Decreto del Presidente della
Repubblica 21 dicembre 1999, n. 554
Regolamento di
attuazione della legge quadro in materia di lavori
pubblici 11 febbraio 1994, n. 109, e successive
modificazioni
(G.U. n. 98 del 28
aprile 2000, suppl. ordin. n. 66/L)
indice decreto
TITOLO I -
ORGANIZZAZIONE DEI LAVORI PUBBLICI
CAPO I - Potestà
regolamentare
Art. 1 Ambito di applicazione e calcolo degli importi
Art. 2 Definizioni
CAPO
II - Modalità di esercizio della vigilanza da parte
dellAutorità sui lavori pubblici
Art. 3 Autorità per la vigilanza sui lavori pubblici
Art. 4 Esercizio della funzioni di vigilanza
Art. 5 Istruttoria e provvedimenti conseguenti
Art. 6 Esercizio del potere sanzionatorio
TITOLO
II - ORGANI DEL PROCEDIMENTO E DISCIPLINA
DELLACCESSO AGLI ATTI
CAPO I - Organi del
procedimento
Art. 7 Il responsabile del procedimento per la
realizzazione di lavori pubblici
Art. 8 Funzioni e compiti del responsabile del
procedimento
CAPO II - Disciplina
dellaccesso agli atti e forme di pubblicità
Art. 9 Pubblicità degli atti della Conferenza dei
servizi
Art. 10 Accesso agli atti
TITOLO III -
PROGRAMMAZIONE E PROGETTAZIONE
CAPO
I - La programmazione dei lavori
Art. 11 Disposizioni preliminari
Art. 12 Fondo per accordi bonari
Art. 13 Programma triennale
Art. 14 Pubblicità del programma
CAPO II - La
progettazione
Sezione prima: Disposizioni
generali
Art. 15 Disposizioni preliminari
Art. 16 Norme tecniche
Art. 17 Quadri economici
Sezione seconda: Progetto
preliminare
Art. 18 Documenti componenti il progetto preliminare
Art. 19 Relazione illustrativa del progetto preliminare
Art. 20 Relazione tecnica
Art. 21 Studi di prefattibilità ambientale
Art. 22 Schemi grafici del progetto preliminare
Art. 23 Calcolo sommario della spesa
Art. 24 Capitolato speciale prestazionale del progetto
preliminare
Sezione
terza: Progetto definitivo
Art. 25 Documenti componenti il progetto definitivo
Art. 26 Relazione descrittiva del progetto definitivo
Art. 27 Relazioni geologica, geotecnica, idrogeologica e
idraulica del progetto definitivo
Art. 28 Relazioni tecniche e specialistiche del progetto
definitivo
Art. 29 Studio di impatto ambientale e studio di
fattibilità ambientale
Art. 30 Elaborati grafici del progetto definitivo
Art. 31 Calcoli preliminari delle strutture e degli
impianti
Art. 32 Disciplinare descrittivo e prestazionale degli
elementi tecnici del progetto definitivo
Art. 33 Piano particellare di esproprio
Art. 34 Stima sommaria dellintervento e delle
espropriazioni del progetto definitivo
Sezione
quarta: Progetto esecutivo
Art. 35 Documenti componenti il progetto esecutivo
Art. 36 Relazione generale del progetto esecutivo
Art. 37 Relazioni specialistiche
Art. 38 Elaborati grafici del progetto esecutivo
Art. 39 Calcoli esecutivi delle strutture e degli
impianti
Art. 40 Piano di manutenzione dellopera e delle sue
parti
Art. 41 Piani di sicurezza e di coordinamento
Art. 42 Cronoprogramma
Art. 43 Elenco dei prezzi unitari
Art. 44 Computo metrico-estimativo definitivo e quadro
economico
Art. 45 Schema di contratto e capitolato speciale
dappalto
Sezione
quinta: Verifiche e validazione dei progetti,
acquisizione dei pareri e approvazione dei progetti
Art. 46 Verifica del progetto preliminare
Art. 47 Validazione del progetto
Art. 48 Modalità delle verifiche e della validazione
Art. 49 Acquisizione dei pareri e approvazione dei
progetti
TITOLO IV -
AFFIDAMENTO DEI SERVIZI ATTINENTI ALLARCHITETTURA E
ALLINGEGNERIA
CAPO
I - Disposizioni generali
Art. 50 Ambito di applicazione
Art. 51 Limiti alla partecipazione alle gare
Art. 52 Esclusione dalle gare (non
ammesso al visto della Corte dei conti)
Art. 53 Requisiti delle società di ingegneria
Art. 54 Requisiti delle società professionali
Art. 55 Commissioni giudicatrici
Art. 56 Penali
CAPO
II - Concorso di idee
Art. 57 Modalità di espletamento
Art. 58 Contenuto del bando
CAPO III -
Concorsi di progettazione
Art. 59 Modalità di espletamento
Art. 60 Contenuto del bando
Art. 61 Valutazione delle proposte progettuali
CAPO IV -
Affidamento dei servizi di importo inferiore al
controvalore in Euro di 200.000 DSP
Art. 62 Disposizioni generali e modalità di
determinazione del corrispettivo
Art. 63 Bando di gara, domanda di partecipazione e
lettera di invito
Art. 64 Modalità di svolgimento della gara
CAPO
V - Affidamento dei servizi di importo pari o
superiore al controvalore in Euto di 200.000 DSP
Art. 65 Disposizioni generali
Art. 66 Requisiti di partecipazione
Art. 67 Licitazione privata
Art. 68 Lettera di invito
Art. 69 Pubblico incanto
Art. 70 Verifiche
TITOLO V
- SISTEMI DI REALIZZAZIONE DI LAVORI PUBBLICI
CAPO I -
Appalti e concessioni
Sezione
prima: Disposizioni generali
Art. 71 Disposizioni preliminari
Art. 72 Categorie di opere generali e specializzate,
strutture, impianti e opere speciali
Art. 73 Condizione per la partecipazione alle gare
Art. 74 Criteri di affidamento delle opere generali e
delle opere specializzate non eseguite direttamente
Art. 75 Cause di esclusione dalle gare (non ammesso al visto della Corte dei
conti)
Sezione
seconda: Appalto di lavori pubblici
Art. 76 Procedure di scelta del contraente
Art. 77 Licitazione privata semplificata
Art. 78 Trattativa privata
Art. 79 Termini per le gare
Art. 80 Forme di pubblicità
Art. 81 Procedure accelerate
Art. 82 Segretezza e sicurezza
Art. 83 Appalto per lesecuzione dei lavori
congiunto allacquisizione di beni immobili
Sezione
terza: Concessione di costruzione e gestione di
lavori pubblici
Art. 84 Procedura di scelta del concessionario di
lavori pubblici
Art. 85 Bando di gara
Art. 86 Schema di contratto
Art. 87 Contenuti dellofferta
Sezione
quarta: Lavori in economia
Art. 88 Tipologie di lavori eseguibili in economia
CAPO II -
Criteri di aggiudicazione
Art. 89 Aggiudicazione al prezzo più basso
determinato mediante massimo ribasso sullelenco
prezzi
Art. 90 Aggiudicazione al prezzo più basso determinato
mediante offerta a prezzi unitari
Art. 91 Offerta economicamente più vantaggiosa
Art. 92 Commissione giudicatrice e modalità di scelta
dei commissari
TITOLO VI -
SOGGETTI ABILITATI AD ASSUMERE LAVORI PUBBLICI
Art. 93 Riunione di imprese
Art. 94 Fallimento dellimpresa mandataria o di una
impresa mandante
Art. 95 Requisiti dellimpresa singola e di quelle
riunite
Art. 96 Società tra imprese riunite
Art. 97 Consorzi stabili di imprese
Art. 98 Requisiti del concessionario
Art. 99 Requisiti del promotore
TITOLO VII -
GARANZIE
Art. 100 Cauzione provvisoria
Art. 101 Cauzione definitiva
Art. 102 Fidejussione a garanzia dellanticipazione
