81 e
seguenti.
3. Gli appalti basati su un accordo
quadro sono aggiudicati secondo le procedure previste ai commi 4 e
5. Tali procedure sono applicabili solo tra le stazioni appaltanti e
gli operatori economici inizialmente parti dell'accordo quadro. In
sede di aggiudicazione degli appalti pubblici basati su un accordo
quadro le parti non possono in nessun caso apportare modifiche
sostanziali alle condizioni fissate in tale accordo quadro, in
particolare nel caso di cui al comma 4.
4. Quando un accordo quadro è
concluso con un solo operatore economico, gli appalti basati su tale
accordo quadro sono aggiudicati entro i limiti delle condizioni
fissate nell'accordo quadro. Per l'aggiudicazione di tali appalti,
le stazioni appaltanti possono consultare per iscritto l'operatore
parte dell'accordo quadro, chiedendogli di completare, se
necessario, la sua offerta.
5. Quando un accordo quadro è
concluso con più operatori economici, il numero di questi deve
essere almeno pari a tre, purché vi sia un numero sufficiente di
operatori economici che soddisfano i criteri di selezione, ovvero di
offerte accettabili corrispondenti ai criteri di aggiudicazione.
6. Gli appalti basati su accordi
quadro conclusi con più operatori economici possono essere
aggiudicati mediante applicazione delle condizioni stabilite
nell'accordo quadro senza nuovo confronto competitivo.
7. Per il caso di cui al comma 6,
l'aggiudicazione dell'accordo quadro contiene l'ordine di priorità,
privilegiando il criterio della rotazione, per la scelta
dell'operatore economico cui affidare il singolo appalto.
8. Gli appalti basati su accordi
quadro conclusi con più operatori economici, qualora l'accordo
quadro non fissi tutte le condizioni, possono essere affidati solo
dopo aver rilanciato il confronto competitivo fra le parti in base
alle medesime condizioni, se necessario precisandole, e, se del
caso, ad altre condizioni indicate nel capitolato d'oneri
dell'accordo quadro, secondo la seguente procedura:
a) per ogni appalto da aggiudicare
le stazioni appaltanti consultano per iscritto gli operatori
economici che sono in grado di realizzare l'oggetto dell'appalto;
b) le stazioni appaltanti fissano un termine sufficiente per
presentare le offerte relative a ciascun appalto specifico tenendo
conto di elementi quali la complessità dell'oggetto dell'appalto
e il tempo necessario per la trasmissione delle offerte;
c) le offerte sono presentate per iscritto e il loro contenuto
deve rimanere segreto fino alla scadenza del termine previsto per
la loro presentazione;
d) le stazioni appaltanti aggiudicano ogni appalto all'offerente
che ha presentato l'offerta migliore sulla base dei criteri di
aggiudicazione fissati nel capitolato d'oneri dell'accordo quadro.
9. La durata di un accordo quadro
non può superare i quattro anni, salvo in casi eccezionali
debitamente motivati, in particolare, dall'oggetto dell'accordo
quadro.
10. Le stazioni appaltanti non
possono ricorrere agli accordi quadro in modo abusivo o in modo da
ostacolare, limitare o distorcere la concorrenza.
Art. 60.
Sistemi dinamici di acquisizione
(art. 33, dir. 2004/18)
1. Le stazioni appaltanti possono
ricorrere a sistemi dinamici di acquisizione. Tali sistemi sono
utilizzati esclusivamente nel caso di forniture di beni e servizi
tipizzati e standardizzati, di uso corrente, esclusi gli appalti di
forniture o servizi da realizzare in base a specifiche tecniche del
committente che, per la loro complessità, non possano essere
valutate tramite il sistema dinamico di acquisizione.
2. Per istituire un sistema dinamico
di acquisizione le stazioni appaltanti seguono le norme della
procedura aperta in tutte le sue fasi fino all'attribuzione degli
appalti da aggiudicare nell'ambito di detto sistema.
3. Tutti gli offerenti che
soddisfano i criteri di selezione e che hanno presentato un'offerta
indicativa conforme al capitolato d'oneri e agli eventuali documenti
complementari sono ammessi nel sistema.
4. Le offerte indicative possono
essere migliorate in qualsiasi momento, a condizione che esse
restino conformi al capitolato d'oneri.
5. Per l'istituzione del sistema e
per l'aggiudicazione degli appalti nell'ambito del medesimo le
stazioni appaltanti utilizzano esclusivamente mezzi elettronici
conformemente all'articolo 77, commi 5 e 6.
6. Ai fini dell'istituzione di un
sistema dinamico di acquisizione le stazioni appaltanti:
a) pubblicano un bando di gara
indicando che si tratta di un sistema dinamico di acquisizione;
b) precisano nel capitolato d'oneri, tra l'altro, la natura degli
acquisti previsti che sono oggetto di detto sistema, nonché tutte
le informazioni necessarie riguardanti il sistema di acquisizione,
l'attrezzatura elettronica utilizzata nonché i dettagli pratici e
le specifiche tecniche di connessione;
c) offrono per via elettronica, dalla pubblicazione del bando e
fino a conclusione del sistema, l'accesso libero, diretto e
completo al capitolato d'oneri e a qualsiasi documento
complementare e indicano nel bando di gara l'indirizzo Internet
presso il quale è possibile consultare tali documenti.
7. Le stazioni appaltanti accordano
a qualsivoglia operatore economico, per tutta la durata del sistema
dinamico di acquisizione, la possibilità di presentare un'offerta
indicativa allo scopo di essere ammesso nel sistema alle condizioni
di cui al comma 3.
8. Le stazioni appaltanti concludono
la valutazione delle offerte indicative entro quindici giorni a
decorrere dalla presentazione dell'offerta indicativa. Possono
tuttavia prolungare il periodo di valutazione a condizione che
nessun appalto sia messo in concorrenza nel frattempo.
9. Le stazioni appaltanti informano
al più presto l'offerente di cui al comma 7 in merito alla sua
ammissione nel sistema dinamico di acquisizione o al rigetto della
sua offerta indicativa.
10. Ogni appalto specifico deve
essere oggetto di un confronto concorrenziale. Prima di procedere a
detto confronto concorrenziale, le stazioni appaltanti pubblicano un
bando di gara semplificato e invitano tutti gli operatori economici
interessati a presentare un'offerta indicativa, conformemente al
comma 3, entro un termine che non può essere inferiore a quindici
giorni a decorrere dalla data di invio del bando di gara
semplificato. Le stazioni appaltanti procedono al confronto
concorrenziale soltanto dopo aver terminato la valutazione di tutte
le offerte indicative introdotte entro questo termine.
11. Le stazioni appaltanti invitano
tutti gli offerenti ammessi nel sistema a presentare un'offerta per
ogni appalto specifico da aggiudicare nel quadro del sistema. A tal
fine essi fissano un termine sufficiente per la presentazione delle
offerte.
12 Le stazioni appaltanti
aggiudicano l'appalto all'offerente che ha presentato la migliore
offerta in base ai criteri di aggiudicazione enunciati nel bando di
gara per l'istituzione del sistema dinamico di acquisizione. Detti
criteri possono, all'occorrenza, essere precisati nell'invito
menzionato nel comma 11.
13. La durata di un sistema dinamico
di acquisizione non può superare quattro anni, tranne in casi
eccezionali debitamente giustificati.
14. Le stazioni appaltanti non
possono ricorrere a un sistema dinamico di acquisizione in modo da
ostacolare, limitare o distorcere la concorrenza.
15. Non possono essere posti a
carico degli operatori economici interessati o dei partecipanti al
sistema contributi di carattere amministrativo.
Art. 61.
Speciale procedura di aggiudicazione per i lavori di edilizia
residenziale pubblica
(art. 34, dir. 2004/18)
1. Nel caso di contratti pubblici
riguardanti la progettazione e la costruzione di un complesso
residenziale di edilizia residenziale pubblica avente carattere
economico e popolare, la cui sovvenzione pubblica, in conto
capitale, sia superiore al 50% del costo di costruzione, il cui
piano, a causa dell'entità, della complessità e della durata
presunta dei relativi lavori, dev'essere stabilito sin dall'inizio
sulla base di una stretta collaborazione in seno a un gruppo che
comprende i delegati delle amministrazioni aggiudicatrici, degli
esperti e l'imprenditore che avrà l'incarico di eseguire l'opera,
è possibile ricorrere a una speciale procedura di aggiudicazione,
volta a scegliere l'imprenditore più idoneo a essere integrato nel
gruppo.
2. Nell'ipotesi di cui al comma 1 le
stazioni appaltanti inseriscono nel bando di gara una descrizione
delle opere quanto più precisa possibile al fine di consentire agli
imprenditori interessati di valutare correttamente il progetto da
eseguire. Inoltre le stazioni appaltanti menzionano in tale bando di
gara, conformemente ai criteri di selezione qualitativa di cui agli articoli
da 38 a 47, i requisiti personali, tecnici, economici e
finanziari che i candidati devono possedere.
3. Le stazioni appaltanti, quando
ricorrono a una siffatta procedura, applicano gli articoli
2, 63, 64, 65, 66, 70, 71,
77, 78 e 79 e gli articoli da 34 a
52.
Art. 62. Numero
minimo dei candidati da invitare nelle procedure ristrette,
negoziate e nel dialogo competitivo - Forcella
(art. 44, parr. 3 e 4, dir. 2004/18; art. 17 d.lgs. n. 358/1992;
art. 22, d.lgs. n. 157/1995)
1. Nelle procedure ristrette
relative a servizi o forniture, ovvero a lavori di importo pari o
superiore a quaranta milioni di euro, nonché nelle procedure
negoziate con pubblicazione di un bando di gara e nel dialogo
competitivo quale che sia l'oggetto del contratto, le stazioni
appaltanti, quando lo richieda la difficoltà o la complessità
dell'opera, della fornitura o del servizio, possono limitare il
numero di candidati idonei che inviteranno a presentare un'offerta,
a negoziare, o a partecipare al dialogo, purché vi sia un numero
sufficiente di candidati idonei. Quando si avvalgono di tale facoltà,
le stazioni appaltanti indicano nel bando di gara i criteri,
oggettivi, non discriminatori, secondo il principio di
proporzionalità che intendono applicare, il numero minimo dei
candidati che intendono invitare, e, ove lo ritengano opportuno per
motivate esigenze di buon andamento, il numero massimo. (
il comma è stato modificato dall'art. 2, comma 1, lettera p),
d.lgs. n. 113 del 2007)
2. Nelle procedure ristrette di cui
al comma 1, il numero minimo di candidati non può essere inferiore
a dieci, ovvero a venti per lavori di importo pari o superiore a
quaranta milioni di euro, se sussistono in tale numero soggetti
idonei. Nelle procedure negoziate con pubblicazione di un bando di
gara e nel dialogo competitivo il numero minimo di candidati non può
essere inferiore a sei, se sussistono in tale numero soggetti
qualificati.
3. In ogni caso il numero di
candidati invitati deve essere sufficiente ad assicurare
un'effettiva concorrenza.
4. Le stazioni appaltanti invitano
un numero di candidati almeno pari al numero minimo prestabilito nel
bando, non inferiore comunque a quello di cui al comma 2.
5. Le stazioni appaltanti non
possono invitare operatori economici che non hanno chiesto di
partecipare, o candidati che non hanno i requisiti richiesti.
6. Se il numero di candidati che
soddisfano i criteri di selezione e i livelli minimi è inferiore al
numero minimo, le stazioni appaltanti possono proseguire la
procedura invitando il candidato o i candidati che hanno chiesto di
partecipare e che sono in possesso delle capacità richieste, salvo
quanto dispongono l'articolo 55, comma 4, e l'articolo
81, comma 3.
7. Le stazioni appaltanti, quando
ricorrono alla facoltà di ridurre il numero delle soluzioni da
discutere o di offerte da negoziare, di cui all'articolo
56, comma 4, e all'articolo 58, comma 9,
effettuano tale riduzione applicando i criteri di aggiudicazione
indicati nel bando di gara, nel capitolato d'oneri e nel documento
descrittivo. Nella fase finale, tale numero deve consentire di
garantire una concorrenza effettiva, purché vi sia un numero
sufficiente di soluzioni o di candidati idonei.
Sezione
II - Bandi, avvisi e inviti
Art. 63. Avviso
di preinformazione
(art. 35, par. 1, e art. 36, par. 1, dir. 2004/18; art.
41.1., dir. 2004/17; art. 5, co. 1, d.lgs. n. 358/1992; art. 8, co.
1, d.lgs. n. 157/1995; art. 14, d.lgs. n. 158/1995; art. 80, co. 1 e
co. 11, d.P.R. n. 554/1999)
1. Le stazioni appaltanti di cui
alla lettera a) e alla lettera c) dell'articolo 32,
possibilmente entro il 31 dicembre di ogni anno, rendono noto
mediante un avviso di preinformazione, conforme all'allegato IX A,
punti 1 e 2, pubblicato dalla Commissione o da esse stesse sul loro
«profilo di committente», quale indicato all'allegato X, punto 2,
lettera b) e all'articolo 3, comma 35:
a) per le forniture, l'importo
complessivo stimato degli appalti o degli accordi quadro, per
gruppi di prodotti, che intendono aggiudicare nei dodici mesi
successivi, qualora il loro valore complessivo stimato, tenuto
conto degli articoli 28 e 29, sia pari o
superiore a 750.000 euro; i gruppi di prodotti sono definiti
mediante riferimento alle voci della nomenclatura CPV; il Ministro
dell'economia e delle finanze pubblica nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana le modalità di riferimento da fare, nei
bandi di gara, a particolari voci della nomenclatura in conformità
con quanto eventualmente stabilito dalla Commissione;
b) per i servizi, l'importo complessivo stimato degli appalti o
degli accordi quadro, per ciascuna delle categorie di servizi
elencate nell'allegato II A, che intendono aggiudicare nei dodici
mesi successivi, qualora tale importo complessivo stimato, tenuto
conto degli articoli 28 e 29, sia pari o
superiore a 750.000 euro;
c) per i lavori, le caratteristiche essenziali dei contratti o
degli accordi quadro che intendono aggiudicare e i cui importi
stimati siano pari o superiori alla soglia indicata all'articolo
28, tenuto conto dell'articolo 29.
2. Gli avvisi di cui alle lettere a)
e b) del comma 1 sono inviati alla Commissione o pubblicati sul
profilo di committente il più rapidamente possibile dopo l'avvio
dell'esercizio di bilancio.
3. L'avviso di cui alla lettera c)
del comma 1 è inviato alla Commissione o pubblicato sul profilo di
committente il più rapidamente possibile dopo l'adozione della
decisione che autorizza il programma in cui si inseriscono i
contratti di lavori o gli accordi quadro che i soggetti di cui al
comma 1 intendono aggiudicare.
4. I soggetti che pubblicano
l'avviso di preinformazione sul loro profilo di committente inviano
alla Commissione, per via elettronica secondo il formato e le
modalità di trasmissione di cui all'allegato X, punto 3, una
comunicazione in cui è annunciata la pubblicazione di un avviso di
preinformazione su un profilo di committente.
5. La pubblicazione degli avvisi di
cui al comma 1 è obbligatoria solo se i soggetti di cui al comma 1
si avvalgono della facoltà di ridurre i termini di ricezione delle
offerte ai sensi dell'articolo 70, comma 7.
6. L'avviso di preinformazione
contiene gli elementi indicati nel presente codice, le informazioni
di cui all'allegato X A, punti 1 e 2, e ogni altra informazione
ritenuta utile, secondo il formato dei modelli di formulari adottati
dalla Commissione in conformità alla procedura di cui all'articolo
77, paragrafo 2, direttiva 2004/18.
7. L'avviso di preinformazione è
altresì pubblicato sui siti informatici di cui all'articolo
66, comma 7, con le modalità ivi previste.
8. Il presente articolo non si
applica alle procedure negoziate senza pubblicazione preliminare di
un bando di gara.
Art. 64. Bando
di gara
(art. 35, parr. 2 e 3, e art. 36.1., dir. 2004/18; art. 3,
d.P.C.M. n. 55/1991; art. 5, co. 2, d.lgs. n. 358/1992; art. 8, co.
2, d.lgs. n. 157/1995; art. 80, co. 11, d.P.R. n. 554/1999)
1. Le stazioni appaltanti che
intendono aggiudicare un appalto pubblico o un accordo quadro
mediante procedura aperta, procedura ristretta, procedura negoziata
con pubblicazione di un bando di gara, dialogo competitivo, rendono
nota tale intenzione con un bando di gara.
2. Le stazioni appaltanti che
intendono istituire un sistema dinamico di acquisizione rendono nota
tale intenzione mediante un bando di gara.
3. Le stazioni appaltanti che
intendono aggiudicare un appalto pubblico basato su un sistema
dinamico di acquisizione rendono nota tale intenzione con un bando
di gara semplificato.
4. Il bando di gara contiene gli
elementi indicati nel presente codice, le informazioni di cui
all'allegato IX A, punto 3, e ogni altra informazione ritenuta utile
dalla stazione appaltante, secondo il formato dei modelli di
formulari adottati dalla Commissione in conformità alla procedura
di cui all'articolo
77, paragrafo 2, direttiva 2004/18. (comma
modificato dall'articolo 1, comma 1, lettera q), d.lgs. n. 152 del
2008)
4
Art. 65. Avviso
sui risultati della procedura di affidamento
(art. 35, par. 4, e art. 36, par. 1, dir. 2004/18; art. 20, legge n.
55/1990; art. 5, co. 3, d.lgs. n. 358/1992; art. 8, co. 3, d.lgs. n.
157/1995; art. 80, co. 11, d.P.R. n. 554/1999)
1. Le stazioni appaltanti che hanno
aggiudicato un contratto pubblico o concluso un accordo quadro
inviano un avviso secondo le modalità di pubblicazione di cui
all'articolo 66, conforme all'allegato IX A, punto 5, relativo ai
risultati della procedura di aggiudicazione, entro quarantotto
giorni dall'aggiudicazione del contratto o dalla conclusione
dell'accordo quadro. (comma
modificato dall'articolo 3 del d.lgs. n. 6 del 2007)
2. Nel caso di accordi quadro
conclusi in conformità all'articolo 59, le
stazioni appaltanti sono esentate dall'invio di un avviso in merito
ai risultati della procedura di aggiudicazione di ciascun appalto
basato su tale accordo.
3. Le stazioni appaltanti inviano un
avviso relativo al risultato dell'aggiudicazione degli appalti
basati su un sistema dinamico di acquisizione entro quarantotto
giorni dall'aggiudicazione di ogni appalto. Esse possono tuttavia
raggruppare detti avvisi su base trimestrale. In tal caso, esse
inviano gli avvisi raggruppati al più tardi quarantotto giorni dopo
la fine di ogni trimestre.
4. Nel caso degli appalti pubblici
di servizi elencati nell'allegato II B, le stazioni appaltanti
indicano nell'avviso se acconsentono o meno alla sua pubblicazione.
5. L'avviso sui risultati della
procedura di affidamento contiene gli elementi indicati nel presente
codice, le informazioni di cui all'allegato X A, punto 5, e ogni
altra informazione ritenuta utile, secondo il formato dei modelli di
formulari adottati dalla Commissione. (comma
modificato dall'articolo 1, comma 1, lettera r), d.lgs. n. 152 del
2008)
6. Talune informazioni relative
all'aggiudicazione del contratto o alla conclusione dell'accordo
quadro possono essere omesse qualora la loro divulgazione ostacoli
l'applicazione della legge, sia contraria all'interesse pubblico,
pregiudichi i legittimi interessi commerciali di operatori economici
pubblici o privati oppure possa recare pregiudizio alla concorrenza
leale tra questi.
Art. 66.
Modalità di pubblicazione degli avvisi e dei bandi
(artt. 36 e 37, dir. 2004/18; art. 44 dir. 2004/17; art. 8,
d.lgs. n. 157/1995; art. 11, d.lgs. n. 158/1995; art. 80, co. 2,
d.P.R. n. 554/1999)
1. Le stazioni appaltanti
trasmettono gli avvisi e i bandi alla Commissione per via
elettronica secondo il formato e le modalità di trasmissione
precisate nell'allegato X, punto 3, o con altri mezzi di
trasmissione. Nel caso della procedura urgente di cui all'articolo
70, comma 11, gli avvisi e i bandi devono essere trasmessi
mediante fax o per via elettronica secondo il formato e le modalità
di trasmissione precisate nell'allegato X, punto 3.
2. Gli avvisi e i bandi sono
pubblicati secondo le caratteristiche tecniche di pubblicazione
indicate nell'allegato X, punto 1, lettere a) e b).
3. Gli avvisi e i bandi redatti e
trasmessi per via elettronica secondo il formato e le modalità di
trasmissione precisate nell'allegato X, punto 3, sono pubblicati
entro cinque giorni dalla loro trasmissione.
4. Gli avvisi e i bandi non
trasmessi per via elettronica secondo il formato e le modalità di
trasmissione precisate nell'allegato X, punto 3, sono pubblicati
entro dodici giorni dal loro invio, o, nel caso di procedura urgente
di cui all'articolo 70, comma 11, entro cinque
giorni dal loro invio.
