con
l'entrata in vigore del nuovo
REGOLAMENTO
GENERALE dei Lavori Pubblici la materia del
Subappalto, già
regolata dall'art.18 della legge
55/90 e succ.modif., lascia delle incertezze per
quanto riguarda le suddivisioni delle categorie
di lavori e le relative categorie subappaltabili
o meno, non si esclude che possa uscire in
seguito una nuova circolare del Ministero dei
Lavori Pubblici sull'argomento.
in questo paragrafo il sottoscritto
cerca riordinare le normative tuttora in vigore e
dare un interpetrazione personale
sull'argomento.
Le normative principali che regolano l'argomento sono:
Art.
118 del Codice dei contratti pubblici. (Subappalto e attività
che non
costituiscono subappalto e tutela del lavoro
)
Regolamento Generale (art. 72
- 73 - 74 - 141):
Regolamento Generale della legge quadro in
materia di lavori pubblici, DPR 21 dicembre 1999,
n.554.
DPR 34/2000 (allegati): Regolamento sulla qualificazione o
Decreto Bargone o DPR n.34 del 25 gennaio 2000;
Innanzi tutto bisogna
specificare che, ai sensi dell'art. 118 del codice dei contratti
, viene considerato subappalto
qualsiasi lavorazione che superi il 2%
dell'importo dei lavori, o 100.000 ECU,
oppure qualora l'incidenza della manodopera
o del personale superi il 50% dell'importo
della singola lavorazione
vediamo, in forma
sintetica, cosa prevede la normativa:
- obbligo del soggetto
appaltante di indicare nel bando di gara
la categoria, prevalente con il relativo
importo e tutte le altre categorie
previste in progetto con i corrispettivi
importi, tutte le categorie previste in
progetto sono subappaltabili o affidabili
in cottimo ad imprese in possesso della
relativa qualificazione, (fermo restando
particolari ipotesi che prevedono il
divieto di subappalto), le lavorazioni
che rientrano nella categoria prevalente
possono essere subappaltate sino a un
importo che non superi il 30%
dell'importo della categoria stessa;
- obbligo
dell'appaltatore di indicare i
lavori che intende subappaltare all'atto
della presentazione dell'offerta, (è
stato abrogato l'obbligo di indicare a
quali ditte si intende affidare il
subappalto);
- tutta un altra serie
di condizioni che vedremo in seguito.
Dicevamo quindi che il
soggetto
appaltante deve indicare nel bando di gara la
categoria prevalente, e tutte le altre categorie
previste in progetto con i corrispettivi importi,
per
categoria
prevalente si intende quella di maggior
importo tra tutte le categorie dell'appalto
(
art. 73 comma 1 del Regolamento Generale)
Guardando la tabella delle
nuove categorie di lavori (
allegato A del DPR 34/2000) notiamo che le categorie sono
divise in
opere generali e
opere speciali, (
OG e
OS) le
opere
generali comprendono nelle loro descrizioni
più categorie di lavori diverse tra loro che a
sua volta si trovano anche nelle
opere
speciali ,,,
ad esempio:
la categoria
OG1 (edifici civili e industriali)
comprende anche impianti tecnologici, che a sua
volta troviamo riportate da sole nelle
opere
speciali tipo "
OS3: impianti idrico sanitari"
,"
OS28: impianti termici" e
"
OS30 impianti elettrici",
questo perchè i soggetti
appaltanti sono tenuti a identificare le opere
speciali dentro le
categorie generali se
non superano il 10% dell'importo complessivo
dei lavori e a identificarle come categorie a se
stanti se superano il 10% . (
comma 2 e 3 art.73 regolamento
generale)
esempio: in un lavoro dove
la categoria prevalente è
OG1(edifici
civili e industriali) con importo a base
d'asta di 1.000.000.000, se i lavori
corrispondenti agli
impianti elettrici"
sono superiori a 100.000.000 questi andranno
identificate separatamente con la categoria
OS30
impianti elettrici mentre se sono inferiori
non andranno identificate separatamente ma
faranno parte della categoria
OG1.
possono partecipare alla
gara d'appalto le imprese che sono in
possesso della qualificazione nella
categoria
prevalente ,anche se
non sono in
possesso delle altre qualificazioni, fatto salvo
che non ci siano previste in progetto opere
rientranti nell'elenco riportato al comma
4 dell'art.72 del Regolamento Generale,( DPR
554/99) dove per tali opere , secondo quanto cita il codice dei
contratti, se sono
superiori al 15% dell'importo a base
d'asta, non possono essere affidati in
subappalto, e devono essere realizzate
esclusivamente dall'impresa appaltante, in
tale caso i soggetti che non siano in grado di
realizzare le predette opere sono tenuti a
costituire prima della partecipazione alla gara
d'appalto associazione temporanea di tipo
verticale.
le categorie
non
prevalenti costituenti il lavoro da appaltare
sono, a scelta dell'impresa , fatto salvo il
caso appena citato, subappaltabili, affidabili in
cottimo, ( ad imprese in possesso delle relative
qualificazioni), scorporabili, o , eseguibili
direttamente dall'impresa (comma
2 art.74 Regol. Gen.). Le opere facenti parte
della categoria prevalente possono essere
affidate in subappalto, sempre ad imprese in
possesso della relativa qualificazione, per un
importo che non superi il
30%
della relativa categoria.
