Legge 27 dicembre 2006, n. 296
Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2007).
(G.U. n. 299 del 27 dicembre 2006, Suppl. ord. n. 244)
Art.1
(omissis)
344. Per le spese documentate, sostenute entro il 31 dicembre 2007,
relative ad interventi di riqualificazione energetica di edifici esistenti, che
conseguono un valore limite di fabbisogno di energia primaria annuo per la
climatizzazione invernale inferiore di almeno il 20 per cento rispetto ai valori
riportati nell'allegato C, numero 1), tabella 1, annesso al decreto legislativo
19 agosto 2005, n. 192, spetta una detrazione dall'imposta lorda per una quota
pari al 55 per cento degli importi rimasti a carico del contribuente, fino a un
valore massimo della detrazione di 100.000 euro, da ripartire in tre quote
annuali di pari importo.
345. Per le spese documentate, sostenute entro il 31 dicembre 2007,
relative ad interventi su edifici esistenti, parti di edifici esistenti o unita'
immobiliari, riguardanti strutture opache verticali, strutture opache
orizzontali (coperture e pavimenti), finestre comprensive di infissi, spetta una
detrazione dall'imposta lorda per una quota pari al 55 per cento degli importi
rimasti a carico del contribuente, fino a un valore massimo della detrazione di
60.000 euro, da ripartire in tre quote annuali di pari importo, a condizione che
siano rispettati i requisiti di trasmittanza termica U, espressa in W/m2K, della
Tabella 3 allegata alla presente legge.
346. Per le spese documentate, sostenute entro il 31 dicembre 2007,
relative all'installazione di pannelli solari per la produzione di acqua calda
per usi domestici o industriali e per la copertura del fabbisogno di acqua calda
in piscine, strutture sportive, case di ricovero e cura, istituti scolastici e
universita', spetta una detrazione dall'imposta lorda per una quota pari al 55
per cento degli importi rimasti a carico del contribuente, fino a un valore
massimo della detrazione di 60.000 euro, da ripartire in tre quote annuali di
pari importo.
347. Per le spese documentate, sostenute entro il 31 dicembre 2007,
per interventi di sostituzione di impianti di climatizzazione invernale con
impianti dotati di caldaie a condensazione e contestuale messa a punto del
sistema di distribuzione, spetta una detrazione dall'imposta lorda per una quota
pari al 55 per cento degli importi rimasti a carico del contribuente, fino a un
valore massimo della detrazione di 30.000 euro, da ripartire in tre quote
annuali di pari importo.
348. La detrazione fiscale di cui ai commi 344, 345, 346 e 347 e'
concessa con le modalita' di cui all'articolo 1 della legge 27 dicembre 1997, n.
449, e successive modificazioni, e alle relative norme di attuazione previste
dal regolamento di cui al decreto del Ministro delle finanze 18 febbraio 1998,
n. 41, e successive modificazioni, sempreche' siano rispettate le seguenti
ulteriori condizioni:
a)
la rispondenza dell'intervento ai previsti requisiti e' asseverata da un tecnico
abilitato, che risponde civilmente e penalmente dell'asseverazione;
b)
il contribuente acquisisce la certificazione energetica dell'edificio, di cui
all'articolo 6 del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192, qualora
introdotta dalla regione o dall'ente locale, ovvero, negli altri casi, un «attestato
di qualificazione energetica», predisposto ed asseverato da un professionista
abilitato, nel quale sono riportati i fabbisogni di energia primaria di calcolo,
o dell'unita' immobiliare ed i corrispondenti valori massimi ammissibili fissati
dalla normativa in vigore per il caso specifico o, ove non siano fissati tali
limiti, per un identico edificio di nuova costruzione. L'attestato di
qualificazione energetica comprende anche l'indicazione di possibili interventi
migliorativi delle prestazioni energetiche dell'edificio o dell'unita'
immobiliare, a seguito della loro eventuale realizzazione. Le spese per la
certificazione energetica, ovvero per l'attestato di qualificazione energetica,
rientrano negli importi detraibili.
349. Ai fini di quanto disposto dai commi da 344 a 350 si applicano
le definizioni di cui al decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192. Con decreto
del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dello
sviluppo economico, da adottare entro il 28 febbraio 2007, sono dettate le
disposizioni attuative di quanto disposto ai commi 344, 345, 346 e 347.
(omissis)