5. I bandi e gli avvisi sono
pubblicati per esteso in una delle lingue ufficiali della Comunità
scelta dalle stazioni appaltanti; il testo pubblicato in tale lingua
originale è l'unico facente fede. Le stazioni appaltanti italiane
scelgono la lingua italiana, fatte salve le norme vigenti nella
Provincia autonoma di Bolzano in materia di bilinguismo. Una sintesi
degli elementi importanti di ciascun bando, indicati dalle stazioni
appaltanti nel rispetto dei principi di trasparenza e non
discriminazione, è pubblicata nelle altre lingue ufficiali.
6. Le spese per la pubblicazione
degli avvisi e dei bandi da parte della Commissione sono a carico
della Comunità.
7. Gli avvisi e i bandi sono altresì
pubblicati sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana serie
speciale relativa ai contratti pubblici, sul «profilo di
committente» della stazione appaltante, e, non oltre due giorni
lavorativi dopo, sul sito informatico del Ministero delle
infrastrutture e dei trasporti di cui al decreto
del Ministro dei lavori pubblici 6 aprile 2001, n. 20, e sul
sito informatico presso l'Osservatorio, con l'indicazione degli
estremi di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale. Gli avvisi e i
bandi sono altresì pubblicati, dopo dodici giorni dalla
trasmissione alla Commissione, ovvero dopo cinque giorni da detta
trasmissione in caso di procedure urgenti di cui all'articolo
70, comma 11, per estratto su almeno due dei principali
quotidiani a diffusione nazionale e su almeno due a maggiore
diffusione locale nel luogo ove si eseguono i contratti.
La pubblicazione nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana viene effettuata entro il sesto
giorno feriale successivo a quello del ricevimento della
documentazione da parte dell’Ufficio inserzioni dell’Istituto
poligrafico e zecca dello Stato.
(il comma è
stato modificato dall'articolo 3 del d.lgs. n. 6 del 2007)
8. Gli effetti giuridici che
l'ordinamento connette alla pubblicità in ambito nazionale
decorrono dalla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana.
9. Gli avvisi e i bandi, nonché il
loro contenuto, non possono essere pubblicati in ambito nazionale
prima della data della loro trasmissione alla Commissione.
10. Gli avvisi e i bandi pubblicati
in ambito nazionale non devono contenere informazioni diverse da
quelle contenute nei bandi e negli avvisi trasmessi alla
Commissione, o pubblicate su un profilo di committente conformemente
all'articolo 63, comma 1, devono menzionare la
data della trasmissione dell'avviso o del bando alla Commissione o
della pubblicazione sul profilo di committente.
11. Gli avvisi di preinformazione
non possono essere pubblicati su un profilo di committente prima che
sia stato inviato alla Commissione l'avviso che ne annuncia la
pubblicazione sotto tale forma; gli avvisi in questione devono
citare la data di tale trasmissione.
12. Il contenuto degli avvisi e dei
bandi non trasmessi per via elettronica secondo il formato e le
modalità di trasmissione precisate nell'allegato X, punto 3, è
limitato a seicentocinquanta parole circa.
13. Le stazioni appaltanti devono
essere in grado di comprovare la data di trasmissione degli avvisi e
dei bandi.
14. La Commissione rilascia alle
stazioni appaltanti una conferma dell'informazione trasmessa, in cui
è citata la data della pubblicazione: tale conferma vale come prova
della pubblicazione.
15. Le stazioni appaltanti possono
prevedere forme aggiuntive pubblicità diverse da quelle di cui al
presente articolo, e possono altresì pubblicare in conformità ai
commi che precedono avvisi o bandi concernenti appalti pubblici non
soggetti agli obblighi di pubblicazione previsti dal presente
articolo. Tuttavia gli effetti giuridici che il presente codice o le
norme processuali vigenti annettono alla data di pubblicazione al
fine della decorrenza di termini, derivano solo dalle forme di
pubblicità obbligatoria e dalle relative date in cui la pubblicità
obbligatoria ha luogo. (comma
modificato dall'articolo 2 del d.lgs. n. 6 del 2007)
Art. 67. Inviti
a presentare offerte, a partecipare al dialogo competitivo, a
negoziare
(art. 40, commi 1 e 5, dir. 2004/18; art. 7, co. 2, e allegato 6,
d.lgs. n. 358/1992; art. 10, commi 2 e 3, e allegato 5, d.lgs. n.
157/1995; art. 79, co. 2, d.P.R. n. 554/1999)
1. Nelle procedure ristrette, nel
dialogo competitivo, nelle procedure negoziate con e senza
pubblicazione di un bando di gara, le stazioni appaltanti invitano
simultaneamente e per iscritto i candidati selezionati a presentare
le rispettive offerte o a negoziare o, in caso di dialogo
competitivo, a partecipare al dialogo.
2. Nelle procedure ristrette, nel
dialogo competitivo, nelle procedure negoziate con pubblicazione di
un bando di gara, l'invito a presentare le offerte, a negoziare, a
partecipare al dialogo competitivo contiene, oltre agli elementi
specificamente previsti da norme del presente codice, e a quelli
ritenuti utili dalle stazioni appaltanti, quanto meno i seguenti
elementi:
a) gli estremi del bando di gara
pubblicato;
b) il termine per la ricezione delle offerte, l'indirizzo al quale
esse devono essere trasmesse e la lingua o le lingue, diverse da
quella italiana, in cui possono essere redatte, fermo restando
l'obbligo di redazione in lingua italiana e il rispetto delle
norme sul bilinguismo nella Provincia autonoma di Bolzano;
c) in caso di dialogo competitivo, la data stabilita e l'indirizzo
per l'inizio della fase di consultazione, nonché le lingue
obbligatoria e facoltativa, con le modalità di cui alla lettera
b) del presente comma;
d) l'indicazione dei documenti eventualmente da allegare a
sostegno delle dichiarazioni verificabili prescritte dal bando o
dall'invito, e secondo le stesse modalità stabilite dagli articoli
39, 40, 41 e 42;
e) i criteri di selezione dell'offerta, se non figurano nel bando
di gara;
f) in caso di offerta economicamente più vantaggiosa, la
ponderazione relativa degli elementi oppure l'ordine decrescente
di importanza, se non figurano già nel bando di gara, nel
capitolato d'oneri o nel documento descrittivo.
3. Nel dialogo competitivo gli
elementi di cui alla lettera b) del comma 2 non sono indicati
nell'invito a partecipare al dialogo, bensì nell'invito a
presentare l'offerta.
Art. 68.
Specifiche tecniche
(art. 23, dir. 2004/18; art. 34, dir. 2004/17; artt. 10 e 11,
d.lgs. n. 406/1991; art. 8, d.lgs. n. 358/1992; art. 20, d.lgs. n.
157/1995; art. 19, d.lgs. n. 158/1995; art. 16, co. 3, d.P.R. n.
554/1999)
1. Le specifiche tecniche definite
al punto 1 dell'allegato VIII, figurano nei documenti del contratto,
quali il bando di gara, il capitolato d'oneri o i documenti
complementari. Ogniqualvolta sia possibile dette specifiche tecniche
devono essere definite in modo da tenere conto dei criteri di
accessibilità per i soggetti disabili, di una progettazione
adeguata per tutti gli utenti, della tutela ambientale.
2. Le specifiche tecniche devono
consentire pari accesso agli offerenti e non devono comportare la
creazione di ostacoli ingiustificati all'apertura dei contratti
pubblici alla concorrenza.
3. Fatte salve le regole tecniche
nazionali obbligatorie, nei limiti in cui sono compatibili con la
normativa comunitaria, le specifiche tecniche sono formulate secondo
una delle modalità seguenti:
a) mediante riferimento a
specifiche tecniche definite nell'allegato VIII, e, in ordine di
preferenza, alle norme nazionali che recepiscono norme europee,
alle omologazioni tecniche europee, alle specifiche tecniche
comuni, alle norme internazionali, ad altri sistemi tecnici di
riferimento adottati dagli organismi europei di normalizzazione o,
se questi mancano, alle norme nazionali, alle omologazioni
tecniche nazionali o alle specifiche tecniche nazionali in materia
di progettazione, di calcolo e di realizzazione delle opere e di
messa in opera dei prodotti. Ciascun riferimento contiene la
menzione «o equivalente»;
b) in termini di prestazioni o di requisiti funzionali, che
possono includere caratteristiche ambientali. Devono tuttavia
essere sufficientemente precisi da consentire agli offerenti di
determinare l'oggetto dell'appalto e alle stazioni appaltanti di
aggiudicare l'appalto;
c) in termini di prestazioni o di requisiti funzionali di cui alla
lettera b), con riferimento alle specifiche citate nella lettera
a), quale mezzo per presumere la conformità a dette prestazioni o
a detti requisiti;
d) mediante riferimento alle specifiche di cui alla lettera a) per
talune caratteristiche, e alle prestazioni o ai requisiti
funzionali di cui alla lettera b) per le altre caratteristiche.
4. Quando si avvalgono della
possibilità di fare riferimento alle specifiche di cui al comma 3,
lettera a), le stazioni appaltanti non possono respingere un'offerta
per il motivo che i prodotti e i servizi offerti non sono conformi
alle specifiche alle quali hanno fatto riferimento, se nella propria
offerta l'offerente prova in modo ritenuto soddisfacente dalle
stazioni appaltanti, con qualsiasi mezzo appropriato, che le
soluzioni da lui proposte ottemperano in maniera equivalente ai
requisiti definiti dalle specifiche tecniche.
5. Può costituire un mezzo
appropriato una documentazione tecnica del fabbricante o una
relazione sulle prove eseguite da un organismo riconosciuto.
6. L'operatore economico che propone
soluzioni equivalenti ai requisiti definiti dalle specifiche
tecniche equivalenti lo segnala con separata dichiarazione che
allega all'offerta.
7. Quando si avvalgono della facoltà,
prevista al comma 3, di definire le specifiche tecniche in termini
di prestazioni o di requisiti funzionali, le stazioni appaltanti non
possono respingere un'offerta di lavori, di prodotti o di servizi
conformi ad una norma nazionale che recepisce una norma europea, ad
un'omologazione tecnica europea, ad una specifica tecnica comune, ad
una norma internazionale o ad un riferimento tecnico elaborato da un
organismo europeo di normalizzazione se tali specifiche contemplano
le prestazioni o i requisiti funzionali da esse prescritti.
8. Nell'ipotesi di cui al comma 7,
nella propria offerta l'offerente è tenuto a provare in modo
ritenuto soddisfacente dalle stazioni appaltanti e con qualunque
mezzo appropriato, che il lavoro, il prodotto o il servizio conforme
alla norma ottempera alle prestazioni o ai requisiti funzionali
prescritti. Si applicano i commi 5 e 6.
9. Le stazioni appaltanti, quando
prescrivono caratteristiche ambientali in termini di prestazioni o
di requisiti funzionali, quali sono contemplate al comma 3, lettera
b), possono utilizzare le specifiche dettagliate o, all'occorrenza,
parti di queste, quali sono definite dalle ecoetichettature europee
(multi)nazionali o da qualsiasi altra ecoetichettatura, quando
ricorrono le seguenti condizioni:
a) esse siano appropriate alla
definizione delle caratteristiche delle forniture o delle
prestazioni oggetto dell'appalto;
b) i requisiti per l'etichettatura siano elaborati sulla scorta di
informazioni scientifiche;
c) le ecoetichettature siano adottate mediante un processo al
quale possano partecipare tutte le parti interessate, quali gli
enti governativi, i consumatori, i produttori, i distributori e le
organizzazioni ambientali;
d) siano accessibili a tutte le parti interessate.
10. Nell'ipotesi di cui al comma 9
le stazioni appaltanti possono precisare che i prodotti o servizi
muniti di ecoetichettatura sono presunti conformi alle specifiche
tecniche definite nel capitolato d'oneri; essi devono accettare
qualsiasi altro mezzo di prova appropriato, quale una documentazione
tecnica del fabbricante o una relazione di prova di un organismo
riconosciuto.
11. Per «organismi riconosciuti»
ai sensi del presente articolo si intendono i laboratori di prova,
di calibratura e gli organismi di ispezione e di certificazione
conformi alle norme europee applicabili.
12. Le stazioni appaltanti accettano
i certificati rilasciati da organismi riconosciuti di altri Stati
membri.
13. A meno di non essere
giustificate dall'oggetto dell'appalto, le specifiche tecniche non
possono menzionare una fabbricazione o provenienza determinata o un
procedimento particolare né far riferimento a un marchio, a un
brevetto o a un tipo, a un'origine o a una produzione specifica che
avrebbero come effetto di favorire o eliminare talune imprese o
taluni prodotti. Tale menzione o riferimento sono autorizzati, in
via eccezionale, nel caso in cui una descrizione sufficientemente
precisa e intelligibile dell'oggetto dell'appalto non sia possibile
applicando i commi 3 e 4, a condizione che siano accompagnati
dall'espressione «o equivalente».
Art. 69.
Condizioni particolari di esecuzione del contratto prescritte nel
bando o nell'invito
(art. 26, dir. 2004/18; art. 38, dir. 2004/17)
1. Le stazioni appaltanti possono
esigere condizioni particolari per l'esecuzione del contratto, purché
siano compatibili con il diritto comunitario e, tra l'altro, con i
principi di parità di trattamento, non discriminazione,
trasparenza, proporzionalità, e purché siano precisate nel bando
di gara, o nell'invito in caso di procedure senza bando, o nel
capitolato d'oneri.
2. Dette condizioni possono
attenere, in particolare, a esigenze sociali o ambientali.
3. La stazione appaltante che
prevede tali condizioni particolari può comunicarle all'Autorità,
che si pronuncia entro trenta giorni sulla compatibilità con il
diritto comunitario. Decorso tale termine, il bando può essere
pubblicato e gli inviti possono essere spediti.
4. In sede di offerta gli operatori
economici dichiarano di accettare le condizioni particolari, per
l'ipotesi in cui risulteranno aggiudicatari.
Sezione
III - Termini di presentazione delle richieste di invito e delle
offerte e loro contenuto
Art. 70.
Termini di ricezione delle domande di partecipazione e di ricezione
delle offerte
(art. 38, dir. 2004/18; art. 3, d.P.C.M. n. 55/1991; artt. 6 e 7,
d.lgs. n. 358/1992; artt. 9 e 10, d.lgs. n. 157/1995; artt. 79, co.
1, primo periodo; 79, commi 3, 4, 7, 8; 81, co. 1, d.P.R. n.
554/1999)
1. Nel fissare i termini per la
ricezione delle offerte e delle domande di partecipazione, le
stazioni appaltanti tengono conto della complessità della
prestazione oggetto del contratto e del tempo ordinariamente
necessario per preparare le offerte, e in ogni caso rispettano i
termini minimi stabiliti dal presente articolo.
2. Nelle procedure aperte, il
termine per la ricezione delle offerte non può essere inferiore a
cinquantadue giorni decorrenti dalla data di trasmissione del bando
di gara.
3. Nelle procedure ristrette, nelle
procedure negoziate con pubblicazione di un bando di gara, e nel
dialogo competitivo, il termine per la ricezione delle domande di
partecipazione non può essere inferiore a trentasette giorni
decorrenti dalla data di trasmissione del bando di gara.
4. Nelle procedure ristrette, il
termine per la ricezione delle offerte non può essere inferiore a
quaranta giorni dalla data di invio dell'invito a presentare le
offerte.
5. Nelle procedure negoziate, con o
senza bando, e nel dialogo competitivo, il termine per la ricezione
delle offerte viene stabilito dalle stazioni appaltanti nel rispetto
del comma 1 e, ove non vi siano specifiche ragioni di urgenza, non
può essere inferiore a venti giorni dalla data di invio
dell'invito.
6. In tutte le procedure, quando il
contratto ha per oggetto anche la progettazione esecutiva, il
termine per la ricezione delle offerte non può essere inferiore a
sessanta giorni dalla data di trasmissione del bando di gara o di
invio dell'invito; quando il contratto ha per oggetto anche la
progettazione definitiva, il termine per la ricezione delle offerte
non può essere inferiore a ottanta giorni con le medesime
decorrenze.
7. Nei casi in cui le stazioni
appaltanti abbiano pubblicato un avviso di preinformazione, il
termine minimo per la ricezione delle offerte nelle procedure aperte
e ristrette può essere ridotto, di norma, a trentasei giorni e
comunque mai a meno di ventidue giorni, né a meno di cinquanta
giorni se il contratto ha per oggetto anche la progettazione
definitiva ed esecutiva. Tali termini ridotti decorrono dalla data
di trasmissione del bando nelle procedure aperte, e dalla data di
invio dell'invito a presentare le offerte nelle procedure ristrette,
e sono ammessi a condizione che l'avviso di preinformazione a suo
tempo pubblicato contenesse tutte le informazioni richieste per il
bando dall'allegato IX A, sempre che dette informazioni fossero
disponibili al momento della pubblicazione dell'avviso e che tale
avviso fosse stato inviato per la pubblicazione non meno di
cinquantadue giorni e non oltre dodici mesi prima della trasmissione
del bando di gara.
8. Se i bandi sono redatti e
trasmessi per via elettronica secondo il formato e le modalità di
trasmissione precisati nell'allegato X, punto 3, i termini minimi
per la ricezione delle offerte, di cui ai commi 2 e 7, nelle
procedure aperte, e il termine minimo per la ricezione delle domande
di partecipazione di cui al comma 3, nelle procedure ristrette,
nelle procedure negoziate e nel dialogo competitivo, possono essere
ridotti di sette giorni.
9. Se le stazioni appaltanti
offrono, per via elettronica e a decorrere dalla pubblicazione del
bando secondo l'allegato X, l'accesso libero, diretto e completo al
capitolato d'oneri e a ogni documento complementare, precisando nel
testo del bando l'indirizzo Internet presso il quale tale
documentazione è accessibile, il termine minimo di ricezione delle
offerte di cui al comma 2, nelle procedure aperte, e il termine
minimo di ricezione delle offerte di cui al comma 4, nelle procedure
ristrette, possono essere ridotti di cinque giorni. Tale riduzione
è cumulabile con quella di cui al comma 8.
10. Se, per qualunque motivo, il
capitolato d'oneri o i documenti e le informazioni complementari,
sebbene richiesti in tempo utile da parte degli operatori economici,
non sono stati forniti entro i termini di cui agli articoli
71 e 72, o se le offerte possono essere formulate solo a seguito
di una visita dei luoghi o previa consultazione sul posto dei
documenti allegati al capitolato d'oneri, i termini per la ricezione
delle offerte sono prorogati in modo adeguato a consentire che tutti
gli operatori economici interessati possano prendere conoscenza di
tutte le informazioni necessarie alla preparazione delle offerte.
11. Nelle procedure ristrette e
nelle procedure negoziate con pubblicazione di un bando di gara,
quando l'urgenza rende impossibile rispettare i termini minimi
previsti dal presente articolo, le stazioni appaltanti, purché
indichino nel bando di gara le ragioni dell'urgenza, possono
stabilire:
a) un termine per la ricezione
delle domande di partecipazione, non inferiore a quindici giorni
dalla data di pubblicazione del bando di gara sulla Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana, successiva alla trasmissione
del bando alla Commissione;
b) e, nelle procedure ristrette, un termine per la ricezione delle
offerte non inferiore a dieci giorni, ovvero non inferiore a
trenta giorni se l'offerta ha per oggetto anche il progetto
esecutivo, decorrente dalla data di invio dell'invito a presentare
offerte, ovvero non inferiore a quarantacinque giorni se
l'offerta ha per oggetto anche il progetto definitivo, decorrente
dalla medesima data. Tale previsione non si applica al termine per la
ricezione delle offerte, se queste hanno per oggetto anche il
progetto definitivo. nel caso di cui all'articolo 53,
comma 2, lettera c).
(la
lettera è stata modificata dall'articolo 4-quater, comma 1,
lettera a), legge n. 102 del 2009)
12. Nelle procedure negoziate senza
bando e nel dialogo competitivo, quando l'urgenza rende impossibile
osservare i termini minimi previsti dal presente articolo,
l'amministrazione stabilisce i termini nel rispetto, per quanto
possibile, del comma 1. (comma
modificato dall'articolo 1, comma 1, lettera s), d.lgs. n. 152 del
2008)
Art. 71.
Termini di invio ai richiedenti dei capitolati d'oneri, documenti e
informazioni complementari nelle procedure aperte.
(art. 39, dir. 2004/18; art. 46, dir. 2004/17; art. 3, d.P.C.M.
n. 55/1991; art. 6, commi 3 e 4, d.lgs. n. 358/1992; art. 7, commi 3
e 4, d.lgs. n. 157/1995; art. 79, commi 5 e 6, d.P.R. n. 554/1999)
1. Nelle procedure aperte, quando le
stazioni appaltanti non offrono per via elettronica, ai sensi
dell'articolo 70, comma 9, l'accesso libero, diretto e completo al
capitolato d'oneri e ad ogni documento complementare, i capitolati
d'oneri e i documenti complementari sono inviati agli operatori
economici entro sei giorni dalla ricezione della loro domanda, a
condizione che quest'ultima sia stata presentata in tempo utile
prima della scadenza del termine di presentazione delle offerte.
