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Decreto del Presidente della Repubblica 21 dicembre 1999, n. 554
Regolamento di attuazione della legge quadro in materia di lavori pubblici 11 febbraio 1994, n. 109, e successive modificazioni
   

TITOLO IV - AFFIDAMENTO DEI SERVIZI ATTINENTI ALL’ARCHITETTURA E ALL’INGEGNERIA

CAPO I - Disposizioni generali

Art. 50 (Ambito di applicazione)

1. Quando ricorre una delle situazioni previste dall’articolo 17, comma 4, della Legge, le stazioni appaltanti affidano ai soggetti di cui all’articolo 17, comma 1, lettere d), e), f) e g) della Legge i servizi attinenti all’architettura ed all’ingegneria anche integrata e gli altri servizi tecnici concernenti la redazione del progetto preliminare, del progetto definitivo ed esecutivo nonché le attività tecnico-amministrative connesse alla progettazione (seguivano alcune parole non ammesse al "Visto" della Corte dei Conti), secondo le procedure e con le modalità previste dalle disposizioni del presente titolo.

2. Gli importi degli interventi progettati anteriormente alla data di pubblicazione dei bandi sono aggiornati secondo le variazioni accertate dall’ISTAT relative al costo di costruzione di un edificio residenziale.

3. Ai fini del presente titolo si intendono per:

a) prestazioni professionali speciali: le prestazioni previste dalle vigenti tariffe professionali non ricomprese in quelle considerate normali;
b) prestazioni accessorie: le prestazioni professionali non previste dalle vigenti tariffe.

 

Art. 51 (Limiti alla partecipazione alle gare)

1. E’ fatto divieto ai concorrenti di partecipare alla medesima gara per l’affidamento di un appalto di servizi di cui all’articolo 50, in più di un’associazione temporanea ovvero di partecipare singolarmente e quali componenti di una associazione temporanea.

2. Il medesimo divieto sussiste per i liberi professionisti qualora partecipi alla stessa gara, sotto qualsiasi forma, una società di professionisti o una società di ingegneria delle quali il professionista è amministratore, socio, dipendente o collaboratore coordinato e continuativo.

3. La violazione di tali divieti comporta l’esclusione dalla gara di entrambi i concorrenti.

4. Nel caso di stazioni appaltanti di dimensione nazionale la cui struttura è articolata su base locale l’ambito territoriale previsto dall’articolo 18, comma 2-ter della Legge si riferisce alle singole articolazioni territoriali.

5. Ai sensi dell’articolo 17, comma 8, della Legge, i raggruppamenti temporanei previsti dallo stesso articolo 17, comma 1, lettera g) devono prevedere la presenza di un professionista abilitato da meno di cinque anni all’esercizio della professione secondo le norme dello stato membro dell’Unione Europea di residenza.

Art. 52 (Articolo non ammesso al "Visto" della Corte dei conti)

Art. 53 (Requisiti delle società di ingegneria)

1. Ai fini dell'affidamento dei servizi disciplinati dal presente titolo, le società di ingegneria sono tenute a disporre di almeno un direttore tecnico, con funzioni di collaborazione alla definizione degli indirizzi strategici della società e di collaborazione e controllo sulle prestazioni svolte dai tecnici incaricati delle progettazioni, che sia ingegnere o architetto o laureato in una disciplina tecnica attinente all'attività prevalente svolta dalla società, abilitato all’esercizio della professione da almeno 10 anni nonché iscritto, al momento dell’assunzione dell’incarico, al relativo albo professionale previsto dai vigenti ordinamenti ovvero abilitato all’esercizio della professione secondo le norme dei paesi dell’Unione Europea cui appartiene il soggetto. Al direttore tecnico o ad altro ingegnere o architetto da lui dipendente abilitato all’esercizio della professione, ed iscritto al relativo albo professionale, la società delega il compito di approvare e controfirmare gli elaborati tecnici inerenti alle prestazioni oggetto dell’affidamento; l’approvazione e la firma degli elaborati comportano la solidale responsabilità civile del direttore tecnico o del delegato con la società di ingegneria nei confronti della stazione appaltante.

2. Il direttore tecnico è formalmente consultato dall'organo di amministrazione della società ogniqualvolta vengono definiti gli indirizzi relativi all'attività di progettazione, si decidono le partecipazioni a gare per affidamento di incarichi o a concorsi di idee o di progettazione, e comunque si quando si trattano in generale questioni relative allo svolgimento di studi di fattibilità, ricerche, consulenze, progettazioni, direzioni dei lavori, valutazioni di congruità tecnico-economica e studi di impatto ambientale.

3. Le società di ingegneria predispongono e aggiornano l'organigramma dei soci, dei dipendenti o dei collaboratori coordinati e continuativi direttamente impiegati nello svolgimento di funzioni professionali e tecniche, nonché di controllo della qualità. L’organigramma riporta, altresì, l'indicazione delle specifiche competenze e responsabilità. Se la società svolge anche attività diverse dalle prestazioni ai servizi di cui all’articolo 50, nell'organigramma sono indicate la struttura organizzativa e le capacità professionali espressamente dedicate alla suddetta prestazione di servizi. I relativi costi sono evidenziati in apposito allegato al conto economico. L'organigramma e le informazioni di cui sopra, nonché ogni loro successiva variazione, sono comunicate entro 30 giorni all'Autorità. La verifica delle capacità economiche finanziarie e tecnico-organizzative della società ai fini della partecipazione alle gare per gli affidamenti di servizi si riferisce alla sola parte della struttura dedicata alla progettazione. L’indicazione delle attività diverse da quelle appartenenti ai servizi di natura tecnica sono comunicate all’Autorità.

Art. 54 (Requisiti delle società professionali)

1. Le società professionali, predispongono e aggiornano l’organigramma dei soci, dei dipendenti o dei collaboratori coordinati e continuativi impiegati nello svolgimento di funzioni professionali e tecniche e di controllo della qualità. L’organigramma riporta altresì, l’indicazione delle specifiche competenze e responsabilità. Le società professionali sono tenute agli obblighi di comunicazione imposti dall’articolo 53.

Art. 55 (Commissioni giudicatrici)

1. La commissione giudicatrice per il concorso di idee, per il concorso di progettazione e per gli appalti di servizi è composta da un numero di membri tecnici non inferiore a tre, esperti nella materia oggetto del concorso o dell’appalto, di cui almeno uno dipendente della stazione appaltante.

2. Alla spesa per i compensi e i rimborsi spettanti alla commissione giudicatrice si fa fronte mediante l'utilizzazione delle somme di cui all'articolo 18, comma 2-bis, della Legge.

