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articolo 2, comma 130, della legge 23 dicembre 1996, n. 662




"Misure di razionalizzazione della finanza pubblica"


Art. 1 - Misure in materia di sanità, pubblico impiego, istruzione, finanza regionale e locale, previdenza e assistenza:

comma 130. I dipendenti delle amministrazioni pubbliche, collocati fuori ruolo o in aspettativa per l'assolvimento di pubbliche funzioni, possono essere ammessi, previa domanda a svolgere presso l'amministrazione di appartenenza prestazioni lavorative saltuarie, gratuite e senza alcun onere per l'amministrazione, ove si tratti di prestazioni di alta qualificazione professionale in relazione alle quali si renda necessario il continuo esercizio per evitare la perdita della professionalita' acquisita.


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Pubblicato su: 2009-11-24 (1107 letture)

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