Art. 119.
Direzione dell'esecuzione del contratto
1. La esecuzione dei contratti
aventi ad oggetto lavori, servizi, forniture, è diretta dal
responsabile del procedimento o da altro soggetto, nei casi e con le
modalità stabilite dal regolamento.
2. Per i lavori, detto regolamento
stabilisce le tipologie e gli importi massimi per i quali il
responsabile del procedimento può coincidere con il direttore dei
lavori.
3. Per i servizi e le forniture, il
regolamento citato individua quelli di particolare importanza, per
qualità e importo delle prestazioni, per i quali il direttore
dell'esecuzione del contratto deve essere un soggetto diverso dal
responsabile del procedimento.
Art. 120.
Collaudo
1. Per i contratti relativi a
servizi e forniture il regolamento determina le modalità di
verifica della conformità delle prestazioni eseguite a quelle
pattuite, con criteri semplificati per quelli di importo inferiore
alla soglia comunitaria.
2. Per i contratti relativi ai
lavori il regolamento disciplina il collaudo con modalità ordinarie
e semplificate, in conformità a quanto previsto dal presente
codice.
2-bis. Per i contratti relativi a
lavori, servizi e forniture, l’affidamento dell’incarico di
collaudo o di verifica di conformità, in quanto attività propria
delle stazioni appaltanti, è conferito dalle stesse, a propri
dipendenti o a dipendenti di amministrazioni aggiudicatrici, con
elevata e specifica qualificazione in riferimento all’oggetto del
contratto, alla complessità e all’importo delle prestazioni,
sulla base di criteri da fissare preventivamente, nel rispetto dei
principi di rotazione e trasparenza; il provvedimento che affida
l’incarico a dipendenti della stazione appaltante o di
amministrazioni aggiudicatrici motiva la scelta, indicando gli
specifici requisiti di competenza ed esperienza, desunti dal
curriculum dell’interessato e da ogni altro elemento in possesso
dell’amministrazione. Nell'ipotesi di carenza di organico
all’interno della stazione appaltante di soggetti in possesso dei
necessari requisiti, accertata e certificata dal responsabile del
procedimento, ovvero di difficoltà a ricorrere a dipendenti di
amministrazioni aggiudicatrici con competenze specifiche in materia,
la stazione appaltante affida l'incarico di collaudatore ovvero di
presidente o componente della commissione collaudatrice a soggetti
esterni scelti secondo le procedure e con le modalità previste per
l’affidamento dei servizi; nel caso di collaudo di lavori
l’affidamento dell’incarico a soggetti esterni avviene ai sensi
dell’articolo 91. Nel caso di interventi finanziati da più
amministrazioni aggiudicatrici, la stazione appaltante fa ricorso
prioritariamente a dipendenti appartenenti a dette amministrazioni
aggiudicatrici sulla base di specifiche intese che disciplinano i
rapporti tra le stesse.
(comma
aggiunto dall'art. 2, comma 1, lettera bb), d.lgs. n. 152 del 2008)
Titolo
II - CONTRATTI SOTTO SOGLIA COMUNITARIA
Art. 121.
Disciplina comune applicabile ai contratti pubblici di lavori,
servizi e forniture, di importo inferiore alla soglia comunitaria.
1. Ai contratti pubblici aventi per
oggetto lavori, servizi, forniture, di importo inferiore alle soglie
di rilevanza comunitaria, si applicano oltre alle disposizioni della
parte I, della parte IV e della parte V, anche le disposizioni della
parte II, in quanto non derogate dalle norme del presente titolo.
2. Ai fini dell'applicazione del comma
3 dell'articolo 29 (metodi di calcolo del valore stimato dei
contratti pubblici), per le procedure previo bando si ha riguardo
alla data di pubblicazione del bando nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana.
Art. 122.
Disciplina specifica per i contratti di lavori pubblici sotto soglia
(art. 29, legge n. 109/1994; artt. 79, 80, 81 d.P.R. n.
554/1999)
1. Ai contratti di lavori pubblici
sotto soglia comunitaria non si applicano le norme del presente
codice che prevedono obblighi di pubblicità e di comunicazione in
ambito sovranazionale.
Le stazioni appaltanti possono ricorrere ai contratti di
cui all'articolo 53, comma 2, lettere b) e c), qualora riguardino
lavori di speciale complessita' o in caso di progetti integrali,
come
definiti rispettivamente dal regolamento di cui all'articolo
5,
ovvero riguardino lavori di manutenzione, restauro e scavi
archeologici.
(comma modificato
dall'articolo 1, comma 1, lettera n), d.lgs. n. 113 del 2007)
2. L'avviso di preinformazione di
cui all'articolo 63, è facoltativo ed è
pubblicato sul profilo di committente, ove istituito, e sui siti
informatici di cui all'articolo 66, comma 7, con
le modalità ivi previste.
3. L'avviso sui risultati della
procedura di affidamento, di cui all'articolo 65
è pubblicato sul profilo di committente, ove istituito, e sui siti
informatici di cui all'articolo 66, comma 7, con
le modalità ivi previste.
4. I bandi e gli inviti non
contengono le indicazioni che attengono ad obblighi di pubblicità e
di comunicazione in ambito sopranazionale.
5.Gli avvisi di cui al comma 3 ed
i bandi relativi a contratti di
importo pari o superiore a cinquecentomila euro sono pubblicati
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - serie speciale
- relativa ai contratti pubblici, sul «profilo di committente»
della stazione appaltante, e, non oltre due giorni lavorativi dopo,
sul sito informatico del Ministero delle infrastrutture e dei
trasporti di cui al decreto
del Ministro dei lavori pubblici 6 aprile 2001, n. 20 e sul sito
informatico presso l'Osservatorio, con l'indicazione degli estremi
di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale. Gli avvisi e i bandi sono
altresì pubblicati, non oltre cinque giorni lavorativi dopo la
pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale, per estratto, a scelta della
stazione appaltante, su almeno uno dei principali quotidiani a
diffusione nazionale ovvero su almeno uno dei quotidiani a maggiore
diffusione locale nel luogo ove si eseguono i lavori. I bandi e
gli avvisi di cui al comma 3 relativi a contratti di importo inferiore a cinquecentomila euro
sono pubblicati nell'albo pretorio del Comune ove si eseguono i
lavori e nell'albo della stazione appaltante; gli effetti giuridici
connessi alla pubblicazione decorrono dalla pubblicazione nell'albo
pretorio del Comune. Si applica, comunque, quanto previsto dall'articolo
66, comma 15.nonché comma 7, terzo periodo.
(comma
modificato dall'art. 2 del d.lgs. n. 6 del 2007)
6. Ai termini di ricezione delle
domande di partecipazione e delle offerte, e di comunicazione dei
capitolati e documenti complementari, si applicano l'articolo
70, comma 1 e comma 10, in tema di regole generali sulla
fissazione dei termini e sul prolungamento dei termini, nonché gli articoli
71 e 72, e inoltre le seguenti regole:
a) nelle procedure aperte, il
termine per la ricezione delle offerte, decorrente dalla
pubblicazione del bando sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana per i contratti di importo pari o superiore a
cinquecentomila euro, e dalla pubblicazione del bando nell'albo
pretorio del Comune in cui si esegue il contratto per i contratti
di importo inferiore a cinquecentomila euro non può essere
inferiore a ventisei giorni;
b) nelle procedure ristrette, nelle procedure negoziate previa
pubblicazione di un bando di gara, e nel dialogo competitivo, il
termine per la ricezione delle domande di partecipazione, avente
la decorrenza di cui alla lettera a), non può essere inferiore a
quindici giorni;
c) nelle procedure ristrette, il termine per la ricezione delle
offerte, decorrente dalla data di invio dell'invito, non può
essere inferiore a venti giorni;
d) nelle procedure negoziate, con o senza bando, e nel dialogo
competitivo, il termine per la ricezione delle offerte viene
stabilito dalle stazioni appaltanti nel rispetto del comma
1 dell'articolo 70 e, ove non vi siano specifiche ragioni di
urgenza, non può essere inferiore a dieci giorni dalla data di
invio dell'invito;
e) in tutte le procedure, quando il contratto ha per oggetto anche
la progettazione esecutiva, il termine per la ricezione delle
offerte non può essere inferiore a quaranta giorni dalla data di
pubblicazione del bando di gara o di invio dell'invito; quando il
contratto ha per oggetto anche la progettazione definitiva, il
termine per la ricezione delle offerte non può essere inferiore a
sessanta giorni con le medesime decorrenze;
f) nelle procedure aperte, nelle procedure negoziate previo bando
e nel dialogo competitivo, quando del contratto è stata data
notizia con l'avviso di preinformazione, il termine di ricezione
delle offerte può essere ridotto a 18 giorni e comunque mai a
meno di undici giorni, decorrenti, nelle procedure aperte, dalla
pubblicazione del bando, e per le altre procedure, dalla
spedizione della lettera invito;
g) nelle procedure ristrette e nelle procedure negoziate con
pubblicazione di un bando di gara, quando l'urgenza rende
impossibile rispettare i termini minimi previsti dal presente
articolo, le stazioni appaltanti, purché indichino nel bando di
gara le ragioni dell'urgenza, possono stabilire un termine per la
ricezione delle domande di partecipazione, non inferiore a
quindici giorni dalla data di pubblicazione del bando di gara
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana; e, nelle
procedure ristrette, un termine per la ricezione delle offerte non
inferiore a dieci giorni, ovvero non inferiore a trenta giorni se
l'offerta ha per oggetto anche il progetto esecutivo, decorrente
dalla data di invio dell'invito a presentare offerte. Tale
previsione non si applica al termine per la ricezione delle
offerte, se queste hanno per oggetto anche la progettazione
definitiva.
7. La procedura negoziata è
ammessa, oltre che nei casi di cui agli articoli 56 e
57, anche per lavori di importo complessivo non superiore a
centomila euro.
7-bis. I lavori di importo
complessivo pari o superiore a 100.000 euro e inferiore a 500.000
euro possono essere affidati dalle stazioni appaltanti, a cura del
responsabile del procedimento, nel rispetto dei principi di non
discriminazione, parità di trattamento, proporzionalità e
trasparenza, e secondo la procedura prevista dall'articolo 57, comma
6; l'invito è rivolto ad almeno cinque soggetti, se sussistono
aspiranti idonei in tale numero.
(comma iaggiunto
dall'articolo 1, comma 10-quinquies, della legge n. 201 del 2008)
8. Le disposizioni Per
l’affidamento dei lavori pubblici di cui all'art.
32, comma 1, lettera g) non si applicano alle opere di
urbanizzazione primaria di cui all'articolo
1, comma 1, lettera b) e all'articolo
4, comma 1, della legge 29 settembre 1964, n. 847, correlate al
singolo intervento edilizio assentito, per le quali continua ad
applicarsi l'articolo
16, comma 2, del d.P.R. 6 giugno 2001, n. 380, e successive
modificazioni. si applica la procedura
prevista dall’articolo 57, comma 6; l’invito è rivolto ad
almeno cinque soggetti se sussistono in tale numero aspiranti
idonei.
(comma così
sostituito dall'art. 1, comma 1, lettera bb), d.lgs. n. 152 del
2008)
9.Per lavori d'importo inferiore
o pari a 1 milione di euro quando il criterio di
aggiudicazione è quello del prezzo più basso, la stazione
appaltante può prevedere nel bando l'esclusione automatica dalla
gara delle offerte che presentano una percentuale di ribasso pari o
superiore alla soglia di anomalia individuata ai sensi dell'articolo
86; in tal caso non si applica l'articolo 87, comma 1. Comunque
la facoltà di esclusione automatica non è esercitabile quando il
numero delle offerte ammesse è inferiore a cinque dieci; in tal caso si
applica l'articolo 86, comma 3. (comma
modificato dall'art. 1, comma 1, lettera bb), d.lgs. n. 152 del
2008, poi dall'articolo 4-quater, comma 1, lettera e), legge n. 102
del 2009)
Art. 123.
Procedura ristretta semplificata per gli appalti di lavori
(art. 23, legge n. 109/1994)
1. Per gli appalti aventi ad oggetto
la sola esecuzione di lavori di importo inferiore a 750.000
1 milione di euro, le
stazioni appaltanti hanno facoltà, senza procedere a pubblicazione
di bando, di invitare a presentare offerta almeno venti concorrenti,
se sussistono in tale numero soggetti qualificati in relazione ai
lavori oggetto dell'appalto, individuati tra gli operatori economici
iscritti nell'elenco disciplinato dai commi che seguono. (comma
cambiato dall'art. 2, comma 1, lettera cc), d.lgs. n. 152 del 2008)
2. I lavori che le stazioni
appaltanti intendono affidare con la procedura di cui al comma 1,
vanno resi noti mediante avviso, pubblicato con le modalità
previste per l'avviso di preinformazione, entro il trenta novembre
di ogni anno.
3. Gli operatori economici
interessati ad essere invitati alle procedure di affidamento di cui
al comma precedente, presentano apposita domanda, entro il quindici
dicembre successivo.
4. I consorzi e i raggruppamenti
temporanei possono presentare domanda per essere iscritti in un
numero massimo di elenchi, per ciascun anno, pari a centottanta.
5. Gli altri operatori economici
possono essere iscritti in un numero massimo di elenchi, per ciascun
anno, pari a trenta.
6. E' fatto divieto di chiedere
l'iscrizione in un dato elenco sia in forma individuale che in forma
di componente di un raggruppamento o consorzio, ovvero come
componente di più di un raggruppamento temporaneo o più di un
consorzio, ovvero come componente sia di un raggruppamento
temporaneo che di un consorzio.
7. Nel caso di stazioni appaltanti
di dimensione nazionale la cui struttura organizzativa è articolata
in sedi locali, le domande e i relativi elenchi si riferiscono alle
singole articolazioni territoriali.
8. Ogni domanda di iscrizione deve
essere corredata da un'autocertificazione, ai sensi della normativa
vigente, con cui il richiedente afferma di essere in possesso dei
requisiti di qualificazione necessari e di non trovarsi in nessuna
delle cause di esclusione previsti per l'esecuzione di lavori di
pari importo con procedure aperte o ristrette.
9. Le stazioni appaltanti formano
l'elenco entro il trenta dicembre, iscrivendovi tutti i soggetti la
cui domanda sia regolare e corredata dell'autocertificazione di cui
al comma 8.
10. L'ordine di iscrizione, tra i
soggetti aventi titolo, è stabilito mediante sorteggio pubblico, la
cui data è indicata nell'avviso di cui al comma 2.
11. Le stazioni appaltanti applicano
l'articolo 48.
12. Gli operatori inseriti
nell'elenco sono invitati secondo l'ordine di iscrizione, sempre che
in possesso dei requisiti di qualificazione necessari in relazione
all'oggetto dell'appalto, e possono ricevere ulteriori inviti dopo
che sono stati invitati tutti i soggetti inseriti nell'elenco, in
possesso dei necessari requisiti di qualificazione.
13. Gli elenchi annuali sono
trasmessi all'Osservatorio, che ne dà pubblicità sul proprio sito
informatico di cui all'articolo 66, comma 7, con
le modalità ivi previste.
14. L'Osservatorio verifica,
mediante adeguato programma informatico, il rispetto del numero
massimo di iscrizioni e comunica il superamento del numero massimo
alle stazioni appaltanti che hanno proceduto alle iscrizioni che,
secondo un ordine cronologico, eccedono il numero massimo.
15. Nell'ipotesi di cui al comma 14,
le stazioni appaltanti sono tenute a cancellare dall'elenco gli
iscritti nei cui confronti si è verificato il superamento del
numero massimo di iscrizioni, entro venti giorni dalla comunicazione
dell'Osservatorio, e previo avviso agli iscritti che possono, entro
cinque giorni, rinunciare ad una o più diverse iscrizioni, per
rientrare nel numero massimo di iscrizioni. Tutte le modifiche agli
elenchi sono comunicate all'Osservatorio.
16. Le stazioni appaltanti possono
sempre chiedere notizie all'Osservatorio sul numero massimo di
iscrizioni.
Art. 124.
Appalti di servizi e forniture sotto soglia
(d.P.R. n. 573/1994)
1. Ai contratti di servizi e
forniture sotto soglia non si applicano le norme del presente codice
che prevedono obblighi di pubblicità e di comunicazione in ambito
sovranazionale.
2. L'avviso di preinformazione di
cui all'articolo 63 è facoltativo ed è
pubblicato sul profilo di committente, ove istituito, e sui siti
informatici di cui all'articolo 66, comma 7, con
le modalità ivi previste.
3. Le stazioni appaltanti
pubblicano l'avviso sui risultati della procedura di affidamento sui
siti informatici di cui all'articolo 66, comma 7.
Il comma soprastante è stato modificato dal
D.Lgs 31 Luglio 2007,
n. 113
4. I bandi e gli inviti non
contengono le indicazioni che attengono ad obblighi di pubblicità e
di comunicazione in ambito sopranazionale.
5. I bandi sono pubblicati nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - serie speciale -
contratti pubblici, sui siti informatici di cui all'articolo
66, comma 7, con le modalità ivi previste, e nell'albo della
stazione appaltante. Gli effetti giuridici connessi alla pubblicità
decorrono dalla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale. Si applica,
comunque, quanto previsto dall'articolo 66, comma 15.nonché
comma 7, terzo periodo.
(comma
modificato dall'articolo 2 del d.lgs. n. 6 del 2007)
6. Ai termini di ricezione delle
domande di partecipazione e delle offerte, e di comunicazione dei
capitolati e documenti complementari, si applicano gli articoli 70,
comma 1 e comma 10, in tema di regole generali sulla fissazione dei
termini e sul prolungamento dei termini, nonché gli articoli 71 e
72, e inoltre le seguenti regole:
a) nelle procedure aperte, il
termine per la ricezione delle offerte, decorrente dalla
pubblicazione del bando nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana non può essere inferiore a quindici giorni;
b) nelle procedure ristrette, nelle procedure negoziate previa
pubblicazione di un bando di gara, e nel dialogo competitivo, il
termine per la ricezione delle domande di partecipazione, avente
la decorrenza di cui alla lettera a), non può essere inferiore a
sette giorni;
c) nelle procedure ristrette, il termine per la ricezione delle
offerte, decorrente dalla data di invio dell'invito, non può
essere inferiore a dieci giorni;
d) nelle procedure negoziate, con o senza bando, e nel dialogo
competitivo, il termine per la ricezione delle offerte viene
stabilito dalle stazioni appaltanti nel rispetto del comma
1 dell'articolo 70 e, ove non vi siano specifiche ragioni di
urgenza, non può essere inferiore a dieci giorni dalla data di
invio dell'invito;
e) nelle procedure aperte, nelle procedure negoziate previo bando
e nel dialogo competitivo, quando del contratto è stata data
notizia con l'avviso di preinformazione, il termine di ricezione
delle offerte può essere ridotto a dieci giorni e comunque mai a
meno di sette giorni, decorrenti, nelle procedure aperte, dalla
pubblicazione del bando, e per le altre procedure, dalla
spedizione della lettera invito;
f) nelle procedure ristrette e nelle procedure negoziate con
pubblicazione di un bando di gara, quando l'urgenza rende
impossibile rispettare i termini minimi previsti dal presente
articolo, le stazioni appaltanti, purché indichino nel bando di
gara le ragioni dell'urgenza, possono stabilire un termine per la
ricezione delle domande di partecipazione, non inferiore a dieci
giorni dalla data di pubblicazione del bando di gara nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana; e, nelle procedure
ristrette, un termine per la ricezione delle offerte non inferiore
a cinque giorni.
7. Il regolamento disciplina,
secondo criteri di semplificazione rispetto alle norme dettate dal
presente codice, i requisiti di idoneità morale, capacità
tecnico-professionale ed economico-finanziaria che devono essere
posseduti dagli operatori economici.
8.Per
servizi e forniture d’importo inferiore o pari a 100.000 euro,
quando il criterio di
aggiudicazione è quello del prezzo più basso, la stazione
appaltante può prevedere nel bando l'esclusione automatica dalla
gara delle offerte che presentano una percentuale di ribasso pari o
superiore alla soglia di anomalia individuata ai sensi dell'articolo
86; in tal caso non si applica l'articolo 87, comma 1. Comunque
la facoltà di esclusione automatica non è esercitabile quando il
numero delle offerte ammesse è inferiore a cinque dieci; in tal caso si
applica l'articolo 86, comma 3.(comma
cambiato dall'art. 1, comma 1, lettera cc), d.lgs. n. 152 del 2008,
poi dall'articolo 4-quater, comma 1, lettera f), legge n. 102 del
2009)
Art. 125.
Lavori, servizi e forniture in economia
(art. 24, legge n. 109/1994; art. 88, e artt. 142 ss., d.P.R.
n. 554/1999; d.P.R. n. 384/2001)
1. Le acquisizioni in economia di
beni, servizi, lavori, possono essere effettuate:
a) mediante amministrazione
diretta;
b) mediante procedura di cottimo fiduciario.
2. Per ogni acquisizione in economia
le stazioni appaltanti operano attraverso un responsabile del
procedimento ai sensi dell'articolo 10.
3. Nell'amministrazione diretta le
acquisizioni sono effettuate con materiali e mezzi propri o
appositamente acquistati o noleggiati e con personale proprio delle
stazioni appaltanti, o eventualmente assunto per l'occasione, sotto
la direzione del responsabile del procedimento.
4. Il cottimo fiduciario è una
procedura negoziata in cui le acquisizioni avvengono mediante
affidamento a terzi.
5. I lavori in economia sono ammessi
per importi non superiori a 200.000. I lavori assunti in
amministrazione diretta non possono comportare una spesa complessiva
superiore a 50.000 euro.
6. I lavori eseguibili in economia
sono individuati da ciascuna stazione appaltante, con riguardo alle
proprie specifiche competenze e nell'ambito delle seguenti categorie
generali:
a) manutenzione o riparazione di
opere od impianti quando l'esigenza è rapportata ad eventi
imprevedibili e non sia possibile realizzarle con le forme e le
procedure previste agli articoli 55, 121,
122;
b) manutenzione di opere o di impianti di importo non superiore a
100.000 euro;(lettera
cambiata dall'art. 2, comma 1, lettera dd), d.lgs. n. 152 del
2008)
c) interventi non programmabili in materia di sicurezza;
d) lavori che non possono essere differiti, dopo l'infruttuoso
esperimento delle procedure di gara;
e) lavori necessari per la compilazione di progetti;
f) completamento di opere o impianti a seguito della risoluzione
del contratto o in danno dell'appaltatore inadempiente, quando vi
è necessità e urgenza di completare i lavori.
7. I fondi necessari per la
realizzazione di lavori in economia possono essere anticipati dalla
stazione appaltante con mandati intestati al responsabile del
procedimento, con obbligo di rendiconto finale. Il programma annuale
dei lavori è corredato dell'elenco dei lavori da eseguire in
economia per i quali è possibile formulare una previsione, ancorché
sommaria.
8. Per lavori di importo pari
superiore a 40.000 euro e fino a 200.000 euro, l'affidamento
mediante cottimo fiduciario avviene nel rispetto dei principi di
trasparenza, rotazione, parità di trattamento, previa consultazione
di almeno cinque operatori economici, se sussistono in tale numero
soggetti idonei, individuati sulla base di indagini di mercato
ovvero tramite elenchi di operatori economici predisposti dalla
stazione appaltante. Per lavori di importo inferiore a quarantamila
euro è consentito l'affidamento diretto da parte del responsabile
del procedimento.
9. Le forniture e i servizi in
economia sono ammessi per importi inferiori a 137.000 per le
amministrazioni aggiudicatrici di cui all'articolo
28, comma 1, lettera a), e per importi inferiori a 211.000 euro
per le stazioni appaltanti di cui all'articolo 28,
comma 1, lettera b). Tali soglie sono adeguate in relazione alle
modifiche delle soglie previste dall'articolo 28, con lo stesso
meccanismo di adeguamento previsto dall'articolo
248.
10. L'acquisizione in economia di
beni e servizi è ammessa in relazione all'oggetto e ai limiti di
importo delle singole voci di spesa, preventivamente individuate con
provvedimento di ciascuna stazione appaltante, con riguardo alle
proprie specifiche esigenze. Il ricorso all'acquisizione in economia
è altresì consentito nelle seguenti ipotesi:
a) risoluzione di un precedente
rapporto contrattuale, o in danno del contraente inadempiente,
quando ciò sia ritenuto necessario o conveniente per conseguire
la prestazione nel termine previsto dal contratto;
b) necessità di completare le prestazioni di un contratto in
corso, ivi non previste, se non sia possibile imporne l'esecuzione
nell'ambito del contratto medesimo;
c) prestazioni periodiche di servizi, forniture, a seguito della
scadenza dei relativi contratti, nelle more dello svolgimento
delle ordinarie procedure di scelta del contraente, nella misura
strettamente necessaria;
d) urgenza, determinata da eventi oggettivamente imprevedibili, al
fine di scongiurare situazioni di pericolo per persone, animali o
cose, ovvero per l'igiene e salute pubblica, ovvero per il
patrimonio storico, artistico, culturale.
11. Per servizi o forniture di
importo pari o superiore a ventimila euro e fino alle soglie di cui
al comma 9, l'affidamento mediante cottimo fiduciario avviene nel
rispetto dei principi di trasparenza, rotazione, parità di
trattamento, previa consultazione di almeno cinque operatori
economici, se sussistono in tale numero soggetti idonei, individuati
sulla base di indagini di mercato ovvero tramite elenchi di
operatori economici predisposti dalla stazione appaltante. Per
servizi o forniture inferiori a ventimila euro, è consentito
l'affidamento diretto da parte del responsabile del procedimento.
12. L'affidatario di lavori,
servizi, forniture in economia deve essere in possesso dei requisiti
di idoneità morale, capacità tecnico-professionale ed
economico-finanziaria prescritta per prestazioni di pari importo
affidate con le procedure ordinarie di scelta del contraente. Agli
elenchi di operatori economici tenuti dalle stazioni appaltanti
possono essere iscritti i soggetti che ne facciano richiesta, che
siano in possesso dei requisiti di cui al periodo precedente. Gli
elenchi sono soggetti ad aggiornamento con cadenza almeno annuale.
13. Nessuna prestazione di beni,
servizi, lavori, ivi comprese le prestazioni di manutenzione,
periodica o non periodica, che non ricade nell'ambito di
applicazione del presente articolo, può essere artificiosamente
frazionata allo scopo di sottoporla alla disciplina delle
acquisizioni in economia.
14. I procedimenti di acquisizione
di prestazioni in economia sono disciplinati, nel rispetto del
presente articolo, nonché dei principi in tema di procedure di
affidamento e di esecuzione del contratto desumibili dal presente
codice, dal regolamento.
Titolo
III - DISPOSIZIONI ULTERIORI PER I CONTRATTI RELATIVI AI LAVORI
PUBBLICI
Capo
I - Programmazione, direzione ed esecuzione dei lavori
Art. 126.
Ambito di applicazione
(art. 14, legge n. 109/1994)
1. Le disposizioni del presente capo
si applicano agli appalti pubblici di lavori quale che ne sia
l'importo.
2. Le disposizioni in tema di
programmazione si applicano ai lavori pubblici di singolo importo
superiore a 100.000 euro.
Art. 127.
Consiglio superiore dei lavori pubblici
(art. 6, legge n. 109/1994)
1. E' garantita la piena autonomia
funzionale e organizzativa, nonché l'indipendenza di giudizio e di
valutazione del Consiglio superiore dei lavori pubblici quale
massimo organo tecnico consultivo dello Stato.
2. Con decreto del Presidente della
Repubblica, su proposta del Ministro delle infrastrutture e dei
trasporti, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, si
provvede ad attribuire al Consiglio superiore dei lavori pubblici,
su materie identiche o affini a quelle già di competenza del
Consiglio medesimo, poteri consultivi i quali, dalle disposizioni
vigenti alla data di entrata in vigore del presente codice, siano
stati affidati ad altri organi istituiti presso altre
amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo. Con il
medesimo decreto si provvede ad integrare la rappresentanza delle
diverse amministrazioni dello Stato e delle Regioni nell'ambito del
Consiglio superiore dei lavori pubblici, nonché ad integrare
analogamente la composizione dei comitati tecnici amministrativi,
senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Sono
fatte salve le competenze del Consiglio nazionale per i beni
culturali e ambientali.
3. Il Consiglio superiore dei lavori
pubblici esprime parere obbligatorio sui progetti definitivi di
lavori pubblici di competenza statale, o comunque finanziati per
almeno il 50 per cento dallo Stato, di importo superiore ai 25
milioni di euro, nonché parere sui progetti delle altre stazioni
appaltanti che siano pubbliche amministrazioni, sempre superiori a
tale importo, ove esse ne facciano richiesta. Per i lavori pubblici
di importo inferiore a 25 milioni di euro, le competenze del
Consiglio superiore sono esercitate dai comitati tecnici
amministrativi presso i Servizi Integrati Infrastrutture e Trasporti
(SIIT). Qualora il lavoro pubblico di importo inferiore a 25 milioni
di euro, presenti elementi di particolare rilevanza e complessità,
il direttore del settore infrastrutture sottopone il progetto, con
motivata relazione illustrativa, al parere del Consiglio superiore.
4. Le adunanze delle sezioni e
dell'assemblea generale del Consiglio superiore dei lavori pubblici
sono valide con la presenza di un terzo dei componenti e i pareri
sono validi quando siano deliberati con il voto favorevole della
maggioranza assoluta dei presenti all'adunanza.
5. Il Consiglio superiore dei lavori
pubblici esprime il parere entro quarantacinque giorni dalla
trasmissione del progetto. Decorso tale termine, il procedimento
prosegue prescindendo dal parere omesso e l'amministrazione motiva
autonomamente l'atto amministrativo da emanare.
Art. 128.
Programmazione dei lavori pubblici
(art. 14, legge n. 109/1994)
1. L'attività di realizzazione dei
lavori di cui al presente codice di singolo importo superiore a
100.000 euro si svolge sulla base di un programma triennale e di
suoi aggiornamenti annuali che le amministrazioni aggiudicatrici
predispongono e approvano, nel rispetto dei documenti programmatori,
già previsti dalla normativa vigente, e della normativa
urbanistica, unitamente all'elenco dei lavori da realizzare
nell'anno stesso.
2. Il programma triennale
costituisce momento attuativo di studi di fattibilità e di
identificazione e quantificazione dei propri bisogni che le
amministrazioni aggiudicatrici predispongono nell'esercizio delle
loro autonome competenze e, quando esplicitamente previsto, di
concerto con altri soggetti, in conformità agli obiettivi assunti
come prioritari. Gli studi individuano i lavori strumentali al
soddisfacimento dei predetti bisogni, indicano le caratteristiche
funzionali, tecniche, gestionali ed economico-finanziarie degli
stessi e contengono l'analisi dello stato di fatto di ogni
intervento nelle sue eventuali componenti storico-artistiche,
architettoniche, paesaggistiche, e nelle sue componenti di
sostenibilità ambientale, socio-economiche, amministrative e
tecniche. In particolare le amministrazioni aggiudicatrici
individuano con priorità i bisogni che possono essere soddisfatti
tramite la realizzazione di lavori finanziabili con capitali
privati, in quanto suscettibili di gestione economica. Lo schema di
programma triennale e i suoi aggiornamenti annuali sono resi
pubblici, prima della loro approvazione, mediante affissione nella
sede delle amministrazioni aggiudicatrici per almeno sessanta giorni
consecutivi ed eventualmente mediante pubblicazione sul profilo di
committente della stazione appaltante.
3. Il programma triennale deve
prevedere un ordine di priorità. Nell'ambito di tale ordine sono da
ritenere comunque prioritari i lavori di manutenzione, di recupero
del patrimonio esistente, di completamento dei lavori già iniziati,
i progetti esecutivi approvati, nonché gli interventi per i quali
ricorra la possibilità di finanziamento con capitale privato
maggioritario.
4. Nel programma triennale sono
altresì indicati i beni immobili pubblici che, al fine di quanto
previsto dall'articolo 53, comma 6, possono
essere oggetto di diretta alienazione anche del solo diritto di
superficie, previo esperimento di una gara; tali beni sono
classificati e valutati anche rispetto ad eventuali caratteri di
rilevanza storico-artistica, architettonica, paesaggistica e
ambientale e ne viene acquisita la documentazione catastale e
ipotecaria.
5. Le amministrazioni aggiudicatrici
nel dare attuazione ai lavori previsti dal programma triennale
devono rispettare le priorità ivi indicate. Sono fatti salvi gli
interventi imposti da eventi imprevedibili o calamitosi, nonché le
modifiche dipendenti da sopravvenute disposizioni di legge o
regolamentari ovvero da altri atti amministrativi adottati a livello
statale o regionale.
6. L'inclusione di un lavoro
nell'elenco annuale è subordinata, per i lavori di importo
inferiore a 1.000.000 di euro, alla previa approvazione di uno
studio di fattibilità e, per i lavori di importo pari o superiore a
1.000.000 di euro, alla previa approvazione della progettazione
preliminare, redatta ai sensi dell'articolo 93,
salvo che per i lavori di manutenzione, per i quali è sufficiente
l'indicazione degli interventi accompagnata dalla stima sommaria dei
costi, nonché per i lavori di cui all’articolo 153 per i quali
è sufficiente lo studio di fattibilità.
(comma
cambiato dall'art. 2, comma 1, lettera ee), d.lgs. n. 152 del 2008)
7. Un lavoro può essere inserito
nell'elenco annuale, limitatamente ad uno o più lotti, purché con
riferimento all'intero lavoro sia stata elaborata la progettazione
almeno preliminare e siano state quantificate le complessive risorse
finanziarie necessarie per la realizzazione dell'intero lavoro. In
ogni caso l'amministrazione aggiudicatrice nomina, nell'ambito del
personale ad essa addetto, un soggetto idoneo a certificare la
funzionalità, fruibilità e fattibilità di ciascun lotto.
8. I progetti dei lavori degli enti
locali ricompresi nell'elenco annuale devono essere conformi agli
strumenti urbanistici vigenti o adottati. Ove gli enti locali siano
sprovvisti di tali strumenti urbanistici, decorso inutilmente un
anno dal termine ultimo previsto dalla normativa vigente per la loro
adozione, e fino all'adozione medesima, gli enti stessi sono esclusi
da qualsiasi contributo o agevolazione dello Stato in materia di
lavori pubblici. Resta ferma l'applicabilità delle disposizioni di
cui agli articoli
9, 10, 11 e 19 del d.P.R. 8 giugno 2001, n. 327 e di cui all'articolo
34 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.
9. L'elenco annuale predisposto
dalle amministrazioni aggiudicatrici deve essere approvato
unitamente al bilancio preventivo, di cui costituisce parte
integrante, e deve contenere l'indicazione dei mezzi finanziari
stanziati sullo stato di previsione o sul proprio bilancio, ovvero
disponibili in base a contributi o risorse dello Stato, delle
regioni a statuto ordinario o di altri enti pubblici, già stanziati
nei rispettivi stati di previsione o bilanci, nonché acquisibili ai
sensi dell'articolo 3 del decreto-legge 31 ottobre 1990, n. 310,
convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 1990, n. 403,
e successive modificazioni. Un lavoro non inserito nell'elenco
annuale può essere realizzato solo sulla base di un autonomo piano
finanziario che non utilizzi risorse già previste tra i mezzi
finanziari dell'amministrazione al momento della formazione
dell'elenco, fatta eccezione per le risorse resesi disponibili a
seguito di ribassi d'asta o di economie. Agli enti locali si
applicano le disposizioni previste dal decreto legislativo 18 agosto
2000, n. 267.
