Responsabilità rispetto alle norme di sicurezza degli impianti
Committente che si rivolga a una ditta non abilitata:*
da 103,33 a 516,46 euro
Mancato adeguamento degli impianti :
da 103,33 a 516,46 euro
Violazioni compiute da installatori o progettisti :
da 1.032,91 a 10.329,14 euro. Alla terza violazione,sospensione temporanea dal registro delle ditte o dall’albo provinciale delle imprese artigiane.
Responsabilità rispetto ai dipendenti del condominio (Dlgs n. 626/1994)
- (Condominio o amministratore immobiliare): mancata manutenzione regolare impianti, mancata eliminazione difetti rilevati
arresto da 3 a 6 mesi o ammenda da 1.549 a 4.131 euro
-(Fabbricante, venditore): fabbricazione e vendita di impianti non rispondenti alle disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di sicurezza
arresto fino a 6 mesi o ammenda da 7.746 a 30.987 euro.
- (Progettista, installatore): scelte progettuali e tecniche non rispondenti ai requisiti essenziali di sicurezza previsti dalle norme vigenti, mancato rispetto delle istruzioni dei fabbricanti
arresto fino ad un mese o ammenda da 309 a 1.032 euro.
* Eventualmente vanno aggiunti il risarcimento danni e le responsabilità penali
** Se è l’amministratore condominiale a designare la ditta, senza assenso dell’assemblea, è lui l’unico responsabile
Fonte: Ufficio Studi Confappi-Federamministratori
Adeguamento impianti e amministratore
L’amministratore condominiale ha il preciso obbligo di chiedere ai condomini l’adeguamento degli impianti alle norme. Ci si può chiedere: cosa accade se gli abitanti del palazzo, magari spaventati dall’entità della spesa, si rifiutano di eseguirlo?
Per non avere responsabilità civili e penali (queste ultime, in caso di incidente), basta che l’amministratore invii a tutti una lettera in cui dichiara che ha inutilmente provato a richiedre l’adeguamento, che gli è stato negato? Probabilmente no, anche se prende questa precauzione resta comunque responsabile della tutela delle cose comuni. Pertanto l’unica via che gli rimane è quella di dimettersi dall’incarico.
fonte: confappi.it
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