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Oggetto: detrazione d’imposta del 55% per gli interventi di risparmio energetico previsti dai commi 344- 345- 346 e 347 della legge 27 dicembre 2006 n. 296 (legge finanziaria per il 2007)
PREMESSA
La
legge 27 dicembre 2006, n. 296(legge finanziaria per il 2007), articolo unico,
commi da 344 a 349, nel quadro delle misure di politica energetico-ambientale,
ha introdotto specifiche agevolazioni fiscali per la realizzazione di
determinati interventi volti al contenimento dei consumi energetici, realizzati
su edifici esistenti.
L'agevolazione
consiste nel riconoscimento di una detrazione d'imposta nella misura del 55
per cento delle spese sostenute entro il 2007, da ripartire in tre rate annuali
di pari importo, entro un limite massimo di detrazione fruibile, stabilito in
relazione a ciascuno degli interventi previsti.
L'agevolazione
e' delineata mantenendo le modalita' previste in relazione alla detrazione
concessa per gli interventi di ristrutturazione edilizia, alla cui normativa la
legge finanziaria fa espressamente rinvio (il comma 348 richiama l'articolo 1
della legge n. 449 del 1997 e il relativo decreto di attuazione n. 41 del 18
febbraio 1998, e successive modificazioni). Da questa, tuttavia si discosta per
l'entita' dell'importo detraibile e per alcuni aspetti procedurali,
specificamente previsti in ragione della rilevanza assunta nell'attuale
contesto, nazionale e sopranazionale, dalla questione energetico-ambientale.
Il
quadro normativo di riferimento e' completato dal decreto 19 febbraio 2007 del
Ministro dell'economia e delle Finanze, di concerto con il Ministro dello
Sviluppo economico, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 26 febbraio 2007 (in
seguito: decreto), emanato ai sensi del comma 349 della legge finanziaria per
dare attuazione alle disposizioni recate dai commi 344, 345, 346 e 347, il quale
disciplina i contenuti tecnici degli interventi agevolabili e le modalita' per
fruire della detrazione.
Tale
decreto richiama le normative tecniche e fiscali rilevanti ai fini
dell'agevolazione. In particolare, per quanto attiene alla determinazione del
risparmio energetico conseguito, alla certificazione energetica e al significato
della terminologia, fa riferimento, come prescritto dalla legge finanziaria
(comma 349), al decreto legislativo 19 agosto 2005 n. 192 integrato con il
decreto legislativo 29 dicembre 2006, n. 311- concernente “attuazione della
direttiva 2002/91/CE sul rendimento energetico in edilizia”- e, per quanto
attiene alla individuazione degli adempimenti necessari per fruire del
beneficio, al decreto n. 41 del 18 febbraio 1998, concernente norme di
attuazione della legge 449 del 1997 in materia di detrazione per le spese di
ristrutturazione edilizia. Tuttavia, come si chiarira' nei successivi paragrafi,
alcuni degli adempimenti previsti da quest'ultimo provvedimento (quali
l'invio della comunicazione preventiva dell'inizio lavori al centro
Operativo di Pescara) non sono stati richiamati in quanto non ritenuti necessari
per la attuazione della specifica finalita' cui l'agevolazione e' diretta.
Per
facilitare la lettura della circolare vengono riportati in allegato i testi dei
commi da 344 a 349, articolo unico, della finanziaria 2007 nonche' del D.M. 19
febbraio 2007.
1.
SOGGETTI AMMESSI ALLA DETRAZIONE
La
detrazione del 55%, finalizzata ad incentivare l'adeguamento del patrimonio
edilizio a specifici standard di risparmio energetico, e' rivolta a tutti
soggetti residenti e non residenti a prescindere dalla tipologia di reddito di
cui essi siano titolari.
In
particolare l'articolo 2 del decreto ministeriale 19 febbraio 2007 individua
quali soggetti ammessi a fruire della detrazione:
a)
le persone fisiche, gli enti e i soggetti di cui all'articolo 5 del Testo
unico delle imposte sui redditi, approvato con il decreto del Presidente della
Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, non titolari di reddito d'impresa, che
sostengono le spese per la esecuzione degli interventi agevolati sugli edifici
esistenti, su parti di edifici esistenti o su unita' immobiliari esistenti di
qualsiasi categoria catastale, anche rurali, posseduti o detenuti;
b)
i soggetti titolari di reddito d'impresa che sostengono le spese per la
esecuzione degli interventi agevolati sugli edifici esistenti, su parti di
edifici esistenti o su unita' immobiliari esistenti di qualsiasi categoria
catastale, anche rurali, posseduti o detenuti.
Per
effetto di tale disposizione, quindi, rientrano nel campo soggettivo di
applicazione della normativa le persone fisiche, compresi gli esercenti arti e
professioni, gli enti pubblici e privati che non svolgono attivita' commerciale,
le societa' semplici, le associazioni tra professionisti (comma 1, lett. a) e i
soggetti che conseguono reddito d'impresa (persone fisiche, societa' di
persone, societa' di capitali) (comma 1, lett. b).