10. I lavori non ricompresi
nell'elenco annuale o non ricadenti nelle ipotesi di cui al comma 5,
secondo periodo, non possono ricevere alcuna forma di finanziamento
da parte di pubbliche amministrazioni.
11. Le amministrazioni
aggiudicatrici sono tenute ad adottare il programma triennale e gli
elenchi annuali dei lavori sulla base degli schemi tipo, che sono
definiti con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei
trasporti e; i programmi triennali e gli elenchi
annuali dei lavori sono pubblicati sul sito informatico del Ministero delle
infrastrutture e trasporti di cui al decreto del Ministro dei lavori
pubblici 6 aprile 2001, n. 20 e per estremi sul sito informatico
presso l'Osservatorio. (comma
modificato dall'art. 2, comma 1, lettera ee), d.lgs. n. 152 del
2008)
12. I programmi triennali e gli
aggiornamenti annuali, fatta eccezione per quelli predisposti dagli
enti e da amministrazioni locali e loro associazioni e consorzi,
sono altresì trasmessi al CIPE entro trenta
giorni dall'approvazione, per la verifica della loro
compatibilità con i documenti programmatori vigenti. (comma
cambiato dall'art. 2, comma 1, lettera ee), d.lgs. n. 152 del 2008)
Art. 129.
Garanzie e coperture assicurative per i lavori pubblici
(art. 30, commi 3, 4, 7-bis, legge n. 109/1994)
1. Fermo restando quanto disposto
dall'articolo 75 e dall'articolo
113, l'esecutore dei lavori è altresì obbligato a stipulare
una polizza assicurativa che tenga indenni le stazioni appaltanti da
tutti i rischi di esecuzione da qualsiasi causa determinati, salvo
quelli derivanti da errori di progettazione, insufficiente
progettazione, azioni di terzi o cause di forza maggiore, e che
preveda anche una garanzia di responsabilità civile per danni a
terzi nell'esecuzione dei lavori sino alla data di emissione del
certificato di collaudo provvisorio o di regolare esecuzione.
2. Per i lavori il cui importo
superi gli ammontari stabiliti con decreto del Ministro delle
infrastrutture e dei trasporti, l'esecutore è inoltre obbligato a
stipulare, con decorrenza dalla data di emissione del certificato di
collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione, una
polizza indennitaria decennale, nonché una polizza per
responsabilità civile verso terzi, della medesima durata, a
copertura dei rischi di rovina totale o parziale dell'opera, ovvero
dei rischi derivanti da gravi difetti costruttivi.
3. Con il regolamento è istituito,
per i lavori di importo superiore a 100 milioni di euro, un sistema
di garanzia globale di esecuzione operante per gli contratti
appalti pubblici
aventi ad oggetto lavori, di cui possono avvalersi i soggetti di cui
all'articolo 32, comma 1, lettere a), b) e c). Il
sistema, una volta istituito, è obbligatorio per tutti gli contratti
appalti aventi ad oggetto la progettazione esecutiva e l'esecuzione di
lavori pubblici di importo superiore a 75 milioni di euro. (comma
modificato dall'art. 2, comma 1, lettera ff), d.lgs. n. 152 del
2008)
Art. 130.
Direzione dei lavori
(art. 27, legge n. 109/1994)
1. Per l'esecuzione di lavori
pubblici oggetto del presente codice affidati in appalto, le
amministrazioni aggiudicatrici sono obbligate ad istituire un
ufficio di direzione dei lavori costituito da un direttore dei
lavori ed eventualmente da assistenti.
2. Qualora le amministrazioni
aggiudicatrici non possano espletare, nei casi di cui all'articolo
90, comma 6, l'attività di direzione dei lavori, essa è
affidata nell'ordine ai seguenti soggetti:
a) altre amministrazioni
pubbliche, previa apposita intesa o convenzione di cui all'articolo
30 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;
b) il progettista incaricato ai sensi dell'articolo
90, comma 6;
c) altri soggetti scelti con le procedure previste dal presente
codice per l'affidamento degli incarichi di progettazione.
Art. 131. Piani
di sicurezza
(art. 31, legge n. 109/1994)
1. Il Governo, su proposta dei
Ministri del lavoro e delle politiche sociali, della salute, delle
infrastrutture e dei trasporti, e delle politiche comunitarie,
sentite le organizzazioni sindacali e imprenditoriali maggiormente
rappresentative, approva le modifiche che si rendano necessarie al
regolamento recato dal d.P.R.
3 luglio 2003, n. 222 (ora
allegato XV al decreto legislativo n. 81 del 2008), in materia di piani di sicurezza nei
cantieri temporanei o mobili, in conformità alle direttive
comunitarie, e alla relativa normativa nazionale di recepimento.
2. Entro trenta giorni
dall'aggiudicazione, e comunque prima della consegna dei lavori,
l'appaltatore od il concessionario redige e consegna ai soggetti di
cui all'articolo 32:
a) eventuali proposte integrative
del piano di sicurezza e di coordinamento quando quest'ultimo sia
previsto ai sensi del decreto
legislativo 14 agosto 1996, n. 494 (ora
decreto legislativo n. 81 del 2008);
b) un piano di sicurezza sostitutivo del piano di sicurezza e di
coordinamento quando quest'ultimo non sia previsto ai sensi del decreto
legislativo 14 agosto 1996, n. 494;(ora
decreto legislativo n. 81 del 2008)
c) un piano operativo di sicurezza per quanto attiene alle proprie
scelte autonome e relative responsabilità nell'organizzazione del
cantiere e nell'esecuzione dei lavori, da considerare come piano
complementare di dettaglio del piano di sicurezza e di
coordinamento quando quest'ultimo sia previsto ai sensi del decreto
legislativo 14 agosto 1996, n. 494 (ora
decreto legislativo n. 81 del 2008), ovvero del piano di
sicurezza sostitutivo di cui alla lettera b).
3. Il piano di sicurezza e di
coordinamento, quando previsto ai sensi del decreto
legislativo 14 agosto 1996, n. 494 (ora
decreto legislativo n. 81 del 2008),
ovvero il piano di sicurezza
sostitutivo di cui alla lettera b) del comma 2, nonché il piano
operativo di sicurezza di cui alla lettera c) del comma 2 formano
parte integrante del contratto di appalto o di concessione; i
relativi oneri vanno evidenziati nei bandi di gara e non sono
soggetti a ribasso d'asta. Le gravi o ripetute violazioni dei piani
stessi da parte dell'appaltatore o del concessionario, previa
formale costituzione in mora dell'interessato, costituiscono causa
di risoluzione del contratto. Il regolamento di cui al comma 1
stabilisce quali violazioni della sicurezza determinano la
risoluzione del contratto da parte della stazione appaltante. Il
direttore di cantiere e il coordinatore della sicurezza in fase di
esecuzione, ciascuno nell'ambito delle proprie competenze, vigilano
sull'osservanza dei piani di sicurezza.
4. Le imprese esecutrici, prima
dell'inizio dei lavori ovvero in corso d'opera, possono presentare
al coordinatore per l'esecuzione dei lavori di cui al decreto
legislativo 14 agosto 1996, n. 494
(ora decreto legislativo n. 81 del 2008), proposte di modificazioni o
integrazioni al piano di sicurezza e di coordinamento loro trasmesso
dalla stazione appaltante, sia per adeguarne i contenuti alle
tecnologie proprie dell'impresa, sia per garantire il rispetto delle
norme per la prevenzione degli infortuni e la tutela della salute
dei lavoratori eventualmente disattese nel piano stesso.
5. I contratti di appalto o di
concessione, se privi dei piani di sicurezza di cui al comma 2, sono
nulli.
6. Ai fini dell'applicazione degli
articoli 9, 11 e 35 della legge 20 maggio 1970, n. 300, la
dimensione numerica prevista per la costituzione delle
rappresentanze sindacali aziendali nei cantieri di opere e lavori
pubblici è determinata dal complessivo numero dei lavoratori
mediamente occupati trimestralmente nel cantiere e dipendenti dalle
imprese concessionarie, appaltatrici e subappaltatrici, per queste
ultime nell'ambito della categoria prevalente, secondo criteri
stabiliti dai contratti collettivi nazionali di lavoro nel quadro
delle disposizioni generali sulle rappresentanze sindacali.
7. Ai fini del presente articolo il
concessionario che esegue i lavori con la propria organizzazione di
impresa è equiparato all'appaltatore.
Art. 132.
Varianti in corso d'opera
(artt. 19, comma 1-ter, e 25, legge n. 109/1994)
1. Le varianti in corso d'opera
possono essere ammesse, sentito il progettista e il direttore dei
lavori, esclusivamente qualora ricorra uno dei seguenti motivi:
a) per esigenze derivanti da
sopravvenute disposizioni legislative e regolamentari;
b) per cause impreviste e imprevedibili accertate nei modi
stabiliti dal regolamento, o per l'intervenuta possibilità di
utilizzare materiali, componenti e tecnologie non esistenti al
momento della progettazione che possono determinare, senza aumento
di costo, significativi miglioramenti nella qualità dell'opera o
di sue parti e sempre che non alterino l'impostazione progettuale;
c) per la presenza di eventi inerenti alla natura e alla
specificità dei beni sui quali si interviene verificatisi in
corso d'opera, o di rinvenimenti imprevisti o non prevedibili
nella fase progettuale;
d) nei casi previsti dall'articolo
1664, comma 2, del codice civile;
e) per il manifestarsi di errori o di omissioni del progetto
esecutivo che pregiudicano, in tutto o in parte, la realizzazione
dell'opera ovvero la sua utilizzazione; in tal caso il
responsabile del procedimento ne dà immediatamente comunicazione
all'Osservatorio e al progettista.
2. I titolari di incarichi di
progettazione sono responsabili per i danni subiti dalle stazioni
appaltanti in conseguenza di errori o di omissioni della
progettazione di cui al comma 1, lettera e). Nel caso di appalti
avente ad oggetto la progettazione esecutiva e l'esecuzione di
lavori, l'appaltatore risponde dei ritardi e degli oneri conseguenti
alla necessità di introdurre varianti in corso d'opera a causa di
carenze del progetto esecutivo.
3. Non sono considerati varianti ai
sensi del comma 1 gli interventi disposti dal direttore dei lavori
per risolvere aspetti di dettaglio, che siano contenuti entro un
importo non superiore al 10 per cento per i lavori di recupero,
ristrutturazione, manutenzione e restauro e al 5 per cento per tutti
gli altri lavori delle categorie di lavoro dell'appalto e che non
comportino un aumento dell'importo del contratto stipulato per la
realizzazione dell'opera. Sono inoltre ammesse, nell'esclusivo
interesse dell'amministrazione, le varianti, in aumento o in
diminuzione, finalizzate al miglioramento dell'opera e alla sua
funzionalità, sempreché non comportino modifiche sostanziali e
siano motivate da obiettive esigenze derivanti da circostanze
sopravvenute e imprevedibili al momento della stipula del contratto.
L'importo in aumento relativo a tali varianti non può superare il 5
per cento dell'importo originario del contratto e deve trovare
copertura nella somma stanziata per l'esecuzione dell'opera.
4. Ove le varianti di cui al comma
1, lettera e), eccedano il quinto dell'importo originario del
contratto, il soggetto aggiudicatore procede alla risoluzione del
contratto e indice una nuova gara alla quale è invitato
l'aggiudicatario iniziale.
5. La risoluzione del contratto, ai
sensi del presente articolo, dà luogo al pagamento dei lavori
eseguiti, dei materiali utili e del 10 per cento dei lavori non
eseguiti, fino a quattro quinti dell'importo del contratto.
6. Ai fini del presente articolo si
considerano errore o omissione di progettazione l'inadeguata
valutazione dello stato di fatto, la mancata od erronea
identificazione della normativa tecnica vincolante per la
progettazione, il mancato rispetto dei requisiti funzionali ed
economici prestabiliti e risultanti da prova scritta, la violazione
delle norme di diligenza nella predisposizione degli elaborati
progettuali.
Art. 133.
Termini di adempimento, penali, adeguamenti dei prezzi
(art. 26, legge n. 109/1994)
1. In caso di ritardo nella
emissione dei certificati di pagamento o dei titoli di spesa
relativi agli acconti e alla rata di saldo rispetto alle condizioni
e ai termini stabiliti dal contratto, che non devono comunque
superare quelli fissati dal capitolato generale dal
regolamento di cui all'articolo 5, spettano
all'esecutore dei lavori gli interessi, legali e moratori, questi
ultimi nella misura accertata annualmente con decreto del Ministro
delle infrastrutture e del trasporto, di concerto con il Ministro
dell'economia e delle finanze, ferma restando la sua facoltà,
trascorsi i termini di cui sopra o, nel caso in cui l'ammontare
delle rate di acconto, per le quali non sia stato tempestivamente
emesso il certificato o il titolo di spesa, raggiunga il quarto
dell'importo netto contrattuale,di agire ai sensi dell'articolo
1460 del codice civile, ovvero, previa costituzione in mora
dell'amministrazione aggiudicatrice e trascorsi sessanta giorni
dalla data della costituzione stessa, di promuovere il giudizio
arbitrale per la dichiarazione di risoluzione del contratto. (comma
cambiato dall'art. 2, comma 1, lettera dd), d.lgs. n. 113 del 2007)
1-bis. Fermi i
vigenti divieti di anticipazione del prezzo, il bando di gara può
individuare i materiali da costruzione per i quali i contratti, nei
limiti delle risorse disponibili e imputabili all'acquisto dei
materiali, prevedono le modalità e i tempi di pagamento degli
stessi, ferma restando l'applicazione dei prezzi contrattuali ovvero
dei prezzi elementari desunti dagli stessi, previa presentazione da
parte dell'esecutore di fattura o altro documento comprovanti il
loro acquisto nella tipologia e quantità necessarie per
l'esecuzione del contratto e la loro destinazione allo specifico
contratto, previa accettazione dei materiali da parte del direttore
dei lavori, a condizione comunque che il responsabile del
procedimento abbia accertato l'effettivo inizio dei lavori e che
l'esecuzione degli stessi proceda conformemente al cronoprogramma.
Per tali materiali non si applicano le disposizioni di cui al comma
3, nonché ai commi da 4 a 7 per variazioni in aumento. Il pagamento
dei materiali da costruzione è subordinato alla costituzione di
garanzia fideiussoria bancaria o assicurativa di importo pari al
pagamento maggiorato del tasso di interesse legale applicato al
periodo necessario al recupero del pagamento stesso secondo il
cronoprogramma dei lavori. La garanzia è immediatamente escussa dal
committente in caso di inadempimento dell'affidatario dei lavori,
ovvero in caso di interruzione dei lavori o non completamento
dell'opera per cause non imputabili al committente. L'importo della
garanzia è gradualmente ed automaticamente ridotto nel corso dei
lavori, in rapporto al progressivo recupero del pagamento da parte
delle stazioni appaltanti. Da tale norma non devono derivare nuovi o
maggiori oneri per la finanza pubblica.
(comma aggiunto dall'art. 2, comma 1, lettera gg), d.lgs. n. 152 del
2008)
2. Per i lavori pubblici affidati
dalle stazioni appaltanti non si può procedere alla revisione dei
prezzi e non si applica il comma 1 dell'articolo
1664 del codice civile.
3. Per i lavori di cui al comma 2 si
applica il prezzo chiuso, consistente nel prezzo dei lavori al netto
del ribasso d'asta, aumentato di una percentuale da applicarsi, nel
caso in cui la differenza tra il tasso di inflazione reale e il
tasso di inflazione programmato nell'anno precedente sia superiore
al 2 per cento, all'importo dei lavori ancora da eseguire per ogni
anno intero previsto per l'ultimazione dei lavori stessi. Tale
percentuale è fissata, con decreto del Ministro delle
infrastrutture e dei trasporti da emanare entro il 30 giugno
31 marzo di ogni
anno, nella misura eccedente la predetta percentuale del 2 per
cento.(comma
cambiato dall'art. 2, comma 1, lettera gg), d.lgs. n. 152 del 2008)
3-bis. A pena di decadenza,
l’appaltatore presenta alla stazione appaltante l’istanza di
applicazione del prezzo chiuso, ai sensi del comma 3, entro sessanta
giorni dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica Italiana del decreto ministeriale di cui al medesimo
comma 3.
(comma
aggiunto dall'art. 2, comma 1, lettera gg), d.lgs. n. 152 del 2008)
4. In deroga a quanto previsto dal
comma 2, qualora il prezzo di singoli materiali da costruzione, per
effetto di circostanze eccezionali, subisca variazioni in aumento o
in diminuzione, superiori al 10 per cento rispetto al prezzo
rilevato dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti
nell'anno di presentazione dell'offerta con il decreto di cui al
comma 6, si fa luogo a compensazioni, in aumento o in diminuzione,
per la percentuale eccedente il 10 per cento e nel limite delle
risorse di cui al comma 7.
5. La compensazione è determinata
applicando la percentuale di variazione che eccede il 10 per cento
al prezzo dei singoli materiali da costruzione impiegati nelle
lavorazioni contabilizzate nell'anno solare precedente al decreto di
cui al comma 6 nelle quantità accertate dal direttore dei lavori.
6. Il Ministero delle infrastrutture
e dei trasporti, entro il 30 giugno 31 marzo
di ogni anno, rileva con proprio
decreto le variazioni percentuali annuali dei singoli prezzi dei
materiali da costruzione più significativi. (comma
modificato dall'art. 2, comma 1, lettera gg), d.lgs. n. 152 del
2008)
6-bis. A pena di decadenza,
l’appaltatore presenta alla stazione appaltante l’istanza di
compensazione, ai sensi del comma 4, entro sessanta giorni dalla
data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
Italiana del decreto ministeriale di cui al comma 6.
(comma
aggiunto dall'art. 2, comma 1, lettera gg), d.lgs. n. 152 del 2008)
7. Per le finalità di cui al comma
4 si possono utilizzare le somme appositamente accantonate per
imprevisti, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica,
nel quadro economico di ogni intervento, in misura non inferiore
all'1 per cento del totale dell'importo dei lavori, fatte salve le
somme relative agli impegni contrattuali già assunti, nonché le
eventuali ulteriori somme a disposizione della stazione appaltante
per lo stesso intervento nei limiti della relativa autorizzazione di
spesa. Possono altresì essere utilizzate le somme derivanti da
ribassi d'asta, qualora non ne sia prevista una diversa destinazione
sulla base delle norme vigenti, nonché le somme disponibili
relative ad altri interventi ultimati di competenza dei soggetti
aggiudicatori nei limiti della residua spesa autorizzata; l'utilizzo
di tali somme deve essere autorizzato dal CIPE, qualora gli
interventi siano stati finanziati dal CIPE stesso.
8. Le stazioni appaltanti provvedono
ad aggiornare annualmente i propri prezzari, con particolare
riferimento alle voci di elenco correlate a quei prodotti destinati
alle costruzioni, che siano stati soggetti a significative
variazioni di prezzo legate a particolari condizioni di mercato. I
prezzari cessano di avere validità il 31 dicembre di ogni anno e
possono essere transitoriamente utilizzati fino al 30 giugno
dell'anno successivo per i progetti a base di gara la cui
approvazione sia intervenuta entro tale data. In caso di
inadempienza da parte dei predetti soggetti, i prezzari possono
essere aggiornati dalle competenti articolazioni territoriali del
Ministero delle infrastrutture e dei trasporti di concerto con le
regioni interessate.
9. I progettisti e gli esecutori di
lavori pubblici sono soggetti a penali per il ritardato adempimento
dei loro obblighi contrattuali. L'entità delle penali e le modalità
di versamento sono disciplinate dal regolamento.
Art. 134.
Recesso
(art. 122, d.P.R. n. 554/1999; art. 345, legge n. 2248/1865,
all. F)
1. La stazione appaltante ha il
diritto di recedere in qualunque tempo dal contratto previo il
pagamento dei lavori eseguiti e del valore dei materiali utili
esistenti in cantiere, oltre al decimo dell'importo delle opere non
eseguite.
2. Il decimo dell'importo delle
opere non eseguite è calcolato sulla differenza tra l'importo dei
quattro quinti del prezzo posto a base di gara, depurato del ribasso
d'asta, e l'ammontare netto dei lavori eseguiti.
3. L'esercizio del diritto di
recesso è preceduto da formale comunicazione all'appaltatore da
darsi con un preavviso non inferiore a venti giorni, decorsi i quali
la stazione appaltante prende in consegna i lavori ed effettua il
collaudo definitivo.
4. I materiali il cui valore è
riconosciuto dalla stazione appaltante a norma del comma 1 sono
soltanto quelli già accettati dal direttore dei lavori prima della
comunicazione del preavviso di cui al comma 3.
5. La stazione appaltante può
trattenere le opere provvisionali e gli impianti che non siano in
tutto o in parte asportabili ove li ritenga ancora utilizzabili. In
tal caso essa corrisponde all'appaltatore, per il valore delle opere
e degli impianti non ammortizzato nel corso dei lavori eseguiti, un
compenso da determinare nella minor somma fra il costo di
costruzione e il valore delle opere e degli impianti al momento
dello scioglimento del contratto.
6. L'appaltatore deve rimuovere dai
magazzini e dai cantieri i materiali non accettati dal direttore dei
lavori e deve mettere i predetti magazzini e cantieri a disposizione
della stazione appaltante nel termine stabilito; in caso contrario
lo sgombero è effettuato d'ufficio e a sue spese.
Art. 135.
Risoluzione del contratto per reati accertati e per decadenza
dell'attestazione di qualificazione
(rubrica
modificata dall'articolo 3, comma 1, lettera i), d.lgs. n.113 del
2007)
(art. 118, d.P.R. n. 554/1999)
1. Fermo quanto previsto da altre
disposizioni di legge, qualora nei confronti dell'appaltatore sia
intervenuta l'emanazione di un provvedimento definitivo che dispone
l'applicazione di una o più misure di prevenzione di cui
all'articolo 3, della legge 27 dicembre 1956, n. 1423 ed agli
articoli 2 e seguenti della legge 31 maggio 1965, n. 575, ovvero sia
intervenuta sentenza di condanna passata in giudicato per frodi nei
riguardi della stazione appaltante, di subappaltatori, di fornitori,
di lavoratori o di altri soggetti comunque interessati ai lavori,
nonché per violazione degli obblighi attinenti alla sicurezza sul
lavoro, il responsabile del procedimento propone alla stazione
appaltante, in relazione allo
stato dei lavori e alle eventuali conseguenze nei riguardi delle
finalità dell'intervento, di procedere alla
risoluzione del contratto. (comma
cambiato dall'articolo 1, comma 1, lettera p), e dall'articolo 3,
comma 1, lettera i), d.lgs. n.113 del 2007)
1-bis. Qualora nei confronti
dell'appaltatore sia intervenuta la decadenza dell'attestazione di
qualificazione, per aver prodotto falsa documentazione o
dichiarazioni mendaci, risultante dal casellario informatico, la
stazione appaltante procede alla risoluzione del contratto.
(comma introdotto
dall'art. 3, comma 1, lettera i), d.lgs. n. 113 del 2007, poi così
modificato dall'art. 2, comma 1, lettera hh), d.lgs. n. 152 del
2008)
2. Nel caso di risoluzione,
l'appaltatore ha diritto soltanto al pagamento dei lavori
regolarmente eseguiti, decurtato degli oneri aggiuntivi derivanti
dallo scioglimento del contratto.
Art. 136.
Risoluzione del contratto per grave inadempimento grave irregolarità
e grave ritardo
(art. 119, d.P.R. n. 554/1999; artt. 340, 341 legge n.
2248/1865)
1. Quando il direttore dei lavori
accerta che comportamenti dell'appaltatore concretano grave
inadempimento alle obbligazioni di contratto tale da compromettere
la buona riuscita dei lavori, invia al responsabile del procedimento
una relazione particolareggiata, corredata dei documenti necessari,
indicando la stima dei lavori eseguiti regolarmente e che devono
essere accreditati all'appaltatore.
2. Su indicazione del responsabile
del procedimento il direttore dei lavori formula la contestazione
degli addebiti all'appaltatore, assegnando un termine non inferiore
a quindici giorni per la presentazione delle proprie controdeduzioni
al responsabile del procedimento.
3. Acquisite e valutate
negativamente le predette controdeduzioni, ovvero scaduto il termine
senza che l'appaltatore abbia risposto, la stazione appaltante su
proposta del responsabile del procedimento dispone la risoluzione
del contratto.
4. Qualora, al fuori dei precedenti
casi, l'esecuzione dei lavori ritardi per negligenza
dell'appaltatore rispetto alle previsioni del programma, il
direttore dei lavori gli assegna un termine, che, salvo i casi
d'urgenza, non può essere inferiore a dieci giorni, per compiere i
lavori in ritardo, e dà inoltre le prescrizioni ritenute
necessarie. Il termine decorre dal giorno di ricevimento della
comunicazione.
5. Scaduto il termine assegnato, il
direttore dei lavori verifica, in contraddittorio con l'appaltatore,
o, in sua mancanza, con la assistenza di due testimoni, gli effetti
dell'intimazione impartita, e ne compila processo verbale da
trasmettere al responsabile del procedimento.
6. Sulla base del processo verbale,
qualora l'inadempimento permanga, la stazione appaltante, su
proposta del responsabile del procedimento, delibera la risoluzione
del contratto.
Art. 137.
Inadempimento di contratti di cottimo
(art. 120, d.P.R. n. 554/1999; art. 340, legge n. 2248/1865, all.
F)
1. Per i contratti relativi a
cottimo, in caso di inadempimento dell'appaltatore la risoluzione è
dichiarata per iscritto dal responsabile del procedimento, previa
ingiunzione del direttore dei lavori, salvi i diritti e le facoltà
riservate dal contratto alla stazione appaltante.
Art. 138.
Provvedimenti in seguito alla risoluzione del contratto
(art. 121, d.P.R. n. 554/1999; art. 340, legge n. 2248/1865, all.
F)
1. Il responsabile del procedimento,
nel comunicare all'appaltatore la determinazione di risoluzione del
contratto, dispone, con preavviso di venti giorni, che il direttore
dei lavori curi la redazione dello stato di consistenza dei lavori
già eseguiti, l'inventario di materiali, macchine e mezzi d'opera e
la relativa presa in consegna.
2. Qualora sia stato nominato
l'organo di collaudo, lo stesso procede a redigere, acquisito lo
stato di consistenza, un verbale di accertamento tecnico e contabile
con le modalità indicate dal regolamento. Con il verbale è
accertata la corrispondenza tra quanto eseguito fino alla
risoluzione del contratto e ammesso in contabilità e quanto
previsto nel progetto approvato nonché nelle eventuali perizie di
variante; è altresì accertata la presenza di eventuali opere,
riportate nello stato di consistenza, ma non previste nel progetto
approvato nonché nelle eventuali perizie di variante.
3. In sede di liquidazione finale
dei lavori dell'appalto risolto, è determinato l'onere da porre a
carico dell'appaltatore inadempiente in relazione alla maggiore
spesa sostenuta per affidare ad altra impresa i lavori, ove la
stazione appaltante non si sia avvalsa della facoltà prevista dall'articolo
140, comma 1.
Art. 139.
Obblighi in caso di risoluzione del contratto
(art. 5, comma 12, decreto-legge n. 35/2005)
1. Nei casi di risoluzione del
contratto di appalto disposta dalla stazione appaltante ai sensi
degli articoli 135, 136, 137, 138, l'appaltatore
deve provvedere al ripiegamento dei cantieri già allestiti e allo
sgombero delle aree di lavoro e relative pertinenze nel termine a
tale fine assegnato dalla stessa stazione appaltante; in caso di
mancato rispetto del termine assegnato, la stazione appaltante
provvede d'ufficio addebitando all'appaltatore i relativi oneri e
spese. La stazione appaltante, in alternativa all'esecuzione di
eventuali provvedimenti giurisdizionali cautelari, possessori o
d'urgenza comunque denominati che inibiscano o ritardino il
ripiegamento dei cantieri o lo sgombero delle aree di lavoro e
relative pertinenze, può depositare cauzione in conto vincolato a
favore dell'appaltatore o prestare fideiussione bancaria o polizza
assicurativa con le modalità di cui all'articolo
113, comma 2, pari all'uno per cento del valore del contratto.
Resta fermo il diritto dell'appaltatore di agire per il risarcimento
dei danni.
Art. 140.
Procedure di affidamento in caso di fallimento dell'esecutore o
risoluzione del contratto per grave inadempimento dell'esecutore.
(art. 5, commi 12-bis, ter, quater, quinquies decreto-legge n.
35/2005, conv. in legge n. 80/2005)
1. Le stazioni appaltanti prevedono
nel bando di gara che, in caso di fallimento dell'appaltatore o di
risoluzione del contratto per grave inadempimento del medesimo,
potranno interpellare progressivamente i soggetti che hanno
partecipato all'originaria procedura di gara, risultanti dalla
relativa graduatoria, al fine di stipulare un nuovo contratto per
l'affidamento del completamento dei lavori. Si procede
all'interpello a partire dal soggetto che ha formulato la prima
migliore offerta,fino al quinto migliore
offerente, escluso l'originario aggiudicatario. (comma
modificato all'art. 1, comma 1, lettera dd), d.lgs. n. 152 del 2008)
2. L'affidamento avviene alle
medesime condizioni economiche già proposte in sede di offerta dal
soggetto progressivamente interpellato, sino al quinto migliore
offerente in sede di gara. dall'originario
aggiudicatario in sede in offerta.
(comma
modificato dall'art. 1, comma 1, lettera dd), d.lgs. n. 152 del
2008)
3. In caso di fallimento o di
indisponibilità di tutti i soggetti interpellati ai sensi dei commi
1 e 2, le stazioni appaltanti possono procedere all'affidamento del
completamento dei lavori mediante procedura negoziata senza
pubblicazione di bando, ai sensi dell'articolo 57,
se l'importo dei lavori da completare è pari o superiore alla
soglia di cui all'articolo 28, ovvero nel
rispetto dei principi del Trattato a tutela della concorrenza, se
l'importo suddetto è inferiore alla soglia di cui all'articolo
28. (comma
abrogato dall'art. 1, comma 1, lettera dd), d.lgs. n. 152 del 2008)
4. Qualora il fallimento
dell'appaltatore o la risoluzione del contratto per grave
inadempimento del medesimo intervenga allorché i lavori siano già
stati realizzati per una percentuale non inferiore al 70 per cento,
e l'importo netto residuo dei lavori non superi i tre milioni di
euro, le stazioni appaltanti possono procedere all'affidamento del
completamento dei lavori direttamente mediante la procedura
negoziata senza pubblicazione di bando ai sensi dell'articolo
57. (comma
abrogato dall'art. 1, comma 1, lettera dd), d.lgs. n. 152 del 2008)
Art. 141.
Collaudo dei lavori pubblici
(art. 28, legge n. 109/1994)
1. Il regolamento definisce le norme
concernenti il termine entro il quale deve essere effettuato il
collaudo finale, che deve avere luogo non oltre sei mesi
dall'ultimazione dei lavori, salvi i casi, individuati dal
regolamento, di particolare complessità dell'opera da collaudare,
in cui il termine può essere elevato sino ad un anno. Il medesimo
regolamento definisce altresì i requisiti professionali dei
collaudatori secondo le caratteristiche dei lavori, la misura del
compenso ad essi spettante, nonché le modalità di effettuazione
del collaudo e di redazione del certificato di collaudo ovvero, nei
casi previsti, del certificato di regolare esecuzione.
2. Il regolamento definisce altresì
il divieto di affidare i collaudi a magistrati ordinari,
amministrativi e contabili.
3. Per tutti i lavori oggetto del
codice è redatto un certificato di collaudo secondo le modalità
previste dal regolamento. Il certificato di collaudo ha carattere
provvisorio e assume carattere definitivo decorsi due anni
dall'emissione del medesimo. Decorso tale termine, il collaudo si
intende tacitamente approvato ancorché l'atto formale di
approvazione non sia intervenuto entro due mesi dalla scadenza del
medesimo termine. Nel caso di lavori di importo sino a 500.000 euro
il certificato di collaudo è sostituito da quello di regolare
esecuzione; per i lavori di importo superiore, ma non eccedente il
milione di euro, è in facoltà del soggetto appaltante di
sostituire il certificato di collaudo con quello di regolare
esecuzione. Il certificato di regolare esecuzione è comunque emesso
non oltre tre mesi dalla data di ultimazione dei lavori.
4. Per le operazioni di collaudo, le
stazioni appaltanti nominano da uno a tre tecnici di elevata e
specifica qualificazione con riferimento al tipo di lavori, alla
loro complessità e all'importo degli stessi. Per le stazioni
appaltanti che sono amministrazioni aggiudicatrici, i tecnici sono
nominati dalle predette amministrazioni nell'ambito delle proprie
strutture, salvo che nell'ipotesi di carenza di organico accertata e
certificata dal responsabile del procedimento. Possono fare parte
delle commissioni di collaudo, limitatamente ad un solo componente,
i funzionari amministrativi che abbiano prestato servizio per almeno
cinque anni in uffici pubblici. (comma
sostituito dall'art. 2, comma 1, lettera ii), d.lgs. n. 152 del
2008)
5. Il collaudatore o i componenti
della commissione di collaudo non devono avere svolto alcuna
funzione nelle attività autorizzative, di controllo, di
progettazione, di direzione, di vigilanza e di esecuzione dei lavori
sottoposti al collaudo. Essi non devono avere avuto nell'ultimo
triennio rapporti di lavoro o di consulenza con il soggetto che ha
eseguito i lavori. Il collaudatore o i componenti della commissione
di collaudo non possono inoltre fare parte di organismi che abbiano
funzioni di vigilanza, di controllo o giurisdizionali.
6. Il regolamento prescrive per
quali lavori di particolare complessità tecnica o di grande
rilevanza economica il collaudo è effettuato sulla base di apposite
certificazioni di qualità dell'opera e dei materiali.
7. Fermo quanto previsto dal comma
3, è obbligatorio il collaudo in corso d'opera nei seguenti casi:
a) quando la direzione dei lavori
sia effettuata ai sensi dell'articolo 130, comma 2,
lettere b) e c);
b) in caso di opere di particolare complessità;
c) in caso di affidamento dei lavori in concessione;
d) in altri casi individuati nel regolamento.
8. Nei casi di affidamento dei
lavori in concessione, il responsabile del procedimento esercita
anche le funzioni di vigilanza in tutte le fasi di realizzazione dei
lavori, verificando il rispetto della convenzione.
9. Il pagamento della rata di saldo,
disposto previa garanzia fideiussoria, deve essere effettuato non
oltre il novantesimo giorno dall'emissione del certificato di
collaudo provvisorio ovvero del certificato di regolare esecuzione e
non costituisce presunzione di accettazione dell'opera, ai sensi
dell'articolo
1666, comma 2, del codice civile.
10. Salvo quanto disposto dall'articolo
1669 del codice civile, l'appaltatore risponde per la difformità
e i vizi dell'opera, ancorché riconoscibili, purché denunciati dal
soggetto appaltante prima che il certificato di collaudo assuma
carattere definitivo.
10-bis. Resta fermo quanto
previsto dalla legge n. 717 del 1949.
(comma
introdotto dall'art. 2, comma 1, lettera ee), d.lgs. n. 113 del
2007)
Capo
II - Concessioni di lavori pubblici
Sezione
I - Disposizioni generali
Art. 142.
