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Sicilia, sistema di aggiudicazione a partire da agosto 2010
L'art. 21 (Criteri di aggiudicazione - Commissioni giudicatrici) della legge quadro dei lavori pubblici in Sicilia con le modifiche apportate dalla L.R. 03/08/2010, n. 16



Per testo unico dei lavori pubblici in sicilia si intende:
La legge 11 febbraio 1994, n. 109, come introdotto dall'articolo 3 della legge regionale 2 agosto 2002, n. 7 e successive modifiche e integrazioni.

per visionare l'ultima Legge Regionale, cioè la n. 16 del 3 agosto 2010 cliccate qui
.


LEGGE QUADRO IN MATERIA DI LAVORI PUBBLICI IN SICILIA con le modifiche apportate dalla L.R. 03/08/2010, n. 16

(La legge e' quella con sfondo giallo, in bianco trovate i riferimenti legislativi)

Art. 21
Criteri di aggiudicazione - Commissioni giudicatrici

1. Per i criteri di selezione delle offerte e verifica delle offerte anormalmente basse si applicano le disposizioni degli articoli 81, ...

Art.81. Criteri per la scelta dell'offerta migliore

1. Nei contratti pubblici, fatte salve le disposizioni legislative, regolamentari o amministrative relative alla remunerazione di servizi specifici, la migliore offerta e' selezionata con il criterio del prezzo piu' basso o con il criterio dell'offerta economicamente piu' vantaggiosa.

2. Le stazioni appaltanti scelgono, tra i criteri di cui al comma 1, quello piu' adeguato in relazione alle caratteristiche dell'oggetto del contratto, e indicano nel bando di gara quale dei due criteri di cui al comma 1 sara' applicato per selezionare la migliore offerta.

3. Le stazioni appaltanti possono decidere di non procedere all'aggiudicazione se nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione all'oggetto del contratto.

Quindi qui dice che la stazione appaltante puo' scegliere due metodi di aggiudicazione quella col prezzo piu basso e quella con l'offerta piu' vantaggiosa. (il sistema che interessa il famoso 7,352 ecc % e' quella con il prezzo piu' basso)

... 86 commi 1...

1. Nei contratti di cui al presente codice, quando il criterio di aggiudicazione e' quello del prezzo piu' basso, le stazioni appaltanti valutano la congruita' delle offerte che presentano un ribasso pari o superiore alla media aritmetica dei ribassi percentuali di tutte le offerte ammesse, con esclusione del dieci per cento, arrotondato all'unita' superiore, rispettivamente delle offerte di maggior ribasso e di quelle di minor ribasso, incrementata dello scarto medio aritmetico dei ribassi percentuali che superano la predetta media.

e' proprio questo comma che cambia il sistema del calcolo dell'aggiudicazione e viene equiparato a quello Nazionale, si toglie il 10% delle offerte piu' basse, lo stesso per le offerte piu' alte, poi si fa la media e si incrementa dello scarto medio delle offerte che superano tale media. (vedremo poi che per le gare inferiori a 1 milione di euro si aggiudica la gara l'offerta che piu' si avvicina per difetto al valore risultante, mentre per quelle di importo superiore, l'amministrazione appaltante e' tenuta ad effettuare la valutazione delle offerte che SUPERANO tale valore e ad aggiudicare la gara all'offerta piu' vantaggiosa.)

... 3, ...

3. In ogni caso le stazioni appaltanti possono valutare la congruita' di ogni altra offerta che, in base ad elementi specifici, appaia anormalmente bassa.

... 3 bis, ...

3-bis. Nella predisposizione delle gare di appalto e nella valutazione dell'anomalia delle offerte nelle procedure di affidamento di appalti di lavori pubblici, di servizi e di forniture, gli enti aggiudicatori sono tenuti a valutare che il valore economico sia adeguato e sufficiente rispetto al costo del lavoro e al costo relativo alla sicurezza, il quale deve essere specificamente indicato e risultare congruo rispetto all'entita' e alle caratteristiche dei lavori, dei servizi o delle forniture. Ai fini del presente comma il costo del lavoro e' determinato periodicamente, in apposite tabelle, dal Ministro del lavoro e della previdenza sociale, sulla base dei valori economici previsti dalla contrattazione collettiva stipulata dai sindacati comparativamente piu' rappresentativi, delle norme in materia previdenziale ed assistenziale, dei diversi settori merceologici e delle differenti aree territoriali. In mancanza di contratto collettivo applicabile, il costo del lavoro e' determinato in relazione al contratto collettivo del settore merceologico piu' vicino a quello preso in considerazione.

