IL
CONSIGLIO
DETERMINAZIONE
N. 14/2003
del
15 ottobre 2003
Clausole
di gradimento
Considerato
in fatto
Sono
stati richiesti all’Autorità chiarimenti relativamente alla
prassi diffusa da parte di numerose S.A. di inserire nei bandi
di gara clausole di esclusione non previste dall’ordinamento,
e specificamente, in merito a quella relativa al divieto per
l’impresa aggiudicataria di subappaltare i lavori ad imprese
che abbiano partecipato alla medesima gara, potendosi con ciò
delineare una eventuale violazione del principio della libertà
di organizzazione di impresa e del libero e concorrenziale
mercato.
Ritenuto
in diritto
L’Autorità,
nell’esercizio della funzione di vigilanza ad essa attribuita,
ha sviluppato sul territorio nazionale un’attività di
riconoscimento e di classificazione di vari fenomeni di devianza
degli appalti pubblici con particolare riferimento alle anomalie
relative alle offerte poste in essere con modalità di volta in
volta diverse ma sempre con scopi elusivi dei principi della
concorrenza e trasparenza. Tale fenomeno viene in evidenza in
particolar modo nella fase che precede l’aggiudicazione, con
il fine di predeterminare il nominativo dell’aggiudicatario
e/o il ribasso o analoghe fattispecie.
Nell’intento
di porre freno e di prevenire detti comportamenti devianti,
l’Autorità è addivenuta alla stipula di n. 11 Protocolli di
intesa con altrettante Amministrazioni, contenenti clausole di
gradimento –clausole di tutela -
tese a responsabilizzare i partecipanti alle gare di
appalto sulle conseguenze interdittive di comportamenti
illeciti, e riguardanti un ventaglio di cd. situazioni a
rischio, che, sebbene non individuate specificamente dalla
normativa di settore, delineano fattispecie che possono dar
luogo a comportamenti illeciti.
La
predisposizione dei citati Protocolli di intesa nasce
dall’esigenza, sollevata dagli operatori del settore, di
individuare nuovi strumenti di prevenzione da affiancare a
quelli normativamente previsti, principalmente dalla normativa
sull’infiltrazione mafiosa, per operare più incisivamente in
tale ambito preventivo, esigenza che
trova peraltro
riscontro nell’orientamento del Consiglio di Stato che
riconosce all’amministrazione il potere di non aggiudicare in
presenza di specifiche ragioni di pubblico interesse (CdS, n.
5903/2000).
In
tale ambito, ove l’Autorità ha inteso rispondere alla
esigenza delle stazioni appaltanti di individuare azioni e
strumenti aggiuntivi deterrenti di comportamenti collusivi, si
sono peraltro concretizzate, fin dal 2001, autonome e non
coordinate proposte, formulate dalle singole amministrazioni,
che di volta in volta hanno trovano la loro definizione nella
sottoscrizione, da parte dell’impresa, di “codici etici”
ovvero di “patti di integrità”.
Per
completezza si evidenzia che in passato il Consiglio Autorità
si è già pronunciato, con specifica deliberazione, circa la
conformità delle clausole contenute nel patto di integrità
predisposto dalla Transparency International Italia, pur
sollevando riserve che hanno dato luogo ad una rinnovata
versione.
Per
ciò che concerne il quesito specifico all’esame, si osserva
che nel novero delle clausole dei menzionati Protocolli di
intesa, è inserita la seguente dichiarazione: “l’offerente
dichiara che non subappalterà lavorazioni di alcun tipo ad
altre imprese partecipanti alla gara – in forma singola o
associata – ed è consapevole che, in caso contrario tali
subappalti non saranno autorizzati”.
L’istituto
del subappalto trova compiuta disciplina nell’articolo 18
della legge 55/1990 e s.m. e nell’articolo 141 del DPR
554/1999.
Per
quanto riguarda la disciplina autorizzatoria, la norma pone
l’accento sulla dichiarazione del concorrente, in sede di
gara, di voler subappaltare determinate lavorazioni, sul
possesso, in capo al subappaltatore, dei requisiti di
qualificazione, sul rispetto dei vincoli posti dalla
legislazione antimafia, sulla sussistenza o meno di eventuali
forme di controllo o di collegamento a norma dell’articolo
2359 c.c. con l’affidataria delle lavorazioni, e sul deposito
del contratto di subappalto.