Ambito di applicazione e disciplina applicabile
(artt. 56, 57, 62, 63, dir. 2004/18; art. 2, legge n.
109/1994)
1. Il presente capo disciplina le
concessioni di lavori pubblici e gli appalti di lavori affidati dai
concessionari di lavori pubblici, quando il valore delle concessioni
sia pari o superiore alla soglia fissata per i lavori pubblici dall'articolo
28, comma 1, lettera c), calcolata con i criteri di cui all'articolo
29. (comma
cambiato dall'art. 2, comma 1, lettera ff), d.lgs. n. 113 del 2007)
2. Sono escluse dal campo di
applicazione del presente codice, le concessioni affidate nelle
circostanze previste dagli articoli 17, 18, 22,
31. Ad esse si applica l'articolo
27.
3. Alle concessioni di lavori
pubblici, nonché agli appalti di lavori pubblici affidati dai
concessionari che sono amministrazioni aggiudicatrici, si applicano,
salvo che non siano derogate nel presente capo, le disposizioni del
presente codice.
4. I concessionari di lavori
pubblici che non sono amministrazioni aggiudicatrici, per gli
appalti di lavori affidati a terzi sono tenuti all'osservanza della sezione
IV del presente capo, se il valore degli appalti affidati a
terzi sia pari o superiore alla soglia prevista per i lavori
pubblici dall'articolo 28, calcolata con i
criteri di cui all'articolo 29. Si applicano, in
tale ipotesi, in quanto compatibili, le disposizioni della parte
I, parte IV, parte V,
nonché le norme della parte II, titolo
I, in tema di pubblicità dei bandi, termini delle procedure,
requisiti generali e qualificazione degli operatori economici,
subappalto, progettazione, collaudo, piani di sicurezza, che non
siano specificamente derogate dalla sezione
IV del presente capo. (comma
cambiato dall'art. 2, comma 1, lettera ff), d.lgs. n. 113 del 2007)
Art. 143.
Caratteristiche delle concessioni di lavori pubblici
(art. 19, commi 2, 2-bis, 2-ter, 2-quater, legge n. 109/1994;
art. 87, comma 2, d.P.R. n. 554/1999).
1. Le concessioni di lavori pubblici
hanno, di regola, ad oggetto la progettazione definitiva, la
progettazione esecutiva e l'esecuzione di opere pubbliche o di
pubblica utilità, e di lavori ad essi strutturalmente e
direttamente collegati, nonché la loro gestione funzionale ed
economica.
2. Qualora la stazione appaltante
disponga del progetto definitivo ed esecutivo, ovvero del progetto
definitivo, l'oggetto della concessione, quanto alle prestazioni
progettuali, può essere circoscritto al completamento della
progettazione, ovvero alla revisione della medesima, da parte del
concessionario.
3. La controprestazione a favore del
concessionario consiste, di regola, unicamente nel diritto di
gestire funzionalmente e di sfruttare economicamente tutti i lavori
realizzati.
4. Tuttavia, il soggetto concedente
stabilisce in sede di gara anche un prezzo, qualora al
concessionario venga imposto di praticare nei confronti degli utenti
prezzi inferiori a quelli corrispondenti alla remunerazione degli
investimenti e alla somma del costo del servizio e dell'ordinario
utile di impresa, ovvero qualora sia necessario assicurare al
concessionario il perseguimento dell'equilibrio
economico-finanziario degli investimenti e della connessa gestione
in relazione alla qualità del servizio da prestare. Nella
determinazione del prezzo si tiene conto della eventuale prestazione
di beni e servizi da parte del concessionario allo stesso soggetto
aggiudicatore, relativamente all'opera concessa, secondo le
previsioni del bando di gara.
5. A titolo di prezzo, le
amministrazioni aggiudicatrici possono cedere in proprietà o in
diritto di godimento beni immobili nella propria disponibilità, o
allo scopo espropriati, la cui utilizzazione sia strumentale o
connessa all'opera da affidare in concessione, nonché beni immobili
che non assolvono più a funzioni di interesse pubblico, già
indicate nel programma di cui all'articolo 128.
Si applica l'articolo 53, commi 6, 7, 8, 11, 12.
6. La concessione ha di regola
durata non superiore a trenta anni.
7. L'offerta e il contratto devono
contenere il piano economico-finanziario di copertura degli
investimenti e della connessa gestione per tutto l'arco temporale
prescelto e devono prevedere la specificazione del valore residuo al
netto degli ammortamenti annuali, nonché l'eventuale valore residuo
dell'investimento non ammortizzato al termine della concessione anche
prevedendo un corrispettivo per tale valore residuo. (comma
cambiato dall'articolo 1, comma 1, lettera q), d.lgs. n. 113 del
2007)
8. La stazione appaltante, al fine
di assicurare il perseguimento dell'equilibrio economico-finanziario
degli investimenti del concessionario, può stabilire che la
concessione abbia una durata superiore a trenta anni, tenendo conto
del rendimento della concessione, della percentuale del prezzo di
cui ai commi 4 e 5 rispetto all'importo totale dei lavori, e dei
rischi connessi alle modifiche delle condizioni di mercato. I
presupposti e le condizioni di base che determinano l'equilibrio
economico-finanziario degli investimenti e della connessa gestione,
da richiamare nelle premesse del contratto, ne costituiscono parte
integrante. Le variazioni apportate dalla stazione appaltante a
detti presupposti o condizioni di base, nonché le norme legislative
e regolamentari che stabiliscano nuovi meccanismi tariffari o nuove
condizioni per l'esercizio delle attività previste nella
concessione, quando determinano una modifica dell'equilibrio del
piano, comportano la sua necessaria revisione, da attuare mediante
rideterminazione delle nuove condizioni di equilibrio, anche tramite
la proroga del termine di scadenza delle concessioni. In mancanza
della predetta revisione il concessionario può recedere dal
contratto. Nel caso in cui le variazioni apportate o le nuove
condizioni introdotte risultino più favorevoli delle precedenti per
il concessionario, la revisione del piano dovrà essere effettuata a
favore del concedente.
9. Le amministrazioni aggiudicatrici
possono affidare in concessione opere destinate alla utilizzazione
diretta della pubblica amministrazione, in quanto funzionali alla
gestione di servizi pubblici, a condizione che resti a carico del
concessionario l'alea economico-finanziaria della gestione
dell'opera.
10. Il concessionario partecipa alla
conferenza di servizi finalizzata all'esame e all'approvazione dei
progetti di loro competenza, senza diritto di voto. Resta ferma
l'applicazione dell'articolo
14-quinquies della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive
modificazioni.
Sezione
II - Affidamento delle concessioni di lavori pubblici
Art. 144.
Procedure di affidamento e pubblicazione del bando relativo alle
concessioni di lavori pubblici
(art. 58, dir. 2004/18; art. 20, legge n. 109/1994; art. 84,
d.P.R. n. 554/1999).
1. Le stazioni appaltanti affidano
le concessioni di lavori pubblici con procedura aperta o ristretta,
utilizzando il criterio selettivo dell'offerta economicamente più
vantaggiosa.
2. Quale che sia la procedura
prescelta, le stazioni appaltanti pubblicano un bando in cui rendono
nota l'intenzione di affidare la concessione.
3. I bandi relativi alle concessioni
di lavori pubblici contengono gli elementi indicati nel presente
codice, le informazioni di cui all'allegato IX B e ogni altra
informazione ritenuta utile, secondo il formato dei modelli di
formulari adottati dalla Commissione in conformità alla procedura
di cui all'articolo 77, paragrafo 2, direttiva 2004/18.
4. Alla pubblicità dei bandi si
applica l'articolo 66 ovvero l'articolo
122.
(comma
cambiato dall'art. 2, comma 1, lettera gg), d.lgs. n. 113 del 2007)
Art. 145.
Termini per la presentazione delle candidature e delle offerte
(art. 59, dir. 2004/18; art. 84, comma 2, d.P.R. n. 554/1999)
1. Ai termini per la presentazione
delle candidature e delle offerte si applica l'articolo
70, con esclusione del comma 9 e del comma 11. Il termine per la
presentazione della domanda di partecipazione non può, in ogni
caso, essere inferiore a cinquantadue giorni dalla data di
spedizione del bando, salva l'applicazione dell'articolo
70, comma 8.
1-bis. Qualora il valore delle
concessioni sia inferiore alla soglia fissata per i lavori pubblici
dall'articolo 28, comma 1, lettera c), calcolata con i criteri di
cui all'articolo 29, si applica l'articolo 122, comma
6.
(comma
introdotto dall'art. 2, comma 1, lettera hh), d.lgs. n. 113 del
2007)
Art. 146.
Obblighi e facoltà del concessionario in relazione all'affidamento
a terzi di una parte dei lavori
(art. 60, dir. 2004/18; Art. 2, comma 3, legge n. 109/1994)
1. Fatto salvo quanto dispone l'articolo
147, la stazione appaltante può:
a) imporre al concessionario di
lavori pubblici di affidare a terzi appalti corrispondenti ad una
percentuale non inferiore al 30% del valore globale dei lavori
oggetto della concessione. Tale aliquota minima deve figurare nel
bando di gara e nel contratto di concessione. Il bando fa salva la
facoltà per i candidati di aumentare tale percentuale;
b) invitare i candidati a dichiarare nelle loro offerte la
percentuale, ove sussista, del valore globale dei lavori oggetto
della concessione, che intendono appaltare a terzi.
Art. 147.
Affidamento al concessionario di lavori complementari
(art. 61, dir. 2004/18; art. 2, comma 3, ultimo periodo,
legge n. 109/1994)
1. Possono essere affidati al
concessionario in via diretta, senza l'osservanza delle procedure
previste dal presente codice, i lavori complementari che non
figurano nel progetto inizialmente previsto della concessione né
nel contratto iniziale e che sono divenuti necessari, a seguito di
una circostanza imprevista, per l'esecuzione dell'opera quale ivi
descritta, a condizione che l'affidamento avvenga a favore
dell'operatore economico che esegue l'opera, nelle seguenti ipotesi:
a) quando i lavori complementari
non possono essere tecnicamente o economicamente separati
dall'appalto iniziale senza gravi inconvenienti per la stazione
appaltante,
oppure
b) quando i lavori, quantunque separabili dall'esecuzione
dell'appalto iniziale, sono strettamente necessari al suo
perfezionamento.
2. In ogni caso l'importo cumulato
degli appalti aggiudicati per i lavori complementari non deve
superare il cinquanta per cento dell'importo dell'opera iniziale
oggetto della concessione.
Sezione
III - Appalti di lavori affidati dai concessionari che sono
amministrazioni aggiudicatrici
Art. 148.
Disposizioni applicabili agli appalti aggiudicati dai concessionari
che sono amministrazioni aggiudicatrici
(art. 62, dir. 2004/18; art. 2, legge n. 109/1994)
1. Il concessionario che è
un'amministrazione aggiudicatrice è tenuto a rispettare le
disposizioni dettate dal presente codice per l'affidamento e
l'esecuzione degli appalti pubblici di lavori, in relazione ai
lavori che sono eseguiti da terzi.
Sezione
IV - Appalti di lavori affidati dai concessionari che non sono
amministrazioni aggiudicatrici
Art. 149.
Disposizioni in materia di pubblicità applicabili agli appalti
aggiudicati dai concessionari che non sono amministrazioni
aggiudicatrici.
(art. 63, dir. 2004/18; Art. 2, comma 3, legge n. 109/1994)
1. I concessionari che non sono
amministrazioni aggiudicatrici, quando affidano appalti a terzi, ai sensi
dell'articolo 146, appalti il cui valore sia pari
o superiore alla soglia di cui all'articolo 142,
comma 4, applicano le disposizioni in materia di pubblicità
previste dall'articolo 66 ovvero dall'articolo
122.
(comma così
modificato dall'art. 2, comma 1, lettera ii), d.lgs. n. 113 del
2007)
2. Non è necessaria alcuna
pubblicità se un appalto di lavori rientra in una delle ipotesi di
cui all'articolo 57.
3. Fermo quanto disposto dall'articolo
253, comma 25, non si considerano come terzi le imprese che si
sono raggruppate o consorziate per ottenere la concessione, né le
imprese ad esse collegate. Se il concessionario ha costituito una
società di progetto, in conformità all'articolo 156,
non si considerano terzi i soci, alle condizioni di cui al comma
2 del citato articolo 156.
4. Per «impresa collegata» si
intende qualsiasi impresa su cui il concessionario può esercitare,
direttamente o indirettamente, un'influenza dominante o qualsiasi
impresa che può esercitare un'influenza dominante sul
concessionario o che, come il concessionario, è soggetta
all'influenza dominante di un'altra impresa per motivi attinenti
alla proprietà, alla partecipazione finanziaria o alle norme che
disciplinano l'impresa stessa.
5. L'influenza dominante è presunta
quando un'impresa si trova, direttamente o indirettamente, in una
delle seguenti situazioni nei confronti di un'altra impresa:
a) detiene la maggioranza del
capitale sottoscritto dell'impresa;
oppure
b) dispone della maggioranza dei voti connessi alle partecipazioni
al capitale dell'impresa;
oppure
c) può designare più della metà dei membri dell'organo di
amministrazione, di direzione o di vigilanza dell'impresa.
6. L'elenco completo di tali imprese
è unito alla candidatura per la concessione. In ogni caso l'elenco
è aggiornato in relazione alle modifiche intervenute nelle
relazioni tra le imprese.
7. Le amministrazioni aggiudicatrici
che affidano le concessioni vigilano sul rispetto, da parte dei
concessionari che non sono amministrazioni aggiudicatrici, delle
disposizioni del presente articolo.
Art. 150.
Pubblicazione del bando negli appalti aggiudicati dai concessionari
che non sono amministrazioni aggiudicatrici.
(art. 64, dir. 2004/18)
1. Nelle ipotesi di cui all'articolo
149, i concessionari che non sono amministrazioni aggiudicatrici
pubblicano un bando di gara, con le modalità dell'articolo
66 ovvero dell'articolo 122, comma 6.
(comma così
sostituito dall'art. 2, comma 1, lettera ll), d.lgs. n. 113 del
2007)
2. I bandi contengono gli elementi
indicati nel presente codice, le informazioni di cui all'allegato IX
C e ogni altra informazione ritenuta utile dall'amministrazione
aggiudicatrice, secondo il formato dei modelli di formulari adottati
dalla Commissione.
Art. 151.
Termini per la ricezione delle candidature e per la ricezione delle
offerte negli appalti aggiudicati dai concessionari che non sono
amministrazioni aggiudicatrici.
(art. 65, dir. 2004/18)
1. Negli appalti di lavori affidati
dai concessionari di lavori pubblici che non sono amministrazioni
aggiudicatrici, questi fissano un termine per la ricezione delle
domande di partecipazione non inferiore a trentasette giorni dalla
data di spedizione del bando e un termine per la ricezione delle
offerte non inferiore a quaranta giorni dalla data della spedizione
del bando (nelle procedure aperte) ovvero dell'invito a presentare
un'offerta (nelle procedure ristrette e negoziate).(comma
cambiato dall'art. 2, comma 1, lettera mm), d.lgs. n. 113 del 2007)
2. Fatto salvo il comma 1, sono
applicabili i commi da 1 a 11 dell'articolo 70,
in quanto compatibili.
Capo
III - Promotore finanziario, società di progetto e
disciplina della locazione finanziaria per i lavori
(rubrica così
sostituita dall'articolo 2, comma 1, lettera nn), d.lgs. n. 113 del
2007
Art. 152.
Disciplina comune applicabile
1. Alle procedure di affidamento di
cui al presente capo si applicano le disposizioni:
- della parte I
(principi e disposizioni comuni e contratti esclusi in tutto o in
parte dall'ambito di applicazione del codice);
- della parte II, titolo
III, capo I (programmazione, direzione ed esecuzione dei
lavori);
- della parte IV (contenzioso);
- della parte V (disposizioni di
coordinamento, finali e transitorie).
2. Si applicano inoltre, in quanto
non incompatibili con le previsioni del presente capo, le
disposizioni del titolo I
(contratti di rilevanza comunitaria) ovvero del titolo
II (contratti sotto soglia comunitaria) della parte II
(contratti pubblici relativi a lavori, servizi, forniture nei
settori ordinari), a seconda che l'importo dei lavori sia pari o
superiore alla soglia di cui all'articolo 28,
ovvero inferiore.
3. Le disposizioni del presente capo
si applicano, in quanto compatibili, anche ai servizi, con le
modalità fissate dal regolamento.
Art. 153. Promotore
Finanza di progetto
(art. 37-bis, legge n. 109/1994)
(l'articolo è
stato modificato dall'art. 1, comma 1, lettera
ee), d.lgs. n. 152 del 2008)
1. I soggetti di cui al comma 2, di
seguito denominati «promotori», possono presentare alle
amministrazioni aggiudicatrici proposte relative alla realizzazione
di lavori pubblici o di lavori di pubblica utilità, inseriti nella
programmazione triennale di cui all'articolo 128,
ovvero negli strumenti di programmazione formalmente approvati
dall'amministrazione aggiudicatrice sulla base della normativa
vigente, tramite contratti di concessione, di cui all'articolo
143, con risorse totalmente o parzialmente a carico dei
promotori stessi.
Le proposte sono presentate entro 180 giorni dalla pubblicazione
dell'avviso indicativo di cui al comma 3.
Le proposte devono contenere uno studio di inquadramento
territoriale e ambientale, uno studio di fattibilità, un progetto
preliminare, una bozza di convenzione, un piano
economico-finanziario asseverato da un istituto di credito o da
società di servizi costituite dall'istituto di credito stesso e
iscritte nell'elenco generale degli intermediari finanziari, ai
sensi dell'articolo 106 del testo unico delle leggi in materia
bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo 1° settembre
1993, n. 385, o da una società di revisione ai sensi dell'articolo
1 della legge 23 novembre 1939, n. 1966, una specificazione delle
caratteristiche del servizio e della gestione nonché l'indicazione
degli elementi di cui all'articolo 83, comma 1, e
delle garanzie offerte dal promotore all'amministrazione
aggiudicatrice; il regolamento detta indicazioni per chiarire e
agevolare le attività di asseverazione. Le proposte devono inoltre
indicare l'importo delle spese sostenute per la loro predisposizione
comprensivo anche dei diritti sulle opere dell'ingegno di cui all'articolo
2578 del codice civile. Tale importo, soggetto all'accettazione
da parte dell'amministrazione aggiudicatrice, non può superare il
2,5 per cento del valore dell'investimento, come desumibile dal
piano economico-finanziario. I soggetti pubblici e privati possono
presentare alle amministrazioni aggiudicatrici, nell'ambito della
fase di programmazione di cui all'articolo 128,
proposte d'intervento relative alla realizzazione di opere pubbliche
o di pubblica utilità e studi di fattibilità. Tale presentazione
non determina, in capo alle amministrazioni, alcun obbligo di esame
e valutazione. Le amministrazioni possono adottare, nell'ambito dei
propri programmi, le proposte di intervento e gli studi ritenuti di
pubblico interesse; l'adozione non determina alcun diritto del
proponente al compenso per le prestazioni compiute o alla
realizzazione degli interventi proposti. Per la
realizzazione di lavori pubblici o di lavori di pubblica utilità,
inseriti nella programmazione triennale e nell’elenco annuale di
cui all'articolo 128, ovvero negli strumenti di programmazione
formalmente approvati dall'amministrazione aggiudicatrice sulla base
della normativa vigente, finanziabili in tutto o in parte con
capitali privati, le amministrazioni aggiudicatrici possono, in
alternativa all’affidamento mediante concessione ai sensi
dell’articolo 143, affidare una concessione ponendo a base di gara
uno studio di fattibilità, mediante pubblicazione di un bando
finalizzato alla presentazione di offerte che contemplino l'utilizzo
di risorse totalmente o parzialmente a carico dei soggetti
proponenti.
2. Possono presentare le proposte di
cui al comma 1 i soggetti dotati di idonei requisiti tecnici,
organizzativi, finanziari e gestionali, specificati dal regolamento,
nonché i soggetti di cui agli articoli 34 e 90,
comma 2, lettera b), eventualmente associati o consorziati con
enti finanziatori e con gestori di servizi. La realizzazione di
lavori pubblici o di pubblica utilità rientra tra i settori ammessi
di cui all'articolo 1, comma 1, lettera c-bis), del decreto
legislativo 17 maggio 1999, n. 153. Le Camere di commercio,
industria, artigianato e agricoltura, nell'ambito degli scopi di
utilità sociale e di promozione dello sviluppo economico dalle
stesse perseguiti, possono presentare studi di fattibilità o
proposte di intervento, ovvero aggregarsi alla presentazione di
proposte di realizzazione di lavori pubblici di cui al comma 1,
ferma restando la loro autonomia decisionale. Il bando
di gara è pubblicato con le modalità di cui all'articolo 66 ovvero
di cui all'articolo 122, secondo l’importo dei lavori, ponendo a
base di gara lo studio di fattibilità predisposto
dall’amministrazione aggiudicatrice o adottato ai sensi del comma
19.
3. Entro
novanta giorni dall'avvenuta
approvazione dei programmi di cui al comma 1, le amministrazioni
aggiudicatrici rendono pubblica la presenza negli stessi programmi
di interventi realizzabili con capitali privati, in quanto
suscettibili di gestione economica, pubblicando un avviso
indicativo, mediante affissione presso la propria sede per almeno
sessanta giorni consecutivi, nonché pubblicando lo stesso avviso
sui siti informatici di cui all'articolo 66, comma 7,
con le modalità ivi previste, e sul proprio profilo di committente.
Fermi tali obblighi di pubblicazione, le amministrazioni
aggiudicatrici hanno facoltà di pubblicare lo stesso avviso facendo
ricorso a differenti modalità, nel rispetto dei principi di cui
all'articolo 2 del codice. L'avviso deve
contenere i criteri, nell'ambito di quelli indicati dall'articolo
154, in base ai quali si procede alla valutazione comparativa tra le
diverse proposte.
L'avviso deve, altresì, indicare espressamente
che è previsto il diritto a favore del promotore ad essere
preferito ai soggetti previsti dall'articolo 155,
comma 1, lettera b), ove lo stesso intenda adeguare il proprio
progetto alle offerte economicamente più vantaggiose presentate dai
predetti soggetti offerenti. l''ultimo periodo
del comma soprastante è stato soppresso dal D.lgs 31 luglio 07 n.
113 Il
bando, oltre al contenuto previsto dall’articolo
144, specifica:
a) che l’amministrazione
aggiudicatrice ha la possibilità di richiedere al promotore
prescelto, di cui al comma 10, lettera b), di apportare al
progetto preliminare, da esso presentato, le modifiche
eventualmente intervenute in fase di approvazione del progetto e
che in tal caso la concessione è aggiudicata al promotore solo
successivamente all'accettazione, da parte di quest'ultimo, delle
modifiche progettuali nonché del conseguente eventuale
adeguamento del piano economico-finanziario;
b) che, in caso di mancata accettazione da parte del promotore di
apportare modifiche al progetto preliminare, l’amministrazione
ha facoltà di chiedere progressivamente ai concorrenti successivi
in graduatoria l’accettazione delle modifiche da apportare al
progetto preliminare presentato dal promotore alle stesse
condizioni proposte al promotore e non accettate dallo stesso.
4. Entro quindici giorni dalla
ricezione della proposta, le amministrazioni aggiudicatrici
provvedono:
a) alla nomina e comunicazione al
promotore del responsabile del procedimento;
b) alla verifica della completezza dei documenti presentati e ad
eventuale dettagliata richiesta di integrazione. Le
amministrazioni aggiudicatrici valutano le offerte presentate con
il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa di cui
all’articolo 83.
5. Oltre a quanto previsto
dall'articolo 83 per il caso delle concessioni, l'esame delle
proposte è esteso agli aspetti relativi alla qualità del
progetto preliminare presentato, al valore economico e finanziario
del piano e al contenuto della bozza di convenzione.
6. Il bando indica i criteri,
secondo l’ordine di importanza loro attribuita, in base ai quali
si procede alla valutazione comparativa tra le diverse proposte.
7. Il disciplinare di gara,
richiamato espressamente nel bando, indica, in particolare,
l’ubicazione e la descrizione dell’intervento da realizzare,
la destinazione urbanistica, la consistenza, le tipologie del
servizio da gestire, in modo da consentire che le proposte siano
presentate secondo presupposti omogenei.
8. Alla procedura sono ammessi
solo i soggetti in possesso dei requisiti previsti dal regolamento
per il concessionario anche associando o consorziando altri
soggetti, fermi restando i requisiti di cui all’articolo
38.
9. Le offerte devono contenere
un progetto preliminare, una bozza di convenzione, un piano
economico-finanziario asseverato da una banca nonché la
specificazione delle caratteristiche del servizio e della
gestione; il regolamento detta indicazioni per chiarire e
agevolare le attività di asseverazione ai fini della valutazione
degli elementi economici e finanziari. Il piano economico-
finanziario comprende l'importo delle spese sostenute per la
predisposizione delle offerte, comprensivo anche dei diritti sulle
opere dell'ingegno di cui all'articolo 2578 del codice civile.
Tale importo, non può superare il 2,5 per cento del valore
dell'investimento, come desumibile dallo studio di fattibilità
posto a base di gara.
10.
L’amministrazione aggiudicatrice:
a) prende in esame le offerte
che sono pervenute nei termini indicati nel bando;
b) redige una graduatoria e nomina promotore il soggetto che ha
presentato la migliore offerta; la nomina del promotore può
aver luogo anche in presenza di una sola offerta;
c) pone in approvazione il progetto preliminare presentato dal
promotore, con le modalità indicate all'articolo 97. In tale
fase è onere del promotore procedere alle modifiche progettuali
necessarie ai fini dell’approvazione del progetto, nonché a
tutti gli adempimenti di legge anche ai fini della valutazione
di impatto ambientale, senza che ciò comporti alcun compenso
aggiuntivo, né incremento delle spese sostenute per la
predisposizione delle offerte indicate nel piano finanziario;
d) quando il progetto non necessita di modifiche progettuali,
procede direttamente alla stipula della concessione;
e) qualora il promotore non accetti di modificare il progetto,
ha facoltà di richiedere progressivamente ai concorrenti
successivi in graduatoria l’accettazione delle modifiche al
progetto presentato dal promotore alle stesse condizioni
proposte al promotore e non accettate dallo stesso.
11. La stipulazione del
contratto di concessione può avvenire solamente a seguito della
conclusione, con esito positivo, della procedura di approvazione
del progetto preliminare e della accettazione delle modifiche
progettuali da parte del promotore, ovvero del diverso concorrente
aggiudicatario.
12. Nel caso in cui risulti
aggiudicatario della concessione un soggetto diverso dal
promotore, quest'ultimo ha diritto al pagamento, a carico
dell'aggiudicatario, dell'importo delle spese di cui al comma 9,
terzo periodo.
13. Le offerte sono corredate
dalla garanzia di cui all'articolo 75 e da un’ulteriore cauzione
fissata dal bando in misura pari al 2,5 per cento del valore
dell'investimento, come desumibile dallo studio fattibilità posto
a base di gara. Il soggetto aggiudicatario è tenuto a prestare la
cauzione definitiva di cui all’articolo 113. Dalla data di
inizio dell’esercizio del servizio, da parte del concessionario
è dovuta una cauzione a garanzia delle penali relative al mancato
o inesatto adempimento di tutti gli obblighi contrattuali relativi
alla gestione dell’opera, da prestarsi nella misura del 10 per
cento del costo annuo operativo di esercizio e con le modalità di
cui all’articolo 113; la mancata presentazione di tale cauzione
costituisce grave inadempimento contrattuale.
14. Si applicano, ove
necessario, le disposizioni di cui al d.P.R. 8 giugno 2001, n. 327
e successive modificazioni.
15.
Le amministrazioni aggiudicatrici, ferme restando le disposizioni
relative al contenuto del bando previste dal comma 3, primo
periodo, possono, in alternativa a quanto prescritto dal comma 3,
lettere a) e b), procedere come segue:
a) pubblicare un bando
precisando che la procedura non comporta l’aggiudicazione al
promotore prescelto, ma l’attribuzione allo stesso del diritto
di essere preferito al migliore offerente individuato con le
modalità di cui alle successive lettere del presente comma, ove
il promotore prescelto intenda adeguare la propria offerta a
quella ritenuta più vantaggiosa;
b) provvedere alla approvazione del progetto preliminare in
conformità al comma 10, lettera c);
c) bandire una nuova procedura selettiva, ponendo a base di gara
il progetto preliminare approvato e le condizioni economiche e
contrattuali offerte dal promotore, con il criterio della
offerta economicamente più vantaggiosa;
d) ove non siano state presentate offerte valutate
economicamente più vantaggiose rispetto a quella del promotore,
il contratto è aggiudicato a quest’ultimo;
e) ove siano state presentate una o più offerte valutate
economicamente più vantaggiose di quella del promotore posta a
base di gara, quest'ultimo può, entro quarantacinque giorni
dalla comunicazione dell’amministrazione aggiudicatrice,
adeguare la propria proposta a quella del migliore offerente,
aggiudicandosi il contratto. In questo caso l’amministrazione
aggiudicatrice rimborsa al migliore offerente, a spese del
promotore, le spese sostenute per la partecipazione alla gara,
nella misura massima di cui al comma 9, terzo periodo;
f) ove il promotore non adegui nel termine indicato alla
precedente lettera e) la propria proposta a quella del miglior
offerente individuato in gara, quest’ultimo è aggiudicatario
del contratto e l’amministrazione aggiudicatrice rimborsa al
promotore, a spese dell’aggiudicatario, le spese sostenute
nella misura massima di cui al comma 9, terzo periodo.
Qualora le amministrazioni aggiudicatrici si avvalgano delle
disposizioni del presente comma, non si applicano il comma 10,
lettere d), e), il comma 11 e il comma 12, ferma restando
l’applicazione degli altri commi che precedono.
16. In
relazione a ciascun lavoro inserito nell’elenco annuale di cui
al comma 1, per il quale le amministrazioni aggiudicatrici non
provvedano alla pubblicazione dei bandi entro sei mesi dalla
approvazione dello stesso elenco annuale, i soggetti in possesso
dei requisiti di cui al comma 8 possono presentare, entro e non
oltre quattro mesi dal decorso di detto termine, una proposta
avente il contenuto dell’offerta di cui al comma 9, garantita
dalla cauzione di cui all’articolo 75, corredata dalla
documentazione dimostrativa del possesso dei requisiti soggettivi
e dell’impegno a prestare una cauzione nella misura
dell’importo di cui al comma 9, terzo periodo, nel caso di
indizione di gara ai sensi delle lettere a), b), c) del presente
comma. Entro sessanta giorni dalla scadenza del termine di quattro
mesi di cui al periodo precedente, le amministrazioni
aggiudicatrici provvedono, anche nel caso in cui sia prevenuta una
sola proposta, a pubblicare un avviso con le modalità di cui all'articolo 66 ovvero di cui
all'articolo 122, secondo
l’importo dei lavori, contenente i criteri in base ai quali si
procede alla valutazione delle proposte. Le eventuali proposte
rielaborate e ripresentate alla luce dei suddetti criteri e le
nuove proposte sono presentate entro novanta giorni dalla
pubblicazione di detto avviso; le amministrazioni aggiudicatrici
esaminano dette proposte, unitamente alle proposte già presentate
e non rielaborate, entro sei mesi dalla scadenza di detto termine.
Le amministrazioni aggiudicatrici, verificato preliminarmente il
possesso dei requisiti, individuano la proposta ritenuta di
pubblico interesse, procedendo poi in via alternativa a:
a) se il progetto preliminare
necessita di modifiche, qualora ricorrano le condizioni di cui
all’articolo 58, comma 2, indire un dialogo competitivo
ponendo a base di esso il progetto preliminare e la proposta;
b) se il progetto preliminare non necessita di modifiche, previa
approvazione del progetto preliminare presentato dal promotore,
bandire una concessione ai sensi dell’articolo
143, ponendo lo
stesso progetto a base di gara ed invitando alla gara il
promotore;
c) se il progetto preliminare non necessita di modifiche, previa
approvazione del progetto preliminare presentato dal promotore,
procedere ai sensi del comma 15, lettere c), d), e), f), ponendo
lo stesso progetto a base di gara e invitando alla gara il
promotore.
17. Se il soggetto che ha
presentato la proposta prescelta ai sensi del comma 16 non
partecipa alle gare di cui alle lettere a), b) e c) del comma 16,
l’amministrazione aggiudicatrice incamera la garanzia di cui
all’articolo 75. Nelle gare di cui al comma 16, lettere a), b),
c), si applica il comma 13.
18. Il promotore che non
risulti aggiudicatario nella procedura di cui al comma 16, lettera
a), ha diritto al rimborso, con onere a carico dell’affidatario,
delle spese sostenute nella misura massima di cui al comma 9,
terzo periodo. Al promotore che non risulti aggiudicatario nelle
procedure di cui al comma 16, lettere b) e c), si applica quanto
previsto dal comma 15, lettere e) ed f).
19. I
soggetti in possesso dei requisiti di cui al comma 8, nonché i
soggetti di cui al comma 20 possono presentare alle
amministrazioni aggiudicatrici, a mezzo di studi di fattibilità,
proposte relative alla realizzazione di lavori pubblici o di
lavori di pubblica utilità non presenti nella programmazione
triennale di cui all'articolo 128 ovvero
negli strumenti di programmazione approvati dall'amministrazione
aggiudicatrice sulla base della normativa vigente. Le
amministrazioni sono tenute a valutare le proposte entro sei mesi
dal loro ricevimento e possono adottare, nell'ambito dei propri
programmi, gli studi di fattibilità ritenuti di pubblico
interesse; l'adozione non determina alcun diritto del proponente
al compenso per le prestazioni compiute o alla realizzazione dei
lavori, né alla gestione dei relativi servizi. Qualora le
amministrazioni adottino gli studi di fattibilità, si applicano
le disposizioni del presente articolo.
20. Possono presentare le
proposte di cui al comma 19 anche i soggetti dotati di idonei
requisiti tecnici, organizzativi, finanziari e gestionali,
specificati dal regolamento, nonché i soggetti di cui agli
articoli 34 e 90, comma 2, lettera b), eventualmente associati o
consorziati con enti finanziatori e con gestori di servizi. La
realizzazione di lavori pubblici o di pubblica utilità rientra
tra i settori ammessi di cui all'articolo 1, comma 1, lettera
c-bis), del decreto legislativo 17 maggio 1999, n. 153. Le Camere
di commercio, industria, artigianato e agricoltura, nell'ambito
degli scopi di utilità sociale e di promozione dello sviluppo
economico dalle stesse perseguiti, possono presentare studi di
fattibilità, ovvero aggregarsi alla presentazione di proposte di
realizzazione di lavori pubblici di cui al comma 1, ferma restando
la loro autonomia decisionale.
21. Limitatamente alle ipotesi
di cui i commi 16, 19 e 20, i soggetti che hanno presentato le
proposte possono recedere dalla composizione dei proponenti in
ogni fase della procedura fino alla pubblicazione del bando di
gara purché tale recesso non faccia venir meno la presenza dei
requisiti per la qualificazione. In ogni caso, la mancanza dei
requisiti in capo a singoli soggetti comporta l’esclusione dei
soggetti medesimi senza inficiare la validità della proposta, a
condizione che i restanti componenti posseggano i requisiti
necessari per la qualificazione.
Art. 154.