e fidejussione a garanzia dei saldi
Art. 103 Polizza di assicurazione per danni di esecuzione
e responsabilità civile verso terzi
Art. 104 Polizza di assicurazione indennitaria decennale
Art. 105 Polizza assicurativa del progettista
Art. 106 Polizza assicurativa del dipendente incaricato
della progettazione
Art. 107 Requisiti dei fidejussori
Art. 108 Garanzie di concorrenti riuniti
TITOLO VIII -
IL CONTRATTO
Art. 109 Stipulazione ed approvazione del contratto
Art. 110 Documenti facenti parte integrante del contratto
Art. 111 Contenuto dei capitolati e dei contratti
Art. 112 Spese di contratto, di registro ed accessorie a
carico dellappaltatore
Art. 113 Anticipazione
Art. 114 Pagamenti in acconto
Art. 115 Cessione del corrispettivo dappalto
Art. 116 Ritardato pagamento
Art. 117 Penali
Art. 118 Risoluzione dei contratti per reati accertati
Art. 119 Risoluzione del contratto per grave
inadempimento, grave irregolarità e grave ritardo
Art. 120 Inadempimento di contratti per cottimo
Art. 121 Provvedimenti in seguito alla risoluzione dei
contratti
Art. 122 Recesso del contratto e valutazione del decimo
TITOLO IX
- ESECUZIONE DEI LAVORI
CAPO I -
Direzione dei lavori
Art. 123 Ufficio della direzione dei lavori
Art. 124 Direttore dei lavori
Art. 125 Direttori operativi
Art. 126 Ispettori di cantiere
Art. 127 Sicurezza nei cantieri
CAPO II
- Esecuzione dei lavori
Sezione
prima: Disposizioni preliminari
Art. 128 Ordini di servizio
Sezione
seconda: Consegna dei lavori
Art. 129 Giorno e termine per la consegna
Art. 130 Processo verbale di consegna
Art. 131 Differenze riscontrate allatto della
consegna
Art. 132 Consegna di materiali da un appaltatore ad un
altro
Sezione
Terza: Esecuzione in senso stretto
Art. 133 Sospensione e ripresa dei lavori
Art. 134 Variazioni ed addizioni al progetto approvato
Art. 135 Diminuzione dei lavori
Art. 136 Determinazione e approvazione dei nuovi prezzi
non contemplati nel contratto
Art. 137 Contestazioni tra la stazione appaltante e
lappaltatore
Art. 138 Sinistri alle persone e danni alle proprietà
Art. 139 Danni
Art. 140 Appalto integrato
Sezione
quarta: Subappalto
Art. 141 Subappalto
CAPO III -
Lavori in economia
Art. 142 Modo di esecuzione dei lavori
Art. 143 Lavori in amministrazione diretta
Art. 144 Cottimo
Art. 145 Autorizzazione della spesa per lavori in
economia
Art. 146 Lavori durgenza
Art. 147 Provvedimenti in casi di somma urgenza
Art. 148 Perizia suppletiva per maggiori spese
TITOLO X -
ACCORDO BONARIO E DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE
Art. 149 Accordo bonario
Art. 150 Definizione delle controversie
Art. 151 Camera Arbitrale per i lavori pubblici
TITOLO XI
- CONTABILITA DEI LAVORI
CAPO I -
Scopo e forma della contabilità
Art. 152 Fondi a disposizione delle stazioni
appaltanti
Art. 153 Lavori in economia contemplati nel contratto
Art. 154 Lavori di manutenzione
Art. 155 Accertamento e registrazione dei lavori
Art. 156 Elenco dei documenti amministrativi e contabili
Art. 157 Giornale dei lavori
Art. 158 Libretti di misura dei lavori e delle provviste
Art. 159 Annotazione dei lavori a corpo
Art. 160 Modalità della misurazione dei lavori
Art. 161 Lavori e somministrazioni su fatture
Art. 162 Note settimanali delle somministrazioni
Art. 163 Forma del registro di contabilità
Art. 164 Annotazioni delle partite di lavorazioni nel
registro di contabilità
Art. 165 Eccezioni e riserve dellappaltatore sul
registro di contabilità
Art. 166 Titoli speciali di spesa
Art. 167 Sommario del registro
Art. 168 Stato di avanzamento lavori
Art. 169 Certificato per pagamento di rate
Art. 170 Contabilizzazione separate di lavori
Art. 171 Lavori annuali estesi a più esercizi
Art. 172 Certificato di ultimazione dei lavori
Art. 173 Conto finale dei lavori
Art. 174 Reclami dellappaltatore sul conto finale
Art. 175 Relazione del responsabile del procedimento sul
conto finale
CAPO II
- Contabilità dei lavori in economia
Art. 176 Annotazione dei lavori ad economia
Art. 177 Conti dei fornitori
Art. 178 Pagamenti
Art. 179 Giustificazione di minute spese
Art. 180 Rendiconto mensile delle spese
Art. 181 Rendiconto finale delle spese
Art. 182 Riassunto di rendiconti parziali
CAPO III
- Norme generali per la tenuta della contabilità
Art. 183 Numerazione delle pagine di giornali,
libretti e registri e relativa bollatura
Art. 184 Iscrizione di annotazione di misurazione
Art. 185 Operazioni in contraddittorio
dellappaltatore
Art. 186 Firma dei soggetti incaricati
TITOLO XII
- COLLAUDO DEI LAVORI
CAPO I
- Disposizioni preliminari
Art. 187 Oggetto del collaudo
Art. 188 Nomina del collaudatore
Art. 189 Avviso ai creditori
Art. 190 Ulteriori documenti da fornirsi al collaudatore
Art. 191 Determinazione del giorno di visita e relativi
avvisi
CAPO II
- Visita e procedimento di collaudo
Art. 192 Estensioni delle verificazioni di collaudo
Art. 193 Oneri dellappaltatore nelle operazioni di
collaudo
Art. 194 Processo verbale di visita
Art. 195 Relazioni
Art. 196 Discordanza fra la contabilità e
lesecuzione
Art. 197 Difetti e mancanze nellesecuzione
Art. 198 Eccedenza su quanto è stato autorizzato ed
approvato
Art. 199 Certificato di collaudo
Art. 200 Verbali di accertamento ai fini della presa in
consegna anticipata
Art. 201 Obblighi per determinati risultati
Art. 202 Lavori non collaudabili
Art. 203 Domande dellappaltatore al certificato di
collaudo
Art. 204 Ulteriori provvedimenti amministrativi
Art. 205 Svincolo della cauzione
Art. 206 Commissione collaudatrici
Art. 207 Collaudo dei lavori di particolare complessità
tecnica o di grande rilevanza economica
Art. 208 Certificato di regolare esecuzione
Art. 209 Approvazione degli atti di collaudo
Art. 210 Compenso spettante ai collaudatori
TITOLO XIII
- DEI LAVORI RIGUARDANTI I BENI CULTURALI
CAPO I -
beni culturali
Art. 211 Applicazione
Art. 212 Scavo archeologico, restauro e manutenzione
CAPO II
- Progettazione
Art. 213 Attività di progettazione per i beni
culturali
Art. 214 Progetto preliminare
Art. 215 Progetto definitivo
Art. 216 Progetto esecutivo
Art. 217 Progettazione dello scavo archeologico
Art. 218 Progettazione dei lavori di impiantistica e
sicurezza
Art. 219 Adeguamento del progetto
Art. 220 Lavori di manutenzione
Art. 221 Consuntivo scientifico
Art. 222 Sistema di realizzazione dei lavori e scelta del
contraente
Art. 223 Procedura di scelta del contraente
Art. 224 Direzione dei lavori e collaudo beni mobili e
superfici decorate
TITOLO
XIV - DISPOSIZIONI PARTICOLARI PER ... LAVORI
ESEGUITI NELLAMBITO DI ATTUAZIONE DELLA LEGGE 26
FEBBRIO 1987 N. 49.
