Decreto Legislativo 19 novembre 1999,
n. 528
"Modifiche ed
integrazioni al decreto legislativo 14 agosto 1996, n.
494, recante attuazione della direttiva 92/57/CEE in
materia di prescrizioni minime di sicurezza e di salute
da osservare nei cantieri temporanei o mobili"
(pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale n. 13 del 18 gennaio
2000)
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visti gli
articoli 76 e 87 della Costituzione;
Vista la
legge 24 aprile 1998, n. 128, ed in particolare l'articolo
1, comma 6, che ha delegato il Governo a emanare
disposizioni integrative e correttive del decreto
legislativo 14 agosto 1996, n. 494, recante attuazione
della direttiva 92/57/CEE del Consiglio del 24 giugno
1992 concernente le prescrizioni minime da attuare nei
cantieri temporanei o mobili;
Visto l'articolo
45, comma 24, della legge 17 maggio 1999, n. 144, recante
proroga del termine di cui all'articolo 1, comma 6, della
legge n. 128 del 1998;
Visto il
decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626, e
successive modifiche;
Vista la
preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri,
adottata nella riunione del 16 luglio 1999;
Sentita la
Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le
regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano;
Acquisiti
i pareri delle competenti commissioni permanenti della
Camera dei deputati e del Senato della Repubblica;
Vista la
deliberazione del Consiglio dei Ministri adottata nella
riunione del 15 novembre 1999;
Sulla
proposta del Ministro per le politiche comunitarie e del
Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di
concerto con i Ministri degli affari esteri, della
giustizia, del tesoro, del bilancio e della
programmazione economica, della sanita', dell'industria,
del commercio e dell'artigianato, dell'interno, dei
lavori pubblici e per gli affari regionali;
E m a n a
il seguente decreto legislativo:
Art. 1.
1. All'articolo
1, comma 3, del decreto legislativo 14 agosto 1996, n.
494, sono aggiunte le seguenti lettere:
"e-bis) ai lavori svolti in mare;
e-ter) alle attivita' svolte in studi teatrali,
cinematografici, televisivi o in altri luoghi in cui si
effettuino riprese, purche' tali attivita' non implichino
l'allestimento di un cantiere temporaneo o mobile.".
Art. 2.
1. All'articolo
2, comma 1, del decreto legislativo n. 494 del 1996, sono
apportate le seguenti modifiche:
a) la lettera a) e' sostituita dalla seguente:
"a) cantiere temporaneo o mobile, in appresso
denominato "cantiere : qualunque luogo in cui si
effettuano lavori edili o di ingegneria civile il cui
elenco e' riportato all'allegato I;";
b) alla lettera b), e' aggiunto, in fine, il seguente
periodo: "Nel caso di appalto di opera pubblica, il
committente e' il soggetto titolare del potere
decisionale e di spesa relativo alla gestione dell'appalto;";
c) la lettera c) e' sostituita dalla seguente:
"c) responsabile dei lavori: soggetto che puo'
essere incaricato dal committente ai fini della
progettazione o della esecuzione o del controllo dell'esecuzione
dell'opera. Nel caso di appalto di opera pubblica, il
responsabile dei lavori e' il responsabile unico del
procedimento ai sensi dell'articolo 7 della legge 11
febbraio 1994, n. 109, e successive modifiche;";
d) la lettera f) e' sostituita dalla seguente:
"f) coordinatore in materia di sicurezza e di salute
durante la realizzazione dell'opera, di seguito
denominato coordinatore per l'esecuzione dei lavori:
soggetto, diverso dal datore di lavoro dell'impresa
esecutrice, incaricato, dal committente o dal
responsabile dei lavori, dell'esecuzione dei compiti di
cui all'articolo 5.";
e) dopo la lettera f), sono aggiunte le seguenti:
"f-bis) uomini-giorno: entita' presunta del
cantiere rappresentata dalla somma delle giornate
lavorative prestate dai lavoratori, anche autonomi,
previste per la realizzazione dell'opera;
f-ter) piano operativo di sicurezza: il
documento che il datore di lavoro dell'impresa esecutrice
redige, in riferimento al singolo cantiere interessato,
ai sensi dell'articolo 4 del decreto legislativo 19
settembre 1994, n. 626 e successive modifiche.".
