Secondo me se parli di varianti suppletive, un d.l. non può disporle senza la regolare autorizzazione da parte del r.u.p., il quale a sua volta deve autorizzarle rispettando le modalità previste dalla stazione appaltante.
Un d.l. risponde in prima persona del fatto di aver ordinato o fatto eseguire dall'impresa le variazioni al progetto oggetto da contratto d'appalto, senza la regolare autorizzazione. Un d.l. può solo ordinare interventi per evitare dei danni gravi alle persone, alle cose e/o ai beni di proprietà della stazione appaltante.
Comunque l'art. 106 del dlgs 50/2016 è chiaro ed esaustivo.
Nel vecchio codice c'era questa possibilità...
Art. 132 c. 3 secondo periodo del Dlgs 163/06 “Sono inoltre ammesse, nell'esclusivo interesse del l'amministrazione, le varianti, in aumento o in diminuzione, finalizzate al miglioramento dell'opera e alla sua funzionalità, sempreché non comportino modifiche sostanziali e siano motivate da obiettive esigenze derivanti da circostanze sopravvenute e imprevedibili al momento della stipula del contratto . L'importo in aumento relativo a tali varianti non può superare il 5 per cento dell'importo originario del contratto e deve trovare copertura nella somma stanziata per l'esecuzione dell'opera al netto del 50 per cento dei ribassi d'asta conseguiti.”
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