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Il nostro FORUM quesiti ed altro gli ultimi 10 post
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aedilweb.it - edilizia in rete: Indice delle guide |
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1 - LEGGE 2359/1865 - prima Legge dopo l'unita d'Italia. | La prima legge che a partire dall’unità d’Italia (avvenuta nel 1861) affronta argomenti di carattere urbanistico è la legge 25-6-1865 n° 2359, Disciplina delle espropriazioni forzate per cause di utilità pubblica. Punti caratteristici della legge sono la non obbligatorietà del Piano Regolatore Edilizio (in ogni caso per i Comuni con più di 10000 abitanti), il termine venticinquennale per la sua attuazione e il riconoscimento implicito, nell’approvazione del Piano Regolatore, della dichiarazione di pubblica utilità. La legge non ebbe estesa applicazione sia per la mancanza di progettisti validi, sia per l’impreparazione delle amministrazioni comunali, sia per il grave onere che derivava alle casse comunali dell’esproprio, soprattutto degli edifici da demolire. | [ Su ] |
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2 - LEGGE 2892/1885 - Legge per il risanamento della città di Napoli. | Nota con il nome di Legge per il risanamento della città di Napoli, fu predisposta in seguito ad una grave epidemia di colera che colpì il capoluogo campano nel 1884. Questa legge conteneva una serie di norme urbanistiche che rappresentavano un momento evolutivo della legislazione urbanistica, tanto che alcuni aspetti della legge (specialmente per il calcolo delle indennità di espropriazione) sono tuttora applicati. | [ Su ] |
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4 - LEGGE 502/1907 | Questa legge destinava metà dei proventi delle imposte sulle aree fabbricabili a beneficio dell’Istituto Case Popolari di Roma e dichiarava fabbricabili tutte le aree comprese nel perimetro del Piano Regolatore di Roma. Dal punto di vista urbanistico quest’ultima innovazione è stata molto importante poichè ha sancito il principio che sono fabbricabili solo le aree comprese nel Piano Regolatore. | [ Su ] |
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5 - LEGGE PER L’APPROVAZIONE DEL PIANO REGOLATORE DI ROMA DEL 1931 | Ha introdotto alcuni principi fondamentali di procedure urbanistiche che formeranno la base per la legge urbanistica nazionale del 1942. La proliferazione di leggi speciali per l’approvazione dei Piani Regolatori di molte città creò un corpo di norme diverse per ciascun Comune con conseguenze negative sulla chiarezza dei rapporti tra Pubblica Amministrazione e cittadini. Si sentì quindi la necessità di una disciplina integrale, organica, e autonoma, alla quale si giunse solo separando le norme urbanistiche vere e proprie da quelle riguardanti l’esproprio, evitando l’equivoco che il Piano Regolatore fosse soltanto una particolare ipotesi di dichiarazione di pubblica utilità. | [ Su ] |
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6 - LEGGE URBANISTICA NAZIONALE 1150/1942 | La sola legge organica in materia urbanistica è la legge 1150/1942, alla quale molte altre leggi successive (come la Legge Ponte) hanno apportato modifiche anche sostanziali, ma senza sostituirla. Nella sua formulazione attuale essa prende il nome di Legge Urbanistica Integrata. A partire dal gennaio 1972 ha trovato pratica applicazione il dettato costituzionale che prevede il trasferimento alle Regioni a statuto ordinario delle funzioni amministrative statali in materia urbanistica: il testo delle leggi urbanistiche emesse prima del ’72 deve perciò essere letto sostituendo gli organi statali centrali e periferici, di volta in volta indicati, con la Regione competente per territorio. La legge 1150/1942 introduce sostanziali innovazioni riguardanti : a) Principi normativi (obbligo della licenza edilizia, attribuzione al Sindaco del compito di vigilare sull’attività edilizia, introduzione di sanzioni penali per le violazioni della legge stessa,…) b) Organizzazione della pianificazione (viene suddivisa in due livelli: primo livello o livello territoriale e secondo livello o livello locale, suddiviso a sua volta in una fase previsionale ed una attuativa) c) Poteri conferiti ai Comuni (tutti i Comuni possono formare il Piano Regolatore; per i Comuni contenuti in determinate liste questo è un obbligo) | [ Su ] |
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7 - LEGGE 765/1968 - Legge Ponte - modifiche ed integrazioni sostanziali alla legge urbanistica del 1942. | Chiamata anche Legge Ponte, la legge 765/1967 ha introdotto modifiche ed integrazioni sostanziali alla legge urbanistica del 1942. Nata sotto la spinta emotiva dei fatti di Agrigento, si proponeva di porre un freno all’espansione caotica delle città ed all’abusivismo edilizio, demandando al Ministero di Lavori Pubblici di stabilire con appositi decreti interministeriali: a) le distanze minime a protezione del nastro stradale, da osservarsi nell’edificazione fuori dai centri abitati b) i limiti ed i rapporti inderogabili di densità edilizia, di distanza tra i fabbricati nonché i rapporti fra gli spazi destinati agli insediamenti residenziali e produttivi e spazi pubblici o riservati alle attività collettive, a verde pubblico o a parcheggi | [ Su ] |