2. Sempre che siano state chieste in
tempo utile, le informazioni complementari sui capitolati d'oneri e
sui documenti complementari sono comunicate dalle amministrazioni
aggiudicatrici ovvero dallo sportello competente ai sensi dell'articolo
9, almeno sei giorni prima della scadenza del termine stabilito
per la ricezione delle offerte.
Art. 72.
Termini di invio ai richiedenti dei capitolati d'oneri, documenti e
informazioni complementari nelle procedure ristrette, negoziate e
nel dialogo competitivo.
(art. 40, parr. 2, 3, 4, dir. 2004/18; art. 7, co. 5, d.lgs. n.
358/1992; art. 10, co. 6, d.lgs. n. 157/1995; artt. 79, commi 5 e 6,
e 81, co. 2, d.P.R. n. 554/1999)
1. Nelle procedure ristrette, nelle
procedure negoziate previo bando, e nel dialogo competitivo,
l'invito ai candidati contiene, oltre agli elementi indicati nell'articolo
67:
a) una copia del capitolato
d'oneri, o del documento descrittivo o di ogni documento
complementare, ivi compresa eventuale modulistica;
b) oppure l'indicazione dell'accesso al capitolato d'oneri, al
documento descrittivo e a ogni altro documento complementare,
quando sono messi a diretta disposizione per via elettronica, ai
sensi dell'articolo 70, comma 9.
2. Quando il capitolato d'oneri, il
documento descrittivo, i documenti complementari, sono disponibili
presso un soggetto diverso dalla stazione appaltante che espleta la
procedura di aggiudicazione, ovvero presso lo sportello di cui all'articolo
9, l'invito precisa l'indirizzo presso cui possono essere
richiesti tali atti e, se del caso, il termine ultimo per la
presentazione di tale richiesta, nonché l'importo e le modalità di
pagamento della somma dovuta per ottenere detti documenti. L'ufficio
competente invia senza indugio detti atti agli operatori economici,
non appena ricevutane la richiesta.
3. Sempre che siano state richieste
in tempo utile, le informazioni complementari sui capitolati
d'oneri, sul documento descrittivo o sui documenti complementari,
sono comunicate dalle stazioni appaltanti ovvero dallo sportello
competente ai sensi dell'articolo
9, almeno sei giorni prima della
scadenza del termine stabilito per la ricezione delle offerte. Nel
caso delle procedure ristrette o negoziate urgenti, di cui all'articolo
70, comma 11, tale termine è di quattro giorni.
Art. 73. Forma
e contenuto delle domande di partecipazione
1. Le domande di partecipazione che
non siano presentate per telefono, hanno forma di documento cartaceo
o elettronico e sono sottoscritte con firma manuale o digitale,
secondo le norme di cui all'articolo 77.
2. Dette domande contengono gli
elementi prescritti dal bando e, in ogni caso, gli elementi
essenziali per identificare il candidato e il suo indirizzo, e la
procedura a cui la domanda di partecipazione si riferisce, e sono
corredate dei documenti prescritti dal bando.
3. Le stazioni appaltanti richiedono
gli elementi essenziali di cui al comma 2 nonché gli elementi e i
documenti necessari o utili per operare la selezione degli operatori
da invitare, nel rispetto del principio di proporzionalità in
relazione all'oggetto del contratto e alle finalità della domanda
di partecipazione.
4. La prescrizione dell'utilizzo di
moduli predisposti dalle stazioni appaltanti per la presentazione
delle offerte non può essere imposta a pena di esclusione. (comma
modificato dall'articolo 2 del d.lgs. n. 6 del 2007)
5. Si applicano i commi
6 e 7 dell'articolo 74.
Art. 74. Forma
e contenuto delle offerte
1. Le offerte hanno forma di
documento cartaceo o elettronico e sono sottoscritte con firma
manuale o digitale, secondo le norme di cui all'articolo
77.
2. Le offerte contengono gli
elementi prescritti dal bando o dall'invito ovvero dal capitolato
d'oneri, e, in ogni caso, gli elementi essenziali per identificare
l'offerente e il suo indirizzo e la procedura cui si riferiscono, le
caratteristiche e il prezzo della prestazione offerta, le
dichiarazioni relative ai requisiti soggettivi di partecipazione.
3. Salvo che il bando o la lettera
invito dispongano diversamente,l'offerta del prezzo sia
determinata mediante prezzi unitari il mancato utilizzo di moduli
predisposti dalle stazioni appaltanti per la presentazione delle
offerte non costituisce causa di esclusione. (il
comma è stato modificato dall'art. 2, comma 1, lettera q), d.lgs.
n. 113 del 2007, poi dall'art. 2, comma 1, lettera o), d.lgs. n. 152
del 2008)
4 Le offerte sono corredate dei
documenti prescritti dal bando o dall'invito ovvero dal capitolato
d'oneri.
5. Le stazioni appaltanti richiedono
gli elementi essenziali di cui al comma 2, nonché gli altri
elementi e documenti necessari o utili, nel rispetto del principio
di proporzionalità in relazione all'oggetto del contratto e alle
finalità dell'offerta.
6. Le stazioni appaltanti non
richiedono documenti e certificati per i quali le norme vigenti
consentano la presentazione di dichiarazioni sostitutive, salvi i
controlli successivi in corso di gara sulla veridicità di dette
dichiarazioni.
7. Si applicano l'articolo
18, comma 2, legge 7 agosto 1990, n. 241, nonché gli articoli
43 e 46, del d.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, e successive
modificazioni e integrazioni.
Art. 75.
Garanzie a corredo dell'offerta
(art. 30, co. 1, co. 2-bis, legge n. 109/1994; art. 8, co.
11-quater, legge n. 109/1994 come novellato dall'art. 24, legge n.
62/2005; art. 100, d.P.R. n. 554/1999; art. 24, co. 10, legge n.
62/2005)
1. L'offerta è corredata da una
garanzia, pari al due per cento del prezzo base indicato nel bando o
nell'invito, sotto forma di cauzione o di fideiussione, a scelta
dell'offerente.
2. La cauzione può essere
costituita, a scelta dell'offerente, in contanti o in titoli del
debito pubblico garantiti dallo Stato al corso del giorno del
deposito, presso una sezione di tesoreria provinciale o presso le
aziende autorizzate, a titolo di pegno a favore dell'amministrazione
aggiudicatrice.
3. La fideiussione, a scelta
dell'offerente, può essere bancaria o assicurativa o rilasciata
dagli intermediari finanziari iscritti nell'elenco speciale di cui
all'articolo 107 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385,
che svolgono in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di
garanzie, a ciò autorizzati dal Ministero dell'economia e delle
finanze.
4. La garanzia deve prevedere
espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione
del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'articolo
1957, comma 2, del codice civile, nonché l'operatività della
garanzia medesima entro quindici giorni, a semplice richiesta
scritta della stazione appaltante.
5. La garanzia deve avere validità
per almeno centottanta giorni dalla data di presentazione
dell'offerta. Il bando o l'invito possono richiedere una garanzia
con termine di validità maggiore o minore, in relazione alla durata
presumibile del procedimento, e possono altresì prescrivere che
l'offerta sia corredata dall'impegno del garante a rinnovare la
garanzia, per la durata indicata nel bando, nel caso in cui al
momento della sua scadenza non sia ancora intervenuta
l'aggiudicazione, su richiesta della stazione appaltante nel corso
della procedura.
6. La garanzia copre la mancata
sottoscrizione del contratto per fatto dell'affidatario, ed è
svincolata automaticamente al momento della sottoscrizione del
contratto medesimo.
7. L'importo della garanzia, e del
suo eventuale rinnovo, è ridotto del cinquanta per cento per gli
operatori economici ai quali venga rilasciata, da organismi
accreditati, ai sensi delle norme europee della serie UNI CEI EN
45000 e della serie UNI CEI EN ISO/IEC 17000, la certificazione del
sistema di qualità conforme alle norme europee della serie UNI CEI
ISO 9000, ovvero la dichiarazione della presenza di elementi
significativi e tra loro correlati di tale sistema. Per fruire di
tale beneficio, l'operatore economico segnala, in sede di offerta,
il possesso del requisito, e lo documenta nei modi prescritti dalle
norme vigenti. (comma
modificato dall'art. 2, comma 1, lettera p), d.lgs. n. 152 del 2008)
8. L'offerta è altresì corredata,
a pena di esclusione, dall'impegno di un fideiussore a rilasciare la
garanzia fideiussoria per l'esecuzione del contratto, di cui all'articolo
113, qualora l'offerente risultasse affidatario.
9. La stazione appaltante, nell'atto
con cui comunica l'aggiudicazione ai non aggiudicatari, provvede
contestualmente, nei loro confronti, allo svincolo della garanzia di
cui al comma 1, tempestivamente e comunque entro un termine non
superiore a trenta giorni dall'aggiudicazione, anche quando non sia
ancora scaduto il termine di validità della garanzia.
Art. 76.
Varianti progettuali in sede di offerta
(art. 24, dir. 2004/18; art. 36, dir. 2004/17; art. 20, d.lgs. n.
358/1992; art. 24, d.lgs. n. 157/1995)
1. Quando il criterio di
aggiudicazione è quello dell'offerta economicamente più
vantaggiosa, le stazioni appaltanti possono autorizzare gli
offerenti a presentare varianti.
2. Le stazioni appaltanti precisano
nel bando di gara se autorizzano o meno le varianti; in mancanza di
indicazione, le varianti non sono autorizzate.
3. Le stazioni appaltanti che
autorizzano le varianti menzionano nel capitolato d'oneri i
requisiti minimi che le varianti devono rispettare, nonché le
modalità per la loro presentazione.
4. Esse prendono in considerazione
soltanto le varianti che rispondono ai requisiti minimi da esse
prescritti.
5. Nelle procedure di affidamento di
contratti relativi a servizi o forniture, le stazioni appaltanti che
abbiano autorizzato varianti non possono respingere una variante per
il solo fatto che, se accolta, configurerebbe, rispettivamente, o un
appalto di servizi anziché un appalto pubblico di forniture o un
appalto di forniture anziché un appalto pubblico di servizi.
Sezione
IV - Forme delle comunicazioni, verbali, informazioni ai
candidati e agli offerenti, spese di pubblicità, inviti,
comunicazioni
Art. 77. Regole
applicabili alle comunicazioni
(art. 42, dir. 2004/18; art. 48, dir. 2004/17; artt. 6, co. 6; 7,
commi 7, 10, 11, d.lgs. n. 358/1992; artt. 9, co. 5-bis; 10, commi
10, 11, 11-bis, d.lgs. n. 157/1995; art. 18, co. 5, d.lgs. n.
158/1995; artt. 79, co. 1; 81, co. 3, d.P.R. n. 554/1999)
1. Tutte le comunicazioni e tutti
gli scambi di informazioni tra stazioni appaltanti e operatori
economici possono avvenire, a scelta delle stazioni appaltanti,
mediante posta, mediante fax, per via elettronica ai sensi dei commi
5 e 6, per telefono nei casi e alle condizioni di cui al comma 7, o
mediante una combinazione di tali mezzi. Il mezzo o i mezzi di
comunicazione prescelti devono essere indicati nel bando o, ove
manchi il bando, nell'invito alla procedura.
2. Il mezzo di comunicazione scelto
deve essere comunemente disponibile, in modo da non limitare
l'accesso degli operatori economici alla procedura di
aggiudicazione.
3. Le comunicazioni, gli scambi e
l'archiviazione di informazioni sono realizzati in modo da
salvaguardare l'integrità dei dati e la riservatezza delle offerte
e delle domande di partecipazione e di non consentire alle stazioni
appaltanti di prendere visione del contenuto delle offerte e delle
domande di partecipazione prima della scadenza del termine previsto
per la loro presentazione.
4. Nel rispetto del comma 3, le
stazioni appaltanti possono acconsentire, come mezzo non esclusivo,
anche alla presentazione diretta delle offerte e delle domande di
partecipazione, presso l'ufficio indicato nel bando o nell'invito.
5. Quando le stazioni appaltanti
chiedano o acconsentano alle comunicazioni per via elettronica, gli
strumenti da utilizzare per comunicare per via elettronica, nonché
le relative caratteristiche tecniche, devono essere di carattere non
discriminatorio, comunemente disponibili al pubblico e compatibili
con i prodotti della tecnologia dell'informazione e della
comunicazione generalmente in uso. Le stazioni appaltanti che siano
soggetti tenuti all'osservanza del decreto legislativo 7 marzo 2005,
n. 82 (codice dell'amministrazione digitale) e del decreto
legislativo 28 febbraio 2005, n. 42 (istituzione del sistema
pubblico di connettività e della rete internazionale della pubblica
amministrazione, a norma dell'articolo 10, della legge 29 luglio
2003, n. 229), operano nel rispetto delle previsioni di tali atti
legislativi e successive modificazioni, e delle relative norme di
attuazione ed esecuzione. In particolare, gli scambi di
comunicazioni tra amministrazioni aggiudicatrici e operatori
economici deve avvenire tramite posta elettronica certificata, ai
sensi dell'articolo 48, del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82,
del d.P.R. 11 febbraio 2005, n. 68 e del d.P.R.
28 dicembre 2000, n. 445. (comma
modificato dall'articolo 3 del d.lgs. n. 6 del 2007)
6. Ai dispositivi di trasmissione e
ricezione elettronica delle offerte e ai dispositivi di ricezione
elettronica delle domande di partecipazione si applicano le seguenti
regole:
a) le informazioni concernenti le
specifiche necessarie alla presentazione di offerte e domande di
partecipazione per via elettronica, ivi compresa la cifratura,
sono messe a disposizione degli interessati. Inoltre i dispositivi
di ricezione elettronica delle offerte e delle domande di
partecipazione sono conformi ai requisiti dell'allegato XII, nel
rispetto, altresì, del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82,
per le stazioni appaltanti tenute alla sua osservanza;
b) le offerte presentate per via elettronica possono essere
effettuate solo utilizzando la firma elettronica digitale come
definita e disciplinata dal decreto legislativo 7 marzo 2005, n.
82;
c) per la prestazione dei servizi di certificazione in relazione
ai dispositivi elettronici della lettera a) e in relazione alla
firma digitale di cui alla lettera b), si applicano le norme sui
certificatori qualificati e sul sistema di accreditamento
facoltativo, dettate dal decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82;
d) gli offerenti e i candidati si impegnano a che i documenti, i
certificati e le dichiarazioni relativi ai requisiti di
partecipazione di cui agli articoli da 38 a 46
e di cui agli articoli 231, 232, 233, se non
sono disponibili in formato elettronico, siano presentati in forma
cartacea prima della scadenza del termine previsto per la
presentazione delle offerte o delle domande di partecipazione.
7. Salvo il comma 4, alla
trasmissione delle domande di partecipazione alle procedure di
aggiudicazione di contratti pubblici si applicano le regole
seguenti:
a) le domande di partecipazione
possono essere presentate, a scelta dell'operatore economico, per
telefono, ovvero per iscritto mediante lettera, telegramma, telex,
fax;
b) le domande di partecipazione presentate per telefono devono
essere confermate, prima della scadenza del termine previsto per
la loro ricezione, per iscritto mediante lettera, telegramma,
telex, fax;
c) le domande di partecipazione possono essere presentate per via
elettronica, con le modalità stabilite dal presente articolo,
solo se consentito dalle stazioni appaltanti;
d) le stazioni appaltanti possono esigere che le domande di
partecipazione presentate mediante telex o mediante fax siano
confermate per posta o per via elettronica. In tal caso, esse
indicano nel bando di gara tale esigenza e il termine entro il
quale deve essere soddisfatta.
Art. 78.
Verbali
(art. 43, dir. 2004/18; art. 16, r.d. n. 2440/1923; art. 32,
d.lgs. n. 406/1991; art. 21, commi 4 e 5, d.lgs. n. 358/1992; art.
27, co. 4, d.lgs. n. 157/1995; art. 81, co. 12, d.P.R. n. 554/1999)
1. Per ogni contratto, ogni accordo
quadro e ogni istituzione di un sistema dinamico di acquisizione, le
stazioni appaltanti redigono un verbale contenente almeno le
seguenti informazioni:
a) il nome e l'indirizzo
dell'amministrazione aggiudicatrice, l'oggetto e il valore del
contratto, dell'accordo quadro o del sistema dinamico di
acquisizione;
b) i nomi dei candidati o degli offerenti presi in considerazione
e i motivi della scelta;
c) i nomi dei candidati o degli offerenti esclusi e i motivi
dell'esclusione;
d) i motivi dell'esclusione delle offerte giudicate anormalmente
basse;
e) il nome dell'aggiudicatario e la giustificazione della scelta
della sua offerta nonché, se è nota, la parte dell'appalto o
dell'accordo quadro che l'aggiudicatario intende subappaltare a
terzi;
f) nel caso di procedure negoziate previo e senza bando, le
circostanze, previste dal presente codice, che giustificano il
ricorso a dette procedure;
g) in caso di dialogo competitivo, le circostanze, previste dal
presente codice, che giustificano il ricorso a tale procedura;
h) se del caso, le ragioni per le quali l'amministrazione ha
rinunciato ad aggiudicare un contratto, a concludere un accordo
quadro o a istituire un sistema dinamico di acquisizione.
2. Le stazioni appaltanti provvedono
alla redazione del verbale secondo le disposizioni dei rispettivi
ordinamenti.
3. Le stazioni appaltanti adottano
le misure necessarie e opportune, in conformità alle norme vigenti,
e, in particolare, alle norme di cui al decreto legislativo 7 marzo
2005, n. 82 (codice dell'amministrazione digitale), se tenute alla
sua osservanza, per documentare lo svolgimento delle procedure di
aggiudicazione condotte con mezzi elettronici.
4. Il verbale o i suoi elementi
principali sono comunicati alla Commissione, su richiesta di quest'ultima.
Art. 79.
Informazioni circa i mancati inviti, le esclusioni e le
aggiudicazioni
(art. 41, dir. 2004/18; art. 49.1 e 49.2, dir. 2004/17; art. 20,
legge n. 55/1990; art. 21, commi 1, 2 e 3, d.lgs. n. 358/1992; art.
27, commi 1 e 2, d.lgs. n. 157/1995; art. 27, commi 3 e 4, d.lgs. n.
158/1995; art. 76, commi 3 e 4, d.P.R. n. 554/1999; art. 24, co. 10,
legge n. 62/2005)
1. Le stazioni appaltanti informano
tempestivamente i candidati e gli offerenti delle decisioni prese
riguardo alla conclusione di un accordo quadro, all'aggiudicazione
di un appalto, o all'ammissione in un sistema dinamico di
acquisizione, ivi compresi i motivi della decisione di non
concludere un accordo quadro, ovvero di non aggiudicare un appalto
per il quale è stata indetta una gara, ovvero di riavviare la
procedura, ovvero di non attuare un sistema dinamico di
acquisizione.
2. Le stazioni appaltanti inoltre
comunicano:
a) ad ogni candidato escluso i
motivi del rigetto della candidatura;
b) ad ogni offerente escluso i motivi del rigetto della sua
offerta, inclusi, per i casi di cui all'articolo
68, commi 4 e 7, i motivi della decisione di non equivalenza o
della decisione secondo cui i lavori, le forniture o i servizi non
sono conformi alle prestazioni o ai requisiti funzionali;
c) ad ogni offerente che abbia presentato un'offerta
selezionabile, le caratteristiche e i vantaggi dell'offerta
selezionata e il nome dell'offerente cui è stato aggiudicato il
contratto o delle parti dell'accordo quadro.
3. Le informazioni di cui al comma 1
e di cui al comma 2 sono fornite:
a) su richiesta scritta della
parte interessata;
b) per iscritto;
c) il prima possibile e comunque non oltre quindici giorni dalla
ricezione della domanda scritta.
4. Tuttavia le stazioni appaltanti
possono motivatamente omettere talune informazioni relative
all'aggiudicazione dei contratti, alla conclusione di accordi quadro
o all'ammissione ad un sistema dinamico di acquisizione, di cui al
comma 1, qualora la loro diffusione ostacoli l'applicazione della
legge, sia contraria all'interesse pubblico, pregiudichi i legittimi
interessi commerciali di operatori economici pubblici o privati o
dell'operatore economico cui è stato aggiudicato il contratto,
oppure possa recare pregiudizio alla leale concorrenza tra questi.
5. In ogni caso l'amministrazione
comunica di ufficio:
a) l'aggiudicazione,
tempestivamente e comunque entro un termine non superiore a cinque
giorni, all'aggiudicatario, al concorrente che segue nella
graduatoria, a tutti i candidati che hanno presentato un'offerta
ammessa in gara, nonché a coloro la cui offerta sia stata
esclusa, se hanno proposto impugnazione avverso l'esclusione, o
sono in termini per presentare detta impugnazione;
b) l'esclusione, ai candidati e agli offerenti esclusi,
tempestivamente e comunque entro un termine non superiore a cinque
giorni dall'esclusione.
b-bis) la decisione, a tutti i
candidati, di non aggiudicare un appalto ovvero di non concludere
un accordo quadro.