Valutazione della proposta (l'articolo
è stato soppresso dall'art. 1, comma 1, lettera ff), d.lgs. n. 152
del 2008)
(art. 37-ter, legge n. 109/1994)
1. Le amministrazioni aggiudicatrici
valutano la fattibilità delle proposte presentate sotto il profilo
costruttivo, urbanistico e ambientale, nonché della qualità
progettuale, della funzionalità, della fruibilità dell'opera,
dell'accessibilità al pubblico, del rendimento, del costo di
gestione e di manutenzione, della durata della concessione, dei
tempi di ultimazione dei lavori della concessione, delle tariffe da
applicare, della metodologia di aggiornamento delle stesse, del
valore economico e finanziario del piano e del contenuto della bozza
di convenzione, verificano l'assenza di elementi ostativi alla loro
realizzazione e, esaminate le proposte stesse anche
comparativamente, sentiti i promotori che ne facciano richiesta,
provvedono ad individuare quelle che ritengono di pubblico
interesse. La pronuncia delle amministrazioni aggiudicatrici deve
intervenire entro quattro mesi dalla ricezione della proposta del
promotore. Ove necessario, il responsabile del procedimento concorda
per iscritto con il promotore un più lungo programma di esame e
valutazione. Nella procedura negoziata di cui all'articolo 155 il
promotore potrà adeguare la propria proposta a quella giudicata
dall'amministrazione più conveniente. In questo caso, il promotore
risulterà aggiudicatario della concessione.
Art. 155.
Indizione della gara (l'articolo
è stato soppresso dall'art. 1, comma 1, lettera ff), d.lgs. n. 152
del 2008)
(art. 37-quater, legge n. 109/1994)
1. Entro tre mesi dalla pronuncia di
cui all'articolo 154 di ogni anno le
amministrazioni aggiudicatrici, qualora fra le proposte presentate
ne abbiano individuate alcune di pubblico interesse, applicano, ove
necessario, le disposizioni di cui al d.P.R.
8 giugno 2001, n. 327, e, al fine di aggiudicare mediante
procedura negoziata la relativa concessione di cui all'articolo
143, procedono, per ogni proposta individuata:
a) ad indire una gara da svolgere
con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa di
cui all'articolo 83, comma 1, ponendo a base di
gara il progetto preliminare presentato dal promotore,
eventualmente modificato sulla base delle determinazioni delle
amministrazioni stesse, nonché i valori degli elementi necessari
per la determinazione dell'offerta economicamente più vantaggiosa
nelle misure previste dal piano economico-finanziario presentato
dal promotore; si applica l'articolo 53, comma 2,
lettera c);
b) ad aggiudicare la concessione mediante una procedura negoziata
da svolgere fra il promotore e i soggetti presentatori delle due
migliori offerte nella gara di cui alla lettera a); nel caso in
cui alla gara abbia partecipato un unico soggetto la procedura
negoziata si svolge fra il promotore e questo unico soggetto.
2. La proposta del promotore posta a
base di gara è vincolante per lo stesso qualora non vi siano altre
offerte nella gara ed è garantita dalla cauzione di cui all'articolo
75, comma 1, e da un'ulteriore cauzione pari all'importo di cui
all'articolo 153, comma 1, quinto periodo, da
versare, su richiesta dell'amministrazione aggiudicatrice, prima
dell'indizione del bando di gara.
3. I partecipanti alla gara, oltre
alla cauzione di cui all'articolo 75, comma 1,
versano, mediante fideiussione bancaria o assicurativa, un'ulteriore
cauzione fissata dal bando in misura pari all'importo di cui all'articolo
153, comma 1, quinto periodo.
4. Nel caso in cui nella procedura
negoziata di cui al comma 1, lettera b), il promotore non risulti
aggiudicatario entro un congruo termine fissato dall'amministrazione
nel bando di gara, il soggetto promotore della proposta ha diritto
al pagamento, a carico dell'aggiudicatario, dell'importo di cui all'articolo
153, comma 1, quinto periodo. Il pagamento è effettuato
dall'amministrazione aggiudicatrice prelevando tale importo dalla
cauzione versata dal soggetto aggiudicatario ai sensi del comma 3.
5. Nel caso in cui la gara sia
esperita mediante appalto avente ad oggetto sia l'esecuzione dei
lavori che la presentazione del progetto in sede di offerta e nella
successiva procedura negoziata di cui al comma 1, lettera b), il
promotore risulti aggiudicatario, lo stesso è tenuto a versare
all'altro soggetto, ovvero agli altri due soggetti che abbiano
partecipato alla procedura, il rimborso delle spese sostenute e
documentate nei limiti dell'importo di cui all'articolo
153, comma 1, quinto periodo. Il pagamento è effettuato
dall'amministrazione aggiudicatrice prelevando tale importo dalla
cauzione versata dall'aggiudicatario ai sensi del comma 3.
Art. 156.
Società di progetto
(art. 37-quinquies, legge n. 109/1994)
1. Il bando di gara per
l'affidamento di una concessione per la realizzazione e/o gestione
di una infrastruttura o di un nuovo servizio di pubblica utilità
deve prevedere che l'aggiudicatario ha la facoltà, dopo
l'aggiudicazione, di costituire una società di progetto in forma di
società per azioni o a responsabilità limitata, anche consortile.
Il bando di gara indica l'ammontare minimo del capitale sociale
della società. In caso di concorrente costituito da più soggetti,
nell'offerta è indicata la quota di partecipazione al capitale
sociale di ciascun soggetto. Le predette disposizioni si applicano
anche alla gara di cui all'articolo 155.articolo
153. La
società così costituita diventa la concessionaria subentrando nel
rapporto di concessione all'aggiudicatario senza necessità di
approvazione o autorizzazione. Tale subentro non costituisce
cessione di contratto. Il bando di gara può, altresì, prevedere
che la costituzione della società sia un obbligo
dell'aggiudicatario.(articolo
modificato dall'art. 1, comma 1, lettera gg), d.lgs. n. 152 del
2008)
2. I lavori da eseguire e i servizi
da prestare da parte delle società disciplinate dal comma 1 si
intendono realizzati e prestati in proprio anche nel caso siano
affidati direttamente dalle suddette società ai propri soci, sempre
che essi siano in possesso dei requisiti stabiliti dalle vigenti
norme legislative e regolamentari. Restano ferme le disposizioni
legislative, regolamentari e contrattuali che prevedano obblighi di
affidamento dei lavori o dei servizi a soggetti terzi.
3. Per effetto del subentro di cui
al comma 1, che non costituisce cessione del contratto, la società
di progetto diventa la concessionaria a titolo originario e
sostituisce l'aggiudicatario in tutti i rapporti con
l'amministrazione concedente. Nel caso di versamento di un prezzo in
corso d'opera da parte della pubblica amministrazione, i soci della
società restano solidalmente responsabili con la società di
progetto nei confronti dell'amministrazione per l'eventuale rimborso
del contributo percepito. In alternativa, la società di progetto può
fornire alla pubblica amministrazione garanzie bancarie e
assicurative per la restituzione delle somme versate a titolo di
prezzo in corso d'opera, liberando in tal modo i soci. Le suddette
garanzie cessano alla data di emissione del certificato di collaudo
dell'opera. Il contratto di concessione stabilisce le modalità per
l'eventuale cessione delle quote della società di progetto, fermo
restando che i soci che hanno concorso a formare i requisiti per la
qualificazione sono tenuti a partecipare alla società e a
garantire, nei limiti di cui sopra, il buon adempimento degli
obblighi del concessionario sino alla data di emissione del
certificato di collaudo dell'opera. L'ingresso nel capitale sociale
della società di progetto e lo smobilizzo delle partecipazioni da
parte di banche e altri investitori istituzionali che non abbiano
concorso a formare i requisiti per la qualificazione possono
tuttavia avvenire in qualsiasi momento.
Art. 157.
Emissione di obbligazioni da parte delle società di progetto
(art. 37-sexies, legge n. 109/1994)
1. Le società costituite al fine di
realizzare e gestire una singola infrastruttura o un nuovo servizio
di pubblica utilità possono emettere, previa autorizzazione degli
organi di vigilanza, obbligazioni, anche in deroga ai limiti di cui
all'articolo
2412 del codice civile, purché garantite pro-quota mediante
ipoteca; dette obbligazioni sono nominative o al portatore.
2. I titoli e la relativa
documentazione di offerta devono riportare chiaramente ed
evidenziare distintamente un avvertimento dell'elevato grado di
rischio del debito, secondo modalità stabilite con decreto del
Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro
delle infrastrutture e dei trasporti.
Art. 158.
Risoluzione
(art. 37-septies, legge n. 109/1994)
1. Qualora il rapporto di
concessione sia risolto per inadempimento del soggetto concedente
ovvero quest'ultimo revochi la concessione per motivi di pubblico
interesse, sono rimborsati al concessionario:
a) il valore delle opere
realizzate più gli oneri accessori, al netto degli ammortamenti,
ovvero, nel caso in cui l'opera non abbia ancora superato la fase
di collaudo, i costi effettivamente sostenuti dal concessionario;
b) le penali e gli altri costi sostenuti o da sostenere in
conseguenza della risoluzione;
c) un indennizzo, a titolo di risarcimento del mancato guadagno,
pari al 10 per cento del valore delle opere ancora da eseguire
ovvero della parte del servizio ancora da gestire valutata sulla
base del piano economico-finanziario.
2. Le somme di cui al comma 1 sono
destinate prioritariamente al soddisfacimento dei crediti dei
finanziatori del concessionario e sono indisponibili da parte di
quest'ultimo fino al completo soddisfacimento di detti crediti.
3. L'efficacia della revoca della
concessione è sottoposta alla condizione del pagamento da parte del
concedente di tutte le somme previste dai commi precedenti.
Art. 159.
Subentro
(art. 37-octies, legge n. 109/1994)
1. In tutti i casi di risoluzione di
un rapporto concessorio per motivi attribuibili al soggetto
concessionario, gli enti finanziatori del progetto potranno impedire
la risoluzione designando, entro novanta giorni dal ricevimento
della comunicazione scritta da parte del concedente dell'intenzione
di risolvere il rapporto, una società che subentri nella
concessione al posto del concessionario e che verrà accettata dal
concedente a condizione che: (comma
cambiato dall'articolo 2, comma 1, lettera ll), d.lgs. n. 152 del
2008)
a) la società designata dai
finanziatori abbia caratteristiche tecniche e finanziarie
sostanzialmente equivalenti a quelle possedute dal concessionario
all'epoca dell'affidamento della concessione;
b) l'inadempimento del concessionario che avrebbe causato la
risoluzione cessi entro i novanta giorni successivi alla scadenza
del termine di cui all'alinea del presente comma ovvero in un
termine più ampio che potrà essere eventualmente concordato tra
il concedente e i finanziatori .al comma 1-bis.
(lettera
modificata dall'articolo 2, comma 1, lettera ll), d.lgs. n. 152
del 2008)
1-bis. La designazione di cui
al comma 1 deve intervenire entro il termine individuato nel
contratto o, in mancanza, assegnato dall’amministrazione
aggiudicatrice nella comunicazione scritta agli enti finanziatori
della intenzione di risolvere il contratto.
(comma introdotto
dall'articolo 2, comma 1, lettera ll), d.lgs. n. 152 del 2008)
2. Con decreto del Ministro delle
infrastrutture e dei trasporti, sono fissati i criteri e le modalità
di attuazione delle previsioni di cui al comma 1.
2-bis. Il presente articolo si
applica alle società di progetto costituite per qualsiasi contratto
di partenariato pubblico privato di cui all’articolo 3, comma
15-ter.
(comma
introdotto dall'articolo 2, comma 1, lettera ll), d.lgs. n. 152 del
2008)
Art. 160.
Privilegio sui crediti
(art. 37-nonies, legge n. 109/1994)
1. I crediti dei soggetti che
finanziano la realizzazione di lavori pubblici, di opere di
interesse pubblico o la gestione di pubblici servizi hanno
privilegio generale sui beni mobili del concessionario ai sensi
degli articoli 2745 e seguenti del codice civile.
2. Il privilegio, a pena di nullità,
deve risultare da atto scritto. Nell'atto devono essere esattamente
descritti i finanziatori originari dei crediti, il debitore,
l'ammontare in linea capitale del finanziamento o della linea di
credito, nonché gli elementi che costituiscono il finanziamento.
3. L'opponibilità ai terzi del
privilegio sui beni è subordinata alla trascrizione, nel registro
indicato dall'articolo
1524, comma 2, del codice civile, dell'atto dal quale il
privilegio risulta. Della costituzione del privilegio è dato avviso
mediante pubblicazione nel foglio annunzi legali; dall'avviso devono
risultare gli estremi della avvenuta trascrizione. La trascrizione e
la pubblicazione devono essere effettuate presso i competenti uffici
del luogo ove ha sede l'impresa finanziata.
4. Fermo restando quanto previsto
dall'articolo
1153 del codice civile, il privilegio può essere esercitato
anche nei confronti dei terzi che abbiano acquistato diritti sui
beni che sono oggetto dello stesso dopo la trascrizione prevista dal
comma 3. Nell'ipotesi in cui non sia possibile far valere il
privilegio nei confronti del terzo acquirente, il privilegio si
trasferisce sul corrispettivo.
Art. 160-bis.
Locazione finanziaria di opere pubbliche o di pubblica utilità
(articolo
aggiunto dall'art. 2, comma 1, lettera pp), d.lgs. n. 113 del 2007)
1. Per la realizzazione,
l'acquisizione ed il completamento di opere pubbliche o di pubblica
utilità i committenti tenuti all'applicazione del presente codice
possono avvalersi anche del contratto di locazione finanziaria, che
costituisce appalto pubblico di lavori, salvo che questi ultimi
abbiano un carattere meramente accessorio rispetto all'oggetto
principale del contratto medesimo.
(comma
sostituito dall'articolo 2, comma 1, lettera nn), d.lgs. n. 152 del
2008)
2. Nei casi di cui al comma 1, il
bando, ferme le altre indicazioni previste dal presente codice,
determina i requisiti soggettivi, funzionali, economici,
tecnico-realizzativi ed organizzativi di partecipazione, le
caratteristiche tecniche ed estetiche dell'opera, i costi, i tempi e
le garanzie dell'operazione, nonché i parametri di valutazione
tecnica ed economico-finanziaria dell'offerta economicamente più
vantaggiosa.
3. L'offerente di cui al comma 2
può essere anche una associazione temporanea costituita dal
soggetto finanziatore e dal soggetto realizzatore, responsabili,
ciascuno, in relazione alla specifica obbligazione assunta, ovvero
un contraente generale. In caso di fallimento, inadempimento o
sopravvenienza di qualsiasi causa impeditiva all'adempimento
dell'obbligazione da parte di uno dei due soggetti costituenti
l'associazione temporanea di imprese, l'altro può sostituirlo, con
l'assenso del committente, con altro soggetto avente medesimi
requisiti e caratteristiche.
4. L'adempimento degli impegni
della stazione appaltante resta in ogni caso condizionato al
positivo controllo della realizzazione ed alla eventuale gestione
funzionale dell'opera secondo le modalità previste.
4-bis. Il soggetto finanziatore,
autorizzato ai sensi del decreto legislativo 1° settembre 1993, n.
385, e successive modificazioni, deve dimostrare alla stazione
appaltante che dispone, se del caso avvalendosi delle capacità di
altri soggetti, anche in associazione temporanea con un soggetto
realizzatore, dei mezzi necessari ad eseguire l’appalto. Nel caso
in cui l’offerente sia un contraente generale, di cui
all’articolo 162, comma 1, lettera g), esso può partecipare anche
ad affidamenti relativi alla realizzazione, all’acquisizione ed al
completamento di opere pubbliche o di pubblica utilità non
disciplinati dalla parte II, titolo III, capo IV, se in possesso dei
requisiti determinati dal bando o avvalendosi delle capacità di
altri soggetti.
(comma
introdotto dall'articolo 2, comma 1, lettera nn), d.lgs. n. 152 del
2008)
4-ter. La stazione appaltante
pone a base di gara un progetto di livello almeno preliminare.
L’aggiudicatario provvede alla predisposizione dei successivi
livelli progettuali ed all’esecuzione dell’opera.
(comma
introdotto dall'articolo 2, comma 1, lettera nn), d.lgs. n. 152 del
2008)
4-quater. L’opera oggetto del
contratto di locazione finanziaria può seguire il regime di opera
pubblica ai fini urbanistici, edilizi ed espropriativi; l’opera può
essere realizzata su area nella disponibilità
dell’aggiudicatario.
(comma
introdotto dall'articolo 2, comma 1, lettera nn), d.lgs. n. 152 del
2008)
Capo
IV - Lavori relativi a infrastrutture strategiche e insediamenti
produttivi
Sezione
I - Infrastrutture e insediamenti produttivi
Art. 161.
Oggetto e disciplina comune applicabile
(art. 1, commi da 1 a 6, d.lgs. n. 190/2002)
1. Il presente capo regola la
progettazione, l'approvazione dei progetti e la realizzazione delle
infrastrutture strategiche di preminente interesse nazionale, nonché
l'approvazione secondo quanto previsto dall'articolo 179 dei
progetti degli insediamenti produttivi strategici e delle
infrastrutture strategiche private di preminente interesse
nazionale, individuati a mezzo del programma di cui al comma
1 dell'articolo 1 della legge 21 dicembre 2001, n. 443.
Nell'ambito del programma predetto sono, altresì, individuate, con
intese generali quadro tra il Governo e ogni singola regione o
provincia autonoma, le opere per le quali l'interesse regionale è
concorrente con il preminente interesse nazionale. Per tali opere le
regioni o province autonome partecipano, con le modalità indicate
nelle stesse intese, alle attività di progettazione, affidamento
dei lavori e monitoraggio, in accordo alle normative vigenti e alle
eventuali leggi regionali allo scopo emanate. Rimangono salve le
competenze delle province autonome di Trento e Bolzano previste
dallo statuto speciale e relative norme di attuazione.
1-bis. Al fine di favorire il
contenimento dei tempi necessari per il reperimento delle risorse
relative al finanziamento delle opere di cui al presente capo e per
la loro realizzazione, i soggetti aggiudicatori predispongono studi
di fattibilità delle infrastrutture strategiche da realizzare,
secondo modelli definiti con delibera del CIPE, e acquisiscono sugli
stessi le valutazioni dell'Unità tecnica-Finanza di progetto, di
cui all'articolo 7 della legge 17 maggio 1999, n. 144, dirette a
verificare, per le infrastrutture che presentano un potenziale
ritorno economico derivante dalla gestione dell'opera stessa, le
forme per il ricorso a capitali privati ed i presupposti per la
concreta attuabilità. Per le infrastrutture strategiche che
prevedono il ricorso a capitali privati il CIPE, ai fini delle
proprie deliberazioni, acquisisce, comunque, le valutazioni della
predetta Unità.
(comma
aggiunta dall'art. 2, comma 1, lettera rr), d.lgs. n. 113 del 2007)
1-ter. Nell'ambito del programma
di cui al comma 1 sono da ritenere prioritarie le infrastrutture già
avviate, i progetti esecutivi approvati, nonché gli interventi per
i quali ricorre la possibilità di finanziamento con capitale
privato, sia di rischio che di debito, nella misura maggiore
possibile.
(comma aggiunto
dall'art. 2, comma 1, lettera rr), d.lgs. n. 113 del 2007)
2. L'approvazione dei progetti delle
infrastrutture e insediamenti di cui al comma 1 avviene d'intesa tra
lo Stato e le regioni nell'ambito del CIPE allargato ai presidenti
delle regioni e province autonome interessate, secondo le previsioni
della legge 21 dicembre 2001, n. 443, e dei successivi articoli del
presente capo.
3. Le procedure di aggiudicazione
delle infrastrutture di cui al comma 1 sono regolate dalle
disposizioni del presente capo.
4. Le amministrazioni aggiudicatrici
statali e i loro concessionari applicano, per le proprie attività
contrattuali e organizzative, relative alla realizzazione delle
infrastrutture di cui al comma 1, le norme del presente capo.
5. Le regioni, le province, i
comuni, le città metropolitane, gli enti pubblici dagli stessi
dipendenti e i loro concessionari applicano, per le proprie attività
rientranti in materie oggetto di legislazione concorrente, relative
alla realizzazione delle infrastrutture di cui al comma 1, le norme
del presente capo fino alla entrata in vigore di una diversa norma
regionale, da emanarsi nel rispetto dei principi fondamentali della
legge 21 dicembre 2001, n. 443. Sono fatte salve le competenze dei
comuni, delle città metropolitane, delle province e delle regioni
in materia di progettazione, approvazione e realizzazione delle
infrastrutture e insediamenti produttivi diversi da quelli di cui al
comma 1.
6. Salvo quanto previsto dalla legge
21 dicembre 2001, n. 443 e dal presente capo, ai contratti alle
opere di cui all'articolo 162, comma 1, si applicano, in quanto non
derogate dalla disciplina ivi dettata, le disposizioni:
- della parte I (principi e
disposizioni comuni e contratti esclusi in tutto o in parte
dall'ambito di applicazione del codice);
- della parte II, titolo I (contratti di rilevanza comunitaria);
- della parte II, titolo III, capo I (programmazione, direzione ed
esecuzione dei lavori);
- della parte II, titolo III, capo II (concessione di lavori
pubblici);
- della parte II, titolo III, capo III (promotore finanziario e
società di progetto);
- della parte IV (contenzioso);
- della parte V (disposizioni di coordinamento, finali e
transitorie).
6-bis. Per consentire il
monitoraggio finanziario delle opere di cui al presente capo con
il ricorso al SIOPE (Sistema informativo delle operazioni degli
enti pubblici), tutti i soggetti responsabili di dette opere,
anche diversi dalle pubbliche amministrazioni come definite
secondo i criteri di contabilità nazionale SEC 95, dovranno
procedere per i loro pagamenti in base alle procedure previste per
il SIOPE e dovranno provvedere a far riportare anche il CUP
(Codice unico di progetto) sui mandati informatici utilizzati per
il pagamento dei fornitori.
(comma aggiunto
dall'art. 2, comma 1, lettera rr), d.lgs. n. 113 del 2007)
Art. 162.
Definizioni rilevanti per le infrastrutture strategiche e gli
insediamenti produttivi
(art. 1, comma 7, d.lgs. n. 190/2002; Art. 2, d.lgs. n. 189/2005)
1. Salve le definizioni di cui all'articolo
3, ai fini di cui al presente capo:
a) programma è il programma delle
infrastrutture e degli insediamenti produttivi strategici di
preminente interesse nazionale, di cui all'articolo 1 della legge
21 dicembre 2001, n. 443;
b) Ministero è il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti;
c) infrastrutture e insediamenti produttivi sono le infrastrutture
e insediamenti produttivi inseriti nel programma;
d) opere per le quali l'interesse regionale concorre con il
preminente interesse nazionale sono le infrastrutture, individuate
nel programma di cui all'articolo 161 comma 1, non aventi
carattere interregionale o internazionale, per le quali sia
prevista, nelle intese generali quadro di cui al citato articolo
161, comma 1, una particolare partecipazione delle regioni o
province autonome alle procedure attuative. Hanno carattere
interregionale o internazionale le opere da realizzare sul
territorio di più regioni o Stati, ovvero collegate
funzionalmente ad una rete interregionale o internazionale;
e) fondi, indica le risorse finanziarie - integrative dei
finanziamenti pubblici, anche comunitari e privati allo scopo
stimati disponibili - che la legge finanziaria annualmente destina
alle attività di progettazione, istruttoria e realizzazione delle
infrastrutture inserite nel programma;
f) CIPE è il Comitato interministeriale per la programmazione
economica, integrato con i presidenti delle regioni e province
autonome di volta in volta interessate dalle singole
infrastrutture e insediamenti produttivi;
g) affidamento a contraente generale è il contratto di cui all'articolo 3, comma
7, con il quale viene affidata la
progettazione e realizzazione con qualsiasi mezzo di una
infrastruttura rispondente alle esigenze specificate dal soggetto
aggiudicatore. Il contraente generale si differenzia dal
concessionario di opere pubbliche per l'esclusione dalla gestione
dell'opera eseguita ed è qualificato per specifici connotati di
capacità organizzativa e tecnico-realizzativa, per l'assunzione
dell'onere relativo all'anticipazione temporale del finanziamento
necessario alla realizzazione dell'opera in tutto o in parte con
mezzi finanziari privati, per la libertà di forme nella
realizzazione dell'opera, per la natura prevalente di obbligazione
di risultato complessivo del rapporto che lega detta figura al
soggetto aggiudicatore e per l'assunzione del relativo rischio. I
contraenti generali non sono soggetti aggiudicatori ai sensi del
presente capo;
h) finanziamento senza rivalsa o con rivalsa limitata è il
finanziamento, superiore a 5 milioni di euro, che viene concesso
ad un contraente generale o concessionario, senza rivalsa o con
rivalsa limitata nei confronti dello stesso contraente generale o
concessionario, ovvero nei confronti dei soci della società di
progetto.
Art. 163.
Attività del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti
(art. 2, d.lgs. n. 190/2002; art. 2, d.lgs. n. 189/2005)
1. Il Ministero promuove le attività
tecniche e amministrative occorrenti ai fini della sollecita
progettazione e approvazione delle infrastrutture e degli
insediamenti produttivi ed effettua, con la collaborazione delle
regioni o province autonome interessate con oneri a proprio carico,
le attività di supporto necessarie per la vigilanza, da parte del
CIPE, sulla realizzazione delle infrastrutture. Previa intesa da
sottoscriversi tra il Ministero, di concerto con il Ministero
dell'economia e delle finanze, le regioni possono provvedere alle
attività di progettazione delle infrastrutture statali
eventualmente anche mediante l'anticipazione dei finanziamenti
previsti dalla legge 21 dicembre 2001, n. 443. Nello svolgimento di
tali funzioni il Ministero impronta la propria attività al
principio di leale collaborazione con le regioni e le province
autonome e con gli enti locali interessati e acquisisce, nei casi
indicati dal presente capo, la previa intesa delle regioni o
province autonome interessate.
2. Ai fini di cui al comma 1, il
Ministero:
a) promuove e riceve le proposte
degli altri Ministeri e delle regioni o province autonome,
formulando la proposta di programma da approvare con le modalità
previste dalla legge 21 dicembre 2001, n. 443; promuove e propone
intese quadro tra Governo e singole regioni o province autonome,
al fine del congiunto coordinamento e realizzazione delle
infrastrutture;
b) promuove la redazione dei progetti delle infrastrutture da
parte dei soggetti aggiudicatori, anche attraverso eventuali
opportune intese o accordi procedimentali tra i soggetti comunque
interessati;
c) promuove e acquisisce il parere istruttorio dei progetti
preliminari e definitivi da parte dei soggetti competenti a norma
del presente capo e, sulla base dei pareri predetti, cura a sua
volta l'istruttoria ai fini delle deliberazioni del CIPE,
proponendo allo stesso le eventuali prescrizioni per
l'approvazione del progetto. Per le opere di competenza dello
Stato il parere del Consiglio superiore dei lavori pubblici, o di
altri organi o commissioni consultive, ove richiesto dalle norme
vigenti, è acquisito sul progetto preliminare;
d) provvede, eventualmente in collaborazione con le regioni, le
province autonome e gli altri enti interessati con oneri a proprio
carico, alle attività di supporto al CIPE per la vigilanza delle
attività di affidamento da parte dei soggetti aggiudicatori e
della successiva realizzazione delle infrastrutture;
e) ove necessario, collabora alle attività dei soggetti
aggiudicatori o degli enti interessati alle attività istruttorie
con azioni di indirizzo e supporto, a mezzo delle proprie
strutture ovvero a mezzo dei commissari straordinari di cui al
comma 5;
f) assegna ai soggetti aggiudicatori, a carico dei fondi, le
risorse finanziarie integrative necessarie alle attività
progettuali; propone, d'intesa con il Ministero dell'economia e
delle finanze, al CIPE l'assegnazione ai soggetti aggiudicatori, a
carico dei fondi, delle risorse finanziarie integrative necessarie
alla realizzazione delle infrastrutture, previa approvazione del
progetto preliminare e nei limiti delle risorse disponibili. Per
le infrastrutture e gli insediamenti produttivi strategici di
competenza del Ministero delle attività produttive, le attività
di cui al presente comma sono svolte d'intesa con il Ministero
delle attività produttive.
f-bis) cura le istruttorie per
l'avanzamento procedurale e fisico dei progetti, formula le
proposte ed assicura il supporto necessario per l'attività del
CIPE, avvalendosi anche della eventuale collaborazione richiesta
all'Unità tecnica finanza di progetto, ovvero offerta dalle
regioni o province autonome interessate con oneri a loro carico.
(lettera
introdotta dall'art. 2, comma 1, lettera ss), d.lgs. n. 113 del
2007)
3. Per le attività di cui al
presente capo il Ministero, ove non vi siano specifiche
professionalità interne, può: (comma
cambiato dall'art. 1, comma 1020, legge n. 296 del 2006)
a) avvalersi di una struttura
tecnica di missione composta da dipendenti nei limiti
dell'organico approvato e dirigenti delle pubbliche
amministrazioni, da tecnici individuati dalle regioni o province
autonome territorialmente coinvolte, nonché, sulla base di
specifici incarichi professionali o rapporti di collaborazione
coordinata e continuativa, da progettisti ed esperti nella
gestione di lavori pubblici e privati e di procedure
amministrative. La struttura tecnica di missione è istituita con
decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti; i costi
della struttura tecnica di missione e degli advisor di cui alla
lettera c) sono posti a carico dei fondi con le modalità
stabilite con il decreto del Ministro delle infrastrutture e dei
trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle
finanze, di cui al comma 6;
b) assumere, per esigenze della struttura medesima, personale di
alta specializzazione e professionalità, previa selezione, con
contratti a tempo determinato di durata non superiore al
quinquennio rinnovabile per una sola volta;
c) avvalersi, quali advisor, di società specializzate nella
progettazione e gestione di lavori pubblici e privati.
4. Per le attività di cui al
presente capo il Ministero, inoltre, può:
a) avvalersi dell'eventuale
ulteriore collaborazione che le regioni o province autonome
interessate vorranno offrire, con oneri a proprio carico;
b) avvalersi, d'intesa con il Ministero dell'economia e delle
finanze, con apposita convenzione ai sensi dell'articolo 47, comma
1, della legge 28 dicembre 2001, n. 448, della Cassa depositi e
prestiti o di società da essa controllata per le attività di
supporto tecnico-finanziario occorrenti al Ministero e ai soggetti
aggiudicatori;
c) richiedere al Ministero dell'economia e delle finanze la
collaborazione dell'Unità tecnica finanza di progetto, allo scopo
riorganizzata con decreto del Ministero dell'economia e delle
finanze, anche in deroga all'articolo 7, della legge 17 maggio
1999, n. 144, e all'articolo 57 della legge 23 dicembre 2000, n.
388. richiedere alla Presidenza del Consiglio dei
Ministri la collaborazione dell'Unità tecnica-Finanza di progetto
(UTFP). Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri sono
riorganizzati i compiti, le attribuzioni, la composizione e le
modalità di funzionamento dell'Unità tecnica finanza di progetto
(UTFP) anche in deroga all'articolo 7 della citata legge n. 144
del 1999. Dalla data di entrata in vigore del provvedimento di
riordino e secondo le modalità nello stesso indicate si procede
alla nomina, nel numero massimo di 15, dei nuovi componenti in
sostituzione dei componenti in essere, i quali decadono alla
stessa data.
(lettera
modificata dall'art. 2, comma 1, lettera ss), d.lgs. n. 113 del
2007)
5. Al fine di agevolare, sin
dall'inizio della fase istruttoria, la realizzazione di
infrastrutture e insediamenti produttivi, il Ministro delle
infrastrutture e dei trasporti, sentiti i Ministri competenti, nonché
i Presidenti delle regioni o province autonome interessate, propone
al Presidente del Consiglio dei Ministri la nomina di commissari
straordinari, i quali seguono l'andamento delle opere e provvedono
alle opportune azioni di indirizzo e supporto promuovendo le
occorrenti intese tra i soggetti pubblici e privati interessati.
Nell'espletamento delle suddette attività, e nel caso di
particolare complessità delle stesse, il commissario straordinario
può essere affiancato da un sub-commissario, nominato dal
Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta dei Presidenti
delle regioni o province autonome territorialmente coinvolte, con
oneri a carico delle regioni o province autonome proponenti. Per le
opere non aventi carattere interregionale o internazionale, la
proposta di nomina del commissario straordinario è formulata
d'intesa con il presidente della regione o provincia autonoma, o
sindaco della città metropolitana interessata.
6. Gli oneri derivanti
dall'applicazione dei commi 3, 4 e 5 sono posti a carico dei fondi e
sono contenuti nell'ambito della quota delle risorse che annualmente
sono destinate allo scopo con decreto del Ministro delle
infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro
dell'economia e delle finanze.
7. Il Presidente del Consiglio dei
Ministri, su proposta del Ministro delle infrastrutture e dei
trasporti, sentiti i Ministri competenti nonché, per le
infrastrutture di competenza dei soggetti aggiudicatori regionali, i
presidenti delle regioni o province autonome interessate, abilita
eventualmente i commissari straordinari ad adottare, con le modalità
e i poteri di cui all'articolo 13 del decreto-legge 25 marzo 1997,
n. 67, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 maggio 1997, n.
135, in sostituzione dei soggetti competenti, i provvedimenti e gli
atti di qualsiasi natura necessari alla sollecita progettazione,
istruttoria, affidamento e realizzazione delle infrastrutture e
degli insediamenti produttivi.
8. I commissari straordinari
riferiscono al Presidente del Consiglio, al Ministro delle
infrastrutture e dei trasporti e al CIPE in ordine alle
problematiche riscontrate e alle iniziative assunte e operano
secondo le direttive dai medesimi impartite e con il supporto del
Ministero, e, ove esistenti, della struttura tecnica di missione e
degli advisor, acquisendo, per il tramite degli stessi, ogni
occorrente studio e parere. Nei limiti dei costi autorizzati a norma
del comma 9, i commissari straordinari e i sub-commissari si
avvalgono delle strutture di cui al comma 3, nonché delle
competenti strutture regionali e possono avvalersi del supporto e
della collaborazione dei soggetti terzi.
9. Il decreto del Presidente del
Consiglio dei Ministri di nomina del commissario straordinario
individua il compenso e i costi pertinenti alle attività da
svolgere dallo stesso, nonché le modalità di corresponsione degli
stessi, a carico dei fondi, nell'ambito delle risorse di cui al
comma 6.
10. Con decreto del Presidente del
Consiglio dei Ministri è istituito, su proposta del Ministro delle
infrastrutture e dei trasporti, e senza oneri per il bilancio dello
Stato, un gruppo di lavoro allo scopo di assicurare ai commissari
straordinari che ne facciano richiesta, l'assistenza e il supporto
coordinato da parte delle amministrazioni statali e regionali
interessate.
Art. 164.
Progettazione
(art. 2-bis, d.lgs. n. 190/2002, introdotto dal d.lgs. n.
189/2005)
1. Ai progetti delle infrastrutture
si applicano le norme di cui all'allegato tecnico riportato
nell'allegato XXI. Le predette norme sono vincolanti per le
amministrazioni aggiudicatrici nazionali e i loro concessionari.