Art. 56 (Penali)

1. I disciplinari di affidamento dei servizi di progettazione e delle attività ad essa connesse precisano le penali da applicare nel caso di ritardato adempimento degli obblighi contrattuali.

2. I termini di adempimento delle prestazioni sono stabiliti dal responsabile del procedimento in relazione alla tipologia, alla categoria, all'entità ed alla complessità dell'intervento, nonché al suo livello qualitativo.

3. Le penali da applicare ai soggetti incaricati della progettazione o delle attività a questa connesse sono stabilite dal responsabile del procedimento, in sede di redazione del documento preliminare alla progettazione, in misura giornaliera compresa tra lo 0,5 per mille e l’1 per mille del corrispettivo professionale, e comunque complessivamente non superiore al 10 per cento, da determinare in relazione all'entità delle conseguenze legate all'eventuale ritardo.

4. Quando la disciplina contrattuale prevede l’esecuzione della prestazione articolata in più parti, nel caso di ritardo rispetto ai termini di una o più di tali parti le penali di cui ai commi precedenti si applicano ai rispettivi importi.

CAPO II - Concorso di idee

Art.57 (Modalità di espletamento)

1. Il concorso di idee è espletato con le modalità del pubblico incanto, ed è preceduto da pubblicità secondo la disciplina di cui all’articolo 80, comma 2, qualora l’importo complessivo dei premi sia pari o superiore al controvalore in Euro di 200.000 DSP, e all’articolo 80, comma 3, qualora inferiore. Per i Ministeri l’importo è fissato nel controvalore in Euro di 130.000 DSP.

2. Possono partecipare al concorso, oltre i soggetti di cui all'articolo 17, comma 1, lettere d), e), f) e g) della Legge, anche i lavoratori subordinati abilitati all’esercizio della professione e iscritti al relativo ordine professionale secondo l’ordinamento nazionale di appartenenza, nel rispetto delle norme che regolano il rapporto di impiego, con esclusione dei dipendenti dell’amministrazione che bandisce il concorso.

3. Il concorrente predispone la proposta ideativa nella forma più idonea alla sua corretta rappresentazione. Nel bando non possono essere richiesti elaborati di livello pari o superiore a quelli richiesti per il progetto preliminare. Il tempo di presentazione della proposta deve essere stabilito in relazione all’importanza e complessità del tema e non può essere inferiore a sessanta giorni dalla data di pubblicazione del bando.

4. La valutazione delle proposte presentate al concorso di idee è effettuata da una commissione giudicatrice, costituita ai sensi dell’articolo 55, sulla base di criteri e metodi stabiliti nel bando di gara.

5. Le stazioni appaltanti riconoscono un congruo premio al soggetto che ha elaborato l'idea ritenuta migliore.

6. L'idea premiata è acquisita in proprietà dalla stazione appaltante e, previa eventuale definizione dei suoi aspetti tecnici, può essere posta a base di gara di un concorso di progettazione ovvero di un appalto di servizi di cui ai Capi IV e V del presente titolo, e alla relativa procedura è ammesso a partecipare il vincitore del premio qualora in possesso dei relativi requisiti soggettivi.

Art. 58 (Contenuto del bando)

1. Il bando per il concorso di idee contiene:

a) nome, indirizzo, numeri di telefono e telefax e di e-mail della stazione appaltante;
b) nominativo del responsabile del procedimento;
c) descrizione delle esigenze della stazione appaltante;
d) eventuali modalità di rappresentazione delle idee;
e) modalità di presentazione delle proposte, comunque costituite da schemi grafici e da una relazione tecnico economica;
f) termine per la presentazione delle proposte;
g) criteri e metodi per la valutazione delle proposte;
h) importo del premio da assegnare al vincitore del concorso;
i) data di pubblicazione.

CAPO III - Concorsi di progettazione

Art. 59 (Modalità di espletamento)

1. L'espletamento del concorso di progettazione è preceduto da pubblicità secondo quanto previsto all’articolo 80, comma 2, qualora l’importo complessivo dei premi o del valore stimato dei servizi cui è preordinato il concorso è pari o superiore al controvalore in Euro di 200.000 DSP, e all’articolo 80, comma 3, qualora inferiore. Per i Ministeri il valore è fissato nel controvalore in Euro di 130.000 DSP. Il termine di presentazione delle proposte progettuali non può essere inferiore a novanta giorni.

2. Il concorso è di norma aggiudicato con pubblico incanto, ovvero con licitazione privata qualora sussistano particolari ragioni.

3. Nel concorso di progettazione sono richiesti esclusivamente progetti o piani con livello di approfondimento pari a quello di un progetto preliminare, salvo quanto disposto al comma 6. Qualora il concorso di progettazione riguardi un intervento da realizzarsi con il sistema della concessione di lavori pubblici, la proposta ideativa contiene anche la redazione di uno studio economico finanziario per la sua costruzione e gestione.

4. L'ammontare del premio da assegnare al vincitore è determinato in misura non superiore al 60 per cento dell'importo presunto dei servizi necessari per la redazione del progetto preliminare calcolato sulla base delle vigenti tariffe professionali. Una ulteriore somma compresa fra il 40 ed il 70 per cento è stanziata per i concorrenti ritenuti meritevoli, a titolo di rimborso spese per la redazione del progetto preliminare.

5. Con il pagamento del premio le stazioni appaltanti acquistano la proprietà del progetto vincitore. Al vincitore del concorso, se in possesso dei requisiti richiesti nel bando, possono essere affidati a trattativa privata i successivi livelli di progettazione. Tale possibilità ed il relativo corrispettivo devono essere stabiliti nel bando.

6. In caso di intervento di particolare rilevanza e complessità può procedersi ad esperimento di un concorso articolato in due gradi, di cui il secondo, che ha ad oggetto la presentazione del progetto preliminare, si svolge tra i soggetti individuati attraverso la valutazione di proposte di idee presentate al concorso di primo grado e selezionate senza formazione di graduatorie di merito né assegnazione di premi. Al vincitore finale, se in possesso dei requisiti richiesti dal bando, è affidato l’incarico della progettazione definitiva ed esecutiva. Tale possibilità ed il relativo corrispettivo devono essere stabiliti nel bando. Per i premi e i rimborsi spese si applica quanto previsto ai commi 4 e 5. I tempi di presentazione delle proposte non possono essere inferiori a novanta giorni per il primo grado e a centoventi giorni per il secondo grado.