(lettera
aggiunta dall'articolo 1, comma 1, lettera t), d.lgs. n. 152 del
2008)
Art. 80. Spese
di pubblicità, inviti, comunicazioni
(art. 29, co. 2, l. n. 109/1994)
1. Le spese preventivabili relative
alla pubblicità di bandi e avvisi, nonché le spese relative a
inviti e comunicazioni devono essere inserite nel quadro economico
dello schema di contratto, tra le somme a disposizione della
stazione appaltante.
Sezione
V - Criteri di selezione delle offerte e verifica delle offerte
anormalmente basse
Art. 81.
Criteri per la scelta dell'offerta migliore
(art. 53, dir. 2004/18; art. 55, dir. 2004/17; art. 19,
d.lgs. n. 358/1992; art. 21, legge n. 109/1994; art. 23, d.lgs. n.
157/1995; art. 24, d.lgs. n. 158/1995)
1. Nei contratti pubblici, fatte
salve le disposizioni legislative, regolamentari o amministrative
relative alla remunerazione di servizi specifici, la migliore
offerta è selezionata con il criterio del prezzo più basso o con
il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa.
2. Le stazioni appaltanti scelgono,
tra i criteri di cui al comma 1, quello più adeguato in relazione
alle caratteristiche dell'oggetto del contratto, e indicano nel
bando di gara quale dei due criteri di cui al comma 1 sarà
applicato per selezionare la migliore offerta.
3. Le stazioni appaltanti possono
decidere di non procedere all'aggiudicazione se nessuna offerta
risulti conveniente o idonea in relazione all'oggetto del contratto.
3-bis. L'offerta migliore è altresì determinata al netto delle spese relative al costo del personale, valutato sulla base dei minimi salariali definiti dalla contrattazione collettiva nazionale di settore tra le organizzazioni sindacali dei lavoratori e le organizzazioni dei datori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale, e delle misure di adempimento delle disposizioni in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro.
(comma aggiunto dall'art. 4, comma 2, lettera i-bis), legge n. 106 del 2011, poi soppresso dall'art. 44, comma 2, decreto-legge n. 201 del 2011)
Art. 82.
Criterio del prezzo più basso
(art. 53, dir. 2004/18; art. 55, dir. 2004/17; art. 19, d.lgs. n.
358/1992; art. 21, legge n. 109/1994; art. 23, d.lgs. n. 157/1995;
art. 24, d.lgs. n. 158/1995; artt. 89 e 90, d.P.R. n. 554/1999)
1. Il prezzo più basso, inferiore a
quello posto a base di gara, è determinato come segue.
2. Il bando di gara stabilisce:
a) se il prezzo più basso, per i
contratti da stipulare a misura, è determinato mediante ribasso
sull'elenco prezzi posto a base di gara ovvero mediante offerta a
prezzi unitari;
b) se il prezzo più basso, per i contratti da stipulare a corpo,
è determinato mediante ribasso sull'importo dei lavori posto a
base di gara ovvero mediante offerta a prezzi unitari.
3. Per i contratti da stipulare
parte a corpo e parte a misura, il prezzo più basso è determinato
mediante offerta a prezzi unitari.
4. Le modalità applicative del
ribasso sull'elenco prezzi e dell'offerta a prezzi unitari sono
stabilite dal regolamento.
Art. 83.
Criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa
(art. 53, dir. 2004/18; art. 55, dir. 2004/17; art. 21, legge n.
109/1994; art. 19, d.lgs. n. 358/1992; art. 23, d.lgs. n. 157/1995;
art. 24, d.lgs. n. 158/1995)
1. Quando il contratto è affidato
con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, il
bando di gara stabilisce i criteri di valutazione dell'offerta,
pertinenti alla natura, all'oggetto e alle caratteristiche del
contratto, quali, a titolo esemplificativo:
a) il prezzo;
b) la qualità;
c) il pregio tecnico;
d) le caratteristiche estetiche e funzionali;
e) le caratteristiche ambientali e il contenimento dei
consumi energetici e delle risorse ambientali dell'opera o del
prodotto; (lettera
modificata dall'articolo 1, comma 1, lettera i), d.lgs. n. 113 del
2007)
f) il costo di utilizzazione e manutenzione;
g) la redditività;
h) il servizio successivo alla vendita;
i) l'assistenza tecnica;
l) la data di consegna ovvero il termine di consegna o di
esecuzione;
m) l'impegno in materia di pezzi di ricambio;
n) la sicurezza di approvvigionamento;
o) in caso di concessioni, altresì la durata del contratto, le
modalità di gestione, il livello e i criteri di aggiornamento
delle tariffe da praticare agli utenti.
2. Il bando di gara ovvero, in caso
di dialogo competitivo, il bando o il documento descrittivo,
elencano i criteri di valutazione e precisano la ponderazione
relativa attribuita a ciascuno di essi, anche mediante una soglia,
espressa con un valore numerico determinato, in cui lo scarto tra il
punteggio della soglia e quello massimo relativo all'elemento cui si
riferisce la soglia deve essere appropriato.
3. Le stazioni appaltanti, quando
ritengono la ponderazione di cui al comma 2 impossibile per ragioni
dimostrabili, indicano nel bando di gara e nel capitolato d'oneri,
o, in caso di dialogo competitivo, nel bando o nel documento
descrittivo, l'ordine decrescente di importanza dei criteri.
4. Il bando per ciascun criterio di
valutazione prescelto prevede, ove necessario, i sub-criteri e i
sub-pesi o i sub-punteggi. Ove la stazione appaltante non sia in
grado di stabilirli tramite la propria organizzazione, provvede a
nominare uno o più esperti con il decreto o la determina a
contrarre, affidando ad essi l'incarico di redigere i criteri, i
pesi, i punteggi e le relative specificazioni, che verranno indicati
nel bando di gara. La commissione giudicatrice, prima dell'apertura
delle buste contenenti le offerte, fissa in via generale i criteri
motivazionali cui si atterrà per attribuire a ciascun criterio e
subcriterio di valutazione il punteggio tra il minimo e il massimo
prestabiliti dal bando. (comma
cambiato dall'articolo 1, comma 1, lettera u), d.lgs. n. 152 del
2008)
5. Per attuare la ponderazione o
comunque attribuire il punteggio a ciascun elemento dell'offerta, le
stazioni appaltanti utilizzano metodologie tali da consentire di
individuare con un unico parametro numerico finale l'offerta più
vantaggiosa. Dette metodologie sono stabilite dal regolamento,
distintamente per lavori, servizi e forniture e, ove occorra, con
modalità semplificate per servizi e forniture. Il regolamento, per
i servizi, tiene conto di quanto stabilito dal decreto
del Presidente del Consiglio dei Ministri 13 marzo 1999, n. 117
e dal decreto
del Presidente del Consiglio dei Ministri 18 novembre 2005, in
quanto compatibili con il presente codice.
Art. 84.
Commissione giudicatrice nel caso di aggiudicazione con il criterio
dell'offerta economicamente più vantaggiosa
(art. 21, legge n. 109/1994; art. 92, d.P.R. n. 554/1999)
(la Corte
Costituzionale, con sentenza n.401 del 2007, ha dichiarato
costituzionalmente illegittimi i commi 2, 3, 8 e 9 nella parte in
cui, per i contratti riguardanti i settori di competenza regionale,
non prevedono il loro carattere suppletivo e cedevole)
1. Quando la scelta della migliore
offerta avviene con il criterio dell'offerta economicamente più
vantaggiosa, la valutazione è demandata ad una commissione
giudicatrice, che opera secondo le norme stabilite dal regolamento.
2. La commissione, nominata
dall'organo della stazione appaltante competente ad effettuare la
scelta del soggetto affidatario del contratto, è composta da un
numero dispari di componenti, in numero massimo di cinque, esperti
nello specifico settore cui si riferisce l'oggetto del contratto.
3. La commissione è presieduta di
norma da
un dirigente della stazione appaltante e, in caso di mancanza in
organico, da un funzionario della stazione appaltante incaricato di
funzioni apicali, nominato dall'organo
competente. (comma
cambiato dall'art. 2, comma 1, lettera r), d.lgs. n. 113 del 2007)
4. I commissari diversi dal
Presidente non devono aver svolto né possono svolgere alcun'altra
funzione o incarico tecnico o amministrativo relativamente al
contratto del cui affidamento si tratta.
5. Coloro che nel biennio precedente
hanno rivestito cariche di pubblico amministratore non possono
essere nominati commissari relativamente a contratti affidati dalle
amministrazioni presso le quali hanno prestato servizio.
6. Sono esclusi da successivi
incarichi di commissario coloro che, in qualità di membri delle
commissioni giudicatrici, abbiano concorso, con dolo o colpa grave
accertati in sede giurisdizionale con sentenza non sospesa,
all'approvazione di atti dichiarati illegittimi.
7. Si applicano ai commissari le
cause di astensione previste dall'articolo
51 codice di procedura civile.
8. I commissari diversi dal
presidente sono selezionati tra i funzionari della stazione
appaltante. In caso di accertata carenza in organico di adeguate
professionalità, nonché negli altri casi previsti dal regolamento
in cui ricorrono esigenze oggettive e comprovate, i commissari
diversi dal presidente sono scelti tra funzionari di
amministrazioni aggiudicatrici di cui
all'art. 3, comma 25, ovvero con un criterio di rotazione tra
gli appartenenti alle seguenti categorie: (comma
cambiato dall'art. 1, comma 1, lettera l), d.lgs. n. 113 del 2007)
a) professionisti, con almeno
dieci anni di iscrizione nei rispettivi albi professionali,
nell'ambito di un elenco, formato sulla base di rose di candidati
fornite dagli ordini professionali;
b) professori universitari di ruolo, nell'ambito di un elenco,
formato sulla base di rose di candidati fornite dalle facoltà di
appartenenza.
9. Gli elenchi di cui al comma 8
sono soggetti ad aggiornamento almeno biennale.
10. La nomina dei commissari e la
costituzione della commissione devono avvenire dopo la scadenza del
termine fissato per la presentazione delle offerte.
11. Le spese relative alla
commissione sono inserite nel quadro economico del progetto tra le
somme a disposizione della stazione appaltante.
12. In caso di rinnovo del
procedimento di gara a seguito di annullamento dell'aggiudicazione o
di annullamento dell'esclusione di taluno dei concorrenti, è
riconvocata la medesima commissione.
Art. 85.
Ricorso alle aste elettroniche
(art. 54, dir. 2004/18; art. 56, dir. 2004/17; d.P.R. n. 101/2002)
1. Nelle procedure aperte,
ristrette, o negoziate previo bando, quando ricorrono le condizioni
di cui al comma 3, le stazioni appaltanti possono stabilire che
l'aggiudicazione dei contratti di appalto avvenga attraverso un'asta
elettronica.
2. Alle condizioni di cui al comma
3, le stazioni appaltanti possono stabilire di ricorrere all'asta
elettronica in occasione del rilancio del confronto competitivo fra
le parti di un accordo quadro, e dell'indizione di gare per appalti
da aggiudicare nell'ambito del sistema dinamico di acquisizione.
3. Le aste elettroniche possono
essere utilizzate quando le specifiche dell'appalto possono essere
fissate in maniera precisa e la valutazione delle offerte
rispondenti alle specifiche definite nel bando di gara sia
effettuabile automaticamente da un mezzo elettronico, sulla base di
elementi quantificabili in modo tale da essere espressi in cifre o
percentuali. Le stazioni appaltanti non possono ricorrere alle aste
elettroniche abusivamente o in modo tale da impedire, limitare o
distorcere la concorrenza o comunque in modo da modificare l'oggetto
dell'appalto, come definito dal bando e dagli altri atti di gara.
4. L'asta elettronica riguarda:
a) unicamente i prezzi, quando
l'appalto viene aggiudicato al prezzo più basso;
b) i prezzi e i valori degli elementi dell'offerta indicati negli
atti di gara, quando l'appalto viene aggiudicato all'offerta
economicamente più vantaggiosa.
5. Il ricorso ad un'asta elettronica
per l'aggiudicazione dell'appalto deve essere espressamente indicato
nel bando di gara.
6. Il bando o il capitolato devono
indicare le seguenti specifiche informazioni:
a) gli elementi i cui valori sono
oggetto di valutazione automatica nel corso dell'asta elettronica;
b) gli eventuali limiti minimi e massimi dei valori degli elementi
dell'offerta, come indicati nelle specifiche dell'appalto;
c) le informazioni che saranno messe a disposizione degli
offerenti nel corso dell'asta elettronica con eventuale
indicazione del momento in cui saranno messe a loro disposizione;
d) le informazioni riguardanti lo svolgimento dell'asta
elettronica;
e) le condizioni alle quali gli offerenti possono effettuare
rilanci e, in particolare, gli scarti minimi eventualmente
richiesti per il rilancio;
f) le informazioni riguardanti il dispositivo elettronico
utilizzato, nonché le modalità e specifiche tecniche di
collegamento.
7. Prima di procedere all'asta
elettronica, le stazioni appaltanti effettuano, in seduta
riservata, una prima valutazione
completa delle offerte pervenute con le modalità stabilite nel
bando di gara e in conformità al criterio di aggiudicazione
prescelto e alla relativa ponderazione. Tutti i soggetti che hanno
presentato offerte ammissibili sono invitati simultaneamente per via
elettronica a presentare nuovi prezzi o nuovi valori; l'invito
contiene ogni informazione necessaria al collegamento individuale al
dispositivo elettronico utilizzato e precisa la data e l'ora di
inizio dell'asta elettronica. L'asta elettronica si svolge in
un'unica seduta e non può aver inizio prima di due giorni
lavorativi a decorrere dalla data di invio degli inviti. (comma
cambiato dall'art. 2, comma 1, lettera q), d.lgs. n. 152 del 2008)
8. Quando l'aggiudicazione avviene
in base al criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa,
l'invito di cui al comma 7 è corredato del risultato della
valutazione completa dell'offerta dell'offerente interessato,
effettuata conformemente alla ponderazione di cui all'articolo
83, comma 2. L'invito precisa, altresì, la formula matematica
che determina, durante l'asta elettronica, le riclassificazioni
automatiche in funzione dei nuovi prezzi o dei nuovi valori
presentati. Questa formula integra la ponderazione di tutti i
criteri stabiliti per determinare l'offerta economicamente più
vantaggiosa, quale indicata nel bando o negli altri atti di gara; a
tal fine le eventuali forcelle devono essere precedentemente
espresse con un valore determinato. Qualora siano ammesse varianti,
per ciascuna variante deve essere fornita una formula matematica
separata per la relativa ponderazione.
9. Nel corso dell'asta elettronica,
le stazioni appaltanti comunicano in tempo reale a tutti gli
offerenti almeno le informazioni che consentano loro di conoscere in
ogni momento la rispettiva classificazione. Le stazioni appaltanti
possono, altresì, comunicare ulteriori informazioni riguardanti
prezzi o valori presentati da altri offerenti, purché sia previsto
negli atti di gara. Le stazioni appaltanti possono inoltre, in
qualsiasi momento, annunciare il numero di partecipanti alla
relativa fase d'asta, fermo restando che in nessun caso può essere
resa nota l'identità degli offerenti durante lo svolgimento
dell'asta e fino all'aggiudicazione.
10. Le stazioni appaltanti
dichiarano conclusa l'asta elettronica alla data e ora di chiusura
preventivamente fissate.
11. Dopo aver dichiarata conclusa
l'asta elettronica, le stazioni appaltanti aggiudicano l'appalto ai
sensi dell'articolo 81, in funzione dei risultati
dell'asta elettronica.
12. Il regolamento stabilisce:
a) i presupposti e le condizioni
specifiche per il ricorso alle aste elettroniche;
b) i requisiti e le modalità tecniche della procedura di asta
elettronica;
c) le condizioni e le modalità di esercizio del diritto di
accesso agli atti della procedura di asta elettronica, nel
rispetto dell'articolo 13.
13. Per l'acquisto di beni e
servizi, alle condizioni di cui al comma 3, le stazioni appaltanti
possono stabilire di ricorrere a procedure di gara interamente
gestite con sistemi telematici, disciplinate con il regolamento nel
rispetto delle disposizioni di cui al presente codice. (comma
cambiato dall'art. 2, comma 1, lettera q), d.lgs. n. 152 del 2008)
Art. 86.
Criteri di individuazione delle offerte anormalmente basse
(art. 21, co. 1-bis, legge n. 109/1994; art. 64, co. 6 e art. 91,
co. 4, d.P.R. n. 554/1999; art. 19, d.lgs. n. 358/1992; art. 25,
d.lgs. n. 157/1995; art. 25, d.lgs. n. 158/1995)
1. Nei contratti di cui al presente
codice, quando il criterio di aggiudicazione è quello del prezzo più
basso, le stazioni appaltanti valutano la congruità delle offerte
che presentano un ribasso pari o superiore alla media aritmetica dei
ribassi percentuali di tutte le offerte ammesse, con esclusione del
dieci per cento, arrotondato all'unità superiore, rispettivamente
delle offerte di maggior ribasso e di quelle di minor ribasso,
incrementata dello scarto medio aritmetico dei ribassi percentuali
che superano la predetta media.
2. Nei contratti di cui al presente
codice, quando il criterio di aggiudicazione è quello dell'offerta
economicamente più vantaggiosa, le stazioni appaltanti valutano la
congruità delle offerte in relazione alle quali sia i punti
relativi al prezzo, sia la somma dei punti relativi agli altri
elementi di valutazione, sono entrambi pari o superiori ai quattro
quinti dei corrispondenti punti massimi previsti dal bando di gara.
3. In ogni caso le stazioni
appaltanti possono valutare la congruità di ogni altra offerta che,
in base ad elementi specifici, appaia anormalmente bassa.
3-bis. Nella predisposizione
delle gare di appalto e nella valutazione dell’anomalia delle
offerte nelle procedure di affidamento di appalti di lavori
pubblici, di servizi e di forniture, gli enti aggiudicatori sono
tenuti a valutare che il valore economico sia adeguato e sufficiente
rispetto al costo del lavoro e al costo relativo alla sicurezza, il
quale deve essere specificamente indicato e risultare congruo
rispetto all’entità e alle caratteristiche dei lavori, dei
servizi o delle forniture. Ai fini del presente comma il costo del
lavoro è determinato periodicamente, in apposite tabelle, dal
Ministro del lavoro e della previdenza sociale, sulla base dei
valori economici previsti dalla contrattazione collettiva stipulata
dai sindacati comparativamente più rappresentativi, delle norme in
materia previdenziale ed assistenziale, dei diversi settori
merceologici e delle differenti aree territoriali. In mancanza di
contratto collettivo applicabile, il costo del lavoro è determinato
in relazione al contratto collettivo del settore merceologico più
vicino a quello preso in considerazione.
(comma
aggiunto dall'articolo 1, comma 909, lettera a), legge n. 296 del
2006, poi sostituito dall'articolo 8, comma 1, legge n. 123 del
2007)
3-ter. Il costo relativo alla sicurezza non può essere
comunque soggetto a ribasso d’asta.
(comma aggiunto dall'articolo 8,
comma 1, legge n. 123 del 2007)
4. Il comma 1 non si applica quando
il numero delle offerte ammesse sia inferiore a cinque. In tal caso
le stazioni appaltanti procedono ai sensi del comma 3.
5. Le offerte sono corredate, sin
dalla presentazione, delle giustificazioni di cui all'articolo 87,
comma 2 relative alle voci di prezzo che concorrono a formare
l'importo complessivo posto a base di gara. Il bando o la lettera di
invito precisano le modalità di presentazione delle
giustificazioni. Ove l'esame delle giustificazioni richieste e
prodotte non sia sufficiente ad escludere l'incongruità
dell'offerta, la stazione appaltante richiede all'offerente di
integrare i documenti giustificativi procedendo ai sensi degli
articoli 87 e 88. All'esclusione potrà provvedersi solo all'esito
dell'ulteriore verifica, in contraddittorio. (comma
abrogato dall'articolo 4-quater, comma 1, lettera b), legge n. 102
del 2009)
Art. 87.
Criteri di verifica delle offerte anormalmente basse
(art. 55, dir. 2004/18; art. 57, dir. 2004/17; art. 21, co.
1-bis, legge n. 109/1994; art. 19, d.lgs. n. 358/1992; art. 25,
d.lgs. n. 157/1995; art. 25, d.lgs. n. 158/1995; art. unico, legge
n. 327/2000)
1. Quando un'offerta appaia
anormalmente bassa, la stazione appaltante richiede all'offerente le
giustificazioni eventualmente necessarie in aggiunta a quelle già
presentate a corredo dell'offerta, ritenute pertinenti in merito
agli elementi costitutivi dell'offerta medesima. relative
alle voci di prezzo che concorrono a formare l'importo complessivo
posto a base di gara, nonché, in caso di aggiudicazione con il
criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, relative agli
altri elementi di valutazione dell'offerta, procedendo ai sensi
dell'articolo 88. All'esclusione può provvedersi solo all'esito
dell'ulteriore verifica, in contraddittorio.
