Il
DUVRI non e' obbligatorio in cantiere solo se e' stato realizzato
il Piano di Sicurezza e di Coordinamento (PSC),
diventa quindi obbligatorio in caso di mancanza dello stesso.
In quali casi non e'
obbligatorio la redazione del PSC?:
quando in cantiere si prevede la presenza di una sola impresa e
nel caso di lavori la cui esecuzione immediata e' necessaria per
prevenire incidenti imminenti o per organizzare urgenti misure di
salvataggio o per garantire la continuita' in condizioni di emergenza
nell'erogazione di servizi essenziali per la popolazione quali corrente
elettrica, acqua, gas, reti di comunicazione. (comma
6 art. 100)
In questo caso l'impresa deve redarre il DUVRI secondo quanto
previsto nell'art. 26.
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Con
l'ultima modifica al Testo unico, legislatore ha voluto chiarire uno dei
dubbi piu' diffusi nell'ambito dei cantieri: la realizzazione del DUVRI,
in quanto anche se pareva logico che il DUVRI fosse in sostanza il PSC,
ma previsto per attivita' non edili, molte amministrazioni o ispettori
si ostinavano a chiedere tale documento per lavori in cantiere. (vedi
nostro art. del 12/07/08).
Il comma 2 dell'art. 96 e'
stato modificato come segue:
L'accettazione da parte di ciascun datore di lavoro delle imprese del
piano di sicurezza e di coordinamento di cui all'articolo
100, nonche' la redazione del piano
operativo di sicurezza costituiscono, limitatamente
al singolo cantiere interessato, adempimento alle disposizioni di cui all'articolo
17 comma 1, lettera a), all'articolo 26, commi 1, lettera b), 2, 3, e
5, e all'articolo 29, comma 3.
nello specifico alla lettera b
del comma 1 dell'art. 26 troviamo scritto:
Il datore di lavoro, in caso di affidamento di lavori, servizi e
forniture all'impresa appaltatrice o a lavoratori autonomi
all'interno della propria azienda
b) fornisce agli stessi soggetti dettagliate informazioni sui
rischi specifici esistenti nell'ambiente in cui sono destinati ad
operare e sulle misure di prevenzione e di emergenza adottate in
relazione alla propria attivita'.
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