7. Le stazioni appaltanti, dandone adeguata motivazione, possono altresì procedere, all’esperimento di un concorso in due gradi, il primo avente ad oggetto la presentazione di un progetto preliminare, e il secondo avente ad oggetto la presentazione di un progetto definitivo. Restano ferme le altre disposizioni del comma 6.

Art. 60 (Contenuto del bando)

1. Il bando per i concorsi di progettazione, oltre agli elementi elencati dall’articolo 58, contiene l’indicazione:

a) della procedura di aggiudicazione prescelta;
b) del numero di partecipanti al secondo grado selezionati secondo quanto previsto dall’articolo 59, comma 6;
c) descrizione del progetto;
d) del numero, compreso tra dieci e venti, previsto di partecipanti nel caso di licitazione privata;
e) delle modalità, dei contenuti e dei termini della domanda di partecipazione nonché dei criteri di scelta nel caso di licitazione privata;
f) dei criteri di valutazione delle proposte progettuali;
g) del "peso" o del "punteggio" da attribuire, con somma pari a cento e con gradazione rapportata all’importanza relativa di ciascuno, agli elementi di giudizio nei quali è scomponibile la valutazione del progetto oggetto del concorso;
h) dell’indicazione del carattere vincolante o meno della decisione della commissione giudicatrice;
i) del costo massimo di realizzazione all’intervento da progettare determinato sulla base di valori parametrici fissati nel bando stesso;

l) delle informazioni circa le modalità di presentazione dei progetti;
m) l’indicazione dei giorni e delle ore in cui gli interessati possono recarsi presso gli uffici della stazione appaltante per ritirare la documentazione di cui al comma 3.

2. Il bando contiene anche le informazioni circa le modalità di ritiro degli elaborati non premiati e per i quali non è stato disposto il rimborso spese, nonché l’eventuale facoltà della commissione di menzionare i progetti che, pur non premiati, presentano profili di particolare interesse.

3. Al bando di gara sono allegate le planimetrie con le curve di livello riguardanti le aree interessate dall’intervento, le relazioni e i grafici relativi alle indagini geologiche, geotecniche, idrologiche, idrauliche e sismiche effettuate sulle medesime aree nonché il documento preliminare alla progettazione di cui all’articolo 15, comma 5.

Art. 61 (Valutazione delle proposte progettuali)

1. La valutazione delle proposte progettuali presentate al concorso di progettazione è eseguita sulla base dei criteri e dei metodi contenuti nell’allegato C.

CAPO IV - Affidamento dei servizi di importo inferiore al controvalore in Euro di 200.000 DSP.

Art. 62 (Disposizioni generali e modalità di determinazione del corrispettivo)

1. I servizi di cui all’articolo 50 di importo inferiore a 40.000 Euro sono affidati dalle stazioni appaltanti previa adeguata pubblicità dell’esigenza di acquisire la relativa prestazione professionale; l’avvenuto affidamento deve essere reso noto con adeguate formalità, unitamente alle motivazioni della scelta effettuata.

2. I servizi di cui all’articolo 50 il cui corrispettivo complessivo stimato, costituito dalla quota riferita alla progettazione e dalla quota riferita alle prestazioni accessorie, è compreso tra 40.000 Euro e il controvalore in Euro di 200.000 DSP, sono affidati mediante licitazione privata. Per i Ministeri la disposizione si applica qualora il corrispettivo sia compreso tra 40.000 Euro e il controvalore in Euro di 130.000 DSP.

3. La quota del corrispettivo complessivo riferita alla progettazione è determinata sulla base delle percentuali ed aliquote di prestazioni parziali previste dalle vigenti tariffe professionali, in corrispondenza della classe, della categoria e degli importi dell’intervento risultanti dai progetti redatti, nonché del livello di progettazione da redigere. Tali percentuali ed aliquote parziali sono aumentate sulla base degli incrementi, al netto del ribasso offerto in gara, stabiliti dalle vigenti tariffe professionali per il rimborso delle spese e per le prestazioni progettuali speciali ivi previste ed eventualmente richieste.

4. Alla suddetta quota si applicano altresì l'eventuale aumento percentuale per incarico parziale e la riduzione, prevista dalla normativa vigente per le prestazioni professionali rese in favore dello Stato o altri enti pubblici per la realizzazione di opere pubbliche o di interesse pubblico il cui onere è anche parzialmente a carico dello Stato o degli enti medesimi, ottenuta moltiplicando la riduzione massima prevista dalla suddetta normativa per il ribasso percentuale offerto.

5. La quota del corrispettivo complessivo riferita alle prestazioni accessorie è determinata con riferimento agli importi posti a base di gara, stabiliti con riguardo ai correnti prezzi di mercato, al netto del ribasso percentuale offerto.

6. Alla licitazione privata si applicano i termini previsti dalla normativa comunitaria in materia di appalto di servizi e dalla relativa normativa nazionale di recepimento, nonché quelli previsti dal presente regolamento.

7. Qualora per la presentazione dell'offerta la stazione appaltante richieda adempimenti preliminari particolarmente complessi, per ragioni tecniche o per altri motivi, i termini per la presentazione dell'offerta devono essere aumentati almeno della metà.

8. Nel caso di ricorso alla procedura di urgenza, non derivante da fatto della stazione appaltante, sono indicate nel bando di gara le relative motivazioni.

9. I bandi di gara sono resi noti con le forme di pubblicità di cui all’articolo 80, comma 3.

10. La progettazione di un intervento non può essere artificiosamente divisa in più parti al fine di eludere l’applicazione delle norme che disciplinano l’affidamento del servizio.

Art. 63 (Bando di gara, domanda di partecipazione e lettera di invito)

