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Decreto legislativo 14 agosto 1996, n. 494 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
(coordinato con le modifiche - in grassetto - introdotte dal D.Lgs. 19 novembre 1999, n. 528) |
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Attuazione della direttiva 92/57/CEE concernente le prescrizioni minime di sicurezza e di salute da attuare nei cantieri temporanei o mobili. | ||||||||||||||||||||||||||||||||
(G.U. n. 13 del 18 gennaio 2000) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
( indice articoli ) |
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Art. 1. Campo di applicazione. 1. Il presente decreto legislativo prescrive misure per la tutela della salute e per la sicurezza dei lavoratori nei cantieri temporanei o mobili quali definiti all'articolo 2, comma 1, lettera a). 2. Le disposizioni del decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626, come modificato dal decreto legislativo 19 marzo 1996, n. 242, di seguito denominato decreto legislativo n. 626 del 1994, e della vigente legislazione in materia di prevenzione infortuni e di igiene del lavoro si applicano al settore di cui al comma 1, fatte salve le disposizioni specifiche contenute nel presente decreto legislativo. 3. Le disposizioni del presente decreto non si applicano:
Art. 2. Definizioni. 1. Agli effetti delle disposizioni di cui al presente decreto si intendono per:
Art. 3. Obblighi del committente o del responsabile dei lavori. 1. Il committente o il responsabile dei lavori, nella fase di progettazione dellopera, ed in particolare al momento delle scelte tecniche, nellesecuzione del progetto e nellorganizzazione delle operazioni di cantiere, si attiene ai principi e alle misure generali di tutela di cui allarticolo 3 del decreto legislativo n. 626 del 1994. Al fine di permettere la pianificazione dellesecuzione in condizioni di sicurezza dei lavori o delle fasi di lavoro che si devono svolgere simultaneamente o successivamente tra loro, il committente o il responsabile dei lavori prevede nel progetto la durata di tali lavori o fasi di lavoro. 2. Il committente o il responsabile dei lavori, nella fase della progettazione dellopera, valuta i documenti di cui allarticolo 4, comma 1, lettere a) e b). 3. Nei cantieri in cui à prevista la presenza di più imprese, anche non contemporanea, il committente o il responsabile dei lavori, contestualmente all'affidamento dell'incarico di progettazione, designa il coordinatore per la progettazione in ognuno dei seguenti casi:
4. Nei casi di cui al comma 3, il committente o il responsabile dei lavori, prima dellaffidamento dei lavori, designa il coordinatore per lesecuzione dei lavori, che deve essere in possesso dei requisiti di cui allarticolo 10. 4-bis. La disposizione di cui al comma 4 si applica anche caso in cui, dopo laffidamento dei lavori a ununica impresa, lesecuzione dei lavori o di parte di essi sia affidata a una o più imprese. 5. Il committente o il responsabile dei lavori, qualora in possesso dei requisiti di cui all'articolo 10, può svolgere le funzioni sia di coordinatore per la progettazione sia di coordinatore per l'esecuzione dei lavori. 6. Il committente o il responsabile dei lavori comunica alle imprese esecutrici e ai lavoratori autonomi il nominativo del coordinatore per la progettazione e quello del coordinatore per l'esecuzione dei lavori; tali nominativi devono essere indicati nel cartello di cantiere. 7. Il committente o il responsabile dei lavori può sostituire in qualsiasi momento, anche personalmente se in possesso dei requisiti di cui all'articolo 10, i soggetti designati in attuazione dei commi 3 e 4. 8. Il committente
o il responsabile dei lavori, anche nel caso di affidamento dei lavori
a un’unica impresa:
Art. 4. Obblighi del coordinatore per la progettazione. 1. Durante la progettazione dellopera e comunque prima della richiesta di presentazione delle offerte, il coordinatore per la progettazione:
2. Il fascicolo di cui al comma 1, lettera b), è preso in considerazione all'atto di eventuali lavori successivi sull'opera. 3. (art. 4 D.Lgs 528/99) Con decreto del Ministro del
lavoro e della previdenza sociale, di concerto con i
Ministri dellindustria, del commercio e dellartigianato,
della sanità e dei lavori pubblici, sentita la
Commissione consultiva permanente per la prevenzione
degli infortuni e per ligiene del lavoro di cui allarticolo
393 del decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile
1955, n. 547, come sostituito e modificato dal decreto legislativo n. 626 del 1994, in seguito denominata commissione
prevenzione infortuni, sono definiti i contenuti
del fascicolo di cui al comma 1, lettera b). Art. 5. Obblighi del coordinatore per l'esecuzione dei lavori. 1. Durante la realizzazione dell'opera, il coordinatore per l'esecuzione dei lavori provvede a:
1-bis. Nei casi di cui allarticolo 3, comma 4-bis, il coordinatore per lesecuzione, oltre a svolgere i compiti di cui al comma 1, redige il piano di sicurezza e di coordinamento e predispone il fascicolo, di cui allarticolo 4, comma 1, lettere a) e b). 2. (abrogato) 3. (abrogato) Art. 6. Responsabilità dei committenti e dei responsabili dei lavori. ( art.6 D.Lgs. 528/99) 1. Il committente è esonerato dalle responsabilità connesse alladempimento degli obblighi limitatamente allincarico conferito al responsabile dei lavori. 2. La designazione del
coordinatore per la progettazione e del coordinatore per
lesecuzione, non esonera il committente o il
responsabile dei lavori dalle responsabilità connesse
alla verifica delladempimento degli obblighi di cui
allarticolo
4, comma 1, e 5, comma 1, lettera
a). Art. 7. Obblighi dei lavoratori autonomi. 1. I lavoratori autonomi che esercitano direttamente la propria attività nei cantieri:
Art. 8. Misure generali di tutela. 1. I datori
di lavoro delle imprese esecutrici,
durante l'esecuzione dell'opera, osservano le misure
generali di tutela di cui all'articolo 3 del decreto legislativo
n. 626 del 1994, e
curano, ciascuno per la
parte di competenza,
in particolare:
Art. 9. Obblighi dei datori di lavoro. 1. I datori di lavoro:
2. Laccettazione da parte
di ciascun datore di lavoro delle imprese esecutrici,
anche nel caso in cui nel cantiere operi una uncia
impresa, anche familiare o con meno di dieci addetti, del
piano di sicurezza e di coordinamento di cui
allarticolo 12 e la redazione del
piano operativo di sicurezza costituiscono, limitatamente
al singolo cantiere interessato, adempimento alle
disposizioni di cui allarticolo 4, commi 1, 2 e 7, e allarticolo 7, comma 1, lettera b),
del decreto legislativo n. 626 del 1994. Art. 10. Requisiti professionali del coordinatore per la progettazione e per l'esecuzione dei lavori. 1. Il coordinatore per la progettazione e il coordinatore per l'esecuzione dei lavori devono essere in possesso dei seguenti requisiti:
2. I soggetti di cui al
comma 1, devono essere, altresì, in possesso di
attestato di frequenza a specifico corso in materia di
sicurezza organizzato dalle regioni, mediante le
strutture tecniche operanti nel settore della prevenzione
e della formazione professionale, o, in via alternativa,
dall'Ispesl, dall'Inail, dall'Istituto italiano di
medifica sociale, dai rispettivi ordini o collegi
professionali, dalle università, dalle associazioni
sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori o dagli