(omissis)
TITOLO
XV - DELEGIFICAZIONE E DISPOSIZIONI TRANSITORIE
Art. 231 Abrogazione di norme
Art. 232 Disposizioni transitorie
ALLEGATI
TITOLO
I - ORGANIZZAZIONE DEI
LAVORI PUBBLICI
CAPO I - Potestà
regolamentare
Art. 1 (Ambito di
applicazione e calcolo degli importi)
1. Il presente regolamento disciplina la materia dei
lavori pubblici di cui alla legge 11 febbraio 1994, n.
109, e successive modificazioni, che in prosieguo
assume la denominazione di Legge, affidati dai soggetti
elencati e nei limiti fissati dallarticolo 2,
commi 2 e 3, della Legge stessa, recependo altresì
la normativa comunitaria.
2. Le Regioni, anche a statuto speciale, le Province
autonome di Trento e Bolzano e gli enti regionali da
queste finanziati applicano il regolamento per i lavori
finanziati in misura prevalente con fondi provenienti
dallo Stato o realizzati nellambito di funzioni da
questo delegate, nonché nelle materie non oggetto di
potestà legislativa a norma dellarticolo 117 della
Costituzione.
3. Ai sensi dellarticolo 10 della legge 10
febbraio 1953, n. 62, i soggetti di cui al comma 2
applicano le disposizioni del regolamento fino a quando
non avranno adeguato la propria legislazione ai principi
desumibili dalla Legge.
4. In recepimento della normativa comunitaria
successiva alla Legge, gli importi espressi in ECU nella
stessa Legge devono intendersi espressi in Euro.
5. Gli importi indicati nel presente regolamento sono
considerati al netto dellIVA.
Art. 2 (Definizioni)
1. Ai fini del presente
regolamento si intende per:
a) stazioni appaltanti: i soggetti
indicati dallarticolo 2, comma 2,
della Legge;
b) tipologia delle opere o dei lavori, ai fini della
programmazione e progettazione: la costruzione, la
demolizione, il recupero, la ristrutturazione, il
restauro, la manutenzione, il completamento e le
attività ad essi assimilabili;
c) per categoria delle opere o dei lavori, ai fini
della programmazione e progettazione: la destinazione
funzionale delle opere o degli impianti da
realizzare;
d) opere o lavori puntuali: quelli che interessano
una limitata area di terreno;
e) opere o lavori a rete: quelli che, destinati al
movimento di persone e beni, presentano prevalente
sviluppo unidimensionale ed investono vaste
estensioni di territorio;
f) opere o lavori di presidio e difesa ambientale e
di ingegneria naturalistica: quelli, puntuali o a
rete, destinati al risanamento o alla salvaguardia
dellambiente e del paesaggio;
g) strutture, impianti e opere speciali previsti
allarticolo 13, comma 7, della Legge: quelli elencati allarticolo 72,
comma 4;
h) opere e impianti di speciale complessità, o di
particolare rilevanza sotto il profilo tecnologico, o
complessi o ad elevata componente tecnologica, oppure
di particolare complessità, secondo le definizioni
rispettivamente contenute nellarticolo 17, commi 4 e 13, nellarticolo 20, comma 4, e nellarticolo 28, comma 7 della
Legge: le opere e gli impianti caratterizzati dalla
presenza in modo rilevante di almeno due dei seguenti
elementi:
1. utilizzo di materiali e
componenti innovativi;
2. processi produttivi innovativi o di alta
precisione dimensionale e qualitativa;
3. esecuzione in luoghi che presentano
difficoltà logistica o particolari problematiche
geotecniche, idrauliche, geologiche e ambientali;
4. complessità di funzionamento duso o
necessità di elevate prestazioni per quanto
riguarda la loro funzionalità;
5. esecuzione in ambienti aggressivi;
6. necessità di prevedere dotazioni
impiantistiche non usuali;
- i) progetto integrale di un
intervento: un progetto elaborato in forma
completa e dettagliata in tutte le sue parti,
architettonica, strutturale e impiantistica;
l) manutenzione: la combinazione di tutte le
azioni tecniche, specialistiche ed
amministrative, incluse le azioni di
supervisione, volte a mantenere o a riportare
unopera o un impianto nella condizione
di svolgere la funzione prevista dal
provvedimento di approvazione del progetto;
m) restauro: lesecuzione di una serie
organica di operazioni tecniche
specialistiche e amministrative indirizzate
al recupero delle caratteristiche di
funzionalità e di efficienza di
unopera o di un manufatto;
n) completamento: lesecuzione delle
lavorazioni mancanti a rendere funzionale
unopera iniziata ma non ultimata;
o) responsabile del procedimento: il
responsabile unico del procedimento previsto
dallarticolo 7 della
Legge;
p) responsabile dei lavori, coordinatore per
la progettazione, coordinatore per
lesecuzione dei lavori: i soggetti
previsti dalle norme in materia di sicurezza
e salute dei lavoratori sui luoghi di lavoro;
q) appalto integrato: lappalto avente
ad oggetto ai sensi dellarticolo 19, comma
1, lettera b), numero 1, della Legge, la
progettazione esecutiva e lesecuzione
dei lavori.
