TITOLO IV - AFFIDAMENTO
DEI SERVIZI ATTINENTI ALLARCHITETTURA E ALLINGEGNERIA
CAPO I - Disposizioni generali
Art. 50 (Ambito
di applicazione)
1. Quando ricorre una delle situazioni previste dallarticolo 17, comma 4,
della Legge, le stazioni appaltanti affidano ai soggetti di
cui allarticolo 17, comma 1,
lettere d), e), f) e g) della Legge i servizi attinenti
allarchitettura ed allingegneria anche integrata e
gli altri servizi tecnici concernenti la redazione del progetto
preliminare, del progetto definitivo ed esecutivo nonché le
attività tecnico-amministrative connesse alla progettazione (seguivano alcune parole non ammesse al
"Visto" della Corte dei Conti), secondo le
procedure e con le modalità previste dalle disposizioni del
presente titolo.
2. Gli importi degli interventi progettati anteriormente alla
data di pubblicazione dei bandi sono aggiornati secondo le
variazioni accertate dallISTAT relative al costo di
costruzione di un edificio residenziale.
3. Ai fini del presente titolo si intendono per:
a) prestazioni professionali speciali: le prestazioni
previste dalle vigenti tariffe professionali non ricomprese
in quelle considerate normali;
b) prestazioni accessorie: le prestazioni professionali non
previste dalle vigenti tariffe.
Art. 51 (Limiti
alla partecipazione alle gare)
1. E fatto divieto ai concorrenti di partecipare alla
medesima gara per laffidamento di un appalto di servizi di
cui allarticolo 50, in più di unassociazione
temporanea ovvero di partecipare singolarmente e quali componenti
di una associazione temporanea.
2. Il medesimo divieto sussiste per i liberi professionisti
qualora partecipi alla stessa gara, sotto qualsiasi forma, una
società di professionisti o una società di ingegneria delle
quali il professionista è amministratore, socio, dipendente o
collaboratore coordinato e continuativo.
3. La violazione di tali divieti comporta lesclusione
dalla gara di entrambi i concorrenti.
4. Nel caso di stazioni appaltanti di dimensione nazionale la
cui struttura è articolata su base locale lambito
territoriale previsto dallarticolo 18, comma 2-ter
della Legge si riferisce alle singole articolazioni territoriali.
5. Ai sensi dellarticolo 17, comma 8,
della Legge, i raggruppamenti temporanei previsti dallo
stesso articolo 17, comma 1, lettera g) devono prevedere la
presenza di un professionista abilitato da meno di cinque anni
allesercizio della professione secondo le norme dello stato
membro dellUnione Europea di residenza.
Art. 52 (Articolo non ammesso al
"Visto" della Corte dei conti)
Art. 53 (Requisiti delle società di ingegneria)
1. Ai fini dell'affidamento dei servizi disciplinati dal
presente titolo, le società di ingegneria sono tenute a disporre
di almeno un direttore tecnico, con funzioni di collaborazione
alla definizione degli indirizzi strategici della società e di
collaborazione e controllo sulle prestazioni svolte dai tecnici
incaricati delle progettazioni, che sia ingegnere o architetto o
laureato in una disciplina tecnica attinente all'attività
prevalente svolta dalla società, abilitato allesercizio
della professione da almeno 10 anni nonché iscritto, al momento
dellassunzione dellincarico, al relativo albo
professionale previsto dai vigenti ordinamenti ovvero abilitato
allesercizio della professione secondo le norme dei paesi
dellUnione Europea cui appartiene il soggetto. Al direttore
tecnico o ad altro ingegnere o architetto da lui dipendente
abilitato allesercizio della professione, ed iscritto al
relativo albo professionale, la società delega il compito di
approvare e controfirmare gli elaborati tecnici inerenti alle
prestazioni oggetto dellaffidamento; lapprovazione e
la firma degli elaborati comportano la solidale responsabilità
civile del direttore tecnico o del delegato con la società di
ingegneria nei confronti della stazione appaltante.
2. Il direttore tecnico è formalmente consultato dall'organo
di amministrazione della società ogniqualvolta vengono definiti
gli indirizzi relativi all'attività di progettazione, si
decidono le partecipazioni a gare per affidamento di incarichi o
a concorsi di idee o di progettazione, e comunque si quando si
trattano in generale questioni relative allo svolgimento di studi
di fattibilità, ricerche, consulenze, progettazioni, direzioni
dei lavori, valutazioni di congruità tecnico-economica e studi
di impatto ambientale.
3. Le società di ingegneria predispongono e aggiornano
l'organigramma dei soci, dei dipendenti o dei collaboratori
coordinati e continuativi direttamente impiegati nello
svolgimento di funzioni professionali e tecniche, nonché di
controllo della qualità. Lorganigramma riporta, altresì,
l'indicazione delle specifiche competenze e responsabilità. Se
la società svolge anche attività diverse dalle prestazioni ai
servizi di cui allarticolo 50, nell'organigramma sono
indicate la struttura organizzativa e le capacità professionali
espressamente dedicate alla suddetta prestazione di servizi. I
relativi costi sono evidenziati in apposito allegato al conto
economico. L'organigramma e le informazioni di cui sopra, nonché
ogni loro successiva variazione, sono comunicate entro 30 giorni
all'Autorità. La verifica delle capacità economiche finanziarie
e tecnico-organizzative della società ai fini della
partecipazione alle gare per gli affidamenti di servizi si
riferisce alla sola parte della struttura dedicata alla
progettazione. Lindicazione delle attività diverse da
quelle appartenenti ai servizi di natura tecnica sono comunicate
allAutorità.
Art. 54 (Requisiti delle società professionali)
1. Le società professionali, predispongono e aggiornano
lorganigramma dei soci, dei dipendenti o dei collaboratori
coordinati e continuativi impiegati nello svolgimento di funzioni
professionali e tecniche e di controllo della qualità.
Lorganigramma riporta altresì, lindicazione delle
specifiche competenze e responsabilità. Le società
professionali sono tenute agli obblighi di comunicazione imposti
dallarticolo 53.
Art. 55 (Commissioni giudicatrici)
1. La commissione giudicatrice per il concorso di idee, per il
concorso di progettazione e per gli appalti di servizi è
composta da un numero di membri tecnici non inferiore a tre,
esperti nella materia oggetto del concorso o dellappalto,
di cui almeno uno dipendente della stazione appaltante.
2. Alla spesa per i compensi e i rimborsi spettanti alla
commissione giudicatrice si fa fronte mediante l'utilizzazione
delle somme di cui all'articolo 18, comma 2-bis,
della Legge.
Art. 56 (Penali)
1. I disciplinari di affidamento dei servizi di progettazione
e delle attività ad essa connesse precisano le penali da
applicare nel caso di ritardato adempimento degli obblighi
contrattuali.
