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Il PiMUS, Piano di montaggio uso e smontaggio dei ponteggi , breve guida.




1 Premessa
2 Cosa è:
3 Per quali opere provvisionali va previsto ?
4 Chi ha obbligo di redigerlo ?
5 Chi è la persona competente ?
6 Chi è esonerato dall’obbligo di redazione ?
7 Che relazione ha con PSC e POS ?

1 PremessaIL PIANO DI MONTAGGIO USO E SMONTAGGIO DEI PONTEGGI (PiMUS) L’articolo 36-quater del D.-Lgs 626/94 al comma 3 introduce la novità fondamentale costituita dall’obbligo di redigere il Piano di Montaggio Uso e Smontaggio del ponteggio (PiMUS):
3. “Il datore di lavoro provvede a redigere a mezzo di persona competente un piano di montaggio, uso e smontaggio, in funzione della complessita' del ponteggio scelto. Tale piano puo' assumere la forma di un piano di applicazione generalizzata integrato da istruzioni e progetti particolareggiati per gli schemi speciali costituenti il ponteggio, ed e' messo a disposizione del preposto addetto alla sorveglianza e dei lavoratori interessati.”


2 Cosa è:E’ il documento operativo da mettere a disposizione degli addetti ai lavori riportante la concreta procedura di montaggio/smontaggio ed eventualmente trasformazione del ponteggio nonché le informazioni sui parametri di impiego e sulle manutenzioni/verifiche da eseguire in fase di utilizzo. E’ finalizzato a garantire: • la sicurezza del personale addetto al montaggio e smontaggio; • la sicurezza di chi utilizzerà il ponteggio; • la sicurezza di persone terze (lavoratori e non) che potrebbero interferire con le fasi di montaggio/smontaggio ma anche in fase di utilizzo ( ad esempio lavoratori che nelle vicinanze svolgono altre attività, residenti di un edificio, persone in transito su percorsi pedonali adiacenti …).

3 Per quali opere provvisionali va previsto ?A condizione che si operi a più di 2 metri rispetto ad un piano stabile il PiMUS va redatto nei seguenti casi: - ponteggi metallici fissi - ponteggi in legname - piani di carico - ponti su ruote (orientamento prevalente) Non va redatto per i ponti su cavalletti in quanto non possono avere altezza superiore a 2 metri rispetto ad un piano stabile.

4 Chi ha obbligo di redigerlo ?L’obbligo di garantire la avvenuta redazione del Il PiMUS è del datore di lavoro dell’impresa che monta e smonta i ponteggi il quale si avvale per la stesura di persona competente.

5 Chi è la persona competente ?In assenza di definizione da parte del legislatore di specifiche competenze o titoli, la scelta delle persone competenti ricade tra le responsabilità del datore di lavoro; pertanto potrà intendersi persona competente per la redazione del Pi.M.U.S. anche lo stesso datore di lavoro.

6 Chi è esonerato dall’obbligo di redazione ?E’ esonerato dall’obbligo di redazione del PiMUS solo il lavoratore autonomo inteso come persona che opera da solo in autonomia senza vincoli di subordinazione. Si deve però osservare che poiché il PiMUS è strumento operativo da mettere a disposizione anche degli utilizzatori del ponteggio di fatto l’esonero riguarda il lavoratore autonomo che si monta il ponteggio lo utilizza (da solo) e se lo smonta; il caso reale è quello degli artigiani (senza dipendenti) che impiegano tra battelli in uso esclusivo. Nel concreto, poiché il montaggio di un ponteggio richiede l’impiego di una vera squadra di montatori composta indicativamente da 3 addetti è inverosimile che possa essere affidata e svolta da una singola persona. Qualora il montaggio la trasformazione o lo smontaggio del ponteggio venga affidato ad una squadra di artigiani singoli, questi configurano un impresa di fatto i cui componenti operano in modo coordinato ed organizzato e pertanto viene meno l’elemento principale che caratterizza la figura di lavoratore autonomo, cioè l’assenza dei vincoli di subordinazione. In tal caso, a seconda dell’organizzazione reale, colui che riveste il ruolo di datore di lavoro (in genere l’artigiano che assume il lavoro e che richiede la collaborazione degli altri autonomi) ha obbligo di far redigere o redigere (se persona competente) il Pi.M.U.S.

7 Che relazione ha con PSC e POS ?Il Piano di Sicurezza e Coordinamento (PSC) è il documento “di progetto” della sicurezza di tutta l’opera ed è unico per l’intero cantiere. IL PSC contiene, fra l’altro, la individuazione l’analisi e la valutazione dei rischi e le conseguenti procedure e misure di sicurezza da realizzare. Il ponteggio è una misura di sicurezza e quindi il PSC indica dove va realizzato e quali caratteristiche deve avere. Il Piano Operativo di Sicurezza (POS) è il documento di valutazione dei rischi che ogni impresa che opera in cantiere deve redigere in ordine alle lavorazioni effettivamente svolte, ed ha la funzione di dettagliare le misure indicate nel PSC, quindi anche in merito al ponteggio, rispettandone la coerenza con quest’ultimo. Quindi per un cantiere si avranno un numero di POS pari al numero delle imprese esecutrici. IL PiMUS è un documento strettamente correlato all’impiego (montaggio, uso e smontaggio) del ponteggio e sarà unico per ogni tipo di ponte che si installerà in cantiere. Tutte le imprese, ed i lavoratori autonomi, che impiegheranno il ponteggio devono: - avere a disposizione il PiMUS; - attenersi alle istruzioni in esso contenute. IL PSC, soprattutto, ed il POS sono documenti che contengono “dati di imput” indispensabili per la redazione del PiMUS e quindi devono essere messi a disposizione della persona incaricata della sua stesura. Fra gli elementi reperibili nel PSC e nel POS vi sono, ad esempio: - le caratteristiche dell’opera servita dal ponteggio; - le caratteristiche e i vincoli dei luoghi; - le esigenze funzionali richieste al ponteggio ( passi carrai, mantovane, interruzioni di stilata, d’opera, necessità di applicazione di elevatori, ecc…) - l’esigenza di trasformazioni da apportare in corso d'opera.
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