I
soggetti indicati possono fruire della detrazione a condizione che sostengano le
spese e che queste siano rimaste a loro carico. Inoltre devono possedere o
detenere l'immobile in base ad un titolo idoneo che puo' consistere nella
proprieta' o nella nuda proprieta', in un diritto reale o in un contratto di
locazione, anche finanziaria, o di comodato.
L'articolo
2 del decreto in relazione ai lavori eseguiti mediante contratti di locazione
finanziaria, specifica che la detrazione compete all'utilizzatore del bene o
dell'opera e non alla societa' di leasing, precisando altresi' che la
detrazione e' commisurata al costo sostenuto dalla societa' concedente. Non
assumono pertanto rilievo ai fini della detrazione i canoni di leasing
addebitati all'utilizzatore.
Sulla
base di un consolidato orientamento di prassi formatosi in merito alle
detrazione per le spese di ristrutturazione edilizia (circolare n. 121 del 1998
e successive) sono ammessi a fruire della detrazione anche i familiari,
individuati ai sensi dell'articolo 5, comma 5 del Tuir (testo unico delle
imposte sul reddito approvato con DPR n. 917 del 1986) conviventi con il
possessore o detentore dell'immobile oggetto dell'intervento, che sostengano
le spese per la realizzazione dei lavori. E' stata, infatti, ravvisata nella
convivenza una condizione che giustifica la partecipazione del coniuge, dei
parenti entro il terzo grado e degli affini entro il secondo grado alle spese
che avrebbe dovuto sostenere il titolare dell'immobile. Tale principio deve
ritenersi valido anche in relazione alla detrazione per i lavori di risparmio
energetico, con la precisazione, tuttavia, che esso trova applicazione
limitatamente ai lavori eseguiti su immobili appartenenti all'ambito “privatistico”,
a quelli cioe' nei quali puo' esplicarsi la convivenza, ma non in relazione ai
lavori eseguiti su immobili strumentali all'attivita' d'impresa, arte o
professione.
2.
EDIFICI INTERESSATI
L'agevolazione
in esame, a differenza di quanto previsto per la detrazione relativa agli
interventi di ristrutturazione edilizia, che e' espressamente riservata ai soli
edifici residenziali, interessa i fabbricati appartenenti a qualsiasi categoria
catastale (anche rurale) compresi, quindi, quelli strumentali.
Una
limitazione a tale ampia accezione e' data dalla circostanza che gli edifici
oggetto degli interventi devono essere esistenti. Le disposizioni della legge
finanziaria, infatti, in relazione ad alcune fattispecie agevolabili, prevedono
espressamente che gli interventi devono essere realizzati su edifici esistenti
(o parti degli stessi); anche l'art. 2, comma 1, del decreto, nell'elencare
i soggetti ammessi a fruire della detrazione, precisa che essi devono aver
eseguito gli interventi su edifici “esistenti”. Con tale precisazione di
carattere generale, riferita a tutte le fattispecie agevolabili, il decreto
sottolinea come finalita' della norma sia quella di potenziare le preesistenti
incentivazioni fiscali riconosciute per gli interventi di recupero del
patrimonio edilizio (elevando la quota detraibile e riducendo il numero di anni
in cui essa deve essere ripartita) per favorirne la riqualificazione energetica,
escludendo, pertanto, dall'agevolazione gli interventi effettuati durante la
fase di costruzione dell'immobile.
L'esclusione
degli edifici di nuova costruzione, peraltro, risulta coerente con la normativa
di settore adottata a livello comunitario in base alla quale tutti i nuovi
edifici sono assoggettati a prescrizioni minime della prestazione energetica in
funzione delle locali condizioni climatiche e della tipologia In tale contesto
normativo si ritiene che la prova della esistenza dell'edificio sia fornita
dall'iscrizione dello stesso in catasto, oppure dalla richiesta di
accatastamento, nonche' dal pagamento dell'ICI, ove dovuta.
In
relazione ad alcune tipologie di interventi, inoltre, sulla base di quanto si
deduce dalle disposizioni concernenti la certificazione energetica degli stessi,
si rende necessario che gli edifici presentino specifiche caratteristiche quali,
ad esempio:
1. essere gia' dotati di impianto di
riscaldamento, presente anche negli ambienti oggetto dell'intervento, per
quanto concerne tutti gli interventi agevolabili, ad eccezione della
installazione dei pannelli solari;
2. nelle ristrutturazioni per le quali e'
previsto il frazionamento dell'unita' immobiliare, con conseguente aumento del
numero delle stesse, il beneficio e' compatibile unicamente con la realizzazione
di un impianto termico centralizzato a servizio delle suddette unita', in
relazione a quanto previsto dall'articolo 9, comma 3, del decreto;
3. nel caso di ristrutturazioni con demolizione e
ricostruzione si puo' accedere all'incentivo solo nel caso di fedele
ricostruzione, ravvisando nelle altre fattispecie il concetto di nuova
costruzione. Restano quindi esclusi gli interventi relativi ai lavori di
ampliamento.