-
CAPO
II - Modalità
di esercizio della vigilanza da parte dell'Autorità sui
lavori pubblici
- Art. 3 (Autorità per la
vigilanza sui lavori pubblici)
1. Lorganizzazione e il
funzionamento dellAutorità, della
Segreteria tecnica, del Servizio Ispettivo,
dellOsservatorio dei lavori pubblici e
delle eventuali commissioni istituite al proprio
interno, nonché le modalità di esercizio della
vigilanza sul contenzioso arbitrale sono
disciplinati dai regolamenti adottati
dallAutorità stessa.
2. Le modalità di esercizio
della vigilanza sul sistema di qualificazione
sono disciplinate dal regolamento previsto
dallarticolo 8, comma 2, della Legge.
3. Tutte le delibere
dellAutorità sono trasmesse in copia
conforme ai soggetti interessati con lettera
raccomandata con avviso di ricevimento. Le
delibere e gli atti riguardanti questioni di
rilievo generale o comportanti la soluzione di
questioni di massima sono pubblicati sulla
Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana.
4. Ove ricorrano esigenze di
elevata e specifica professionalità,
lAutorità può avvalersi di supporti
esterni, definendo le modalità di conferimento
dei relativi incarichi professionali.
Art. 4 (Esercizio della funzione di
vigilanza)
1. Ai fini dellesercizio
della vigilanza, le richieste di cui allarticolo 4, comma 6, della Legge contengono il termine
entro il quale i destinatari devono inviare gli
elementi richiesti.
2. Ai fini dellassunzione
di notizie e chiarimenti, lAutorità può
convocare, previo congruo preavviso e con
indicazione delle circostanze su cui devono
essere sentiti, i rappresentanti delle pubbliche
amministrazioni, nonché gli amministratori, i
sindaci, i revisori, i direttori di imprese e
società e chiunque sia ritenuto opportuno
sentire.
3. LAutorità può
altresì inviare funzionari per assumere notizie
e chiarimenti nella sede di amministrazioni e
imprese.
4. (comma non ammesso al
"Visto" della corte dei conti)
-
- Art. 5 (Istruttoria e
provvedimenti conseguenti)
1. In relazione agli elementi acquisiti
anche a norma dellarticolo 4,
lAutorità delibera lapertura
dellistruttoria in merito alla situazione
sottoposta ad esame e ne dà comunicazione a
tutti i soggetti interessati.
2. La comunicazione deve
contenere gli elementi essenziali della
fattispecie oggetto di istruttoria, e deve
assegnare il termine, non inferiore a venti
giorni, entro il quale il destinatario può
chiedere di essere sentito.
3. Per lespletamento
delle ispezioni nei casi previsti dalla Legge,
lAutorità si avvale del Servizio Ispettivo
fissando loggetto, la data di inizio e di
ultimazione dellispezione.
4. Salvo quanto previsto
dallarticolo 4, comma 6, della Legge, al procedimento, ai
diritti e agli obblighi dei soggetti interessati,
e allaccesso agli atti si applicano le
disposizioni della legge 7 agosto 1990, n. 241,e
successive modificazioni.
Art. 6 (Esercizio del
potere sanzionatorio)
1. LAutorità provvede
alla contestazione della violazione del dovere di
informazione di cui allarticolo 4, commi 6 e 17, della
Legge, e del dovere di esatta dichiarazione e di
dimostrazione circa il possesso dei requisiti di
capacità economico-finanziaria e
tecnico-organizzativa di cui allarticolo 10, comma 1 quater, della Legge, concedendo un termine non
inferiore a venti giorni per la presentazione di
eventuali giustificazioni scritte.
2. Decorso detto termine,
lAutorità valuta le giustificazioni
eventualmente pervenute e delibera in merito.
3. I provvedimenti prevedono il
termine di pagamento delle sanzioni, e sono
impugnabili avanti al giudice amministrativo nei
modi e nei termini di legge.
4. Nel caso di sanzione
pecuniaria irrogata per violazione degli obblighi
di veridicità delle dichiarazioni e delle
dimostrazioni ai sensi dellarticolo 10, comma 1 quater, della Legge, il provvedimento è
trasmesso allOsservatorio dei Lavori
Pubblici.
5. Nel caso di cui allarticolo 4, comma 8, della Legge, lAutorità informa
i soggetti competenti per lapplicazione
delle sanzioni disciplinari.
Lamministrazione è tenuta a comunicare
allAutorità lesito del procedimento
disciplinare.
TITOLO
II - ORGANI
DEL PROCEDIMENTO E DISCIPLINA DELL'ACCESSO AGLI ATTI
CAPO
I - Organi del procedimento
- Art. 7 (Il responsabile
del procedimento per la realizzazione di lavori
pubblici)
1. Le
fasi di progettazione, affidamento ed esecuzione
di ogni singolo intervento sono eseguite sotto la
diretta responsabilità e vigilanza di un
responsabile del procedimento, nominato dalle
amministrazioni aggiudicatrici nell'ambito del
proprio organico, prima della fase di
predisposizione del progetto preliminare da
inserire nellelenco annuale di cui
allarticolo 14, comma 1,
della Legge.
2. Il responsabile del
procedimento provvede a creare le condizioni
affinché il processo realizzativo
dellintervento risulti condotto in modo
unitario in relazione ai tempi e ai costi
preventivati, alla qualità richiesta, alla
manutenzione programmata, alla sicurezza e alla
salute dei lavoratori ed in conformità a
qualsiasi altra disposizione di legge in materia.
3. Nello svolgimento delle
attività di propria competenza il responsabile
del procedimento formula proposte al dirigente
cui è affidato il programma triennale e fornisce
allo stesso dati e informazioni:
a) nelle fasi di
aggiornamento annuale del programma
triennale;
b) nelle fasi di affidamento, di elaborazione
ed approvazione del progetto preliminare,
definitivo ed esecutivo;
c) nelle procedure di scelta del contraente
per l'affidamento di appalti e concessioni;
d) sul controllo periodico del rispetto dei
tempi programmati e del livello di
prestazione, qualità e prezzo;
e) nelle fasi di esecuzione e collaudo dei
lavori.
4. Il responsabile del
procedimento è un tecnico in possesso di titolo
di studio adeguato alla natura
dellintervento da realizzare, abilitato
all'esercizio della professione o, quando
l'abilitazione non sia prevista dalle norme
vigenti, è un funzionario con idonea
professionalità, e con anzianità di servizio in
ruolo non inferiore a cinque anni. Il
responsabile del procedimento può svolgere per
uno o più interventi, nei limiti delle proprie
competenze professionali, anche le funzioni di
progettista o di direttore dei lavori. Tali
funzioni non possono coincidere nel caso di
interventi di cui allarticolo 2, comma 1, lettere h) ed i), e di
interventi di importo superiore a 500.000 Euro.