organismi paritetici istituiti nel settore dell'edilizia. 3. Il contenuto e la durata dei corsi di cui al comma 2 devono rispettare almeno le prescrizioni di cui all'allegato V. 4. L'attestato di cui comma 2 non è richiesto per i dipendenti in servizio presso pubbliche amministrazioni che esplicano nell'ambito delle stesse amministrazioni le funzioni di coordinatore. 5. L'attestato di cui al comma 2 non è richiesto per coloro che, non più in servizio, abbiano svolto attività tecnica in materia di sicurezza nelle costruzioni, per almeno cinque anni, in qualità di pubblici ufficiali o di incaricati di pubblico servizio e per coloro che producano un certificato universitario attestante il superamento di uno o più esami del corso o diploma di laurea, equipollenti ai fini della preparazione conseguita con il corso di cui all'allegato V o l'attestato di partecipazione ad un corso di perfezionamento universitario con le medesime caratteristiche di equipollenza. 6. Le spese connesse con l'espletamento dei corsi di cui al comma 2 sono a totale carico dei partecipanti. 7. Le regioni determinano la misura degli oneri per il funzionamento dei corsi di cui al comma 2, da esse organizzati, da porsi a carico dei partecipanti. Art. 11. Notifica preliminare. 1. Il committente o il responsabile dei lavori, prima dell'inizio dei lavori, trasmette all'Azienda unità sanitaria locale e alla Direzione provinciale del lavoro territorialmente competenti la notifica preliminare elaborata conformemente all'allegato III nonché gli eventuali aggiornamenti nei seguenti casi:
2. Copia della notifica deve essere affissa in maniera visibile presso il cantiere e custodita a disposizione dell'organo di vigilanza territorialmente competente. 3. Gli organismi paritetici istituiti nel settore delle costruzioni in attuazione dell'articolo 20 del decreto legislativo n. 626 del 1994 hanno accesso ai dati relativi alle notifiche preliminari presso gli organi di vigilanza. Art.12 Piano di sicurezza e di coordinamento.( art.11 D.Lgs. 528/99 ) 1. Il piano contiene lindividuazione, lanalisi e la valutazione dei rischi, e le conseguenti procedure, gli apprestamenti e le attrezzature atti a garantire, per tutta la durata dei lavori, il rispetto delle norme per la prevenzione degli infortuni e la tutela della salute dei lavoratori, nonché la stima dei relativi costi che non sono soggetti al ribasso nelle offerte delle imprese esecutrici. Il piano contiene altresì le misure di prevenzione dei rischi risultanti dalla eventuale presenza simultanea o successiva di più imprese o dei lavoratori autonomi ed è redatto anche al fine di prevedere, quando ciò risulti necessario, lutilizzazione di impianti comuni quali infrastrutture, mezzi logistici e di protezione collettiva. Il piano è costituito da una relazione tecnica e prescrizioni correlate alla complessità dellopera da realizzare ed alle eventuali fasi critiche del processo di costruzione. In particolare il piano contiene, in relazione alla tipologia del cantiere interessato, i seguenti elementi:
2. Il piano di sicurezza e coordinamento è parte integrante del contratto di appalto. 3. I datori di lavoro delle imprese esecutrici e i lavoratori autonomi sono tenuti ad attuare quanto previsto nel piano di cui al comma 1 e nel piano operativo di sicurezza. 4. I datori di lavoro delle imprese esecutrici mettono a disposizione dei rappresentanti per la sicurezza copia del piano di sicurezza e di coordinamento e del piano operativo di sicurezza almeno dieci giorni prima dellinizio dei lavori. 5. Limpresa che si aggiudica i lavori può presentare al coordinatore per lesecuzione proposte di integrazione al piano di sicurezza e di coordinamento, ove ritenga di poter meglio garantire la sicurezza nel cantiere sulla base della propria esperienza. In nessun caso le eventuali integrazioni possono giustificare modifiche o adeguamento dei prezzi pattuiti. 6. Le disposizioni del presente
articolo non si applicano ai lavori la cui esecuzione
immediata è necessaria per prevenire incidenti imminenti
