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Disposizioni in materia di detrazioni per le spese di riqualificazione energetica del patrimonio edilizio esistente, ai sensi dell'articolo 1, comma 349, della legge 27 dicembre 2006, n. 296.
(G. U. 26 febbraio 2007 n. 47)
IL
MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
di
concerto con
IL
MINISTRO DELLO SVILUPPO ECONOMICO
Visto l'articolo
1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, recante legge finanziaria per il 2007
(di seguito: legge finanziaria 2007) e, in particolare:
-
il comma 344, in forza del quale e' riconosciuta una detrazione dall'imposta
lorda per una quota pari al 55 per cento delle spese, effettivamente rimaste a
carico del contribuente, sostenute entro il 31 dicembre 2007 per gli interventi
ivi previsti, fino ad un valore massimo della detrazione pari a 100.000 euro da
ripartire in tre quote annuali d pari importo;
-
il comma 345, in forza del quale e' riconosciuta una detrazione dall'imposta
lorda per una quota pari al 55 per cento delle spese, effettivamente rimaste a
carico del contribuente, sostenute entro il 31 dicembre 2007 per gli interventi
ivi previsti, fino ad un valore massimo della detrazione pari a 60.000 euro da
ripartire in tre quote annuali di pari importo;
-
il comma 346, in forza del quale spetta una detrazione dall'imposta lorda per
una quota pari al 55 per cento delle spese, effettivamente rimaste a carico del
contribuente, sostenute entro il 31 dicembre 2007 per gli interventi ivi
previsti, fino ad un valore massimo della detrazione pari a 60.000 euro da
ripartire in tre quote annuali di pari importo;
-
il comma 347, in forza del quale spetta una detrazione dall'imposta lorda per
una quota pari al 55 per cento delle spese, effettivamente rimaste a carico del
contribuente, sostenute entro il 31 dicembre 2007 per gli interventi ivi
previsti, fino ad un valore massimo della detrazione pari a 30.000 euro da
ripartire in tre quote annuali di pari importo;
-
il comma 348, in forza del quale le detrazioni di cui ai commi 344, 345, 346 e
347 sono concesse con le modalita' di cui all'articolo 1, della legge 27
dicembre 1997, n.449, e successive modificazioni, e secondo le relative norme
previste dal regolamento attuativo di cui al decreto del ministro delle finanze
18 febbraio 1998, n. 41 e successive modificazioni, nonche' secondo le ulteriori
condizioni previste nel medesimo comma 348;
-
il comma 349, il quale prevede che con decreto del Ministro dell'economia e
delle finanze di concerto con il Ministro dello sviluppo economico, da adottare
entro il 28 febbraio 2007, sono stabilite modalita' di attuazione delle
disposizioni di cui ai commi 344, 345, 346 e 347;
Visto
il decreto legislativo 19 agosto 2005,
n. 192, e successive modificazioni, recante attuazione della direttiva
2002/91/CE relativa al rendimento energetico nell'edilizia;
Vista
la legge 27 dicembre 1997, n. 449,
recante misure per la stabilizzazione della finanza pubblica e, in particolare,
l'articolo 1 riguardante disposizioni tributarie concernenti interventi di
recupero del patrimonio edilizio;
Visto
il decreto del Ministro delle finanze
18 febbraio 1998, n. 41 e successive modificazioni e integrazioni, con il quale
e' stato adottato il regolamento recante norme di attuazione e procedure di
controllo di cui all'articolo 1 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, in materia
di detrazioni per le spese di ristrutturazione edilizia;
Visto
il testo unico delle imposte sui
redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986,
n. 917;
Visto
il decreto del Presidente della
Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, recante disposizioni comuni in materia di
accertamento delle imposte sui redditi;
Visti gli articoli 2 e 23 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300,
concernenti l'istituzione del Ministero dell'economia e delle finanze ed il
relativo trasferimento di funzioni gia' attribuite al Ministero delle finanze;
Visto
l'articolo 57 del medesimo decreto
legislativo n. 300 del 1999, e successive modificazioni che ha istituito le
Agenzie fiscali;
Visto
che la tabella 3 della legge
finanziaria 2007, alle colonne delle “strutture opache orizzontali” riporta
erroneamente un'inversione dei valori relativi alle trasmittanze delle
“coperture” e dei “pavimenti”;
Ritenuto
che, in attesa della correzione del
predetto errore, fosse opportuno stabilire le modalita' di attuazione delle
disposizioni di cui ai commi 344, 345, limitatamente agli interventi sulle
strutture opache verticali e sulle finestre comprensive di infissi, nonche' di
cui ai commi 346 e 347 della legge finanziaria 2007
DECRETA
Articolo
1
(Definizioni)
1.