(comma
modificato dall'articolo 4-quater, comma 1, lettera c), legge n. 102
del 2009)
2. Le giustificazioni di cui
all'articolo 86, comma 5 e di cui all'articolo 87, comma 1, possono
riguardare, a titolo esemplificativo: (comma
modificato dall'articolo 4-quater, comma 1, lettera c), legge n. 102
del 2009)
a) l'economia del procedimento di
costruzione, del processo di fabbricazione, del metodo di
prestazione del servizio;
b) le soluzioni tecniche adottate;
c) le condizioni eccezionalmente favorevoli di cui dispone
l'offerente per eseguire i lavori, per fornire i prodotti, o per
prestare i servizi;
d) l'originalità del progetto, dei lavori, delle forniture, dei
servizi offerti;
e) il rispetto delle norme vigenti in tema di sicurezza e
condizioni di lavoro;(lettera
abrogata dall'articolo 1, comma 909, lettera b), legge n. 296 del
2006)
f) l'eventualità che l'offerente ottenga un aiuto di Stato;
g) il costo del lavoro come determinato periodicamente in apposite
tabelle dal Ministro del lavoro e delle politiche sociali, sulla
base dei valori economici previsti dalla contrattazione collettiva
stipulata dai sindacati comparativamente più rappresentativi,
delle norme in materia previdenziale e assistenziale, dei diversi
settori merceologici e delle differenti aree territoriali; in
mancanza di contratto collettivo applicabile, il costo del lavoro
è determinato in relazione al contratto collettivo del settore
merceologico più vicino a quello preso in considerazione.
3. Non sono ammesse giustificazioni
in relazione a trattamenti salariali minimi inderogabili stabiliti
dalla legge o da fonti autorizzate dalla legge.
4. Non sono ammesse giustificazioni
in relazione agli oneri di sicurezza per i quali non sia ammesso
ribasso d'asta in conformità all'articolo 131,
nonché al piano di sicurezza e coordinamento di cui all'articolo
12, decreto legislativo 14 agosto 1996, n. 494(ora
articolo 100 del decreto legislativo n. 81 del 2008)
e alla relativa
stima dei costi conforme all'articolo
7, d.P.R. 3 luglio 2003, n. 222 (ora
articolo 7 dell'allegato XV al decreto legislativo n. 81 del 2008)
. In relazione a servizi e
forniture, nella valutazione dell'anomalia la stazione appaltante
tiene conto dei costi relativi alla sicurezza, che devono essere
specificamente indicati nell'offerta e risultare congrui rispetto
all'entità e alle caratteristiche dei servizi o delle forniture. (comma
cambiato dall'articolo 1, comma 909, lettera c), legge n. 296 del
2006, poi dall'articolo 3 del d.lgs. n. 6 del 2007)
4-bis. Nell’ambito dei requisiti per la qualificazione di
cui all’articolo 40 del presente decreto, devono essere
considerate anche le informazioni fornite dallo stesso soggetto
interessato relativamente all’avvenuto adempimento, all’interno
della propria azienda, degli obblighi di sicurezza previsti dalla
vigente normativa.
(comma aggiunto dall'articolo 1,
comma 909, lettera d), legge n. 296 del 2006
5. La stazione appaltante che
accerta che un'offerta è anormalmente bassa in quanto l'offerente
ha ottenuto un aiuto di Stato, può respingere tale offerta per
questo solo motivo unicamente se, consultato l'offerente,
quest'ultimo non è in grado di dimostrare, entro un termine
stabilito dall'amministrazione e non inferiore a quindici giorni,
che l'aiuto in questione era stato concesso legalmente. Quando la
stazione appaltante respinge un'offerta in tali circostanze, ne
informa tempestivamente la Commissione.
Art. 88.
Procedimento di verifica e di esclusione delle offerte anormalmente
basse
(art. 55, dir. 2004/18; art. 57, dir. 2004/17; art. 21, legge n.
109/1994; art. 89, d.P.R. n. 554/1999)
1. La richiesta di giustificazioni
è formulata per iscritto e può indicare le componenti dell'offerta
ritenute anormalmente basse, ovvero, alternativamente o
congiuntamente, invitare l'offerente a dare tutte le giustificazioni
che ritenga utili. La stazione appaltante richiede, per
iscritto, la presentazione, per iscritto, delle giustificazioni,
assegnando al concorrente un termine non inferiore a quindici
giorni.
(comma
modificato dall'articolo 4-quater, comma 1, lettera d), legge n. 102
del 2009
1-bis. La stazione appaltante,
ove lo ritenga opportuno, può istituire una commissione secondo i
criteri stabiliti dal regolamento per esaminare le giustificazioni
prodotte; ove non le ritenga sufficienti ad escludere l'incongruità
dell'offerta, richiede per iscritto all'offerente le precisazioni
ritenute pertinenti.
(comma aggiunto dall'articolo
4-quater, comma 1, lettera d), legge n. 102 del 2009)
2. All'offerente è assegnato un
termine non inferiore a dieci cinque giorni per presentare, per iscritto,
le giustificazioni richieste. (comma
cambiato dall'articolo 4-quater, comma 1, lettera d), legge n. 102
del 2009)
3. La stazione appaltante, se del
caso mediante una commissione costituita secondo i criteri fissati
dal regolamento di cui all'articolo 5, ovvero
la commissione di cui al comma 1-bis, ove istituita, esamina
gli elementi costitutivi dell'offerta tenendo conto delle
giustificazioni precisazioni fornite, e può chiedere per iscritto ulteriori
chiarimenti, se resi necessari o utili a seguito di tale esame,
assegnando un termine non inferiore a cinque giorni lavorativi.
(comma
cambiato dall'articolo 4-quater, comma 1, lettera d), legge n. 102
del 2009)
4. Prima di escludere l'offerta,
ritenuta eccessivamente bassa, la stazione appaltante convoca
l'offerente con un anticipo non inferiore a cinque
tre giorni lavorativi
e lo invita a indicare ogni elemento che ritenga utile. (comma
modificato dall'articolo 4-quater, comma 1, lettera d), legge n. 102
del 2009)
5. Se l'offerente non si presenta
alla data di convocazione stabilita, la stazione appaltante può
prescindere dalla sua audizione.
6. La stazione appaltante esclude
l'offerta che, in base all'esame degli elementi forniti, risulta,
nel suo complesso, inaffidabile. (comma
abrogato dall'articolo 2, comma 1, lettera r), d.lgs. n. 152 del
2008)
7. La stazione appaltante sottopone
a verifica la prima migliore offerta, se la stessa appaia
anormalmente bassa, e, se la esclude, procede nella stessa maniera
progressivamente nei confronti delle successive migliori offerte,
fino ad individuare la migliore offerta non anomala. la
ritiene anomala, procede nella stessa maniera progressivamente nei
confronti delle successive migliori offerte, fino ad individuare la
migliore offerta non anomala. In alternativa, la stazione
appaltante, purché si sia riservata tale facoltà nel bando di
gara, nell'avviso di gara o nella lettera di invito, può procedere
contemporaneamente alla verifica di anomalia delle migliori offerte,
non oltre la quinta, fermo restando quanto previsto ai commi da 1 a
5. All'esito del procedimento di verifica la stazione
appaltante dichiara le eventuali esclusioni di ciascuna offerta che,
in base all'esame degli elementi forniti, risulta, nel suo
complesso, inaffidabile, e procede, nel rispetto delle
disposizioni di cui agli articoli 11 e 12, all'aggiudicazione definitiva
in favore della migliore offerta non anomala.
(comma
cambiato dall'articolo 2, comma 1, lettera r), d.lgs. n. 152 del
2008 poi dall'articolo 4-quater, comma 1, lettera d), legge n. 102
del 2009)
Art. 89.
Strumenti di rilevazione della congruità dei prezzi
(art. 6, commi 5-8, legge n. 537/1993; art. 13, d.P.R. n. 573/1994)
1. Al fine di stabilire il prezzo
base nei bandi o inviti, di valutare la convenienza o meno
dell'aggiudicazione, nonché al fine di stabilire se l'offerta è o
meno anormalmente bassa, laddove non si applica il criterio di cui
all'articolo 86, comma 1, le stazioni appaltanti
tengono conto del miglior prezzo di mercato, ove rilevabile.
2. Salvo quanto previsto dall'articolo
26, comma 3, legge 23 dicembre 1999, n. 488,
a fini di orientamento le stazioni appaltanti prendono in
considerazione i costi standardizzati determinati dall'Osservatorio
ai sensi dell'articolo
7, gli elenchi prezzi del Genio civile, nonché
listini e prezziari di beni, lavori, servizi, normalmente in uso nel
luogo di esecuzione del contratto, eventuali rilevazioni statistiche
e ogni altro elemento di conoscenza. (comma
cambiato dall'articolo 3 del d.lgs. n. 6 del 2007)
3. Nella predisposizione delle gare
di appalto le stazioni appaltanti sono tenute a valutare che il
valore economico sia adeguato e sufficiente rispetto al costo del
lavoro come determinato ai sensi dell'articolo 87,
comma 2, lettera g).
4. Alle finalità di cui al presente
articolo le Regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano
provvedono in base alle loro competenze.
Capo
IV - Progettazione e concorsi di progettazione
Servizi attinenti all'architettura e all'ingegneria
(rubrica
cambiata dall'articolo 2, comma 1, lettera s), d.lgs. n. 113 del
2007)
Sezione
I - Progettazione interna ed esterna - livelli della
progettazione
Art. 90.
Progettazione interna ed esterna alle amministrazioni aggiudicatrici
in materia di lavori pubblici
(artt. 17 e 18, legge n. 109/1994)
1. Le prestazioni relative alla
progettazione preliminare, definitiva ed esecutiva di lavori, nonché
alla direzione dei lavori e agli incarichi di supporto
tecnico-amministrativo alle attività del responsabile del
procedimento e del dirigente competente alla formazione del
programma triennale dei lavori pubblici sono espletate:
a) dagli uffici tecnici delle
stazioni appaltanti;
b) dagli uffici consortili di progettazione e di direzione dei
lavori che i comuni, i rispettivi consorzi e unioni, le comunità
montane, le aziende unità sanitarie locali, i consorzi, gli enti
di industrializzazione e gli enti di bonifica possono costituire
con le modalità di cui agli articoli
30, 31 e 32 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;
c) dagli organismi di altre pubbliche amministrazioni di cui le
singole stazioni appaltanti possono avvalersi per legge;
d) da liberi professionisti singoli od associati nelle forme di
cui alla legge 23 novembre 1939, n. 1815, e successive
modificazioni, ivi compresi, con riferimento agli interventi
inerenti al restauro e alla manutenzione di beni mobili e delle
superfici decorate di beni architettonici, i soggetti con
qualifica di restauratore di beni culturali ai sensi della vigente
normativa;
e) dalle società di professionisti;
f) dalle società di ingegneria;
f-bis) da
prestatori di servizi di ingegneria ed architettura di cui alla
categoria 12 dell'allegato II A stabiliti in altri Stati membri,
costituiti conformemente alla legislazione vigente nei rispettivi
Paesi;
(lettera
introdotta dall'articolo 1, comma 1, lettera v), d.lgs. n. 152 del
2008)
g) da raggruppamenti temporanei costituiti dai soggetti di cui
alle lettere d), e) ed f),f-bis) e h) ai quali si applicano le disposizioni di
cui all'articolo 37 in quanto compatibili;
h) da consorzi stabili di società di professionisti e di società
di ingegneria, anche in forma mista, formati da non meno di tre
consorziati che abbiano operato nel settore dei servizi di
ingegneria e architettura, per un periodo di tempo non inferiore a
cinque anni, e che abbiano deciso di operare in modo congiunto
secondo le previsioni del comma 1 dell'articolo 36.
E' vietata la partecipazione a più di un consorzio stabile. Ai
fini della partecipazione alle gare per l'affidamento di incarichi
di progettazione e attività tecnico-amministrative ad essa
connesse, il fatturato globale in servizi di ingegneria e
architettura realizzato da ciascuna società consorziata nel
quinquennio o nel decennio precedente è incrementato secondo
quanto stabilito dall'articolo 36, comma 6,
della presente legge; ai consorzi stabili di società di
professionisti e di società di ingegneria si applicano altresì
le disposizioni di cui all'articolo 36, commi 4 e 5
e di cui all'articolo 253, comma 8. (probabile
errore di coordinamento: si suppone che il rinvio sia all'articolo
253, comma 15)
2. Si intendono per:
a) società di professionisti le
società costituite esclusivamente tra professionisti iscritti
negli appositi albi previsti dai vigenti ordinamenti
professionali, nelle forme delle società di persone di cui ai
capi II, III e IV del titolo V del libro quinto del codice civile
ovvero nella forma di società cooperativa di cui al capo I del
titolo VI del libro quinto del codice civile, che eseguono studi
di fattibilità, ricerche, consulenze, progettazioni o direzioni
dei lavori, valutazioni di congruità tecnico-economica o studi di
impatto ambientale. I soci delle società agli effetti
previdenziali sono assimilati ai professionisti che svolgono
l'attività in forma associata ai sensi dell'articolo 1 della
legge 23 novembre 1939, n. 1815. Ai corrispettivi delle società
si applica il contributo integrativo previsto dalle norme che
disciplinano le rispettive Casse di previdenza di categoria cui
ciascun firmatario del progetto fa riferimento in forza della
iscrizione obbligatoria al relativo albo professionale. Detto
contributo dovrà essere versato pro quota alle rispettive Casse
secondo gli ordinamenti statutari e i regolamenti vigenti;
b) società di ingegneria le società di capitali di cui ai capi
V, VI e VII del titolo V del libro quinto del codice civile ovvero
nella forma di società cooperative di cui al capo I del titolo VI
del libro quinto del codice civile che non abbiano i requisiti di
cui alla lettera a), che eseguono studi di fattibilità, ricerche,
consulenze, progettazioni o direzioni dei lavori, valutazioni di
congruità tecnico-economica o studi di impatto ambientale. Ai
corrispettivi relativi alle predette attività professionali si
applica il contributo integrativo qualora previsto dalle norme
legislative che regolano la Cassa di previdenza di categoria cui
ciascun firmatario del progetto fa riferimento in forza della
iscrizione obbligatoria al relativo albo professionale. Detto
contributo dovrà essere versato pro quota alle rispettive Casse
secondo gli ordinamenti statutari e i regolamenti vigenti.
3. Il regolamento stabilisce i
requisiti organizzativi e tecnici che devono possedere le società
di cui al comma 2 del presente articolo.
4. I progetti redatti dai soggetti
di cui al comma 1, lettere a), b) e c), sono firmati da dipendenti
delle amministrazioni abilitati all'esercizio della professione. I
pubblici dipendenti che abbiano un rapporto di lavoro a tempo
parziale non possono espletare, nell'ambito territoriale
dell'ufficio di appartenenza, incarichi professionali per conto di
pubbliche amministrazioni di cui all'articolo
1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e
successive modificazioni, se non conseguenti ai rapporti d'impiego.
5. Il regolamento definisce i limiti
e le modalità per la stipulazione per intero, a carico delle
stazioni appaltanti, di polizze assicurative per la copertura dei
rischi di natura professionale a favore dei dipendenti incaricati
della progettazione. Nel caso di affidamento della progettazione a
soggetti esterni, la stipulazione è a carico dei soggetti stessi.
6. Le amministrazioni aggiudicatrici
possono affidare la redazione del progetto preliminare, definitivo
ed esecutivo, nonché lo svolgimento di attività
tecnico-amministrative connesse alla progettazione, ai soggetti di
cui al comma 1, lettere d), e), f) g) e h), in caso di carenza in
organico di personale tecnico, ovvero di difficoltà di rispettare i
tempi della programmazione dei lavori o di svolgere le funzioni di
istituto, ovvero in caso di lavori di speciale complessità o di
rilevanza architettonica o ambientale o in caso di necessità di
predisporre progetti integrali, così come definiti dal regolamento,
che richiedono l'apporto di una pluralità di competenze, casi che
devono essere accertati e certificati dal responsabile del
procedimento.
7. Indipendentemente dalla natura
giuridica del soggetto affidatario dell'incarico di cui al comma 6,
lo stesso deve essere espletato da professionisti iscritti negli
appositi albi previsti dai vigenti ordinamenti professionali,
personalmente responsabili e nominativamente indicati già in sede
di presentazione dell'offerta, con la specificazione delle
rispettive qualificazioni professionali. Deve inoltre essere
indicata, sempre nell'offerta, la persona fisica incaricata
dell'integrazione tra le varie prestazioni specialistiche. Il
regolamento definisce le modalità per promuovere la presenza anche
di giovani professionisti nei gruppi concorrenti ai bandi relativi a
incarichi di progettazione, concorsi di progettazione, concorsi di
idee. All'atto dell'affidamento dell'incarico deve essere dimostrata
la regolarità contributiva del soggetto affidatario.
8. Gli affidatari di incarichi di
progettazione non possono partecipare agli appalti o alle
concessioni di lavori pubblici, nonché agli eventuali subappalti o
cottimi, per i quali abbiano svolto la suddetta attività di
progettazione; ai medesimi appalti, concessioni di lavori pubblici,
subappalti e cottimi non può partecipare un soggetto controllato,
controllante o collegato all'affidatario di incarichi di
progettazione. Le situazioni di controllo e di collegamento si
determinano con riferimento a quanto previsto dall'articolo
2359 del codice civile. I divieti di cui al presente comma sono
estesi ai dipendenti dell'affidatario dell'incarico di
progettazione, ai suoi collaboratori nello svolgimento dell'incarico
e ai loro dipendenti, nonché agli affidatari di attività di
supporto alla progettazione e ai loro dipendenti.
Art. 91.
Procedure di affidamento
(art. 17, legge n. 109/1994)
1. Per l'affidamento di incarichi di
progettazione, di cui all'articolo 90 coordinamento
della sicurezza in fase di progettazione, di direzione dei lavori,
di coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione e di collaudo
nel rispetto di quanto disposto all'articolo 120, comma 2-bis, di importo pari o superiore a
100.000 euro si applicano le disposizioni di cui alla parte
II, titolo I e titolo II del codice, ovvero, per i soggetti
operanti nei settori di cui alla parte III,
le disposizioni ivi previste. (comma
cambiato dall'art. 2, comma 1, lettera t), d.lgs. n. 113 del 2007,
poi dall'art. 2, comma 1, lettera s), d.lgs. n. 152 del 2008)
2. Gli incarichi di progettazione,di
coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, di direzione
dei lavori, di coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione e
di collaudo nel rispetto di quanto disposto all'articolo 120, comma
2-bis, di
importo inferiore alla soglia di cui al comma 1 possono essere
affidati dalle stazioni appaltanti, a cura del responsabile del
procedimento, ai soggetti di cui al comma 1, lettere
d), e), f), f-bis), g) e h) dell'articolo 90, nel rispetto dei principi
di non discriminazione, parità di trattamento, proporzionalità e
trasparenza, e secondo la procedura prevista dall'articolo
57, comma 6; l'invito è rivolto ad almeno cinque soggetti, se
sussistono in tale numero aspiranti idonei. (comma
cambiato dall'art. 2, comma 1, lettera t), d.lgs. n. 113 del 2007,
poi dall'art. 2, comma 1, lettera s), d.lgs. n. 152 del 2008)
3. In tutti gli affidamenti di cui
al presente articolo l'affidatario non può avvalersi del
subappalto, fatta eccezione per le attività relative alle indagini
geologiche, geotecniche e sismiche, a sondaggi, a rilievi, a
misurazioni e picchettazioni, alla predisposizione di elaborati
specialistici e di dettaglio, con l'esclusione delle relazioni
geologiche, nonché per la sola redazione grafica degli elaborati
progettuali. Resta comunque impregiudicata la responsabilità del
progettista.
4. Le progettazioni definitiva ed
esecutiva sono di norma affidate al medesimo soggetto, pubblico o
privato, salvo che in senso contrario sussistano particolari
ragioni, accertate dal responsabile del procedimento. In tal caso
occorre l'accettazione, da parte del nuovo progettista, dell'attività
progettuale precedentemente svolta. L'affidamento può ricomprendere
entrambi i livelli di progettazione, fermo restando che l'avvio di
quello esecutivo resta sospensivamente condizionato alla
determinazione delle stazioni appaltanti sulla progettazione
definitiva.
5. Quando la prestazione riguardi la
progettazione di lavori di particolare rilevanza sotto il profilo
architettonico, ambientale, storico-artistico e conservativo, nonché
tecnologico, le stazioni appaltanti valutano in via prioritaria
l'opportunità di applicare la procedura del concorso di
progettazione o del concorso di idee.
6. Nel caso in cui il valore delle
attività di progettazione, coordinamento della sicurezza in fase
di progettazione, direzione dei lavori e coordinamento della
sicurezza in fase di esecuzione superi
complessivamente la soglia di applicazione della direttiva
comunitaria in materia, l'affidamento diretto della direzione dei
lavori e coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione
al progettista è consentito soltanto ove espressamente
previsto dal bando di gara della progettazione. (comma
cambiato dall'art. 2, comma 1, lettera t), d.lgs. n. 113 del 2007)
7. I soggetti di cui all'articolo
32, operanti nei settori di cui alla parte
III del codice, possono affidare le progettazioni nonché le
connesse attività tecnico-amministrative per lo svolgimento delle
procedure per l'affidamento e la realizzazione dei lavori nei
settori di cui alla citata parte III,
direttamente a società di ingegneria di cui all'articolo
90, comma 1, lettera f), che siano da essi stessi controllate,
purché almeno l'ottanta per cento della cifra d'affari media
realizzata dalle predette società nell'Unione europea negli ultimi
tre anni derivi dalla prestazione di servizi al soggetto da cui esse
sono controllate. Le situazioni di controllo si determinano ai sensi
dell'articolo
2359 del codice civile.