o per organizzare urgenti misure di salvataggio. Art. 13. Obbligo di trasmissione.( art.12 D.Lgs. 528/99 ) 1. Il committente o il responsabile dei lavori trasmette il piano di sicurezza e di coordinamento a tutte le imprese invitate a presentare offerte per lesecuzione dei lavori. In caso di appalto di opera pubblica si considera trasmissione la messa a disposizione del piano a tutti i concorrenti alla gara di appalto. 2. Prima dellinizio dei lavori limpresa aggiudicataria trasmette il piano di cui al comma 1 alle imprese esecutrici e ai lavoratori autonomi. 3. Prima dellinizio dei
rispettivi lavori ciascuna impresa esecutrice trasmette
il proprio piano operativo di sicurezza al coordinatore
per lesecuzione. Art. 14 Consultazione dei rappresentanti per la sicurezza. 1. Prima dellaccettazione del piano di sicurezza e di coordinamento di cui allarticolo 12 e delle modifiche significative apportate allo stesso, il datore di lavoro di ciascuna impresa esecutrice consulta il rappresentante per la sicurezza e gli fornisce eventuali chiarimenti sul contenuto del piano. Il rappresentante per la sicurezza può formulare proposte al riguardo. 2. (abrogato) ( art.13 D.Lgs. 528/99 ) Art. 15. Coordinamento della consultazione e partecipazione dei lavoratori. ( Abrogato - art.24 D.Lgs. 528/99 ) Art. 16. Modalità di attuazione della valutazione del rumore. 1. L'esposizione quotidiana personale di un lavoratore al rumore può essere calcolata in fase preventiva facendo riferimento ai tempi di esposizione e ai livelli di rumore standard individuati da studi e misurazioni la cui validità è riconosciuta dalla commissione prevenzione infortuni. 2.
Sul rapporto di valutazione di cui all'articolo
40 del decreto legislativo 15 agosto 1991, n. 277, va riportata la fonte
documentale cui si è fatto riferimento. 3. Nel caso di lavoratori adibiti a lavorazioni e compiti che comportano una variazione notevole dell'esposizione quotidiana al rumore da una giornata lavorativa all'altra può essere fatto riferimento, ai fini dell'applicazione della vigente normativa, al valore dell'esposizione settimanale relativa alla settimana di presumibile maggiore esposizione nello specifico cantiere, calcolata in conformità a quanto previsto dall'articolo 39 del decreto legislativo 15 agosto 1991, n. 277. Art. 17. Modalità attuative di particolari obblighi. 1. Nei cantieri la cui durata presunta dei lavori è inferiore ai 200 giorni lavorativi, ladempimento di quanto previsto dallarticolo 14 costituisce assolvimento dellobbligo di riunione di cui allarticolo 11 del decreto legislativo n. 626 del 1994, salvo motivata richiesta del rappresentante per la sicurezza. 2. Nei cantieri la cui durata
presunta dei lavori è inferiore ai 200 giorni lavorativi,
e ove sia prevista la sorveglianza sanitaria di cui al titolo I, capo IV, del decreto
legislativo n. 626 del 1994, la visita del medico competente agli
ambienti di lavoro in cantieri aventi caratteristiche
analoghe a quelli già visitati dallo stesso medico
competente e gestiti dalle stesse imprese, può essere
sostituita o integrata, a giudizio del medico competente,
con lesame di piani di sicurezza relativi ai
cantieri in cui svolgono la loro attività i lavoratori
soggetti alla sua sorveglianza. 3. Fermo restando l'articolo 22 del decreto legislativo n. 626 del 1994, i criteri e i contenuti per la formazione dei lavoratori e dei loro rappresentanti possono essere definiti dalle parti sociali in sede di contrattazione nazionale di categoria. 4. I datori di lavoro, quando è previsto nei contratti di affidamento dei lavori che il committente o il responsabile dei lavori organizzi apposito servizio di pronto soccorso, antincendio ed evacuazione dei lavoratori, sono esonerati da quanto previsto dall'articolo 4, comma 5, lettera a), del decreto legislativo n. 626 del 1994. Art. 18. Aggiornamento degli allegati. 1. Con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale di concerto con il Ministro della sanità, sentita eventualmente la Commissione prevenzione infortuni, si provvede ad adeguare gli allegati I, II, III e IV in conformità a modifiche adottate in sede comunitaria. Art. 19. Norme transitorie. 1. In sede di prima applicazione del presente decreto i requisiti di cui all'articolo 10, commi 1 e 2, non sono richiesti per le persone che alla data di entrata in vigore del presente decreto:
2. I soggetti di cui al
comma 1 devono, entro tre anni dalla data di entrata in
vigore del presente decreto, frequentare il corso di cui
all'articolo
10, comma 2, la
cui durata è fissata in 60 ore. 3. Copia degli attestati di cui al comma 1, lettere a) e b), deve essere trasmessa all'organo di vigilanza territorialmente competente. Art. 20. Contravvenzioni commesse dai committenti e dai responsabili dei lavori. ( art.16 D.Lgs. 528/99 ) 1. Il committente o il responsabile dei lavori sono puniti:
Art. 21. Contravvenzioni commesse dai coordinatori. 1. Il coordinatore per la progettazione è punito con l'arresto da tre a sei mesi o con l'ammenda da lire tre milioni a lire otto milioni per la violazione dell'articolo 4, comma 1. 2. Il coordinatore per l'esecuzione dei lavori è punito:
Art. 22. Sanzioni relative agli obblighi dei datori di lavoro, dei dirigenti e dei preposti. ( art.18 D.Lgs. 528/99 ) 1. I datori di lavoro delle imprese esecutrici e, nellambito delle rispettive attribuzioni e competenze, i dirigenti e i preposti che dirigono o sovrintendono le attività delle imprese stesse, sono tenuti allosservanza delle pertinenti disposizioni del presente decreto. 2. Il datore di lavoro è punito con larresto da due a quattro mesi o con lammenda da due a cinque milioni per la violazione dellarticolo 14, comma 1, primo periodo. 3. Il datore di lavoro e il dirigente sono puniti:
4. I preposti sono puniti con larresto
sino a due mesi o con lammenda da lire
cinquecentomila a lire due milioni per la violazione
degli articoli
9, comma 1, lettera a);
12,
comma 3. Art. 23. Contravvenzioni commesse dai lavoratori autonomi. ( art.19 D.Lgs. 528/99) 1. I
lavoratori autonomi sono puniti con l'arresto fino ad un
mese o con l'ammenda da lire trecentomila a lire un
milione e duecentomila per la violazione degli articoli
7, comma 1,
e 12, comma 3. Art. 23-bis. Estinzione delle contravvenzioni. ( art.20 D.Lgs. 528/99 ) 1. Alle
contravvenzioni di cui agli articoli 20, comma 1, lettere a) e b); 21, commi 1 e 2; 22, commi 2, 3, lettera a), e 4; 23, comma 1, si applicano le disposizioni del capo II del decreto
legislativo 19 dicembre 1994, n. 758. Art. 24. Oneri. 1. Agli oneri derivanti dagli obblighi di adeguamento per le pubbliche amministrazioni si farà fronte con le ordinarie risorse di bilancio di ciascuna amministrazione. Art. 25. Entrata in vigore. 1. Le disposizioni del presente decreto entrano in vigore sei mesi dopo la data della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. |
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ELENCO DEI LAVORI EDILI O DI INGEGNERIA CIVILE DI CUI ALL'ARTICOLO 2, LETTERA A) 1. I lavori
di costruzione, manutenzione, riparazione, demolizione,
conservazione, risanamento, ristrutturazione o
equipaggiamento, la trasformazione, il rinnovamento o lo
smantellamento di opere fisse, permanenti o
temporanee, in muratura, in cemento armato, in metallo,
in legno o in altri materiali, comprese le linee
elettriche, le parti strutturali degli impianti
elettrici, le opere stradali, ferroviarie, idrauliche,
marittime, idroelettriche e, solo per la parte
che comporta lavori edili o di ingegneria civile, le
opere di bonifica, di sistemazione forestale e
di sterro. 2. Sono,
inoltre, lavori di costruzione edile o di
ingegneria civile gli scavi, ed il montaggio e
lo smontaggio di elementi prefabbricati utilizzati