2. I termini di adempimento delle prestazioni sono stabiliti
dal responsabile del procedimento in relazione alla tipologia,
alla categoria, all'entità ed alla complessità dell'intervento,
nonché al suo livello qualitativo.
3. Le penali da applicare ai soggetti incaricati della
progettazione o delle attività a questa connesse sono stabilite
dal responsabile del procedimento, in sede di redazione del
documento preliminare alla progettazione, in misura giornaliera
compresa tra lo 0,5 per mille e l1 per mille del
corrispettivo professionale, e comunque complessivamente non
superiore al 10 per cento, da determinare in relazione
all'entità delle conseguenze legate all'eventuale ritardo.
4. Quando la disciplina contrattuale prevede lesecuzione
della prestazione articolata in più parti, nel caso di ritardo
rispetto ai termini di una o più di tali parti le penali di cui
ai commi precedenti si applicano ai rispettivi importi.
CAPO II - Concorso di
idee
Art.57 (Modalità di espletamento)
1. Il concorso di idee è espletato con le modalità del
pubblico incanto, ed è preceduto da pubblicità secondo la
disciplina di cui allarticolo 80,
comma 2, qualora limporto complessivo dei premi sia pari o
superiore al controvalore in Euro di 200.000 DSP, e allarticolo 80,
comma 3, qualora inferiore. Per i Ministeri limporto è
fissato nel controvalore in Euro di 130.000 DSP.
2. Possono partecipare al concorso, oltre i soggetti di cui
all'articolo 17,
comma 1, lettere d), e), f) e g) della Legge, anche i
lavoratori subordinati abilitati allesercizio della
professione e iscritti al relativo ordine professionale secondo
lordinamento nazionale di appartenenza, nel rispetto delle
norme che regolano il rapporto di impiego, con esclusione dei
dipendenti dellamministrazione che bandisce il concorso.
3. Il concorrente predispone la proposta ideativa nella forma
più idonea alla sua corretta rappresentazione. Nel bando non
possono essere richiesti elaborati di livello pari o superiore a
quelli richiesti per il progetto preliminare. Il tempo di
presentazione della proposta deve essere stabilito in relazione
allimportanza e complessità del tema e non può essere
inferiore a sessanta giorni dalla data di pubblicazione del
bando.
4. La valutazione delle proposte presentate al concorso di
idee è effettuata da una commissione giudicatrice, costituita ai
sensi dellarticolo 55, sulla base di criteri e metodi
stabiliti nel bando di gara.
5. Le stazioni appaltanti riconoscono un congruo premio al
soggetto che ha elaborato l'idea ritenuta migliore.
6. L'idea premiata è acquisita in proprietà dalla stazione
appaltante e, previa eventuale definizione dei suoi aspetti
tecnici, può essere posta a base di gara di un concorso di
progettazione ovvero di un appalto di servizi di cui ai Capi IV e
V del presente titolo, e alla relativa procedura è ammesso a
partecipare il vincitore del premio qualora in possesso dei
relativi requisiti soggettivi.
Art. 58
(Contenuto del bando)
1. Il bando per il concorso di idee contiene:
a) nome, indirizzo, numeri di telefono e telefax e di
e-mail della stazione appaltante;
b) nominativo del responsabile del procedimento;
c) descrizione delle esigenze della stazione appaltante;
d) eventuali modalità di rappresentazione delle idee;
e) modalità di presentazione delle proposte, comunque
costituite da schemi grafici e da una relazione tecnico
economica;
f) termine per la presentazione delle proposte;
g) criteri e metodi per la valutazione delle proposte;
h) importo del premio da assegnare al vincitore del concorso;
i) data di pubblicazione.
CAPO III - Concorsi
di progettazione
Art. 59 (Modalità di espletamento)
1. L'espletamento del concorso di progettazione è preceduto
da pubblicità secondo quanto previsto allarticolo 80,
comma 2, qualora limporto complessivo dei premi o del
valore stimato dei servizi cui è preordinato il concorso è pari
o superiore al controvalore in Euro di 200.000 DSP, e allarticolo 80, comma
3, qualora inferiore. Per i Ministeri il valore è fissato
nel controvalore in Euro di 130.000 DSP. Il termine di
presentazione delle proposte progettuali non può essere
inferiore a novanta giorni.
2. Il concorso è di norma aggiudicato con pubblico incanto,
ovvero con licitazione privata qualora sussistano particolari
ragioni.
3. Nel concorso di progettazione sono richiesti esclusivamente
progetti o piani con livello di approfondimento pari a quello di
un progetto preliminare, salvo quanto disposto al comma 6.
Qualora il concorso di progettazione riguardi un intervento da
realizzarsi con il sistema della concessione di lavori pubblici,
la proposta ideativa contiene anche la redazione di uno studio
economico finanziario per la sua costruzione e gestione.
4. L'ammontare del premio da assegnare al vincitore è
determinato in misura non superiore al 60 per cento dell'importo
presunto dei servizi necessari per la redazione del progetto
preliminare calcolato sulla base delle vigenti tariffe
professionali. Una ulteriore somma compresa fra il 40 ed il 70
per cento è stanziata per i concorrenti ritenuti meritevoli, a
titolo di rimborso spese per la redazione del progetto
preliminare.
5. Con il pagamento del premio le stazioni appaltanti
acquistano la proprietà del progetto vincitore. Al vincitore del
concorso, se in possesso dei requisiti richiesti nel bando,
possono essere affidati a trattativa privata i successivi livelli
di progettazione. Tale possibilità ed il relativo corrispettivo
devono essere stabiliti nel bando.
6. In caso di intervento di particolare
rilevanza e complessità può procedersi ad esperimento di un
concorso articolato in due gradi, di cui il secondo, che ha ad
oggetto la presentazione del progetto preliminare, si svolge tra
i soggetti individuati attraverso la valutazione di proposte di
idee presentate al concorso di primo grado e selezionate senza
formazione di graduatorie di merito né assegnazione di premi. Al
vincitore finale, se in possesso dei requisiti richiesti dal
bando, è affidato lincarico della progettazione definitiva
ed esecutiva. Tale possibilità ed il relativo corrispettivo
devono essere stabiliti nel bando. Per i premi e i rimborsi spese
si applica quanto previsto ai commi 4 e 5. I tempi di
presentazione delle proposte non possono essere inferiori a
novanta giorni per il primo grado e a centoventi giorni per il
secondo grado.
7. Le stazioni appaltanti, dandone adeguata motivazione,
possono altresì procedere, allesperimento di un concorso
in due gradi, il primo avente ad oggetto la presentazione di un
progetto preliminare, e il secondo avente ad oggetto la
presentazione di un progetto definitivo. Restano ferme le altre
disposizioni del comma 6.
