Inviato: Ven Nov 09, 2012 5:22 pm Oggetto: PERIZIA DI ASSESTAMENTO IN DIMINUZIONE DEL QUINTO
Salve a tutti, avrei un quesito da porre agli addetti ai lavori.
Faccio un esempio importo lordo lavori 100.000,00 €, netto ad esempio 80.000,00 compresi oneri per la sicurezza, quando io vado a togliere il quinto che la P.A. a deciso di decurtarmi lo vado a calcolare dal netto o dal lordo. Io credo dal lordo, forse per qualcuno sarà una domanda stupida ma non mi sto raccapezzolando.Anche perche se fosse il contrario io andrei a contabilizzare 51.200,00 contro i 64.000,00 , scusate la confusione.
Grazie a tutti.
Ciao,
innanzi tutto vediamo la norma del egolamento:
Art. 162. Diminuzione dei lavori e varianti migliorative in diminuzione proposte dall’esecutore
(art. 135, d.P.R. n. 554/1999 e artt. 12 e 11 d.m. ll.pp. n. 145/2000)
1. ... la stazione appaltante può sempre ordinare l'esecuzione dei lavori in misura inferiore rispetto a quanto previsto nel contratto, nel limite di un quinto dell'importo di contratto ... e senza che nulla spetti all’esecutore a titolo di indennizzo.
Ora facciamo i conti cioè dobbiamo vedere qual'è il 20% di 80.000:
80.000 x 0,20 = 16.000
Quindi 16.000 è l'importo dei lavori che la S.A. può ordinarti di non fare, e di conseguenza l'esecuzione dei lavori si ferma a:
80.000 - 16.000 = 64.000
Ora vediamo la parte burocratica.
Se si tratta solo di diminuzione dei lavori, senza variazioni, basta un semplice ordine di servizio, perchè la diminuzione è prevista dalla legge e quindi è una norma contrattuale.
Se sono necessarie variazioni di piccola importanza il DDL può prendere in considerazione l'ipotesi di considerarle come disposizioni di dettaglio nell'ambito delle proprie facoltà decisionali, ed anche in questo caso è sufficiente il solo ordine di servizio in quanto trattasi di facoltà prevista dalla legge, e quindi norma contrattuale.
Se invece per attuare la diminuzione dei lavori sono necessarie anche variazioni / sostituzioni di una certà importanza di alcune lavorazioni allora è necessaria una perizia di variante, con il successivo atto di sottomissione e il conseguente ordine di servizio.
Questo perchè le lavorazioni variate / sostituite, pur essendo strettamente legate al contratto non sono in esso esplicitamente previste, e quindi occorre un atto con cui diventino obbligo di contratto per l'impresa.
Una osservazione.
Se per "perizia di assestamento" si intende qualcosa di fatto "dopo" l'esecuzione dei lavori allora la cosa è ILLEGITTIMA, in quanto le varianti devono essere predisposte PRIMA della esecuzione delle lavorazioni variate / sostituite.
Ciao,
innanzi tutto vediamo la norma del regolamento:
Art. 162. Diminuzione dei lavori e varianti migliorative in diminuzione proposte dall’esecutore
(art. 135, d.P.R. n. 554/1999 e artt. 12 e 11 d.m. ll.pp. n. 145/2000)
1. ... la stazione appaltante può sempre ordinare l'esecuzione dei lavori in misura inferiore rispetto a quanto previsto nel contratto, nel limite di un quinto dell'importo di contratto ... e senza che nulla spetti all’esecutore a titolo di indennizzo.
Ora facciamo i conti, cioè dobbiamo vedere qual'è il "quinto", ovvero il 20%, di 80.000:
80.000 x 0,20 = 16.000
Quindi 16.000 è l'importo dei lavori che la S.A. può ordinarti di non fare, e di conseguenza l'esecuzione dei lavori si ferma a:
80.000 - 16.000 = 64.000
Ora vediamo la parte burocratica.
Se si tratta solo di diminuzione dei lavori, senza variazioni, basta un semplice ordine di servizio, perchè la diminuzione è prevista dalla legge e quindi è una norma contrattuale.
