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art. 72, 73, 74 e 141 del | |||||||||
REGOLAMENTO DI ATTUAZIONE DELLA LEGGE QUADRO IN MATERIA DI LAVORI PUBBLICI, AI SENSI DELL' ARTICOLO 3 DELLA LEGGE 11 FEBBRAIO 1994, N.109 E SUCCESSIVE MODIFICAZIONI | |||||||||
(Categorie di opere generali e specializzate - strutture, impianti e opere speciali) 1. Ai fini dei bandi di gara e della qualificazione delle imprese le opere e i lavori pubblici appartengono ad una o più categorie di opere generali ovvero ad una o più categorie di opere specializzate. 2. Per opere generali si intendono le opere o i lavori caratterizzati da una pluralità di lavorazioni, indispensabili per consegnare lopera o il lavoro finito in ogni sua parte. 3. Per opere specializzate si intendono le lavorazioni che nellambito del processo realizzativo dellopera o lavoro necessitano di una particolare specializzazione e professionalità. 4. Si considerano strutture, impianti e opere speciali, le seguenti opere specializzate se di importo superiore a quelli indicati allarticolo 73, comma 3:
(Condizione per la partecipazione alle gare) 1. Nei bandi di gara per lappalto di opere o lavori pubblici è richiesta la qualificazione nella sola categoria di opere generali che rappresenta la categoria prevalente, e che identifica la categoria dei lavori da appaltare. Nei bandi di gara per lappalto di opere o lavori nei quali assume carattere prevalente una lavorazione specializzata, la gara è esperita con espressa richiesta della qualificazione nella relativa categoria specializzata. Si intende per categoria prevalente quella di importo più elevato fra le categorie costituenti lintervento. 2. Nel bando di gara è indicato limporto complessivo dellopera o del lavoro oggetto dellappalto, la relativa categoria generale o specializzata considerata prevalente nonché tutte le parti, appartenenti alle categorie generali o specializzate di cui si compone lopera o il lavoro con i relativi importi e categorie che, a scelta del concorrente, sono subappaltabili o affidabili a cottimo, oppure scorporabili. 3. Le parti costituenti lopera o il lavoro di cui al comma 2 sono quelle di importo singolarmente superiore al dieci per cento dellimporto complessivo dellopera o lavoro ovvero di importo superiore a 150.000 Euro.
(Criteri di affidamento delle opere generali e delle opere specializzate non eseguite direttamente) 1. Le imprese aggiudicatarie, in possesso della qualificazione nella categoria di opere generali ovvero nella categoria di opere specializzate indicate nel bando di gara come categoria prevalente possono, fatto salvo quanto previsto al comma 2, eseguire direttamente tutte le lavorazioni di cui si compone lopera o il lavoro, anche se non sono in possesso delle relative qualificazioni, oppure subappaltare dette lavorazioni specializzate esclusivamente ad imprese in possesso delle relative qualificazioni. 2. Le lavorazioni relative a opere generali, e a strutture, impianti ed opere speciali di cui allarticolo 72, comma 4, indicate nel bando di gara, non possono essere eseguite direttamente dalle imprese qualificate per la sola categoria prevalente, se prive delle relative adeguate qualificazioni; esse, fatto salvo quanto previsto dallarticolo 13, comma 7, della Legge, sono comunque subappaltabili ad imprese in possesso delle relative qualificazioni. Le medesime lavorazioni sono altresì scorporabili e sono indicate nei bandi di gara ai fini della costituzione di associazioni temporanee di tipo verticale. 3. Le imprese qualificate nella categoria di opera generale sono abilitate a partecipare alle gare indette per la manutenzione dellopera generale stessa.
(Subappalto) 1. La percentuale di lavori della categoria prevalente subappaltabile è stabilita nella misura del 30 per cento dellimporto della categoria. 2. Il subappaltatore può subappaltare la posa in opera di strutture e di impianti e opere speciali di cui allarticolo 72, comma 4, lettere c), d) ed l). 3. Lappaltatore che intende avvalersi del subappalto o cottimo deve presentare alla stazione appaltante apposita istanza con allegata la documentazione prevista dallarticolo 18, commi 3 e 9 della legge 19 marzo 1990, n. 55 e successive modificazioni. Il termine previsto dallarticolo 18, comma 9 della legge 55/1990 decorre dalla data di ricevimento della predetta istanza. 4. Laffidamento dei lavori da parte dei soggetti di cui allarticolo 10, comma 1, lettere b) e c) ai propri consorziati non costituisce subappalto. Si applicano comunque le disposizioni di cui al comma 3, numero 5 e al comma 6 dellarticolo 18 della legge 19 marzo 1990 n. 55. 5. Ai fini del presente articolo, le attività ovunque espletate ai sensi dellarticolo 18, comma 12, della legge 19 marzo 1990, n. 55, sono quelle poste in essere nel cantiere cui si riferisce lappalto. |