(comma
cambiato dall'articolo 3 del d.lgs. n. 6 del 2007)
2. L'affidamento da parte del
soggetto aggiudicatore delle attività di progettazione e degli
altri servizi pertinenti le infrastrutture, di ammontare pari o
superiore alla soglia di applicazione delle normative comunitarie in
materia, è regolato dalle norme dettate dalla parte II, ovvero
dalla parte III per gli incarichi e i concorsi di progettazione per
le attività ivi previste. Al fine di garantire la trasparenza e la
pubblicità dei bandi di gara, gli stessi devono essere pubblicati
anche sul sito internet del Ministero delle infrastrutture e dei
trasporti e delle regioni interessate, secondo le modalità e le
procedure di cui al decreto del Ministro dei lavori pubblici 6
aprile 2001, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 100 del 2 maggio
2001. I servizi di ammontare inferiore alla soglia comunitaria sono
affidati nel rispetto dei principi di trasparenza, adeguata
pubblicità e imparzialità imposti dall'osservanza del Trattato.
3. Le persone fisiche e giuridiche
incaricate dai soggetti aggiudicatori della redazione del progetto a
base di gara, nonché le società collegate, non possono in alcuna
forma e per alcun titolo partecipare alla realizzazione dei lavori
da esse progettati, né essere affidatarie di servizi di
progettazione, direzione dei lavori e collaudo da parte degli
appaltatori, concessionari e contraenti generali delle
infrastrutture, ai fini dello sviluppo o della variazione dei
progetti dalle stesse redatti e della realizzazione dei lavori
medesimi. I soggetti aggiudicatori possono estendere il predetto
divieto ai soggetti che abbiano collaborato ad altro titolo alla
progettazione, con apposita previsione nel bando di gara o nel
contratto di progettazione.
4. Il progetto preliminare o
definitivo deve essere accompagnato da linee guida per la stima
degli oneri per la sicurezza dei cantieri, non soggetti a ribasso,
che rientrano nell'importo a base della gara, nonché della
conseguente stima degli oneri medesimi. Il soggetto aggiudicatore può
affidare al contraente generale, con previsione del bando di gara o
del contratto, i compiti del responsabile dei lavori.
Nell'affidamento mediante appalto integrato di
progettazione ed esecuzione, la nomina del
responsabile unico dei lavori spetta alla stazione appaltante.
(comma
cambiato dall'articolo 3 del d.lgs. n. 6 del 2007)
5. Fermo quanto stabilito dal comma
2 del presente articolo, in relazione alle attività di
progettazione e approvazione delle infrastrutture, non si applicano
gli articoli 90, 91, e 92 e le relative norme attuative ed esecutive
contenute nel regolamento.
6. Le infrastrutture si considerano
ad ogni effetto inserite nel programma triennale dei lavori pubblici
del soggetto aggiudicatore.
7. Previa intesa con il Ministero
della giustizia, fino alla revisione delle tariffe professionali per
le attività di progettazione, necessaria a tener conto delle
previsioni di cui al comma 1, ai fini della determinazione del
corrispettivo per le attività di progettazione delle
infrastrutture, redatte in conformità al presente articolo e
relativo allegato tecnico di cui all'allegato XXI, i soggetti
aggiudicatori aumentano del 100 per cento l'aliquota prevista per il
progetto preliminare dalla tabella B del decreto 4 aprile 2001 del
Ministro della giustizia, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 96
del 26 aprile 2001; le aliquote previste dalla citata tabella per il
progetto definitivo ed esecutivo vengono ridotte corrispondentemente
e proporzionalmente alle aliquote previste per il progetto
definitivo ed esecutivo in modo che l'aliquota totale risulti sempre
pari a 1. All'importo dei corrispettivi, da porre a base di gara,
si applica quanto previsto dal comma 12-bis dell'articolo 4 del
decreto-legge 2 marzo 1989, n. 65, convertito, con modificazioni,
dalla legge 26 aprile 1989, n. 155.
(comma
cambiato dall'art. 2, comma 1, lettera tt), d.lgs. n. 113 del 2007)
Art. 165.
Progetto preliminare. Procedura di valutazione di impatto ambientale
e localizzazione
(art. 3, d.lgs. n. 190/2002; art. 2, d.lgs. n. 189/2005)
1. I soggetti aggiudicatori
trasmettono al Ministero, entro il termine di sei mesi
dall'approvazione del programma, il progetto preliminare delle
infrastrutture di competenza. Ove sia necessario l'espletamento di
procedure di gara, il termine è elevato a nove mesi. Le risorse
finanziarie occorrenti per la redazione del progetto preliminare ed
eventualmente non già disponibili, sono assegnate dal Ministro
delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro
dell'economia e delle finanze, su richiesta del soggetto
aggiudicatore, a valere sulla quota dei fondi destinata alle attività
progettuali, nei limiti delle risorse disponibili, anche a rimborso
di somme già anticipate dalle regioni ai sensi dell'articolo 163,
comma 1.
2. Ove il soggetto aggiudicatore
intenda sollecitare, per la redazione del progetto preliminare, la
proposta di un promotore, ne dà immediata comunicazione al
Ministero, ai fini della pubblicazione dell'avviso di cui all'articolo 175, comma 1.
3. Il progetto preliminare delle
infrastrutture, oltre a quanto previsto nell'allegato tecnico di cui
all'allegato XXI deve evidenziare, con apposito adeguato elaborato
cartografico, le aree impegnate, le relative eventuali fasce di
rispetto e le occorrenti misure di salvaguardia; deve inoltre
indicare ed evidenziare anche le caratteristiche prestazionali, le
specifiche funzionali e i limiti di spesa dell'infrastruttura da
realizzare, ivi compreso il limite di spesa per le eventuali opere e
misure compensative dell'impatto territoriale e sociale comunque non
superiori al cinque per cento dell'intero costo dell'opera e deve
includere le infrastrutture e opere connesse, necessarie alla
realizzazione; dalla percentuale predetta sono esclusi gli oneri di
mitigazione di impatto ambientale individuati nell'ambito della
procedura di VIA. Ove, ai sensi delle disposizioni nazionali o
regionali vigenti, l'opera sia soggetta a valutazione di impatto
ambientale, il progetto preliminare è corredato anche da studio di
impatto ambientale e reso pubblico secondo le procedure previste
dalla legge nazionale o regionale applicabile. Ai fini
dell'approvazione del progetto preliminare non è richiesta la
comunicazione agli interessati alle attività espropriative, di cui
all'articolo 11 del d.P.R. 8 giugno 2001, n. 327 ovvero altra
comunicazione diversa da quella effettuata per l'eventuale procedura
di VIA, ai sensi del presente articolo; ove non sia prevista la
procedura di VIA, il progetto preliminare è comunque depositato
presso il competente ufficio della regione interessata, ai fini
della consultazione da parte del pubblico, e del deposito si dà
avviso sul sito internet della regione e del soggetto aggiudicatore.
4. I soggetti aggiudicatori
rimettono il progetto preliminare al Ministero e, ove competenti, al
Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio, al Ministero
delle attività produttive e al Ministero per i beni e le attività
culturali, nonché alle regioni o province autonome competenti per
territorio. Il medesimo progetto è altresì rimesso agli enti
gestori delle interferenze ai fini di cui all'articolo
166. Le
amministrazioni interessate rimettono le proprie valutazioni al
Ministero entro novanta sessanta giorni dalla ricezione del progetto
preliminare; le valutazioni delle amministrazioni competenti in
materia ambientale sono rese nel rispetto delle previsioni della
sezione II del presente capo. Nei successivi sessanta
quarantacinque giorni il
Ministero, acquisito, nei casi previsti, il parere del Consiglio
superiore dei lavori pubblici o di altra commissione consultiva
competente, formula la propria proposta al CIPE, che si pronuncia
nei successivi trenta giorni. Ove non sia pervenuto nel termine
prescritto una o più delle valutazioni o pareri di cui sopra, il
Ministero delle infrastrutture e dei trasporti invita i soggetti
medesimi a rendere la valutazione o parere entro i successivi trenta
giorni; in mancanza di riscontro il Ministro formula la propria
proposta al CIPE, con eventuali prescrizioni. (comma
cambiato dall'articolo 4-quater, comma 1, lettera g), legge n. 102
del 2009)
5. Il progetto preliminare non è
sottoposto a conferenza di servizi. Il progetto preliminare,
istruito secondo le previsioni del presente articolo, è approvato
dal CIPE. Il CIPE decide a maggioranza, con il consenso, ai fini
della intesa sulla localizzazione, dei presidenti delle regioni e
province autonome interessate, che si pronunciano, sentiti i comuni
nel cui territorio si realizza l'opera. La pronuncia deve
intervenire nei termini di cui al comma che precede, anche nel caso
in cui i comuni interessati non si siano tempestivamente espressi.
6. In caso di motivato dissenso
delle regioni o province autonome interessate si procede come segue:
a) per le infrastrutture di
carattere interregionale o internazionale, il progetto preliminare
è sottoposto alla valutazione del Consiglio superiore dei lavori
pubblici, alla cui attività istruttoria partecipano i
rappresentanti della regione o provincia autonoma interessata. A
tale fine il progetto è rimesso a cura del Ministero al Consiglio
superiore dei lavori pubblici che, nei quarantacinque giorni dalla
ricezione, valuta i motivi del dissenso e l'eventuale proposta
alternativa che, nel rispetto delle funzionalità dell'opera, la
regione o provincia autonoma dissenziente avesse formulato
all'atto del dissenso. Il parere del Consiglio superiore dei
lavori pubblici è rimesso dal Ministro al CIPE, che assume le
proprie motivate definitive determinazioni entro i successivi
trenta giorni. Ove anche in questa sede permanga il dissenso della
regione o provincia autonoma, alla approvazione del progetto
preliminare si provvede entro sessanta giorni con decreto del
Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio
dei Ministri, su proposta del Ministro delle infrastrutture e dei
trasporti, e, per le infrastrutture di competenza di altri
Ministeri, di concerto con il Ministro delle attività produttive
o altro Ministro competente per materia, sentita la commissione
parlamentare per le questioni regionali;
b) per le altre infrastrutture e insediamenti produttivi, in caso
di dissenso delle regioni o province autonome interessate, si
provvede, entro i successivi sei mesi e a mezzo di un collegio
tecnico costituito d'intesa tra il Ministero e la regione o
provincia autonoma interessata, ad una nuova valutazione del
progetto preliminare e della eventuale proposta alternativa che,
nel rispetto delle funzionalità dell'opera, la regione o
provincia autonoma dissenziente avesse formulato all'atto del
dissenso. Ove permanga il dissenso sul progetto preliminare, il
Ministro delle infrastrutture e dei trasporti propone al CIPE,
d'intesa con la regione o provincia autonoma interessata, la
sospensione della infrastruttura o insediamento produttivo, in
attesa di nuova valutazione in sede di aggiornamento del
programma, ovvero l'avvio della procedura prevista in caso di
dissenso sulle infrastrutture o insediamenti produttivi di
carattere interregionale o internazionale.
7. L'approvazione determina, ove
necessario ai sensi delle vigenti norme, l'accertamento della
compatibilità ambientale dell'opera e perfeziona, ad ogni fine
urbanistico ed edilizio, l'intesa Stato - regione sulla sua
localizzazione, comportando l'automatica variazione degli strumenti
urbanistici vigenti e adottati; gli immobili su cui è localizzata
l'opera sono assoggettati al vincolo preordinato all'esproprio ai
sensi dell'articolo 10 del testo unico delle disposizioni
legislative e regolamentari in materia di espropriazione per
pubblica utilità, di cui al d.P.R. 8 giugno 2001, n. 327; il
vincolo si intende apposto anche in mancanza di espressa menzione;
gli enti locali provvedono alle occorrenti misure di salvaguardia
delle aree impegnate e delle relative eventuali fasce di rispetto e
non possono rilasciare, in assenza dell'attestazione di compatibilità
tecnica da parte del soggetto aggiudicatore, permessi di costruire,
né altri titoli abilitativi nell'ambito del corridoio individuato
con l'approvazione del progetto ai fini urbanistici e delle aree
comunque impegnate dal progetto stesso. A tale scopo, l'approvazione
del progetto preliminare è resa pubblica mediante pubblicazione nel
Bollettino Ufficiale della regione (o nella Gazzetta Ufficiale) ed
è comunicata agli enti locali interessati a cura del soggetto
aggiudicatore. Ai fini ambientali, si applica l'articolo 183, comma
6.
8. Per tutte le infrastrutture,
l'autorizzazione di cui all'articolo 15 del d.P.R. 8 giugno 2001, n.
327, può essere estesa al compimento di ricerche archeologiche,
bonifica di ordigni bellici, bonifica dei siti inquinati e può
essere rilasciata dalla autorità espropriante ovvero dal
concessionario delegato alle attività espropriative, ai soggetti o
alle società incaricate della predetta attività anche prima della
redazione del progetto preliminare. Le ricerche archeologiche sono
compiute sotto la vigilanza delle competenti soprintendenze, che
curano la tempestiva programmazione delle ricerche e il rispetto
della medesima, allo scopo di evitare ogni ritardo all'avvio delle
opere.
9. Ove, ai fini della progettazione
delle infrastrutture, sia necessaria l'escavazione di cunicoli
esplorativi, l'autorizzazione alle attività relative, ivi inclusa
l'installazione dei cantieri e l'individuazione dei siti di
deposito, è rilasciata dal Ministro delle infrastrutture e dei
trasporti, d'intesa con il presidente della regione o provincia
autonoma interessata, ed ha gli effetti dell'articolo 166, comma
5.
In caso di mancata intesa nei trenta giorni dalla richiesta
l'autorizzazione è rimessa al CIPE, che si pronuncia nei successivi
trenta giorni, con le modalità di cui ai commi 5 e 6. I risultati
dell'attività esplorativa, significativi a livello ambientale, sono
altresì comunicati al Ministero dell'ambiente e della tutela del
territorio ai fini della procedura di valutazione di impatto
ambientale.
10. Prima dell'approvazione del
progetto preliminare, si segue la procedura preventiva di verifica
dell'interesse archeologico nei casi previsti dagli articoli 95 e
96, salvo quanto disposto dall'articolo 40, comma 2,
articolo 38 dell'allegato
tecnico XXI. (comma
cambiato dall'articolo 2 del d.lgs. n. 6 del 2007)
Art. 166.
Progetto definitivo. Pubblica utilità dell'opera
(art. 4, d.lgs. n. 190/2002)
1. Il progetto definitivo delle
infrastrutture è integrato da una relazione del progettista
attestante la rispondenza al progetto preliminare e alle eventuali
prescrizioni dettate in sede di approvazione dello stesso con
particolare riferimento alla compatibilità ambientale e alla
localizzazione dell'opera. E' corredato inoltre dalla definizione
delle eventuali opere e misure mitigatrici e compensative
dell'impatto ambientale, territoriale e sociale.
2. L'avvio del procedimento di
dichiarazione di pubblica utilità è comunicato dal soggetto
aggiudicatore, o per esso dal concessionario o contraente generale,
ai privati interessati alle attività espropriative ai sensi della
legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni; la
comunicazione è effettuata con le stesse forme previste per la
partecipazione alla procedura di valutazione di impatto ambientale
dall'articolo 5 del decreto del Presidente del Consiglio dei
Ministri 10 agosto 1988, n. 377. Nel termine perentorio di sessanta
giorni dalla comunicazione di avvio del procedimento, i privati
interessati dalle attività espropriative possono presentare
osservazioni al soggetto aggiudicatore, che dovrà valutarle per
ogni conseguente determinazione. Le disposizioni del presente comma
derogano alle disposizioni degli articoli 11 e 16 del d.P.R. 8
giugno 2001, n. 327.
3. Il progetto definitivo è rimesso
da parte del soggetto aggiudicatore, del concessionario o contraente
generale a ciascuna delle amministrazioni interessate dal progetto
rappresentate nel CIPE e a tutte le ulteriori amministrazioni
competenti a rilasciare permessi e autorizzazioni di ogni genere e
tipo, nonché ai gestori di opere interferenti. Nel termine
perentorio di novanta sessanta giorni dal ricevimento del progetto le
pubbliche amministrazioni competenti e i gestori di opere
interferenti possono presentare motivate proposte di adeguamento o
richieste di prescrizioni per il progetto definitivo o di varianti
migliorative che non modificano la localizzazione e le
caratteristiche essenziali delle opere, nel rispetto dei limiti di
spesa e delle caratteristiche prestazionali e delle specifiche
funzionali individuati in sede di progetto preliminare. Le proposte
e richieste sono acquisite dal Ministero a mezzo di apposita
Conferenza di servizi, convocata non prima di trenta giorni dal
ricevimento del progetto da parte dei soggetti interessati e
conclusa non oltre il termine di novanta giorni di cui al presente
comma. (comma
cambiato dall'articolo 4-quater, comma 1, lettera h), legge n. 102
del 2009)
4. La conferenza di servizi di cui
al comma 3 ha finalità istruttoria e ad essa non si applicano le
previsioni degli articoli
14 e seguenti della legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive
modificazioni, in materia di conferenza di servizi. Nei novanta
sessanta giorni successivi alla conclusione della Conferenza di servizi il
Ministero valuta la compatibilità delle proposte e richieste
pervenute entro il termine di cui al comma 3 da parte delle
pubbliche amministrazioni competenti e dei gestori di opere
interferenti con le indicazioni vincolanti contenute nel progetto
preliminare approvato e formula la propria proposta al CIPE che, nei
trenta giorni successivi, approva, con eventuali integrazioni o
modificazioni, il progetto definitivo, anche ai fini della
dichiarazione di pubblica utilità. (comma
cambiato dall'articolo 4-quater, comma 1, lettera h), legge n. 102
del 2009)
5. L'approvazione del progetto
definitivo, adottata con il voto favorevole della maggioranza dei
componenti il CIPE, sostituisce ogni altra autorizzazione,
approvazione e parere comunque denominato e consente la
realizzazione e, per gli insediamenti produttivi strategici,
l'esercizio di tutte le opere, prestazioni e attività previste nel
progetto approvato. In caso di dissenso della regione o provincia
autonoma, si provvede con le modalità di cui all'articolo 165,
comma 6. Gli enti locali provvedono all'adeguamento definitivo degli
elaborati urbanistici di competenza ed hanno facoltà di chiedere al
soggetto aggiudicatore o al concessionario o contraente generale di
porre a disposizione gli elaborati a tale fine necessari.
Art. 167. Norme
generali sulla procedura di approvazione dei progetti
(art. 4-bis, d.lgs. n. 190/2002, inserito dal d.lgs. n. 189/2005)
1. Le procedure di istruttoria e
approvazione dei progetti sono completate nei tempi previsti dal
presente capo salvo che non siano interrotte o sospese su istanza
del soggetto aggiudicatore; anche nell'ipotesi di più sospensioni,
il termine complessivo di sospensione non può superare i novanta
giorni, trascorsi i quali le procedure di istruttoria e approvazione
riprendono il loro corso.
2. Ove il progetto sia incompleto,
carente o contraddittorio, le amministrazioni competenti propongono
al Ministero, nei termini e modi previsti dal presente capo, le
prescrizioni per la corretta successiva integrazione. Ove ciò non
sia possibile per l'assenza degli elementi progettuali prescritti
dall'allegato tecnico recato dall'allegato XXI, le amministrazioni
competenti concludono l'istruttoria, negli stessi termini e modi,
con la richiesta di rinvio del progetto a nuova istruttoria e
l'indicazione delle condizioni per la ripresentazione dello stesso.
Il CIPE, su proposta del Ministero, valuta la rilevanza delle
carenze e, ove necessario, dispone la chiusura della procedura e il
rinvio del progetto al soggetto aggiudicatore. Restano fermi i commi
1 e 2 dell'articolo 185 in merito alla richiesta di integrazioni da
parte della commissione speciale VIA.
3. Il progetto preliminare delle
infrastrutture è istruito e approvato a norma dell'articolo 165 ai
fini della intesa sulla localizzazione dell'opera e, ove previsto,
della valutazione di impatto ambientale; ogni altra autorizzazione,
approvazione e parere, comunque denominato, è rilasciato sul
progetto definitivo dell'opera ai sensi dell'articolo
166.
4. Le regioni, le province autonome,
gli enti locali e gli altri soggetti pubblici e privati possono
partecipare alle eventuali procedure di valutazione di impatto
ambientale nazionale, rimettendo le proprie valutazioni e
osservazioni al Ministero dell'ambiente e della tutela del
territorio ai sensi dell'articolo 183, comma 4; resta fermo
l'articolo 184, comma 2. Le valutazioni in materia ambientale di
competenza regionale sono emesse e trasmesse al Ministero ai sensi
degli articoli 165, 166 e 181, in applicazione delle specifiche
normative regionali, in quanto compatibili con le previsioni del
presente capo e salvo quanto previsto all'articolo 161, comma
1. Il
parere istruttorio sul progetto preliminare ai fini urbanistici ed
edilizi è reso dalle sole regioni o province autonome, sentiti i
comuni interessati, ai sensi dell'articolo 165. Il parere
istruttorio sul progetto definitivo è reso dai singoli soggetti
competenti con le modalità dell'articolo 166, e seguenti; le
province partecipano al procedimento secondo le competenze loro
attribuite.
5. Il soggetto aggiudicatore ha
facoltà di avviare la procedura di localizzazione dell'opera e di
valutazione di impatto ambientale sulla scorta del progetto
definitivo, anche indipendentemente dalla redazione e dalla
approvazione del progetto preliminare; in tal caso il progetto
definitivo è istruito e approvato, anche ai predetti fini, con le
modalità e nei tempi previsti dall'articolo 166. I Presidenti delle
regioni e province autonome interessate si pronunciano, sentiti i
Comuni nel cui territorio si realizza l'opera. Il progetto
definitivo è integrato dagli elementi previsti per il progetto
preliminare. L'approvazione del progetto comporta l'apposizione del
vincolo espropriativo e la contestuale dichiarazione di pubblica
utilità.
6. Le varianti alla localizzazione
dell'opera originariamente risultante dal progetto del soggetto
aggiudicatore possono essere disposte dal CIPE, con la procedura di
cui all'articolo 165, comma 5, e 166, mediante nuova
rappresentazione grafica ovvero mediante una prescrizione
descrittiva di carattere normativo. Ove necessario, il CIPE, su
proposta del Ministro per i beni e le attività culturali, prescrive
che nella successiva fase progettuale si dia corso alla verifica
preventiva dell'interesse archeologico di cui agli articoli 95 e 96
e all'allegato XXI. A tal fine la proposta di variante, comunque
formulata, è tempestivamente trasmessa, prima dell'approvazione del
CIPE, al Ministero per i beni e le attività culturali.
7. Ove il CIPE disponga una
variazione di localizzazione dell'opera in ordine alla quale non
siano state acquisite le valutazioni della competente commissione
VIA o della regione competente in materia di VIA, e il Ministro
dell'ambiente e della tutela del territorio o il Presidente della
regione competente in materia di VIA ritenga la variante stessa di
rilevante impatto ambientale, il CIPE, su conforme richiesta del
Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio o del
Presidente della regione competente, ovvero del Ministro per i beni
e le attività culturali in caso di aree tutelate ai sensi del
codice dei beni culturali e del paesaggio di cui al decreto
legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, dispone l'aggiornamento dello
studio di impatto ambientale e la rinnovazione della procedura di
VIA sulla parte di opera la cui localizzazione sia variata e per le
implicazioni progettuali conseguenti anche relative all'intera
opera. La procedura di VIA è compiuta in sede di approvazione del
progetto definitivo, salva la facoltà del soggetto aggiudicatore di
chiedere la reiterazione della procedura, in sede di progetto
preliminare, con successiva verifica sul progetto definitivo ai
sensi dell'articolo 185, comma 4. Resta fermo il disposto di cui
all'articolo 185, comma 5.
8. In alternativa all'invio su
supporto cartaceo, il soggetto aggiudicatore ha facoltà di
provvedere alla trasmissione del progetto e degli elaborati
necessari alla approvazione dello stesso, muniti di firma digitale,
su supporto informatico non modificabile. Le amministrazioni
competenti alla istruttoria e gli enti gestori delle reti e opere in
qualsiasi modo interferenti che non dispongono di adeguati mezzi di
gestione del supporto informatico possono richiedere l'invio di una
o più copie cartacee; i relativi tempi di istruttoria decorrono dal
ricevimento del progetto in forma cartacea ove richiesta.
9. In caso di motivato dissenso
delle regioni e province autonome interessate sul progetto
definitivo di cui ai commi 5 e 7 del presente articolo si procede ai
sensi dell'articolo 165, comma 6.
10. Sul progetto di monitoraggio
ambientale, costituente parte eventuale del progetto definitivo ai
sensi dell'allegato tecnico, le regioni possono esprimersi sentiti i
comuni e le province interessati, nel termine di novanta giorni di
cui all'articolo 166.
Art. 168.
Conferenza di servizi e approvazione del progetto definitivo
(art. 4-ter, d.lgs. n. 190/2002, inserito dal d.lgs. n. 189/2005)
1. La conferenza di servizi di cui
all'articolo 166 è convocata e presieduta dal Ministro delle
infrastrutture e dei trasporti, o suo delegato, ovvero dal capo
della struttura tecnica di missione. La segreteria della conferenza
è demandata alla struttura tecnica di missione di cui all'articolo
163, di seguito denominata: «struttura tecnica».
2. L'avviso di convocazione è
inviato, anche per telefax o posta elettronica, almeno quindici
giorni prima della data della riunione, ai soggetti pubblici e
privati competenti alla partecipazione al procedimento secondo le
competenze previste dalle leggi ordinarie vigenti. A tale fine, il
soggetto aggiudicatore rimette alla struttura tecnica la lista dei
soggetti competenti e la data di ricezione, da parte degli stessi,
del progetto definitivo, nonché una relazione illustrativa delle
autorizzazioni necessarie, recante l'indicazione delle normative di
riferimento e il rapporto tra le autorizzazioni individuate e le
parti del progetto dalle stesse interessate; la stessa relazione
indica i soggetti da invitare alla conferenza di servizi in quanto
gestori delle interferenze rilevate o previste. Ove necessario,
nell'ambito della conferenza possono tenersi più riunioni
preparatorie e istruttorie, anche con soggetti diversi in relazione
all'avanzamento e all'ambito delle singole attività istruttorie e
possono essere costituiti gruppi ristretti di lavoro. In ogni caso,
ogni singolo soggetto partecipante alla conferenza deve comunicare
le proprie eventuali proposte motivate di prescrizioni o varianti,
compatibili con la localizzazione qualora già approvata in sede di
progetto preliminare, entro il termine perentorio di novanta giorni
dalla data di ricezione del progetto definitivo. Le proposte possono
essere avanzate nelle riunioni di conferenza, con dichiarazione a
verbale, ovvero con atto scritto depositato entro il predetto
termine presso la segreteria della conferenza. Le proposte
tardivamente pervenute non sono prese in esame ai fini della
approvazione del progetto da parte del CIPE.
3. La convocazione della conferenza
è resa nota ai terzi con avviso pubblicato, a seguito della
convocazione della conferenza, sul sito internet del Ministero e
delle regioni interessate secondo le procedure e le modalità di cui
al decreto del Ministro dei lavori pubblici 6 aprile 2001, n. 20,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 100 del 2 maggio 2001.
Eventuali soggetti competenti al rilascio di permessi e
autorizzazioni comunque denominati, cui non sia pervenuto il
progetto definitivo dell'opera, segnalano tale omissione entro il
termine di quindici giorni dalla data di ricevimento dell'invito
alla conferenza, o in caso di esclusione da invito o avviso di avvio
del procedimento, nel termine di sessanta giorni dalla data di
pubblicazione della convocazione della conferenza sui sopraccitati
siti internet. Qualora il responsabile del procedimento, verificata
la fondatezza dell'istanza, accolga la richiesta di partecipazione,
il soggetto aggiudicatore trasmette il progetto definitivo
all'interessato e comunica alla struttura tecnica di missione la
data dell'avvenuta consegna. I soggetti privati che non siano
gestori di reti e opere interferenti o soggetti aggiudicatori delle
infrastrutture non intervengono alla conferenza. I concessionari e i
contraenti generali possono partecipare alla conferenza con funzione
di supporto alle attività istruttorie.
4. Il procedimento si chiude alla
scadenza del novantesimo giorno dalla data di ricezione del progetto
definitivo da parte di tutti i soggetti invitati alla conferenza
competenti al rilascio di permessi e autorizzazioni comunque
denominati. Sono comunque prese in esame le proposte pervenute prima
della scadenza predetta. Il documento conclusivo della conferenza,
sottoscritto dal presidente e dall'incaricato delle funzioni di
segretario della stessa, elenca tutte le proposte pervenute e i
soggetti invitati che non hanno presentato tempestiva proposta. Per
l'eventuale procedura di VIA restano fermi i diversi termini di cui
alla sezione II.
5. Il Ministro delle infrastrutture
e dei trasporti formula al CIPE a mezzo della struttura tecnica la
proposta di approvazione o rinvio del progetto a nuova istruttoria,
tenendo conto di tutte le proposte di prescrizioni o varianti
acquisite agli atti. Il CIPE, su proposta del Ministro delle
infrastrutture e dei trasporti, approva o rinvia a nuova istruttoria
il progetto, accogliendo le proposte di prescrizioni e varianti
compatibili con la localizzazione, le caratteristiche tecniche e
funzionali e i limiti di spesa individuati nel progetto preliminare
laddove già approvato.
6. Ove risulti, dopo la chiusura
della conferenza, la mancata partecipazione al procedimento di un
soggetto competente e non invitato, allo stesso è immediatamente
rimesso il progetto definitivo con facoltà di comunicare al
Ministero la propria eventuale proposta entro il successivo termine
perentorio di novanta giorni; la proposta è comunicata al CIPE per
la eventuale integrazione del provvedimento di approvazione. In casi
di particolare gravità, il Ministro delle infrastrutture e dei
trasporti ovvero il Presidente della regione interessata ai lavori
possono chiedere al CIPE la sospensione totale o parziale dei
lavori, nelle more della integrazione del provvedimento di
approvazione.
Art. 169.
Varianti
(art. 4-quater, d.lgs. n. 190/2002, inserito dal d.lgs. n. 189/2005)
1. Il soggetto aggiudicatore
verifica che nello sviluppo del progetto esecutivo sia assicurato il
rispetto delle prescrizioni impartite dal CIPE in sede di
approvazione del progetto definitivo e preliminare. Restano fermi i
compiti e le verifiche di cui all'articolo 185.
2. Il soggetto aggiudicatore è
tenuto ad apportare le modifiche e integrazioni occorrenti, nello
sviluppo del progetto esecutivo, in conseguenza della verifica di
cui al comma 1.
3. Le varianti da apportare al
progetto definitivo approvato dal CIPE, sia in sede di redazione del
progetto esecutivo sia in fase di realizzazione delle opere, sono
approvate esclusivamente dal soggetto aggiudicatore ove non assumano
rilievo sotto l'aspetto localizzativo, né comportino altre
sostanziali modificazioni rispetto al progetto approvato e non
richiedano la attribuzione di nuovi finanziamenti a carico dei
fondi; in caso contrario sono approvate dal CIPE. Le varianti
rilevanti sotto l'aspetto localizzativo sono approvate con il
consenso dei presidenti delle regioni e province autonome
interessate, espresso con la procedura di cui al comma 5
dell'articolo 165. Per le opere il cui finanziamento è stato
assegnato su presentazione del piano economico finanziario la
richiesta di nuovi finanziamenti comporta la revisione dello stesso.
Non assumono rilievo localizzativo le varianti di tracciato delle
opere lineari contenute nell'ambito del corridoio individuato in
sede di approvazione del progetto ai fini urbanistici; in mancanza
di diversa individuazione costituiscono corridoio di riferimento a
fini urbanistici le zone di rispetto previste dall'articolo 12,
comma 2, del testo unico delle disposizioni legislative e
regolamentari in materia di espropriazione per pubblica utilità, di
cui al d.P.R. 8 giugno 2001, n. 327, e successive modificazioni.
4. Il soggetto aggiudicatore informa
il Ministero e il Presidente della regione interessata delle
varianti che intende approvare direttamente, ai sensi del comma 2;
se l'opera è soggetta a VIA o ricade in ambiti soggetti a tutela ai
sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, sono informati
anche il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e il
Ministero per i beni e le attività culturali. I predetti soggetti
nel termine perentorio di quarantacinque giorni dalla data di
ricezione hanno facoltà di rimettere al CIPE l'approvazione della
variante. Il CIPE, nei casi di maggiore gravità, può ordinare la
sospensione dell'esecuzione. La medesima informativa è resa altresì
al Sindaco del Comune su cui ricade l'intervento.
5. La istruttoria delle varianti che
non possono essere approvate dal soggetto aggiudicatore ai sensi del
comma 2 è compiuta con le modalità di cui all'articolo
166, previo
esperimento della procedura di verifica preventiva dell'interesse
archeologico di cui all'allegato XXI, anche nel caso in cui sia
necessaria una nuova valutazione di impatto ambientale. In caso di
motivato dissenso delle regioni e delle province autonome
interessate si procede ai sensi dell'articolo 165, comma 6.
6. Ove le integrazioni, adeguamenti
o varianti comportino modificazioni del piano di esproprio, il
progetto è nuovamente approvato ai fini della dichiarazione di
pubblica utilità dall'autorità espropriante ai sensi del citato
testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in
materia di espropriazione per pubblica utilità, previe, occorrendo,
nuove comunicazioni ai sensi dell'articolo 166.
7. Per le infrastrutture strategiche
e di preminente interesse nazionale, il cui progetto definitivo non
sia stato approvato dal CIPE a norma del presente capo, i soggetti
aggiudicatori possono avvalersi sia delle procedure di approvazione
delle varianti previste dalle diverse norme vigenti, sia delle
procedure di cui al presente articolo, con l'adozione, per le
varianti che non possono essere approvate dal soggetto aggiudicatore
ai sensi del comma 2, delle procedure con conferenza di servizi,
secondo le modalità dell'articolo 166 e seguenti.
Art. 170.
Interferenze
(art. 5, d.lgs. n. 190/2002)
1. Ad integrazione e parziale deroga
delle previsioni di cui all'articolo 25 del d.P.R. 8 giugno 2001, n.
327, alla programmazione e gestione della risoluzione delle
interferenze alla realizzazione delle infrastrutture si provvede
secondo le previsioni del presente articolo.
2. Il progetto preliminare è
rimesso, a cura del soggetto aggiudicatore, agli enti gestori delle
interferenze già note o prevedibili. Gli enti gestori hanno
l'obbligo di verificare e segnalare al soggetto aggiudicatore la
sussistenza di interferenze non rilevate con il sedime della
infrastruttura o insediamento produttivo, di collaborare con il
soggetto aggiudicatore per lo sviluppo del progetto delle opere
pertinenti le interferenze rilevate e di dare corso, a spese del
soggetto aggiudicatore, alle attività progettuali di propria
competenza.
3. Il progetto definitivo è
corredato dalla indicazione delle interferenze, rilevate dal
soggetto aggiudicatore e, in mancanza, indicate dagli enti gestori
nel termine di novanta giorni di cui all'articolo 166, comma 3,
nonché dal programma degli spostamenti e attraversamenti e di
quant'altro necessario alla risoluzione delle interferenze.
4. Gli enti gestori di reti o opere
destinate al pubblico servizio devono rispettare il programma di
risoluzione delle interferenze di cui al comma 3 approvato dal CIPE
unitamente al progetto definitivo, anche indipendentemente dalla
stipula di eventuali convenzioni regolanti la risoluzione delle
interferenze, sempreché il soggetto aggiudicatore si impegni a
mettere a disposizione in via anticipata le risorse occorrenti.
