Parte III -
CONTRATTI PUBBLICI DI LAVORI, SERVIZI E FORNITURE NEI SETTORI
SPECIALI
Titolo
I - CONTRATTI PUBBLICI DI LAVORI, SERVIZI E FORNITURE NEI
SETTORI SPECIALI DI RILEVANZA COMUNITARIA
Capo
I - Disciplina applicabile, ambito oggettivo e soggettivo
Art. 206. Norme
applicabili
(artt. 1, 10, 11, 12, 13, 15, 17, 19, 21, 22, 29, 31, 32, 33,
34, 36, 37, 38, 41.1, 44, 46, 48, 49.1, 49.2, 54.4, 55, 56, 57, dir.
2004/17)
1. Ai contratti pubblici di cui al
presente capo si applicano, oltre alle norme della presente parte e
a quelle di cui alle parti I, IV,
e V, i seguenti articoli della parte
II, titolo I, riguardante i contratti pubblici relativi a
lavori, servizi e forniture nei settori ordinari, si applicano
esclusivamente i seguenti articoli: 29, intendendosi sostituite
alle soglie di cui all'articolo 28 le soglie di
cui all'articolo 215; 33; 34; 35;
36; 37; 38; 51; 52; 53, commi 1, 2, 3, 4,
fatte salve le norme della presente parte in tema di qualificazione;
55, comma 1, limitatamente agli enti
aggiudicatori che sono amministrazioni aggiudicatrici; 55,
commi 3, 4, 5, 6, con la precisazione che la menzione della
determina a contrarre è facoltativa; 58, con il
rispetto dei termini previsti per la procedura negoziata nella
presente parte III; 60; 66,
con esclusione delle norme che riguardano la procedura urgente; in
relazione all'articolo 66, comma 4, in casi
eccezionali e in risposta a una domanda dell'ente aggiudicatore, i
bandi di gara di cui all'articolo, 224, comma 1,
lettera c), sono pubblicati entro cinque giorni, purché il
bando sia stato inviato mediante fax; 68; 69; 71; 73;
74; 76: gli enti aggiudicatori possono precisare se autorizzano
o meno le varianti anche nel capitolato d'oneri, indicando, in caso
affermativo, nel capitolato i requisiti minimi che le varianti
devono rispettare nonché le modalità per la loro presentazione; 77;
79; 81, commi 1 e 3; 82; 83, con la
precisazione che i criteri di cui all'articolo 83, comma 1, la
ponderazione relativa di cui all'articolo 83, comma 2,
o l'ordine di importanza di cui all'articolo 83,
comma 3, o i sub-criteri, i sub-pesi, i sub-punteggi di cui all'articolo
83, comma 4, sono precisati all'occorrenza nell'avviso con cui
si indice la gara, nell'invito a confermare l'interesse di cui all'articolo
226, comma 5, nell'invito a presentare offerte o a negoziare, o
nel capitolato d'oneri; 84; 85, con la
precisazione che gli enti aggiudicatori possono indicare di volere
ricorrere all'asta elettronica, oltre che nel bando, con un altro
degli avvisi con cui si indice la gara ai sensi dell'articolo
224; 86, con la precisazione che gli enti
aggiudicatori hanno facoltà di utilizzare i criteri di
individuazione delle offerte anormalmente basse, indicandolo
nell'avviso con cui si indice la gara o nell'invito a presentare
offerte; 87; 88; 118; 131.
Nessun altra norma della parte II, titolo I, si applica alla
progettazione e alla realizzazione delle opere appartenenti ai
settori speciali.
(comma
cambiato dall'art. 2, comma 1, lettera ddd), d.lgs. n. 113 del 2007)
2. Quando, ai sensi della presente
parte, la gara può essere indetta, oltre che con bando di gara,
anche con un avviso periodico indicativo o con un avviso
sull'esistenza di un sistema di qualificazione, il riferimento al «bando
di gara» contenuto negli articoli della parte I
e della parte II che sono applicabili anche
ai contratti soggetti alla presente parte, deve intendersi
comprensivo di tutti e tre tali avvisi.
3. Nel rispetto del principio di
proporzionalità, gli enti aggiudicatori possono applicare altre
disposizioni della parte II, alla cui
osservanza non sono obbligati in base al presente articolo,
indicandolo nell'avviso con cui si indice la gara, ovvero, nelle
procedure in cui manchi l'avviso con cui si indice la gara,
nell'invito a presentare un'offerta.
Art. 207. Enti
aggiudicatori
(artt. 2 e 8 dir. n. 2004/17; artt. 1 e 2, d.lgs. n. 158/1995)
1. La presente parte si applica, nei
limiti espressamente previsti, a soggetti:
a) che sono amministrazioni
aggiudicatrici o imprese pubbliche che svolgono una delle attività
di cui agli articoli da 208 a 213 del presente
codice;
b) che non essendo amministrazioni aggiudicatrici o imprese
pubbliche annoverano tra le loro attività una o più attività
tra quelle di cui agli articoli da 208 a 213 e
operano in virtù di diritti speciali o esclusivi concessi loro
dall'autorità competente di uno Stato membro. (lettera
cambiata dall'articolo 3 del d.lgs. n. 6 del 2007)
2. Sono diritti speciali o esclusivi
i diritti costituiti per legge, regolamento o in virtù di una
concessione o altro provvedimento amministrativo avente l'effetto di
riservare a uno o più soggetti l'esercizio di una attività di cui
agli articoli da 208 a 213 e di incidere
sostanzialmente sulla capacità di altri soggetti di esercitare tale
attività.
Art. 208. Gas,
energia termica ed elettricità
(art. 3, dir. 2004/17, art. 3, d.lgs. n. 158/1995)
1. Per quanto riguarda il gas e
l'energia termica, le norme della presente parte si applicano alle
seguenti attività:
a) la messa a disposizione o
gestione di reti fisse destinate alla fornitura di un servizio al
pubblico in connessione con la produzione, il trasporto o la
distribuzione di gas o di energia termica;
oppure
b) l'alimentazione di tali reti con gas o energia termica.
2. L'alimentazione con gas o energia
termica di reti che forniscono un servizio al pubblico da parte di
un ente aggiudicatore che non è un'amministrazione aggiudicatrice
non è considerata un'attività di cui al comma 1, se ricorrono le
seguenti condizioni:
a) la produzione di gas o di
energia termica da parte dell'ente interessato è l'inevitabile
risultato dell'esercizio di una attività non prevista dai commi 1
o 3 del presente articolo o dagli articoli da 209 a
213;
b) l'alimentazione della rete pubblica mira solo a sfruttare
economicamente tale produzione e corrisponde al massimo al 20% del
fatturato dell'ente, considerando la media dell'ultimo triennio,
compreso l'anno in corso.
3. Per quanto riguarda l'elettricità,
la presente parte si applica alle seguenti attività:
a) la messa a disposizione o la
gestione di reti fisse destinate alla fornitura di un servizio al
pubblico in connessione con la produzione, il trasporto o la
distribuzione di elettricità;
b) l'alimentazione di tali reti con l'elettricità.
4. L'alimentazione con elettricità
di reti che forniscono un servizio al pubblico da parte di un ente
aggiudicatore che non è un'amministrazione aggiudicatrice non è
considerata un'attività di cui al comma 3 se ricorrono le seguenti
condizioni:
a) la produzione di elettricità
da parte dell'ente interessato avviene perché il suo consumo è
necessario all'esercizio di un'attività non prevista dai commi 1
o 3 del presente articolo o dagli articoli da 209 a
213;
b) l'alimentazione della rete pubblica dipende solo dal consumo
proprio dell'ente e non supera il 30% della produzione totale di
energia dell'ente, considerando la media dell'ultimo triennio,
compreso l'anno in corso.
Art. 209. Acqua
(art. 4, dir. 2004/17; artt. 3 e 8, d.lgs. n. 158/1995)
1. Per quanto riguarda l'acqua, le
norme della presente parte si applicano alle seguenti attività:
a) la messa a disposizione o la
gestione di reti fisse destinate alla fornitura di un servizio al
pubblico in connessione con la produzione, il trasporto o la
distribuzione di acqua potabile;
b) l'alimentazione di tali reti con acqua potabile.
2. La norme della presente parte si
applicano anche agli appalti o ai concorsi attribuiti od organizzati
dagli enti che esercitano un'attività di cui al comma 1, e che,
alternativamente:
a) riguardano progetti di
ingegneria idraulica, irrigazione, drenaggio, in cui il volume
d'acqua destinato all'approvvigionamento d'acqua potabile
rappresenti più del 20% del volume totale d'acqua reso
disponibile da tali progetti o impianti di irrigazione o di
drenaggio;
b) riguardano lo smaltimento o il trattamento delle acque reflue.
3. L'alimentazione con acqua
potabile di reti che forniscono un servizio al pubblico da parte di
un ente aggiudicatore che non è un'amministrazione aggiudicatrice
non è considerata un'attività di cui al comma 1 se ricorrono le
seguenti condizioni:
a) la produzione di acqua potabile
da parte dell'ente interessato avviene perché il suo consumo è
necessario all'esercizio di una attività non prevista dagli articoli
da 208 a 213;
b) l'alimentazione della rete pubblica dipende solo dal consumo
proprio dell'ente e non supera il 30% della produzione totale
d'acqua potabile dell'ente, considerando la media dell'ultimo
triennio, compreso l'anno in corso.
Art. 210.
Servizi di trasporto
(art. 5.1, dir. 2004/17, art. 5, d.lgs. n. 158/1995)
1. Ferme restando le esclusioni di
cui all'articolo 23, le norme della presente
parte si applicano alle attività relative alla messa a disposizione
o alla gestione di reti destinate a fornire un servizio al pubblico
nel campo del trasporto ferroviario, tranviario, filoviario, ovvero
mediante autobus, sistemi automatici o cavo.
2. Nei servizi di trasporto, si
considera esistere una rete se il servizio viene fornito alle
prescrizioni operative stabilite dalle competenti autorità
pubbliche, come ad esempio quelle relative alle tratte da servire,
alla capacità di trasporto disponibile o alla frequenza del
servizio.
Art. 211.
Servizi postali
(art. 6, dir. n. 2004/17)
1. Le norme della presente parte e
le disposizioni in essa richiamate si applicano alle attività
relative alla fornitura di servizi postali o, alle condizioni di cui
al comma 3, di altri servizi diversi da quelli postali.
2. Ai fini del presente codice e
fatta salva la direttiva 97/67/CE e il decreto legislativo 22 luglio
1999, n. 261, si intende per:
a) «invio postale»: un invio
indirizzato nella forma definitiva al momento in cui viene preso
in consegna, indipendentemente dal suo peso; gli invii concernono
corrispondenza, libri, cataloghi, giornali, periodici e pacchi
postali contenenti merci con o senza valore commerciale,
indipendentemente dal loro peso;
b) «servizi postali»: servizi consistenti nella raccolta,
smistamento, trasporto e distribuzione di invii postali. Tali
servizi comprendono:
- «servizi postali riservati»:
servizi postali riservati o che possono esserlo ai sensi
dell'articolo 7 della direttiva 97/67/CE e dell'articolo 4 del
decreto legislativo 22 luglio 1999 n. 261;
- «altri servizi postali»: servizi postali che possono non
essere riservati ai sensi dell'articolo 7 della direttiva
97/67/CE;
c) «altri servizi diversi dai
servizi postali»: servizi forniti nei seguenti ambiti:
- servizi di gestione di servizi
postali, quali i servizi precedenti l'invio e servizi successivi
all'invio e i «mailroom management services»;
- servizi speciali connessi e effettuati interamente per via
elettronica, quali trasmissione sicura per via elettronica di
documenti codificati, servizi di gestione degli indirizzi e
trasmissione della posta elettronica registrata;
- servizi di spedizione diversi da quelli di cui alla lettera a)
quali la spedizione di invii pubblicitari, privi di indirizzo;
- servizi finanziari, quali definiti nella categoria 6 di cui
all'allegato II A del presente codice e all'articolo
19 lettera d) del presente codice, compresi in particolare i
vaglia postali e i trasferimenti da conti correnti postali;
- servizi di filatelia e servizi logistici, quali servizi che
associano la consegna fisica o il deposito di merci e altre
funzioni non connesse ai servizi postali).
3. Il presente codice si applica ai
servizi di cui al comma 2, lettera c) a condizione che siano forniti
da un ente che fornisce anche servizi postali ai sensi del comma 2,
lettera b), e i presupposti di cui all'articolo 219
non siano soddisfatti per quanto riguarda i servizi di cui al citato
comma 2, lettera b).
Art. 212.
Prospezione ed estrazione di petrolio, gas, carbone e altri
combustibili solidi
(art. 7, dir. 2004/17, art. 4, d.lgs. n. 158/1995)
1. Le norme della presente parte si
applicano alle attività relative allo sfruttamento di un'area
geografica, ai fini della prospezione o estrazione di petrolio, gas,
carbone o di altri combustibili solidi.
Art. 213. Porti
e aeroporti
(art. 7, dir. 2004/17, art. 5, d.lgs. n. 158/1995)
1. Le norme della presente parte si
applicano alle attività relative allo sfruttamento di un'area
geografica, ai fini della messa a disposizione di aeroporti, porti
marittimi o interni e di altri terminali di trasporto ai vettori
aerei, marittimi e fluviali.
Art. 214.
Appalti che riguardano più settori
(art. 9, dir. 2004/17)
1. Ad un appalto destinato
all'esercizio di più attività si applicano le norme relative
all'attività principale cui è destinato.
2. La scelta tra l'aggiudicazione di
un unico appalto e l'aggiudicazione di più appalti distinti non può
essere effettuata al fine di escludere un appalto dall'ambito di
applicazione della presente parte III o,
dove applicabile, dall'ambito di applicazione della parte
II.
3. Se una delle attività cui è
destinato un appalto è disciplinata dalla parte
III e l'altra dalla parte II, e se è
oggettivamente impossibile stabilire a quale attività l'appalto sia
principalmente destinato, esso è aggiudicato secondo le
disposizioni della parte II, ferma la facoltà,
per gli enti aggiudicatori, di chiedere, in aggiunta
all'attestazione SOA, ulteriori specifici requisiti di
qualificazione relativamente alle attività disciplinate dalla parte
III.
4. Se una delle attività cui è
destinato l'appalto è disciplinata dalla parte
III e un'altra attività non è disciplinata né dalla parte
III né dalla parte II, e se è
oggettivamente impossibile stabilire a quale attività l'appalto è
principalmente destinato, esso è aggiudicato ai sensi della parte
III.
Capo
II - Soglie e contratti esclusi dall'ambito di applicazione del
presente titolo
Art. 215.
Importi delle soglie dei contratti pubblici di rilevanza comunitaria
nei settori speciali
(art. 16, dir. 2004/17; regolamento CE n. 1874/2004;
regolamento CE 2083/2005)
1. Le norme della presente parte si
applicano agli appalti che non sono esclusi in virtù delle
eccezioni di cui agli articoli 17, 18, 19, 24,
25, 217 e 218 o secondo la procedura di cui
all'articolo 219 e il cui valore stimato al netto
dell'imposta sul valore aggiunto (i.v.a.) è pari o superiore alle
soglie seguenti:
a) 422.000 euro per quanto
riguarda gli appalti di forniture e di servizi;
b) 5.278.000 euro per quanto riguarda gli appalti di lavori.
Art. 216.
Concessioni di lavori e di servizi
(art. 18, dir. 2004/17)
1. Salva l'applicazione dell'articolo
30 in tema di concessione di servizi, la presente parte non si
applica alle concessioni di lavori e di servizi rilasciate da enti
aggiudicatori che esercitano una o più attività di cui agli articoli
da 208 a 213, quando la concessione ha per oggetto l'esercizio
di dette attività.
1-bis. Il
concessionario che non sia uno degli enti aggiudicatori che
esercitano una o più attività di cui agli articoli da 208 a
213,
scelto senza il ricorso ad una procedura di gara aperta o ristretta,
è tenuto ad applicare le stesse disposizioni alle quali sono
assoggettati i predetti enti.
(comma
aggiunto dall'articolo 2 del d.lgs. n. 6 del 2007)
Art. 217.
Appalti aggiudicati per fini diversi dall'esercizio di un'attività
di cui ai settori del Capo I o per l'esercizio di una di dette
attività in un Paese terzo
(art. 20, dir. 2004/17; art. 8, d.lgs. n. 158/1995)
1. La presente parte non si applica
agli appalti che gli enti aggiudicatori aggiudicano per scopi
diversi dall'esercizio delle loro attività di cui agli articoli
da 208 a 213 o per l'esercizio di tali attività in un paese
terzo, in circostanze che non comportino lo sfruttamento materiale
di una rete o di un'area geografica all'interno della Comunità.
2. Gli enti aggiudicatori comunicano
alla Commissione, su sua richiesta, qualsiasi attività che
considerano esclusa in virtù del comma 1.
Art. 218.
Appalti aggiudicati ad un'impresa comune avente personalità
giuridica o ad un'impresa collegata
(art. 23, dir. 2004/17; art. 18, d.lgs. n. 158/1995)
1. Ai fini del presente articolo «impresa
collegata» è qualsiasi impresa i cui conti annuali siano
consolidati con quelli dell'ente aggiudicatore a norma degli
articoli 25 e seguenti del decreto legislativo 9 aprile 1991, n.
127, o, nel caso di enti non soggetti a tale decreto, qualsiasi
impresa su cui l'ente aggiudicatore possa esercitare, direttamente o
indirettamente, un'influenza dominante ai sensi dell'articolo 3,
comma 28 del presente codice o che possa esercitare un'influenza
dominante sull'ente aggiudicatore o che, come quest'ultimo, sia
soggetta all'influenza dominante di un'altra impresa in virtù di
rapporti di proprietà, di partecipazione finanziaria ovvero di
norme interne.
2. Alle condizioni previste dal
successivo comma 3, il presente codice non si applica agli appalti
stipulati:
a) da un ente aggiudicatore con
un'impresa collegata,
o
b) da una associazione o consorzio o da una impresa comune aventi
personalità giuridica, composti esclusivamente da più enti
aggiudicatori, per svolgere un'attività ai sensi degli articoli
da 208 a 213 del presente codice con un'impresa collegata a
uno di tali enti aggiudicatori.
3. Il comma 2 si applica:
a) agli appalti di servizi purché
almeno l'80% del fatturato medio realizzato dall'impresa collegata
negli ultimi tre anni nel campo dei servizi provenga dalla
fornitura di tali servizi alle imprese cui è collegata;
b) agli appalti di forniture purché almeno l'80% del fatturato
medio realizzato dall'impresa collegata negli ultimi tre anni nel
campo delle forniture provenga dalla messa a disposizione di tali
forniture alle imprese cui è collegata;
c) agli appalti di lavori, purché almeno l'80% del fatturato
medio realizzato dall'impresa collegata negli ultimi tre anni nel
campo dei lavori provenga dall'esecuzione di tali lavori alle
imprese cui è collegata.