Art. 60 (Contenuto del bando)
1. Il bando per i concorsi di progettazione, oltre agli
elementi elencati dallarticolo 58,
contiene lindicazione:
a) della procedura di aggiudicazione prescelta;
b) del numero di partecipanti al secondo grado selezionati
secondo quanto previsto dallarticolo 59,
comma 6;
c) descrizione del progetto;
d) del numero, compreso tra dieci e venti, previsto di
partecipanti nel caso di licitazione privata;
e) delle modalità, dei contenuti e dei termini della domanda
di partecipazione nonché dei criteri di scelta nel caso di
licitazione privata;
f) dei criteri di valutazione delle proposte progettuali;
g) del "peso" o del "punteggio" da
attribuire, con somma pari a cento e con gradazione
rapportata allimportanza relativa di ciascuno, agli
elementi di giudizio nei quali è scomponibile la valutazione
del progetto oggetto del concorso;
h) dellindicazione del carattere vincolante o meno
della decisione della commissione giudicatrice;
i) del costo massimo di realizzazione allintervento da
progettare determinato sulla base di valori parametrici
fissati nel bando stesso;
l) delle informazioni circa le modalità di presentazione
dei progetti;
m) lindicazione dei giorni e delle ore in cui gli
interessati possono recarsi presso gli uffici della stazione
appaltante per ritirare la documentazione di cui al comma 3.
2. Il bando contiene anche le informazioni circa le modalità
di ritiro degli elaborati non premiati e per i quali non è stato
disposto il rimborso spese, nonché leventuale facoltà
della commissione di menzionare i progetti che, pur non premiati,
presentano profili di particolare interesse.
3. Al bando di gara sono allegate le planimetrie con le curve
di livello riguardanti le aree interessate dallintervento,
le relazioni e i grafici relativi alle indagini geologiche,
geotecniche, idrologiche, idrauliche e sismiche effettuate sulle
medesime aree nonché il documento preliminare alla progettazione
di cui allarticolo
15, comma 5.
Art. 61 (Valutazione delle proposte progettuali)
1. La valutazione delle proposte progettuali presentate al
concorso di progettazione è eseguita sulla base dei criteri e
dei metodi contenuti nellallegato C.
CAPO IV - Affidamento
dei servizi di importo inferiore al controvalore in Euro di
200.000 DSP.
Art. 62
(Disposizioni generali e modalità di determinazione del
corrispettivo)
1. I servizi di cui allarticolo 50
di importo inferiore a 40.000 Euro sono affidati dalle stazioni
appaltanti previa adeguata pubblicità dellesigenza di
acquisire la relativa prestazione professionale; lavvenuto
affidamento deve essere reso noto con adeguate formalità,
unitamente alle motivazioni della scelta effettuata.
2. I servizi di cui allarticolo 50
il cui corrispettivo complessivo stimato, costituito dalla quota
riferita alla progettazione e dalla quota riferita alle
prestazioni accessorie, è compreso tra 40.000 Euro e il
controvalore in Euro di 200.000 DSP, sono affidati mediante
licitazione privata. Per i Ministeri la disposizione si applica
qualora il corrispettivo sia compreso tra 40.000 Euro e il
controvalore in Euro di 130.000 DSP.
3. La quota del corrispettivo complessivo riferita alla
progettazione è determinata sulla base delle percentuali ed
aliquote di prestazioni parziali previste dalle vigenti tariffe
professionali, in corrispondenza della classe, della categoria e
degli importi dellintervento risultanti dai progetti
redatti, nonché del livello di progettazione da redigere. Tali
percentuali ed aliquote parziali sono aumentate sulla base degli
incrementi, al netto del ribasso offerto in gara, stabiliti dalle
vigenti tariffe professionali per il rimborso delle spese e per
le prestazioni progettuali speciali ivi previste ed eventualmente
richieste.
4. Alla suddetta quota si applicano altresì l'eventuale
aumento percentuale per incarico parziale e la riduzione,
prevista dalla normativa vigente per le prestazioni professionali
rese in favore dello Stato o altri enti pubblici per la
realizzazione di opere pubbliche o di interesse pubblico il cui
onere è anche parzialmente a carico dello Stato o degli enti
medesimi, ottenuta moltiplicando la riduzione massima prevista
dalla suddetta normativa per il ribasso percentuale offerto.
5. La quota del corrispettivo complessivo riferita alle
prestazioni accessorie è determinata con riferimento agli
importi posti a base di gara, stabiliti con riguardo ai correnti
prezzi di mercato, al netto del ribasso percentuale offerto.
6. Alla licitazione privata si applicano i termini previsti
dalla normativa comunitaria in materia di appalto di servizi e
dalla relativa normativa nazionale di recepimento, nonché quelli
previsti dal presente regolamento.
7. Qualora per la presentazione dell'offerta la stazione
appaltante richieda adempimenti preliminari particolarmente
complessi, per ragioni tecniche o per altri motivi, i termini per
la presentazione dell'offerta devono essere aumentati almeno
della metà.
8. Nel caso di ricorso alla procedura di urgenza, non
derivante da fatto della stazione appaltante, sono indicate nel
bando di gara le relative motivazioni.
9. I bandi di gara sono resi noti con le forme di pubblicità
di cui allarticolo
80, comma 3.
10. La progettazione di un intervento non può essere
artificiosamente divisa in più parti al fine di eludere
lapplicazione delle norme che disciplinano
laffidamento del servizio.
Art. 63 (Bando
di gara, domanda di partecipazione e lettera di invito)
1. Il bando di gara per l'affidamento degli incarichi
contiene:
a) il nome, lindirizzo, i numeri di telefono, di
telefax e di e-mail della stazione appaltante;
b) lindicazione dei servizi di cui allarticolo 50 con la specificazione delle
prestazioni specialistiche necessarie compresa quella del
coordinatore per la sicurezza in fase di progettazione;
c) limporto complessivo stimato dellintervento
cui si riferiscono i servizi da affidare e degli eventuali
importi parziali stimati, nonché delle relative classi e
categorie dei lavori individuate sulla base delle elencazioni
contenute nelle vigenti tariffe professionali;
d) l'ammontare presumibile del
corrispettivo della progettazione, e le percentuali per il
rimborso spese e per le prestazioni progettuali speciali
eventualmente richieste, stabilite in base alle vigenti
tariffe professionali;
e) l'importo massimo, stabilito con
riferimento ai correnti prezzi di mercato, delle eventuali
prestazioni accessorie;
f) il tempo massimo per l'espletamento dell'incarico;
g) i fattori ponderali da assegnare
agli elementi di valutazione dell'offerta;
h) il termine non inferiore a 37 giorni decorrenti dalla data
di pubblicazione del bando, per la presentazione delle
domande di partecipazione;
i) l'indirizzo al quale devono essere inviate le domande;
l) il termine entro il quale sono spediti gli inviti a
presentare offerta;
m) il massimale dell'assicurazione prevista dall'articolo 30, comma 5, della
Legge;
n) il divieto previsto dall'articolo 17, comma 9, della
Legge;
o) l'importo minimo della somma di tutti i lavori,
appartenenti ad ognuna delle classi e categorie di cui alla
lettera c), per i quali il soggetto concorrente ha svolto i
servizi di cui allarticolo 50,
nel decennio anteriore alla data di pubblicazione del bando;
tali importi devono essere stabiliti fra tre e cinque volte
l'importo globale stimato dellintervento cui si
riferiscono i servizi da affidare;
p) il numero, compreso fra dieci e venti, dei soggetti da
invitare a presentare offerta selezionati con
lapplicazione dei criteri di cui allallegato D;
q) il nominativo del responsabile del procedimento.