Se sono necessarie variazioni di piccola importanza il DDL può prendere in considerazione l'ipotesi di considerarle come disposizioni di dettaglio nell'ambito delle proprie facoltà decisionali, ed anche in questo caso è sufficiente il solo ordine di servizio in quanto trattasi di facoltà prevista dalla legge, e quindi norma contrattuale.
Se invece per attuare la diminuzione dei lavori sono necessarie anche variazioni / sostituzioni di una certa importanza di alcune lavorazioni allora è necessaria una perizia di variante, con il successivo atto di sottomissione e il conseguente ordine di servizio.
Questo perchè le lavorazioni variate / sostituite, pur essendo strettamente legate al contratto non sono in esso esplicitamente previste, e quindi occorre un atto con cui diventino obbligo di contratto per l'impresa.
Una osservazione.
Se per "perizia di assestamento" si intende qualcosa di fatto "dopo" l'esecuzione dei lavori allora la cosa è ILLEGITTIMA, in quanto le varianti devono essere predisposte PRIMA della esecuzione delle lavorazioni variate / sostituite.
Vediamo se ho capito bene, io allora prendo l'importo da contratto gia ribassato 80.000,00 € applico la diminuzione 16.000,00 e dal risultato poi devo ancora togliere il ribasso? Mi sembra molto strano, di solito la contabilità si fa sempre al lordo e poi alla fine si ribassa, cosi non vado a ribassare due volte, la prima quando parto dall'importo di contratto (gia ribassato) e la seconda quando vado a contabilizzare il tutto sui 64.000,00.
Cosa ne pensa lei?
Ciao collosso89,
occorrerebbe non intrecciare il MODO (di contabilizzare i lavori) con il RISULTATO (l'importo diminuito dei lavori DI CONTRATTO).
La norma parla di importo di contratto, cioè dell'importo che serve per pagare i lavori di contratto, e il 20% di diminuzione si riferisce a tale importo; il contratto è 80.000, quindi:
80.000 - 20% cioè 80.000 - 16.000 = 64.000
Ma dire che i soldi del CONTRATTO devono diminuire del 20% ha la diretta conseguenza che in qualche modo tu devi fare lavori che comportino un pagamento per il 20% in meno, cioè:
tu devi fare una quantità / qualità di lavori che ALLA FINE DEI CONTI siano il 20% in meno di quelli previsti in progetto.
Allora tu fai questi lavori che per qualità / quantità sono l'80% di quelli previsti in progetto, poi vai a fare la contabilità.
Se parti da prezzi lordi, cioè dai prezzi di PROGETTO, quei lavori ti danno 80.000 lordi (cioè l'80% di 100.000); ma questi sono soldi teorici che vengono da valori di progetto e non tengono conto del contratto, non sono i soldi che tu devi avere, perchè per RIENTRARE NEL CONTRATTO devi fare il ribasso; allora applichi il ribasso ed ottieni 64.000 netti.
Se parti da prezzi al netto del RIBASSO gli stessi lavori ti portano 64.000 (cioè l'80% di 80.000) e NON devi applicare il ribasso d'asta, perchè sei partito da prezzi che SONO GIA' DI CONTRATTO.
Alla fine i soldi che devi avere devono essere sempre 64.000 .
La mia tesi si rafforza, quindi lei mi sta dicendo che la D.L. che mi sta sottoponendo un computo che arriva alla somma dell' 80% dell'importo contrattuale al netto sta sbagliando, perche cosi poi con la contabilità mi andrebbe a computare (sottoponendo il tutto al ribasso) un importo inferiore all'80% dell'importo contrattuale??
La ringrazio.
Ciao collosso89,
ribadisco: un conto è il RIBASSO, altro è la DIMINUZIONE.
Ciascun elemento deve essere applicato UNA SOLA VOLTA, in quanto:
- il RIBASSO serve per passare dal PROGETTO al CONTRATTO e si applica al prezzo per ottenere l'importo pagabile all'impresa;
- la DIMINUZIONE serve per APPLICARE al contratto una norma di legge, e si applica all'importo di contratto che di conseguenza lo fa ricadere sui lavori;
- in nessuna parte è scritto che devono essere applicati due volte.
