Inviato: Lun Ago 27, 2012 4:38 pm Oggetto: Qual'è il limite alle varianti?
Volevo conforto sull'argomento in oggetto, che mi sembra spinoso.
Allora in un appalto in corso su un edificio storico tutelato si è manifestato in corso d'opera la necessità di fare delle varianti per rinvenimenti imprevisti. Due sono state approvate già per un importo inferiore al 10% del contratto.
Si prevede già che ne sia necessaria almeno un'altra, con la concreta (direi certa) possibilità di superare il 10%.
La SA per fortuna non ha problemi di finanziamento.
Se guardo l'art. 132 comma 3 secondo periodo del Codice dei Contratti sembra che ci sia un limite del 5% dell'importo contrattuale (10% in caso di beni culturali secondo l'art 205 comma 3)
Nel caso specifico (beni tutelati) inoltre il comma 4 dell'art. 205 ammette che si possa arrivare al 20%.
Secondo voi, qual'è questo benedetto limite massimo?
Inoltre l'appalto si compone di opere OG2 + OG11. I limiti più larghi si applicano alla sola cat OG2 oppure all'importo contrattuale tout court?
Sapete citarmi pronunce giurisprudenziali o dell'AVCP attinenti l'argomento?
Ciao rugbista,
è un onore dialogare con te, per quel poco che posso, quindi, premesso che è sempre necessario controllare attentamente ogni particolare, ti faccio presente il mio pensiero.
A mio parere, tenuto conto:
- della tua precisa indicazione che dice “si è manifestata in corso d'opera la necessità di fare delle varianti per rinvenimenti imprevisti”;
- della chiara indicazione di cui al comma 1 art. 205 DLGS 163/2006:
DLGS 163/2006
Art. 205. Varianti
1. Per i lavori indicati all'articolo 198, le varianti in corso d'opera possono essere ammesse, oltre che nei casi previsti dall'articolo 132, su proposta del direttore dei lavori e sentito il progettista, in quanto giustificate dalla evoluzione dei criteri della disciplina del restauro.
può trovare tranquilla applicazione il criterio generale di cui al comma 1 punto c) del richiamato art. 132, che appunto tratta di varianti necessarie al manifestarsi di tale situazione:
DLGS 163/2006
Art. 132. Varianti in corso d'opera
1. Le varianti in corso d'opera possono essere ammesse, sentito il progettista e il direttore dei lavori, esclusivamente qualora ricorra uno dei seguenti motivi:
..............................
c) per la presenza di eventi inerenti alla natura e alla specificità dei beni sui quali si interviene verificatisi in corso d'opera, o di rinvenimenti imprevisti o non prevedibili nella fase progettuale.
Di conseguenza ritengo applicabile il criterio generale di cui all’art. 161 DPR 207/2010 (regolamento), che ai commi 12 - 13 - 14 tratta dei limiti economici delle varianti di cui al comma 1 art. 132 (nostro caso) con esclusivo riferimento al tipo di procedura da applicare:
- atto di sottomissione e obbligo di esecuzione da parte dell’impresa se la variazione comporta un aumento dell’importo di contratto entro il sesto quinto;
- atto aggiuntivo e nuove condizioni da trattare con l’impresa se la variazione comporta un aumento dell’importo di contratto oltre il sesto quinto.
D.P.R. 207/2010
Art. 161. Variazioni ed addizioni al progetto approvato
.........................
12. Per le sole ipotesi previste dall'articolo 132, comma 1, del codice, la stazione appaltante durante l'esecuzione dell'appalto può ordinare una variazione dei lavori fino alla concorrenza di un quinto dell'importo dell'appalto, e l’esecutore è tenuto ad eseguire i variati lavori agli stessi patti, prezzi e condizioni del contratto originario, salva l'eventuale applicazione del comma 6 del presente articolo e dell’articolo 163, e non ha diritto ad alcuna indennità ad eccezione del corrispettivo relativo ai nuovi lavori.
13. Se la variante, nei casi previsti dal comma 12, supera tale limite il responsabile del procedimento ne dà comunicazione all’esecutore che, nel termine di dieci giorni dal suo ricevimento, deve dichiarare per iscritto se intende accettare la prosecuzione dei lavori e a quali condizioni; nei quarantacinque giorni successivi al ricevimento della dichiarazione la stazione appaltante deve comunicare all’esecutore le proprie determinazioni. Qualora l’esecutore non dia alcuna risposta alla comunicazione del responsabile del procedimento si intende manifestata la volontà di accettare la variante agli stessi prezzi, patti e condizioni del contratto originario. Se la stazione appaltante non comunica le proprie determinazioni nel termine fissato, si intendono accettate le condizioni avanzate dall’esecutore.
14. Ai fini della determinazione del quinto, l'importo dell'appalto è formato dalla somma risultante dal contratto originario, aumentato dell’importo degli atti di sottomissione e degli atti aggiuntivi per varianti già intervenute, nonché dell’ammontare degli importi, diversi da quelli a titolo risarcitorio, eventualmente riconosciuti all’esecutore ai sensi degli articoli 239 e 240 del codice. La disposizione non si applica nel caso di variante disposta ai sensi dell'articolo 132, comma 1, lettera e), del codice.
Ciao bianchiben
anch'io sono gratificato dall'interloquire con gli esperti del forum. Le discussioni e i confronti qui presenti sono più utili di tanti bla bla perchè nascono da casi concreti e pratici.
Il tuo discorso sulle varianti, in particolare per il caso di beni tutelati ex art 198, non fa una piega, però volevo essere più sicuro sul limite massimo per le varianti stesse.