2. Le domande di partecipazione sono
corredate da una dichiarazione, resa nelle forme previste dalla
vigente legislazione, con la quale il professionista o il legale
rappresentante del soggetto concorrente:
a) attesta di non trovarsi nelle condizioni previste dagli
articoli 51 e 52;
b) indica, nel rispetto di quanto previsto al precedente
comma 1 lettera o), gli importi dei lavori e specifica per
ognuno di essi: il committente nonché le classi e le
categorie, individuate sulla base delle elencazioni contenute
nelle vigenti tariffe professionali, cui essi appartengono,
il soggetto che ha svolto il servizio e la natura delle
prestazioni effettuate;
c) fornisce lelenco dei professionisti che svolgeranno
i servizi con la specificazione delle rispettive qualifiche
professionali nonché con lindicazione del
professionista incaricato dellintegrazione delle
prestazioni specialistiche.
3. Al fine di selezionare i soggetti da invitare alla
presentazione dellofferta in possesso del requisito tecnico
professionale previsto dal comma 1, lettera o), le stazione
appaltanti formano una graduatoria assegnando a ciascuno un
punteggio determinato secondo i criteri fissati dall'allegato D.
4. La lettera di invito è inviata simultaneamente ai soggetti
selezionati. Se uno solo dei soggetti risulta in possesso del
requisito di cui al comma 3, la stazione appaltante può affidare
il servizio a trattativa privata sulla base delle condizioni
stabilite dal bando di gara.
5. La lettera di invito deve indicare:
a) il numero massimo di schede di formato A3, ovvero di
formato A4, che costituiscono la documentazione di ognuno dei
progetti di cui allarticolo 64,
comma 1, lettera b);
tale numero è compreso tra tre e cinque, nel caso di schede
di formato A3, e tra sei e dieci, nel caso di schede di
formato A4;
b) il contenuto, in rapporto allo specifico servizio da
affidare, della relazione tecnica di offerta di cui allart. 64, comma 1, lett. b) ed il numero
massimo di cartelle, che costituiscono la relazione; tale
numero è compreso tra venti e quaranta;
c) leventuale suddivisione degli elementi a) e b) di
cui allarticolo 64, comma 3 in
sub-elementi e relativi sub-pesi.
6. Il termine di presentazione delle offerte fissato nella
lettera di invito non può essere inferiore a 40 giorni dalla
data di spedizione della lettera stessa.
7. I servizi di ingegneria valutabili sono quelli iniziati e
ultimati nel decennio antecedente la data di pubblicazione del
bando, ovvero la parte di essi ultimata nello stesso periodo per
il caso di servizi iniziati in epoca precedente.
8. La stazione appaltante verifica le dichiarazioni inerenti
al possesso dei requisiti previsti al comma 2, lettere a) e b) ai
sensi e per gli effetti dellarticolo 10,
comma 1 quater della Legge, per quanto compatibili.
Art. 64
(Modalità di svolgimento della gara)
1. L'offerta è racchiusa in un plico che contiene:
- a) una busta contenente la documentazione amministrativa
indicata nella lettera di invito e una dichiarazione
presentata nelle forme previste dalla vigente
legislazione circa la permanenza delle condizioni di cui
agli articoli 51 e 52;
b) una busta contenente l'offerta tecnica costituita:
1) dalla documentazione grafica, descrittiva o
fotografica di un numero massimo di tre progetti
relativi a interventi ritenuti dal concorrente
significativi della propria capacità progettuale,
scelti fra interventi qualificabili affini a quelli
oggetto dell'affidamento, secondo i criteri
desumibili dalle tariffe professionali;
2) dalla illustrazione delle modalità con cui
saranno svolte le prestazioni oggetto dell'incarico;
3) dal curriculum dei professionisti di cui allarticolo 63, comma 2, lettera c)
predisposto secondo gli allegati G ed H;
c) una busta contenente l'offerta economica costituita
da:
- 1) ribasso percentuale da applicarsi:
a. alla percentuale per rimborso spesa;
b. alla percentuale per le prestazioni
progettuali speciali di cui allarticolo 63, comma 1,
lettera d);
c. agli importi per le prestazioni accessorie
di cui allart. 63,
comma 1, lettera e);
d. alla riduzione percentuale prevista dalla
legge per le prestazioni rese in favore di
amministrazioni ed enti pubblici;
2) riduzione percentuale da applicarsi al
tempo fissato dal bando per lespletamento
dellincarico.
2. Le offerte sono valutate con il criterio
dell'offerta economicamente più vantaggiosa, prendendo
in considerazione i seguenti elementi:
a) professionalità desunta dalla
documentazione grafica, fotografica e descrittiva;
b) caratteristiche qualitative e metodologiche
dellofferta desunte dalla illustrazione delle
modalità di svolgimento delle prestazioni oggetto
dell'incarico e dai curriculum dei professionisti che
svolgeranno il servizio di cui al comma 1 lettera b),
punti 2) e 3);
c) ribasso percentuale indicato nell'offerta
economica;
d) riduzione percentuale indicata nell'offerta
economica con riferimento al tempo
3. I fattori ponderali da assegnare agli elementi
sono fissati dal bando di gara e possono variare:
per lelemento a): da 20 a 40;
per lelemento b): da 20 a 40;
per lelemento c): da 10 a 30;
per lelemento d): da 0 a 10.
4. La somma dei fattori ponderali deve
essere pari a cento. Le misure dei punteggi devono essere
stabilite in rapporto allimportanza relativa di
ogni elemento di valutazione.