Art. 3.
1. All'articolo
3 del decreto legislativo n. 494 del 1996, sono apportate
le seguenti modifiche:
a) il comma 1 e' sostituito dal seguente:
"1. Il committente o il responsabile dei lavori,
nella fase di progettazione dell'opera, ed in particolare
al momento delle scelte tecniche, nell'esecuzione del
progetto e nell'organizzazione delle operazioni di
cantiere, si attiene ai principi e alle misure generali
di tutela di cui all'articolo 3 del decreto legislativo n.
626 del 1994. Al fine di permettere la pianificazione
dell'esecuzione in condizioni di sicurezza dei lavori o
delle fasi di lavoro che si devono svolgere
simultaneamente o successivamente tra loro, il
committente o il responsabile dei lavori prevede nel
progetto la durata di tali lavori o fasi di lavoro.";
b) il comma 2 e' sostituito dal seguente:
"2. Il committente o il responsabile dei lavori,
nella fase della progettazione dell'opera, valuta i
documenti di cui all'articolo 4, comma 1, lettere a) e b).";
c) il comma 3 e' sostituito dal seguente:
"3. Nei cantieri in cui e' prevista la presenza di
piu' imprese, anche non contemporanea, il committente o
il responsabile dei lavori, contestualmente all'affidamento
dell'incarico di progettazione, designa il coordinatore
per la progettazione in ognuno dei seguenti casi:
a) nei cantieri la cui entita' presunta e' pari o
superiore a 200 uomini-giorno;
b) nei cantieri i cui lavori comportano i rischi
particolari elencati nell'allegato II.";
d) il comma 4 e' sostituito dal seguente:
"4. Nei casi di cui al comma 3, il committente o il
responsabile dei lavori, prima dell'affidamento dei
lavori, designa il coordinatore per l'esecuzione dei
lavori, che deve essere in possesso dei requisiti di cui
all'articolo 10.";
e) dopo il comma 4, e' aggiunto il seguente:
"4-bis. La disposizione di cui al comma 4
si applica anche caso in cui, dopo l'affidamento dei
lavori a un'unica impresa, l'esecuzione dei lavori o di
parte di essi sia affidata a una o piu' imprese.";
f) il comma 8 e' sostituito dal seguente:
"8. Il committente o il responsabile dei lavori,
anche nel caso di affidamento dei lavori ad un'unica
impresa:
a) verifica l'idoneita' tecnico-professionale delle
imprese esecutrici e dei lavoratori autonomi in relazione
ai lavori da affidare, anche attraverso l'iscrizione alla
camera di commercio, industria e artigianato;
b) chiede alle imprese esecutrici una dichiarazione dell'organico
medio annuo, distinto per qualifica, corredata dagli
estremi delle denunce dei lavoratori effettuate all'Istituto
nazionale della previdenza sociale (INPS), all'Istituto
nazionale assicurazione infortuni sul lavoro (INAIL) e
alle casse edili, nonche' una dichiarazione relativa al
contratto collettivo stipulato dalle organizzazioni
sindacali comparativamente piu' rappresentative,
applicato ai lavoratori dipendenti.".
Art. 4.