1. Il bando di gara per l'affidamento degli incarichi contiene:

a) il nome, l’indirizzo, i numeri di telefono, di telefax e di e-mail della stazione appaltante;
b) l’indicazione dei servizi di cui all’articolo 50 con la specificazione delle prestazioni specialistiche necessarie compresa quella del coordinatore per la sicurezza in fase di progettazione;
c) l’importo complessivo stimato dell’intervento cui si riferiscono i servizi da affidare e degli eventuali importi parziali stimati, nonché delle relative classi e categorie dei lavori individuate sulla base delle elencazioni contenute nelle vigenti tariffe professionali;
d) l'ammontare presumibile del corrispettivo della progettazione, e le percentuali per il rimborso spese e per le prestazioni progettuali speciali eventualmente richieste, stabilite in base alle vigenti tariffe professionali;
e) l'importo massimo, stabilito con riferimento ai correnti prezzi di mercato, delle eventuali prestazioni accessorie;
f) il tempo massimo per l'espletamento dell'incarico;
g) i fattori ponderali da assegnare agli elementi di valutazione dell'offerta;
h) il termine non inferiore a 37 giorni decorrenti dalla data di pubblicazione del bando, per la presentazione delle domande di partecipazione;
i) l'indirizzo al quale devono essere inviate le domande;
l) il termine entro il quale sono spediti gli inviti a presentare offerta;
m) il massimale dell'assicurazione prevista dall'articolo 30, comma 5, della Legge;
n) il divieto previsto dall'articolo 17, comma 9, della Legge;
o) l'importo minimo della somma di tutti i lavori, appartenenti ad ognuna delle classi e categorie di cui alla lettera c), per i quali il soggetto concorrente ha svolto i servizi di cui all’articolo 50, nel decennio anteriore alla data di pubblicazione del bando; tali importi devono essere stabiliti fra tre e cinque volte l'importo globale stimato dell’intervento cui si riferiscono i servizi da affidare;
p) il numero, compreso fra dieci e venti, dei soggetti da invitare a presentare offerta selezionati con l’applicazione dei criteri di cui all’allegato D;
q) il nominativo del responsabile del procedimento.

2. Le domande di partecipazione sono corredate da una dichiarazione, resa nelle forme previste dalla vigente legislazione, con la quale il professionista o il legale rappresentante del soggetto concorrente:

a) attesta di non trovarsi nelle condizioni previste dagli articoli 51 e 52;
b) indica, nel rispetto di quanto previsto al precedente comma 1 lettera o), gli importi dei lavori e specifica per ognuno di essi: il committente nonché le classi e le categorie, individuate sulla base delle elencazioni contenute nelle vigenti tariffe professionali, cui essi appartengono, il soggetto che ha svolto il servizio e la natura delle prestazioni effettuate;
c) fornisce l’elenco dei professionisti che svolgeranno i servizi con la specificazione delle rispettive qualifiche professionali nonché con l’indicazione del professionista incaricato dell’integrazione delle prestazioni specialistiche.

3. Al fine di selezionare i soggetti da invitare alla presentazione dell’offerta in possesso del requisito tecnico professionale previsto dal comma 1, lettera o), le stazione appaltanti formano una graduatoria assegnando a ciascuno un punteggio determinato secondo i criteri fissati dall'allegato D.

4. La lettera di invito è inviata simultaneamente ai soggetti selezionati. Se uno solo dei soggetti risulta in possesso del requisito di cui al comma 3, la stazione appaltante può affidare il servizio a trattativa privata sulla base delle condizioni stabilite dal bando di gara.

5. La lettera di invito deve indicare:

a) il numero massimo di schede di formato A3, ovvero di formato A4, che costituiscono la documentazione di ognuno dei progetti di cui all’articolo 64, comma 1, lettera b);
tale numero è compreso tra tre e cinque, nel caso di schede di formato A3, e tra sei e dieci, nel caso di schede di formato A4;
b) il contenuto, in rapporto allo specifico servizio da affidare, della relazione tecnica di offerta di cui all’art. 64, comma 1, lett. b) ed il numero massimo di cartelle, che costituiscono la relazione; tale numero è compreso tra venti e quaranta;
c) l’eventuale suddivisione degli elementi a) e b) di cui all’articolo 64, comma 3 in sub-elementi e relativi sub-pesi.

6. Il termine di presentazione delle offerte fissato nella lettera di invito non può essere inferiore a 40 giorni dalla data di spedizione della lettera stessa.

7. I servizi di ingegneria valutabili sono quelli iniziati e ultimati nel decennio antecedente la data di pubblicazione del bando, ovvero la parte di essi ultimata nello stesso periodo per il caso di servizi iniziati in epoca precedente.

8. La stazione appaltante verifica le dichiarazioni inerenti al possesso dei requisiti previsti al comma 2, lettere a) e b) ai sensi e per gli effetti dell’articolo 10, comma 1 quater della Legge, per quanto compatibili.

Art. 64 (Modalità di svolgimento della gara)

1. L'offerta è racchiusa in un plico che contiene:

a) una busta contenente la documentazione amministrativa indicata nella lettera di invito e una dichiarazione presentata nelle forme previste dalla vigente legislazione circa la permanenza delle condizioni di cui agli articoli 51 e 52;
b) una busta contenente l'offerta tecnica costituita:

1) dalla documentazione grafica, descrittiva o fotografica di un numero massimo di tre progetti relativi a interventi ritenuti dal concorrente significativi della propria capacità progettuale, scelti fra interventi qualificabili affini a quelli oggetto dell'affidamento, secondo i criteri desumibili dalle tariffe professionali;
2) dalla illustrazione delle modalità con cui saranno svolte le prestazioni oggetto dell'incarico;
3) dal curriculum dei professionisti di cui all’articolo 63, comma 2, lettera c) predisposto secondo gli allegati G ed H;

c) una busta contenente l'offerta economica costituita da:

1) ribasso percentuale da applicarsi:

a. alla percentuale per rimborso spesa;
b. alla percentuale per le prestazioni progettuali speciali di cui all’articolo 63, comma 1, lettera d);
c. agli importi per le prestazioni accessorie di cui all’art. 63, comma 1, lettera e);
d. alla riduzione percentuale prevista dalla legge per le prestazioni rese in favore di amministrazioni ed enti pubblici;

2) riduzione percentuale da applicarsi al tempo fissato dal bando per l’espletamento dell’incarico.

2. Le offerte sono valutate con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, prendendo in considerazione i seguenti elementi:

a) professionalità desunta dalla documentazione grafica, fotografica e descrittiva;
b) caratteristiche qualitative e metodologiche dell’offerta desunte dalla illustrazione delle modalità di svolgimento delle prestazioni oggetto dell'incarico e dai curriculum dei professionisti che svolgeranno il servizio di cui al comma 1 lettera b), punti 2) e 3);
c) ribasso percentuale indicato nell'offerta economica;
d) riduzione percentuale indicata nell'offerta economica con riferimento al tempo

3. I fattori ponderali da assegnare agli elementi sono fissati dal bando di gara e possono variare:

per l’elemento a): da 20 a 40;
per l’elemento b): da 20 a 40;
per l’elemento c): da 10 a 30;
per l’elemento d): da 0 a 10.

4. La somma dei fattori ponderali deve essere pari a cento. Le misure dei punteggi devono essere stabilite in rapporto all’importanza relativa di ogni elemento di valutazione.