5. In una o più sedute riservate, la
Commissione valuta le offerte tecniche e procede alla
assegnazione dei relativi punteggi. Successivamente, in
seduta pubblica, la Commissione dà lettura dei punteggi
attribuiti alle singole offerte tecniche, procede alla
apertura delle buste contenenti le offerte economiche e,
data lettura dei ribassi e delle riduzioni di ciascuna di
esse, determina l'offerta economica più vantaggiosa
applicando i criteri e le formule di cui all'allegato
E.
6. Le stazioni appaltanti possono prevedere nel
bando la procedura di verifica della congruità
dellofferta economicamente più vantaggiosa qualora
i punti relativi al prezzo e la somma dei punti relativi
agli altri elementi di valutazione sono pari o superiori
ai quattro quinti dei corrispondenti punti massimi
previsti dal bando di gara. Lesito negativo della
verifica circa la compatibilità del ribasso offerto
rispetto alla qualità delle prestazioni offerte comporta
lesclusione dellofferta.
CAPO
V - Affidamento dei servizi di importo pari o superiore
al controvalore in Euro di 200.000 DSP
Art. 65 (Disposizioni generali)
1. I servizi di cui allarticolo 50, sono affidati mediante licitazione privata o
pubblico incanto qualora il corrispettivo complessivo
stimato, determinato secondo quanto stabilito dallarticolo 62, commi 3, 4 e 5, sia pari o superiore al
controvalore in Euro di 200.000 DSP. Per i Ministeri tale
valore è fissato nel controvalore di 130.000 DSP.
2. Alle procedure di cui al comma 1 si
applicano le norme comunitarie e nazionali di recepimento
in materia di appalto pubblico di servizi per quanto
riguarda i termini, i bandi, gli avvisi di gara.
3. In fase di prequalifica, la stazione
appaltante invia ai candidati che ne fanno richiesta e
con onere a loro carico una nota illustrativa contenente
i principali elementi caratterizzanti la prestazione da
svolgere. In tale fase è fatto divieto di richiedere la
presa visione dei luoghi da parte dei candidati.
4. La stazione appaltante può
chiedere, nel caso di raggruppamenti temporanei di cui
allarticolo 17,
comma 1, lettera g) della Legge
che i requisiti finanziari e tecnici di cui allarticolo 66, comma 1, lettere a), b) e d) siano posseduti
in misura non superiore al 60% dal capogruppo; la
restante percentuale deve essere posseduta
cumulativamente dal o dai mandanti, ai quali non possono
essere richiesti percentuali di possesso dei requisiti
minimi.
Art. 66 (Requisiti di partecipazione)
1. I requisiti economico-finanziari e
tecnico-organizzativi di partecipazione alle gare sono
definiti dalle stazioni appaltanti con riguardo:
a) al fatturato globale per servizi
di cui all'articolo
50, espletati negli ultimi
cinque esercizi antecedenti la pubblicazione del
bando, per un importo variabile tra 3 e 6 volte
l'importo a base d'asta;
b) allavvenuto espletamento negli ultimi dieci
anni di servizi di cui all'articolo 50,
relativi a lavori appartenenti ad ognuna delle classi
e categorie dei lavori cui si riferiscono i servizi
da affidare, individuate sulla base delle elencazioni
contenute nelle vigenti tariffe professionali, per un
importo globale per ogni classe e categoria variabile
tra 2 e 4 volte l'importo stimato dei lavori da
progettare;
c) allavvenuto svolgimento negli ultimi dieci
anni di due servizi di cui all'articolo 50, relativi ai lavori, appartenenti ad ognuna
delle classi e categorie dei lavori cui si
riferiscono i servizi da affidare, individuate sulla
base delle elencazioni contenute nelle vigenti
tariffe professionali, per un importo totale non
inferiore ad un valore compreso fra 0,40 e 0,80 volte
l'importo stimato dei lavori da progettare;
d) al numero medio annuo del personale tecnico
utilizzato negli ultimi tre anni (comprendente i soci
attivi, i dipendenti e i consulenti con contratto di
collaborazione coordinata e continuativa su base
annua), in una misura variabile tra 2 e 3 volte le
unità stimate nel bando per lo svolgimento
dell'incarico.
2. I servizi di ingegneria valutabili
sono quelli iniziati ed ultimati nel decennio o nel
quinquennio antecedente la data di pubblicazione del
bando, ovvero la parte di essi ultimata nello stesso
periodo per il caso di servizi iniziati in epoca
precedente.
3. I concorrenti non devono trovarsi
altresì nelle condizioni previste dagli articoli 51 e 52.
Art. 67 (Licitazione privata)
1. I bandi di gara contengono le
indicazioni previste dallarticolo 63, comma 1,
lettere da a) a n) e lettera q), nonché dellarticolo 66, commi 1 e 3, e sono resi noti con le forme di
pubblicità di cui allarticolo 80, comma 2.
2. Sono invitati a presentare offerta i
soggetti in possesso dei requisiti minimi previsti dal
bando di gara in numero compreso fra cinque e venti.
3. Qualora il numero dei soggetti in
possesso dei requisiti minimi previsti dal bando di gara
risulti inferiore a cinque, la stazione appaltante
procede a nuova gara, modificando le relative condizioni.
4. Se il numero dei soggetti in
possesso dei requisiti minimi previsti dal bando di gara
risulta superiore a quello fissato, la scelta dei
soggetti da invitare a presentare offerta viene
effettuata per una metà arrotondata per difetto, sulla
base dei criteri di cui allallegato
F e per i restanti tramite
sorteggio pubblico.
5. La procedura di scelta degli
offerenti avviene in seduta pubblica, con data indicata
nel bando di gara, limitatamente alla fase di verifica
della documentazione amministrativa, e in seduta
riservata ai fini dell'attribuzione dei punteggi di cui
all' allegato
F.
6. La stazione appaltante nei
successivi tre giorni comunica formalmente a ciascuno dei
soggetti concorrenti lesito della selezione ed il
punteggio riportato.
Art. 68 (Lettera di invito)
1. La lettera di invito a presentare
offerta è inviata nella stessa data ai soggetti
selezionati entro sessanta giorni dalla data di
spedizione del bando. In caso di procedura durgenza
il termine per l'invio delle lettere di invito non può
superare i dieci giorni decorrenti dal termine ultimo per
il ricevimento delle domande di partecipazione.
2. In caso di mancata osservanza dei
termini di cui al comma 1, salva la possibilità di
termini maggiori definiti dal responsabile del
procedimento in presenza di particolari e motivate
necessità, la procedura è annullata e la documentazione
viene restituita ai concorrenti a spese della stazione
appaltante.
3. La lettera di invito contiene la
richiesta di elementi utili alla valutazione, che siano
strettamente correlati al servizio da affidare.