1. All'articolo
4 del decreto legislativo n. 494 del 1996 sono apportate
le seguenti modifiche:
a) il comma 1 e' sostituito dal seguente:
"1. Durante la progettazione dell'opera e comunque
prima della richiesta di presentazione delle offerte, il
coordinatore per la progettazione:
a) redige il piano di sicurezza e di coordinamento di cui
all'articolo 12, comma 1;
b) predispone un fascicolo contenente le informazioni
utili ai fini della prevenzione e della protezione dai
rischi cui sono esposti i lavoratori, tenendo conto delle
specifiche norme di buona tecnica e dell'allegato II al
documento UE 26/05/93. Il fascicolo non e' predisposto
nel caso di lavori di manutenzione ordinaria di cui all'articolo
31, lettera a), della legge 5 agosto 1978, n. 457.";
b) il comma 3 e' sostituito dal seguente:
"3. Con decreto del Ministro del lavoro e della
previdenza sociale, di concerto con i Ministri dell'industria,
del commercio e dell'artigianato, della sanita' e dei
lavori pubblici, sentita la commissione consultiva
permanente per la prevenzione degli infortuni e per l'igiene
del lavoro di cui all'articolo 393 del decreto del
Presidente della Repubblica 27 aprile 1955, n. 547, come
sostituito e modificato dal decreto legislativo n. 626
del 1994, in seguito denominata "commissione
prevenzione infortuni", sono definiti i contenuti
del fascicolo di cui al comma 1, lettera b).".
2. Il
decreto di cui all'articolo 4, comma 3, del decreto
legislativo n. 494 del 1996, e' adottato entro il termine
di sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente
decreto.
Art. 5.
1. All'articolo
5 del decreto legislativo n. 494 del 1996, sono apportate
le seguenti modifiche:
a) al comma 1:
1) la lettera a) e' sostituita dalla seguente:
"a) verificare, con opportune azioni di
coordinamento e controllo, l'applicazione, da parte delle
imprese esecutrici e dei lavoratori autonomi, delle
disposizioni loro pertinenti contenute nel piano di
sicurezza e di coordinamento di cui all'articolo 12 e la
corretta applicazione delle relative procedure di lavoro;";
2) la lettera b) e' sostituita dalla seguente:
"b) verificare l'idoneita' del piano operativo di
sicurezza, da considerare come piano complementare di
dettaglio del piano di sicurezza e coordinamento di cui
all'articolo 12, assicurandone la coerenza con quest'ultimo,
e adeguare il piano di sicurezza e coordinamento e il
fascicolo di cui all'articolo 4, comma 1, lettera b), in
relazione all'evoluzione dei lavori ed alle eventuali
modifiche intervenute, valutando le proposte delle
imprese esecutrici dirette a migliorare la sicurezza in
cantiere, nonche' verificare che le imprese esecutrici
adeguino, se necessario, i rispettivi piani operativi di
sicurezza;";
3) la lettera d) e' sostituita dalla seguente:
"d) verificare l'attuazione di quanto previsto negli
accordi tra le parti sociali al fine di realizzare il
coordinamento tra i rappresentanti della sicurezza
finalizzato al miglioramento della sicurezza in cantiere;";
4) la lettera e) e' sostituita dalla seguente:
"e) segnalare al committente o al responsabile dei
lavori, previa contestazione scritta alle imprese e ai
lavoratori autonomi interessati, le inosservanze alle
disposizioni degli articoli 7, 8 e 9, e alle prescrizioni
del piano di cui all'articolo 12 e proporre la
sospensione dei lavori, l'allontanamento delle imprese o
dei lavoratori autonomi dal cantiere, o la risoluzione
del contratto. Nel caso in cui il committente o il
responsabile dei lavori non adotti alcun provvedimento in
merito alla segnalazione, senza fornire idonea
motivazione, il coordinatore per l'esecuzione provvede a
dare comunicazione dell'inadempienza alla azienda unita'
sanitaria locale territorialmente competente e alla
direzione provinciale del lavoro;";
5) la lettera f) e' sostituita dalla seguente:
f) sospendere in caso di pericolo grave e imminente,
direttamente riscontrato, le singole lavorazioni fino
alla verifica degli avvenuti adeguamenti effettuati dalle
imprese interessate.";
b) dopo il comma 1, e' aggiunto il seguente:
"1-bis. Nei casi di cui all'articolo 3,
comma 4-bis, il coordinatore per l'esecuzione,
oltre a svolgere i compiti di cui al comma 1, redige il
piano di sicurezza e di coordinamento e predispone il
fascicolo, di cui all'articolo 4, comma 1, lettere a) e b).";
c) i commi 2 e 3 sono soppressi.