... 3 ter ...

3-ter. Il costo relativo alla sicurezza non puo' essere comunque soggetto a ribasso d'asta.

... e 4, ...

4. Il comma 1 non si applica quando il numero delle offerte ammesse sia inferiore a cinque. In tal caso le stazioni appaltanti procedono ai sensi del comma 3.

... 87 commi 2, ...

Art. 87. Criteri di verifica delle offerte anormalmente basse
2. Le giustificazioni possono riguardare, a titolo esemplificativo:

a) l'economia del procedimento di costruzione, del processo di fabbricazione, del metodo di prestazione del servizio;
b) le soluzioni tecniche adottate;
c) le condizioni eccezionalmente favorevoli di cui dispone l'offerente per eseguire i lavori, per fornire i prodotti, o per prestare i servizi;
d) l'originalita' del progetto, dei lavori, delle forniture, dei servizi offerti;
e) il rispetto delle norme vigenti in tema di sicurezza e condizioni di lavoro;(lettera abrogata dall'articolo 1, comma 909, lettera b), legge n. 296 del 2006)
f) l'eventualita' che l'offerente ottenga un aiuto di Stato;
g) il costo del lavoro come determinato periodicamente in apposite tabelle dal Ministro del lavoro e delle politiche sociali, sulla base dei valori economici previsti dalla contrattazione collettiva stipulata dai sindacati comparativamente piu' rappresentativi, delle norme in materia previdenziale e assistenziale, dei diversi settori merceologici e delle differenti aree territoriali; in mancanza di contratto collettivo applicabile, il costo del lavoro e' determinato in relazione al contratto collettivo del settore merceologico piu' vicino a quello preso in considerazione.

in questo articolo viene indicato come effettuare la valutazione delle offerte per gare superiori ad un milione di euro

... 3, ...

3. Non sono ammesse giustificazioni in relazione a trattamenti salariali minimi inderogabili stabiliti dalla legge o da fonti autorizzate dalla legge.

... 4 bis ...

4-bis. Nell'ambito dei requisiti per la qualificazione di cui all'articolo 40 del presente decreto, devono essere considerate anche le informazioni fornite dallo stesso soggetto interessato relativamente all'avvenuto adempimento, all'interno della propria azienda, degli obblighi di sicurezza previsti dalla vigente normativa.

... e 5, ...

5. La stazione appaltante che accerta che un'offerta e' anormalmente bassa in quanto l'offerente ha ottenuto un aiuto di Stato, puo' respingere tale offerta per questo solo motivo unicamente se, consultato l'offerente, quest'ultimo non e' in grado di dimostrare, entro un termine stabilito dall'amministrazione e non inferiore a quindici giorni, che l'aiuto in questione era stato concesso legalmente. Quando la stazione appaltante respinge un'offerta in tali circostanze, ne informa tempestivamente la Commissione.

... 88 commi 1 ...

Art. 88. Procedimento di verifica e di esclusione delle offerte anormalmente basse
1 La stazione appaltante richiede, per iscritto, la presentazione, per iscritto, delle giustificazioni, assegnando al concorrente un termine non inferiore a quindici giorni.

... 1-bis, ...

1-bis. La stazione appaltante, ove lo ritenga opportuno, puo' istituire una commissione secondo i criteri stabiliti dal regolamento per esaminare le giustificazioni prodotte; ove non le ritenga sufficienti ad escludere l'incongruita' dell'offerta, richiede per iscritto all'offerente le precisazioni ritenute pertinenti.

... 2, ...

2. All'offerente e' assegnato un termine non inferiore a dieci cinque giorni per presentare, per iscritto, le giustificazioni richieste.

... 3, ...

3. La stazione appaltante ovvero la commissione di cui al comma 1-bis, ove istituita, esamina gli elementi costitutivi dell'offerta tenendo conto delle precisazioni fornite, .

... 4 ...

