Il provvedimento fissa le caratteristiche minime delle
attrezzature di pronto soccorso, i requisiti del personale addetto
e la sua formazione.
In particolare, il regolamento classifica le aziende in tre
gruppi, tenendo conto della tipologia di attività svolta, del
numero dei lavoratori occupati e dei fattori di rischio.
Al Gruppo A appartengono le aziende a rischio rilevante
(per esempio centrali termoelettriche), le aziende con oltre
cinque lavoratori appartenenti o riconducibili ai gruppi tariffari
INAIL con indice infortunistico di inabilità permanente superiore
a quattro e le aziende o unità produttive con oltre cinque
lavoratori a tempo indeterminato del comparto dell'agricoltura.
Al Gruppo B appartengono le aziende con tre o più
lavoratori che non rientrano nel Gruppo A, mentre fanno parte del
Gruppo C le aziende con meno di tre lavoratori che non rientrano
nel Gruppo A.
A partire dal 3 agosto 2004, data di entrata in vigore
del regolamento, nelle aziende o unità produttive di gruppo A e
di gruppo B, il datore di lavoro deve garantire una cassetta di
pronto soccorso contenente la dotazione minima indicata nell'allegato
1 del decreto.
Nelle aziende o unità produttive di gruppo C, il datore
di lavoro deve invece garantire un pacchetto di medicazione,
contenente la dotazione minima indicata nell'allegato
2.
L’organizzazione del pronto soccorso e la formazione
degli addetti variano in base alla categoria di appartenenza.
Gli addetti al pronto soccorso devono essere formati con
istruzione teorica e pratica per l'attuazione delle misure di
primo intervento interno e per l'attivazione degli interventi di
pronto soccorso.
Per le aziende o unità produttive del gruppo A è
prevista una formazione di 16 ore mentre per quelle appartenenti
ai gruppi B e C è di 12 ore.
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