decreto Correttivo al Nuovo codice appalti. (decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163)
DECRETO LEGISLATIVO 31 Luglio 2007, n. 113
Ulteriori disposizioni correttive e integrative del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, recante il Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture, a norma dell'articolo 25, comma 3, della legge 18 aprile 2005, n. 62. (GU n. 176 del 31-7-2007 - Suppl. Ordinario n.173)
testo in vigore dal: 1-8-2007
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;
Vista la direttiva 2004/17/CE del Parlamento europeo e del
Consiglio, del 31 marzo 2004, che coordina le procedure di appalto
degli enti erogatori di acqua e di energia, degli enti che forniscono
servizi di trasporto e servizi postali;
Vista la direttiva 2004/18/CE del Parlamento europeo e del
Consiglio, del 31 marzo 2004, che coordina le procedure di
aggiudicazione degli appalti pubblici di lavori, di forniture e di
servizi;
Visto il regolamento (CE) 1874/2004 della Commissione, del
28 ottobre 2004, che modifica le direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE
del Parlamento europeo e del Consiglio riguardo alle soglie di
applicazione in materia di procedure di aggiudicazione degli appalti;
Visto il decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, recante
"Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e
forniture", emanato in attuazione delle direttive sopra richiamate;
Vista la legge 18 aprile 2005, n. 62, legge comunitaria 2004,
recante delega al Governo per l'attuazione delle direttive 2004/17/CE
e 2004/18/CE, ed in particolare l'articolo 25, comma 3, che prevede
la possibilita' di emanare disposizioni correttive ed integrative del
citato decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, entro due anni
dalla sua data di entrata in vigore;
Visto il decreto legislativo 26 gennaio 2007, n. 6, recante
modifiche ed integrazioni al decreto legislativo 12 aprile 2006, n.
163, a norma dell'articolo 25, comma 3, della legge 18 aprile 2005,
n. 62;
Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri,
adottata nella riunione del 25 gennaio 2007;
Acquisito il parere della Conferenza unificata di cui
all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, reso
nella seduta del 15 marzo 2007;
Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla sezione
consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 6 giugno 2007;
Acquisiti i pareri delle competenti Commissioni della Camera dei
deputati e del Senato della Repubblica;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella
riunione del 27 luglio 2007;
Sulla proposta del Ministro per le politiche europee e del Ministro
delle infrastrutture, di concerto con i Ministri degli affari esteri,
della giustizia, dell'economia e delle finanze, dell'interno, del
lavoro e della previdenza sociale, dello sviluppo economico,
dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e per gli
affari regionali e le autonomie locali;
E m a n a
il seguente decreto legislativo:
Art. 1.
Disposizioni correttive
1. Al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, sono apportate le
seguenti correzioni ed integrazioni:
a) all'articolo
7, comma 4, le parole: "svolge i" sono sostituite
dalle seguenti: "si avvale delle sezioni regionali competenti per
territorio, per l'acquisizione delle informazioni necessarie allo
svolgimento dei";
b) all'articolo
17, comma 1, dopo le parole: "delle forze armate
o dei corpi di polizia per la difesa della Nazione o per i compiti di
istituto" sono inserite le seguenti: "nonche' dell'amministrazione
della giustizia";
c) all'articolo
53, comma 2, lettera c), sono aggiunti in fine i
seguenti periodi: "L'offerta relativa al prezzo indica distintamente
il corrispettivo richiesto per la progettazione definitiva, per la
progettazione esecutiva e per l'esecuzione dei lavori. Ai fini della
valutazione del progetto, il regolamento disciplina i fattori
ponderali da assegnare ai "pesi" o "punteggi" in modo da
valorizzare
la qualita', il pregio tecnico, le caratteristiche estetiche e
funzionali e le caratteristiche ambientali.";
d) all'articolo
53, dopo il comma 3, e' inserito il seguente:
"3-bis. Per i contratti di cui al comma 2, lettere b) e c), nel caso
in cui, ai sensi del comma 3, l'appaltatore si avvale di uno o piu'
soggetti qualificati alla realizzazione del progetto, la stazione
appaltante puo' indicare nel bando di gara le modalita' per la
corresponsione diretta al progettista della quota del compenso
corrispondente agli oneri di progettazione, al netto del ribasso
d'asta, previa approvazione del progetto e previa presentazione dei
relativi documenti fiscali del progettista.";
e) all'articolo
56, comma 1, le lettere b) e c) sono soppresse;
f) all'articolo
57, comma 5, la lettera b) e' sostituita dalla
seguente: "b) per nuovi servizi consistenti nella ripetizione di
servizi analoghi gia' affidati all'operatore economico aggiudicatario
del contratto iniziale dalla medesima stazione appaltante, a
condizione che tali servizi siano conformi a un progetto di base e
che tale progetto sia stato oggetto di un primo contratto aggiudicato
secondo una procedura aperta o ristretta; in questa ipotesi la
possibilita' del ricorso alla procedura negoziata senza bando e'
consentita solo nei tre anni successivi alla stipulazione del
contratto iniziale e deve essere indicata nel bando del contratto
originario; l'importo complessivo stimato dei servizi successivi e'
computato per la determinazione del valore globale del contratto, ai
fini delle soglie di cui all'articolo 28.";
g) all'articolo
58, al comma 1, sono aggiunti, in fine, i
seguenti periodi: "Il ricorso al dialogo competitivo per lavori e'
consentito previo parere del Consiglio superiore dei lavori pubblici,
e comunque ad esclusione dei lavori di cui alla parte II, titolo III,
capo IV. Per i lavori di cui alla parte II, titolo IV, capo II, e'
altresi' richiesto il parere del Consiglio Superiore dei beni
culturali. I citati pareri sono resi entro 30 giorni dalla richiesta.