Agli effetti del presente decreto si applicano le definizioni di cui ai commi
seguenti.
2.
Per interventi di riqualificazione energetica di edifici esistenti di cui
all'articolo 1, comma 344, della legge finanziaria 2007, si intendono gli
interventi che conseguono un indice di prestazione energetica per la
climatizzazione invernale inferiore di almeno il 20 per cento rispetto ai valori
riportati nelle tabelle di cui all'allegato C del presente decreto.
3.
Per interventi sull'involucro di edifici esistenti di cui all'articolo 1,
comma 345, della legge finanziaria 2007, si intendono gli interventi su edifici
esistenti, parti di edifici esistenti o unita' immobiliari esistenti,
riguardanti strutture opache verticali, finestre comprensive di infissi,
delimitanti il volume riscaldato, verso l'esterno e verso vani non riscaldati
che rispettano i requisiti di trasmittanza termica U, espressa in W/m2
K, evidenziati nella tabella di cui
all'allegato D al presente decreto.
4.
Per interventi di installazione di pannelli solari di cui all'articolo 1,
comma 346, della legge finanziaria 2007, si intende l'installazione di
pannelli solari per la produzione di acqua calda per usi domestici o industriali
e per la copertura del fabbisogno di acqua calda in piscine, strutture sportive,
case di ricovero e cura, istituti scolastici e universita'.
5.
Per interventi di sostituzione di impianti di climatizzazione invernale di cui
all'articolo 1, comma 347, della legge finanziaria 2007, si intendono gli
interventi, di sostituzione, integrale o parziale, di impianti di
climatizzazione invernale con impianti dotati di caldaie a condensazione e
contestuale messa a punto del sistema di distribuzione.
6.
Per tecnico abilitato si intende un soggetto abilitato alla progettazione di
edifici ed impianti nell'ambito delle competenze ad esso attribuite dalla
legislazione vigente, iscritto agli ordini professionali degli ingegneri o degli
architetti, ovvero, ai collegi professionali dei geometri o dei periti
industriali.
7.
Si applicano, inoltre, le definizioni di cui al decreto legislativo 19 agosto
2005, n. 192 e successive modifiche e integrazioni.
Articolo
2
(Soggetti
ammessi alla detrazione)
1.
Per gli interventi di cui all'articolo 1, commi da 2 a 5, la detrazione
dall'imposta sul reddito spetta:
a)
alle persone fisiche, agli enti e ai soggetti di cui all'articolo 5 del Testo
unico delle imposte sui redditi, approvato con il decreto del Presidente della
Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, non titolari di reddito d'impresa, che
sostengono le spese per la esecuzione degli interventi di cui ai predetti commi
sugli edifici esistenti, su parti di edifici esistenti o su unita' immobiliari
esistenti di qualsiasi categoria catastale, anche rurali, posseduti o detenuti;
b)
ai soggetti titolari di reddito d'impresa che sostengono le spese per la
esecuzione degli interventi di cui al predetto articolo 1, commi da 2 a 5, sugli
edifici esistenti, su parti di edifici esistenti o su unita' immobiliari
esistenti di qualsiasi categoria catastale, anche rurali, posseduti o detenuti.
2.
Nel caso in cui gli interventi di cui al comma 1 siano eseguiti mediante
contratti di locazione finanziaria, la detrazione compete all'utilizzatore ed
e' determinata in base al costo sostenuto dalla societa' concedente.
3.
Per i soggetti di cui al comma 1 la detrazione dall'imposta sul reddito
compete relativamente alle spese sostenute nel periodo d'imposta in corso alla
data del 31 dicembre 2007.
Articolo
3
(Spese
per le quali spetta la detrazione)
1.
La detrazione relativa alle spese per la realizzazione degli interventi di cui
all'articolo 1, commi da 2 a 5, spetta per le spese relative a:
a) interventi che
comportino una riduzione della trasmittanza termica U degli elementi opachi
costituenti l'involucro edilizio, comprensivi delle opere provvisionali ed
accessorie, attraverso:
1.
fornitura e messa in opera di materiale coibente per il miglioramento delle
caratteristiche termiche delle strutture esistenti;
2.
fornitura e messa in opera di materiali ordinari, anche necessari alla
realizzazione di ulteriori strutture murarie a ridosso di quelle preesistenti,
per il miglioramento delle caratteristiche termiche delle strutture esistenti;
3.