5. In caso di particolare
necessità nei comuni con popolazione inferiore a
3.000 abitanti e per appalti di importo inferiore
a 300.000 Euro diversi da quelli definiti ai
sensi dellarticolo 2,
comma 1, lettera h) le competenze del
responsabile del procedimento sono attribuite al
responsabile dell'ufficio tecnico o della
struttura corrispondente. Ove non sia presente
tale figura professionale, le competenze sono
attribuite al responsabile del servizio al quale
attiene il lavoro da realizzare.
6. I soggetti non tenuti alla
applicazione dellarticolo 7 della Legge
devono in ogni caso garantire lo svolgimento dei
compiti previsti per il responsabile del
procedimento dalle norme della Legge e del
regolamento che li riguardano.
Art. 8 (Funzioni e
compiti del responsabile del procedimento)
1. Il responsabile del
procedimento fra laltro:
a) promuove e sovrintende
agli accertamenti ed alle indagini
preliminari idonei a consentire la verifica
della fattibilità tecnica, economica ed
amministrativa degli interventi;
b) verifica in via generale la conformità
ambientale, paesistica, territoriale ed
urbanistica degli interventi e promuove
lavvio delle procedure di variante
urbanistica;
c) redige, secondo quanto previsto
dallarticolo 16, commi
1 e 2 della Legge, il documento preliminare
alla progettazione;
d) accerta e certifica la ricorrenza delle
condizioni di cui allarticolo 17, comma 4,
della Legge, motiva la scelta del metodo di
affidamento degli incarichi di natura
tecnica, coordina e verifica la
predisposizione dei bandi di gara, nonché il
successivo svolgimento delle relative
procedure;
e) coordina le attività necessarie al fine
della redazione del progetto preliminare,
verificando che, nel rispetto del contenuto
del documento preliminare alla progettazione,
siano indicati gli indirizzi che devono
essere seguiti nei successivi livelli di
progettazione ed i diversi gradi di
approfondimento delle verifiche, delle
rilevazioni e degli elaborati richiesti;
f) coordina le attività necessarie alla
redazione del progetto definitivo ed
esecutivo, verificando che siano rispettate
le indicazioni contenute nel documento
preliminare alla progettazione e nel progetto
preliminare, nonché alla redazione del piano
di sicurezza e di coordinamento e del piano
generale di sicurezza;
g) convoca e presiede nelle procedure di
licitazione privata e di appalto concorso,
ove ne ravvisi la necessità, un incontro
preliminare per lillustrazione del
progetto e per consentire osservazioni allo
stesso;
h) propone alla amministrazione
aggiudicatrice i sistemi di affidamento dei
lavori e garantisce la conformità a legge
delle disposizioni contenute nei bandi di
gara e negli inviti; nel caso di trattativa
privata effettua le dovute comunicazioni
allAutorità, promuove la gara
informale e garantisce la pubblicità dei
relativi atti;
i) richiede all'amministrazione
aggiudicatrice la nomina della commissione
giudicatrice dei concorsi di idee, dei
concorsi di progettazione, degli appalti
concorsi, nonché degli appalti per
l'affidamento delle concessioni di lavori
pubblici;
l) promuove listituzione
dellufficio di direzione dei lavori ed
accerta la sussistenza delle condizioni che
ai sensi dellarticolo 17, comma 4, della Legge giustificano
laffidamento dellincarico a
soggetti esterni alla amministrazione
aggiudicatrice;
m) accerta e certifica le situazioni di
carenza di organico in presenza delle quali
le funzioni di collaudatore sono affidate ai
sensi dell'articolo 28, comma 4,
della Legge ai soggetti esterni alla stazione
appaltante;
n) adotta gli atti di competenza a seguito
delle iniziative e delle segnalazioni del
coordinatore per lesecuzione dei
lavori;
o) effettua, prima dell'approvazione del
progetto in ciascuno dei suoi livelli, le
necessarie verifiche circa la rispondenza dei
contenuti del documento alla normativa
vigente, alle indicazioni del documento
preliminare e alle disponibilità
finanziarie, nonché all'esistenza dei
presupposti di ordine tecnico ed
amministrativo necessari per conseguire la
piena disponibilità degli immobili;
p) nel caso di lavori eseguibili per lotti,
accerta e attesta:
1 - lavvenuta
redazione, ai fini dell'inserimento
nellelenco annuale, della
progettazione preliminare dell'intero
lavoro e la sua articolazione per lotti;
2 - la quantificazione, nellambito
del programma e dei relativi
aggiornamenti, dei mezzi finanziari
necessari per appaltare l'intero lavoro;
3 - lidoneità dei singoli lotti a
costituire parte funzionale, fattibile e
fruibile dell'intero intervento;
q) svolge le attività
necessarie allespletamento della
conferenza dei servizi, curando gli
adempimenti di pubblicità delle relative
deliberazioni ed assicurando
lallegazione del verbale della
conferenza stessa al progetto preliminare
posto a base delle procedure di appalto
concorso e di affidamento della concessione
di lavori pubblici;
r) svolge la funzione di vigilanza sulla
realizzazione dei lavori nella concessione di
lavori pubblici, verificando il rispetto
delle prescrizioni contrattuali;
s) raccoglie, verifica e trasmette
allOsservatorio dei lavori pubblici gli
elementi relativi agli interventi di sua
competenza;
t) accerta la data di effettivo inizio dei
lavori e ogni altro termine di svolgimento
dei lavori;
u) trasmette agli organi competenti della
amministrazione aggiudicatrice la proposta
del coordinatore per lesecuzione dei
lavori di sospensione, allontanamento delle
imprese e dei lavoratori autonomi dal
cantiere o di risoluzione del contratto;
v) assicura che ricorrano le condizioni di
legge previste per le varianti in corso
d'opera;
w) irroga le penali per il ritardato
adempimento degli obblighi contrattuali,
anche sulla base delle indicazioni fornite
dal direttore dei lavori;
x) accerta e certifica negli interventi
leventuale presenza delle
caratteristiche di cui allarticolo 2, comma 1, lettere h) ed i);
y) propone la risoluzione del contratto ogni
qual volta se ne realizzino i presupposti;
z) propone la definizione bonaria delle
controversie che insorgono in ogni fase di
realizzazione dei lavori.
2. Il responsabile del
procedimento assume il ruolo di responsabile dei
lavori, ai fini del rispetto delle norme sulla
sicurezza e salute dei lavoratori sui luoghi di
lavoro, qualora il soggetto che, nella struttura
organizzativa della amministrazione
aggiudicatrice sarebbe deputato a rappresentare
il committente, non intenda adempiere
direttamente agli obblighi dalle stesse norme
previsti. La designazione deve contenere
lindicazione degli adempimenti di legge
oggetto dellincarico.