Art. 6.
1. L'articolo
6 del decreto legislativo n. 494 del 1996, e' sostituito
dal seguente:
"Art. 6 (Responsabilita' dei committenti e dei
responsabili dei lavori). - 1. Il committente e'
esonerato dalle responsabilita' connesse all'adempimento
degli obblighi limitatamente all'incarico conferito al
responsabile dei lavori.
2. La designazione del coordinatore per la progettazione
e del coordinatore per l'esecuzione, non esonera il
committente o il responsabile dei lavori dalle
responsabilita' connesse alla verifica dell'adempimento
degli obblighi di cui all'articolo 4, comma 1, e 5, comma
1, lettera a).".
Art. 7.
1. All'articolo
8, comma 1, del decreto legislativo n. 494 del 1996 l'alinea
e' sostituito dal seguente:
"1. I datori di lavoro delle imprese esecutrici,
durante l'esecuzione dell'opera osservano le misure
generali di tutela di cui all'articolo 3 del decreto
legislativo n. 626 del 1994, e curano, ciascuno per la
parte di competenza, in particolare:".
Art. 8.
1. All'articolo
9 del decreto legislativo n. 494 del 1996 sono apportate
le seguenti modifiche:
a) al comma 1, l'alinea e' sostituito dal seguente:
"1. I datori di lavoro delle imprese esecutrici,
anche nel caso in cui nel cantiere operi una unica
impresa, anche familiare o con meno di dieci addetti:";
b) al comma 1, dopo la lettera c) e' aggiunta la seguente;
"c-bis) redigono il piano operativo di
sicurezza di cui all'articolo 2, comma 1, lettera f-ter);";
c) il comma 2 e' sostituito dal seguente:
"2. L'accettazione da parte di ciascun datore di
lavoro delle imprese esecutrici del piano di sicurezza e
di coordinamento di cui all'articolo 12 e la redazione
del piano operativo di sicurezza costituiscono,
limitatamente al singolo cantiere interessato,
adempimento alle disposizioni di cui all'articolo 4,
commi 1, 2 e 7, e all'articolo 7, comma 1, lettera b),
del decreto legislativo n. 626 del 1994.".
Art. 9.
1. All'articolo
10 del decreto legislativo n. 494 del 1996 sono apportate
le seguenti modifiche:
a) al comma 1, la lettera a) e' sostituita dalla seguente:
"a) diploma di laurea in ingegneria, architettura,
geologia, scienze agrarie o scienze forestali, nonche'
attestazione da parte di datori di lavoro o committenti
comprovante l'espletamento di attivita' lavorativa nel
settore delle costruzioni per almeno un anno;";
b) al comma 1, la lettera c) e' sostituita dalla seguente:
"c) diploma di geometra o perito industriale o
perito agrario o agrotecnico nonche' attestazione da
parte di datori di lavoro o committenti comprovante l'espletamento
di attivita' lavorativa nel settore delle costruzioni per
almeno tre anni.";
c) il comma 2 e' sostituito dal seguente:
"2. I soggetti di cui al comma 1, devono essere,
altresi', in possesso di attestato di frequenza a
specifico corso in materia di sicurezza organizzato dalle
regioni, mediante le strutture tecniche operanti nel
settore della prevenzione e della formazione
professionale, o, in via alternativa, dall'ISPESL, dall'INAIL,
dall'Istituto italiano di medicina sociale, dai
rispettivi ordini o collegi professionali, dalle
universita', dalle associazioni sindacali dei datori di
lavoro e dei lavoratori o dagli organismi paritetici
istituiti nel settore dell'edilizia.".
