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Segue sulle spese generali

 
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Autore Messaggio
bianchiben
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Registrato: Nov 13, 2007
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MessaggioInviato: Gio Nov 22, 2012 4:45 pm    Oggetto: Segue sulle spese generali Rispondi citando

Dopo aver parlato delle spese generali nel precedente topic “personale e collaboratori di cantiere” ho proposto una mia riflessione sulle spese generali in un altro forum, e mi sembra utile sottoporla qui al vostro vaglio critico.

A mio parere andrebbe rivista la norma generale di cui all’art. 32 comma 2 punto b regolamento, in modo da rendere obbligatoriamente evidente in ciascuna analisi prezzi la suddivisione delle spese generali (descritte nel comma 4 in modo dettagliato per alcuni componenti, del tutto sintetico per altri) in 3 parti:

- una parte relativa alle piccole operazioni di completamento della lavorazione a cui l'analisi si riferisce (le minute spese derivanti dalla famosa frase: ... compreso ogni onere comunque necessario a dare l'opera finita a perfetta regola d'arte);

- una parte relativa agli adempimenti di sicurezza strettamente attinenti alla lavorazione di cui trattasi, da non sottoporre a ribasso;

- la restante parte relativa all'impresa nel suo complesso.

In questo modo sia si potrebbe iniziare a prendere meglio coscienza della notevolmente ERRATA ed INCOMPLETA visione che delle spese generali hanno quasi tutti gli addetti, con tragiche ripercussioni sui conti aziendali, sia sarebbe calcolabile IN MODO ANALITICO e soprattutto RISPONDENTE AL VERO l'importo non soggetto a ribasso, con beneficio economico diretto ed immediato per l’impresa.

Mi viene in mente che nelle mie lezioni MAI nessun partecipante ha risposto in modo esatto ad una domanda, e allora ve la propongo:

considerando un progetto in cui il progettista ha calcolato le spese generali applicando la percentuale del 15%, quanti EURO sono EFFETTIVAMENTE disponibili per le spese generali per un imprenditore che nel SAL ne incassa netti 100.000 ?

Naturalmente tutti risponderete in modo esatto.

Buon lavoro

Ing. Benigno Bianchini



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Calabrese
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MessaggioInviato: Gio Nov 22, 2012 8:31 pm    Oggetto: Rispondi citando

Buonasera Ing. Bianchini
Se l'incasso netto si intende al netto del ribasso, senza considerare le ritenute di garanzia, e se il ribasso è pari a zero l'importo delle spese generali è pari ad € 12.000



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Registrato: Jan 30, 2008
Messaggi: 446
Località: Salerno

MessaggioInviato: Mar Dic 04, 2012 11:45 am    Oggetto: Rispondi citando

A quanto pare non vi sono tecnici che partecipano al forum
per precisazione il calcolo dei 12.000 euro ovviamente e' riferito a quello progettuale e non a quello reale che e' differente per ogni impresa



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bianchiben
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Registrato: Nov 13, 2007
Messaggi: 318

MessaggioInviato: Mar Dic 04, 2012 12:42 pm    Oggetto: Rispondi citando

Ciao calabrese,
sono d'accordo con te sulla "timidezza" di quanti ci leggono.

Per dare altri spunti propongo la mia convinzione.

Indipendentemente dal ribasso e dalle ritenute di garanzia, ogni volta che una impresa incassa € 100.000 a seguito di un pagamento (per SAL, saldo, svincolo trattenute) per lavori relativi ad un contratto in cui le analisi prezzi contengono la valutazione delle spese generali pari al 15% l'imprenditore può contare per le spese generali in teorici

EURO 11.857,71

Se si tiene conto di quanto ho detto sulle minute spese (non direttamente quantizzabili o di trascurabile rilevanza unitaria) che di solito il progettista non comprende in forma estesa nelle analisi prezzi, ma impropriamente e/o senza rendersene conto fa ricadere fra le spese generali, e che quindi devono essere più propriamente intese come rientranti nelle spese proprie di ogni singola lavorazione (la già citata dicitura: compreso ogni onere comunque necessario a dare compiuta l'opera a perfetta regola d'arte), allora occorre togliere qualcosa dalla somma teorica sopra riportata.