4. Prima di escludere l'offerta, ritenuta eccessivamente bassa, la stazione appaltante convoca l'offerente con un anticipo non inferiore a tre giorni lavorativi e lo invita a indicare ogni elemento che ritenga utile.

... e 5 ...

5. Se l'offerente non si presenta alla data di convocazione stabilita, la stazione appaltante puo' prescindere dalla sua audizione.

... nonche' il comma 9 dell'articolo 122...

Art. 122. Disciplina specifica per i contratti di lavori pubblici sotto soglia
9.Per lavori d'importo inferiore o pari a 1 milione di euro quando il criterio di aggiudicazione e' quello del prezzo piu' basso, la stazione appaltante puo' prevedere nel bando l'esclusione automatica dalla gara delle offerte che presentano una percentuale di ribasso pari o superiore alla soglia di anomalia individuata ai sensi dell'articolo 86;

Art. 86. Criteri di individuazione delle offerte anormalmente basse
(art. 21, co. 1-bis, legge n. 109/1994; art. 64, co. 6 e art. 91, co. 4, d.P.R. n. 554/1999; art. 19, d.lgs. n. 358/1992; art. 25, d.lgs. n. 157/1995; art. 25, d.lgs. n. 158/1995)

1. Nei contratti di cui al presente codice, quando il criterio di aggiudicazione e' quello del prezzo piu' basso, le stazioni appaltanti valutano la congruita' delle offerte che presentano un ribasso pari o superiore alla media aritmetica dei ribassi percentuali di tutte le offerte ammesse, con esclusione del dieci per cento, arrotondato all'unita' superiore, rispettivamente delle offerte di maggior ribasso e di quelle di minor ribasso, incrementata dello scarto medio aritmetico dei ribassi percentuali che superano la predetta media.

2. Nei contratti di cui al presente codice, quando il criterio di aggiudicazione e' quello dell'offerta economicamente piu' vantaggiosa, le stazioni appaltanti valutano la congruita' delle offerte in relazione alle quali sia i punti relativi al prezzo, sia la somma dei punti relativi agli altri elementi di valutazione, sono entrambi pari o superiori ai quattro quinti dei corrispondenti punti massimi previsti dal bando di gara.

3. In ogni caso le stazioni appaltanti possono valutare la congruita' di ogni altra offerta che, in base ad elementi specifici, appaia anormalmente bassa.

3-bis. Nella predisposizione delle gare di appalto e nella valutazione dell'anomalia delle offerte nelle procedure di affidamento di appalti di lavori pubblici, di servizi e di forniture, gli enti aggiudicatori sono tenuti a valutare che il valore economico sia adeguato e sufficiente rispetto al costo del lavoro e al costo relativo alla sicurezza, il quale deve essere specificamente indicato e risultare congruo rispetto all'entita' e alle caratteristiche dei lavori, dei servizi o delle forniture. Ai fini del presente comma il costo del lavoro e' determinato periodicamente, in apposite tabelle, dal Ministro del lavoro e della previdenza sociale, sulla base dei valori economici previsti dalla contrattazione collettiva stipulata dai sindacati comparativamente piu' rappresentativi, delle norme in materia previdenziale ed assistenziale, dei diversi settori merceologici e delle differenti aree territoriali. In mancanza di contratto collettivo applicabile, il costo del lavoro e' determinato in relazione al contratto collettivo del settore merceologico piu' vicino a quello preso in considerazione.
(comma aggiunto dall'articolo 1, comma 909, lettera a), legge n. 296 del 2006, poi sostituito dall'articolo 8, comma 1, legge n. 123 del 2007)

3-ter. Il costo relativo alla sicurezza non puo' essere comunque soggetto a ribasso d'asta.
(comma aggiunto dall'articolo 8, comma 1, legge n. 123 del 2007)

4. Il comma 1 non si applica quando il numero delle offerte ammesse sia inferiore a cinque. In tal caso le stazioni appaltanti procedono ai sensi del comma 3.

in tal caso non si applica l'articolo 87, comma 1.
1. Quando un'offerta appaia anormalmente bassa, la stazione appaltante richiede all'offerente le giustificazioni relative alle voci di prezzo che concorrono a formare l'importo complessivo posto a base di gara, nonche', in caso di aggiudicazione con il criterio dell'offerta economicamente piu' vantaggiosa, relative agli altri elementi di valutazione dell'offerta, procedendo ai sensi dell'articolo 88. All'esclusione puo' provvedersi solo all'esito dell'ulteriore verifica, in contraddittorio.
Comunque la facolta' di esclusione automatica non e' esercitabile quando il numero delle offerte ammesse e' inferiore a dieci; in tal caso si applica l'articolo 86, comma 3.