Art. 10.
1. All'articolo
11 del citato decreto legislativo n. 494 del 1996, il
comma 1 e' sostituito dal seguente:
"1. Il committente o il responsabile dei lavori,
prima dell'inizio dei lavori, trasmette all'azienda unita'
sanitaria locale e alla direzione provinciale del lavoro
territorialmente competenti la notifica preliminare
elaborata conformemente all'allegato III nonche' gli
eventuali aggiornamenti nei seguenti casi:
a) cantieri di cui all'articolo 3, comma 3;
b) cantieri che, inizialmente non soggetti all'obbligo di
notifica, ricadono nelle categorie di cui alla lettera a)
per effetto di varianti sopravvenute in corso d'opera;
c) cantieri in cui opera un'unica impresa la cui entita'
presunta di lavoro non sia inferiore a duecento uomini-giorno.".
Art. 11.
1. L'articolo
12 del decreto legislativo n. 494 del 1996 e' sostituito
del seguente:
"Art. 12 (Piano di sicurezza e di coordinamento).
1. Il piano contiene l'individuazione, l'analisi e la
valutazione dei rischi, e le conseguenti procedure, gli
apprestamenti e le attrezzature atti a garantire, per
tutta la durata dei lavori, il rispetto delle norme per
la prevenzione degli infortuni e la tutela della salute
dei lavoratori, nonche' la stima dei relativi costi che
non sono soggetti al ribasso nelle offerte delle imprese
esecutrici. Il piano contiene altresi' le misure di
prevenzione dei rischi risultanti dalla eventuale
presenza simultanea o successiva di piu' imprese o dei
lavoratori autonomi ed e' redatto anche al fine di
prevedere, quando cio' risulti necessario, l'utilizzazione
di impianti comuni quali infrastrutture, mezzi logistici
e di protezione collettiva. Il piano e' costituito da una
relazione tecnica e prescrizioni correlate alla
complessita' dell'opera da realizzare ed alle eventuali
fasi critiche del processo di costruzione. In particolare
il piano contiene, in relazione alla tipologia del
cantiere interessato, i seguenti elementi:
a) modalita' da seguire per la recinzione del cantiere,
gli accessi e le segnalazioni;
b) protezioni o misure di sicurezza contro i possibili
rischi provenienti dall'ambiente esterno;
c) servizi igienico-assistenziali;
d) protezioni o misure di sicurezza connesse alla
presenza nell'area del cantiere di linee aeree e
condutture sotterranee;
e) viabilita' principale di cantiere;
f) impianti di alimentazione e reti principali di
elettricita', acqua, gas ed energia di qualsiasi tipo;
g) impianti di terra e di protezione contro le scariche
atmosferiche;
h) misure generali di protezione contro il rischio di
seppellimento da adottare negli scavi;
i) misure generali da adottare contro il rischio di
annegamento;
l) misure generali di protezione da adottare contro il
rischio di caduta dall'alto;
m) misure per assicurare la salubrita' dell'aria nei
lavori in galleria;
n) misure per assicurare la stabilita' delle pareti e
della volta nei lavori in galleria;
o) misure generali di sicurezza da adottare nel caso di
estese demolizioni o manutenzioni, ove le modalita'
tecniche di attuazione siano definite in fase di progetto;
p) misure di sicurezza contro i possibili rischi di
incendio o esplosione connessi con lavorazioni e
materiali pericolosi utilizzati in cantiere;
q) disposizioni per dare attuazione a quanto previsto
dall'articolo 14;
r) disposizioni per dare attuazione a quanto previsto
dall'articolo 5, comma 1, lettera c);
s) valutazione, in relazione alla tipologia dei lavori,
delle spese prevedibili per l'attuazione dei singoli
elementi del piano;
t) misure generali di protezione da adottare contro gli
sbalzi eccessivi di temperatura.
2. Il
piano di sicurezza e coordinamento e' parte integrante
del contratto di appalto.