demolizione e ricostruzione dell'elemento costruttivo;
b) interventi che
comportino una riduzione della trasmittanza termica U delle finestre comprensive
degli infissi attraverso:
1. miglioramento delle
caratteristiche termiche delle strutture esistenti con la fornitura e posa in
opera di una nuova finestra comprensiva di infisso;
2. miglioramento delle
caratteristiche termiche dei componenti vetrati esistenti, con integrazioni e
sostituzioni.
c) interventi
impiantistici concernenti la climatizzazione invernale e/o la produzione di
acqua calda attraverso:
1. fornitura e posa in
opera di tutte le apparecchiature termiche, meccaniche, elettriche ed
elettroniche, nonche' delle opere idrauliche e murarie necessarie per la
realizzazione a regola d'arte di impianti solari termici organicamente
collegati alle utenze, anche in integrazione con impianti di riscaldamento;
2. smontaggio e
dismissione dell'impianto di climatizzazione invernale esistente, parziale o
totale, fornitura e posa in opera di tutte le apparecchiature termiche,
meccaniche, elettriche ed elettroniche, delle opere idrauliche e murarie
necessarie per la sostituzione, a regola d'arte, di impianti di
climatizzazione invernale con impianti dotati di caldaie a condensazione. Negli
interventi ammissibili sono compresi, oltre a quelli relativi al generatore di
calore, anche gli eventuali interventi sulla rete di distribuzione, sui sistemi
di trattamento dell'acqua, sui dispositivi controllo e regolazione nonche' sui
sistemi di emissione.
d) prestazioni
professionali necessarie alla realizzazione degli interventi di cui alle lettere
a), b) e c), comprensive della redazione dell'attestato di certificazione
energetica, ovvero, di qualificazione energetica.
Articolo
4
(Adempimenti)
1.
I soggetti che intendono avvalersi della detrazione relativa alle spese per gli
interventi di cui all'articolo 1, commi da 2 a 5, sono tenuti a:
a) acquisire
l'asseverazione di un tecnico abilitato che attesti la rispondenza
dell'intervento ai pertinenti requisiti richiesti nei successivi articoli 6,
7, 8 e 9. Tale asseverazione puo' essere compresa nell'ambito di quella resa
dal direttore lavori sulla conformita' al progetto delle opere realizzate,
obbligatoria ai sensi dell'articolo 8, comma 2, del decreto legislativo 19
agosto 2005, n. 192, e successive modifiche e integrazioni;
b) acquisire e a
trasmettere entro sessanta giorni dalla fine dei lavori e, comunque, non oltre
il 29 febbraio 2008, all'ENEA ovvero, per i soggetti con periodo di imposta
non coincidente con l'anno solare, non oltre 60 giorni dalla chiusura del
periodo di imposta in corso al 31 dicembre 2007, la documentazione di cui ai
successivi numeri 1 e 2, ottenendo ricevuta informatica, attraverso il seguente
sito internet: www.acs.enea.it disponibile dal 30 aprile 2007; in alternativa la
medesima documentazione puo' essere inviata, entro i medesimi termini e a mezzo
raccomandata con ricevuta semplice, ad ENEA, Dipartimento ambiente, cambiamenti
globali e sviluppo sostenibile, via Anguillarese 301, 00123, Santa Maria di
Galeria (Roma), specificando come riferimento: Finanziaria 2007 –
riqualificazione energetica.
1. copia
dell'attestato di certificazione energetica, nei casi di cui all'articolo
5,comma 1, ovvero, copia dell'attestato di qualificazione energetica per i
casi di cui all'articolo 5, comma 2, contenente i dati elencati nello schema
di cui all'allegato A al presente decreto; l'attestato di certificazione
energetica, ovvero di qualificazione energetica, e' prodotto da un tecnico
abilitato, che puo' essere il medesimo tecnico che produce l'asseverazione di
cui alla lettera a).
2. la scheda
informativa relativa agli interventi realizzati contenente i dati elencati nello
schema di cui all'allegato E al presente decreto ai fini dell'attivita' di
monitoraggio di cui all'articolo 11.