3. Salvo diversa indicazione,
il responsabile del procedimento nello
svolgimento dellincarico di responsabile
dei lavori:
a) si attiene ai principi e
alle misure generali di tutela previste dalla
legge;
b) determina la durata dei lavori o delle
fasi di lavoro che si devono svolgere
contemporaneamente o successivamente;
c) designa il coordinatore per la
progettazione e il coordinatore per
lesecuzione dei lavori;
d) vigila sulla loro attività, valuta il
piano di sicurezza e di coordinamento e
leventuale piano generale di sicurezza
e il fascicolo predisposti dal coordinatore
per la progettazione;
e) comunica alle imprese esecutrici i
nominativi dei coordinatori per la
progettazione e per lesecuzione dei
lavori e si accerta che siano indicati nel
cartello di cantiere;
f) assicura la messa a disposizione di tutti
i concorrenti alle gare di appalto del piano
di sicurezza e di coordinamento e
delleventuale piano generale di
sicurezza;
g) trasmette la notifica preliminare
allorgano sanitario competente nonché,
chiede, ove è necessario, alle imprese
esecutrici liscrizione alla camera di
commercio industria e artigianato;
h) chiede inoltre alle stesse imprese una
dichiarazione autentica in ordine
allorganico medio annuo, destinato al
lavoro in oggetto nelle varie qualifiche, da
cui desumere la corrispondenza con il costo
sostenuto per il personale dipendente,
unitamente ai modelli riepilogativi annuali
attestanti la congruenza dei versamenti
assicurativi e previdenziali effettuati in
ordine alle retribuzioni corrisposte ai
dipendenti.
4. Il responsabile del
procedimento svolge i propri compiti con il
supporto dei dipendenti delle amministrazioni
aggiudicatrici.
5. Nel caso di inadeguatezza
dell'organico, il responsabile del procedimento
propone allamministrazione aggiudicatrice
l'affidamento delle attività di supporto secondo
le procedure e con le modalità previste dalla
normativa vigente. I soggetti affidatari devono
essere muniti di assicurazione professionale.
6. Gli affidatari dei servizi
di supporto di cui al presente articolo non
possono partecipare agli incarichi di
progettazione ovvero ad appalti e concessioni di
lavori pubblici nonché a subappalti e cottimi
dei lavori pubblici con riferimento ai quali
abbiano espletato i propri compiti direttamente o
per il tramite di altro soggetto che risulti
controllato, controllante o collegato a questi ai
sensi dellarticolo 17, comma 9, della Legge.
7. Il responsabile del
procedimento che violi gli obblighi posti a suo
carico dalla Legge e dal presente regolamento o
che non svolga i compiti assegnati con la dovuta
diligenza è escluso dalla ripartizione
dellincentivo previsto dallarticolo
18 della Legge relativamente allintervento
affidatogli, ed è tenuto a risarcire i danni
derivati alla amministrazione aggiudicatrice in
conseguenza del suo comportamento, ferme restando
le responsabilità disciplinari previste
dallordinamento di appartenenza.
CAPO
II -
Disciplina dellaccesso agli atti e forme di
pubblicità
Art. 9 (Pubblicità
degli atti della conferenza dei servizi)
1. Della convocazione della
conferenza dei servizi è data pubblicità,
almeno dieci giorni prima della data di
svolgimento della stessa, mediante comunicazione,
con contestuale allegazione del progetto, da
effettuarsi all'Albo pretorio del comune ovvero,
nel caso di amministrazioni aggiudicatrici
diverse dal comune, utilizzando forme equivalenti
di pubblicità. Con le stesse modalità di cui
sopra e per i dieci giorni successivi alla data
di conclusione dei lavori della conferenza dei
servizi viene data pubblicità alle
determinazioni assunte in quella sede con il
relativo verbale.
2. In caso di affidamento
mediante appalto-concorso o concessione dei
lavori pubblici, ove sia necessario o opportuno
procedere alla conferenza dei servizi,
lamministrazione aggiudicatrice ne dispone
la convocazione sulla base del progetto
preliminare; il relativo verbale integra il
progetto preliminare posto a base di gara.
Art. 10 (Accesso agli
atti)
1. Ai sensi dellarticolo
24 della legge 7 agosto 1990, n. 241 sono
sottratte allaccesso le relazioni riservate
del direttore dei lavori e dellorgano di
collaudo sulle domande e sulle riserve
dellimpresa.
TITOLO
III - PROGRAMMAZIONE E PROGETTAZIONE
CAPO I -
La programmazione dei lavori
Art.
11
(Disposizioni preliminari)
1. Le amministrazioni
aggiudicatrici elaborano uno studio per
individuare il quadro dei bisogni e delle
esigenze, al fine di identificare gli interventi
necessari al loro soddisfacimento.
2. Sulla base dello studio di
cui al comma 1 le amministrazioni aggiudicatrici
provvedono alla redazione di studi di
fattibilità necessari per l'elaborazione del
programma di cui all'articolo 14 della Legge.
3. In materia di programmi di
lavori pubblici gli enti locali territoriali
applicano le norme previste nei propri
ordinamenti compatibili con le disposizioni della
Legge e del regolamento.
Art. 12 (Fondo per
accordi bonari)
1. E' obbligatoriamente
inserito nel bilancio, ove consentito dalla
vigente legislazione, un fondo pari ad almeno il
tre per cento delle spese previste per
l'attuazione degli interventi compresi nel
programma, destinato alla eventuale copertura di
oneri derivanti dall'applicazione dellarticolo 31 bis della Legge, nonché ad eventuali incentivi per
laccelerazione dei lavori.
2. Per i lavori finanziati con
assunzione di prestiti o con risorse, aventi
destinazione vincolata per legge, la percentuale
predetta può essere direttamente accantonata sui
relativi stanziamenti.
3. I ribassi d'asta e le
economie comunque realizzate nella esecuzione del
programma possono essere destinate, su proposta
del responsabile del procedimento, ad integrare
il fondo di cui al comma 1.
4. Le somme restano iscritte
nel fondo fino alla ultimazione degli interventi
previsti dal programma.
5. Non possono essere in ogni
caso riportati a residui importi superiori al
dieci per cento dei residui passivi relativi al
programma di riferimento. Le amministrazioni
aggiudicatrici possono comunque ridurre
ulteriormente gli stanziamenti predetti.
6. Le somme del fondo non
utilizzate sono portate in economia e concorrono
a determinare il risultato contabile
dell'esercizio in cui gli interventi si sono
conclusi.
Art. 13 (Programma
triennale)
1. In conformità allo
schema-tipo definito con decreto del Ministro dei
lavori pubblici e sulla base degli studi di cui
allarticolo
11, commi 1 e 2, ogni
anno viene redatto, aggiornando quello
precedentemente approvato, un programma dei
lavori pubblici da eseguire nel successivo
triennio. Tale programma è deliberato dalle
amministrazioni aggiudicatrici diverse dallo
Stato contestualmente al bilancio di previsione e
al bilancio pluriennale, ed è ad essi allegato
assieme all'elenco dei lavori da avviare
nell'anno.
