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aedilweb.it - edilizia in rete: Indice delle guide

[ Le guide più lette | Indice delle guide ]

Speciale T.F.R.
Tutorial pubblicato da: aedilweb, il 2007-05-14
2060 letture |

Navigazione veloce
1 - PREMESSA
2 - La compilazione della modulistica: modalità esplicita
3 - La non compilazione della modulistica: modalita’ tacita (silenzio/assenso)
4 - Modulistica - (in particolare nel caso di adesione al fondo pensione negoziale)
5 - Decorrenze ed effetti delle scelte
6 - Che cosa è il Fondo residuale Inps: Fondinps?
7 - Che cosa è il Fondo Tesoreria dello Stato gestito dall’Inps?

1 - PREMESSA
di Maria Rita GilardiDipartimento previdenza Cgil
 
Con i decreti del 30 gennaio 2007 (del ministero del Lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il ministero dell’Economia e delle Finanze pubblicati nella Gazzetta Ufficiale del 1° febbraio 2007);

i chiarimenti contenuti nella deliberazione 21 marzo 2007 della Commissione di vigilanza sui fondi pensione (Covip);

la circolare Inps del 3 aprile 2007, n.70 e il messaggio Inps del 26 aprile 2007, n.10577 il quadro normativo di riferimento si avvia a definizione.


L’insieme di questi provvedimenti contiene le indicazioni relative: alle procedure di espressione della volontà circa la destinazione del trattamento di fine rapporto (modulistica, effetti delle scelte, decorrenze);

alla disciplina della forma pensionistica complementare istituita presso l’Inps denominata Fondinps; e alla disciplina del Fondo tesoreria dello Stato. È bene ricordare innanzitutto che entro il 30 giugno 2007 (per le lavoratrici e i lavoratori già occupati al 31 dicembre 2006) o entro sei mesi dalla data di assunzione se successiva al 1° gennaio 2007 le lavoratrici e i lavoratori dipendenti del settore privato, ad esclusione dei lavoratori domestici, sono chiamati a decidere sulla destinazione del Tfr maturando: destinarlo ad una forma pensionistica complementare o lasciarlo presso il datore di lavoro. La scelta può essere effettuata esplicitamente (modalità esplicita) attraverso la compilazione dell’apposita modulistica. Se entro i termini sopra indicati non si compila nessuna modulistica scatta il silenzio – assenso (modalità tacita).
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2 - La compilazione della modulistica: modalità esplicita
Nel caso di scelta esplicita (per iscritto) occorre compilare e consegnare al datore di lavoro la modulistica. I moduli da utilizzare per la scelta sono obbligatoriamente quelli predisposti dal ministero del Lavoro e della Previdenza sociale pubblicati con i decreti nella Gazzetta Ufficiale del 1° febbraio 2007. La modulistica deve essere messa a disposizione, della lavoratrice e del lavoratore, dal datore di lavoro il quale deve conservarla e consegnarne una copia controfirmata per ricevuta alla/al lavoratrice/lavoratore.

I moduli sono di due tipi: Modulo Tfr1; Modulo Tfr2. Il ModuloTfr1 riguarda le lavoratrici e i lavoratori assunti entro il 31 dicembre 2006 che abbiano quindi a tale data un rapporto di lavoro in essere cioè siano effettivamente occupati. Il ModuloTfr2 riguarda le lavoratrici e i lavoratori assunti dopo il 31 dicembre 2006 il cui rapporto di lavoro ha avuto inizio dal 1° gennaio 2007. Se si sceglie di aderire alla previdenza complementare occorre indicare nel modulo la forma pensionistica scelta (fondo pensione negoziale, fondo pensione aperto ad adesione collettiva, fondo pensione preesistente, fondo pensione regionale, fondo pensione aperto ad adesione individuale, polizza assicurativa) ed allegare al modulo Tfr1 o Tfr2 il modulo di adesione.

Occorre prestare molta attenzione ai casi in cui le lavoratrici e i lavoratori che – successivamente al 31 dicembre 2006 e prima della pubblicazione del decreto ministeriale contenente la modulistica (1° febbraio 2007) – abbiano manifestato la scelta con una modulistica diversa. Qualora:
• la scelta sia stata quella di destinare il Tfr maturando alla previdenza complementare ed oltre al modulo errato si sia compilato il modulo di adesione predisposto dalla forma pensionistica. In tal caso la scelta effettuata è valida ed è valida la data in cui è stata effettuata a condizione però che sia stata confermata attraverso la compilazione dei moduli Tfr1 o Tfr2 entro il 2 marzo 2007.
• la scelta sia stata, invece, quella di mantenere il Tfr maturando presso il datore di lavoro. In tal caso occorrerà ripetere la scelta con i moduli Tfr1 o Tfr2. Altrimenti, non essendo valido il modulo e quindi la scelta, al termine dei sei mesi scatterà il silenzio assenso e quindi l’adesione alla previdenza complementare.