c) effettuare il
pagamento delle spese sostenute per l'esecuzione degli interventi mediante
bonifico bancario o postale dal quale risulti la causale del versamento, il
codice fiscale del beneficiario della detrazione ed il numero di partita IVA,
ovvero, il codice fiscale del soggetto a favore del quale il bonifico e'
effettuato. Tale condizione e' richiesta per i soggetti di cui all'articolo 2,
comma 1, lettera a);
d) conservare ed
esibire, previa richiesta degli uffici finanziari, la documentazione di cui alla
lettera a), la ricevuta di cui alla lettera b), nonche' le fatture o le ricevute
fiscali comprovanti le spese effettivamente sostenute per la realizzazione degli
interventi e, limitatamente ai soggetti di cui all'articolo 2, comma 1,
lettera a), la ricevuta del bonifico bancario, ovvero del bonifico
postale, attraverso il quale e' stato effettuato il pagamento, ai sensi
dell'articolo 3, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 29
settembre 1973, n. 600. Se le cessioni di beni e le prestazioni di servizi sono
effettuate da soggetti non tenuti all'osservanza delle disposizioni di cui al
decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, la prova delle
spese puo' essere costituita da altra idonea documentazione. Nel caso in cui gli
interventi siano effettuati su parti comuni degli edifici di cui all'articolo
1117 del codice civile, va, altresi' conservata ed esibita copia della delibera
assembleare e della tabella millesimale di ripartizione delle spese; se i lavori
sono effettuati dal detentore, va altresi' conservata ed esibita la
dichiarazione del possessore di consenso all'esecuzione dei lavori.
2.
Nei casi in cui, per lo stesso edificio o unita' immobiliare, sia effettuato piu'
di un intervento fra quelli per i quali e' possibile fruire della detrazione, la
documentazione di cui al comma 1, lettera a), puo' avere carattere unitario e
fornire i dati e le informazioni richieste in modo complessivo.
Articolo
5
(Attestato
di certificazione e di qualificazione energetica)
1.
L'attestato di certificazione energetica degli edifici e' prodotto,
successivamente alla esecuzione degli interventi, utilizzando le procedure e
metodologie approvate dalle Regioni e dalle Province autonome di Trento e
Bolzano ovvero le procedure stabilite dai Comuni con proprio regolamento
antecedente alla data dell'8 ottobre 2005.
2.
In assenza delle procedure di cui al comma 1, in luogo dell'attestato di
certificazione energetica e' prodotto l'attestato di qualificazione energetica
predisposto successivamente alla esecuzione degli interventi, conformemente allo
schema riportato all'allegato A al presente decreto ed asseverato da un
tecnico abilitato.
3.
Per gli interventi di cui all'articolo 1, i calcoli per la determinazione
dell'indice di prestazione energetica sono condotti conformemente a quanto
previsto all'allegato I, del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192 e
successive modifiche e integrazioni.
4.
Per gli interventi di cui all'articolo 1, commi 3, 4 e 5, per questo ultimo
limitatamente all'installazione di impianti aventi una potenza nominale del
focolare minore a 100 kW, per la determinazione dell'indice di prestazione
energetica ai fini dell'attestato di qualificazione energetica, in alternativa
al calcolo di cui al comma 3, si puo' applicare la metodologia di cui
all'allegato B al presente decreto.
Articolo
6
(Asseverazione degli interventi di riqualificazione
energetica di edifici esistenti)
1.
Per gli interventi di riqualificazione energetica di edifici esistenti, di cui
all'articolo 1, comma 2, l'asseverazione, di cui all'articolo 4, comma 1,
lettera a), specifica che l'indice di prestazione energetica per la
climatizzazione invernale risulta inferiore di almeno il 20 per cento rispetto
ai valori riportati nelle tabelle all'allegato C al presente decreto.
Articolo
7
(Asseverazione
degli interventi sull'involucro di edifici esistenti)
1.
Per gli interventi sull'involucro di edifici esistenti, di cui all'articolo
1, comma 3, l'asseverazione di cui all'articolo 4, comma 1, lettera a),
specifica il valore della trasmittanza originaria del componente su cui si
interviene e che, successivamente all'intervento, le trasmittanze dei medesimi
componenti sono inferiori o uguali ai valori riportati nella tabella riportata
nell'allegato D al presente decreto.
2.
Nel caso di sostituzione di finestre comprensive di infissi l'asseverazione,
di cui all'articolo 4, comma 1, lettera a), sul rispetto degli specifici
requisiti minimi, di cui al precedente comma 1, puo' essere sostituita da una
certificazione dei produttori di detti elementi, che attesti il rispetto dei
medesimi requisiti, corredata dalle certificazioni dei singoli componenti
rilasciate nel rispetto della normativa europea in materia di attestazione di
conformita' del prodotto.
Articolo
8
(Asseverazione
degli interventi di installazione di pannelli solari)
1.
