Registrato: Aug 15, 2008 Messaggi: 1513 Località: LECCE
Inviato: Mar Set 25, 2012 8:53 am Oggetto:
Credo che la persone competenti a risponderti con cognizione di causa, ssono l'Ing. Bianchiben, Tecnico e Francotinca che sicuramente interverranno in merito, tuttavia poichè sono entrato nel discorso voglio dire la mia quasi sicuramente sbagliando.-
Ritengo che tu possa svolgere tutte le azioni legali di questo mondo ai fini del pagamento aumentando l'importo delle spese legali, degli interessi per ritardato pagamento e di quant'altro possa aggiungerci un legale oppure proporre un decreto ingiuntivo ma che non possa in alcun modo sospendere i lavori per il mancato pagamento perchè rischi che la S.A. chieda la rescissione del contratto in danno per inadempienza contrattuale con le conseguenze che ciò comporta- Non so e non credo che tu possa fare altrettanto per il mancato pagamento.-
Aspetto con interesse di conoscere il parere degli amici su citati
Ciao RenderP,
l’amico garista 45 (che ringrazio, ma ... non esagerate con i complimenti, altrimenti mi fate diventare rosso) ha perfettamente ragione: in via del tutto generale l’impresa non può rallentare o sospendere i lavori per nessun motivo (emergenze escluse, naturalmente).
Inoltre con la presentazione dell’offerta l’impresa dichiara implicitamente di avere i mezzi economici per eseguire l’opera secondo il piano economico indicato nel c.s.a. e secondo le norme vigenti; queste dicono che la S.A. è tenuta a pagare gli interessi all’impresa se il pagamento non avviene nel termine previsto, quindi un ritardo è ammissibile e deve essere sostenuto dall’impresa, salvo alcune considerazioni.
Oltre al fatto che l’impresa non può mai rallentare o sospendere i lavori UFFICIALMENTE, ritengo che MAI deve mettere per iscritto tale intenzione.
Inoltre, premesso che è del tutto normale che l’impresa pretenda quanto è ad essa dovuto, tuttavia secondo la mia esperienza non fa certo una buona impressione l’impresa che platealmente dichiari che la propria sopravvivenza è legata a quel dato pagamento di quel dato ente, o qualcosa di simile.
E allora?
A mio parere l’impresa ha i mezzi per far capire alla S.A. che esiste il problema “pagamenti” pur senza esporsi troppo dal punto di vista della propria situazione economica.
Se la S.A. ritarda per motivi di disorganizzazione o simili, ma i soldi ci sono, l’impresa può cominciare a comunicare a DDL e RUP all’inizio, e successivamente agli amministratori della S.A. se nulla si è mosso, che è intervenuta una qualche motivazione tecnica o normativa che oggettivamente, per colpa di fattori non bene considerati in progetto o di negligenze di essa S.A. e non certo per colpa dell’impresa, ha iniziato a far rallentare la produzione; questi motivi oggettivi via via aumentano (così comunica l’impresa nel giro di pochi giorni ... ) quanto al loro numero e alla loro influenza negativa, fino a far diventare problematico il completamento dell’opera.
Come aspetto secondario (dice l'impresa ... ) c'è che la produzione diventa sempre meno organizzabile e sempre più scarsa, sì da ledere il suo diritto ad una gestione economicamente positiva dell’appalto.
Motivazioni di tal genere si trovano numerose se si parte dalla definizione di errore di progetto come da comma 6 art 132 D.Lgsl. 163/2006 e se si applicano rigorosamente le norme (es: nell’analisi prezzi di questa lavorazione questa fase non è prevista, nè tantomeno pagata, e quindi io impresa non sono tenuta ad eseguirla, ma se non faccio questa allora non posso fare neppure quest’altra ... ; queste lavorazioni non sono previste, quindi è necessaria una regolare variante e poi devo avere l’ordine di servizio con il verbale di concordamento NP ... ; le disposizioni di dettaglio del DDL hanno superato l’importo di legge, per cui le ultime disposizioni impartite non sono rispondenti alla norma e io impresa non sono tenuta ed eseguirle, ma allora ... e così via):
- Decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 Codice Contratti
Art. 132. Varianti in corso d'opera
.........................
6. Ai fini del presente articolo si considerano errore o omissione di progettazione l'inadeguata valutazione dello stato di fatto, la mancata od erronea identificazione della normativa tecnica vincolante per la progettazione, il mancato rispetto dei requisiti funzionali ed economici prestabiliti e risultanti da prova scritta, la violazione delle norme di diligenza nella predisposizione degli elaborati progettuali.