Art. 69 (Pubblico incanto)
1. Quando la stazione appaltante
ricorre alla procedura del pubblico incanto, nel bando di
gara inserisce gli elementi di cui all'articolo 63, comma 1, lettere da a) a g), m), n) e q), e
allarticolo
66, commi 1 e 3, nonché gli
ulteriori elementi previsti dalle norme comunitarie e
nazionali di recepimento delle direttive in materia di
procedure di aggiudicazione di appalti pubblici di
servizi.
Art. 70 (Verifiche)
1. La stazione appaltante verifica le
dichiarazioni inerenti al possesso dei requisiti di cui
all'articolo 66 ai sensi e per gli effetti dellarticolo 10, comma 1 quater, della Legge per quanto compatibili.
2. La stazione appaltante può
procedere altresì alla verifica prevista dallarticolo 64, comma 6.
TITOLO
V - SISTEMI DI REALIZZAZIONE DI LAVORI PUBBLICI
CAPO I - Appalti
e concessioni
Sezione prima: Disposizioni
generali
Art. 71 (Disposizioni preliminari)
1. Lavvio delle procedure di
scelta del contraente presuppone lacquisizione da
parte del responsabile del procedimento
dellattestazione del direttore dei lavori in
merito:
a) alla accessibilità delle aree e
degli immobili interessati dai lavori secondo le
indicazioni risultanti dagli elaborati progettuali;
b) alla assenza di impedimenti sopravvenuti rispetto
agli accertamenti effettuati prima dell'approvazione
del progetto;
c) alla conseguente realizzabilità del progetto
anche in relazione al terreno, al tracciamento, al
sottosuolo ed a quanto altro occorre per l'esecuzione
dei lavori.
2. L'offerta da presentare per
laffidamento degli appalti e delle concessioni di
lavori pubblici è accompagnata dalla dichiarazione con
la quale i concorrenti attestano di avere esaminato gli
elaborati progettuali, compreso il computo metrico, di
essersi recati sul luogo di esecuzione dei lavori, di
avere preso conoscenza delle condizioni locali, della
viabilità di accesso, delle cave eventualmente
necessarie e delle discariche autorizzate nonché di
tutte le circostanze generali e particolari suscettibili
di influire sulla determinazione dei prezzi, sulle
condizioni contrattuali e sull'esecuzione dei lavori e di
aver giudicato i lavori stessi realizzabili, gli
elaborati progettuali adeguati ed i prezzi nel loro
complesso remunerativi e tali da consentire il ribasso
offerto. La stessa dichiarazione contiene altresì
lattestazione di avere effettuato una verifica
della disponibilità (seguivano alcune parole non ammesse al
"Visto" della Corte dei Conti) della mano dopera necessaria per
lesecuzione dei lavori nonché della disponibilità
di attrezzature adeguate allentità e alla
tipologia e categoria dei lavori in appalto.
3. In nessun caso si procede alla
stipulazione del contratto, se il responsabile del
procedimento e limpresa appaltatrice non abbiano
concordemente dato atto, con verbale da entrambi
sottoscritto, del permanere delle condizioni che
consentono limmediata esecuzione dei lavori.
4. Gli adempimenti necessari per
l'avvio delle procedure espropriative e per il
conseguimento del decreto di occupazione di urgenza sono
posti in essere in tempi compatibili con la stipulazione
del contratto.
Art. 72 (Categorie di opere generali e
specializzate - strutture, impianti e opere speciali)
1. Ai fini dei bandi di gara e della
qualificazione delle imprese le opere e i lavori pubblici
appartengono ad una o più categorie di opere generali
ovvero ad una o più categorie di opere specializzate.
2. Per opere generali si intendono le
opere o i lavori caratterizzati da una pluralità di
lavorazioni, indispensabili per consegnare lopera o
il lavoro finito in ogni sua parte.
3. Per opere specializzate si intendono
le lavorazioni che nellambito del processo
realizzativo dellopera o lavoro necessitano di una
particolare specializzazione e professionalità.
4. Si considerano strutture, impianti e
opere speciali, le seguenti opere specializzate se di
importo superiore a quelli indicati allarticolo 73, comma 3:
a) il restauro, la manutenzione di
superfici decorate di beni architettonici, il
restauro di beni mobili, di interesse storico,
artistico ed archeologico;
b) linstallazione, la gestione e la
manutenzione ordinaria di impianti idrosanitari, del
gas, antincendio, di termoregolazione, di cucina e di
lavanderia;
c) linstallazione, la gestione e la
manutenzione di impianti trasportatori, ascensori,
scale mobili, di sollevamento e di trasporto;
d) linstallazione, gestione e manutenzione di
impianti pneumatici, di impianti antintrusione;
e) linstallazione, la gestione e la
manutenzione di impianti elettrici, telefonici,
radiotelefonici, televisivi e simili;
f) i rilevamenti topografici speciali e le
esplorazioni del sottosuolo con mezzi speciali;
g) le fondazioni speciali, i consolidamenti di
terreni, i pozzi;
h) la bonifica ambientale di materiali tossici e
nocivi;
i) i dispositivi strutturali, i giunti di
dilatazione, e gli apparecchi di appoggio, i ritegni
antisismici;
l) la fornitura e posa in opera di strutture e di
elementi prefabbricati prodotti industrialmente;
m) larmamento ferroviario;
n) gli impianti per la trazione elettrica;
o) gli impianti di trattamento rifiuti;
p) gli impianti di potabilizzazione.
Art. 73 (Condizione per la partecipazione alle
gare)
1. Nei bandi di gara per lappalto
di opere o lavori pubblici è richiesta la qualificazione
nella sola categoria di opere generali che rappresenta la
categoria prevalente, e che identifica la categoria dei
lavori da appaltare. Nei bandi di gara per lappalto
di opere o lavori nei quali assume carattere prevalente
una lavorazione specializzata, la gara è esperita con
espressa richiesta della qualificazione nella relativa
categoria specializzata. Si intende per categoria
prevalente quella di importo più elevato fra le
categorie costituenti lintervento.
2. Nel bando di gara è indicato
limporto complessivo dellopera o del lavoro
oggetto dellappalto, la relativa categoria generale
o specializzata considerata prevalente nonché tutte le
parti, appartenenti alle categorie generali o
specializzate di cui si compone lopera o il lavoro
con i relativi importi e categorie che, a scelta del
concorrente, sono subappaltabili o affidabili a cottimo,
oppure scorporabili.
3. Le parti costituenti lopera o
il lavoro di cui al comma 2 sono quelle di importo
singolarmente superiore al dieci per cento
dellimporto complessivo dellopera o lavoro
ovvero di importo superiore a 150.000 Euro.
