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aedilweb.it - edilizia in rete: Indice delle guide

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Il PiMUS, Piano di montaggio uso e smontaggio dei ponteggi , breve guida.
Tutorial pubblicato da: aedilweb, il 2007-08-05
4054 letture |

Navigazione veloce
1 - Premessa
2 - Cosa è:
3 - Per quali opere provvisionali va previsto ?
4 - Chi ha obbligo di redigerlo ?
5 - Chi è la persona competente ?
6 - Chi è esonerato dall’obbligo di redazione ?
7 - Che relazione ha con PSC e POS ?

1 - Premessa
IL PIANO DI MONTAGGIO USO E SMONTAGGIO DEI PONTEGGI
(PiMUS)
L’articolo 36-quater del D.-Lgs 626/94 al comma 3 introduce la novità fondamentale costituita
dall’obbligo di redigere il Piano di Montaggio Uso e Smontaggio del ponteggio (PiMUS):


3. “Il datore di lavoro provvede a redigere a mezzo di persona competente un piano di montaggio, uso e
smontaggio, in funzione della complessita' del ponteggio scelto. Tale piano puo' assumere la forma di
un piano di applicazione generalizzata integrato da istruzioni e progetti particolareggiati per gli schemi
speciali costituenti il ponteggio, ed e' messo a disposizione del preposto addetto alla sorveglianza e dei
lavoratori interessati.”
[ Su ]

2 - Cosa è:
E’ il documento operativo da mettere a disposizione degli addetti ai lavori riportante la concreta
procedura di montaggio/smontaggio ed eventualmente trasformazione del ponteggio nonché le
informazioni sui parametri di impiego e sulle manutenzioni/verifiche da eseguire in fase di utilizzo.
E’ finalizzato a garantire:
• la sicurezza del personale addetto al montaggio e smontaggio;
• la sicurezza di chi utilizzerà il ponteggio;
• la sicurezza di persone terze (lavoratori e non) che potrebbero interferire con le fasi di
montaggio/smontaggio ma anche in fase di utilizzo ( ad esempio lavoratori che nelle vicinanze
svolgono altre attività, residenti di un edificio, persone in transito su percorsi pedonali adiacenti …).
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3 - Per quali opere provvisionali va previsto ?
A condizione che si operi a più di 2 metri rispetto ad un piano stabile il PiMUS va redatto nei seguenti
casi:
- ponteggi metallici fissi
- ponteggi in legname
- piani di carico
- ponti su ruote (orientamento prevalente)

Non va redatto per i ponti su cavalletti in quanto non possono avere altezza superiore a 2 metri rispetto
ad un piano stabile.
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4 - Chi ha obbligo di redigerlo ?
L’obbligo di garantire la avvenuta redazione del Il PiMUS è del datore di lavoro dell’impresa che monta
e smonta i ponteggi il quale si avvale per la stesura di persona competente.
[ Su ]

5 - Chi è la persona competente ?
In assenza di definizione da parte del legislatore di specifiche competenze o titoli, la scelta delle persone
competenti ricade tra le responsabilità del datore di lavoro; pertanto potrà intendersi persona competente
per la redazione del Pi.M.U.S. anche lo stesso datore di lavoro.
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6 - Chi è esonerato dall’obbligo di redazione ?
E’ esonerato dall’obbligo di redazione del PiMUS solo il lavoratore autonomo inteso come persona che
opera da solo in autonomia senza vincoli di subordinazione.

Si deve però osservare che poiché il PiMUS è strumento operativo da mettere a disposizione anche degli
utilizzatori del ponteggio di fatto l’esonero riguarda il lavoratore autonomo che si monta il ponteggio lo
utilizza (da solo) e se lo smonta; il caso reale è quello degli artigiani (senza dipendenti) che impiegano
tra battelli in uso esclusivo.

Nel concreto, poiché il montaggio di un ponteggio richiede l’impiego di una vera squadra di montatori
composta indicativamente da 3 addetti è inverosimile che possa essere affidata e svolta da una singola
persona.

Qualora il montaggio la trasformazione o lo smontaggio del ponteggio venga affidato ad una squadra di
artigiani singoli, questi configurano un impresa di fatto i cui componenti operano in modo coordinato ed
organizzato e pertanto viene meno l’elemento principale che caratterizza la figura di lavoratore
autonomo, cioè l’assenza dei vincoli di subordinazione.

In tal caso, a seconda dell’organizzazione reale, colui che riveste il ruolo di datore di lavoro (in genere
l’artigiano che assume il lavoro e che richiede la collaborazione degli altri autonomi) ha obbligo di far
redigere o redigere (se persona competente) il Pi.M.U.S.
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7 - Che relazione ha con PSC e POS ?
Il Piano di Sicurezza e Coordinamento (PSC) è il documento “di progetto” della sicurezza di tutta
l’opera ed è unico per l’intero cantiere.

IL PSC contiene, fra l’altro, la individuazione l’analisi e la valutazione dei rischi e le conseguenti
procedure e misure di sicurezza da realizzare. Il ponteggio è una misura di sicurezza e quindi il PSC
indica dove va realizzato e quali caratteristiche deve avere.

Il Piano Operativo di Sicurezza (POS) è il documento di valutazione dei rischi che ogni impresa che
opera in cantiere deve redigere in ordine alle lavorazioni effettivamente svolte, ed ha la funzione di
dettagliare le misure indicate nel PSC, quindi anche in merito al ponteggio, rispettandone la coerenza
con quest’ultimo.

Quindi per un cantiere si avranno un numero di POS pari al numero delle imprese esecutrici.

IL PiMUS è un documento strettamente correlato all’impiego (montaggio, uso e smontaggio) del
ponteggio e sarà unico per ogni tipo di ponte che si installerà in cantiere.

Tutte le imprese, ed i lavoratori autonomi, che impiegheranno il ponteggio devono:
- avere a disposizione il PiMUS;
- attenersi alle istruzioni in esso contenute.

IL PSC, soprattutto, ed il POS sono documenti che contengono “dati di imput” indispensabili per la
redazione del PiMUS e quindi devono essere messi a disposizione della persona incaricata della sua
stesura.

Fra gli elementi reperibili nel PSC e nel POS vi sono, ad esempio:
- le caratteristiche dell’opera servita dal ponteggio;
- le caratteristiche e i vincoli dei luoghi;
- le esigenze funzionali richieste al ponteggio ( passi carrai, mantovane, interruzioni di stilata, d’opera,
necessità di applicazione di elevatori, ecc…)
- l’esigenza di trasformazioni da apportare in corso d'opera.
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