5. In una o più sedute riservate, la Commissione valuta le offerte tecniche e procede alla assegnazione dei relativi punteggi. Successivamente, in seduta pubblica, la Commissione dà lettura dei punteggi attribuiti alle singole offerte tecniche, procede alla apertura delle buste contenenti le offerte economiche e, data lettura dei ribassi e delle riduzioni di ciascuna di esse, determina l'offerta economica più vantaggiosa applicando i criteri e le formule di cui all'allegato E.

6. Le stazioni appaltanti possono prevedere nel bando la procedura di verifica della congruità dell’offerta economicamente più vantaggiosa qualora i punti relativi al prezzo e la somma dei punti relativi agli altri elementi di valutazione sono pari o superiori ai quattro quinti dei corrispondenti punti massimi previsti dal bando di gara. L’esito negativo della verifica circa la compatibilità del ribasso offerto rispetto alla qualità delle prestazioni offerte comporta l’esclusione dell’offerta.

CAPO V - Affidamento dei servizi di importo pari o superiore al controvalore in Euro di 200.000 DSP

Art. 65 (Disposizioni generali)

1. I servizi di cui all’articolo 50, sono affidati mediante licitazione privata o pubblico incanto qualora il corrispettivo complessivo stimato, determinato secondo quanto stabilito dall’articolo 62, commi 3, 4 e 5, sia pari o superiore al controvalore in Euro di 200.000 DSP. Per i Ministeri tale valore è fissato nel controvalore di 130.000 DSP.

2. Alle procedure di cui al comma 1 si applicano le norme comunitarie e nazionali di recepimento in materia di appalto pubblico di servizi per quanto riguarda i termini, i bandi, gli avvisi di gara.

3. In fase di prequalifica, la stazione appaltante invia ai candidati che ne fanno richiesta e con onere a loro carico una nota illustrativa contenente i principali elementi caratterizzanti la prestazione da svolgere. In tale fase è fatto divieto di richiedere la presa visione dei luoghi da parte dei candidati.

4. La stazione appaltante può chiedere, nel caso di raggruppamenti temporanei di cui all’articolo 17, comma 1, lettera g) della Legge che i requisiti finanziari e tecnici di cui all’articolo 66, comma 1, lettere a), b) e d) siano posseduti in misura non superiore al 60% dal capogruppo; la restante percentuale deve essere posseduta cumulativamente dal o dai mandanti, ai quali non possono essere richiesti percentuali di possesso dei requisiti minimi.

Art. 66 (Requisiti di partecipazione)

1. I requisiti economico-finanziari e tecnico-organizzativi di partecipazione alle gare sono definiti dalle stazioni appaltanti con riguardo:

a) al fatturato globale per servizi di cui all'articolo 50, espletati negli ultimi cinque esercizi antecedenti la pubblicazione del bando, per un importo variabile tra 3 e 6 volte l'importo a base d'asta;

b) all’avvenuto espletamento negli ultimi dieci anni di servizi di cui all'
articolo 50, relativi a lavori appartenenti ad ognuna delle classi e categorie dei lavori cui si riferiscono i servizi da affidare, individuate sulla base delle elencazioni contenute nelle vigenti tariffe professionali, per un importo globale per ogni classe e categoria variabile tra 2 e 4 volte l'importo stimato dei lavori da progettare;

c) all’avvenuto svolgimento negli ultimi dieci anni di due servizi di cui all'
articolo 50, relativi ai lavori, appartenenti ad ognuna delle classi e categorie dei lavori cui si riferiscono i servizi da affidare, individuate sulla base delle elencazioni contenute nelle vigenti tariffe professionali, per un importo totale non inferiore ad un valore compreso fra 0,40 e 0,80 volte l'importo stimato dei lavori da progettare;

d) al numero medio annuo del personale tecnico utilizzato negli ultimi tre anni (comprendente i soci attivi, i dipendenti e i consulenti con contratto di collaborazione coordinata e continuativa su base annua), in una misura variabile tra 2 e 3 volte le unità stimate nel bando per lo svolgimento dell'incarico.

2. I servizi di ingegneria valutabili sono quelli iniziati ed ultimati nel decennio o nel quinquennio antecedente la data di pubblicazione del bando, ovvero la parte di essi ultimata nello stesso periodo per il caso di servizi iniziati in epoca precedente. 

3. I concorrenti non devono trovarsi altresì nelle condizioni previste dagli articoli 51 e 52.

Art. 67 (Licitazione privata)

1. I bandi di gara contengono le indicazioni previste dall’articolo 63, comma 1, lettere da a) a n) e lettera q), nonché dell’articolo 66, commi 1 e 3, e sono resi noti con le forme di pubblicità di cui all’articolo 80, comma 2.

2. Sono invitati a presentare offerta i soggetti in possesso dei requisiti minimi previsti dal bando di gara in numero compreso fra cinque e venti.

3. Qualora il numero dei soggetti in possesso dei requisiti minimi previsti dal bando di gara risulti inferiore a cinque, la stazione appaltante procede a nuova gara, modificando le relative condizioni.

4. Se il numero dei soggetti in possesso dei requisiti minimi previsti dal bando di gara risulta superiore a quello fissato, la scelta dei soggetti da invitare a presentare offerta viene effettuata per una metà arrotondata per difetto, sulla base dei criteri di cui all’allegato F e per i restanti tramite sorteggio pubblico.

5. La procedura di scelta degli offerenti avviene in seduta pubblica, con data indicata nel bando di gara, limitatamente alla fase di verifica della documentazione amministrativa, e in seduta riservata ai fini dell'attribuzione dei punteggi di cui all' allegato F.

6. La stazione appaltante nei successivi tre giorni comunica formalmente a ciascuno dei soggetti concorrenti l’esito della selezione ed il punteggio riportato.

Art. 68 (Lettera di invito)

1. La lettera di invito a presentare offerta è inviata nella stessa data ai soggetti selezionati entro sessanta giorni dalla data di spedizione del bando. In caso di procedura d’urgenza il termine per l'invio delle lettere di invito non può superare i dieci giorni decorrenti dal termine ultimo per il ricevimento delle domande di partecipazione.

2. In caso di mancata osservanza dei termini di cui al comma 1, salva la possibilità di termini maggiori definiti dal responsabile del procedimento in presenza di particolari e motivate necessità, la procedura è annullata e la documentazione viene restituita ai concorrenti a spese della stazione appaltante.

3. La lettera di invito contiene la richiesta di elementi utili alla valutazione, che siano strettamente correlati al servizio da affidare.