Se, a causa della data della
costituzione o di inizio dell'attività dell'impresa collegata, il
fatturato degli ultimi tre anni non è disponibile, basta che
l'impresa dimostri, in base a proiezioni dell'attività, che
probabilmente realizzerà il fatturato di cui alle lettere a), b) o
c) del comma 3. Se più imprese collegate all'ente aggiudicatore
forniscono gli stessi o simili servizi, forniture o lavori, le
suddette percentuali sono calcolate tenendo conto del fatturato
totale dovuto rispettivamente alla fornitura di servizi, forniture o
lavori da parte di tali imprese collegate.
4. La presente parte non si applica,
inoltre, agli appalti aggiudicati:
a) da un'associazione o consorzio
o da un'impresa comune aventi personalità giuridica, composti
esclusivamente da più enti aggiudicatori, per svolgere attività
di cui agli articoli da 208 a 213, a uno di
tali enti aggiudicatori,
oppure
b) da un ente aggiudicatore ad una associazione o consorzio o ad
un'impresa comune aventi personalità giuridica, di cui l'ente
faccia parte, purché l'associazione o consorzio o impresa comune
siano stati costituiti per svolgere le attività di cui trattasi
per un periodo di almeno tre anni e che il loro atto costitutivo
preveda che gli enti aggiudicatori che la compongono ne faranno
parte per almeno lo stesso periodo.
5. Gli enti aggiudicatori notificano
alla Commissione, su sua richiesta, le seguenti informazioni
relative all'applicazione delle disposizioni dei commi 2, 3 e 4:
a) i nomi delle imprese o delle
associazioni, raggruppamenti, consorzi o imprese comuni
interessati;
b) la natura e il valore degli appalti considerati;
c) gli elementi che la Commissione può giudicare necessari per
provare che le relazioni tra l'ente aggiudicatore e l'impresa o
l'associazione o il consorzio cui gli appalti sono aggiudicati
rispondono agli obblighi stabiliti dal presente articolo.
Art. 219.
Procedura per stabilire se una determinata attività è direttamente
esposta alla concorrenza
(art. 30, dir. n. 2004/17; art. 4, d.lgs. n. 158/1995)
1. Gli appalti destinati a
permettere la prestazione di un'attività di cui agli articoli
da 208 a 213 non sono soggetti al presente codice se, nello
Stato membro in cui è esercitata l'attività, l'attività è
direttamente esposta alla concorrenza su mercati liberamente
accessibili.
2. Ai fini del comma 1, per
determinare se un'attività è direttamente esposta alla concorrenza
si ricorre a criteri conformi alle disposizioni del Trattato in
materia di concorrenza come le caratteristiche dei beni o servizi
interessati, l'esistenza di beni o servizi alternativi, i prezzi e
la presenza, effettiva o potenziale, di più fornitori dei beni o
servizi in questione.
3. Ai fini del comma 1, un mercato
è considerato liberamente accessibile quando sono attuate e
applicate le norme della legislazione comunitaria di cui
all'allegato VII del presente codice.
4. Se non è possibile presumere il
libero accesso a un mercato in base al primo comma, si deve
dimostrare che l'accesso al mercato in questione è libero di fatto
e di diritto.
5. Quando sulla base delle
condizioni di cui ai commi 2 e 3, si ritiene che il comma 1 sia
applicabile ad una data attività, il Ministro delle politiche
comunitarie di concerto con il Ministro competente per settore ne dà
notifica alla Commissione e le comunica tutti i fatti rilevanti e in
particolare ogni legge, regolamento, disposizione amministrativa o
accordo che riguardi la conformità con le condizioni di cui al
comma 1, nonché le eventuali determinazioni assunte al riguardo
dalle Autorità indipendenti competenti nella attività di cui
trattasi.
6. Gli appalti destinati a
permettere la prestazione dell'attività di cui trattasi non sono più
soggetti al presente codice se la Commissione:
- ha adottato una decisione che
stabilisca l'applicabilità del comma 1 in conformità del comma 6
ed entro il termine previsto,
oppure;
- non ha adottato una decisione sull'applicabilità entro tale
termine.
7. Tuttavia se il libero accesso ad
un mercato è presunto in base al comma 3, e qualora
un'amministrazione nazionale indipendente competente nell'attività
di cui trattasi abbia stabilito l'applicabilità del comma 1, gli
appalti destinati a permettere la prestazione dell'attività di cui
trattasi non sono più soggetti al presente codice se la Commissione
non ha stabilito l'inapplicabilità del comma 1 con una decisione
adottata in conformità del comma 6 e entro il termine previsto da
detto comma.
8. Gli enti aggiudicatori possono
chiedere alla Commissione di stabilire l'applicabilità del comma 1
ad una determinata attività. In tal caso la Commissione ne informa
immediatamente lo Stato membro interessato.
9. Il Ministro delle politiche
comunitarie informa la Commissione, tenendo conto dei commi 2 e 3,
di tutti i fatti rilevanti e in particolare di ogni legge,
regolamento o disposizione amministrativa o accordo che riguardi la
conformità con le condizioni di cui al comma 1, ove necessario
unitamente alla posizione assunta da una amministrazione nazionale
indipendente competente nell'attività di cui trattasi.
10. Se, scaduto il termine di cui al
comma 6 della direttiva 31 marzo 2004 n. 17, la Commissione non ha
adottato la decisione sull'applicabilità del comma 1 ad una
determinata attività, il comma 1 è ritenuto applicabile.
11. Con decreto del Ministro delle
politiche comunitarie, adottato a seguito di ogni decisione della
Commissione, o del silenzio della Commissione dopo il decorso del
termine di cui al comma 6, e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica Italiana, sono indicate le attività che sono
escluse dall'applicazione del codice in virtù delle deroghe di cui
al presente articolo.
Capo
III - Procedure di scelta del contraente, selezione qualitativa
dei concorrenti, selezione delle offerte
Sezione
I - Tipologia delle procedure di scelta del contraente
Art. 220.
Procedure aperte, ristrette e negoziate previo avviso con cui si
indice la gara
(art. 40, dir. 2004/17; Art. 12, d.lgs. n. 158/1995)
1. Gli enti aggiudicatori possono
affidare i lavori, le forniture o i servizi mediante procedure
aperte ristrette o negoziate ovvero mediante dialogo competitivo,
previo avviso con cui si indice una gara ai sensi dell'articolo
224, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 221.
Art. 221.
Procedura negoziata senza previa indizione di gara
(art. 40, dir. 2004/17; Art. 13, d.lgs. n. 158/1995)
1. Ferma restando la facoltà di
ricorrere alle procedure negoziate previa pubblicazione di avviso
con cui si indice la gara, gli enti aggiudicatori possono ricorrere
a una procedura senza previa indizione di una gara nei seguenti
casi:
a) quando, in risposta a una
procedura con indizione di una gara, non sia pervenuta alcuna
offerta o alcuna offerta appropriata o alcuna candidatura; nella
procedura negoziata non possono essere modificate in modo
sostanziale le condizioni originarie dell'appalto;
b) quando un appalto è destinato solo a scopi di ricerca, di
sperimentazione, di studio o di sviluppo e non per rendere
redditizie o recuperare spese di ricerca e di sviluppo, purché
l'aggiudicazione dell'appalto non pregiudichi l'indizione di gare
per gli appalti successivi che perseguano questi scopi;
c) quando, per ragioni di natura tecnica o artistica ovvero
attinenti alla tutela di diritti esclusivi, l'appalto possa essere
affidato unicamente ad un operatore economico determinato;
d) nella misura strettamente necessaria, quando per l'estrema
urgenza derivante da eventi imprevedibili per l'ente aggiudicatore
i termini stabiliti per le procedure aperte, ristrette o per le
procedure negoziate con previa indizione di gara non possono
essere rispettati; le circostanze invocate a giustificazione
dell'estrema urgenza non devono essere imputabili all'ente
aggiudicatore;
e) nel caso di appalti di forniture per consegne complementari
effettuate dal fornitore originario e destinate al rinnovo
parziale di forniture o di impianti di uso corrente, o
all'ampliamento di forniture o impianti esistenti, qualora il
cambiamento di fornitore obbligherebbe l'ente aggiudicatore ad
acquistare materiale con caratteristiche tecniche differenti, il
cui impiego o la cui manutenzione comporterebbero incompatibilità
o difficoltà tecniche sproporzionate;
f) per lavori o servizi complementari, non compresi nel progetto
inizialmente aggiudicato e nel contratto iniziale, i quali siano
divenuti necessari, per circostanze impreviste, all'esecuzione
dell'appalto, purché questo sia aggiudicato all'imprenditore o al
prestatore di servizi che esegue l'appalto iniziale: quando tali
lavori o servizi complementari non possano essere separati, sotto
il profilo tecnico o economico, dall'appalto iniziale senza recare
gravi inconvenienti agli enti aggiudicatori, oppure; quando tali
lavori o servizi complementari, pur essendo separabili
dall'esecuzione dell'appalto iniziale, siano strettamente
necessari al suo perfezionamento;
g) nel caso di appalti di lavori, per nuovi lavori che consistano
nella ripetizione di lavori simili affidati dagli stessi enti
aggiudicatori all'impresa titolare del primo appalto, purché i
nuovi lavori siano conformi a un progetto di base, aggiudicato con
un appalto in seguito all'indizione di una gara; la possibilità
di ricorrere a questa procedura è indicata già al momento
dell'indizione della gara per il primo appalto e, ai fini degli articoli
215 e 29 del presente codice, gli enti
aggiudicatori tengono conto dell'importo complessivo previsto per
i lavori successivi;
h) quando si tratta di forniture quotate e acquistate in una borsa
di materie prime;
i) per gli appalti da aggiudicare in base a un accordo quadro,
purché l'accordo sia stato aggiudicato nel rispetto dell'articolo
222 del presente codice;
j) per gli acquisti d'opportunità, quando è possibile,
approfittando di un'occasione particolarmente vantaggiosa ma di
breve durata, acquistare forniture il cui prezzo è sensibilmente
inferiore ai prezzi normalmente praticati sul mercato;
k) per l'acquisto di forniture a condizioni particolarmente
vantaggiose presso un fornitore che cessi definitivamente
l'attività commerciale oppure da curatori o da liquidatori di un
fallimento, di un concordato preventivo, o di una liquidazione
coatta amministrativa o di un'amministrazione straordinaria;
l) quando l'appalto di servizi consegue a un concorso di
progettazione organizzato secondo le disposizioni del presente
codice e debba, in base alle norme vigenti, essere aggiudicato al
vincitore o ad uno dei vincitori di tale concorso; in tal caso,
tutti i vincitori del concorso di progettazione debbono essere
invitati a partecipare ai negoziati.
Art. 222.
Accordi quadro nei settori speciali
(art. 14, dir. 2004/17; art. 16, d.lgs. n. 158/1995)
1. Gli enti aggiudicatori possono
considerare un accordo quadro come un appalto e aggiudicarlo ai
sensi della presente parte.
2. Gli enti aggiudicatori possono
affidare con procedura negoziata non preceduta da indizione di gara,
ai sensi dell'articolo 40, comma 1, lettera i)
(evidente
errore di coordinamento: leggasi «articolo 221, comma 1,lettera i)»)
dell'articolo 221, comma 1, lettera i), gli appalti basati su un accordo quadro solo se hanno
aggiudicato detto accordo quadro in conformità alla presente parte.
(comma
cambiato dall'articolo 3 del d.lgs. n. 6 del 2007)
3. Gli enti aggiudicatori non
possono ricorrere agli accordi quadro in modo abusivo, per
ostacolare, limitare o falsare la concorrenza.
Sezione
II - Avvisi e inviti
Art. 223.
Avvisi periodici indicativi e avvisi sull'esistenza di un sistema di
qualificazione
(art. 41, art. 44, par. 1, dir. 2004/17; Art. 1, d.lgs. n.
158/1995)
1. Gli enti aggiudicatori,
possibilmente entro il 31 dicembre di ogni anno, rendono noti
mediante un avviso periodico indicativo, conforme all'allegato XV A,
pubblicato dalla Commissione o dagli enti stessi nel loro «profilo
di committente», di cui all'allegato X, punto 2, lettera b) e all'articolo
3, comma 35, i dati seguenti:
a) per le forniture, il valore
totale stimato degli appalti o degli accordi quadro, per gruppo di
prodotti, che intendono aggiudicare nei dodici mesi successivi,
qualora il valore totale stimato, tenuto conto del disposto degli
degli articoli 215 e 29,
risulti pari o superiore a 750.000 euro; i gruppi di prodotti sono
definiti dalle amministrazioni aggiudicatrici mediante riferimento
alle voci della nomenclatura CPV; il Ministro delle politiche
comunitarie pubblica nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana le modalità dei riferimenti da fare, negli avvisi con
cui si indice la gara, a particolari voci della nomenclatura in
conformità con quanto eventualmente stabilito dalla Commissione;
b) per i servizi, il valore totale stimato degli appalti o degli
accordi quadro, per ciascuna delle categorie di servizi elencate
nell'allegato II A, che intendono aggiudicare nei dodici mesi
successivi, qualora tale valore totale stimato, tenuto conto del
disposto degli articoli 215 e 29,
sia pari o superiore a 750.000 euro;
c) per i lavori, le caratteristiche essenziali degli appalti o
degli accordi quadro che intendono aggiudicare nei dodici mesi
successivi e il cui valore stimato sia pari o superiore alla
soglia indicata nell'articolo 215, tenuto conto
del disposto dell'articolo 29.
2. Gli avvisi di cui alle lettere a)
e b) del comma 1 sono inviati alla Commissione o pubblicati sul
profilo di committente il più rapidamente possibile dopo l'inizio
dell'anno finanziario.
3. L'avviso di cui alla lettera c)
del comma 1 è inviato alla Commissione o pubblicato sul profilo di
committente il più rapidamente possibile dopo l'adozione della
decisione che autorizza il programma in cui si inseriscono i
contratti di lavori o gli accordi quadro che gli enti aggiudicatori
intendono aggiudicare.
4. Gli enti aggiudicatori che
pubblicano l'avviso periodico indicativo sul loro profilo di
committente inviano alla Commissione, per via elettronica secondo il
formato e le modalità di trasmissione di cui all'allegato X, punto
3, una comunicazione in cui è annunciata la pubblicazione di un
avviso periodico indicativo su un profilo di committente.
5. La pubblicazione degli avvisi di
cui al comma 1 è obbligatoria solo se gli enti aggiudicatori si
avvalgono della facoltà di ridurre i termini di ricezione delle
offerte ai sensi dell'articolo 227, comma 4.
6. Gli avvisi periodici indicativi
contengono gli elementi indicati nel presente codice, le
informazioni di cui all'allegato X A, punti 1 e 2, e ogni altra
informazione ritenuta utile, secondo il formato dei modelli di
formulari adottati dalla Commissione in conformità alla procedura
di cui all'articolo 68, paragrafo 2, direttiva 2004/17.
7. L'avviso periodico indicativo è
altresì pubblicato sui siti informatici di cui all'articolo
66, comma 7, con le modalità ivi previste.
8. Le disposizioni che precedono non
si applicano alle procedure negoziate senza previa indizione di
gara.
9. Per progetti di grandi
dimensioni, gli enti aggiudicatori possono pubblicare o far
pubblicare dalla Commissione avvisi periodici indicativi senza
ripetere l'informazione già inclusa in un avviso periodico
indicativo, purché indichino chiaramente che si tratta di avvisi
supplementari.
10. Se gli enti aggiudicatori
decidono di introdurre un sistema di qualificazione a norma dell'articolo
232, tale sistema va reso pubblico con un avviso di cui
all'allegato XIV, indicando le finalità del sistema di
qualificazione e le modalità per conoscere le norme relative al suo
funzionamento. Quando il sistema ha una durata superiore a tre anni,
l'avviso viene pubblicato annualmente. Quando il sistema ha una
durata inferiore è sufficiente un avviso iniziale. L'avviso
sull'esistenza di un sistema di qualificazione va trasmesso alla
Commissione, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, sul profilo di
committente e sui siti informatici di cui all'articolo
66, comma 7, con le modalità ivi previste.
Art. 224.
Avvisi con cui si indice una gara
(art. 42, dir. 2004/17; art. 14, d.lgs. n. 158/1995)
1. Nel caso degli appalti di
forniture, lavori o servizi, gli enti aggiudicatori possono indire
la gara mediante uno dei seguenti avvisi:
a) avviso periodico indicativo di
cui all'allegato XV A;
b) avviso sull'esistenza di un sistema di qualificazione di cui
all'allegato XIV;
c) bando di gara di cui all'allegato XIII, parte A, B o C.
2. Nel caso del sistema dinamico di
acquisizione, l'indizione di gare per il sistema avviene mediante un
bando di gara ai sensi del comma 1, lettera c), mentre l'indizione
di gare per appalti basati su questo tipo di sistemi avviene
mediante bando di gara semplificato di cui all'allegato XIII, parte
D.
3. Se l'indizione della gara avviene
mediante un avviso periodico indicativo questo si conforma alle
seguenti modalità:
a) si riferisce specificatamente
alle forniture, ai lavori o ai servizi che saranno oggetto
dell'appalto da aggiudicare;
b) indica che l'appalto sarà aggiudicato mediante una procedura
ristretta o negoziata senza ulteriore pubblicazione di un bando di
gara e invita gli operatori economici interessati a manifestare il
proprio interesse per iscritto;
c) è stato pubblicato ai sensi dell'allegato X non oltre 12 mesi
prima della data di invio dell'invito di cui all'articolo
226, comma 5. L'ente aggiudicatore rispetta altresì i termini
previsti dall'articolo 227.
Art. 225.
Avvisi relativi agli appalti aggiudicati
(art. 43, dir. 2004/17; art. 28, d.lgs. n. 158/1995)
1. Gli enti aggiudicatori che
abbiano aggiudicato un appalto o concluso un accordo quadro inviano
un avviso relativo all'appalto aggiudicato conformemente
all'allegato XVI, entro due mesi dall'aggiudicazione dell'appalto o
dalla conclusione dell'accordo quadro e alle condizioni dalla
Commissione stessa definite e pubblicate con decreto del Ministro
per le politiche comunitarie.
2. Nel caso di appalti aggiudicati
nell'ambito di un accordo quadro in conformità all'articolo
222, comma 2, gli enti aggiudicatori sono esentati dall'obbligo
di inviare un avviso in merito ai risultati della procedura di
aggiudicazione di ciascun appalto basato su tale accordo.
3. Gli enti aggiudicatori inviano un
avviso relativo agli appalti aggiudicati basati su un sistema
dinamico di acquisizione entro due mesi a decorrere
dall'aggiudicazione di ogni appalto. Essi possono tuttavia
raggruppare detti avvisi su base trimestrale. In tal caso, essi
inviano gli avvisi raggruppati al più tardi due mesi dopo la fine
di ogni trimestre.
4. Le informazioni fornite ai sensi
dell'allegato XVI e destinate alla pubblicazione sono pubblicate in
conformità con l'allegato X. A tale riguardo la Commissione
rispetta il carattere commerciale sensibile segnalato dagli enti
aggiudicatori quando comunicano informazioni sul numero di offerte
ricevute, sull'identità degli operatori economici o sui prezzi.
