Regolamento sul pronto
soccorso aziendale
DECRETO 15 luglio 2003, n. 388
Regolamento recante disposizioni sul pronto soccorso
aziendale, in attuazione dell'articolo 15, comma 3, del decreto
legislativo 19 settembre 1994, n. 626, e successive modificazioni.
(G.U. n. 27 del 3-2-2004)
IL MINISTRO DELLA SALUTE
IL MINISTRO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI
IL MINISTRO PER LA FUNZIONE PUBBLICA
IL MINISTRO DELLE ATTIVITA' PRODUTTIVE
Visti gli articoli 12, comma 1, lettere b) e c) e
l'articolo 15, comma 3 del decreto legislativo 19 settembre 1994,
n. 626, e successive modificazioni, che demanda ai Ministri della
sanità, del lavoro e della previdenza sociale, della funzione
pubblica e dell'industria, del commercio e dell'artigianato, il
compito di individuare le caratteristiche minime delle
attrezzature di pronto soccorso, i requisiti del personale addetto
e la sua formazione, in relazione alla natura dell'attività, al
numero dei lavoratori occupati e ai fattori di rischio;
Visto l'atto di indirizzo e coordinamento alle Regioni
per la determinazione dei livelli di assistenza sanitaria di
emergenza, approvato con decreto del Presidente della Repubblica
del 27 marzo 1992, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 76 del
31 marzo 1992;
Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400, ed in particolare
l'articolo 17, commi 3 e 4;
Visto il decreto del Ministro della sanità 15 maggio
1992, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 121 del 25 maggio
1992, concernente i criteri ed i requisiti per la codificazione
degli interventi di emergenza;
Visto il decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e
successive modificazioni;
Visto l'atto di intesa tra Stato e Regioni recante
l'approvazione delle linee guida sul sistema di emergenza
sanitaria dell'11 aprile 1996, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
n. 114 del 17 maggio 1996;
Sentita la Commissione consultiva permanente per la
prevenzione degli infortuni e l'igiene del lavoro, di cui
all'articolo 26 del decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626;
Acquisita l'intesa della Conferenza permanente per i
rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento
e Bolzano;
Acquisito il parere del Consiglio superiore di sanità;
Udito il parere del Consiglio di Stato espresso dalla
sezione consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 26
marzo 2001;
Adottano il seguente regolamento:
Art. 1.
Classificazione delle aziende
1. Le aziende ovvero le unità produttive sono classificate,
tenuto conto della tipologia di attività svolta, del numero dei
lavoratori occupati e dei fattori di rischio, in tre gruppi.
Gruppo A:
I) Aziende o unità produttive con attività industriali,
soggette all'obbligo di dichiarazione o notifica, di cui
all'articolo 2, del decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 334,
centrali termoelettriche, impianti e laboratori nucleari di cui
agli articoli 7, 28 e 33 del decreto legislativo 17 marzo 1995, n.
230, aziende estrattive ed altre attività minerarie definite dal
decreto legislativo 25 novembre 1996, n. 624, lavori in
sotterraneo di cui al decreto del Presidente della Repubblica 20
marzo 1956, n. 320, aziende per la fabbricazione di esplosivi,
polveri e munizioni;
II) Aziende o unità produttive con oltre cinque lavoratori
appartenenti o riconducibili ai gruppi tariffari INAIL con indice
infortunistico di inabilità permanente superiore a quattro, quali
desumibili dalle statistiche nazionali INAIL relative al triennio
precedente ed aggiornate al 31 dicembre di ciascun anno. Le
predette statistiche nazionali INAIL sono pubblicate nella
Gazzetta Ufficiale;
III) Aziende o unità produttive con oltre cinque lavoratori a
tempo indeterminato del comparto dell'agricoltura.
Gruppo B:
aziende o unità produttive con tre o più lavoratori che non
rientrano nel gruppo A.
Gruppo C:
aziende o unità produttive con meno di tre lavoratori che non
rientrano nel gruppo A.
2. Il datore di lavoro, sentito il medico competente, ove
previsto, identifica la categoria di appartenenza della propria
azienda od unità produttiva e, solo nel caso appartenga al gruppo
A, la comunica all'Azienda Unità Sanitaria Locale competente sul
territorio in cui si svolge l'attività lavorativa, per la
predisposizione degli interventi di emergenza del caso. Se
l'azienda o unità produttiva svolge attività lavorative comprese
in gruppi diversi, il datore di lavoro deve riferirsi all'attività
con indice più elevato.
Art. 2.
Organizzazione di pronto soccorso
1. Nelle aziende o unità produttive di gruppo A e di gruppo B,
il datore di lavoro deve garantire le seguenti attrezzature:
a) cassetta di pronto soccorso, tenuta presso ciascun luogo di
lavoro, adeguatamente custodita in un luogo facilmente accessibile
ed individuabile con segnaletica appropriata, contenente la
dotazione minima indicata nell'allegato
1, che fa parte del presente decreto, da integrare sulla base
dei rischi presenti nei luoghi di lavoro e su indicazione del
medico competente, ove previsto, e del sistema di emergenza
sanitaria del Servizio Sanitario Nazionale, e della quale sia
costantemente assicurata, la completezza ed il corretto stato
d'uso dei presidi ivi contenuti;
b) un mezzo di comunicazione idoneo ad attivare rapidamente il
sistema di emergenza del Servizio Sanitario Nazionale.