Decorso tale termine, l'amministrazione puo' comunque procedere.";
h) l'articolo
59, comma 1, e' sostituito dal seguente: "1. Le
stazioni appaltanti possono concludere accordi quadro. Per i lavori,
gli accordi quadro sono ammessi esclusivamente in relazione ai lavori
di manutenzione. Gli accordi quadro non sono ammessi per la
progettazione e per gli altri servizi di natura intellettuale.";
i) all'articolo
83, comma 1, la lettera e) e' sostituita dalla
seguente: "e) le caratteristiche ambientali e il contenimento dei
consumi energetici e delle risorse ambientali dell'opera o del
prodotto;";
l) all'articolo
84, comma 8:
1) al primo periodo le parole: "delle stazioni appaltanti" sono
sostituite dalle seguenti: "della stazione appaltante";
2) al secondo periodo, dopo la parola: "scelti" sono inserite
le seguenti: "tra funzionari di amministrazioni aggiudicatrici di cui
all'art. 3, comma 25, ovvero";
m) all'articolo
110, dopo la parola: "proporzionalita", sono
inserite le parole: "con la procedura di cui all'articolo 57,
comma 6; l'invito e' rivolto ad almeno cinque soggetti" ed e' infine
aggiunto il seguente periodo: "Nel regolamento di cui all'articolo 5
sono dettate le disposizioni volte ad assicurare l'adeguata
partecipazione di giovani professionisti.";
n) all'articolo
122, comma 1, e' aggiunto in fine il seguente
periodo: "Le stazioni appaltanti possono ricorrere ai contratti di
cui all'articolo 53, comma 2, lettere b) e c), qualora riguardino
lavori di speciale complessita' o in caso di progetti integrali, come
definiti rispettivamente dal regolamento di cui all'articolo 5,
ovvero riguardino lavori di manutenzione, restauro e scavi
archeologici.";
o) all'articolo
124, il comma 3 e' sostituito dal seguente: "3.
Le stazioni appaltanti pubblicano l'avviso sui risultati della
procedura di affidamento sui siti informatici di cui all'articolo 66,
comma 7.";
p) all'articolo
135, comma 1:
1) le parole: "il responsabile del procedimento valuta" sono
sostituite dalle seguenti: "il responsabile del procedimento propone
alla stazione appaltante";
2) la parola: "l'opportunita" e' soppressa;
q) all'articolo
143, alla fine del comma 7 sono aggiunte le
seguenti parole: ", anche prevedendo un corrispettivo per tale valore
residuo";
r) all'articolo
153 sono apportate le seguenti modificazioni:
1) al comma 1 il secondo periodo e' sostituito dal seguente:
"Le proposte sono presentate entro 180 giorni dalla pubblicazione
dell'avviso indicativo di cui al comma 3.";
2) al comma
3 le parole: "Entro venti giorni" sono sostituite
dalle seguenti: "Entro novanta giorni";
3) al comma
3, l'ultimo periodo e' soppresso;
s) all'articolo
154, comma 1, gli ultimi due periodi sono
soppressi;
t) all'articolo
253:
1) al comma 1, le parole: "commi 1-bis e 1-ter" sono sostituite
dalle seguenti: "commi 1-bis, 1-ter, 1-quater e 1-quinquies";
2) al comma
1-bis e' soppressa la lettera c);
3) al comma
1-ter, le parole: "degli articoli 3, comma 7, 53,
commi 2 e 3, e 56" sono sostituite dalle seguenti:
"dell'articolo 56";
4) dopo il comma 1-ter, sono inseriti i seguenti:
"1-quater. Per i contratti relativi a lavori, servizi e
forniture nei settori ordinari e speciali, le disposizioni
dell'articolo 58 si applicano alle procedure i cui bandi o avvisi
siano pubblicati successivamente alla data di entrata in vigore del
regolamento di cui all'articolo 5.
1-quinquies. Per gli appalti di lavori pubblici di qualsiasi
importo, nei settori ordinari, le disposizioni degli articoli 3,
comma 7, e 53, commi 2 e 3, si applicano alle procedure i cui bandi
siano pubblicati successivamente alla data di entrata in vigore del
regolamento di cui all'articolo 5.".