per i lavori edili o di ingegneria civile. ELENCO DEI LAVORI COMPORTANTI RISCHI PARTICOLARI PER LA SICUREZZA E LA SALUTE DEI LAVORATORI DI CUI ALL'ARTICOLO 11, COMMA 1 1. Lavori che espongono i lavoratori a rischi di seppellimento o di sprofondamento a profondità superiore a m 1,5 o di caduta dall'alto da altezza superiore a m 2, se particolarmente aggravati dalla natura dell'attività o dei procedimenti attuati oppure dalle condizioni ambientali del posto di lavoro o dell'opera. 2. Lavori che espongono i lavoratori a sostanze chimiche o biologiche che presentano rischi particolari per la sicurezza e la salute dei lavoratori oppure comportano un'esigenza legale di sorveglianza sanitaria. 3. Lavori con radiazioni ionizzanti che esigono la designazione di zone controllate o sorvegliate, quali definite dalla vigente normativa in materia di protezione dei lavoratori dalle radiazioni ionizzanti. 4. Lavori in
prossimità di linee elettriche aeree a
conduttori nudi in tensione. 5. Lavori che espongono ad un rischio di annegamento. 6. Lavori in pozzi, sterri sotterranei e gallerie. 7. Lavori subacquei con respiratori. 8. Lavori in cassoni ad aria compressa. 9. Lavori comportanti l'impiego di esplosivi. 10. Lavori di montaggio o smontaggio di elementi prefabbricati pesanti. CONTENUTO DELLA NOTIFICA PRELIMINARE DI CUI ALL'ARTICOLO 11 1. Data della comunicazione. 2. Indirizzo del cantiere. 3. Committente (i) nome (i) e indirizzo (i). 4. Natura dell'opera. 5. Responsabile (i) dei lavori, (nome (i) e indirizzo (i)). 6. Coordinatore (i) per quanto riguarda la sicurezza e la salute durante la progettazione dell'opera (nome (i) e indirizzo (i)). 7. Coordinatore (i) per quanto riguarda la sicurezza e la salute durante la realizzazione dell'opera (nome (i) e indirizzo (i)). 8. Data presunta d'inizio dei lavori in cantiere. 9. Durata presunta dei lavori in cantiere. 10. Numero massimo presunto dei lavoratori sul cantiere. 11. Numero previsto di imprese e di lavoratori autonomi sul cantiere. 12. Identificazione delle imprese già selezionate. 13. Ammontare complessivo presunto dei lavori. Prescrizioni di sicurezza e di salute per i cantieri 1. I luoghi di lavoro al servizio dei cantieri edili devono rispondere alle norme di cui al Titolo II del decreto legislativo n. 626 del 1994. Prescrizioni specifiche per i posti di lavoro nei cantieri 1. I posti di lavoro in cui si esercita l'attività di costruzione devono soddisfare alle disposizioni previste dalla legislazione vigente e a quelle indicate nelle Sezioni I e II. Sezione I Posti di lavoro nei cantieri all'interno dei locali 1. Porte di emergenza. 1.1. Le porte di emergenza devono aprirsi verso l'esterno. 1.2. Le porte di emergenza non devono essere chiuse in modo tale da non poter essere aperte facilmente e immediatamente da ogni persona che abbia bisogno di utilizzarle in caso di emergenza. 1.3. Le porte scorrevoli e le porte a bussola sono vietate come porte di emergenza. 2. Areazione. 2.1. Qualora vengano impiegati impianti di condizionamento d'aria o di ventilazione meccanica, essi devono funzionare in modo tale che i lavoratori non vengano esposti a correnti d'aria moleste. 2.2. Ogni deposito e accumulo di sporcizia che possono comportare immediatamente un rischio per la salute dei lavoratori a causa dell'inquinamento dell'aria respirata devono essere eliminati rapidamente. 3. Illuminazione naturale e artificiale. 3.1. I luoghi di lavoro devono disporre, nella misura del possibile, di sufficiente luce naturale ed essere dotati di dispositivi che consentano un'adeguata illuminazione artificiale per tutelare la sicurezza e la salute dei lavoratori. 4. Pavimenti, pareti e soffitti dei locali. 4.1. I pavimenti dei locali non devono presentare protuberanze, cavità o piani inclinati pericolosi; essi devono essere fissi, stabili e antisdrucciolevoli. 