Con le “motivazioni tecniche” di cui al punto precedente e la corrispondenza accumulata è facile pretendere ed ottenere un incontro con gli amministratori, e allora in quella sede l’imprenditore bravo fa capire che i motivi tecnici possono anche essere superati, ma in cambio della buona volontà dell’impresa la S.A. provveda a ...
In termini pratici, ritengo che la trattativa sia sempre la situazione verso la quale dirigere prioritariamente le energie, ma per ottenere un risultato positivo l’impresa non può fare a meno di presentarsi su un gradino almeno pari, se non più alto, di quello della S.A., ed evitare fortissimamente di andare a piangere per qualche euro.
Naturalmente se la S.A. continua a non pagare l’impresa può valutare se aspettare ancora o andare alla dichiarazione di risoluzione del contratto in danno della S.A. per errori di progetto.
In tal caso in pochi giorni, cioè in un tempo molto minore a quello che servirebbe alla S.A. per dichiarare la risoluzione del contratto in danno dell’impresa per grave ritardo o grave inadempimento, l’impresa espleta tutta la procedura per la restituzione del cantiere, con o senza la partecipazione della S.A. medesima, ed instaura il procedimento legale; nel frattempo deve risultare UFFICIALMENTE che i lavori continuano normalmente pur nelle difficoltà, anche se in pratica possono essere benissimo fermi.
Se l’impresa riesce a stabilire che il ritardo è dovuto al fatto che la S.A. proprio non ha i fondi, allora si è in presenza di una vera e propria inadempienza contrattuale da parte della S.A., e quindi l’impresa deve valutare se è per essa conveniente dichiarare la risoluzione in danno della S.A. per inadempienza contrattuale ed instaurare il procedimento legale conseguente (cambia solo la motivazione della risoluzione, il resto è come sopra).
Io ho esposto il mio modo di pensare e di agire nella situazione descritta, ma poichè l’argomento presenta numerosi risvolti il parere degli altri amici potrà sicuramente portare contributi notevoli.
grazie mille per i vostri pareri, scusandomi per il disturbo a tal punto vorrei sottoporvi questo stralcio trovato in internet:
L'eccezione di inadempimento e la risoluzione del contrailo per inadempimento a seguito nel ritardo dei pagamenti.
in aggiunta al diritto agli interessi per ritardato pagamento degli acconti l'ari. 26 della L 109/94 riconosce all'appaltatore la possibilità di sospendere i lavori avvalendosi dell'eccezione di inadempimento di cui all'ari. 1460 cod. civ. secondo la previsione dell'ari. 26 comma 1 legge 109/94.
Occorre in proposito precisare , onde evitare alle imprese esecutrici decisione spesso affrettate o peggio avventate, che H2T comma dell'ari. 1460 ex. esclude la possibilità di rifiutare la propria prestazione e sospendere l'esecuzione dei lavori qualora Le motivazioni che sorreggono il rifiuto siano contrarie alla buona fede.
Al riguardo la giurisprudenza ( Cass. 21/2/1986 n,1048) (1) ha costantemente interpretato tale disposizione nel senso che la possibilità di rifiutare l'esecuzione non sussiste quando l'inadempimento dell'altro contraente non sia grave.
in buona sostanza perché l'appaltatore possa legittimamente sospendere i lavori è necessario che l'inadempimento della stazione appaltante abbia i caratteri distintivi della gravita.
Ai fini di una corretta applicazione dell'art.1460 delCod. Civ. occorre procedere alla vantazione comparativa del comportamento dei contraenti con riferimento non solo all'elemento cronologico , ma altresì ai rapporti di causalità e dì proporzionalità delle stesse rispetto alla funzione economica –sociale del contratto , in modo da stabilire se effettivamente il comportamento di una parte giustifichi il rifiuto dell'altra di eseguire la prestazione dovuta,tenuto presente il principio che, quando l'inadempimento di una parte non sia grave , il rifiuto dell'altra non è di buona fede e quindi non è giustificato LODO 22 DICEMBRE 2000 (2)
Ciò significa che la facoltà di sospendere i Lavori, ai sensi dell'art.1460 cod.civ. sussiste soltanto nei casi in cui l'importo degli stati di avanzamento non tempestivamente corrisposti e dei relativi interessi maturati abbia un peso economico oggettivamente rilevante e significativo nell'economia dell'intero appalto anche in rapporto alle difficoltà che tale circostanza può determinare nella gestione dei lavori.