In definitiva ritengo abbastanza verosimile che l'imprenditore possa considerare come teoricamente destinata alle spese generali una somma di circa

EURO 11.000 - 11.200

Questo a mio parere è il riferimento con cui ciascuna impresa dovrebbe confrontare le PROPRIE spese generali, ma non quelle ERRONEAMENTE calcolate in modo ragionieristico-fiscale, bensì quelle calcolate IN MODO CORRETTO secondo i concetti specifici dei LLPP.

Naturalmente se la percentuale di spese generali indicata in progetto è diversa dal 15% il valore sopra riportato cambia un po', ma il metodo e i ragionamenti restano immutati.

Buon lavoro.

Ing. Benigno Bianchini



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luk
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Registrato: Nov 24, 2011
Messaggi: 20
Località: sassari

MessaggioInviato: Gio Dic 06, 2012 11:39 am    Oggetto: Rispondi citando

Debbo ammettere che in questo forum si discute di dettagli molto interessanti e che spingono ad approfondire i concetti con sempre maggiore curiosità.
Posto che sono convinto che il Contratto rappresenti l'aspetto fondamentale dell'esecuzione dell'opera, in questi ultimi tre/quattro mesi mi sono impegnato a chiedere/discutere/confrontare alcuni temi con diversi colleghi ed anche studiare leggi e regolamenti della “materia”.
Ebbene, uno dei primi risultati a cui sono pervenuto è che dopo tanti anni, purtroppo, ho capito poco di logiche e dinamiche e che sono praticamente all'oscuro, fatta eccezione di un'infarinatura generale, della normativa di settore. Sono in buona compagnia ed anche molto numerosa, annoverando tra questi RUP e DL anche se loro potrebbero avere un'interesse di parte, ma che certo non mi fa sentire meglio.
Ri-posto che sono convinto che almeno in una parte dell'opera riesco ad ottenere risultati apprezzabili, a questo punto rivedo alcuni concetti espressi in un mio precedente post intitolato: perchè le aziende sono in rosso.
Da sempre convinto che il confronto con altre realtà possa portare un benefico effetto e che la quantità di informazioni a disposizione possa fare la differenza, adesso posso rispondere al quesito.
La formula da utilizzare è questa: SG=(P-U)-[(P-U)/1,15].
Sviluppata la formula, il risultato è pari ad €.11587,71. Che è importo ben diverso dalla percentuale del 15% in progetto vista questa sotto l'aspetto di percentuale da “ragioniere”.
Si, hai ragione quando dici che gli errori sono solo in danno dell'Impresa! E mi spingo oltre, saranno fatti ad arte?
Una possibile soluzione la vedo operando un parallelo con la stima dei costi di sicurezza contrattuali in cui il progettista della sicurezza deve procedere mediante computo metrico.
Facendo quindi propendere l'interesse non al comma 2 lettera b) dell'art.32 del Regolamento ma al successivo comma 4 lettere da a) – p), intendendo quest'ultimo come un possibile esempio di computo dettagliato perchè, se è vero che è richiesto al coordinatore per la progettazione l’impegno di calcolare i costi della sicurezza mediante un accurato computo metrico estimativo fondato sulle proprie scelte progettuali; è anche vero che il comma 4 è influenzato dalle stesse scelte progettuali se oltre alle altre, si esamina meglio la lettera o).
Pertanto è vero, secondo la mia opinione, che alcune voci di spesa generale non debbano essere interessate dal ribasso d'asta.
L'obiezione che viene sollevata è che, comunque, la somma di cui al comma 4 deve rientrare nella percentuale di cui al comma 2 lettera b).
Saluti a tutti.



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bianchiben
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Registrato: Nov 13, 2007
Messaggi: 318

MessaggioInviato: Dom Feb 17, 2013 12:50 pm    Oggetto: Rispondi citando

Ciao,
vedo che non ci sono nuove discussioni, ricordando che ne avevo lanciata una riguardo alle spese generali la riprendo.

Allora, avevo iniziato dicendo che ho avuto sempre la percezione che le imprese non avessero ben chiaro l'importo che avrebbero potuto considerare, in ogni SAL, come dedicato al ristoro delle spese generali, e su questo avevo proposto sia la mia valutazione quantitativa ( cioè 11.000 - 11.200 € circa ogni 100.000 € di incasso netto) che qualche argomentazione.
E quindi già ho avuto modo di fare presente che dire genericamente "15%" è in realtà una rappresentazione (delle spese generali coperte dal contratto) non veritiera e, soprattutto, fuorviante in senso negativo per l'imprenditore (cioè l'incasso è MINORE di quanto si è più o meno istintivamente portati a pensare).