3. I
datori di lavoro delle imprese esecutrici e i lavoratori
autonomi sono tenuti ad attuare quanto previsto nel piano
di cui al comma 1 e nel piano operativo di sicurezza.
4. I
datori di lavoro delle imprese esecutrici mettono a
disposizione dei rappresentanti per la sicurezza copia
del piano di sicurezza e di coordinamento e del piano
operativo di sicurezza almeno dieci giorni prima dell'inizio
dei lavori.
5. L'impresa
che si aggiudica i lavori puo' presentare al coordinatore
per l'esecuzione proposte di integrazione al piano di
sicurezza e di coordinamento, ove ritenga di poter meglio
garantire la sicurezza nel cantiere sulla base della
propria esperienza. In nessun caso le eventuali
integrazioni possono giustificare modifiche o adeguamento
dei prezzi pattuiti.
6. Le
disposizioni del presente articolo non si applicano ai
lavori la cui esecuzione immediata e' necessaria per
prevenire incidenti imminenti o per organizzare urgenti
misure di salvataggio.".
Art. 12.
1. L'articolo
13 del decreto legislativo n. 494 del 1996 e' sostituito
dal seguente:
"Art. 13 (Obblighi di trasmissione). - 1.
Il committente o il responsabile dei lavori trasmette il
piano di sicurezza e di coordinamento a tutte le imprese
invitate a presentare offerte per l'esecuzione dei lavori.
In caso di appalto di opera pubblica si considera
trasmissione la messa a disposizione del piano a tutti i
concorrenti alla gara di appalto.
2. Prima dell'inizio dei lavori l'impresa aggiudicataria
trasmette il piano di cui al comma 1 alle imprese
esecutrici e ai lavoratori autonomi.
3. Prima dell'inizio dei rispettivi lavori ciascuna
impresa esecutrice trasmette il proprio piano operativo
di sicurezza al coordinatore per l'esecuzione.".
Art. 13.
1. All'articolo
14 del decreto legislativo n. 494 del 1996 sono apportate
le seguenti modifiche:
a) il comma 1 e' sostituito dal seguente:
"1. Prima dell'accettazione del piano di sicurezza e
di coordinamento di cui all'articolo 12 e delle modifiche
significative apportate allo stesso, il datore di lavoro
di ciascuna impresa esecutrice consulta il rappresentante
per la sicurezza e gli fornisce eventuali chiarimenti sul
contenuto del piano. Il rappresentante per la sicurezza
puo' formulare proposte al riguardo."; b) il comma 2
e' soppresso.
Art. 14.
1. All'articolo
16 del decreto legislativo n. 494 del 1996, il comma 2 e'
sostituito dal seguente:
"2. Sul rapporto di valutazione di cui all'articolo
40 del decreto legislativo 15 agosto 1991, n. 277, va
riportata la fonte documentale cui si e' fatto
riferimento.".
Art. 15.
1. All'articolo
17 del decreto legislativo n. 494 del 1996, sono
apportate le seguenti modifiche:
a) il comma 1 e' sostituito dal seguente:
"1. Nei cantieri la cui durata presunta dei lavori e'
inferiore ai 200 giorni lavorativi, l'adempimento di
quanto previsto dall'articolo 14 costituisce assolvimento
dell'obbligo di riunione di cui all'articolo 11 del
decreto legislativo n. 626 del 1994, salvo motivata
richiesta del rappresentante per la sicurezza.";
b) il comma 2 e' sostituito dal seguente:
"2. Nei cantieri la cui durata presunta dei lavori e'
inferiore ai 200 giorni lavorativi, e ove sia prevista la
sorveglianza sanitaria di cui al titolo I, capo IV, del
decreto legislativo n. 626 del 1994, la visita del medico
competente agli ambienti di lavoro in cantieri aventi
caratteristiche analoghe a quelli gia' visitati dallo
stesso medico competente e gestiti dalle stesse imprese,
puo' essere sostituita o integrata, a giudizio del medico
competente, con l'esame di piani di sicurezza relativi ai
cantieri in cui svolgono la loro attivita' i lavoratori
soggetti alla sua sorveglianza.".