La
dichiarazione di che trattasi, quindi, pur non avendo riscontro
esplicito nella norma, può essere considerata espressione del
rispetto del principio della trasparenza che in questo caso si
concretizza in una azione (sottoscrizione della clausola) tesa
ad evitare comportamenti anticoncorrenziali.
Per
il prosieguo della trattazione non può non tenersi conto di due
ulteriori aspetti che investono la questione: la possibilità o
meno per la S.A. di prescrivere adempimenti ulteriori rispetto
alle previsioni normative stabilite per la partecipazione agli
appalti di lavori pubblici e la considerazione che il contenuto
della dichiarazione costituisce una più puntuale definizione
del principio della segretezza delle offerte, nel rispetto, non
solo della concorrenza, ma anche della par condicio.
Quanto
al primo profilo, è orientamento costante della giurisprudenza
amministrativa ritenere che sussiste la facoltà per la S.A. di
individuare nel bando di gara ulteriori adempimenti purché
proporzionati alle finalità dell’amministrazione e purché
non costituiscano richieste irrazionali e pretestuose,
con conseguente violazione del principio della più ampia
partecipazione alla gara. Il procedimento amministrativo è
improntato al rispetto dei principi generali di legalità, buon
andamento ed imparzialità dell’azione amministrativa, secondo
il disposto dell’articolo 97 della Costituzione. Nel settore
degli appalti pubblici detti principi si estrinsecano nelle
regole della concorsualità, segretezza e della serietà delle
offerte: tali regole, trovano applicazione in virtù del
criterio teleologico, che mira, in via suppletiva,
all’individuazione del particolare interesse
dell’amministrazione sotteso alla garanzia della parità dei
concorrenti, ovvero perché esplicitate nella lex specialis,
come nel caso in questione.
Quanto
al secondo profilo, la clausola di gradimento sul divieto di
affidare il subappalto ad imprese che hanno presentato autonoma
offerta alla medesima gara, è una presa d’atto
dell’evoluzione, in termini di concentrazione e aggregazione,
del mercato imprenditoriale la cui conseguenza può essere la
riduzione dell’effettivo confronto concorrenziale fra imprese.
Al contrario l’individuazione del miglior contraente per
l’amministrazione è garantita grazie al rispetto del
principio di libera concorrenza che presuppone offerte serie,
indipendenti e segrete.
In tale
contesto, la probabilità che si producano effetti distorsivi
sulla regolarità della procedura di affidamento alterando la
competizione, rappresenta un alto fattore di rischio, cui
l’amministrazione non può esporsi se non con grave
pregiudizio dell’erario. Ne consegue che la tutela al miglior
contraente possibile deve essere attuata al momento della gara
senza attendere l’eventualità o meno che si verifichi una
lesione concreta.
Si
ritiene, pertanto, che la S.A. può prevedere ulteriori fatti o
situazioni rispetto a quelli previsti dalla legge, capaci, in
pectore, di alterare la segretezza delle offerte.
Tuttavia
tale assunto deve contemperarsi con il rispetto del principio
fondamentale della libertà di organizzazione di impresa.
È
per tali motivazioni che si ritiene indispensabile un
apprezzamento da parte della S.A., che di volta in volta valuterà,
anche sulla base delle singole situazioni ambientali che abbiano
già condotto all’adozione di formali iniziative con gli
organismi istituzionalmente preposti, la eventualità di
inserire nei bandi di gara detta clausola di gradimento.
Dalle
considerazioni svolte l’Autorità è dell’avviso che
le
stazioni appaltanti possono inserire nei bandi gara, anche sulla
base delle singole situazioni ambientali che abbiano già
condotto all’adozione di formali iniziative con gli organismi
istituzionalmente preposti, la clausola di gradimento sul
divieto di affidare il subappalto ad imprese che hanno
presentato autonoma offerta alla medesima gara, clausola che
estrinseca una più puntuale definizione del principio della
segretezza delle offerte, nel rispetto dell’articolo 1, comma
1, della legge 109/1994 e s.m.
il
Relatore
il Presidente
Depositato
presso la Segreteria del Consiglio in data 22 ottobre 2003
Il
Segretario