2. Nelle aziende o unità produttive di gruppo C, il datore di
lavoro deve garantire le seguenti attrezzature:
a) pacchetto di medicazione, tenuto presso ciascun luogo di
lavoro, adeguatamente custodito e facilmente individuabile,
contenente la dotazione minima indicata nell'allegato
2, che fa parte del presente decreto, da integrare sulla base
dei rischi presenti nei luoghi di lavoro, della quale sia
costantemente assicurata, in collaborazione con il medico
competente, ove previsto, la completezza ed il corretto stato
d'uso dei presidi ivi contenuti;
b) un mezzo di comunicazione idoneo ad attivare rapidamente il
sistema di emergenza del Servizio Sanitario Nazionale;
3. Il contenuto minimo della cassetta di pronto soccorso e del
pacchetto di medicazione, di cui agli allegati 1
e 2,
è aggiornato con decreto dei Ministri della salute e del lavoro e
delle politiche sociali tenendo conto dell'evoluzione
tecnico-scientifica.
4. Nelle aziende o unità produttive di gruppo A, anche
consorziate, il datore di lavoro, sentito il medico competente,
quando previsto, oltre alle attrezzature di cui al precedente
comma 1, è tenuto a garantire il raccordo tra il sistema di
pronto soccorso interno ed il sistema di emergenza sanitaria di
cui al decreto del Presidente della Repubblica del 27 marzo 1992 e
successive modifiche.
5. Nelle aziende o unità produttive che hanno lavoratori che
prestano la propria attività in luoghi isolati, diversi dalla
sede aziendale o unità produttiva, il datore di lavoro è tenuto
a fornire loro il pacchetto di medicazione di cui all'allegato
2, che fa parte del presente decreto, ed un mezzo di
comunicazione idoneo per raccordarsi con l'azienda al fine di
attivare rapidamente il sistema di emergenza del Servizio
Sanitario Nazionale.
Art. 3.
Requisiti e formazione degli addetti al pronto
soccorso
1. Gli addetti al pronto soccorso, designati ai sensi
dell'articolo 12, comma 1, lettera b), del decreto legislativo 19
settembre 1994, n. 626, sono formati con istruzione teorica e
pratica per l'attuazione delle misure di primo intervento interno
e per l'attivazione degli interventi di pronto soccorso.
2. La formazione dei lavoratori designati è svolta da
personale medico, in collaborazione, ove possibile, con il sistema
di emergenza del Servizio Sanitario Nazionale. Nello svolgimento
della parte pratica della formazione il medico può avvalersi
della collaborazione di personale infermieristico o di altro
personale specializzato.
3. Per le aziende o unità produttive di gruppo A i contenuti e
i tempi minimi del corso di formazione sono riportati
nell'allegato 3 (3.1
e 3.2,
file in formato .pdf), che fa parte del presente decreto e devono
prevedere anche la trattazione dei rischi specifici dell'attività
svolta.
4. Per le aziende o unità produttive di gruppo B e di gruppo C
i contenuti ed i tempi minimi del corso di formazione sono
riportati nell'allegato 4 (4.1
e 4.2,
file in formato .pdf), che fa parte del presente decreto.
5. Sono validi i corsi di formazione per gli addetti al pronto
soccorso ultimati entro la data di entrata in vigore del presente
decreto. La formazione dei lavoratori designati andrà ripetuta
con cadenza triennale almeno per quanto attiene alla capacità di
intervento pratico.
Art. 4.
Attrezzature minime per gli interventi di pronto
soccorso
1. Il datore di lavoro, in collaborazione con il medico
competente, ove previsto, sulla base dei rischi specifici presenti
nell'azienda o unità produttiva, individua e rende disponibili le
attrezzature minime di equipaggiamento ed i dispositivi di
protezione individuale per gli addetti al primo intervento interno
ed al pronto soccorso.
2. Le attrezzature ed i dispositivi di cui al comma 1 devono
essere appropriati rispetto ai rischi specifici connessi
all'attività lavorativa dell'azienda e devono essere mantenuti in
condizioni di efficienza e di pronto impiego e custoditi in luogo
idoneo e facilmente accessibile.
Art. 5.
Abrogazioni
Il decreto ministeriale del 2 luglio 1958 è abrogato.
Art. 6.
Entrata in vigore
Il presente decreto entra in vigore sei mesi dopo la sua
pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato sarà
inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della
Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di
osservarlo e di farlo osservare come legge dello Stato.
Roma, 15 luglio 2003
Il Ministro della salute Sirchia
Il Ministro del lavoro e delle politiche sociali Maroni
Il Ministro per la funzione pubblica Mazzella
Il Ministro delle attività produttive Marzano
Visto, il Guardasigilli: Castelli
Registrato alla Corte dei conti il 30 ottobre 2003 Ufficio di
controllo preventivo sui Ministeri dei servizi alla persona e dei
beni culturali, registro n. 5, foglio n. 78
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