ATTENZIONE:
PER TROVARE LA SENTENZA INTEGRALE collegatevi al sito della Giustizia
Amministrativa: http://www.giustizia-amministrativa.it
Elenco sentenze (massime)
Argomento: Oneri di sicurezza
Consiglio di Stato, Sez. V - Sentenza 30 ottobre 2003 n.
6767
Articoli 21 - 31 - Codici 21.1 - 31.1
Ai sensi del combinato disposto dei commi 2 e 7 dell’art. 90
del D.P.R. 21 dicembre 1999, n. 554 e s.m., non va esclusa
l’offerta del concorrente che erroneamente abbia incluso gli
oneri per la sicurezza (non soggetti a ribasso) nell’importo
totale offerto; bensì va tenuto in considerazione in ogni caso
il solo ribasso percentuale (in lettere) offerto.
TAR Sicilia-Catania, Sez. I - Sentenza 25 novembre 2002 n.
2261
Articolo 31 - Codice 31.1
Ai sensi dell'art 31, 2° comma della legge 11 febbraio 1994, n.
109 e s.m., da interpretarsi alla luce del d.l.vo 14 agosto
1996, n. 494 e s.m., deve ritenersi che la procedura
concorrenziale di selezione del contraente della pubblica
amministrazione debba avvenire con riferimento ad offerte
depurate dei costi per la sicurezza, atteso che gli oneri di
sicurezza costituiscono una voce economica neutra, la quale non
incide in alcun modo sulla selezione del contraente, in quanto
connessa alla tutela di valori insopprimibili, quali la salute e
la sicurezza dei lavoratori sui luoghi di lavoro; il seggio di
gara, quindi, in sede di aggiudicazione, deve decurtare
l'importo complessivo a base d'asta dell'importo degli oneri di
sicurezza ed a tale differenza rapportare le singole offerte.
TAR Perugia - 21 agosto 2000 n. 726
Articolo 31 - Codici 31.1 - 31.2
Gli oneri per la sicurezza previsti dal l'art. 31 della legge 11
febbraio 1994 n. 109 e s. m., riguardano l'adozione di misure e
cautele necessarie al fine della prevenzione di infortuni,
disastri, sinistri, malattie da inquinamento etc. Durante
l'attività del cantiere, a tutela della salute dei lavoratori e
dei terzi, pertanto, costituendo la sicurezza un interesse
pubblico primario e non potendo l'adozione di misure appropriate
essere lasciata alla discrezione dell'appaltatore, in mancanza
di una diversa prescrizione del bando e di un'esplicita
indicazione in contrario nella scheda dell'offerta, gli importi
indicati dai concorrenti nelle offerte devono intendersi come
comprensivi del costo relativo ai detti oneri per la sicurezza.
L'osservanza del piano di sicurezza da parte dell'appaltatore
di opera pubblica, ai sensi dell'art. 31 della legge 11 febbraio
1994 n. 109 e s.m., è una modalità che permea l'intera
lavorazione, al pari del rispetto dei diritti dei lavoratori per
quanto attiene agli orari, alle ferie, alle festività e allo
sciopero; pertanto, i maggiori costi derivanti dall'osservanza
di queste, modalità rientrano, per l'appaltatore, fra i costi
generali, con la conseguenza che i prezzi unitari indicati
nell'offerta da ciascun concorrente incorporano, per ciascuna
voce, anche una quota dei costi generali di cantiere, nonché
dei costi generali dell'impresa, degli oneri finanziari e
associativi e dell'utile.
Consiglio di Stato, Sez. V - 20 dicembre 1999 n. 2128
Articolo 31 - Codice 31.1
In tema di prevenzione degli infortuni nelle costruzioni, il
committente è esonerato da responsabilità per le violazioni
commesse dall'appaltatore che agisca in piena autonomia, con
mezzi e personale proprio, senza ingerenze dirigenziali e
operative, anche di fatto, da parte del committente. Tuttavia,
quando il soggetto commissionario venga ad operare, per necessità
dell'espletamento dell'opera dei lavori commissionati,
nell'ambito di un cantiere non proprio, ma organizzato e gestito
dall'appaltante; e, ancor più, quando, per contratto o per
consuetudine o per tolleranza, utilizzi strutture di supporto,
opere provvisionali, strumentazioni appartenenti al committente,
quest'ultimo non può trarsi fuori di responsabilità se
l'infortunio trovi sinergico riferimento nella deficienza di
quegli elementi la cui manutenzione spetti a lui stesso, sia
perché secondo l'art. 7 D.P.R. n. 164 del 1956 le opere
provvisionali devono essere mantenute "in efficienza"
per tutto il tempo in cui il cantiere sia attivo, sia perché
secondo l'art. 2087 cod. civ. il datore di lavoro è garante
della salvaguardia dell'incolumità fisica e psichica di coloro
che prestano, nel suo interesse, la loro attività lavorativa.
Consiglio di Stato, Sez. V - 6 dicembre 1999 n. 812
Articolo 20 - Codici 20.2.3 - 31.2
Nel procedimento relativo all'appalto di lavori pubblici, il
piano di sicurezza richiesto dall'art. 18, co. 8 della legge 19
marzo 1990 n. 55, deve essere predisposto solo « prima
dell'inizio dei lavori » e non già nella fase che precede
l'aggiudicazione.
Non è estranea alla procedura di appalto concorso una fase
di valutazione preliminare dei progetti presentati dagli
offerenti, finalizzata ad accertare eventuali carenze tecniche,
cui ben può seguire un provvedimento di non ammissione alla
gara.
Nel procedimento relativo all'appalto concorso di lavori
pubblici, gli elaborati progettuali devono essere accompagnati
dal computo metrico estimativo, consistente in un computo
analitico delle singole quantità, delle varie categorie di
lavori e dei prezzi correnti corrispettivi, il quale non solo
costituisce indispensabile supporto del progetto per la sua
parte tecnica, ma diviene addirittura decisivo per la
valutazione dell'offerta (e della sua attendibilità) nella
parte della convenienza economica, garantendo un completo ed
adeguato raffronto tra i diversi progetti dei concorrenti
|