Passo ora all'altra faccia della stessa medaglia, cioè al fatto che a mio parere non c'è rispondenza fra il modo di calcolo delle spese generali dettato dalle norme sui LLPP, cioè derivante dall'analisi del prezzo, dalle norme di contratto e dalle modalità di contabilizzazione, e la realtà del calcolo effettuato dalle imprese, ed anche in questo caso si è, a mio parere, in presenza della stessissimo concetto, cioè praticamente sempre si ha delle spese generali (questa volta dalla parte delle uscite reali dell'impresa) una rappresentazione non veritiera e, soprattutto, fuorviante in senso negativo per l'imprenditore (cioè le spese generali reali sono MAGGIORI di quanto risulta dai prospetti).
Mettendo insieme i due concetti (MENO incassi, PIU' spese) ho la netta sensazione che si ottiene uno degli elementi per i quali molte imprese sono in difficoltà, e se forse questo elemento era trascurabile in tempo di vacche grasse (e di minori spese), è diventato importante nei tempi attuali.

Ma, come al solito, occorre opportuna dimostrazione, che propongo anche se è un po' lunga.

Riporto fra gli asterischi i costi che a mio parere sono compresi nelle spese generali secondo la reale indicazione delle norme sui LLPP, capitoli che, naturalmente, possono essere diversamente articolati, modificati e/o integrati in funzione delle effettive situazioni concrete dell’impresa e/o delle norme fiscali (naturalmente gran parte di questi costi sono quelli dell'usuale prospetto ragionieristico-fiscale):

°*°*°*°*°*°*°*°*°*°**°*°*°*

risorse umane proprietà e direzione:
amministratori;
organi societari;
direttore tecnico;

risorse umane uffici e funzioni operative:
centralino;
protocollo;
archivio;
segreteria;
contabilità fiscale;
contabilità industriale;
ufficio personale;
ufficio gare;
ufficio acquisti;
ufficio tecnico;
magazzino;
tecnici di cantiere;

formazione e aggiornamento di figure interne;

cancelleria e consumo uffici;

acquisto, manutenzione e consumo macchine uffici;

telefoni;

energia elettrica, riscaldamento, acqua, rsu;

acquisto e aggiornamento software amministrativo, gestionale, tecnico;

autovetture aziendali, manutenzioni, carburanti, pedaggi;

spese di:
contratto;
oneri tributari connessi al contratto;
spese di bollo e registro della copia del contratto e dei documenti e disegni di progetto;
spese di bollo inerenti agli atti occorrenti per la gestione del lavoro;

risorse umane operai compresi trasferte e altri oneri collegati, per allestimento, mantenimento, riparazioni straordinarie, pulizia e smantellamento di cantieri, recinzioni e protezioni, opere provvisionali di tipo generale;

materiali e spese varie per allestimento, mantenimento, riparazioni straordinarie, illuminazione, pulizia e smantellamento di cantieri, recinzioni e protezioni, opere provvisionali di tipo generale;

impianti e attrezzature di cantiere;

impianti e attrezzature provvisionali;

collaudi e revisioni di cantieri, impianti, mezzi, opere e attrezzature;

spese per guardiania di cantiere esterna o disposta dal DDL;

spese per:
rilievi;
tracciati;
verifiche;
esplorazioni;
capisaldi e simili;
vie di accesso al cantiere;
idonei locali e attrezzatura per l’ufficio di direzione lavori;
passaggio;
occupazioni temporanee;
risarcimento di danni vari;
risarcimento per abbattimento di piante;
depositi od estrazioni di materiali;
smaltimento dei materiali di risulta;
documentazioni fotografiche;
custodia e buona conservazione delle opere fino a collaudo;

trasporto delle risorse umane operai addetti alla produzione;

dotazione particolare di strumenti di lavoro e della sicurezza;

oneri per trasferte;

oneri derivanti da contratti aziendali locali o interni;

danni, furti, smarrimenti;

sprechi (oltre agli sfridi classici) per negligenza;

oneri per rifacimenti e sistemazioni di lavorazioni per errore o inesatta esecuzione;