Ora da una attenta lettura dell'art. 26 della Legge 109/94 si rileva che mentre il carattere di gravita sussiste quando i ritardi nei pagamenti di acconti nel loro complesso superino di un quarto l'importo netto contrattuale, non è detto che sussista nel ritardo del pagamento di una singola rata di acconto.
infatti mentre nel primo caso la gravita dell'inadempimento è in " re ipsa "e l'appaltatore può senza indugi opporre l'eccezione di inadempimento e così sospendere i lavori senza dover procedere ad alcuna valutazione circa la gravita dell'inadempimento da parte dell'amministrazione appaltante.
Nel secondo caso detta gravita va verificata di volta in volta tenendo conto di tutte le circostanze del caso e perciò l'eccezione di inadempimento non è esercitatile automaticamente al semplice verficarsi del ritardo nel pagamento di un acconto, ma soltanto quando l'inadempimento della stazione appaltante o per il protrarsi oltre ragionevole misura del ritardo o per l'entità della rata di acconto assuma quel carattere di gravita richiesto dall'ari. 1460 cod. civ. Ad esempio , il ritardato pagamento di una ritenuta di acconto di 50 mila euro in un appalto di 5 milioni di euro non assume quel carattere di gravita richiesto per la legittima attuazione dell'eccezione di inadempimento, mentre sicuramente riveste il richiesto carattere di gravita se tale rata è sempre di 50 mila euro ma di un appalto di 1 milione di euro poiché tale rata costituisce indubbiamente una quota consistente del corrispettivo contrattuale.
La valutazione sull'oggettiva gravita dell'inadempimento da parte della pubblica amministrazione , che legittima o meno l'eccezione opposta dall'appaltatore è rimessa al giudice civile che dovrà anche accertare se il comportamento dell'appaltatore è improntato o meno alla buona fede.
1) Cassazione Civile ,sez. li, 21 febbraio 1986 n.1048 Sin Giust. Civ Mass. 1986, fase. 2)
2) Lodo 22 dicembre 2000 (in Archi. Giur. OO.PP: 2001 pag. 1074 )
Non appena l'appaltatore è in condizione di opporre legittimamente l'eccezione di inadempimento egli può, comunicandolo per iscritto alla stazione appaltante, sospendere l'esecuzione dei lavori fino a quando quest'ultima non paga gli acconti non corrisposti. In questi casi l'appaltatore è esonerato da ogni responsabilità per l'eventuale ritardo nell'ultimazione dell'opera ed ha diritto ad una proroga temporale corrispondente al periodo di tempo durante il quale sono stati sospesi i lavori per l'eccezione di inadempimento.
L'appaltatore per ottenere , oltre agli interessi maturati anche il risarcimento del maggior danno ai sensi del 1224 c.c, dovuto al fermo del cantiere, dovrà scrivere riserva nel registro di contabilità all'atto della firma di questo immediatamente dopo la ripresa dei lavori.
in questo caso il maggior danno ex 1224 , prodotto dall'eccezione di inadempimento , spetta all'appaltatore in quanto la limitazione posta dall'ari. 30 comma 4" si riferisce soltanto al maggior danno derivante dal ritardato pagamento degli acconti e non anche dai danni prodotti a seguito dell'eccezione di inadempimento legittimamente attuata dall'imprenditore
Ciao RenderP,
se tu parli di sospensione dei lavori pura e semplice, e non ti interessa il pagamento di quanto a te dovuto, il discorso si ferma: se ci sono le condizioni ne hai diritto.
In genere però si parla di sospensione per cercare di costringere la S.A. a pagare, e allora vale quanto andiamo dicendo con la premessa che non è che si conosca il comma 1 dell’art. 26 L 109/94, ora sostituito dal comma 1 art. 133 Dlgs 163/2006, che parla di “ritardo nella emissione dei certificati di pagamento o dei titoli di spesa” con quanto ne consegue, ma considerando che si tratta di altro.
Già un DDL un po' recalcitrante può redigere il SAL con un certo ritardo, qui intendendo con tale termine il tempo necessario, secondo la sua interpretazione DIFFICILMENTE CONTESTABILE, a che sia effettivamente maturato un importo dei lavori eseguiti tale da rendere possibile la redazione del SAL medesimo.