Art. 74 (Criteri di affidamento delle opere
generali e delle opere specializzate non eseguite
direttamente)
1. Le imprese aggiudicatarie, in
possesso della qualificazione nella categoria di opere
generali ovvero nella categoria di opere specializzate
indicate nel bando di gara come categoria prevalente
possono, fatto salvo quanto previsto al comma 2, eseguire
direttamente tutte le lavorazioni di cui si compone
lopera o il lavoro, anche se non sono in possesso
delle relative qualificazioni, oppure subappaltare dette
lavorazioni specializzate esclusivamente ad imprese in
possesso delle relative qualificazioni.
2. Le lavorazioni relative a opere
generali, e a strutture, impianti ed opere speciali di
cui allarticolo
72, comma 4, indicate nel bando
di gara, non possono essere eseguite direttamente dalle
imprese qualificate per la sola categoria prevalente, se
prive delle relative adeguate qualificazioni; esse, fatto
salvo quanto previsto dallarticolo
13, comma 7, della Legge, sono
comunque subappaltabili ad imprese in possesso delle
relative qualificazioni. Le medesime lavorazioni sono
altresì scorporabili e sono indicate nei bandi di gara
ai fini della costituzione di associazioni temporanee di
tipo verticale.
3. Le imprese qualificate nella
categoria di opera generale sono abilitate a partecipare
alle gare indette per la manutenzione dellopera
generale stessa.
Art. 75 (Cause di
esclusione dalle gare di appalto per l'esecuzione di lavori pubblici)
(articolo così introdotto dall'articolo 2
del d.P.R. n. 412 del 2000)
1. Sono esclusi dalla partecipazione alle procedure di affidamento degli
appalti e delle concessioni e non possono stipulare i relativi contratti i
soggetti:
a) che si trovano in stato di
fallimento, di liquidazione coatta, di amministrazione controllata o di
concordato preventivo o nei cui riguardi sia in corso un procedimento
per la dichiarazione di una di tali situazioni;
b) nei cui confronti è pendente procedimento per l’applicazione di
una delle misure di prevenzione di cui all’articolo 3 della legge 27
dicembre 1956, n. 1423; il divieto opera se la pendenza del procedimento
riguarda il titolare o il direttore tecnico, se si tratta di impresa
individuale; il socio o il direttore tecnico se si tratta di società in
nome collettivo o in accomandita semplice, gli amministratori muniti di
poteri di rappresentanza o il direttore tecnico, se si tratta di altro
tipo di società;
c) nei cui confronti è stata pronunciata sentenza di condanna passata
in giudicato, oppure di applicazione della pena su richiesta, ai sensi
dell’articolo 444 del codice di procedura penale, per reati che
incidono sull’affidabilità morale e professionale; il divieto opera
se la sentenza è stata emessa nei confronti del titolare o del
direttore tecnico se si tratta di impresa individuale; del socio o del
direttore tecnico, se si tratta di società in nome collettivo o in
accomandita semplice; degli amministratori muniti di potere di
rappresentanza o del direttore tecnico se si tratta di altro tipo di
società o consorzio. In ogni caso il divieto opera anche nei confronti
dei soggetti cessati dalla carica nel triennio antecedente la data di
pubblicazione del bando di gara, qualora l’impresa non dimostri di
aver adottato atti o misure di completa dissociazione dalla condotta
penalmente sanzionata. Resta salva in ogni caso l’applicazione
dell’articolo 178 del codice penale e dell’articolo 445, comma 2,
del codice di procedura penale;
d) che hanno violato il divieto di intestazione fiduciaria posto
all’articolo 17 della legge 19 marzo 1990, n. 55;
e) che hanno commesso gravi infrazioni debitamente accertate alle norme
in materia di sicurezza e a ogni altro obbligo derivante dai rapporti di
lavoro, risultanti dai dati in possesso dell’Osservatorio dei lavori
pubblici;
f) che hanno commesso grave negligenza o malafede nell’esecuzione di
lavori affidati dalla stazione appaltante che bandisce la gara;
g) che abbiano commesso irregolarità, definitivamente accertate,
rispetto gli obblighi relativi al pagamento delle imposte e tasse,
secondo la legislazione italiana o quella dello Stato in cui sono
stabiliti;
h) che nell’anno antecedente la data di pubblicazione del bando di
gara hanno reso false dichiarazioni in merito ai requisiti e alle
condizioni rilevanti per la partecipazione alle procedure di gara,
risultanti dai dati in possesso dell’Osservatorio dei lavori pubblici.
2. I concorrenti dichiarano ai sensi delle
vigenti leggi l’inesistenza delle situazioni di cui al comma 1, lettere
a), d), e), f), g) e h) e dimostrano mediante la produzione di certificato
del casellario giudiziale o dei carichi pendenti che non ricorrono le
condizioni prescritte al medesimo comma 1, lettere b) e c).
3. Se nessun documento o certificato tra quelli previsti dal comma 2 è
rilasciato da altro Stato dell’Unione europea, costituisce prova
sufficiente una dichiarazione giurata rilasciata dall’interessato
innanzi a un’autorità giudiziaria o amministrativa, a un notaio o a
qualsiasi altro pubblico ufficiale autorizzato a riceverla in base alla
legislazione dello Stato stesso o, negli Stati dell’Unione europea in
cui non è prevista la dichiarazione giurata, una dichiarazione solenne.
Sezione
seconda: Appalto di lavori pubblici
Art. 76 (Procedure di scelta
del contraente)
1. Lappalto di lavori pubblici è
affidato mediante pubblico incanto, licitazione privata,
appalto-concorso o trattativa privata sulla base delle
motivate indicazioni del responsabile del procedimento.
2. Non si fa luogo ad appalto-concorso
o a licitazione privata qualora il numero dei candidati
qualificati sia inferiore a tre. In tal caso, la stazione
appaltante bandisce una nuova gara mediante pubblico
incanto, anche modificando le relative condizioni, e
aggiudica comunque lappalto allesito della
seconda procedura.
3. Le stazioni appaltanti comunicano ai
candidati od offerenti che lo richiedano le decisioni
assunte riguardo allaggiudicazione o alla mancata
aggiudicazione dellappalto, o leventuale
decisione di avviare nuova procedura di affidamento.
Delle stesse decisioni è data comunicazione anche
allUfficio delle pubblicazioni delle Comunità
Europee.
4. Le stazioni appaltanti comunicano
altresì ad ogni candidato o offerente non ammesso alla
gara o non selezionato che lo richieda, nei quindici
giorni successivi al ricevimento della domanda, i motivi
della mancata ammissione o del rigetto della sua offerta,
e della scelta dellofferta vincente, ove non vi
ostino motivi di pubblico interesse o di tutela
dellimpresa.