Pertanto, non avendo i numeri e il procedimento usato dal DDL ti confermo il risultato.
Se il DDL prima applica la DIMINUZIONE l'importo dei lavori di progetto di 100.000 si ferma a 80.000, poi applica il RIBASSO, e il pagamento all'impresa secondo le norme di contratto passa da 80.000 a 64.000.
In pratica il DDL calcola i lavori partendo da prezzi L0RDI e si ferma ad un importo lavori per 80.000, e poi applicando il ribasso in sede di contabilità ti vengono pagati 64.000.
Se il DDL prima applica il RIBASSO l'importo pagabile all'impresa passa da 100.000 a base d'asta ad 80.000 di contratto, poi applica la DIMINUZIONE e i lavori passano da 80.000 a 64.000.
In pratica il DDL calcola i lavori partendo da prezzi NETTI e i lavori di contratto diminuiscono da 80.000 a 64.000, poi ti viene direttamente pagato l'importo di 64.000 in quanto non si deve applicare il ribasso (già applicato tramite i prezzi netti).
Nel nostro caso è in previsione una perizia di variante in diminuzione il mio dubbio è :
l'importo che scaturisce dalla perizia, che di solito è al lordo del ribasso, dovra essere netto per poi non applicare il ribasso in contabilità,
oppure tale importo successivamente all'applicazione del ribasso deve in ogni caso rientrare nel quinto d'obbligo dell'importo di contratto.
ES. l'importo della perizia deve essere 64.000,00 e poi non andiamo ad applicare il ribasso in contabilità oppure i 64.000,00 devono essere il risultato di x euro (importo di perizia) - il ribasso d'asta di aggiudicazione?
Grazie anticipatamente.
Ciao collosso89,
forse c'è qualcosa da specificare nel concetto di "importo di perizia", in quanto mi risulta che:
- la perizia viene fatta dopo che l'impresa ha offerto un ribasso e questo ribasso è stato reso ufficiale dal contratto;
- la perizia viene fatta per modificare qualcosa del contratto in corso, cioè i lavori e il relativo importo che deve essere pagato all'impresa;
- altre spese sono (ad esempio l'IVA) o possono essere (ad esempio l'importo del finanziamento) direttamente collegata a tale spesa.
- alla S.A. interessa sapere quanto andrà a spendere effettivamente, in più o in meno; il modo di redigere la contabilità dei lavori eseguiti sarà poi quello dettato dal c.s.a. e dal contratto in genere.
Quindi l'importo FINALE dei lavori di perizia, che è anche importo da cui deriva l'atto di sottomissione, a mio parere non può essere altro che l'IMPORTO DEI LAVORI AL NETTO DEL RIBASSO D'ASTA, ed io metto tale importo nel quadro economico di perizia con l'indicazione:
a) lavori
importo netto dei lavori di perizia
e nuovo importo netto dei lavori di contratto = 64.000
Poi il quadro economico di perizia prosegue con:
b) somme a disposizione
Iva su lavori = 10% su 64.000 = 6.400
........................
eccetera eccetera
Naturalmente nel corso dei calcoli all'interno della perizia può comparire anche l'importo LORDO dei lavori, cioè QUELLO CHE TU DICI che è "di solito" l'importo di perizia, ma deve comparire solo come PASSAGGIO TEMPORANEO, non come risultato.
A questo punto si fanno i lavori e si deve passare ad un argomento successivo e completamente diverso, cioè alla contabilità, ma qualunque sia il modo previsto dal c.s.a si deve avere come risultato che all'impresa devono essere pagati 64.000 .
Ripeto: dal punto di vista del ragionamento i due procedimenti NON devono essere confusi o intrecciati, anche se DEVONO comunque portare alla stessa somma da pagare all'impresa.
Se c'è ancora qualcosa da chiarire penso sia preferibile che mi mandi una e-mail personale con allegato qualche documento.
Gentilissimo e preparatissimo come sempre, la mia quasi certezza si è trasformata in piena certezza la ringrazio scusandomi ancora per la confusione con cui mi esprimo.
Cordiali Saluti.
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