5. In caso di mancato rispetto del
programma di cui al comma 4, ovvero di mancata segnalazione ai sensi
del comma 2, il soggetto gestore ha l'obbligo di risarcire i danni
subiti dal soggetto aggiudicatore per il conseguente impedimento al
regolare svolgimento dei lavori; il soggetto aggiudicatore ha
inoltre facoltà di attivare le procedure di cui all'articolo 25,
comma 4, del d.P.R. 8 giugno 2001, n. 327, chiedendo al Prefetto,
ovvero al Ministero, la convocazione, entro dieci giorni, del
gestore inadempiente al programma di risoluzione delle interferenze.
Art. 171.
Risoluzione delle interferenze
(art. 5-bis, d.lgs. n. 190/2002, inserito dal d.lgs. n. 189/2005)
1. Gli enti gestori delle reti e
opere destinate al pubblico servizio in qualsiasi modo interferenti
con l'infrastruttura da realizzare hanno l'obbligo di cooperare alla
realizzazione della stessa con le modalità previste dall'articolo
170, come precisato dal presente articolo. Le attività di cui ai
commi successivi devono essere compiute in tempi compatibili con i
tempi di progettazione, approvazione ed esecuzione delle
infrastrutture, come risultanti dal presente capo e dal programma a
corredo del progetto preliminare definitivo ed esecutivo. La
violazione dell'obbligo di cooperazione che sia stata causa di
ritardato avvio o anomalo andamento dei lavori comporta per l'ente
gestore responsabilità patrimoniale per i danni subiti dal soggetto
aggiudicatore. I progetti preliminari o definitivi di risoluzione
delle interferenze possono essere sottoposti alla approvazione del
CIPE, unitamente al progetto delle infrastrutture interferite; in
mancanza, vengono approvati secondo le procedure proprie del
soggetto che ha la competenza a realizzarle.
2. In fase di redazione del progetto
preliminare delle infrastrutture, la cooperazione dell'ente gestore
ha per oggetto:
a) la verifica del progetto, al
fine di segnalare la sussistenza delle interferenze;
b) la collaborazione tecnico progettuale con il soggetto
aggiudicatore per lo sviluppo del progetto delle opere
interferenti, nonché degli spostamenti di opere interferite;
c) l'avvio della progettazione degli spostamenti di opere
interferite, cui provvede l'ente gestore;
d) la comunicazione del calcolo estimativo degli oneri per le
attività di propria competenza per la risoluzione delle
interferenze.
3. In fase di redazione e
approvazione del progetto definitivo delle infrastrutture, la
cooperazione dell'ente gestore ha per oggetto:
a) la redazione, in tempi
congruenti con quelli del soggetto aggiudicatore, del progetto
definitivo degli spostamenti di opere interferite cui provvede
l'ente gestore e la collaborazione con il soggetto aggiudicatore
per il progetto definitivo cui provvede quest'ultimo;
b) la verifica della completezza e congruità del programma di
risoluzione delle interferenze, redatto a corredo del progetto
definitivo, con l'indicazione di eventuali ulteriori interferenze
non precisate e la proposta di modifica o integrazione del
programma;
c) la comunicazione dell'importo definitivo degli oneri per le
attività di propria competenza per la risoluzione delle
interferenze.
4. In fase di realizzazione
dell'opera la cooperazione dell'ente gestore ha per oggetto il
rispetto del programma approvato dal CIPE unitamente al progetto
definitivo, ai fini della risoluzione di tutte le interferenze di
propria competenza.
5. Le attività di collaborazione
dell'ente gestore sono compiute a spese del soggetto aggiudicatore;
il mancato accordo sulle prestazioni e sulle spese non esonera
l'ente gestore dal compimento delle attività di collaborazione in
fase progettuale, salvo il diritto a ricevere il rimborso di tutti
gli oneri legittimamente affrontati. In fase esecutiva, l'ente
gestore deve compiere le attività di competenza anche in mancanza
di specifico accordo convenzionale con il soggetto aggiudicatore, a
condizione che quest'ultimo metta a disposizione in via anticipata
le risorse occorrenti in corrispondenza alle previsioni del
programma e salvo il diritto dello stesso soggetto aggiudicatore al
rimborso delle somme poste a disposizione in eccesso rispetto alle
necessità. Sono fatte salve le diverse previsioni di convenzioni
vigenti tra soggetto aggiudicatore ed ente gestore.
6. Il presente articolo si applica,
in quanto compatibile, anche alle interferenze tra infrastrutture in
corso di realizzazione. Nel caso di interferenze tra infrastrutture
in corso di realizzazione alla data di entrata in vigore della
presente integrazione, le varianti ai progetti per risoluzione delle
interferenze devono essere approvate secondo le modalità di cui
all'articolo 166 e seguenti.
Art. 172. La
società pubblica di progetto
(art. 5-ter, d.lgs. n. 190/2002, inserito dal d.lgs. n. 189/2005)
1. Ove la proposta del soggetto
aggiudicatore, come approvata dal CIPE, preveda, ai fini della
migliore utilizzazione dell'infrastruttura e dei beni connessi,
l'attività coordinata di più soggetti pubblici, si procede
attraverso la stipula di un accordo di programma tra i soggetti
pubblici stessi e, ove opportuno, attraverso la costituzione di una
società pubblica di progetto, senza scopo di lucro, anche
consortile, partecipata dai soggetti aggiudicatori e dagli altri
soggetti pubblici interessati. Alla società pubblica di progetto
sono attribuite le competenze necessarie alla realizzazione
dell'opera e delle opere strumentali o connesse, nonché alla
espropriazione delle aree interessate, e alla utilizzazione delle
stesse e delle altre fonti di autofinanziamento indotte
dall'infrastruttura. La società pubblica di progetto è autorità
espropriante ai sensi del testo unico delle disposizioni legislative
e regolamentari in materia di espropriazione per pubblica utilità
di cui al d.P.R. 8 giugno 2001, n. 327. La società pubblica di
progetto realizza l'intervento in nome proprio e per conto dei
propri soci e mandanti, avvalendosi dei finanziamenti deliberati dal
CIPE in suo favore, operando anche al fine di ridurre il costo per
la pubblica finanza.
1-bis. Per lo
svolgimento delle competenze di cui al secondo periodo del comma 1,
le società pubbliche di progetto applicano le disposizioni del
presente codice.
(comma
introdotto dall'art. 1, comma 1, lettera hh), d.lgs. n. 152 del
2008)
2. Alla società pubblica di
progetto possono partecipare le camere di commercio, industria e
artigianato e le fondazioni bancarie.
3. La società pubblica di progetto
è istituita al solo scopo di realizzare ed eventualmente gestire
l'infrastruttura e partecipare al finanziamento ed è organismo di
diritto pubblico ai sensi del presente codice e soggetto
aggiudicatore ai sensi del presente capo. 4 allo
scopo di garantire il coordinamento tra i soggetti pubblici volto a
promuovere la realizzazione ed eventualmente la gestione
dell’infrastruttura, e a promuovere altresì la partecipazione al
finanziamento; la società è organismo di diritto pubblico ai sensi
del presente codice e soggetto aggiudicatore ai sensi del presente
capo.
(comma
modificato dall'art. 1, comma 1, lettera hh), d.lgs. n. 152 del
2008)
4. Gli enti pubblici interessati
alla realizzazione di un'infrastruttura possono partecipare, tramite
accordo di programma, al finanziamento della stessa, anche
attraverso la cessione al soggetto aggiudicatore ovvero alla società
pubblica di progetto di beni immobili di proprietà o allo scopo
espropriati con risorse finanziarie proprie.
5. Ai fini del finanziamento di cui
al comma 4, gli enti pubblici possono contribuire per l'intera
durata del piano economico-finanziario al soggetto aggiudicatore o
alla società pubblica di progetto, devolvendo alla stessa i
proventi di propri tributi o diverse fonti di reddito, fra cui: a)
da parte dei comuni, i ricavi derivanti dai flussi aggiuntivi di
oneri di urbanizzazione o infrastrutturazione e ICI, indotti dalla
infrastruttura; b) da parte della camera di commercio, industria e
artigianato, una quota della tassa di iscrizione, allo scopo
aumentata, ai sensi della legge 29 dicembre 1993, n. 580.
6. La realizzazione di
infrastrutture costituisce settore ammesso, verso il quale le
fondazioni bancarie possono destinare il reddito, nei modi e nelle
forme previste dalle norme in vigore.
7. I soggetti privati interessati
alla realizzazione di un'infrastruttura possono contribuire alla
stessa attraverso la cessione di immobili di loro proprietà o
impegnandosi a contribuire alla spesa, a mezzo di apposito accordo
procedimentale.
Art. 173.
Modalità di realizzazione
(art. 6, d.lgs. n. 190/2002)
1. In deroga alle previsioni di cui
all'articolo 53, la realizzazione delle infrastrutture è oggetto
di:
a) concessione di costruzione e
gestione;
b) affidamento unitario a contraente generale.
Art. 174.
Concessioni relative a infrastrutture
(art. 7, d.lgs. n. 190/2002)
1. Il concessionario assume a
proprio carico il rischio di gestione dell'opera. Il prezzo
eventualmente da accordare al concessionario e la durata della
concessione sono determinati, nel bando di gara, sulla base del
piano economico finanziario e costituiscono, come previsto al
successivo articolo 177, comma 4, parametri di aggiudicazione della
concessione. Nella determinazione del prezzo si tiene conto
dell'eventuale prestazione di beni e servizi da parte del
concessionario allo stesso soggetto aggiudicatore, relativamente
all'opera concessa, secondo le previsioni del bando di gara.
2. Le procedure di appalto del
concessionario e i rapporti dello stesso concessionario con i propri
appaltatori o con il proprio contraente generale, sono regolate
esclusivamente dalle:
- norme regolanti gli appalti del
concessionario di cui agli articoli da 146 a 151;
- norme di qualificazione degli appaltatori e subappaltatori di
cui al regolamento;
- verifiche antimafia, da espletarsi nei confronti degli
affidatari e subaffidatari di lavori.
I rapporti tra concessionario e
appaltatore o contraente generale sono rapporti di diritto privato
disciplinati dal contratto e dalle norme del codice civile.
3. I rapporti di collegamento del
concessionario con le imprese esecutrici dei lavori sono individuati
e regolati dall'articolo 149, comma 3. L'elenco limitativo di tali
imprese è unito alle candidature per la concessione. Tale elenco è
aggiornato in funzione delle modifiche che intervengono
successivamente nei collegamenti tra le imprese. Ove il
concessionario si avvalga per la realizzazione delle opere, di un
contraente generale, ai rapporti tra concessionario e contraente
generale si applicano i commi 7, 8 e 9 dell'articolo 176. Ove il
contraente generale sia un'impresa collegata al concessionario, deve
assicurare il subaffidamento a terzi delle quote ad essi riservate
in sede di gara ovvero ai sensi del comma 4; il subaffidamento delle
quote predette dovrà avvenire con la procedura prevista per gli
appalti del concessionario dagli articoli da 146 a 151.
4. E' fatto divieto alle
amministrazioni aggiudicatrici, di procedere ad estensioni dei
lavori affidati in concessione al di fuori delle ipotesi consentite
dall'articolo 147, previo aggiornamento degli atti convenzionali
sulla base di uno schema predisposto dal Ministro delle
infrastrutture e dei trasporti. Di tale aggiornamento deve essere
data comunicazione al Parlamento.
5. Le disposizioni di cui al
presente articolo derogano agli articoli 56, 57 e 132.
(comma soppresso dall'art. 1, comma 1, lettera ii), d.lgs. n. 152
del 2008)
Art. 175.
Promotore
(art. 8, d.lgs. n. 190/2002)
1. Il Ministero pubblica sul sito
informatico di cui al decreto del Ministro dei lavori pubblici 6
aprile 2001, n. 20, pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale n. 100 del 2 maggio 2001, nonché nelle Gazzette Ufficiali italiana e
comunitaria, la lista delle infrastrutture per le quali il soggetto
aggiudicatore ritiene di sollecitare la presentazione di proposte da
parte di promotori ai sensi dell'articolo 153, precisando, per
ciascuna infrastruttura, il termine non inferiore a quattro mesi
entro il quale i promotori possono presentare le proposte nonché
l'ufficio competente a riceverle e inserite nel
programma di cui al comma 1 dell'articolo 162, per le quali i
soggetti aggiudicatori intendono avviare le procedure di cui
all’articolo 153. Nella lista è precisato, per ciascuna
infrastruttura, l'ufficio del soggetto aggiudicatore presso il quale gli interessati
possono ottenere le informazioni ritenute utili.
(comma modificato dall'art. 1, comma 1, lettera ll), d.lgs. n.
152 del 2008)
2. Il soggetto aggiudicatore non
prende in esame le proposte pervenute oltre la scadenza del termine.
E' comunque facoltà del promotore presentare proposta per opere per
le quali non sia stato pubblicato l'avviso nei termini di cui
all'articolo 153. E' facoltà dei soggetti di cui all'articolo 153, comma
20, presentare al Ministero delle
infrastrutture proposte di intervento e studi di fattibilità
relativi alla realizzazione di infrastrutture, inserite nel
programma di cui al comma 1 dell'articolo 164, non presenti nella
lista di cui al comma 1. Tale presentazione non determina, in capo
al Ministero, alcun obbligo di esame e valutazione. Il Ministero può
inserire, nell'ambito di una successiva lista di cui al comma 1, le
proposte di intervento e gli studi ritenuti di pubblico interesse;
l'inserimento non determina alcun diritto del proponente al compenso
per le prestazioni compiute o alla realizzazione degli interventi
proposti.
(comma così
sostituito dall'art. 2, comma 1, lettera uu), d.lgs. n. 113 del
2007, poi così modificato dall'art. 1, comma 1, lettera ll), d.lgs.
n. 152 del 2008)
3. Il soggetto aggiudicatore, ove
valuti la proposta di pubblico interesse ai sensi dell'articolo 154,
promuove, ove necessaria, la procedura di valutazione di impatto
ambientale e quella di localizzazione urbanistica, ai sensi dell'articolo
165. A tale fine, il promotore integra il progetto
preliminare con lo studio d'impatto ambientale e quant'altro
necessario alle predette procedure. (comma
cambiato dall'art. 2, comma 1, lettera uu), d.lgs. n. 113 del 2007,
poi dall'art. 1, comma 1, lettera ll), d.lgs. n. 152 del 2008)
4. Il CIPE valuta la proposta del
promotore, unitamente al progetto preliminare, nei tempi e modi di
cui all'articolo 165. Ove ritenga di non approvare la proposta, la
rimette al soggetto aggiudicatore ai fini dell'eventuale
espletamento di una nuova istruttoria o per la realizzazione
dell'opera con diversa procedura; in ogni caso, sono rimborsati al
promotore i costi della integrazione del progetto richiesta dal
soggetto aggiudicatore a norma del comma 3.
5. La gara di cui all'articolo 155
è bandita entro un mese dalla delibera di approvazione del progetto
preliminare da parte del CIPE ed è regolata dall'articolo 176.
177.
(comma
cambiato dall'art. 2, comma 1, lettera uu), d.lgs. n. 113 del 2007,
poi all'art. 1, comma 1, lettera ll), d.lgs. n. 152 del 2008)
Art. 176.
Affidamento a contraente generale
(art. 9, d.lgs. n. 190/2002; art. 2, d.lgs. n. 189/2005)
1. Con il contratto di cui
all'articolo 173, comma 1, lettera b), il soggetto aggiudicatore, in
deroga all'articolo 53, affida ad un soggetto dotato di adeguata
esperienza e qualificazione nella costruzione di opere nonché di
adeguata capacità organizzativa, tecnico-realizzativa e finanziaria
la realizzazione con qualsiasi mezzo dell'opera, nel rispetto delle
esigenze specificate nel progetto preliminare o nel progetto
definitivo redatto dal soggetto aggiudicatore e posto a base di
gara, contro un corrispettivo pagato in tutto o in parte dopo
l'ultimazione dei lavori.
2. Il contraente generale provvede:
a) allo sviluppo del progetto
definitivo e alle attività tecnico amministrative occorrenti al
soggetto aggiudicatore per pervenire all'approvazione dello stesso
da parte del CIPE, ove detto progetto non sia stato posto a base
di gara;
b) all'acquisizione delle aree di sedime; la delega di cui
all'articolo 6, comma 8, del d.P.R. 8 giugno 2001, n. 327, in
assenza di un concessionario, può essere accordata al contraente
generale;
c) alla progettazione esecutiva;
d) all'esecuzione con qualsiasi mezzo dei lavori e alla loro
direzione;
e) al prefinanziamento, in tutto o in parte, dell'opera da
realizzare;
f) ove richiesto, all'individuazione delle modalità gestionali
dell'opera e di selezione dei soggetti gestori;
g) all'indicazione, al soggetto aggiudicatore, del piano degli
affidamenti, delle espropriazioni, delle forniture di materiale e
di tutti gli altri elementi utili a prevenire le infiltrazioni
della criminalità, secondo le forme stabilite tra quest'ultimo e
gli organi competenti in materia.
3. Il soggetto aggiudicatore
provvede:
a) alle attività necessarie
all'approvazione del progetto definitivo da parte del CIPE, ove
detto progetto non sia stato posto a base di gara;
b) all'approvazione del progetto esecutivo e delle varianti;
c) alla alta sorveglianza sulla realizzazione delle opere;
d) al collaudo delle stesse;
e) alla stipulazione di appositi accordi con gli organi competenti
in materia di sicurezza nonché di prevenzione e repressione della
criminalità, finalizzati alla verifica preventiva del programma
di esecuzione dei lavori in vista del successivo monitoraggio di
tutte le fasi di esecuzione delle opere e dei soggetti che le
realizzano. I contenuti di tali accordi sono definiti dal CIPE
sulla base delle linee guida indicate dal Comitato di
coordinamento per l'alta sorveglianza delle grandi opere,
istituito ai sensi dell'articolo 180 del codice e del decreto
dell'interno in data 14 marzo 2003, pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale n. 54 del 5 marzo 2004, in ogni caso prevedendo
l'adozione di protocolli di legalità che comportino clausole
specifiche di impegno, da parte dell'impresa aggiudicataria, a
denunciare eventuali tentativi di estorsione, con la possibilità
di valutare il comportamento dell'aggiudicatario ai fini della
successiva ammissione a procedure ristrette della medesima
stazione appaltante in caso di mancata osservanza di tali
prescrizioni. Le prescrizioni del CIPE a cui si uniformano gli
accordi di sicurezza sono vincolanti per i soggetti aggiudicatori
e per l'impresa aggiudicataria, che è tenuta a trasferire i
relativi obblighi a carico delle imprese interessate a qualunque
titolo alla realizzazione dei lavori. Le misure di monitoraggio
per la prevenzione e repressione di tentativi di infiltrazione
mafiosa comprendono il controllo dei flussi finanziari connessi
alla realizzazione dell'opera, inclusi quelli concernenti risorse
totalmente o parzialmente a carico dei promotori ai sensi dell'articolo 175 e quelli derivanti dalla attuazione di ogni
altra modalità di finanza di progetto. Il CIPE definisce, altresì,
lo schema di articolazione del monitoraggio finanziario, indicando
i soggetti sottoposti a tale forma di controllo, le modalità
attraverso le quali esercitare il monitoraggio, nonché le soglie
di valore delle transazioni finanziarie oggetto del monitoraggio
stesso, potendo anche indicare, a tal fine, limiti inferiori a
quello previsto ai sensi dell'articolo 1, comma 1, del
decreto-legge 3 maggio 1991, n. 143, convertito, con
modificazioni, dalla legge 5 luglio 1991, n. 197. Gli oneri
connessi al monitoraggio finanziario sono ricompresi nell'aliquota
forfettaria di cui al comma 20.
(lettera
cambiata dall'art. 3, comma 1, lettera l), d.lgs. n. 113 del 2007)
4. Il contraente generale risponde
nei confronti del soggetto aggiudicatore della corretta e tempestiva
esecuzione dell'opera, secondo le successive previsioni del presente
capo. I rapporti tra soggetto aggiudicatore e contraente generale
sono regolati, per quanto non previsto dalla legge 21 dicembre 2001,
n. 443, dal presente capo e dal regolamento, dalle norme della parte
II che costituiscono attuazione della direttiva 2004/18 o dalle
norme della parte III, dagli atti di gara e dalle norme del codice
civile regolanti l'appalto.
5. Alle varianti del progetto
affidato al contraente generale non si applicano gli articoli 56, 57
e 132; esse sono regolate dalle norme della parte II che
costituiscono attuazione della direttiva 2004/18 o dalle norme della
parte III e dalle disposizioni seguenti:
a) restano a carico del contraente
generale le eventuali varianti necessarie ad emendare i vizi o
integrare le omissioni del progetto redatto dallo stesso e
approvato dal soggetto aggiudicatore, mentre restano a carico del
soggetto aggiudicatore le eventuali varianti indotte da forza
maggiore, sorpresa geologica o sopravvenute prescrizioni di legge
o di enti terzi o comunque richieste dal soggetto aggiudicatore;
b) al di fuori dei casi di cui alla lettera a), il contraente
generale può proporre al soggetto aggiudicatore le varianti
progettuali o le modifiche tecniche ritenute dallo stesso utili a
ridurre il tempo o il costo di realizzazione delle opere; il
soggetto aggiudicatore può rifiutare la approvazione delle
varianti o modifiche tecniche ove queste non rispettino le
specifiche tecniche e le esigenze del soggetto aggiudicatore,
specificate nel progetto posto a base di gara, o comunque
determinino peggioramento della funzionalità, durabilità,
manutenibilità e sicurezza delle opere, ovvero comportino
maggiore spesa a carico del soggetto aggiudicatore o ritardo del
termine di ultimazione.
6. Il contraente generale provvede
alla esecuzione unitaria delle attività di cui al comma 2
direttamente ovvero, se costituito da più soggetti, a mezzo della
società di progetto di cui al comma 10; i rapporti del contraente
generale con i terzi sono rapporti di diritto privato, a cui non si
applica il presente codice, salvo quanto previsto nel presente capo.
Al contraente generale che sia esso stesso amministrazione
aggiudicatrice o ente aggiudicatore si applicano le sole
disposizioni di cui alla parte II, che costituiscono attuazione
della direttiva 2004/18, ovvero di cui alla parte III. (comma
così cambiato dall'art. 1, comma 1, lettera mm), d.lgs. n. 152 del
2008)
7. Il contraente generale può
eseguire i lavori affidati direttamente, nei limiti della
qualificazione posseduta a norma del regolamento, ovvero mediante
affidamento a soggetti terzi. I terzi affidatari di lavori del
contraente generale devono a loro volta possedere i requisiti di
qualificazione prescritti dal regolamento, e possono subaffidare i
lavori nei limiti e alle condizioni previste per gli appaltatori di
lavori pubblici; l'articolo 118 si applica ai predetti
subaffidamenti. Il soggetto aggiudicatore richiede al contraente
generale di individuare e indicare, in sede di offerta, le imprese
esecutrici di una quota non inferiore al trenta per cento degli
eventuali lavori che il contraente generale prevede di eseguire
mediante affidamento a terzi.
8. L'affidamento al contraente
generale, nonché gli affidamenti e subaffidamenti di lavori del
contraente generale, sono soggetti alle verifiche antimafia, con le
modalità previste per i lavori pubblici.
9. Il soggetto aggiudicatore
verifica periodicamente il regolare adempimento degli obblighi
contrattuali del contraente generale verso i propri affidatari; ove
risulti la inadempienza del contraente generale, il soggetto
aggiudicatore ha facoltà di applicare una detrazione sui successivi
pagamenti e procedere al pagamento diretto all'affidatario, nonché
di applicare le eventuali diverse sanzioni previste in contratto.
10. Per il compimento delle proprie
prestazioni il contraente generale, ove composto da più soggetti,
costituisce una società di progetto in forma di società, anche
consortile, per azioni o a responsabilità limitata. La società è
regolata dall'articolo 156 e dalle successive disposizioni del
presente articolo. Alla società possono partecipare, oltre ai
soggetti componenti il contraente generale, istituzioni finanziarie,
assicurative e tecnico operative preventivamente indicate in sede di
gara. La società così costituita subentra nel rapporto al
contraente generale senza alcuna autorizzazione, salvo le verifiche
antimafia e senza che il subentro costituisca cessione di contratto;
salvo diversa previsione del contratto, i soggetti componenti il
contraente generale restano solidalmente responsabili con la società
di progetto nei confronti del soggetto aggiudicatore per la buona
esecuzione del contratto. In alternativa, la società di progetto può
fornire al soggetto aggiudicatore garanzie bancarie e assicurative
per la restituzione delle somme percepite in corso d'opera,
liberando in tal modo i soci. Tali garanzie cessano alla data di
emissione del certificato di collaudo dell'opera. Il capitale minimo
della società di progetto è indicato nel bando di gara.
11. Il contratto stabilisce le
modalità per la eventuale cessione delle quote della società di
progetto, fermo restando che i soci che hanno concorso a formare i
requisiti per la qualificazione sono tenuti a partecipare alla
società e a garantire, nei limiti del contratto, il buon
adempimento degli obblighi del contraente generale, sino a che
l'opera sia realizzata e collaudata. L'ingresso nella società di
progetto e lo smobilizzo di partecipazioni da parte di istituti
bancari e altri investitori istituzionali che non abbiano concorso a
formare i requisiti per la qualificazione può tuttavia avvenire in
qualsiasi momento. Il soggetto aggiudicatore non può opporsi alla
cessione di crediti effettuata dal contraente generale nell'ipotesi
di cui all'articolo 117.
12. Il bando determina la quota di
valore dell'opera che deve essere realizzata dal contraente generale
con anticipazione di risorse proprie e i tempi e i modi di pagamento
del prezzo. Per i bandi pubblicati entro il 31 dicembre 2006, tale
quota non può superare il venti per cento dell'importo
dell'affidamento posto a base di gara e, in ogni caso, il saldo
della quota di corrispettivo ritenuta a tal fine deve essere pagato
alla ultimazione dei lavori. Per il finanziamento della predetta
quota, il contraente generale o la società di progetto possono
emettere obbligazioni, previa autorizzazione degli organi di
vigilanza, anche in deroga ai limiti dell'articolo 2412 del codice
civile. Il soggetto aggiudicatore garantisce il pagamento delle
obbligazioni emesse, nei limiti del proprio debito verso il
contraente generale quale risultante da stati di avanzamento emessi
ovvero dal conto finale o dal certificato di collaudo dell'opera; le
obbligazioni garantite dal soggetto aggiudicatore possono essere
utilizzate per la costituzione delle riserve bancarie o assicurative
previste dalla legislazione vigente. Le modalità di operatività
della garanzia di cui al terzo periodo del presente comma sono
stabilite con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di
concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei
trasporti. Le
garanzie prestate dallo Stato ai sensi del presente comma sono
inserite nell'elenco allegato allo stato di previsione del Ministero
dell'economia e delle finanze, di cui all'articolo 13 della legge 5
agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni e integrazioni. (comma
cambiato dall'art. 2, comma 1, lettera vv), d.lgs. n. 113 del 2007)
13. I crediti delle società di
progetto, ivi incluse quelle costituite dai concessionari a norma
dell'articolo 156, nei confronti del soggetto aggiudicatore sono
cedibili ai sensi dell'articolo 117; la cessione può avere ad
oggetto crediti non ancora liquidi ed esigibili.
14. La cessione deve essere
stipulata mediante atto pubblico o scrittura privata autenticata e
deve essere notificata al debitore ceduto. L'atto notificato deve
espressamente indicare se la cessione è effettuata a fronte di un
finanziamento senza rivalsa o con rivalsa limitata.
15. Il soggetto aggiudicatore
liquida l'importo delle prestazioni rese e prefinanziate dal
contraente generale con la emissione di un certificato di pagamento
esigibile alla scadenza del prefinanziamento secondo le previsioni
contrattuali. Per i soli crediti di cui al presente comma ceduti a
fronte di finanziamenti senza rivalsa o con rivalsa limitata, la
emissione del certificato di pagamento costituisce definitivo
riconoscimento del credito del finanziatore cessionario; al
cessionario non è applicabile nessuna eccezione di pagamento delle
quote di prefinanziamento riconosciute, derivante dai rapporti tra
debitore e creditore cedente, ivi inclusa la compensazione con
crediti derivanti dall'adempimento dello stesso contratto o con
qualsiasi diverso credito nei confronti del contraente generale
cedente.
16. Il bando di gara indica la data
ultima di pagamento dei crediti riconosciuti definitivi ai sensi del
comma 15, in tutti i casi di mancato o ritardato completamento
dell'opera.
17. Per gli affidamenti per i quali
non sia prestata la garanzia globale di cui al comma 13 e vi siano
crediti riconosciuti definitivi ai sensi del comma 15:
a) la garanzia di buon adempimento
non è soggetta alle riduzioni progressive di cui all'articolo
113; ove la garanzia si sia già ridotta ovvero la riduzione sia
espressamente prevista nella garanzia prestata, il riconoscimento
definitivo del credito non opera se la garanzia non è
ripristinata e la previsione di riduzione espunta dalla garanzia;
b) in tutti i casi di risoluzione del rapporto per motivi
attribuibili al contraente generale si applicano le disposizioni
previste dall'articolo 159;
c) il contraente generale ha comunque facoltà di sostituire la
garanzia di buon adempimento con la garanzia globale, ove
istituita; in tale caso non si applicano le previsioni di cui alle
lettere a) e b).
18. Il contraente generale presta,
una volta istituita, la garanzia globale di esecuzione di cui all'articolo 129, comma
3, che deve comprendere la possibilità per
il garante, in caso di fallimento o inadempienza del contraente
generale, di far subentrare nel rapporto altro soggetto idoneo in
possesso dei requisiti di contraente generale, scelto direttamente
dal garante stesso.
19. I capitolati prevedono, tra
l'altro:
a) le modalità e i tempi, nella
fase di sviluppo e approvazione del progetto definitivo ed
esecutivo, delle prestazioni propedeutiche ai lavori, pertinenti
in particolare le prestazioni di cui all'articolo 165, comma 8, e
i lavori di cantierizzazione, ove autorizzati;
b) le modalità e i tempi per il pagamento dei ratei di
corrispettivo dovuti al contraente generale per le prestazioni
compiute prima dell'inizio dei lavori, pertinenti in particolare
le attività progettuali e le prestazioni di cui alla lettera a).
20. Al fine di garantire
l'attuazione di idonee misure volte al perseguimento delle finalità
di prevenzione e repressione della criminalità e dei tentativi di
infiltrazione mafiosa di cui agli articoli 176, comma
3, lettera e),
e 180, comma 5 (il
riferimento dovrebbe essere 180, comma 2), il soggetto aggiudicatore indica nel bando di gara
un'aliquota forfettaria, non sottoposta al ribasso d'asta,
ragguagliata all'importo complessivo dell'intervento, secondo
valutazioni preliminari che il contraente generale è tenuto a
recepire nell'offerta formulata in sede di gara. Nel progetto che si
pone a base di gara, elaborato dal soggetto aggiudicatore, la somma
corrispondente a detta aliquota è inclusa nelle somme a
disposizione del quadro economico, ed è unita una relazione di
massima che correda il progetto, indicante l'articolazione delle
suddette misure, nonché la stima dei costi. Tale stima è riportata
nelle successive fasi della progettazione. Le variazioni tecniche
per l'attuazione delle misure in questione, eventualmente proposte
dal contraente generale, in qualunque fase dell'opera, non possono
essere motivo di maggiori oneri a carico del soggetto aggiudicatore.
Ove il progetto preliminare sia prodotto per iniziativa del
promotore, quest'ultimo predispone analoga articolazione delle
misure in questione, con relativa indicazione dei costi, non
sottoposti a ribasso d'asta e inseriti nelle somme a disposizione
dell'amministrazione. Le disposizioni del presente comma si
applicano, in quanto compatibili, anche nei casi di affidamento
mediante concessione
Art. 177.
Procedure di aggiudicazione
(art. 10, e art. 20-octies, comma 4, d.lgs. n. 190/2002)
1. L'aggiudicazione delle
concessioni e degli affidamenti a contraente generale avviene
mediante procedura ristretta.
2. Per l'affidamento delle
concessioni si pone a base di gara il progetto preliminare; per
l'affidamento a contraente generale si pone a base di gara il
progetto preliminare ovvero quello definitivo; è applicabile
altresì l'articolo 53, comma 2, lettera c).
(comma
cambiato dall'art. 2, comma 1, lettera zz), d.lgs. n. 113 del 2007)
3. I soggetti aggiudicatori possono
stabilire e indicare nel bando di gara, in relazione all'importanza
e alla complessità delle opere da realizzare, il numero minimo e
massimo di concorrenti che verranno invitati a presentare offerta.
Nel caso in cui le domande di partecipazione superino il predetto
numero massimo, i soggetti aggiudicatori individuano i soggetti da
invitare redigendo una graduatoria di merito sulla base di criteri
oggettivi, non discriminatori e pertinenti all'oggetto del
contratto, predefiniti nel bando di gara. In ogni caso, il numero
minimo di concorrenti da invitare non può essere inferiore a
cinque, se esistono in tale numero soggetti qualificati. In ogni
caso il numero di candidati invitati deve essere sufficiente ad
assicurare una effettiva concorrenza.
4. L'aggiudicazione dei contratti di
cui al comma 1 avviene: al prezzo più basso ovvero all'offerta
economicamente più vantaggiosa, individuata sulla base di una
pluralità di criteri fra i quali:
a) il prezzo;
b) il valore tecnico ed estetico delle varianti;
c) il tempo di esecuzione;
d) il costo di utilizzazione e di manutenzione;
e) per le concessioni, il rendimento, la durata della concessione,
le modalità di gestione, il livello e i criteri di aggiornamento
delle tariffe da praticare all'utenza, nonché l'eventuale
prestazione di beni e servizi a norma dell'articolo 174, comma 2;
f) (lettera abrogata dall'articolo
1-octies della legge n. 228 del 2006)
g) la maggiore entità, rispetto a quella prevista dal bando,
del prefinanziamento che il candidato è in grado di offrire;
h) ulteriori elementi individuati in relazione al carattere
specifico delle opere da realizzare.
5. Per i soggetti aggiudicatori
operanti nei settori di cui agli articoli da 208 a
214, si
applicano, per quanto non previsto nel presente articolo, le norme
della parte III.
6. Per tutti gli altri soggetti
aggiudicatori si applicano, per quanto non previsto nel presente
articolo, le norme della parte II che costituiscono attuazione della
direttiva 2004/18.
7. Per l'affidamento di servizi si
applica l'articolo 164.
Art. 178.
Collaudo
(art. 11, d.lgs. n. 190/2002)
1. Al collaudo delle infrastrutture
si provvede con le modalità e nei termini previsti dall'articolo
141.
2. Per le infrastrutture di grande
rilevanza o complessità, il soggetto aggiudicatore può autorizzare
le commissioni di collaudo ad avvalersi dei servizi di supporto e di
indagine di soggetti specializzati nel settore. Gli oneri relativi
sono a carico dei fondi con le modalità e i limiti stabiliti con
decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di
concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze.
L'affidatario del supporto al collaudo non può avere rapporti di
collegamento con chi ha progettato, diretto, sorvegliato o eseguito
in tutto o in parte l'infrastruttura.
Art. 179.