5. Gli enti aggiudicatori che
aggiudicano un appalto per servizi di ricerca e sviluppo senza
indire una gara ai sensi dell'articolo 221, comma 1,
lettera b), possono limitare le informazioni da fornire, secondo
l'allegato XVI, sulla natura e quantità dei servizi forniti, alla
menzione «servizi di ricerca e di sviluppo».
6. Gli enti aggiudicatori che
aggiudicano un appalto di ricerca e sviluppo che non può essere
aggiudicato senza indire una gara ai sensi dell'articolo
221, comma 1, lettera b), possono limitare le informazioni da
fornire ai sensi dell'allegato XVI, sulla natura e quantità dei
servizi forniti, per motivi di riservatezza commerciale. In tal
caso, essi provvedono affinché le informazioni pubblicate ai sensi
del presente comma siano almeno altrettanto dettagliate di quelle
contenute nell'avviso con cui si indice una gara pubblicato ai sensi
dell'articolo 224, comma 1.
7. Se ricorrono ad un sistema di
qualificazione, gli enti aggiudicatori provvedono affinché tali
informazioni siano almeno altrettanto dettagliate di quelle della
corrispondente categoria degli elenchi o liste di cui all'articolo
232, comma 7. (comma
cambiato dall'articolo 1, comma 1, lettera oo), d.lgs. n. 152 del
2008)
8. Nel caso di appalti aggiudicati
per servizi elencati nell'allegato II B, gli enti aggiudicatori
indicano nell'avviso se acconsentono alla sua pubblicazione.
9. Le informazioni fornite ai sensi
dell'allegato XVI e non destinate alla pubblicazione sono pubblicate
solo in forma semplificata e ai sensi dell'allegato X per motivi
statistici.
Art. 226.
Inviti a presentare offerte o a negoziare
(art. 47, dir. 2004/17; art. 18, d.lgs. n. 158/1995)
1. Nel caso delle procedure
ristrette, delle procedure negoziate e del dialogo competitivo, gli
enti aggiudicatori invitano simultaneamente e per iscritto i
candidati selezionati a presentare le rispettive offerte o a
negoziare. L'invito ai candidati contiene, alternativamente:
a) copia del capitolato d'oneri e
dei documenti complementari;
b) l'indicazione che il capitolato d'oneri e i documenti
complementari di cui alla lettera a) sono messi direttamente a
disposizione per via elettronica conformemente all'articolo
227, comma 6.
2. Qualora il capitolato d'oneri o i
documenti complementari siano disponibili presso un ente diverso
dall'ente aggiudicatore responsabile della procedura di
aggiudicazione, l'invito precisa l'indirizzo al quale possono essere
richiesti il capitolato d'oneri e detti documenti e, se del caso, il
termine per la presentazione di tale richiesta, nonché l'importo e
le modalità di pagamento della somma eventualmente dovuta per
ottenere detti documenti. I servizi competenti inviano senza indugio
la documentazione in questione agli operatori economici non appena
ricevuta la richiesta.
3. Le informazioni complementari sui
capitolati d'oneri o sui documenti complementari, purché richieste
in tempo utile, sono comunicate dagli enti aggiudicatori o dai
servizi competenti almeno sei giorni prima del termine fissato per
la ricezione delle offerte.
4. L'invito contiene, inoltre,
almeno quanto segue:
a) l'indicazione del termine per
chiedere la documentazione complementare nonché l'importo e le
modalità di pagamento della somma eventualmente da versare per
ottenere tali documenti;
b) il termine per la ricezione delle offerte, l'indirizzo al quale
esse devono essere trasmesse e la lingua o le lingue in cui devono
essere redatte;
c) il riferimento al bando di gara pubblicato;
d) l'indicazione dei documenti che devono essere eventualmente
allegati;
e) i criteri di aggiudicazione dell'appalto se non figurano
nell'avviso relativo all'esistenza di un sistema di qualificazione
con cui si indice la gara;
f) la ponderazione relativa dei criteri di aggiudicazione
dell'appalto oppure, all'occorrenza l'ordine di importanza di tali
criteri, se queste informazioni non figurano nel bando di gara,
nell'avviso relativo all'esistenza di un sistema di qualificazione
o nel capitolato d'oneri.
5. Quando viene indetta una gara per
mezzo di un avviso periodico indicativo, gli enti aggiudicatori
invitano poi tutti i candidati a confermare il loro interesse in
base alle informazioni particolareggiate relative all'appalto in
questione prima di iniziare la selezione degli offerenti o dei
partecipanti a una trattativa.
6. Nell'ipotesi di cui al comma 5,
l'invito comprende almeno tutte le seguenti informazioni:
a) natura e quantità, comprese
tutte le opzioni riguardanti appalti complementari e, se
possibile, il termine previsto per esercitarle; in caso di appalti
rinnovabili, natura e quantità e, se possibile, termine previsto
per la pubblicazione dei successivi bandi di gara per i lavori, le
forniture o i servizi oggetto dell'appalto;
b) tipo di procedura: ristretta o negoziata;
c) eventualmente, data in cui deve iniziare o terminare la
consegna delle forniture o l'esecuzione dei lavori o dei servizi;
d) indirizzo e termine ultimo per il deposito delle domande per
essere invitati a formulare un'offerta nonché la lingua o le
lingue autorizzate per la loro presentazione;
e) indirizzo dell'ente che aggiudica l'appalto e fornisce le
informazioni necessarie per ottenere il capitolato d'oneri e gli
altri documenti;
f) condizioni di carattere economico e tecnico, garanzie
finanziarie e informazioni richieste agli operatori economici;
g) importo e modalità di versamento delle somme eventualmente
dovute per ottenere la documentazione relativa alla procedura di
aggiudicazione dell'appalto;
h) forma dell'appalto oggetto della gara: acquisto, locazione
finanziaria, locazione o acquisto a riscatto o più d'una fra
queste forme;
i) i criteri di aggiudicazione dell'appalto e la loro ponderazione
o, se del caso, l'ordine d'importanza degli stessi, ove queste
informazioni non compaiano nell'avviso indicativo o nel capitolato
d'oneri o nell'invito a presentare offerte o a partecipare a una
trattativa.
Sezione
III - Termini di presentazione delle domande di partecipazione
Art. 227.
Termini di ricezione delle domande di partecipazione e di ricezione
delle offerte
(art. 45, dir. 2004/17, art. 17, d.lgs. n. 158/1995)
1. Nel fissare i termini per la
ricezione delle domande di partecipazione e delle offerte, gli enti
aggiudicatori tengono conto in particolare della complessità
dell'appalto e del tempo necessario per preparare le offerte, fatti
salvi i termini minimi stabiliti dal presente articolo.
2. Nelle procedure aperte, il
termine minimo per la ricezione delle offerte è di cinquantadue
giorni dalla data di trasmissione del bando di gara.
3. Nelle procedure ristrette, in
quelle negoziate precedute da una gara e nel dialogo competitivo si
applicano le seguenti disposizioni:
a) il termine per la ricezione
delle domande di partecipazione, in risposta a un bando pubblicato
ai sensi dell'articolo 224, comma 1, lettera c),
o a un invito degli enti aggiudicatori a norma dell'articolo
226, comma 5, è di almeno trentasette giorni dalla data di
trasmissione dell'avviso o dell'invito, e non può comunque essere
inferiore a ventidue giorni se l'avviso o bando è pubblicato con
mezzi diversi da quello elettronico o dal fax, o a quindici
giorni, se l'avviso o bando viene pubblicato con tali mezzi;
b) il termine per la ricezione delle offerte può essere fissato
di concerto tra l'ente aggiudicatore e i candidati selezionati,
purché tutti i candidati dispongano di un termine identico per
redigere e presentare le loro offerte;
c) se è impossibile pervenire a un accordo sul termine per la
ricezione delle offerte, l'ente aggiudicatore fissa un termine che
è di almeno ventiquattro giorni e comunque non inferiore a dieci
giorni dalla data dell'invito successivo a presentare un'offerta.
4. Se gli enti aggiudicatori hanno
pubblicato un avviso periodico indicativo di cui all'articolo
223, comma 1, in conformità all'allegato X, il termine minimo
per la ricezione delle offerte nella procedura aperta è di almeno
trentasei giorni e comunque non inferiore a ventidue giorni a
decorrere dalla data di invio dell'avviso. Tali termini ridotti sono
ammessi a condizione che l'avviso periodico indicativo contenga,
oltre alle informazioni richieste nell'allegato XV A, parte I, tutte
le informazioni richieste nell'allegato XV A, parte II, sempreché
dette informazioni siano disponibili al momento della pubblicazione
dell'avviso e che l'avviso sia stato inviato alla pubblicazione non
meno di cinquantadue giorni e non oltre dodici mesi prima della data
di trasmissione del bando di gara di cui all'articolo
224, comma 1, lettera c).
5. Qualora gli avvisi e i bandi
siano redatti e trasmessi per via elettronica secondo il formato e
le modalità di trasmissione precisati nell'allegato X, punto 3, i
termini per la ricezione delle domande di partecipazione alle
procedure ristrette e negoziate, e per la ricezione delle offerte
nelle procedure aperte, possono essere ridotti di sette giorni.
6. Tranne nel caso di un termine
fissato consensualmente secondo il comma 3, lettera b), è possibile
un'ulteriore riduzione di cinque giorni dei termini per la ricezione
delle offerte nelle procedure aperte, ristrette e negoziate quando
l'ente aggiudicatore offre, dalla data di pubblicazione dell'avviso
con cui si indice la gara, ai sensi dell'allegato X, un accesso
libero, diretto e completo per via elettronica al capitolato d'oneri
e a qualsiasi documento complementare. Nell'avviso deve essere
indicato il profilo di committente presso il quale la documentazione
è accessibile.
7. Nel caso delle procedure aperte,
l'effetto cumulativo delle riduzioni previste ai commi 4, 5 e 6 non
può in alcun caso dar luogo ad un termine per la ricezione delle
offerte inferiore a quindici giorni dalla data di invio del bando di
gara. Se, tuttavia, il bando di gara non viene trasmesso mediante
fax o per via elettronica, l'effetto cumulativo delle riduzioni
previste ai paragrafi 4, 5 e 6 non può in alcun caso dar luogo ad
un termine per la ricezione delle offerte in una procedura aperta
inferiore a ventidue giorni dalla data di invio del bando di gara.
8. L'effetto cumulativo delle
riduzioni previste ai commi 4, 5 e 6 non può in alcun caso dar
luogo ad un termine per la ricezione della domanda di
partecipazione, in risposta a un bando pubblicato a norma dell'articolo
224, comma 1, lettera c) o in risposta a un invito degli enti
aggiudicatori a norma dell'articolo 226, comma 5,
inferiore a quindici giorni dalla data di trasmissione del bando o
dell'invito. Nel caso di procedure ristrette o negoziate, e tranne
nel caso di un termine fissato consensualmente a norma del comma 3,
lettera b), l'effetto cumulativo delle riduzioni previste ai commi
4, 5 e 6 non può in alcun caso dar luogo ad un termine per la
ricezione delle offerte inferiore a dieci giorni dalla data
dell'invito a presentare un'offerta.
9. Qualora, per qualunque motivo i
capitolati d'oneri, i documenti o le informazioni complementari,
seppure richiesti in tempo utile, non siano stati forniti entro i
termini di cui agli articoli 71 e 226,
comma 3, o qualora le offerte possano essere formulate solo a
seguito di una visita dei luoghi o previa consultazione in loco di
documenti allegati al capitolato d'oneri, i termini per la ricezione
delle offerte, sono prorogati in proporzione, tranne nel caso di un
termine fissato consensualmente a norma del paragrafo 3, lettera b),
in modo che tutti gli operatori economici interessati possano
prendere conoscenza di tutte le informazioni necessarie alla
preparazione delle offerte.
10. L'allegato XIX contiene una
tabella riepilogativa dei termini previsti dal presente articolo.
Sezione
IV - Informazioni
Art. 228.
Informazioni a coloro che hanno chiesto una qualificazione
(art. 49, parr. 3, 4, 5, dir. 2004/17; art. 15, d.lgs. n.
158/1995)
1. Gli enti aggiudicatori che
istituiscono e gestiscono un sistema di qualificazione informano i
richiedenti della loro decisione sulla qualificazione entro un
congruo termine. Se la decisione sulla qualificazione richiede più
di sei mesi dalla sua presentazione, l'ente aggiudicatore comunica
al richiedente, entro due mesi dalla presentazione, le ragioni della
proroga del termine e la data entro la quale la sua domanda sarà
accolta o respinta.
2. I richiedenti la cui
qualificazione è respinta vengono informati di tale decisione e
delle sue motivazioni quanto prima e in ogni caso entro quindici
giorni dalla data della decisione. Le motivazioni si fondano sui
criteri di qualificazione di cui all'articolo 232,
comma 3.
3. Gli enti di cui al comma 1
possono disporre l'esclusione da tale sistema di un operatore
economico solo per ragioni fondate sui criteri di qualificazione di
cui all'articolo 232, nel rispetto dei principi e del procedimento
di cui alla legge
7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni.
Art. 229.
Informazioni da conservare sugli appalti aggiudicati
(art. 50, dir. 2004/17; art. 27 d.lgs. n. 158/1995)
1. Gli enti aggiudicatori,
avvalendosi anche delle disposizioni di cui al decreto legislativo 7
marzo 2005, n. 82 per le procedure espletate in tutto o in parte con
strumenti elettronici, conservano le informazioni relative ad ogni
appalto, idonee a rendere note le motivazioni delle determinazioni
inerenti:
a) la qualificazione e la
selezione degli operatori economici e l'aggiudicazione degli
appalti;
b) il ricorso a procedure non precedute da una gara, a norma
dell'articolo 221;
c) la mancata applicazione, in virtù delle deroghe previste dagli
articoli da 207 a 219, nonché dagli articoli
da 17 a 19 e dagli articoli 24, 25 e 29,
delle disposizioni di cui agli articoli 20, 21,
38, 63, 66,
68, 69, 71, 76,
77, 79, da 81 a 88, 118,
220, 221, da 223 a 234.
2. Le informazioni devono essere
conservate per almeno quattro anni dalla data di aggiudicazione
dell'appalto, affinché, durante tale periodo, l'ente aggiudicatore
possa fornirle alla Commissione su richiesta di quest'ultima, nonché
a chiunque ne abbia diritto.
Sezione
V - Selezione qualitativa degli offerenti e qualificazione
Art. 230.
Disposizioni generali
(art. 51 dir. 2004/17; art. 22, d.lgs. n. 158/1995)
1. Gli enti aggiudicatori applicano
l'articolo 38 per l'accertamento dei requisiti di
carattere generale dei candidati o degli offerenti.
2. Per l'accertamento dei requisiti
di capacità tecnico professionale ed economico finanziaria gli enti
aggiudicatori che sono amministrazioni aggiudicatrici, ove non
abbiano istituito propri sistemi di qualificazione ai sensi dell'articolo
232, applicano gli articoli da 39 a 48.
3. Per l'accertamento dei requisiti
di capacità tecnico professionale ed economico finanziaria gli enti
aggiudicatori che non sono amministrazioni aggiudicatrici, possono,
alternativamente, istituire propri sistemi di qualificazione ai
sensi dell'articolo 232, ovvero applicare gli articoli
da 39 a 48, ovvero accertare i requisiti di capacità tecnico
professionale ed economico finanziaria ai sensi dell'articolo
233.
4. Quale che sia il sistema di
selezione qualitativa prescelto, si applicano gli articoli
43 e 44, nonché gli articoli 49 e 50
con esclusione del comma 1, lettera a).
(comma
cambiato dall'articolo 1, comma 1, lettera pp), d.lgs. n. 152 del
2008)
5. Il regolamento di cui all'articolo
5 detta le disposizioni attuative del presente articolo,
stabilendo gli eventuali ulteriori requisiti di capacità tecnico
professionale ed economico finanziaria per i lavori, servizi,
forniture, nei settori speciali, anche al fine della attestazione e
certificazione SOA.
6. I sistemi di qualificazione
istituiti dagli enti aggiudicatori ai sensi dei commi 2 e 3 si
applicano esclusivamente ai contratti relativi alle attività di cui
alla presente parte.
Art. 231.
Principio di imparzialità e non aggravamento nei procedimenti di
selezione e qualificazione
(art. 52, dir. 2004/17; art. 22, d.lgs. n. 158/1995)
1. Quando selezionano i partecipanti
ad una procedura ristretta o negoziata, nel decidere sulla
qualificazione o nell'aggiornare le condizioni di ammissione, gli
enti aggiudicatori non possono:
a) imporre condizioni
amministrative, tecniche o finanziarie a taluni operatori
economici senza imporle ad altri;
b) esigere prove già presenti nella documentazione valida
disponibile.
Art. 232.
Sistemi di qualificazione e conseguenti procedure selettive
(art. 51.2 e 53 dir. 2004/17; art. 15, d.lgs. n. 158/1995)
1. Gli enti aggiudicatori possono
istituire e gestire un proprio sistema di qualificazione degli
imprenditori, fornitori o prestatori di servizi; se finalizzato
all'aggiudicazione dei lavori, tale sistema deve conformarsi ai
criteri di qualificazione fissati dal regolamento di cui all'articolo
5.
2. Gli enti che istituiscono o
gestiscono un sistema di qualificazione provvedono affinché gli
operatori economici possano chiedere in qualsiasi momento di essere
qualificati.
3. Gli enti aggiudicatori
predispongono criteri e norme oggettivi di qualificazione e
provvedono, ove opportuno, al loro aggiornamento.
4. Se i criteri e le norme del comma
4 3 comprendono specifiche tecniche, si applica l'articolo
68. (comma
cambiato dall'articolo 1, comma 1, lettera qq), d.lgs. n. 152 del
2008)
5. I criteri e le norme di cui al
comma 3 includono i criteri di esclusione di cui all'articolo
38.
6. Se chi chiede la qualificazione
intende avvalersi dei requisiti di capacità economica e finanziaria
o tecnica e professionale di altri soggetti, il sistema di
qualificazione deve essere gestito garantendo il rispetto dell'articolo
50 con esclusione del comma 1, lettera
a).
(comma
cambiato dall'articolo 1, comma 1, lettera qq), d.lgs. n. 152 del
2008)
7. I criteri e le norme di
qualificazione di cui ai commi 3 e 4 sono resi disponibili, a
richiesta, agli operatori economici interessati. Gli aggiornamenti
di tali criteri e norme sono comunicati agli operatori economici
interessati.
8. Un ente aggiudicatore può
utilizzare il sistema di qualificazione istituito da un altro ente
aggiudicatore, dandone idonea comunicazione agli operatori economici
interessati.
9. L'ente gestore redige un elenco
di operatori economici, che può essere diviso in categorie in base
al tipo di appalti per i quali la qualificazione viene richiesta.