Art. 69 (Pubblico incanto)

1. Quando la stazione appaltante ricorre alla procedura del pubblico incanto, nel bando di gara inserisce gli elementi di cui all'articolo 63, comma 1, lettere da a) a g), m), n) e q), e all’articolo 66, commi 1 e 3, nonché gli ulteriori elementi previsti dalle norme comunitarie e nazionali di recepimento delle direttive in materia di procedure di aggiudicazione di appalti pubblici di servizi.

Art. 70 (Verifiche)

1. La stazione appaltante verifica le dichiarazioni inerenti al possesso dei requisiti di cui all'articolo 66 ai sensi e per gli effetti dell’articolo 10, comma 1 quater, della Legge per quanto compatibili. 

2. La stazione appaltante può procedere altresì alla verifica prevista dall’articolo 64, comma 6.

TITOLO V - SISTEMI DI REALIZZAZIONE DI LAVORI PUBBLICI

CAPO I - Appalti e concessioni

Sezione prima: Disposizioni generali

Art. 71 (Disposizioni preliminari)

1. L’avvio delle procedure di scelta del contraente presuppone l’acquisizione da parte del responsabile del procedimento dell’attestazione del direttore dei lavori in merito:

a) alla accessibilità delle aree e degli immobili interessati dai lavori secondo le indicazioni risultanti dagli elaborati progettuali;
b) alla assenza di impedimenti sopravvenuti rispetto agli accertamenti effettuati prima dell'approvazione del progetto;
c) alla conseguente realizzabilità del progetto anche in relazione al terreno, al tracciamento, al sottosuolo ed a quanto altro occorre per l'esecuzione dei lavori.

2. L'offerta da presentare per l’affidamento degli appalti e delle concessioni di lavori pubblici è accompagnata dalla dichiarazione con la quale i concorrenti attestano di avere esaminato gli elaborati progettuali, compreso il computo metrico, di essersi recati sul luogo di esecuzione dei lavori, di avere preso conoscenza delle condizioni locali, della viabilità di accesso, delle cave eventualmente necessarie e delle discariche autorizzate nonché di tutte le circostanze generali e particolari suscettibili di influire sulla determinazione dei prezzi, sulle condizioni contrattuali e sull'esecuzione dei lavori e di aver giudicato i lavori stessi realizzabili, gli elaborati progettuali adeguati ed i prezzi nel loro complesso remunerativi e tali da consentire il ribasso offerto. La stessa dichiarazione contiene altresì l’attestazione di avere effettuato una verifica della disponibilità (seguivano alcune parole non ammesse al "Visto" della Corte dei Conti) della mano d’opera necessaria per l’esecuzione dei lavori nonché della disponibilità di attrezzature adeguate all’entità e alla tipologia e categoria dei lavori in appalto.

3. In nessun caso si procede alla stipulazione del contratto, se il responsabile del procedimento e l’impresa appaltatrice non abbiano concordemente dato atto, con verbale da entrambi sottoscritto, del permanere delle condizioni che consentono l’immediata esecuzione dei lavori.

4. Gli adempimenti necessari per l'avvio delle procedure espropriative e per il conseguimento del decreto di occupazione di urgenza sono posti in essere in tempi compatibili con la stipulazione del contratto.

Art. 72 (Categorie di opere generali e specializzate - strutture, impianti e opere speciali)

1. Ai fini dei bandi di gara e della qualificazione delle imprese le opere e i lavori pubblici appartengono ad una o più categorie di opere generali ovvero ad una o più categorie di opere specializzate.

2. Per opere generali si intendono le opere o i lavori caratterizzati da una pluralità di lavorazioni, indispensabili per consegnare l’opera o il lavoro finito in ogni sua parte.

3. Per opere specializzate si intendono le lavorazioni che nell’ambito del processo realizzativo dell’opera o lavoro necessitano di una particolare specializzazione e professionalità.

4. Si considerano strutture, impianti e opere speciali, le seguenti opere specializzate se di importo superiore a quelli indicati all’articolo 73, comma 3:

a) il restauro, la manutenzione di superfici decorate di beni architettonici, il restauro di beni mobili, di interesse storico, artistico ed archeologico;
b) l’installazione, la gestione e la manutenzione ordinaria di impianti idrosanitari, del gas, antincendio, di termoregolazione, di cucina e di lavanderia;
c) l’installazione, la gestione e la manutenzione di impianti trasportatori, ascensori, scale mobili, di sollevamento e di trasporto;
d) l’installazione, gestione e manutenzione di impianti pneumatici, di impianti antintrusione;
e) l’installazione, la gestione e la manutenzione di impianti elettrici, telefonici, radiotelefonici, televisivi e simili;
f) i rilevamenti topografici speciali e le esplorazioni del sottosuolo con mezzi speciali;
g) le fondazioni speciali, i consolidamenti di terreni, i pozzi;
h) la bonifica ambientale di materiali tossici e nocivi;
i) i dispositivi strutturali, i giunti di dilatazione, e gli apparecchi di appoggio, i ritegni antisismici;
l) la fornitura e posa in opera di strutture e di elementi prefabbricati prodotti industrialmente;
m) l’armamento ferroviario;
n) gli impianti per la trazione elettrica;
o) gli impianti di trattamento rifiuti;
p) gli impianti di potabilizzazione.

Art. 73 (Condizione per la partecipazione alle gare)

1. Nei bandi di gara per l’appalto di opere o lavori pubblici è richiesta la qualificazione nella sola categoria di opere generali che rappresenta la categoria prevalente, e che identifica la categoria dei lavori da appaltare. Nei bandi di gara per l’appalto di opere o lavori nei quali assume carattere prevalente una lavorazione specializzata, la gara è esperita con espressa richiesta della qualificazione nella relativa categoria specializzata. Si intende per categoria prevalente quella di importo più elevato fra le categorie costituenti l’intervento.

2. Nel bando di gara è indicato l’importo complessivo dell’opera o del lavoro oggetto dell’appalto, la relativa categoria generale o specializzata considerata prevalente nonché tutte le parti, appartenenti alle categorie generali o specializzate di cui si compone l’opera o il lavoro con i relativi importi e categorie che, a scelta del concorrente, sono subappaltabili o affidabili a cottimo, oppure scorporabili.

3. Le parti costituenti l’opera o il lavoro di cui al comma 2 sono quelle di importo singolarmente superiore al dieci per cento dell’importo complessivo dell’opera o lavoro ovvero di importo superiore a 150.000 Euro.