4.2. Le superfici dei pavimenti, delle pareti e dei soffitti nei locali devono essere tali da poter essere pulite e intonacate per ottenere condizioni appropriate di igiene. 4.3 Le pareti trasparenti o translucide, in particolare le pareti interamente vetrate nei locali o nei pressi dei posti di lavoro e delle vie di circolazione devono essere chiaramente segnalate ed essere costituite da materiali di sicurezza ovvero essere separate da detti posti di lavoro e vie di circolazione, in modo tale che i lavoratori non possano entrare in contatto con le pareti stesse, né essere feriti qualora vadano in frantumi. 5. Finestre e lucernari dei locali. 5.1. Le finestre, i lucernari e i dispositivi di ventilazione devono poter essere aperti, chiusi, regolati e fissati dai lavoratori in maniera sicura. Quando sono aperti essi non devono essere posizionati in modo da costituire un pericolo per i lavoratori. 5.2. Le finestre e i lucernari devono essere progettati in maniera congiunta con le attrezzature ovvero essere dotati di dispositivi che ne consentano la pulitura senza rischi per i lavoratori che effettuano questo lavoro nonché per i lavoratori presenti. 6. Porte e portoni. 6.1. La posizione, il numero, i materiali impiegati e le dimensioni delle porte e dei portoni sono determinati dalla natura e dall'uso dei locali. 6.2. Un segnale deve essere apposto ad altezza d'uomo sulle porte trasparenti. 6.3. Le porte ed i portoni a vento devono essere trasparenti o essere dotati di pannelli trasparenti. 6.4. Quando le superfici trasparenti o translucide delle porte e dei portoni sono costituite da materiale di sicurezza e quando c'è da temere che i lavoratori possano essere feriti se una porta o un portone va in frantumi, queste superfici devono essere protette contro lo sfondamento. 7. Vie di circolazione. 7.1. Quando l'uso e l'attrezzatura dei locali lo richiedano per assicurare la protezione dei lavoratori, il tracciato delle vie di circolazione deve essere messo in evidenza. 8. Misure specifiche per le scale e i marciapiedi mobili. 8.1. Le scale ed i marciapiedi mobili devono funzionare in modo sicuro. 8.2. Essi devono essere dotati dei necessari dispositivi di sicurezza. 8.3. Essi devono essere dotati di dispositivi di arresto di emergenza facilmente identificabili e accessibili. Sezione II Posti di lavoro nei cantieri all'esterno dei locali 1. Caduta di oggetti. 1.1. I materiali e le attrezzature devono essere disposti o accatastati in modo da evitarne il crollo o il ribaltamento. 2. Lavori di demolizione. 2.1. Quando la demolizione di un edificio o di una struttura può presentare un pericolo, i lavori devono essere progettati e intrapresi soltanto sotto la sorveglianza di una persona competente. 3. Paratoie e cassoni. 3.1. Paratoie e cassoni devono essere: a) ben costruiti, con materiali appropriati e solidi dotati di resistenza sufficiente; b) provvisti dell'attrezzatura adeguata per consentire ai lavoratori di ripararsi in caso di irruzione d'acqua e di materiali. 3.2. La costruzione, la sistemazione, la trasformazione o lo smantellamento di una paratoia o di un cassone devono essere effettuati soltanto sotto la sorveglianza di una persona competente. 3.3. Tutte le paratoie e i cassoni devono essere ispezionati ad intervalli regolari da una persona competente. Corso di formazione per la sicurezza del lavoro nel settore edile 1. Durata del corso 120 ore. 2. Argomenti: a) la legislazione vigente in materia di sicurezza e salute sul luogo di lavoro; b) malattie professionali; c) statistiche sulle violazioni delle norme nei cantieri; d) analisi dei rischi; e) norme di buona tecnica e criteri per l'organizzazione dei cantieri e l'effettuazione dei lavori in sicurezza (uso delle macchine, dei DPI, ponteggi e opere provvisionali etc); f) metodologie per l'elaborazione di piani di sicurezza e coordinamento. |
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