10. In caso di istituzione e
gestione di un sistema di qualificazione, gli enti aggiudicatori
osservano:
a) l'articolo 223,
comma 10, quanto all'avviso sull'esistenza di un sistema di
qualificazione;
b) l'articolo 228, quanto alle informazioni a
coloro che hanno chiesto una qualificazione;
c) l'articolo 231 quanto al mutuo
riconoscimento delle condizioni amministrative, tecniche o
finanziarie nonché dei certificati, dei collaudi e delle
documentazioni.
11. L'ente aggiudicatore che
istituisce e gestisce il sistema di qualificazione stabilisce i
documenti, i certificati e le dichiarazioni sostitutive che devono
corredare la domanda di iscrizione, e non può chiedere certificati
o documenti che riproducono documenti validi già nella disponibilità
dell'ente aggiudicatore.
12. I documenti, i certificati e le
dichiarazioni sostitutive, se redatti in una lingua diversa
dall'italiano, sono accompagnati da una traduzione in lingua
italiana certificata conforme al testo originale dalle autorità
diplomatiche o consolari italiane del Paese in cui sono stati
redatti, oppure da un traduttore ufficiale.
13. Se viene indetta una gara con un
avviso sull'esistenza di un sistema di qualificazione, gli
offerenti, in una procedura ristretta, o i partecipanti, in una
procedura negoziata, sono selezionati tra i candidati qualificati
con tale sistema.
14. Nell'ipotesi di cui al comma 13,
al fine di selezionare i partecipanti alla procedura di
aggiudicazione dello specifico appalto oggetto di gara, gli enti
aggiudicatori:
a) qualificano gli operatori
economici in conformità al presente articolo;
b) selezionano gli operatori in base a criteri oggettivi;
c) riducono, se del caso, il numero dei candidati selezionati, con
criteri oggettivi.
Art. 233.
Criteri di selezione qualitativa e procedimento di selezione
(artt. 51.1 e 54, dir. 2004/17)
1. I criteri di selezione
qualitativa sono stabiliti nel rispetto dei principi desumibili
dagli articoli da 39 a 50. Si applica in ogni
caso l'articolo 38.
2. Gli enti aggiudicatori che
fissano criteri di selezione in una procedura aperta, ristretta o
negoziata, devono farlo secondo regole e criteri oggettivi che vanno
resi disponibili agli operatori economici interessati.
3. Gli enti aggiudicatori che
selezionano i candidati ad una procedura di appalto ristretta o
negoziata devono farlo secondo regole e criteri oggettivi da essi
definiti che vanno resi disponibili agli operatori economici
interessati.
4. Nel caso delle procedure
ristrette o negoziate, i criteri possono fondarsi sulla necessità
oggettiva, per l'ente aggiudicatore, di ridurre il numero dei
candidati a un livello che corrisponda a un giusto equilibrio tra
caratteristiche specifiche della procedura di appalto e i mezzi
necessari alla sua realizzazione. Il numero dei candidati prescelti
tiene conto tuttavia dell'esigenza di garantire un'adeguata
concorrenza.
5. Quando il concorrente intende
avvalersi dei requisiti di capacità economico finanziaria o tecnico
professionale di altri soggetti, si applica l'articolo
49 nei limiti di compatibilità.
6. In caso di raggruppamenti o
consorzi, si applicano gli articoli da 35 a 37.
7. Al fine della selezione dei
partecipanti alle procedure di aggiudicazione degli appalti, gli
enti aggiudicatori:
a) escludono gli operatori
economici in base ai criteri di cui al presente articolo;
b) selezionano gli offerenti e i candidati in base ai criteri di
cui al presente articolo;
c) nelle procedure ristrette e nelle procedure negoziate con
indizione di gara riducono, se del caso, il numero dei candidati
selezionati in conformità ai criteri selettivi del presente
articolo.
Sezione
VI - Criteri di selezione delle offerte
Art. 234.
Offerte contenenti prodotti originari di Paesi terzi
(art. 58, dir. n. 2004/17)
1. Le offerte contenenti prodotti
originari di Paesi terzi con cui la Comunità non ha concluso, in un
contesto multilaterale o bilaterale, un accordo che garantisca un
accesso comparabile ed effettivo delle imprese della Comunità agli
appalti di tali Paesi terzi, sono disciplinate dalle disposizioni
seguenti, salvi gli obblighi della Comunità o degli Stati membri
nei confronti dei Paesi terzi.
2. Qualsiasi offerta presentata per
l'aggiudicazione di un appalto di forniture può essere respinta se
la parte dei prodotti originari di Paesi terzi, ai sensi del
regolamento (CEE) n. 2913/92 del Consiglio, del 12 ottobre 1992, che
istituisce un codice doganale comunitario, supera il 50% del valore
totale dei prodotti che compongono l'offerta. Ai fini del presente
articolo, i software impiegati negli impianti delle reti di
telecomunicazione sono considerati prodotti.
3. Salvo il disposto del comma 4, se
due o più offerte si equivalgono in base ai criteri di
aggiudicazione del prezzo più basso o dell'offerta economicamente
più vantaggiosa viene preferita l'offerta che non può essere
respinta a norma del comma 2; il valore delle offerte è considerato
equivalente, ai fini del presente articolo, se la differenza di
prezzo non supera il 3%.
4. Un'offerta non è preferita ad
un'altra in virtù del comma 3, se l'ente aggiudicatore,
accettandola, è tenuto ad acquistare materiale con caratteristiche
tecniche diverse da quelle del materiale già esistente, con
conseguente incompatibilità o difficoltà tecniche di uso o di
manutenzione o costi sproporzionati.
5. Ai fini del presente articolo,
per determinare la parte dei prodotti originari dei Paesi terzi di
cui al comma 2, sono esclusi i paesi terzi ai quali, con decisione
del Consiglio è stato esteso il beneficio di cui alla direttiva
2004/17.
6. Con decreto del Presidente del
Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro per le politiche
comunitarie di intesa con il Ministro delle infrastrutture e dei
trasporti, sono indicati i Paesi terzi esclusi dal Consiglio ai
sensi del comma 5. In ogni caso, il comma 5 trova applicazione
diretta, anche in mancanza di detto d.P.C.M.
Capo
IV - Concorsi di progettazione
Art. 235.
Ambito di applicazione ed esclusioni
(artt. 60, 61 e 62, dir. 2004/17)
1. Il presente capo si applica ai
concorsi di progettazione organizzati nel contesto di una procedura
di aggiudicazione di appalti di servizi il cui valore stimato,
i.v.a. esclusa, sia pari o superiore a 422.000 euro.
2. Le regole relative
all'organizzazione di un concorso di progettazione sono rese
disponibili a quanti siano interessati a partecipare al concorso.
3. Ai fini del comma 1, la soglia è
il valore stimato al netto dell'i.v.a. dell'appalto di servizi,
compresi gli eventuali premi di partecipazione o versamenti ai
partecipanti.
4. Il presente capo si applica a
tutti i concorsi di progettazione in cui l'importo totale dei premi
di partecipazione ai concorsi e dei pagamenti versati ai
partecipanti sia pari o superiore a 422.000 euro.
5. Ai fini del comma 3, la soglia è
il valore complessivo dei premi e pagamenti, compreso il valore
stimato al netto dell'i.v.a. dell'appalto di servizi che potrebbe
essere successivamente aggiudicato ai sensi dell'articolo
221, comma 1, lettera l), qualora l'ente aggiudicatore non
escluda tale aggiudicazione nell'avviso di concorso.
6. Il presente capo non si applica:
1) ai concorsi indetti nei casi
previsti agli articoli 17, 18 e 217
per gli appalti di servizi;
2) ai concorsi indetti per esercitare nello Stato membro
interessato un'attività in merito alla quale l'applicabilità
dell'articolo 219, comma 1 sia stata stabilita
da una decisione della Commissione o il suddetto comma sia
considerato applicabile, conformemente ai commi 6 e 7 e 11 di tale
articolo.
Art. 236. Norme
in materia di pubblicità e di trasparenza
(art. 63, dir. 2004/17)
1. Gli enti aggiudicatori che
intendono indire un concorso di progettazione rendono nota tale
intenzione mediante un avviso di concorso redatto conformemente
all'allegato XVII.
2. Gli enti aggiudicatori che
abbiano espletato un concorso ne comunicano i risultati con un
avviso redatto conformemente all'allegato XVIII, in base ai modelli
di formulari adottati dalla Commissione. La predetta comunicazione
è trasmessa alla Commissione entro due mesi dalla conclusione del
procedimento, nei modi dalla stessa fissati.
3. Al riguardo la Commissione
rispetta il carattere commerciale sensibile che gli enti
aggiudicatori possono mettere in rilievo nel trasmettere tali
informazioni, riguardo al numero di progetti o piani ricevuti,
all'identità degli operatori economici e ai prezzi proposti nelle
offerte.
4. Gli avvisi relativi ai concorsi
di progettazione sono pubblicati ai sensi dell'articolo
66.
Art. 237. Norma
di rinvio
(artt. 64, 65, 66, dir. 2004/17)
1. Nei concorsi di progettazione si
applicano le disposizioni del capo III con esclusione
dell'articolo 221, della presente parte nonché
quelle degli articoli 101, 104,
105, comma 2, e da 106 a 110.
(comma
cambiato dall’articolo 1, comma 1, lettera rr), d.lgs. n. 152 del
2008)
Titolo
II - CONTRATTI PUBBLICI DI LAVORI, SERVIZI E FORNITURE NEI
SETTORI SPECIALI SOTTO SOGLIA COMUNITARIA
Art. 238.
Appalti di importo inferiore alla soglia comunitaria
1. Salvo quanto previsto dal dai
commi da 2 a 6 del presente articolo, gli enti aggiudicatori che
sono amministrazioni aggiudicatrici applicano le disposizioni della
presente parte III per l'affidamento di appalti di lavori, forniture
e servizi di importo inferiore alla soglia comunitaria, che
rientrano nell'ambito delle attività previste dagli articoli
da 208 a 213.
2. L'avviso di preinformazione di
cui all'articolo 223, sotto le soglie ivi
indicate è facoltativo, e va pubblicato sul profilo di committente,
ove istituito, e sui siti informatici di cui all'articolo
66, comma 7, con le modalità ivi previste.
3. L'avviso sui risultati della
procedura di affidamento, di cui all'articolo 225,
è pubblicato sul profilo di committente e sui siti informatici di
cui all'articolo 66, comma 7, con le modalità
ivi previste.
4. Gli avvisi con cui si indice una
gara e gli inviti non contengono le indicazioni che attengono ad
obblighi di pubblicità e di comunicazione in ambito sopranazionale.
5. I termini di cui all'articolo
227 sono ridotti della metà e la pubblicità degli avvisi con
cui si indice una gara va effettuata, per i lavori, nel rispetto
dell'articolo 122, comma 5, e per i servizi e le
forniture nel rispetto dell'articolo 124, comma 5.
6. I lavori, servizi e forniture in
economia sono ammessi nei casi e fino agli importi previsti dall'articolo
125.
7. Le imprese pubbliche e i soggetti
titolari di diritti speciali ed esclusivi per gli appalti di lavori,
forniture e servizi di importo inferiore alla soglia comunitaria,
rientranti nell'ambito definito dagli articoli da 208
a 213, applicano la disciplina stabilita nei rispettivi
regolamenti, la quale, comunque, deve essere conforme ai principi
dettati dal Trattato CE a tutela della concorrenza.
Parte IV -
CONTENZIOSO
Art. 239.
Transazione
1. Anche al di fuori dei casi in cui
è previsto il procedimento di accordo bonario ai sensi dell'articolo
240, le controversie relative a diritti soggettivi derivanti
dall'esecuzione dei contratti pubblici di lavori, servizi,
forniture, possono sempre essere risolte mediante transazione nel
rispetto del codice civile.
2. Per le amministrazioni
aggiudicatrici e per gli enti aggiudicatori, se l'importo di ciò
che detti soggetti concedono o rinunciano in sede di transazione
eccede la somma di 100.000 euro, è necessario il parere
dell'avvocatura che difende il soggetto o, in mancanza, del
funzionario più elevato in grado, competente per il contenzioso.
3. Il dirigente competente, sentito
il responsabile del procedimento, esamina la proposta di transazione
formulata dal soggetto aggiudicatario, ovvero può formulare una
proposta di transazione al soggetto aggiudicatario, previa audizione
del medesimo.
4. La transazione ha forma scritta a
pena di nullità.
Art. 240.
Accordo bonario
(art. 81, dir. 2004/18; art. 72, dir. 2004/17; art. 31-bis,
legge n. 109/1994; art. 149, d.P.R. n. 554/1999)
1. Per i lavori pubblici di cui alla
parte II affidati da amministrazioni aggiudicatrici ed enti
aggiudicatori, ovvero dai concessionari, qualora a seguito
dell'iscrizione di riserve sui documenti contabili, l'importo
economico dell'opera possa variare in misura sostanziale e in ogni
caso non inferiore al dieci per cento dell'importo contrattuale, si
applicano i procedimenti volti al raggiungimento di un accordo
bonario, disciplinati dal presente articolo.
2. Tali procedimenti riguardano
tutte le riserve iscritte fino al momento del loro avvio, e possono
essere reiterati per una sola volta quando le riserve iscritte,
ulteriori e diverse rispetto a quelle già esaminate, raggiungano
nuovamente l'importo di cui al comma 1.
3. Il direttore dei lavori dà
immediata comunicazione al responsabile del procedimento delle
riserve di cui al comma 1, trasmettendo nel più breve tempo
possibile la propria relazione riservata.
4. Il responsabile del procedimento
valuta l'ammissibilità e la non manifesta infondatezza delle
riserve ai fini dell'effettivo raggiungimento del limite di valore.
5. Per gli appalti e le concessioni
di importo pari o superiore a dieci milioni di euro, il responsabile
del procedimento promuove la costituzione di apposita commissione,
affinché formuli, acquisita la relazione riservata del direttore
dei lavori e, ove costituito, dell'organo di collaudo, entro novanta
giorni dalla apposizione dell'ultima delle riserve di cui al comma
1, proposta motivata di accordo bonario.
6. Nei contratti di cui al comma 5,
il responsabile del procedimento promuove la costituzione della
commissione, indipendentemente dall'importo economico delle riserve
ancora da definirsi, al ricevimento da parte dello stesso del
certificato di collaudo o di regolare esecuzione. In tale ipotesi la
proposta motivata della commissione è formulata entro novanta
giorni da detto ricevimento.
7. La promozione della costituzione
della commissione ha luogo mediante invito, entro dieci giorni dalla
comunicazione del direttore dei lavori di cui al comma 3, da parte
del responsabile del procedimento al soggetto che ha formulato le
riserve, a nominare il proprio componente della commissione, con
contestuale indicazione del componente di propria competenza.
8. La commissione è formata da tre
componenti aventi competenza specifica in relazione all'oggetto del
contratto, per i quali non ricorra una causa di astensione ai sensi
dell'articolo
51 codice di procedura civile o una incompatibilità ai sensi
dell'articolo 241, comma 6, nominati,
rispettivamente, uno dal responsabile del procedimento, uno dal
soggetto che ha formulato le riserve, e il terzo, di comune accordo,
dai componenti già nominati, contestualmente all'accettazione
congiunta del relativo incarico, entro dieci giorni dalla nomina. Il
responsabile del procedimento designa il componente di propria
competenza nell'ambito dell'amministrazione aggiudicatrice o
dell'ente aggiudicatore o di altra pubblica amministrazione in caso
di carenza dell'organico.
9. In caso di mancato accordo entro
il termine di dieci giorni dalla nomina, alla nomina del terzo
componente provvede, su istanza della parte più diligente, il
presidente del tribunale del luogo dove è stato stipulato il
contratto.
10. Gli oneri connessi ai compensi
da riconoscere ai commissari sono posti a carico dei fondi stanziati
per i singoli interventi. I compensi spettanti a ciascun membro
della commissione sono determinati dalle amministrazioni e dagli
enti aggiudicatori nella misura massima del 50% dei corrispettivi
minimi previsti dalla tariffa allegata al decreto ministeriale 2
dicembre 2000, n. 398, oltre al rimborso delle spese documentate.
11. Le parti hanno facoltà di
conferire alla commissione il potere di assumere decisioni
vincolanti, perfezionando, per conto delle stesse, l'accordo bonario
risolutivo delle riserve; in tale ipotesi non si applicano il comma
12 e il comma 17. Le parti nell'atto di conferimento possono
riservarsi, prima del perfezionamento delle decisioni, la facoltà
di acquisire eventuali pareri necessari o opportuni.
12. Sulla proposta si pronunciano,
entro trenta giorni dal ricevimento, dandone entro tale termine
comunicazione al responsabile del procedimento, il soggetto che ha
formulato le riserve e i soggetti di cui al comma 1, questi ultimi
nelle forme previste dal proprio ordinamento e acquisiti gli
eventuali ulteriori pareri occorrenti o ritenuti necessari.
13. Quando il soggetto che ha
formulato le riserve non provveda alla nomina del componente di sua
scelta nel termine di venti giorni dalla richiesta del responsabile
del procedimento, la proposta di accordo bonario è formulata dal
responsabile del procedimento, acquisita la relazione riservata del
direttore dei lavori e, ove costituito, dell'organo di collaudo,
entro sessanta giorni dalla scadenza del termine assegnato all'altra
parte per la nomina del componente della commissione. Si applica il
comma 12.
14. Per gli appalti e le concessioni
di importo inferiore a dieci milioni di euro, la costituzione della
commissione da parte del responsabile del procedimento è
facoltativa e il responsabile del procedimento può essere
componente della commissione medesima. La costituzione della
commissione è altresì promossa dal responsabile del procedimento,
indipendentemente dall'importo economico delle riserve ancora da
definirsi, al ricevimento da parte dello stesso del certificato di
collaudo o di regolare esecuzione. Alla commissione e al relativo
procedimento si applicano i commi che precedono.
15. Per gli appalti e le concessioni
di importo inferiore a dieci milioni di euro in cui non venga
promossa la costituzione della commissione, la proposta di accordo
bonario è formulata dal responsabile del procedimento, ai sensi del
comma 13. Si applica il comma 12.
15-bis. Qualora i termini di cui
al comma 5 e al comma 13 non siano rispettati a causa di ritardi
negli adempimenti del responsabile del procedimento ovvero della
commissione, il primo risponde sia sul piano disciplinare, sia a
titolo di danno erariale, e la seconda perde qualsivoglia diritto al
compenso di cui al comma 10.
(comma
aggiunto dall’articolo 3, comma 23, della legge n. 244 del 2007)
16. In ogni caso, decorsi i termini
per la pronuncia sulla proposta di accordo bonario, di cui al comma
12 e al comma 13, può farsi luogo ad arbitrato.
17. Dell'accordo bonario accettato,
viene redatto verbale a cura del responsabile del procedimento,
sottoscritto dalle parti.
18. L'accordo bonario di cui al
comma 11 e quello di cui al comma 17 hanno natura di transazione.
19. Sulla somma riconosciuta in sede
di accordo bonario sono dovuti gli interessi al tasso legale a
decorrere dal sessantesimo giorno successivo alla sottoscrizione
dell'accordo.