8. E' vietato l'affidamento di
attività di progettazione, direzione lavori,progettazione,
coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, direzione
dei lavori, coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione,
collaudo, indagine e
attività di supporto a mezzo di contratti a tempo determinato o
altre procedure diverse da quelle previste dal presente codice. (comma
cambiato dall'art. 2, comma 1, lettera t), d.lgs. n. 113 del 2007)
Art. 92.
Corrispettivi e incentivi per la progettazione
(artt. 17 e 18, legge n. 109/1994; art. 1, co. 207 legge n.
266/2005)
1. Le amministrazioni aggiudicatrici
non possono subordinare la corresponsione dei compensi relativi allo
svolgimento della progettazione e delle attività
tecnico-amministrative ad essa connesse all'ottenimento del
finanziamento dell'opera progettata. Nella convenzione stipulata fra
amministrazione aggiudicatrice e progettista incaricato sono
previste le condizioni e le modalità per il pagamento dei
corrispettivi con riferimento a quanto previsto dagli articoli
9 e 10 della legge 2 marzo 1949, n. 143, e successive
modificazioni. Ai fini dell'individuazione dell'importo stimato il
conteggio deve ricomprendere tutti i servizi, ivi compresa la
direzione dei lavori qualora si intenda affidarla allo stesso
progettista esterno.
2. Il Ministro della giustizia, di
concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti,
determina, con proprio decreto, le tabelle dei corrispettivi delle
attività che possono essere espletate dai soggetti di cui al comma
1 dell'articolo 90, tenendo conto delle tariffe previste per le
categorie professionali interessate. I corrispettivi sono minimi
inderogabili ai sensi dell'ultimo comma dell'articolo unico della
legge 4 marzo 1958, n. 143, introdotto dall'articolo unico della
legge 5 maggio 1976, n. 340. Ogni patto contrario è nullo.
di cui al comma 3 possono essere utilizzati dalle stazioni
appaltanti, ove motivatamente ritenuti adeguati, quale criterio o
base di riferimento per la determinazione dell'importo da porre a
base dell'affidamento. (comma
cambiato dall'art. 2, comma 1, lettera u), d.lgs. n. 113 del 2007,
poi dall'art. 2, comma 1, lettera t), d.lgs. n. 152 del 2008)
3. I corrispettivi delle attività
di progettazione sono calcolati, ai fini della determinazione
dell'importo da porre a base dell'affidamento, applicando le
aliquote che il decreto di cui al comma 2 stabilisce ripartendo in
tre aliquote percentuali la somma delle aliquote attualmente
fissate, per i livelli di progettazione, dalle tariffe in vigore per
i medesimi livelli. Con lo stesso decreto sono rideterminate le
tabelle dei corrispettivi a percentuale relativi alle diverse
categorie di lavori, anche in relazione ai nuovi oneri finanziari
assicurativi, e la percentuale per il pagamento dei corrispettivi
per le attività di supporto di cui all'articolo 10,
comma 7 nonché le attività del responsabile di progetto e le
attività dei coordinatori in materia di sicurezza introdotti dal decreto
legislativo 14 agosto 1996, n. 494 (ora
decreto legislativo n. 81 del 2008).
Per la progettazione
preliminare si applica l'aliquota fissata per il progetto di massima
e per il preventivo sommario; per la progettazione definitiva si
applica l'aliquota fissata per il progetto esecutivo; per la
progettazione esecutiva si applicano le aliquote fissate per il
preventivo particolareggiato, per i particolari costruttivi e per i
capitolati e i contratti. (comma
cambiato dall'art. 2, comma 1, lettera t), d.lgs. n. 152 del 2008)
4. I corrispettivi determinati ai
sensi del comma 3, fatto salvo quanto previsto dal comma 12-bis
dell'articolo 4 del decreto-legge 2 marzo 1989, n. 65, convertito,
con modificazioni, dalla legge 26 aprile 1989, n. 155, sono minimi
inderogabili ai sensi dell'ultimo comma dell'articolo unico della
legge 4 marzo 1958, n. 143, introdotto dall'articolo unico della
legge 5 maggio 1976, n. 340. Ogni patto contrario è nullo.
(comma
soppresso dall’articolo
2, comma 1, lettera t), d.lgs. n. 152 del 2008)
5. Una somma non superiore al due
per cento dell'importo posto a base di gara di un'opera o di un
lavoro, comprensiva anche degli oneri previdenziali e assistenziali
a carico dell'amministrazione, a valere direttamente sugli
stanziamenti di cui all'articolo 93, comma 7, è
ripartita, per ogni singola opera o lavoro, con le modalità e i
criteri previsti in sede di contrattazione decentrata e assunti in
un regolamento adottato dall'amministrazione, tra il responsabile
del procedimento e gli incaricati della redazione del progetto, del
piano della sicurezza, della direzione dei lavori, del collaudo,
nonché tra i loro collaboratori. La percentuale effettiva, nel
limite massimo del due per cento, è stabilita dal regolamento in
rapporto all'entità e alla complessità dell'opera da realizzare.
La ripartizione tiene conto delle responsabilità professionali
connesse alle specifiche prestazioni da svolgere. La
corresponsione dell'incentivo è disposta dal dirigente preposto
alla struttura competente, previo accertamento positivo delle
specifiche attività svolte dai predetti dipendenti; limitatamente
alle attività di progettazione, l'incentivo corrisposto al singolo
dipendente non può superare l'importo del rispettivo trattamento
economico complessivo annuo lordo; le quote parti
della predetta somma dell'incentivo corrispondenti a prestazioni
che non sono
svolte dai predetti medesimi dipendenti, in quanto affidate a personale
esterno all'organico dell'amministrazione medesima, ovvero prive
del predetto accertamento, costituiscono
economie. I soggetti di cui all'articolo 32, comma 1,
lettere b) e c), possono adottare con proprio provvedimento
analoghi criteri. (comma
cambiato dall'articolo 1, comma 10-quater, della legge n. 201 del
2008)
6. Il trenta per cento della tariffa
professionale relativa alla redazione di un atto di pianificazione
comunque denominato è ripartito, con le modalità e i criteri
previsti nel regolamento di cui al comma 5 tra i dipendenti dell'amministrazione
aggiudicatrice che lo abbiano redatto. (comma
cambiato dall'articolo 3 del d.lgs. n. 6 del 2007)
7. A valere sugli stanziamenti
iscritti nei capitoli delle categorie X e XI del bilancio dello
Stato, le amministrazioni competenti destinano una quota complessiva
non superiore al dieci per cento del totale degli stanziamenti
stessi alle spese necessarie alla stesura dei progetti preliminari,
nonché dei progetti definitivi ed esecutivi, incluse indagini
geologiche e geognostiche, studi di impatto ambientale od altre
rilevazioni, alla stesura dei piani di sicurezza e di coordinamento
e dei piani generali di sicurezza quando previsti ai sensi del decreto
legislativo 14 agosto 1996, n. 494 (ora
decreto legislativo n. 81 del 2008),
e agli studi per il
finanziamento dei progetti, nonché all'aggiornamento e adeguamento
alla normativa sopravvenuta dei progetti già esistenti d'intervento
di cui sia riscontrato il perdurare dell'interesse pubblico alla
realizzazione dell'opera. Analoghi criteri adottano per i propri
bilanci le regioni e le province autonome, qualora non vi abbiano già
provveduto, nonché i comuni e le province e i loro consorzi. Per le
opere finanziate dai comuni, province e loro consorzi e dalle
regioni attraverso il ricorso al credito, l'istituto mutuante è
autorizzato a finanziare anche quote relative alle spese di cui al
presente articolo, sia pure anticipate dall'ente mutuatario.
7-bis. Tra le spese tecniche da
prevedere nel quadro economico di ciascun intervento sono comprese
l’assicurazione dei dipendenti, nonché le spese di carattere
strumentale sostenute dalle amministrazioni aggiudicatrici in
relazione all’intervento.
(comma aggiunto
dall'art. 2, comma 1, lettera t), d.lgs. n. 152 del 2008)
Art. 93.
Livelli della progettazione per gli appalti e per le concessioni di
lavori
(art. 16, legge n. 109/1994)
1. La progettazione in materia di
lavori pubblici si articola, nel rispetto dei vincoli esistenti,
preventivamente accertati, laddove possibile fin dal documento
preliminare, e dei limiti di spesa prestabiliti, secondo tre livelli
di successivi approfondimenti tecnici, in preliminare, definitiva ed
esecutiva, in modo da assicurare:
a) la qualità dell'opera e la
rispondenza alle finalità relative;
b) la conformità alle norme ambientali e urbanistiche;
c) il soddisfacimento dei requisiti essenziali, definiti dal
quadro normativo nazionale e comunitario.
2. Le prescrizioni relative agli
elaborati descrittivi e grafici contenute nei commi 3, 4 e 5 sono di
norma necessarie per ritenere i progetti adeguatamente sviluppati.
Il responsabile del procedimento nella fase di progettazione
qualora, in rapporto alla specifica tipologia e alla dimensione dei
lavori da progettare, ritenga le prescrizioni di cui ai commi 3, 4 e
5 insufficienti o eccessive, provvede a integrarle ovvero a
modificarle.
3. Il progetto preliminare definisce
le caratteristiche qualitative e funzionali dei lavori, il quadro
delle esigenze da soddisfare e delle specifiche prestazioni da
fornire e consiste in una relazione illustrativa delle ragioni della
scelta della soluzione prospettata in base alla valutazione delle
eventuali soluzioni possibili, anche con riferimento ai profili
ambientali e all'utilizzo dei materiali provenienti dalle attività
di riuso e riciclaggio, della sua fattibilità amministrativa e
tecnica, accertata attraverso le indispensabili indagini di prima
approssimazione, dei costi, da determinare in relazione ai benefici
previsti, nonché in schemi grafici per l'individuazione delle
caratteristiche dimensionali, volumetriche, tipologiche, funzionali
e tecnologiche dei lavori da realizzare; il progetto preliminare
dovrà inoltre consentire l'avvio della procedura espropriativa.
4. Il progetto definitivo individua
compiutamente i lavori da realizzare, nel rispetto delle esigenze,
dei criteri, dei vincoli, degli indirizzi e delle indicazioni
stabiliti nel progetto preliminare e contiene tutti gli elementi
necessari ai fini del rilascio delle prescritte autorizzazioni e
approvazioni. Esso consiste in una relazione descrittiva dei criteri
utilizzati per le scelte progettuali, nonché delle caratteristiche
dei materiali prescelti e dell'inserimento delle opere sul
territorio; nello studio di impatto ambientale ove previsto; in
disegni generali nelle opportune scale descrittivi delle principali
caratteristiche delle opere, e delle soluzioni architettoniche,
delle superfici e dei volumi da realizzare, compresi quelli per
l'individuazione del tipo di fondazione; negli studi e indagini
preliminari occorrenti con riguardo alla natura e alle
caratteristiche dell'opera; nei calcoli preliminari delle strutture
e degli impianti; in un disciplinare descrittivo degli elementi
prestazionali, tecnici ed economici previsti in progetto nonché in
un computo metrico estimativo. Gli studi e le indagini occorrenti,
quali quelli di tipo geognostico, idrologico, sismico, agronomico,
biologico, chimico, i rilievi e i sondaggi, sono condotti fino ad un
livello tale da consentire i calcoli preliminari delle strutture e
degli impianti e lo sviluppo del computo metrico estimativo.
5. Il progetto esecutivo, redatto in
conformità al progetto definitivo, determina in ogni dettaglio i
lavori da realizzare e il relativo costo previsto e deve essere
sviluppato ad un livello di definizione tale da consentire che ogni
elemento sia identificabile in forma, tipologia, qualità,
dimensione e prezzo. In particolare il progetto è costituito
dall'insieme delle relazioni, dei calcoli esecutivi delle strutture
e degli impianti e degli elaborati grafici nelle scale adeguate,
compresi gli eventuali particolari costruttivi, dal capitolato
speciale di appalto, prestazionale o descrittivo, dal computo
metrico estimativo e dall'elenco dei prezzi unitari. Esso è redatto
sulla base degli studi e delle indagini compiuti nelle fasi
precedenti e degli eventuali ulteriori studi e indagini, di
dettaglio o di verifica delle ipotesi progettuali, che risultino
necessari e sulla base di rilievi planoaltimetrici, di misurazioni e
picchettazioni, di rilievi della rete dei servizi del sottosuolo. Il
progetto esecutivo deve essere altresì corredato da apposito piano
di manutenzione dell'opera e delle sue parti da redigersi nei
termini, con le modalità, i contenuti, i tempi e la gradualità
stabiliti dal regolamento di cui all'articolo 5.
6. In relazione alle caratteristiche
e all'importanza dell'opera, il regolamento, con riferimento alle
categorie di lavori e alle tipologie di intervento e tenendo
presenti le esigenze di gestione e di manutenzione, stabilisce
criteri, contenuti e momenti di verifica tecnica dei vari livelli di
progettazione.
7. Gli oneri inerenti alla
progettazione, alla direzione dei lavori, alla vigilanza e ai
collaudi, nonché agli studi e alle ricerche connessi, gli oneri
relativi alla progettazione dei piani di sicurezza e di
coordinamento e dei piani generali di sicurezza quando previsti ai
sensi del decreto
legislativo 14 agosto 1996, n. 494(ora
decreto legislativo n. 81 del 2008),
, gli oneri relativi alle
prestazioni professionali e specialistiche atte a definire gli
elementi necessari a fornire il progetto esecutivo completo in ogni
dettaglio, ivi compresi i rilievi e i costi riguardanti prove,
sondaggi, analisi, collaudo di strutture e di impianti per gli
edifici esistenti, fanno carico agli stanziamenti previsti per la
realizzazione dei singoli lavori negli stati di previsione della
spesa o nei bilanci delle stazioni appaltanti.
8. I progetti sono redatti in modo
da assicurare il coordinamento dell'esecuzione dei lavori, tenendo
conto del contesto in cui si inseriscono, con particolare
attenzione, nel caso di interventi urbani, ai problemi della
accessibilità e della manutenzione degli impianti e dei servizi a
rete.
9. L'accesso per l'espletamento
delle indagini e delle ricerche necessarie all'attività di
progettazione è autorizzato ai sensi dell'articolo
15 del d.P.R. 8 giugno 2001, n. 327.
Art. 94.
Livelli della progettazione per gli appalti di servizi e forniture e
requisiti dei progettisti
1. Il regolamento stabilisce i
livelli e i requisiti dei progetti nella materia degli appalti di
servizi e forniture, nonché i requisiti di partecipazione e
qualificazione dei progettisti, in armonia con le disposizioni del
presente codice.
Art. 95.
Verifica preventiva dell'interesse archeologico in sede di progetto
preliminare
(art. 2-ter, d.l. n. 63/2005 conv. nella legge n. 109/2005)
1. Ai fini dell'applicazione dell'articolo
28, comma 4, del codice dei beni culturali e del paesaggio di cui al
decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, per le opere
sottoposte all'applicazione delle disposizioni del presente codice
in materia di appalti di lavori pubblici, le stazioni appaltanti
trasmettono al soprintendente territorialmente competente, prima
dell'approvazione, copia del progetto preliminare dell'intervento o
di uno stralcio di esso sufficiente ai fini archeologici, ivi
compresi gli esiti delle indagini geologiche e archeologiche
preliminari secondo quanto disposto dal regolamento, con particolare
attenzione ai dati di archivio e bibliografici reperibili, all'esito
delle ricognizioni volte all'osservazione dei terreni, alla lettura
della geomorfologia del territorio, nonché, per le opere a rete,
alle fotointerpretazioni. Le stazioni appaltanti raccolgono ed
elaborano tale documentazione mediante i dipartimenti archeologici
delle università, ovvero mediante i soggetti in possesso di diploma
di laurea e specializzazione in archeologia o di dottorato di
ricerca in archeologia. Ai relativi oneri si provvede ai sensi dell'articolo
93, comma 7 del presente codice e relativa disciplina
regolamentare. La trasmissione della documentazione suindicata non
è richiesta per gli interventi che non comportino nuova
edificazione o scavi a quote diverse da quelle già impegnate dai
manufatti esistenti.
2. Presso il Ministero per i beni e
le attività culturali è istituito un apposito elenco, reso
accessibile a tutti gli interessati, degli istituti archeologici
universitari e dei soggetti in possesso della necessaria
qualificazione. Con decreto del Ministro per i beni e le attività
culturali, sentita una rappresentanza dei dipartimenti archeologici
universitari, si provvede a disciplinare i criteri per la tenuta di
detto elenco, comunque prevedendo modalità di partecipazione di
tutti i soggetti interessati.
3. Il soprintendente, qualora, sulla
base degli elementi trasmessi e delle ulteriori informazioni
disponibili, ravvisi l'esistenza di un interesse archeologico nelle
aree oggetto di progettazione, può richiedere motivatamente, entro
il termine di novanta giorni dal ricevimento del progetto
preliminare ovvero dello stralcio di cui al comma 1, la
sottoposizione dell'intervento alla procedura prevista dai commi 6 e
seguenti.
4. In caso di incompletezza della
documentazione trasmessa, il termine indicato al comma 3 è
interrotto qualora il soprintendente segnali con modalità
analitiche detta incompletezza alla stazione appaltante entro dieci
giorni dal ricevimento della suddetta documentazione. In caso di
documentata esigenza di approfondimenti istruttori il soprintendente
richiede le opportune integrazioni puntualmente riferibili ai
contenuti della progettazione e alle caratteristiche dell'intervento
da realizzare e acquisisce presso la stazione appaltante le
conseguenti informazioni. La richiesta di integrazioni e
informazioni sospende il termine. Il soprintendente, ricevute le
integrazioni e informazioni richieste, ha a disposizione il periodo
di tempo non trascorso o comunque almeno quindici giorni, per
formulare la richiesta di sottoposizione dell'intervento alla
procedura prevista dall'articolo 96.
5. Avverso la richiesta di cui al
comma 3 è esperibile il ricorso amministrativo di cui all'articolo
16 del codice dei beni culturali e del paesaggio di cui al decreto
legislativo 22 gennaio 2004, n. 42.
6. Ove il soprintendente non
richieda l'attivazione della procedura di cui all'articolo
96 nel termine di cui al comma 3, ovvero tale procedura si
concluda con esito negativo, l'esecuzione di saggi archeologici è
possibile solo in caso di successiva acquisizione di nuove
informazioni o di emersione, nel corso dei lavori, di nuovi elementi
archeologicamente rilevanti, che inducano a ritenere probabile la
sussistenza in sito di reperti archeologici. In tale evenienza il
Ministero per i beni e le attività culturali procede,
contestualmente alla richiesta di saggi preventivi, alla
comunicazione di avvio del procedimento di verifica o di
dichiarazione dell'interesse culturale ai sensi degli articoli
12 e 13 del codice dei beni culturali e del paesaggio.
7. I commi da 1 a 6 non si applicano
alle aree archeologiche e ai parchi archeologici di cui all'articolo
101 del codice dei beni culturali e del paesaggio, per i quali
restano fermi i poteri autorizzatori e cautelari previsti dal
predetto codice, ivi compresa la facoltà di prescrivere
l'esecuzione, a spese del committente dell'opera pubblica, di saggi
archeologici. Restano altresì fermi i poteri previsti dall'articolo
28, comma 2, nonché i poteri autorizzatori e cautelari previsti
per le zone di interesse archeologico, di cui all'articolo
142, comma 1, lettera m), del medesimo codice.
Art. 96.
Procedura di verifica preventiva dell'interesse archeologico
(artt. 2-quater e 2-quinquies, d.l. n. 63/2005 conv. nella legge
n. 109/2005)
1. La procedura di verifica
preventiva dell'interesse archeologico si articola in due fasi
costituenti livelli progressivi di approfondimento dell'indagine
archeologica. L'esecuzione della fase successiva dell'indagine è
subordinata all'emersione di elementi archeologicamente
significativi all'esito della fase precedente. La procedura di
verifica preventiva dell'interesse archeologico consiste nel
compimento delle indagini e nella redazione dei documenti
integrativi del progetto di cui alle seguenti lettere:
a) prima fase, integrativa della
progettazione preliminare:
1) esecuzione di carotaggi;
2) prospezioni geofisiche e geochimiche;
3) saggi archeologici tali da assicurare una sufficiente
campionatura dell'area interessata dai lavori;
b) seconda fase, integrativa della
progettazione definitiva ed esecutiva: esecuzione di sondaggi e di
scavi, anche in estensione.
2. La procedura si conclude con la
redazione della relazione archeologica definitiva, approvata dal
soprintendente di settore territorialmente competente. La relazione
contiene una descrizione analitica delle indagini eseguite, con i
relativi esiti di seguito elencati, e detta le conseguenti
prescrizioni:
a) contesti in cui lo scavo
stratigrafico esaurisce direttamente l'esigenza di tutela;
b) contesti che non evidenziano reperti leggibili come complesso
strutturale unitario, con scarso livello di conservazione per i
quali sono possibili interventi di reinterro oppure smontaggio -
rimontaggio e musealizzazione in altra sede rispetto a quella di
rinvenimento;
c) complessi la cui conservazione non può essere altrimenti
assicurata che in forma contestualizzata mediante l'integrale
mantenimento in sito.