Art. 74 (Criteri di affidamento delle opere generali e delle opere specializzate non eseguite direttamente)

1. Le imprese aggiudicatarie, in possesso della qualificazione nella categoria di opere generali ovvero nella categoria di opere specializzate indicate nel bando di gara come categoria prevalente possono, fatto salvo quanto previsto al comma 2, eseguire direttamente tutte le lavorazioni di cui si compone l’opera o il lavoro, anche se non sono in possesso delle relative qualificazioni, oppure subappaltare dette lavorazioni specializzate esclusivamente ad imprese in possesso delle relative qualificazioni.

2. Le lavorazioni relative a opere generali, e a strutture, impianti ed opere speciali di cui all’articolo 72, comma 4, indicate nel bando di gara, non possono essere eseguite direttamente dalle imprese qualificate per la sola categoria prevalente, se prive delle relative adeguate qualificazioni; esse, fatto salvo quanto previsto dall’articolo 13, comma 7, della Legge, sono comunque subappaltabili ad imprese in possesso delle relative qualificazioni. Le medesime lavorazioni sono altresì scorporabili e sono indicate nei bandi di gara ai fini della costituzione di associazioni temporanee di tipo verticale.

3. Le imprese qualificate nella categoria di opera generale sono abilitate a partecipare alle gare indette per la manutenzione dell’opera generale stessa.

Art. 75 (Cause di esclusione dalle gare di appalto per l'esecuzione di lavori pubblici)
(articolo così introdotto dall'articolo 2 del d.P.R. n. 412 del 2000)

1. Sono esclusi dalla partecipazione alle procedure di affidamento degli appalti e delle concessioni e non possono stipulare i relativi contratti i soggetti:

a) che si trovano in stato di fallimento, di liquidazione coatta, di amministrazione controllata o di concordato preventivo o nei cui riguardi sia in corso un procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni;
b) nei cui confronti è pendente procedimento per l’applicazione di una delle misure di prevenzione di cui all’articolo 3 della legge 27 dicembre 1956, n. 1423; il divieto opera se la pendenza del procedimento riguarda il titolare o il direttore tecnico, se si tratta di impresa individuale; il socio o il direttore tecnico se si tratta di società in nome collettivo o in accomandita semplice, gli amministratori muniti di poteri di rappresentanza o il direttore tecnico, se si tratta di altro tipo di società;
c) nei cui confronti è stata pronunciata sentenza di condanna passata in giudicato, oppure di applicazione della pena su richiesta, ai sensi dell’articolo 444 del codice di procedura penale, per reati che incidono sull’affidabilità morale e professionale; il divieto opera se la sentenza è stata emessa nei confronti del titolare o del direttore tecnico se si tratta di impresa individuale; del socio o del direttore tecnico, se si tratta di società in nome collettivo o in accomandita semplice; degli amministratori muniti di potere di rappresentanza o del direttore tecnico se si tratta di altro tipo di società o consorzio. In ogni caso il divieto opera anche nei confronti dei soggetti cessati dalla carica nel triennio antecedente la data di pubblicazione del bando di gara, qualora l’impresa non dimostri di aver adottato atti o misure di completa dissociazione dalla condotta penalmente sanzionata. Resta salva in ogni caso l’applicazione dell’articolo 178 del codice penale e dell’articolo 445, comma 2, del codice di procedura penale;
d) che hanno violato il divieto di intestazione fiduciaria posto all’articolo 17 della legge 19 marzo 1990, n. 55;
e) che hanno commesso gravi infrazioni debitamente accertate alle norme in materia di sicurezza e a ogni altro obbligo derivante dai rapporti di lavoro, risultanti dai dati in possesso dell’Osservatorio dei lavori pubblici;
f) che hanno commesso grave negligenza o malafede nell’esecuzione di lavori affidati dalla stazione appaltante che bandisce la gara;
g) che abbiano commesso irregolarità, definitivamente accertate, rispetto gli obblighi relativi al pagamento delle imposte e tasse, secondo la legislazione italiana o quella dello Stato in cui sono stabiliti;
h) che nell’anno antecedente la data di pubblicazione del bando di gara hanno reso false dichiarazioni in merito ai requisiti e alle condizioni rilevanti per la partecipazione alle procedure di gara, risultanti dai dati in possesso dell’Osservatorio dei lavori pubblici.

2. I concorrenti dichiarano ai sensi delle vigenti leggi l’inesistenza delle situazioni di cui al comma 1, lettere a), d), e), f), g) e h) e dimostrano mediante la produzione di certificato del casellario giudiziale o dei carichi pendenti che non ricorrono le condizioni prescritte al medesimo comma 1, lettere b) e c).

3. Se nessun documento o certificato tra quelli previsti dal comma 2 è rilasciato da altro Stato dell’Unione europea, costituisce prova sufficiente una dichiarazione giurata rilasciata dall’interessato innanzi a un’autorità giudiziaria o amministrativa, a un notaio o a qualsiasi altro pubblico ufficiale autorizzato a riceverla in base alla legislazione dello Stato stesso o, negli Stati dell’Unione europea in cui non è prevista la dichiarazione giurata, una dichiarazione solenne.

 

Sezione seconda: Appalto di lavori pubblici

Art. 76 (Procedure di scelta del contraente)

1. L’appalto di lavori pubblici è affidato mediante pubblico incanto, licitazione privata, appalto-concorso o trattativa privata sulla base delle motivate indicazioni del responsabile del procedimento.

2. Non si fa luogo ad appalto-concorso o a licitazione privata qualora il numero dei candidati qualificati sia inferiore a tre. In tal caso, la stazione appaltante bandisce una nuova gara mediante pubblico incanto, anche modificando le relative condizioni, e aggiudica comunque l’appalto all’esito della seconda procedura.

3. Le stazioni appaltanti comunicano ai candidati od offerenti che lo richiedano le decisioni assunte riguardo all’aggiudicazione o alla mancata aggiudicazione dell’appalto, o l’eventuale decisione di avviare nuova procedura di affidamento. Delle stesse decisioni è data comunicazione anche all’Ufficio delle pubblicazioni delle Comunità Europee.

4. Le stazioni appaltanti comunicano altresì ad ogni candidato o offerente non ammesso alla gara o non selezionato che lo richieda, nei quindici giorni successivi al ricevimento della domanda, i motivi della mancata ammissione o del rigetto della sua offerta, e della scelta dell’offerta vincente, ove non vi ostino motivi di pubblico interesse o di tutela dell’impresa.