20. Le dichiarazioni e gli atti del
procedimento non sono vincolanti per le parti in caso di mancata
sottoscrizione dell'accordo bonario.
21. Qualora siano decorsi i termini
di cui all'articolo 141 senza che sia stato
effettuato il collaudo o emesso il certificato di regolare
esecuzione dei lavori, il soggetto che ha iscritto le riserve può
notificare al responsabile del procedimento istanza per l'avvio dei
procedimenti di accordo bonario di cui al presente articolo.
22. Le disposizioni dei commi
precedenti si applicano, in quanto compatibili, anche ai contratti
pubblici relativi a servizi e a forniture nei settori ordinari,
nonché ai contratti di lavori, servizi, forniture nei settori
speciali, qualora a seguito di contestazioni dell'esecutore del
contratto, verbalizzate nei documenti contabili, l'importo economico
controverso sia non inferiore al dieci per cento dell'importo
originariamente stipulato. Le competenze del direttore dei lavori
spettano al direttore dell'esecuzione del contratto.
Art. 240-bis.
Definizione delle riserve
(art. 32, co. 4, d.m. n. 145/2000)
(articolo
aggiunto dall'articolo 2, comma 1, lettera uu), d.lgs. n. 152 del
2008)
1. Le domande che fanno valere pretese già
oggetto di riserva non possono essere proposte per importi maggiori
rispetto a quelli quantificati nelle riserve stesse.
Art. 241.
Arbitrato
(art. 81, dir. 2004/18; art. 72, dir. 2004/17; art. 32, legge n.
109/1994; artt. 150 151, d.P.R. n. 554/1999; art. 6, comma 2, legge
n. 205/2000; d.m. n. 398/2000; art. 12, d.lgs. n. 190/2002; art. 5,
commi 16-sexies e 16-septies, decreto-legge n. 35/2005, conv. nella
legge n. 80/2005; art. 1, commi 70 e 71, legge n. 266/2005)
1. Le controversie su diritti
soggettivi, derivanti dall'esecuzione dei contratti pubblici
relativi a lavori, servizi, forniture, concorsi di progettazione e
di idee, comprese quelle conseguenti al mancato raggiungimento
dell'accordo bonario previsto dall'articolo 240,
possono essere deferite ad arbitri.
2. Ai giudizi arbitrali si applicano
le disposizioni del codice di procedura civile, salvo quanto
disposto dal presente codice.
3. Il collegio arbitrale è composto
da tre membri.
4. Ciascuna delle parti, nella
domanda di arbitrato o nell'atto di resistenza alla domanda, nomina
l'arbitro di propria competenza tra soggetti di particolare
esperienza nella materia oggetto del contratto cui l'arbitrato si
riferisce.
5. Il Presidente del collegio
arbitrale è scelto dalle parti, o su loro mandato dagli arbitri di
parte, tra soggetti di particolare esperienza nella materia oggetto
del contratto cui l'arbitrato si riferisce.
6. In aggiunta ai casi di astensione
ricusazione degli arbitri previsti dall'articolo
815 dal codice di procedura civile, non possono essere nominati
arbitri coloro che abbiano compilato il progetto o dato parere su di
esso, ovvero diretto, sorvegliato o collaudato i lavori, i servizi,
le forniture cui si riferiscono le controversie, né coloro che in
qualsiasi modo abbiano espresso un giudizio o parere sull'oggetto
delle controversie stesse. (comma
cambiato dall'art. 2, comma 1, lettera eee), d.lgs. n. 113 del 2007)
7. Presso l'Autorità è istituita
la camera arbitrale per i contratti pubblici relativi a lavori,
servizi, forniture, disciplinata dall'articolo 242.
8. Nei giudizi arbitrali regolati
dal presente codice sono ammissibili tutti i mezzi di prova previsti
dal codice di procedura civile, con esclusione del giuramento in
tutte le sue forme.
9. Il lodo si ha per pronunziato con
il suo deposito presso la camera arbitrale per i contratti pubblici.
10. Il deposito del lodo presso la
camera arbitrale è effettuato, entro dieci giorni dalla data
dell'ultima sottoscrizione, a cura del segretario del collegio in
tanti originali quante sono le parti, oltre ad uno per il fascicolo
di ufficio. Resta ferma, ai fini della esecutività del lodo, la
disciplina contenuta nel codice di procedura civile.
11. All'atto del deposito del lodo
va corrisposta, a cura degli arbitri, una somma pari all'uno per
mille del valore della relativa controversia. Detto importo è
direttamente versato all'Autorità.
12. Il collegio arbitrale determina
il valore della controversia con i criteri stabiliti dal decreto
del Ministro dei lavori pubblici, di concerto con il Ministro di
grazia e giustizia, 2 dicembre 2000, n. 398, e applica le
tariffe fissate in detto decreto. I compensi minimi e massimi
stabiliti dalla tariffa allegata al regolamento di cui al decreto
del Ministro dei lavori pubblici 2 dicembre 2000, n. 398, sono
dimezzati. Sono comunque vietati incrementi dei compensi massimi
legati alla particolare complessità delle questioni trattate, alle
specifiche competenze utilizzate e all’effettivo lavoro svolto.
L'articolo 24 del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito,
con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, si interpreta
come non applicabile a quanto disciplinato ai sensi del presente
comma. L'ordinanza di liquidazione del
compenso e delle spese arbitrali nonché del compenso e delle spese
per la consulenza tecnica costituisce titolo esecutivo. (comma
cambiato dall'art. 2, comma 1, lettera eee), d.lgs. n. 113 del 2007,
poi dall'art. 29, comma 1-quinquiesdecies, legge n. 14 del 2009)
13. Il collegio arbitrale provvede
alla liquidazione degli onorari e delle spese di consulenza tecnica,
ove disposta, secondo i criteri dettati dal d.P.R. 30 maggio 2002,
n. 115 per gli ausiliari del magistrato.
14. Le parti sono tenute
solidalmente al pagamento del compenso dovuto agli arbitri e delle
spese relative al collegio e al giudizio arbitrale, salvo rivalsa
fra loro.
15. In caso di mancato accordo per
la nomina del terzo arbitro, ad iniziativa della parte più
diligente, provvede la camera arbitrale, sulla base di criteri
oggettivi e predeterminati, scegliendolo nell'albo di cui
all'articolo 242.
Art. 242.
Camera arbitrale e albo degli arbitri
(artt. 150 e 151, d.P.R. n. 554/1999)
1. La camera arbitrale per i
contratti pubblici cura la formazione e la tenuta dell'albo degli
arbitri, redige il codice deontologico degli arbitri camerali, e
provvede agli adempimenti necessari alla costituzione e al
funzionamento del collegio arbitrale nella ipotesi di cui all'articolo
241, comma 15.
2. Sono organi della camera
arbitrale il presidente e il consiglio arbitrale.
3. Il consiglio arbitrale, composto
da cinque membri, è nominato dall'Autorità fra soggetti dotati di
particolare competenza nella materia dei contratti pubblici di
lavori, servizi e forniture, al fine di garantire l'indipendenza e
l'autonomia dell'istituto; al suo interno l'Autorità sceglie il
Presidente. L'incarico ha durata quinquennale ed è retribuito nella
misura determinata dal provvedimento di nomina nei limiti delle
risorse attribuite all'Autorità stessa. Il presidente e i
consiglieri sono soggetti alle incompatibilità e ai divieti
previsti dal comma 9.
4. Per l'espletamento delle sue
funzioni la camera arbitrale si avvale di una struttura di
segreteria con personale fornito dall'Autorità.
5. La camera arbitrale cura
annualmente la rilevazione dei dati emergenti dal contenzioso in
materia di lavori pubblici e li trasmette all'Autorità e
all'Osservatorio. Per l'espletamento della propria attività la
Camera arbitrale può richiedere notizie, chiarimenti e documenti
relativamente al contenzioso in materia di contratti pubblici; con
regolamento dell'Autorità sono disciplinate le relative modalità
di acquisizione.
6. Possono essere ammessi all'albo
degli arbitri della camera arbitrale soggetti appartenenti alle
seguenti categorie:
a) magistrati amministrativi,
magistrati contabili e avvocati dello Stato in servizio, designati
dagli organi competenti secondo i rispettivi ordinamenti, nonché
avvocati dello Stato e magistrati a riposo;
b) avvocati iscritti agli albi ordinari e speciali abilitati al
patrocinio avanti alle magistrature superiori e in possesso dei
requisiti per la nomina a consigliere di cassazione;
c) tecnici in possesso del diploma di laurea in ingegneria o
architettura, abilitati all'esercizio della professione da almeno
dieci anni e iscritti ai relativi albi;
d) professori universitari di ruolo nelle materie giuridiche e
tecniche e dirigenti generali delle pubbliche amministrazioni
laureati nelle stesse materie con particolare competenza nella
materia dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture.
7. La camera arbitrale cura altresì
la tenuta dell'elenco dei periti al fine della nomina dei consulenti
tecnici nei giudizi arbitrali; sono ammessi all'elenco i soggetti in
possesso dei requisiti professionali previsti dal comma 6, lettera
c), nonché dottori commercialisti in possesso dei medesimi
requisiti professionali.
8. I soggetti di cui al comma 6,
lettere a) b), c), e d), nonché al comma 7 del presente articolo,
in possesso dei requisiti di onorabilità fissati in via generale
dal consiglio arbitrale, sono rispettivamente inseriti nell'albo
degli arbitri e nell'elenco dei periti su domanda corredata da
curriculum e da adeguata documentazione.
9. L'appartenenza all'albo degli
arbitri e all'elenco dei consulenti ha durata triennale, e può
essere nuovamente conseguita decorsi due anni dalla scadenza del
triennio; durante il periodo di appartenenza all'albo gli arbitri
non possono espletare incarichi professionali in favore delle parti
dei giudizi arbitrali da essi decisi, ivi compreso l'incarico di
arbitro di parte.
10. Per le ipotesi di cui all'articolo
241, comma 15, la camera arbitrale cura anche la tenuta
dell'elenco dei segretari dei collegi arbitrali; sono ammessi
all'elenco i funzionari dell'Autorità, nonché i funzionari delle
magistrature contabili e amministrative, nonché delle pubbliche
amministrazioni operanti nei settori dei lavori, servizi, forniture.
Detti funzionari devono essere muniti di laurea giuridica, economica
ed equipollenti o tecnica, aventi un'anzianità di servizio in ruolo
non inferiore a cinque anni. Gli eventuali oneri relativi alla
tenuta dell'elenco sono posti a carico dei soggetti interessati
all'iscrizione, prevedendo a tal fine tariffe idonee ad assicurare
l'integrale copertura dei suddetti costi.
Art. 243.
Ulteriori norme di procedura per gli arbitrati in cui il presidente
è nominato dalla camera arbitrale
(art. 32, legge n. 109/1994, come novellato dalla legge n.
80/2005; art. 150, d.P.R. n. 554/1999; d.m. n. 398/2000; art. 1, co.
71, legge n. 266/2005)
1. Limitatamente ai giudizi
arbitrali in cui il presidente è nominato dalla camera arbitrale,
in aggiunta alle norme di cui all'articolo 241,
si applicano le seguenti regole.
2. La domanda di arbitrato, l'atto
di resistenza ed eventuali controdeduzioni, vanno trasmesse alla
camera arbitrale ai fini della nomina del terzo arbitro.
3. Le parti determinano la sede del
collegio arbitrale, anche presso uno dei luoghi in cui sono situate
le sezioni regionali dell'Osservatorio; se non vi è alcuna
indicazione della sede del collegio arbitrale, ovvero se non vi è
accordo fra le parti, questa deve intendersi stabilita presso la
sede della camera arbitrale.
4. Gli arbitri possono essere
ricusati dalle parti, oltre che per i motivi previsti dall'articolo
51 815 del codice di procedura civile, anche per i motivi di cui
all'articolo 242, comma 9. (comma
cambiato dall'art. 2, comma 1, lettera fff), d.lgs. n. 113 del 2007)
5. Il corrispettivo dovuto dalle
parti è determinato dalla camera arbitrale, su proposta formulata
dal collegio, in base alla tariffa allegata al decreto
ministeriale 2 dicembre 2000, n. 398.
6. Contestualmente alla nomina del
terzo arbitro, la camera arbitrale comunica alle parti la misura e
le modalità del deposito da effettuarsi in acconto del
corrispettivo arbitrale.
7. Il presidente del collegio
arbitrale nomina il segretario, scegliendolo nell'elenco di cui all'articolo
242, comma 10.
8. Il corrispettivo a saldo per la
decisione della controversia è versato dalle parti, nella misura
liquidata dalla camera arbitrale, nel termine di trenta giorni dalla
comunicazione del lodo.
9. La camera arbitrale provvede alla
liquidazione degli onorari e delle spese di consulenza tecnica, ove
disposta.
10. Gli importi dei corrispettivi
dovuti per la decisione delle controversie sono direttamente versati
all'Autorità.
Art. 244.
Giurisdizione
(art. 81, dir. 2004/18; art. 72, dir. 2004/17; art. 4, co. 7,
legge n. 109/1994; art. 6, co. 1, legge n. 205/2000; art. 6, co. 19,
legge n. 537/1993)
1. Sono devolute alla giurisdizione
esclusiva del giudice amministrativo tutte le controversie, ivi
incluse quelle risarcitorie, relative a procedure di affidamento di
lavori, servizi, forniture, svolte da soggetti comunque tenuti,
nella scelta del contraente o del socio, all'applicazione della
normativa comunitaria ovvero al rispetto dei procedimenti di
evidenza pubblica previsti dalla normativa statale o regionale.
2. Sono devolute alla giurisdizione
esclusiva del giudice amministrativo le controversie relative ai
provvedimenti sanzionatori emessi dall'Autorità.
3. Sono devolute alla giurisdizione
esclusiva del giudice amministrativo le controversie relative al
divieto di rinnovo tacito dei contratti, quelle relative alla
clausola di revisione del prezzo e al relativo provvedimento
applicativo nei contratti ad esecuzione continuata o periodica,
nell'ipotesi di cui all'articolo 115, nonché
quelle relative ai provvedimenti applicativi dell'adeguamento dei
prezzi ai sensi dell'articolo 133, commi 3 e 4.
Art. 245.
Strumenti di tutela
(art. 81, dir. 2004/18; art. 72, dir. 2004/17; artt. 1 e 2,
dir. 1989/665; art. 23-bis, l. n. 1034/1971; art. 14, d.lgs. n.
190/2002; art. 5, co. 12-quater, decreto-legge n. 35/2005, conv.
nella legge n. 80/2005)
1. Gli atti delle procedure di
affidamento, nonché degli incarichi e dei concorsi di
progettazione, relativi a lavori, servizi e forniture previsti dal
presente codice, nonché i provvedimenti dell'Autorità, sono
impugnabili, alternativamente, mediante ricorso al tribunale
amministrativo regionale competente o mediante ricorso straordinario
al Presidente della Repubblica. Davanti al giudice amministrativo si
applica il rito di cui all'articolo
23-bis, della legge 6 dicembre 1971, n. 1034.
2. Si applicano i rimedi cautelari
di cui all'articolo 21 e all'articolo 23-bis, della legge 6 dicembre
1971, n. 1034, e di cui all'articolo
3, comma 4, della legge 21 luglio 2000, n. 205, e gli strumenti
di esecuzione di cui agli articoli 33 e 37, della legge 6 dicembre
1971, n. 1034.
3. In caso di eccezionale gravità e
urgenza, tale da non consentire neppure la previa notifica del
ricorso e la richiesta di misure cautelari provvisorie di cui
all'articolo 21, comma 9, della legge 6 dicembre 1971, n. 1034, il
soggetto legittimato al ricorso può proporre istanza per l'adozione
delle misure interinali e provvisorie che appaiono indispensabili
durante il tempo occorrente per la proposizione del ricorso di
merito e della domanda cautelare di cui ai commi 8 e 9 del citato
articolo 21.
4. L'istanza, previamente notificata
ai sensi dell'articolo 21, comma 1, della legge 6 dicembre 1971, n.
1034, si propone al Presidente del Tribunale amministrativo
regionale competente per il merito. Il Presidente, o il giudice da
lui delegato, provvede sull'istanza, sentite, ove possibile, le
parti, e omessa ogni altra formalità. Le questioni di competenza di
cui al presente comma sono rilevabili d'ufficio.
5. Il provvedimento negativo non è
impugnabile, ma la domanda cautelare può essere riproposta dopo
l'inizio del giudizio di merito ai sensi dell'articolo 21, commi 8 e
9, della legge 6 dicembre 1971, n. 1034.
6. L'efficacia del provvedimento di
accoglimento può essere subordinata alla prestazione di una
adeguata cauzione per i danni alle parti e ai terzi. Esso è
notificato dal richiedente alle altre parti entro un termine
perentorio fissato dal giudice, non superiore a cinque giorni. Il
provvedimento di accoglimento perde comunque effetto con il decorso
di sessanta giorni dalla sua prima emissione, dopo di che restano
efficaci le sole misure cautelari che siano confermate o concesse ai
sensi dell'articolo 21, commi 8 e 9, della legge 6 dicembre 1971, n.
1034. Il provvedimento di accoglimento non è appellabile, ma, fino
a quando conserva efficacia, è sempre revocabile o modificabile
senza formalità dal Presidente, d'ufficio o su istanza o reclamo di
ogni interessato, nonché dal Collegio dopo l'inizio del giudizio di
merito.
7. Per l'attuazione del
provvedimento cautelare e per la pronuncia in ordine alle spese si
applica l'articolo 21 della legge 6 dicembre 1971, n. 1034.
8. Le disposizioni del presente
articolo non si applicano ai giudizi in grado di appello, per i
quali le istanze cautelari restano disciplinate dagli articoli 21 e
23-bis della legge 6 dicembre 1971, n. 1034.
Art. 246. Norme
processuali ulteriori per le controversie relative a infrastrutture
e insediamenti produttivi
(art. 81, dir. 2004/18; art. 72, dir. 2004/17; artt. 1 e 2,
dir. 1989/665; art. 23-bis, legge n. 1034/1971; art. 14, d.lgs. n.
190/2002; art. 5, co. 12-quater, decreto-legge n. 35/2005, conv.
nella legge n. 80/2005)
1. Nei giudizi davanti agli organi
di giustizia amministrativa che comunque riguardino le procedure di
progettazione, approvazione, e realizzazione delle infrastrutture e
degli insediamenti produttivi e relative attività di
espropriazione, occupazione e asservimento, di cui alla parte
II, titolo III, capo IV, le disposizioni di cui all'articolo
23-bis, legge 6 dicembre 1971, n. 1034 si applicano per quanto non
espressamente previsto dai commi 2, 3, 4, del presente articolo.
2. Non occorre domanda di fissazione
dell'udienza di merito, che ha luogo entro quarantacinque giorni
dalla data di deposito del ricorso.