Art. 16.
1. L'articolo
20 del decreto legislativo n. 494 del 1996 e' sostituito
dal seguente:
"Art. 20 (Sanzioni relative agli obblighi dei
committenti o dei responsabili dei lavori). - 1. Il
committente o il responsabile dei lavori sono puniti:
a) con l'arresto da tre a sei mesi o con l'ammenda da
lire tre milioni a lire otto milioni per la violazione
degli articoli 3, commi 1, secondo periodo, 3, 4 e 4-bis;
6, comma 2;
b) con l'arresto da due a quattro mesi o con l'ammenda da
lire un milione a lire cinque milioni per la violazione
dell'articolo 3, comma 8, lettera a);
c) con la sanzione amministrativa pecuniaria da lire un
milione a lire sei milioni per la violazione degli
articoli 11, comma 1; 13, comma 1.".
Art. 17.
1. All'articolo
21, comma 2, del decreto legislativo n. 494 del 1996, la
lettera a) e' sostituita dalla seguente:
"a) con l'arresto da tre a sei mesi o con l'ammenda
da lire tre milioni a lire otto milioni per la violazione
dell'articolo 5, comma 1, lettere a), b), c), e) ed f), e
comma 1-bis;".
Art. 18.
1. L'articolo
22 del decreto legislativo n. 494 del 1996 e' sostituito
dal seguente:
"Art. 22 (Sanzioni relative agli obblighi dei
datori di lavoro, dei dirigenti e dei preposti). - 1.
I datori di lavoro delle imprese esecutrici e, nell'ambito
delle rispettive attribuzioni e competenze, i dirigenti e
i preposti che dirigono o sovrintendono le attivita'
delle imprese stesse, sono tenuti all'osservanza delle
pertinenti disposizioni del presente decreto.
2. Il datore di lavoro e' punito con l'arresto da due a
quattro mesi o con l'ammenda da due a cinque milioni per
la violazione dell'articolo 14, comma 1, primo periodo.
3. Il datore di lavoro e il dirigente sono puniti:
a) con l'arresto da tre a sei mesi o con l'ammenda da
lire tre milioni a lire otto milioni per la violazione
degli articoli 9, comma 1, lettera a); 12, comma 3;
b) con la sanzione amministrativa pecuniaria da lire un
milione a lire sei milioni per la violazione degli
articoli 12, comma 4; 13, commi 2 e 3.
4. I preposti sono puniti con l'arresto sino a due mesi o
con l'ammenda da lire cinquecentomila a lire due milioni
per la violazione degli articoli 9, comma 1, lettera a),
12, comma 3.".
Art. 19.
1. L'articolo
23 del decreto legislativo n. 494 del 1996 e' sostituito
dal seguente:
"Art. 23 (Contravvenzioni commesse dai
lavoratori autonomi). - 1. I lavoratori autonomi
sono puniti con l'arresto fino a un mese o con l'ammenda
da lire trecentomila a lire un milione per la violazione
degli articoli 7, comma 1, e 12, comma 3.".
Art. 20.
1. Dopo l'articolo
23 del decreto legislativo n. 494 del 1996 e' inserito il
seguente:
"Art. 23-bis (Estinzione delle
contravvenzioni). - 1. Alle contravvenzioni di cui
agli articoli 20, comma 1, lettere a) e b); 21, commi 1 e
2; 22, commi 2, 3, lettera a), e 4; 23, comma 1, si
applicano le disposizioni del capo II del decreto
legislativo 19 dicembre 1994, n. 758.".
Art. 21.
1. L'allegato
I del decreto legislativo n. 494 del 1996 e' sostituito
dal seguente:
"Allegato I
ELENCO DEI LAVORI EDILI O DI INGEGNERIA
CIVILE
DI CUI ALL'ARTICOLO 2, LETTERA A)
1.