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8 - D.M. 1404/1968 - Distanze minime a protezione del nastro stradale da osservare nella edificazione fuori dal perimetro dei centri abitati, | Il D.M. 1404, Distanze minime a protezione del nastro stradale da osservare nella edificazione fuori dal perimetro dei centri abitati, consta di 5 articoli. Le distanze minime sono così stabilite: a) autostrade: 60 m b) strade di grande comunicazione o di traffico elevato (strade statali): 40 m c) strade di media importanza (statali, provinciali e comunali): 30 m d) strade di interesse locale (provinciali e comunali): 20 m A tali distanze minime va aggiunta la larghezza dovuta alla proiezione di eventuali scarpate o fossi o di fasce di espropriazione risultanti da progetti approvati. In corrispondenza di incroci e biforcazioni le fasce di rispetto determinate dalle distanze minime sopraindicate sono ulteriormente incrementate. | [ Su ] |
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9 - D.M. 1404/1968 - zone territoriali omogenee | Il contenuto del D.M. 1444 è suddiviso in 9 articoli. L’art. 2 definisce le cosiddette zone territoriali omogenee (zone di tipo A, B, C, D, E, F); i restanti 8 articoli definiscono limiti inderogabili di densità edilizia, di altezza, di distanza fra fabbricati e rapporti massimi tra spazi destinati agli insediamenti residenziali e produttivi e spazi pubblici o riservati alle attività collettive, al verde pubblico o a parcheggi da osservare ai fini della formazione dei nuovi strumenti urbanistici o della revisione di quelli esistenti. Il D.M. 1444 rappresenta forse lo strumento più interessante per il conseguimento degli obbiettivi della Legge Ponte. Naturalmente le quantità fissate risentono di un’eccessiva generalizzazione che è stata parzialmente corretta dalle leggi urbanistiche regionali. | [ Su ] |
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10 - LEGGE 10/1977 - Norme per la edificabilità dei suoli, | La legge 10/1977, Norme per la edificabilità dei suoli, si configura essenzialmente come legge-quadro in materia edilizio-urbanistica, cioè come legge che pone i principi fondamentali ai quali dovranno adeguarsi le Regioni nell’emanare le proprie normative urbanistiche. Questa legge lascia anche ampio spazio all’attività dei comuni ai quali spetta la formazione e l’emanazione dei regolamenti edilizi comunali, il rilascio delle concessioni. Punti qualificanti della legge sono quelli che riguardano la nuova disciplina della concessione edilizia e l’introduzione del Programma Pluriennale di attuazione del Piano Regolatore. La legge 10/1977 modifica anche la normativa sulle espropriazioni e definisce le sanzioni amministrative, civili e penali per la mancata osservanza delle disposizioni in essa contenute. La nuova disciplina della concessione (che sostituisce la disciplina della licenza edilizia) introduce inoltre il principio che il privato che costruisce sul proprio terreno deve partecipare agli oneri che la sua iniziativa pone a carico della comunità. Per questo motivo la concessione edilizia, salvo casi particolari (costruzioni in zone agricole, opere realizzate a seguito di pubbliche calamità, opere pubbliche…), è onerosa ed è composta da due parti : una rapportata all’incidenza degli oneri di urbanizzazione (spese che il Comune deve affrontare per l’esecuzione delle opere di urbanizzazione) e l’altra al costo della costruzione alla quale la concessione si riferisce. Altre caratteristiche della concessione edilizia sono l’irrevocabilità, la trasferibilità, la validità limitata nel tempo e la pubblicità. | [ Su ] |
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11 - LEGGE 457/1978 - Norme per l’edilizia residenziale | La legge 457/1978, Norme per l’edilizia residenziale, nata con lo scopo di incrementare gli interventi di edilizia residenziale, dedica il Titolo IV ad una serie di Norme generali per il recupero del patrimonio edilizio ed urbanistico esistente. E’ il primo concreto sistema normativo che affronta il problema del recupero edilizio, mediante l’individuazione delle zone di recupero e la perimetrazione, all’interno di esse, degli immobili, complessi edilizi, isolati ed aree che saranno oggetto dei piani di recupero. Il Piano di Recupero (fig.3) è stato introdotto con lo scopo di fornire ad operatori pubblici e privati uno strumento di dettaglio appropriato alla complessa problematica del recupero, con un iter approvativo più agile rispetto a quello previsto per i Piani Particolareggiati. Inoltre gli interventi vengono classificati in interventi di manutenzione ordinaria, interventi di manutenzione straordinaria, interventi di restauro e risanamento conservativo, interventi di ristrutturazione edilizia e urbanistica. | [ Su ] |
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12 - LEGGE 47/1985 - Norme in materia di controllo dell’attività urbanistico-edilizia. | Questa legge, Norme in materia di controllo dell’attività urbanistico-edilizia, ma comunemente chiamata legge sul condono delle opere edilizie abusive, è nata con l’intento di porre un freno all’abusivismo edilizio, ovvero alla costruzione di opere in violazione della legislazione edilizia e urbanistica vigente. Essa affronta due temi : il controllo dell’attività urbanistico-edilizia, mediante una maggiore articolazione e inasprimento del sistema sanzionatorio, e la sanatoria delle opere abusivamente realizzate entro il 1° ottobre 1993, attraverso una regolamentazione delle situazioni derivanti dall’abusivismo pregresso. La legge si divide in 5 capitoli : il primo stabilisce le sanzioni amministrative e penali, il secondo invece è rivolto ad uno snellimento delle procedure urbanistiche ed edilizie (per esempio vengono introdotte le opere interne, per le quali non è richiesta né autorizzazione né concessione). | [ Su ] |
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