Una volta individuato il modulo di riferimento occorre riconoscere la sezione. I moduli sono infatti divisi in più sezioni. Per capire qual è la sezione di riferimento e compilare il modulo correttamente occorre verificare:
• la data di iscrizione alla previdenza obbligatoria: - lavoratrici e lavoratori iscritti alla previdenza obbligatoria dopo il 28 aprile 1993; - lavoratrici e lavoratori iscritti alla previdenza obbligatoria prima del 29 aprile 1993
• e se si è già iscritti ad una forma di previdenza complementare.

                                                *

Lavoratrici e lavoratori iscritti alla previdenza obbligatoria dopo il 28 aprile 1993
Le lavoratrici e i lavoratori iscritti per la prima volta alla previdenza obbligatoria in data successiva al 28 aprile 1993 e che al 31 dicembre 2006 sono già iscritti ad un fondo pensione negoziale non devono effettuare nessuna scelta, quindi non devono compilare nessuna modulistica poiché versano già l’intero Tfr alla previdenza complementare. Mentre se non sono ancora iscritti alla previdenza complementare sono chiamati a scegliere sull’intera destinazione del Tfr maturando.

                                                *

Lavoratrici e lavoratori iscritti alla previdenza obbligatoria prima del 29 aprile 1993
Le lavoratrici e i lavoratori iscritti alla previdenza obbligatoria prima del 29 aprile 1993 e già iscritti ad un fondo pensione negoziale, nel quale versano una quota del Tfr, sono chiamati a scegliere sulla quota residua e quindi decidere di destinarla al fondo al quale sono già iscritti oppure lasciarla presso il datore di lavoro. Nell’ipotesi, invece, in cui abbiano aderito ad una forma di previdenza complementare collettiva (fondi pensione preesistenti) – alla quale non versano nessuna quota di Tfr ma solo il contributo del datore di lavoro e/o del lavoratore – la scelta da effettuare riguarderà l’intero Tfr: destinarlo alla forma alla quale si è già iscritti o mantenerlo presso il datore di lavoro. In tal caso, sulla base delle indicazioni Covip, le sezioni della modulistica da compilare sono la sezione 3 o 4.

Coloro invece che non sono iscritti ad una forma pensionistica complementare possono destinare alla previdenza complementare una parte o tutto il Tfr.

Se si applicano accordi o contratti collettivi che prevedono la possibilità di conferire il Tfr alla previdenza complementare, nel caso in cui si scelga di versare una parte occorrerà indicare la quota prevista dagli accordi o contratti collettivi. Nel caso in cui, invece, non si applichino accordi o contratti collettivi che prevedono la possibilità di conferire il Tfr all previdenza complementare, qualora si scelga di versare una parte del Tfr, dovrà essere versato nella misura di almeno il 50%.

Ricordiamo che – se si sceglie di versare una parte del Tfr maturando oppure nel caso in cui si è già iscritti e si versi una parte del Tfr si confermi tale scelta – la quota di Tfr maturando non destinata alla previdenza complementare, verrà trasferita al Fondo della Tesoreria dello Stato nelle aziende con almeno 50 addetti.

Attenzione
Non sono chiamati a scegliere:
• le lavoratrici e i lavoratori domestici,
• le lavoratrici e i lavoratori che versano già l’intero Tfr alla previdenza complementare,
• le lavoratrici e i lavoratori dipendenti delle pubbliche amministrazioni • le lavoratrici e i lavoratori che non hanno il Tfr: lavoratori autonomi, co.co.pro, ecc.

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3 - La non compilazione della modulistica: modalita’ tacita (silenzio/assenso)
Nel caso in cui - entro il 30 giugno 2007 o entro sei mesi dalla data di assunzione se successiva al 1° gennaio 2007 - non si esprima alcuna volontà e quindi non si compili e consegni al datore di lavoro nessuna modulistica, il datore di lavoro dovrà versare il Tfr maturando:
• alla forma pensionistica collettiva prevista dagli accordi e contratti collettivi, anche territoriali (Fondi pensione negoziali) salvo sia intervenuto un diverso accordo che ne preveda la destinazione sempre ad una forma collettiva (quale ad esempio Fondi pensione aperti ad adesione collettiva, Fondi pensione regionali strutturati dalla contrattazione collettiva);
• alla forma alla quale abbiano aderito il maggior numero di lavoratrici e lavoratori qualora ci si trovi in presenza di più forme pensionistiche collettive;
• al fondo residuale Inps (Fondinps) qualora non siano applicabili le disposizioni precedenti.