3. In ogni caso le stazioni appaltanti possono valutare la congruita' di ogni altra offerta che, in base ad elementi specifici, appaia anormalmente bassa.

e qui ritorniamo al discorso di sopra, quest'articolo dice: "Per lavori d'importo inferiore o pari a 1 milione di euro quando il criterio di aggiudicazione e' quello del prezzo piu' basso, la stazione appaltante puo' prevedere nel bando l'esclusione automatica dalla gara delle offerte che presentano una percentuale di ribasso pari o superiore alla soglia di anomalia individuata ai sensi dell'articolo 86" .

C'e' da valutare che l'articolo dice " la stazione appaltante puo' prevedere nel bando" quindi, se per le gare inferiori ad un milione di euro non viene espressamente indicato nel bando che si procedera' all'esclusione delle offerte che superano la percentuale risultante dal metodo anzidetto, si dovra' procedere lo stesso alla valutazione delle offerte e all'aggiudicazione al miglior offerente.

.... del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 e successive modifiche e integrazioni. Il criterio del prezzo piu' basso inferiore a quello a base d'asta e' determinato, per tutti i contratti, sia a corpo che a misura, che a corpo e misura, mediante offerta espressa in cifra percentuale di ribasso, con quattro cifre decimali, sull'importo complessivo a base d'asta, da applicare uniformemente all'elenco prezzi posto a base di gara. Non si tiene conto delle cifre decimali successive alla quarta."
comma cosi modificato dall'art. 3 della Legge Regionale 03/08/2010 n. 16)

1-bis. Nel caso in cui un'offerta appaia anormalmente bassa, la stazione appaltante richiede all'offerente le giustificazioni relative alle voci di prezzo che concorrono a formare l'importo complessivo a base di gara. Per la verifica delle offerte anormalmente basse non sono ammesse giustificazioni in relazione agli oneri di sicurezza in conformita' all'articolo 131 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 e successive modifiche e integrazioni, nonche' al piano di sicurezza e coordinamento di cui all'articolo 12 del decreto legislativo 14 agosto 1996, n. 494 e alla relativa stima dei costi conforme all'articolo 7 del decreto del Presidente della Repubblica 3 luglio 2003, n. 222 e successive modifiche e integrazioni. Nella valutazione dell'anomalia la stazione appaltante tiene conto dei costi relativi alla sicurezza, che devono essere specificamente indicati nell'offerta e risultare congrui rispetto all'entita' e alle caratteristiche dei servizi o delle forniture. All'esclusione puo' provvedersi solo all'esito di verifica, in contraddittorio."
(comma cosi modificato dall'art. 3 della Legge Regionale 03/08/2010 n. 16)


1 bis 1. Nel procedimento di verifica e di esclusione delle offerte anormalmente basse, la stazione appaltante verifica la prima migliore offerta, se la stessa appaia anormalmente bassa, e, se la ritiene anomala, procede nella stessa maniera progressivamente nei confronti delle successive migliori offerte, fino ad individuare la migliore offerta non anomala. In alternativa, la stazione appaltante, purche' se ne sia riservata la facolta' nel bando di gara, nell'avviso di gara o nella lettera d'invito, puo' procedere contemporaneamente alla verifica di anomalia delle migliori offerte non oltre la quinta, fermo restando quanto previsto ai commi da 1 a 5 dell'articolo 88 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 e successive modifiche e integrazioni. All'esito del procedimento di verifica la stazione appaltante dichiara le eventuali esclusioni di ciascuna offerta che, in base all'esame degli elementi forniti, risulti, nel suo complesso, inaffidabile, e procede, nel rispetto delle disposizioni vigenti, all'aggiudicazione definitiva, in favore della migliore offerta non anomala."
(comma cosi modificato dall'art. 3 della Legge Regionale 03/08/2010 n. 16)

Allora, gli articoli soprastanti sono stati modificati, ma gli articoli qui sotto no. Il seguente articolo 1bis2 va in contrasto su quanto fino ad adesso indicato, anche perche' prende come riferimento l'art.1bis1 che e' stato completamente cambiato ad agosto e poi indica il sistema di aggiudicazione che' c'e' stato in Sicilia fino ad adesso, cioe' quello con i sorteggi.