I lavori di costruzione, manutenzione, riparazione,
demolizione, conservazione, risanamento, ristrutturazione
o equipaggiamento, la trasformazione, il rinnovamento o
lo smantellamento di opere fisse, permanenti o temporanee,
in muratura, in cemento armato, in metallo, in legno o in
altri materiali, comprese le linee elettriche, le parti
strutturali degli impianti elettrici, le opere stradali,
ferroviarie, idrauliche, marittime, idroelettriche e,
solo per la parte che comporta lavori edili o di
ingegneria civile, le opere di bonifica, di sistemazione
forestale e di sterro.
2. Sono, inoltre, lavori di costruzione edile o
di ingegneria civile gli scavi, ed il montaggio e lo
smontaggio di elementi prefabbricati utilizzati per la
realizzazione di lavori edili o di ingegneria civile".
2. All'allegato
II, punto 4, dopo la parola: "elettriche" sono
aggiunte le seguenti: "aeree a conduttori nudi in".
Art. 22.
1. I
contenuti minimi del piano di sicurezza e di
coordinamento di cui all'articolo 12 del decreto
legislativo n. 494 del 1996, e l'indicazione della stima
dei costi della sicurezza, sono definiti con il
regolamento previsto dall'articolo 31, comma 1, della
legge n. 109 del 1994 e successive modifiche.
Art. 23.
1. Con uno
o piu' decreti del Ministro del lavoro e della previdenza
sociale, di concerto con i Ministri della sanita' e dei
lavori pubblici, sentita la Commissione consultiva
permanente per la prevenzione degli infortuni e l'igiene
del lavoro di cui all'articolo 26 del decreto legislativo
n. 626 del 1994, e d'intesa con la Conferenza permanente
per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province
autonome di Trento e di Bolzano, da adottarsi entro sei
mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto,
sono modificati i contenuti dell'allegato V del decreto
legislativo n. 494 del 1996 e sono definiti:
a) i lavori edili o di ingegneria civile al coordinamento
dei quali sono abilitati i soggetti di cui all'articolo
10, comma 1, del decreto legislativo n. 494 del 1996,
come modificato dal presente decreto, in relazione alle
specifiche competenze connesse al titolo di studio;
b) i livelli di formazione e qualificazione dei
coordinatori per la progettazione e per l'esecuzione di
cui al decreto legislativo n. 494 del 1996, in relazione
alla tipologia dei lavori da svolgere nel cantiere. Sono
validi i corsi di formazione completati entro la data di
entrata in vigore del decreto di cui al presente articolo.
Art. 24.
1. L'articolo
15 del decreto legislativo n. 494 del 1996 e' abrogato.
Art. 25.
1. Salvo
quanto previsto al comma 2, le disposizioni del presente
decreto trovano applicazione nei casi in cui alla data di
entrata in vigore del presente decreto non si sia
conclusa la fase di progettazione.
2. Nelle
ipotesi in cui l'incarico di progettazione esecutiva sia
stato affidato prima del 24 marzo 1997 e sia stata
conclusa la fase di progettazione alla data di entrata in
vigore del presente decreto, si applica la normativa
vigente al momento dell'affidamento dell'incarico.
3. Ai fini
delle disposizioni di cui ai commi 1 e 2 la fase di
progettazione si intende conclusa:
a) nel caso di appalti pubblici, con l'approvazione del
progetto esecutivo;
b) in tutti gli altri casi, con la presentazione, alle
autorita' competenti per il controllo dei lavori edili o
di ingegneria civile, delle prescritte istanze per l'esecuzione
dei lavori; nel caso di lavori di manutenzione, alla data
dell'atto di affidamento dei lavori stessi.
Art. 26.
1. Le
disposizioni del presente decreto entrano in vigore tre
mesi dopo la data di pubblicazione nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana.
|