È bene sottolineare che il silenzio/assenso corrisponde alla decisione della lavoratrice e del lavoratore di versare il Tfr maturando alla previdenza complementare. Nell’eventualità in cui il rapporto di lavoro cessi prima della scadenza dei sei mesi, senza che la lavoratrice e il lavoratore abbiano manifestato la scelta, il meccanismo del silenzio/assenso non opera e quindi il Tfr maturato viene liquidato. Inoltre nelle ipotesi di sospensione della attività lavorativa che comportino un’interruzione dell’accantonamento del Tfr il semestre si sospende (ad esempio aspettativa non retribuita).

Ulteriori comunicazioni: ripensamento e nuovo lavoro
Sin qui ci siamo occupati della modulistica da compilare al momento della scelta. Ma alla lavoratrice e al lavoratore spettano ulteriori comunicazioni nel caso di: ripensamento e successiva adesione alla previdenza complementare e nuovo rapporto di lavoro. Laddove si sia effettuata la scelta di mantenere il Tfr maturando presso il datore di lavoro, in qualsiasi momento si può cambiare idea e decidere di aderire alla previdenza complementare. Tale scelta deve essere comunicata al datore di lavoro in forma scritta, senza l’utilizzo di uno specifico modulo, con allegato però il modulo di adesione alla forma pensionistica. La comunicazione deve contenere anche la forma pensionistica complementare scelta.

Nel caso in cui, invece, si instauri un nuovo rapporto di lavoro occorrerà comunicare la scelta effettuata nel precedente rapporto di lavoro al nuovo datore di lavoro. La comunicazione va effettuata, anche in questo caso, in forma scritta senza l’utilizzo di uno specifico modulo. Qualora, nel precedente rapporto di lavoro sia stata fatta la scelta di aderire alla previdenza complementare, nella comunicazione occorrerà dare indicazioni rispetto alla forma pensionistica complementare cui si intende aderire rispetto alle opportunità offerte dal nuovo lavoro ed eventualmente trasferire presso la forma anche la posizione accumulata. Alla comunicazione dovrà essere allegato il modulodi adesione alla forma scelta se diversa dalla precedente. Quindi la scelta non sarà più relativa a destinare il Tfr maturando alla previdenza complementare o tenerlo in azienda ma riguarderà solo la forma a cui destinare il Tfr maturando. Tale scelta deve essere comunicata al datore di lavoro in forma scritta, senza l’utilizzo di uno specifico modulo entro sei mesi dalla data di assunzione. Se entro i sei mesi non si effettuerà nessuna comunicazione al datore di lavoro il Tfr sarà conferito con la modalità tacita alle forme indicate nel paragrafo “la non compilazione della modulistica: modalità tacita (silenzio/ assenso)”.

Nel caso in cui, alla cessazione del rapporto di lavoro precedente, si sia effettuato il riscatto integrale della posizione previdenziale complementare – (si veda il numero di rassegna 4/2007) – occorrerà nuovamente decidere tra la destinazione del Tfr maturando alla previdenza complementare e il mantenimento del Tfr presso il datore di lavoro. La scelta dovrà essere effettuata entro sei mesi dalla data di assunzione attraverso la compilazione del modulo Tfr2.

Il datore di lavoro ha l’obbligo di conservare la documentazione consegnatagli dalla lavoratrice e dal lavoratore (comunicazioni, moduli di adesione). È opportuno che la lavoratrice e il lavoratore conservino sempre una copia delle comunicazioni.
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4 - Modulistica - (in particolare nel caso di adesione al fondo pensione negoziale)
Nei fondi pensione negoziali la modulistica assume un ruolo fondamentale. Infatti nel caso di adesione esplicita al Fondo pensione negoziale si ha diritto al contributo del datore di lavoro previsto dalla contrattazione collettiva solo nel caso in cui la lavoratrice e il lavoratore versino il contributo a proprio carico previsto sempre dalla contrattazione collettiva. Quindi occorre leggere attentamente le istruzioni per la compilazione della modulistica al fine di indicare il contributo a proprio carico che farà scattare l’obbligo per il datore di lavoro a versare il contributo a suo carico. Una copia del modulo di adesione al Fondo va allegata al modulo utilizzato per la scelta sulla destinazione del Tfr (modulo Tfr1 o modulo Tfr2) e consegnata al datore di lavoro, l’originale va inviato al Fondo e una copia deve essere conservata dalla lavoratrice e dal lavoratore.

