con
lentrata in vigore del nuovo REGOLAMENTO
GENERALE dei Lavori Pubblici la materia del
Subappalto, già regolata dall'art.18 della legge
55/90 e succ.modif., lascia delle incertezze per
quanto riguarda le suddivisioni delle categorie
di lavori e le relative categorie subappaltabili
o meno, non si esclude che possa uscire in
seguito una nuova circolare del Ministero dei
Lavori Pubblici sullargomento. in questo paragrafo il sottoscritto
cerca riordinare le normative tuttora in vigore e
dare un interpetrazione personale
sullargomento.
Le normative principali
citate nel presente testo sono 4 e per una
corretta lettura , si elencano di seguito:
art.
18 della Legge 55/90 : si intende lart.. 18 della
Legge n.55 del 19 marzo 1990 con integrate le
modifiche apportate dallart.34 della legge
quadro;
Legge quadro (art. 13) : si intende la legge n.109 del 11
febbraio 1994 con integrate le successive
modificazioni;
DPR 34/2000 (allegati): Regolamento sulla qualificazione o
Decreto Bargone o DPR n.34 del 25 gennaio 2000;
Regolamento Generale (art. 72
- 73 - 74 - 141):
Regolamento Generale della legge quadro in
materia di lavori pubblici, DPR 21 dicembre 1999,
n.554.
Lart.18 della legge
55/90,( cosi come modificato dallart. 34
della legge quadro) disciplina in dettaglio i
rapporti tra committenti, appaltatori e
subappaltatori
innanzi tutto bisogna
specificare che, ai sensi del punto
12 dell'art. 18
della 55/90 , viene considerato subappalto
qualsiasi lavorazione che superi il 2%
dellimporto dei lavori, o 100.000 ECU,
oppure qualora lincidenza della manodopera
o del personale superi il 50% dellimporto
della singola lavorazione
vediamo, in forma
sintetica, cosa prevede lart.18 della legge
55/90:
- obbligo del soggetto
appaltante di indicare nel bando di gara
la categoria, prevalente con il relativo
importo e tutte le altre categorie
previste in progetto con i corrispettivi
importi, tutte le categorie previste in
progetto sono subappaltabili o affidabili
in cottimo ad imprese in possesso della
relativa qualificazione, (fermo restando
particolari ipotesi che prevedono il
divieto di subappalto), le lavorazioni
che rientrano nella categoria prevalente
possono essere subappaltate sino a un
importo che non superi il 30%
dell'importo della categoria stessa;
- obbligo
dellappaltatore di indicare i
lavori che intende subappaltare all'atto
della presentazione dell'offerta, (è
stato abrogato l'obbligo di indicare a
quali ditte si intende affidare il
subappalto);
- tutta un altra serie
di condizioni che vedremo in seguito.
Dicevamo quindi che il soggetto
appaltante deve indicare nel bando di gara la
categoria prevalente, e tutte le altre categorie
previste in progetto con i corrispettivi importi,
per categoria
prevalente si intende quella di maggior
importo tra tutte le categorie dellappalto
(art. 73 comma 1 del Regolamento Generale)
Guardando la tabella delle
nuove categorie di lavori (allegato A del DPR 34/2000) notiamo che le categorie sono
divise in opere generali e
opere speciali, (OG e OS) le opere
generali comprendono nelle loro descrizioni
più categorie di lavori diverse tra loro che a
sua volta si trovano anche nelle opere
speciali ,,,
ad esempio:
la categoria OG1 (edifici civili e industriali)
comprende anche impianti tecnologici, che a sua
volta troviamo riportate da sole nelle opere
speciali tipo "OS3: impianti idrico sanitari"
,"OS28: impianti termici" e
"OS30 impianti elettrici",
questo perché i soggetti
appaltanti sono tenuti a identificare le opere
speciali dentro le categorie generali se
non superano il 10% dellimporto complessivo
dei lavori e a identificarle come categorie a se
stanti se superano il 10% . (comma 2 e 3 art.73 regolamento
generale)
esempio: in un lavoro dove
la categoria prevalente è OG1(edifici
civili e industriali) con importo a base
dasta di 1.000.000.000, se i lavori
corrispondenti agli impianti elettrici"
sono superiori a 100.000.000 questi andranno
identificate separatamente con la categoria OS30
impianti elettrici mentre se sono inferiori
non andranno identificate separatamente ma
faranno parte della categoria OG1.
possono partecipare alla
gara dappalto le imprese che sono in
possesso della qualificazione nella categoria
prevalente ,anche se non sono in
possesso delle altre qualificazioni, fatto salvo
che non ci siano previste in progetto opere
rientranti nellelenco riportato al comma 4 dellart.72 del Regolamento Generale,( DPR
554/99) dove per tali opere , ai sensi del comma 7 dellart. 13 della Legge Quadro, se sono
superiori al 15% dellimporto a base
dasta, non possono essere affidati in
subappalto, e devono essere realizzate
esclusivamente dallimpresa appaltante, in
tale caso i soggetti che non siano in grado di
realizzare le predette opere sono tenuti a
costituire prima della partecipazione alla gara
dappalto associazione temporanea di tipo
verticale.
le categorie non
prevalenti costituenti il lavoro da appaltare
sono, a scelta dellimpresa , fatto salvo il
caso appena citato, subappaltabili, affidabili in
cottimo, ( ad imprese in possesso delle relative
qualificazioni), scorporabili, o , eseguibili
direttamente dallimpresa (comma 2 art.74 Regol. Gen.). Le opere facenti parte
della categoria prevalente possono essere
affidate in subappalto, sempre ad imprese in
possesso della relativa qualificazione, per un
importo che non superi il 30%
della relativa categoria.
