Inviato: Ven Lug 08, 2011 12:15 pm Oggetto: Quantit? perizia
Dopo aver firmato la perizia di variante, in fase esecutiva, abbiamo riscontrato che le quantità conteggiate dal D.L. sono inferiori a quelle reali, in prima fase l'abbiamo fatto presente verbalmente al D.L. e lui ci ha risposto che lo dovevamo vedere prima sta cosa.
Cosa mi consigliate di fare?
Grazie
Ciao office, tu affermi:
"dopo aver firmato la perizia di variante ... "; potresti essere più preciso, cioè: QUALE DOCUMENTO hai effettivamente firmato?
Non ti sembri strana la domanda, ma il fatto è che (per quanto di mia conoscenza) l'impresa NON firma la perizia di variante, semmai qualcosa al suo interno, cioè un eventuale verbale di concordamento dei NP e/o lo schema di un atto di sottomissione, oppure la preventiva accettazione o meno di una variante al di sopra del sesto quinto (parliamo delle varianti solite, non quelle in diminuzione migliorative proposte dall'appaltatore o di quelle che l'appaltatore deve redigere in quanto l'appalto prevedeva progettazione esecutiva e realizzazione dell'opera).
Tutto il resto è nella totale responsabilità degli organismi della stazione appaltante.
Ne deriva che qualunque sia la situazione nel corso della successiva esecuzione dei lavori di variante, che il DDL deve aver ordinato tramite apposito ordine di servizio riportante l'avvenuta superiore approvazione della perizia, l'impresa ha il diritto di iscrivere riserva su tutto quanto ritiene opportuno (naturalmente esclusi gli NP accettati, salvo casi molto particolari).
Se poi si tratta di quantità in un contratto a misura, allora non c'è proprio alcun dubbio che debbano essere portate in contabilità le quantità effettive, e questo senza che (in teoria) nel caso di contabilizzazione di una quantità minore di quella effettivamente eseguita ci sia bisogno di iscrivere riserva in quanto non trattasi di RICHIESTA AGGIUNTIVA, ma di semplice "dimenticanza" di contabilizzazione di una parte dei lavori realmente eseguiti ed aventi un prezzo già determinato.
La riserva è utile (anche se in teoria è sbagliata) SOLTANTO se l'impresa si è già resa conto che il DDL è talmente "strano" da non riuscire a capire che i lavori vanno pagati, prima o poi.
In questo caso, a mio parere, per opportuna sicurezza la riserva va apposta anche nel libretto delle misure, in quanto primo documento in cui si può rilevare la mancata iscrizione di lavori eseguiti alla data delle misurazioni.
In ogni caso il computo metrico NON è elemento del contratto originale, e quindi neppure di un successivo atto integrativo.
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