Inoltre ogni cambiamento, spostamento o richiesta (ad esempio riscatto, richiesta di anticipazioni, trasferimento della posizione ad un’altra forma pensionistica, aumento del contributo a proprio carico e via dicendo) devono essere effettuati con la modulistica predisposta dal fondo. Modulistica disponibile sul sito del Fondo o mediante richiesta al fondo stesso. Conservare sempre una copia di ogni documento o comunicazione.
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5 - Decorrenze ed effetti delle scelte
Lavoratrici e Lavoratori assunti entro il 31 dicembre 2006 e che hanno tempo per manifestare la loro scelta entro il 30 giugno 2007

Il modulo da compilare è il Modulo Tfr1. Rispetto alla scelta effettuata si riportano qui di seguito le decorrenze e gli effetti che riguardano le tre fattispecie:
1. Esplicito conferimento del Tfr maturando ad una forma di previdenza complementare: il Tfr maturando viene conferito insieme ai contributi eventualmente previsti (contributo del lavoratore e del datore di lavoro) alla forma pensionistica complementare a decorrere dal periodo di paga in corso al momento della scelta. Il versamento effettivo del Tfr (rivalutato in base al tasso applicato al 31 dicembre 2006) e degli eventuali contributi previsti alla forma di previdenza complementare scelta - con riferimento al periodo che intercorre tra la data di scelta e il 30 giugno 2007 - verrà effettuato a decorrere dal 1° luglio 2007.

Il Tfr maturato precedentemente alla data della scelta, rimane presso il datore di lavoro per le lavoratrici e i lavoratori che decidono di versare l’intero Tfr alla previdenza complementare. Per le lavoratrici e i lavoratori dipendenti di aziende con almeno 50 addetti, qualora decidano di destinare soltanto una quota di Tfr maturando alla previdenza complementare, confluirà al Fondo Tesoreria dello Stato:
• l’intero Tfr maturando non versato alla previdenza complementare per il periodo compreso dal 1° gennaio 2007 fino al mese precedente quello della scelta e il residuo Tfr maturando dal periodo di paga in corso al momento della scelta per le lavoratrici e i lavoratori non iscritti alla previdenza complementare (che alla data della scelta, quindi, non versano Tfr alla previdenza complementare).
• il residuo Tfr maturando non versato alla previdenza complementare dal 1° gennaio 2007 per le lavoratrici e i lavoratori già iscritti alla previdenza complementare (che versano, quindi, una quota di Tfr e che confermano tale scelta). Mentre il Tfr maturato fino al 31 dicembre 2006 rimarrà presso il datore di lavoro.

2. Mancata manifestazione della volontà: il Tfr maturando viene conferito a decorrere dal 1° luglio 2007:
• alla forma pensionistica collettiva prevista dagli accordi e contratti collettivi, anche territoriali (Fondi pensione negoziali) salvo sia intervenuto un diverso accordo che ne preveda la destinazione sempre ad una forma collettiva (quale ad esempio Fondi pensione aperti ad adesione collettiva, Fondi pensione regionali strutturati dalla contrattazione);
• alla forma alla quale abbiano aderito il maggior numero di lavoratrici e lavoratori qualora ci si trovi in presenza di più forme pensionistiche collettive;
• al fondo residuale Inps (Fondinps) qualora non siano applicabili le disposizioni precedenti. Tutto il Tfr maturato compreso quello del periodo dal 1° gennaio 2007 al 30 giugno 2007 rimane presso il datore di lavoro.

3. Esplicita manifestazione di volontà di mantenere il Tfr maturando presso il datore di lavoro:
• il datore di lavoro, con alle dipendenze almeno 50 addetti, dovrà trasferire mensilmente, a partire dal mese successivo alla consegna del modulo da parte della/del lavoratrice/lavoratore, il Tfr al Fondo Tesoreria dello Stato gestito dall’Inps a decorrere dal 1° gennaio 2007, comprensivo della rivalutazione delle mensilità antecedenti a quelle dell’effettivo versamento.
• mentre nelle aziende con meno di 50 addetti il Tfr rimane presso il datore di lavoro.