Art. 77 (Licitazione privata semplificata)

1. Per i lavori di importo inferiore a 750.000 Euro i soggetti elencati all’articolo 2, comma 2, lettere a) e b), della Legge compilano annualmente, sulla base delle domande pervenute entro il 15 dicembre, un elenco dei soggetti da invitare alle procedure di licitazione privata semplificata. L’elenco è formato, entro il 31 dicembre di ogni anno mediante sorteggio pubblico. La data del sorteggio è resa pubblica con avviso sul bollettino della Regione dove ha sede il soggetto al quale è stata presentata la domanda. Le domande presentate dopo il 15 dicembre sono inserite in elenco nell’ordine di presentazione.

2. L’invito a presentare offerte è inoltrato a trenta concorrenti nel rispetto dell’ordine in cui sono inserite nell’elenco, e sempre che siano in possesso dei requisiti di qualificazione necessari per l’affidamento dei lavori.

3. (comma non ammesso al "Visto" della Corte dei Conti)

4. Le imprese inserite nell’elenco possono ricevere ulteriori inviti dopo che la stazione appaltante ha invitato tutti i soggetti dell’elenco, in possesso dei requisiti di qualificazione necessari per l’affidamento dei lavori cui si riferisce l’invito.

5. Nel caso di stazioni appaltanti di dimensione nazionale la cui struttura organizzativa è articolata su basi locali le domande e i relativi elenchi si riferiscono alle singole articolazioni territoriali.

6. L’elenco dei lavori che la stazione appaltante intende affidare con la procedura prevista dal presente articolo è reso pubblico ai sensi dell’articolo 80, comma 4, entro il trenta novembre di ogni anno.

Art. 78 (Trattativa privata preceduta da gara informale)

1. La stazione appaltante, quando ricorrono i presupposti fissati dalla legge, individua le imprese da invitare alla gara informale, sulla base di informazioni riguardanti le caratteristiche di qualificazione economico-finanziaria e tecnico-organizzative dei soggetti desunte dal mercato e nel rispetto dei principi di trasparenza, concorrenza e rotazione.

2. Le imprese individuate ai sensi del comma 1 sono contemporaneamente invitate a presentare, anche in qualità di mandataria di raggruppamento ai sensi della Legge, le offerte oggetto della negoziazione, con lettera contenente gli elementi essenziali della prestazione richiesta.

3. La stazione appaltante negozia il contratto con l’impresa che ha offerto le condizioni più vantaggiose, previa verifica del possesso dei requisiti di qualificazione previsti per l’aggiudicazione di appalti di uguale importo mediante pubblico incanto o licitazione privata, sulla base della documentazione esibita dalla impresa prescelta.

4. La procedura della gara informale può essere adottata dalla stazione appaltante anche nel caso in cui questa non sia obbligatoria per legge; il numero dei soggetti da invitare può essere inferiore a quello di legge, e comunque non inferiore a cinque.

Art. 79 (Termini per le gare)

1. Nella licitazione privata e nell’appalto concorso, per appalti di importo pari o superiore al controvalore in Euro di 5.000.000 DSP, il termine di ricezione della domanda di partecipazione non può essere inferiore a trentasette giorni a decorrere dalla data di spedizione del bando di gara. Le domande di partecipazione possono essere inoltrate mediante lettera, telegramma, telescritto, telecopia o telefono; ove inoltrate con mezzo diverso dalla lettera, devono comunque essere confermate per lettera spedita entro il termine di ricezione delle domande stesse.

2. Le stazioni appaltanti, ricevute le domande di partecipazione, invita nella stessa data e per iscritto i candidati in possesso dei requisiti previsti nel bando di gara a presentare le offerte. La lettera di invito deve contenere:

a) l’indirizzo dell’ufficio cui possono essere richiesti il capitolato d’oneri ed i documenti complementari, il termine per presentare la richiesta, nonché l’importo e le modalità di pagamento della somma che deve essere eventualmente versata per ottenere i suddetti documenti;
b) il termine di ricezione delle offerte, l’indirizzo cui queste devono essere spedite e la lingua o le lingue in cui devono essere redatte;
c) gli estremi del bando di gara;
d) i criteri di aggiudicazione dell’appalto, se non figurano nel bando di gara.

3. Nei pubblici incanti per appalti di lavori di importo pari o superiore al controvalore in Euro di 5.000.000 DSP il termine di ricezione delle offerte non può essere inferiore a cinquantadue giorni dalla data di spedizione del bando di gara; per la licitazione privata lo stesso termine non può essere inferiore a quaranta giorni dalla data di invio dell’invito scritto; per l’appalto-concorso tale termine non può essere inferiore ad ottanta giorni.

4. Quando le offerte possono essere fatte soltanto a seguito di una visita dei luoghi o previa consultazione sul luogo di documenti allegati al capitolato d’oneri, i termini di ricezione delle offerte devono essere adeguatamente aumentati.

5. I capitolati d’oneri ed i documenti complementari, sempre che richiesti in tempo utile, devono essere inviati alle imprese dalle stazioni appaltanti entro sei giorni dalla data di ricezione della richiesta.

6. Le informazioni complementari sui capitolati d’oneri, sempre che richieste in tempo utile, devono essere comunicate almeno sei giorni prima della scadenza del termine stabilito per la ricezione delle offerte.

7. Quando, per la loro mole, i capitolati d’oneri ed i documenti o le informazioni complementari non possono essere forniti nei termini o quando le offerte possono essere fatte solo a seguito di una visita dei luoghi o previa consultazione sul luogo dei documenti allegati al capitolato d’oneri, i termini di cui al comma 4 devono essere adeguatamente aumentati.

8. Quando la comunicazione di preinformazione di cui all’articolo 80, comma 1, è stata inviata almeno cinquantadue giorni prima e, comunque, non più di dodici mesi prima della data di invio del bando, il termine di ricezione delle offerte può essere ridotto a ventidue giorni, per pubblici incanti, a ventisei giorni per la licitazione privata ed a cinquanta giorni per l’appalto concorso.

9. Nella licitazione privata o nell’appalto-concorso relativi a lavori di importo inferiore al controvalore in Euro di 5.000.000 DSP il termine di ricezione delle domande di partecipazione non può essere inferiore a diciannove giorni dalla data di pubblicazione del bando.

10. Nei pubblici incanti relativi a lavori di importo inferiore al controvalore in Euro di 5.000.000 DSP il termine di ricezione delle offerte non può essere inferiore a ventisei giorni dalla data di pubblicazione del bando; per la licitazione privata lo stesso termine non può essere inferiore a venti giorni dalla data di spedizione degli inviti; per l'appalto-concorso tale termine non può essere inferiore a ottanta giorni.

11. I termini sono calcolati conformemente alle vigenti disposizioni dell’Unione Europea.

 

 
( art.20) precedente successivo da art. 80
 
Indice decreto
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