Art. 77 (Licitazione privata
semplificata)
1. Per i lavori di importo inferiore a
750.000 Euro i soggetti elencati allarticolo
2, comma 2, lettere a) e b), della Legge compilano annualmente, sulla base delle domande
pervenute entro il 15 dicembre, un elenco dei soggetti da
invitare alle procedure di licitazione privata
semplificata. Lelenco è formato, entro il 31
dicembre di ogni anno mediante sorteggio pubblico. La
data del sorteggio è resa pubblica con avviso sul
bollettino della Regione dove ha sede il soggetto al
quale è stata presentata la domanda. Le domande
presentate dopo il 15 dicembre sono inserite in elenco
nellordine di presentazione.
2. Linvito a presentare offerte
è inoltrato a trenta concorrenti nel rispetto
dellordine in cui sono inserite nellelenco, e
sempre che siano in possesso dei requisiti di
qualificazione necessari per laffidamento dei
lavori.
3. (comma non ammesso al "Visto"
della Corte dei Conti)
4. Le imprese inserite nellelenco
possono ricevere ulteriori inviti dopo che la stazione
appaltante ha invitato tutti i soggetti dellelenco,
in possesso dei requisiti di qualificazione necessari per
laffidamento dei lavori cui si riferisce
linvito.
5. Nel caso di stazioni appaltanti di
dimensione nazionale la cui struttura organizzativa è
articolata su basi locali le domande e i relativi elenchi
si riferiscono alle singole articolazioni territoriali.
6. Lelenco dei lavori che la
stazione appaltante intende affidare con la procedura
prevista dal presente articolo è reso pubblico ai sensi
dellarticolo 80, comma 4,
entro il trenta novembre di ogni anno.
Art. 78 (Trattativa privata preceduta da gara
informale)
1. La stazione appaltante, quando
ricorrono i presupposti fissati dalla legge, individua le
imprese da invitare alla gara informale, sulla base di
informazioni riguardanti le caratteristiche di
qualificazione economico-finanziaria e
tecnico-organizzative dei soggetti desunte dal mercato e
nel rispetto dei principi di trasparenza, concorrenza e
rotazione.
2. Le imprese individuate ai sensi del
comma 1 sono contemporaneamente invitate a presentare,
anche in qualità di mandataria di raggruppamento ai
sensi della Legge, le offerte oggetto della negoziazione,
con lettera contenente gli elementi essenziali della
prestazione richiesta.
3. La stazione appaltante negozia il
contratto con limpresa che ha offerto le condizioni
più vantaggiose, previa verifica del possesso dei
requisiti di qualificazione previsti per
laggiudicazione di appalti di uguale importo
mediante pubblico incanto o licitazione privata, sulla
base della documentazione esibita dalla impresa
prescelta.
4. La procedura della gara informale
può essere adottata dalla stazione appaltante anche nel
caso in cui questa non sia obbligatoria per legge; il
numero dei soggetti da invitare può essere inferiore a
quello di legge, e comunque non inferiore a cinque.
Art. 79 (Termini per le gare)
1. Nella licitazione privata e
nellappalto concorso, per appalti di importo pari o
superiore al controvalore in Euro di 5.000.000 DSP, il
termine di ricezione della domanda di partecipazione non
può essere inferiore a trentasette giorni a decorrere
dalla data di spedizione del bando di gara. Le domande di
partecipazione possono essere inoltrate mediante lettera,
telegramma, telescritto, telecopia o telefono; ove
inoltrate con mezzo diverso dalla lettera, devono
comunque essere confermate per lettera spedita entro il
termine di ricezione delle domande stesse.
2. Le stazioni appaltanti, ricevute le
domande di partecipazione, invita nella stessa data e per
iscritto i candidati in possesso dei requisiti previsti
nel bando di gara a presentare le offerte. La lettera di
invito deve contenere:
a) lindirizzo
dellufficio cui possono essere richiesti il
capitolato doneri ed i documenti complementari,
il termine per presentare la richiesta, nonché
limporto e le modalità di pagamento della
somma che deve essere eventualmente versata per
ottenere i suddetti documenti;
b) il termine di ricezione delle offerte,
lindirizzo cui queste devono essere spedite e
la lingua o le lingue in cui devono essere redatte;
c) gli estremi del bando di gara;
d) i criteri di aggiudicazione dellappalto, se
non figurano nel bando di gara.
3. Nei pubblici incanti per appalti di
lavori di importo pari o superiore al controvalore in
Euro di 5.000.000 DSP il termine di ricezione delle
offerte non può essere inferiore a cinquantadue giorni
dalla data di spedizione del bando di gara; per la
licitazione privata lo stesso termine non può essere
inferiore a quaranta giorni dalla data di invio
dellinvito scritto; per lappalto-concorso
tale termine non può essere inferiore ad ottanta giorni.
4. Quando le offerte possono essere
fatte soltanto a seguito di una visita dei luoghi o
previa consultazione sul luogo di documenti allegati al
capitolato doneri, i termini di ricezione delle
offerte devono essere adeguatamente aumentati.
5. I capitolati doneri ed i documenti
complementari, sempre che richiesti in tempo utile,
devono essere inviati alle imprese dalle stazioni
appaltanti entro sei giorni dalla data di ricezione della
richiesta.
6. Le informazioni complementari sui
capitolati doneri, sempre che richieste in tempo
utile, devono essere comunicate almeno sei giorni prima
della scadenza del termine stabilito per la ricezione
delle offerte.
7. Quando, per la loro mole, i
capitolati doneri ed i documenti o le informazioni
complementari non possono essere forniti nei termini o
quando le offerte possono essere fatte solo a seguito di
una visita dei luoghi o previa consultazione sul luogo
dei documenti allegati al capitolato doneri, i
termini di cui al comma 4 devono essere adeguatamente
aumentati.
8. Quando la comunicazione di
preinformazione di cui allarticolo 80, comma 1,
è stata inviata almeno cinquantadue giorni prima e,
comunque, non più di dodici mesi prima della data di
invio del bando, il termine di ricezione delle offerte
può essere ridotto a ventidue giorni, per pubblici
incanti, a ventisei giorni per la licitazione privata ed
a cinquanta giorni per lappalto concorso.
9. Nella licitazione privata o
nellappalto-concorso relativi a lavori di importo
inferiore al controvalore in Euro di 5.000.000 DSP il
termine di ricezione delle domande di partecipazione non
può essere inferiore a diciannove giorni dalla data di
pubblicazione del bando.
10. Nei pubblici incanti relativi a
lavori di importo inferiore al controvalore in Euro di
5.000.000 DSP il termine di ricezione delle offerte non
può essere inferiore a ventisei giorni dalla data di
pubblicazione del bando; per la licitazione privata lo
stesso termine non può essere inferiore a venti giorni
dalla data di spedizione degli inviti; per
l'appalto-concorso tale termine non può essere inferiore
a ottanta giorni.
11. I termini sono calcolati
conformemente alle vigenti disposizioni dellUnione
Europea.
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