1 bis 2. La commissione aggiudicatrice calcola la media aritmetica delle offerte che restano dopo l'operazione di esclusione fittizia di cui al comma 1 bis 1: se il numero sorteggiato e' compreso tra 11 e 24, l'aggiudicazione viene fatta all'offerta che risulta pari o che piu' si avvicina per difetto alla media dei ribassi delle offerte rimaste in gara dopo la procedura di esclusione delle offerte di maggiore e minore ribasso incrementata dello scarto aritmetico di cui al comma 1 bis. Se il numero sorteggiato risulta compreso tra 26 e 40, l'anzidetta media viene decrementata dello scarto medio aritmetico. Se il numero sorteggiato risulta pari a 25 non si procede alla determinazione dello scarto medio aritmetico e la media di aggiudicazione e' quella risultante dalla media delle offerte rimaste in gara.

1 bis 3. Ove si sia in presenza di piu' aggiudicatari con offerte uguali, si procede esclusivamente al sorteggio del primo e del secondo aggiudicatario, escludendo qualsiasi altro sistema di scelta. Il sorteggio deve essere effettuato nella stessa seduta pubblica in cui sono stati individuati piu' aggiudicatari con offerte uguali.


1 bis 4. Nel caso di presentazione alla gara di piu' offerte aventi identico ribasso, l'esclusione fittizia delle offerte, ai sensi del comma 1 bis 1, non puo' essere superiore in termini numerici al 50 per cento delle offerte presentate, non rilevando a tal fine l'ipotesi in cui le offerte presentino un identico ribasso e si collochino a cavallo delle due soglie di esclusione. Stante la natura fittizia dell'esclusione del 50 per cento delle offerte ammesse per la formazione della media, tutte le offerte ammesse concorrono alle successive fasi di aggiudicazione della gara.


1bis 5. Per le procedure di gara di competenza dell'ufficio regionale per l'espletamento di gare d'appalto, di cui all'articolo 7 ter, la sub commissione per la verifica delle offerte anomale, di cui all'articolo 9 del regolamento approvato con decreto del Presidente della Regione 14 gennaio 2005, n. 1, e' integrata con un dirigente dei servizi dell'ispettorato tecnico dell'Assessorato regionale dei lavori pubblici, designato dall'ispettore generale dello stesso ispettorato. Per la predetta attivita', con decreto dell'Assessore regionale per i lavori pubblici, su proposta dell'ispettore generale dell'ispettorato tecnico, sono determinati i compensi da corrispondere ai dirigenti dell'ispettorato tecnico dell'Assessorato regionale dei lavori pubblici, da inserire nel quadro economico del progetto tra le somme a disposizione della stazione appaltante.


1bis 6. Il responsabile unico del procedimento, di cui all'articolo 7, comma l, puo' essere audito dalla sub commissione per la verifica delle offerte anomale, prevista dall'articolo 9 del regolamento, approvato con decreto del Presidente della Regione n. 1/2005.


1-ter. L'aggiudicazione degli appalti mediante pubblico incanto, o licitazione privata nel caso di concessione di costruzione e gestione, puo' essere effettuata con il criterio dell'offerta economicamente piu' vantaggiosa, determinata in base agli elementi di cui al comma 2, lettera a), nel caso di appalti di importo superiore alla soglia comunitaria in cui, per la prevalenza della componente tecnologica o per la particolare rilevanza tecnica delle possibili soluzioni progettuali, si ritiene possibile che la progettazione possa essere utilmente migliorata con integrazioni tecniche proposte dall'appaltatore.


1-quater. Il possesso di tutti i requisiti di partecipazione alla gara richiesti dal relativo bando deve essere attestato in un'unica dichiarazione resa dal partecipante a norma di legge.



Simulatore gare
Foglio di calcolo in excel che simula il sistema di aggiudicazione di una gara d'appalto

Secondo l'art. 86 del Decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163

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Pubblicato su: 2010-10-30 (4423 letture)

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