Insediamenti produttivi e infrastrutture private strategiche per
l'approvvigionamento energetico
(art. 13, d.lgs. n. 190/2002)
1. Gli insediamenti produttivi e le
infrastrutture private strategiche inclusi nel programma sono opere
private di preminente interesse nazionale; alla intesa Stato-regione
per la localizzazione delle stesse ad ogni fine urbanistico ed
edilizio, alla valutazione di impatto ambientale, ove necessaria,
nonché al conseguimento di ogni altro parere e permesso, comunque
denominato, necessario alla realizzazione degli insediamenti
produttivi e delle infrastrutture private strategiche si provvede
con le modalità di cui agli articoli 165 e 166; contestualmente
all'approvazione del progetto definitivo, ovvero con successiva
eguale procedura, il realizzatore dell'insediamento produttivo o
dell'infrastruttura privata strategica può richiedere e conseguire
tutte le autorizzazioni e i permessi necessari all'esercizio
dell'insediamento stesso.
2. Per la localizzazione, la VIA,
l'approvazione dei progetti e la dichiarazione di pubblica utilità
delle infrastrutture strategiche per l'approvvigionamento
energetico, incluse nel programma di cui all'articolo
161, si
applicano le disposizioni di cui ai commi seguenti.
3. Il soggetto aggiudicatore, o per
esso, il concessionario o contraente generale, trasmette al
Ministero e al Ministero delle attività produttive, entro il
termine di sei mesi dall'approvazione del programma, il progetto
delle infrastrutture di competenza. Il progetto è trasmesso altresì
alle amministrazioni interessate rappresentate nel CIPE e alle
ulteriori amministrazioni competenti a rilasciare permessi e
autorizzazioni necessari alla realizzazione e all'esercizio delle
opere, nonché ai gestori di opere interferenti. Nei casi in cui, ai
sensi delle disposizioni vigenti, l'opera è soggetta a VIA, il
progetto contiene tutti gli elementi necessari ai fini dello
svolgimento delle relative procedure ed è corredato dallo studio di
impatto ambientale che è reso pubblico secondo le procedure
vigenti. Il progetto evidenzia con adeguato elaborato cartografico
le aree impegnate, le eventuali fasce di rispetto e le necessarie
misure di salvaguardia. L'avvio del procedimento, anche ai fini
della dichiarazione di pubblica utilità, è comunicato dal soggetto
aggiudicatore o, per esso, dal concessionario o contraente generale,
ai privati interessati ai sensi della legge 7 agosto 1990, n. 241 e
successive modificazioni, con le stesse forme previste per la VIA
dall'articolo 5 del decreto del Presidente del Consiglio dei
Ministri 10 agosto 1988, n. 377.
4. Il Ministero convoca una
Conferenza di servizi entro trenta giorni dal ricevimento del
progetto. La Conferenza di servizi ha finalità istruttoria e
acquisisce gli atti e i documenti relativi alla realizzazione del
progetto. Nell'ambito della Conferenza di servizi, che si conclude
entro il termine perentorio di novanta giorni, le amministrazioni
competenti e i gestori di opere interferenti hanno facoltà di
presentare motivate proposte di adeguamento, richieste di
prescrizioni all'atto della approvazione del progetto, o richieste
di varianti che non modificano le caratteristiche essenziali delle
opere e le caratteristiche prestazionali e funzionali individuate in
sede di progetto. Entro i quaranta giorni successivi alla
conclusione della Conferenza di servizi il Ministero valuta le
proposte e le richieste pervenute dalle amministrazioni competenti e
dai gestori delle opere interferenti e gli eventuali chiarimenti o
integrazioni progettuali apportati dal soggetto aggiudicatore, o per
esso dal concessionario o contraente generale, e formula la propria
proposta al CIPE che, nei trenta giorni successivi, approva con
eventuali adeguamenti o prescrizioni il progetto definitivo. Nei
casi in cui, ai sensi delle disposizioni vigenti, l'opera è
soggetta a VIA, si applicano per l'approvazione del progetto le
procedure di cui all'articolo 183.
5. L'approvazione del CIPE è
adottata a maggioranza dei componenti con l'intesa dei presidenti
delle regioni e delle province autonome interessate. L'approvazione
sostituisce, anche ai fini urbanistici ed edilizi, ogni altra
autorizzazione, approvazione, parere e nulla osta comunque
denominato, costituisce dichiarazione di pubblica utilità,
indifferibilità e urgenza delle opere, e consente la realizzazione
e l'esercizio delle infrastrutture strategiche per
l'approvvigionamento energetico e di tutte le attività previste nel
progetto approvato. In caso di dissenso della regione o provincia
autonoma si provvede con le modalità di cui all'articolo 165, comma
6.
6. Le funzioni amministrative
previste dal presente capo relative alla realizzazione e
all'esercizio delle infrastrutture strategiche per
l'approvvigionamento energetico sono svolte di concerto tra il
Ministero e il Ministero delle attività produttive. Le predette
funzioni comprendono anche quelle relative all’esercizio dei
poteri espropriativi previsti dal testo unico delle disposizioni
legislative e regolamentari in materia di espropriazione per
pubblica utilità, di cui al d.P.R. 8 giugno 2001, n. 327, e quelle
relative alle autorizzazioni delle varianti da apportare al progetto
definitivo approvato dal CIPE, sia in sede di redazione del progetto
esecutivo sia in fase di realizzazione delle opere, che non assumono
rilievo sotto l’aspetto localizzativo ai sensi dell’articolo
169, comma 3, quarto periodo, del presente codice e non comportano
altre sostanziali modificazioni rispetto al progetto approvato.
(comma
cambiato dall'articolo 27, comma 26, legge n. 99 del 2009)
7. Alle infrastrutture strategiche
per l'approvvigionamento energetico si applicano le disposizioni di
cui alla parte III. Relativamente alle
infrastrutture strategiche per l'approvvigionamento energetico gli
enti aggiudicatori di cui all'articolo 207 applicano le disposizioni
di cui alla parte III.
(comma
modificato dall'art. 1, comma 1, lettera nn), d.lgs. n. 152 del
2008)
8. Alle interferenze che interessano
gli insediamenti produttivi e le infrastrutture strategiche per
l'approvvigionamento energetico si applica l'articolo
170.
Art. 180.
Disciplina regolamentare
(art. 15, d.lgs. n. 190/2002)
1. I soggetti aggiudicatori indicano
negli atti di gara le disposizioni del regolamento che trovano
applicazione con riguardo all'esecuzione, alla contabilità e al
collaudo.
2. Con decreto del Ministro
dell'interno, di concerto con il Ministro della giustizia e con il
Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, sono individuate le
procedure per il monitoraggio delle infrastrutture e insediamenti
industriali per la prevenzione e repressione di tentativi di
infiltrazione mafiosa. I relativi oneri sono posti a carico dei
fondi con le modalità e nei limiti stabiliti con apposito decreto
del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con
il Ministro dell'economia e delle finanze.
Art. 181. Norme
di coordinamento
(art. 16, d.lgs. n. 190/2002)
1. Le norme del presente capo non
derogano le previsioni delle leggi 16 aprile 1973, n. 171, 29
novembre 1984, n. 798, e 5 febbraio 1992, n. 139, e successive
modificazioni e integrazioni, relative alle procedure speciali per
la salvaguardia di Venezia.
2. Le procedure di approvazione,
finanziamento e affidamento previste dal presente capo si applicano
all'attraversamento stabile dello Stretto di Messina, inserito nel
programma, anche in deroga alle previsioni della legge 17 dicembre
1971, n. 1158. La società Stretto di Messina S.p.a., istituita
secondo le previsioni della legge speciale 17 dicembre 1971, n.
1158, e qualificata organismo di diritto pubblico in applicazione
del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 23
gennaio 1998, costituisce soggetto aggiudicatore ai sensi del
presente capo.
Sezione
II - Procedure per la valutazione di impatto ambientale delle
grandi opere
Art. 182. Campo
di applicazione
(art. 17, d.lgs. n. 190/2002)
1. La presente sezione, in
attuazione dell'articolo
1, comma 2, della legge 21 dicembre 2001, n. 443, disciplina la
procedura per la valutazione di impatto ambientale e
l'autorizzazione integrata ambientale, limitatamente alle
infrastrutture e agli insediamenti produttivi soggetti a tale
procedura a norma delle disposizioni vigenti relative alla VIA
statale, nel rispetto delle disposizioni di cui all'articolo 2 della
direttiva 85/337/CEE del Consiglio, del 27 giugno 1985, come
modificata dalla direttiva 97/11/CE del Consiglio, del 3 marzo 1997.
2. Il procedimento di valutazione di
impatto ambientale è obbligatorio e vincolante per tutte le opere
ad esso soggette a norma delle vigenti disposizioni ed è concluso,
secondo le previsioni della presente sezione; il permesso di
costruire non può essere rilasciato se non è concluso il
procedimento di valutazione di impatto ambientale. 3
. Sono esclusi dalla procedura di
valutazione di impatto ambientale gli interventi destinati alla
difesa nazionale in vista di un pericolo imminente ovvero in seguito
a calamità per le quali sia stato dichiarato lo stato di emergenza
ai sensi dell'articolo 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225. I
provvedimenti di esclusione sono emanati con decreto del Presidente
del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro dell'ambiente e
della tutela del territorio, di concerto con i Ministri interessati,
nel rispetto delle norme vigenti che garantiscono il diritto alla
informazione sull'intervento e sulla eventuale deroga.
4. Per le infrastrutture e
insediamenti produttivi soggetti a screening o valutazione di
impatto ambientale regionale, il provvedimento di compatibilità
ambientale è emesso dal CIPE, previa valutazione da esprimersi
dalle regioni nei modi e tempi previsti dall'articolo
165.
5. L'autorizzazione ambientale
integrata, per gli insediamenti produttivi, è regolata dal decreto
legislativo 18 febbraio 2005, n. 59, quanto a presupposti e
procedimento.
Art. 183.
Procedure
(art. 18, d.lgs. n. 190/2002; art. 2, d.lgs. n. 189/2005)
1. L'istruttoria sui progetti
relativi alle opere di cui all'articolo 182, comma 1, è eseguita al
fine di individuare, descrivere e valutare, in modo appropriato, per
ciascun caso particolare, gli effetti diretti e indiretti di un
progetto sui seguenti fattori:
- l'uomo, la fauna e la flora;
- il suolo, l'acqua, l'aria, il clima e il paesaggio;
- i beni materiali e il patrimonio culturale;
- l'interazione tra i predetti fattori.
Per quanto non previsto dal presente
codice e dall'allegato tecnico trovano applicazione le norme del
decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 10 agosto 1988, n.
377.
2. Il soggetto proponente predispone
a proprie spese lo studio di impatto ambientale. Lo studio di
impatto ambientale è redatto secondo le direttive comunitarie in
materia e le norme dell'allegato tecnico di cui all'allegato XXI. In
ogni caso esso deve almeno comprendere: una descrizione del progetto
con informazioni relative alla sua ubicazione, concezione e
dimensioni; una descrizione delle misure previste per evitare,
ridurre e possibilmente compensare rilevanti effetti negativi; i
dati necessari per individuare e valutare principali effetti che il
progetto può avere sull'ambiente; una descrizione sommaria delle
principali alternative prese in esame dal committente con
indicazione delle principali ragioni della scelta sotto il profilo
dell'impatto ambientale; dati, analisi e informazioni relative al
progetto stesso, alla utilizzazione delle risorse naturali, alla
emissione di inquinanti, alla creazione di sostanze nocive e allo
smaltimento dei rifiuti. Il soggetto aggiudicatore deve redigere una
relazione sui metodi di previsione utilizzati per la valutazione
dell'impatto ambientale e delle misure previste per evitare, ridurre
ed eventualmente compensare effetti negativi rilevanti del progetto
sull'ambiente, nonché consegnare un riassunto non tecnico delle
informazioni trasmesse e indicare le eventuali difficoltà
riscontrate. Lo studio di impatto ambientale di un lotto di
infrastruttura deve contenere elementi di massima che diano
informazioni sull'impatto ambientale determinato dalla realizzazione
degli altri lotti secondo le scelte seguite nel progetto presentato.
3. Il progetto comprendente lo
studio di impatto ambientale, relativo ad una delle opere di cui
all'articolo 182, comma 1, è trasmesso dal soggetto proponente al
Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio.
4. Il Ministro dell'ambiente e della
tutela del territorio tiene conto, ai fini delle valutazioni di
propria competenza, delle eventuali osservazioni ad esso rimesse dai
soggetti pubblici e dai privati interessati, nei modi e termini di
cui all'articolo 6 della legge 8 luglio 1986, n. 349.
5. Il Ministro dell'ambiente e della
tutela del territorio e, per le opere incidenti su aree sottoposte a
vincolo di tutela culturale o paesaggistica, il Ministro per i beni
e le attività culturali, decorsi novanta giorni dalla data di
presentazione della documentazione da parte del soggetto
aggiudicatore o dell'autorità proponente, provvedono ad emettere la
valutazione sulla compatibilità ambientale dell'opera,
comunicandola alle regioni interessate e al Ministro delle
infrastrutture e dei trasporti nonché, per le opere di cui all'articolo
179, anche al Ministro delle attività produttive. Il
Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio a tale fine si
avvale della commissione prevista dall'articolo 184.
6. Il provvedimento di compatibilità
ambientale è adottato dal CIPE, contestualmente all'approvazione
del progetto preliminare. In caso di motivato dissenso del Ministro
dell'ambiente e della tutela del territorio o del Ministro per i
beni e le attività culturali, l'adozione del provvedimento di
compatibilità ambientale è demandata al Consiglio dei Ministri,
che vi provvede nella prima riunione utile successiva. Sul progetto
definitivo si procede alla verifica di ottemperanza ai sensi
dell'articolo 185, comma 4.
Art. 184.
Contenuto della valutazione di impatto ambientale
(art. 19, d.lgs. n. 190/2002)
1. La valutazione di impatto
ambientale individua gli effetti diretti e indiretti di un progetto
e delle sue principali alternative, compresa l'alternativa zero,
sull'uomo, sulla fauna, sulla flora, sul suolo, sulle acque di
superficie e sotterranee, sull'aria, sul clima, sul paesaggio e
sull'interazione fra detti fattori, nonché sui beni materiali e sul
patrimonio culturale, sociale e ambientale e valuta inoltre le
condizioni per la realizzazione e l'esercizio delle opere e degli
impianti.
2. Ai fini delle valutazioni di cui
al comma 1, con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri,
su proposta del Ministro dell'ambiente e della tutela del
territorio, sentito il Ministro delle infrastrutture e dei
trasporti, è istituita una commissione speciale di valutazione di
impatto ambientale, composta da diciotto membri, oltre il
presidente, scelti tra professori universitari, tra professionisti
ed esperti, particolarmente qualificati in materie progettuali,
ambientali, economiche e giuridiche, e tra dirigenti della pubblica
amministrazione. Per le valutazioni dell'impatto ambientale di
infrastrutture e di insediamenti strategici, per i quali sia stato
riconosciuto, in sede di intesa, un concorrente interesse regionale,
la commissione è integrata da un componente designato dalle regioni
o dalle province autonome interessate. A tale fine, entro quindici
giorni dalla data del decreto di costituzione della commissione, le
regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano provvedono
alla designazione tra persone aventi gli stessi requisiti degli
altri componenti di nomina statale. Con il decreto di costituzione
della commissione sono stabilite la durata e le modalità per
l'organizzazione e il funzionamento della stessa. Con successivo
decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio, di
concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono
stabiliti i compensi spettanti al presidente e ai componenti della
commissione, nell'ambito delle risorse di cui al comma 3. Qualora le
regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano non provvedano
alle designazioni entro il termine predetto, la commissione procede,
sino alla designazione, alle valutazioni dell'impatto ambientale
nella composizione ordinaria.
3. La commissione di cui al comma 2
si avvale delle risorse versate dai soggetti aggiudicatori a norma
dell'articolo 27 della legge 30 aprile 1999, n. 136, senza oneri per
il bilancio dello Stato.
Art. 185.
Compiti della commissione speciale VIA
(art. 20, d.lgs. n. 190/2002; art. 2, d.lgs. n. 189/2005)
1. La commissione provvede
all'istruttoria tecnica di cui all'articolo 184 e, entro sessanta
giorni dalla presentazione del progetto da parte del soggetto
proponente, esprime il proprio parere sul progetto assoggettato alla
valutazione dell'impatto ambientale.
2. Ove la commissione verifichi
l'incompletezza della documentazione presentata, il termine indicato
al comma 1 è differito di trenta giorni per le necessarie
integrazioni.
3. Le integrazioni sono richieste
entro trenta giorni dall'apertura della procedura; nel caso in cui
il soggetto aggiudicatore non abbia provveduto alle richieste
integrazioni entro i trenta giorni successivi, il parere si ritiene
negativo.
4. La commissione:
a) comunica ai Ministero
dell'ambiente e della tutela del territorio, entro trenta giorni
dalla data di presentazione del progetto definitivo da parte del
soggetto proponente, eventuali difformità tra questo e il
progetto preliminare;
b) esprime al predetto Ministero, entro sessanta giorni da tale
presentazione, il proprio parere sulla ottemperanza del progetto
definitivo alle prescrizioni del provvedimento di compatibilità
ambientale e sull'esatto adempimento dei contenuti e delle
prescrizioni di cui al decreto di compatibilità ambientale.
5. Qualora il progetto definitivo
sia sensibilmente diverso da quello preliminare, la commissione
riferisce al Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio il
quale, ove ritenga, previa valutazione della commissione stessa, che
la sensibile differenza tra il progetto preliminare e quello
definitivo comporti una significativa modificazione dell'impatto
globale del progetto sull'ambiente, dispone, nei trenta giorni dalla
comunicazione fatta dal soggetto aggiudicatore, concessionario o
contraente generale, l'aggiornamento dello studio di impatto
ambientale e la nuova pubblicazione dello stesso, anche ai fini
dell'eventuale invio di osservazioni da parte dei soggetti pubblici
e privati interessati. L'aggiornamento dello studio di impatto
ambientale può riguardare la sola parte di progetto interessato
alla variazione. In caso di mancato adempimento dei contenuti e
delle prescrizioni di cui al provvedimento di compatibilità
ambientale, il citato Ministro, previa diffida a regolarizzare, fa
dare notizia dell'inottemperanza in sede di Conferenza di servizi,
al fine dell'eventuale rinnovo dell'istruttoria. (comma
cambiato dall'art. 2, comma 1, lettera aaa), d.lgs. n. 113 del 2007)
6. Qualora si riscontrino violazioni
degli impegni presi ovvero modifiche del progetto che comportino
significative variazioni dell'impatto ambientale, la commissione
riferisce al Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio,
il quale ordina al soggetto gestore di adeguare l'opera e, se
necessario, richiede al CIPE la sospensione dei lavori e il
ripristino della situazione ambientale a spese del responsabile,
nonché l'adozione dei provvedimenti cautelari di cui agli articoli
8 e 9 della legge 8 luglio 1986, n. 349.
7. Ai fini delle verifiche di cui al
comma 6, prima dell'inizio dei lavori è comunicata al Ministero
dell'ambiente e della tutela del territorio la relativa data ed è
trasmesso allo stesso Ministero il progetto esecutivo composto dai
documenti previsti dagli articoli 19 e seguenti dell'allegato
tecnico recato dall'allegato XXI, ivi compresa l'attestazione di cui
all'articolo 20, comma 4. Al predetto Ministero sono anche
tempestivamente trasmesse eventuali varianti progettuali, ivi
comprese quelle derivanti dalle attività di verifica di cui
all'articolo 166 e agli articoli 20 e seguenti del relativo allegato
tecnico recato dall'allegato XXI. La commissione, su richiesta dei
soggetti esecutori dell'opera, può fornire le proprie indicazioni
sulla interpretazione e applicazione del provvedimento di
compatibilità ambientale.
8. I commi 4 e 5 non si applicano al
caso di VIA espressa su progetti definitivi, fermo restando il
potere di impartire prescrizioni con il provvedimento di
compatibilità ambientale.
Sezione
III - Qualificazione dei contraenti generali
Art. 186.
Istituzione del sistema di qualificazione - classifiche
(art. 20-bis, d.lgs. n. 190/2002 aggiunto dall'art. 1, d.lgs. n.
9/2005)
1. E' istituito il sistema di
qualificazione dei contraenti generali. La qualificazione può
essere richiesta da imprese singole in forma di società commerciali
o cooperative, da consorzi di cooperative di produzione e lavoro
previsti dalla legge 25 giugno 1909, n. 422, e dal decreto
legislativo del Capo provvisorio dello Stato 14 dicembre 1947, n.
1577, e successive
modificazioni, ovvero da consorzi stabili previsti dall'articolo
34.
(comma
cambiato dall'art. 2, comma 1, lettera bbb), d.lgs. n. 113 del 2007)
2. I contraenti generali sono
qualificati per classifiche, riferite all'importo lordo degli
affidamenti per i quali possono concorrere. I contraenti generali
non possono concorrere ad affidamenti di importo lordo superiore a
quello della classifica di iscrizione, attestata con il sistema di
cui alla presente sezione ovvero documentata ai sensi dell'articolo
47, comma 2, salva la facoltà di associarsi ad altro contraente
generale ai sensi dell'articolo 191, comma 9.
3. Le classifiche di qualificazione
sono le seguenti:
a) I: sino a 350 milioni di euro;
b) II: sino a 700 milioni di euro;
c) III: oltre 700 milioni di euro.
4. L'importo della classifica III,
ai fini del rispetto dei requisiti di qualificazione, è
convenzionalmente stabilito pari a 900 milioni di euro.
Art. 187.
Requisiti per le iscrizioni
(art. 20-ter, d.lgs. n. 190/2002 aggiunto dall'art. 1, d.lgs. n.
9/2005)
1. Costituiscono requisiti per la
qualificazione dei contraenti generali:
a) il possesso di un sistema di
qualità aziendale UNI EN ISO 9001;
b) il possesso dei requisiti di ordine generale di cui
all'articolo 188;
c) il possesso dei requisiti di ordine speciale di cui
all'articolo 189.
Art. 188.
Requisiti di ordine generale
(art. 20-quater, d.lgs. n. 190/2002 aggiunto dall'art. 1, d.lgs.
n. 9/2005)
1. Per la qualificazione sono
richiesti al contraente generale i requisiti di ordine generale
previsti dal regolamento. di cui all'articolo 38.
(comma
cambiato dall'articolo 2, comma 1, lettera oo), d.lgs. n. 152
del 2008)
2. La dimostrazione dei requisiti di
ordine generale non è richiesta agli imprenditori in possesso di
qualificazione rilasciata ai sensi del citato regolamento da non
oltre cinque anni.
Art. 189.
Requisiti di ordine speciale
(art. 20-quinquies, d.lgs. n. 190/2002 aggiunto dall'art. 1, d.lgs.
n. 9/2005)
1. I requisiti di ordine speciale
occorrenti per la qualificazione sono: a) adeguata capacità
economica e finanziaria; b) adeguata idoneità tecnica e
organizzativa; c) adeguato organico tecnico e dirigenziale.
2. La adeguata capacità economica e
finanziaria è dimostrata:
a) dal rapporto, risultante dai
bilanci consolidati dell'ultimo triennio, tra patrimonio netto
dell'ultimo bilancio consolidato, costituito dal totale della
lettera a) del passivo di cui all'articolo 2424 del codice civile,
e cifra di affari annuale media consolidata in lavori relativa
all'attività diretta e indiretta di cui alla lettera b). Tale
rapporto non deve essere inferiore al dieci per cento, il
patrimonio netto consolidato può essere integrato da dotazioni o
risorse finanziarie addizionali irrevocabili, a medio e lungo
periodo, messe a disposizione anche dalla eventuale società
controllante. Ove il rapporto sia inferiore al dieci per cento,
viene convenzionalmente ridotta alla stessa proporzione la cifra
d'affari; ove superiore, la cifra di affari in lavori di cui alla
lettera b) è incrementata convenzionalmente di tanti punti quanto
è l'eccedenza rispetto al minimo richiesto, con il limite massimo
di incremento del cinquanta per cento. Per le iscrizioni richieste
o rinnovate a decorrere dal 1° gennaio 2006 il rapporto medio non
deve essere inferiore al quindici per cento e continuano ad
applicarsi gli incrementi convenzionali per valori superiori. Per
le iscrizioni richieste o rinnovate a decorrere dal 1° gennaio
2009, il rapporto medio non deve essere inferiore al venti per
cento, e continuano ad applicarsi gli incrementi convenzionali per
valori superiori. Ove il rapporto sia inferiore ai minimi
suindicati viene convenzionalmente ridotta alle stesse proporzioni
la cifra d'affari;
b) dalla cifra di affari consolidata in lavori, svolti nel
triennio precedente la domanda di iscrizione mediante attività
diretta e indiretta, non inferiore a cinquecento milioni di euro
per la Classifica I, mille milioni di euro per la Classifica II e
milletrecento milioni di euro per la Classifica III, comprovata
con le modalità fissate dal regolamento. Nella cifra d'affari in
lavori consolidata possono essere ricomprese le attività di
progettazione e fornitura di impianti e manufatti compiute
nell'ambito della realizzazione di un'opera affidata alla impresa.
3. La adeguata idoneità tecnica e
organizzativa è dimostrata dall'esecuzione con qualsiasi mezzo di
un lavoro non inferiore al quaranta per cento dell'importo della
classifica richiesta, ovvero, in alternativa, di due lavori di
importo complessivo non inferiore al cinquantacinque per cento della
classifica richiesta, ovvero, in alternativa, di tre lavori di
importo complessivo non inferiore al sessantacinque per cento della
classifica richiesta. I lavori valutati sono quelli eseguiti
regolarmente e con buon esito e ultimati nel quinquennio precedente
la richiesta di qualificazione, ovvero la parte di essi eseguita
nello stesso quinquennio. Per i lavori iniziati prima del
quinquennio o in corso alla data della richiesta, si presume un
andamento lineare. L'importo dei lavori è costituito dall'importo
contabilizzato al netto del ribasso d'asta, incrementato
dall'eventuale revisione prezzi e dalle risultanze definitive del
contenzioso eventualmente insorto per riserve dell'appaltatore
diverse da quelle riconosciute a titolo risarcitorio. Per la
valutazione e rivalutazione dei lavori eseguiti e per i lavori
eseguiti all'estero si applicano le disposizioni dettate dal
regolamento. Per lavori eseguiti con qualsiasi mezzo si intendono,
in conformità all'articolo 3, comma 7 quelli aventi ad oggetto la
realizzazione di un'opera rispondente ai bisogni del committente,
con piena libertà di organizzazione del processo realizzativo, ivi
compresa la facoltà di affidare a terzi anche la totalità dei
lavori stessi, nonché di eseguire gli stessi, direttamente o
attraverso società controllate. Possono essere altresì valutati i
lavori oggetto di una concessione di costruzione e gestione
aggiudicata ai sensi della legge quadro e delle altre leggi
regionali vigenti. aggiudicate con procedura di gara.
I certificati dei lavori indicano l'importo, il
periodo e il luogo di esecuzione e precisano se questi siano stati
effettuati a regola d'arte e con buon esito. Detti certificati
riguardano l'importo globale dei lavori oggetto del contratto, ivi
compresi quelli affidati a terzi o realizzati da imprese controllate
o interamente possedute, e recano l'indicazione dei responsabili di
progetto o di cantiere; i certificati sono redatti in conformità al
modello di cui all'allegato XXII. (comma
cambiato dall'articolo 2 del d.lgs. n. 6 del 2007)
4. L'adeguato organico tecnico e
dirigenziale è dimostrato: a) dalla presenza in organico di
dirigenti dell'impresa in numero non inferiore a quindici unità per
la Classifica I, venticinque unità per la Classifica II e quaranta
unità per la Classifica III; b) dalla presenza in organico di
direttori tecnici con qualifica di dipendenti o dirigenti, di
responsabili di cantiere o di progetto, ai sensi delle norme UNI-ISO
10006, dotati di adeguata professionalità tecnica e di esperienza
acquisita in qualità di responsabile di cantiere o di progetto di
un lavoro non inferiore a trenta milioni di euro per la Classifica
I, cinquanta milioni di euro per la Classifica II e sessanta milioni
di euro per la Classifica III, in numero non inferiore a tre unità
per la Classifica I, sei unità per la Classifica II e nove unità
per la Classifica III; gli stessi soggetti non possono rivestire
analogo incarico per altra impresa e producono a tale fine una
dichiarazione di unicità di incarico. L'impresa assicura il
mantenimento del numero minimo di unità necessarie per la
qualificazione nella propria classifica, provvedendo alla
sostituzione del dirigente, direttore tecnico o responsabile di
progetto o cantiere uscente con soggetto di analoga idoneità; in
mancanza si dispone la revoca della qualificazione o la riduzione
della Classifica. (lettera
cambiata dall'articolo 2, comma 1, lettera pp), d.lgs. n. 152
del 2008)
5. Per le iscrizioni richieste o
rinnovate fino al 31 dicembre 2013, il possesso dei requisiti di
adeguata idoneità tecnica e organizzativa di cui al comma 3 può
essere sostituito dal possesso di attestazioni SOA ai sensi del
regolamento, per importo illimitato in non meno di tre categorie di
opere generali per la Classifica I, in non meno di sei categorie, di
cui almeno quattro di opere generali per la Classifica II e per la
Classifica III, in nove categorie, di cui almeno cinque di opere
generali.
Art. 190.
Consorzi stabili e consorzi di cooperative
(art. 20-sexies, d.lgs. n. 190/2002 aggiunto dall'art. 1, d.lgs.
n. 9/2005)
1. I consorzi stabili sono
qualificati sulla base della somma dei requisiti di qualificazione
posseduti dalle singole imprese consorziate. Ai fini della
qualificazione del contraente generale è richiesto che la
qualificazione sia raggiunta sommando i requisiti di non più di
cinque consorziati per la classifica I e non più di quattro
consorziati per la classifica II e III. I consorziati assumono
responsabilità solidale per la realizzazione dei lavori affidati al
consorzio in regime di contraente generale.
2. I consorzi di cooperative di
produzione e lavoro previsti dalla legge 25 giugno 1909, n. 422, e
successive modificazioni, sono qualificati sulla base dei propri
requisiti, determinati con le modalità previste dal regolamento.
3. Per i consorzi stabili:
a) i requisiti di ordine generale,
di cui all'articolo 188, devono essere posseduti da ciascun
consorziato e dal consorzio;
b) il requisito di cui all'articolo 187, lettera a), sistema di
qualità aziendale, qualora non posseduto dal consorzio, deve
essere posseduto da ciascuno dei consorziati che concorrono ai
requisiti per la qualificazione;
c) il requisito di cui all'articolo 189, comma 2, lettera b),
cifra d'affari in lavori, è convenzionalmente incrementato del
venti per cento nel primo anno di vita del consorzio, del quindici
per cento nel secondo anno e del dieci per cento nel terzo, quarto
e quinto anno. Per i consorzi già costituiti, il termine per
l'aumento convenzionale decorre dalla data di entrata in vigore
del decreto legislativo n. 9 del 2005;
d) il requisito di cui all'articolo 189, comma 3, lavoro di punta,
può essere dimostrato tenendo conto di singoli lavori eseguiti da
consorziati diversi. Tale requisito può essere conseguito
alternativamente, con il più consistente lavoro realizzato da uno
dei consorziati, con i due più consistenti lavori realizzati da
non più di due consorziati, con i tre più consistenti lavori
realizzati compiuti da non più di tre consorziati;
e) alla aggiudicazione del primo affidamento, il consorzio stabile
costituisce un fondo consortile non inferiore a dieci milioni di
euro per la classifica I, a quindici milioni di euro per la
classifica II, a trenta milioni di euro per la classifica III di
qualificazione. Tale importo sarà ridotto del trenta per cento,
qualora il requisito di cui all'articolo 189, comma 2, lettera a),
sia pari ad un valore compreso tra il quindici e il venti per
cento, ovvero del cinquanta per cento qualora il suddetto
requisito sia superiore al venti per cento. A decorrere dal 1°
gennaio 2009, l'importo è ridotto del trenta per cento qualora il
requisito sia superiore al trenta per cento ovvero del cinquanta
per cento qualora il requisito sia superiore al quaranta per
cento;
f) il consorzio stabile ha facoltà di costituire una società di
progetto, alla quale si applica, tra l'altro, il regime di
responsabilità previsto dal presente capo. Ove non si avvalga di
tale facoltà il consorzio stabile deve comunque adeguare il
proprio fondo consortile al capitale richiesto dal bando, ove
superiore a quello di cui alla lettera e).
4. I consorzi di cooperative possono
conferire le attività di contraente generale di cui siano
aggiudicatari, esclusivamente a propri consorziati ammessi al
sistema di qualificazione, per qualunque classifica. In tale caso:
a) la prevista assegnazione delle
attività deve essere comunicata dal consorzio in sede di
qualifica e, per le procedure aperte, in sede di offerta;
b) le imprese assegnatarie non possono partecipare alla gara;
c) i requisiti delle imprese assegnatarie possono essere fatti
valere dal consorzio per la qualifica alla gara, ai sensi
dell'articolo 191;
d) il consorzio, per effetto dell'aggiudicazione, resta
solidalmente responsabile con la cooperativa assegnataria nei
confronti del soggetto aggiudicatore per la buona esecuzione del
contratto. Ove l'assegnazione sia effettuata in favore di più di
una cooperativa, si procede alla costituzione di una società di
progetto ai sensi del presente capo. Nel caso in cui il consorzio
non partecipi alla società di progetto, rimane comunque
responsabile in solido con le cooperative assegnatarie e con la
società di progetto, ovvero con la sola società di progetto ove
siano state prestate le garanzie sostitutive di cui al presente
codice.
Art. 191. Norme
di partecipazione alla gara
(art. 20-octies, d.lgs. n. 190/2002 aggiunto dall'art. 1, d.lgs. n.
9/2005)
1. I soggetti aggiudicatori hanno
facoltà di richiedere, per le singole gare:
a) che l'offerente dimostri la
sussistenza dei requisiti generali di cui all'articolo
38; 188; nei
confronti dell'aggiudicatario la verifica di sussistenza dei
requisiti generali è sempre espletata; (lettera
cambiata dall'articolo 2, comma 1, lettera qq), d.lgs. n.
152 del 2008)
b) che l'offerente dimostri, tramite i bilanci consolidati e
idonee dichiarazioni bancarie, la disponibilità di risorse
finanziarie, rivolte al prefinanziamento, proporzionate all'opera
da realizzare;
c) che sia dimostrato il possesso, da parte delle imprese
affidatarie designate in sede di gara o dallo stesso offerente,
della capacità tecnica specifica per l'opera da realizzare e dei
requisiti economico finanziari e tecnico organizzativi adeguati al
progetto da redigere nel rispetto delle previsioni degli articoli
36 e seguenti e delle indicazioni integrative e di dettaglio da
disporsi con apposito decreto del Ministro delle infrastrutture e
dei trasporti.
2. Ai fini del comma 1, lettera c),
la esecuzione di lavori analoghi, ove richiesto dal bando di gara,
potrà essere documentata dalle imprese affidatarie designate ovvero
dall'offerente, dimostrando di avere eseguito, con le modalità
dell'articolo 189, comma 3, opere ricadenti in una delle seguenti
categorie OG accorpate ai sensi del regolamento:
a) organismi edilizi (OG1);
b) opere per la mobilità su gomma e su ferro (OG3 e OG4);
c) opere relative al ciclo integrato dell'acqua (OG5 e OG6);
d) opere fluviali e marittime (OG7 e OG8);
e) opere impiantistiche (OG9, OG10 e OG11);
f) opere di impatto ambientale (OG12 e OG13).