3. In sede di pronuncia del
provvedimento cautelare, si tiene conto delle probabili conseguenze
del provvedimento stesso per tutti gli interessi che possono essere
lesi, nonché del preminente interesse nazionale alla sollecita
realizzazione dell'opera, e, ai fini dell'accoglimento della domanda
cautelare, si valuta anche la irreparabilità del pregiudizio per il
ricorrente, il cui interesse va comunque comparato con quello del
soggetto aggiudicatore alla celere prosecuzione delle procedure.
4. La sospensione o l'annullamento
dell'affidamento non comporta la caducazione del contratto già
stipulato, e il risarcimento del danno eventualmente dovuto avviene
solo per equivalente.
5. Le disposizioni del comma 4 si
applicano anche alle controversie relative alle procedure di cui
all'articolo 140.
Parte V -
DISPOSIZIONI DI COORDINAMENTO FINALI E TRANSITORIE - ABROGAZIONI
Art. 247.
Normativa antimafia
1. Restano ferme le vigenti
disposizioni in materia di prevenzione della delinquenza di stampo
mafioso e di comunicazioni e informazioni antimafia.
1-bis. Per gli interventi e gli
insediamenti strategici di cui all'articolo 253, comma 27, lettera
f), le misure di monitoraggio per la prevenzione e repressione di
tentativi di infiltrazione mafiosa sono definite dal CIPE con le
stesse modalità e gli stessi effetti previsti dall'articolo 176,
comma 3, lettera e). Si applicano, in quanto compatibili, le
disposizioni di cui all'articolo 176, comma 20.
(comma
introdotto dall'art. 3, comma 1, lettera m), d.lgs. n. 113 del 2007)
Art. 248.
Revisione periodica delle soglie e degli elenchi degli organismi di
diritto pubblico e degli enti aggiudicatori - Modifiche degli
allegati
(quanto al co. 2, art. 19, co. 4, d.lgs. n. 402/1998)
1. I provvedimenti con cui la
Commissione procede a revisione periodica delle soglie, ai sensi
delle direttiva 2004/17 e 2004/18 trovano applicazione diretta, a
decorrere dalla scadenza del termine ultimo prescritto per il loro
recepimento nel diritto interno. Con decreto del Presidente del
Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro per le politiche
comunitarie di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei
trasporti e con il Ministro dell'economia e delle finanze, le soglie
di cui agli articoli 28, 32, comma
1, lettera e), 99, 196, 215,
235, sono modificate, mediante novella ai citati
articoli, entro il termine per il recepimento delle nuove soglie nel
diritto interno, fissato dai citati provvedimenti della Commissione.
2. Le amministrazioni interessate
segnalano alla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento
per il coordinamento delle politiche comunitarie, le modifiche e
integrazioni che si renderanno necessarie per adeguare l'allegato
III e l'allegato VI alle innovazioni arrecate, in materia, dalla
sopravvenienza di nuove norme comunitarie o nazionali; gli allegati
sono modificati con decreti del Presidente del Consiglio dei
Ministri, soggetti a pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana, e a notificazione alla Commissione ai sensi
dell'articolo 249, comma 7.
3. Ai sensi dell'articolo 13 della
legge 4 febbraio 2005, n. 11, alle modifiche degli allegati alle
direttive 2004/17 e 2004/18 disposte dalla Commissione è data
attuazione con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei
trasporti di concerto con il Ministro per le politiche comunitarie e
con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentito il Ministro
di volta in volta interessato alle modifiche. Tale decreto provvede
a modificare e, ove necessario, rinumerare gli allegati al presente
codice che recepiscono gli allegati alle predette direttive.
Art. 249.
Obblighi di comunicazione alla Commissione dell'Unione europea da
parte della Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per
le politiche comunitarie
(artt. 1.9, 75, 80.1, 80.2, dir. 2004/18; artt. 8, 59.1, 59.4,
67, 71.1 e 71.2., dir. 2004/17)
1. La Presidenza del Consiglio dei
Ministri Dipartimento per le politiche comunitarie informa
immediatamente la Commissione della pubblicazione ed entrata in
vigore del presente codice di recepimento delle direttive 2004/17 e
2004/18.
2. La Presidenza del Consiglio dei
Ministri Dipartimento per le politiche comunitarie, comunica alla
Commissione il testo delle disposizioni essenziali di diritto
interno contenute nel presente codice o che saranno in futuro
adottate, nei settori disciplinati dalle direttive 2004/17 e
2004/18, nonché dei decreti ministeriali adottati ai sensi dell'articolo
219, comma 11.
3. La Presidenza del Consiglio dei
Ministri Dipartimento per le politiche comunitarie, trasmette alla
Commissione dell'Unione europea entro il 31 ottobre di ogni anno, un
prospetto statistico, redatto secondo l'articolo 250, che riguardi,
separatamente, i contratti pubblici di lavori, di forniture e
servizi di rilevanza comunitaria di cui alla parte II, titolo I,
aggiudicati dalle stazioni appaltanti nell'anno precedente.
4. La Presidenza del Consiglio dei
Ministri Dipartimento per le politiche comunitarie, trasmette alla
Commissione dell'Unione europea, entro il 31 ottobre di ogni anno,
un prospetto statistico, redatto secondo l'articolo
251, che riguardi i contratti di lavori, servizi, forniture, nei
settori di gas, energia termica, elettricità, acqua, trasporti,
servizi postali, sfruttamento di area geografica, aggiudicati dagli
enti aggiudicatori nell'anno precedente.
5. La Presidenza del Consiglio dei
Ministri Dipartimento per le politiche comunitarie, informa la
Commissione di ogni difficoltà di ordine generale, di fatto o di
diritto, incontrata dagli operatori economici italiani nell'ottenere
l'aggiudicazione di appalti di servizi in Paesi terzi, nei settori
di cui alla direttiva 2004/17. L'informativa si basa sulle
segnalazioni degli operatori economici interessati, presentate nel
semestre anteriore alla data di scadenza del termine per
l'informativa.
6. Con le stesse modalità di cui al
comma 5, la Presidenza del Consiglio dei Ministri Dipartimento per
le politiche comunitarie, informa la Commissione di ogni difficoltà,
di fatto o di diritto, incontrata dagli operatori economici italiani
mentre tentavano di ottenere l'aggiudicazione di appalti di servizi
in Paesi terzi, nei settori di cui alla direttiva 2004/17, e dovuta
all'inosservanza delle disposizioni internazionali di diritto del
lavoro elencate nell'allegato XX.
7. La Presidenza del Consiglio dei
Ministri Dipartimento per le politiche comunitarie notifica alla
Commissione i decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri di
cui all'articolo 248, comma 2, recanti le
modificazioni intervenute negli elenchi delle amministrazioni
aggiudicatrici e degli enti aggiudicatori, di cui, rispettivamente,
agli allegati III e VI, entro trenta giorni dalla pubblicazione dei
decreti medesimi.
Art. 250.
Contenuto del prospetto statistico per i contratti pubblici di
lavori, forniture e servizi di rilevanza comunitaria
(art. 76, dir. 2004/18; art. 35, d.lgs. n. 406/1991; art.
21-ter, d.lgs. n. 358/1992; art. 28, d.lgs. n. 157/1995; art. 80,
co. 12, d.P.R. n. 554/1999)
1. Il prospetto statistico dei
contratti pubblici aggiudicati nei settori ordinari è redatto
dall'Osservatorio dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi,
forniture, entro il 20 ottobre di ogni anno, sulla base dei dati
forniti dalle amministrazioni aggiudicatrici di cui all'allegato IV
e dalle amministrazioni aggiudicatrici non elencate nell'allegato IV,
nonché dalle altre stazioni appaltanti, entro il 30 giugno di ogni
anno, relativamente agli appalti di rilevanza comunitaria affidati
nell'anno precedente.
2. Sia il prospetto statistico
redatto dall'Osservatorio sia i dati forniti dalle amministrazioni
aggiudicatrici di cui all'allegato IV precisano:
a) il numero e il valore degli
appalti aggiudicati, soggetti alla direttiva 2004/18 e alle
relative disposizioni di attuazione contenute nel presente codice;
b) il numero e il valore complessivo degli appalti aggiudicati in
virtù di deroghe all'Accordo.
3. In quanto possibile, i dati di
cui al comma 2, lettera a), sono articolati in base:
a) alle procedure di affidamento
utilizzate;
b) per ciascuna di tali procedure, ai lavori di cui all'allegato
I, ai prodotti e ai servizi di cui all'allegato II individuati per
categorie della nomenclatura CPV;
c) alla nazionalità dell'operatore economico cui il contratto è
stato affidato.
4. Nel caso di contratti affidati
mediante procedura negoziata, i dati di cui al comma 2, lettera a),
sono inoltre articolati secondo le circostanze di cui agli articoli
56 e 57 e precisano il numero e il valore dei contratti affidati
per ciascuno Stato membro e Paese terzo di appartenenza degli
affidatari.
5. Per le amministrazioni
aggiudicatrici non elencate nell'allegato IV, e per le altre
stazioni appaltanti sia il prospetto statistico redatto
dall'Osservatorio sia i dati forniti da detti soggetti precisano:
a) il numero e il valore degli
appalti aggiudicati, in conformità al comma 3;
b) il valore complessivo degli appalti aggiudicati in virtù di
deroghe all'Accordo.
6. Il prospetto statistico redatto
dall'Osservatorio e i dati forniti dalle amministrazioni
aggiudicatrici comprese e non comprese nell'allegato IV precisano
qualsiasi altra informazione statistica richiesta secondo l'Accordo.
7. Le informazioni del prospetto
statistico sono determinate secondo la procedura di cui all'articolo
77, paragrafo 2, della direttiva 2004/18.
Art. 251.
Contenuto del prospetto statistico per i contratti pubblici di
lavori, forniture e servizi nei settori speciali
(art. 67, dir. 2004/17; art. 29, d.lgs. n. 158/1995)
1. Il prospetto statistico dei
contratti pubblici aggiudicati nei settori speciali è redatto
dall'Osservatorio dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi,
forniture, entro il 20 ottobre di ogni anno, sulla base dei dati
forniti dagli enti aggiudicatori entro il 30 giugno di ogni anno,
relativamente ai contratti affidati nell'anno precedente.
2. Sia il prospetto statistico
redatto dall'Osservatorio che i dati forniti dagli enti
aggiudicatori, nelle forme stabilite secondo la procedura di cui
all'articolo 68, paragrafo 2, direttiva 2004/17, indicano il valore
totale, ripartito per enti aggiudicatori e categorie di attività
cui si riferisce l'allegato VI (elenco degli enti aggiudicatori nei
settori speciali di cui agli articoli da 208 a 213), dei contratti
affidati di importo pari o superiore alle soglie di cui all'articolo
215, nonché dei contratti di lavori di importo pari o superiore a
un milione di euro e dei contratti di servizi o forniture di importo
pari o superiore a 100.000 euro.
3. Sia il prospetto statistico
redatto dall'Osservatorio che i dati forniti dagli enti
aggiudicatori, nel rispetto della procedura di cui all'articolo 68,
paragrafo 2, direttiva 2004/17, per le categorie di attività di cui
agli allegati VI B, VI C, VI E, VI I, VI L, contengono altresì le
informazioni necessarie alla verifica della corretta applicazione
dell'Accordo, limitatamente ai contratti di lavori di importo pari o
superiore a un milione di euro e ai contratti di servizi o forniture
di importo pari o superiore a 100.000 euro.
4. Le informazioni di cui al comma 3
non riguardano gli appalti aventi ad oggetto i servizi della
categoria 8 dell'allegato II A, i servizi di telecomunicazione della
categoria 5 dell'allegato II A le cui voci nella nomenclatura CPV
sono l'equivalente dei numeri di riferimento CPC 7524, 7525 e 7526 o
i servizi elencati nell'allegato II B.
5. Nella redazione del prospetto
statistico e dei dati forniti dagli enti aggiudicatori
all'Osservatorio, vengono espressamente indicate le informazioni che
hanno carattere riservato secondo le norme vigenti e motivate
indicazioni degli enti aggiudicatori.
Art. 252. Norme
di coordinamento e di copertura finanziaria
1. Ai fini dell'applicazione dell'articolo
33 resta ferma la normativa vigente relativa alla CONSIP.
2. All'onere derivante
dall'attuazione dell'articolo 95, comma 2, pari complessivamente a
60.000 euro per il 2005, 120.000 euro per il 2006, 120.000 euro per
il 2007 e 20.000 euro a decorrere dal 2008, si provvede, quanto a
50.000 euro per il 2005, a 100.000 euro per il 2006 e a 100.000 euro
per il 2007, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento
iscritto, ai fini del bilancio triennale 2005-2007, nell'ambito
dell'unità previsionale di base di conto capitale «Fondo speciale»
dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle
finanze per l'anno 2005, allo scopo parzialmente utilizzando
l'accantonamento relativo al Ministero per i beni e le attività
culturali e, quanto a 10.000 euro per il 2005 e a 20.000 euro a
decorrere dal 2006, mediante corrispondente riduzione dello
stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2005-2007,
nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente «Fondo
speciale» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e
delle finanze per l'anno 2005, allo scopo parzialmente utilizzando
l'accantonamento relativo al Ministero per i beni e le attività
culturali.
3. Le forme di pubblicità per i
contratti sotto soglia, previste dal presente codice, sono
sostituite dalla pubblicazione sui siti informatici di cui all'articolo
66, comma 7 a decorrere dalla data stabilita con decreto del
Presidente del Consiglio dei ministri, che definisce le necessarie
modalità tecniche, organizzative e applicative, anche per
assicurare la data certa della pubblicazione e la conservazione dei
dati pubblicati per un adeguato periodo temporale. Detto decreto è
emanato di concerto con il Ministro per l'innovazione e le
tecnologie, il Ministro per le infrastrutture e i trasporti, e il
Ministro dell'economia e delle finanze, d'intesa con la Conferenza
unificata. Con il medesimo decreto possono essere individuati, ove
necessario, eventuali altri siti informatici.
4. In relazione alle attribuzioni
del Consiglio superiore dei lavori pubblici, previste dall'articolo
127, nell'esercizio del potere di organizzazione ai sensi
dell'articolo 1, comma 2, della legge 20 aprile 1952, n. 524, sono
altresì garantiti:
a) l'assolvimento dell'attività
consultiva richiesta dall'Autorità;
b) l'assolvimento dell'attività di consulenza tecnica;
c) la possibilità di far fronte alle richieste di consulenza
avanzate dalle pubbliche amministrazioni.
5. Le casse edili che non applicano
la reciprocità con altre casse edili regolarmente costituite non
possono rilasciare dichiarazioni liberatorie di regolarità
contributiva.
6. Gli schemi di polizza-tipo
concernenti le coperture assicurative e le garanzie fideiussorie
previste dal presente codice sono approvati con decreto del Ministro
delle attività produttive di concerto con il Ministro delle
infrastrutture e trasporti, entro sessanta giorni dalla data di
entrata in vigore del presente codice.
7. Eventuali modifiche, che si
rendano necessarie, del decreto ministeriale 2 dicembre 2000, n.
398, quanto all'articolo 10, commi 1, 4, 5 e 6, e
all'allegato, sono disposte con decreto del Ministro delle
infrastrutture e dei trasporti di concerto con il Ministro della
giustizia.
8. Tutte le attività e le strutture
da realizzarsi, ai sensi del presente codice, in modalità
informatica rispettano il decreto legislativo 28 febbraio 2005, n.
42 e il decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 e successive
modificazioni. (comma
cambiato dall'articolo 3 del d.lgs. n. 6 del 2007)
Art. 253. Norme
transitorie
1. Fermo quanto stabilito ai commi
1-bis, 1-ter, 1-quater e 1-quinquies, le disposizioni di cui al presente codice si
applicano alle procedure e ai contratti i cui bandi o avvisi con cui
si indice una gara siano pubblicati successivamente alla data della
sua entrata in vigore, nonché, in caso di contratti senza
pubblicazione di bandi o avvisi, alle procedure e ai contratti in
cui, alla data di entrata in vigore del presente codice, non siano
ancora stati inviati gli inviti a presentare le offerte.
(comma
modificato dall'articolo
1-octies della legge n. 228 del 2006 poi dall'articolo 1 del d.lgs.
n. 6 del 2007, poi dall'articolo 1, comma 1, lettera t), d.lgs. n.
113 del 2007)
1-bis. Per i contratti
relativi a lavori, servizi e forniture, nei settori ordinari e
speciali, le seguenti disposizioni si applicano alle procedure i cui
bandi o avvisi siano pubblicati successivamente al 1º febbraio
2007:agosto 2007:
(comma
aggiunto dall'articolo
1-octies della legge n. 228 del 2006 poi modificato dall'articolo 1
del d.lgs. n. 6 del 2007)
a) articolo
33, commi 1 e 2, nonché comma 3, secondo periodo,
limitatamente alle sole centrali di committenza;
b) articolo 49, comma 10;(lettera
soppressa dall'articolo 1 del d.lgs. n. 6 del 2007)
c) articolo 58;
(lettera soppressa dal D.Lgs n.113 del
31/07/07)
d) articolo 59, limitatamente ai settori
ordinari.
1-ter. Per gli appalti
di lavori pubblici di qualsiasi importo, nei settori ordinari, le
disposizioni dell'articolo 56
si applicano alle procedure
i cui bandi siano pubblicati successivamente al 1º febbraio 2007.
agosto 2007. Le disposizioni dell’articolo 57 si applicano alle procedure per
le quali l’invito a presentare l’offerta sia inviato
successivamente al 1º febbraio 2007 agosto 2007
(comma
aggiunto dall'articolo
1-octies della legge n. 228 del 2006, poi modificato dall'articolo 1
del d.lgs. n. 6 del 2007 e dall'articolo 1, comma 1, lettera t),
d.lgs. n. 113 del 2007)
1-quater. Per i
contratti relativi a lavori, servizi e
forniture nei settori ordinari e speciali, le disposizioni
dell'articolo 58 si applicano alle procedure i cui bandi o avvisi
siano pubblicati successivamente alla data di entrata in vigore del
regolamento di cui all'articolo 5. (comma
aggiunto dall'articolo 1, comma 1, lettera t), d.lgs. n. 113 del
2007)
1-quinquies. Per gli
appalti di lavori pubblici di qualsiasi
importo, nei settori ordinari, le disposizioni degli articoli 3,
comma 7, e 53, commi 2 e
3, si applicano alle procedure i cui bandi
siano pubblicati successivamente alla data di entrata in vigore del
regolamento di cui all'articolo
5. Le disposizioni di cui all'articolo 256, comma
1, riferite alle fattispecie di cui al
presente comma, continuano ad applicarsi fino alla data di entrata
in vigore del regolamento di cui all'articolo 5.
(comma aggiunto
dall'articolo 1, comma 1, lettera t), d.lgs. n. 113 del 2007, poi
modificato dall'art. 2, comma 1, lettera vv), d.lgs. n. 152 del
2008)
2. Il regolamento di cui all'articolo
5 è adottato entro un anno dalla data di entrata in vigore del
presente codice, ed entra in vigore centottanta giorni dopo la sua
pubblicazione. Le disposizioni
regolamentari previste ai sensi dell'articolo 40, comma 4, lettere
g) e g-bis) entrano in vigore il giorno successivo alla
pubblicazione del regolamento di cui all'articolo 5.