2. Il programma indica, per
tipologia e in relazione alle specifiche
categorie degli interventi, le loro finalità, i
risultati attesi, le priorità, le
localizzazioni, le problematiche di ordine
ambientale, paesistico ed
urbanistico-territoriale, le relazioni con piani
di assetto territoriale o di settore, il grado di
soddisfacimento della domanda, le risorse
disponibili, la stima dei costi e dei tempi di
attuazione. Le priorità del programma
privilegiano valutazioni di pubblica utilità
rispetto ad altri elementi.
3. Lo schema di programma e di
aggiornamento sono redatti, entro il 30 settembre
di ogni anno. La proposta di aggiornamento è
fatta anche in ordine alle esigenze prospettate
dai responsabili del procedimento dei singoli
interventi. Le Amministrazioni dello Stato
procedono allaggiornamento definitivo del
programma entro 90 giorni dallapprovazione
della legge di bilancio da parte del Parlamento.
4. Sulla base
dell'aggiornamento di cui al comma 3 è redatto,
entro la stessa data, l'elenco dei lavori da
avviare nell'anno successivo.
Art. 14 (Pubblicità
del programma)
1. Le amministrazioni
aggiudicatrici inviano all'Osservatorio dei
lavori pubblici, sulla base della scheda tipo
predisposta dal Ministero dei lavori pubblici, i
programmi triennali, i loro aggiornamenti e gli
elenchi annuali dei lavori da realizzare, ai
sensi dell'articolo 14, comma 11, della Legge.
2. Le amministrazioni
aggiudicatrici di rilevanza nazionale trasmettono
i programmi al CIPE entro il 30 aprile di ciascun
anno.
3. Le caratteristiche
essenziali degli appalti di lavori pubblici di
importo pari o superiori al controvalore in Euro
di 5.000.000 di DSP, contenuti nei programmi,
sono altresì rese note mediante comunicazione di
preinformazione allUfficio delle
pubblicazioni ufficiali dellUnione Europea.
CAPO
II - La progettazione
Sezione
prima: Disposizioni generali
Art. 15 (Disposizioni
preliminari)
1. La progettazione ha come
fine fondamentale la realizzazione di un
intervento di qualità e tecnicamente valido, nel
rispetto del miglior rapporto fra i benefici e i
costi globali di costruzione, manutenzione e
gestione. La progettazione è informata, tra
laltro, a principi di minimizzazione
dellimpegno di risorse materiali non
rinnovabili e di massimo riutilizzo delle risorse
naturali impegnate dallintervento e di
massima manutenibilità, durabilità dei
materiali e dei componenti, sostituibilità degli
elementi, compatibilità dei materiali ed agevole
controllabilità delle prestazioni
dellintervento nel tempo.
2. Il progetto è redatto,
salvo quanto disposto dal responsabile del
procedimento ai sensi dellarticolo 16, comma 2, della Legge, secondo tre progressivi
livelli di definizione: preliminare, definitivo
ed esecutivo. I tre livelli costituiscono una
suddivisione di contenuti che tra loro
interagiscono e si sviluppano senza soluzione di
continuità.
3. Al fine di potere effettuare
la manutenzione e le eventuali modifiche
dellintervento nel suo ciclo di vita utile,
gli elaborati del progetto sono aggiornati in
conseguenza delle varianti o delle soluzioni
esecutive che si siano rese necessarie, a cura
dellappaltatore e con lapprovazione
del direttore dei lavori, in modo da rendere
disponibili tutte le informazioni sulle modalità
di realizzazione dellopera o del lavoro.
4. Il responsabile del
procedimento cura la redazione di un documento
preliminare all'avvio della progettazione, con
allegato ogni atto necessario alla redazione del
progetto.
5. Il documento preliminare,
con approfondimenti tecnici e amministrativi
graduati in rapporto allentità, alla
tipologia e categoria dellintervento da
realizzare, riporta fra laltro
lindicazione:
a) della situazione
iniziale e della possibilità di far ricorso
alle tecniche di ingegneria naturalistica;
b) degli obiettivi generali da perseguire e
delle strategie per raggiungerli;
c) delle esigenze e bisogni da soddisfare;
d) delle regole e norme tecniche da
rispettare;
e) dei vincoli di legge relativi al contesto
in cui lintervento è previsto;
f) delle funzioni che dovrà svolgere
lintervento;
g) dei requisiti tecnici che dovrà
rispettare;
h) degli impatti dellopera sulle
componenti ambientali e nel caso degli
organismi edilizi delle attività ed unità
ambientali;
i) delle fasi di progettazione da sviluppare
e della loro sequenza logica nonché dei
relativi tempi di svolgimento;
l) dei livelli di progettazione e degli
elaborati grafici e descrittivi da redigere;
m) dei limiti finanziari da rispettare e
della stima dei costi e delle fonti di
finanziamento;
n) del sistema di realizzazione da impiegare.
6. I progetti, con le
necessarie differenziazioni, in relazione alla
loro specificità e dimensione, sono redatti nel
rispetto degli standard dimensionali e di costo
ed in modo da assicurare il massimo rispetto e la
piena compatibilità con le caratteristiche del
contesto territoriale e ambientale in cui si
colloca lintervento, sia nella fase di
costruzione che in sede di gestione.
7. Gli elaborati progettuali
prevedono misure atte ad evitare effetti negativi
sullambiente, sul paesaggio e sul
patrimonio storico, artistico ed archeologico in
relazione allattività di cantiere ed a tal
fine comprendono:
a) uno studio della
viabilità di accesso ai cantieri, ed
eventualmente la progettazione di quella
provvisoria, in modo che siano contenuti
linterferenza con il traffico locale ed
il pericolo per le persone e lambiente;
b) lindicazione degli accorgimenti atti
ad evitare inquinamenti del suolo, acustici,
idrici ed atmosferici;
c) la localizzazione delle cave eventualmente
necessarie e la valutazione sia del tipo e
quantità di materiali da prelevare, sia
delle esigenze di eventuale ripristino
ambientale finale;
d) lo studio e la copertura finanziaria per
la realizzazione degli interventi di
conservazione, protezione e restauro volti
alla tutela e salvaguardia del patrimonio di
interesse artistico e storico e delle opere
di sistemazione esterna.
8. I progetti sono redatti
considerando anche il contesto in cui
lintervento si inserisce in modo che esso
non pregiudichi laccessibilità,
lutilizzo e la manutenzione delle opere,
degli impianti e dei servizi esistenti.
9. I progetti devono essere
redatti secondo criteri diretti a salvaguardare
nella fase di costruzione e in quella di
esercizio gli utenti e la popolazione delle zone
interessate dai fattori di rischio per la
sicurezza e la salute degli operai.
10. Tutti gli elaborati devono
essere sottoscritti dal progettista o dai
progettisti responsabili degli stessi nonché dal
progettista responsabile dellintegrazione
fra le varie prestazioni specialistiche.
11. La redazione dei progetti
delle opere o dei lavori complessi ed in
particolare di quelli di cui allarticolo 2, comma 1, lettere h) ed i), è svolta
preferibilmente impiegando la tecnica
dell"analisi del valore". In tale
caso le relazioni illustrano i risultati di tali
analisi.
