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Circolare n. 30/98 del Ministero del Lavoro del 15 marzo 1998 | ||||
Ulteriori chiarimenti interpretativi del Decreto Legislativo 494/96 e del Decreto Legislativo 626/94 | ||||
Decreto Legislativo 1996 n. 494 Allegato I, punto 2 - Definizione di "impianti" Il termine "impianti", di cui all'allegato
I, punto 2, deve essere riferito agli impianti
tecnologici asserviti a opere edili o di genio civile, e
non anche a impianti connessi alla produzione industriale,
agricola o di servizi. Lavori edili effettuati direttamente con proprio personale dipendente, senza ricorso all'appalto Ove i lavori o le attività individuate negli allegati
I e II
del decreto legislativo n. 494/96, vengano effettuati dal
datore di lavoro, esclusivamente con proprio personale
dipendente, le disposizioni del decreto legislativo 494/96,
non sono applicabili poiché in tale caso il soggetto in
questione non assume il ruolo di committente, bensì
unicamente quello di datore di lavoro. Allegato I, p. 1 - Attività di sistemazione forestale Ai fini dell'individuazione delle attività forestali rientranti nell'ambito di applicazione del decreto legislativo n. 494/96 va chiarito che tali attività sono solo quelle assimilabili a operazioni proprie dei cantieri edili o di genio civile, quali per esempio la costruzione di manufatti, per la sistemazione di corsi d'acqua, la pulizia di alvei, l'apertura di strade ecc. Nell'ambito delle ipotesi di cui all'articolo
3, commi 3 e 4, il committente è obbligato a
designare il coordinatore per la progettazione e il
coordinatore per l'esecuzione e, correlativamente, è
tenuto al rispetto di tutti gli altri obblighi
conseguenti a tale designazione, tra i quali l'elaborazione
dei piani di sicurezza. Articolo 19, comma 1, lettere a) e b) Coloro che sono in possesso di uno dei requisiti, di cui all'articolo 19, comma 1, lettere a) e b), sono abilitati a svolgere legittimamente le funzioni di coordinatore previste dagli articoli 4 e 5 del medesimo decreto, purché entro il 21/3/2000 abbiano frequentato il corso di cui all'articolo 10, comma 2, la cui durata è fissata in 60 ore. Allegato II, punto 4 Con la locuzione "linee elettriche in tensione" contenuta nel punto 4 dell'allegato II del decreto legislativo 494/96 si intende fare riferimento alle linee elettriche in tensione aeree e nude e non anche ai cavi isolati o interrati. Articolo 22, comma 1, lettera a) Nell'ipotesi in cui vengano inserite nei piani di sicurezza e di coordinamento, di cui agli articoli 12 e 13, misure o disposizioni già contenute anche in precise norme contravvenzionali di altre leggi, per la mancata attuazione di tali disposizioni si deve applicare la sola sanzione corrispondente alla violazione di legge e non anche a quella prevista dall'articolo 22, comma 1, lettera a) del decreto legislativo 494/96. Legge 23/5/1997, n. 135, articolo 12 La disposizione contenuta nell'articolo 12 della legge
23/5/97, n. 135, di conversione del D.L. n. 67 del 25/3/97,
con riferimento al decreto legislativo 494/96 ha, sino al
31/12/97, raddoppiato i tempi di adeguamento alle
prescrizioni impartite dagli organi di vigilanza e ha
ridotto della metà la somma di cui all'articolo 21,
comma 2.
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