(comma
cambiato dall'art. 2, comma 1, lettera vv), d.lgs. n. 152 del 2008)
3. Per i lavori pubblici, fino
all'entrata in vigore del regolamento di cui all'articolo
5, continuano ad applicarsi il d.P.R.
21 dicembre 1999, n. 554, il d.P.R.
25 gennaio 2000, n. 34, e le altre disposizioni regolamentari
vigenti che, in base al presente codice, dovranno essere contenute
nel regolamento di cui all'articolo 5, nei limiti di compatibilità
con il presente codice. Per i lavori pubblici, fino all'adozione del
nuovo capitolato generale, continua ad applicarsi il decreto
ministeriale 19 aprile 2000, n. 145, se richiamato nel bando, nei
limiti di compatibilità con il presente codice.
(comma
cambiato dall'art. 2, comma 1, lettera ggg), d.lgs. n. 113 del 2007)
4. In relazione all'articolo
8:
a) fino all'entrata in vigore del
nuovo trattamento giuridico ed economico, ai dipendenti
dell'Autorità è attribuito lo stesso trattamento giuridico ed
economico del personale di ruolo della Presidenza del Consiglio
dei ministri;
b) fino all'entrata in vigore del regolamento di cui all'articolo
8, comma 4,si applicano le disposizioni di cui all'articolo 6
del d.P.R. n. 554 del 1999;
5. Il termine di scadenza dei membri
dell'Autorità già nominati al momento dell'entrata in vigore del
presente codice è prorogato di un anno.
6. In relazione all'articolo
10, fino all'entrata in vigore del regolamento, restano ferme le
norme vigenti in tema di soggetti responsabili per le fasi di
progettazione, affidamento, esecuzione, dei contratti pubblici.
7. Fino all'entrata in vigore del
regolamento di cui all'articolo 17, comma 8,
continua ad applicarsi il decreto del Presidente del Consiglio dei
ministri 30 luglio 2003, recante «acquisizione di beni e servizi ed
esecuzione dei lavori in economia, ovvero a trattativa privata, per
gli organismi di informazione e sicurezza». Il regolamento di cui
all'articolo 17, comma 8, disporrà l'abrogazione
del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 30 luglio 2003
e dell'articolo
24, comma 7, della legge 27 dicembre 2002, n. 289.
8. Limitatamente ai lavori di
importo sotto soglia, le disposizioni dell'articolo
32, comma 1, lettera g) e dell'articolo 122,
comma 8, non si applicano alle opere di urbanizzazione
secondaria da realizzarsi da parte di soggetti privati che, alla
data di entrata in vigore del codice, abbiano già assunto nei
confronti del Comune l'obbligo di eseguire i lavori medesimi a
scomputo degli oneri di urbanizzazione.
9. Al fine dell'applicazione dell'articolo
37, fino all'entrata in vigore del regolamento, i raggruppamenti
temporanei sono ammessi se il mandatario e i mandanti abbiano i
requisiti indicati nel d.P.R.
21 dicembre 1999, n. 554, e nel d.P.R.
25 gennaio 2000, n. 34
.9-bis. In relazione all'articolo
40, comma 3, lettera b), fino al 31 dicembre 2010, per la
dimostrazione del requisito della cifra di affari realizzata con
lavori svolti mediante attività diretta ed indiretta, del requisito
dell'adeguata dotazione di attrezzature tecniche e del requisito
dell'adeguato organico medio annuo, il periodo di attività
documentabile è quello relativo ai migliori cinque anni del
decennio antecedente la data di sottoscrizione del contratto con la
SOA per il conseguimento della qualificazione. Per la dimostrazione
del requisito dei lavori realizzati in ciascuna categoria e del
requisito dell'esecuzione di un singolo lavoro ovvero di due o tre
lavori in ogni singola categoria, fino al 31 dicembre 2010, sono da
considerare i lavori realizzati nel decennio antecedente la data di
sottoscrizione del contratto con la SOA per il conseguimento della
qualificazione. Le presenti disposizioni si applicano anche agli
operatori economici di cui all’articolo 47, con le modalità ivi
previste.
(comma
aggiunto dall'art. 2, comma 1, lettera vv), d.lgs. n. 152 del 2008)
10. In relazione all'articolo
66, comma 7, le modifiche che si rendano necessarie al decreto
del Ministro dei lavori pubblici 6 aprile 2001, n. 20, anche in
relazione alla pubblicazione sul sito del Ministero delle
infrastrutture e trasporti di cui al citato decreto ministeriale, di
bandi relativi a servizi e forniture, nonché di bandi di stazioni
appaltanti non statali, sono effettuate con decreto del Ministro
delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro
dell'economia e delle finanze e con il Ministro per l'innovazione e
le tecnologie, sentita la Conferenza Stato-Regioni. Sino alla
entrata in funzione del sito informatico presso l'Osservatorio, i
bandi e gli avvisi sono pubblicati solo sul sito informatico di cui
al decreto
del Ministro dei lavori pubblici 6 aprile 2001, n. 20.
11. Con disposizioni dell'Istituto
Poligrafico dello Stato, entro sei mesi dalla data di entrata in
vigore del codice, è istituita e disciplinata la serie speciale
relativa ai contratti pubblici della Gazzetta Ufficiale della
Repubblica Italiana, in sostituzione delle attuali modalità di
pubblicazione di avvisi e bandi su detta Gazzetta. Nel frattempo la
pubblicazione avviene nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana con le vigenti modalità.
12. Ai fini dell'applicazione dell'articolo
77, per un periodo transitorio di tre anni dalla data di entrata
in vigore del presente codice, le stazioni appaltanti non richiedono
agli operatori economici l'utilizzo degli strumenti elettronici
quale mezzo esclusivo di comunicazione, salvo nel caso di ricorso
all'asta elettronica e di procedura di gara interamente gestita con
sistemi telematici.
(comma
cambiato dall'art. 2, comma 1, lettera ggg), d.lgs. n. 113 del 2007)
13. In relazione all'articolo
83, comma 5, fino all'entrata in vigore del regolamento
continuano ad applicarsi il decreto
del Presidente del Consiglio dei Ministri 13 marzo 1999, n. 117,
e il decreto
del Presidente del Consiglio dei Ministri 18 novembre 2005,
recante «affidamento e gestione dei servizi sostitutivi di mensa»,
nei limiti di compatibilità con il presente codice.
14. In relazione all'articolo
85, comma 13, fino all'entrata in vigore del regolamento si
applicano le disposizioni di cui al d.P.R.
4 aprile 2002, n. 101, nei limiti di compatibilità con il
presente codice.
15. In relazione all'articolo
90, ai fini della partecipazione alla gara per gli affidamenti
ivi previsti, le società costituite dopo la data di entrata in
vigore della legge
18 novembre 1998, n. 415, per un periodo di tre anni dalla loro
costituzione, possono documentare il possesso dei requisiti
economico-finanziari e tecnico-organizzativi richiesti dal bando di
gara anche con riferimento ai requisiti dei soci delle società,
qualora costituite nella forma di società di persone o di società
cooperativa, e dei direttori tecnici o dei professionisti dipendenti
della società con rapporto a tempo indeterminato e con qualifica di
dirigente o con funzioni di collaborazione coordinata e
continuativa, qualora costituite nella forma di società di
capitali; per le società costituite fino a tre anni prima della
data di entrata in vigore della citata legge
18 novembre 1998, n. 415, detta facoltà è esercitabile per un
periodo massimo di tre anni da tale data. (comma
cambiato dall'articolo 3 del d.lgs. n. 6 del 2007)
15-bis In relazione alle
procedure di affidamento di cui all' articolo
91, fino al 31 dicembre
2010 per la dimostrazione dei requisiti di capacità
tecnico-professionale ed economico-finanziaria, il periodo di
attività documentabile è quello relativo ai migliori tre anni del
quinquennio precedente o ai migliori cinque anni del decennio
precedente la data di pubblicazione del bando di gara. Le presenti
disposizioni si applicano anche agli operatori economici di cui
all’articolo 47, con le modalità ivi previste.
(comma aggiunto
dall'art. 2, comma 1, lettera vv), d.lgs. n. 152 del 2008)
16. I tecnici diplomati che siano in
servizio presso l'amministrazione aggiudicatrice alla data di
entrata in vigore della legge
18 novembre 1998, n. 415, in assenza dell'abilitazione, possono
firmare i progetti, nei limiti previsti dagli ordinamenti
professionali, qualora siano in servizio presso l'amministrazione
aggiudicatrice ovvero abbiano ricoperto analogo incarico presso
un'altra amministrazione aggiudicatrice, da almeno cinque anni e
risultino inquadrati in un profilo professionale tecnico e abbiano
svolto o collaborato ad attività di progettazione.
17. Fino all'emanazione del decreto
di cui all'articolo 92, comma 2, continua ad
applicarsi quanto previsto nel decreto
del Ministro della giustizia del 4 aprile 2001, pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale n. 96 del 26 aprile 2001.
(comma che deve interpretarsi in base
all’articolo
2, comma 1, lettera a), e comma 2, terzo periodo, legge n. 248 del
2006)
18. In relazione all'articolo
95, comma 1, fino all'emanazione del regolamento si applica
l'articolo 18, del citato d.P.R. n. 554 del 1999. L'articolo
95 non si applica alle opere indicate al comma 1 del medesimo
articolo 95, per le quali sia già intervenuta, alla data di entrata
in vigore della legge 25 giugno 2005, n. 109, l'approvazione del
progetto preliminare.
19. Le disposizioni di cui ai commi
3, 4 e 5 dell'articolo 113 si applicano, quanto ai contratti
relativi a lavori, anche ai contratti in corso; le disposizioni del
citato comma 3 dell'articolo 113 si applicano inoltre anche ai
contratti di servizi e forniture in corso di esecuzione, affidati
anteriormente alla data di entrata in vigore del presente codice,
ove gli stessi abbiano previsto garanzie di esecuzione.
20. In relazione all'articolo
112, comma 5, sino all'entrata in vigore del regolamento, la
verifica può essere effettuata dagli uffici tecnici delle stazioni
appaltanti o degli organismi di cui alla lettera a) del citato
articolo 112. Gli incarichi di verifica di ammontare inferiore alla
soglia comunitaria possono essere affidati a soggetti scelti nel
rispetto dei principi di non discriminazione, parità di
trattamento, proporzionalità e trasparenza.
21. In relazione alle attestazioni
rilasciate dalle SOA dal 1° marzo 2000 alla data di entrata in
vigore del codice, con decreto del Ministro delle infrastrutture e
dei trasporti di intesa con sentita l'Autorità, emanato ai sensi
dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono
stabiliti i criteri, le modalità e le procedure per la verifica dei
certificati dei lavori pubblici e delle fatture utilizzati ai fini
del rilascio delle attestazioni SOA. La verifica è conclusa entro
un anno dall'entrata in vigore del predetto decreto.
(comma cambiato dall'articolo 3 del d.lgs. n. 6 del 2007)
22. In relazione all'articolo
125 (lavori, servizi, forniture in economia) fino alla entrata
in vigore del regolamento:
a) i lavori in economia sono
disciplinati dal d.P.R. 21 dicembre 1999, n. 554, nei limiti di
compatibilità con le disposizioni del presente codice;
b) le forniture e i servizi in economia sono disciplinati dal
d.P.R. 20 agosto 2001, n. 384, nei limiti di compatibilità con le
disposizioni del presente codice. Restano altresì in vigore, fino
al loro aggiornamento, i provvedimenti emessi dalle singole
amministrazioni aggiudicatrici in esecuzione dell'articolo 2 del
citato d.P.R. n. 384 del 2001.
23. In relazione all'articolo
131, comma 5, la nullità riguarda i contratti ivi previsti,
stipulati dopo l'entrata in vigore del d.P.R.
3 luglio 2003, n. 222, senza i prescritti piani di sicurezza; i
contratti di appalto o concessione, in corso alla data di entrata in
vigore del d.P.R. 3 luglio 2003, n. 222, se privi del piano
operativo di sicurezza di cui alla lettera c) del comma 2
dell'articolo 131, sono annullabili qualora non integrati con i
piani medesimi entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore
del citato decreto.
24. In relazione all'articolo
133 le disposizioni di cui ai commi 4, 5, 6 dell'articolo 133 si
applicano ai lavori eseguiti e contabilizzati a partire dal 1°
gennaio 2004. A tal fine il primo decreto di cui al comma 6 del
medesimo articolo 133 rileva anche i prezzi dei materiali da
costruzione più significativi rilevati dal Ministero per l'anno
2003. Per i lavori aggiudicati sulla base di offerte anteriori al 1°
gennaio 2003 si fa riferimento ai prezzi rilevati dal Ministero per
l'anno 2003.
25. In relazione all'articolo
146 e all'articolo 149 per la realizzazione delle opere previste
nelle convenzioni In relazione alla disciplina recata
dalla parte II, titolo III, capo II, i titolari di
concessioni già assentite alla data del 30 giugno 2002,
ovvero ivi comprese quelle rinnovate e prorogate ai sensi della legislazione
successiva, vigente
alla data del 30 giugno 2002, i concessionari sono tenuti ad
appaltare affidare a terzi una percentuale minima del 40% dei
lavori, agendo, esclusivamente per detta quota, a
tutti gli effetti come amministrazioni aggiudicatrici.
(comma
modificato dall'art. 29, comma 1-sexies, legge n. 14 del 2009)
26. Le stazioni appaltanti procedono
a rendere noto il diritto di prelazione a favore del promotore, nel
caso di avvisi indicativi pubblicati prima della data del 31 gennaio
2005, che non contengano l'indicazione espressa del diritto di
prelazione, secondo le modalità alternativamente specificate ai
successivi periodi del presente comma. Ove alla data del 28 dicembre
2005 non sia stato pubblicato il bando per la gara prevista dall'articolo
155, comma 1, lettera a), le stazioni appaltanti inseriscono, al
momento della pubblicazione del bando, l'indicazione espressa del
diritto di prelazione a favore del promotore. Ove alla data di
pubblicazione del citato decreto sia stato pubblicato il bando per
la gara prevista dall'articolo 155, comma 1, lettera a), le stazioni
appaltanti, nel corso della successiva procedura negoziata prevista
dall'articolo 155, comma 1, lettera b), inviano
comunicazione formale, con l'indicazione espressa del diritto di
prelazione a favore del promotore, unicamente ai soggetti
partecipanti alla procedura negoziata.
26-bis. In relazione
all’articolo 159, comma
2, fino all’emanazione del decreto del
Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, i criteri e le
modalità di attuazione possono essere fissati dalle parti nel
contratto.
(comma
aggiunto dall'art. 2, comma 1, lettera vv), d.lgs. n. 152 del 2008)
27. In relazione alla disciplina
recata dalla parte II, titolo
III, capo IV (lavori relativi a infrastrutture strategiche e
insediamenti produttivi):
a) non trovano applicazione i
seguenti articoli del regolamento approvato con d.P.R.
n. 554 del 1999:
a.1) articolo 9 - Pubblicità
degli atti della conferenza di servizi;
a.2) titolo III, capo II - La progettazione;
a.3) titolo IV, capo IV - Affidamento dei servizi di importo
inferiore al controvalore in euro di 200.000 DSP; e capo V -
Affidamento dei servizi di importo pari o superiore al
controvalore in euro di 200.000 DSP;
b) per le concessioni già
affidate, ovvero rinnovate e prorogate ai sensi della legislazione
vigente alla data del 10 settembre 2002, i concessionari sono
tenuti ad appaltare a terzi una percentuale minima del quaranta
per cento dei lavori;
c) le disposizioni dell'articolo 174
(concessione relativa a infrastrutture strategiche) si applicano
anche alle concessioni relative a infrastrutture già affidate
alla data del 10 settembre 2002;
d) nel caso in cui, alla data del 10 settembre 2002, sia già
stato redatto il progetto definitivo, sia stata già affidata la
realizzazione dello stesso, o sia comunque ritenuto dal soggetto
aggiudicatore più opportuno ai fini della celere realizzazione
dell'opera, può procedersi all'attestazione di compatibilità
ambientale e alla localizzazione dell'opera sulla base del
progetto definitivo. Nel caso in cui, alla data del 10 settembre
2002, sia stato già redatto il progetto esecutivo o sia stata già
affidata la realizzazione dello stesso, per l'affidamento a
contraente generale il soggetto aggiudicatore può porre a base di
gara il progetto esecutivo. In tale caso il contraente generale
assume l'obbligo di verificare il progetto esecutivo posto in gara
e di farlo proprio, fermo restando quanto disposto dal comma
5 dell'articolo 176;
e) nel caso in cui, alla data del 10 settembre 2002, il progetto
delle infrastrutture sia già oggetto, in tutto o in parte, di
procedura autorizzativa, approvativa o di valutazione di impatto
ambientale sulla base di vigenti norme statali o regionali, i
soggetti aggiudicatori possono richiedere l'interruzione della
medesima procedura optando per l'avvio unitario delle procedure
disciplinate dalla parte II,
titolo III, capo IV, ovvero proseguire e concludere la
procedura in corso. Ai fini del compimento delle procedure di cui
alla parte II, titolo III,
capo IV, possono essere utilizzate quali atti istruttori le
risultanze delle procedure anche di conferenza di servizi già
compiute ovvero in corso. Si osservano, in quanto applicabili, i commi
6 e 7 dell'articolo 185;
f) in sede di prima applicazione del decreto legislativo n. 190
del 2002 i soggetti aggiudicatori adottano, in alternativa alla
concessione, l'affidamento a contraente generale per la
realizzazione dei progetti di importo superiore a
duecentocinquanta milioni di euro, che presentino, inoltre, uno
dei seguenti requisiti: interconnessione con altri sistemi di
collegamento europei; complessità dell'intervento tale da
richiedere un'unica logica realizzativa e gestionale, nonché
estrema complessità tecnico-organizzativa. L'individuazione dei
predetti progetti è effettuata dal Ministro delle infrastrutture
e dei trasporti. Ferma restando l'applicazione delle
semplificazioni procedurali di cui al presente capo, i progetti
che non abbiano le caratteristiche sopra indicate sono realizzati
con appalto integrato di progettazione esecutiva ed esecuzione, in
uno o più lotti ovvero con appalto di sola esecuzione ove sia
stato predisposto il progetto esecutivo. E' comunque consentito
l'affidamento in concessione; (lettera
cambiata dall'articolo 3 del d.lgs. n. 6 del 2007)
g) per la realizzazione delle infrastrutture di loro competenza, i
soggetti aggiudicatori, ivi compresi i commissari straordinari di
Governo, anche in liquidazione, nominati in virtù di disposizioni
diverse da quelle di cui alla
legge 21 dicembre 2001, n. 443, possono stipulare, con
riferimento alle concessioni in corso alla data del 10 settembre
2002 e nel rispetto degli elementi essenziali dei relativi atti
convenzionali, atti di loro adeguamento alle previsioni della
legge 21 dicembre 2001, n. 443 e della parte
II, titolo III, capo IV;
h) per i procedimenti relativi agli insediamenti produttivi e alle
infrastrutture strategiche per l'approvvigionamento energetico di
cui all'articolo 179, in corso alla data del 10
settembre 2002, è data facoltà al richiedente di optare per
l'applicazione della normativa stabilita nella parte
II, titolo III, capo IV, ferma restando l'efficacia degli atti
compiuti relativamente agli stessi procedimenti
i) le disposizioni di cui agli articoli 164, 167,
168, 169, 171, 172 si applicano a decorrere dalla data di
entrata in vigore del decreto legislativo 17 agosto 2005, n. 189.