3. Per l'esecuzione dei saggi e
degli scavi archeologici nell'ambito della procedura di cui al
presente articolo il responsabile del procedimento può
motivatamente ridurre, d'intesa con la soprintendenza archeologica
territorialmente competente, i livelli di progettazione, nonché i
contenuti della progettazione, in particolare in relazione ai dati,
agli elaborati e ai documenti progettuali già comunque acquisiti
agli atti del procedimento.
4. Nelle ipotesi di cui alla lettera
a) del comma 2, la procedura di verifica preventiva dell'interesse
archeologico si considera chiusa con esito negativo e accerta
l'insussistenza dell'interesse archeologico nell'area interessata
dai lavori. Nelle ipotesi di cui alla lettera b) del comma 2, la
soprintendenza detta le prescrizioni necessarie ad assicurare la
conoscenza, la conservazione e la protezione dei rinvenimenti
archeologicamente rilevanti, salve le misure di tutela eventualmente
da adottare ai sensi del codice dei beni culturali e del paesaggio,
relativamente a singoli rinvenimenti o al loro contesto. Nel caso di
cui alla lettera c) del comma 2, le prescrizioni sono incluse nei
provvedimenti di assoggettamento a tutela dell'area interessata dai
rinvenimenti e il Ministero per i beni e le attività culturali
avvia il procedimento di dichiarazione di cui agli articoli
12 e 13 del predetto codice dei beni culturali e del paesaggio.
5. La procedura di verifica
preventiva dell'interesse archeologico è condotta sotto la
direzione della soprintendenza archeologica territorialmente
competente. Gli oneri sono a carica della stazione appaltante.
6. Con decreto del Ministro per i
beni e le attività culturali, di concerto con il Ministro delle
infrastrutture e dei trasporti, sono stabilite linee guida
finalizzate ad assicurare speditezza, efficienza ed efficacia alla
procedura di cui al presente articolo.
7. Per gli interventi soggetti alla
procedura di cui al presente articolo, il direttore regionale
competente per territorio del Ministero per i beni e le attività
culturali, su proposta del soprintendente di settore, entro trenta
giorni dalla richiesta di cui al comma 3
dell'articolo 95, stipula un apposito accordo con
l'amministrazione appaltante per disciplinare le forme di
coordinamento e di collaborazione con il responsabile del
procedimento e con gli uffici dell'amministrazione procedente.
Nell'accordo le amministrazioni possono graduare la complessità
della procedura di cui al presente articolo, in ragione della
tipologia e dell'entità dei lavori da eseguire, anche riducendo le
fasi e i contenuti del procedimento. L'accordo disciplina altresì
le forme di documentazione e di divulgazione dei risultati
dell'indagine, mediante l'informatizzazione dei dati raccolti, la
produzione di forme di edizioni scientifiche e didattiche, eventuali
ricostruzioni virtuali volte alla comprensione funzionale dei
complessi antichi, eventuali mostre ed esposizioni finalizzate alla
diffusione e alla pubblicizzazione delle indagini svolte.
8. Le Regioni disciplinano la
procedura di verifica preventiva dell'interesse archeologico per le
opere di loro competenza sulla base di quanto disposto dall'articolo
95 e dai commi che precedono del presente articolo.
9. Alle finalità di cui all'articolo
95 e dei commi che precedono del presente articolo le Province
autonome di Trento e di Bolzano provvedono nell'ambito delle
competenze previste dallo statuto speciale e dalle relative norme di
attuazione.
Sezione
II - Procedimento di approvazione dei progetti e effetti ai fini
urbanistici ed espropriativi
Art. 97.
Procedimento di approvazione dei progetti
1. L'approvazione dei progetti da
parte delle amministrazioni viene effettuata in conformità alle
norme dettate dalla legge 7 agosto 1990, n. 241 e alle disposizioni
statali e regionali che regolano la materia. Si applicano le
disposizioni in materia di conferenza di servizi dettate dagli articoli
14-bis e seguenti della legge 7 agosto 1990, n. 241.
Art. 98.
Effetti dell'approvazione dei progetti ai fini urbanistici ed
espropriativi
(art. 14, comma 13, e 38-bis, legge n. 109/1994)
1. Restano ferme le norme vigenti
che stabiliscono gli effetti dell'approvazione dei progetti ai fini
urbanistici ed espropriativi.
2. Al fine di accelerare la
realizzazione di infrastrutture di trasporto, viabilità e
parcheggi, tese a migliorare la qualità dell'aria e dell'ambiente
nelle città, l'approvazione dei progetti definitivi da parte del
consiglio comunale costituisce variante urbanistica a tutti gli
effetti.(la Corte Costituzionale con
sentenza n.401 del 2007 ha dichiarato il comma costituzionalmente
illegittimo)
Sezione
III - Concorsi di progettazione
Art. 99. Ambito
di applicazione e oggetto
(art. 67, dir. 2004/18; art. 59, commi 3, 4, 5, d.P.R. n.
554/1999)
1. I concorsi di progettazione sono
indetti secondo la presente sezione:
a) dalle amministrazioni
aggiudicatrici designate nell'allegato IV come autorità
governative centrali, a partire da una soglia pari o superiore a
137.000 euro;
b) dalle stazioni appaltanti non designate nell'allegato IV, a
partire da una soglia pari o superiore a 211.000 euro;
c) da tutte le stazioni appaltanti, a partire da una soglia pari o
superiore a 211.000 euro quando i concorsi di progettazione hanno
per oggetto servizi della categoria 8 dell'allegato II A, servizi
di telecomunicazioni della categoria 5, le cui voci nel CPV
corrispondono ai numeri di riferimento 7524, 7525 e 7526 della
CPC, o servizi elencati nell'allegato II B.
2. La presente sezione si applica:
a) ai concorsi di progettazione
indetti nel contesto di una procedura di aggiudicazione di appalti
pubblici di servizi;
b) ai concorsi di progettazione che prevedono premi di
partecipazione o versamenti a favore dei partecipanti.
Nel caso di cui alla lettera a), la
«soglia» è il valore stimato al netto dell'IVA dell'appalto
pubblico di servizi, compresi gli eventuali premi di partecipazione
o versamenti ai partecipanti.
Nel caso di cui alla lettera b), la «soglia» è il valore
complessivo dei premi e pagamenti, compreso il valore stimato al
netto dell'IVA dell'appalto pubblico di servizi che potrebbe essere
successivamente aggiudicato, qualora la stazione appaltante non
escluda tale aggiudicazione nel bando di concorso.
3. Nel concorso di progettazione
relativo al settore dei lavori pubblici sono richiesti
esclusivamente progetti o piani con livello di approfondimento pari
a quello di un progetto preliminare, salvo quanto disposto dall'articolo
109. Qualora il concorso di progettazione riguardi un intervento
da realizzarsi con il sistema della concessione di lavori pubblici,
la proposta ideativa contiene anche la redazione di uno studio
economico finanziario per la sua costruzione e gestione.
4. L'ammontare del premio da
assegnare al vincitore e delle somme da assegnare agli altri
progetti ritenuti meritevoli, a titolo di rimborso spese, sono
stabiliti dal regolamento.
5. Con il pagamento del premio le
stazioni appaltanti acquistano la proprietà del progetto vincitore.
Al vincitore del concorso, se in possesso dei requisiti previsti dal
bando, possono essere affidati con procedura negoziata senza bando i
successivi livelli di progettazione. Tale possibilità e il relativo
corrispettivo devono essere stabiliti nel bando.
Art. 100.
Concorsi di progettazione esclusi
(art. 68, dir. 2004/18; art. 62, dir. 2004/17)
1. Le norme di cui alla presente
sezione non si applicano:
a) ai concorsi di progettazione
indetti nelle circostanze previste dagli articoli
17 (contratti segretati o che esigono particolari misure di
sicurezza), 18 (appalti aggiudicati in base a
norme internazionali), 22 (contratti esclusi
nel settore delle telecomunicazioni);
b) ai concorsi indetti per esercitare un'attività in merito alla
quale l'applicabilità dell'articolo 219, comma 1,
sia stata stabilita da una decisione della Commissione, o il
suddetto comma sia considerato applicabile, conformemente ai commi
9 e 10 di tale articolo;
c) ai concorsi di progettazione di servizi di cui alla parte
III, capo IV, indetti dalle stazioni appaltanti che esercitano
una o più delle attività di cui agli articoli da
208 a 213 e che sono destinati all'esercizio di tale attività.
Art. 101.
Disposizioni generali sulla partecipazione ai concorsi di
progettazione
(art. 66, dir. 2004/18)
1. L'ammissione dei partecipanti ai
concorsi di progettazione non può essere limitata:
a) al territorio di un solo Stato
membro o a una parte di esso;
b) per il fatto che, secondo la legislazione dello Stato membro in
cui si svolge il concorso, i partecipanti debbono essere persone
fisiche o persone giuridiche.
2. Sono ammessi a partecipare ai
concorsi di progettazione, per i lavori, i soggetti di cui all'articolo
90, comma 1, lettere d), e), f), g), h). Il regolamento
stabilisce i requisiti dei concorrenti ai concorsi di progettazione
per servizi e forniture.
Art. 102. Bandi
e avvisi
(art. 69, dir. 2004/18)
1. Le stazioni appaltanti che
intendono indire un concorso di progettazione rendono nota tale
intenzione mediante un bando di concorso.
2. Le stazioni appaltanti che hanno
indetto un concorso di progettazione inviano un avviso in merito ai
risultati del concorso in conformità all'articolo 66 e devono
essere in grado di comprovare la data di invio. Le stazioni
appaltanti hanno la facoltà di non procedere alla pubblicazione
delle informazioni relative all'aggiudicazione di concorsi di
progettazione la cui divulgazione ostacoli l'applicazione della
legge, sia contraria all'interesse pubblico, pregiudichi i legittimi
interessi commerciali di imprese pubbliche o private oppure possa
recare pregiudizio alla concorrenza leale tra i prestatori di
servizi.
3. In conformità all'articolo
66, comma 15, le stazioni appaltanti possono pubblicare secondo
le modalità di cui ai commi che precedono avvisi o bandi
concernenti concorsi di progettazione non soggetti agli obblighi di
pubblicazione previsti dal presente articolo. Le stazioni
appaltanti possono applicare le disposizioni di cui all'articolo 66,
comma 15.
(comma
modificato dall'art. 2, comma 1, lettera v), d.lgs. n. 113 del 2007)
Art. 103.
Redazione e modalità di pubblicazione dei bandi e degli avvisi
relativi ai concorsi di progettazione
(art. 70, dir. 2004/18)
1. I bandi e gli avvisi di cui
all'articolo 102 contengono le informazioni indicate nell'allegato
IX D, in base ai modelli di formulari adottati dalla Commissione.
2. Detti bandi e avvisi sono
pubblicati conformemente all'articolo 66, commi 2 e
seguenti.
Art. 104. Mezzi
di comunicazione
(art. 71, dir. 2004/18)
1. L'articolo 77,
commi 1, 2, 4, 5, si applica a tutte le comunicazioni relative
ai concorsi di progettazione.
2. Le comunicazioni, gli scambi e
l'archiviazione di informazioni sono realizzati in modo da garantire
l'integrità dei dati e la riservatezza di qualsiasi informazione
trasmessa dai partecipanti al concorso e da non consentire alla
commissione giudicatrice di prendere visione del contenuto dei piani
e dei progetti prima della scadenza del termine previsto per la loro
presentazione.
3. Ai dispositivi di ricezione
elettronica dei piani e dei progetti si applicano le seguenti
regole:
a) le informazioni concernenti le
specifiche necessarie alla presentazione di piani e progetti per
via elettronica, e ivi compresa la cifratura, devono essere messe
a disposizione degli interessati. Inoltre, i dispositivi di
ricezione elettronica dei piani e dei progetti devono essere
conformi ai requisiti dell'allegato XII, nel rispetto, altresì,
del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, per le stazioni
appaltanti tenute alla sua osservanza;
b) per la prestazione dei servizi di certificazione in relazione
ai dispositivi elettronici della lettera a), si applicano le norme
sui certificatori qualificati e sul sistema di accreditamento
facoltativo, dettate dal decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82.
Art. 105.
Selezione dei concorrenti
(art. 72, dir. 2004/18)
1. Nell'espletamento dei concorsi di
progettazione le stazioni appaltanti applicano procedure conformi
alle disposizioni della parte II del presente
codice.
2. Nel caso in cui ai concorsi di
progettazione sia ammessa la partecipazione di un numero limitato di
partecipanti, le stazioni appaltanti stabiliscono criteri di
selezione chiari e non discriminatori. Al fine di garantire di
garantire un'effettiva concorrenza il numero di candidati invitati a
partecipare non può essere inferiore a dieci.
Art. 106.
Composizione della commissione giudicatrice
(art. 73, dir. 2004/18)
1. Alla commissione giudicatrice si
applicano le disposizioni di cui all'articolo 84,
nei limiti di compatibilità.
2. Se ai partecipanti a un concorso
di progettazione è richiesta una particolare qualifica
professionale, almeno un terzo dei membri della commissione deve
possedere la stessa qualifica o una qualifica equivalente.
Art. 107.
Decisioni della commissione giudicatrice
(art. 74, dir. 2004/18)
1. La commissione giudicatrice opera
con autonomia di giudizio ed esamina i piani e i progetti presentati
dai candidati in forma anonima e unicamente sulla base dei criteri
specificati nel bando di concorso. L'anonimato dev'essere rispettato
sino alla conclusione dei lavori della commissione, salvo il
disposto del comma 3.
2. La commissione redige un verbale,
sottoscritto da tutti i suoi componenti, che espone le ragioni delle
scelte effettuate in ordine ai meriti di ciascun progetto, le
osservazioni pertinenti e tutti i chiarimenti necessari al fine di
dare conto delle valutazioni finali.
3. I candidati possono essere
invitati, se necessario, a rispondere a quesiti che la commissione
giudicatrice ha indicato nel processo verbale allo scopo di chiarire
qualsivoglia aspetto dei progetti. E' redatto un verbale completo
del dialogo tra i membri della commissione giudicatrice e i
candidati.
Art. 108.
Concorso di idee
(art. 57, d.P.R. n. 554/1999)
1. Le norme della presente sezione
trovano applicazione, nei limiti della compatibilità, anche ai
concorsi di idee finalizzati all'acquisizione di una proposta
ideativa da remunerare con il riconoscimento di un congruo premio.
2. Sono ammessi al concorso di idee,
oltre che i soggetti ammessi ai concorsi di progettazione, anche i
lavoratori subordinati abilitati all'esercizio della professione e
iscritti al relativo ordine professionale secondo l'ordinamento
nazionale di appartenenza, nel rispetto delle norme che regolano il
rapporto di impiego, con esclusione dei dipendenti della stazione
appaltante che bandisce il concorso.
3. Il concorrente predispone la
proposta ideativa nella forma più idonea alla sua corretta
rappresentazione. Per i lavori, nel bando non possono essere
richiesti elaborati di livello pari o superiore a quelli richiesti
per il progetto preliminare. Il termine di presentazione della
proposta deve essere stabilito in relazione all'importanza e
complessità del tema e non può essere inferiore a sessanta giorni
dalla pubblicazione del bando.
4. Il bando prevede un congruo
premio al soggetto o ai soggetti che hanno elaborato le idee
ritenute migliori.
5. L'idea o le idee premiate sono
acquisite in proprietà dalla stazione appaltante e, previa
eventuale definizione degli assetti tecnici, possono essere poste a
base di un concorso di progettazione o di un appalto di servizi di
progettazione. A detta procedura sono ammessi a partecipare i
premiati qualora in possesso dei relativi requisiti soggettivi.
6. La stazione appaltante può
affidare al vincitore del concorso di idee la realizzazione dei
successivi livelli di progettazione, con procedura negoziata senza
bando, a condizione che detta facoltà sia stata esplicitata nel
bando, e che il soggetto sia in possesso dei requisiti di capacità
tecnico professionale ed economica previsti nel bando in rapporto ai
livelli progettuali da sviluppare.
Art. 109. Concorsi in due gradi
(art. 59, commi 6 e 7, d.P.R. n. 554/1999)
1. In caso di intervento di
particolare rilevanza e complessità la stazione appaltante può
procedere all'esperimento di un concorso di progettazione articolato
in due gradi. La seconda fase, avente ad oggetto la presentazione
del progetto preliminare, si svolge tra i soggetti individuati
attraverso la valutazione di proposte di idee presentate nella prima
fase e selezionate senza formazione di graduatorie di merito e
assegnazione di premi. Al vincitore del concorso, se in possesso dei
requisiti previsti, può essere affidato l'incarico della
progettazione definitiva ed esecutiva a condizione che detta
possibilità e il relativo corrispettivo siano previsti nel bando.
2. Le stazioni appaltanti, previa
adeguata motivazione, possono procedere all'esperimento di un
concorso in due gradi, il primo avente ad oggetto la presentazione
di un progetto preliminare e il secondo avente ad oggetto la
presentazione di un progetto definitivo. Il bando può altresì
prevedere l'affidamento diretto dell'incarico relativo alla
progettazione definitiva al soggetto che abbia presentato il
migliore progetto preliminare.
Art. 110.
Concorsi sotto soglia
1. I concorsi di progettazione e i
concorsi di idee di importo inferiore alla soglia comunitaria devono
essere espletati nel rispetto dei principi del Trattato in tema di
trasparenza, parità di trattamento, non discriminazione e
proporzionalità con la procedura di cui all'articolo 57,
comma 6; l'invito e' rivolto ad almeno cinque soggetti.
Nel regolamento di cui all'articolo 5 sono dettate le disposizioni
volte ad assicurare l'adeguata
partecipazione di giovani professionisti. (comma
cambiato dall'articolo 1, comma 1, lettera m), d.lgs. n. 113 del
2007)
Sezione
IV - Garanzie e verifiche della progettazione
Art. 111.
Garanzie che devono prestare i progettisti
(art. 30, comma 5, legge n. 109/1994)
1. Nei contratti relativi a lavori,
il progettista o i progettisti incaricati della progettazione posta
a base di gara e in ogni caso della progettazione esecutiva devono
essere muniti, a far data dall'approvazione rispettivamente del
progetto posto a base di gara e del progetto esecutivo, di una
polizza di responsabilità civile professionale per i rischi
derivanti dallo svolgimento delle attività di propria competenza,
per tutta la durata dei lavori e sino alla data di emissione del
certificato di collaudo provvisorio. La polizza del progettista o
dei progettisti deve coprire, oltre alle nuove spese di
progettazione, anche i maggiori costi che la stazione appaltante
deve sopportare per le varianti di cui all'articolo
132, comma 1, lettera e), resesi necessarie in corso di
esecuzione. La garanzia è prestata per un massimale non inferiore
al 10 per cento dell'importo dei lavori progettati, con il limite di
1 milione di euro, per lavori di importo inferiore alla soglia di
cui all'articolo 28, comma 1, lettera c), IVA
esclusa, e per un massimale non inferiore al 20 per cento
dell'importo dei lavori progettati, con il limite di 2 milioni e 500
mila euro, per lavori di importo pari o superiore alla soglia di cui
all'articolo 28, comma 1, lettera c), IVA
esclusa. La mancata presentazione da parte dei progettisti della
polizza di garanzia esonera le amministrazioni pubbliche dal
pagamento della parcella professionale.
2. Nei contratti relativi a servizi
o forniture, di importo pari o superiore a un milione di euro, il
regolamento disciplina la garanzia che devono prestare i
progettisti, nel rispetto del comma 1, nei limiti della compatibilità.
Art. 112.
Verifica della progettazione prima dell'inizio dei lavori
(art. 30, commi 6 e 6-bis, legge n. 109/1994 19, comma 1-ter,
legge n. 109)
1. Nei contratti relativi a lavori,
le stazioni appaltanti verificano, nei termini e con le modalità
stabiliti nel regolamento, la rispondenza degli elaborati
progettuali ai documenti di cui all'articolo 93,
commi 1 e 2, e la loro conformità alla normativa vigente.
2. Nei contratti aventi ad oggetto
la sola esecuzione dei lavori, la verifica di cui al comma 1 ha
luogo prima dell'inizio delle procedure di affidamento. Nei
contratti aventi ad oggetto l'esecuzione e la progettazione
esecutiva, ovvero l'esecuzione e la progettazione definitiva ed
esecutiva, la verifica del progetto preliminare e di quello
definitivo redatti a cura della stazione appaltante hanno luogo
prima dell'inizio delle procedure di affidamento, e la verifica dei
progetti redatti dall'offerente hanno luogo prima dell'inizio
dell'esecuzione dei lavori.