oneri per rifacimenti e sistemazioni di lavorazioni per rovina;

oneri per opere non contabilizzate per dimenticanza;

oneri per lavorazioni effettuate e necessarie ma non riconosciute dalla stazione appaltante;

oneri particolari previsti nelle avvertenze agli elenchi prezzi;

oneri segnati come compresi nel prezzo di ogni singola lavorazione, ma in realtà non compresi nel calcolo effettivamente svolto per stabilire il prezzo di quella lavorazione;

oneri per opere non contabilizzate in quanto erroneamente ritenute comprese nel prezzo di altra lavorazione;

oneri particolari previsti in ciascun capitolato speciale d’appalto;

spese di collaudo per:
operazioni di riscontro;
esplorazioni;
scandagli;
esperimenti;
prove sperimentali sui materiali;
prove di laboratorio;
prove di tenuta;
prove di esercizio;
prove strutturali e di carico;
ristabilire le parti del lavoro che sono state alterate;
visita del personale della stazione appaltante per accertare la intervenuta
eliminazione delle mancanze riscontrate dall’organo di collaudo;
le ulteriori operazioni di collaudo rese necessarie dai difetti o dalle stesse
mancanze.

debiti dell’appaltatore per indebite occupazioni di aree o stabili e danni arrecati nella esecuzione dei lavori, sorti a seguito degli avvisi ad opponendum;

consulenti esterni:
consulente fiscale;
consulente sulla sicurezza;
medico competente;
consulente sulla certificazione della qualità aziendale;
consulente legale;
consulenti tecnici vari;
altre consulenze esterne varie;

affitti;

ammortamenti;

polizze assicurative e fidejussorie;

mantenimento della certificazione di qualità aziendale;

mantenimento della attestazione SOA;

iscrizioni ad enti vari e contributi vari;

spese postali;

multe;

spese di rappresentanza, pubblicità e sponsorizzazione;

oneri finanziari e bancari, interessi passivi, altri oneri assimilabili;

imposte e tasse extra-reddito;

altri oneri che per il commercialista fanno parte delle spese generali nella normale accezione economico - fiscale;

altri oneri in qualche modo diversi da tutti quelli sopra descritti, che comportano un reale esborso economico anche in tempi non contemporanei con le lavorazioni o un mancato utile, e in ogni caso non risultano remunerati in alcun modo nella contabilità delle lavorazioni realmente effettuate (esempio: uso di bene mobile o immobile di proprietà personale dell’imprenditore senza imputazione del costo; prestazione non remunerata di familiare dell’imprenditore; ecc. ... )

°*°*°*°*°*°*°*°*°*°*°*°*°°*°*°

Se si confronta l'elenco proposto con un elenco normalmente redatto in base all'usuale concetto ragionieristico - fiscale si può vedere come sopra compaiono alcune voci, quali ad esempio:

sprechi (oltre agli sfridi classici) per negligenza;
oneri per rifacimenti e sistemazioni di lavorazioni per errore o inesatta esecuzione;
oneri per rifacimenti e sistemazioni di lavorazioni per rovina;
oneri per opere non contabilizzate per dimenticanza;
oneri per lavorazioni effettuate e necessarie ma non riconosciute dalla stazione appaltante;
oneri particolari previsti nelle avvertenze agli elenchi prezzi;
oneri segnati come compresi nel prezzo di ogni singola lavorazione, ma in realtà non compresi nella analisi / calcolo effettivamente svolto per stabilire il prezzo di quella lavorazione;
oneri per opere non contabilizzate in quanto erroneamente ritenute comprese nel prezzo di altra lavorazione;
oneri particolari previsti in ciascun capitolato speciale d’appalto;

che non solo non compaiono nel prospetto ragionieristico - fiscale, ma addirittura non sono (praticamente MAI, secondo la mia esperienza) neppure rilevati in cantiere, ovvero rilevabili con le procedure usuali.
Va da se che se le spese non compaiono, ma nella realtà ci sono, risulta una sottostima delle spese generali nel loro complesso.

Ed è per questo che oltre al prospetto sono convinto che deve essere rivisto anche il modo di rilevare le spese generali, cioè in pratica deve essere modificato l'usuale rapportino di cantiere.

Ed ora tocca a voi e al vostro commercialista.

Buon lavoro.

Ing. Benigno Bianchini



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