le categorie di opere
speciali riportate al comma 7
dellart. 13 della 109/94 ( le quali non
possono essere affidate in subappalto ma devono
essere realizzate dallimpresa appaltatrice,
qualora superino il 15% dellimporto dei
lavori, ) sono le seguenti:
- a) il restauro, la
manutenzione di superfici decorate di
beni architettonici, il restauro di beni
mobili, di interesse storico, artistico
ed archeologico;
- b)
linstallazione, la gestione e la
manutenzione ordinaria di impianti
idrosanitari, del gas, antincendio, di
termoregolazione, di cucina e di
lavanderia;
- e)
linstallazione, la gestione e la
manutenzione di impianti elettrici,
telefonici, radiotelefonici, televisivi e
simili;
- f) i rilevamenti
topografici speciali e le esplorazioni
del sottosuolo con mezzi speciali;
- g) le fondazioni
speciali, i consolidamenti di terreni, i
pozzi;
- h) la bonifica
ambientale di materiali tossici e nocivi;
- i) i dispositivi
strutturali, i giunti di dilatazione, e
gli apparecchi di appoggio, i ritegni
antisismici;
- m)
larmamento ferroviario;
- n) gli impianti
per la trazione elettrica;
- o) gli impianti di
trattamento rifiuti;
- p) gli impianti di
potabilizzazione.
le opere relative alle
lettere c),d) ed l), possono essere
affidate in subappalto anche se superano il 15%
dellimporto dei lavori ,ai sensi del
comma 2 dellart.141 del regolamento Generale
(DPR 554/99), e sono le seguenti:
- c)
linstallazione, la gestione e la
manutenzione di impianti trasportatori,
ascensori, scale mobili, di sollevamento
e di trasporto;
- d)
linstallazione, gestione e
manutenzione di impianti pneumatici, di
impianti antintrusione;
- l) la fornitura e
posa in opera di strutture e di elementi
prefabbricati prodotti industrialmente;
quindi
riepilogando:
lEnte Appaltante deve
indicare nel bando di gara:
- tutte le categorie
costituenti il lavoro da affidare con i
relativi importi,
- una categoria
prevalente , sia essa generale che
speciale, che deve essere la categoria di
importo maggiore dellappalto,
le singole categorie , se
sono di importo inferiore al 10%, vanno
identificate nelle categorie generali
corrispondenti e possono essere eseguite
direttamente dal soggetto in possesso della
categoria prevalente, se sono
superiori al 10% vanno indicate come opere
speciali e se fanno parte del
citato elenco ( comma 4 dellart.72 del Regol. Gen.) il soggetto
appaltante se non è in possesso della relativa
qualificazione può dichiarare che vuole
subappaltarle se non superano il 15% , mentre
vanno scorporate e si deve costituire
Associazione Temporanea d'imprese se superano il
predetto valore.
Vediamo di seguito
quali sono le ulteriori condizioni previste
dallart. 18 della legge 55/90 per
laffidamento del subappalto:
- obbligo
dellappaltatore al
deposito del contratto di subappalto
presso la stazione appaltante almeno
venti giorni prima della data di
effettivo inizio dell'esecuzione delle
relative lavorazioni, lart.9 della
legge 55/90 dice però che lente
appaltante ha 30 giorni di tempo per
rilasciare lautorizzazione al
subappalto, trascorso tale termine
lautorizzazione si intende
concessa;
- obbligo
dellappaltatore di
trasmettere alla stazione appaltante al
momento del deposito del contratto la
certificazione attestante il possesso da
parte del subappaltatore dei requisiti di
cui al comma 4 dellart. 18 della
Legge 55/90 e cioè : cittadinanza
Italiana o di uno stato membro della
Comunità Europea e possesso della
relativa qualificazione, in base al DPR
34/2000, per la categoria dei lavori da
realizzare.
- insussistenza
da parte dellaffidatario
del subappalto dei divieti previsti
dellart.10 della legge 575/65
- obbligo
dell'amministrazione o ente
appaltante di indicare nel bando di gara
che provvederà a corrispondere
direttamente al subappaltatore o al
cottimista l'importo dei lavori dagli
stessi eseguiti, o, in alternativa, che
è fatto obbligo ai soggetti
aggiudicatari di trasmettere, entro venti
giorni dalla data di ciascun pagamento
effettuato nei loro confronti, copia
delle fatture quietanzate relative ai
pagamenti da essi aggiudicatari via via
corrisposti al subappaltatore
- limpresa
aggiudicataria non può
praticare per le opere affidate in
subappalto prezzi unitari con un ribasso
superiore al 20% dellaggiudicazione
- obbligo
dellappaltatore di indicare
nei cartelli esposti al cantiere i
nominativi delle imprese subappaltatrici
- obbligo
dellappaltatore di
rispettare tutte le norme previste per il
trattamento economico degli operai e a
sua volta pretendere il rispetto di tali
obblighi dal subappaltatore nei confronti
dei suoi operai,
- obbligo
dellappaltatore di
constatare che il subappaltatore abbia
realizzato il piano operativo di
sicurezza, deve altresì constatare che
il subappaltatore sia in regola con le
norme relative alla sicurezza in vigore
(leggi 626/94 e 494/96)
- limpresa
che si avvale del subappalto
deve allegare al contratto dichiarazione
circa la sussistenza o meno di situazioni
di controllo di cui allart. 2359
del Codice Civile con limpresa
subappaltatrice.
Anno 2000 - Giuseppe Bucca
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