Per gli interventi di installazione di pannelli solari, di cui all'articolo 1,
comma 4, l'asseverazione di cui all'articolo 4, comma 1, lettera a),
specifica il rispetto dei seguenti requisiti:
a)
che i pannelli solari e i bollitori impiegati sono garantiti per almeno cinque
anni;
b)
che gli accessori e i componenti elettrici ed elettronici sono garantiti almeno
due anni;
c)
che i pannelli solari presentano una certificazione di qualita' conforme alle
norme UNI 12975 che e' stata rilasciata da un laboratorio accreditato.
d) che
l'installazione dell'impianto e' stata eseguita in conformita' ai manuali di
installazione dei principali componenti.
2.
Per i pannelli solari realizzati in autocostruzione, in alternativa a quanto
disposto al comma 1, lettere a) e c), puo' essere prodotta la certificazione di
qualita' del vetro solare e delle strisce assorbenti, secondo le norme UNI
vigenti, rilasciata da un laboratorio certificato, e l'attestato di
partecipazione ad uno specifico corso di formazione da parte del soggetto
beneficiario.
Articolo
9
(Asseverazione
degli interventi di sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale)
1.
Per gli interventi di sostituzione di impianti di climatizzazione invernale, di
cui all'articolo 1, comma 5, l'asseverazione di cui all'articolo 4, comma
1, lettera a), specifica che:
a)
sono installati generatori di calore a condensazione con rendimento termico
utile, a carico pari al 100% della potenza termica utile nominale, maggiore o
uguale a 93 + 2 log Pn, Dove log Pn e' il logaritmo in base 10 della potenza
utile nominale del singolo generatore, espressa in kW, e dove per valori di Pn
maggiori di 400 kW si applica il limite massimo corrispondente a 400 kW;
b)
sono installate valvole termostatiche a bassa inerzia termica (o altra
regolazione di tipo modulante agente sulla portata) su tutti i corpi scaldanti
ad esclusione degli impianti di climatizzazione invernale progettati e
realizzati con temperature medie del fluido termovettore inferiori a 45°C.
2.
Per i soli interventi di sostituzione di impianti di climatizzazione invernale,
di cui all'articolo 1, comma 5, con impianti aventi potenza nominale del
focolare maggiori od uguali a 100 kW, oltre al rispetto di quanto riportato al
comma 1, l'asseverazione di cui all'articolo 4, comma 1, lettera a), reca le
seguenti ulteriori specificazioni:
a)
che e' stato adottato un bruciatore di tipo modulante;
b)
che la regolazione climatica agisce direttamente sul bruciatore;
c)
che e' stata installata una pompa di tipo elettronico a giri variabili.
3.
Rientra nell'ambito degli interventi di cui all'articolo 1, comma 5, anche
la trasformazione degli impianti individuali autonomi in impianto di
climatizzazione invernale centralizzato con contabilizzazione del calore e le
trasformazioni degli impianti centralizzati per rendere applicabile la
contabilizzazione del calore. E' escluso il passaggio da impianto di
climatizzazione invernale centralizzato per l'edificio o il complesso di
edifici ad impianti individuali autonomi.
4.
Nel caso di impianti di potenza nominale del focolare inferiore a 100 kW,
l'asseverazione di cui al comma 1 puo' essere sostituita da una certificazione
dei produttori delle caldaie a condensazione e delle valvole termostatiche a
bassa inerzia termica che attesti il rispetto dei medesimi requisiti, corredata
dalle certificazioni dei singoli componenti rilasciate nel rispetto della
normativa europea in materia di attestazione di conformita' del prodotto.
Articolo
10
(Cumulabilita')
1.
Le detrazioni di cui al presente decreto non sono cumulabili con altre
agevolazioni fiscali previste da altre disposizioni di legge nazionali per i
medesimi interventi di cui all'articolo 1, commi da 2 a 5.
2.
L'incentivo di cui al presente decreto e' compatibile con la richiesta di
titoli di efficienza energetica di cui ai decreti del 24 luglio 2004 del
Ministro delle attivita' produttive di concerto con il Ministro dell'ambiente
e della tutela del territorio e con specifici incentivi disposti da Regioni,
Province e Comuni.
Articolo
11
(Monitoraggio
e comunicazione dei risultati)
1.
Al fine di effettuare una valutazione del risparmio energetico conseguito a
seguito della realizzazione degli interventi di cui all'articolo 1, commi da 2
a 5, l'ENEA elabora le informazioni contenute nei documenti di cui
all'articolo 4, comma 1, lettera b, numeri 1 e 2, e trasmette entro il 31
dicembre 2008 al Ministero dello sviluppo economico, al Ministero
dell'economia e delle finanze e alle Regioni e Province autonome di Trento e
Bolzano, nell'ambito delle rispettive competenze territoriali, una relazione
sui risultati degli interventi.