Le norme di cui all'allegato tecnico contenuto nell'allegato XXI
al presente codice, si applicano ai progetti delle infrastrutture,
la cui redazione sia stata bandita o, in caso di procedura
negoziata, affidata ovvero, per i progetti redatti direttamente,
oggetto di deliberazione dell'organo competente dopo la data di
entrata in vigore del decreto legislativo 17 agosto 2005, n. 189.
Per i progetti in corso e per quelli banditi prima della data di
entrata in vigore del citato decreto n. 189 del 2005, i soggetti
aggiudicatori hanno facoltà di adeguare il progetto alle norme
tecniche allegate, con eventuale variazione del relativo
corrispettivo;
l) la disposizione di cui all'articolo 165, comma 3,
relativa al limite del 5 per cento, si applica ai progetti la cui
istruttoria è avviata dopo la data di entrata in vigore del
decreto legislativo n. 189 del 2005. Le disposizioni di cui ai commi
13 e 14 dell'articolo 176 si applicano alle procedure di gara
e ai rapporti contrattuali in corso alla data di entrata in vigore
del decreto legislativo n. 189 del 2005; le disposizioni dei commi
15, 16 e 17 del medesimo articolo 176, si applicano ai lavori
banditi dopo la data di entrata in vigore del decreto legislativo
n. 189 del 2005, ma è facoltà del soggetto aggiudicatore
prevedere la applicazione delle disposizioni medesime ai lavori già
banditi ovvero, per quelli già aggiudicati, convenire con il
contraente generale la applicazione delle stesse ai relativi
contratti;
m) in relazione all'articolo 180, comma 1, fino
all'entrata in vigore del regolamento di cui all'articolo
5, i soggetti aggiudicatori indicano negli atti di gara le
disposizioni di cui al d.P.R. 21 dicembre 1999, n. 554, che
trovano applicazione in materia di esecuzione, contabilità e
collaudo;
n) in relazione all'articolo 188, fino
all'entrata in vigore del regolamento, continua ad applicarsi
l'articolo 17 del d.P.R. 25 gennaio 2000, n. 34, e ai fini
dell'articolo 188, comma 2, si tiene conto della qualificazione
rilasciata da non oltre cinque anni ai sensi del d.P.R. n. 34 del
2000;
o) in relazione all'articolo 189, comma 1, lettera
b), fino all'entrata in vigore del regolamento si applica
l'articolo 18, del citato d.P.R. n. 34 del 2000;
p) ai fini dell'applicazione dei commi 5 e 6
dell'articolo 194, sono fatti salvi, relativamente alle opere
stesse, gli atti e i provvedimenti già formati o assunti, e i
procedimenti in corso alla data di entrata in vigore del
decreto-legge 14 marzo 2005, n. 35 che i soggetti aggiudicatori,
previo parere dei commissari straordinari ove nominati, ritengano
eventualmente più opportuno, ai fini della celere realizzazione
dell'opera proseguire e concludere in luogo dell'avviare un nuovo
procedimento ai sensi della parte
II, titolo III, capo IV.
28. Il regolamento di cui all'articolo
196 è adottato entro un anno dalla data di entrata in vigore
del presente codice, ed entra in vigore centottanta giorni dopo la
sua pubblicazione. Ai fini dell'applicazione dell'articolo 196 fino
alla data di entrata in vigore del regolamento ivi previsto, restano
ferme le disposizioni regolamentari attualmente vigenti, nei limiti
di compatibilità con il presente codice.
29. Ai fini della disciplina di cui
alla parte II, titolo IV, capo
II le attestazioni di qualificazione relative alla categoria
OS2, di cui al d.P.R. 25 gennaio 2000, n. 34, ottenute
antecedentemente alla data di entrata in vigore del decreto
ministeriale 3 agosto 2000, n. 294, come modificato dal decreto
ministeriale 24 ottobre 2001, n. 420, ovvero nelle more
dell'efficacia dello stesso, hanno efficacia triennale a decorrere
dalla data del rilascio. E' tuttavia fatta salva la verifica della
stazione appaltante in ordine al possesso dei requisiti individuati
da detto regolamento.
30. In relazione all'articolo
201, fino alla data di entrata in vigore della disciplina
regolamentare di cui ai commi 1 e 3 dell'articolo 201, continuano ad
applicarsi le disposizioni di cui al d.P.R.
25 gennaio 2000, n. 34 e di cui al decreto
ministeriale 3 agosto 2000, n. 294, come modificato dal decreto
ministeriale 24 ottobre 2001, n. 420. Fino alla data di entrata in
vigore della disciplina regolamentare di cui ai commi 1 e 3
dell'articolo 201, le stazioni appaltanti possono individuare, quale
ulteriore requisito di partecipazione al procedimento di appalto,
l'avvenuta esecuzione, nell'ultimo decennio, di lavori nello
specifico settore cui si riferisce l'intervento, individuato in base
alla tipologia dell'opera oggetto di appalto. Ai fini della
valutazione della sussistenza di detto requisito, possono essere
utilizzati unicamente i lavori effettivamente realizzati dal
soggetto esecutore, anche in esecuzione di cottimi e subaffidamenti.
31. In relazione all'articolo
212, fino alla conclusione favorevolmente della procedura di cui
all'articolo 219 eventualmente attivata in
relazione alle attività di cui al citato articolo 212, sono fatti
salvi i decreti ministeriali adottati ai sensi dell'articolo 4,
comma 4 del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 158.
32. Ai fini dell'applicazione dell'articolo
240, per i lavori per i quali la individuazione del soggetto
affidatario sia già intervenuta alla data di entrata in vigore
della legge 1° agosto 2002, n. 166, la proposta di accordo bonario
è formulata dal responsabile del procedimento secondo la disciplina
anteriore alla entrata in vigore della citata legge.
33. Ai fini dell'applicazione della
disciplina dell'arbitrato di cui all'articolo 241
e seguenti restano in vigore i criteri di determinazione del valore
della lite e le tariffe fissate, rispettivamente dall'articolo
10, commi 1, 4, 5, e 6, e dall'allegato
di cui al decreto ministeriale 2 dicembre 2000, n. 398, salvo
quanto disposto dall'articolo 252, comma 7.
34. In relazione alla disciplina
dell'arbitrato, recata dagli articoli 241, 242, 243:
a) dalla data di entrata in vigore
del d.P.R. 21 dicembre 1999, n. 554, il richiamo ai collegi
arbitrali da costituire ai sensi della normativa previgente di cui
al d.P.R. 16 luglio 1962, n. 1063, contenuto nelle clausole dei
contratti di appalto già stipulati, deve intendersi riferito ai
collegi da nominare con le nuove procedure secondo le modalità
previste dal codice e i relativi giudizi si svolgono secondo la
disciplina ivi fissata. Sono fatte salve le disposizioni che
prevedono la costituzione di collegi arbitrali in difformità alla
normativa abrogata a seguito dell'entrata in vigore del citato
d.P.R. n. 554 del 1999, contenute nelle clausole di contratti o
capitolati d'appalto già stipulati alla data di entrata in vigore
del citato d.P.R. n. 554 del 1999, a condizione che i collegi
arbitrali medesimi risultino già costituiti alla data di entrata
in vigore della presente disposizione;
b) sono fatte salve le procedure arbitrali definite o anche solo
introdotte alla data di entrata in vigore della legge 14 maggio
2005, n. 80, di conversione del decreto legge 14 marzo 2005, n.
35, purché risultino rispettate le disposizioni relative
all'arbitrato contenute nel codice di procedura civile, ovvero
nell'articolo 32 della legge 11 febbraio 1994, n. 109, come
modificato dal comma 16-sexies del citato decreto-legge n. 35 del
2005;
c) fatte salve le norme transitorie di cui alle lettere a) e b), i
giudizi arbitrali nei quali siano stati già nominati i due
arbitri delle parti, si svolgono secondo le norme vigenti prima
dell'entrata in vigore del presente codice;
d) sono abrogate tutte le disposizioni che, in contrasto con la
disciplina del presente codice, prevedono limitazioni ai mezzi di
risoluzione delle controversie nella materia dei contratti
pubblici relativi a lavori, servizi, forniture, o contemplano
arbitrati obbligatori. E salvo il disposto dell'articolo 3, comma
2, del decreto-legge 11 giugno 1998, n. 180, convertito dalla
legge 8 agosto 1998, n. 267, e dell'articolo 1, comma 2-quater,
del decreto-legge 7 febbraio 2003, n. 15, convertito dalla legge 8
aprile 2003, n. 62.
35. Ai fini dell'applicazione
dell'articolo 16, comma 4, lettera h) dell'allegato XXI, fino
all'entrata in vigore del regolamento si applica l'articolo 17 del
d.P.R. n. 554 del 1999, e successive modificazioni.
Art. 254. Norma
finanziaria
1. Dall'attuazione del presente
codice non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della
finanza pubblica.
Art. 255.
Aggiornamenti
(art. 1, co. 4, legge n.
109/1994; art. 144, d.lgs. n. 206 del 2005)
1. Ogni intervento normativo
incidente sul codice, o sulle materie dallo stesso disciplinate, va
attuato mediante esplicita modifica, integrazione, deroga o
sospensione delle specifiche disposizioni in esso contenute.
Art. 256.
Disposizioni abrogate
1. A decorrere dalla data di entrata
in vigore del presente codice, sono o restano abrogati:
- gli articoli
326, 329, 340, 341, 345, 351, 352, 353, 354 e 355 della legge 20 marzo 1865, n. 2248,
allegato F; (inizio
cambiato dall'art. 2, comma 1, lettera zz), d.lgs. n. 152 del
2008)
- l'articolo 14 della legge 28 settembre 1942, n. 1140, e
l'articolo 24 del regolamento approvato con regio decreto 20
giugno 1929, n. 1058, e successive modificazioni e integrazioni;
- la legge 8 agosto 1977, n. 584;
- l'articolo 5, commi 4 e 5, e l'articolo 32 della legge 3 gennaio
1978, n. 1;
- gli articoli 12 e 17 della legge 10 dicembre 1981, n. 741;
- l'articolo 33 della legge 28 febbraio 1986, n. 41;
- la legge 17 febbraio 1987, n. 80, tranne l'articolo 4;
- l'articolo 4,
comma 12-bis del decreto-legge 2 marzo 1989, n. 65, convertito,
con modificazioni, dalla legge 26 aprile 1989, n. 155;
(capoverso
introdotto dall'art. 2, comma 1, lettera zz), d.lgs. n. 152 del
2008)
- gli articoli 12 e 13 della legge 29 dicembre 1990, n. 428;
- gli articoli
17, commi 1 e 2, 18, 19, commi 3 e 4, 20 della legge 9 marzo 1990,
n. 55;
- il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 10 gennaio
1991, n. 55;
- il decreto legislativo 19 dicembre 1991, n. 406;
- l'articolo 14 della legge 19 febbraio 1992, n. 142;
- il decreto legislativo 24 luglio 1992, n. 358;
- l'articolo 11 della legge 19 dicembre 1992, n. 489;
- l'articolo 3, comma 1-ter, del decreto legislativo 30 dicembre
1992, n. 502;
- l'articolo 6 della legge 24 dicembre 1993, n. 537;
- la legge
11 febbraio 1994, n. 109; è fatto salvo l'articolo 8 della
legge 18 ottobre 1942, n. 1460, come modificato dalla citata legge
n. 109 del 1994;
- l'articolo 11, della legge 22 febbraio 1994, n. 146;
- il decreto del Presidente della Repubblica 18 aprile 1994, n.
573;
- il decreto-legge 3 aprile 1995, n. 101, convertito con la legge
2 giugno 1995, n. 216;
- il decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 157;
- il decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 158;
- l'articolo
5, comma 1-ter, del decreto-legge 28 marzo 1997, n. 79, convertito
nella legge 28 maggio 1997, n. 140;
- il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 5 agosto
1997, n. 517;
- l'articolo 11 della legge 24 aprile 1998, n. 128;
- il decreto legislativo 20 ottobre 1998, n. 402;
- la legge 18 novembre 1998, n. 415;
- il decreto del Presidente della Repubblica 21 gennaio 1999, n.
22;
- il decreto legislativo 25 novembre 1999, n. 525;
- gli articoli 3, 4, 5, 6, 7, comma 6, 10, 16, comma 3, 55, 57,
59, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 84, 85, 87, comma 2, 88, commi
1, 2 e 3, 89, comma 3, 91, comma 4, 92, commi 1, 2 e 5, 93, 94, 95 commi
5, 6 e 7, 115, 118, 119, 120, 121, 122, 142, comma 1, 143, comma
3, 144, commi 1 e 2, 149, 150, 151 del decreto
del Presidente della Repubblica 21 dicembre 1999, n. 554; (capoverso
cambiato dall'art. 2, comma 1, lettera hhh), d.lgs. n. 113 del
2007)
- il decreto legislativo 25 febbraio 2000, n. 65;
- l'articolo 32 del d. m. 19
aprile 2000, n. 145;
(capoverso
introdotto
dall'art. 2, comma 1, lettera zz), d.lgs. n. 152 del 2008)
- l'articolo 6, comma 1, della legge 21 luglio 2000, n. 205;
- la legge 7 novembre 2000, n. 327;
- l'articolo 24, della legge 24 novembre 2000, n. 340;
- il decreto
2 dicembre 2000, n. 398: tranne l'articolo 10, commi 1, 2, 4, 5,
6, e tranne la tariffa allegata;
- gli articoli 2 e 7 del decreto del Presidente
della Repubblica 20 agosto 2001, n. 384;
- l'articolo 7, comma 1, della legge 1° agosto 2002, n. 166;
- il decreto legislativo 20 agosto 2002, n. 190;
- il decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 30;
- l'articolo 5, commi da 1 a 13, e commi 16-sexies e 16-septies,
del decreto-legge 14 marzo 2005, n. 35, convertito nella legge 14
maggio 2005, n. 80;
- gli articoli 2-ter, 2-quater, 2-quinquies del decreto-legge 26
aprile 2005, n. 63, convertito nella legge 25 giugno 2005, n. 109;
- l'articolo 24 della legge 18 aprile 2005, n. 62;
- l'articolo 1, comma 2, del decreto-legge 31 maggio 2005, n. 90,
convertito nella legge 26 luglio 2005, n. 152;
- l'articolo 14-vicies ter, comma 1, lettera c) del decreto-legge
30 giugno 2005, n. 115, convertito nella legge 17 agosto 2005, n.
168, limitatamente alle parole «i criteri per l'aggiudicazione
delle gare secondo l'offerta economicamente più vantaggiosa e»;
- il decreto legislativo 17 agosto 2005, n. 189, recante modifiche
e integrazioni al decreto legislativo n. 190 del 2002;
- il decreto ministeriale 25 ottobre 2005, recante «Finanza di
progetto - Disciplina delle procedure in corso i cui avvisi
indicativi, pubblicati prima della data del 31 gennaio 2005, non
contengano l'indicazione espressa del diritto di prelazione a
favore del promotore»;
- l'articolo 1, commi 70, 71 e 207 della legge 23 dicembre 2005,
n. 266.
- l'articolo 2, comma 2,
ultimo periodo, del decreto legge 4 luglio 2006, n. 223,
convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248;
(capoverso
introdotto dall'art. 2, comma 1, lettera zz), d.lgs. n. 152 del
2008)
- l'articolo 19 del decreto legge 31
dicembre 2007, n. 248, convertito, con modificazioni, dalla legge
28 febbraio 2008, n. 31.
(capoverso
introdotto dall'art. 2, comma 1, lettera zz), d.lgs. n. 152 del
2008)
2. In relazione all'articolo
141, comma 4, ultimo periodo, resta abrogata ogni diversa
disposizione, anche di natura regolamentare, anteriore alla data di
entrata in vigore della legge 1° agosto 2002, n. 166.
3. Sono o restano abrogati tutti gli
speciali riti processuali in materia di contratti pubblici di
lavori, servizi, forniture, diversi da quelli di cui all'articolo
245.
4. Il regolamento di cui all'articolo
5 elenca le norme abrogate, con decorrenza dall'entrata in
vigore del regolamento medesimo, anche in relazione alle
disposizioni contenute nei seguenti atti:
- gli articoli
337, 338; 342; 343; 344; 348; 351; 352; 353; 354; 355 della legge
20 marzo 1865, n. 2248, allegato F; (capoverso
cambiato dall'art. 2, comma 1, lettera zz), d.lgs. n. 152 del
2008)
- il decreto
del Presidente del Consiglio dei Ministri 13 marzo 1999, n. 117;
- il decreto
del Presidente della Repubblica 21 dicembre 1999, n. 554;
- il decreto
del Presidente della Repubblica 25 gennaio 2000, n. 34;
- il decreto
del Presidente della Repubblica 4 aprile 2002, n. 101;
- il decreto del Ministro delle infrastrutture e trasporti 27
maggio 2005 in tema di qualificazione del contraente generale;
- il decreto
del Presidente del Consiglio dei Ministri 18 novembre 2005,
recante «affidamento e gestione dei servizi sostitutivi di mensa».
5. Gli altri regolamenti e decreti
ministeriali previsti dal presente codice, ove sono destinati a
sostituire precedenti regolamenti e decreti ministeriali, elencano
le norme abrogate, con decorrenza dalla loro entrata in vigore.
Art. 257.
Entrata in vigore
1. Il presente codice entra in
vigore sessanta giorni dopo la sua pubblicazione nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana.
2. Hanno efficacia a decorrere da un
anno successivo alla data di entrata in vigore del presente codice:
a) le disposizioni in tema di
obblighi di comunicazione nei confronti dell'Autorità e
dell'Osservatorio, che riguardano servizi e forniture;
b) l'articolo 240 in relazione all'accordo
bonario per i servizi e le forniture.
2-bis. Le disposizioni di cui all’articolo
8, comma 6, hanno efficacia a decorrere dal 1º febbraio 2007.
(comma
aggiunto dall'articolo 1-octies della legge n. 228 del 2006, poi
modificato dall'articolo 1 del d.lgs. n. 6 del 2007)
3. L'articolo 123
si applica a far data dalla formazione dell'elenco annuale per
l'anno 2007; per gli elenchi relativi all'anno 2006 e le relative
gare, continua ad applicarsi l'articolo 23 della legge 11 febbraio
1994, n. 109, e successive modificazioni.
ALLEGATI
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