Perchè da una parte il codice sembra essere tassativo nell'imporre il limite del 5% (per i casi normali), dall'altra, nel caso appunto dei beni tutelati lascia porte aperte ad aumenti maggiori.
In particolare volevo conoscere la Vs interpretazione del comma 4 dell'art 205 del codice:
"4. Sono ammesse, nel limite del venti per cento in più dell'importo contrattuale, le varianti in corso d'opera resesi necessarie, posta la natura e la specificità dei beni sui quali si interviene, per fatti verificatisi in corso d'opera, per rinvenimenti imprevisti o imprevedibili nella fase progettuale, nonché per adeguare l'impostazione progettuale qualora ciò sia reso necessario per la salvaguardia del bene e per il perseguimento degli obiettivi dell'intervento. "
Ora secondo voi, le condizioni poste dal comma 4 vanno lette disgiuntamente oppure devono coesistere? Se disgiuntamente in pratica si può fare quello che si vuole anche senza ricorrere alla imprevedibilità?
La frase " per adeguare l'impostazione progettuale qualora ciò sia reso necessario per la salvaguardia del bene e per il perseguimento degli obiettivi dell'intervento. " in particolare mi sembra consentire di tutto, data la genericità.
E' corretto dire che nel caso di beni culturali il limite superiore delle varianti è il 20 % ?
Ciao rugbista,
il tuo dubbio è stato anche il mio, e non è certamente la prima volta che le norme si accavallano in modo equivoco, ma l’ho risolto nel senso che ti ho proposto (non c’è limite alle varianti nel caso di rinvenimenti imprevisti) con il ragionamento che segue.
A mio parere occorre partire dall’ambito di applicazione di cui all’art. 198, e in particolare dalla dicitura “ ... in considerazione delle loro caratteristiche oggettive”:
Art. 198. Ambito di applicazione
1. Le disposizioni del presente capo ..... al fine di assicurare l'interesse pubblico alla conservazione e protezione di detti beni e in considerazione delle loro caratteristiche oggettive.
Sarebbe quindi ben strano che per lo stesso tipo di problema, cioè per i “rinvenimenti imprevisti” (e in generale per i motivi di cui ai punti a-b-c-d comma 1 art. 132), per una “normale” opera pubblica non ci sia limite alle varianti (tant’è che il regolamento prevede apposite procedure a seconda che il limite del 20% venga superato oppure no), mentre per un bene sottoposto a particolare tutela, per il quale è addirittura molto più facile trovarsi in tale tipo di evenienza, ci sia il limite del 20%.
Questo limite è posto solo per il motivo di cui al punto e) comma 1 art. 132, cioè per errore di progetto:
Art. 132. Varianti in corso d'opera
...................................
4. Ove le varianti di cui al comma 1, lettera e), eccedano il quinto dell'importo originario del contratto, il soggetto aggiudicatore procede alla risoluzione del contratto e indice una nuova gara alla quale è invitato l'aggiudicatario iniziale.
Ritengo che gli altri limiti sono in funzione della singola situazione che rende necessaria la variante (al di fuori del casi di cui all'art. 132), ovvero che rende non necessario ufficializzare la variazione di qualche lavorazione con una apposita variante (disposizioni di dettaglio).
Occorre quindi avere sempre ben presente tutte le possibili interpretazioni della situazione in cui ci si trova per poter decidere quale sia la determinazione più corretta della procedura e dell’eventuale limite (semplice variazione contabile, cioè limitate variazioni alle lavorazioni senza necessità di perizia e senza aumento dell'importo di contratto - perizia di variante, cioè sole variazioni alle lavorazioni senza aumento dell'importo di contratto, con eventuali allegati - perizia suppletiva, cioè solo aumento dell'importo di contratto con eventuale limite ovvero senza limite, e con allegati e atto conseguenti - perizia suppletiva e di variante, cioè variazioni alle lavorazioni e aumento dell'importo di contratto con eventuale limite ovvero senza limite, e con allegati e atto conseguenti).
Questo in teoria, perchè in pratica la decisione di un RUP o di un DDL, cioè di un PUBBLICO UFFICIALE nell’esercizio delle sue funzioni consistenti nella redazione di ATTI PUBBLICI, è praticamente inattaccabile, in quanto l’atto pubblico redatto dal pubblico ufficiale è da considerarsi VERO e RISPONDENTE ALLA LEGGE fino a prova di falso (in giudizio, naturalmente, e non per semplice chiacchiera).
Pertanto l’applicazione di una norma piuttosto che un’altra nel caso di dubbio, ovvero una interpretazione un po’ estensiva di una norma, naturalmente conseguenti ad una necessità oggettiva e prese nell’interesse collettivo, non sono praticamente attaccabili purchè non viziate da dolo palese.
Quindi nessun limite alla variante per rinvenimenti imprevisti se la S.A. riconosce tale necessità.
A mio parere l’unico periodo che compone il comma 4 art. 205 può essere letto secondo il seguente schema:
- prima parte: dichiarazione del limite del 20%;
- seconda parte: applicabilità del limite quando la variante è causata da motivazioni già in precedenza considerate (seppure indirettamente) nel comma 1 stesso articolo 205, cioè identiche a quelle già usate nell’art. 132 e in quanto tali interpretabili anche non legate al limite (optando per un refuso del legislatore);
- terza parte: piena applicabilità del limite quando la variante è causata da motivazioni (aperte ad interpretazioni abbastanza libere come giustamente tu dici) non previste altrove.
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