12. Qualora siano possibili
più soluzioni progettuali, la scelta deve
avvenire mediante limpiego di una
metodologia di valutazione qualitativa e
quantitativa, multicriteri o multiobiettivi, tale
da permettere di dedurre una graduatoria di
priorità tra le soluzioni progettuali possibili.
Art. 16 (Norme
tecniche)
1. I progetti sono predisposti
in conformità alle regole e norme tecniche
stabilite dalle disposizioni vigenti in materia
al momento della loro redazione.
2. I materiali e i prodotti
sono conformi alle regole tecniche previste dalle
vigenti disposizioni di legge, le norme
armonizzate e le omologazioni tecniche. Le
relazioni tecniche indicano la normativa
applicata.
3. E vietato introdurre
nei progetti prescrizioni che menzionino prodotti
di una determinata fabbricazione o provenienza
oppure procedimenti particolari che abbiano
leffetto di favorire determinate imprese o
di eliminarne altre o che indichino marchi,
brevetti o tipi o unorigine o una
produzione determinata. E ammessa
lindicazione specifica del prodotto o del
procedimento, purché accompagnata dalla
espressione "o equivalente", allorché
non sia altrimenti possibile la descrizione
delloggetto dellappalto mediante
prescrizioni sufficientemente precise e
comprensibili.
Art. 17 (Quadri
economici)
1. I quadri economici degli
interventi sono predisposti con progressivo
approfondimento in rapporto al livello di
progettazione al quale sono riferiti e con le
necessarie variazioni in relazione alla specifica
tipologia e categoria dellintervento stesso
e prevedono la seguente articolazione del costo
complessivo:
a) lavori a misura, a corpo, in
economia;
b) somme a disposizione della stazione appaltante
per:
1- lavori in economia,
previsti in progetto ed esclusi
dallappalto;
2- rilievi, accertamenti e indagini;
3- allacciamenti ai pubblici servizi;
4- imprevisti;
5- acquisizione aree o immobili;
6- accantonamento di cui allarticolo 26, comma 4, della Legge;
7- spese tecniche relative alla
progettazione, alle necessarie attività
preliminari, nonché al coordinamento della
sicurezza in fase di progettazione, alle
conferenze di servizi, alla direzione lavori
e al coordinamento della sicurezza in fase di
esecuzione, assistenza giornaliera e
contabilità, assicurazione dei dipendenti;
8- spese per attività di consulenza o di
supporto;
9- eventuali spese per commissioni
giudicatrici;
10- spese per pubblicità e, ove previsto,
per opere artistiche;
11- spese per accertamenti di laboratorio e
verifiche tecniche previste dal capitolato
speciale dappalto, collaudo tecnico
amministrativo, collaudo statico ed altri
eventuali collaudi specialistici;
12 - I.V.A ed eventuali altre imposte.
2. Limporto dei lavori a
misura, a corpo ed in economia deve essere
suddiviso in importo per lesecuzione delle
lavorazioni ed importo per lattuazione dei
piani di sicurezza.
Sezione
seconda: Progetto preliminare
Art. 18 (Documenti
componenti il progetto preliminare)
1. Il progetto preliminare
stabilisce i profili e le caratteristiche più
significative degli elaborati dei successivi
livelli di progettazione, in funzione delle
dimensioni economiche e della tipologia e
categoria dellintervento, ed è composto,
salva diversa determinazione del responsabile del
procedimento, dai seguenti elaborati:
a) relazione illustrativa;
b) relazione tecnica;
c) studio di prefattibilità ambientale;
d) indagini geologiche, idrogeologiche e
archeologiche preliminari;
e) planimetria generale e schemi grafici;
f) prime indicazioni e disposizioni per la
stesura dei piani di sicurezza;
g) calcolo sommario della spesa.
2. Qualora il progetto debba
essere posto a base di gara di un appalto
concorso o di una concessione di lavori pubblici:
a) sono effettuate, sulle
aree interessate dallintervento, le
indagini necessarie quali quelle geologiche,
geotecniche, idrologiche, idrauliche e
sismiche e sono redatti le relative relazioni
e grafici;
b) è redatto un capitolato speciale
prestazionale.
3. Qualora il progetto
preliminare è posto a base di gara per
laffidamento di una concessione di lavori
pubblici, deve essere altresì predisposto un
piano economico e finanziario di massima, sulla
base del quale sono determinati gli elementi
previsti dallarticolo 85,
comma 1, lettere a), b), c), d), e), f), g) ed h)
da inserire nel relativo bando di gara.
Art.
19
(Relazione illustrativa del progetto preliminare)
1. La relazione illustrativa,
secondo la tipologia, la categoria e la entità
dellintervento, contiene:
a) la descrizione
dellintervento da realizzare;
b) lillustrazione delle ragioni della
soluzione prescelta sotto il profilo
localizzativo e funzionale, nonché delle
problematiche connesse alla prefattibilità
ambientale, alle preesistenze archeologiche e
alla situazione complessiva della zona, in
relazione alle caratteristiche e alle
finalità dellintervento, anche con
riferimento ad altre possibili soluzioni;
c) lesposizione della fattibilità
dellintervento, documentata attraverso
lo studio di prefattibilità ambientale,
dellesito delle indagini geologiche,
geotecniche, idrologiche, idrauliche e
sismiche di prima approssimazione delle aree
interessate e dellesito degli
accertamenti in ordine agli eventuali vincoli
di natura storica, artistica, archeologica,
paesaggistica o di qualsiasi altra natura
interferenti sulle aree o sugli immobili
interessati;
d) laccertamento in ordine alla
disponibilità delle aree o immobili da
utilizzare, alle relative modalità di
acquisizione, ai prevedibili oneri e alla
situazione dei pubblici servizi;
e) gli indirizzi per la redazione del
progetto definitivo in conformità di quanto
disposto dallarticolo 15, comma 4,
anche in relazione alle esigenze di gestione
e manutenzione;
f) il cronoprogramma delle fasi attuative con
lindicazione dei tempi massimi di
svolgimento delle varie attività di
progettazione, approvazione, affidamento,
esecuzione e collaudo; g) le indicazioni
necessarie per garantire
laccessibilità, lutilizzo e la
manutenzione delle opere, degli impianti e
dei servizi esistenti.
2. La relazione dà chiara e
precisa nozione di quelle circostanze che non
possono risultare dai disegni e che hanno
influenza sulla scelta e sulla riuscita del
progetto.
3. La relazione riferisce in
merito agli aspetti funzionali ed
interrelazionali dei diversi elementi del
progetto e ai calcoli sommari giustificativi
della spesa. Nel caso di opere puntuali, la
relazione ne illustra il profilo architettonico.
4. La relazione riporta una
sintesi riguardante forme e fonti di
finanziamento per la copertura della spesa,
leventuale articolazione
dellintervento in lotti funzionali e
fruibili, nonché i risultati del piano economico
finanziario.
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