Poi c’è il RUP, il quale a sua volta deve emettere il certificato di pagamento; e se detto RUP vuole controllare il SAL, e quindi impiega del tempo, non solo ne ha il diritto, ma anche il dovere.
Poi il RUP trasmette il suo certificato alla ragioneria dell’ente, che a sua volta ha necessità del tempo tecnico per liquidare la fattura dell’impresa osservando tutte le condizioni di legge imposte; questo tempo tecnico può dilatarsi se, per motivi contingenti e del tutto leciti (le ferie, la malattia dell’addetto, un documento che ritarda, o simili) passa qualche giorno in più.
Fino a qui è normale amministrazione, e qualunque impresa sa che deve seguire passo passo l’intero iter del pagamento, anche redigendo essa stessa la bozza del SAL o portando i documenti da un ufficio all’altro, ma intanto le spese corrono, i salari e gli stipendi anche, gli interessi passivi pure, indipendentemente dalla "normalità" o meno della causa per il quale il tempo passa: L'IMPRESA DEVE AVERE UN RIFORNIMENTO SENZA SE E SENZA MA.
Se la S.A. non paga pur dopo l'emissione del certificato di pagamento possiamo considerare il termine di legge per il pagamento della fattura, il termine di legge da cui decorrono gli interessi moratori, un po’ di tempo necessario per considerare eccessivo il ritardo anche in vigenza degli interessi moratori, poi il tempo che il legale dell’impresa deve assegnare nella messa in mora della S.A., il tempo necessario per ottenere il decreto ingiuntivo, il tempo per renderlo esecutivo e il tempo per eseguirlo materialmente, cioè possiamo considerare tutti i tempi previsti dalle varie norme e poi fare il conto di quanto tempo complessivamente occorre.
Sono mesi e mesi, durante i quali l’impresa potrebbe maturare condizioni economiche gravi (cosa che, specie con i tempi che corrono, è purtroppo abbastanza frequente), con operai a spasso da un giorno all'altro a causa della sospensione e sempre con le spese di mantenimento del cantiere.
Quindi tutto il ragionamento verte non sulle procedure di legge, ma sull’aspetto pratico, tanto inespresso quanto logico ed esplosivamente evidente, sintetizzabile nella domanda:
COME PUO’ FARE L’IMPRESA A PRENDERE I SUOI SOLDI IN UN TEMPO COMPATIBILE CON IL SUO GIRO ECONOMICO?
Ing. Bianchini la ringrazio ancora,
il discorso è che noi dovremmo fermarci perchè non abbiamo più risorse, una fattura emessa a giugno ed una a settembre, e a desso ci dicono che potranno essere saldate tra dicembre e gennaio! Già di questi tempi è complicato lavorare avendo un po di soldi, figuriamoci senza.
In merito a questo almeno non avremmo voluto perdere tempo e recuperare giorni per l'ultimazione lavori.
Inviato: Mer Set 26, 2012 11:12 am Oggetto: mancato pagamento
E' interessante la delibera Regione Sardegna n.118/2011/PAR per quelli che non accettano giustificazioni da parte degli ENTI.Noi vantiamo un discreto credito da parte Ministero dello Sviluppo,attraverso una fantomatica INVITALIA,e proprio oggi abbiamo comunicato all'Ente l'abbandono del cantiere;poi parlano di crescita e di concorrenza,ma non parlano di scarsa capacità degli ENTI.Saluti per il garista e ne approfitto per ricordargli che attendo sua risposta in privato.CIAO!!!!
Oltre all'art. 1460 c.c., anche art. 158 comma 2 del DPR 207/2010 che riporto di seguito, dispone la sospensione per interruzione di finanziamenti disposta con legge dello Stato.
Art. 158. Sospensione e ripresa dei lavori
(art. 133, d.P.R. n. 554/1999)
2. Fuori dei casi previsti dal comma 1 e dall’articolo 159, comma 1, il responsabile del procedimento può, per ragioni di pubblico interesse o necessità, ordinare la sospensione dei lavori nei limiti e con gli effetti previsti dagli articoli 159 e 160. Rientra tra le ragioni di pubblico interesse l’interruzione dei finanziamenti disposta con legge dello Stato, della Regione e della Provincia autonoma per sopravvenute esigenze di equilibrio dei conti pubblici.
Il PATTO DI STABILITA' è paragonabile ad un interruzione di finanziamenti disposta da una legge dello Stato?