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Lavoratrici e i lavoratori assunti dopo il 31 dicembre 2006 e che hanno tempo per manifestare la loro scelta entro sei mesi dalla data di assunzione
Il modulo da compilare è il modulo Tfr2. Rispetto alla scelta effettuata si riportano qui di seguito le decorrenze e gli effetti che riguardano le tre fattispecie:
1. Esplicito conferimento del Tfr maturando ad una forma di previdenza complementare: il Tfr maturando viene conferito insieme ai contributi eventualmente previsti (contributo del lavoratore e del datore di lavoro) alla forma pensionistica complementare a decorrere dal periodo di paga in corso al momento della scelta e il versamento avviene dal mese successivo. Nel caso di lavoratrici e lavoratori assunti nei primi sei mesi dell’anno 2007 (dal 1° gennaio 2007 al 30 giugno 2007) il versamento effettivo del Tfr (rivalutato in base al tasso applicato al 31 dicembre 2006) e degli eventuali contributi previsti alla forma di previdenza complementare scelta - con riferimento al periodo che intercorre tra la data di scelta e il 30 giugno 2007 - verrà effettuato a decorrere dal 1° luglio 2007.

Il Tfr maturato dalla data di assunzione alla data della scelta:
• rimane presso il datore di lavoro nel caso in cui il datore di lavoro abbia alle dipendenze meno di 50 addetti;
• viene conferito al Fondo tesoreria dello Stato nel caso in cui il datore almeno 50 addetti.

Per le lavoratrici e i lavoratori dipendenti di aziende con almeno 50 addetti, qualora decidano di destinare soltanto una quota di Tfr maturando alla previdenza complementare, confluirà al Fondo Tesoreria dello Stato:
• l’intero Tfr maturando non versato alla previdenza complementare per il periodo compreso dalla data di assunzione fino al mese precedente quello della scelta e il residuo Tfr maturando dal periodo di paga in corso al momento della scelta per le lavoratrici e i lavoratori non iscritti alla previdenza complementare (che alla data della scelta, quindi, non versano Tfr alla previdenza complementare). • il residuo Tfr maturando non versato alla previdenza complementare dalla data di assunzione per le lavoratrici e i lavoratori già iscritti alla previdenza complementare (che versano, quindi, una quota di Tfr e che confermano tale scelta).

2. Mancata manifestazione della volontà entro il termine di 6 mesi dall’assunzione:
il Tfr maturando viene conferito dal mese successivo alla scadenza del termine (alla scadenza dei 6 mesi):
• alla forma pensionistica collettiva prevista dagli accordi e contratti collettivi, anche territoriali (Fondi pensione negoziali) salvo sia intervenuto un diverso accordo che ne preveda la destinazione sempre ad una forma collettiva (quale ad esempio Fondi pensione aperti ad adesione collettiva, Fondi pensione regionali strutturati dalla contrattazione collettiva);
• alla forma alla quale abbiano aderito il maggior numero di lavoratrici e lavoratori qualora ci si trovi in presenza di più forme pensionistiche collettive;
• al fondo residuale Inps (Fondinps) qualora non siano applicabili le disposizioni precedenti.

Il Tfr maturato dalla data di assunzione al termine dei 6 mesi:
• rimane presso il datore di lavoro nel caso in cui il datore di lavoro abbia alle dipendenze meno di 50 addetti;
• viene conferito al Fondo tesoreria dello Stato nel caso in cui il datore di lavoro abbia alle dipendenze almeno 50 addetti.

3. Esplicita manifestazione di volontà di mantenere il Tfr presso il datore di lavoro:
• il datore di lavoro con alle dipendenze almeno 50 addetti dovrà trasferire mensilmente, a partire dal mese successivo alla consegna del modulo da parte della/del lavoratrice/lavoratore, il Tfr al Fondo Tesoreria dello stato gestito dall’Inps a decorrere dalla data di assunzione comprensivo della rivalutazione delle mensilità antecedenti a quelle dell’effettivo versamento.
• mentre nelle aziende con meno di 50 addetti il Tfr rimane presso il datore di lavoro.