3. A prescindere dalla
qualificazione richiesta in sede di gara, i soggetti aggiudicatori
indicano, negli atti contrattuali, le specifiche qualificazioni
anche specialistiche che devono essere possedute dagli esecutori
delle lavorazioni più complesse. A tali qualificazioni non si
applicano le limitazioni di cui al comma 2.
4. Ai fini dell'articolo 176, comma
7, del presente codice, la quota minima del trenta per cento di
imprese affidatarie che devono essere indicate in sede di offerta,
si intende riferita a tutti i lavori che il Contraente generale non
esegue con mezzi propri.
5. I soggetti aggiudicatori che sono
enti aggiudicatori ai sensi dell'articolo 3, comma 29, possono
istituire il proprio sistema di qualificazione nel rispetto dell'articolo
232.
6. Gli enti aggiudicatori di cui al
comma 5 ammettono al sistema i contraenti generali qualificati a
norma del presente capo e dotati, inoltre, delle eventuali
qualificazioni specifiche individuate dal soggetto aggiudicatore in
base a norme e criteri oggettivi conformi alle previsioni dei commi
1 e 2.
7. Non possono concorrere alla
medesima gara imprese collegate ai sensi dell'articolo 149, comma 3.
E fatto divieto ai partecipanti di concorrere alla gara in più di
raggruppamento temporaneo o consorzio, ovvero di concorrere alla
gara anche in forma individuale qualora abbiano partecipato alla
gara medesima in associazione o Consorzio, anche stabile.
8. Per i contratti di cui all'articolo 53, comma 2, lettera c) e per le gare da aggiudicare
alla offerta economicamente più vantaggiosa, i soggetti
aggiudicatori possono prevedere il conferimento di un premio in
denaro, a parziale recupero delle spese sostenute, ai migliori
classificati; i premi devono essere limitati al rimborso delle spese
effettivamente sostenute e documentate e possono essere accordati
per un valore complessivo massimo dell'uno virgola cinque per cento
dell'importo a base di gara, nel caso di cui all'articolo 53, comma
2, lettera c), e dello zero virgola sessanta per cento, in caso di
offerta economicamente più vantaggiosa.
9. I contraenti generali dotati
della adeguata e competente classifica di qualificazione per la
partecipazione alle gare, attestata con il sistema di cui al
presente capo ovvero dimostrata ai sensi dell'articolo 47, comma 2,
possono partecipare alla gara in associazione o consorzio con altre
imprese purché queste ultime siano ammesse, per qualunque
classifica, al sistema di qualificazione ovvero siano qualificabili,
per qualunque classifica, ai sensi dell'articolo 47, comma 2. Le
imprese associate o consorziate concorrono alla dimostrazione dei
requisiti di cui al comma 1.
Art. 192.
Gestione del sistema di qualificazione
(art. 20-nonies, d.lgs. n. 190/2002 aggiunto dall'art. 1, d.lgs.
n. 9/2005)
1. La attestazione del possesso dei
requisiti dei contraenti generali è rilasciata dal Ministero delle
infrastrutture e dei trasporti.
2. La durata dell'efficacia della
attestazione è pari a tre anni. Entro il terzo mese precedente alla
data di scadenza dell'attestazione il contraente generale trasmette
al Ministero tutta la documentazione necessaria ad ottenere il
rinnovo. La attestazione è rilasciata ovvero motivatamente negata
entro tre mesi dalla ricezione di tutta la documentazione
necessaria. In caso di ritardo nel rilascio, imputabile
all'Amministrazione, l'attestazione scaduta resta valida, ai fini
della partecipazione alle gare e per la sottoscrizione dei
contratti, fino al momento del rilascio di quella rinnovata.
3. La attestazione di cui al comma 1
è necessaria per la partecipazione alle gare per l'affidamento di
contratti di contraente generale a decorrere dall'ottavo mese dalla
data di entrata in vigore del decreto legislativo 10 gennaio 2005,
n. 9, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 4 febbraio 2005.
4. Per quanto non espressamente
previsto dal presente capo, si fa riferimento, ai fini della
qualificazione delle imprese, alle norme di cui al regolamento dell'articolo
5, Le ulteriori che fissa
anche le modalità tecniche e procedurali di
presentazione dei documenti e rilascio delle attestazioni
della attestazione, sono
regolate con provvedimento ministeriale. (comma
cambiato dall'articolo 2, comma 1, lettera rr), d.lgs. n. 152
del 2008)
5. Con decreto del Ministro delle
infrastrutture e dei trasporti è istituita una commissione per
l'esame dei ricorsi amministrativi contro i provvedimenti di
attestazione; le spese della commissione sono anticipate dai
ricorrenti e poste a carico della parte soccombente, in conformità
alle previsioni di apposito regolamento emanato di concerto tra il
Ministro delle infrastrutture e dei trasporti e il Ministro
dell'economia e delle finanze. Qualora dovesse risultare soccombente
il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, ai relativi oneri
si fa fronte mediante utilizzo degli ordinari stanziamenti di
bilancio del medesimo Ministero. (comma
soppresso dall'articolo 2, comma 1, lettera rr), d.lgs. n. 152
del 2008)
6. Con decreto del Ministro delle
infrastrutture e dei trasporti è istituita una commissione
consultiva alla quale partecipano rappresentanti designati dalle
associazioni imprenditoriali e sindacali più rappresentative nel
settore, dei maggiori committenti di opere di preminente interesse
nazionale ed esperti del settore, nonché dalla Conferenza
permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province
autonome di Trento e di Bolzano, per il monitoraggio
dell'applicazione del presente capo. La commissione ha accesso alle
informazioni di cui all'articolo 193. La partecipazione alla
commissione è a titolo gratuito e non è corrisposto alcun compenso
o rimborso per le spese dei componenti. (comma
soppresso dall'articolo 2, comma 1, lettera rr), d.lgs. n. 152
del 2008)
Art. 193.
Obbligo di comunicazione
(art. 20-decies, d.lgs. n. 190/2002 aggiunto dall'art. 1,
d.lgs. n. 9/2005)
1. Tutte le informazioni inerenti i
contratti di appalto del contraente generale e di subappalto degli
appaltatori del contraente generale, devono essere comunicate, a
cura dello stesso, al soggetto aggiudicatore e da questo
all'Osservatorio costituito presso l'Autorità, nonché alle sezioni
regionali dell'Osservatorio, sul cui territorio insistono le opere.
L'Osservatorio e le sue articolazioni regionali mettono i dati a
disposizione degli altri Enti e organismi interessati.
Sezione
IV - Disposizioni particolari sugli interventi per lo sviluppo
infrastrutturale
Art. 194.
Interventi per lo sviluppo infrastrutturale
(art. 5, commi da 1 a 11 e 13 decreto-legge n. 35/2005,
convertito con l. n. 80/2005)
1. Per le finalità di accelerazione
della spesa in conto capitale di cui al comma 1 dell'articolo 60
della legge 27 dicembre 2002, n. 289, come modificato dall'articolo
4, comma 130, della legge 24 dicembre 2003, n. 350, il CIPE,
utilizzando anche le risorse rese disponibili per effetto delle
modifiche dell'articolo 1, comma 2, del decreto-legge 22 ottobre
1992, n. 415, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre
1992, n. 488, finanzia prioritariamente gli interventi inclusi nel
programma per le infrastrutture strategiche di cui alla legge 21
dicembre 2001, n. 443, selezionati secondo i principi adottati dalla
delibera CIPE n. 21/2004 del 29 settembre 2004, pubblicata nella
Gazzetta Ufficiale n. 275 del 23 novembre 2004.
2. Il CIPE destina una quota del
Fondo per le aree sottoutilizzate di cui agli articoli 60 e 61 della
legge 27 dicembre 2002, n. 289, al finanziamento di interventi che,
in coerenza con le priorità strategiche e i criteri di selezione
previsti dalla programmazione comunitaria per le aree urbane,
consentano di riqualificare e migliorare la dotazione di
infrastrutture materiali e immateriali delle città e delle aree
metropolitane in grado di accrescerne le potenzialità competitive.
3. L'individuazione degli interventi
strategici di cui al comma 2 è effettuata, valorizzando la capacità
propositiva dei comuni, sulla base dei criteri e delle intese
raggiunte dai Ministeri dell'economia e delle finanze e delle
infrastrutture e dei trasporti, da tutte le regioni interessate, da
rappresentanti dei Comuni e dal partenariato istituzionale ed
economico-sociale a livello nazionale, come previsto dal punto 1.1
della delibera CIPE n. 20/2004 del 29 settembre 2004, pubblicata
nella Gazzetta Ufficiale n. 265 dell'11 novembre 2004.
4. Per la realizzazione di
infrastrutture con modalità di finanza di progetto possono essere
destinate anche le risorse costituenti investimenti immobiliari
degli enti previdenziali pubblici.
5. Con decreto del Presidente del
Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro delle
infrastrutture e dei trasporti, possono essere dichiarati interventi
infrastrutturali strategici e urgenti, ai sensi dell'articolo 1
della legge 21 dicembre 2001, n. 443, e delle disposizioni del
presente articolo, le opere e i lavori previsti nell'ambito delle
concessioni autostradali già assentite, anche se non inclusi nel
primo programma delle infrastrutture strategiche, approvato dal CIPE
con la delibera n. 121/2001 del 21 dicembre 2001, pubblicata nel
supplemento ordinario nella Gazzetta Ufficiale n. 51 del 21 marzo
2002, la cui realizzazione o il cui completamento sono
indispensabili per lo sviluppo economico del Paese.
6. Per le opere e i lavori di cui al
comma 5, i soggetti aggiudicatori procedono alla realizzazione
applicando la normativa comunitaria in materia di appalti di lavori
pubblici e, anche soltanto per quanto concerne le procedure
approvative e autorizzative dei progetti qualora dai medesimi
soggetti aggiudicatori, previo parere dei commissari straordinari
ove nominati, ritenuto eventualmente più opportuno, le disposizioni
di cui alla legge 21 dicembre 2001, n. 443.
7. Per le opere di cui al comma 5 si
può procedere alla nomina di un commissario straordinario al quale
vengono conferiti i poteri di cui all'articolo 13 del decreto-legge
25 marzo 1997, n. 67, convertito, con modificazioni, dalla legge 23
maggio 1997, n. 135, e successive modificazioni. I commissari
straordinari sono nominati con decreto del Presidente del Consiglio
dei ministri, sentito il Presidente della regione interessata, su
proposta del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, tra
soggetti in possesso di specifica professionalità, competenza ed
esperienza maturata nel settore specifico della realizzazione di
opere pubbliche, provvedendo contestualmente alla conferma o alla
sostituzione dei commissari straordinari eventualmente già
nominati.
8. I commissari straordinari seguono
l'andamento delle opere, svolgono le funzioni di indirizzo e
coordinamento di cui all'articolo 163, comma 5. Essi esercitano i
poteri loro attribuiti ai sensi del presente articolo qualora le
procedure ordinarie subiscano rallentamenti, ritardi o impedimenti
di qualsiasi natura e genere, o comunque si verifichino circostanze
tali da determinare rallentamenti, ritardi o impedimenti per la
realizzazione delle opere o nella fase di esecuzione delle stesse,
dandone comunicazione al Presidente del Consiglio dei Ministri e al
Ministro delle infrastrutture e dei trasporti.
9. E' fatta salva l'applicazione
dell'articolo 13, comma 4-bis, del citato decreto-legge n. 67 del
1997 e successive modificazioni.
10. Gli enti preposti al rilascio
delle ulteriori autorizzazioni e dei permessi necessari alla
realizzazione o al potenziamento dei terminali di riclassificazione
in possesso di concessione rilasciata ai sensi delle norme vigenti o
autorizzati ai sensi dell'articolo 8 della legge 24 novembre 2000,
n. 340, e dichiarati infrastrutture strategiche nel settore gas
naturale ai sensi della legge 21 dicembre 2001, n. 443, sono tenuti
ad esprimersi entro sessanta giorni dalla richiesta. In caso di
inerzia o di ingiustificato ritardo, il Ministero delle attività
produttive, nell'ambito dei propri compiti istituzionali e con le
ordinarie risorse di bilancio, provvede senza necessità di diffida
alla nomina di un commissario ad acta per gli adempimenti di
competenza.
11. Nell'esercizio dei poteri e
compiti ai medesimi attribuiti ai sensi del presente articolo, i
commissari straordinari provvedono, nel limite dell'importo
approvato per l'opera dai soggetti competenti alla relativa
realizzazione, anche in deroga alla normativa vigente nel rispetto
dei principi generali dell'ordinamento e della normativa
comunitaria.
12. Con decreto del Presidente del
Consiglio dei Ministri sono stabiliti i criteri per la
corresponsione dei compensi spettanti ai commissari straordinari di
cui al comma 7. Alla corrispondente spesa si fa fronte utilizzando i
fondi stanziati per le opere di cui al comma 5.
Titolo
IV - CONTRATTI IN TALUNI SETTORI
Capo
I - Contratti nel settore della difesa
Art. 195.
Disciplina comune applicabile ai contratti nel settore della difesa
1. Ai contratti di cui al presente
capo si applicano, oltre alle norme di cui all'articolo 196, le
disposizioni:
- della parte I
(principi e disposizioni comuni e contratti esclusi in tutto o in
parte dall'ambito di applicazione del codice);
- della parte II, titolo
III, capo I (programmazione, direzione ed esecuzione dei
lavori);
- della parte II, titolo
III, capo II (concessione di lavori pubblici);
- della parte II, titolo
III, capo III (promotore finanziario e società di progetto);
- della parte IV (contenzioso);
- della parte V (disposizioni di
coordinamento, finali e transitorie).
2. Si applicano inoltre, in quanto
non derogate, le disposizioni del titolo
I (contratti di rilevanza comunitaria) ovvero del titolo
II (contratti sotto soglia comunitaria) della parte II
(contratti pubblici relativi a lavori, servizi, forniture nei
settori ordinari), a seconda che l'importo dei lavori sia pari o
superiore alla soglia di cui all'articolo 28, ovvero inferiore.
Art. 196.
Disciplina speciale per gli appalti nel settore della difesa
(artt. 7 e 10, dir. 2004/18; artt. 3, comma 7-bis; 7, comma
2; 14, comma 11; 17, comma 5; 24, comma 6, legge n. 109/1994; art.
5, comma 1-ter, decreto-legge n. 79/1997, conv. nella legge n.
140/1997; d.P.R. n. 170/2005)
1. Entro un anno dalla data di
entrata in vigore del presente codice, con decreto del Presidente
della Repubblica ai sensi dell'articolo 17, comma 1, della legge 23
agosto 1988, n. 400, su proposta del Ministro della difesa, di
concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti e con
il Ministro dell'economia e delle finanze, sentito il Consiglio
superiore dei lavori pubblici, e il Consiglio di Stato che si
pronuncia entro quarantacinque giorni dalla richiesta, è adottato
apposito regolamento, in armonia con il presente codice, per la
disciplina delle attività del Genio militare Ministero
della difesa, in relazione ai
lavori, ai servizi e alle forniture connessi alle esigenze della
difesa militare, e per la disciplina attuativa dell'articolo
17. Si applica il comma 5 dell'articolo 5. Il
regolamento disciplina altresì gli interventi da eseguire in Italia
e all'estero per effetto di accordi internazionali, multilaterali o
bilaterali. (comma
cambiato dall'articolo 2 del d.lgs. n. 6 del 2007)
2. Con decreti del Ministro della
difesa possono essere adottati capitolati in materia di forniture e
servizi, contenenti norme di dettaglio e tecniche relative ai
contratti di competenza, nonché un capitolato generale relativo ai
lavori del genio militare, nel rispetto del presente codice e del
regolamento di cui al comma 1. Tali capitolati, menzionati nel bando
o nell'invito, costituiscono parte integrante del contratto.
3. Fatte salve le norme di cui all'articolo
28 comma 1, lettera a), e lettere b.2) e c), per gli appalti
pubblici di forniture del Ministero della difesa di rilevanza
comunitaria il valore stimato al netto dell'imposta sul valore
aggiunto (i.v.a.) è pari o superiore alle soglie seguenti:
- 137.000 euro per gli appalti
pubblici di forniture aggiudicati dal Ministero della difesa,
aventi ad oggetto i prodotti menzionati nell'allegato V;
- 211.000 euro per gli appalti pubblici di forniture aggiudicati
dal Ministero della difesa, aventi ad oggetto prodotti non
menzionati nell'allegato V.
4. In deroga all'articolo
10, limitatamente agli appalti pubblici di lavori , l'amministrazione della difesa, in considerazione della
struttura gerarchica dei propri organi tecnici, in luogo di un unico
responsabile del procedimento può nominare un responsabile del
procedimento per ogni singola fase di svolgimento del processo
attuativo: progettazione, affidamento ed esecuzione. Il responsabile
unico del procedimento, ovvero i responsabili di ogni singola fase,
sono tecnici individuati nell'ambito del Ministero della difesa. Il
responsabile del procedimento per la fase di affidamento può essere
un dipendente specializzato in materie giuridico- amministrative.
(comma
cambiato dall'articolo 2 del d.lgs. n. 6 del 2007)
5. I programmi triennali e gli
elenchi annuali dei contratti della difesa sono redatti con le
modalità di cui all'articolo 128, comma 11.
Detti programmi ed elenchi sono trasmessi con omissione delle parti
relative ai contratti esclusi di cui agli articoli
16, 17, 18, per la pubblicità di cui al citato articolo
128, comma 11.
6. Il regolamento di cui al comma 1
indica i soggetti abilitati alla firma dei progetti.
7. Il regolamento di cui al comma 1
disciplina i lavori, i servizi e le forniture in economia del
Ministero della difesa. Fino alla sua entrata in vigore, si
applicano le norme vigenti in materia. Per i lavori in economia che
vengono eseguiti a mezzo delle truppe e dei reparti del Genio
militare, non si applicano i limiti di importo di cui all'articolo
125, comma 5.
8. Per gli acquisti eseguiti
all'estero dall'amministrazione della difesa, relativi a macchinari,
strumenti e oggetti di precisione, che possono essere forniti, con i
requisiti tecnici e il grado di perfezione richiesti, soltanto da
operatori economici stranieri, possono essere concesse anticipazioni
di importo non superiore ad un terzo dell'importo complessivo del
prezzo contrattuale, previa costituzione di idonea garanzia, che sarà
disciplinata dal regolamento di cui al comma 1.
Capo
II - Contratti relativi ai beni culturali
Art. 197.
Disciplina comune applicabile ai contratti pubblici relativi ai beni
culturali
(art. 1, comma 5, d.lgs. n. 30/2004)
1. Ai contratti di cui al presente
capo si applicano, in quanto non derogate e ove compatibili, le
disposizioni:
- della parte I
(principi e disposizioni comuni e contratti esclusi in tutto o in
parte dall'ambito di applicazione del codice);
- della parte II, titolo III, capo I (programmazione, direzione ed esecuzione dei
lavori);
- della parte II, titolo
III, capo II (concessione di lavori pubblici);
- della parte IV (contenzioso);
- della parte V (disposizioni di
coordinamento, finali e transitorie).
2. Si applicano inoltre, in quanto
non derogate, le disposizioni del titolo
I (contratti di rilevanza comunitaria) ovvero del titolo
II (contratti sotto soglia comunitaria) della parte II
(contratti pubblici relativi a lavori, servizi, forniture nei
settori ordinari), a seconda che l'importo dei lavori sia pari o
superiore alla soglia di cui all'articolo 28,
ovvero inferiore.
3. La disciplina della parte
II, titolo III, capo III (promotore finanziario e società di
progetto), si applica all'affidamento di lavori e servizi relativi
ai beni culturali, nonché alle concessioni di cui agli articoli
115 e 117 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42,
secondo le modalità stabilite dal regolamento di cui all'articolo
5.
Art. 198.
Ambito di applicazione
(art. 1, d.lgs. n. 30/2004)
1. Le disposizioni del presente capo
dettano la disciplina degli appalti di lavori pubblici concernenti i
beni mobili e immobili e gli interventi sugli elementi
architettonici e sulle superfici decorate di beni del patrimonio
culturale, sottoposti alle disposizioni di tutela di cui al decreto
legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, al fine di assicurare
l'interesse pubblico alla conservazione e protezione di detti beni e
in considerazione delle loro caratteristiche oggettive.
2. Le disposizioni del presente capo
relative alle attività di cui al comma 1, si applicano, altresì,
all'esecuzione di scavi archeologici, anche subacquei.
Art. 199.
Disciplina degli appalti misti per alcune tipologie di interventi
(art. 3, d.lgs. n. 30/2004)
1. Qualora, per gli appalti aventi
ad oggetto gli allestimenti dei musei, degli archivi e delle
biblioteche o di altri luoghi di interesse culturale o la
manutenzione e il restauro dei giardini storici, i servizi di
installazione e montaggio di attrezzature e impianti e le forniture
di materiali ed elementi, nonché le forniture degli arredi da
collocare nei locali e nelle aree, assumano rilevanza prevalente ai
fini dell'oggetto dell'appalto e della qualità dell'intervento, la
stazione appaltante, previo provvedimento motivato del responsabile
del procedimento, applica la disciplina, rispettivamente, dei
servizi o delle forniture, anche se il valore economico dei lavori
di installazione e di adeguamento dell'immobile risulti superiore.
2. I soggetti esecutori dei lavori
di cui al comma 1 devono in ogni caso essere in possesso dei
requisiti di qualificazione stabiliti dal presente capo.
3. Negli appalti di cui al comma 1,
la stazione appaltante è obbligata a specificare, nel bando di
gara, i requisiti di qualificazione che i candidati debbono
possedere con riferimento all'oggetto complessivo della gara.
4. Per quanto non diversamente
disciplinato dai commi 1, 2 e 3, si applicano gli articoli
14 e 15 in materia di appalti misti.
Art. 200.
Limiti all'affidamento congiunto e all'affidamento unitario
(art. 4, d.lgs. n. 30/2004)
1. I lavori concernenti beni mobili
e superfici decorate di beni architettonici, sottoposti alle
disposizioni di tutela dei beni culturali non sono affidati
congiuntamente a lavori afferenti ad altre categorie di opere
generali e speciali, salvo che motivate ed eccezionali esigenze di
coordinamento dei lavori, accertate dal responsabile del
procedimento, non rendano necessario l'affidamento congiunto. E'
fatto salvo quanto previsto al comma 3 in ordine all'obbligo del
possesso dei requisiti di qualificazione stabiliti nel presente
capo.
2. Fermo il rispetto dell'articolo
29, è consentito affidare separatamente, previo provvedimento
motivato del responsabile del procedimento che ne indichi le
caratteristiche distintive, i lavori indicati all'articolo
198, concernenti beni i quali, ancorché inseriti in una
collezione o in un compendio immobiliare unitario, siano distinti in
base alla tipologia, ai materiali impiegati, alla tecnica e
all'epoca di realizzazione, ovvero alle tecnologie specifiche da
utilizzare per gli interventi.
3. La stazione appaltante, in sede
di bando di gara o di invito a presentare l'offerta, deve richiedere
espressamente il possesso di tutti i requisiti di qualificazione
stabiliti nel presente capo da parte dei soggetti affidatari dei
lavori di cui ai commi 1 e 2, necessari per l'esecuzione
dell'intervento.
4. Nei casi di procedura negoziata
senza previo bando ai sensi dell'articolo 57, la
stazione appaltante è tenuta a stabilire preventivamente i
requisiti di qualificazione che devono essere garantiti, nel
rispetto e nei limiti di quanto previsto in materia di
qualificazione dal presente capo.
Art. 201.
Qualificazione
(art. 5, d.lgs. n. 30/2004)
1. Il regolamento di cui all'articolo
5, disciplina gli specifici requisiti di qualificazione dei
soggetti esecutori dei lavori di cui all'articolo 198,
ad integrazione di quelli generali definiti dal medesimo
regolamento.
2. In particolare, per i soggetti
esecutori dei lavori di cui all'articolo 198, il
regolamento disciplina:
a) la puntuale verifica, in sede
di rilascio delle attestazioni di qualificazione, del possesso dei
requisiti specifici da parte dei soggetti esecutori dei lavori
indicati all'articolo 198;
b) la definizione di nuove categorie di qualificazione che tengano
conto delle specificità dei settori nei quali si suddividono gli
interventi dei predetti lavori;
c) i contenuti e la rilevanza delle attestazioni di regolare
esecuzione dei predetti lavori, ai fini della qualificazione degli
esecutori, anche in relazione alle professionalità utilizzate;
d) forme di verifica semplificata del possesso dei requisiti,
volte ad agevolare l'accesso alla qualificazione delle imprese
artigiane.
3. Con decreto del Ministro per i
beni e le attività culturali, di concerto con il Ministro delle
infrastrutture e dei trasporti, previa intesa in sede di Conferenza
unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto
1997, n. 281, sono definiti ulteriori specifici requisiti di
qualificazione dei soggetti esecutori dei lavori di cui all'articolo
198, ad integrazione di quelli definiti dal regolamento di cui
all'articolo 5, anche al fine di consentire la
partecipazione delle imprese artigiane.
4. Per l'esecuzione dei lavori
indicati all'articolo 198, è sempre necessaria
la qualificazione nella categoria di riferimento, a prescindere
dall'incidenza percentuale che il valore degli interventi sui beni
tutelati assume nell'appalto complessivo.
Art. 202.
Attività di progettazione, direzione dei lavori e accessorie
(art. 6, d.lgs. n. 30/2004)
1. La stazione appaltante, per
interventi di particolare complessità o specificità, per i lavori
indicati all'articolo 198, può prevedere, in
sede di progettazione preliminare, la redazione di una o più schede
tecniche, finalizzate alla puntuale individuazione delle
caratteristiche del bene oggetto dell'intervento da realizzare; la
scheda tecnica è obbligatoria qualora si tratti di interventi
relativi ai beni mobili e alle superfici decorate di beni
architettonici.
2. La scheda tecnica di cui al comma
1 è redatta e sottoscritta da professionisti o restauratori con
specifica competenza sull'intervento oggetto della scheda; in ogni
caso da restauratori di beni culturali se si tratta di interventi
relativi a beni mobili e alle superfici decorate dei beni
architettonici.
3. Per le attività inerenti ai
lavori, alle forniture o ai servizi sui beni di cui all'articolo
198, nei casi in cui non sia necessaria idonea abilitazione
professionale, le prestazioni relative alla progettazione
preliminare, definitiva ed esecutiva, alla direzione dei lavori e
agli incarichi di supporto tecnico alle attività del responsabile
del procedimento e del dirigente competente alla formazione del
programma triennale, possono essere espletate anche da un soggetto
con qualifica di restauratore di beni culturali ai sensi della
vigente normativa.
4. Le attività di cui ai commi 2 e
3 possono essere espletate da funzionari tecnici delle stazioni
appaltanti, in possesso di adeguata professionalità in relazione
all'intervento da attuare.
5. Per i lavori concernenti beni
mobili e superfici decorate di beni architettonici sottoposti alle
disposizioni di tutela dei beni culturali, l'ufficio di direzione
del direttore dei lavori deve comprendere, tra gli assistenti con
funzioni di direttore operativo, un soggetto con qualifica di
restauratore di beni culturali ai sensi della vigente normativa, in
possesso di specifiche competenze coerenti con l'intervento.
6. Le stazioni appaltanti, anche
mediante il ricorso a convenzioni quadro stipulate con le compagnie
assicurative interessate, provvedono alle coperture assicurative
richieste dalla legge per l'espletamento degli incarichi di cui ai
precedenti commi da 1 a 5 da parte dei propri dipendenti.
7. Per i lavori indicati all'articolo
198, il responsabile del procedimento valuta, alla luce delle
complessità e difficoltà progettuali e realizzative
dell'intervento, l'entità dei rischi connessi alla progettazione e
all'esecuzione e, tenuto conto anche dei dati storici relativi ad
interventi analoghi, può determinare in quota parte l'ammontare
della copertura assicurativa dei progettisti e degli esecutori
previsto dalla normativa vigente in materia di garanzie per le
attività di esecuzione e progettazione di lavori, forniture e
servizi.
Art. 203.
Progettazione
(art. 8, d.lgs. n. 30/2004)
1. L'affidamento dei lavori indicati
all'articolo 198, comma 1 e 2, è disposto, di
regola, sulla base del progetto definitivo, integrato dal capitolato
speciale e dallo schema di contratto.
2. L'esecuzione dei lavori può
prescindere dall'avvenuta redazione del progetto esecutivo, che, ove
sia stata ritenuta necessaria in relazione alle caratteristiche
dell'intervento e non venga effettuata dalla stazione appaltante, è
effettuata dall'appaltatore ed è approvata entro i termini
stabiliti con il bando di gara o con lettera di invito. Resta
comunque necessaria la redazione del piano di manutenzione.
3. Per i lavori concernenti beni
mobili e superfici decorate di beni architettonici e scavi
archeologici sottoposti alle disposizioni di tutela di beni
culturali, il contratto di appalto che prevede l'affidamento sulla
base di un progetto preliminare o definitivo può comprendere oltre
all'attività di esecuzione, quella di progettazione successiva al
livello previsto a base dell'affidamento laddove ciò venga
richiesto da particolari complessità, avendo riguardo alle
risultanze delle indagini svolte.
3-bis. Per ogni intervento, il
responsabile del procedimento, nella fase di progettazione
preliminare, stabilisce il successivo livello progettuale da porre a
base di gara e valuta motivatamente, esclusivamente sulla base della
natura e delle caratteristiche del bene e dell’intervento
conservativo, la possibilità di ridurre i livelli di definizione
progettuale ed i relativi contenuti dei vari livelli progettuali,
salvaguardandone la qualità.
(comma aggiunto
dall'articolo 2, comma 1, lettera tt), del d.lgs. n. 152 del 2008)
3-ter. La progettazione esecutiva
può essere omessa nelle seguenti ipotesi:
(comma aggiunto dall'articolo 2,
comma 1, lettera tt), del d.lgs. n. 152 del 2008)
a) per i lavori su beni mobili
e superfici architettoniche decorate che non presentino complessità
realizzative;
b) negli altri casi, qualora il responsabile del procedimento
accerti che la natura e le caratteristiche del bene, ovvero il suo
stato di conservazione, siano tali da non consentire
l’esecuzione di analisi e rilievi esaustivi; in tali casi, il
responsabile del procedimento dispone che la progettazione
esecutiva sia redatta in corso d’opera, per stralci successivi,
sulla base dell’esperienza delle precedenti fasi di
progettazione e di cantiere.
4. Il responsabile del procedimento
verifica il raggiungimento dei livelli di progettazione richiesti e
valida il progetto da porre a base di gara e in ogni caso il
progetto esecutivo previsto nei commi da 1, 2 e 3.
Art. 204.
Sistemi di scelta degli offerenti e criteri di aggiudicazione
(artt. 7 e 9, d.lgs. n. 30/2004)
1. L'affidamento con procedura
negoziata dei lavori di cui all'articolo 198,
oltre che nei casi previsti dagli articoli 56 e 57,
e dall'articolo 122, comma 7, è ammesso per
lavori di importo complessivo non superiore a cinquecentomila euro,
nel rispetto dei principi di non discriminazione, parità di
trattamento, proporzionalità, e trasparenza, previa gara informale
cui sono invitati almeno quindici concorrenti, se sussistono in tale
numero soggetti qualificati. La lettera di invito è trasmessa
all'Osservatorio che ne dà pubblicità sul proprio sito informatico
di cui all'articolo 66, comma 7; dopo la scadenza
del termine per la presentazione delle offerte, l'elenco degli
operatori invitati è trasmesso all'Osservatorio.
1-bis. L'affidamento con
procedura negoziata è altresì ammesso per i lavori di cui al comma
1, relativi a lotti successivi di progetti generali approvati,
consistenti nella ripetizione di opere similari affidate all'impresa
titolare del primo appalto, a condizione che tali lavori siano
conformi al progetto generale, che il lotto precedente sia stato
aggiudicato con procedure aperte o ristrette e che negli atti di
gara del primo appalto sia stato esplicitamente previsto l'eventuale
ricorso a tale procedura e sia stato considerato anche l'importo
successivo al fine dell'applicazione della normativa comunitaria; il
ricorso a tale procedura è limitato al triennio successivo alla
stipulazione del contratto iniziale.
(comma
aggiunto dall'art. 2, comma 1, lettera ccc), d.lgs. n. 113 del 2007)
2. I contratti di appalto dei lavori
indicati all'articolo 198, possono essere
stipulati a misura, in relazione alle caratteristiche
dell'intervento oggetto dell'appalto.
3. Con decreto del Ministro per i
beni e le attività culturali, di concerto con il Ministro delle
infrastrutture e dei trasporti, previa intesa in sede di Conferenza
unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto
1997, n. 281, sono individuate le metodologie di valutazione delle
offerte e di attribuzione dei punteggi nelle ipotesi di affidamento
di lavori su beni mobili o superfici decorate di beni architettonici
secondo il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa.
4. Per i lavori di cui all'articolo
198, l'affidamento in economia è consentito, oltre che nei casi
previsti dall'articolo 125, per particolari
tipologie individuate con decreto del Ministro per i beni e le
attività culturali, di concerto con il Ministro delle
infrastrutture e dei trasporti, sentita la Conferenza unificata di
cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281,
ovvero nei casi di somma urgenza nei quali ogni ritardo sia
pregiudizievole alla pubblica incolumità e alla tutela del bene e
possono essere eseguiti:
a) in amministrazione diretta,
fino all'importo di trecentomila euro;
b) per cottimo fiduciario fino all'importo di trecentomila euro.
5. La procedura ristretta
semplificata è ammessa per i lavori di importo inferiore a
1.500.000 euro.
Art. 205.
Varianti
(art. 10, d.lgs. n. 30/2004)
1. Per i lavori indicati all'articolo
198, le varianti in corso d'opera possono essere
ammesse, oltre che nei casi previsti dall'articolo
132, su proposta del direttore dei lavori e sentito il
progettista, in quanto giustificate dalla evoluzione dei criteri
della disciplina del restauro.
2. Non sono considerati varianti in
corso d'opera gli interventi disposti dal direttore dei lavori per
risolvere aspetti di dettaglio, finalizzati a prevenire e ridurre i
pericoli di danneggiamento o deterioramento dei beni tutelati, che
non modificano qualitativamente l'opera nel suo insieme e che non
comportino una variazione in aumento o in diminuzione superiore al
venti per cento del valore di ogni singola categoria di lavorazione,
senza modificare l'importo complessivo contrattuale.
3. Per le medesime finalità
indicate al comma 2, il responsabile del procedimento, può, altresì
disporre varianti in aumento rispetto all'importo originario del
contratto entro il limite del dieci per cento, qualora vi sia
disponibilità finanziaria nel quadro economico tra le somme a
disposizione della stazione appaltante.
4. Sono ammesse, nel limite del
venti per cento in più dell'importo contrattuale, le varianti in
corso d'opera resesi necessarie, posta la natura e la specificità
dei beni sui quali si interviene, per fatti verificatisi in corso
d'opera, per rinvenimenti imprevisti o imprevedibili nella fase
progettuale, nonché per adeguare l'impostazione progettuale qualora
ciò sia reso necessario per la salvaguardia del bene e per il
perseguimento degli obiettivi dell'intervento.
5. In caso di proposta di varianti
in corso d'opera, il responsabile unico del procedimento può
chiedere apposita relazione al collaudatore in corso d'opera.
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