3. Nel caso di opere di particolare
pregio architettonico, al fine di accertare l'unità progettuale, il
responsabile del procedimento, nei modi disciplinati dal
regolamento, prima dell'approvazione del progetto e in
contraddittorio con il progettista, verifica la conformità del
progetto esecutivo o definitivo rispettivamente, al progetto
definitivo o preliminare. Al contraddittorio partecipa anche il
progettista autore del progetto posto a base della gara, che si
esprime in ordine a tale conformità. (comma
modificato dall'art. 2, comma 1, lettera z), d.lgs. n. 113 del 2007)
4. Gli oneri derivanti
dall'accertamento della rispondenza agli elaborati progettuali sono
ricompresi nelle risorse stanziate per la realizzazione delle opere.
4-bis. Il soggetto incaricato
dell’attività di verifica deve essere munito, dalla data di
accettazione dell’incarico, di una polizza di responsabilità
civile professionale, estesa al danno all’opera, dovuta ad errori
od omissioni nello svolgimento dell’attività di verifica, avente
le caratteristiche indicate nel regolamento. Il premio relativo a
tale copertura assicurativa, per i soggetti interni alla stazione
appaltante, è a carico per intero dell’amministrazione di
appartenenza ed è ricompreso all’interno del quadro economico;
l’amministrazione di appartenenza vi deve obbligatoriamente
provvedere entro la data di validazione del progetto. Il premio è a
carico del soggetto affidatario, qualora questi sia soggetto esterno.
(comma aggiunto
dall'art. 2, comma 1, lettera u), d.lgs. n. 152 del 2008)
5. Con il regolamento sono
disciplinate le modalità di verifica dei progetti, attenendosi ai
seguenti criteri:
a) per i lavori di importo pari o
superiore a 20 milioni di euro, la verifica deve essere effettuata
da organismi di controllo accreditati ai sensi della norma europea
UNI CEI EN ISO/IEC 17020;
b) per i lavori di importo inferiore a 20 milioni di euro, la
verifica può essere effettuata dagli uffici tecnici delle
stazioni appaltanti ove il progetto sia stato redatto da
progettisti esterni o le stesse stazioni appaltanti dispongano di
un sistema interno di controllo di qualità, ovvero da altri
soggetti autorizzati secondo i criteri stabiliti dal regolamento;
c) in ogni caso, il soggetto che effettua la verifica del progetto
deve essere munito di una polizza indennitaria civile per danni a
terzi per i rischi derivanti dallo svolgimento dell'attività di
propria competenza. (lettera
soppressa dall'art. 2, comma 1, lettera u), d.lgs. n. 152 del
2008)
6. Il regolamento disciplina modalità
semplificate di verifica dei progetti eventualmente richiesti nei
contratti relativi a servizi e forniture, nel rispetto dei commi che
precedono, in quanto compatibili.
Capo
V - Principi relativi all'esecuzione del contratto
Art. 113.
Garanzie di esecuzione e coperture assicurative Cauzione
definitiva
(rubrica così
modificata dall'articolo 2, comma 1, lettera aa), d.lgs. n. 113 del
2007)
(art. 30, commi 2, 2-bis, 2-ter, legge n. 109/1994)
1. L'esecutore del contratto è
obbligato a costituire una garanzia fideiussoria del 10 per cento
dell'importo contrattuale. In caso di aggiudicazione con ribasso
d'asta superiore al 10 per cento, la garanzia fideiussoria è
aumentata di tanti punti percentuali quanti sono quelli eccedenti il
10 per cento; ove il ribasso sia superiore al 20 per cento,
l'aumento è di due punti percentuali per ogni punto di ribasso
superiore al 20 per cento. Si applica l'articolo 75, comma
7. (comma
cambiato dall'art. 2, comma 1, lettera v), d.lgs. n. 152 del 2008)
2. La fideiussione bancaria o la
polizza assicurativa di cui al comma 1 deve prevedere espressamente
la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore
principale, La garanzia fideiussoria di cui al comma 1,
prevista con le modalità di cui all'articolo 75, comma
3, deve
prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva
escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'articolo
1957, comma 2, del codice civile, nonché l'operatività della
garanzia medesima entro quindici giorni, a semplice richiesta
scritta della stazione appaltante. (comma
cambiato dall'art. 2, comma 1, lettera aa), d.lgs. n. 113 del 2007)
3. La garanzia fideiussoria di cui
al comma 1 è progressivamente svincolata a misura dell'avanzamento
dell'esecuzione, nel limite massimo del 75 per cento dell'iniziale
importo garantito. Lo svincolo, nei termini e per le entità
anzidetti, è automatico, senza necessità di benestare del
committente, con la sola condizione della preventiva consegna
all'istituto garante, da parte dell'appaltatore o del
concessionario, degli stati di avanzamento dei lavori o di analogo
documento, in originale o in copia autentica, attestanti l'avvenuta
esecuzione. L'ammontare residuo, pari al 25 per cento dell'iniziale
importo garantito, è svincolato secondo la normativa vigente. Sono
nulle le eventuali pattuizioni contrarie o in deroga. Il mancato
svincolo nei quindici giorni dalla consegna degli stati di
avanzamento o della documentazione analoga costituisce inadempimento
del garante nei confronti dell'impresa per la quale la garanzia è
prestata.
4. La mancata costituzione della
garanzia di cui al comma 1 determina la revoca dell'affidamento e
l'acquisizione della cauzione provvisoria di cui all'articolo
75 da parte della stazione appaltante, che aggiudica l'appalto o
la concessione al concorrente che segue nella graduatoria. (comma
così modificato dall'art. 2, comma 1, lettera v), d.lgs. n. 152 del
2008)
5. La garanzia copre gli oneri per
il mancato od inesatto adempimento e cessa di avere effetto solo
alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio o del
certificato di regolare esecuzione.
Art. 114.
Varianti in corso di esecuzione del contratto
1. Fermo quanto disposto dall'articolo
76, le varianti in corso di esecuzione del contratto sono
ammesse nei casi stabiliti dal presente codice.
2. Il regolamento determina gli
eventuali casi in cui, nei contratti relativi a servizi e forniture,
ovvero nei contratti misti che comprendono anche servizi o
forniture, sono consentite varianti in corso di esecuzione, nel
rispetto dell'articolo 132, in quanto
compatibile.
Art. 115.
Adeguamenti dei prezzi
(art. 6, comma 4, legge n. 537/1993)
1. Tutti i contratti ad esecuzione
periodica o continuativa relativi a servizi o forniture debbono
recare una clausola di revisione periodica del prezzo. La revisione
viene operata sulla base di una istruttoria condotta dai dirigenti
responsabili dell'acquisizione di beni e servizi sulla base dei dati
di cui all'articolo 7, comma 4, lettera c) e comma 5.
Art. 116.
Vicende soggettive dell'esecutore del contratto
(artt. 10, comma 1-ter, 35 e 36, legge n. 109/1994)
1. Le cessioni di azienda e gli atti
di trasformazione, fusione e scissione relativi ai soggetti
esecutori di contratti pubblici non hanno singolarmente effetto nei
confronti di ciascuna stazione appaltante fino a che il cessionario,
ovvero il soggetto risultante dall'avvenuta trasformazione, fusione
o scissione, non abbia proceduto nei confronti di essa alle
comunicazioni previste dall'articolo 1 del decreto del Presidente
del Consiglio dei ministri 11 maggio 1991, n. 187, e non abbia
documentato il possesso dei requisiti di qualificazione previsti dal
presente codice.
2. Nei sessanta giorni successivi la
stazione appaltante può opporsi al subentro del nuovo soggetto
nella titolarità del contratto, con effetti risolutivi sulla
situazione in essere, laddove, in relazione alle comunicazioni di
cui al comma 1, non risultino sussistere i requisiti di cui
all'articolo 10-sexies della legge 31 maggio 1965, n. 575, e
successive modificazioni.
3. Ferme restando le ulteriori
previsioni legislative vigenti in tema di prevenzione della
delinquenza di tipo mafioso e di altre gravi forme di manifestazione
di pericolosità sociale, decorsi i sessanta giorni di cui al comma
2 senza che sia intervenuta opposizione, gli atti di cui al comma 1
producono, nei confronti delle stazioni appaltanti, tutti gli
effetti loro attribuiti dalla legge.
4. Le disposizioni di cui ai
commi che precedono si applicano anche nei casi di trasferimento o
di affitto di azienda da parte degli organi della procedura
concorsuale, se compiuto a favore di cooperative costituite o da
costituirsi secondo le disposizioni della legge 31 gennaio 1992, n.
59, e successive modificazioni, e con la partecipazione
maggioritaria di almeno tre quarti di soci cooperatori, nei cui
confronti risultino estinti, a seguito della procedura stessa,
rapporti di lavoro subordinato oppure che si trovino in regime di
cassa integrazione guadagni o in lista di mobilità di cui
all'articolo 6 della legge 23 luglio 1991, n. 223.
Art. 117.
Cessione dei crediti derivanti dal contratto
(art. 26, comma 5, legge n. 109/1994; art. 115 d.P.R. n.
554/1999)
1. Le disposizioni di cui alla legge
21 febbraio 1991, n. 52, sono estese ai crediti verso le stazioni
appaltanti derivanti da contratti di servizi, forniture e lavori di
cui al presente codice, ivi compresi i concorsi di progettazione e
gli incarichi di progettazione. Le cessioni di crediti possono
essere effettuate a banche o intermediari finanziari disciplinati
dalle leggi in materia bancaria e creditizia, il cui oggetto sociale
preveda l'esercizio dell'attività di acquisto di crediti di
impresa.
2. Ai fini dell'opponibilità alle
stazioni appaltanti che sono amministrazioni pubbliche, le cessioni
di crediti devono essere stipulate mediante atto pubblico o
scrittura privata autenticata e devono essere notificate alle
amministrazioni debitrici.
3. Le cessioni di crediti da
corrispettivo di appalto, concessione, concorso di progettazione,
sono efficaci e opponibili alle stazioni appaltanti che sono
amministrazioni pubbliche qualora queste non le rifiutino con
comunicazione da notificarsi al cedente e al cessionario entro
quindici quarantacinque giorni dalla notifica della cessione.
(comma
cambiato dall'articolo 2, comma 1, lettera z), d.lgs. n. 152 del
2008)
4. Le amministrazioni pubbliche, nel
contratto stipulato o in atto separato contestuale, possono
preventivamente accettare la cessione da parte dell'esecutore di
tutti o di parte dei crediti che devono venire a maturazione.
5. In ogni caso l'amministrazione
cui è stata notificata la cessione può opporre al cessionario
tutte le eccezioni opponibili al cedente in base al contratto
relativo a lavori, servizi, forniture, progettazione, con questo
stipulato.
Art. 118.
Subappalto e attività che non costituiscono subappalto e tutela
del lavoro
(art. 25, dir. 2004/18; art. 37, dir. 2004/17; art. 18, legge
n. 55/1990; art. 16, d.lgs. 24 marzo 1992, n. 358; art. 18, d.lgs.
17 marzo 1995, n. 157; art. 21, d.lgs. 17 marzo 1995, n. 158; 34,
legge n. 109/1994)
(rubrica così
sostituita dall'articolo 2, comma 1, lettera aa), d.lgs. n. 152 del
2008)
1. I soggetti affidatari dei
contratti di cui al presente codice sono tenuti a seguire in proprio
le opere o i lavori, i servizi, le forniture compresi nel contratto.
Il contratto non può essere ceduto, a pena di nullità, salvo
quanto previsto nell'articolo 116.
2. La stazione appaltante è tenuta
ad indicare nel progetto e nel bando di gara le singole prestazioni
e, per i lavori, la categoria prevalente con il relativo importo,
nonché le ulteriori categorie, relative a tutte le altre
lavorazioni previste in progetto, anch'esse con il relativo importo.
Tutte le prestazioni nonché lavorazioni, a qualsiasi categoria
appartengano, sono subappaltabili e affidabili in cottimo, ferme
restando le vigenti disposizioni che prevedono per particolari
ipotesi il divieto di affidamento in subappalto. Per i lavori, per
quanto riguarda la categoria prevalente, con il regolamento, è
definita la quota parte subappaltabile, in misura eventualmente
diversificata a seconda delle categorie medesime, ma in ogni caso
non superiore al trenta per cento. Per i servizi e le forniture,
tale quota è riferita all'importo complessivo del contratto.
L'affidamento in subappalto o in cottimo è sottoposto alle seguenti
condizioni:(comma
cambiato dall'articolo 2, comma 1, lettera aa), d.lgs. n. 152 del
2008)
1) che i concorrenti all'atto
dell'offerta o l'affidatario, nel caso di varianti in corso di
esecuzione, all'atto dell'affidamento, abbiano indicato i lavori o
le parti di opere ovvero i servizi e le forniture o parti di
servizi e forniture che intendono subappaltare o concedere in
cottimo;
2) che l'affidatario provveda al deposito del contratto di
subappalto presso la stazione appaltante almeno venti giorni prima
della data di effettivo inizio dell'esecuzione delle relative
prestazioni;
3) che al momento del deposito del contratto di subappalto presso
la stazione appaltante l'affidatario trasmetta altresì la
certificazione attestante il possesso da parte del subappaltatore
dei requisiti di qualificazione prescritti dal presente codice in
relazione alla prestazione subappaltata e la dichiarazione del
subappaltatore attestante il possesso dei requisiti generali di
cui all'articolo 38;
4) che non sussista, nei confronti dell'affidatario del subappalto
o del cottimo, alcuno dei divieti previsti dall'articolo 10 della
legge 31 maggio 1965, n. 575, e successive modificazioni.
3. Nel bando di gara la stazione
appaltante indica che provvederà a corrispondere direttamente al
subappaltatore o al cottimista l'importo dovuto per le prestazioni
dagli stessi eseguite o, in alternativa, che è fatto obbligo agli
affidatari di trasmettere, entro venti giorni dalla data di ciascun
pagamento effettuato nei loro confronti, copia delle fatture
quietanzate relative ai pagamenti da essi affidatari corrisposti al
subappaltatore o cottimista, con l'indicazione delle ritenute di
garanzia effettuate. Qualora gli affidatari non trasmettano le
fatture quietanziate del subappaltatore o del cottimista entro il
predetto termine, la stazione appaltante sospende il successivo
pagamento a favore degli affidatari. Nel caso di pagamento diretto, gli affidatari
comunicano alla stazione appaltante la parte delle prestazioni
eseguite dal subappaltatore o dal cottimista, con la specificazione
del relativo importo e con proposta motivata di pagamento. (comma
cambiato dall'art. 2, comma 1, lettera bb), d.lgs. n. 113 del 2007)
4. L'affidatario deve praticare, per
le prestazioni affidate in subappalto, gli stessi prezzi unitari
risultanti dall'aggiudicazione, con ribasso non superiore al venti
per cento. L'affidatario corrisponde gli oneri della sicurezza,
relativi alle prestazioni affidate in subappalto, alle imprese
subappaltatrici senza alcun ribasso; la stazione appaltante, sentito
il direttore dei lavori, il coordinatore della sicurezza in fase di
esecuzione, ovvero il direttore dell'esecuzione, provvede alla
verifica dell'effettiva applicazione della presente disposizione.
L'affidatario è solidalmente responsabile con il subappaltatore
degli adempimenti, da parte di questo ultimo, degli obblighi di
sicurezza previsti dalla normativa vigente.
(comma
modificato dall'art. 3, comma 1, lettera h), d.lgs. n. 113 del 2007)
5. Per i lavori, nei cartelli
esposti all'esterno del cantiere devono essere indicati anche i
nominativi di tutte le imprese subappaltatrici, nonché i dati di
cui al comma 2, n. 3).
6. L'affidatario è tenuto ad
osservare integralmente il trattamento economico e normativo
stabilito dai contratti collettivi nazionale e territoriale in
vigore per il settore e per la zona nella quale si eseguono le
prestazioni;è, altresì, responsabile in solido dell'osservanza
delle norme anzidette da parte dei subappaltatori nei confronti dei
loro dipendenti per le prestazioni rese nell'ambito del subappalto.
L'affidatario e, per suo tramite, i subappaltatori, trasmettono alla
stazione appaltante prima dell'inizio dei lavori la documentazione
di avvenuta denunzia agli enti previdenziali, inclusa la Cassa
edile, assicurativi e antinfortunistici, nonché copia del piano di
cui al comma 7. L'affidatario e, suo tramite, i subappaltatori
trasmettono periodicamente all'amministrazione o ente committente
copia dei versamenti contributivi, previdenziali, assicurativi,
nonché di quelli dovuti agli organismi paritetici previsti dalla
contrattazione collettiva. Ai fini del pagamento degli
stati di avanzamento dei lavori o dello stato finale dei lavori,
l'affidatario e, suo tramite, i subappaltatori trasmettono
all'amministrazione o ente committente il documento unico di
regolarità contributiva.
(comma
modificato dall'art. 3, comma 1, lettera h), d.lgs. n. 113 del 2007,
poi dall'art. 2, comma 1, lettera aa), d.lgs. n. 152 del 2008; ai
sensi dell'art. 16-sexies, comma 10, della legge n. 2 del 2009 il
DURC deve essere acquisito d'ufficio dalla Stazione appaltante)
6-bis. Al fine di
contrastare il fenomeno del lavoro sommerso ed irregolare, il
documento unico di regolarità contributiva è comprensivo della
verifica della congruità della incidenza della mano d’opera
relativa allo specifico contratto affidato. Tale congruità, per i
lavori è verificata dalla Cassa Edile in base all’accordo assunto
a livello nazionale tra le parti sociali firmatarie del contratto
collettivo nazionale comparativamente più rappresentative per
l’ambito del settore edile ed il Ministero del lavoro, della
salute e delle politiche sociali.
(comma aggiunto
dall'art. 2, comma 1, lettera aa), d.lgs. n. 152 del 2008)
7. I piani di sicurezza di cui all'articolo
131 sono messi a disposizione delle autorità competenti
preposte alle verifiche ispettive di controllo dei cantieri.
L'affidatario è tenuto a curare il coordinamento di tutti i
subappaltatori operanti nel cantiere, al fine di rendere gli
specifici piani redatti sai singoli subappaltatori compatibili tra
loro e coerenti con il piano presentato dall'affidatario.
Nell'ipotesi di raggruppamento temporaneo o di consorzio, detto
obbligo incombe al mandatario. Il direttore tecnico di cantiere è
responsabile del rispetto del piano da parte di tutte le imprese
impegnate nell'esecuzione dei lavori.
8. L'affidatario che si avvale del
subappalto o del cottimo deve allegare alla copia autentica del
contratto la dichiarazione circa la sussistenza o meno di eventuali
forme di controllo o di collegamento a norma dell'articolo
2359 del codice civile con il titolare del subappalto o del
cottimo. Analoga dichiarazione deve essere effettuata da ciascuno
dei soggetti partecipanti nel caso di raggruppamento temporaneo,
società o consorzio. La stazione appaltante provvede al rilascio
dell'autorizzazione entro trenta giorni dalla relativa richiesta;
tale termine può essere prorogato una sola volta, ove ricorrano
giustificati motivi. Trascorso tale termine senza che si sia
provveduto, l'autorizzazione si intende concessa. Per i subappalti o
cottimi di importo inferiore al 2 per cento dell'importo delle
prestazioni affidate o di importo inferiore a 100.000 euro, i
termini per il rilascio dell'autorizzazione da parte della stazione
appaltante sono ridotti della metà.
9. L'esecuzione delle prestazioni
affidate in subappalto non può formare oggetto di ulteriore
subappalto.
10. Le disposizioni dei commi 2, 3,
4, 5, 6, 7, 8 e 9 si applicano anche ai raggruppamenti temporanei e
alle società anche consortili, quando le imprese riunite o
consorziate non intendono eseguire direttamente le prestazioni
scorporabili, nonché alle associazioni in partecipazione quando
l'associante non intende eseguire direttamente le prestazioni
assunte in appalto; si applicano altresì alle concessioni per la
realizzazione di opere pubbliche e agli affidamenti con procedura
negoziata.
11. Ai fini del presente articolo è
considerato subappalto qualsiasi contratto avente ad oggetto attività
ovunque espletate che richiedono l'impiego di manodopera, quali le
forniture con posa in opera e i noli a caldo, se singolarmente di
importo superiore al 2 per cento dell'importo delle prestazioni
affidate o di importo superiore a 100.000 euro e qualora l'incidenza
del costo della manodopera e del personale sia superiore al 50 per
cento dell'importo del contratto da affidare. Il subappaltatore non
può subappaltare a sua volta le prestazioni salvo che per la
fornitura con posa in opera di impianti e di strutture speciali da
individuare con il regolamento; in tali casi il fornitore o
subappaltatore, per la posa in opera o il montaggio, può avvalersi
di imprese di propria fiducia per le quali non sussista alcuno dei
divieti di cui al comma 2, numero 4). E' fatto obbligo
all'affidatario di comunicare alla stazione appaltante, per tutti i
sub-contratti stipulati per l'esecuzione dell'appalto, il nome del
sub-contraente, l'importo del contratto, l'oggetto del lavoro,
servizio o fornitura affidati.
12. Ai fini dell'applicazione dei
commi precedenti, le seguenti categorie di forniture o servizi, per
le loro specificità, non si configurano come attività affidate in
subappalto:
a) l'affidamento di attività
specifiche a lavoratori autonomi;
b) la subfornitura a catalogo di prodotti informatici.
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