le categorie di
opere
speciali ( le quali non
possono essere affidate in subappalto ma devono
essere realizzate dall'impresa appaltatrice,
qualora superino il 15% dell'importo dei
lavori, ) sono le seguenti:
- a) il restauro, la
manutenzione di superfici decorate di
beni architettonici, il restauro di beni
mobili, di interesse storico, artistico
ed archeologico;
- b)
l'installazione, la gestione e la
manutenzione ordinaria di impianti
idrosanitari, del gas, antincendio, di
termoregolazione, di cucina e di
lavanderia;
- e)
l'installazione, la gestione e la
manutenzione di impianti elettrici,
telefonici, radiotelefonici, televisivi e
simili;
- f) i rilevamenti
topografici speciali e le esplorazioni
del sottosuolo con mezzi speciali;
- g) le fondazioni
speciali, i consolidamenti di terreni, i
pozzi;
- h) la bonifica
ambientale di materiali tossici e nocivi;
- i) i dispositivi
strutturali, i giunti di dilatazione, e
gli apparecchi di appoggio, i ritegni
antisismici;
- m)
l'armamento ferroviario;
- n) gli impianti
per la trazione elettrica;
- o) gli impianti di
trattamento rifiuti;
- p) gli impianti di
potabilizzazione.
le opere relative alle
lettere
c),d) ed
l), possono essere
affidate in subappalto anche se superano il 15%
dell'importo dei lavori ,ai sensi
del
comma 2 dell'art.141 del regolamento Generale
(DPR 554/99), e sono le seguenti:
- c)
l'installazione, la gestione e la
manutenzione di impianti trasportatori,
ascensori, scale mobili, di sollevamento
e di trasporto;
- d)
l'installazione, gestione e
manutenzione di impianti pneumatici, di
impianti antintrusione;
- l) la fornitura e
posa in opera di strutture e di elementi
prefabbricati prodotti industrialmente;
quindi
riepilogando:
l'Ente Appaltante deve
indicare nel bando di gara:
- tutte le categorie
costituenti il lavoro da affidare con i
relativi importi,
- una categoria
prevalente , sia essa generale che
speciale, che deve essere la categoria di
importo maggiore dell'appalto,
le singole categorie , se
sono di importo inferiore al 10%, vanno
identificate nelle categorie generali
corrispondenti e possono essere eseguite
direttamente dal soggetto in possesso della
categoria prevalente,
se sono
superiori al 10% vanno indicate come opere
speciali e
se fanno parte del
citato elenco ( comma
4 dell'art.72 del Regol. Gen.) il soggetto
appaltante se non è in possesso della relativa
qualificazione può
dichiarare che vuole
subappaltarle se non superano il 15% ,
mentre
vanno scorporate e si deve costituire
Associazione Temporanea d'imprese se superano il
predetto valore.
Vediamo di seguito
quali sono le ulteriori condizioni previste
dall'art. 18 della legge 55/90 per
l'affidamento del subappalto:
- obbligo
dell'appaltatore al
deposito del contratto di subappalto
presso la stazione appaltante almeno
venti giorni prima della data di
effettivo inizio dell'esecuzione delle
relative lavorazioni, l'art.9 della
legge 55/90 dice però
che l'ente
appaltante ha 30 giorni di tempo per
rilasciare l'autorizzazione al
subappalto, trascorso tale termine
l'autorizzazione si intende
concessa;
- obbligo
dell'appaltatore di
trasmettere alla stazione appaltante al
momento del deposito del contratto la
certificazione attestante il possesso da
parte del subappaltatore dei requisiti di
cui al comma 4 dell'art. 18 della
Legge 55/90 e cioè : cittadinanza
Italiana o di uno stato membro della
Comunità
Europea e possesso della
relativa qualificazione, in base al DPR
34/2000, per la categoria dei lavori da
realizzare.
- insussistenza
da parte dell'affidatario
del subappalto dei divieti previsti
dell'art.10 della legge 575/65
- obbligo
dell'amministrazione o ente
appaltante di indicare nel bando di gara
che provvederà
a corrispondere
direttamente al subappaltatore o al
cottimista l'importo dei lavori dagli
stessi eseguiti, o, in alternativa, che
è fatto obbligo ai soggetti
aggiudicatari di trasmettere, entro venti
giorni dalla data di ciascun pagamento
effettuato nei loro confronti, copia
delle fatture quietanzate relative ai
pagamenti da essi aggiudicatari via via
corrisposti al subappaltatore
- l'impresa
aggiudicataria non può
praticare per le opere affidate in
subappalto prezzi unitari con un ribasso
superiore al 20% dell'aggiudicazione
- obbligo
dell'appaltatore di indicare
nei cartelli esposti al cantiere i
nominativi delle imprese subappaltatrici
- obbligo
dell'appaltatore di
rispettare tutte le norme previste per il
trattamento economico degli operai e a
sua volta pretendere il rispetto di tali
obblighi dal subappaltatore nei confronti
dei suoi operai,
- obbligo
dell'appaltatore di
constatare che il subappaltatore abbia
realizzato il piano operativo di
sicurezza, deve altresì constatare che
il subappaltatore sia in regola con le
norme relative alla sicurezza in vigore
(leggi 626/94 e 494/96)
- l'impresa
che si avvale del subappalto
deve allegare al contratto dichiarazione
circa la sussistenza o meno di situazioni
di controllo di cui all'art. 2359
del Codice Civile con l'impresa
subappaltatrice.
Giuseppe Bucca