Che cosa è il Fondo residuale Inps: Fondinps?
Fondinps è un fondo gestito come le forme di previdenza complementare (si applica la normativa prevista anche per le altre forme di previdenza complementare: decreto legislativo 252/2005). È destinato solo alle lavoratrici e ai lavoratori che non hanno manifestato alcuna scelta esplicita (per iscritto) al termine dei 6 mesi e che contemporaneamente non hanno un forma pensionistica complementare istituita attraverso la contrattazione collettiva. Quindi Fondinps non è un fondo che può essere scelto. Rappresenta una sorta di parcheggio. Qualora la forma pensionistica collettiva venga successivamente costituita si può aderire immediatamente alla forma e trasferire la posizione costituita presso Fondinps dopo che sia trascorso almeno un anno dall’adesione. È prevista, inoltre, la possibilità per l’aderente di decidere di versare una quota di contribuzione a suo carico. La misura e le modalità saranno stabilite dal regolamento di Fondinps.
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6 - Che cosa è il Fondo residuale Inps: Fondinps?
Fondinps è un fondo gestito come le forme di previdenza complementare (si applica la normativa prevista anche per le altre forme di previdenza complementare: decreto legislativo 252/2005). È destinato solo alle lavoratrici e ai lavoratori che non hanno manifestato alcuna scelta esplicita (per iscritto) al termine dei 6 mesi e che contemporaneamente non hanno un forma pensionistica complementare istituita attraverso la contrattazione collettiva. Quindi Fondinps non è un fondo che può essere scelto. Rappresenta una sorta di parcheggio. Qualora la forma pensionistica collettiva venga successivamente costituita si può aderire immediatamente alla forma e trasferire la posizione costituita presso Fondinps dopo che sia trascorso almeno un anno dall’adesione. È prevista, inoltre, la possibilità per l’aderente di decidere di versare una quota di contribuzione a suo carico. La misura e le modalità saranno stabilite dal regolamento di Fondinps.
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7 - Che cosa è il Fondo Tesoreria dello Stato gestito dall’Inps?
È un Fondo istituito dal 1° gennaio 2007 presso la Tesoreria dello Stato. La cui gestione è affidata all’Inps. A tale Fondo confluiscono le quote di Tfr maturando non destinate alla previdenza complementare delle lavoratrici e dei lavoratori che lavorano presso datori di lavoro con almeno 50 addetti. La finalità di tale fondo è quella di reperire risorse da utilizzare per finanziare investimenti di pubblica utilità.

Quindi per le lavoratrici e i lavoratori che decidono di mantenere il Tfr maturando presso il datore di lavoro nel caso in cui siano dipendenti:
• di aziende con meno di 50 addetti le quote di Tfr non conferite alle forme di previdenza complementare rimangono presso il datore di lavoro.
• di aziende con almeno 50 addetti le quote di Tfr non conferite alle forme di previdenza complementare vengono trasferite al Fondo Tesoreria dello stato gestito dall’Inps.

Rispetto ai diritti delle lavoratrici e dei lavoratori nulla cambia. Infatti, la rivalutazione, le anticipazioni e la liquidazione al termine del rapporto di lavoro continueranno ad essere erogati dall’azienda secondo le attuali disposizioni normative e contrattuali. Ad erogare sia la liquidazione al termine del rapporto di lavoro che le anticipazioni sarà sempre il datore di lavoro.

Attenzione
Sono in ogni caso esclusi dall’effettuare il versamento del tfr maturando al Fondo tesoreria dello Stato:
• lavoratrici e lavoratori con contratto di lavoro inferiore a 3 mesi (solo per i tempi determinati; in caso di proroga scatta l’obbligo);
• lavoratrici e lavoratori stagionali del settore agro-alimentare per i quali il termine non è prestabilito ma legato al verificarsi di un evento, per esempio il termine della campagna saccarifera;
• lavoratrici e lavoratori a domicilio;
• impiegati, quadri e dirigenti del settore agricolo (assicurati per il Tfr presso l’Enpaia);
• lavoratrici e lavoratori per i quali i contratti collettivi nazionali prevedono la corresponsione periodica delle quote maturate di Tfr;
• lavoratrici e lavoratori per i quali i contratti collettivi nazionali prevedono l’accantonamento delle quote maturate di Tfr presso soggetti terzi (ad esempio lavoratori dell’edilizia con Tfr accantonato presso le Casse Edili);
• lavoratrici e lavoratori assicurati presso il “Fondo di previdenza per gli impiegati dipendenti dai concessionari del servizio di riscossione dei tributi delle altre entrate dello Stato e degli enti pubblici”;
• lavoratrici e lavoratori iscritti al “fondo delle abolite imposte di consumo”.

 
(www.rassegna.it, Rassegna Sindacale, maggio 2007)

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