a) cantiere :
qualunque luogo in cui si effettuano lavori edili o di
ingegneria civile il cui elenco e' riportato nell'allegato
X.
b) committente:
il soggetto per conto del quale l'intera opera viene
realizzata, indipendentemente da eventuali frazionamenti della
sua realizzazione. Nel caso di appalto di opera pubblica, il
committente e' il soggetto titolare del potere decisionale e di
spesa relativo alla gestione dell'appalto;
c) responsabile
dei lavori: soggetto incaricato, dal committente, della
progettazione o del controllo dell'esecuzione dell'opera; tale
soggetto coincide con il progettista per la fase di
progettazione dell'opera e con il direttore dei lavori per la
fase di esecuzione dell'opera. Nel campo di applicazione del
decreto legislativo
12
aprile 2006, n. 163, (Nuovo codice
appalti) e successive modificazioni, il
responsabile
dei lavori e' il responsabile unico del procedimento;
d) lavoratore
autonomo: persona fisica la cui attivita'
professionale contribuisce alla realizzazione dell'opera senza
vincolo di subordinazione;
e) coordinatore
in materia di sicurezza e di salute durante la
progettazione dell'opera, di seguito denominato coordinatore
per la
progettazione: soggetto incaricato, dal committente o dal
responsabile dei lavori, dell'esecuzione dei compiti di cui
all'articolo 91;
f) coordinatore
in materia di sicurezza e di salute durante la
realizzazione dell'opera, di seguito denominato coordinatore
per
l'esecuzione dei lavori: soggetto incaricato, dal
committente o dal
responsabile dei lavori, dell'esecuzione dei compiti di cui
all'articolo 92, che non puo' essere il datore
di lavoro delle
imprese esecutrici o un suo dipendente o il responsabile
del servizio
di prevenzione e protezione (RSPP) da lui designato;
g)
uomini-giorno: entita' presunta del cantiere
rappresentata
dalla somma delle giornate lavorative prestate dai lavoratori,
anche
autonomi, previste per la realizzazione dell'opera;
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