Ciao RenderP,
penso che con il validissimo contributo di francotinca il quadro "teorico" sia abbastanza chiaro, sia riguardo alle procedure che riguardo ai tempi.
Tu dici che hai dato fondo alle possibilità economiche dell'impresa di continuare i lavori, e questo è già un elemento di grandissima importanza; vorrei però completare con due considerazioni, una di derivazione giurisprudenziale e una derivante dall'esperienza.
Prima considerazione: l'obbligo di cooperazione.
E' giurisprudenza consolidata che nella esecuzione dei contratti delle OOPP sussiste l'obbligo di cooperazione: la S.A. e l'impresa devono collaborare al fine ultimo della realizzazione dell'opera, in quanto l'utilità sociale dell'opera deve prevalere sulle sterili contrapposizioni delle parti.
Quindi, a meno che non ci siano particolari vincoli esterni da rispettare, è la S.A. che potrebbe venirti incontro disponendo essa stessa una sospensione dei lavori (naturalmente con una motivazione che non sia: non ci sono soldi).
Qualcuno potrebbe obiettare che sarebbero una interpretazione un po' estensiva di questo obbligo di cooperazione e un falso in un verbale di sospensione, ma, considerato che di dichiarazioni ed interpretazioni "estensive" gli atti amministrativo-contabili sono generalmente pieni, se ci si mettono dentro anche la tutela del lavoro degli operai, la pessima situazione attuale, il fatto che in fin dei conti è la stessa S.A. che ha sbagliato nel programmare i pagamenti a te dovuti, e il tutto viene fatto in buona fede a fin di bene, ecco che una sospensione da parte della S.A. ci sta tranquillamente (forse ne avete già parlato, ma non ne hai dato cenno).
Ed ora l'esperienza: il tuo rapporto con la S.A..
Se quanto appena sopra non è accaduto e non accade, ho il forte dubbio che ci possa essere, alla tua iniziativa di sospendere il lavori, una reazione della S.A. non del tutto equilibrata, con conseguenze per te negative in quanto non sei in una posizione di forza, ma proprio di estrema debolezza.
In questi casi non è per nulla difficile per la S.A. trovare qualcosa, di vero o di inventato (accade anche questo) non importa, per dichiararti inadempiente e deliberare la risoluzione del contratto in tuo danno togliendoti cantiere e appalto, con tutte le conseguenze del caso.
Così facendo la S.A. potrebbe anche avere buon gioco a bloccare, in tutto o in parte, il pagamento forzoso dei SAL già maturati.
Sono possibili altri scenari, ma in ogni caso ritengo che per evitare di passare dalla padella alla brace non si possa prescindere nè dal tentare la strada di chiedere che la sospensione sia disposta dalla stessa S.A., nè, in caso di risposta negativa, da una attenta valutazione della possibile reazione della S.A. alla sospensione da te impresa disposta.
Registrato: Aug 15, 2008 Messaggi: 1513 Località: LECCE
Inviato: Mer Set 26, 2012 11:58 am Oggetto:
Non credo che il Patto di Stabilità rientri tra l'interruzione di finanziamenti disposta da una legge dello Stato in quanto i soldi che spettavano sono stati erogati all'Ente ma sono stati mal gestiti per cui non si tratta di interruzione ma si tratta di pretendere di più di cio che spetta.-
Peraltro, come più volte ribadito dalla giurisprudenza, esiste una responsabilità precontrattuale della S.A. in quanto dal momento che indice un appalto ha la certezza dei finanziamenti ad hoc altrimenti non può indire la gara stessa. Il guaio è che una volta ricevuti i finanziamenti invece di tenerli vincolati per quella gara vengono stornati per altri pagamenti, cosa che contabilmente non potrebbe essere fatta in quanto i vincolati allo scopo per il quale sono stati erogati.-
Gent.mo Ing. Bianchini,
i rapporti con S.A. ad oggi sono ottimi ed anche da parte loro si intravede un certo imbarazzo.
La linea dell'impresa è sempre stata quella di realizzare le opere nell'interesse di tutti.
Il mio quesito è stato formulato soprattutto per capire e di conseguenza concordare con la S.A. la strada migliore per poter avere meno danni possibili da questa situazione.
Ciao RenderP,
quanto tu ci dici è veramente una notizia buona, di quelle rare, e penso che la strada della cooperazione, già positivamente in atto, possa e soprattutto debba proseguire.
Mi farà piacere conoscere il seguito.
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